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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 28 luglio 1988, n. 927 (Gazzetta...

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sentenza 28 luglio 1988, n. 927 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Bruno). Conflitto di attribuzioni Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 993/994-1005/1006 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183890 . Accessed: 28/06/2014 11:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.193 on Sat, 28 Jun 2014 11:40:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 28 luglio 1988, n. 927 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia

sentenza 28 luglio 1988, n. 927 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres.Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Bruno). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 993/994-1005/1006Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183890 .

Accessed: 28/06/2014 11:40

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

edificatori, viene a cessare, per la mancanza del supporto della

disciplina principale (determinazione dell'indennizzo), il funzio

namento della norma dipendente (maggiorazione di questo stesso

indennizzo in caso di cessione volontaria). Non è da trascurare,

infatti, che l'art. 12 opera in un sistema nel quale l'indennità

di espropriazione dei suoli a destinazione edificatoria viene deter

minata in base a criteri del tutto differenziati da quello del valore

venale del bene; una volta inficiato per detti terreni il criterio

determinativo dell'indennizzo, posto dall'art. 16, si priva auto

maticamente l'art. 12 di un elemento qualificante del suo conte

nuto precludendo il funzionamento del meccanismo, da esso

azionato per determinare la maggiorazione dell'indennizzo stesso.

7. - Da quanto precede, emerge l'inaccettabilità dell'interpreta zione dell'art. 12 sostenuta nell'ordinanza di rimessione.

Questa corte ha già dichiarato manifestamente infondata la que

stione di legittimità costituzionale dell'art. 15 1. n. 865 del 1971,

in quanto tale norma, facendo riferimento per la determinazione

dell'indennità di espropriazione dei terreni con destinazione edifi

catoria all'art. 16 — dichiarato costituzionalmente illegittimo —

«non può più trovare applicazione, una volta venuta meno la

norma base alla quale si riferiva» (Corte cost. 11 giugno 1980,

n. 84, id., Rep. 1981, voce cit., nn. 116, 119). La vicenda in esame è del tutto omogenea a questa ora ricor

data e si ispira a un sicuro orientamento della corte, relativo alla

non operatività di norme strutturalmente e/o funzionalmente col

legate, nel caso di invalidazione di una di esse a seguito della

pronuncia di illegittimità costituzionale (cfr. al riguardo Corte

cost. 26 marzo 1980, n. 42, id., 1980, I, 1567; 7 luglio 1976,

n. 164, id., 1976, I, 1770). Va pertanto affermato che l'art. 12, 1° comma, 1. n. 865 del

1971 (concernente la cessione volontaria dell'immobile esproprian

do) in seguito alle declaratorie d'illegittimità costituzionale anzi

dette, non è più applicabile all'espropriazione d'immobili con

destinazione edificatoria, essendo venuto meno un elemento in

trinseco della fattispecie normativa, essenziale al suo funzio

namento.

D'altra parte, in un sistema, nel quale l'indennizzo è commisu

rato a valori medi e astratti, avulsi dalla consistenza e dall'attitu

dine concreta del bene, la maggiorazione per la cessione volontaria

da parte del proprietario ha una sua peculiare funzione nel senso

che la spinta della valutazione verso valori più vicini a quelli reali

contribuisce ad accelerare l'acquisizione del bene espropriando.

Riportato, per i terreni edificatori, l'indennizzo al valore vena

le o di scambio, siffatta giustificazione perde gran parte del suo

contenuto. Né è ipotizzabile una maggiorazione che conduca l'in

dennizzo al di là del valore venale, nel caso di cessione volonta

ria, non soltanto perché lo impedisce l'art. 42, 3° comma, Cost.,

ma anche perché viene a mancare un interesse del proprietario,

costituzionalmente rilevante. Il proprietario non può, infatti, pre

tendere dall'espropriante (normalmente, una pubblica amministra

zione, che deve valutare adeguatamente anche gli aspetti economici

e finanziari dell'operazione: Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262

cit.) un prezzo maggiore del valore di scambio del bene in una

vendita tra privati. Per le ragioni sopra esposte, entrambe le questioni sollevate

dal giudice a quo vanno dichiarate non fondate.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

te, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costi

tuzionale degli art. 12, 1° comma, e 17, 2° comma, 1. 22 ottobre

1971 n. 865 («programmi e coordinamento dell'edilizia residen

ziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;

modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18

aprile 1962 n. 167 , 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazioni

di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia resi

denziale, agevolata e convenzionata »), sollevate dal Tribunale

di Milano con ordinanza 30 aprile 1987 (r.o. n. 114 del 1988), in riferimento all'art. 42, 3° comma. Cost.

. II

Ritenuto che con ordinanza in data 22 ottobre 1984 la Corte

di cassazione ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, 2° comma, 1.

22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui prevede che al mezza

dro, cosi come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto

ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una in

II Foro Italiano — 1989.

dennità aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario;

Considerato che, secondo quanto rileva il giudice a quo, l'ap

plicazione della norma comporta per l'espropriante il raddoppio dell'onere e quindi la corresponsione di una somma che può esse

re superiore al valore di mercato del bene senza un giustificato motivo e, in ogni caso, con un effetto contrario alla funzione

dell'indennizzo previsto dalla Costituzione; che la valutazione di ricorrere alla procedura espropriativa è

rimessa all'iniziativa dell'espropriarne, al quale spetta l'adeguata valutazione anche degli aspetti economici e finanziari dell'ope

razione;

che, d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela

la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella colti

vazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della espropriazione;

che nella determinazione dei criteri per un giusto ristoro non

può riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalità le

gislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte

costituzionalmente obbligate, che non si ravvisano nella specie. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale; Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del

l'art. 17, 2° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865 («programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla

espropriazione per pubblica utilità»), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 luglio 1988, n. 927

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres.

Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa

nunzio) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Bruno). Con

flitto di attribuzioni.

Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Uffici statali aven

ti sede nella regione con competenza sul territorio della provin

cia — Bandi di concorso — Determinazione del contingente

bilingue — Requisito del bilinguismo — Facoltà di sostenere

le prove di concorso nella lingua materna — Omessa previsione — Annullamento parziale dei bandi da parte dell'amministra

zione emanante — Cessazione della materia del contendere

(D.p.r. 23 novembre 1967 n. 1318, istituti di ricerca e speri

mentazione agraria, art. 17, 20; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,

t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, art. 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, norme di attuazione dello statuto speciale della regione

Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici

statali siti nella provincia di Bolzano art. 1, 20; 1. 7 agosto

1986 n. 462, conversione in legge, con modificazioni del d.l.

18 giugno 1986 n. 282, recante misure urgenti in materia di

prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, art. 10,

11, 12). Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Uffici statali aven

ti sede nella regione con competenza sul territorio della provin

cia — Bandi di concorso — Determinazione del contingente

bilingue — Requisito del bilinguismo — Facoltà di uso della

lingua materna — Omessa previsione — Spettanza allo Stato

(D.p.r. 23 novembre 1967 n. 1318, art. 17, 20; d.p.r. 31 agosto

1972 n. 670, art. 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art.

1, 20; 1. 7 agosto 1986 n. 462, art. 10, 11, 12).

Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Amministrazio

ne civile dell'interno — Bandi di concorso — Proporzionale

etnica — Requisito del bilinguismo — Facoltà di uso della lin

gua materna — Omessa previsione — Spettanza allo Stato

(D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 89, 99, 100; d.p.r. 26 luglio

1976 n. 752, art. 1, 2, 20; d.p.r. 24 aprile 1982 n. 340, ordina

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PARTE PRIMA

mento del personale e organizzazione degli uffici dell'ammini

strazione civile del ministero dell'interno).

L'annullamento parziale da parte dell'amministrazione emanan

te, in sede di autotutela, di alcuni bandi di concorso relativi

a uffici pubblici statali situati in provincia di Trento, ma aventi competenza anche sul territorio della provincia di Bolzano, ema

nati senza il rispetto delle norme sul requisito del bilinguismo di cui al d.p.r. 752/76, implica la cessazione della materia del

contendere nei giudizi promossi con ricorso della provincia di

Bolzano per violazione delle norme sul bilinguismo. (1) Le disposizioni sul bilinguismo e sul contingentamento del perso

nale bilingue negli uffici pubblici statali aventi sede in Trento

e competenza sul territorio della provincia di Bolzano di cui

al d.p.r. 752/76 non si applicano ai bandi di concorso di cui

ai d.m. 15 gennaio 1987 relativi a posti di collaboratore agrario

presso la sezione operativa di Trento dell'Istituto sperimentale

per la frutticoltura, avente sede in Trento ma operante su un 'a

rea assai più ampia della regione Trentino-Alto Adige, e presso l'Istituto per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, avente an

ch'esso sede in Trento ma competenza sull'intero territorio na

zionale; onde spettava allo Stato bandire il concorso indetto

dal ministero dell'agricoltura e foreste per il personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con i citati decre

ti ministeriali. (2) Le disposizioni sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo negli

uffici pubblici statali di cui al d.p.r. 752/76 non si applicano al bando di concorso di cui al d.m. 11 novembre 1986 relativo

a posti di viceconsigliere presso l'amministrazione civile dell'in

terno, la quale, a seguito delle riforme statutarie del 1971, non

ha più uffici periferici nelle province di Bolzano e Trento; onde

spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal ministero

dell'interno per il personale dell'amministrazione civile con il

citato decreto ministeriale. (3)

(1-10) Con un cospicuo gruppo di pronunce, la corte è tornata nel

corso del 1988 ad occuparsi di misure di tutela della minoranza di lingua tedesca del Sudtirolo, investita dalla provincia di Bolzano di alcuni ricor

si in via principale e di vari conflitti di attribuzioni avverso leggi e prov vedimenti statali ritenuti lesivi di dette misure, con particolare riguardo all'istituto della proporzionale etnica e al requisito del bilinguismo negli uffici statali aventi sede nella provincia o competenza sul suo territorio.

Non è certo la prima volta che la corte ha modo di entrare nel merito di questioni attinenti le regole della proporzionale etnica e del bilingui smo: cfr., da ultimo, le sentenze 28 luglio 1987, n. 289 e 17 giugno 1987, n. 227, Foro it., 1987, I, 2918, con nota di richiami; anche il Consiglio di Stato ha avuto di recente modo di occuparsi di alcuni profili dell'istitu to della proporzionale etnica, con particolare riguardo alla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico in sede di censimento: cfr. sez. IV 7 giugno 1984, n. 439, id., 1985, III, 16, con nota di richiami, e 7 agosto 1987, n. 497, id., 1988, III, 72, con nota di P. Carrozza, Il Consìglio di Stato «corregge» la normativa sui censimenti linguistici in Sudtirolo.

In dottrina, v. da ultimo, anche per il punto sulle vicende relative alla

questione sudtirolese, A. Pizzorusso, Rapporti fra diritti individuali e di gruppo, in AA.VV., L'uso della lingua nel processo come previsto dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige. Problemi di at

tuazione, Atti del convegno di Castel Mareccio, 22-23 giugno 1985, Ro

ma, 1986, 99 e, più in generale, Libertà di lingua e diritti linguistici: una rassegna comparata, in Regioni, 1987, 1329; Carrozza, Minoranze

linguistiche, in Annuario della autonomie, 1989 e 1988; Id., L'uso di

sgiunto della lingua tedesca al vaglio della corte, in Regioni, 1987, 1480; Id., La corte ribadisce la competenza regionale in tema di misure di tute la delle minoranze linguistiche, id., 1988, 176.

* * *

Le decisioni riprodotte in epigrafe appaiono accomunate dalla circo stanza di avere un oggetto sostanzialmente analogo e per molti aspetti nuovo, vale a dire la compatibilità di leggi statali di riforma dell'ammini strazione (in questo caso Anas, ferrovie dello Stato, ministero dell'agri coltura) o autorizzanti assunzioni straordinarie e temporanee in alcuni uffici statali, con il complesso di norme destinate ad assicurare l'accesso su basi di parità degli appartenenti ai vari gruppi linguistici residenti in

provincia di Bolzano negli uffici statali situati nella provincia stessa o aventi sede in Trento e competenza sul suo territorio, e il carattere bilin

gue di tali uffici.

Le vicende relative alla chiusura della «questione sudtirolese» (con l'e manazione delle norme di attuazione dello statuto ancora mancanti e il

Il Foro Italiano — 1989.

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 luglio 1988, n. 768 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 13 luglio 1988, n. 28); Pres.

Saja, Est. Borzellino; Provincia autonoma di Bolzano (Avv.

Panunzio, Riz) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Ser

nicola).

Ferrovie, tram vie e filovie — Ferrovie dello Stato — Delegifica zione — Proporzionale etnica — Requisito del bilinguismo

Violazione — Incostituzionalità (Cost., art. 6; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 89, 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 2, 20; 1. 17 maggio 1985 n. 210, istituzione dell'ente

«Ferrovie dello Stato», art. 20, 21).

Ferrovie, tramvie e filovie — Ferrovie dello Stato — Delegifica zione — Competenze legislative primarie — Trasporti di inte

resse provinciale — Addestramento e formazione del personale — Violazione — Questione infondata di costituzionalità (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 3, 8, 14, 16, 64, 68, 89, 99, 100,

107; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 2, 20; 1. 17 maggio 1985 n. 210, art. 1, 2, 14, 15, 18, 22, 25).

Sono illegittimi gli art. 20 e 211. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente «Ferrovie dello Stato», nella parte in cui non preve dono per il relativo personale l'applicazione della disciplina vi

gente in provincia di Bolzano in materia di proporzionale etnica

e di bilinguismo. (4) È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 I. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva

dell'ente «Ferrovie dello Stato», destinato ad organizzare i ser

vizi già gestiti dall'azienda statale ferroviaria comunque insi

stenti su tutto il territorio nazionale, che non violano, nulla

aggiungendo alla preesistente situazione di tali servizi, le com

petenze legislative primarie della provincia di Bolzano in tema

di gestione di trasporti di interesse provinciale e acquisizione dei relativi beni, di addestramento e formazione del personale e di accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia, in riferimento agli art. 3, 8, nn. 5, 18 e 29, 14, 16, 68 e 107

dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (5)

rilascio della «quietanza liberatoria» da parte dell'Austria secondo quan to previsto dal calendario di adempimenti allegato al «pacchetto»), sulle

quali ci si è di recente soffermati su queste colonne (cfr. Carrozza, Il

Consiglio di Stato «corregge» la normativa sui censimenti, cit.), hanno

posto in evidenza come la disciplina della proporzionale, prevista all'art. 89 statuto Trentino-Alto Adige ma concretamente articolata in varie sue norme di attuazione emanate secondo la procedura prevista all'art. 107, 2° comma, statuto Trentino-Alto Adige, costituisca uno degli aspetti più problematici dei rapporti tra governo e minoranza e tra gli stessi gruppi linguistici.

Per un verso, infatti, la complessità e la farraginosità della sua discipli na (tanto che si sono rese necessarie varie successive modifiche al testo del d.p.r. 752/76 recante la relativa disciplina: cfr. i d.p.r. 19 ottobre 1977 n. 846, 31 luglio 1978 n. 571, 24 marzo 1981 n. 216, 22 ottobre 1981 n. 760, 29 aprile 1982 n. 327, 3 aprile 1985 n. 108), le oggettive difficoltà della sua applicazione (che spesso si trasformano in carenze di organico e disservizi in alcuni servizi pubblici essenziali, come le ferro

vie, le poste, ecc.: v. i dati riportati nella nota di R. Moretti, in Foro

it., 1981, III, 9), le polemiche che hanno accompagnato il rilascio della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico in sede di censimento, tutti questi elementi fanno della proporzionale (o comunque di alcuni suoi meccanismi di funzionamento) una permanente ragione di tensione e di conflitto nei rapporti tra i gruppi.

Posto che la proporzionale è uno degli istituti per i quali più è evidente il carattere «collettivo» degli interessi protetti, il problema di fondo con

siste, come è facile intuire, nell'individuare volta per volta i limiti entro i quali è ammissibile il sacrificio di interessi e diritti individuali (cioè dei cittadini in quanto tali) anche costituzionalmente garantiti al fine di assi curare e rendere possibile la tutela del «gruppo». Da più parti è stato inoltre fatto rilevare che la tendenza all'irrigidimento dei meccanismi di funzionamento della proporzionale e, a maggior ragione, la sua progres siva estensione a settori della amministrazione inerenti la erogazione di servizi mirano più a rafforzare la politica di «separatismo linguistico» perseguita dal partito di raccolta della minoranza che ad assicurare alla minoranza il «controllo» dell'amministrazione (statale e non) che ha sede ove essa risiede.

Nei pochi giudizi in via incidentale sino ad oggi rimessi alla corte nei

quali si profilavano questioni inerenti il funzionamento dell'istituto della

proporzionale, introdotti a seguito di iniziative giudiziarie promosse da cittadini in più o meno aperto dissenso con la logica della difesa degli

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ill

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 maggio 1988, n. 571

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° giugno 1988, n. 22);

Pres. ed est. Saja; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa

nunzio) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Bruno). Con

flitto di attribuzioni.

Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Uffici giudiziari

con competenza sul territorio della provincia di Bolzano aventi

sede in Trento — Personale — Bilinguismo — Concorsi — At

tribuzioni dello Stato o della provincia (D.p.r. 31 agosto 1972

n. 670, art. 89, 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1,

2, 7; d.p.r. 29 aprile 1982 n. 327, norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di pro

porzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolza

no, art. 1; 1. 26 aprile 1985 n. 162, provvedimenti urgenti per

la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del perso

nale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, art. 2, 3)

Non si verifica violazione delle attribuzioni costituzionalmente ga

rantite per la tutela dei diversi gruppi linguistici nella provincia

di Bolzano: a) per avere il ministro di grazia e giustizia provve

duto a bandire (con due d.m. del 21 maggio 1985) concorsi

per posti di segretario giudiziario o di cancelliere senza previa

«intesa» con la provincia e con la regione, in ordine alla deter

minazione del contingente di personale bilingue di cui al 3°

comma dell'art. 1 d.p.r. n. 752/76 (come sostituito dall'art.

1 d.p.r. 29 aprile 1982 n. 327); b) per non essere stata prevista

espressamente la conoscenza della lingua tedesca come requisi

to per la partecipazione ai concorsi; c) per non essere stata

infine prevista nei confronti dei partecipanti ai concorsi sud

detti la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua

italiana che in quella tedesca (art. 20 d.p.r. n. 752 del 1976);

pertanto, spetta allo Stato bandire i concorsi indetti dal mini

stero di grazia e giustizia con i decreti ministeriali anzidetti. (6)

interessi di gruppo (cfr., ad es., Pret. Bolzano, ord. 28 settembre 1981,

id., 1982, I, 2692; Cons. Stato, sez. VI, ord. 13 gennaio 1981, ibid.,

Ili, 451, e sez. IV 25 marzo 1986, n. 565, id., Rep. 1986, voce Trentino

Alto Adige, n. 67), la corte ha assunto un atteggiamento assai cauto,

sostanzialmente elusivo (cfr., rispettivamente, Corte cost. 14 maggio 1985,

n. 151, id., Rep. 1985, voce cit., n. 39; 24 maggio 1985, n. 160, id.,

1986, I, 2846 e 17 giugno 1987, n. 227, cit.).

Ma è ormai evidente, per altro verso, che la disciplina della proporzio

nale etnica finisce per assumere carattere centrale anche in riferimento

ai rapporti tra governo e minoranza (o provincia di Bolzano), dal mo

mento che la rigidità della sua disciplina e la logica ipergarantista cui

si ispira finiscono spesso per costituire un serio intralcio alla legislazione

statale di riforma di vari settori dell'amministrazione, ogni qual volta

tale attività implichi la ristrutturazione di uffici che hanno sede nella pro

vincia di Bolzano o sede in Trento, ma competenza anche sul territorio

della provincia: si riferiscono proprio a tali ipotesi i casi risolti con le

sentenze in rassegna. Di fronte ai conflitti e ai giudizi in via principale, evidentemente solle

vati dalle parti politiche in causa, la corte ha mostrato una maggior dose

di «interventismo». Tuttavia, per quanto alcune decisioni possano avere

notevole impatto (come ad es. quella concernente le ferrovie), anche in

tali casi essa ha evitato di prendere decisa posizione in ordine alle que

stioni di fondo che caratterizzano questo profilo del «problema propor

zionale». Anzi, se un dato emerge ad accomunare queste pronunce, sotto

altri profili abbastanza «salomoniche», è la circostanza che da esse non

è facile ricavare qualche regola generale di interpretazione che consenta

di affrontare con una certa coerenza l'intera questione della proporziona

le e ricostruire unitariamente i caratteri dell'istituto.

Ed è abbastanza arduo comprendere se questo orientamento della cor

te, di tendenziale rifiuto ad ergersi quale «arbitro ultimo delle questioni

costituzionali» inerenti i rapporti tra la minoranza e il governo o tra i

gruppi linguistici, costituisca il riflesso di una posizione più generalmente

assunta dalla corte in ordine alle relazioni Stato-regioni (cui in certo qual

modo sono riconducibili i rapporti minoranza-governo), o sia piuttosto

il frutto della consapevolezza del carattere solo parzialmente «giuridiciz

zato» di tali rapporti, i quali, in larga misura, finiscono per dipendere

da un testo (il famoso «pacchetto», cioè i 137 punti elaborati dalla com

missione di esperti, approvando i quali, Austria, Italia e, per la minoran

za, la Svp, sul finire degli anni '60 avevano posto fine alla «questione

sudtirolese»; il testo può vedersi in E. Reggio D'Aci, La regione Trentino

Alto Adige, Milano, 1987, 453) che non ha ufficiale riconoscimento giu

II Foro Italiano — 1989.

IV

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 maggio 1988, n. 570

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° giugno 1988, n. 22);

Pres. ed est. Saja; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Mer

curi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Bruno).

Impiegato dello Stato e pubblico — Postelegrafonici — Assun

zione di personale straordinario — Proroga del periodo di man

tenimento in servizio — Questione infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 6; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 2, 89, 100;

d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 8, 12, 13, 16; 1. 22 dicem bre 1981 n. 797, copertura finanziaria del d.p.r. di attuazione

dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo

ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'orga

nizzazione e l'ordinamento del personale dell'amministrazione

delle poste e telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i ser

vizi telefonici, art. 25). Impiegato dello Stato e pubblico — Ministero di grazia e giusti

zia — Assunzioni straordinarie di personale — Proporzionale

etnica — Requisito del bilinguismo — Violazione — Questione

infondata di costituzionalità (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art.

89, 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 8, 12, 13,

16; 1. 11 novembre 1982 n. 862, assunzione straordinaria di

personale addetto al servizio automezzi dipendente dal ministe

ro di grazia e giustizia, art. 1, 2, 3)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25

l. 22 dicembre 1981 n. 797, che proroga da tre a sei mesi il

periodo di servizio del personale straordinario dell'amministra

zione postale, destinato a soddisfare esigenze di servizio di ca

rattere eccezionale nei principali uffici postali, lasciando

immutate le modalità ed i requisiti delle assunzioni già in pre

cedenza avvenute, in riferimento gli art. 3 e 6 Cost, e 2, 89

e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (7)

È infondata la questione di legittimità costituzionale della l. 11

novembre 1981 n. 861, concernente l'assunzione straordinaria

di personale addetto al servizio automezzi del ministero di gra

zia e giustizia in via assolutamente temporanea, al fine di per

mettere lo svolgimento della funzione fondamentale per lo Stato

di amministrazione della giustizia, in riferimento agli art. 8,

12, 13 e 16 d.p.r. 752/76, in tema di proporzionale etnica, e

agli art. 89, 1° e 3° comma, 99 e 100 dello statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige. (8)

ridico né nel nostro ordinamento né in quello austriaco, e nondimeno

ha carattere decisivo, dal momento che sia il governo che la minoranza

finiscono per utilizzare questo testo come strumento di verifica e di raf

fronto ai fini della valutazione del grado di realizzazione delle varie misu

re di tutela. Di simile anomala situazione qualcosa finisce inevitabilmente per tra

sparire anche nei giudizi costituzionali, soprattutto là dove viene spesso

(dalla provincia, quindi dalla minoranza) invocata la violazione dell'art.

10 Cost, sotto specie del principio pacta sunt servanda (cfr. dispositivo

e motivazione in diritto della sent. n. 555 e motivazione della sent. 768)

in riferimento, formalmente, al testo dell'accordo De Gasperi-Gruber,

ma, sostanzialmente o implicitamente, al «pacchetto» (stante il carattere

di principi generalissimi delle clausole dell'accordo del '46).

Certo, non spetta solo alla corte definire la natura giuridica del «pac

chetto»; rimane però la difficoltà, per l'interprete, di armonizzare e coor

dinare un complesso di principi costituzionali, norme statutarie, disposizioni

di attuazione, leggi statali e provinciali, il cui effettivo significato finisce

spesso per appalesarsi solo ove ricondotto a qualcuno dei 137 punti del

«pacchetto» (cosi definito proprio per sottolineare l'inscindibilità delle

misure in esso previste, ancorché esse dovessero essere attuate in parte

mediante la riforma dello statuto, in parte mediante le norme di attuazio

ne dello statuto, in parte ancora mediante leggi e regolamenti statali o

leggi regionali e provinciali). A ciò si aggiunga qualche più o meno evidente contraddizione nelle

affermazioni della stessa corte, che probabilmente risente negativamente

del carattere lacunoso e incerto di tali testi normativi ove essi non siano

interpretati alla luce dei vari punti del «pacchetto»: tanto per fare un

esempio relativo alle sentenze riprodotte in epigrafe, basta citare le affer

mazioni secondo cui, da un lato, lo Stato non potrebbe «privatizzare»

alcun servizio pubblico senza ledere il principio di tutela della minoranza,

ma, nel contempo, sol che lo giustifichino le esigenze di svolgimento di

qualche sua «funzione fondamentale» (ma è difficile vedere tali esigenze

nella assunzione straordinaria di autisti dipendenti dal ministero di grazia

e giustizia addetti alla Corte d'appello di Trento), può sostanzialmente

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Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 28 luglio 1988, n. 927 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia

PARTE PRIMA 1000

V

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 maggio 1988, n. 555

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 maggio 1988, n. 21);

Pres. ed est. Saja; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa

nunzio, Riz) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favara).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ristrutturazione dell'Anas — Trasferimento del compartimento da Bolzano a Trento —

Autonomia provinciale — Principio di tutela delle minoranze — Violazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost.,

art. 10; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 8, 89, 100, 107; d.p.r.

26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 8, 12, 13, 14, 16, 20; 1. 26 marzo

1986 n. 86, ristrutturazione dell'Anas, art. 4, 21).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ristrutturazione dell'Anas — Concorsi — Uffici statali aventi sede in Trento con compe

tenza sul territorio della provincia di Bolzano — Requisito del

bilinguismo — Omessa previsione — Incostituzionalità (D.p.r.

31 agosto 1972 n. 670, art. 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n.

752, art. 1, 8, 12, 13, 14, 16, 20; 1. 26 marzo 1986 n. 86, art. 5).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

4 e 21 l. 26 marzo 1986 n. 86, relativa alla ristrutturazione

dell'Anas, nella parte in cui dispongono lo spostamento del

compartimento da Bolzano a Trento e l'istituzione in Bolzano

di una sede staccata, in riferimento agli art. 10 Cost., 89, 1°

e 5° comma, 100 e 107 dello statuto speciale per il Trentino

Alto Adige (nella motivazione si precisa che devono comunque rimanere immutate le garanzie di stabilità e di contingentamen

to del personale addetto a tali uffici). (9) È illegittimo l'art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui

non prevede l'osservanza delle disposizioni relative al contin

gentamento e al requisito del bilinguismo di cui al d.p.r. 752/76,

nell'ambito della ristrutturazione dell'Anas, istitutivo di una

pianta organica di personale dell'Anas destinato al comparti

mento di Trento, che ha competenza anche per il territorio del

la provincia di Bolzano. (10)

I

Diritto. — 1. - I conflitti di attribuzione sollevati dalla pro vincia autonoma di Bolzano con i ricorsi enunciati in epigrafe in ordine a tre decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste

del 15 gennaio 1987 e ad un decreto del ministro dell'interno dell'11

novembre 1986 hanno tutti per oggetto l'indizione di pubblici con

corsi, e lamentano la violazione delle medesime disposizioni dello

statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme

di attuazione. I giudizi possono pertanto essere riuniti, e decisi

con unica sentenza.

vanificare le regole sulla proporzionale o sul bilinguismo mediante assun zioni straordinarie e temporanee (destinate, come è ormai prassi, a pro trarsi indefinitamente nel tempo).

V'è infine da segnalare la circostanza che, sebbene la corte si sia mo

strata tutt'altro che insensibile alle esigenze della minoranza, questa con

tinua a manifestare notevole diffidenza nei suoi confronti, e, resasi conto della difficoltà di utilizzare il «pacchetto» come effettivo testo di raffron

to per giudicare della legittimità sia delle leggi statali da essa ritenute

lesive della sua autonomia sia delle norme di attuazione statutarie che i giudici ordinari e amministrativi tendono sempre più spesso a mettere in discussione (non potendo certo essi giustificarne la legittimità facendo

riferimento a qualche punto del «pacchetto»), vada da tempo chiedendo, in alternativa al riconoscimento della natura di accordo internazionale

del «pacchetto» stesso, la «sterilizzazione» dal controllo di costituzionali

tà di qualsiasi norma di attuazione statutaria.

Dal che si può agevolmente comprendere come la definitiva «normaliz

zazione giuridica» della situazione sudtirolese presenti, ancora qualche se rio ostacolo. E se ben si comprende l'urgenza con cui governo e parlamento intendono porre fine ai profili internazionali della questione sudtirolese

ottenendo dall'Austria la «quietanza liberatoria» prevista dal calendario di adempimenti allegato al «pacchetto» previa emanazione delle norme di attuazione dello statuto (ma sarebbe più corretto dire del «pacchet to»?) ancora mancanti, è pur vero che i problemi giuridici testé somma

riamente evidenziati non possono essere passati completamente sotto silenzio e meritino qualche ulteriore riflessione. [P. Carrozza]

Il Foro Italiano — 1989.

2. - Vanno esaminati in primo luogo i ricorsi relativi ai decreti

del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2.1. - Per quanto riguarda quattro dei cinque bandi di concor

so complessivamente impugnati, occorre rilevare che essi sono stati

annullati proprio nelle parti che erano oggetto dei conflitti solle

vati dalla provincia autonoma di Bolzano. Trattasi dei concorsi

a posti di diversa natura nel ruolo dell'ispettorato centrale per

la prevenzione e la repressione delle sofisticazioni agro-alimentari, i quali prevedevano in totale quattro posti destinati all'ufficio

periferico di San Michele all'Adige, «avente competenza territo

riale nelle province di Trento e Bolzano» (d.m. 12 agosto 1986).

Con tre decreti del 4 settembre 1987, infatti, il ministro dell'a

gricoltura e delle foreste ha parzialmente annullato i propri pre

cedenti decreti del 15 gennaio 1987 nelle parti relative alla copertura dei posti presso l'ufficio periferico di San Michele all'Adige. L'an

nullamento è cosi testualmente motivato: «Considerato che alla

copertura di detto posto deve procedersi secondo le modalità ed

i termini previsti dalle norme statutarie sopracitate»; nelle pre

messe sono richiamati lo statuto speciale della regione Trentino

Alto Adige e le relative norme di attuazione.

Deve quindi essere dichiarata la cessazione totale della materia

del contendere in ordine ai conflitti nn. 14 e 16 del 1987 e in

parte qua in ordine al conflitto n. 15/87, cosi come del resto

ha domandato la difesa della provincia ricorrente.

2.2 - Resta perciò in vita soltanto il ricorso n. 15/87 limitata

mente al bando di concorso a trentanove posti di collaboratore

agrario del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agra

ria, impugnato nelle parti relative ad un posto nella sezione ope rativa periferica di Trento dell'istituto sperimentale per la

frutticoltura con sede in Roma, e ad un posto nell'istituto speri mentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura con sede

in Trento.

Il ricorso non è fondato.

A differenza dei casi precedenti, nei quali il ministero stesso,

esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto il buon diritto

della provincia autonoma di Bolzano, ai due posti in discussione

non può applicarsi la normativa di cui agli art. 1 e 2 d.p.r. n.

752 del 1976 di attuazione degli art. 99 e 100 dello statuto specia le del Trentino-Alto Adige. Come risulta chiaramente dal d.p.r. 23 novembre 1967 n. 1318, che regola gli istituti di ricerca e di

sperimentazione agraria, l'istituto per l'assestamento forestale e

l'alpicoltura (art. 20) ha in Trento la sua unica sede centrale,

competente su tutto il territorio nazionale; ma nemmeno alla se

zione operativa periferica di Trento dell'istituto per la frutticoltu

ra (art. 17), con sede in Roma, articolato in quattro sezioni

operative centrali ed in sezioni operative periferiche in Trento, Forlì e Caserta, può essere riconosciuto il requisito della «compe tenza regionale» richiesto dal 3° comma dell'art. 1 d.p.r. n. 752

perché si dia luogo alla determinazione dei contingenti: trattasi, in tutta evidenza, di una sezione — seppure «periferica» — ope rante su un'area assai più ampia della regione Trentino-Alto Adige.

Le suesposte considerazioni assorbono anche la censura che, richiamandosi all'art. 20 dello stesso d.p.r. n. 752, lamenta la

mancata previsione nel bando di concorso della facoltà di soste

nere le prove di esame in lingua tedesca, censura che sarebbe

comunque da disattendere, poiché, come ha già ritenuto questa corte (sent. n. 571 del 1988), tale regola, quando sia applicabile,

opera senza che sia necessaria una esplicita previsione. 3. - Va ora esaminato il ricorso della provincia autonoma di

Bolzano col quale viene sollevato conflitto di attribuzione in or

dine al decreto 11 novembre 1986 del ministro dell'interno, con

cernente un concorso pubblico a centotrentuno posti nella qualifica di vice consigliere di ragioneria dell'amministrazione civile del

l'interno.

3.1. - È da respingere l'eccezione di inammissibilità avanzata,

peraltro in modo del tutto sommario e generico, dall'avvocatura

dello Stato.

Questa corte ha costantemente riconosciuto l'ammissibilità dei

conflitti fondati sulla mancata osservanza di norme dello statuto

di autonomia, in particolare di quelle poste a tutela delle mino

ranze etnico-linguistiche, e ciò anche con riferimento, come nel

caso di specie, a decreti statali di indizione di pubblici concorsi.

3.2. - Nel merito il ricorso non può essere accolto.

Come rileva l'avvocatura dello Stato, e secondo quanto è rico

nosciuto nella stessa corrispondenza intercorsa fra il ministro del

l'interno e la giunta provinciale di Bolzano, non può essere con

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

testato il fatto che l'amministrazione civile dell'interno non ha

più uffici periferici nelle due province autonome di Trento e di Bolzano. Ne segue che al concorso concernente, come si è detto, la carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione civile del

l'interno, non poteva essere applicata la normativa statutaria, della cui inosservanza si duole la provincia ricorrente.

Vero è che, mancando ancora la legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del governo, ed essendo la carriera direttiva fuori dalla previsione dei ruoli del commissariato del governo per la

provincia di Bolzano di cui all'art. 21 d.p.r. 29 aprile 1982 n.

327, la presidenza del consiglio continua ad avvalersi di personale collocato fuori ruolo, prelevato in prevalenza proprio dal mini stero dell'interno. Ma ciò può comportare soltanto l'obbligo di

rispettare le regole del bilinguismo nel momento della effettiva

assegnazione del personale al commissariato del governo della pro vincia di Bolzano. Questa corte intende sottolineare tale obbligo, insieme con l'esigenza che non si ritardi ulteriormente la defini zione normativa dei ruoli, cosi' da assicurare un puntuale rispetto delle garanzie statutarie in materia.

Per questi motivi, la Corte costituzionale riuniti i giudizi: di chiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi della

provincia autonoma di Bolzano di cui in epigrafe, per quanto concerne i concorsi indetti dal ministero dell'agricoltura e delle

foreste, successivamente annullati in parte qua; dichiara che spet tava allo Stato bandire il concorso indetto dal ministero dell'agri coltura e delle foreste per personale degli istituti di ricerca e di

sperimentazione agraria, con il decreto indicato in epigrafe; di chiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal mi

nistero dell'interno per personale dell'amministrazione civile, con il decreto indicato in epigrafe.

II

Diritto. — 1. - La 1. 17 maggio 1985 n. 210 istituisce l'ente «Ferrovie dello Stato», dotato di personalità giuridica ai sensi

dell'art. 2093, 2° comma, c.c. (art. 1). L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza

dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, avendo per fine

specifico l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestite dal

la azienda stessa (art. 2, lett. a). 2.1. - La provincia autonoma di Bolzano assume lesi dalla nor

mativa il principio della tutela delle minoranze linguistiche e l'i stituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza — prospetta — della «delegificazione della

preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica del

rapporto di lavoro del personale dipendente». 2.2. - La questione è fondata.

La corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fon

damentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie

all'uopo indicate dall'art. 6 Cost, (sentenza n. 289 del 1987, Foro

it., 1987, I, 2918). Sicché il nuovo ente, sottentrato integralmente nelle pregresse situazioni, proprie al riguardo della estinta azien

da statale, è venuto ad assorbire attribuzioni che lungi dall'appa rire incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate.

Né può aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo impren ditoriale e in virtù della sua configurazione sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: restano salvi infatti,

per effetto di quanto esposto, i dettati dell'art. 89 dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei posti dei

ruoli, cosi come attuato con d.p.r. 26 luglio 1976 n. 572 (e suc

cessive modifiche) a tenor del quale il requisito del bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti assunzioni.

Va disposta pertanto, cosi assorbita ogni altra questione, de

claratoria di illegittimità costituzionale in tali sensi degli art. 20

e 21 della legge in esame.

3.1. - La ricorrente prospetta l'illegittimità della normativa per

violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello

statuto speciale d'autonomia, con riferimento: alla gestione dei

trasporti di interesse provinciale e alla acquisizione dei relativi

beni; all'addestramento e alla formazione professionale del per

sonale; agli accordi per le linee insistenti sul territorio della pro vincia.

3.2. - Le questioni non sono fondate.

La legge impugnata è destinata ad organizzare, pur con conte

nuti globali, i servizi già gestiti dalla azienda statale ferroviaria

Il Foro Italiano — 1989.

comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una disci

plina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla ag giunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si

prospetta aderente ai principi contenuti nell'art. 64 dello speciale statuto. Talché non ne rimane incisa, in alcun modo, la compe tenza primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni.

Nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e alla qualificazione del

personale. Queste non possono che spettare di necessità (come del resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 1. 26 marzo 1958 n. 425) all'ente medesimo cui compete adottare, in concre

to, le misure tecniche occorrenti per la regolarità e per la sicurez za della circolazione (cfr. sent. n. 131 del 1985, id., 1985, I, 1591).

D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati otti

mali, la legge prevede le opportune intese con le regioni e le pro vince interessate (art. 22).

Infine, cosi come prevista dall'art. 25, la disciplina degli accor

di per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima: l'intesa con le province interessate è aderente, infatti, ai dettati dell'art. 20 d.p.r. 22 marzo 1974 n. 381, nella concorrenza di

quella molteplicità di interessi, tutti di rilievo costituzionale, la cui composizione — come già altra volta considerato — abbrac

cia — con l'intesa appunto — un campo più vasto di quello se

gnato dal solo art. 81 d.p.r. 616 del 1977 (sent. n. 286 del 1985, id., 1986, I, 1800).

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 20 e 21 1. 17 maggio 1985 n. 210 (istitu zione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), nella parte in cui non pre vedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la

provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etni ca e di parità linguistica; dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli art. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 1. 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'ente «Ferrovie dello Sta

to»), sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano con il ricor

so in epigrafe, in relazione agli art. 3, 8, nn. 5, 18 e 29, 14, 16, 68 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ap provato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670.

Ili

Diritto. — 1. - I due ricorsi hanno analogo oggetto e quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.

2. - Essi non sono fondati.

Quanto alla censura della lamentata emanazione dei bandi di

concorso senza previa «intesa» del ministro di grazia e giustizia con la provincia e con la regione in ordine alla determinazione

del contingente di personale bilingue, secondo il disposto dell'art.

1 d.p.r. 752/76 (come modificato dall'art. 1 d.p.r. 327/82), deve

rilevarsi come tale determinazione, una volta effettuata, non deb

ba essere ripetuta in relazione a ciascun concorso, potendo essere

modificata soltanto con la sopravvenuta necessità di adattare il detto contingente alle esigenze, comparativamente considerate, della

regione e della provincia. Nella fattispecie, alla predetta determinazione si era corretta

mente provveduto da parte del commissario del governo per la

provincia di Trento, di concerto con il presidente della giunta

regionale del Trentino-Alto Adige e con il presidente della giunta

provinciale di Bolzano, mediante il decreto 18 maggio 1982 (in B.U. 6 luglio 1982, n. 31), il quale era in vigore al momento

del bando dei concorsi in parola. Tale provvedimento si estende

va dunque anche agli stessi concorsi, tanto più che trattavasi di

posti non di nuova istituzione, bensì già previsti dalla pianta or

ganica e rimasti scoperti (e pertanto già considerati nella ricorda

ta determinazione del contingente). La doglianza della provincia è pertanto priva di giuridico fon

damento.

3. - Anche l'altra censura, relativa alla violazione del princi

pio del bilinguismo, non può trovare accoglimento. La citata 1. n. 162 del 1985 prevedeva (art. 2 e 3) che i candida

ti ai concorsi per cancelliere e segretario giudiziario dovessero

essere o già assunti nell'amministrazione pubblica ovvero comun

que dichiarati idonei in precedenti concorsi: ne discende, in tutta

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1003 PARTE PRIMÀ 1004

evidenza, che il requisito del bilinguismo per i candidati dei con corsi in questione era già stato in precedenza accertato, sicché

deve ritenersi che legittimamente non sia stata richiesta la reitera

zione, chiaramente inutile, di una prova il cui esito era stato po sitivo.

In ordine all'ultima censura, relativa alla facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, va rilevato che non ne era necessaria un'esplicita previsione, trat

tandosi di una regola ormai incontrovertibilmente osservata e quin di da ritenere implicitamente contenuta sia nella legge che nei bandi impugnati; conseguentemente i candidati ben potevano so stenere le prove di esame nella lingua prescelta, e peraltro non

è stato neppure dedotto che in concreto l'esercizio di tale facoltà sia stato comunque impedito o limitato.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara che spettava allo Stato bandire i concorsi indetti dal mini stero di grazia e giustizia con i decreti indicati in epigrafe.

IV

Diritto. — 1. - Per l'analogia del contenuto i due ricorsi van no riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Ad avviso della provincia di Bolzano l'art. 25 1. 22 dicem bre 1981 n. 797 violerebbe le citate norme statutarie in quanto, consentendo l'indiscriminata assunzione straordinaria di persona le, ometterebbe di prendere in considerazione l'obbligatoria ri

partizione etnica dei concorrenti.

In contrario va osservato che la ora indicata 1. n. 797 del 1981

si limita a prorogare da tre a sei mesi la durata massima delle

assunzioni straordinarie già disposte in base all'art. 3 1. 14 dicem

bre 1965 n. 1376; la legge impugnata, pertanto, non altera affat

to i presupposti e le finalità della disciplina relativa all'assunzione

straordinaria, quali sanciti nel detto art. 3, preordinato a soddi sfare «esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici prin cipali dell'amministrazione delle poste».

Ne consegue chiaramente che la disciplina dettata dal legislato re con la 1. 797/81 — stabilendo transitoriamente soltanto una

brevissima proroga — non vulnera in alcun modo il dettato sta tutario.

Ed invero va rilevato che non di nuova assunzione si tratta, bensì' di mera proroga, concernente — in quanto tale — un rap porto di servizio già legittimamente esistente e disciplinato dalla

più volte richiamata 1. 1376 del 1965. Per quanto riguarda il prin cipio della proporzionale etnica, sono rimasti immutati le moda lità ed i requisiti delle assunzioni in precedenza avvenute, e soltanto confermate — ripetesi — con la brevissima proroga del rapporto di servizio in corso.

Le predette considerazioni valgono quindi a sottrarre la impu gnata 1. 22 dicembre 1981 n. 797 alla censura di incostituzionalità.

Con il secondo ricorso la provincia solleva questione di legitti mità costituzionale della 1. II novembre 1982 n. 861 in riferimen to agli art. 89, 1° e 3° comma, 99 e 100 dello statuto regionale nonché alle disposizioni di cui agli art. 8, 12, 13 e 16 d.p.r. 26

luglio 1976 n. 752, dirette a tutelare la minoranza linguistica della

provincia ricorrente.

La censura è infondata. È decisivo infatti rilevare che la legge impugnata è stata detta

ta, in mancanza del personale di ruolo, da esigenze eccezionali ed improrogabili, al fine di permettere in via del tutto provvisoria 10 svolgimento della funzione, fondamentale per lo Stato, di am

ministrazione della giustizia. Detta ratio si evince inequivocabil mente dall'art. 1 1. cit., il quale, giustificando anche le successive

disposizioni, stabilisce: «. . . i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello . . . provvedono ... ad assumere per la du rata massima di un anno . . . autisti non di ruolo . . . allo scopo di sopperire le esigenze di funzionalità dell'amministrazione della

giustizia e di sicurezza dei magistrati». Il carattere assolutamente temporaneo delle assunzioni trova

precisa conferma nell'art. 4 1. cit., secondo cui i rapporti di servi

zio, istituiti in base a tali assunzioni, sono risolti di diritto appe na le vacanze vengano coperte a seguito di concorsi, con il relativo collocamento nei ruoli organici del personale definitivamente assunto.

Ne consegue che la disciplina contenuta nella legge impugnata, riferendosi ad ipotesi assolutamente eccezionali e transitorie, non vulnera il dettato statutario, che troverà piena attuazione con l'im

11 Foro Italiano — 1989.

missione nella pianta organica del personale assunto in via ordi

naria e quindi con il venir meno dei presupposti di assoluta

necessità ed urgenza ora richiamati. E non è fuor di proposito ricordare che in subiecta materia vale la regola della gradualità richiamata dallo stesso art. 89 dello statuto speciale e ribadita

dalla sentenza n. 160 del 1985 (Foro it., 1986, I, 2846). Per le suesposte considerazioni anche le censure di incostituzio

nalità dirette contro la cit. 1. n. 321 del 1982 risultano destituite

di fondamento.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 25 1. 22 dicembre 1981 n. 797, sollevata — in riferimento

agli art. 3 e 6 Cost, e 2, 89 e 100 dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 — dalla provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato

in epigrafe; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della 1. 11 novembe 1982 n. 861 — sollevata in

riferimento agli art. 8, 12, 13 e 16 d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752

ed agli art. 89, 1° e 3° comma, 99 e 100 del citato statuto specia le per il Trentino-Alto Adige — dalla provincia autonoma di Bol

zano con il ricorso indicato in epigrafe.

V

Diritto. — 1. - Con la prima censura la provincia ricorrente

deduce che le disposizioni di cui agli art. 4 e 21 della legge impu

gnata, disponendo il trasferimento del compartimento Anas a Tren

to da Bolzano e l'istituzione in quest'ultima città di una sezione

distaccata, vanificherebbe l'autonomia provinciale e lederebbe il

principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle nor

me statutarie e di attuazione per il personale degli uffici statali

nella provincia medesima.

La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto linea re e coerente, risulta infondata.

Al riguardo va premesso che alla provincia di Bolzano è attri

buita ex art. 8, n. 17, d.p.r. n. 670 del 1972 soltanto la compe tenza in materia di viabilità di interesse provinciale e che rientra,

invece, nelle attribuzioni dello Stato la disciplina concernente l'or

ganizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi

apparati. Pertanto, deve ritenersi che la legge impugnata si è cor

rettamente adeguata alla ripartizione delle competenze stabilite

dallo statuto, e che lo Stato ha esercitato un proprio potere rior

ganizzando l'azienda competente a costruire e a gestire l'uso delle

strade statali, localizzando, tra l'altro, per l'intero territorio na zionale la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione.

Da ciò discende chiaramente l'infondatezza della questione sol

levata, con la quale si è addirittura invocato l'accordo De Gasperi Gruber, quasi che il semplice spostamento della sede del compar timento importi un attentato all'esistenza stessa dell'autonomia

provinciale. Naturalmente rimangono immutate le garanzie spettanti alla pro

vincia altoatesina sia per quanto concerne la stabilità del perso nale in servizio nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89, commi, 5° e 6°, dello statuto può essere trasferito solo per esigenze di

servizio, sia per la percentuale dello stesso personale di lingua tedesca, comunque destinabile ad altra sede: eventuali provvedi menti della pubblica amministrazione che ledessero tali garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati troverebbero tutela

davanti alla giurisdizione amministrativa.

Anche sotto tale profilo, dunque, la questione deve ritenersi

infondata.

2. La seconda censura concerne l'istituzione nella pianta orga nica dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove di architetto,

per l'assunzione dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art.

5 della legge impugnata, il principio del bilinguismo. Questa seconda censura, nei limiti appresso indicati, va con

divisa. Lo Stato ha eccepito che per le caratteristiche geologiche del

territorio della provincia di Bolzano il nuovo personale non do

vrebbe trovare impiego nell'ambito della provincia medesima e

quindi correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai principi invocati.

Tale assunto non può essere evidentemente accolto in quanto i geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla direzio

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Page 8: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 28 luglio 1988, n. 927 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ne generale del ministero ed ai diversi compartimenti, hanno com

piti estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza, attinen

te al caso di specie, che quelli destinati al compartimento di Trento

debbono occuparsi, se necessario, anche del territorio della pro vincia di Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingen te di cui all'art. 1, 2° comma, d.p.r. 752/76 come modificato

dall'art. 1 d.p.r. 327/82, avrebbe dovuto trovare attuazione la

disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue. Per contro la norma impugnata nulla dispone in proposito,

onde, limitatamente al ricordato contingente, essa non si sottrae

alla dichiarazione di incostituzionalità. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co

stituzionale degli art. 4 e 21, 1° e 4° comma, 1. 26 marzo 1986

n. 86, sollevata — in riferimento all'art. 10 Cost., 89, 1° e 5°

comma, 100, 107 dello statuto speciale per il Trentino-Aldo Adi

ge, approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 — dalla provincia

autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; dichia

ra la illegittimità costituzionale dell'art. 5 1. 26 marzo 1986 n.

86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo re

lativamente al personale del compartimento di Trento, destinato

al contingente con competenza anche sulla provincia di Bolzano.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 21 luglio 1988, n. 870

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 luglio 1988, n. 30);

Pres. Saja, Est. Borzellino; Boldrini c. Ufficio registro To

lentino; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Comm. trib. I grado

Macerata 27 maggio 1987 (G.U., la s.s., n. 43 del 1987).

Registro (imposta di) — Contenzioso tributario — Impugnazione

proposta da uno solo dei coobbligati solidali — Effetto estensi

vo del giudicato nei confronti dei coobbligati non ricorrenti

— Omessa previsione — Questione manifestamente infondata

di costituzionalità (Cost., art. 53, 97; cod. civ., art. 1306; d.p.r.

26 ottobre 1972 n. 634, disciplina dell'imposta di registro, art.

49, 55).

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 53 e 97 Cost.,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.p.r. 26

ottobre 1972 n. 634, nella parte in cui non consente al coobbli

gato non ricorrente di avvalersi del giudicato più favorevole

formatosi in capo ad altro condebitore ricorrente, potendo sem

pre il coobbligato avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1306,

2° comma, c.c., per tutte le obbligazioni solidali. (1)

(1-2) In termini v. la richiamata Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 544 (G.U., 1" s.s., 30 dicembre 1987, n. 55), che aveva rigettato analo

ga questione di costituzionalità degli art. 49 e 55 d.p.r. 634/72 e 16 d.p.r.

636/72, per la omessa previsione dell'effetto estensivo della impugnazio

ne al coobbligato non ricorrente, richiamando la facoltà ex art. 1306,

2° comma; sugli effetti processuali della solidarietà nel campo tributario

v. Cass. 19 settembre 1985, n. 4700, Foro it., 1986, I, 721, con nota

di richiami; in materia, si deve segnalare una posizione restrittiva emer

gente da numerose decisioni delle commissioni tributarie che escludono

sia la necessità del litisconsorzio processuale fra più coobbligati solidali

di imposta sia la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti

del coobbligato non ricorrente o di intervenire nel giudizio da altri instau

rato sia la opponibilità da parte dello stesso coobbligato non ricorrente

di opporre al creditore-fisco la sentenza favorevole ottenuta da altro coob

bligato solidale: v. Comm. trib. centrale 4 dicembre 1984, n. 10521, id.,

Rep. 1985, voce Tributi in genere, n. 973; 16 aprile 1985, n. 3452, ibid.,

n. 975; 6 maggio 1985, n. 4265, ibid., n. 976; 18 marzo 1987, n. 2231,

id., Rep. 1987, voce Tributi locali, n. 237; 28 ottobre 1988, n. 7150,

in questo fascicolo, III; in termini con Corte cost, in epigrafe, v. però

Comm. trib. centrale 13 gennaio 1984, n. 173, Foro it., Rep. 1984, voce

cit., n. 926.

Sull'argomento, v. N. D'Amati, Solidarietà (dir. tributario), voce del

Novissimo digesto, appendice, 1987, VII, 456, e le osservazioni di G.

Albenzio che seguono.

Il Foro Italiano — 1989.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 luglio

1988, n. 4725; Pres. Vercellone, Est. Graziadei, P. M. Leo

(conci, conf.); Min. finanze c. Soc. Simer. Conferma Comm.

trib. centrale 12 luglio 1984, n. 7443.

Registro (imposta di) — Accertamento di maggior valore — De

finitività per mancata impugnazione nei confronti di condebi

tore — Riduzione ottenuta da altro condebitore solidale —

Ammissibilità (Cod. civ., art. 1292, 1306; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, art. 49, 55; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobi

li, art. 4, 6; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della disci

plina del contenzioso tributario, art. 16).

Il condebitore solidale di imposta di registro su contratto di com

pravendita nei cui confronti sia divenuto definitivo, per man

cata impugnazione, l'accertamento di maggior valore notificato

dall'amministrazione finanziaria, può beneficiare anche ai fini

dell'imposta Invim —- ai sensi dell'art. 1306, 2° comma, c.c. — del giudicato riduttivo di quel valore ottenuto da altro con

debitore solidale in esito al ricorso contro l'accertamento me

desimo. (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 giugno

1988, n. 4178; Pres. Vela, Est. Senofonte, P. M. Martinelli

(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Palatiello) c.

Marcantonio ed altri. Cassa Comm. trib. centrale 25 novembre

1983, n. 4151.

Tributi in genere — Contenzioso tributario — Intervento del ter

zo in appello — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 344, 382,

404; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 39).

Nel processo tributario non è ammissibile l'intervento del terzo

in appello ai sensi degli art. 344 e 404 c.p.c., stante il richiamo

contenuto nell'art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 al solo

libro primo del codice di procedura ed il carattere impugnato

rio del detto processo; va, quindi, cassata senza rinvio, ai sensi

dell'art. 382, 3° comma, c.p.c., la statuizione della Commis

sione tributaria centrale che abbia deciso su impugnazione pro

posta dagli intervenuti. (3)

(3) In termini, per la inammissibilità dell'intervento del terzo in proce dimento tributario d'appello ex art. 344 c.p.c., Cass. 5 aprile 1984, n.

2198, Foro it., Rep. 1985, voce Intervento in causa e litisconsorzio, nn.

30, 31. Nessun dubbio, invece, sulla ammissibilità dell'intervento adesivo

autonomo del successore a titolo particolare nella titolarità dell'immobile

ex art. Ili c.p.c.: v. Cass. 27 aprile 1984, n. 2652, id., Rep. 1984, voce

Tributi in genere, n. 653 (e in Rass. trib., 1984, li, 516), Per riferimenti in ordine ai limiti di applicabilità al processo tributario

di principi generali vigenti altri settori, v. Corte cost., ord. 16 giugno

1988, n. 685 ed altre, in questo fascicolo, I (per il principio della difesa

tecnica obbligatoria del contribuente e dell'amministrazione, ritenuto inap

plicabile al processo tributario); 25 febbraio 1988, n. 207, in questo fasci

colo, I, 1055 (per i principi sanzionato» penali); 22 ottobre 1987, n. 335,

Foro it., 1988, I, 2553 (per i principi processuali civilistici; fra cui il ter

mine annuale di impugnabilità ex art. 327 c.p.c. che, pur non essendo

compreso nel libro I del codice di procedura, è ritenuto dalla Cassazione

applicabile anche al processo tributario); Cass. 30 luglio 1984 n. 4541,

id., 1985, I, 1774 (sul rinvio alla commissione tributaria di merito).

* * *

La Corte costituzionale e la Cassazione confermano la validità dell'in

dirizzo affermatosi alla fine degli anni '60 sull'assoggettamento della soli

darietà in materia tributaria agli stessi principi vigenti per le obbligazioni

solidali di diritto civile (v. Cass. 20 gennaio 1969, n. 135, Foro it., 1969,

I, 284, con nota di B. Moretti, cui si rinvia anche per i richiami alle

decisioni della Corte costituzionale che avevano dato il colpo di grazia

alla c.d. «supersolidarietà tributaria»), non senza qualche incertezza circa

i profili «processuali» di quei principi in relazione alla struttura del pro

cesso tributario regolato dal d.p.r. 636/72.

Infatti, il principio secondo cui il condebitore solidale può opporre al

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