sentenza 28 luglio 1988, n. 927 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres.Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Bruno). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 993/994-1005/1006Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183890 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
edificatori, viene a cessare, per la mancanza del supporto della
disciplina principale (determinazione dell'indennizzo), il funzio
namento della norma dipendente (maggiorazione di questo stesso
indennizzo in caso di cessione volontaria). Non è da trascurare,
infatti, che l'art. 12 opera in un sistema nel quale l'indennità
di espropriazione dei suoli a destinazione edificatoria viene deter
minata in base a criteri del tutto differenziati da quello del valore
venale del bene; una volta inficiato per detti terreni il criterio
determinativo dell'indennizzo, posto dall'art. 16, si priva auto
maticamente l'art. 12 di un elemento qualificante del suo conte
nuto precludendo il funzionamento del meccanismo, da esso
azionato per determinare la maggiorazione dell'indennizzo stesso.
7. - Da quanto precede, emerge l'inaccettabilità dell'interpreta zione dell'art. 12 sostenuta nell'ordinanza di rimessione.
Questa corte ha già dichiarato manifestamente infondata la que
stione di legittimità costituzionale dell'art. 15 1. n. 865 del 1971,
in quanto tale norma, facendo riferimento per la determinazione
dell'indennità di espropriazione dei terreni con destinazione edifi
catoria all'art. 16 — dichiarato costituzionalmente illegittimo —
«non può più trovare applicazione, una volta venuta meno la
norma base alla quale si riferiva» (Corte cost. 11 giugno 1980,
n. 84, id., Rep. 1981, voce cit., nn. 116, 119). La vicenda in esame è del tutto omogenea a questa ora ricor
data e si ispira a un sicuro orientamento della corte, relativo alla
non operatività di norme strutturalmente e/o funzionalmente col
legate, nel caso di invalidazione di una di esse a seguito della
pronuncia di illegittimità costituzionale (cfr. al riguardo Corte
cost. 26 marzo 1980, n. 42, id., 1980, I, 1567; 7 luglio 1976,
n. 164, id., 1976, I, 1770). Va pertanto affermato che l'art. 12, 1° comma, 1. n. 865 del
1971 (concernente la cessione volontaria dell'immobile esproprian
do) in seguito alle declaratorie d'illegittimità costituzionale anzi
dette, non è più applicabile all'espropriazione d'immobili con
destinazione edificatoria, essendo venuto meno un elemento in
trinseco della fattispecie normativa, essenziale al suo funzio
namento.
D'altra parte, in un sistema, nel quale l'indennizzo è commisu
rato a valori medi e astratti, avulsi dalla consistenza e dall'attitu
dine concreta del bene, la maggiorazione per la cessione volontaria
da parte del proprietario ha una sua peculiare funzione nel senso
che la spinta della valutazione verso valori più vicini a quelli reali
contribuisce ad accelerare l'acquisizione del bene espropriando.
Riportato, per i terreni edificatori, l'indennizzo al valore vena
le o di scambio, siffatta giustificazione perde gran parte del suo
contenuto. Né è ipotizzabile una maggiorazione che conduca l'in
dennizzo al di là del valore venale, nel caso di cessione volonta
ria, non soltanto perché lo impedisce l'art. 42, 3° comma, Cost.,
ma anche perché viene a mancare un interesse del proprietario,
costituzionalmente rilevante. Il proprietario non può, infatti, pre
tendere dall'espropriante (normalmente, una pubblica amministra
zione, che deve valutare adeguatamente anche gli aspetti economici
e finanziari dell'operazione: Corte cost. 3 marzo 1988, n. 262
cit.) un prezzo maggiore del valore di scambio del bene in una
vendita tra privati. Per le ragioni sopra esposte, entrambe le questioni sollevate
dal giudice a quo vanno dichiarate non fondate.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
te, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costi
tuzionale degli art. 12, 1° comma, e 17, 2° comma, 1. 22 ottobre
1971 n. 865 («programmi e coordinamento dell'edilizia residen
ziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18
aprile 1962 n. 167 , 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazioni
di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia resi
denziale, agevolata e convenzionata »), sollevate dal Tribunale
di Milano con ordinanza 30 aprile 1987 (r.o. n. 114 del 1988), in riferimento all'art. 42, 3° comma. Cost.
. II
Ritenuto che con ordinanza in data 22 ottobre 1984 la Corte
di cassazione ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, 2° comma, 1.
22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui prevede che al mezza
dro, cosi come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto
ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una in
II Foro Italiano — 1989.
dennità aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario;
Considerato che, secondo quanto rileva il giudice a quo, l'ap
plicazione della norma comporta per l'espropriante il raddoppio dell'onere e quindi la corresponsione di una somma che può esse
re superiore al valore di mercato del bene senza un giustificato motivo e, in ogni caso, con un effetto contrario alla funzione
dell'indennizzo previsto dalla Costituzione; che la valutazione di ricorrere alla procedura espropriativa è
rimessa all'iniziativa dell'espropriarne, al quale spetta l'adeguata valutazione anche degli aspetti economici e finanziari dell'ope
razione;
che, d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela
la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella colti
vazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della espropriazione;
che nella determinazione dei criteri per un giusto ristoro non
può riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalità le
gislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte
costituzionalmente obbligate, che non si ravvisano nella specie. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale; Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del
l'art. 17, 2° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865 («programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità»), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 luglio 1988, n. 927
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres.
Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa
nunzio) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Bruno). Con
flitto di attribuzioni.
Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Uffici statali aven
ti sede nella regione con competenza sul territorio della provin
cia — Bandi di concorso — Determinazione del contingente
bilingue — Requisito del bilinguismo — Facoltà di sostenere
le prove di concorso nella lingua materna — Omessa previsione — Annullamento parziale dei bandi da parte dell'amministra
zione emanante — Cessazione della materia del contendere
(D.p.r. 23 novembre 1967 n. 1318, istituti di ricerca e speri
mentazione agraria, art. 17, 20; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,
t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, art. 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano art. 1, 20; 1. 7 agosto
1986 n. 462, conversione in legge, con modificazioni del d.l.
18 giugno 1986 n. 282, recante misure urgenti in materia di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, art. 10,
11, 12). Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Uffici statali aven
ti sede nella regione con competenza sul territorio della provin
cia — Bandi di concorso — Determinazione del contingente
bilingue — Requisito del bilinguismo — Facoltà di uso della
lingua materna — Omessa previsione — Spettanza allo Stato
(D.p.r. 23 novembre 1967 n. 1318, art. 17, 20; d.p.r. 31 agosto
1972 n. 670, art. 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art.
1, 20; 1. 7 agosto 1986 n. 462, art. 10, 11, 12).
Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Amministrazio
ne civile dell'interno — Bandi di concorso — Proporzionale
etnica — Requisito del bilinguismo — Facoltà di uso della lin
gua materna — Omessa previsione — Spettanza allo Stato
(D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 89, 99, 100; d.p.r. 26 luglio
1976 n. 752, art. 1, 2, 20; d.p.r. 24 aprile 1982 n. 340, ordina
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PARTE PRIMA
mento del personale e organizzazione degli uffici dell'ammini
strazione civile del ministero dell'interno).
L'annullamento parziale da parte dell'amministrazione emanan
te, in sede di autotutela, di alcuni bandi di concorso relativi
a uffici pubblici statali situati in provincia di Trento, ma aventi competenza anche sul territorio della provincia di Bolzano, ema
nati senza il rispetto delle norme sul requisito del bilinguismo di cui al d.p.r. 752/76, implica la cessazione della materia del
contendere nei giudizi promossi con ricorso della provincia di
Bolzano per violazione delle norme sul bilinguismo. (1) Le disposizioni sul bilinguismo e sul contingentamento del perso
nale bilingue negli uffici pubblici statali aventi sede in Trento
e competenza sul territorio della provincia di Bolzano di cui
al d.p.r. 752/76 non si applicano ai bandi di concorso di cui
ai d.m. 15 gennaio 1987 relativi a posti di collaboratore agrario
presso la sezione operativa di Trento dell'Istituto sperimentale
per la frutticoltura, avente sede in Trento ma operante su un 'a
rea assai più ampia della regione Trentino-Alto Adige, e presso l'Istituto per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, avente an
ch'esso sede in Trento ma competenza sull'intero territorio na
zionale; onde spettava allo Stato bandire il concorso indetto
dal ministero dell'agricoltura e foreste per il personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con i citati decre
ti ministeriali. (2) Le disposizioni sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo negli
uffici pubblici statali di cui al d.p.r. 752/76 non si applicano al bando di concorso di cui al d.m. 11 novembre 1986 relativo
a posti di viceconsigliere presso l'amministrazione civile dell'in
terno, la quale, a seguito delle riforme statutarie del 1971, non
ha più uffici periferici nelle province di Bolzano e Trento; onde
spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal ministero
dell'interno per il personale dell'amministrazione civile con il
citato decreto ministeriale. (3)
(1-10) Con un cospicuo gruppo di pronunce, la corte è tornata nel
corso del 1988 ad occuparsi di misure di tutela della minoranza di lingua tedesca del Sudtirolo, investita dalla provincia di Bolzano di alcuni ricor
si in via principale e di vari conflitti di attribuzioni avverso leggi e prov vedimenti statali ritenuti lesivi di dette misure, con particolare riguardo all'istituto della proporzionale etnica e al requisito del bilinguismo negli uffici statali aventi sede nella provincia o competenza sul suo territorio.
Non è certo la prima volta che la corte ha modo di entrare nel merito di questioni attinenti le regole della proporzionale etnica e del bilingui smo: cfr., da ultimo, le sentenze 28 luglio 1987, n. 289 e 17 giugno 1987, n. 227, Foro it., 1987, I, 2918, con nota di richiami; anche il Consiglio di Stato ha avuto di recente modo di occuparsi di alcuni profili dell'istitu to della proporzionale etnica, con particolare riguardo alla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico in sede di censimento: cfr. sez. IV 7 giugno 1984, n. 439, id., 1985, III, 16, con nota di richiami, e 7 agosto 1987, n. 497, id., 1988, III, 72, con nota di P. Carrozza, Il Consìglio di Stato «corregge» la normativa sui censimenti linguistici in Sudtirolo.
In dottrina, v. da ultimo, anche per il punto sulle vicende relative alla
questione sudtirolese, A. Pizzorusso, Rapporti fra diritti individuali e di gruppo, in AA.VV., L'uso della lingua nel processo come previsto dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige. Problemi di at
tuazione, Atti del convegno di Castel Mareccio, 22-23 giugno 1985, Ro
ma, 1986, 99 e, più in generale, Libertà di lingua e diritti linguistici: una rassegna comparata, in Regioni, 1987, 1329; Carrozza, Minoranze
linguistiche, in Annuario della autonomie, 1989 e 1988; Id., L'uso di
sgiunto della lingua tedesca al vaglio della corte, in Regioni, 1987, 1480; Id., La corte ribadisce la competenza regionale in tema di misure di tute la delle minoranze linguistiche, id., 1988, 176.
* * *
Le decisioni riprodotte in epigrafe appaiono accomunate dalla circo stanza di avere un oggetto sostanzialmente analogo e per molti aspetti nuovo, vale a dire la compatibilità di leggi statali di riforma dell'ammini strazione (in questo caso Anas, ferrovie dello Stato, ministero dell'agri coltura) o autorizzanti assunzioni straordinarie e temporanee in alcuni uffici statali, con il complesso di norme destinate ad assicurare l'accesso su basi di parità degli appartenenti ai vari gruppi linguistici residenti in
provincia di Bolzano negli uffici statali situati nella provincia stessa o aventi sede in Trento e competenza sul suo territorio, e il carattere bilin
gue di tali uffici.
Le vicende relative alla chiusura della «questione sudtirolese» (con l'e manazione delle norme di attuazione dello statuto ancora mancanti e il
Il Foro Italiano — 1989.
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 luglio 1988, n. 768 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 13 luglio 1988, n. 28); Pres.
Saja, Est. Borzellino; Provincia autonoma di Bolzano (Avv.
Panunzio, Riz) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Ser
nicola).
Ferrovie, tram vie e filovie — Ferrovie dello Stato — Delegifica zione — Proporzionale etnica — Requisito del bilinguismo
—
Violazione — Incostituzionalità (Cost., art. 6; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 89, 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 2, 20; 1. 17 maggio 1985 n. 210, istituzione dell'ente
«Ferrovie dello Stato», art. 20, 21).
Ferrovie, tramvie e filovie — Ferrovie dello Stato — Delegifica zione — Competenze legislative primarie — Trasporti di inte
resse provinciale — Addestramento e formazione del personale — Violazione — Questione infondata di costituzionalità (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 3, 8, 14, 16, 64, 68, 89, 99, 100,
107; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 2, 20; 1. 17 maggio 1985 n. 210, art. 1, 2, 14, 15, 18, 22, 25).
Sono illegittimi gli art. 20 e 211. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente «Ferrovie dello Stato», nella parte in cui non preve dono per il relativo personale l'applicazione della disciplina vi
gente in provincia di Bolzano in materia di proporzionale etnica
e di bilinguismo. (4) È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 I. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva
dell'ente «Ferrovie dello Stato», destinato ad organizzare i ser
vizi già gestiti dall'azienda statale ferroviaria comunque insi
stenti su tutto il territorio nazionale, che non violano, nulla
aggiungendo alla preesistente situazione di tali servizi, le com
petenze legislative primarie della provincia di Bolzano in tema
di gestione di trasporti di interesse provinciale e acquisizione dei relativi beni, di addestramento e formazione del personale e di accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia, in riferimento agli art. 3, 8, nn. 5, 18 e 29, 14, 16, 68 e 107
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (5)
rilascio della «quietanza liberatoria» da parte dell'Austria secondo quan to previsto dal calendario di adempimenti allegato al «pacchetto»), sulle
quali ci si è di recente soffermati su queste colonne (cfr. Carrozza, Il
Consiglio di Stato «corregge» la normativa sui censimenti, cit.), hanno
posto in evidenza come la disciplina della proporzionale, prevista all'art. 89 statuto Trentino-Alto Adige ma concretamente articolata in varie sue norme di attuazione emanate secondo la procedura prevista all'art. 107, 2° comma, statuto Trentino-Alto Adige, costituisca uno degli aspetti più problematici dei rapporti tra governo e minoranza e tra gli stessi gruppi linguistici.
Per un verso, infatti, la complessità e la farraginosità della sua discipli na (tanto che si sono rese necessarie varie successive modifiche al testo del d.p.r. 752/76 recante la relativa disciplina: cfr. i d.p.r. 19 ottobre 1977 n. 846, 31 luglio 1978 n. 571, 24 marzo 1981 n. 216, 22 ottobre 1981 n. 760, 29 aprile 1982 n. 327, 3 aprile 1985 n. 108), le oggettive difficoltà della sua applicazione (che spesso si trasformano in carenze di organico e disservizi in alcuni servizi pubblici essenziali, come le ferro
vie, le poste, ecc.: v. i dati riportati nella nota di R. Moretti, in Foro
it., 1981, III, 9), le polemiche che hanno accompagnato il rilascio della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico in sede di censimento, tutti questi elementi fanno della proporzionale (o comunque di alcuni suoi meccanismi di funzionamento) una permanente ragione di tensione e di conflitto nei rapporti tra i gruppi.
Posto che la proporzionale è uno degli istituti per i quali più è evidente il carattere «collettivo» degli interessi protetti, il problema di fondo con
siste, come è facile intuire, nell'individuare volta per volta i limiti entro i quali è ammissibile il sacrificio di interessi e diritti individuali (cioè dei cittadini in quanto tali) anche costituzionalmente garantiti al fine di assi curare e rendere possibile la tutela del «gruppo». Da più parti è stato inoltre fatto rilevare che la tendenza all'irrigidimento dei meccanismi di funzionamento della proporzionale e, a maggior ragione, la sua progres siva estensione a settori della amministrazione inerenti la erogazione di servizi mirano più a rafforzare la politica di «separatismo linguistico» perseguita dal partito di raccolta della minoranza che ad assicurare alla minoranza il «controllo» dell'amministrazione (statale e non) che ha sede ove essa risiede.
Nei pochi giudizi in via incidentale sino ad oggi rimessi alla corte nei
quali si profilavano questioni inerenti il funzionamento dell'istituto della
proporzionale, introdotti a seguito di iniziative giudiziarie promosse da cittadini in più o meno aperto dissenso con la logica della difesa degli
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ill
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 maggio 1988, n. 571
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° giugno 1988, n. 22);
Pres. ed est. Saja; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa
nunzio) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Bruno). Con
flitto di attribuzioni.
Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Uffici giudiziari
con competenza sul territorio della provincia di Bolzano aventi
sede in Trento — Personale — Bilinguismo — Concorsi — At
tribuzioni dello Stato o della provincia (D.p.r. 31 agosto 1972
n. 670, art. 89, 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1,
2, 7; d.p.r. 29 aprile 1982 n. 327, norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di pro
porzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolza
no, art. 1; 1. 26 aprile 1985 n. 162, provvedimenti urgenti per
la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del perso
nale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, art. 2, 3)
Non si verifica violazione delle attribuzioni costituzionalmente ga
rantite per la tutela dei diversi gruppi linguistici nella provincia
di Bolzano: a) per avere il ministro di grazia e giustizia provve
duto a bandire (con due d.m. del 21 maggio 1985) concorsi
per posti di segretario giudiziario o di cancelliere senza previa
«intesa» con la provincia e con la regione, in ordine alla deter
minazione del contingente di personale bilingue di cui al 3°
comma dell'art. 1 d.p.r. n. 752/76 (come sostituito dall'art.
1 d.p.r. 29 aprile 1982 n. 327); b) per non essere stata prevista
espressamente la conoscenza della lingua tedesca come requisi
to per la partecipazione ai concorsi; c) per non essere stata
infine prevista nei confronti dei partecipanti ai concorsi sud
detti la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua
italiana che in quella tedesca (art. 20 d.p.r. n. 752 del 1976);
pertanto, spetta allo Stato bandire i concorsi indetti dal mini
stero di grazia e giustizia con i decreti ministeriali anzidetti. (6)
interessi di gruppo (cfr., ad es., Pret. Bolzano, ord. 28 settembre 1981,
id., 1982, I, 2692; Cons. Stato, sez. VI, ord. 13 gennaio 1981, ibid.,
Ili, 451, e sez. IV 25 marzo 1986, n. 565, id., Rep. 1986, voce Trentino
Alto Adige, n. 67), la corte ha assunto un atteggiamento assai cauto,
sostanzialmente elusivo (cfr., rispettivamente, Corte cost. 14 maggio 1985,
n. 151, id., Rep. 1985, voce cit., n. 39; 24 maggio 1985, n. 160, id.,
1986, I, 2846 e 17 giugno 1987, n. 227, cit.).
Ma è ormai evidente, per altro verso, che la disciplina della proporzio
nale etnica finisce per assumere carattere centrale anche in riferimento
ai rapporti tra governo e minoranza (o provincia di Bolzano), dal mo
mento che la rigidità della sua disciplina e la logica ipergarantista cui
si ispira finiscono spesso per costituire un serio intralcio alla legislazione
statale di riforma di vari settori dell'amministrazione, ogni qual volta
tale attività implichi la ristrutturazione di uffici che hanno sede nella pro
vincia di Bolzano o sede in Trento, ma competenza anche sul territorio
della provincia: si riferiscono proprio a tali ipotesi i casi risolti con le
sentenze in rassegna. Di fronte ai conflitti e ai giudizi in via principale, evidentemente solle
vati dalle parti politiche in causa, la corte ha mostrato una maggior dose
di «interventismo». Tuttavia, per quanto alcune decisioni possano avere
notevole impatto (come ad es. quella concernente le ferrovie), anche in
tali casi essa ha evitato di prendere decisa posizione in ordine alle que
stioni di fondo che caratterizzano questo profilo del «problema propor
zionale». Anzi, se un dato emerge ad accomunare queste pronunce, sotto
altri profili abbastanza «salomoniche», è la circostanza che da esse non
è facile ricavare qualche regola generale di interpretazione che consenta
di affrontare con una certa coerenza l'intera questione della proporziona
le e ricostruire unitariamente i caratteri dell'istituto.
Ed è abbastanza arduo comprendere se questo orientamento della cor
te, di tendenziale rifiuto ad ergersi quale «arbitro ultimo delle questioni
costituzionali» inerenti i rapporti tra la minoranza e il governo o tra i
gruppi linguistici, costituisca il riflesso di una posizione più generalmente
assunta dalla corte in ordine alle relazioni Stato-regioni (cui in certo qual
modo sono riconducibili i rapporti minoranza-governo), o sia piuttosto
il frutto della consapevolezza del carattere solo parzialmente «giuridiciz
zato» di tali rapporti, i quali, in larga misura, finiscono per dipendere
da un testo (il famoso «pacchetto», cioè i 137 punti elaborati dalla com
missione di esperti, approvando i quali, Austria, Italia e, per la minoran
za, la Svp, sul finire degli anni '60 avevano posto fine alla «questione
sudtirolese»; il testo può vedersi in E. Reggio D'Aci, La regione Trentino
Alto Adige, Milano, 1987, 453) che non ha ufficiale riconoscimento giu
II Foro Italiano — 1989.
IV
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 maggio 1988, n. 570
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° giugno 1988, n. 22);
Pres. ed est. Saja; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Mer
curi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Bruno).
Impiegato dello Stato e pubblico — Postelegrafonici — Assun
zione di personale straordinario — Proroga del periodo di man
tenimento in servizio — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3, 6; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 2, 89, 100;
d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 8, 12, 13, 16; 1. 22 dicem bre 1981 n. 797, copertura finanziaria del d.p.r. di attuazione
dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo
ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'orga
nizzazione e l'ordinamento del personale dell'amministrazione
delle poste e telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i ser
vizi telefonici, art. 25). Impiegato dello Stato e pubblico — Ministero di grazia e giusti
zia — Assunzioni straordinarie di personale — Proporzionale
etnica — Requisito del bilinguismo — Violazione — Questione
infondata di costituzionalità (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art.
89, 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 8, 12, 13,
16; 1. 11 novembre 1982 n. 862, assunzione straordinaria di
personale addetto al servizio automezzi dipendente dal ministe
ro di grazia e giustizia, art. 1, 2, 3)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25
l. 22 dicembre 1981 n. 797, che proroga da tre a sei mesi il
periodo di servizio del personale straordinario dell'amministra
zione postale, destinato a soddisfare esigenze di servizio di ca
rattere eccezionale nei principali uffici postali, lasciando
immutate le modalità ed i requisiti delle assunzioni già in pre
cedenza avvenute, in riferimento gli art. 3 e 6 Cost, e 2, 89
e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (7)
È infondata la questione di legittimità costituzionale della l. 11
novembre 1981 n. 861, concernente l'assunzione straordinaria
di personale addetto al servizio automezzi del ministero di gra
zia e giustizia in via assolutamente temporanea, al fine di per
mettere lo svolgimento della funzione fondamentale per lo Stato
di amministrazione della giustizia, in riferimento agli art. 8,
12, 13 e 16 d.p.r. 752/76, in tema di proporzionale etnica, e
agli art. 89, 1° e 3° comma, 99 e 100 dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige. (8)
ridico né nel nostro ordinamento né in quello austriaco, e nondimeno
ha carattere decisivo, dal momento che sia il governo che la minoranza
finiscono per utilizzare questo testo come strumento di verifica e di raf
fronto ai fini della valutazione del grado di realizzazione delle varie misu
re di tutela. Di simile anomala situazione qualcosa finisce inevitabilmente per tra
sparire anche nei giudizi costituzionali, soprattutto là dove viene spesso
(dalla provincia, quindi dalla minoranza) invocata la violazione dell'art.
10 Cost, sotto specie del principio pacta sunt servanda (cfr. dispositivo
e motivazione in diritto della sent. n. 555 e motivazione della sent. 768)
in riferimento, formalmente, al testo dell'accordo De Gasperi-Gruber,
ma, sostanzialmente o implicitamente, al «pacchetto» (stante il carattere
di principi generalissimi delle clausole dell'accordo del '46).
Certo, non spetta solo alla corte definire la natura giuridica del «pac
chetto»; rimane però la difficoltà, per l'interprete, di armonizzare e coor
dinare un complesso di principi costituzionali, norme statutarie, disposizioni
di attuazione, leggi statali e provinciali, il cui effettivo significato finisce
spesso per appalesarsi solo ove ricondotto a qualcuno dei 137 punti del
«pacchetto» (cosi definito proprio per sottolineare l'inscindibilità delle
misure in esso previste, ancorché esse dovessero essere attuate in parte
mediante la riforma dello statuto, in parte mediante le norme di attuazio
ne dello statuto, in parte ancora mediante leggi e regolamenti statali o
leggi regionali e provinciali). A ciò si aggiunga qualche più o meno evidente contraddizione nelle
affermazioni della stessa corte, che probabilmente risente negativamente
del carattere lacunoso e incerto di tali testi normativi ove essi non siano
interpretati alla luce dei vari punti del «pacchetto»: tanto per fare un
esempio relativo alle sentenze riprodotte in epigrafe, basta citare le affer
mazioni secondo cui, da un lato, lo Stato non potrebbe «privatizzare»
alcun servizio pubblico senza ledere il principio di tutela della minoranza,
ma, nel contempo, sol che lo giustifichino le esigenze di svolgimento di
qualche sua «funzione fondamentale» (ma è difficile vedere tali esigenze
nella assunzione straordinaria di autisti dipendenti dal ministero di grazia
e giustizia addetti alla Corte d'appello di Trento), può sostanzialmente
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PARTE PRIMA 1000
V
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 maggio 1988, n. 555
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 maggio 1988, n. 21);
Pres. ed est. Saja; Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa
nunzio, Riz) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favara).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ristrutturazione dell'Anas — Trasferimento del compartimento da Bolzano a Trento —
Autonomia provinciale — Principio di tutela delle minoranze — Violazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost.,
art. 10; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 8, 89, 100, 107; d.p.r.
26 luglio 1976 n. 752, art. 1, 8, 12, 13, 14, 16, 20; 1. 26 marzo
1986 n. 86, ristrutturazione dell'Anas, art. 4, 21).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ristrutturazione dell'Anas — Concorsi — Uffici statali aventi sede in Trento con compe
tenza sul territorio della provincia di Bolzano — Requisito del
bilinguismo — Omessa previsione — Incostituzionalità (D.p.r.
31 agosto 1972 n. 670, art. 99, 100; d.p.r. 26 luglio 1976 n.
752, art. 1, 8, 12, 13, 14, 16, 20; 1. 26 marzo 1986 n. 86, art. 5).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
4 e 21 l. 26 marzo 1986 n. 86, relativa alla ristrutturazione
dell'Anas, nella parte in cui dispongono lo spostamento del
compartimento da Bolzano a Trento e l'istituzione in Bolzano
di una sede staccata, in riferimento agli art. 10 Cost., 89, 1°
e 5° comma, 100 e 107 dello statuto speciale per il Trentino
Alto Adige (nella motivazione si precisa che devono comunque rimanere immutate le garanzie di stabilità e di contingentamen
to del personale addetto a tali uffici). (9) È illegittimo l'art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui
non prevede l'osservanza delle disposizioni relative al contin
gentamento e al requisito del bilinguismo di cui al d.p.r. 752/76,
nell'ambito della ristrutturazione dell'Anas, istitutivo di una
pianta organica di personale dell'Anas destinato al comparti
mento di Trento, che ha competenza anche per il territorio del
la provincia di Bolzano. (10)
I
Diritto. — 1. - I conflitti di attribuzione sollevati dalla pro vincia autonoma di Bolzano con i ricorsi enunciati in epigrafe in ordine a tre decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste
del 15 gennaio 1987 e ad un decreto del ministro dell'interno dell'11
novembre 1986 hanno tutti per oggetto l'indizione di pubblici con
corsi, e lamentano la violazione delle medesime disposizioni dello
statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme
di attuazione. I giudizi possono pertanto essere riuniti, e decisi
con unica sentenza.
vanificare le regole sulla proporzionale o sul bilinguismo mediante assun zioni straordinarie e temporanee (destinate, come è ormai prassi, a pro trarsi indefinitamente nel tempo).
V'è infine da segnalare la circostanza che, sebbene la corte si sia mo
strata tutt'altro che insensibile alle esigenze della minoranza, questa con
tinua a manifestare notevole diffidenza nei suoi confronti, e, resasi conto della difficoltà di utilizzare il «pacchetto» come effettivo testo di raffron
to per giudicare della legittimità sia delle leggi statali da essa ritenute
lesive della sua autonomia sia delle norme di attuazione statutarie che i giudici ordinari e amministrativi tendono sempre più spesso a mettere in discussione (non potendo certo essi giustificarne la legittimità facendo
riferimento a qualche punto del «pacchetto»), vada da tempo chiedendo, in alternativa al riconoscimento della natura di accordo internazionale
del «pacchetto» stesso, la «sterilizzazione» dal controllo di costituzionali
tà di qualsiasi norma di attuazione statutaria.
Dal che si può agevolmente comprendere come la definitiva «normaliz
zazione giuridica» della situazione sudtirolese presenti, ancora qualche se rio ostacolo. E se ben si comprende l'urgenza con cui governo e parlamento intendono porre fine ai profili internazionali della questione sudtirolese
ottenendo dall'Austria la «quietanza liberatoria» prevista dal calendario di adempimenti allegato al «pacchetto» previa emanazione delle norme di attuazione dello statuto (ma sarebbe più corretto dire del «pacchet to»?) ancora mancanti, è pur vero che i problemi giuridici testé somma
riamente evidenziati non possono essere passati completamente sotto silenzio e meritino qualche ulteriore riflessione. [P. Carrozza]
Il Foro Italiano — 1989.
2. - Vanno esaminati in primo luogo i ricorsi relativi ai decreti
del ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2.1. - Per quanto riguarda quattro dei cinque bandi di concor
so complessivamente impugnati, occorre rilevare che essi sono stati
annullati proprio nelle parti che erano oggetto dei conflitti solle
vati dalla provincia autonoma di Bolzano. Trattasi dei concorsi
a posti di diversa natura nel ruolo dell'ispettorato centrale per
la prevenzione e la repressione delle sofisticazioni agro-alimentari, i quali prevedevano in totale quattro posti destinati all'ufficio
periferico di San Michele all'Adige, «avente competenza territo
riale nelle province di Trento e Bolzano» (d.m. 12 agosto 1986).
Con tre decreti del 4 settembre 1987, infatti, il ministro dell'a
gricoltura e delle foreste ha parzialmente annullato i propri pre
cedenti decreti del 15 gennaio 1987 nelle parti relative alla copertura dei posti presso l'ufficio periferico di San Michele all'Adige. L'an
nullamento è cosi testualmente motivato: «Considerato che alla
copertura di detto posto deve procedersi secondo le modalità ed
i termini previsti dalle norme statutarie sopracitate»; nelle pre
messe sono richiamati lo statuto speciale della regione Trentino
Alto Adige e le relative norme di attuazione.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione totale della materia
del contendere in ordine ai conflitti nn. 14 e 16 del 1987 e in
parte qua in ordine al conflitto n. 15/87, cosi come del resto
ha domandato la difesa della provincia ricorrente.
2.2 - Resta perciò in vita soltanto il ricorso n. 15/87 limitata
mente al bando di concorso a trentanove posti di collaboratore
agrario del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agra
ria, impugnato nelle parti relative ad un posto nella sezione ope rativa periferica di Trento dell'istituto sperimentale per la
frutticoltura con sede in Roma, e ad un posto nell'istituto speri mentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura con sede
in Trento.
Il ricorso non è fondato.
A differenza dei casi precedenti, nei quali il ministero stesso,
esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto il buon diritto
della provincia autonoma di Bolzano, ai due posti in discussione
non può applicarsi la normativa di cui agli art. 1 e 2 d.p.r. n.
752 del 1976 di attuazione degli art. 99 e 100 dello statuto specia le del Trentino-Alto Adige. Come risulta chiaramente dal d.p.r. 23 novembre 1967 n. 1318, che regola gli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria, l'istituto per l'assestamento forestale e
l'alpicoltura (art. 20) ha in Trento la sua unica sede centrale,
competente su tutto il territorio nazionale; ma nemmeno alla se
zione operativa periferica di Trento dell'istituto per la frutticoltu
ra (art. 17), con sede in Roma, articolato in quattro sezioni
operative centrali ed in sezioni operative periferiche in Trento, Forlì e Caserta, può essere riconosciuto il requisito della «compe tenza regionale» richiesto dal 3° comma dell'art. 1 d.p.r. n. 752
perché si dia luogo alla determinazione dei contingenti: trattasi, in tutta evidenza, di una sezione — seppure «periferica» — ope rante su un'area assai più ampia della regione Trentino-Alto Adige.
Le suesposte considerazioni assorbono anche la censura che, richiamandosi all'art. 20 dello stesso d.p.r. n. 752, lamenta la
mancata previsione nel bando di concorso della facoltà di soste
nere le prove di esame in lingua tedesca, censura che sarebbe
comunque da disattendere, poiché, come ha già ritenuto questa corte (sent. n. 571 del 1988), tale regola, quando sia applicabile,
opera senza che sia necessaria una esplicita previsione. 3. - Va ora esaminato il ricorso della provincia autonoma di
Bolzano col quale viene sollevato conflitto di attribuzione in or
dine al decreto 11 novembre 1986 del ministro dell'interno, con
cernente un concorso pubblico a centotrentuno posti nella qualifica di vice consigliere di ragioneria dell'amministrazione civile del
l'interno.
3.1. - È da respingere l'eccezione di inammissibilità avanzata,
peraltro in modo del tutto sommario e generico, dall'avvocatura
dello Stato.
Questa corte ha costantemente riconosciuto l'ammissibilità dei
conflitti fondati sulla mancata osservanza di norme dello statuto
di autonomia, in particolare di quelle poste a tutela delle mino
ranze etnico-linguistiche, e ciò anche con riferimento, come nel
caso di specie, a decreti statali di indizione di pubblici concorsi.
3.2. - Nel merito il ricorso non può essere accolto.
Come rileva l'avvocatura dello Stato, e secondo quanto è rico
nosciuto nella stessa corrispondenza intercorsa fra il ministro del
l'interno e la giunta provinciale di Bolzano, non può essere con
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
testato il fatto che l'amministrazione civile dell'interno non ha
più uffici periferici nelle due province autonome di Trento e di Bolzano. Ne segue che al concorso concernente, come si è detto, la carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione civile del
l'interno, non poteva essere applicata la normativa statutaria, della cui inosservanza si duole la provincia ricorrente.
Vero è che, mancando ancora la legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del governo, ed essendo la carriera direttiva fuori dalla previsione dei ruoli del commissariato del governo per la
provincia di Bolzano di cui all'art. 21 d.p.r. 29 aprile 1982 n.
327, la presidenza del consiglio continua ad avvalersi di personale collocato fuori ruolo, prelevato in prevalenza proprio dal mini stero dell'interno. Ma ciò può comportare soltanto l'obbligo di
rispettare le regole del bilinguismo nel momento della effettiva
assegnazione del personale al commissariato del governo della pro vincia di Bolzano. Questa corte intende sottolineare tale obbligo, insieme con l'esigenza che non si ritardi ulteriormente la defini zione normativa dei ruoli, cosi' da assicurare un puntuale rispetto delle garanzie statutarie in materia.
Per questi motivi, la Corte costituzionale riuniti i giudizi: di chiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi della
provincia autonoma di Bolzano di cui in epigrafe, per quanto concerne i concorsi indetti dal ministero dell'agricoltura e delle
foreste, successivamente annullati in parte qua; dichiara che spet tava allo Stato bandire il concorso indetto dal ministero dell'agri coltura e delle foreste per personale degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria, con il decreto indicato in epigrafe; di chiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal mi
nistero dell'interno per personale dell'amministrazione civile, con il decreto indicato in epigrafe.
II
Diritto. — 1. - La 1. 17 maggio 1985 n. 210 istituisce l'ente «Ferrovie dello Stato», dotato di personalità giuridica ai sensi
dell'art. 2093, 2° comma, c.c. (art. 1). L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza
dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, avendo per fine
specifico l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestite dal
la azienda stessa (art. 2, lett. a). 2.1. - La provincia autonoma di Bolzano assume lesi dalla nor
mativa il principio della tutela delle minoranze linguistiche e l'i stituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza — prospetta — della «delegificazione della
preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica del
rapporto di lavoro del personale dipendente». 2.2. - La questione è fondata.
La corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fon
damentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie
all'uopo indicate dall'art. 6 Cost, (sentenza n. 289 del 1987, Foro
it., 1987, I, 2918). Sicché il nuovo ente, sottentrato integralmente nelle pregresse situazioni, proprie al riguardo della estinta azien
da statale, è venuto ad assorbire attribuzioni che lungi dall'appa rire incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate.
Né può aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo impren ditoriale e in virtù della sua configurazione sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: restano salvi infatti,
per effetto di quanto esposto, i dettati dell'art. 89 dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei posti dei
ruoli, cosi come attuato con d.p.r. 26 luglio 1976 n. 572 (e suc
cessive modifiche) a tenor del quale il requisito del bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti assunzioni.
Va disposta pertanto, cosi assorbita ogni altra questione, de
claratoria di illegittimità costituzionale in tali sensi degli art. 20
e 21 della legge in esame.
3.1. - La ricorrente prospetta l'illegittimità della normativa per
violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello
statuto speciale d'autonomia, con riferimento: alla gestione dei
trasporti di interesse provinciale e alla acquisizione dei relativi
beni; all'addestramento e alla formazione professionale del per
sonale; agli accordi per le linee insistenti sul territorio della pro vincia.
3.2. - Le questioni non sono fondate.
La legge impugnata è destinata ad organizzare, pur con conte
nuti globali, i servizi già gestiti dalla azienda statale ferroviaria
Il Foro Italiano — 1989.
comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una disci
plina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla ag giunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si
prospetta aderente ai principi contenuti nell'art. 64 dello speciale statuto. Talché non ne rimane incisa, in alcun modo, la compe tenza primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni.
Nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e alla qualificazione del
personale. Queste non possono che spettare di necessità (come del resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 1. 26 marzo 1958 n. 425) all'ente medesimo cui compete adottare, in concre
to, le misure tecniche occorrenti per la regolarità e per la sicurez za della circolazione (cfr. sent. n. 131 del 1985, id., 1985, I, 1591).
D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati otti
mali, la legge prevede le opportune intese con le regioni e le pro vince interessate (art. 22).
Infine, cosi come prevista dall'art. 25, la disciplina degli accor
di per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima: l'intesa con le province interessate è aderente, infatti, ai dettati dell'art. 20 d.p.r. 22 marzo 1974 n. 381, nella concorrenza di
quella molteplicità di interessi, tutti di rilievo costituzionale, la cui composizione — come già altra volta considerato — abbrac
cia — con l'intesa appunto — un campo più vasto di quello se
gnato dal solo art. 81 d.p.r. 616 del 1977 (sent. n. 286 del 1985, id., 1986, I, 1800).
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 20 e 21 1. 17 maggio 1985 n. 210 (istitu zione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), nella parte in cui non pre vedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la
provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etni ca e di parità linguistica; dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli art. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 1. 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'ente «Ferrovie dello Sta
to»), sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano con il ricor
so in epigrafe, in relazione agli art. 3, 8, nn. 5, 18 e 29, 14, 16, 68 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ap provato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670.
Ili
Diritto. — 1. - I due ricorsi hanno analogo oggetto e quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.
2. - Essi non sono fondati.
Quanto alla censura della lamentata emanazione dei bandi di
concorso senza previa «intesa» del ministro di grazia e giustizia con la provincia e con la regione in ordine alla determinazione
del contingente di personale bilingue, secondo il disposto dell'art.
1 d.p.r. 752/76 (come modificato dall'art. 1 d.p.r. 327/82), deve
rilevarsi come tale determinazione, una volta effettuata, non deb
ba essere ripetuta in relazione a ciascun concorso, potendo essere
modificata soltanto con la sopravvenuta necessità di adattare il detto contingente alle esigenze, comparativamente considerate, della
regione e della provincia. Nella fattispecie, alla predetta determinazione si era corretta
mente provveduto da parte del commissario del governo per la
provincia di Trento, di concerto con il presidente della giunta
regionale del Trentino-Alto Adige e con il presidente della giunta
provinciale di Bolzano, mediante il decreto 18 maggio 1982 (in B.U. 6 luglio 1982, n. 31), il quale era in vigore al momento
del bando dei concorsi in parola. Tale provvedimento si estende
va dunque anche agli stessi concorsi, tanto più che trattavasi di
posti non di nuova istituzione, bensì già previsti dalla pianta or
ganica e rimasti scoperti (e pertanto già considerati nella ricorda
ta determinazione del contingente). La doglianza della provincia è pertanto priva di giuridico fon
damento.
3. - Anche l'altra censura, relativa alla violazione del princi
pio del bilinguismo, non può trovare accoglimento. La citata 1. n. 162 del 1985 prevedeva (art. 2 e 3) che i candida
ti ai concorsi per cancelliere e segretario giudiziario dovessero
essere o già assunti nell'amministrazione pubblica ovvero comun
que dichiarati idonei in precedenti concorsi: ne discende, in tutta
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1003 PARTE PRIMÀ 1004
evidenza, che il requisito del bilinguismo per i candidati dei con corsi in questione era già stato in precedenza accertato, sicché
deve ritenersi che legittimamente non sia stata richiesta la reitera
zione, chiaramente inutile, di una prova il cui esito era stato po sitivo.
In ordine all'ultima censura, relativa alla facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, va rilevato che non ne era necessaria un'esplicita previsione, trat
tandosi di una regola ormai incontrovertibilmente osservata e quin di da ritenere implicitamente contenuta sia nella legge che nei bandi impugnati; conseguentemente i candidati ben potevano so stenere le prove di esame nella lingua prescelta, e peraltro non
è stato neppure dedotto che in concreto l'esercizio di tale facoltà sia stato comunque impedito o limitato.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara che spettava allo Stato bandire i concorsi indetti dal mini stero di grazia e giustizia con i decreti indicati in epigrafe.
IV
Diritto. — 1. - Per l'analogia del contenuto i due ricorsi van no riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Ad avviso della provincia di Bolzano l'art. 25 1. 22 dicem bre 1981 n. 797 violerebbe le citate norme statutarie in quanto, consentendo l'indiscriminata assunzione straordinaria di persona le, ometterebbe di prendere in considerazione l'obbligatoria ri
partizione etnica dei concorrenti.
In contrario va osservato che la ora indicata 1. n. 797 del 1981
si limita a prorogare da tre a sei mesi la durata massima delle
assunzioni straordinarie già disposte in base all'art. 3 1. 14 dicem
bre 1965 n. 1376; la legge impugnata, pertanto, non altera affat
to i presupposti e le finalità della disciplina relativa all'assunzione
straordinaria, quali sanciti nel detto art. 3, preordinato a soddi sfare «esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici prin cipali dell'amministrazione delle poste».
Ne consegue chiaramente che la disciplina dettata dal legislato re con la 1. 797/81 — stabilendo transitoriamente soltanto una
brevissima proroga — non vulnera in alcun modo il dettato sta tutario.
Ed invero va rilevato che non di nuova assunzione si tratta, bensì' di mera proroga, concernente — in quanto tale — un rap porto di servizio già legittimamente esistente e disciplinato dalla
più volte richiamata 1. 1376 del 1965. Per quanto riguarda il prin cipio della proporzionale etnica, sono rimasti immutati le moda lità ed i requisiti delle assunzioni in precedenza avvenute, e soltanto confermate — ripetesi — con la brevissima proroga del rapporto di servizio in corso.
Le predette considerazioni valgono quindi a sottrarre la impu gnata 1. 22 dicembre 1981 n. 797 alla censura di incostituzionalità.
Con il secondo ricorso la provincia solleva questione di legitti mità costituzionale della 1. II novembre 1982 n. 861 in riferimen to agli art. 89, 1° e 3° comma, 99 e 100 dello statuto regionale nonché alle disposizioni di cui agli art. 8, 12, 13 e 16 d.p.r. 26
luglio 1976 n. 752, dirette a tutelare la minoranza linguistica della
provincia ricorrente.
La censura è infondata. È decisivo infatti rilevare che la legge impugnata è stata detta
ta, in mancanza del personale di ruolo, da esigenze eccezionali ed improrogabili, al fine di permettere in via del tutto provvisoria 10 svolgimento della funzione, fondamentale per lo Stato, di am
ministrazione della giustizia. Detta ratio si evince inequivocabil mente dall'art. 1 1. cit., il quale, giustificando anche le successive
disposizioni, stabilisce: «. . . i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello . . . provvedono ... ad assumere per la du rata massima di un anno . . . autisti non di ruolo . . . allo scopo di sopperire le esigenze di funzionalità dell'amministrazione della
giustizia e di sicurezza dei magistrati». Il carattere assolutamente temporaneo delle assunzioni trova
precisa conferma nell'art. 4 1. cit., secondo cui i rapporti di servi
zio, istituiti in base a tali assunzioni, sono risolti di diritto appe na le vacanze vengano coperte a seguito di concorsi, con il relativo collocamento nei ruoli organici del personale definitivamente assunto.
Ne consegue che la disciplina contenuta nella legge impugnata, riferendosi ad ipotesi assolutamente eccezionali e transitorie, non vulnera il dettato statutario, che troverà piena attuazione con l'im
11 Foro Italiano — 1989.
missione nella pianta organica del personale assunto in via ordi
naria e quindi con il venir meno dei presupposti di assoluta
necessità ed urgenza ora richiamati. E non è fuor di proposito ricordare che in subiecta materia vale la regola della gradualità richiamata dallo stesso art. 89 dello statuto speciale e ribadita
dalla sentenza n. 160 del 1985 (Foro it., 1986, I, 2846). Per le suesposte considerazioni anche le censure di incostituzio
nalità dirette contro la cit. 1. n. 321 del 1982 risultano destituite
di fondamento.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 25 1. 22 dicembre 1981 n. 797, sollevata — in riferimento
agli art. 3 e 6 Cost, e 2, 89 e 100 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 — dalla provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato
in epigrafe; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della 1. 11 novembe 1982 n. 861 — sollevata in
riferimento agli art. 8, 12, 13 e 16 d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752
ed agli art. 89, 1° e 3° comma, 99 e 100 del citato statuto specia le per il Trentino-Alto Adige — dalla provincia autonoma di Bol
zano con il ricorso indicato in epigrafe.
V
Diritto. — 1. - Con la prima censura la provincia ricorrente
deduce che le disposizioni di cui agli art. 4 e 21 della legge impu
gnata, disponendo il trasferimento del compartimento Anas a Tren
to da Bolzano e l'istituzione in quest'ultima città di una sezione
distaccata, vanificherebbe l'autonomia provinciale e lederebbe il
principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle nor
me statutarie e di attuazione per il personale degli uffici statali
nella provincia medesima.
La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto linea re e coerente, risulta infondata.
Al riguardo va premesso che alla provincia di Bolzano è attri
buita ex art. 8, n. 17, d.p.r. n. 670 del 1972 soltanto la compe tenza in materia di viabilità di interesse provinciale e che rientra,
invece, nelle attribuzioni dello Stato la disciplina concernente l'or
ganizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi
apparati. Pertanto, deve ritenersi che la legge impugnata si è cor
rettamente adeguata alla ripartizione delle competenze stabilite
dallo statuto, e che lo Stato ha esercitato un proprio potere rior
ganizzando l'azienda competente a costruire e a gestire l'uso delle
strade statali, localizzando, tra l'altro, per l'intero territorio na zionale la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione.
Da ciò discende chiaramente l'infondatezza della questione sol
levata, con la quale si è addirittura invocato l'accordo De Gasperi Gruber, quasi che il semplice spostamento della sede del compar timento importi un attentato all'esistenza stessa dell'autonomia
provinciale. Naturalmente rimangono immutate le garanzie spettanti alla pro
vincia altoatesina sia per quanto concerne la stabilità del perso nale in servizio nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89, commi, 5° e 6°, dello statuto può essere trasferito solo per esigenze di
servizio, sia per la percentuale dello stesso personale di lingua tedesca, comunque destinabile ad altra sede: eventuali provvedi menti della pubblica amministrazione che ledessero tali garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati troverebbero tutela
davanti alla giurisdizione amministrativa.
Anche sotto tale profilo, dunque, la questione deve ritenersi
infondata.
2. La seconda censura concerne l'istituzione nella pianta orga nica dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove di architetto,
per l'assunzione dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art.
5 della legge impugnata, il principio del bilinguismo. Questa seconda censura, nei limiti appresso indicati, va con
divisa. Lo Stato ha eccepito che per le caratteristiche geologiche del
territorio della provincia di Bolzano il nuovo personale non do
vrebbe trovare impiego nell'ambito della provincia medesima e
quindi correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai principi invocati.
Tale assunto non può essere evidentemente accolto in quanto i geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla direzio
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ne generale del ministero ed ai diversi compartimenti, hanno com
piti estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza, attinen
te al caso di specie, che quelli destinati al compartimento di Trento
debbono occuparsi, se necessario, anche del territorio della pro vincia di Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingen te di cui all'art. 1, 2° comma, d.p.r. 752/76 come modificato
dall'art. 1 d.p.r. 327/82, avrebbe dovuto trovare attuazione la
disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue. Per contro la norma impugnata nulla dispone in proposito,
onde, limitatamente al ricordato contingente, essa non si sottrae
alla dichiarazione di incostituzionalità. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co
stituzionale degli art. 4 e 21, 1° e 4° comma, 1. 26 marzo 1986
n. 86, sollevata — in riferimento all'art. 10 Cost., 89, 1° e 5°
comma, 100, 107 dello statuto speciale per il Trentino-Aldo Adi
ge, approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 — dalla provincia
autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; dichia
ra la illegittimità costituzionale dell'art. 5 1. 26 marzo 1986 n.
86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo re
lativamente al personale del compartimento di Trento, destinato
al contingente con competenza anche sulla provincia di Bolzano.
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 21 luglio 1988, n. 870
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 luglio 1988, n. 30);
Pres. Saja, Est. Borzellino; Boldrini c. Ufficio registro To
lentino; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Comm. trib. I grado
Macerata 27 maggio 1987 (G.U., la s.s., n. 43 del 1987).
Registro (imposta di) — Contenzioso tributario — Impugnazione
proposta da uno solo dei coobbligati solidali — Effetto estensi
vo del giudicato nei confronti dei coobbligati non ricorrenti
— Omessa previsione — Questione manifestamente infondata
di costituzionalità (Cost., art. 53, 97; cod. civ., art. 1306; d.p.r.
26 ottobre 1972 n. 634, disciplina dell'imposta di registro, art.
49, 55).
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 53 e 97 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 634, nella parte in cui non consente al coobbli
gato non ricorrente di avvalersi del giudicato più favorevole
formatosi in capo ad altro condebitore ricorrente, potendo sem
pre il coobbligato avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1306,
2° comma, c.c., per tutte le obbligazioni solidali. (1)
(1-2) In termini v. la richiamata Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 544 (G.U., 1" s.s., 30 dicembre 1987, n. 55), che aveva rigettato analo
ga questione di costituzionalità degli art. 49 e 55 d.p.r. 634/72 e 16 d.p.r.
636/72, per la omessa previsione dell'effetto estensivo della impugnazio
ne al coobbligato non ricorrente, richiamando la facoltà ex art. 1306,
2° comma; sugli effetti processuali della solidarietà nel campo tributario
v. Cass. 19 settembre 1985, n. 4700, Foro it., 1986, I, 721, con nota
di richiami; in materia, si deve segnalare una posizione restrittiva emer
gente da numerose decisioni delle commissioni tributarie che escludono
sia la necessità del litisconsorzio processuale fra più coobbligati solidali
di imposta sia la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti
del coobbligato non ricorrente o di intervenire nel giudizio da altri instau
rato sia la opponibilità da parte dello stesso coobbligato non ricorrente
di opporre al creditore-fisco la sentenza favorevole ottenuta da altro coob
bligato solidale: v. Comm. trib. centrale 4 dicembre 1984, n. 10521, id.,
Rep. 1985, voce Tributi in genere, n. 973; 16 aprile 1985, n. 3452, ibid.,
n. 975; 6 maggio 1985, n. 4265, ibid., n. 976; 18 marzo 1987, n. 2231,
id., Rep. 1987, voce Tributi locali, n. 237; 28 ottobre 1988, n. 7150,
in questo fascicolo, III; in termini con Corte cost, in epigrafe, v. però
Comm. trib. centrale 13 gennaio 1984, n. 173, Foro it., Rep. 1984, voce
cit., n. 926.
Sull'argomento, v. N. D'Amati, Solidarietà (dir. tributario), voce del
Novissimo digesto, appendice, 1987, VII, 456, e le osservazioni di G.
Albenzio che seguono.
Il Foro Italiano — 1989.
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 luglio
1988, n. 4725; Pres. Vercellone, Est. Graziadei, P. M. Leo
(conci, conf.); Min. finanze c. Soc. Simer. Conferma Comm.
trib. centrale 12 luglio 1984, n. 7443.
Registro (imposta di) — Accertamento di maggior valore — De
finitività per mancata impugnazione nei confronti di condebi
tore — Riduzione ottenuta da altro condebitore solidale —
Ammissibilità (Cod. civ., art. 1292, 1306; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, art. 49, 55; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobi
li, art. 4, 6; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della disci
plina del contenzioso tributario, art. 16).
Il condebitore solidale di imposta di registro su contratto di com
pravendita nei cui confronti sia divenuto definitivo, per man
cata impugnazione, l'accertamento di maggior valore notificato
dall'amministrazione finanziaria, può beneficiare anche ai fini
dell'imposta Invim —- ai sensi dell'art. 1306, 2° comma, c.c. — del giudicato riduttivo di quel valore ottenuto da altro con
debitore solidale in esito al ricorso contro l'accertamento me
desimo. (2)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 giugno
1988, n. 4178; Pres. Vela, Est. Senofonte, P. M. Martinelli
(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Palatiello) c.
Marcantonio ed altri. Cassa Comm. trib. centrale 25 novembre
1983, n. 4151.
Tributi in genere — Contenzioso tributario — Intervento del ter
zo in appello — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 344, 382,
404; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 39).
Nel processo tributario non è ammissibile l'intervento del terzo
in appello ai sensi degli art. 344 e 404 c.p.c., stante il richiamo
contenuto nell'art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 al solo
libro primo del codice di procedura ed il carattere impugnato
rio del detto processo; va, quindi, cassata senza rinvio, ai sensi
dell'art. 382, 3° comma, c.p.c., la statuizione della Commis
sione tributaria centrale che abbia deciso su impugnazione pro
posta dagli intervenuti. (3)
(3) In termini, per la inammissibilità dell'intervento del terzo in proce dimento tributario d'appello ex art. 344 c.p.c., Cass. 5 aprile 1984, n.
2198, Foro it., Rep. 1985, voce Intervento in causa e litisconsorzio, nn.
30, 31. Nessun dubbio, invece, sulla ammissibilità dell'intervento adesivo
autonomo del successore a titolo particolare nella titolarità dell'immobile
ex art. Ili c.p.c.: v. Cass. 27 aprile 1984, n. 2652, id., Rep. 1984, voce
Tributi in genere, n. 653 (e in Rass. trib., 1984, li, 516), Per riferimenti in ordine ai limiti di applicabilità al processo tributario
di principi generali vigenti altri settori, v. Corte cost., ord. 16 giugno
1988, n. 685 ed altre, in questo fascicolo, I (per il principio della difesa
tecnica obbligatoria del contribuente e dell'amministrazione, ritenuto inap
plicabile al processo tributario); 25 febbraio 1988, n. 207, in questo fasci
colo, I, 1055 (per i principi sanzionato» penali); 22 ottobre 1987, n. 335,
Foro it., 1988, I, 2553 (per i principi processuali civilistici; fra cui il ter
mine annuale di impugnabilità ex art. 327 c.p.c. che, pur non essendo
compreso nel libro I del codice di procedura, è ritenuto dalla Cassazione
applicabile anche al processo tributario); Cass. 30 luglio 1984 n. 4541,
id., 1985, I, 1774 (sul rinvio alla commissione tributaria di merito).
* * *
La Corte costituzionale e la Cassazione confermano la validità dell'in
dirizzo affermatosi alla fine degli anni '60 sull'assoggettamento della soli
darietà in materia tributaria agli stessi principi vigenti per le obbligazioni
solidali di diritto civile (v. Cass. 20 gennaio 1969, n. 135, Foro it., 1969,
I, 284, con nota di B. Moretti, cui si rinvia anche per i richiami alle
decisioni della Corte costituzionale che avevano dato il colpo di grazia
alla c.d. «supersolidarietà tributaria»), non senza qualche incertezza circa
i profili «processuali» di quei principi in relazione alla struttura del pro
cesso tributario regolato dal d.p.r. 636/72.
Infatti, il principio secondo cui il condebitore solidale può opporre al
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