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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 29 dicembre 1988, n. 1143 (Gazzetta...

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sentenza 29 dicembre 1988, n. 1143 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 gennaio 1989, n. 1); Pres. Saja, Est. Greco; Cianci (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Benenati); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato D'Amico). Ord. Cass. 17 novembre 1987, n. 798 (G.U., 1 a s.s., n. 19 del 1988) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 973/974-977/978 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183886 . Accessed: 28/06/2014 18:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.109.17.50 on Sat, 28 Jun 2014 18:35:38 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 29 dicembre 1988, n. 1143 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 4 gennaio 1989, n. 1); Pres. Saja, Est. Greco; Cianci

sentenza 29 dicembre 1988, n. 1143 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 gennaio 1989, n. 1);Pres. Saja, Est. Greco; Cianci (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Benenati); interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato D'Amico). Ord. Cass. 17 novembre 1987, n. 798 (G.U., 1 a s.s., n. 19del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 973/974-977/978Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183886 .

Accessed: 28/06/2014 18:35

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

quanto differisce di nove mesi (o di dodici mesi per le locazioni

alberghiere) la data dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

di immobili adibiti ad uso non abitativo, fissato ai sensi dell'art. 56 1. n. 392 del 1978, ha introdotto surrettiziamente, mascheran

dola sotto specie di una disposizione incidente sul momento ese

cutivo, una nuova proroga dei rapporti di locazione non più

compatibile, secondo quanto statuito dalla sentenza sopra citata,

con la tutela costituzionale del diritto di proprietà dei locatori,

ai quali viene impedito il recupero della disponibilità del bene nonostante la cessazione del rapporto di locazione;

che la norma denunziata è ritenuta contrastante anche con l'art.

3 Cost., in quanto discrimina tra situazioni identiche in dipen

denza unicamente della data di pronuncia del provvedimento di

rilascio; che nel giudizio davanti alla corte si è costituito il locatore Di

Gioia Giuseppe aderendo alle censure formulate nell'ordinanza

di rimessione, e poi ampiamente sviluppandole in una memoria;

che ha spiegato intervento il presidente del consiglio dei mini

stri, rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo il riget

to della questione sul riflesso che il decreto censurato è intervenuto,

col diverso strumento della proroga degli sfratti, per far fronte

a una situazione di emergenza, prodotta dalla dichiarazione di

incostituzionalità di alcune norme della 1. n. 118 del 1985, la qua

le ha determinato la reviviscenza di numerosi provvedimenti di

rilascio per finita locazione e l'accumulo di nuove domande di

rilascio per le scadenze già verificatesi e ritornate in vigore;

considerato che, essendo stata l'esecuzione dal provvedimento

de quo fissata per il giorno 28 novembre 1986 (con sentenza del

29 ottobre 1986), il differimento disposto dalla norma impugnata

è cessato il 28 agosto 1987;

che successivamente è intervenuto il d.l. 25 settembre 1987 n.

393, convertito in 1. 25 novembre 1987 n. 478, che ha sospeso

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di

immobili adibiti ad uso non abitativo fino al 31 ottobre 1987,

disponendo inoltre, all'art. 2, che il conduttore per il periodo

di occupazione dell'immobile intercorso tra la data di scadenza

del regime transitorio previsto dalla 1. n. 392 del 1978 e la data

fissata dal giudice per il rilascio non è tenuto al risarcimento dei

danni moratori ex art. 1591 c.c.;

che, da ultimo, una nuova proroga degli sfratti, originariamen

te limitata agli immobili adibiti ad uso abitativo, è stata disposta,

per i comuni di cui all'art. 1, 1° comma, d.l. 29 ottobre 1986

n. 708, convertito in 1. 23 dicembre 1986 n. 899, dal d.l. 8 feb

braio 1988 n. 26, poi integrato dalla legge di conversione 8 aprile

1988 n. 108 con due norme concernenti anche gli immobili desti

nati ad uso non abitativo: l'art. 1 bis che estende a tali immobili

la proroga al 31 dicembre 1988 dell'esecuzione dei provvedimenti

di rilascio disposta dall'art. 1, e l'art. 4 bis, il quale aggiunge

che «gli art. 1 e 1 bis si applicano nei comuni di cui all'art. 13

quater, commi 3° e 4°, d.l. 26 gennaio 1987 n. 8, convertito,

con modificazioni, dalla 1. 27 marzo 1987 n. 120»;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo perché valuti, anche alla luce delle norme sopravvenute, se

permanga la rilevanza della questione;

Per questi motivi, la Corte costituzionale ordina la restituzione

degli atti al Pretore di Bettola.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 dicembre 1988, n. 1143

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 gennaio 1989, n. 1); Pres.

Saja, Est. Greco; Cianci (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Bene

nati); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato D'Amico).

Ord. Cass. 17 novembre 1987, n. 798 (G.U., la s.s., n. 19

del 1988).

Previdenza sociale — Indennità di malattìa — Certificato — Omes

so o ritardato invio — Giustificato motivo — Irrilevanza —

Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; cod. civ., art. 1886, 1913,

1915; d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, provvedimenti per il finan

ziamento del servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per

il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei con

II Foro Italiano — 1989.

tratti stipulati dalla pubblica amministrazione in base alla 1.

1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, art. 2; 1.

29 febbraio 1980 n. 33, conversione in legge, con modificazio

ni, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, art. 1; 1. 23 aprile 1981

n. 155, adeguamento delle strutture e delle procedure per la

liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoc

cupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensioni

stica, art. 15).

È illegittimo, per violazione dell'art. 38, 2° comma, Cost., l'art.

2 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni,

in l. 29 febbraio 1980 n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15

I. 23 aprile 1981 n. 155, nella parte in cui non consente al lavo

ratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustifi

cato motivo del ritardato invio del certificato medico della

malattia che lo ha colpito. (1)

Diritto. — 1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

dell'art. 2, 2° comma, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito,

con modificazioni, nella 1. 29 febbraio 1980 n. 33, nel testo sosti

tuito dall'art. 15 1. 23 aprile 1981 n. 155, nella parte in cui non

consente al lavoratore assicurato, colpito da malattia ed avente

diritto alla relativa indennità, la possibilità di provare che la omessa

trasmissione all'Inps, entro due giorni dalla visita medica, del

certificato di malattia sia dipesa da un giustificato motivo.

Sarebbero violati gli art. 38, 2° comma, e 3 Cost.:

a) per la situazione di privilegio attribuita al momento stru

mentale dell'accertamento (invio del certificato medico) rispetto

alla reale esistenza della malattia, come evento da tutelare, con

la grave sanzione della perdita del diritto, costituzionalmente ga

rantito, all'indennità di malattia;

b) per la irrazionalità della norma censurata che esclude la pos

sibilità di far valere una causa di impedimento dell'invio del cer

(1) L'ordinanza di rimessione Cass. 17 novembre 1987, n. 798 è ripor

tata in Foro it., 1987, I, 3231 (e in Mass. giur. lav., 1987, 531, con

nota di M. Genghini, La configurazione dell'invio del certificato di ma

lattia come «onere» per il lavoratore è in contrasto con l'art. 38, 2° com

ma, della Costituzione?; autore che fornisce una lettura costituzionale

della normativa, sostenendo cioè come sia adducibile un giustificato mo

tivo dell'omesso o ritardato invio), ove è pure Cass. 1° dicembre 1987,

n. 8942, entrambe con la stessa nota di richiami, in cui si dà conto del

dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia. Cfr., inoltre, confor

memente a Cass. 8942/87 cit., e cioè nel senso (di cui all'orientamento

giurisprudenziale dominante, e, in particolare, di Cass., sez. un., 3 giu

gno 1987, n. 4854, Foro it., 1987, I, 2017 e 2722, con nota di L. de

Angelis, Le sezioni unite sull'omesso o ritardato invio del certificato dì

malattia: davvero risolto il contrasto di giurisprudenza?) che il ritardo

nell'invio del certificato medico fa perdere all'assicurato l'indennità cor

rispondente ai giorni del ritardo stésso, da ultimo, Cass. 15 giugno 1988,

n. 4075, 4 febbraio 1988, n. 1166 e n. 1163, 29 gennaio 1988, n. 808

e n. 802, 21 gennaio 1988, n. 466, 15 gennaio 1988, n. 288 e n. 280,

id., Mass., 594, 174 (per esteso in Notiziario giur. lav., 1988, 600), 129

(per esteso Orient, giur. lav., 1988, 631), 127, 81, 47, 45 (Cass. 808/88,

cit., ha poi dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art.

38 Cost., la questione di legittimità costituzionale della normativa censu

rata dalla decisione in epigrafe, ma riguardo al meccanismo ivi previsto

e non riguardo all'impossibilità di far valere un giustificato motivo. Cass.

1163, 466, 288 e 280/88, cit., hanno invece dichiarato inammissibile la

questione per difetto di rilevanza non essendo stata dedotta in quelle sedi

l'esistenza di un giustificato motivo). Per una ricostruzione della «storia» della giurisprudenza in tema di

omesso o ritardato invio del certificato di malattia, cfr., da ultimo, F.

Agostini, Aspetti contrattuali e previdenziali dell'assenza per malattia

nel settore privato del lavoro, in Riv. giur. lav., 1987, III, 53.

Circa l'illegittimità di sanzione disciplinare inflitta al lavoratore che

aveva inviato tempestivamente all'azienda certificato medico recante solo

la prognosi e non la diagnosi, cfr., da ultimo, Pret. Santhià 18 novembre

1987, Foro it., 1988, II, 126, con nota di C. Coiella.

Sul problema dei controlli di malattia e della sanzione di cui all'art.

5, 14° comma, d.l. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella

1. 638 del 1983 — ipotesi assimilata nella sentenza in epigrafe — a quella

ivi presa in considerazione, cfr., da ultimo, Corte cost. 26 gennaio 1988,

n. 78, ibid., I, 687, con nota di richiami e ibid., 2152, con nota di O.

Mazzotta, Malattia, cure termali e vecchi merletti.

In tema di indennità di malattia, cfr., da ultimo, Cass. 15 giugno 1988,

nn. 4060 e 4054, ibid., 2886 e 2888, con nota di richiami.

Su aspetti vari della malattia, cfr., da ultimo, AA.VV., La malattia

del lavoratore subordinato e le cure termali: aspetti clinici e giurispruden

ziali, supplemento a Notiziario giur. lav., Roma, 1988, passim.

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PARTE PRIMA

tificato medico solo per quanto riguarda il rapporto tra il lavora tore assicurato e l'Inps, mentre nessuna sanzione è prevista per quanto attiene al rapporto tra le due parti del contratto di lavo

ro, sicché il datore di lavoro è tenuto al pagamento della indenni tà integrativa, mentre, invece, l'Inps non deve l'indennità di

malattia;

c) per l'eguale irrazionalità rispetto ad altra norma (art. 5, 14°

comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifica

zioni, nella 1. 11 novembre 1983 n. 638), ispirata alla stessa ratio

(repressione dell'assenteismo) che, regolando l'ipotesi dell'assen za del lavoratore in malattia alla visita domiciliare di controllo, non prevede alcuna sanzione nel caso che la mancata presenza sia dovuta a giustificato motivo.

2. - La questione è fondata.

Il d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, nella 1. 29 febbraio 1980 n. 33, e ulteriormente la 1. 23 aprile 1981 n. 155, operanti nell'ambito della riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978, hanno innovato il sistema precedente di regolamentazione dell'erogazione dell'indennità di malattia al lavoratore colpito da detto evento. Questo risultava dalla legge istitutiva dell'Inani 11 gennaio 1943 n. 138 e dagli art. 1913 e 1915 c.c., stante il disposto dell'art. 1886 c.c. e, successivamente, dal regolamento delle prestazioni economiche approvato dal mi nistro del lavoro verso la fine degli anni cinquanta, che agli art. 6 e 7 recepiva le norme del codice civile.

L'attuale sistema, invece, per la parte che interessa, stabilisce che il lavoratore deve inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnare il certificato di malattia, rilasciato

gli dal medico curante, rispettivamente all'Inps o alla struttura sanitaria pubblica, da esso indicata d'intesa con la regione, e al datore di lavoro nel termine di due giorni: sullo stato di salute del lavoratore possono essere eseguiti controlli con i medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni (art. 2, 3° comma, d.l. cit. e art. 1 legge di conversione).

La disciplina dello svolgimento dei controlli è dettata da con venzioni tra l'Inps e le Usi, da stipularsi sulla scorta di appositi schemi predisposti d'intesa tra l'Inps e le regioni ed approvati dal ministro della sanità (d.l. 168/81, art. 8 bis, introdotto con la legge di conversione 331/81) entro un certo tempo, decorso il quale, provvede direttamente il ministro della sanità di concer to col ministro del lavoro e della previdenza sociale (art. 8 bis e 10, 8° comma, d.l. cit.).

Successivamente, il sistema è stato modificato dal protocollo di intesa 22 gennaio 1983, convertito con modifiche in 1. n. 638 del 1983, che ha apprestato misure urgenti in materia di previ denza e sanità nonché per il contenimento della spesa pubblica in vari settori della pubblica amministrazione.

È stata prevista, tra l'altro, una visita medica di controllo da effettuarsi al domicilio del lavoratore da parte di medici o delle Usi o dell'Inps, iscritti in apposite liste, in fasce orarie predeter minate.

Al lavoratore assente senza giustificato motivo alla visita medi ca di controllo è inflitta la perdita per intero del trattamento eco nomico di malattia per i primi dieci giorni.

Per quanto interessa la questione, si rileva che la norma censu

rata, cosi come le precedenti, non prevede alcuna sanzione a cari co del lavoratore che non inoltra, entro due giorni, il certificato medico di malattia che costituisce il primo atto del procedimento di erogazione dell'indennità relativa, nel corso del quale è previ sta la visita medica di controllo sulla sussistenza della denunciata malattia.

L'individuazione della sanzione è opera dell'elaborazione giuris prudenziale.

Nella vigenza della disciplina normativa precedente al 1° gen naio 1980 si riteneva prevalentemente (più in applicazione degli art. 1913 e 1915 c.c. che del sopra citato regolamento delle pre stazioni economiche, atteso il suo carattere di disciplina interna

dell'ente) che, al lavoratore il quale avesse omesso o ritardato l'invio del certificato medico, rendendo cosi impossibile il con trollo sulla effettiva esistenza della malattia, accertamento, que sto, utile solo se svolto con immediatezza, perdeva l'indennità

per intero se vi era dolo in misura ridotta se vi era colpa, in

ragione del pregiudizio derivatone all'Inam: pregiudizio che, o era in re ipsa o doveva essere provato dall'Inani e consisteva nel danno patrimoniale che era derivato all'istituto a causa di detta

impossibilità.

Il Foro Italiano — 1989.

Intervenute le nuove leggi (n. 433 del 1980, n. 155 del 1981), in giurisprudenza si sono formati tre indirizzi: uno che ha conti

nuato a ritenere applicabili gli art. 1913 e 1915 c.c., essendo quel lo all'indennità un diritto già sorto per effetto della malattia; un

secondo, invece, secondo cui, essendo la nuova disciplina com

pletamente esaustiva, l'invio del certificato medico, finalizzato al

l'attuazione del tempestivo controllo da parte dell'Inps, si configura come un onere il cui assolvimento è condizione essenziale per avere diritto alla indennità: atteso, cioè, il carattere perentorio del termine, il ritardato invio della certificazione non farebbe sor

gere il diritto, limitatamente ai giorni del ritardo; il terzo, infine, che, pur ritenendo che l'invio del certificato costituisce un onere

a carico del lavoratore e che al ritardato invio consegue la perdita della indennità per i giorni del ritardo, ammette la possibilità del la prova, da parte dell'onerato, dell'esistenza di giustificati moti vi di ritardo nell'invio suddetto.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza, hanno statuito: a) che il diritto

alla prestazione previdenziale nasce dalla legge e la prestazione viene erogata dall'Inps nell'esercizio della funzione pubblica, se

condo il precetto costituzionale (art. 38, 2° comma, Cost.), a

seguito di un atto di certazione che incide sulla situazione sogget tiva dell'assicurato rendendo concretamente operante il suo dirit to alla prestazione; ti) l'atto di impulso si configura come un onere a carico del lavoratore; c) spetta all'istituto disporre gli opportuni controlli nelle forme previste dalla legge; d) l'assicura to per l'invio del certificato deve osservare il termine di due gior ni che è perentorio, avuto riguardo alla funzione commessagli dalla norma; e) il ritardo nell'invio fa perdere all'assicurato l'in dennità corrispondente ai giorni del ritardo.

La corte non ha precisato se l'assicurato potesse o meno ad

durre giustificato motivo del ritardo, ma il giudice a quo, che è la sezione lavoro della stessa Corte di cassazione, ha interpreta to l'indirizzo giurisprudenziale instaurato nel senso che, trattan dosi di onere, debba escludersi la rilevanza del giustificato motivo ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in esame.

Ora, indubbiamente non sussiste la dedotta violazione dell'art. 3 Cost, per la pretesa irrazionalità del diverso trattamento riser vato all'istituto, non tenuto all'erogazione dell'indennità per i giorni del ritardo nell'invio del certificato medico ed al datore di lavoro

rispetto al quale, pur dovendogli essere trasmessa copia di tale

certificato, continuano ad avere rilievo le ragioni che possono avere impedito la comunicazione nel termine dell'esistenza della malattia con la relativa documentazione. Trattasi di situazioni di verse non essendo la funzione dell'Inps assimilabile agli obblighi derivanti al datore di lavoro dal rapporto di lavoro e dalla con trattazione collettiva. Mentre, certamente sussiste un'assimilazio ne tra la situazione in esame e quella che si verifica a seguito dell'assenza del lavoratore in malattia alla visita medica domici liare di controllo, per cui è ammessa, secondo la previsione nor

mativa, l'adduzione di un giustificato motivo dell'assenza (art. 5, 14° comma, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazio

ni, nella 1. n. 638 del 1983).

Invero, sia il tempestivo invio del certificato medico che la visi ta di controllo domiciliare realizzano la stessa finalità della re

pressione dell'assenteismo, mentre, anche secondo l'indirizzo

giurisprudenziale prevalente, il diritto al trattamento economico di malattia deriva dalla legge e non dal certificato medico, sicché entranìbe le situazioni in comparazione presuppongono un diritto

già sorto e sono dirette a soddisfare le esigenze del buon anda mento dell'amministrazione che eroga denaro pubblico, sebbene il certificato medico costituisca l'atto iniziale del procedimento nel quale è inserito il controllo, onde la necessità del suo tempe stivo inoltro entro un termine breve.

Ma, anzitutto si osserva che una delle due modalità di inoltro

previste dalla norma censurata, la spedizione cioè della racco mandata con avviso di ricevimento, attesa la notoria lentezza del servizio postale, non è certamente idonea ad assicurare la tempe stività della recezione e, quindi, il sollecito controllo. Inoltre, va le considerare che, al suddetto fine, ha anche rilevanza la natura della malattia. Vi sono, infatti, malattie che possono essere ac certate egualmente nonostante il ritardato invio del certificato e

malattie, invece, di cui il più tempestivo inoltro del certificato non assicura il controllo effettivo perché è idoneo solo quello fatto in concomitanza dell'evento morboso.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

A parte le suddette considerazioni, non può dubitarsi che l'im

posizione di un onere legato ad un termine perentorio molto bre

ve importa violazione dell'altro precetto costituzionale (art. 38,

2° comma, Cost.) invocato, se non sia consentita all'onerato la

deduzione dell'eventuale giustificato motivo del ritardo dell'inol

tro, sia pure con il conseguente carico della relativa prova.

Rileva che, per la stessa natura dell'onere, la sua inosservanza

dipende dalla volontà dell'onerato e, quindi, anche la conseguen

za, cioè la perdita totale o parziale del diritto e che manca una

fonte normativa specifica di previsione della sanzione.

Comunque, l'interpretazione giurisprudenziale che prevede un

onere nella materia di cui trattasi, per quanto finalizzato al con

seguimento di un interesse pubblico, quale è la repressione del

l'assenteismo, sia pure nella sfera del precetto costituzionale del

buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), non deve

importare violazione di altri precetti costituzionali, quali la tutela

della salute (art. 32 Cost.) e il diritto del lavoratore ad avere,

in caso di malattia, i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art.

38, 2° comma, Cost.), onde la necessità quanto meno di un bi

lanciamento degli interessi.

Per quanto riguarda il precetto di cui all'art. 38, 2° comma,

Cost., si è affermato più volte che, pur essendo rimessa alla di

screzionalità del legislatore la regolamentazione delle modalità di

erogazione della prestazione previdenziale (nella specie, l'indenni

tà di malattia) non si possono porre condizioni, requisiti ed oneri

vessatori ed eccessivamente gravosi, tali da rendere nulla la detta

erogazione alla quale, invece, il lavoratore ha diritto.

E nella specie è eccessivamente gravoso e vessatorio l'onere del

l'invio del certificato medico relativo, entro il termine di due giorni,

classificato come perentorio, all'Inps o alla struttura pubblica in

dicata dallo stesso istituto, d'intesa con la regione, senza consen

tire al lavoratore ammalato di addurre, a giustificazione

dell'eventuale ritardo dell'inoltro, un serio e apprezzabile moti

vo, da provarsi dallo stesso lavoratore, sia pure rigorosamente,

perché importa indiscriminatamente la perdita, sia pure parziale,

dell'indennità quale mezzo diretto a soddisfare essenziali esigenze

di vita, onde la violazione dell'art. 38, 2° comma, Cost.

Pertanto, va dichiara l'illegittimità costituzionale della norma

censurata, interpretata nel senso che non consente al lavoratore

assicurato di addurre e provare un giustificato motivo del ritar

dato invio del certificato medico attestante la malattia che lo ha

colpito. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (finanzia

mento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei con

tratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla 1. 1°

luglio 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito, con

modificazioni, nella 1. 29 febbraio 1980 n. 33, nel testo sostituito

dall'art. 15 1. 23 aprile 1981 n. 155, nella parte in cui non consen

te al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un

giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della

malattia che lo ha colpito.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 dicembre 1988, n. 1127

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 28 dicembre 1988, n. 52);

Pres. Saja, Est. Spagnoli; Pres. cons, ministri (Avv. dello Sta

to Siconolfi) c. Regione Liguria (Avv. Sorrentino).

Sanitario — Personale dipendente dal servizio sanitario nazionale

— Permessi sindacali — Disciplina — Legge regionale — Ca

renza di potestà legislativa — Incostituzionalità (Cost., art. 117;

1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario

nazionale, art. 47; 1. 29 marzo 1983 n. 93, legge-quadro sul

pubblico impiego, art. 2, 3, 23; d.p.r. 1° febbraio 1986 n. 13, norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercom

partimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico

impiego 29 marzo 1983 n. 93, relativo al triennio 1985-87, art.

1; d.p.r. 20 maggio 1987 n. 270, norme risultanti dalla discipli na prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, rela

tiva al comparto del personale dipendente del servizio sanitario

nazionale, art. 36).

Il Foro Italiano — 1989.

È illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., perché interviene

in materia non attribuita alle regioni e riservata, dall'art. 47

1. 23 dicembre 1978 n. 833, alla regolamentazione in base ad

accordi sindacali, l'art, unico l. reg. Liguria riapprovata il 27

gennaio 1988, in materia di regolamentazione dei permessi per

attività sindacali del personale delle unità sanitarie locali ed

istituzioni sanitarie assimilate. (1)

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri impu

gna la delibera legislativa della regione Liguria riapprovata il 27

gennaio 1988, recante «disposizioni di attuazione dei principi fis

sati dalle norme dello Stato in materia di permessi per attività

sindacali in attesa della definizione intercompartimentale della di

sciplina unitaria delle relazioni sindacali». A suo parere tale deli

bera sarebbe viziata da eccesso di competenza, ai sensi dell'art.

117 Cost., perché interverrebbe in una materia non attribuita alle

regioni e riservata invece, dall'art. 47 1. n. 833 del 1978, alla

regolamentazione in base ad accordi sindacali, tradottasi nell'art.

36 d.p.r. n. 270 del 1987, di recepimento dell'accordo per il trien

nio 1985-1987, relativo al comparto del personale dipendente del

servizio sanitario nazionale.

2. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dal

la difesa della regione non può essere accolta.

Infatti, come questa corte ha anche di recente ribadito (sent,

n. 726 del 1988), «il principio della corrispondenza sostanziale

tra motivi del rinvio e motivi del ricorso si intende rispettato an

che quando i primi siano formulati in modo sintetico e somma

rio, sempreché la regione sia stata ragionevolmente messa in grado

di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede

di rinvio e che queste coincidano sostanzialmente con quelle più

ampiamente trattate nel ricorso».

Nel caso presente invero non manca nel telegramma di rinvio

l'enunciazione — sia pure in forma assai succinta — delle censu

re di estraneità dell'oggetto della legge impugnata dalla sfera di

competenza regionale e della sua riserva alla contrattazione sin

dacale, poi sviluppate nel ricorso.

3. - Il ricorso è fondato.

La materia dei permessi per attività sindacali, infatti, gode di

un regime particolare, che esclude la legittimità di interventi legis

lativi regionali come quello realizzato con la legge denunziata.

Sia il d.p.r. n. 761 del 1979 — che, in attuazione della delega

disposta dall'art. 47, 3° comma, della legge di riforma sanitaria,

disciplina lo stato giuridico del personale delle Usi — sia la suc

cessiva legge-quadro sul pubblico impiego fanno oggetto la mate

ria de qua di apposita e separata considerazione rispetto al

complesso degli istituti concernenti il trattamento del personale.

L'art. 62 del menzionato decreto presidenziale dichiara applicabi

le ai dipendenti delle Usi la disciplina dei diritti sindacali — ivi

compresa dunque quella dei permessi — posta dallo statuto dei

lavoratori «con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite nel

(1) Sostanzialmente in termini, v. Tar Abruzzo, sez. Pescara, 26 giu

gno 1987, n. 378, Foro it., Rep. 1987, voce Sanitario, n. 264, secondo

cui la materia dei diritti sindacali nell'ambito delle Usi deve essere disci

plinata dall'apposito accordo intercompartimentale previsto dall'art. 23,

2° comma, 1. 93/83 e, in attesa, devono trovare applicazione le norme

dello statuto dei lavoratori e, in subordine, quelle del t.u. 3/57 e della

1. 249/68. Il principio dettato dall'art. 47 1. 833/78, in ordine alla disciplina del

rapporto d'impiego del personale del servizio sanitario nazionale median

te procedimenti contrattuali unici, è stato riconosciuto non contrastante

con i precetti costituzionali: v. Tar Lazio, sez. I, 19 febbraio 1986, n.

237, id., Rep. 1986, voce cit., n. 316, nonché, in relazione alla legge

quadro sul pubblico impiego ed agli accordi sindacali per il personale

delle regioni, Corte cost. 25 luglio 1984, n. 219, id., 1985, I, 67 (che

ha, fra l'altro, dichiarato illegittimo l'art. 9 1. 93/83 per l'applicabilità

al personale delle Usi delle disposizioni valevoli per i dipendenti dello

Stato), con nota di A. Romano e osservazioni di V. Caianiello (Legge

quadro sul pubblico impiego: contrasti reali e contrasti apparenti nei rap

porti tra Stato e regioni). Per altri riferimenti: sui conflitti di attribuzioni fra Stato e regioni nel

campo della sanità, v. le note di richiami a Corte cost. 31 dicembre 1986,

n. 305, id., 1987, I, 1996, e a Tar Lazio, sez. I, 12 dicembre 1986, n.

2266, id., 1988, III, 174; sulla problematica dell'esercizio delle libertà

sindacali nel pubblico impiego, in relazione alla 1. 249/68 ed alla 1. 93/83,

v. Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 1984, n. 999 e Tar Lazio, sez. II, 10

gennaio 1987, n. 35, ibid., 293, con nota di richiami.

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