sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 gennaio 1989, n.2); Pres. Saja, Est. Baldassarre; imp. Pahl; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Assise Bolzano 9novembre 1987 (G.U., 1 a s.s., n. 2 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 609/610-611/612Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183828 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
strati), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento al
l'art. 3 Cost.; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma, n. 3, 1. 7 maggio 1981 n.
180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sol levata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli art. 3, 101
e 108 Cost.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 gennaio 1989, n. 2); Pres. Saja, Est. Baldassarre; imp. Pahl; interv. Pres. cons,
ministri. Ord. Assise Bolzano 9 novembre 1987 (G.U., la s.s., n. 2 del 1988).
Trentino-Alto Adige — Consiglieri provinciali — Irresponsabilità
per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni Que stione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 31
agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costituzio
nali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 28, 49).
È inammissibile, perché fondata su due interpretazioni tra loro
contrastanti, la questione di legittimità costituzionale degli art.
28, 2° comma, e 49, 1° comma, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, recante lo statuto regionale per il Trentino-Alto Adige, per i
quali i consiglieri provinciali non possono essere chiamati a ri
spondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle
loro funzioni, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)
(1) La decisione merita di essere segnalata all'attenzione dei lettori, non già per la massima sopra riportata (che ne costituisce la ratio deci
dendi, ripetitiva di altre precedenti pronunce), bensì per l'affermazione con cui essa ha preliminarmente respinto un'altra eccezione di inammissi bilità proposta dall'avvocatura erariale, secondo la quale le leggi costitu zionali non rientrerebbero fra gli atti assoggettabili a controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale.
L'inammissibilità delle questioni di costituzionalità che sollevano alter nativamente questioni fondate su diverse interpretazioni di una stessa di
sposizione, era stata affermata per la prima volta da Corte cost. 26 ottobre
1982, n. 169, Foro it., 1983, I, 862, con nota di richiami e osservazioni di O. Mazzotta, commentata criticamente da F. Modugno, in Giur.
costit., 1982, I, 1718, e costituisce ormai giurisprudenza costante anche se prevalentemente disapprovata dalla dottrina (cfr., da ultimo, M. Lu
ciani, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale inci
dentale, Cedam, Padova, 1984, 63, 106-107; G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, 1988, 210-212). Si tratta in effetti di un indirizzo di dub bia utilità anche sotto il profilo pratico, soprattutto in quanto il non
liquet della corte lascia completamente impregiudicata la possibilità del
giudice a quo di riproporre la questione, con conseguenti gravi ritardi
non giustificati da alcuna reale contropartita. Cosi anche nel caso in esa
me, nel quale poche parole sarebbero verosimilmente bastate a dimostra re l'infondatezza di entrambe le questioni, delineate seppur confusamente dalla Corte di assise di Bolzano, il provvedimento in rassegna non esclu de invece (ma anzi sembra in certa misura suggerire) la riproposizione della questione in una formulazione tecnicamente più accurata, con con
seguente non necessario prolungamento del giudizio a quo. Con riferimento all'eccezione con la quale si deduceva l'insindacabilità
delle leggi costituzionali, la corte ha avuto invece modo di affermare ex
professo, più nettamente di quanto essa avesse fatto nelle precedenti oc
casioni in cui aveva più o meno chiaramente enunciato lo stesso princi
pio, che possono aversi Verfassungwidrige Verfassungsnormen, come è
stato affermato già da tempo dal Bundesverfassungsgericht e come era
stato sostenuto anche in Italia da un'illuminata dottrina (C. Mortati,
Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Studi in
memoria di L. Rossi, 1952, 377, riprodotto in Raccolta di scritti, 1972,
II, 3, spec. 12-15, 30 ss.). Precedenti giurisprudenziali di questa affermazione possono essere con
siderati, oltre alla discussa pronuncia dell'Alta corte per la regione sicilia
na 20 settembre 1948, n. 2, Foro it., 1949, I, 113, con nota di Gueli, commentata altresì da Carnelutti, in Giur. sic., 1948, IV, 73, ed in
Giur. it., 1949, I, 1, da G. D. Ferri, in Giur. Cass, civ., 1948, 3, 1116, da Mortati, in Foro pad., 1949, IV, 15, e da Sica, in Rass. dir. pubbl.,
1949, II, 200, due decisioni della Corte costituzionale che, su vari presup
posti, controllarono la costituzionalità dello statuto siciliano (sent. 9 mar
zo 1957, n. 38, Foro it., 1957, I, 329; 22 gennaio 1970, n. 6, id., 1970,
Il Foro Italiano — 1989.
Fatto. — 1. - Nel corso di un giudizio penale a carico del con
sigliere provinciale Franz Pahl, imputato del reato previsto dal
l'art. 292 c.p. per aver pubblicamente vilipeso la bandiera italiana
durante la seduta del consiglio provinciale di Bolzano del 18 giu
gno 1986, la Corte di assise di Bolzano ha sollevato, con un'ordi
nanza del 9 novembre 1987, questione di legittimità costituzionale
degli art. 28 e 49 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige) per violazione dell'art. 3 Cost.
Premesso che la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni
espresse e dei voti dati dai parlamentari nell'esercizio delle loro
funzioni (art. 68 Cost.) è esteso dall'art. 28 statuto Trentino-Alto
Adige ai consiglieri regionali e che l'art. 49 dello stesso statuto
ne prevede l'applicabilità anche ai membri dei consigli delle pro vince autonome di Trento e di Bolzano, il giudice a quo rileva
che le norme statutarie ricordate possono essere interpretate in
un duplice modo, uno estensivo e l'altro restrittivo, che sono, a suo avviso, egualmente contrastanti con l'art. 3 Cost.
In base a un'interpretazione restrittiva, le predette norme ga rantiscono ai consiglieri provinciali un'immunità limitata allo svol
gimento delle sole funzioni connesse all'esercizio delle competenze
legislative previste dagli art. 8, 9 e 10 statuto Trentino-Alto Adi
ge. Poiché i membri del parlamento godono della predetta garan zia per qualsiasi attività svolta nell'esercizio delle varie funzioni
parlamentari, per il giudice a quo sussisterebbe una disparità di
trattamento tra due categorie omogenee, che induce a sospettare
gli art. 28 e 49 statuto Trentino-Alto Adige di violazione del prin
cipio di eguaglianza. Sempre ad avviso del giudice a quo, que st'ultimo principio sarebbe, tuttavia, violato dalle stesse disposizioni anche ove si desse alle norme impugnate un'interpretazione esten
siva, sostanzialmente coincidente con quella data all'art. 68 Cost,
in relazione ai membri del parlamento, poiché in tal caso la di
sparità di trattamento sussisterebbe fra i membri del consiglio
provinciale, che godono di simile immunità, e i cittadini comuni,
privi della medesima prerogativa. Il giudice a quo conclude ricordando che, secondo la più auto
revole dottrina costituzionalistica, è pienamente ammissibile un
giudizio di legittimità avente ad oggetto disposizioni costituziona
li, come quelle statutarie, pur in relazione a eventuali vizi sostan
ziali. (Omissis) Diritto. — 1. - La Corte di assise di Bolzano, essendo investi
ta in un giudizio contro un membro del consiglio provinciale im
I, 361, con nota di A. Pizzorusso), una serie di pronunce relative a nor
me concordatarie, come tali «protette» ex art. 7, 2" comma, Cost. (sent. 1° marzo 1971, n. 30, id., 1971, I, 525; 2 febbraio 1972, n. 12, id.,
1972, I, 580; 11 dicembre 1973, n. 175, id., 1974, I, 12; 5 gennaio 1977, n. 1, id., 1977, I, 5, con osservazioni di A. Lener; 2 febbraio 1982, n. 18, id., 1982, I, 934, con nota di S. Lariccia, e 30 gennaio 1985, n. 26, id., 1985, I, 636, con nota di N. Colaianni) ed alcune pronunce in tema di rapporti fra diritto nazionale e diritto comunitario, quest'ulti mo «protetto» ex art. 11 Cost. (sent. 27 dicembre 1973, n. 183, id., 1974,
I, 314, con nota di R. Monaco; 8 giugno 1984, n. 170, id., 1984, I,
2062, con nota di A. Tizzano). Tuttavia, in nessuna di tali occasioni la corte aveva avuto modo di affrontare il problema nei suoi termini
generali, come ha invece fatto ora con appropriata motivazione.
Questa affermazione non comporta ovviamente che la Costituzione non
sia modificabile in assoluto, ché anzi la procedura di cui all'art. 138 Cost,
è prevista proprio a questo scopo, ma implica l'esistenza di un nucleo
di «principi supremi» della Costituzione «materiale» la cui modificazio
ne, sia che avvenga in forme legali, sia che avvenga in violazione di rego le preesistenti, comporta una modificazione della forma di Stato e della
forma di governo anteriormente vigente di tale rilievo da comportare so
stanzialmente una «rivoluzione», ancorché eventualmente non violenta.
E fino a quando un tale processo rivoluzionario non possa ritenersi affer
mato sul piano politico, è perciò pienamente giustificato ravvisare nel
controllo di costituzionalità uno strumento giuridico mediante il quale
possano essere represse siffatte «rotture» della Costituzione materiale (men tre di altro genere sono gli strumenti per combattere, se del caso, le rivo
luzioni vere e proprie). Sulla nozione giuridica di rivoluzione, cfr., fra
i molti, F. Pierandrei, La rivoluzione e il diritto, in Nuova riv. dir.
comm., 1952, 134, ed in Scritti di diritto costituzionale, Giappichelli, To
rino, 1965, I, 209; N. Bobbio, Teoria dell'ordinamento giuridico, Giappi
chelli, Torino, 1960, 204-206; G. Amato, Governo di fatto, voce dell'Ri
ciclopedia del diritto, 1970, XIX, 711.
In tema di immunità parlamentari, cfr., da ultimo, Corte cost. 29 di
cembre 1988, n. 1150, Foro it., 1989, I, 326, con nota di richiami e osser
vazioni di R. Moretti. [A. Pizzorusso]
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PARTE PRIMA
putato del reato di vilipendio alla bandiera (art. 292 c.p.) ed es
sendo chiamata ad applicare alla fattispecie dedotta in giudizio
l'art. 49 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale del Trentino
Alto Adige), che, richiamando l'art. 28 dello stesso decreto, estende
ai membri dei consigli delle province autonome di Trento e di
Bolzano la prerogativa della irresponsabilità per le opinioni espresse
e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ha sollevato que
stione di legittimità costituzionale degli art. 28 e 49 dello statuto
per violazione del principio supremo dell'ordinamento costituzio
nale sancito dall'art. 3 Cost, (principio di eguaglianza).
In particolare il giudice a quo ritiene che quest'ultimo princi
pio risulti violato tanto ove si dia un'interpretazione restrittiva
delle disposizioni impugnate, nel senso che l'anzidetta prerogati
va sia applicabile soltanto in relazione alle funzioni svolte dai
consiglieri provinciali nell'esercizio delle competenze legislative af
fidate alle province autonome, quanto ove se ne dia un'interpre
tazione estensiva, sostanzialmente diretta ad applicare la ricorda
ta prerogativa a qualsiasi funzione svolta in qualità di consiglieri
provinciali, analogamente a quanto avviene per i membri del par
lamento nazionale. Nel primo caso, infatti, il giudice a quo ravvi
sa una disparità di trattamento tra i membri del parlamento e
quelli dei consigli delle province autonome, nel secondo, invece,
la diseguaglianza sussisterebbe tra i predetti consiglieri provinciali
e la generalità dei cittadini privi della medesima prerogativa.
2. - In relazione alla questione proposta, l'avvocatura genera
le dello Stato, in rappresentanza del presidente del consiglio dei
ministri, ha presentato tre distinte eccezioni di inammissibilità:
una attinente all'idoneità dell'atto impugnato ad essere oggetto
del giudizio di legittimità costituzionale previsto dall'art. 134 Cost,
e due relative alla sussistenza dei requisiti processuali necessari
per la corretta instaurazione del predetto giudizio.
Poiché la verifica di questi ultimi — che, nel caso consistono
nella valutazione della rilevanza compiuta da parte del giudice
a quo e nella possibilità di porre questioni basate su interpreta
zioni alternative della disposizione impugnata — è logicamente
successiva alla verifica dell'idoneità dell'atto in cui è contenuta
la norma contestata a fungere da oggetto del giudizio di legittimi
tà costituzionale, occorre innanzitutto esaminare se le disposizio
ni previste dagli art. 28 e 49 statuto Trentino-Alto Adige rivesta
no il valore di legge necessario perché possano validamente costi
tuire oggetto del sindacato della Corte costituzionale in sede di
legittimità. 2.1. - L'avvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitut
to, l'insindacabilità da parte di questa corte di disposizioni aventi
valore di legge costituzionale, quantomeno quando queste siano
impugnate per vizi sostanziali.
L'eccezione non può essere accolta.
La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che
non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto es
senziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre
leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costi tuzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di
revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139
Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente men
zionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione
costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali
si fonda la Costituzione italiana.
Questa corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose deci
sioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale ab
biano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di
rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposi
zioni del concordato, le quali godono della particolare «copertu
ra costituzionale» fornita dall'art. 7, 2° comma, Cost., non si
sottraggono all'accertamento della loro conformità ai «principi
supremi dell'ordinamento costituzionale» (v. sent. 30 del 1971,
Foro it., 1971, I, 525; 12 del 1972, id., 1972, I, 570; 175 del
1973, id., 1974, I, 12; 1 del 1977, id., 1977, I, 5; 18 del 1982, id., 1982, I, 934), sia quando ha affermato che la legge di esecu
zione del trattato della Cee può essere assoggettata al sindacato
di questa corte «in riferimento ai principi fondamentali del no
stro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della per
sona umana» (v. sent. 183 del 1973, id., 1974, I, 314; 170 del
1984, ibid., 2062). Non si può, pertanto, negare che questa corte sia competente
a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale
e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi
supremi dell'ordinamento costituzionale. Se cosi non fosse, del
Il Foro Italiano — 1989.
resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di ga
ranzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non ef
fettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore.
2.2. - L'avvocatura generale dello Stato ha sollevato una se
conda eccezione di inammissibilità in relazione al fatto che, aven
do il giudice a quo prospettato la questione di costituzionalità
in termini alternativi, chiede in sostanza a questa corte di pro
nunziarsi su un petitum contraddittorio, che dovrebbe sfociare
in sentenze di segno diverso, se non opposto.
L'eccezione va accolta. Non si può non concordare con l'avvo
catura generale dello Stato nel ritenere che le questioni di costitu
zionalità sollevate dal giudice a quo abbiano un carattere del tut
to pretestuoso. Ciò si rivela sia nella sostanziale arbitrarietà delle
comparazioni che il giudice a quo propone, sia nel modo stesso
in cui le questioni sono sottoposte a questa corte.
In particolare, il giudice a quo ipotizza due interpretazioni del
la disposizione impugnata aventi significato assai diverso fra loro
o addirittura opposto e le prospetta entrambe al giudice di costi
tuzionalità senza precisare quale delle due propone. Ma è giuris
sprudenza ormai costante di questa corte (v. sent. 169 del 1982,
id., 1983, I, 862; 225 del 1983, ibid., 2057; 30 del 1984, nonché ord. n. 204 del 1983), ritenere inammissibili le questioni di legitti mità costituzionale relative a disposizioni che, essendo proposte
dal giudice a quo secondo interpretazioni tra loro contrastanti
e dando vita, pertanto, a richieste meramente ipotetiche, impedi
scono di identificare precisamente il thema decidendum e fanno
venir meno le possibilità di verificare la rilevanza delle questioni
stesse, in quanto proposte «in astratto». Per tali motivi le que
stioni sollevate dal giudice a quo vanno senz'altro dichiarate inam
missibili. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissibi
le la questione di legittimità costituzionale degli art. 28 e 49 del
d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla Corte di assise di Bolzano con l'ordinanza indicata in epi
grafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 6 dicembre 1988, n. 1080
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 dicembre 1988, n. 50);
Pres. Saja, Est. Casavola; Provincia di Venezia c. Barbato;
interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Cortina d'Ampezzo 18
febbraio 1988 (G.U., la s.s., n. 18 del 1988).
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione —
Pubblica amministrazione locatrice — Cessazione del contratto
alla scadenza — Diniego di rinnovazione del locatore — Assen
za di motivi di giustificazione — Irrilevanza — Questione ma
nifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 97; cod.
proc. civ., art. 657; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle
locazioni di immobili urbani, art. 1, 3, 58, 65).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio
nale degli art. 1, 3, 58 e 65 I. 27 luglio 1978 n. 392 e dell'art.
657 c.p.c., nella parte in cui alla scadenza del contratto di loca
zione di immobile ad uso di abitazione consentono al locatore,
anche allorché questo sia la pubblica amministrazione, di eser
citare indiscriminatamente il recesso, senza prevedere la neces
sità di una «giusta causa», in riferimento all'art. 97, 1° com
ma, Cost. (1)
(1-3) Con le pronunzie qui riportate la Corte costituzionale disattende
i dubbi sulla legittimità della vigente normativa in tema di durata e di
canone delle locazioni abitative recentemente prospettati, sotto profili nuovi
e con ottiche opposte, da alcuni giudici di merito.
I. - Chiamata a deliberare per la prima volta la compatibilità con l'art.
97, 1° comma, Cost, delle norme che consentono al locatore-pubblica amministrazione di far cessare indiscriminatamente il contratto alla sca
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