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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146 (Gazzetta...

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sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 gennaio 1989, n. 2); Pres. Saja, Est. Baldassarre; imp. Pahl; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Assise Bolzano 9 novembre 1987 (G.U., 1 a s.s., n. 2 del 1988) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 609/610-611/612 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183828 . Accessed: 28/06/2014 15:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.0.146.106 on Sat, 28 Jun 2014 15:51:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 gennaio 1989, n.2); Pres. Saja, Est. Baldassarre; imp. Pahl; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Assise Bolzano 9novembre 1987 (G.U., 1 a s.s., n. 2 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 609/610-611/612Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183828 .

Accessed: 28/06/2014 15:51

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

strati), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento al

l'art. 3 Cost.; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma, n. 3, 1. 7 maggio 1981 n.

180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sol levata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli art. 3, 101

e 108 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 gennaio 1989, n. 2); Pres. Saja, Est. Baldassarre; imp. Pahl; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. Assise Bolzano 9 novembre 1987 (G.U., la s.s., n. 2 del 1988).

Trentino-Alto Adige — Consiglieri provinciali — Irresponsabilità

per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni Que stione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 31

agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costituzio

nali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 28, 49).

È inammissibile, perché fondata su due interpretazioni tra loro

contrastanti, la questione di legittimità costituzionale degli art.

28, 2° comma, e 49, 1° comma, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, recante lo statuto regionale per il Trentino-Alto Adige, per i

quali i consiglieri provinciali non possono essere chiamati a ri

spondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle

loro funzioni, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

(1) La decisione merita di essere segnalata all'attenzione dei lettori, non già per la massima sopra riportata (che ne costituisce la ratio deci

dendi, ripetitiva di altre precedenti pronunce), bensì per l'affermazione con cui essa ha preliminarmente respinto un'altra eccezione di inammissi bilità proposta dall'avvocatura erariale, secondo la quale le leggi costitu zionali non rientrerebbero fra gli atti assoggettabili a controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale.

L'inammissibilità delle questioni di costituzionalità che sollevano alter nativamente questioni fondate su diverse interpretazioni di una stessa di

sposizione, era stata affermata per la prima volta da Corte cost. 26 ottobre

1982, n. 169, Foro it., 1983, I, 862, con nota di richiami e osservazioni di O. Mazzotta, commentata criticamente da F. Modugno, in Giur.

costit., 1982, I, 1718, e costituisce ormai giurisprudenza costante anche se prevalentemente disapprovata dalla dottrina (cfr., da ultimo, M. Lu

ciani, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale inci

dentale, Cedam, Padova, 1984, 63, 106-107; G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, 1988, 210-212). Si tratta in effetti di un indirizzo di dub bia utilità anche sotto il profilo pratico, soprattutto in quanto il non

liquet della corte lascia completamente impregiudicata la possibilità del

giudice a quo di riproporre la questione, con conseguenti gravi ritardi

non giustificati da alcuna reale contropartita. Cosi anche nel caso in esa

me, nel quale poche parole sarebbero verosimilmente bastate a dimostra re l'infondatezza di entrambe le questioni, delineate seppur confusamente dalla Corte di assise di Bolzano, il provvedimento in rassegna non esclu de invece (ma anzi sembra in certa misura suggerire) la riproposizione della questione in una formulazione tecnicamente più accurata, con con

seguente non necessario prolungamento del giudizio a quo. Con riferimento all'eccezione con la quale si deduceva l'insindacabilità

delle leggi costituzionali, la corte ha avuto invece modo di affermare ex

professo, più nettamente di quanto essa avesse fatto nelle precedenti oc

casioni in cui aveva più o meno chiaramente enunciato lo stesso princi

pio, che possono aversi Verfassungwidrige Verfassungsnormen, come è

stato affermato già da tempo dal Bundesverfassungsgericht e come era

stato sostenuto anche in Italia da un'illuminata dottrina (C. Mortati,

Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Studi in

memoria di L. Rossi, 1952, 377, riprodotto in Raccolta di scritti, 1972,

II, 3, spec. 12-15, 30 ss.). Precedenti giurisprudenziali di questa affermazione possono essere con

siderati, oltre alla discussa pronuncia dell'Alta corte per la regione sicilia

na 20 settembre 1948, n. 2, Foro it., 1949, I, 113, con nota di Gueli, commentata altresì da Carnelutti, in Giur. sic., 1948, IV, 73, ed in

Giur. it., 1949, I, 1, da G. D. Ferri, in Giur. Cass, civ., 1948, 3, 1116, da Mortati, in Foro pad., 1949, IV, 15, e da Sica, in Rass. dir. pubbl.,

1949, II, 200, due decisioni della Corte costituzionale che, su vari presup

posti, controllarono la costituzionalità dello statuto siciliano (sent. 9 mar

zo 1957, n. 38, Foro it., 1957, I, 329; 22 gennaio 1970, n. 6, id., 1970,

Il Foro Italiano — 1989.

Fatto. — 1. - Nel corso di un giudizio penale a carico del con

sigliere provinciale Franz Pahl, imputato del reato previsto dal

l'art. 292 c.p. per aver pubblicamente vilipeso la bandiera italiana

durante la seduta del consiglio provinciale di Bolzano del 18 giu

gno 1986, la Corte di assise di Bolzano ha sollevato, con un'ordi

nanza del 9 novembre 1987, questione di legittimità costituzionale

degli art. 28 e 49 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige) per violazione dell'art. 3 Cost.

Premesso che la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni

espresse e dei voti dati dai parlamentari nell'esercizio delle loro

funzioni (art. 68 Cost.) è esteso dall'art. 28 statuto Trentino-Alto

Adige ai consiglieri regionali e che l'art. 49 dello stesso statuto

ne prevede l'applicabilità anche ai membri dei consigli delle pro vince autonome di Trento e di Bolzano, il giudice a quo rileva

che le norme statutarie ricordate possono essere interpretate in

un duplice modo, uno estensivo e l'altro restrittivo, che sono, a suo avviso, egualmente contrastanti con l'art. 3 Cost.

In base a un'interpretazione restrittiva, le predette norme ga rantiscono ai consiglieri provinciali un'immunità limitata allo svol

gimento delle sole funzioni connesse all'esercizio delle competenze

legislative previste dagli art. 8, 9 e 10 statuto Trentino-Alto Adi

ge. Poiché i membri del parlamento godono della predetta garan zia per qualsiasi attività svolta nell'esercizio delle varie funzioni

parlamentari, per il giudice a quo sussisterebbe una disparità di

trattamento tra due categorie omogenee, che induce a sospettare

gli art. 28 e 49 statuto Trentino-Alto Adige di violazione del prin

cipio di eguaglianza. Sempre ad avviso del giudice a quo, que st'ultimo principio sarebbe, tuttavia, violato dalle stesse disposizioni anche ove si desse alle norme impugnate un'interpretazione esten

siva, sostanzialmente coincidente con quella data all'art. 68 Cost,

in relazione ai membri del parlamento, poiché in tal caso la di

sparità di trattamento sussisterebbe fra i membri del consiglio

provinciale, che godono di simile immunità, e i cittadini comuni,

privi della medesima prerogativa. Il giudice a quo conclude ricordando che, secondo la più auto

revole dottrina costituzionalistica, è pienamente ammissibile un

giudizio di legittimità avente ad oggetto disposizioni costituziona

li, come quelle statutarie, pur in relazione a eventuali vizi sostan

ziali. (Omissis) Diritto. — 1. - La Corte di assise di Bolzano, essendo investi

ta in un giudizio contro un membro del consiglio provinciale im

I, 361, con nota di A. Pizzorusso), una serie di pronunce relative a nor

me concordatarie, come tali «protette» ex art. 7, 2" comma, Cost. (sent. 1° marzo 1971, n. 30, id., 1971, I, 525; 2 febbraio 1972, n. 12, id.,

1972, I, 580; 11 dicembre 1973, n. 175, id., 1974, I, 12; 5 gennaio 1977, n. 1, id., 1977, I, 5, con osservazioni di A. Lener; 2 febbraio 1982, n. 18, id., 1982, I, 934, con nota di S. Lariccia, e 30 gennaio 1985, n. 26, id., 1985, I, 636, con nota di N. Colaianni) ed alcune pronunce in tema di rapporti fra diritto nazionale e diritto comunitario, quest'ulti mo «protetto» ex art. 11 Cost. (sent. 27 dicembre 1973, n. 183, id., 1974,

I, 314, con nota di R. Monaco; 8 giugno 1984, n. 170, id., 1984, I,

2062, con nota di A. Tizzano). Tuttavia, in nessuna di tali occasioni la corte aveva avuto modo di affrontare il problema nei suoi termini

generali, come ha invece fatto ora con appropriata motivazione.

Questa affermazione non comporta ovviamente che la Costituzione non

sia modificabile in assoluto, ché anzi la procedura di cui all'art. 138 Cost,

è prevista proprio a questo scopo, ma implica l'esistenza di un nucleo

di «principi supremi» della Costituzione «materiale» la cui modificazio

ne, sia che avvenga in forme legali, sia che avvenga in violazione di rego le preesistenti, comporta una modificazione della forma di Stato e della

forma di governo anteriormente vigente di tale rilievo da comportare so

stanzialmente una «rivoluzione», ancorché eventualmente non violenta.

E fino a quando un tale processo rivoluzionario non possa ritenersi affer

mato sul piano politico, è perciò pienamente giustificato ravvisare nel

controllo di costituzionalità uno strumento giuridico mediante il quale

possano essere represse siffatte «rotture» della Costituzione materiale (men tre di altro genere sono gli strumenti per combattere, se del caso, le rivo

luzioni vere e proprie). Sulla nozione giuridica di rivoluzione, cfr., fra

i molti, F. Pierandrei, La rivoluzione e il diritto, in Nuova riv. dir.

comm., 1952, 134, ed in Scritti di diritto costituzionale, Giappichelli, To

rino, 1965, I, 209; N. Bobbio, Teoria dell'ordinamento giuridico, Giappi

chelli, Torino, 1960, 204-206; G. Amato, Governo di fatto, voce dell'Ri

ciclopedia del diritto, 1970, XIX, 711.

In tema di immunità parlamentari, cfr., da ultimo, Corte cost. 29 di

cembre 1988, n. 1150, Foro it., 1989, I, 326, con nota di richiami e osser

vazioni di R. Moretti. [A. Pizzorusso]

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PARTE PRIMA

putato del reato di vilipendio alla bandiera (art. 292 c.p.) ed es

sendo chiamata ad applicare alla fattispecie dedotta in giudizio

l'art. 49 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale del Trentino

Alto Adige), che, richiamando l'art. 28 dello stesso decreto, estende

ai membri dei consigli delle province autonome di Trento e di

Bolzano la prerogativa della irresponsabilità per le opinioni espresse

e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ha sollevato que

stione di legittimità costituzionale degli art. 28 e 49 dello statuto

per violazione del principio supremo dell'ordinamento costituzio

nale sancito dall'art. 3 Cost, (principio di eguaglianza).

In particolare il giudice a quo ritiene che quest'ultimo princi

pio risulti violato tanto ove si dia un'interpretazione restrittiva

delle disposizioni impugnate, nel senso che l'anzidetta prerogati

va sia applicabile soltanto in relazione alle funzioni svolte dai

consiglieri provinciali nell'esercizio delle competenze legislative af

fidate alle province autonome, quanto ove se ne dia un'interpre

tazione estensiva, sostanzialmente diretta ad applicare la ricorda

ta prerogativa a qualsiasi funzione svolta in qualità di consiglieri

provinciali, analogamente a quanto avviene per i membri del par

lamento nazionale. Nel primo caso, infatti, il giudice a quo ravvi

sa una disparità di trattamento tra i membri del parlamento e

quelli dei consigli delle province autonome, nel secondo, invece,

la diseguaglianza sussisterebbe tra i predetti consiglieri provinciali

e la generalità dei cittadini privi della medesima prerogativa.

2. - In relazione alla questione proposta, l'avvocatura genera

le dello Stato, in rappresentanza del presidente del consiglio dei

ministri, ha presentato tre distinte eccezioni di inammissibilità:

una attinente all'idoneità dell'atto impugnato ad essere oggetto

del giudizio di legittimità costituzionale previsto dall'art. 134 Cost,

e due relative alla sussistenza dei requisiti processuali necessari

per la corretta instaurazione del predetto giudizio.

Poiché la verifica di questi ultimi — che, nel caso consistono

nella valutazione della rilevanza compiuta da parte del giudice

a quo e nella possibilità di porre questioni basate su interpreta

zioni alternative della disposizione impugnata — è logicamente

successiva alla verifica dell'idoneità dell'atto in cui è contenuta

la norma contestata a fungere da oggetto del giudizio di legittimi

tà costituzionale, occorre innanzitutto esaminare se le disposizio

ni previste dagli art. 28 e 49 statuto Trentino-Alto Adige rivesta

no il valore di legge necessario perché possano validamente costi

tuire oggetto del sindacato della Corte costituzionale in sede di

legittimità. 2.1. - L'avvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitut

to, l'insindacabilità da parte di questa corte di disposizioni aventi

valore di legge costituzionale, quantomeno quando queste siano

impugnate per vizi sostanziali.

L'eccezione non può essere accolta.

La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che

non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto es

senziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre

leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costi tuzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di

revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139

Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente men

zionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione

costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali

si fonda la Costituzione italiana.

Questa corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose deci

sioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale ab

biano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di

rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposi

zioni del concordato, le quali godono della particolare «copertu

ra costituzionale» fornita dall'art. 7, 2° comma, Cost., non si

sottraggono all'accertamento della loro conformità ai «principi

supremi dell'ordinamento costituzionale» (v. sent. 30 del 1971,

Foro it., 1971, I, 525; 12 del 1972, id., 1972, I, 570; 175 del

1973, id., 1974, I, 12; 1 del 1977, id., 1977, I, 5; 18 del 1982, id., 1982, I, 934), sia quando ha affermato che la legge di esecu

zione del trattato della Cee può essere assoggettata al sindacato

di questa corte «in riferimento ai principi fondamentali del no

stro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della per

sona umana» (v. sent. 183 del 1973, id., 1974, I, 314; 170 del

1984, ibid., 2062). Non si può, pertanto, negare che questa corte sia competente

a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale

e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi

supremi dell'ordinamento costituzionale. Se cosi non fosse, del

Il Foro Italiano — 1989.

resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di ga

ranzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non ef

fettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore.

2.2. - L'avvocatura generale dello Stato ha sollevato una se

conda eccezione di inammissibilità in relazione al fatto che, aven

do il giudice a quo prospettato la questione di costituzionalità

in termini alternativi, chiede in sostanza a questa corte di pro

nunziarsi su un petitum contraddittorio, che dovrebbe sfociare

in sentenze di segno diverso, se non opposto.

L'eccezione va accolta. Non si può non concordare con l'avvo

catura generale dello Stato nel ritenere che le questioni di costitu

zionalità sollevate dal giudice a quo abbiano un carattere del tut

to pretestuoso. Ciò si rivela sia nella sostanziale arbitrarietà delle

comparazioni che il giudice a quo propone, sia nel modo stesso

in cui le questioni sono sottoposte a questa corte.

In particolare, il giudice a quo ipotizza due interpretazioni del

la disposizione impugnata aventi significato assai diverso fra loro

o addirittura opposto e le prospetta entrambe al giudice di costi

tuzionalità senza precisare quale delle due propone. Ma è giuris

sprudenza ormai costante di questa corte (v. sent. 169 del 1982,

id., 1983, I, 862; 225 del 1983, ibid., 2057; 30 del 1984, nonché ord. n. 204 del 1983), ritenere inammissibili le questioni di legitti mità costituzionale relative a disposizioni che, essendo proposte

dal giudice a quo secondo interpretazioni tra loro contrastanti

e dando vita, pertanto, a richieste meramente ipotetiche, impedi

scono di identificare precisamente il thema decidendum e fanno

venir meno le possibilità di verificare la rilevanza delle questioni

stesse, in quanto proposte «in astratto». Per tali motivi le que

stioni sollevate dal giudice a quo vanno senz'altro dichiarate inam

missibili. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissibi

le la questione di legittimità costituzionale degli art. 28 e 49 del

d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale della regione

Trentino-Alto Adige), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dalla Corte di assise di Bolzano con l'ordinanza indicata in epi

grafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 6 dicembre 1988, n. 1080

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 dicembre 1988, n. 50);

Pres. Saja, Est. Casavola; Provincia di Venezia c. Barbato;

interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Cortina d'Ampezzo 18

febbraio 1988 (G.U., la s.s., n. 18 del 1988).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione —

Pubblica amministrazione locatrice — Cessazione del contratto

alla scadenza — Diniego di rinnovazione del locatore — Assen

za di motivi di giustificazione — Irrilevanza — Questione ma

nifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 97; cod.

proc. civ., art. 657; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle

locazioni di immobili urbani, art. 1, 3, 58, 65).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio

nale degli art. 1, 3, 58 e 65 I. 27 luglio 1978 n. 392 e dell'art.

657 c.p.c., nella parte in cui alla scadenza del contratto di loca

zione di immobile ad uso di abitazione consentono al locatore,

anche allorché questo sia la pubblica amministrazione, di eser

citare indiscriminatamente il recesso, senza prevedere la neces

sità di una «giusta causa», in riferimento all'art. 97, 1° com

ma, Cost. (1)

(1-3) Con le pronunzie qui riportate la Corte costituzionale disattende

i dubbi sulla legittimità della vigente normativa in tema di durata e di

canone delle locazioni abitative recentemente prospettati, sotto profili nuovi

e con ottiche opposte, da alcuni giudici di merito.

I. - Chiamata a deliberare per la prima volta la compatibilità con l'art.

97, 1° comma, Cost, delle norme che consentono al locatore-pubblica amministrazione di far cessare indiscriminatamente il contratto alla sca

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