sentenza 29 luglio 1988; Pres. ed est. Calvisi; Ente autonomo teatro comunale di Firenze (Avv.dello Stato Albenzio) c. Pieri (Avv. Bellotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3083/3084-3091/3092Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181509 .
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3083 PARTE PRIMA 3084
mento su quella che può essere la soglia minima della rappresen
tatività, si può qui ricordare che i progetti di attuazione dell'art.
39 Cost., succedutisi dal 1949 al 1958, prevedevano per la regi
strazione un minimum di consistenza numerica oscillante dal 10
al 20% dei lavoratori che formavano la categoria professionale o merceologica; come si vede, almeno a livello aziendale il sinda
cato ricorrente rientra ampiamente in tali indici.
Va infine sottolineato che la Unionquadri ha partecipato fino
in fondo (il punto è pacifico) alla contrattazione per la realizza
zione dell'art. 2 più volte citato presso l'Enel, l'unica azienda — per concorde affermazione di entrambe le parti — che abbia
già dato realizzazione alla 1. 190/85. Tale circostanza è di notevo
le rilievo, sia perché si tratta di azienda a capitale pubblico, sia
per le ragguardevoli dimensioni della stessa, per cui l'accordo ivi
concluso è destinato a ripercuotersi su un numero rilevantissimo
di lavoratori.
Per quanto sopra esposto, il ricorso merita accoglimento, e per
tanto questo pretore ordina alla Insud s.p.a. di far cessare il com
portamento antisindacale consistente nell'esclusione aprioristica della Unionquadri dalla contrattazione in corso, ammettendo, di
conseguenza la ricorrente Unionquadri alle trattative predette.
I
TRIBUNALE DI FIRENZE; sentenza 29 luglio 1988; Pres. ed
est. Calvis; Ente autonomo teatro comunale di Firenze (Aw. dello Stato Albenzio) c. Pieri (Avv. Bellotti).
TRIBUNALE DI FIRENZE; s<
Impiegato dello Stato e pubblico — Enti lirici — Controversie
di lavoro — Giurisdizione ordinaria (Cod. proc. civ., art. 409;
1. 14 agosto 1967 n. 800, nuovo ordinamento degli enti lirici
e delle attività musicali; 1. 13 luglio 1984 n. 312, interventi straor
dinari ed integrativi in favore degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate, art. 6; 1. 29 ottobre 1987 n. 450, con
versione in legge, con modificazioni, del d.l. 11 settembre 1987
n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finan
ziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istitu
zioni concertistiche assimilate, art. 3).
In seguito alla riforma introdotta dalla l. 29 ottobre 1987 n. 450,
il rapporto di lavoro dipendente negli enti lirici deve ritenersi
privatizzato sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello pro
cessuale, con conseguente devoluzione al giudice ordinario del
le relative controversie di lavoro. (1)
II
PRETURA DI FIRENZE; sentenza 18 maggio 1988; Giud. Bron
zini; Contaldo (Avv. Lucibello) c. Ente autonomo teatro co
munale di Firenze (Aw. dello Stato Albenzio).
Impiegato dello Stato e pubblico — Enti lirici — Natura pubblica non economica — Controversie di lavoro — Giurisdizione am
ministrativa (Cod. proc. civ., art. 409; 1. 14 agosto 1967 n. '
800; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali ammi nistrativi regionali, art. 7; 1. 29 ottobre 1987 n. 450, art. 3).
Anche dopo la riforma ex l. 29 ottobre 1987 n. 450, gli enti lirici
conservano la natura di enti pubblici non economici e le con
troversie di lavoro dipendente restano riservate alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto concernenti rapporti di
pubblico impiego. (2)
(1-3) La magistratura fiorentina affronta per prima i problemi interpre tativi posti dalla mini-riforma degli enti lirici disposta con la 1. 450/87: il contrasto fra le pronunzie (la decisione del tribunale in epigrafe confer ma quella del pretore del 30 marzo 1988 che si è ritenuto opportuno riportare ugualmente per offrire un quadro completo delle varie argo mentazioni addotte) evidenzia le difficoltà che disposizioni di legge af frettate e disorganiche comportano per l'operatore del diritto; nel settore, dal 1967 ad oggi, si sono succedute «leggine» e «norme-tampone» che
li Foro Italiano — 1988.
Ill
PRETURA DI FIRENZE; sentenza 30 marzo 1988; Giud. De
Matteis; Pieri (Avv. Bellotti) c. Ente autonomo teatro co
munale di Firenze (Avv. dello Stato Albenzio).
Impiegato dello stato e pubblico — Enti lirici — Natura pubblica non economica — Controversie di lavoro — Giurisdizione or
dinaria (Cod. proc. civ., art. 409; 1. 14 agosto 1967 n. 800;
1. 29 ottobre 1987 n. 450).
Dopo la riforma ex l. 29 ottobre 1987 n. 450, gli enti lirici con
servano la natura di enti pubblici non economici, ma le contro
versie di lavoro dipendente devono intendersi devolute alla
giurisdizione del pretore ex art. 409 c.p.c., stante la natura pri vata del rapporto di lavoro. (3)
I
Motivi della decisione. — L'Ente autonomo teatro comunale
di Firenze si duole che il pretore, pur partendo da una premessa
corretta — la natura di ente pubblico non economico dell'appel lante — sia erroneamente pervenuto ad una conclusione — la
natura privatistica del rapporto di lavoro che intercorre tra l'ente
e il personale dipendente — senza tener conto che nella specie tra Pieri Silvano e l'ente lirico esiste, pacificamente, un rapporto di ruolo a tempo indeterminato, con stabile inserimento nell'or
ganizzazione dell'ente pubblico non economico e per il raggiungi mento dei suoi fini istituzionali, e che è del pari incontestato che
non esiste un'organizzazione economica imprenditoriale separata cui il dipendente, inquadrato nei ruoli organici dell'ente previo concorso pubblico, sia addetto.
Un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico,
sostiene ancora l'appellante, ha sempre natura pubblica, salvo
che non si tratti di una autonoma organizzazione creata dall'ente
per il perseguimento di scopi non coincidenti con quelli istituzio
nali, e, comunque, per lo svolgimento di attività economiche con
carattere di imprenditorialità, il che nella specie, come si è detto,
è pacificamente escluso, o che vi sia un chiaro intervento legisla
tivo, come nel caso della Sip e dell'Enel.
Ha errato, quindi, il pretore nel far discendere dalla 1. 450/87
la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti autonomi lirici e la conseguente devoluzione delle controver
sie al giudice del lavoro, non risultando chiara in tal senso la
mens legis; chiarezza assolutamente indispensabile per poter de
rogare al principio generale sotteso nel riparto della giurisdizione. La impugnazione non può essere condivisa. Per una migliore
comprensione dei termini della contesa appare opportuno richia
mare la normativa previgente. La 1. 14 agosto 1967 n. 800 conte
hanno sconvolto il quadro normativo delineato, ma non compiutamente attuato, dal legislatore del 1967, rendendo sempre più pressante la neces sità di una riforma organica degli enti di produzione musicale.
Per l'affermazione della giurisdizione ordinaria, v. Pret. Bologna 26
settembre 1988, giud. Governatori, Blokpegen c. Ente autonomo teatro comunale di Bologna, inedita; T.A.R. Lazio, sez. II, 18 febbraio 1988, n. 314, pres. Elefante, est. Fora, Zita c. Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma, inedita, ma senza spunti interessanti in motivazione a sostegno della decisione assunta; per l'affermazione della giurisdizione ammini
strativa, v. Pret. Verona 31 maggio 1988, giud. Chimenz, Fiotta c. Ente
autonomo arena di Verona; 27 maggio 1988, giud. Lendaro, Benedini
c. Ente autonomo arena di Verona (nella cui motivazione si precisa che
nulla muta in seguito all'entrata in vigore della 1. 450/87, avendo il suo art. 3 solo funzione sostanziale di ulteriore precisazione di quanto dispo sto dalla 1. 312/84); 11 maggio 1988, giud. Lendaro, Martini c. Ente autonomo arena di Verona, tutte inedite.
Sulla natura degli enti lirici e sulla giurisdizione per le relative contro
versie di lavoro, v. Cass. 2 marzo 1987, n. 2185, Foro it., 1987, I, 2421, con nota di G. Albenzio, La natura degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate secondo la I. 800/67; sull'incidenza della mini riforma ex 1. 450/87 nella organizzazione degli enti e per una completa paronamica sul rapporto di lavoro autonomo e dipendente, v. G. Alben
zio, Il rapporto di lavoro negli enti lirici, Angeli, Milano, 1988, spec, cap. I, § 5, ove si sostiene che la 1. 450/87 nulla ha mutato nella natura
pubblica non economica degli enti e nella disciplina processuale del rap porto di lavoro dipendente, apportando solo effetti sostanziali (per l'ac centuazione della ispirazione privatistica della normativa) nella
regolamentazione del rapporto di lavoro secondo l'indirizzo già fissato dall'art. 6 1. 312/84.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musi
cali, al 3° comma dell'art. 25 prevede: «Il trattamento economi
co del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro
fra gli enti e istituzioni e le categorie interessate».
L'art. 6 1. 13 luglio 1984 n. 312 — recante «interventi straordi
nari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle isti
tuzioni concertistiche assimilate» — statuisce: «D tattamento
economico e normativo del personale dipendente degli enti auto
nomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è regolato
da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra una delega
zione dei predetti enti ed istituzioni, espressa dall'Associazione
nazionale degli enti lirici e sinfonici (Anels) di cui all'art. 3, 6° comma, 1. 14 agosto 1967 n. 800, e una delegazione delle orga
nizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
in campo nazionale.
«Agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assi milate non si applicano le disposizioni delle leggi 20 marzo 1975
n. 70 e 29 marzo 1983 n. 93, nonché quelle dell'art. 6 d.l. 22
dicembre 1981 n. 791, come convertito in legge, dalla 1. 26 feb
braio 1982 n. 54». Dalla normativa ora richiamata sembrerebbe potersi dedurre
che al rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti autonomi lirici
e delle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le di
sposizioni contenute nelle 1. 70/75 e 93/83, restando esso regola
mentato dalla contrattualistica privata, mediante contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai rappresentanti degli enti e delle
delegazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappre
sentative.
In buona sostanza il rapporto di lavoro viene assoggettato, sot
to il profilo sostanziale, alla normativa privatistica.
A questo punto interviene il d.l. 11 settembre 1987 n. 374, con
vertito, con modificazioni, nella 1. 29 ottobre 1987 n. 450, che
nell'art. 3 reca: «Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istitu
zioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per
i dipendenti degli enti pubblici economici». Le parti non consentono pienamente sulla interpretazione delle
nuove norme regolatrici. A fronte della esegesi, proposta dal dipendente e fatta propria
dal pretore, secondo la quale con la mini-riforma di cui al decre
to ed alla legge sopra richiamati sarebbe intervenuta la privatiz
zazione del rapporto di lavoro, con la relativa regolamentazione
sostanziale e processuale, il teatro comunale di Firenze assume
che il legislatore ha inteso assimilare il trattamento dei dipendenti
degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate a quello
dei dipendenti degli enti pubblici economici solo con riferimento
all'aspetto sostanziale, nulla innovando in materia di giurisdizio
ne, per cui il rapporto di lavoro di dipendenti di ente pubblico
non economico conserva la sua natura pubblica, con la conse
guente attribuzione delle relative controversie alla cognizione esclu
siva del giudice amministrativo.
Il tribunale ritiene che la nuova legge abbia chiaramente inteso
privatizzare in foto il rapporto di lavoro in questione.
Non si può non concordare con il costante insegnamento del
giudice di legittimità, cui l'ente appellante fa riferimento, secon
do il quale «al fine di ritenere privatistico il rapporto di impiego
con un ente pubblico non economico, e devolute al giudice ordi
nario le relative controversie, non è sufficiente che il contenuto
del rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanzia
le, dettate per il lavoro subordinato privatistico, ovvero attinente
a contratti collettivi, dato che il carattere pubblicistico del rap
porto non viene meno per il fatto del suo assoggettamento ad
una disciplina sostanziale privatistica, quando sia certo che l'en
te, attraverso l'organizzazione cui il rapporto inerisce, persegue
direttamente pubbliche finalità, tranne che, come nel caso degli
enti pubblici economici, o delle imprese gestite da enti pubblici
economici, la legge non disponga diversamente» (sez. un. 27 giu
gno 1986, n. 4277, Foro it., Rep. 1987, voce Impiegato dello
Stato, n. 127). La nuova legge, peraltro, appare formulata con sufficiente chia
rezza. Essa stabilisce, come sopra ricordato, che ai dipendenti
degli enti autonomi lirici ed istituzionali concertistiche assimilate
si applichi la normativa vigente fra gli enti pubblici economici.
La normativa vigente, quindi, tutta la normativa vigente, di na
tura sostanziale e di natura processuale.
Il legislatore non ha operato distinzione alcuna: né una tale
operazione pare possa essere consentita all'interprete.
Il Foro Italiano — 1988.
D'altra parte, se si dovesse ritenere, come pare possa e debba
ritenersi, che il rapporto di lavoro che ne occupa fosse stato pri
vatizzato, sotto l'aspetto sostanziale, con la legislazione previgen
te (specie con la 1. 312/84), la nuova normativa di cui alla 1.
450/87, che, secondo l'assunto dell'ente appellante, equiparereb be il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici a quello
di dipendenti degli enti pubblici economici solo per quanto ri
guarda appunto la sostanza; sarebbe meramente ripetitiva, sul pun
to, della regolamentazione precedente, e, quindi, superflua. E lo
sarebbe, ancor più, ove si tenga presente che il dettato dell'art.
6 1. 312/84 è assolutamente esplicito, allorché affema che «il trat
tamento economico e normativo del personale, ecc.» Il legis
latore non aveva alcuna necessità di privatizzare sotto l'aspetto
sostanziale un rapporto di lavoro con ente pubblico non econo
mico già esplicitamente assoggettato con legge alla corrisponden
te normativa privatistica. Ed allora non resta che ritenere che
con la nuova legge la equiparazione fra i due rapporti sia stata
operata a tutti gli effetti: sostanziali e processuali. Che tale sia la mens legis lo si può argomentare con il primo
giudice ponendo a confronto il dettato dell'art. 3 con le disposi
zioni già evidenziate delle leggi 834/78 e 312/84 che escludevano
l'applicabilità agli enti lirici delle ricorrenti leggi n. 70/75 e 93/83, determinando in tal modo una sorta di autonomia di comparto
che consentisse agli enti di assicurare la migliore realizzazione
degli scopi istituzionali.
Il legislatore ha ritenuto di completare la propria opera ema
nando la nuova 1. 450/87.
Inducono nella interpretazione esposta gli stessi lavori parla
mentari dai quali si evince che, pur non intendendo innovare sul
la natura pubblica e non economica degli enti lirici, «per quanto
riguarda, invece, altri aspetti della disciplina in esame, come quello
dell'equiparazione del trattamento dei dipendenti degli enti lirici
e quello previsto per i dipendenti degli enti pubblici economici,
la maggioranza della commissione ha ritenuto che essi non deter
minassero una modificazione della natura degli enti lirici».
Si è voluto equiparare in toto il trattamento dei dipendenti de
gli enti autonomi teatrali e concertistici a quello dei dipendenti
degli enti pubblici economici. La disciplina degli enti pubblici eco nomici che risulta esplicitamente ed interamente richiamata, né
emerge elemento alcuno che legittimi una possibile interpretazio
ne limitativa e quindi riduttiva nel senso sostenuto dall'appellante.
La 1. 450/87 prevede anche (art. 2) che la gestione degli enti
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sia improntata a
rigorosi criteri di economicità.... Fermo restando l'obbligo del
pareggio di ciascun bilancio preventivo nonché del conto consun
tivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione
degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente
decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà esser auto
nomamente riassorbito con apposito piano triennale che comprenda
il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato appro
vato il conto consuntivo in deficit o è stato presentato il certifica
to del conto consuntivo (7° comma dell'art. 2), e sanziona
pesantemente i responsabili del disavanzo, con la dichiarazione
da parte del ministro del turismo e dello spettacolo, della deca
denza del consiglio di amministrazione dell'ente e del suo com
missariamento (art. 2, 4° comma). Non solo ma «in caso di
mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al 4°
comma cessa il finanziamento statale ed il commissario procede,
entro un anno dalla presentazione del certificato di conto con
suntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione
di beni al comune. Con decreto del presidente della repubblica,
da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predet
to certificato, è disposto il trasferimento del personale ad altro
ente similare» (art. 2, 5° comma).
In buona sostanza, il legislatore, pur non volendo, con uno
strumento utilizzabile solo in casi di necessità e di urgenza quale
il decreto legge, modificare la natura di ente pubblico non econo
mico degli enti lirici, ha dettato una disciplina sostanziale che
si riconnette più propriamente a una attività economica con ca
rattere di imprenditorialità. L'obbligo del pareggio del bilancio,
le gravi sanzioni previste per i responsabili del disavanzo, con
la loro destituzione, il commisariamento dell'ente, la cessazione
del contributi statali e la morte dello stesso ente teatrale o con
certistico, attengono più ad una sana gestione di impresa econo
mica che a un ente pubblico, quello in esame.
Anche da tale sostanziale regolamentazione, si può trarre ulte
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3087 PARTE PRIMA 3088
riore legittimo argomento a favore della tesi della privatizzazione del rapporto di lavoro.
La stessa insistenza del legislatore, quale emerge dai lavori pre
paratori, nel ribadire la natura non economica dell'ente lirico,
sembra dettata dalla necessità che l'intrerprete a fronte del conte
nuto profondamente innovativo della nuova regolamentazione in
senso imprenditoriale, possa ritenere avvenuta la trasformazione
degli enti lirici da enti pubblici non economici in enti pubblici economici.
Concludendo, il tribunale, sulla base della normativa previgen te che aveva assoggettato il rapporto di lavoro alla regolamenta zione privatistica sotto l'aspetto sostanziale, della mancata
distinzione tra contenuto sostanziale e regola processuale da par te del legislatore, del sostanziale assoggettamento dell'ente alle
regole di una oculata gestione economica di impresa, ritiene di
poter affermare che con la 1. 485/87 il rapporto di lavoro dei
dipendenti degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertisti
che assimilate sia stato privatizzato in toto, con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla cognizione del giudice del lavoro.
L'appello va, conseguentemente, rigettato.
II
Motivi della decisione. — Deve preliminarmente affermarsi il
difetto di giurisdizione del pretore, in quanto la controversia —
relativa alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego —
è devoluta, in via esclusiva, al giudice amministrativo, a norma
dell'art. 7 1. 6 giugno 1971 n. 1034.
A detta conclusione si perviene in base ai seguenti motivi: 1) la domanda concerne asserite violazioni di legge avutesi nelle prove di concorso per posti organici di ruolo nell'orchestra del «Mag
gio musicale fiorentino», e dunque per lo stabile inserimento di
dipendenti nell'organizzazione del teatro comunale di Firenze, e
per il perseguimento dei fini istituzionali dello stesso ente lirico;
2) la natura di ente pubblico non economico del teatro comunale, a norma della 1. 14 agosto 1967 n. 800, è sempre stata fuori di
scussione (v., in cause nelle quali esso era convenuto, Cass., sez.
un., 2 marzo 1987, n. 2185, Foro it., 1987, I, 2421; Trib. Firenze
26 giugno 1986, Toscana giur. lav., 1986, 367); 3) si verte pertan to nel campo dell'impiego pubblico. E non vale a sottrarre tali
controversie alla giurisdizione del T.A.R. la semplice circostanza
che l'art. 3 d.l. 11 settembre 1987 n. 374, convertito in 1. 29
ottobre 1987 n. 450, abbia recentemente disposto: «Ai dipendenti
degli autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si ap
plica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici eco
nomici»; 4) è noto, infatti, che il carattere pubblicistico del
rapporto (e la sua devoluzione al giudice amministrativo) non
viene meno per il solo fatto che esso sia disciplinato da norme
di diritto sostanziale dettate per il lavoro subordinato privato,
quando sia certo — come nella specie — che l'ente, attraverso
l'organizzazione cui il rapporto inerisce, persegue direttamente
pubbliche finalità, e senza avvalersi di un'effettiva autonomia fi
nanziaria, contabile e patrimoniale (v., fra le altre, Cass., sez.
un., 27 giugno 1987, n. 4277, Foro it., 1987, I, 1834); 5) ma — ciò che più conta — il citato d.l. 374/87 non introduce alcuna
sostanziale innovazione, sul piano contabile e finanziario, idonea
a modificare l'assetto esistente, che ha indotto la Corte dei conti
a ribadire la natura non economica degli enti lirici ed assimilati
(v. determinazione 13 gennaio 1987, n. 1901, id., 1987, III, 450). Al contrario, sia dagli atti parlamentari che dall'art. 2 d.l., si
desume l'univoca volontà del legislatore di mantenere ferma tale
natura e di rinviare ad un momento successivo una più incisiva
riforma; 6) pertanto, in mancanza di qualsiasi norma che innovi
il riparto della giurisdizione, all'interpretazione non è consentito
di ricavare dal menzionato art. 3 la devoluzione all'a.g.o. della
cognizione circa rapporti di pubblico impiego, il quale principio,
per la sua indubbia singolarità, avrebbe richiesto una voluntas
legis ben altrimenti espressa. In definitiva, si deve dire che il richiamo alla «normativa vi
gente per i dipendenti degli enti pubblici economici» contenuto
nell'art. 3 trova spiegazione nell'esigenza (più limitata) avvertita
dal legislatore di ribadire la disciplina sostanziale privatistica del rapporto di lavoro negli enti lirici, nel mentre — con lo stesso
art. 3 — estendeva tale principio alla figura del sovrintendente
e introduceva la «sanatoria» per i benefici già concessi — in even
II Foro Italiano — 1988.
tuale violazione ai limiti della spesa pubblica — anche in sede
di accordi aziendali integrativi.
Ili
Motivi della decisione. — L'art. 3 1. 29 ottobre 1987 n. 450
(di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 settembre 1987
n. 374 (recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanzia
ria e al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni
concertistiche assimilabili) stabilisce che «ai dipendenti degli enti
autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici».
Parte convenuta ritiene che tale norma non abbia effetti pro cessuali per la disciplina del rapporto di lavoro de quo e poggia tale conclusione su un triplice ordine di argomentazioni;
a) sulla natura di enti pubblici non economici degli enti lirici,
categoria cui appartiene l'Ente autonomo teatro comunale di Fi
renze, nei quali si riscontrerebbero tutti gli indici di qualificazio ne comunemente ritenuti essenziali allo scopo: l'istituzione
mediante disposizioni di legge ad hoc (1. 800/67), l'organizzazio ne secondo criteri pubblicistici per la indicazione e composizione
degli organi (art. 9-15 1. 800/67); la presenza di penetranti con
trolli ed ingerenze pubbliche nell'attività amministrativa, contabi
le e finanziaria (art. 10 ss. 1. 800/67); l'ammissione, infine, di
avvalersi gratuitamente di servizi dello Stato (art. 5, ultimo com
ma, per il patrocinio dell'avvocatura dello Stato); b) sul rilievo
secondo cui il semplice assoggettamento del rapporto di lavoro
del personale dipendente di un ente pubblico alla disciplina priva tistica non verrebbe a mutarne la natura di impiego pubblico ed
a far venire meno la giurisdizione esclusiva del giudice ammini
strativo su quel rapporto; c) sulla intenzione del legislatore della
miniriforma del 1987, volta ad accentuare in termini privatistici la disciplina del rapporto di lavoro dipendente negli enti lirici
(in una con la conferma della valenza privilegiata della contratta
zione collettiva come sua fonte regolatrice), ma non a mutare
la natura degli enti lirici o le norme sulla giurisdizione per i rap
porti di lavoro con essi intercorrenti; e ciò, tanto più consideran
do che tutte le volte in cui la volontà del legislatore sia stata
mossa dall'esigenza di incidere sulla qualificazione giuridica di
un ente ovvero di individuare un ben precisato (ed innovativo) discrimine tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, sarebbe
ro state dettate disposizioni altrettanto chiare e non suscettibili
di interpretazioni applicative contraddittorie.
Tale assunto non appare fondato. La natura pubblica non eco
nomica degli enti lirici — peraltro costantemente riconosciuta dalla
giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa e contabile —
non può essere posta in discussione, quantunque manchi una
espressa definizione in tal senso, gli indici della pubblicità (non
economica) ben potendosi evincere, oltreché dalla disciplina con
tabile ed amministrativa contenuta nelle leggi di settore, anche
dalla assenza di scopi di lucro, dalla finalità di diffusione dell'ar
te musicale, dalla formazione professionale dei quadri artistici
e dell'educazione musicale della collettività (art. 5 1. 14 agosto 1967 n. 800). Notevole importanza rivestono in proposito anche
le affermazioni di carattere generale contenute nell'art. 1 cit. da
cui si desume che l'attività degli enti lirici ha come suo segno
tipico quello di essere funzionale; essa, cioè, viene considerata
dall'ordinamento come esercitata nell'adempimento di un dovere
ed al fine della cura di un interesse collettivo.
Una conferma in tal senso proviene dalla lettura dei lavori pre
paratori della 1. 450/87 donde emerge una volontà di non incide
re sulla natura «non economica» dell'ente lirico, laddove (resoconto sommario 24a seduta pubblica — senato della repubblica — X
legislatura — 15 ottobre 1987 — sen. Agnelli A.) in sede di con
versione del d.l. 374/87 viene affermato che: '
(...) tale presenza
(di un magistrato della Corte dei conti) avrebbe determinato una
innovazione della natura giuridica degli enti lirici, trasformandoli
in enti publici economici; trasformazione senz'altro non operabi le mediante un decreto-legge dovendosi ricorrere ad una legge
organica di riforma».
La circostanza che l'Ente autonomo teatro comunale di Firen
ze, in quanto ente lirico, debba qualificarsi ente pubblico non
economico non esclude, tuttavia, che i rapporti di lavoro con
esso intercorrenti abbiano natura privatistica e siano, come tali, devoluti alla cognizione del pretore in funzione di giudice del la
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
voro: se è vero, infatti, che l'economicità di un ente pubblico è di per sé indice significativo della natura privatistica del rappor to di lavoro, nondimeno anche in presenza di un ente pubblico che non possa qualificarsi economico il rapporto di lavoro può essere privatistico: e ciò non solo quando esso sia riferito ad una
attività di produzione di beni e servizi svolta, con criteri di eco
nomicità, da un'organizzazione distinta vera e propria (ma che,
pur avendo autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale, non
costituisce un soggetto a sé stante), ma anche quando tale lo defi
nisca la legge (ancorché per relationem). Ad avviso di questo pretore, dalla miniriforma di cui al d.l.
11 settembre 1987 n. 374, convertito in 1. 29 ottobre 1987 n. 450, nonché dagli atti parlamentari relativi alla discussione del decreto
legge, si evincono elementi univoci nel senso della privatizzazione del rapporto di lavoro intercorrente con gli enti lirici.
Depone in questa prospettiva innanzitutto il tenore letterale del
l'art. 3°, 1° comma, 1. cit., il quale dispone, come già ricordato, che «Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concer
tistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti
degli enti pubblici economici».
Che, del resto, la mens legis che si è effettivamente oggettivata nella norma sia nel senso della privatizzazione dei rapporti di
lavoro con gli enti lirici e non della mera disciplina di tali rappor ti (di pubblico impiego) per il tramite di una forma di produzione
giuridica diversa, ad es., da quella prevista dalle leggi n. 70 del
1975 e n. 93 del 1983, lo si evince dal confronto dell'art. 3 1.
cit. con le disposizoni contenute nella 1. 14 dicembre 1978 n. 836
(di «riordinamento dell'ente teatrale italiano») e nella più recente
1. 13 luglio 1984 n. 312 (recante «interventi straordinari ed inte
grativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni con
certistiche assimilate») le quali già prevedevano (in particolare l'art.7 1. 836 e l'art. 6 1. 312) la non applicabilità agli enti autono
mi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate delle disposi
zioni, appunto, delle leggi 20 marzo 1975 n. 70 e 29 marzo 1983
n. 93. Ciò equivale a dire che già la sottrazione degli enti lirici
alle norme delle leggi n. 70 e n. 93 stava a significare — pur nella permanenza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego — che tali enti, attraverso un'autonomia per cosi dire di compar
to, dovevano essere messi in grado di poter disporre di personale di alta professionalità, perché fossero assicurati in pieno gli scopi
di educazione musicale della collettività da essi perseguiti.
Una tale peculiarità nell'ambito di un rapporto di pubblico im
piego, pur segnando un principio sostanziale avente una poten
zialità di sviluppo e di applicazione, suscettibile di proiettare nel
tempo i propri effetti, non è stata tuttavia ritenuta sufficiente
dal legislatore: il quale, con la miniriforma del 1987, ha, sostan
zialmente e processualmente, equiparato il trattamento dei dipen
denti degli enti lirici a quello previsto per i dipendenti degli enti
pubblici che esercitano un'attività imprenditoriale diretta alla pro
duzione di beni e servizi, utilizzando gli strumenti di diritto privato.
Una conferma in tal senso proviene, ancora una volta, dalla
lettura dei lavori preparatori della 1. n. 540, nei quali, accanto
alla preoccupazione di non incidere sulla natura giuridica degli enti lirici, v'è (però) l'esplicito richiamo, non limitato al mero
riferimento ad una norma di produzione giuridica, alla disciplina
degli enti pubblici economici per ciò che attiene alla regolamenta zione del personale: «per quanto riguarda (...) altri aspetti della
disciplina in esame, come quello della equiparazione del tratta
mento dei dipendenti degli enti lirici a quello previsto per i dipen
denti degli enti pubblici economici, la maggioranza della
commissione ha ritenuto che essi non determinassero una modifi
cazione della natura giuridica degli enti lirici» (resoconto somma
rio, cit.). Al di là dell'insistenza sulla compatibilità tra natura
(pubblica non economica) dell'ente e disciplina del rapporto di
lavoro (equiparata a quella prevista per i dipendenti degli enti
pubblici economici), dovuta all'esigenza di fugare i dubbi e le
perplessità circa una inammissibile contraddizione nella visione
unitaria della miniriforma, il dato di maggior interesse è senz'al
tro quello fornito dalla modificazione della natura giuridica del
rapporto di lavoro (da pubblico a privato) dei dipendenti degli
enti lirici: l'aver precisato, infatti, che il trattamento dei dipen
denti degli enti lirici, equiparato a quello previsto per i dipenden
ti degli enti pubblici economici, non si accompagna ad (rectius,
non determina) una altrettale modifica della natura degli enti liri
ci, ha un significato letterale, ma prima ancora logico, assai pre
ciso: che il trattamento privatistico dei dipendenti degli enti lirici
Il Foro Italiano — 1988.
è in una con la modifica della natura (da pubblicistica a privati
stica) del relativo rapporto di lavoro.
Se cosi è, la verifica della devoluzione al giudice ordinario del
la cognizione delle controversie attinenti al rapporto di lavoro
dei dipendenti degli enti lirici dopo la miniriforma del 1987 deri va essenzialmente dalla natura privatistica — e non di pubblico
impiego a regolamentazione privatistica — di tale rapporto di
lavoro dipendente, sotteso al collegamento con la «normativa vi
gente per i dipendenti degli enti pubblici economici».
È tuttavia utile verificare tale risultato alla luce del contenuto
normativo della disciplina richiamata dalla 1. 450, sulla base dei
tradizionali canoni interpretativi, per accertare se sia fondato, in
assenza di indici testuali, porre, come vorrebbe l'ente convenuto,
una linea discretiva tra normativa sostanziale degli enti pubblici
(applicabile) e normativa processuale (non applicabile). Non esiste un corpus di norme che disciplinino in via organica
il genus degli enti pubblici economici, ma esistono alcune norme
codicistiche che si riferiscono in generale a tale tipo di enti, e
norme specifiche nelle leggi istitutive di ciascun ente.
Le norme codicistiche o generali sono essenzialmente due: l'art.
2093 c.c., che rende applicabile agli enti pubblici inquadrati nelle
associazioni professionali la disciplina dell'intero libro V «del la
voro» (e successivamente l'art. 37 statuto che rende abblicabile
la 1. 300/70 anche ai rapporti di lavoro e d'impiego dei dipenden ti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica); l'art. 409, n. 4, c.p.c. che devolve alla com
petenza del giudice del lavoro i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
La storia di tali norme evidenzia come l'enucleazione normati
va di una categoria di enti pubblici economici è avvenuta attra
verso la regolamentazione processuale del rapporto d'impiego dei
loro dipendenti. Infatti la 1. 16 giugno 1938 n. 1303 poneva un
divieto di iscrizione alle associazioni sindacali del tempo per i
dipendenti degli enti pubblici «i quali operino nel campo della
produzione e svolgono un'attività economica in regime di con
correnza»; a tali enti, successivamente denominati enti pubblici
economici, facevano riferimento l'art. 2093 c.c. citato ed il coevo
art. 429 c.p.c. del 1942, il quale ultimo devolveva alla magistra tura del lavoro « 3) rapporti di lavoro e di impiego dei dipenden
ti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali».
La giurisprudenza (Cass., sez. un., 6 agosto 1946, n. 1089, Fo
ro it., 1946, I, 605) raccordò tale norma processuale al nuovo
ordinamento sindacale, sancendone la persistente vigenza al di
là dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo, sulla conside
razione assorbente che la ratio dell'art. 429, n. 3, era rappresen
tata non dall'ordinamento, ma dalla natura dell'attività svolta
dall'ente pubblico economico.
Anche le norme speciali delle singole leggi istituzionali dei va
ri enti pubblici economici pongono una inscindibile correlazione
tra disciplina sostanziale e disciplina processuale del rapporto di
lavoro, quasi che la seconda sia un'integrazione connaturale e
imprescindibile della prima: cosi l'art. 13 1. 6 dicembre 1962 n.
1643 (istitutiva dell'Enel), secondo il quale «Il rapporto di lavoro
del personale dipendente dall'ente nazionale è regolato dalle nor
me di diritto privato e su base contrattuale, collettivo e indivi
duale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative
controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria».
Cosi la 1. 17 maggio 1985 n. 210, la quale stabilisce all'art.
21 che «Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente
Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva e
individuale», ed all'art. 23 che «Le controversie di lavoro relative
al personale dipendente dell'ente sono di competenza del pretore
del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel
cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo
le norme ordinarie».
Questo è il quadro normativo istituzionalmente presente al le
gislatore della 1. 450/87 nel momento in cui stabiliva che, indi
pendentemente dalla natura pubblica non economica degli enti
lirici, ai suoi dipendenti vada applicata la normativa degli enti
pubblici economici, per cui, ubi lex non distinguit, nec nos distin
guere debemus. Anzi il vecchio testo dell'abrogato art. 429, n.
3, c.p.c. ed il testo dell'art. 37 statuto dei lavoratori, modellato
su quello, parlano di rapporti di lavoro e di impiego dei dipen
denti di enti pubblici (inquadrati nelle associazioni sindacali ov
vero che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività eco
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3091 PARTE PRIMA 3092
nomica), quasi a sottolineare l'irrilevanza della natura giuridica, di tali rapporti, a fronte di una volontà legislativa in punto di
riparto di giurisdizione, valida di per sé, perché vertente in mate
ria riservata alla legge ordinaria (art. 103, 1° comma, Cost.). Per tali compositi motivi, attinenti sia alla individuazione del
la natura giuridica del rapporto dei dipendenti degli enti lirici
e alla conseguenziale disciplina processuale, sia all'individuazione
di una volontà legislativa primaria in tema di disciplina proces suale di tali rapporti, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza di questo giudice del lavoro a conosce
re della presente controversia proposta da Pieri Silvano, dipen
dente, contro l'Ente autonomo teatro comunale di Firenze.
TRIBUNALE DI BOLOGNA; ordinanza 6 maggio 1988; Pres.
Bongianni; Santoro (Aw. Fanzini, Scavone) c. Sovrano della
Gran Loggia e del Supremo consiglio della Massoneria di piaz za del Gesù (Avv. Binni, Cazzara).
TRIBUNALE DI BOLOGNA;
' Associazione non riconosciuta — Procedimento di espulsione di
un socio — Violazione dei diritti di difesa — Tutela cautelare — Ammissibilità (Cost., art. 24; cod. civ., art. 23, 24; cod.
proc. civ., art. 700)
Gli art. 23 e 24 c.c. sono applicabili anche alle associazioni non
riconosciute; vanno pertanto sospesi i provvedimenti di sospen sione e di radiazione emessi dalla Gran Loggia della Massone
ria di piazza del Gesù nei confronti di un proprio aderente
in quanto adottati in violazione dei diritti di difesa dell'in colpato. (1)
(1) II profilo considerato con la presente decisione investe questioni di grande interesse generale, quali l'autonomia delle associazioni (e, più in generale, delle formazioni sociali) di fronte ai diritti costituzionalmente attribuiti ai soggetti dell'ordinamento e all'intervento dello Stato a loro tutela.
Per gli ultimi orientamenti della giurisprudenza, v. Pret. Roma 8 aprile 1985, Foro it., 1985, I, 2794, con nota di richiami, e, in precedenza, Cass., sez. un., 4 dicembre 1984, n. 6344, ibid., 321, che pongono l'ac cento sul primato della volontà negoziale espressa al momento dell'ade sione per ritenere ammissibile la clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta che deferisce ad un organo interno il reclamo avverso i provvedimenti disciplinari, cosi precludendo la giurisdizione del giudice ordinario.
In senso opposto, v., da ultimo, Pret. Bari 28 luglio 1982, id., Rep. 1983, voce Associazione non riconosciuta, n. 13, e in Giur. it., 1983, I, 2, 485, con nota di Pozzi; Pret. Fasano 28 febbraio 1981, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 9; Pret. Genova 16 gennaio 1976, id., 1976, I, 1107, con nota di richiami.
In posizione sostanzialmente intermedia, cfr. Pret. Benevento 9 feb braio 1982, id., Rep. 1983, voce Partiti politici, n. 11, favorevole ad una limitazione della validità della clausola alle sole controversie in cui non siano in gioco diritti inviolabili; ed anche Trib. Torino 4 marzo 1985, id., Rep. 1987, voce Associazione non riconosciuta, n. 11.
Circa l'affermazione, contenuta nell'ordinanza e sostenuta in dottrina
soprattutto da Galgano (ora in Le associazioni, le fondazioni, i comitati, Padova, 1987, 185 ss.), che ritiene applicabili alle associazioni non rico nosciute le norme degli art. 23, 1° comma, e 24, 3"comma, c.c. (dettate per le associazioni riconosciute), v. Trib. Pavia 2 luglio 1987, Foro it., Rep. 1987, voce cit., nn. 15-19; Trib. Padova 30 dicembre 1986, ibid., n. 22, commentata da Morano, Giurisdizione delt'a.g.o nelle controver sie di esclusione dell'associato, in Società, 1987, 505.
In campo sindacale, v. Trib. Campobasso 28 novembre 1984, Foro
it., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 1052, e in Riv. it. dir. lav., 1986, II, 268, che si segnala per la particolare elaborazione della motiva zione. Sempre in ambito sindacale, v. poi le recenti vicende conflittuali sorte relativamente al sindacato Fabi (Trib. Ferrara 6 giugno 1984, Pret. Sondrio 22 novembre 1983, Pret. Ferrara 17 luglio 1982, Foro it., 1985, I, 1184, con nota di richiami).
In argomento, v. anche Cass. 7 luglio 1987, n. 5925, id., 1988, I, 164, con nota di richiami.
Per la giurisprudenza costituzionale, v. Corte cost. 30 luglio 1984, n.
239, id., 1984,1, 2397, con nota di Colaianni, con cui la corte ha esplici tamente ammesso la necessità di tutelare i diritti inviolabili «nei confronti non solo delle associazioni, ma anche di quelle formazioni sociali cui fa riferimento l'art. 2 Cost.».
In dottrina, v., da ultimo, per i profili costituzionalistici, De Siervo,
Il Foro Italiano — 1988.
Il presidente di sezione del tribunale, sciogliendo la riserva di
deliberare, rileva: Vincenzo Maria Santoro ha chiesto in data 19
aprile 1988 al presidente del tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c., o alternativamente ex art. 23 c.c., che sia ordinato alla Massone
ria di piazza del Gesù, della quale afferma di essere associato, la produzione della documentazione in base alla quale sono state
promosse le accuse a suo carico; che sia disposta la sospensione cautelare della sanzione della radiazione inflittagli; che sia ordi
nata la sua immediata reintegrazione nei ruoli dell'associazione.
Va precisato che con ricorso in data 25 maggio 1988 V. M.
Santoro chiedeva al locale pretore ex art. 700 c.p.c. la reintegra zione nella qualità di associato alla Massoneria e l'ordine all'as
sociazione di notificargli l'atto di contestazione degli addebiti per
l'ipotesi dell'eventuale inizio di un'azione disciplinare a suo cari
co. Il pretore, convocate le parti, con provvedimento del 9 aprile
1988, in parziale accoglimento del ricorso disponeva che venisse
ro portati a conoscenza del Santoro la formulazione dell'accusa
a di lui carico, ordinando che non venissero assunte deliberazioni
prima della decorrenza di cinque giorni dalla conoscenza degli addebiti da parte del Santoro medesimo; fissava il termine per l'inizio della causa di merito. Questa veniva promossa con cita
zione del 14 aprile 1988, con la quale richiedeva la dichiarazione
di nullità della esclusione del Santoro dall'associazione perché at
tuata in violazione dei diritti di difesa, e la dichiarazione di in competenza degli organi che avevano deliberato la esclusione, ordinandosi la reintegrazione dell'attore nei ruoli dell'associazione.
Rileva il decidente che il provvedimento emesso dal pretore non
prevede alcuna possibilità di conferma, o di reiterazione, come
viene chiesta in questa sede al capo a) delle conclusioni. Al prov vedimento del pretore deve essere data esecuzione a cura della
parte interessata nei modi previsti dalla legge. Nel merito della questione non sembra dubbio, sulla scorta della
dottrina e della giurisprudenza, che anche per le associazioni non
riconosciute, quale la Massoneria, trovano applicazione le norme
dettate dal codice civile: nella specie gli invocati art. 23 e 24 del
detto codice. Ed il sistema predisposto dalla legge, in conformità
ai principi generali di garanzia, è nel senso che si può far luogo ad esclusione dell'associato solo per gravi motivi, il che presup
pone che tali motivi siano portati a conoscenza dell'interessato
perché questi possa difendersi dalle incolpazioni mossegli. Nella specie, dagli atti prodotti dal resistente risulta che il San
toro fu sospeso dai lavori e dai privilegi massonici con provvedi mento del 21 dicembre 1987 dal Sovrano della Gran Loggia, e
con provvedimento del Sovrano del Supremo consiglio in pari data entrambi i provvedimenti portano l'indicazione della sotto
scrizione di Renzo Canova.
Con successivi provvedimenti del 15 marzo 1988, provenienti
dagli stessi organi sopra indicati, il Santoro venne radiato dalla
Gran Loggia e rispettivamente dalla Massoneria, con effetto dal
la data dei provvedimenti stessi, che pure portano l'indicazione
della sottoscrizione di Renzo Canova.
Successivamente, con distinte lettere di identico contenuto in
data 11 aprile 1988, la Gran Loggia ed il Supremo consiglio han
no comunicato al Santoro che il Sacro collegio nella tornata del
10 aprile 1988 aveva ratificato i provvedimenti di radiazione del
15 marzo 1988, con le motivazioni che risultano previste in cin
que capi.
Appar evidente al decidente, sulla base della documentazione
fornita, che le incolpazioni rivolte al Santoro sono state a questi comunicate successivamente non solo all'avvenuta radiazione, ma
addirittura dopo il provvedimento di ratifica della radiazione stessa!
Dal che insegue una patente violazione dei diritti di difesa dell'in
colpato, garantiti dall'art. 24 Cost., violazione che concreta i gravi motivi previsti dalla legge, legittimanti la possibilità di sospensio ne dell'esecuzione delle deliberazioni di sospensione e radiazione, nei confronti delle quali si appuntano le doglianze del ricorrente.
Data la gravità della violazione dei naturali diritti di difesa in
Associazione (diritto di), voce del Digesto pubbl., Torino, 1987, I, 484
ss.; Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 1988, II, 374. Sotto l'aspetto civilistico, v., sempre da ultimo, M. Spinelli, I diritti dell'individuo nelle «formazioni sociali» dove si svolge la sua personalità, in Riv. dir. civ., 1987, I, 281, e, in precedenza, Basile L'intervento dei
giudici nelle associazioni, Milano, 1975; Volpe Putzolu, La tutela del l'associato in un sistema pluralistico, Milano, 1977; Vincenzi Amato, Associazioni e tutela dei singoli, Napoli, 1984.
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