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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 29 luglio 1988; Pres. ed est....

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sentenza 29 luglio 1988; Pres. ed est. Calvisi; Ente autonomo teatro comunale di Firenze (Avv. dello Stato Albenzio) c. Pieri (Avv. Bellotti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 3083/3084-3091/3092 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181509 . Accessed: 28/06/2014 09:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.39 on Sat, 28 Jun 2014 09:22:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 29 luglio 1988; Pres. ed est. Calvisi; Ente autonomo teatro comunale di Firenze (Avv.dello Stato Albenzio) c. Pieri (Avv. Bellotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3083/3084-3091/3092Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181509 .

Accessed: 28/06/2014 09:22

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3083 PARTE PRIMA 3084

mento su quella che può essere la soglia minima della rappresen

tatività, si può qui ricordare che i progetti di attuazione dell'art.

39 Cost., succedutisi dal 1949 al 1958, prevedevano per la regi

strazione un minimum di consistenza numerica oscillante dal 10

al 20% dei lavoratori che formavano la categoria professionale o merceologica; come si vede, almeno a livello aziendale il sinda

cato ricorrente rientra ampiamente in tali indici.

Va infine sottolineato che la Unionquadri ha partecipato fino

in fondo (il punto è pacifico) alla contrattazione per la realizza

zione dell'art. 2 più volte citato presso l'Enel, l'unica azienda — per concorde affermazione di entrambe le parti — che abbia

già dato realizzazione alla 1. 190/85. Tale circostanza è di notevo

le rilievo, sia perché si tratta di azienda a capitale pubblico, sia

per le ragguardevoli dimensioni della stessa, per cui l'accordo ivi

concluso è destinato a ripercuotersi su un numero rilevantissimo

di lavoratori.

Per quanto sopra esposto, il ricorso merita accoglimento, e per

tanto questo pretore ordina alla Insud s.p.a. di far cessare il com

portamento antisindacale consistente nell'esclusione aprioristica della Unionquadri dalla contrattazione in corso, ammettendo, di

conseguenza la ricorrente Unionquadri alle trattative predette.

I

TRIBUNALE DI FIRENZE; sentenza 29 luglio 1988; Pres. ed

est. Calvis; Ente autonomo teatro comunale di Firenze (Aw. dello Stato Albenzio) c. Pieri (Avv. Bellotti).

TRIBUNALE DI FIRENZE; s<

Impiegato dello Stato e pubblico — Enti lirici — Controversie

di lavoro — Giurisdizione ordinaria (Cod. proc. civ., art. 409;

1. 14 agosto 1967 n. 800, nuovo ordinamento degli enti lirici

e delle attività musicali; 1. 13 luglio 1984 n. 312, interventi straor

dinari ed integrativi in favore degli enti lirici e delle istituzioni

concertistiche assimilate, art. 6; 1. 29 ottobre 1987 n. 450, con

versione in legge, con modificazioni, del d.l. 11 settembre 1987

n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finan

ziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istitu

zioni concertistiche assimilate, art. 3).

In seguito alla riforma introdotta dalla l. 29 ottobre 1987 n. 450,

il rapporto di lavoro dipendente negli enti lirici deve ritenersi

privatizzato sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello pro

cessuale, con conseguente devoluzione al giudice ordinario del

le relative controversie di lavoro. (1)

II

PRETURA DI FIRENZE; sentenza 18 maggio 1988; Giud. Bron

zini; Contaldo (Avv. Lucibello) c. Ente autonomo teatro co

munale di Firenze (Aw. dello Stato Albenzio).

Impiegato dello Stato e pubblico — Enti lirici — Natura pubblica non economica — Controversie di lavoro — Giurisdizione am

ministrativa (Cod. proc. civ., art. 409; 1. 14 agosto 1967 n. '

800; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali ammi nistrativi regionali, art. 7; 1. 29 ottobre 1987 n. 450, art. 3).

Anche dopo la riforma ex l. 29 ottobre 1987 n. 450, gli enti lirici

conservano la natura di enti pubblici non economici e le con

troversie di lavoro dipendente restano riservate alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto concernenti rapporti di

pubblico impiego. (2)

(1-3) La magistratura fiorentina affronta per prima i problemi interpre tativi posti dalla mini-riforma degli enti lirici disposta con la 1. 450/87: il contrasto fra le pronunzie (la decisione del tribunale in epigrafe confer ma quella del pretore del 30 marzo 1988 che si è ritenuto opportuno riportare ugualmente per offrire un quadro completo delle varie argo mentazioni addotte) evidenzia le difficoltà che disposizioni di legge af frettate e disorganiche comportano per l'operatore del diritto; nel settore, dal 1967 ad oggi, si sono succedute «leggine» e «norme-tampone» che

li Foro Italiano — 1988.

Ill

PRETURA DI FIRENZE; sentenza 30 marzo 1988; Giud. De

Matteis; Pieri (Avv. Bellotti) c. Ente autonomo teatro co

munale di Firenze (Avv. dello Stato Albenzio).

Impiegato dello stato e pubblico — Enti lirici — Natura pubblica non economica — Controversie di lavoro — Giurisdizione or

dinaria (Cod. proc. civ., art. 409; 1. 14 agosto 1967 n. 800;

1. 29 ottobre 1987 n. 450).

Dopo la riforma ex l. 29 ottobre 1987 n. 450, gli enti lirici con

servano la natura di enti pubblici non economici, ma le contro

versie di lavoro dipendente devono intendersi devolute alla

giurisdizione del pretore ex art. 409 c.p.c., stante la natura pri vata del rapporto di lavoro. (3)

I

Motivi della decisione. — L'Ente autonomo teatro comunale

di Firenze si duole che il pretore, pur partendo da una premessa

corretta — la natura di ente pubblico non economico dell'appel lante — sia erroneamente pervenuto ad una conclusione — la

natura privatistica del rapporto di lavoro che intercorre tra l'ente

e il personale dipendente — senza tener conto che nella specie tra Pieri Silvano e l'ente lirico esiste, pacificamente, un rapporto di ruolo a tempo indeterminato, con stabile inserimento nell'or

ganizzazione dell'ente pubblico non economico e per il raggiungi mento dei suoi fini istituzionali, e che è del pari incontestato che

non esiste un'organizzazione economica imprenditoriale separata cui il dipendente, inquadrato nei ruoli organici dell'ente previo concorso pubblico, sia addetto.

Un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico,

sostiene ancora l'appellante, ha sempre natura pubblica, salvo

che non si tratti di una autonoma organizzazione creata dall'ente

per il perseguimento di scopi non coincidenti con quelli istituzio

nali, e, comunque, per lo svolgimento di attività economiche con

carattere di imprenditorialità, il che nella specie, come si è detto,

è pacificamente escluso, o che vi sia un chiaro intervento legisla

tivo, come nel caso della Sip e dell'Enel.

Ha errato, quindi, il pretore nel far discendere dalla 1. 450/87

la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti autonomi lirici e la conseguente devoluzione delle controver

sie al giudice del lavoro, non risultando chiara in tal senso la

mens legis; chiarezza assolutamente indispensabile per poter de

rogare al principio generale sotteso nel riparto della giurisdizione. La impugnazione non può essere condivisa. Per una migliore

comprensione dei termini della contesa appare opportuno richia

mare la normativa previgente. La 1. 14 agosto 1967 n. 800 conte

hanno sconvolto il quadro normativo delineato, ma non compiutamente attuato, dal legislatore del 1967, rendendo sempre più pressante la neces sità di una riforma organica degli enti di produzione musicale.

Per l'affermazione della giurisdizione ordinaria, v. Pret. Bologna 26

settembre 1988, giud. Governatori, Blokpegen c. Ente autonomo teatro comunale di Bologna, inedita; T.A.R. Lazio, sez. II, 18 febbraio 1988, n. 314, pres. Elefante, est. Fora, Zita c. Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma, inedita, ma senza spunti interessanti in motivazione a sostegno della decisione assunta; per l'affermazione della giurisdizione ammini

strativa, v. Pret. Verona 31 maggio 1988, giud. Chimenz, Fiotta c. Ente

autonomo arena di Verona; 27 maggio 1988, giud. Lendaro, Benedini

c. Ente autonomo arena di Verona (nella cui motivazione si precisa che

nulla muta in seguito all'entrata in vigore della 1. 450/87, avendo il suo art. 3 solo funzione sostanziale di ulteriore precisazione di quanto dispo sto dalla 1. 312/84); 11 maggio 1988, giud. Lendaro, Martini c. Ente autonomo arena di Verona, tutte inedite.

Sulla natura degli enti lirici e sulla giurisdizione per le relative contro

versie di lavoro, v. Cass. 2 marzo 1987, n. 2185, Foro it., 1987, I, 2421, con nota di G. Albenzio, La natura degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate secondo la I. 800/67; sull'incidenza della mini riforma ex 1. 450/87 nella organizzazione degli enti e per una completa paronamica sul rapporto di lavoro autonomo e dipendente, v. G. Alben

zio, Il rapporto di lavoro negli enti lirici, Angeli, Milano, 1988, spec, cap. I, § 5, ove si sostiene che la 1. 450/87 nulla ha mutato nella natura

pubblica non economica degli enti e nella disciplina processuale del rap porto di lavoro dipendente, apportando solo effetti sostanziali (per l'ac centuazione della ispirazione privatistica della normativa) nella

regolamentazione del rapporto di lavoro secondo l'indirizzo già fissato dall'art. 6 1. 312/84.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musi

cali, al 3° comma dell'art. 25 prevede: «Il trattamento economi

co del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro

fra gli enti e istituzioni e le categorie interessate».

L'art. 6 1. 13 luglio 1984 n. 312 — recante «interventi straordi

nari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle isti

tuzioni concertistiche assimilate» — statuisce: «D tattamento

economico e normativo del personale dipendente degli enti auto

nomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è regolato

da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra una delega

zione dei predetti enti ed istituzioni, espressa dall'Associazione

nazionale degli enti lirici e sinfonici (Anels) di cui all'art. 3, 6° comma, 1. 14 agosto 1967 n. 800, e una delegazione delle orga

nizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative

in campo nazionale.

«Agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assi milate non si applicano le disposizioni delle leggi 20 marzo 1975

n. 70 e 29 marzo 1983 n. 93, nonché quelle dell'art. 6 d.l. 22

dicembre 1981 n. 791, come convertito in legge, dalla 1. 26 feb

braio 1982 n. 54». Dalla normativa ora richiamata sembrerebbe potersi dedurre

che al rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti autonomi lirici

e delle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le di

sposizioni contenute nelle 1. 70/75 e 93/83, restando esso regola

mentato dalla contrattualistica privata, mediante contratti collettivi

nazionali di lavoro stipulati dai rappresentanti degli enti e delle

delegazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappre

sentative.

In buona sostanza il rapporto di lavoro viene assoggettato, sot

to il profilo sostanziale, alla normativa privatistica.

A questo punto interviene il d.l. 11 settembre 1987 n. 374, con

vertito, con modificazioni, nella 1. 29 ottobre 1987 n. 450, che

nell'art. 3 reca: «Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istitu

zioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per

i dipendenti degli enti pubblici economici». Le parti non consentono pienamente sulla interpretazione delle

nuove norme regolatrici. A fronte della esegesi, proposta dal dipendente e fatta propria

dal pretore, secondo la quale con la mini-riforma di cui al decre

to ed alla legge sopra richiamati sarebbe intervenuta la privatiz

zazione del rapporto di lavoro, con la relativa regolamentazione

sostanziale e processuale, il teatro comunale di Firenze assume

che il legislatore ha inteso assimilare il trattamento dei dipendenti

degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate a quello

dei dipendenti degli enti pubblici economici solo con riferimento

all'aspetto sostanziale, nulla innovando in materia di giurisdizio

ne, per cui il rapporto di lavoro di dipendenti di ente pubblico

non economico conserva la sua natura pubblica, con la conse

guente attribuzione delle relative controversie alla cognizione esclu

siva del giudice amministrativo.

Il tribunale ritiene che la nuova legge abbia chiaramente inteso

privatizzare in foto il rapporto di lavoro in questione.

Non si può non concordare con il costante insegnamento del

giudice di legittimità, cui l'ente appellante fa riferimento, secon

do il quale «al fine di ritenere privatistico il rapporto di impiego

con un ente pubblico non economico, e devolute al giudice ordi

nario le relative controversie, non è sufficiente che il contenuto

del rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanzia

le, dettate per il lavoro subordinato privatistico, ovvero attinente

a contratti collettivi, dato che il carattere pubblicistico del rap

porto non viene meno per il fatto del suo assoggettamento ad

una disciplina sostanziale privatistica, quando sia certo che l'en

te, attraverso l'organizzazione cui il rapporto inerisce, persegue

direttamente pubbliche finalità, tranne che, come nel caso degli

enti pubblici economici, o delle imprese gestite da enti pubblici

economici, la legge non disponga diversamente» (sez. un. 27 giu

gno 1986, n. 4277, Foro it., Rep. 1987, voce Impiegato dello

Stato, n. 127). La nuova legge, peraltro, appare formulata con sufficiente chia

rezza. Essa stabilisce, come sopra ricordato, che ai dipendenti

degli enti autonomi lirici ed istituzionali concertistiche assimilate

si applichi la normativa vigente fra gli enti pubblici economici.

La normativa vigente, quindi, tutta la normativa vigente, di na

tura sostanziale e di natura processuale.

Il legislatore non ha operato distinzione alcuna: né una tale

operazione pare possa essere consentita all'interprete.

Il Foro Italiano — 1988.

D'altra parte, se si dovesse ritenere, come pare possa e debba

ritenersi, che il rapporto di lavoro che ne occupa fosse stato pri

vatizzato, sotto l'aspetto sostanziale, con la legislazione previgen

te (specie con la 1. 312/84), la nuova normativa di cui alla 1.

450/87, che, secondo l'assunto dell'ente appellante, equiparereb be il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici a quello

di dipendenti degli enti pubblici economici solo per quanto ri

guarda appunto la sostanza; sarebbe meramente ripetitiva, sul pun

to, della regolamentazione precedente, e, quindi, superflua. E lo

sarebbe, ancor più, ove si tenga presente che il dettato dell'art.

6 1. 312/84 è assolutamente esplicito, allorché affema che «il trat

tamento economico e normativo del personale, ecc.» Il legis

latore non aveva alcuna necessità di privatizzare sotto l'aspetto

sostanziale un rapporto di lavoro con ente pubblico non econo

mico già esplicitamente assoggettato con legge alla corrisponden

te normativa privatistica. Ed allora non resta che ritenere che

con la nuova legge la equiparazione fra i due rapporti sia stata

operata a tutti gli effetti: sostanziali e processuali. Che tale sia la mens legis lo si può argomentare con il primo

giudice ponendo a confronto il dettato dell'art. 3 con le disposi

zioni già evidenziate delle leggi 834/78 e 312/84 che escludevano

l'applicabilità agli enti lirici delle ricorrenti leggi n. 70/75 e 93/83, determinando in tal modo una sorta di autonomia di comparto

che consentisse agli enti di assicurare la migliore realizzazione

degli scopi istituzionali.

Il legislatore ha ritenuto di completare la propria opera ema

nando la nuova 1. 450/87.

Inducono nella interpretazione esposta gli stessi lavori parla

mentari dai quali si evince che, pur non intendendo innovare sul

la natura pubblica e non economica degli enti lirici, «per quanto

riguarda, invece, altri aspetti della disciplina in esame, come quello

dell'equiparazione del trattamento dei dipendenti degli enti lirici

e quello previsto per i dipendenti degli enti pubblici economici,

la maggioranza della commissione ha ritenuto che essi non deter

minassero una modificazione della natura degli enti lirici».

Si è voluto equiparare in toto il trattamento dei dipendenti de

gli enti autonomi teatrali e concertistici a quello dei dipendenti

degli enti pubblici economici. La disciplina degli enti pubblici eco nomici che risulta esplicitamente ed interamente richiamata, né

emerge elemento alcuno che legittimi una possibile interpretazio

ne limitativa e quindi riduttiva nel senso sostenuto dall'appellante.

La 1. 450/87 prevede anche (art. 2) che la gestione degli enti

lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sia improntata a

rigorosi criteri di economicità.... Fermo restando l'obbligo del

pareggio di ciascun bilancio preventivo nonché del conto consun

tivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione

degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente

decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà esser auto

nomamente riassorbito con apposito piano triennale che comprenda

il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato appro

vato il conto consuntivo in deficit o è stato presentato il certifica

to del conto consuntivo (7° comma dell'art. 2), e sanziona

pesantemente i responsabili del disavanzo, con la dichiarazione

da parte del ministro del turismo e dello spettacolo, della deca

denza del consiglio di amministrazione dell'ente e del suo com

missariamento (art. 2, 4° comma). Non solo ma «in caso di

mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al 4°

comma cessa il finanziamento statale ed il commissario procede,

entro un anno dalla presentazione del certificato di conto con

suntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione

di beni al comune. Con decreto del presidente della repubblica,

da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predet

to certificato, è disposto il trasferimento del personale ad altro

ente similare» (art. 2, 5° comma).

In buona sostanza, il legislatore, pur non volendo, con uno

strumento utilizzabile solo in casi di necessità e di urgenza quale

il decreto legge, modificare la natura di ente pubblico non econo

mico degli enti lirici, ha dettato una disciplina sostanziale che

si riconnette più propriamente a una attività economica con ca

rattere di imprenditorialità. L'obbligo del pareggio del bilancio,

le gravi sanzioni previste per i responsabili del disavanzo, con

la loro destituzione, il commisariamento dell'ente, la cessazione

del contributi statali e la morte dello stesso ente teatrale o con

certistico, attengono più ad una sana gestione di impresa econo

mica che a un ente pubblico, quello in esame.

Anche da tale sostanziale regolamentazione, si può trarre ulte

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3087 PARTE PRIMA 3088

riore legittimo argomento a favore della tesi della privatizzazione del rapporto di lavoro.

La stessa insistenza del legislatore, quale emerge dai lavori pre

paratori, nel ribadire la natura non economica dell'ente lirico,

sembra dettata dalla necessità che l'intrerprete a fronte del conte

nuto profondamente innovativo della nuova regolamentazione in

senso imprenditoriale, possa ritenere avvenuta la trasformazione

degli enti lirici da enti pubblici non economici in enti pubblici economici.

Concludendo, il tribunale, sulla base della normativa previgen te che aveva assoggettato il rapporto di lavoro alla regolamenta zione privatistica sotto l'aspetto sostanziale, della mancata

distinzione tra contenuto sostanziale e regola processuale da par te del legislatore, del sostanziale assoggettamento dell'ente alle

regole di una oculata gestione economica di impresa, ritiene di

poter affermare che con la 1. 485/87 il rapporto di lavoro dei

dipendenti degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertisti

che assimilate sia stato privatizzato in toto, con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla cognizione del giudice del lavoro.

L'appello va, conseguentemente, rigettato.

II

Motivi della decisione. — Deve preliminarmente affermarsi il

difetto di giurisdizione del pretore, in quanto la controversia —

relativa alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego —

è devoluta, in via esclusiva, al giudice amministrativo, a norma

dell'art. 7 1. 6 giugno 1971 n. 1034.

A detta conclusione si perviene in base ai seguenti motivi: 1) la domanda concerne asserite violazioni di legge avutesi nelle prove di concorso per posti organici di ruolo nell'orchestra del «Mag

gio musicale fiorentino», e dunque per lo stabile inserimento di

dipendenti nell'organizzazione del teatro comunale di Firenze, e

per il perseguimento dei fini istituzionali dello stesso ente lirico;

2) la natura di ente pubblico non economico del teatro comunale, a norma della 1. 14 agosto 1967 n. 800, è sempre stata fuori di

scussione (v., in cause nelle quali esso era convenuto, Cass., sez.

un., 2 marzo 1987, n. 2185, Foro it., 1987, I, 2421; Trib. Firenze

26 giugno 1986, Toscana giur. lav., 1986, 367); 3) si verte pertan to nel campo dell'impiego pubblico. E non vale a sottrarre tali

controversie alla giurisdizione del T.A.R. la semplice circostanza

che l'art. 3 d.l. 11 settembre 1987 n. 374, convertito in 1. 29

ottobre 1987 n. 450, abbia recentemente disposto: «Ai dipendenti

degli autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si ap

plica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici eco

nomici»; 4) è noto, infatti, che il carattere pubblicistico del

rapporto (e la sua devoluzione al giudice amministrativo) non

viene meno per il solo fatto che esso sia disciplinato da norme

di diritto sostanziale dettate per il lavoro subordinato privato,

quando sia certo — come nella specie — che l'ente, attraverso

l'organizzazione cui il rapporto inerisce, persegue direttamente

pubbliche finalità, e senza avvalersi di un'effettiva autonomia fi

nanziaria, contabile e patrimoniale (v., fra le altre, Cass., sez.

un., 27 giugno 1987, n. 4277, Foro it., 1987, I, 1834); 5) ma — ciò che più conta — il citato d.l. 374/87 non introduce alcuna

sostanziale innovazione, sul piano contabile e finanziario, idonea

a modificare l'assetto esistente, che ha indotto la Corte dei conti

a ribadire la natura non economica degli enti lirici ed assimilati

(v. determinazione 13 gennaio 1987, n. 1901, id., 1987, III, 450). Al contrario, sia dagli atti parlamentari che dall'art. 2 d.l., si

desume l'univoca volontà del legislatore di mantenere ferma tale

natura e di rinviare ad un momento successivo una più incisiva

riforma; 6) pertanto, in mancanza di qualsiasi norma che innovi

il riparto della giurisdizione, all'interpretazione non è consentito

di ricavare dal menzionato art. 3 la devoluzione all'a.g.o. della

cognizione circa rapporti di pubblico impiego, il quale principio,

per la sua indubbia singolarità, avrebbe richiesto una voluntas

legis ben altrimenti espressa. In definitiva, si deve dire che il richiamo alla «normativa vi

gente per i dipendenti degli enti pubblici economici» contenuto

nell'art. 3 trova spiegazione nell'esigenza (più limitata) avvertita

dal legislatore di ribadire la disciplina sostanziale privatistica del rapporto di lavoro negli enti lirici, nel mentre — con lo stesso

art. 3 — estendeva tale principio alla figura del sovrintendente

e introduceva la «sanatoria» per i benefici già concessi — in even

II Foro Italiano — 1988.

tuale violazione ai limiti della spesa pubblica — anche in sede

di accordi aziendali integrativi.

Ili

Motivi della decisione. — L'art. 3 1. 29 ottobre 1987 n. 450

(di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 settembre 1987

n. 374 (recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanzia

ria e al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni

concertistiche assimilabili) stabilisce che «ai dipendenti degli enti

autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici».

Parte convenuta ritiene che tale norma non abbia effetti pro cessuali per la disciplina del rapporto di lavoro de quo e poggia tale conclusione su un triplice ordine di argomentazioni;

a) sulla natura di enti pubblici non economici degli enti lirici,

categoria cui appartiene l'Ente autonomo teatro comunale di Fi

renze, nei quali si riscontrerebbero tutti gli indici di qualificazio ne comunemente ritenuti essenziali allo scopo: l'istituzione

mediante disposizioni di legge ad hoc (1. 800/67), l'organizzazio ne secondo criteri pubblicistici per la indicazione e composizione

degli organi (art. 9-15 1. 800/67); la presenza di penetranti con

trolli ed ingerenze pubbliche nell'attività amministrativa, contabi

le e finanziaria (art. 10 ss. 1. 800/67); l'ammissione, infine, di

avvalersi gratuitamente di servizi dello Stato (art. 5, ultimo com

ma, per il patrocinio dell'avvocatura dello Stato); b) sul rilievo

secondo cui il semplice assoggettamento del rapporto di lavoro

del personale dipendente di un ente pubblico alla disciplina priva tistica non verrebbe a mutarne la natura di impiego pubblico ed

a far venire meno la giurisdizione esclusiva del giudice ammini

strativo su quel rapporto; c) sulla intenzione del legislatore della

miniriforma del 1987, volta ad accentuare in termini privatistici la disciplina del rapporto di lavoro dipendente negli enti lirici

(in una con la conferma della valenza privilegiata della contratta

zione collettiva come sua fonte regolatrice), ma non a mutare

la natura degli enti lirici o le norme sulla giurisdizione per i rap

porti di lavoro con essi intercorrenti; e ciò, tanto più consideran

do che tutte le volte in cui la volontà del legislatore sia stata

mossa dall'esigenza di incidere sulla qualificazione giuridica di

un ente ovvero di individuare un ben precisato (ed innovativo) discrimine tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, sarebbe

ro state dettate disposizioni altrettanto chiare e non suscettibili

di interpretazioni applicative contraddittorie.

Tale assunto non appare fondato. La natura pubblica non eco

nomica degli enti lirici — peraltro costantemente riconosciuta dalla

giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa e contabile —

non può essere posta in discussione, quantunque manchi una

espressa definizione in tal senso, gli indici della pubblicità (non

economica) ben potendosi evincere, oltreché dalla disciplina con

tabile ed amministrativa contenuta nelle leggi di settore, anche

dalla assenza di scopi di lucro, dalla finalità di diffusione dell'ar

te musicale, dalla formazione professionale dei quadri artistici

e dell'educazione musicale della collettività (art. 5 1. 14 agosto 1967 n. 800). Notevole importanza rivestono in proposito anche

le affermazioni di carattere generale contenute nell'art. 1 cit. da

cui si desume che l'attività degli enti lirici ha come suo segno

tipico quello di essere funzionale; essa, cioè, viene considerata

dall'ordinamento come esercitata nell'adempimento di un dovere

ed al fine della cura di un interesse collettivo.

Una conferma in tal senso proviene dalla lettura dei lavori pre

paratori della 1. 450/87 donde emerge una volontà di non incide

re sulla natura «non economica» dell'ente lirico, laddove (resoconto sommario 24a seduta pubblica — senato della repubblica — X

legislatura — 15 ottobre 1987 — sen. Agnelli A.) in sede di con

versione del d.l. 374/87 viene affermato che: '

(...) tale presenza

(di un magistrato della Corte dei conti) avrebbe determinato una

innovazione della natura giuridica degli enti lirici, trasformandoli

in enti publici economici; trasformazione senz'altro non operabi le mediante un decreto-legge dovendosi ricorrere ad una legge

organica di riforma».

La circostanza che l'Ente autonomo teatro comunale di Firen

ze, in quanto ente lirico, debba qualificarsi ente pubblico non

economico non esclude, tuttavia, che i rapporti di lavoro con

esso intercorrenti abbiano natura privatistica e siano, come tali, devoluti alla cognizione del pretore in funzione di giudice del la

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

voro: se è vero, infatti, che l'economicità di un ente pubblico è di per sé indice significativo della natura privatistica del rappor to di lavoro, nondimeno anche in presenza di un ente pubblico che non possa qualificarsi economico il rapporto di lavoro può essere privatistico: e ciò non solo quando esso sia riferito ad una

attività di produzione di beni e servizi svolta, con criteri di eco

nomicità, da un'organizzazione distinta vera e propria (ma che,

pur avendo autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale, non

costituisce un soggetto a sé stante), ma anche quando tale lo defi

nisca la legge (ancorché per relationem). Ad avviso di questo pretore, dalla miniriforma di cui al d.l.

11 settembre 1987 n. 374, convertito in 1. 29 ottobre 1987 n. 450, nonché dagli atti parlamentari relativi alla discussione del decreto

legge, si evincono elementi univoci nel senso della privatizzazione del rapporto di lavoro intercorrente con gli enti lirici.

Depone in questa prospettiva innanzitutto il tenore letterale del

l'art. 3°, 1° comma, 1. cit., il quale dispone, come già ricordato, che «Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concer

tistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti

degli enti pubblici economici».

Che, del resto, la mens legis che si è effettivamente oggettivata nella norma sia nel senso della privatizzazione dei rapporti di

lavoro con gli enti lirici e non della mera disciplina di tali rappor ti (di pubblico impiego) per il tramite di una forma di produzione

giuridica diversa, ad es., da quella prevista dalle leggi n. 70 del

1975 e n. 93 del 1983, lo si evince dal confronto dell'art. 3 1.

cit. con le disposizoni contenute nella 1. 14 dicembre 1978 n. 836

(di «riordinamento dell'ente teatrale italiano») e nella più recente

1. 13 luglio 1984 n. 312 (recante «interventi straordinari ed inte

grativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni con

certistiche assimilate») le quali già prevedevano (in particolare l'art.7 1. 836 e l'art. 6 1. 312) la non applicabilità agli enti autono

mi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate delle disposi

zioni, appunto, delle leggi 20 marzo 1975 n. 70 e 29 marzo 1983

n. 93. Ciò equivale a dire che già la sottrazione degli enti lirici

alle norme delle leggi n. 70 e n. 93 stava a significare — pur nella permanenza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego — che tali enti, attraverso un'autonomia per cosi dire di compar

to, dovevano essere messi in grado di poter disporre di personale di alta professionalità, perché fossero assicurati in pieno gli scopi

di educazione musicale della collettività da essi perseguiti.

Una tale peculiarità nell'ambito di un rapporto di pubblico im

piego, pur segnando un principio sostanziale avente una poten

zialità di sviluppo e di applicazione, suscettibile di proiettare nel

tempo i propri effetti, non è stata tuttavia ritenuta sufficiente

dal legislatore: il quale, con la miniriforma del 1987, ha, sostan

zialmente e processualmente, equiparato il trattamento dei dipen

denti degli enti lirici a quello previsto per i dipendenti degli enti

pubblici che esercitano un'attività imprenditoriale diretta alla pro

duzione di beni e servizi, utilizzando gli strumenti di diritto privato.

Una conferma in tal senso proviene, ancora una volta, dalla

lettura dei lavori preparatori della 1. n. 540, nei quali, accanto

alla preoccupazione di non incidere sulla natura giuridica degli enti lirici, v'è (però) l'esplicito richiamo, non limitato al mero

riferimento ad una norma di produzione giuridica, alla disciplina

degli enti pubblici economici per ciò che attiene alla regolamenta zione del personale: «per quanto riguarda (...) altri aspetti della

disciplina in esame, come quello della equiparazione del tratta

mento dei dipendenti degli enti lirici a quello previsto per i dipen

denti degli enti pubblici economici, la maggioranza della

commissione ha ritenuto che essi non determinassero una modifi

cazione della natura giuridica degli enti lirici» (resoconto somma

rio, cit.). Al di là dell'insistenza sulla compatibilità tra natura

(pubblica non economica) dell'ente e disciplina del rapporto di

lavoro (equiparata a quella prevista per i dipendenti degli enti

pubblici economici), dovuta all'esigenza di fugare i dubbi e le

perplessità circa una inammissibile contraddizione nella visione

unitaria della miniriforma, il dato di maggior interesse è senz'al

tro quello fornito dalla modificazione della natura giuridica del

rapporto di lavoro (da pubblico a privato) dei dipendenti degli

enti lirici: l'aver precisato, infatti, che il trattamento dei dipen

denti degli enti lirici, equiparato a quello previsto per i dipenden

ti degli enti pubblici economici, non si accompagna ad (rectius,

non determina) una altrettale modifica della natura degli enti liri

ci, ha un significato letterale, ma prima ancora logico, assai pre

ciso: che il trattamento privatistico dei dipendenti degli enti lirici

Il Foro Italiano — 1988.

è in una con la modifica della natura (da pubblicistica a privati

stica) del relativo rapporto di lavoro.

Se cosi è, la verifica della devoluzione al giudice ordinario del

la cognizione delle controversie attinenti al rapporto di lavoro

dei dipendenti degli enti lirici dopo la miniriforma del 1987 deri va essenzialmente dalla natura privatistica — e non di pubblico

impiego a regolamentazione privatistica — di tale rapporto di

lavoro dipendente, sotteso al collegamento con la «normativa vi

gente per i dipendenti degli enti pubblici economici».

È tuttavia utile verificare tale risultato alla luce del contenuto

normativo della disciplina richiamata dalla 1. 450, sulla base dei

tradizionali canoni interpretativi, per accertare se sia fondato, in

assenza di indici testuali, porre, come vorrebbe l'ente convenuto,

una linea discretiva tra normativa sostanziale degli enti pubblici

(applicabile) e normativa processuale (non applicabile). Non esiste un corpus di norme che disciplinino in via organica

il genus degli enti pubblici economici, ma esistono alcune norme

codicistiche che si riferiscono in generale a tale tipo di enti, e

norme specifiche nelle leggi istitutive di ciascun ente.

Le norme codicistiche o generali sono essenzialmente due: l'art.

2093 c.c., che rende applicabile agli enti pubblici inquadrati nelle

associazioni professionali la disciplina dell'intero libro V «del la

voro» (e successivamente l'art. 37 statuto che rende abblicabile

la 1. 300/70 anche ai rapporti di lavoro e d'impiego dei dipenden ti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica); l'art. 409, n. 4, c.p.c. che devolve alla com

petenza del giudice del lavoro i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.

La storia di tali norme evidenzia come l'enucleazione normati

va di una categoria di enti pubblici economici è avvenuta attra

verso la regolamentazione processuale del rapporto d'impiego dei

loro dipendenti. Infatti la 1. 16 giugno 1938 n. 1303 poneva un

divieto di iscrizione alle associazioni sindacali del tempo per i

dipendenti degli enti pubblici «i quali operino nel campo della

produzione e svolgono un'attività economica in regime di con

correnza»; a tali enti, successivamente denominati enti pubblici

economici, facevano riferimento l'art. 2093 c.c. citato ed il coevo

art. 429 c.p.c. del 1942, il quale ultimo devolveva alla magistra tura del lavoro « 3) rapporti di lavoro e di impiego dei dipenden

ti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali».

La giurisprudenza (Cass., sez. un., 6 agosto 1946, n. 1089, Fo

ro it., 1946, I, 605) raccordò tale norma processuale al nuovo

ordinamento sindacale, sancendone la persistente vigenza al di

là dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo, sulla conside

razione assorbente che la ratio dell'art. 429, n. 3, era rappresen

tata non dall'ordinamento, ma dalla natura dell'attività svolta

dall'ente pubblico economico.

Anche le norme speciali delle singole leggi istituzionali dei va

ri enti pubblici economici pongono una inscindibile correlazione

tra disciplina sostanziale e disciplina processuale del rapporto di

lavoro, quasi che la seconda sia un'integrazione connaturale e

imprescindibile della prima: cosi l'art. 13 1. 6 dicembre 1962 n.

1643 (istitutiva dell'Enel), secondo il quale «Il rapporto di lavoro

del personale dipendente dall'ente nazionale è regolato dalle nor

me di diritto privato e su base contrattuale, collettivo e indivi

duale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative

controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria».

Cosi la 1. 17 maggio 1985 n. 210, la quale stabilisce all'art.

21 che «Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente

Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva e

individuale», ed all'art. 23 che «Le controversie di lavoro relative

al personale dipendente dell'ente sono di competenza del pretore

del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel

cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo

le norme ordinarie».

Questo è il quadro normativo istituzionalmente presente al le

gislatore della 1. 450/87 nel momento in cui stabiliva che, indi

pendentemente dalla natura pubblica non economica degli enti

lirici, ai suoi dipendenti vada applicata la normativa degli enti

pubblici economici, per cui, ubi lex non distinguit, nec nos distin

guere debemus. Anzi il vecchio testo dell'abrogato art. 429, n.

3, c.p.c. ed il testo dell'art. 37 statuto dei lavoratori, modellato

su quello, parlano di rapporti di lavoro e di impiego dei dipen

denti di enti pubblici (inquadrati nelle associazioni sindacali ov

vero che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività eco

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3091 PARTE PRIMA 3092

nomica), quasi a sottolineare l'irrilevanza della natura giuridica, di tali rapporti, a fronte di una volontà legislativa in punto di

riparto di giurisdizione, valida di per sé, perché vertente in mate

ria riservata alla legge ordinaria (art. 103, 1° comma, Cost.). Per tali compositi motivi, attinenti sia alla individuazione del

la natura giuridica del rapporto dei dipendenti degli enti lirici

e alla conseguenziale disciplina processuale, sia all'individuazione

di una volontà legislativa primaria in tema di disciplina proces suale di tali rapporti, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza di questo giudice del lavoro a conosce

re della presente controversia proposta da Pieri Silvano, dipen

dente, contro l'Ente autonomo teatro comunale di Firenze.

TRIBUNALE DI BOLOGNA; ordinanza 6 maggio 1988; Pres.

Bongianni; Santoro (Aw. Fanzini, Scavone) c. Sovrano della

Gran Loggia e del Supremo consiglio della Massoneria di piaz za del Gesù (Avv. Binni, Cazzara).

TRIBUNALE DI BOLOGNA;

' Associazione non riconosciuta — Procedimento di espulsione di

un socio — Violazione dei diritti di difesa — Tutela cautelare — Ammissibilità (Cost., art. 24; cod. civ., art. 23, 24; cod.

proc. civ., art. 700)

Gli art. 23 e 24 c.c. sono applicabili anche alle associazioni non

riconosciute; vanno pertanto sospesi i provvedimenti di sospen sione e di radiazione emessi dalla Gran Loggia della Massone

ria di piazza del Gesù nei confronti di un proprio aderente

in quanto adottati in violazione dei diritti di difesa dell'in colpato. (1)

(1) II profilo considerato con la presente decisione investe questioni di grande interesse generale, quali l'autonomia delle associazioni (e, più in generale, delle formazioni sociali) di fronte ai diritti costituzionalmente attribuiti ai soggetti dell'ordinamento e all'intervento dello Stato a loro tutela.

Per gli ultimi orientamenti della giurisprudenza, v. Pret. Roma 8 aprile 1985, Foro it., 1985, I, 2794, con nota di richiami, e, in precedenza, Cass., sez. un., 4 dicembre 1984, n. 6344, ibid., 321, che pongono l'ac cento sul primato della volontà negoziale espressa al momento dell'ade sione per ritenere ammissibile la clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta che deferisce ad un organo interno il reclamo avverso i provvedimenti disciplinari, cosi precludendo la giurisdizione del giudice ordinario.

In senso opposto, v., da ultimo, Pret. Bari 28 luglio 1982, id., Rep. 1983, voce Associazione non riconosciuta, n. 13, e in Giur. it., 1983, I, 2, 485, con nota di Pozzi; Pret. Fasano 28 febbraio 1981, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 9; Pret. Genova 16 gennaio 1976, id., 1976, I, 1107, con nota di richiami.

In posizione sostanzialmente intermedia, cfr. Pret. Benevento 9 feb braio 1982, id., Rep. 1983, voce Partiti politici, n. 11, favorevole ad una limitazione della validità della clausola alle sole controversie in cui non siano in gioco diritti inviolabili; ed anche Trib. Torino 4 marzo 1985, id., Rep. 1987, voce Associazione non riconosciuta, n. 11.

Circa l'affermazione, contenuta nell'ordinanza e sostenuta in dottrina

soprattutto da Galgano (ora in Le associazioni, le fondazioni, i comitati, Padova, 1987, 185 ss.), che ritiene applicabili alle associazioni non rico nosciute le norme degli art. 23, 1° comma, e 24, 3"comma, c.c. (dettate per le associazioni riconosciute), v. Trib. Pavia 2 luglio 1987, Foro it., Rep. 1987, voce cit., nn. 15-19; Trib. Padova 30 dicembre 1986, ibid., n. 22, commentata da Morano, Giurisdizione delt'a.g.o nelle controver sie di esclusione dell'associato, in Società, 1987, 505.

In campo sindacale, v. Trib. Campobasso 28 novembre 1984, Foro

it., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 1052, e in Riv. it. dir. lav., 1986, II, 268, che si segnala per la particolare elaborazione della motiva zione. Sempre in ambito sindacale, v. poi le recenti vicende conflittuali sorte relativamente al sindacato Fabi (Trib. Ferrara 6 giugno 1984, Pret. Sondrio 22 novembre 1983, Pret. Ferrara 17 luglio 1982, Foro it., 1985, I, 1184, con nota di richiami).

In argomento, v. anche Cass. 7 luglio 1987, n. 5925, id., 1988, I, 164, con nota di richiami.

Per la giurisprudenza costituzionale, v. Corte cost. 30 luglio 1984, n.

239, id., 1984,1, 2397, con nota di Colaianni, con cui la corte ha esplici tamente ammesso la necessità di tutelare i diritti inviolabili «nei confronti non solo delle associazioni, ma anche di quelle formazioni sociali cui fa riferimento l'art. 2 Cost.».

In dottrina, v., da ultimo, per i profili costituzionalistici, De Siervo,

Il Foro Italiano — 1988.

Il presidente di sezione del tribunale, sciogliendo la riserva di

deliberare, rileva: Vincenzo Maria Santoro ha chiesto in data 19

aprile 1988 al presidente del tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c., o alternativamente ex art. 23 c.c., che sia ordinato alla Massone

ria di piazza del Gesù, della quale afferma di essere associato, la produzione della documentazione in base alla quale sono state

promosse le accuse a suo carico; che sia disposta la sospensione cautelare della sanzione della radiazione inflittagli; che sia ordi

nata la sua immediata reintegrazione nei ruoli dell'associazione.

Va precisato che con ricorso in data 25 maggio 1988 V. M.

Santoro chiedeva al locale pretore ex art. 700 c.p.c. la reintegra zione nella qualità di associato alla Massoneria e l'ordine all'as

sociazione di notificargli l'atto di contestazione degli addebiti per

l'ipotesi dell'eventuale inizio di un'azione disciplinare a suo cari

co. Il pretore, convocate le parti, con provvedimento del 9 aprile

1988, in parziale accoglimento del ricorso disponeva che venisse

ro portati a conoscenza del Santoro la formulazione dell'accusa

a di lui carico, ordinando che non venissero assunte deliberazioni

prima della decorrenza di cinque giorni dalla conoscenza degli addebiti da parte del Santoro medesimo; fissava il termine per l'inizio della causa di merito. Questa veniva promossa con cita

zione del 14 aprile 1988, con la quale richiedeva la dichiarazione

di nullità della esclusione del Santoro dall'associazione perché at

tuata in violazione dei diritti di difesa, e la dichiarazione di in competenza degli organi che avevano deliberato la esclusione, ordinandosi la reintegrazione dell'attore nei ruoli dell'associazione.

Rileva il decidente che il provvedimento emesso dal pretore non

prevede alcuna possibilità di conferma, o di reiterazione, come

viene chiesta in questa sede al capo a) delle conclusioni. Al prov vedimento del pretore deve essere data esecuzione a cura della

parte interessata nei modi previsti dalla legge. Nel merito della questione non sembra dubbio, sulla scorta della

dottrina e della giurisprudenza, che anche per le associazioni non

riconosciute, quale la Massoneria, trovano applicazione le norme

dettate dal codice civile: nella specie gli invocati art. 23 e 24 del

detto codice. Ed il sistema predisposto dalla legge, in conformità

ai principi generali di garanzia, è nel senso che si può far luogo ad esclusione dell'associato solo per gravi motivi, il che presup

pone che tali motivi siano portati a conoscenza dell'interessato

perché questi possa difendersi dalle incolpazioni mossegli. Nella specie, dagli atti prodotti dal resistente risulta che il San

toro fu sospeso dai lavori e dai privilegi massonici con provvedi mento del 21 dicembre 1987 dal Sovrano della Gran Loggia, e

con provvedimento del Sovrano del Supremo consiglio in pari data entrambi i provvedimenti portano l'indicazione della sotto

scrizione di Renzo Canova.

Con successivi provvedimenti del 15 marzo 1988, provenienti

dagli stessi organi sopra indicati, il Santoro venne radiato dalla

Gran Loggia e rispettivamente dalla Massoneria, con effetto dal

la data dei provvedimenti stessi, che pure portano l'indicazione

della sottoscrizione di Renzo Canova.

Successivamente, con distinte lettere di identico contenuto in

data 11 aprile 1988, la Gran Loggia ed il Supremo consiglio han

no comunicato al Santoro che il Sacro collegio nella tornata del

10 aprile 1988 aveva ratificato i provvedimenti di radiazione del

15 marzo 1988, con le motivazioni che risultano previste in cin

que capi.

Appar evidente al decidente, sulla base della documentazione

fornita, che le incolpazioni rivolte al Santoro sono state a questi comunicate successivamente non solo all'avvenuta radiazione, ma

addirittura dopo il provvedimento di ratifica della radiazione stessa!

Dal che insegue una patente violazione dei diritti di difesa dell'in

colpato, garantiti dall'art. 24 Cost., violazione che concreta i gravi motivi previsti dalla legge, legittimanti la possibilità di sospensio ne dell'esecuzione delle deliberazioni di sospensione e radiazione, nei confronti delle quali si appuntano le doglianze del ricorrente.

Data la gravità della violazione dei naturali diritti di difesa in

Associazione (diritto di), voce del Digesto pubbl., Torino, 1987, I, 484

ss.; Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 1988, II, 374. Sotto l'aspetto civilistico, v., sempre da ultimo, M. Spinelli, I diritti dell'individuo nelle «formazioni sociali» dove si svolge la sua personalità, in Riv. dir. civ., 1987, I, 281, e, in precedenza, Basile L'intervento dei

giudici nelle associazioni, Milano, 1975; Volpe Putzolu, La tutela del l'associato in un sistema pluralistico, Milano, 1977; Vincenzi Amato, Associazioni e tutela dei singoli, Napoli, 1984.

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