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sentenza 29 marzo 1989, n. 164 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres.Conso, Est. Spagnoli; Maltesta ed altri c. Inadel; Nicolò ed altre c. Inadel; Basili c. Inadel; interv.Pres. cons. ministri. Ord. Tar Lazio 29 ottobre 1986 (G.U., 1 a s.s., n. 38 del 1988) e 24 giugno1987 (due) (G.U., 1 a s.s., n. 42 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2771/2772-2775/2776Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184891 .
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2771 PARTE PRIMA 2772
è quest'ultimo che, a sua volta, qualifica in via preminente la
materia del contendere ed (in ogni caso) le indagini tecniche per il suo accertamento necessarie, secondo la sistematica della 1.
319/80 e del d.p.r. 820/83. Tanto premesso, si deve soggiungere
come, nella fattispecie in esame, la consulenza riguardava l'ac
certamento dei danni sofferti da alcuni fondi demaniali a seguito del pascolo abusivo di mandrie (pretesamente) appartenenti ai con
venuti.
E, quindi, una prestazione non sussumibile, per le ragioni espo
ste, fra i «diritti a titolo di risarcimento» richiamati dall'art. 3 d.p.r. n. 820 cit., per l'assenza di alcun collegamento con la valu
tazione di situazioni e/o diritti patrimoniali o aziendali: ed allo
stesso irriferibile — per la totale eterogeneità degli accertamenti — anche in via di comparazione analogica.
Non risultando, pertanto, invocabile la suddetta voce, né alcun
altro degli articoli elencati nel d.p.r. 820/83, nemmeno in via
analogica, correttamente il giudice istruttore ha fatto applicazio ne del residuale criterio della commisurazione degli onorari al
tempo impiegato, determinandoli in base alle vacazioni.
E la somma per tal modo liquidata (lire 495.000 per 61 vaca
zioni, ridotta di un quarto per il tardivo deposito della relazione) si palesa senz'altro congrua.
Considerando, in specie, che oggetto dell'indagine era esclusi
vamente l'accertamento dei danni di cui all'atto di citazione, e
non — per come erroneamente reputato dal c.t.u. prof. Maiora
na — anche le (ulteriori) domande riconvenzionali proposte da
alcuni dei convenuti.
E relative, fra l'altro, alla restituzione del possesso del terreno
demaniale in questione e al risarcimento dei danni conseguenti alla (pretesa) illegittima arbitraria risoluzione del contratto di
pascolo. Né a tal fine, in alcun modo, poteva ingenerare equivoco la
formulazione del mandato, che testualmente recitava: «accertare
i danni di cui all'atto di citazione, tenendo conto delle osserva
zioni delle parti». In quanto, per l'appunto, queste ultime relative ai rilievi for
mulabili da tutte le parti interessate sulla materia dell'indagine
(ai fini di una sua compiuta ed integrale valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio); ma da determinarsi, però, in
via esclusiva, per quanto attiene al suo oggetto, in relazione ai
fatti esposti nell'atto di citazione. E che tale fosse il palese ogget to della consulenza, si arguisce, ad abundantiam, dallo stesso te
nore dei rilievi articolati dal consulente tecnico delle parti conve
nuto interessato: tutti incentrati, per l'appunto, sui fatti oggetto della domanda principale (vale a dire sui danni lamentati dall'a
zienda delle foreste demaniali della regione Sicilia), e non anche
su quelli relativi alle richieste riconvenzionali dalle stesse proposte. E che, peraltro, avevano reiteratamente fatto opposizione alla
consulenza (in quanto relativa alla domanda principale). Per cui — anche qualora fosse stata, pur solo in via gradata,
contestata la determinazione dell'onorario per come in concreto
operata dal giudice istruttore sulla base delle vacazioni ritenute
necessarie per l'espletamento dell'incarico: ma il reclamo, invero, si incentra per tal parte solo sulla mancata applicazione dell'ono
rario a percentuale — anche sotto tal profilo il ricorso si rivele
rebbe infondato.
Né infine possono trovare in questa sede ingresso le richieste
«precisative» dell'avvocatura distrettuale dello Stato, attenendo
il presente procedimento esclusivamente ed quantum del compen so liquidato nell'apposto decreto, e non alle modalità attuative
di esso, del tutto estraneo al thema decidendum.
Il Foro Italiano — 1990.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 marzo 1989, n. 164
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres. Conso, Est. Spagnoli; Maltesta ed altri c. Inadel; Nicolò ed
altre c. Inadel; Basili c. Inadel; interv. Pres. cons, ministri.
Ord. Tar Lazio 29 ottobre 1986 (G.U., la s.s., n. 38 del 1988) e 24 giugno 1987 (due) (G.U., la s.s., n. 42 del 1988).
Impiegato degli enti locali — Dipendenti Onmi trasferiti ad altre
amministrazioni — Indennità di anzianità — Liquidazione —
Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 36, 42,
97; 1. 23 dicembre 1975 n. 698, scioglimento e trasferimento
delle funzioni deU'Onmi, art. 9; 1. 1° agosto 1977 n. 563, mo
difiche ed integrazioni alla 1. 23 dicembre 1975 n. 698, art. 5).
Sono infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma, l. 23 dicembre
1975 n. 698, nel testo modificato dall'art. 5 I. 1° agosto 1977
n. 563, dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che
l'indennità di anzianità, per i dipendenti Onmi trasferiti ad al tre amministrazioni, va calcolata sulla base dell'ultima retribu
zione percepita presso l'ente di destinazione, in riferimento agli art. 3, 36, 42 e 97 Cost. (1)
Diritto. — 1. -1 tre giudizi proposti possono venire riuniti per essere decisi congiuntamente, in quanto le questioni sollevate, pur se investono parametri costituzionali in parte diversi, sono so
stanzialmente identiche.
2. - Con la 1. 23 dicembre 1975 n. 698, è stata disposta la
soppressione, alla data del 31 dicembre 1975, dell'Opera naziona
le per la protezione della maternità e dell'infanzia (Onmi), ed
il trasferimento alle regioni, ovvero allo Stato, delle funzioni già svolte da detto ente nonché del relativo personale, con inquadra mento di questo nei ruoli degli enti (comuni e province, o Stato) cui tali funzioni venivano nel contempo attribuite; e si è tra l'al
tro previsto all'art. 9 — in parte modificato con l'art. 5 1. 1°
agosto 1977 n. 563 — che «Ai fini... del trattamento di fine ser
vizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti
per il personale delle amministrazioni riceventi» (Inadel o Enpas). Il 2° comma di tale disposizione, nel testo risultante dalla pre
detta modifica, prevede poi che il medesimo «trattamento di fine
servizio sarà liquidato agli interessati da parte dei predetti enti,
per i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni rice
venti, nella misura prevista per il relativo personale, e per il pe riodo di servizio prestati presso le amministrazioni riceventi, nel
la misura prevista per il relativo personale, e per il periodo di
servizio prestato presso POnmi, nella misura prevista dal regola mento per il relativo personale, e per il periodo di servizio presta to presso l'Onmi, nella misura prevista dal regolamento per il
trattamento di quiescenza del personale» dell'Onmi medesimo.
«L'ufficio liquidatore verserà agli istituti o enti interessati per conto dell'Onmi l'importo delle indennità di anzianità maturate
all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento da
ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo
Stato».
La disposizione riprodotta è impugnata dai giudici a quibus nel presupposto che essa preveda che le indennità di anzianità
maturate per il servizio prestato alle dipedenze dell'Onmi vadano
liquidate solo all'atto della definitiva cessazione dal servizio pres so gli enti di destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribu
zione percepita presso di questi, bensì di quella corrisposta dal
(1) Sulla liquidazione dell'indennità di anzianità ai dipendenti Onmi trasferiti ad altre amministrazioni, cfr. Cass. 7 giugno 1989, n. 2756, Foro it., 1990, I, 165, con nota di richiami, cui adde, fra le altre, Cass. 1° marzo 1988, n. 2193, id., Rep. 1988, voce Impiegato degli enti locali, n. 166 e 18 giugno 1990, n. 6109, inedita; in materia si veda anche Corte cost. 26 gennaio 1988, n. 121, id., 1988, 1, 3498, che ha dichiarato inam
missibile, in quanto fondata su presupposto erroneo, la questione di le
gittimità del 3° comma dell'art. 9 1. 698/75. Sul trasferimento dei rappor ti facenti capo ad enti pubblici soppressi (alla giurisprudenza relativa si fa cenno nella motivazione della decisione in epigrafe), v. Cass. 25 luglio 1990, n. 7513, in questo fascicolo, I, 2786.
Sovente la Corte costituzionale fa richiamo alla giurisprudenza della Cassazione per fondare le sue decisioni «interpretative» di rigetto, come si può rilevare dai richiami contenuti al n. 107 (ord. 160/88) della Rasse
gna della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto
tributario, a cura di G. Albenzio, id., 1989, I, 3279.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
l'Ontni alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975). Il valo
re dell'indennità — costituente retribuzione differita — restereb
be perciò «congelato» a tale data, e ciò, in assenza di meccanismi
perequativi, darebbe luogo a violazione sia del principio di pro
porzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro
(art. 36 Cost.) sia del principio di uguaglianza (art. 3), posto che
ai dipendenti dell'Onmi trasferiti ad altre amministrazioni verreb
be riservato un trattamento deteriore rispetto a quelli collocati
a riposo contemporaneamente, o poco prima dello scioglimento
di detto ente, cui l'indennità medesima venne liquidata sulla base
dell'ultima retribuzione, non depauperata nel suo effettivo valo
re. Ad avviso di uno dei giudici a quibus, inoltre, l'accantona
mento infruttifero presso i citati enti previdenziali dell'importo
delle indennità loro versate dall'ufficio liquidatore si tradurrebbe
in una sostanziale espropriazione, contraria al principio di buona
amministrazione, di una parte del potere d'acquisto di essa, e
violerebbe quindi i disposti di cui agli art. 42, 3° comma, e 97 Cost.
3. - Giova premettere che, essendo nei casi di specie incontro
versa la spettanza ai ricorrenti dell'indennità di anzianità, non
interessa nel presente giudizio, ai fini delle valutazioni sulla rile
vanza delle questioni, stabilire l'effettiva portata della norma im
pugnata, nella parte in cui essa richiama le disposizioni del rego
lamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'Onmi,
approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969, n.
300.9/822. In particolare, con riferimento alla prevista attribu
zione a detto personale tanto dell'indennità di anzianità qui in
questione, quanto dell'indennità di buonuscita (art. 1, 2 e 4 del
predetto regolamento) non rileva qui né accertare se trattisi di
ipotesi di spettanza solo della prima di tali indennità ovvero di
cumulo tra di esse, ammesso in via di principio da questa corte
con l'ordinanza n. 122 del 1984 (Foro it., Rep. 1985, voce Mater
nità e infanzia, n. 2); né verificare, in riferimento alle medesime
ipotesi, se a detto cumulo avesse titolo tutto il personale del di
sciolto ente ovvero — giusta il parere ripetutamente espresso dal
Consiglio di Stato — solo il personale che, in servizio alla data
di entrata in vigore del predetto regolamento (6 ottobre 1967),
sia rimasto iscritto all'Inps, non avendo optato per l'iscrizione
alle casse di previdenza (Cpdel e Cps) ivi previste.
4. - Tanto premesso, deve essere innanzitutto esaminata l'ecce
zione sollevata dall'avvocatura dello Stato secondo la quale la
questione in oggetto dovrebbe essere dichiarata manifestamente
infondata in quanto già decisa, nel senso della non fondatezza,
con la sentenza n. 280 del 1984 (id., 1985, I, 359) e con le confor
mi ordinanze nn. 627 del 1987 (id., Rep. 1988, voce cit., n. 4)
e 683 del 1988 (id., Rep. 1989, voce Impiegato degli enti locali,
n. 224). Tale assunto, essendo frutto di non attenta lettura delle citate
decisioni, va disatteso. Nella parte motiva della sentenza n. 280
del 1984, invero, la corte ha chiaramente precisato (par. 3.1.)
che nei casi oggetto dei giudizi a quibus gli interessati avevano
«fatto valere (non già un'azione di mero accertamento dei loro
diritti patrimoniali insorti dalla soppressione dell'Onmi, sibbene)
un'azione di condanna» dell'Inadel al pagamento dell'«indennità
di anzianità» «maturata per il servizio prestato» presso detto ente
«con decorrenza dal 31 dicembre 1975»: azione «sulla prospetta zione della quale giustificavano la prestazione degli interessi» a
partire da tale data «e il risarcimento del danno cagionato dalla
sopravvenuta svalutazione». Tale pretesa dei ricorrenti, ha osser
vato tra l'altro la corte, confligge con la constatazione per cui
«il rapporto che li vincolava all'Onmi non è cessato in conse
guenza della soppressione dell'ente, ma è proseguito e continua
con il comune di Roma», e d'altra parte non può ravvisarsi il
dedotto contrasto dell'impugnato art. 9, 2° comma, 1. n. 698 del
1975 con gli art. 36 (e 38, 3° comma) Cost., in quanto tale dispo
sizione «nulla sottrae ai lavoratori delle somme cui han diritto
per il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Onmi».
In tale occasione, dunque, la corte era chiamata a decidere se
il citato art. 9 fosse costituzionalmene illegittimo in quanto non
consente che, in costanza di rapporto di lavoro con l'ente suben
trante, si provveda al pagamento dell'indennità di anzianità nella
misura maturata al 31 dicembre 1975, maggiorata degli interessi
e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
Nel caso ora in esame la questione è tutt'affatto diversa: sia
perché non investe l'art. 9, 2° comma, nella parte in cui preclude
la liquidazione dell'indennità prima del definitivo collocamento
a riposo, sia perché ha ad oggetto non l'indennità ragguagliata
Il Foro Italiano — 1990.
all'ultimo stipendio percepito presso l'Onmi e maggiorato da in
teressi e svalutazione, bensì l'indennità ragguagliata alla retribu
zione goduta all'atto della cessazione dal servizio.
Ed è appena il caso di notare che la corte, precisando che l'art.
9, 2° comma, «nulla sottrae ai lavoratori delle somme cui han
diritto per il periodo di servizio prestato alle dipendenze della
Onmi», ha lasciato del tutto impregiudicata la risposta all'attuale
quesito. 5. - Il Tar del Lazio, specie nelle due ordinanze del 24 giugno
1987, pone esplicitamente a presupposto della questione sollevata
l'interpretazione adottata dal Consiglio di Stato nella sentenza — peraltro, isolata — citata in narrativa, secondo la quale l'in
dennità di anzianità in esame «non tollera di essere rapportata
ad uno stipendio diverso da quello corrisposto dall'Onmi» giac
ché altrimenti «si dovrebbe riscontrare un pagamento di somme
svincolate da qualsivoglia presupposto reale, e quindi estranee al
rapporto specifico preso in riferimento dalla legge, che si è in
staurato col precedente ente, ma non continua col nuovo». Per
giungere a tale conclusione, cioè, la sentenza si basa esplicita mente sull'assunto per cui «nella specie non è riscontrabile un
fenomeno successorio fra enti pubblici». Tale affermazione, peraltro, non solo si discosta da quanto
in proposito affermato, in altre occasioni, dallo stesso Consiglio
di Stato (sez. I, n. 454/79 del 16 maggio 1980), ma contrasta
con la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che, fa
cendo applicazione di un principio generale dell'ordinamento, rav
visa nella specie un fenomeno successorio nel quale, pur mutan
do uno dei soggetti, il rapporto resta oggettivamente identico:
e ciò argomentando, tra l'altro, dal trasferimento agli enti di de
stinazione delle funzioni svolte dall'Onmi e dalla prevista ricon
giunzione dei due periodi di servizio ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza (art. 8 1. n. 698 cit.).
È appunto dalla continuità e prosecuzione del rapporto di ser
vizio che viene fatta discendere l'impossibilità di un'autonoma
e immediata liquidazione dell'indennità di anzianità, la quale pre
supporrebbe l'interruzione del rapporto, ciò che — fa notare la
Corte di cassazione — trova conferma nella mancata previsione
di due tempi e due modalità di liquidazione delle indennità di fine servizio, che perciò deve avvenire in unica soluzione ed al
termine del rapporto. Né rileva in contrario la contestuale previ
sione di una diversa misura del trattamento di fine servizio per
i due periodi (presso l'Onmi e presso l'ente di destinazione), es
sendo essa diretta a tener ferma l'applicazione dei distinti ele
menti di calcolo (frazioni tempo-salario, misure percentuali delle
retribuzioni) previsti dai rispettivi ordinamenti malgrado l'unicità della liquidazione.
Certo, se la norma impugnata dovesse essere intesa nel senso
che l'indennità di anzianità liquidata alla data del definitivo col locamento a riposo debba restare congelata nell'ammontare cal
colabile alla data dello scioglimento dell'Onmi — senza cioè che
si provveda ad introdurre, in tale ipotesi, un meccanismo pere
quativo che ne salvaguardi il potere d'acquisto — le censure pro
spettate in riferimento all'art. 36 Cost, dai giudici a quibus sareb
bero degne di attenta considerazione. Ma, appunto, una tale con
clusione urta contro l'interpretazione adottata, sulla base dei
suesposti argomenti dalla Corte di cassazione, la quale fa in ma
teria applicazione del principio per cui le indennità di fine rap
porto vanno calcolate sull'ultima retribuzione: nella specie, quel
la corrisposta all'epoca della definitiva cessazione dal servizio pres
so l'ente di destinazione. Tale principio, per le indennità afferenti
il servizio prestato presso l'Onmi, è affermato non solo rispetto
all'indennità di buonuscita, ma anche rispetto all'indennità di an
zianità di cui è qui questione: il che è coerente con l'onnicom
prensiva locuzione («trattamento di fine servizio») adottata dal
testo novellato dell'impugnato art. 9 in luogo di quella più re
strittiva («indennità di buonuscita») originariamente prevista.
Le censure prospettate dai giudici a quibus muovono, dunque,
da assunti interpretativi che contrastano, nei loro presupposti,
col diritto vivente. Esse vanno quindi dichiarate non fondate, do
vendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità
di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima reribuzione per
cepita presso l'ente di destinazione.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma, 1. 23 dicembre
1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Ope
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2775 PARTE PRIMA 2776
ra nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 1. 1° agosto 1977 n. 563, solleva
te dal Tar del Lazio in riferimento: a) agli art. 3 e 36 Cost., con due ordinanze del 24 giugno 1987 (r.o. nn. 461 e 462 del
1988); b) agli art. 3, 36, 42, 3° comma, e 97 Cost., con ordinanza
del 29 ottobre 1986 (r.o. n. 381 del 1988).
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 marzo 1988, n. 333
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 30 marzo 1988, n. 13); Pres. Saja, Est. Ferri; Nuti c. Scalas; e altri. Ord. Cass. 28
giugno 1983 (due) (G.U. nn. 95 e 102 del 1984); Trib. Messina 21 dicembre 1983 (G.U. n. 259 del 1984); Cass. 3 luglio 1984 (G.U. n. 113 bis del 1985); Trib. Vicenza 12 novembre 1984 (G.U. n. 155 bis del 1985); Trib. Bergamo 7 novembre 1985 (G.U., la s.s., n. 28 del 1986); Trib. Trapani 24 novembre
1986 (G.U., la s.s., n. 11 del 1987).
Corte costituzionale — Giudizio di costituzionalità delle leggi in
via incidentale — Questione di costituzionalità sollevata dal giu dice istruttore civile — Carenza di poteri decisori — Inammis
sibilità. Farmacia — Indennità di avviamento — Gestori provvisori di
farmacie non di nuova istituzione — Esclusione — Incostitu
zionalità (Cost., art. 3; r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, t.u. delle
leggi sanitarie, art. 110; 1. 2 aprile 1968 n. 475, norme concer
nenti il servizio farmaceutico, art. 17). Farmacia — Indennità di avviamento — Gestori provvisori di
farmacie di nuova istituzione — Questione infondata di costi
tuzionalità (Cost., art. 3; r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 110; 1. 2 aprile 1968 n. 475, art. 17).
È inammissibile una questione di legittimità costituzionale solle
vata dal giudice istruttore civile relativamente a disposizioni da
applicare dal collegio in sede di decisione sul merito della con
troversia. (1) È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 171. 2 aprile
1968 n. 475, nella parte in cui non prevede, anche per i gestori
provvisori di farmacie non di nuova istituzione, la regolamen tazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 r.d.
27 luglio 1934 n. 1265. (2) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17
l. 2 aprile 1968 n. 475, nella parte in cui estende ai gestori
provvisori di farmacie di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento, in riferimento all'art. 3 Cost. (3)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 22 gen naio 1990, n. 346; Pres. Brancaccio, Est. Panzarani, P.M.
Minetti (conci, conf.); Massa (Aw. Anedda, Maceratini) c.
Fodde (Aw. Piras). Cassa App. Cagliari 20 marzo 1980.
Farmacia — Indennità di avviamento — Gestori provvisori di
farmacie non di nuova istituzione — Spettanza (R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 110; 1. 2 aprile 1968 n. 475, art. 17).
A seguito di Corte cost. 333/88, deve ritenersi applicabile ai ge stori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regola mentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110
r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. (4)
(1) Costante è la giurisprudenza costituzionale nell'escludere la legitti mazione a sollevare questioni di costituzionalità da parte del giudice istrut tore civile relativamente a disposizioni che debbano essere applicate dal
collegio (v., da ultimo, Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 199, Foro
it., 1900, I, 2381, con nota di richiami).
(2-4) L'eccezione era stata sollevata, tra gli altri, dalle sezioni unite civili della Cassazione (ord. 7 ottobre 1983, n. 725, Foro it., 1983, I,
Il Foro Italiano — 1990.
Diritto. — 1. - I giudizi, avendo ad oggetto la medesima nor
ma di legge, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costitu
zionale dell'art. 17 1. 2 aprile 1968 n. 475. Tale norma, secondo
l'interpretazione delle sezioni unite civili della Corte di cassazio
ne, seguito dagli altri giudici remittenti, estende ai gestori provvi sori di farmacie di nuova istituzione le disposizioni previste dal
l'art. 110 t.u. sulle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 per i concessionari titolari di farmacie non di nuova
istituzione.
Le sezioni unite civili (ord. nn. 1007 e 1008 del 1983), la prima sezione civile della Corte di cassazione (ord. n. 1297 del 1984), il giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza (ord. n.
89 del 1985), il Tribunale di Bergamo (ord. n. 214 del 1986) e il Tribunale di Trapani (ord. n. 16 del 1987) denunciano la viola
zione dell'art. 3 Cost, perché, non essendo prevista nella norma
impugnata, ai fini della regolamentazione dell'indennità di avvia
mento, anche la posizione dei gestori provvisori delle farmacie
di non nuova istituzione, si darebbe luogo ad una ingiustificata
disparità di trattamento fra i detti gestori e quelli di farmacie
di nuova istituzione.
Il Tribunale di Messina invece (ord. n. 483 del 1984) denuncia
anch'esso una violazione dell'art. 3 Cost., che deriverebbe tutta
via da considerazioni opposte e molteplici, in base alle quali l'e
stensione della regolamentazione dell'indennità di avviamento ai
gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione, voluta dalla
norma impugnata, concreterebbe vuoi una identica disciplina per situazioni sostanzialmente diverse, vuoi una disparità di tratta
mento per situazioni eguali. Lo stesso giudice a quo denuncia
anche una violazione dell'art. 23 Cost., perché la norma impu
gnata porrebbe in essere l'onere di una rilevante prestazione pa trimoniale in dipendenza di un provvedimento discrezionale della
pubblica amministrazione.
In buona sostanza, il primo gruppo di ordinanze remittenti la
menta che l'art. 17 1. n. 475 del 1968 estenda la disciplina dell'in
dennità di avviamento soltanto ai gestori provvisori di farmacie
di nuova istituzione, e non anche a coloro che comunque abbia
no in via provvisoria gestito qualsiasi farmacia; al contrario, l'or
dinanza n. 483 del 1984 del Tribunale di Messina si duole che
la norma impugnata attribuisca il diritto a percepire l'indennità
2371, con nota di richiami e osservazioni di C.M. Barone; le ordinanze
di rinvio di Trib. Bergamo 7 novembre 1985 e di Trib. Vicenza 12 no
vembre 1984 sono massimate id., Rep. 1986, voce Farmacia, nn. 63, 64,
quelle di Cass. 29 ottobre 1984, n. 609 e di Trib. Messina 21 dicembre
1983, id., Rep. 1985, voce cit., nn. 74, 75 e l'eccezione è stata successiva
mente sollevata, negli stessi termini, da Trib. Padova, ord. 22 maggio 1987, id., Rep. 1989, voce cit., n. 62) che-aveva cosi composto il contra
sto tra due precedenti interpretazioni dell'art. 17 1. 475/68 fornite dalla
Cassazione, ricostruito in motivazione di Cass. 346/90, in epigrafe. La Corte costituzionale, con la sent. 333/88, ha condiviso l'assunto delle
sezioni unite per cui la fattispecie di gestione provvisoria di farmacie di
non nuova istituzione è identica a quella di gestione provvisoria di farma
cie di nuova istituzione, rilevando che una volta che il legislatore ha equi
parato, ai fini dell'indennità di avviamento, il gestore provvisorio di far macie di nuova istituzione al titolare di farmacia, è ingiustificata ed irra zionale la mancata estensione di tale equiparazione ai gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione.
Sulle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità del l'art. 17 1. 475/68, v., nello stesso senso di Cass. 346/90, Cass. 22 dicem bre 1989, n. 5767 e 20 luglio 1989, n. 3389, id., Rep. 1989, voce cit., nn. 59, 60.
Sulla spettanza o meno dell'indennità di avviamento anche al gestore
provvisorio di farmacie non di nuova istituzione, cfr. Trib. Messina 31
maggio 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 65; Trib. Trento 7 aprile 1984,
id., Rep. 1985, voce cit., n. 76; Cass. 28 ottobre 1983, n. 6370 e Trib.
Messina 7 febbraio 1984, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 53, 55. In ordine all'obbligo del pagamento di un'indennità di avviamento al
gestore provvisorio di farmacia, v. pure Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 1988, n. 569, id., Rep. 1988, voce cit., n. 52; Trib. Messina 21 dicembre
1983, id., Rep. 1985, voce cit., n. 78; Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 1983, n. 282, id., Rep. 1984, voce cit., n. 56.
Per la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine al ricorso con tro il provvedimento con cui il medico provinciale intima al concessiona rio di una farmacia di nuova istituzione di fornire la prova dell'avvenuto
pagamento dell'indennità di avviamento in favore del precedente gestore provvisorio, v. Cons. Stato, ad. plen., 29 giugno 1984, n. 14, id., 1984, III, 413, con nota di richiami.
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