sentenza 29 marzo 1989, n. 163 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres.Saja, Est. Borzellino; Barbierato c. Min. tesoro. Ord. Corte conti, sez. III, 4 novembre 1987(G.U., 1 a s.s., n. 46 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1725/1726-1727/1728Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184011 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
comma, e 1227 c. nav. (r.d. 30 marzo 1942 n. 327) (conflitti sol levati dalle regioni Toscana e Lombardia);
d) 1. 11 novembre 1975 n. 584 («divieto di fumare in determi nati locali e su mezzi di trasporto pubblico») (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
é) art. 58 1. 1° giugno 1939 n. 1089 («tutela delle cose d'inte resse artistico o storico») (conflitti sollevati dalle regioni Toscana
e Liguria). — che spetta allo Stato indicare gli uffici periferici dei ministe
ri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art.
17, 1° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, in conseguenza delle
infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: a) art. 669 c.p. e art. 121 e 124, 1° comma, del t.u. di pubblica
sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti sollevati
dalle tre regioni ricorrenti);
b) art. 687 c.p., art. 181 e 186 del regolamento per l'esecuzione
del t.u. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635 del 1940
(conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
c) art. 153 r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle regio ni Toscana e Lombardia);
d) art. 1178, 1179, 1180, 1184, 1208, 1210, 1215, 1° e ultimo
comma, 1219, 2° comma, 1221, 2° comma, 1224, 1° comma, 1233 c. nav., r.d. n. 327 del 1942 (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia).
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 marzo 1989, n. 163
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres.
Saja, Est. Borzellino; Barbierato c. Min. tesoro. Ord. Corte
conti, sez. Ili, 4 novembre 1987 (G.U., la s.s., n. 46 del 1988).
Impiegato degli enti locali — Pensione — Corsi di specializzazio ne — Facoltà di riscatto — Esclusione — Incostituzionalità
(Cost., art. 3; 1. 22 novembre 1962 n. 1646, modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministero del
tesoro, art. 24).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 24 l. 22 no
vembre 1962 n. 1646, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi
di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 novembre 1988, n. 1016
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 novembre 1988, n. 46); Pres. Saja, Est. Borzellino; Liverani (Avv. Agostini) c. Ina
del. Ord. Trib. Bologna 13 gennaio 1988 (G.U., la s.s., n.
18 del 1988).
Pensione — Impiegato degli enti locali — Corsi speciali di perfe zionamento — Facoltà di riscatto — Esclusione — Incostitu
zionalità (Cost., art. 3; r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, ordinamento
della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli
enti locali, art. 69).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 69, 1° com
ma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata lega le di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specia
lizzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale
condizione necessaria per l'ammissione in servizio. (2)
(1-2) Le due decisioni si pongono nel solco dell'opera di «razionalizza
zione», secondo il criterio dell'art. 3 Cost., delle normative sulla riscatta
bilità dei corsi di studio post-laurea, già avviata da Corte cost. 7 luglio
1988, n. 765, Foro it., 1989, I, 577, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1989.
I
Diritto. — 1.1 - L'art. 24 1. 22 novembre 1962 n. 1646 (modifi che agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministe
ro del tesoro) prevede che al personale iscritto alla cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali muniti di diploma infer
mieristico professionale spetta a domanda, ai fini di quiescenza, il riscatto del biennio di corso di studio purché il diploma relati
vo sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati du
rante la carriera.
1.2 - L'odierna fattispecie è relativa, peraltro, ad un'ulteriore
specializzazione ottenuta per la frequenza di altro apposito corso
successivo, a seguito di che era stata attribuita, in aggiunta alla
qualifica infermieristica iniziale, quella «professionale specia lizzata».
Il periodo concernente detta specializzazione non si rivela su
scettibile, tuttavia, di utilizzazione a fini di riscatto, poiché non
contemplato e previsto dall'enunciata norma: di tanto, il remit
tente dubita, sul piano della razionalità ex art. 3 Cost., rivesten
do la frequenza degli ulteriori studi i connotati di un incremento
di professionalità formalmente utilizzata in carriera.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa corte ha reiteratamente posto in
rilievo che la legislazione in tema di riscatti è andata via via evol
vendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale
acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qua lifica ricoperta, ogni migliore considerazione (sentenze n. 765 del
1988, Foro it., 1989, I, 577, e n. 1016 del 1988, ibid., 1725). Talché, la norma impugnata si appalesa costituzionalmente il
legittima nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei perio di corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professio nale iniziale, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno
dei posti occupati durante la carriera.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 1. 22 novembre 1962 n. 1646 (modifiche
agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministero
del tesoro), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto
dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializ zazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello
professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere
ad uno dei posti occupati durante la carriera.
II
Diritto. - 1.1. - L'art. 12 1. 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme
in materia previdenziale per il personale degli enti locali) stabili
sce la facoltà di riscatto oltre che dei periodi di studio universita
rio anche dei corsi speciali di perfezionamento, purché — ai sensi
delle norme vigenti per gli istituti di previdenza — valutabili ai
fini del trattamento di quiescenza. Alla presente fattispecie risulta applicabile l'art. 69 r.d.I. 3 marzo
1938 n. 680 (ordinamento della cassa di previdenza per le pensio ni agli impiegati degli enti locali), il quale circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea
prescritta per la carriera intrapresa; restano esclusi, cosi, i periodi relativi ai successivi corsi di perfezionamento, previsti indispensa bili per l'ammissione.
1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale della
descritta normativa, ravvisandola — ex art. 3 e 97 Cost. — irra
zionalmente discriminatoria, oltre che contraria al buon anda
mento amministrativo, attesa la favorevole evoluzione in atto nella
materia.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa corte ha reiteratamente posto in
rilievo che la legislazione specifica in tema di riscatti risulta ten
denziale a concedere alla preparazione professionale acquisita an
teriormente all'immissione in servizio ogni migliore considerazione
(sent. n. 765 del 1988, Foro it., 1989, I, 577). Tutto ciò al preci
puo fine del migliore utilizzo di personale particolarmente idoneo
e qualificato, altrimenti svantaggiato ai fini d'ingresso nella pub
blica amministrazione.
Basti ricordare che la norma (art. 69 r.d.I. 680) oggetto del
presente esame venne già dichiarata costituzionalmente illegittima
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1727 PARTE PRIMA 1728
nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare gli anni
di iscrizione agli albi, come invece previsto per i dipendenti stata
li dall'art. 13, 3° comma, del testo unico 29 dicembre 1973 n. 1092.
L'odierna fattispecie si presenta identica, nei confronti di un
titolo di specializzazione che il bando di concorso prevedeva indi
spensabile per l'ammissione; il che per i dipendenti statali è speci ficamente previsto dal 1° comma del predetto art. 13 t.u. 1092
del 1973, in relazione all'art. 15 delle relative prestazioni previ
denziali, contenute nel d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032.
Cosicché è indubbiamente discriminatorio, nella comune area
dell'impiego pubblico, un differente trattamento per periodi di
studi post-universitari, acquisiti necessariamente per il servizio in
trapreso. Assorbita ogni altra questione, va pertanto dichiarata, ex art.
3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo
1938 n. 680, convertito nella 1. 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, quando il relativo diploma sia stato richiesto come condizione necessaria
per l'ammissione in servizio.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 69, 1° comma, r.d.l. 3 marzo 1938
n. 680, convertito nella 1. 9 gennaio 1939 n. 41 (ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i
periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfe
zionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammis
sione in servizio.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 marzo 1989, n. 138
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 marzo 1989, n. 13); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Pres. cons, ministri (Avv. dello
Stato Laporta) c. Regione Valle d'Aosta (Avv. G. Romanelli).
Valle d'Aosta — Sanità pubblica — Spese per farmaci — Parte
cipazione a carico degli assistiti — Assunzione a carico della
regione — Incostituzionalità (L. cost. 26 febbraio 1948 n. 4, statuto speciale per la Valle d'Aosta, art. 3; 1. 5 agosto 1978 n. 484, disciplina della informazione scientifica e della pubbli cità dei farmaci e istituzione della partecipazione degli assistiti
alla spesa per l'assistenza farmaceutica, art. 2; 1. 23 dicembre
1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art.
3; 1. 26 aprile 1982 n. 181, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1982), art. 12; d.l. 12 settembre 1983 n. 463, misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica am
ministrazione e proroga di taluni termini, art. 10; 1. 11 novem bre 1983 n. 638, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. unico; 1. 27 dicembre 1983 n. 730, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984), art. 25; 1. 22
dicembre 1984 n. 887, disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), art. 15; 1. 23 ottobre 1985, n. 595, norme per la programma zione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88, art.
3; 1. 28 febbraio 1986 n. 41, disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1986), art. 28; d.l. 30 ottobre 1987 n. 443, disposizioni urgenti in materia sanitaria, art. 1, 2; 1. 29 dicembre 1987 n. 531, con
versione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 ottobre 1987 n. 443, art. 1).
È illegittima, per violazione dell'art. 3, lett. 1, dello statuto spe ciale per la Valle d'Aosta, la legge regionale approvata il 9
luglio 1987, e riapprovata il 17 maggio 1988, nella parte in cui pone a carico della regione le quote di partecipazione alla
spesa per prestazioni farmaceutiche dovute dagli assistiti iscritti al servizio sanitario nazionale per l'anno 1987, perché in con
II Foro Italiano — 1989.
trasto col principio della legislazione statale il quale, al fine del contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, san
cisce la partecipazione a carico degli assistiti. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 dicembre 1988, n. 1103
(iGazzetta ufficiale, V serie speciale, 28 dicembre 1988, n. 52); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Pres. cons, ministri (Avv. dello
Stato Laporta) c. Regione Liguria (Avv. G. Romanelli).
Regione — Liguria — Sanità pubblica — Prestazioni a carico
del servizio sanitario nazionale — Prescrivibilità anche da par te di medici non dipendenti né convenzionati — Incostituziona
lità (Cost., art. 32, 117; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 25,
47, 48; d.l. 30 ottobre 1987 n. 443, art. 2; 1. 29 dicembre 1987
n. 531, art. 1).
È illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., l'art. 5 della leg
ge approvata il 28 novembre 1984 e riapprovata il 25 marzo 1985 dal consiglio della regione Liguria, nella parte in cui con
sente di prescrivere farmaci e prestazioni terapeutiche e diagno stiche a carico del servizio sanitario nazionale, anche a medici
non dipendenti né convenzionati col servizio stesso, rilasciando
loro anche i relativi ricettari, perché in contrasto col principio
fondamentale della legislazione nazionale in materia, secondo
cui solo medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale, o
convenzionati con esso, possono prescrivere farmaci e presta zioni a suo carico. (2)
I
Fatto. — 1. - Con ricorso depositato il 9 giugno 1988 il presi dente del consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimi
(1-2) La sentenza 138/89 si riallaccia esplicitamente al precedente della sentenza 31 dicembre 1986, n. 296, Foro it., 1987, I, 1007, con osserva zioni di F. Valori (annotata da Pegoraro, in Regioni, 1987, 493), che ha risolto nel medesimo senso, negativo per l'autonomia regionale, l'ana
loga questione concernente l'assunzione da parte della regione della quo ta a carico degli assistiti delle spese per prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio: la nuova pronuncia parifica a queste ultime le spese per farmaci, pur nella parziale differenziazione delle fonti normative che le riguardano, escludendo poi che l'assunzione da parte della regione di
quanto dovuto dagli assistiti possa costituire una prestazione assistenziale sanitaria aggiuntiva, che viceversa le regioni potrebbero legittimamente deliberare ai sensi degli art. 25 1. 730/83 e 3 1. 595/85.
Per una migliore comprensione dei termini della questione decisa dalla sentenza 1103/88, occorre tenere conto di alcuni precedenti. La regione Liguria aveva tentato di arrivare ad ammettere che anche i medici non
dipendenti né convenzionati col servizio sanitario nazionale possano pre scrivere prestazioni diagnostiche e terapeutiche a carico di questo, anzi tutto a livello amministrativo, con deliberazione di giunta, poi revocata; e questa revoca è stata dichiarata illegittima da Tar Liguria 28 novembre
1984, n. 638, Foro it., 1986, III, 26, con nota di richiami (v. anche Tar
Liguria 22 dicembre 1984, n. 706, id., Rep. 1985, voce Sanità pubblica, n. 120), che, cosi, ha affermato la legittimità dell'ampliamento preceden temente operato a favore dei medici non legati al servizio sanitario nazio
nale, della possibilità di fare prescrizioni a carico di questo. La soluzione liberale del Tar Liguria ha trovato riscontro in qualche altra pronuncia di medesimo segno di tribunali amministrativi regionali: Tar Piemonte, sez. II, 10 marzo 1986, n. 117, id., 1987, III, 126, con nota di richiami; però ambedue le sentenze del Tar Liguria sono state annullate dalla sez. IV del Consiglio di Stato, con le decisioni 28 maggio 1986, n. 376 e 3 novembre 1986, n. 702, id., 1986, III, 365, e 1987, III, 125, con note di richiami; esse hanno anche dichiarato manifestamente infondata la que stione di costituzionalità di alcuni articoli della 1. 833/78, che avrebbero
potuto essere utilizzati come norme-parametro dalla sentenza 1103/88, se questa non avesse sfruttato pienamente la normativa sopravvenuta co stituita dall'art. 2 d.l. 443/87: se, infatti, la regione con la legge ora dichiarata incostituzionale aveva poi tentato la strada legislativa, a livello statale si era risposto con l'esplicitazione del divieto di prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale da parte di medici non dipendenti né convenzionati, iniziata con una lunga serie non convertita di decreti
legge (n. 921/86, n. 53/87, n. 166/87, n. 257/87, n. 360/87), fino, ap punto, al d.l. 443/87, finalmente convertito nella 1. 531/87, con modifi cazioni qui non rilevanti.
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