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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 29 marzo 1989, n. 163 (Gazzetta...

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sentenza 29 marzo 1989, n. 163 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres. Saja, Est. Borzellino; Barbierato c. Min. tesoro. Ord. Corte conti, sez. III, 4 novembre 1987 (G.U., 1 a s.s., n. 46 del 1988) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1725/1726-1727/1728 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184011 . Accessed: 28/06/2014 11:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.117 on Sat, 28 Jun 2014 11:44:07 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 29 marzo 1989, n. 163 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres.Saja, Est. Borzellino; Barbierato c. Min. tesoro. Ord. Corte conti, sez. III, 4 novembre 1987(G.U., 1 a s.s., n. 46 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1725/1726-1727/1728Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184011 .

Accessed: 28/06/2014 11:44

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

comma, e 1227 c. nav. (r.d. 30 marzo 1942 n. 327) (conflitti sol levati dalle regioni Toscana e Lombardia);

d) 1. 11 novembre 1975 n. 584 («divieto di fumare in determi nati locali e su mezzi di trasporto pubblico») (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);

é) art. 58 1. 1° giugno 1939 n. 1089 («tutela delle cose d'inte resse artistico o storico») (conflitti sollevati dalle regioni Toscana

e Liguria). — che spetta allo Stato indicare gli uffici periferici dei ministe

ri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art.

17, 1° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, in conseguenza delle

infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: a) art. 669 c.p. e art. 121 e 124, 1° comma, del t.u. di pubblica

sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti sollevati

dalle tre regioni ricorrenti);

b) art. 687 c.p., art. 181 e 186 del regolamento per l'esecuzione

del t.u. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635 del 1940

(conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);

c) art. 153 r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle regio ni Toscana e Lombardia);

d) art. 1178, 1179, 1180, 1184, 1208, 1210, 1215, 1° e ultimo

comma, 1219, 2° comma, 1221, 2° comma, 1224, 1° comma, 1233 c. nav., r.d. n. 327 del 1942 (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia).

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 marzo 1989, n. 163

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres.

Saja, Est. Borzellino; Barbierato c. Min. tesoro. Ord. Corte

conti, sez. Ili, 4 novembre 1987 (G.U., la s.s., n. 46 del 1988).

Impiegato degli enti locali — Pensione — Corsi di specializzazio ne — Facoltà di riscatto — Esclusione — Incostituzionalità

(Cost., art. 3; 1. 22 novembre 1962 n. 1646, modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministero del

tesoro, art. 24).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 24 l. 22 no

vembre 1962 n. 1646, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi

di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 novembre 1988, n. 1016

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 novembre 1988, n. 46); Pres. Saja, Est. Borzellino; Liverani (Avv. Agostini) c. Ina

del. Ord. Trib. Bologna 13 gennaio 1988 (G.U., la s.s., n.

18 del 1988).

Pensione — Impiegato degli enti locali — Corsi speciali di perfe zionamento — Facoltà di riscatto — Esclusione — Incostitu

zionalità (Cost., art. 3; r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, ordinamento

della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli

enti locali, art. 69).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 69, 1° com

ma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata lega le di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specia

lizzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale

condizione necessaria per l'ammissione in servizio. (2)

(1-2) Le due decisioni si pongono nel solco dell'opera di «razionalizza

zione», secondo il criterio dell'art. 3 Cost., delle normative sulla riscatta

bilità dei corsi di studio post-laurea, già avviata da Corte cost. 7 luglio

1988, n. 765, Foro it., 1989, I, 577, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1989.

I

Diritto. — 1.1 - L'art. 24 1. 22 novembre 1962 n. 1646 (modifi che agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministe

ro del tesoro) prevede che al personale iscritto alla cassa per le

pensioni ai dipendenti degli enti locali muniti di diploma infer

mieristico professionale spetta a domanda, ai fini di quiescenza, il riscatto del biennio di corso di studio purché il diploma relati

vo sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati du

rante la carriera.

1.2 - L'odierna fattispecie è relativa, peraltro, ad un'ulteriore

specializzazione ottenuta per la frequenza di altro apposito corso

successivo, a seguito di che era stata attribuita, in aggiunta alla

qualifica infermieristica iniziale, quella «professionale specia lizzata».

Il periodo concernente detta specializzazione non si rivela su

scettibile, tuttavia, di utilizzazione a fini di riscatto, poiché non

contemplato e previsto dall'enunciata norma: di tanto, il remit

tente dubita, sul piano della razionalità ex art. 3 Cost., rivesten

do la frequenza degli ulteriori studi i connotati di un incremento

di professionalità formalmente utilizzata in carriera.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa corte ha reiteratamente posto in

rilievo che la legislazione in tema di riscatti è andata via via evol

vendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale

acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qua lifica ricoperta, ogni migliore considerazione (sentenze n. 765 del

1988, Foro it., 1989, I, 577, e n. 1016 del 1988, ibid., 1725). Talché, la norma impugnata si appalesa costituzionalmente il

legittima nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei perio di corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professio nale iniziale, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno

dei posti occupati durante la carriera.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 1. 22 novembre 1962 n. 1646 (modifiche

agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministero

del tesoro), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto

dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializ zazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello

professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere

ad uno dei posti occupati durante la carriera.

II

Diritto. - 1.1. - L'art. 12 1. 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme

in materia previdenziale per il personale degli enti locali) stabili

sce la facoltà di riscatto oltre che dei periodi di studio universita

rio anche dei corsi speciali di perfezionamento, purché — ai sensi

delle norme vigenti per gli istituti di previdenza — valutabili ai

fini del trattamento di quiescenza. Alla presente fattispecie risulta applicabile l'art. 69 r.d.I. 3 marzo

1938 n. 680 (ordinamento della cassa di previdenza per le pensio ni agli impiegati degli enti locali), il quale circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea

prescritta per la carriera intrapresa; restano esclusi, cosi, i periodi relativi ai successivi corsi di perfezionamento, previsti indispensa bili per l'ammissione.

1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale della

descritta normativa, ravvisandola — ex art. 3 e 97 Cost. — irra

zionalmente discriminatoria, oltre che contraria al buon anda

mento amministrativo, attesa la favorevole evoluzione in atto nella

materia.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa corte ha reiteratamente posto in

rilievo che la legislazione specifica in tema di riscatti risulta ten

denziale a concedere alla preparazione professionale acquisita an

teriormente all'immissione in servizio ogni migliore considerazione

(sent. n. 765 del 1988, Foro it., 1989, I, 577). Tutto ciò al preci

puo fine del migliore utilizzo di personale particolarmente idoneo

e qualificato, altrimenti svantaggiato ai fini d'ingresso nella pub

blica amministrazione.

Basti ricordare che la norma (art. 69 r.d.I. 680) oggetto del

presente esame venne già dichiarata costituzionalmente illegittima

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1727 PARTE PRIMA 1728

nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare gli anni

di iscrizione agli albi, come invece previsto per i dipendenti stata

li dall'art. 13, 3° comma, del testo unico 29 dicembre 1973 n. 1092.

L'odierna fattispecie si presenta identica, nei confronti di un

titolo di specializzazione che il bando di concorso prevedeva indi

spensabile per l'ammissione; il che per i dipendenti statali è speci ficamente previsto dal 1° comma del predetto art. 13 t.u. 1092

del 1973, in relazione all'art. 15 delle relative prestazioni previ

denziali, contenute nel d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032.

Cosicché è indubbiamente discriminatorio, nella comune area

dell'impiego pubblico, un differente trattamento per periodi di

studi post-universitari, acquisiti necessariamente per il servizio in

trapreso. Assorbita ogni altra questione, va pertanto dichiarata, ex art.

3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo

1938 n. 680, convertito nella 1. 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, quando il relativo diploma sia stato richiesto come condizione necessaria

per l'ammissione in servizio.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 69, 1° comma, r.d.l. 3 marzo 1938

n. 680, convertito nella 1. 9 gennaio 1939 n. 41 (ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti

locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i

periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfe

zionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammis

sione in servizio.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 marzo 1989, n. 138

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 marzo 1989, n. 13); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Laporta) c. Regione Valle d'Aosta (Avv. G. Romanelli).

Valle d'Aosta — Sanità pubblica — Spese per farmaci — Parte

cipazione a carico degli assistiti — Assunzione a carico della

regione — Incostituzionalità (L. cost. 26 febbraio 1948 n. 4, statuto speciale per la Valle d'Aosta, art. 3; 1. 5 agosto 1978 n. 484, disciplina della informazione scientifica e della pubbli cità dei farmaci e istituzione della partecipazione degli assistiti

alla spesa per l'assistenza farmaceutica, art. 2; 1. 23 dicembre

1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art.

3; 1. 26 aprile 1982 n. 181, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

1982), art. 12; d.l. 12 settembre 1983 n. 463, misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della

spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica am

ministrazione e proroga di taluni termini, art. 10; 1. 11 novem bre 1983 n. 638, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. unico; 1. 27 dicembre 1983 n. 730, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984), art. 25; 1. 22

dicembre 1984 n. 887, disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), art. 15; 1. 23 ottobre 1985, n. 595, norme per la programma zione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88, art.

3; 1. 28 febbraio 1986 n. 41, disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

1986), art. 28; d.l. 30 ottobre 1987 n. 443, disposizioni urgenti in materia sanitaria, art. 1, 2; 1. 29 dicembre 1987 n. 531, con

versione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 ottobre 1987 n. 443, art. 1).

È illegittima, per violazione dell'art. 3, lett. 1, dello statuto spe ciale per la Valle d'Aosta, la legge regionale approvata il 9

luglio 1987, e riapprovata il 17 maggio 1988, nella parte in cui pone a carico della regione le quote di partecipazione alla

spesa per prestazioni farmaceutiche dovute dagli assistiti iscritti al servizio sanitario nazionale per l'anno 1987, perché in con

II Foro Italiano — 1989.

trasto col principio della legislazione statale il quale, al fine del contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, san

cisce la partecipazione a carico degli assistiti. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 20 dicembre 1988, n. 1103

(iGazzetta ufficiale, V serie speciale, 28 dicembre 1988, n. 52); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Laporta) c. Regione Liguria (Avv. G. Romanelli).

Regione — Liguria — Sanità pubblica — Prestazioni a carico

del servizio sanitario nazionale — Prescrivibilità anche da par te di medici non dipendenti né convenzionati — Incostituziona

lità (Cost., art. 32, 117; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 25,

47, 48; d.l. 30 ottobre 1987 n. 443, art. 2; 1. 29 dicembre 1987

n. 531, art. 1).

È illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., l'art. 5 della leg

ge approvata il 28 novembre 1984 e riapprovata il 25 marzo 1985 dal consiglio della regione Liguria, nella parte in cui con

sente di prescrivere farmaci e prestazioni terapeutiche e diagno stiche a carico del servizio sanitario nazionale, anche a medici

non dipendenti né convenzionati col servizio stesso, rilasciando

loro anche i relativi ricettari, perché in contrasto col principio

fondamentale della legislazione nazionale in materia, secondo

cui solo medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale, o

convenzionati con esso, possono prescrivere farmaci e presta zioni a suo carico. (2)

I

Fatto. — 1. - Con ricorso depositato il 9 giugno 1988 il presi dente del consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimi

(1-2) La sentenza 138/89 si riallaccia esplicitamente al precedente della sentenza 31 dicembre 1986, n. 296, Foro it., 1987, I, 1007, con osserva zioni di F. Valori (annotata da Pegoraro, in Regioni, 1987, 493), che ha risolto nel medesimo senso, negativo per l'autonomia regionale, l'ana

loga questione concernente l'assunzione da parte della regione della quo ta a carico degli assistiti delle spese per prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio: la nuova pronuncia parifica a queste ultime le spese per farmaci, pur nella parziale differenziazione delle fonti normative che le riguardano, escludendo poi che l'assunzione da parte della regione di

quanto dovuto dagli assistiti possa costituire una prestazione assistenziale sanitaria aggiuntiva, che viceversa le regioni potrebbero legittimamente deliberare ai sensi degli art. 25 1. 730/83 e 3 1. 595/85.

Per una migliore comprensione dei termini della questione decisa dalla sentenza 1103/88, occorre tenere conto di alcuni precedenti. La regione Liguria aveva tentato di arrivare ad ammettere che anche i medici non

dipendenti né convenzionati col servizio sanitario nazionale possano pre scrivere prestazioni diagnostiche e terapeutiche a carico di questo, anzi tutto a livello amministrativo, con deliberazione di giunta, poi revocata; e questa revoca è stata dichiarata illegittima da Tar Liguria 28 novembre

1984, n. 638, Foro it., 1986, III, 26, con nota di richiami (v. anche Tar

Liguria 22 dicembre 1984, n. 706, id., Rep. 1985, voce Sanità pubblica, n. 120), che, cosi, ha affermato la legittimità dell'ampliamento preceden temente operato a favore dei medici non legati al servizio sanitario nazio

nale, della possibilità di fare prescrizioni a carico di questo. La soluzione liberale del Tar Liguria ha trovato riscontro in qualche altra pronuncia di medesimo segno di tribunali amministrativi regionali: Tar Piemonte, sez. II, 10 marzo 1986, n. 117, id., 1987, III, 126, con nota di richiami; però ambedue le sentenze del Tar Liguria sono state annullate dalla sez. IV del Consiglio di Stato, con le decisioni 28 maggio 1986, n. 376 e 3 novembre 1986, n. 702, id., 1986, III, 365, e 1987, III, 125, con note di richiami; esse hanno anche dichiarato manifestamente infondata la que stione di costituzionalità di alcuni articoli della 1. 833/78, che avrebbero

potuto essere utilizzati come norme-parametro dalla sentenza 1103/88, se questa non avesse sfruttato pienamente la normativa sopravvenuta co stituita dall'art. 2 d.l. 443/87: se, infatti, la regione con la legge ora dichiarata incostituzionale aveva poi tentato la strada legislativa, a livello statale si era risposto con l'esplicitazione del divieto di prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale da parte di medici non dipendenti né convenzionati, iniziata con una lunga serie non convertita di decreti

legge (n. 921/86, n. 53/87, n. 166/87, n. 257/87, n. 360/87), fino, ap punto, al d.l. 443/87, finalmente convertito nella 1. 531/87, con modifi cazioni qui non rilevanti.

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