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sentenza 3 dicembre 1990, n. 529 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 dicembre 1990, n. 48);Pres. Conso, Est. Caianiello; imp. Cresci ed altri; Fugiaschi; Turri ed altri; interv. Pres. cons.ministri. Ord. G.i.p. Trib. Lucca 9 gennaio 1990 (G.U., 1 a s.s., n. 24 del 1990), 19 aprile 1990(G.U., 1 a s.s., n. 27 del 1990) e 26 maggio 1990 (G.U., 1 a s.s., n. 29 del 1990)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 3/4-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185199 .
Accessed: 28/06/2014 11:15
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PARTE PRIMA
l'art.) 112, 1° comma, d.p.r. n. 1124 del 1965, ora impugnato, in quanto fa decorrere il termine prescrizionale dal giorno della
manifestazione della malattia professionale, anche quando que st'ultima — considerata come situazione patologica ingravescente — abbia raggiunto il grado di indennizzabilità successivamente
alla detta manifstazione. La pronuncia ha lasciato dunque fer
ma la decorrenza della prescrizione dal giorno della manifesta
zione della malattia per l'ipotesi che il grado di indennizzabilità
sia stato raggiunto anteriormente alla manifestazione stessa. Ciò
nel quadro di un'interpretazione sistematica della normativa se
condo un criterio di ragionevole favore per l'assicurato, senza
pregiudizio dell'esigenza di più sollecite, e quindi di più sicure, indagini da parte dell'istituto assicuratore, esigenza che è soddi
sfatta dal riferimento all'obiettiva manifestazione della malattia.
E su tale risultato interpretativo non incide la questione se
debbano ancora ritenersi in vigore le norme di cui ai commi
1° e 2° dell'art. 135 d.p.r. n. 1124 del 1965, rivolte a far coinci
dere la manifestazione in discorso, nel caso di astensione dal
lavoro dovuta alla malattia, dalla data di tale astensione (art.
135, 1° comma), e in tutti gli altri casi (particolarmente in quel lo di mancata astensione dal lavoro o di manifestazione succes
siva alla cessazione della prestazione d'opera nella lavorazione
morbigena) dalla data della denuncia di malattia. Infatti, l'e
ventuale conclusione negativa — non traibile affatto dalla sen
tenza di questa corte n. 116 del 1969, e solo per la seconda
delle due norme desumibile dal dispositivo caducatorio della sen
tenza di questa corte n. 206 del 1988 (id., 1990, I, 2464, che,
proprio per essere caducatorio, conferma a contrario la vigenza della prima delle due norme) — non impedisce che continui
ad essere rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione la
manifestazione obiettiva della malattia, individuabile attraverso
valutazioni medico-legali o attraverso presunzioni iuris tantum
ricollegate anche a comportamenti dell'assicurato.
Qui tuttavia non può che muoversi dall'interpretazione cui
il giudice a quo, in sede di rinvio, si è attenuto, e dall'ipotesi, che egli prospetta, di un'assoluta inaccertabilità, allo stato della
scienza diagnostica, ante mortem — vale a dire prima dei risul
tati dell'esame autoptico — del grado di indennizzabilità della
malattia professionale. 3. — La questione è fondata.
In realtà le due ipotesi, messe a raffronto dal giudice a quo, sono l'ipotesi di assoluta inaccertabilità ante mortem del rag
giungimento del grado di indennizzabilità della malattia profes sionale — vale a dire, ripetesi, prima dei risultati dell'esame
autoptico — e quella di accertabilità ante mortem, anche se
per avventura difficile o disagevole, del detto raggiungimento. Ora, non vi è dubbio che le due ipotesi siano nettamente dif
ferenziate, non ricorrendo nella prima una situazione suscettiva di esser considerata come la manifestazione univoca di una ma
lattia già divenuta indennizzabile, situazione che ricorre invece nella seconda.
Pertanto, il prevedere che anche nella prima la prescrizione decorra da una data anteriore a quella dell'esperibilità del mez zo diagnostico che si presuppone esser l'unico idoneo all'accer tamento della malattia e del raggiungimento del suo grado di
indennizzabilità, ancorché tale raggiungimento sia di gran lunga risalente, implica violazione del principio di eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obiettivamente differenziate.
D'altra parte, quando, per definizione, nessun mezzo diagno stico è utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e, per tanto, nessuna manifestazione della malattia ante mortem può dirsi univoca, la prescrizione non può ragionevolmente farsi de
correre che dal giorno della morte. Sarebbe viceversa irragione vole farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una
causa di estinzione dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per un dato tempo, a carico del detto titolare per non avere esso proposto un'azione giudi ziaria votata, allo stato della scienza e quindi con ogni prevedi bilità, a un sicuro insuccesso.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes
sionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azio
ne giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte del
l'assicurato anche quando la malattia professionale non sia ac
certabile se non mediante, o previo, esame autopico.
Il Foro Italiano — 1991.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 dicembre 1990, n. 529
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 dicembre 1990, n. 48); Pres. Conso, Est. Caianieizo; imp. Cresci ed altri; Fugia
schi; Turri ed altri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. G.i.p. Trib. Lucca 9 gennaio 1990 (G.U., la s.s., n. 24 del 1990), 19 aprile 1990 (G.U., la s.s., n. 27 del 1990) e 26 maggio 1990 (G.U., la s.s., n. 29 del 1990).
Udienza preliminare — Verbale — Redazione soltanto in forma
riassuntiva — Incostituzionalità (Cost., art. 76; cod. proc.
pen., art. 420; 1. 16 febbraio 1987 n. 81, delega legislativa al governo della repubblica per l'emanazione del nuovo codi
ce di procedura penale, art. 2).
Sentenza, ordinanza e decreto in materia penale — Procedi
mento in camera di consiglio — Verbale di udienza — Reda
zione soltanto in forma riassuntiva — Incostituzionalità (Cost., art. 76; cod. proc. pen., art. 127; 1. 16 febbraio 1987 n. 81, art. 2).
Esecuzione penale — Procedimento di esecuzione — Verbale
di udienza — Redazione soltanto in forma riassuntiva — In
costituzionalità (Cost., art. 76; cod. proc. pen., art. 666; 1.
16 febbraio 1987 n. 81, art. 2).
È illegittimo l'art. 420, 5° comma, c.p.p., nella parte in cui
prevede che il verbale dell'udienza preliminare è redatto «sol
tanto» — anziché «di regola» — in forma riassuntiva. (1) È illegittimo l'art. 127, 10° comma, c.p.p., nella parte in cui
prevede che il verbale dell'udienza nel procedimento in came
ra di consiglio è redatto «soltanto» — anziché «di regola» — in forma riassuntiva, fi)
È illegittimo l'art. 666, 9° comma, c.p.p., nella parte in cui
prevede che il verbale dell'udienza nel procedimento di esecu
zione è redatto «soltanto» — anziché «di regola» — in forma riassuntiva. (3)
(1-3) La direttiva 8 della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale si incentra sulla previsione di «strumenti» ed «ausiliari tecnici» per la documentazione degli atti processuali e non contiene un espresso riferimento alle modalità — integrali o riassuntive — della verbalizzazione. La differenza concettuale tra modalità di reda zione del verbale e mezzi attraverso i quali la redazione avviene ha in dotto il legislatore a riformulare il 2° comma dell'art. 134, passando dalla versione contenuta nel progetto definitivo («Il verbale è redatto con il mezzo della stenotipia ovvero in forma riassuntiva») a quella attuale («Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la
stenotipia o con altro strumento meccanico...»), «essendo apparso tec nicamente scorretto porre sullo stesso piano» le une e gli altri (cfr. Re lazione al testo definitivo, in Le leggi, 1988, 2686). In effetti può ben
ipotizzarsi, in teoria, la redazione del verbale in forma riassuntiva me diante stenotipia o altri strumenti, o una verbalizzazione integrale me diante scrittura manuale; in pratica, però, l'uso della scrittura manuale si concilia soltanto con una verbalizzazione riassuntiva, mentre l'ausilio tecnico (stenotipia, riproduzione magnetofonica, ecc.) ha senso in fun zione della riproduzione integrale delle dichiarazioni da documentare. La Corte costituzionale ha ricavato dal complesso della direttiva 8, che
impone in linea di principio il ricorso a «strumenti opportuni» e «ade
guati» e ad «ausiliari tecnici», «la preferenza del legislatore delegante per la verbalizzazione integrale degli atti processuali»; salva la possibili tà della forma riassuntiva in presenza di presupposti che spetta al giudi ce apprezzare.
Riserve circa il rispetto del significato sostanziale della direttiva 8 da parte dell'art. 134, 2° comma (che prevede la normale alternatività della forma integrale o riassuntiva di verbalizzazione, a prescindere dai
presupposti voluti dalla direttiva), dal quale «traggono una conseguente ma forse inopportuna legittimazione» disposizioni come l'art. 420, 5°
comma, avanza N. Galantini, in Commentario del nuovo codice di
procedura penale, diretto da E. Amodio-O. Dominion!. Giuffrè, Mila
no, 1989, II, 121. M. Chiavario, La riforma del processo penale, Utet, Torino, 1990, 211, ipotizza, a giustificazione della previsione del solo verbale riassuntivo per l'udienza preliminare di fronte alla direttiva im
posta dalla delega, una presunzione di «limitata rilevanza» degli atti che in tale udienza vengono compiuti, a sua volta spiegabile («sia pur con qualche sforzo») con le limitate dimensioni e finalità che nella me desima udienza assume l'attività probatoria.
Il modello del verbale di udienza preliminare predisposto dal ministe ro di grazia e giustizia prevede sia l'assistenza di ausiliari tecnici che la registrazione fonografica a complemento della verbalizzazione rias suntiva (cfr. Una modulistica per il nuovo codice di procedura penale, in Documenti giustizia, 1989, fase. 8, 268). Considera, del pari, non esclusi va la previsione del verbale sintetico — cui andrebbe quindi affiancata la registrazione, secondo la regola generale posta dall'art. 134, 3° com
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - È sollevata questione di legittimità costituzio
nale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 420, 5° comma, del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.p.r. 22
ottobre 1988 n. 247) il quale prevede che il verbale dell'udienza
preliminare «è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell'art. 140, 2° comma». Ad avviso del giudice a quo, che
ha sollevato la stessa questione con tre distinte ordinanze di
identico contenuto, è cosi precluso al giudice di disporre la ver
balizzazione integrale di tale fase processuale, in violazione del
criterio direttivo di cui all'art. 2, n. 8, della legge-delega 16
febbraio 1987 n. 81, che prevede la verbalizzazione mediante
mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase del procedimento, sal
va la facoltà del giudice di disporre «l'adozione di una diversa
documentazione degli atti processuali in relazione alla semplici tà o alla limitata rilevanza degli stessi o alla contingente indi
sponibilità degli strumenti o degli ausiliari tecnici». 2. - I tre giudizi possono essere riuniti in quanto le relative
ordinanze di rimessione sono di identico contenuto.
3. - La questione è fondata, sia pur nei limiti che verranno
in prosieguo precisati. Nell'elenco dei criteri e dei principi dell'art. 2 della legge di
delega al governo, per l'emanazione del nuovo codice di proce dura penale (1. 16 febbraio 1987 n. 81), il punto 8 prevede «ado
zione di strumenti opportuni per la documentazione degli atti
processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici
nel processo per la redazione degli atti processuali con adeguati
strumenti, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi
ovvero alla contingente indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari tecnici».
Al riguardo va preliminarmente considerato che se dal com
plesso della disposizione richiamata si evince la preferenza del
legislatore delegante per la verbalizzazione integrale degli atti
processuali, questa non costituisce però una regola assoluta es
sendo prevista la forma alternativa di una diversa documenta
zione in relazione alla loro «semplicità e limitata rilevanza».
Il carattere alternativo delle forme di verbalizzazione ivi indi
cate, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittimo in sede di attuazione della delega la possibilità, a seconda delle peculiari caratteristiche di ognuna delle fasi pro cessuali di volta in volta considerate, di prevedere l'una o l'al
tra forma di verbalizzazione, cioè quella integrale o quella rias
suntiva, come la regola di ciascuna di esse, però sempre rimet
tendo al giudice la possibilità di ricorrere all'altra. Cosi, mentre
appare legittimo che per le fasi, per loro natura complesse, la
regola sia quella della verbalizzazione integrale, per converso
è possibile che la regola contraria valga, per una giusta esigenza di rapidità del processo, quando in altre fasi non siano di nor
ma ravvisabili, attesa la natura degli atti che vi si svolgono, la stessa complessità e rilevanza. Ciò che non è però consentito
dalla legge di delega è la possibilità che, in quest'ultima ipotesi, la ricorrenza dei presupposti della «semplicità e della limitata
rilevanza» assurga a presunzione assoluta, e che quindi la ver
balizzazione riassuntiva venga a costituire per alcune fasi pro cessuali una regola insucettibile di deroga da parte del giudice che dovesse, in relazione a determinati atti, escludere la sussi
stenza dei presupposti che giustificano, in via di principio, la
forma semplificata di documentazione.
4. - L'art. 420 del nuovo codice di procedura penale, facente
parte del titolo IX che disciplina l'udienza preliminare e recante
il titolo «Costituzione delle parti», prevede, come si è già riferi
to, al 5° comma, che «Il verbale dell'udienza preliminare è re
datto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, 2°
ma, — anche negli art. 127, 10° comma, 420, 5° comma, e 666, 9°
comma, G. P. Voena, in Profili del nuovo codice di procedura penale a cura di G. Conso-V. Grevi, Cedam, Padova, 1990, 111. Tali conclu
sioni, per la verità, sembrano difficilmente conciliabili col tenore lette
rale delle tre disposizioni oggetto della censura della corte, in particola re con l'uso dell'avverbio «soltanto» (riferito alla forma riassuntiva della
verbalizzazione) e con il richiamo al 2° comma dell'art. 140, che riguar
da, appunto, i casi in cui è redatto soltanto il verbale in forma riassun
tiva; la riproduzione fonografica, tuttavia, assicurerebbe certamente l'in
tegralità della documentazione (se non della verbalizzazione). [C. De
Chiara]
Il Foro Italiano — 1991.
comma», ponendo cosi una regola assoluta che non consente
al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di effettuare la verbaliz
zazione negli altri modi previsti dal titolo III per la documenta
zione degli atti.
In base a quanto si è avuto modo di esporre nel punto prece dente, in ossequio al principio di rapidità degli atti processuali, che pur costituisce un altro dei cardini fondamentali del nuovo
processo penale, non è da ritenersi in contrasto con i criteri
ed i principi dell'art. 2, punto 8, della legge di delega, che il
legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteri
stiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che nor
malmente vi si compiono, che la documentazione di questi av
venga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva.
Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta però nella circostanza che la disposizione impugnata prevede in mo
do esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudi
ce, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella alternativa
della verbalizzazione integrale. Difatti, la peculiare natura del
l'udienza preliminare può ragionevolmente giustificare la pre sunzione di «semplicità e di limitata rilevanza» degli atti che
in essa si compiono, tale da far elevare a regola la forma della
verbalizzazione riassuntiva e ad eccezione rimessa all'espressa valutazione del giudice, la forma della verbalizzazione integra
le, ma non la possibilità di considerare come assoluta quella
presunzione, facendo assurgere a regola inderogabile la forma
semplificata di documentazione di quegli atti. Difatti, in base
ai criteri e principi della delega, qualunque delle due forme al
ternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta
considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la pos sibilità di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in rela
zione alle concrete esigenze processuali, il che determina l'ille
gittimità costituzionale della disposizione impugnata perché es
sa prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga «soltanto» anziché «di regola» in forma riassuntiva.
5. - Le considerazioni che precedono suggeriscono altresì di
estendere — ex art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87 — la dichiarazio
ne di illegittimità costituzionale all'ultimo comma dell'art. 127
e all'ultimo comma dell'art. 666 del nuovo codice di procedura
penale che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono,
per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del re
lativo verbale di udienza.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420, 5° comma,
c.p.p. (approvato con d.p.r. 22 ottobre 1988 n. 247), nella par te in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché
«di regola»; visto l'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara
l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 127, 10° comma, c.p.p.
(approvato con d.p.r. 22 ottobre 1988 n. 247) nella parte in
cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «dire
gola»; ti) dell'art. 666, 9° comma, c.p.p. (approvato con d.p.r. 22 ottobre 1988 n. 247) nella parte in cui dopo la parola «redat
to» prevede «soltanto» anziché «di regola».
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 ottobre 1990, n. 512
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 novembre 1990, n. 44); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Provincia di Trento (Aw. Oni
da) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favara).
Sanità pubblica — Kiuuti industria» — Kitiuti sonai urbani — Materie prime secondarie — Decreto del ministro dell'am
biente — Individuazione e norme tecniche — Spettanza allo
Stato (Cost., art. 117, 118, 119; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,
t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9; d.p.r. 10 settembre 1982
n. 915, attuazione delle direttive (Cee) n. 75/442 relativa ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodife nili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, art. 2; 1. 9 novembre 1988 h. 475, disposizioni ur
genti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, art. 2; d.m. 26 gennaio 1990, individuazione delle materie prime se
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