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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 3 dicembre 1990, n. 529 (Gazzetta...

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 3 dicembre 1990, n. 529 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 dicembre 1990, n. 48); Pres. Conso, Est. Caianiello;

sentenza 3 dicembre 1990, n. 529 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 dicembre 1990, n. 48);Pres. Conso, Est. Caianiello; imp. Cresci ed altri; Fugiaschi; Turri ed altri; interv. Pres. cons.ministri. Ord. G.i.p. Trib. Lucca 9 gennaio 1990 (G.U., 1 a s.s., n. 24 del 1990), 19 aprile 1990(G.U., 1 a s.s., n. 27 del 1990) e 26 maggio 1990 (G.U., 1 a s.s., n. 29 del 1990)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 3/4-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185199 .

Accessed: 28/06/2014 11:15

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PARTE PRIMA

l'art.) 112, 1° comma, d.p.r. n. 1124 del 1965, ora impugnato, in quanto fa decorrere il termine prescrizionale dal giorno della

manifestazione della malattia professionale, anche quando que st'ultima — considerata come situazione patologica ingravescente — abbia raggiunto il grado di indennizzabilità successivamente

alla detta manifstazione. La pronuncia ha lasciato dunque fer

ma la decorrenza della prescrizione dal giorno della manifesta

zione della malattia per l'ipotesi che il grado di indennizzabilità

sia stato raggiunto anteriormente alla manifestazione stessa. Ciò

nel quadro di un'interpretazione sistematica della normativa se

condo un criterio di ragionevole favore per l'assicurato, senza

pregiudizio dell'esigenza di più sollecite, e quindi di più sicure, indagini da parte dell'istituto assicuratore, esigenza che è soddi

sfatta dal riferimento all'obiettiva manifestazione della malattia.

E su tale risultato interpretativo non incide la questione se

debbano ancora ritenersi in vigore le norme di cui ai commi

1° e 2° dell'art. 135 d.p.r. n. 1124 del 1965, rivolte a far coinci

dere la manifestazione in discorso, nel caso di astensione dal

lavoro dovuta alla malattia, dalla data di tale astensione (art.

135, 1° comma), e in tutti gli altri casi (particolarmente in quel lo di mancata astensione dal lavoro o di manifestazione succes

siva alla cessazione della prestazione d'opera nella lavorazione

morbigena) dalla data della denuncia di malattia. Infatti, l'e

ventuale conclusione negativa — non traibile affatto dalla sen

tenza di questa corte n. 116 del 1969, e solo per la seconda

delle due norme desumibile dal dispositivo caducatorio della sen

tenza di questa corte n. 206 del 1988 (id., 1990, I, 2464, che,

proprio per essere caducatorio, conferma a contrario la vigenza della prima delle due norme) — non impedisce che continui

ad essere rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione la

manifestazione obiettiva della malattia, individuabile attraverso

valutazioni medico-legali o attraverso presunzioni iuris tantum

ricollegate anche a comportamenti dell'assicurato.

Qui tuttavia non può che muoversi dall'interpretazione cui

il giudice a quo, in sede di rinvio, si è attenuto, e dall'ipotesi, che egli prospetta, di un'assoluta inaccertabilità, allo stato della

scienza diagnostica, ante mortem — vale a dire prima dei risul

tati dell'esame autoptico — del grado di indennizzabilità della

malattia professionale. 3. — La questione è fondata.

In realtà le due ipotesi, messe a raffronto dal giudice a quo, sono l'ipotesi di assoluta inaccertabilità ante mortem del rag

giungimento del grado di indennizzabilità della malattia profes sionale — vale a dire, ripetesi, prima dei risultati dell'esame

autoptico — e quella di accertabilità ante mortem, anche se

per avventura difficile o disagevole, del detto raggiungimento. Ora, non vi è dubbio che le due ipotesi siano nettamente dif

ferenziate, non ricorrendo nella prima una situazione suscettiva di esser considerata come la manifestazione univoca di una ma

lattia già divenuta indennizzabile, situazione che ricorre invece nella seconda.

Pertanto, il prevedere che anche nella prima la prescrizione decorra da una data anteriore a quella dell'esperibilità del mez zo diagnostico che si presuppone esser l'unico idoneo all'accer tamento della malattia e del raggiungimento del suo grado di

indennizzabilità, ancorché tale raggiungimento sia di gran lunga risalente, implica violazione del principio di eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obiettivamente differenziate.

D'altra parte, quando, per definizione, nessun mezzo diagno stico è utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e, per tanto, nessuna manifestazione della malattia ante mortem può dirsi univoca, la prescrizione non può ragionevolmente farsi de

correre che dal giorno della morte. Sarebbe viceversa irragione vole farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una

causa di estinzione dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per un dato tempo, a carico del detto titolare per non avere esso proposto un'azione giudi ziaria votata, allo stato della scienza e quindi con ogni prevedi bilità, a un sicuro insuccesso.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes

sionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azio

ne giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte del

l'assicurato anche quando la malattia professionale non sia ac

certabile se non mediante, o previo, esame autopico.

Il Foro Italiano — 1991.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 dicembre 1990, n. 529

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 dicembre 1990, n. 48); Pres. Conso, Est. Caianieizo; imp. Cresci ed altri; Fugia

schi; Turri ed altri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. G.i.p. Trib. Lucca 9 gennaio 1990 (G.U., la s.s., n. 24 del 1990), 19 aprile 1990 (G.U., la s.s., n. 27 del 1990) e 26 maggio 1990 (G.U., la s.s., n. 29 del 1990).

Udienza preliminare — Verbale — Redazione soltanto in forma

riassuntiva — Incostituzionalità (Cost., art. 76; cod. proc.

pen., art. 420; 1. 16 febbraio 1987 n. 81, delega legislativa al governo della repubblica per l'emanazione del nuovo codi

ce di procedura penale, art. 2).

Sentenza, ordinanza e decreto in materia penale — Procedi

mento in camera di consiglio — Verbale di udienza — Reda

zione soltanto in forma riassuntiva — Incostituzionalità (Cost., art. 76; cod. proc. pen., art. 127; 1. 16 febbraio 1987 n. 81, art. 2).

Esecuzione penale — Procedimento di esecuzione — Verbale

di udienza — Redazione soltanto in forma riassuntiva — In

costituzionalità (Cost., art. 76; cod. proc. pen., art. 666; 1.

16 febbraio 1987 n. 81, art. 2).

È illegittimo l'art. 420, 5° comma, c.p.p., nella parte in cui

prevede che il verbale dell'udienza preliminare è redatto «sol

tanto» — anziché «di regola» — in forma riassuntiva. (1) È illegittimo l'art. 127, 10° comma, c.p.p., nella parte in cui

prevede che il verbale dell'udienza nel procedimento in came

ra di consiglio è redatto «soltanto» — anziché «di regola» — in forma riassuntiva, fi)

È illegittimo l'art. 666, 9° comma, c.p.p., nella parte in cui

prevede che il verbale dell'udienza nel procedimento di esecu

zione è redatto «soltanto» — anziché «di regola» — in forma riassuntiva. (3)

(1-3) La direttiva 8 della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale si incentra sulla previsione di «strumenti» ed «ausiliari tecnici» per la documentazione degli atti processuali e non contiene un espresso riferimento alle modalità — integrali o riassuntive — della verbalizzazione. La differenza concettuale tra modalità di reda zione del verbale e mezzi attraverso i quali la redazione avviene ha in dotto il legislatore a riformulare il 2° comma dell'art. 134, passando dalla versione contenuta nel progetto definitivo («Il verbale è redatto con il mezzo della stenotipia ovvero in forma riassuntiva») a quella attuale («Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la

stenotipia o con altro strumento meccanico...»), «essendo apparso tec nicamente scorretto porre sullo stesso piano» le une e gli altri (cfr. Re lazione al testo definitivo, in Le leggi, 1988, 2686). In effetti può ben

ipotizzarsi, in teoria, la redazione del verbale in forma riassuntiva me diante stenotipia o altri strumenti, o una verbalizzazione integrale me diante scrittura manuale; in pratica, però, l'uso della scrittura manuale si concilia soltanto con una verbalizzazione riassuntiva, mentre l'ausilio tecnico (stenotipia, riproduzione magnetofonica, ecc.) ha senso in fun zione della riproduzione integrale delle dichiarazioni da documentare. La Corte costituzionale ha ricavato dal complesso della direttiva 8, che

impone in linea di principio il ricorso a «strumenti opportuni» e «ade

guati» e ad «ausiliari tecnici», «la preferenza del legislatore delegante per la verbalizzazione integrale degli atti processuali»; salva la possibili tà della forma riassuntiva in presenza di presupposti che spetta al giudi ce apprezzare.

Riserve circa il rispetto del significato sostanziale della direttiva 8 da parte dell'art. 134, 2° comma (che prevede la normale alternatività della forma integrale o riassuntiva di verbalizzazione, a prescindere dai

presupposti voluti dalla direttiva), dal quale «traggono una conseguente ma forse inopportuna legittimazione» disposizioni come l'art. 420, 5°

comma, avanza N. Galantini, in Commentario del nuovo codice di

procedura penale, diretto da E. Amodio-O. Dominion!. Giuffrè, Mila

no, 1989, II, 121. M. Chiavario, La riforma del processo penale, Utet, Torino, 1990, 211, ipotizza, a giustificazione della previsione del solo verbale riassuntivo per l'udienza preliminare di fronte alla direttiva im

posta dalla delega, una presunzione di «limitata rilevanza» degli atti che in tale udienza vengono compiuti, a sua volta spiegabile («sia pur con qualche sforzo») con le limitate dimensioni e finalità che nella me desima udienza assume l'attività probatoria.

Il modello del verbale di udienza preliminare predisposto dal ministe ro di grazia e giustizia prevede sia l'assistenza di ausiliari tecnici che la registrazione fonografica a complemento della verbalizzazione rias suntiva (cfr. Una modulistica per il nuovo codice di procedura penale, in Documenti giustizia, 1989, fase. 8, 268). Considera, del pari, non esclusi va la previsione del verbale sintetico — cui andrebbe quindi affiancata la registrazione, secondo la regola generale posta dall'art. 134, 3° com

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - È sollevata questione di legittimità costituzio

nale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 420, 5° comma, del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.p.r. 22

ottobre 1988 n. 247) il quale prevede che il verbale dell'udienza

preliminare «è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma

dell'art. 140, 2° comma». Ad avviso del giudice a quo, che

ha sollevato la stessa questione con tre distinte ordinanze di

identico contenuto, è cosi precluso al giudice di disporre la ver

balizzazione integrale di tale fase processuale, in violazione del

criterio direttivo di cui all'art. 2, n. 8, della legge-delega 16

febbraio 1987 n. 81, che prevede la verbalizzazione mediante

mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase del procedimento, sal

va la facoltà del giudice di disporre «l'adozione di una diversa

documentazione degli atti processuali in relazione alla semplici tà o alla limitata rilevanza degli stessi o alla contingente indi

sponibilità degli strumenti o degli ausiliari tecnici». 2. - I tre giudizi possono essere riuniti in quanto le relative

ordinanze di rimessione sono di identico contenuto.

3. - La questione è fondata, sia pur nei limiti che verranno

in prosieguo precisati. Nell'elenco dei criteri e dei principi dell'art. 2 della legge di

delega al governo, per l'emanazione del nuovo codice di proce dura penale (1. 16 febbraio 1987 n. 81), il punto 8 prevede «ado

zione di strumenti opportuni per la documentazione degli atti

processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici

nel processo per la redazione degli atti processuali con adeguati

strumenti, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi

ovvero alla contingente indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari tecnici».

Al riguardo va preliminarmente considerato che se dal com

plesso della disposizione richiamata si evince la preferenza del

legislatore delegante per la verbalizzazione integrale degli atti

processuali, questa non costituisce però una regola assoluta es

sendo prevista la forma alternativa di una diversa documenta

zione in relazione alla loro «semplicità e limitata rilevanza».

Il carattere alternativo delle forme di verbalizzazione ivi indi

cate, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittimo in sede di attuazione della delega la possibilità, a seconda delle peculiari caratteristiche di ognuna delle fasi pro cessuali di volta in volta considerate, di prevedere l'una o l'al

tra forma di verbalizzazione, cioè quella integrale o quella rias

suntiva, come la regola di ciascuna di esse, però sempre rimet

tendo al giudice la possibilità di ricorrere all'altra. Cosi, mentre

appare legittimo che per le fasi, per loro natura complesse, la

regola sia quella della verbalizzazione integrale, per converso

è possibile che la regola contraria valga, per una giusta esigenza di rapidità del processo, quando in altre fasi non siano di nor

ma ravvisabili, attesa la natura degli atti che vi si svolgono, la stessa complessità e rilevanza. Ciò che non è però consentito

dalla legge di delega è la possibilità che, in quest'ultima ipotesi, la ricorrenza dei presupposti della «semplicità e della limitata

rilevanza» assurga a presunzione assoluta, e che quindi la ver

balizzazione riassuntiva venga a costituire per alcune fasi pro cessuali una regola insucettibile di deroga da parte del giudice che dovesse, in relazione a determinati atti, escludere la sussi

stenza dei presupposti che giustificano, in via di principio, la

forma semplificata di documentazione.

4. - L'art. 420 del nuovo codice di procedura penale, facente

parte del titolo IX che disciplina l'udienza preliminare e recante

il titolo «Costituzione delle parti», prevede, come si è già riferi

to, al 5° comma, che «Il verbale dell'udienza preliminare è re

datto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, 2°

ma, — anche negli art. 127, 10° comma, 420, 5° comma, e 666, 9°

comma, G. P. Voena, in Profili del nuovo codice di procedura penale a cura di G. Conso-V. Grevi, Cedam, Padova, 1990, 111. Tali conclu

sioni, per la verità, sembrano difficilmente conciliabili col tenore lette

rale delle tre disposizioni oggetto della censura della corte, in particola re con l'uso dell'avverbio «soltanto» (riferito alla forma riassuntiva della

verbalizzazione) e con il richiamo al 2° comma dell'art. 140, che riguar

da, appunto, i casi in cui è redatto soltanto il verbale in forma riassun

tiva; la riproduzione fonografica, tuttavia, assicurerebbe certamente l'in

tegralità della documentazione (se non della verbalizzazione). [C. De

Chiara]

Il Foro Italiano — 1991.

comma», ponendo cosi una regola assoluta che non consente

al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di effettuare la verbaliz

zazione negli altri modi previsti dal titolo III per la documenta

zione degli atti.

In base a quanto si è avuto modo di esporre nel punto prece dente, in ossequio al principio di rapidità degli atti processuali, che pur costituisce un altro dei cardini fondamentali del nuovo

processo penale, non è da ritenersi in contrasto con i criteri

ed i principi dell'art. 2, punto 8, della legge di delega, che il

legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteri

stiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che nor

malmente vi si compiono, che la documentazione di questi av

venga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva.

Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta però nella circostanza che la disposizione impugnata prevede in mo

do esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudi

ce, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella alternativa

della verbalizzazione integrale. Difatti, la peculiare natura del

l'udienza preliminare può ragionevolmente giustificare la pre sunzione di «semplicità e di limitata rilevanza» degli atti che

in essa si compiono, tale da far elevare a regola la forma della

verbalizzazione riassuntiva e ad eccezione rimessa all'espressa valutazione del giudice, la forma della verbalizzazione integra

le, ma non la possibilità di considerare come assoluta quella

presunzione, facendo assurgere a regola inderogabile la forma

semplificata di documentazione di quegli atti. Difatti, in base

ai criteri e principi della delega, qualunque delle due forme al

ternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta

considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la pos sibilità di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in rela

zione alle concrete esigenze processuali, il che determina l'ille

gittimità costituzionale della disposizione impugnata perché es

sa prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga «soltanto» anziché «di regola» in forma riassuntiva.

5. - Le considerazioni che precedono suggeriscono altresì di

estendere — ex art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87 — la dichiarazio

ne di illegittimità costituzionale all'ultimo comma dell'art. 127

e all'ultimo comma dell'art. 666 del nuovo codice di procedura

penale che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono,

per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del re

lativo verbale di udienza.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420, 5° comma,

c.p.p. (approvato con d.p.r. 22 ottobre 1988 n. 247), nella par te in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché

«di regola»; visto l'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara

l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 127, 10° comma, c.p.p.

(approvato con d.p.r. 22 ottobre 1988 n. 247) nella parte in

cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «dire

gola»; ti) dell'art. 666, 9° comma, c.p.p. (approvato con d.p.r. 22 ottobre 1988 n. 247) nella parte in cui dopo la parola «redat

to» prevede «soltanto» anziché «di regola».

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 ottobre 1990, n. 512

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 novembre 1990, n. 44); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Provincia di Trento (Aw. Oni

da) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favara).

Sanità pubblica — Kiuuti industria» — Kitiuti sonai urbani — Materie prime secondarie — Decreto del ministro dell'am

biente — Individuazione e norme tecniche — Spettanza allo

Stato (Cost., art. 117, 118, 119; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670,

t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9; d.p.r. 10 settembre 1982

n. 915, attuazione delle direttive (Cee) n. 75/442 relativa ai

rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodife nili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, art. 2; 1. 9 novembre 1988 h. 475, disposizioni ur

genti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, art. 2; d.m. 26 gennaio 1990, individuazione delle materie prime se

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