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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 30 dicembre 1987, n. 616 (Gazzetta...

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sentenza 30 dicembre 1987, n. 616 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres. Saja, Est. Greco; Soc. Zanussi c. Fantini; Soc. Nuova Sias c. Spinella; Zocca c. Soc. Alfa Romeo. Ord. Cass. 6 aprile 1984 (G. U. n. 47 bis del 1985); Trib. Aosta 18 dicembre 1985 (G. U. n. 149 bis del 1985); Pret. Milano 10 febbraio 1986 (G. U., 1 a s.s., n. 50 del 1986) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1061/1062-1063/1064 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181175 . Accessed: 24/06/2014 23:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 23:20:44 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 30 dicembre 1987, n. 616 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1);Pres. Saja, Est. Greco; Soc. Zanussi c. Fantini; Soc. Nuova Sias c. Spinella; Zocca c. Soc. AlfaRomeo. Ord. Cass. 6 aprile 1984 (G. U. n. 47 bis del 1985); Trib. Aosta 18 dicembre 1985 (G. U.n. 149 bis del 1985); Pret. Milano 10 febbraio 1986 (G. U., 1 a s.s., n. 50 del 1986)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1061/1062-1063/1064Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181175 .

Accessed: 24/06/2014 23:20

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

però, dal danno concretamente risentito dallo Stato, dalle regioni, dai

comuni quando vi sia lesione fisica dei beni che compongono l'ambiente.

In questo modo, la somma concretamente risarcibile a titolo di danno

ambientale assume tutte le caratteristiche di una pena privata, i cui bene

ficiari sono, però, lo Stato e gli enti minori, con il risultato di assolvere

ad una funzione diversa da quella che era stata posta a giustificazione della riscoperta delle pene private nell'armamentario giurisprivatistico de

gli anni ottanta. Si tratta di un uso sempre più indiscriminatamente pubblico delle rego

le della responsabilità civile. E tale conclusione non sembra in alcun mo

do inficiata o, in ogni caso, indebolita dalla persistente esperibilità dei

rimedi della responsabilità civile a favore del privato cittadino quando lo stesso abbia sofferto, uti singulus e uti socius, un danno all'ambiente

(se poi l'azionabilità dovesse passare attraverso le maglie dell'art. 844

c.c., rinascerebbero per incanto le perplessità di tutti coloro i quali riten

gono che la logica proprietaria intrinseca alla norma stessa sarebbe poco facilmente piegabile alla tutela di interessi diversi da quello avente ad

oggetto il fondiario: cfr. sul punto S. Patti, La tutela civile dell'ambien

te, Padova, 1979; C. Salvi, Le immissioni industriali. Rapporti di vicina

to e tutela dell'ambiente, Milano, 1979; A. Procida Mirabelli di Lauro, Immissioni e «rapporto proprietario», Napoli, 1984): non si fanno certo

diffidi profezie se si ritiene che la voce centrale, assolutamente prevalen

te, sarà quella del danno ambientale risalente allo Stato e agli enti minori.

In questo modo la responsabilità civile finisce per diventare, anche pro

prio per le caratteristiche del danno patrimoniale presunto analizzato so

pra, uno strumento di ordine pubblicistico: e il pensiero, immergendosi in una prospettiva di comparazione del sistema, non può che andare al

l'esperienza dove si è tentata la strada del diritto pubblico della responsa bilità civile. Negli Stati Uniti d'America, coloro che aderiscono a quella che nell'attuale fase di pensiero della cultura giuridica nordamericana può essere incisivamente qualificata come «tort public law», sottolineano con

sempre maggiore urgenza che le finalità proprie della responsabilità civile

non possono più essere svolte attraverso le tradizionali norme della re

sponsabilità civile: sarebbe, quindi, preferibile una diversificazione — am

ministrativa, regolamentare, assicurativa e criminale — della disciplina normativa vigente per far fronte in modo adeguato a tali nuove situazioni.

Il livello di rischio, accettato o meno (recte: la definizione di cosa in

tendiamo per illecito civile), dovrebbe essere determinato da un procedi mento regolamentare di tipo amministrativo in base a guidelines offerte

dal legislatore. Si prospetta conseguentemente una sempre maggiore «espro

priazione» della posizione delle corti le quali, sia nel campo dei «mass

torts» sia in quello della produzione di beni o di svolgimento d'attività

potenzialmente pericolose per beni pubblici, non sono in grado di eserci

tare i compiti istituzionali loro propri (in modo particolare tale posizione è stata sostenuta da J. Mashaw, Pro-delegation: Why Administrators

Should Make Political Decisions, in 1 Yale J. of Law, Economics and

Organization (1985); D. Rosenberg, The Causal Connection in Mass Ex

posure Cases; A «Public View» Vision ot the Tort System, in 97 Harv.

L. Rev. 849 (1983); E. P. Elliott, Goal Analysis versus Institutional Ana

lysis of Toxic Compensation System, in 73 Georgetown L. J. 1358 (1985)). Accanto a questa versione di «public-administrative tort law» esiste

anche un'altra versione di «public-judical tort law» nella quale sono inve

ce le corti che vengono sempre più deputate al raggiungimento di obietti

vi di pubblico interesse (cfr. in particolare O. Fiss, Against Settlement, in 93 Yale L. J. 1073 (1984)).

Il sistema dei torts, con l'alta litigiosità giudiziaria che gli è propria, costituirebbe in tale prospettiva uno strumento irrinunciabile per realizza

re le finalità, dichiaratamente pubbliche, di «using state power to bring a recalcitrant reality close to ou chosen ideals» (cosi Fiss, Against Settle

ment, cit., 1080). Nell'esperienza nordamericana è sicuramente prevalente, però, la ver

sione per la quale giurie e corti non possono assolvere un persistente ruolo nella dinamica di protezione di determinati nuovi interessi: da una

parte, infatti le corti sono sempre più orientate al raggiungimento di de

terminate finalità sociali, in ossequio ad una concezione propria della

giustizia aristotelica; dall'altra la giuria ha visto la sua posizione sempre

più svincolata da quel controllo istituzionale che viene normalmente svol

to dai giudici. La strada «pubblicistica» richiede quindi la previsione di «agencies»

e la predisposizione di un apparato regolamentare costituito ad hoc.

Ciò non sembra essersi verificato nell'esperienza italiana: aver caricato,

invece, nella prospettiva recepita prima della legge del 1986 e ora legitti

mata in sede di controllo di costituzionalità dai giudici della Consulta,

tutto il peso e l'incarico relativo alle definizioni delle controversie e alla

fissazione del quantum risarcitorio esclusivamente sulle corti sembrerebbe

porsi in contrasto con le diverse regole e la diversa funzione che viene

svolta dalle stesse all'interno dell'istituto della responsabilità civile.

4. - Conclusioni. — Se la legge istitutiva del ministero dell'ambiente

non rappresenta certo un modello di legge da imitare o da applaudire, la Corte costituzionale, con la sentenza in questione, ha contribuito a

rafforzarne alcune delle caratteristiche più negative: in primo luogo, la

rinnovata attenzione verso un modello sanzionatorio «vecchio stampo»

presente nella responsabilità civile italiana che, invece, dovrebbe essere

sempre più residuale ed eccezionale nelle generali funzioni svolte dall'isti

II Foro Italiano — 1988.

tuto della responsabilità civile; in secondo luogo l'insistenza — dopo la

sentenza n. 184 del 1986 — con la quale il danno ambientale è stato

considerato, allo stesso modo del danno alla salute, danno-evento, quindi

presunto e completamente anomalo nel nostro panorama. Per di più, poi, è danno-evento dalle tinte punitive a favore non tanto dei soggetti priva

ti, quanto dello Stato. In definitiva, quindi, a legge discutibile e criticabile sotto diversi punti

di vista ha fatto riscontro un'interpretazione della corte di ugual segno. La responsabilità civile è stata in tal modo depotenziata della sua origina ria funzione di supplenza per diventare uno degli strumenti di attuazione

di più larghe finalità pubblicistiche: se la responsabilità civile conosce

con questa sentenza un ulteriore compito o, se si vuole, vede accelerare

il processo di una frantumazione delle sue funzioni, ciò sarebbe dovuto

avvenire più alla luce del sole e, forse, attraverso un diverso disegno di

politica del diritto.

Giulio Ponzanelli Giulio Ponzanelli

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 dicembre 1987, n. 616

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres.

Saja, Est. Greco; Soc. Zanussi c. Fantini; Soc. Nuova Sias

c. Spinella; Zocca c. Soc. Alfa Romeo. Ord. Cass. 6 aprile 1984 (G. U. n. 47 bis del 1985); Trib. Aosta 18 dicembre 1985

(G. U. n. 149 bis del 1985); Pret. Milano 10 febbraio 1986 (G. U., la s.s., n. 50 del 1986).

Lavoro (rapporto) — Ferie del lavoratore — Malattia insorta nel

periodo feriale — Sospensione del decorso delle ferie — Omes

sa previsione — Incostituzionalità (Cost., art. 36; cod. civ.,

art. 2109).

È illegittimo l'art. 2109 c.c., nella parte in cui non prevede che

la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il de

corso, per contrasto con l'art. 36, 3° comma, Cost. (1)

Diritto. — 1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.

2. - I giudici rimettenti della legittimità costituzionale dell'art.

2109 c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione del perio

do feriale per la insorgenza di una malattia nel corso dello stesso

o, quanto meno, non prevede il diritto del lavoratore ad un ulte

riore periodo di ferie retribuito.

A loro parere risulterebbero violati: a) l'art. 36, 3° comma,

Cost., perché, per effetto della malattia insorta durante le ferie,

al lavoratore non risulterebbe assicurato un periodo di riposo per

ritemprare le energie psico-fisiche consumate durante il periodo

lavorativo; b) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che

si verifica tra i lavoratori privati che non godono della sospensio

ne del periodo feriale e i lavoratori pubblici che ne usufruiscono

in base al 2° comma dell'art. 16 d.p.r. 16 ottobre 1979 n. 501

ed all'art. 6 d.p.r. 7 novembre 1980 n. 810.

Le censure sono fondate. L'art. 36, 3° comma, Cost, pone

il principio della irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quel

lo della effettiva fruizione delle stesse.

Lo stesso diritto è consacrato nell'art. 2109 c.c., che, correlato

all'art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed effettuale.

Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore

a fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione

al lavoro sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usu

rate dal lavoro e possa altresì' soddisfare le sue esigenze ricreativo

culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale.

(1) L'ordinanza di rimessione Cass. 6 aprile 1984 (depositata con il

n. 407 il 26 giugno 1984) è in Foro it., 1984, I, 1817, con nota di richia

mi; in Riv. it. dir. lav., 1985, II, 420, con nota di G. Nicolini, Malattia

e ferie; in Informazione prev., 1985, 573, con nota di C. Zucchelli,

Insorgenza della malattia in periodo di ferie: nuovi dubbi sulla disciplina atta luce del dettato costituzionale.

Per l'interruzione delle ferie per intervenuta malattia, cfr., inoltre, Pret.

Milano 2 aprile 1986, Foro it., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n.

1156. In argomento, cfr., in dottrina, anche E. d'Avossa, Ancora in

tema di malattia intervenuta durante le ferie, in Lavoro 80, 1984, 933;

F. Castiglione, Malattia sopraggiunta in corso di ferie: la questione in

nanzi alla Corte costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 1985, I, 362; R. Fu

zio, Battaglia ancora aperta sul tema della malattia sopravvenuta in corso

di ferie (nota a Trib. Savona 8 novembre 1982, Foro it., 1983, I, 439), in Giur. merito, 1984, 1112.

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1063 PARTE PRIMA 1064

Lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente

avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie del lavoratore

affinché il suo successivo apporto all'impresa sia più proficuo di risultati.

Le finalità che si intendono raggiungere sono certamente fru

strate dall'insorgere della malattia durante il periodo feriale.

Del resto la convenzione Oil n. 132 del 1970 entrata in vigore a seguito di ratifica per il nostro paese del 29 luglio 1982 ha

posto il principio secondo cui i periodi di incapacità al lavoro

dovuti a malattia o ad infortunio non possono essere conteggiati nel congedo annuale retribuito.

Le legislazioni di quasi tutti i paesi, specie di quelli europei e di quelli che hanno ratificato la detta convenzione, hanno dato

attuazione al principio; sia pure con varie modalità hanno previ sto la sospensione del periodo feriale per effetto della malattia

insorta durante lo stesso.

Molti contratti collettivi già lo prevedono, come le stesse nor

me disciplinatrici del rapporto di impiego pubblico, indicate dai

remittenti a parametro (art. 16, 2° comma, d.p.r. 16 ottobre 1979

n. 501 e art. 6 d.p.r. 7 novembre 1980 n. 810). Lo stesso legislatore ha già escluso dal periodo feriale alcuni

eventi (per es. il preavviso); ha previsto la interruzione delle ferie

per richiamo alle armi, per il servizio di leva, per gravidanza, ecc.

Non valgono in senso contrario la sottrazione al controllo del

datore di lavoro delle modalità di fruizione delle ferie e della

sua effettività; la eventuale sovrapposizione di due cause di so

spensione dell'attività di lavoro (ferie e malattia) e la diversità

degli effetti sulla retribuzione; la necessità di considerare l'entità

della malattia e di effettuare i relativi controlli; le eventuali ne

cessità del datore di lavoro alla ripresa del lavoro dopo il periodo

feriale, tenuto conto, peraltro, del fatto che già attualmente si

tende a scaglionare le ferie nel corso dell'intero anno.

Certamente l'attuazione del principio che si va affermando, della

sospensione del periodo feriale per malattia insorta durante lo

stesso, ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio. Vi potrà essere un intervento specifico del legislatore o potrà

sopperire il rinvio alla contrattazione collettiva. Sarà una scelta

che il legislatore dovrà compiere.

Comunque va affermato il principio che ha il suo fondamento

in un precetto della Costituzione che va attuato. E, pertanto, la

norma censurata (art. 2109 c.c.) va dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui non prevede la sospensione del perio do feriale per la malattia insorta durante lo stesso.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi tà costituzionale dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il

decorso.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 settembre 1987, n. 299

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 ottobre 1987, n. 42); Pres. La Pergola, Rei. Ferrari; Chiarelli ed altri (Avv. Gre

co, Lo Cascio, Di Salvo) c. La casa del giovane barone S.

Chiarelli La Lumia ed altri (Avv. Maniscalco Basile); interv.

Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favaro). Ord. App. Pa

lermo 22 novembre 1985 (G. U., la s.s., n. 24 del 1986).

Successione ereditaria — Disposizione testamentaria a favore di

ente non riconosciuto — Istanza per il riconoscimento — Tar

dività — Insufficiente motivazione sulla rilevanza — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 4, 24, 30,

31, 32, 38; cod. civ., art. 600).

È inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rile

vanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 c.c., nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni te

stamentarie a favore di un ente non riconosciuto nell'ipotesi in cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di riconosci

mento sia dovuto a cause giustificatrici, in riferimento agli art.

2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione App. Palermo 22 novembre 1985 è mas simata in Foro it., 1987, I, 2274, con nota di richiami.

In riferimento all'atto istitutivo di una fondazione, v. da ultimo (oltre

Il Foro Italiano — 1988.

Fatto. — (Omissis). 1.2. - Proposto dai consorti Chiarelli ri

corso per cassazione, le sezioni unite, con sentenza 10 luglio 1984, n. 4024 (Foro it., 1985, I, 518), accolsero il primo motivo, incen

trato sulla tardività dell'istanza e sulla conseguente inefficacia delle

disposizioni testamentarie, a nulla rilevando, a fronte della for

mulazione della norma, che la tardiva presentazione della domanda

all'autorità competente dipendesse da errore, rescrivendo che il

termine non era stato osservato sul riflesso che la domanda al

presidente della repubblica era tardiva né assumeva rilievo la scu

sabilità dell'errore.

2. - Avanti altra sezione della Corte d'appello di Palermo, cui

la causa era stata rinviata, la difesa della fondazione ha sollevato

questioni di costituzionalità: a) degli art. 12 c.c. e 51 1. n. 6972

del 1980, laddove attribuiscono al capo dello Stato il riconosci

mento di fondazioni, per contrasto con gli art. 14 e 20 dello sta

tuto siciliano (che è legge costituzionale), in relazione agli art.

117 e 118 Cost., essendo di competenza esclusiva della regione, sia legislativa sia amministrativa, la materia della beneficenza pub blica e delle opere pie; b) dell'art. 600 c.c. per contrasto con

gli art. 2, 13, 38, 31, 34 Cost.; c) degli art. 34, 1° comma, r.d.

26 giugno 1924 n. 1054 e 34, 2° comma, 1. 6 dicembre 1971 n.

1034 nella parte in cui non prevedono che l'errore scusabile ha

rilevanza anche nell'attività di formazione dell'atto amministrati

vo, per contrasto con l'art. 8 Cost.

Le questioni sub a) e c) sono state ritenute irrilevanti alla corte

di Palermo, che ha per contro giudicato rilevante b), in riferi

mento agli art. 4, 30, 2° comma, 32, 1° comma, 38, 1° comma, 3 e 24, 1° e 2° comma, Cost. (Omissis)

Diritto. — Il giudice a quo non ha speso neppure una parola al fine di motivare la rilevanza della proposta questione d'incosti

tuzionalità, limitandosi a dirla rilevante in un passo della motiva

zione e nel dispositivo, e, poiché non rientra nei compiti di questa corte procedere a tale esame, l'incidente va dichiarato inammissi

bile. Conclusione che con maggior vigore va attinta nella specie in cui vennero in considerazione i limiti delle pronunce di rigetto e dell'autorità preclusiva del principio di diritto enunciato dalla

Cassazione e i limiti obiettivi del giudizio di rinvio segnati dal

l'art. 394 c.p.c. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'inammissi

bilità della questione d'illegittimità costituzionale sollevata, in ri

ferimento agli art. 2, 4, 3, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., dalla Corte

d'appello di Palermo (con ordinanza emessa il 22 novembre 1985) dell'art. 600 c.c. nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle

disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto

nell'ipotesi in cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di ri

conoscimento sia dovuto a cause giustificatrici.

a Cass., sez. un., 10 luglio 1984, n. 4024, id., 1985, I, 518, con nota di richiami, emessa nel corso della causa cui si riferisce la sentenza in

epigrafe), Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 1985, n. 189, id., 1986, III, 128, con nota di richiami di G. M. Saracco. Su queste decisioni, e più in generale, v. ora Galgano, Le associazioni, le fondazioni, i comitati, Padova, 1987, spec. 353 ss.

In materia di successione ereditaria, v. anche Cass. 11 ottobre 1986, n. 5947, Foro it., 1987, I, 1175, con nota di richiami, relativa alla posi zione del legittimario nel procedimento diretto a far valere la simulazione di atti compiuti dal de cuius.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 1987, n. 270

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 agosto 1987, n. 34); Pres. e rei. Andrioli; Pennesi c. Inam, Blasiolo c. Inam; Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Linguiti). Ord. Pret. Cingoli 4 agosto 1980 (G. U. n. 332 del 1980); Pret. S. Valentino 24

marzo 1981 (G. U. n. 25 del 1983).

Previdenza sociale — Fiscalizzazione degli oneri sociali —

Requisiti per la concessione del beneficio — Rispetto dei

contratti collettivi — Questione infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 19, 36, 39; d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché

modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore ag

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