sentenza 30 dicembre 1987, n. 616 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1);Pres. Saja, Est. Greco; Soc. Zanussi c. Fantini; Soc. Nuova Sias c. Spinella; Zocca c. Soc. AlfaRomeo. Ord. Cass. 6 aprile 1984 (G. U. n. 47 bis del 1985); Trib. Aosta 18 dicembre 1985 (G. U.n. 149 bis del 1985); Pret. Milano 10 febbraio 1986 (G. U., 1 a s.s., n. 50 del 1986)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1061/1062-1063/1064Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181175 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
però, dal danno concretamente risentito dallo Stato, dalle regioni, dai
comuni quando vi sia lesione fisica dei beni che compongono l'ambiente.
In questo modo, la somma concretamente risarcibile a titolo di danno
ambientale assume tutte le caratteristiche di una pena privata, i cui bene
ficiari sono, però, lo Stato e gli enti minori, con il risultato di assolvere
ad una funzione diversa da quella che era stata posta a giustificazione della riscoperta delle pene private nell'armamentario giurisprivatistico de
gli anni ottanta. Si tratta di un uso sempre più indiscriminatamente pubblico delle rego
le della responsabilità civile. E tale conclusione non sembra in alcun mo
do inficiata o, in ogni caso, indebolita dalla persistente esperibilità dei
rimedi della responsabilità civile a favore del privato cittadino quando lo stesso abbia sofferto, uti singulus e uti socius, un danno all'ambiente
(se poi l'azionabilità dovesse passare attraverso le maglie dell'art. 844
c.c., rinascerebbero per incanto le perplessità di tutti coloro i quali riten
gono che la logica proprietaria intrinseca alla norma stessa sarebbe poco facilmente piegabile alla tutela di interessi diversi da quello avente ad
oggetto il fondiario: cfr. sul punto S. Patti, La tutela civile dell'ambien
te, Padova, 1979; C. Salvi, Le immissioni industriali. Rapporti di vicina
to e tutela dell'ambiente, Milano, 1979; A. Procida Mirabelli di Lauro, Immissioni e «rapporto proprietario», Napoli, 1984): non si fanno certo
diffidi profezie se si ritiene che la voce centrale, assolutamente prevalen
te, sarà quella del danno ambientale risalente allo Stato e agli enti minori.
In questo modo la responsabilità civile finisce per diventare, anche pro
prio per le caratteristiche del danno patrimoniale presunto analizzato so
pra, uno strumento di ordine pubblicistico: e il pensiero, immergendosi in una prospettiva di comparazione del sistema, non può che andare al
l'esperienza dove si è tentata la strada del diritto pubblico della responsa bilità civile. Negli Stati Uniti d'America, coloro che aderiscono a quella che nell'attuale fase di pensiero della cultura giuridica nordamericana può essere incisivamente qualificata come «tort public law», sottolineano con
sempre maggiore urgenza che le finalità proprie della responsabilità civile
non possono più essere svolte attraverso le tradizionali norme della re
sponsabilità civile: sarebbe, quindi, preferibile una diversificazione — am
ministrativa, regolamentare, assicurativa e criminale — della disciplina normativa vigente per far fronte in modo adeguato a tali nuove situazioni.
Il livello di rischio, accettato o meno (recte: la definizione di cosa in
tendiamo per illecito civile), dovrebbe essere determinato da un procedi mento regolamentare di tipo amministrativo in base a guidelines offerte
dal legislatore. Si prospetta conseguentemente una sempre maggiore «espro
priazione» della posizione delle corti le quali, sia nel campo dei «mass
torts» sia in quello della produzione di beni o di svolgimento d'attività
potenzialmente pericolose per beni pubblici, non sono in grado di eserci
tare i compiti istituzionali loro propri (in modo particolare tale posizione è stata sostenuta da J. Mashaw, Pro-delegation: Why Administrators
Should Make Political Decisions, in 1 Yale J. of Law, Economics and
Organization (1985); D. Rosenberg, The Causal Connection in Mass Ex
posure Cases; A «Public View» Vision ot the Tort System, in 97 Harv.
L. Rev. 849 (1983); E. P. Elliott, Goal Analysis versus Institutional Ana
lysis of Toxic Compensation System, in 73 Georgetown L. J. 1358 (1985)). Accanto a questa versione di «public-administrative tort law» esiste
anche un'altra versione di «public-judical tort law» nella quale sono inve
ce le corti che vengono sempre più deputate al raggiungimento di obietti
vi di pubblico interesse (cfr. in particolare O. Fiss, Against Settlement, in 93 Yale L. J. 1073 (1984)).
Il sistema dei torts, con l'alta litigiosità giudiziaria che gli è propria, costituirebbe in tale prospettiva uno strumento irrinunciabile per realizza
re le finalità, dichiaratamente pubbliche, di «using state power to bring a recalcitrant reality close to ou chosen ideals» (cosi Fiss, Against Settle
ment, cit., 1080). Nell'esperienza nordamericana è sicuramente prevalente, però, la ver
sione per la quale giurie e corti non possono assolvere un persistente ruolo nella dinamica di protezione di determinati nuovi interessi: da una
parte, infatti le corti sono sempre più orientate al raggiungimento di de
terminate finalità sociali, in ossequio ad una concezione propria della
giustizia aristotelica; dall'altra la giuria ha visto la sua posizione sempre
più svincolata da quel controllo istituzionale che viene normalmente svol
to dai giudici. La strada «pubblicistica» richiede quindi la previsione di «agencies»
e la predisposizione di un apparato regolamentare costituito ad hoc.
Ciò non sembra essersi verificato nell'esperienza italiana: aver caricato,
invece, nella prospettiva recepita prima della legge del 1986 e ora legitti
mata in sede di controllo di costituzionalità dai giudici della Consulta,
tutto il peso e l'incarico relativo alle definizioni delle controversie e alla
fissazione del quantum risarcitorio esclusivamente sulle corti sembrerebbe
porsi in contrasto con le diverse regole e la diversa funzione che viene
svolta dalle stesse all'interno dell'istituto della responsabilità civile.
4. - Conclusioni. — Se la legge istitutiva del ministero dell'ambiente
non rappresenta certo un modello di legge da imitare o da applaudire, la Corte costituzionale, con la sentenza in questione, ha contribuito a
rafforzarne alcune delle caratteristiche più negative: in primo luogo, la
rinnovata attenzione verso un modello sanzionatorio «vecchio stampo»
presente nella responsabilità civile italiana che, invece, dovrebbe essere
sempre più residuale ed eccezionale nelle generali funzioni svolte dall'isti
II Foro Italiano — 1988.
tuto della responsabilità civile; in secondo luogo l'insistenza — dopo la
sentenza n. 184 del 1986 — con la quale il danno ambientale è stato
considerato, allo stesso modo del danno alla salute, danno-evento, quindi
presunto e completamente anomalo nel nostro panorama. Per di più, poi, è danno-evento dalle tinte punitive a favore non tanto dei soggetti priva
ti, quanto dello Stato. In definitiva, quindi, a legge discutibile e criticabile sotto diversi punti
di vista ha fatto riscontro un'interpretazione della corte di ugual segno. La responsabilità civile è stata in tal modo depotenziata della sua origina ria funzione di supplenza per diventare uno degli strumenti di attuazione
di più larghe finalità pubblicistiche: se la responsabilità civile conosce
con questa sentenza un ulteriore compito o, se si vuole, vede accelerare
il processo di una frantumazione delle sue funzioni, ciò sarebbe dovuto
avvenire più alla luce del sole e, forse, attraverso un diverso disegno di
politica del diritto.
Giulio Ponzanelli Giulio Ponzanelli
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 dicembre 1987, n. 616
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 gennaio 1988, n. 1); Pres.
Saja, Est. Greco; Soc. Zanussi c. Fantini; Soc. Nuova Sias
c. Spinella; Zocca c. Soc. Alfa Romeo. Ord. Cass. 6 aprile 1984 (G. U. n. 47 bis del 1985); Trib. Aosta 18 dicembre 1985
(G. U. n. 149 bis del 1985); Pret. Milano 10 febbraio 1986 (G. U., la s.s., n. 50 del 1986).
Lavoro (rapporto) — Ferie del lavoratore — Malattia insorta nel
periodo feriale — Sospensione del decorso delle ferie — Omes
sa previsione — Incostituzionalità (Cost., art. 36; cod. civ.,
art. 2109).
È illegittimo l'art. 2109 c.c., nella parte in cui non prevede che
la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il de
corso, per contrasto con l'art. 36, 3° comma, Cost. (1)
Diritto. — 1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con
un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
2. - I giudici rimettenti della legittimità costituzionale dell'art.
2109 c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione del perio
do feriale per la insorgenza di una malattia nel corso dello stesso
o, quanto meno, non prevede il diritto del lavoratore ad un ulte
riore periodo di ferie retribuito.
A loro parere risulterebbero violati: a) l'art. 36, 3° comma,
Cost., perché, per effetto della malattia insorta durante le ferie,
al lavoratore non risulterebbe assicurato un periodo di riposo per
ritemprare le energie psico-fisiche consumate durante il periodo
lavorativo; b) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che
si verifica tra i lavoratori privati che non godono della sospensio
ne del periodo feriale e i lavoratori pubblici che ne usufruiscono
in base al 2° comma dell'art. 16 d.p.r. 16 ottobre 1979 n. 501
ed all'art. 6 d.p.r. 7 novembre 1980 n. 810.
Le censure sono fondate. L'art. 36, 3° comma, Cost, pone
il principio della irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quel
lo della effettiva fruizione delle stesse.
Lo stesso diritto è consacrato nell'art. 2109 c.c., che, correlato
all'art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed effettuale.
Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore
a fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione
al lavoro sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usu
rate dal lavoro e possa altresì' soddisfare le sue esigenze ricreativo
culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale.
(1) L'ordinanza di rimessione Cass. 6 aprile 1984 (depositata con il
n. 407 il 26 giugno 1984) è in Foro it., 1984, I, 1817, con nota di richia
mi; in Riv. it. dir. lav., 1985, II, 420, con nota di G. Nicolini, Malattia
e ferie; in Informazione prev., 1985, 573, con nota di C. Zucchelli,
Insorgenza della malattia in periodo di ferie: nuovi dubbi sulla disciplina atta luce del dettato costituzionale.
Per l'interruzione delle ferie per intervenuta malattia, cfr., inoltre, Pret.
Milano 2 aprile 1986, Foro it., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n.
1156. In argomento, cfr., in dottrina, anche E. d'Avossa, Ancora in
tema di malattia intervenuta durante le ferie, in Lavoro 80, 1984, 933;
F. Castiglione, Malattia sopraggiunta in corso di ferie: la questione in
nanzi alla Corte costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 1985, I, 362; R. Fu
zio, Battaglia ancora aperta sul tema della malattia sopravvenuta in corso
di ferie (nota a Trib. Savona 8 novembre 1982, Foro it., 1983, I, 439), in Giur. merito, 1984, 1112.
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1063 PARTE PRIMA 1064
Lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente
avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie del lavoratore
affinché il suo successivo apporto all'impresa sia più proficuo di risultati.
Le finalità che si intendono raggiungere sono certamente fru
strate dall'insorgere della malattia durante il periodo feriale.
Del resto la convenzione Oil n. 132 del 1970 entrata in vigore a seguito di ratifica per il nostro paese del 29 luglio 1982 ha
posto il principio secondo cui i periodi di incapacità al lavoro
dovuti a malattia o ad infortunio non possono essere conteggiati nel congedo annuale retribuito.
Le legislazioni di quasi tutti i paesi, specie di quelli europei e di quelli che hanno ratificato la detta convenzione, hanno dato
attuazione al principio; sia pure con varie modalità hanno previ sto la sospensione del periodo feriale per effetto della malattia
insorta durante lo stesso.
Molti contratti collettivi già lo prevedono, come le stesse nor
me disciplinatrici del rapporto di impiego pubblico, indicate dai
remittenti a parametro (art. 16, 2° comma, d.p.r. 16 ottobre 1979
n. 501 e art. 6 d.p.r. 7 novembre 1980 n. 810). Lo stesso legislatore ha già escluso dal periodo feriale alcuni
eventi (per es. il preavviso); ha previsto la interruzione delle ferie
per richiamo alle armi, per il servizio di leva, per gravidanza, ecc.
Non valgono in senso contrario la sottrazione al controllo del
datore di lavoro delle modalità di fruizione delle ferie e della
sua effettività; la eventuale sovrapposizione di due cause di so
spensione dell'attività di lavoro (ferie e malattia) e la diversità
degli effetti sulla retribuzione; la necessità di considerare l'entità
della malattia e di effettuare i relativi controlli; le eventuali ne
cessità del datore di lavoro alla ripresa del lavoro dopo il periodo
feriale, tenuto conto, peraltro, del fatto che già attualmente si
tende a scaglionare le ferie nel corso dell'intero anno.
Certamente l'attuazione del principio che si va affermando, della
sospensione del periodo feriale per malattia insorta durante lo
stesso, ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio. Vi potrà essere un intervento specifico del legislatore o potrà
sopperire il rinvio alla contrattazione collettiva. Sarà una scelta
che il legislatore dovrà compiere.
Comunque va affermato il principio che ha il suo fondamento
in un precetto della Costituzione che va attuato. E, pertanto, la
norma censurata (art. 2109 c.c.) va dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non prevede la sospensione del perio do feriale per la malattia insorta durante lo stesso.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi tà costituzionale dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il
decorso.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 settembre 1987, n. 299
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 ottobre 1987, n. 42); Pres. La Pergola, Rei. Ferrari; Chiarelli ed altri (Avv. Gre
co, Lo Cascio, Di Salvo) c. La casa del giovane barone S.
Chiarelli La Lumia ed altri (Avv. Maniscalco Basile); interv.
Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Favaro). Ord. App. Pa
lermo 22 novembre 1985 (G. U., la s.s., n. 24 del 1986).
Successione ereditaria — Disposizione testamentaria a favore di
ente non riconosciuto — Istanza per il riconoscimento — Tar
dività — Insufficiente motivazione sulla rilevanza — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 4, 24, 30,
31, 32, 38; cod. civ., art. 600).
È inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rile
vanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 c.c., nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni te
stamentarie a favore di un ente non riconosciuto nell'ipotesi in cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di riconosci
mento sia dovuto a cause giustificatrici, in riferimento agli art.
2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione App. Palermo 22 novembre 1985 è mas simata in Foro it., 1987, I, 2274, con nota di richiami.
In riferimento all'atto istitutivo di una fondazione, v. da ultimo (oltre
Il Foro Italiano — 1988.
Fatto. — (Omissis). 1.2. - Proposto dai consorti Chiarelli ri
corso per cassazione, le sezioni unite, con sentenza 10 luglio 1984, n. 4024 (Foro it., 1985, I, 518), accolsero il primo motivo, incen
trato sulla tardività dell'istanza e sulla conseguente inefficacia delle
disposizioni testamentarie, a nulla rilevando, a fronte della for
mulazione della norma, che la tardiva presentazione della domanda
all'autorità competente dipendesse da errore, rescrivendo che il
termine non era stato osservato sul riflesso che la domanda al
presidente della repubblica era tardiva né assumeva rilievo la scu
sabilità dell'errore.
2. - Avanti altra sezione della Corte d'appello di Palermo, cui
la causa era stata rinviata, la difesa della fondazione ha sollevato
questioni di costituzionalità: a) degli art. 12 c.c. e 51 1. n. 6972
del 1980, laddove attribuiscono al capo dello Stato il riconosci
mento di fondazioni, per contrasto con gli art. 14 e 20 dello sta
tuto siciliano (che è legge costituzionale), in relazione agli art.
117 e 118 Cost., essendo di competenza esclusiva della regione, sia legislativa sia amministrativa, la materia della beneficenza pub blica e delle opere pie; b) dell'art. 600 c.c. per contrasto con
gli art. 2, 13, 38, 31, 34 Cost.; c) degli art. 34, 1° comma, r.d.
26 giugno 1924 n. 1054 e 34, 2° comma, 1. 6 dicembre 1971 n.
1034 nella parte in cui non prevedono che l'errore scusabile ha
rilevanza anche nell'attività di formazione dell'atto amministrati
vo, per contrasto con l'art. 8 Cost.
Le questioni sub a) e c) sono state ritenute irrilevanti alla corte
di Palermo, che ha per contro giudicato rilevante b), in riferi
mento agli art. 4, 30, 2° comma, 32, 1° comma, 38, 1° comma, 3 e 24, 1° e 2° comma, Cost. (Omissis)
Diritto. — Il giudice a quo non ha speso neppure una parola al fine di motivare la rilevanza della proposta questione d'incosti
tuzionalità, limitandosi a dirla rilevante in un passo della motiva
zione e nel dispositivo, e, poiché non rientra nei compiti di questa corte procedere a tale esame, l'incidente va dichiarato inammissi
bile. Conclusione che con maggior vigore va attinta nella specie in cui vennero in considerazione i limiti delle pronunce di rigetto e dell'autorità preclusiva del principio di diritto enunciato dalla
Cassazione e i limiti obiettivi del giudizio di rinvio segnati dal
l'art. 394 c.p.c. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'inammissi
bilità della questione d'illegittimità costituzionale sollevata, in ri
ferimento agli art. 2, 4, 3, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., dalla Corte
d'appello di Palermo (con ordinanza emessa il 22 novembre 1985) dell'art. 600 c.c. nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle
disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto
nell'ipotesi in cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di ri
conoscimento sia dovuto a cause giustificatrici.
a Cass., sez. un., 10 luglio 1984, n. 4024, id., 1985, I, 518, con nota di richiami, emessa nel corso della causa cui si riferisce la sentenza in
epigrafe), Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 1985, n. 189, id., 1986, III, 128, con nota di richiami di G. M. Saracco. Su queste decisioni, e più in generale, v. ora Galgano, Le associazioni, le fondazioni, i comitati, Padova, 1987, spec. 353 ss.
In materia di successione ereditaria, v. anche Cass. 11 ottobre 1986, n. 5947, Foro it., 1987, I, 1175, con nota di richiami, relativa alla posi zione del legittimario nel procedimento diretto a far valere la simulazione di atti compiuti dal de cuius.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 1987, n. 270
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 agosto 1987, n. 34); Pres. e rei. Andrioli; Pennesi c. Inam, Blasiolo c. Inam; Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Linguiti). Ord. Pret. Cingoli 4 agosto 1980 (G. U. n. 332 del 1980); Pret. S. Valentino 24
marzo 1981 (G. U. n. 25 del 1983).
Previdenza sociale — Fiscalizzazione degli oneri sociali —
Requisiti per la concessione del beneficio — Rispetto dei
contratti collettivi — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3, 19, 36, 39; d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché
modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore ag
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