sentenza 4 aprile 1990, n. 160 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 aprile 1990, n. 15) Pres.Saja, Est. Greco; Regione Sicilia c. Inail (Avv. Monaco); interv. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato D'Amato). Ord. Pret. Agrigento 4 luglio 1989 (G.U., 1 a s.s., n. 50 del 1989)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), p. 2133/2134Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184775 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 aprile 1990, n. 160 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 11 aprile 1990, n. 15) Pres.
Saja, Est. Greco; Regione Sicilia c. Inail (Avv. Monaco); in
terv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato D'Amato). Ord.
Pret. Agrigento 4 luglio 1989 (G.U., la s.s., n. 50 del 1989).
Sicilia — Agenti venatori — Obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38, 116; statuto speciale della regione Sicilia, art. 17; 1. reg. Sicilia 30 marzo 1981 n. 37, disposizione per la protezio
ne, la tutela e l'incremento della fauna e la regolamentazione dell'esercizio venatorio, art. 53).
È illegittimo, per violazione dell'art. 38, 2° comma, Cost., l'art.
53, 5° comma, l. reg. Sicilia 30 marzo 1981 n. 37, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'assicurazione presso l'Inail
per gli agenti venatori regionali. (1)
Fatto. — 1. - Con ricorso del 17 giugno 1983, l'assessorato
agricoltura e foreste della regione Sicilia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Agrigento in favore
dell'Inail per omesso pagamento dei contributi assicurativi, pena lità ed accessori dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli agenti venatori regionali per il periodo 1979-1983.
L'opponente, tra l'altro, deduceva di non dovere nulla in quanto l'art. 53 1. reg. 30 marzo 1981, n. 37, applicabile retroattivamente
per il suo contenuto interpretativo, non prevede l'obbligo dell'as
sicurazione Inail per gli agenti venatori.
Il pretore, su eccezione dell'Inail, con ordinanza del 4 luglio
1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della pre detta disposizione in riferimento agli art. 116, 3 e 38 Cost., non
ché all'art. 17, lett. /, dello statuto della regione Sicilia.
Ha premesso che, ai sensi dell'art. 9 d.p.r. n. 1124 del 1965, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per gli infortuni tutti
i datori di lavoro, compresi lo Stato e gli enti locali, che occupi no personale nelle attività di cui all'art. 1 dello stesso d.p.r., tra
le quali è previsto (n. 24) il servizio di vigilanza privata, anche
se prestato da guardie giurate addette alla sorveglianza delle ri
serve di caccia e pesca. Ha osservato, poi, che la regione Sicilia, ai sensi dell'art. 17,
lett. /, dello statuto, ha attribuzioni in materia di legislazione sociale con il limite dell'osservanza dei «minimi» posti dalle leggi dello Stato e dei principi generali da esse posti.
La potestà normativa regionale, soltanto concorrente e specifi camente limitata, non consente l'esclusione dall'assicurazione per
gli infortuni di una categoria di lavoratori che la legge statale
comprende (contrasto con l'art. 116 Cost.).
Inoltre, risultano violati l'art. 3 Cost, in quanto si discrimina
no irrazionalmente gli agenti venatori regionali siciliani rispetto a quelli delle altre regioni o di altri enti pubblici o dipendenti da privati, regolarmente assicurati, nonché l'art. 38 Cost, perché una categoria di lavoratori è privata dei mezzi di vita in caso
di infortunio o di malattia professionale.
(1) Sull'opera della Corte costituzionale tendente ad estendere ad altri
soggetti esclusi l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, v., da
ultimo, Corte cost. 21 marzo 1989, n. 137, Foro it., 1989, I, 949, con nota di richiami, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, 3° com
ma, n. 27, d.p.r. 1124/65, nella, parte in cui non comprendeva tra le
persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini ed i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.
Da notare come, pur essendo oggetto della questione una legge regio nale, il giudice a quo aveva provveduto erroneamente a notificare l'ordi nanza di rinvio al presidente del consiglio dei ministri, e questo non è la prima volta che si verifica, data la maggiore frequenza con cui vengo no impugnate in via incidentale le leggi statali rispetto a quelle regionali (per altre ipotesi di errori del genere compiuti dall'autorità giudiziaria rimettente, v. Corte cost. 19 dicembre 1986, n. 271, id., 1987, I, 2943, con nota di Romboli, Variabili effetti della mancata notìfica dell'ordi
nanza di rimessione). Quello che c'è di nuovo nel caso in oggetto è che
stavolta, a differenza delle altre, almeno stando al testo della sentenza, il presidente del consiglio è effettivamente intervenuto davanti alla corte ed ha svolto, attraverso l'avvocatura dello Stato, le proprie considerazio ni in ordine alla questione relativa alla legge regionale siciliana. Stupisce come l'ufficio legislativo presso la presidenza del consiglio dei ministri
e l'avvocatura dello Stato non si siano accorti della cosa e ancora di
più stupisce il fatto che la Corte costituzionale non abbia dichiarato l'i nammissibilità di tale intervento. Tutto ciò a meno che non si tratti di
un errore nella stesura della decisione ed i riferimenti al presidente del
consiglio dei ministri vadano intesi riferiti al presidente della giunta re
gionale. [R. Romboli]
li Foro Italiano — 1990.
Il giudice a quo ha, poi, ritenuto la questione, oltre che non
manifestamente infondata, anche rilevante. (Omissis) Diritto. — 1.-I1 Pretore di Agrigento dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 53, 5° comma, 1. reg. Sicilia 30 marzo 1981
n. 37, che esclude l'obbligo dell'assicurazione presso l'Inail per
gli agenti venatori regionali, perché risulterebbero violati: a) gli art. 116 Cost, e 17, lett. /, dello statuto regionale, superandosi i limiti ivi posti alla potestà normativa regionale nella materia
di cui trattasi; ti) l'art. 3 Cost, per l'irrazionale disparità di trat
tamento che si verifica tra i detti lavoratori e quelli che svolgono
analoghe mansioni presso altre regioni o enti pubblici o privati e sono obbligatoriamente assicurati presso l'Inail; c) l'art. 38 Cost,
perché la censurata esclusione priva i lavoratori interessati di ade
guati mezzi di sussistenza in caso di infortunio o malattia profes sionale.
2. - La questione è fondata.
Il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico per le assicurazio
ni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pre vede l'obbligo dei datori di lavoro, siano essi privati, Stato o
enti pubblici, di assicurare contro gli infortuni sul lavoro, presso un apposito istituto (Inail), i loro dipendenti allorché essi, a pre scindere dalla qualificazione giuridica del loro rapporto, svolga no attività lavorative nel corso delle quali siano soggetti al rischio
di infortunio. Tra le attività a rischio, per le quali sussiste l'obbligo suddetto,
l'art. 1, n. 24, del citato d.p.r. n. 1124 del 1965 prevede il servi
zio di vigilanza delle riserve di caccia, il quale importa sorve
glianza e custodia degli ambienti e degli animali che in essi vivono.
Ora, non si dubita che gli agenti venatori della regione Sicilia, secondo la stessa previsione normativa (art. 53 1. reg. n. 37 del
1981), hanno il compito della vigilanza venatoria e della tutela
della fauna nonché degli ambienti naturali nel territorio regionale e sono prevalentemente destinati alla vigilanza delle zone di ripo
polamento e delle oasi.
Trattasi, quindi, certamente di attività nel corso delle quali gli
agenti possono correre rischi di infortuni.
Pertanto, la norma censurata, che prevede l'esclusione dall'as
sicurazione obbligatoria antinfortunistica dei suddetti agenti e,
quindi, li priva di adeguati mezzi di vita nel caso in cui un infor
tunio abbia effettivamente a verificarsi, importa violazione del
precetto di cui all'art. 38, 2° comma, Cost.: questo, infatti, di
spone che i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assi
curati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso, tra gli altri eventi dannosi, anche di infortunio.
Va, quindi, emessa declaratoria di illegittimità costituzionale
della disposizione in esame, restando assorbite le altre ragioni di censura relativamente ad essa dedotte (violazione degli art. 3
e 116 Cost, nonché dell'art. 17, lett. /, dello statuto della regione
Sicilia). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 53, 5° comma, 1. reg. Sicilia 30 marzo 1981
n. 37 (disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 aprile 1990, n. 157 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 11 aprile 1990, n. 15); Pres.
Saja, Est. Cheli; Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato La Por
ta) c. Regione Piemonte (Aw. Romanelli).
Regione — Piemonte — Progetti edilizi — Procedura di presen tazione — Violazione di competenze comunali — Incostituzio
nalità (Cost., art. 117, 128; 1. 17 agosto 1942 n. 1150, legge
urbanistica, art. 10, 16; 1. 6 agosto 1967 n. 765, modificazioni e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150,
art. 16; 1. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suoli, art. 1, 4; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 2; d.l. 4 novembre 1988 n. 465, misure urgenti e straordinarie
per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologi
che; 1. 30 dicembre 1988 n. 556, conversione in legge, con mo
dificazioni, del d.l. 4 novembre 1988 n. 465, art. 1).
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