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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 5 maggio 1988, n. 504 (Gazzetta...

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sentenza 5 maggio 1988, n. 504 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 maggio 1988, n. 19); Pres. Saja, Est. Casavola; Gnemmi ed altri (Avv. Lubrano, D'Agostino, Colnago) c. Min. pubblica istruzione ed altri; Focanti De Ceglie ed altri (Avv. Rienzi, Pizzuti) c. Min. pubblica istruzione ed altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Tar Lazio, sez. III, 28 marzo - 16 giugno 1983, n. 506 (G.U. n. ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1045/1046-1047/1048 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183899 . Accessed: 28/06/2014 15:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.172 on Sat, 28 Jun 2014 15:36:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 5 maggio 1988, n. 504 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 maggio 1988, n. 19);Pres. Saja, Est. Casavola; Gnemmi ed altri (Avv. Lubrano, D'Agostino, Colnago) c. Min. pubblicaistruzione ed altri; Focanti De Ceglie ed altri (Avv. Rienzi, Pizzuti) c. Min. pubblica istruzioneed altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Tar Lazio, sez. III, 28 marzo -16 giugno 1983, n. 506 (G.U. n. ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1045/1046-1047/1048Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183899 .

Accessed: 28/06/2014 15:36

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - Oggetto della questione di legittimità costitu

zionale è l'art. 22 della legge regionale della Sardegna, che com

mina la decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali,

nonché dei loro consorzi e comprensori, non pubblicate entro

dieci giorni dalla adozione.

Ad avviso del giudice a quo tale disposizione si porrebbe in

contrasto con gli art. 3, 4 e 5 dello statuto regionale, che non

attribuiscono alcuna competenza legislativa alla regione in mate

ria di ordinamento degli enti locali.

2. - La questione è fondata sia pure solo parzialmente.

La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge spe

ciali che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione,

stabilisce che le deliberazioni degli enti in parola sono pubblicate

negli appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per la dura

ta di quindici giorni, a pena di decadenza.

Osserva la corte che tale norma, per la parte che concerne l'ob

bligo della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali entro un certo termine, non può considerarsi illegittima, in quanto la

pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini delle deliberazioni stesse,

consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla fun

zione di controllo, mediante la proposizione di opposizioni ai com

petenti organi preposti a questa funzione che, anche attraverso

tale strumento partecipativo, sono posti in grado di esercitare in

modo più ampio e completo. Nei sensi anzidetti trattasi di una

previsione fra l'altro già esistente nella legislazione statale, per

ché difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge

comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911 n.

297, stabiliva che il certificato della eseguita pubblicazione delle

deliberazioni comunali e provinciali «deve far menzione se siansi

prodotte opposizioni». In quanto diretta a disciplinare i termini della pubblicazione

che, per quel che si è detto, assume rilievo anche con riferimento

al controllo sulle deliberazioni, la disposizione rientra dunque nella

competenza della regione cui spetta, nella materia dei controlli,

potestà legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale

Sardegna. A diverse conclusioni devesi invece pervenire per quel che ri

guarda la comminatoria di decadenza prevista dall'articolo in esa

me, nella ipotesi in cui non si provveda alla pubblicazione nei

termini e per la durata indicata. Quella della decadenza è difatti

una previsione che non attiene alla materia di controlli, bensì

alla disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il man

cato adempimento delle formalità di pubblicazione determina ap

punto, secondo la norma denunciata, la decadenza degli effetti

delle deliberazioni stesse.

Sotto quest'ultimo aspetto la norma esula dalla competenza della

regione, cui non spetta la potestà legislativa in materia di ordina

mento degli enti locali, e, quindi, limitatamente alla previsione

della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente ille

gittima. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità

costituzionale dell'art. 22 1. reg. della Sardegna 23 ottobre 1978

n. 62 («i controlli sugli enti locali») nella parte in cui prevede

la decadenza delle deliberazioni dei comuni, province, comunità

montane, organismi comprensoriali e consorzi che non siano pub

blicate entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di

quindici giorni.

comuni, ai sensi dell'art. 25 1. 27 dicembre 1985 n. 816 (sul tema, anche

con riferimento alle soluzioni normative di altri ordinamenti, cfr. L. Van

delli, in Regione e governo locale, 1988, n. 1, 3 ss.: il fascicolo è intera

mente dedicato all'accesso agli atti degli enti locali, con ampia

documentazione riguardante i singoli regolamenti comunali di attuazione

della legge n. 816 attualmente vigenti). In materia di controlli sugli atti degli enti locali le regioni a statuto

speciale hanno competenza legislativa (più o meno ampia a seconda delle

diverse disposizioni statutarie: cfr. sul punto L. Giovenco, L'ordinamen

to comunale, Milano, 1983, 561 e L. Paladin, Diritto regionale, 1985,

Padova, 213), mentre per le regioni ordinarie la stessa è stata recisamente

negata dalla sentenza della corte 3 marzo 1972, n. 40 (ai cui principi,

per altro, non tutte le regioni si sono conformate in sede di redazioni

dei propri statuti: cfr. A. Martino, in Nuova rass., 1987, 154 ss. e Pala

din, op. cit., 215). La sentenza n. 40 si legge in Foro it., 1972, I, 1184; in senso conforme,

v. anche Corte cost. 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985, I, 14, con nota

di R. Romboli; in senso parzialmente difforme, v. Corte cost. 22 luglio

1985, id., n. 211, 1986, I, 634, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1989.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 maggio 1988, n. 504

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 maggio 1988, n. 19);

Pres. Saja, Est. Casavola; Gnemmi ed altri (Avv. Lubrano,

D'Agostino, Colnago) c. Min. pubblica istruzione ed altri;

Focanti De Ceglie ed altri (Avv. Rienzi, Pizzuti) c. Min. pub

blica istruzione ed altri; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Zotta). Ord. Tar Lazio, sez. Ili, 28 marzo - 16 giugno

1983, n. 506 (G.U. n. 53 del 1984) e 16 maggio 1983 (G.U. n. 125 bis del 1985).

Istruzione pubblica — Personale della scuola — Dipendenti col

locati in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979

— Benefici concessi ai dipendenti successivamente cessati dal

servizio — Omessa estensione — Incostituzionalità (Cost., art.

3; d.l. 28 maggio 1981 n. 255, copertura finanziaria dei decreti

del presidente della repubblica concernenti la corresponsione

di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni

ordine e grado, compresa l'università, art. 8; d.p.r. 2 giugno

1981 n. 271, corresponsione di miglioramenti economici al per

sonale della scuola di ogni ordine e grado, art. 1, 3, 8; 1. 24

luglio 1981 n. 391, conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 28 maggio 1981 n. 255).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 8 d.l. 28 mag

gio 1981 n. 255, come modificato dalla legge di conversione

24 luglio 1981 n. 391, nella parte in cui non prevede l'estensio

ne ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo

tra il 10 giugno 1977 ed il 1 ° aprile 1979 dei benefici concessi

ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data. (1)

Diritto. — Il Tar Lazio, con due ordinanze del 28 marzo 1983

(r.o. n. 845/83) e del 16 maggio 1983 (r.o. n. 1338/84), solleva, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzio

nale degli art. 1, 3 e 8 d.p.r. 2 giugno 1981 n. 271 («correspon

sione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni

ordine e grado»), nonché dell'art. 8 d.l. 28 maggio 1981 n. 255,

cosi come modificato dalla 1. 24 luglio 1981 n. 391 («conversione

in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, re

cante copertura finanziaria dei decreti del presidente della repub

blica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici

al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'uni

versità»), «nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipen

denti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1°

giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipen

denti messi a riposo successivamente a quest'ultima data».

2. - Delle due eccezioni di inammissibilità sollevate dall'avvo

catura dello Stato: a) la prima, sul difetto di giurisdizione del

giudice amministrativo, trattandosi di materia pensionistica riser

vata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, va respinta

perché il tema in controversia è l'estensione soggettiva di benefici

ricollegabili ad una disciplina di inquadramento di pubblici di

pendenti in nuovi livelli retributivi, non il titolo o il quantum

di un trattamento di pensione; b) la seconda, sulla natura di atto

di normazione secondaria del d.p.r. n. 271 del 1981, come tale

non passibile di controllo di legittimità costituzionale, va accolta,

(1) Le ordinanze di rimessione Tar Lazio, sez. Ili, 16 giugno 1983 e

16 maggio 1983, sono massimate in Foro it.. Rep. 1983, voce Pensione,

n. 70 e id., Rep. 1985, voce Istruzione pubblica, n. 394.

Per un caso simile, circa la spettanza al personale della scuola cessato

dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 1° gennaio 1983 dei bene

fici sul trattamento di quiescenza dei miglioramenti economici previsti dal d.p.r. 25 giugno 1983, v. Cons. Stato, sez. VI, ord. 3 febbraio 1988,

n. 149, id., 1988, III, 133, con nota di richiami (che ha rimesso all'adu

nanza plenaria la decisione, stante il contrasto di giudicati ipotizzabile

in base a precedenti non univoche decisioni, riportate ivi).

Nel diverso campo dell'immissione in ruolo del personale precario della

scuola, la Corte costituzionale è spesso intervenuta per regolare le dispa

rità di trattamento conseguenti alle individuazioni meramente temporali

dei presupposti per quelle immissioni in ruolo: per ogni riferimento, v.

Corte cost. 23 giugno 1988, n. 690, id., 1988,1, 3486, con nota di richiami.

Per altri riferimenti sull'incidenza sul principio di uguaglianza del di

verso trattamento (anche previdenziale) collegato a presupposti tempora

li, v. le decisioni della corte richiamate in motivazione, e le relative note,

nonché Corte cost. 5 maggio 1988, n. 501, e Corte conti, sez. riun., 14

novembre 1988, n. 76/c, id., 1989, I, 639 e III, 139, sull'aggancio del

trattamento pensionistico dei magistrati alle retribuzioni correnti.

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1047 PARTE PRIMA 1048

senza tuttavia che tale accoglimento limiti l'osservazione sull'og

getto della questione sollevata, che resta integro nella normativa

dell'art. 8 d.l. n. 255 del 1981 cosi come modificato dalla legge di conversione n. 391 del 1981.

3. - Sembra al giudice a quo che la normativa impugnata di

scrimini i dipendenti collocati a riposo prima e dopo la data del

1° aprile 1979: gli uni, in quanto ottengono un trattamento di

quiescenza sfavorevole perché rapportato al criterio del «matura

to economico» con valutazione convenzionale dell'anzianità di ser

vizio ex art. 51 1. 11 luglio 1980 n. 312 («nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»);

gli altri, in quanto beneficiano della piena valutazione della an

zianità in base all'impegno del legislatore ex art. 152 1. n. 312

del 1980. 4. - La questione è fondata.

Questa corte ha più volte statuito che «non può contrastare

con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento ap

plicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi

nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé

un elemento diversificatore» (sent. 57/73, Foro it., 1973, I, 1676;

92/75, id., 1975, I, 1619; 138/77, id., 1978, I, 25; 65/79, id., 1979, I, 2825; 138/79, id., 1980, I, 541; 122/80, ibid., 2371; 618/87, id., 1989, I, 297).

Tuttavia, nel caso di specie, emerge un profilo che esige una

diversa ratio decidendi.

Nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere all'or

dinamento delle qualifiche funzionali, l'art. 46, 1° comma, 1. n.

312 del 1980 ha disposto l'inquadramento del nuovo assetto del

personale in servizio alla data del 1° giugno 1977, ai fini giuridici dalla stessa data ed ai fini economici dal 1° aprile 1979.

I dipendenti, dunque, collocati a riposo anteriormente al 1°

aprile 1979 erano stati raggiunti dagli effetti del riordino delle

carriere nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali, il cui dies

a quo era appunto il 1° giugno 1977.

Nell'art. 152, 1° comma, 1. n. 312 del 1980 il legislatore pro

grammava un graduale riconoscimento della eventuale maggiore anzianità rispetto a quella convenzionale, stabilendo al 2° com

ma: «Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamen

to di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità».

Con l'art. 8 d.l. n. 255 del 1981, come modificato dalla legge di conversione n. 391 del 1981, viene disposta, per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la liquidazione della pensione «sulla base dell'intero beneficio de

rivante dal riconoscimento delle anzianità». La pensione viene

riliquidata sulla base dell'identico criterio anche per il personale della scuola cessato dal servizio nel triennio contrattuale 1979-81

decorrente dal 1° aprile 1979. Detto personale «si considera in

quadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento

di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio

alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità ma turata sino alla data di cessazione dal servizio».

5. - È evidente che il legislatore ha voluto circoscrivere il «be

neficio» del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio al

personale «cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81» avente inizio dalla data del 1° aprile 1979.

II criterio adottato è stato quello di estendere retroattivamente la disciplina predisposta per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 ai cessati dal servizio dal 1° aprile 1979. Tale

meccanismo retroattivo di limitazione ha la sola giustificazione nella soglia del triennio contrattuale, giustificazione che non ba

sta a rendere ragionevole la scelta legislativa per i seguenti motivi:

a) la portata ermeneutica della formulazione dell'art. 152 1. n.

312 del 1980 indica il triennio 1979-81 come quello in cui avrà

inizio una disciplina anche graduale, ma non necessariamente ir

retroattiva, dell'«eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in

applicazione della presente legge»;

b) la identificazione dei soggetti aventi diritto al «beneficio»

dell'integrale anzianità non può avere estensione minore di quella di tutto il personale ricompreso nel nuovo inquadramento per l'operazione di transizione dall'assetto gerarchico all'assetto delle

qualifiche funzionali, cioè del personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 ex art. 46 1. n. 312 del 1980;

c) la data della decorrenza degli effetti economici, stabilita dallo stesso art. 46 della legge suddetta al 1° aprile 1979, non impedi sce di risalire al 1° giugno 1977, data di decorrenza degli effetti

Il Foro Italiano — 1989.

giuridici, ai fini della valutazione dei nuovi inquadramenti per il computo del trattamento di quiescenza per il personale cessato

dal servizio medio tempore, tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile

1979, come disposto dall'art. 160, 2° comma, 1. n. 312 del 1980.

6. - Tutto ciò premesso, non appare razionale la discrimina

zione, all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadra to nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali ai fini della

riliquidazione delle pensioni sulla base del riconoscimento della

anzianità effettiva, di coloro che siano stati collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 da un canto e i cessati

dal servizio tra il 1° aprile 1979 e il 1° febbraio 1981.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi tà costituzionale dell'art. 8 d.l. 28 maggio 1981 n. 255, come

modificato dalla 1. 24 luglio 1981 n. 391 («conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 1981 n. 255, recante coper tura finanziaria dei decreti del presidente della repubblica concer

nenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università»), nella

parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola

collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il

1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal ser

vizio dopo quest'ultima data.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 aprile 1988, n. 420 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 20 aprile 1988, n. 16); Pres.

Saja, Est. Borzeiaino; Terranova c. Cassa nazionale previden za ed assistenza avvocati e procuratori (Avv. Marini); interv.

Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Trapani 5 luglio 1984 (G.U. n. 34 bis del 1985).

Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Esercizio pro fessionale svolto in situazione di incompatibilità — Perdita del

diritto a pensione — Questione infondata di costituzionalità

(Cost., art. 1, 3, 36, 38; r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ordi

namento della professione di avvocato e procuratore, art. 3; 1. 22 luglio 1975 n. 319, modifica delle norme riguardanti la

previdenza e l'assistenza forense, art. 2; 1. 20 settembre 1980

n. 576, riforma del sistema previdenziale forense, art. 29).

È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferi mento agli art. 1, 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 2 l. 22 luglio 1975

n. 319, nella parte in cui preclude il conseguimento del tratta

mento privilegiato della pensione forense agli avvocati e procu ratori che, pur esercitando la professione, si siano trovati in

situazione di incompatibilità, anche se non accertata e per seguita. (1)

Diritto. — 1. - L'art. 2 1. 22 luglio 1975 n. 319 (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), ri

chiamato poi dalla successiva normazione contenuta nella 1. 20 settembre 1980 n. 576, al 3° comma preclude il conseguimento del trattamento privilegiato forense nei confronti di soggetti che

(1) La decisione riveste importanza al di là della norma sottoposta al

vaglio di costituzionalità in quanto essa, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 29 1. 576/80, si applica al sistema previdenziale forense tutt'ora

vigente. L'introduzione della 1. 319/75, occasionata dalla difficile situazione fi

nanziaria dell'ente di previdenza e preceduta da una vigorosa campagna di stampa, ha comportato il conferimento agli organi della cassa di ampi poteri, concernenti, fra l'altro, l'accertamento e la valutazione della in

compatibilità in cui versavano gli iscritti (potere che, in precedenza, era di esclusiva spettanza degli ordini professionali ai sensi del r.d.l. 1578/33): cfr. Cass. 19 aprile 1980, n. 2576, Foro it., Rep. 1980, voce Avvocato, n. 142.

Nel senso che la norma di cui all'art. 2, 3° comma, 1. 319/75 non

esplica alcuna influenza rispetto ai rapporti assicurativi che, al momento della sua entrata in vigore, si erano già compiutamente svolti sotto il

vigore delle disposizioni precedenti, v. Cass., sez. un., 20 luglio 1977, n. 3235, id., 1977, I, 2696, con nota di C. M. Barone; 28 gennaio 1978, n. 428, id., Rep. 1978, voce cit., n. 150.

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