sentenza 5 maggio 1988, n. 504 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 maggio 1988, n. 19);Pres. Saja, Est. Casavola; Gnemmi ed altri (Avv. Lubrano, D'Agostino, Colnago) c. Min. pubblicaistruzione ed altri; Focanti De Ceglie ed altri (Avv. Rienzi, Pizzuti) c. Min. pubblica istruzioneed altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Tar Lazio, sez. III, 28 marzo -16 giugno 1983, n. 506 (G.U. n. ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1045/1046-1047/1048Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183899 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - Oggetto della questione di legittimità costitu
zionale è l'art. 22 della legge regionale della Sardegna, che com
mina la decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali,
nonché dei loro consorzi e comprensori, non pubblicate entro
dieci giorni dalla adozione.
Ad avviso del giudice a quo tale disposizione si porrebbe in
contrasto con gli art. 3, 4 e 5 dello statuto regionale, che non
attribuiscono alcuna competenza legislativa alla regione in mate
ria di ordinamento degli enti locali.
2. - La questione è fondata sia pure solo parzialmente.
La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge spe
ciali che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione,
stabilisce che le deliberazioni degli enti in parola sono pubblicate
negli appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per la dura
ta di quindici giorni, a pena di decadenza.
Osserva la corte che tale norma, per la parte che concerne l'ob
bligo della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali entro un certo termine, non può considerarsi illegittima, in quanto la
pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini delle deliberazioni stesse,
consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla fun
zione di controllo, mediante la proposizione di opposizioni ai com
petenti organi preposti a questa funzione che, anche attraverso
tale strumento partecipativo, sono posti in grado di esercitare in
modo più ampio e completo. Nei sensi anzidetti trattasi di una
previsione fra l'altro già esistente nella legislazione statale, per
ché difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge
comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911 n.
297, stabiliva che il certificato della eseguita pubblicazione delle
deliberazioni comunali e provinciali «deve far menzione se siansi
prodotte opposizioni». In quanto diretta a disciplinare i termini della pubblicazione
che, per quel che si è detto, assume rilievo anche con riferimento
al controllo sulle deliberazioni, la disposizione rientra dunque nella
competenza della regione cui spetta, nella materia dei controlli,
potestà legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale
Sardegna. A diverse conclusioni devesi invece pervenire per quel che ri
guarda la comminatoria di decadenza prevista dall'articolo in esa
me, nella ipotesi in cui non si provveda alla pubblicazione nei
termini e per la durata indicata. Quella della decadenza è difatti
una previsione che non attiene alla materia di controlli, bensì
alla disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il man
cato adempimento delle formalità di pubblicazione determina ap
punto, secondo la norma denunciata, la decadenza degli effetti
delle deliberazioni stesse.
Sotto quest'ultimo aspetto la norma esula dalla competenza della
regione, cui non spetta la potestà legislativa in materia di ordina
mento degli enti locali, e, quindi, limitatamente alla previsione
della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente ille
gittima. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 22 1. reg. della Sardegna 23 ottobre 1978
n. 62 («i controlli sugli enti locali») nella parte in cui prevede
la decadenza delle deliberazioni dei comuni, province, comunità
montane, organismi comprensoriali e consorzi che non siano pub
blicate entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di
quindici giorni.
comuni, ai sensi dell'art. 25 1. 27 dicembre 1985 n. 816 (sul tema, anche
con riferimento alle soluzioni normative di altri ordinamenti, cfr. L. Van
delli, in Regione e governo locale, 1988, n. 1, 3 ss.: il fascicolo è intera
mente dedicato all'accesso agli atti degli enti locali, con ampia
documentazione riguardante i singoli regolamenti comunali di attuazione
della legge n. 816 attualmente vigenti). In materia di controlli sugli atti degli enti locali le regioni a statuto
speciale hanno competenza legislativa (più o meno ampia a seconda delle
diverse disposizioni statutarie: cfr. sul punto L. Giovenco, L'ordinamen
to comunale, Milano, 1983, 561 e L. Paladin, Diritto regionale, 1985,
Padova, 213), mentre per le regioni ordinarie la stessa è stata recisamente
negata dalla sentenza della corte 3 marzo 1972, n. 40 (ai cui principi,
per altro, non tutte le regioni si sono conformate in sede di redazioni
dei propri statuti: cfr. A. Martino, in Nuova rass., 1987, 154 ss. e Pala
din, op. cit., 215). La sentenza n. 40 si legge in Foro it., 1972, I, 1184; in senso conforme,
v. anche Corte cost. 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985, I, 14, con nota
di R. Romboli; in senso parzialmente difforme, v. Corte cost. 22 luglio
1985, id., n. 211, 1986, I, 634, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1989.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 maggio 1988, n. 504
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 maggio 1988, n. 19);
Pres. Saja, Est. Casavola; Gnemmi ed altri (Avv. Lubrano,
D'Agostino, Colnago) c. Min. pubblica istruzione ed altri;
Focanti De Ceglie ed altri (Avv. Rienzi, Pizzuti) c. Min. pub
blica istruzione ed altri; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello
Stato Zotta). Ord. Tar Lazio, sez. Ili, 28 marzo - 16 giugno
1983, n. 506 (G.U. n. 53 del 1984) e 16 maggio 1983 (G.U. n. 125 bis del 1985).
Istruzione pubblica — Personale della scuola — Dipendenti col
locati in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979
— Benefici concessi ai dipendenti successivamente cessati dal
servizio — Omessa estensione — Incostituzionalità (Cost., art.
3; d.l. 28 maggio 1981 n. 255, copertura finanziaria dei decreti
del presidente della repubblica concernenti la corresponsione
di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni
ordine e grado, compresa l'università, art. 8; d.p.r. 2 giugno
1981 n. 271, corresponsione di miglioramenti economici al per
sonale della scuola di ogni ordine e grado, art. 1, 3, 8; 1. 24
luglio 1981 n. 391, conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 28 maggio 1981 n. 255).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 8 d.l. 28 mag
gio 1981 n. 255, come modificato dalla legge di conversione
24 luglio 1981 n. 391, nella parte in cui non prevede l'estensio
ne ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo
tra il 10 giugno 1977 ed il 1 ° aprile 1979 dei benefici concessi
ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data. (1)
Diritto. — Il Tar Lazio, con due ordinanze del 28 marzo 1983
(r.o. n. 845/83) e del 16 maggio 1983 (r.o. n. 1338/84), solleva, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzio
nale degli art. 1, 3 e 8 d.p.r. 2 giugno 1981 n. 271 («correspon
sione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni
ordine e grado»), nonché dell'art. 8 d.l. 28 maggio 1981 n. 255,
cosi come modificato dalla 1. 24 luglio 1981 n. 391 («conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, re
cante copertura finanziaria dei decreti del presidente della repub
blica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici
al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'uni
versità»), «nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipen
denti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1°
giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipen
denti messi a riposo successivamente a quest'ultima data».
2. - Delle due eccezioni di inammissibilità sollevate dall'avvo
catura dello Stato: a) la prima, sul difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, trattandosi di materia pensionistica riser
vata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, va respinta
perché il tema in controversia è l'estensione soggettiva di benefici
ricollegabili ad una disciplina di inquadramento di pubblici di
pendenti in nuovi livelli retributivi, non il titolo o il quantum
di un trattamento di pensione; b) la seconda, sulla natura di atto
di normazione secondaria del d.p.r. n. 271 del 1981, come tale
non passibile di controllo di legittimità costituzionale, va accolta,
(1) Le ordinanze di rimessione Tar Lazio, sez. Ili, 16 giugno 1983 e
16 maggio 1983, sono massimate in Foro it.. Rep. 1983, voce Pensione,
n. 70 e id., Rep. 1985, voce Istruzione pubblica, n. 394.
Per un caso simile, circa la spettanza al personale della scuola cessato
dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 1° gennaio 1983 dei bene
fici sul trattamento di quiescenza dei miglioramenti economici previsti dal d.p.r. 25 giugno 1983, v. Cons. Stato, sez. VI, ord. 3 febbraio 1988,
n. 149, id., 1988, III, 133, con nota di richiami (che ha rimesso all'adu
nanza plenaria la decisione, stante il contrasto di giudicati ipotizzabile
in base a precedenti non univoche decisioni, riportate ivi).
Nel diverso campo dell'immissione in ruolo del personale precario della
scuola, la Corte costituzionale è spesso intervenuta per regolare le dispa
rità di trattamento conseguenti alle individuazioni meramente temporali
dei presupposti per quelle immissioni in ruolo: per ogni riferimento, v.
Corte cost. 23 giugno 1988, n. 690, id., 1988,1, 3486, con nota di richiami.
Per altri riferimenti sull'incidenza sul principio di uguaglianza del di
verso trattamento (anche previdenziale) collegato a presupposti tempora
li, v. le decisioni della corte richiamate in motivazione, e le relative note,
nonché Corte cost. 5 maggio 1988, n. 501, e Corte conti, sez. riun., 14
novembre 1988, n. 76/c, id., 1989, I, 639 e III, 139, sull'aggancio del
trattamento pensionistico dei magistrati alle retribuzioni correnti.
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1047 PARTE PRIMA 1048
senza tuttavia che tale accoglimento limiti l'osservazione sull'og
getto della questione sollevata, che resta integro nella normativa
dell'art. 8 d.l. n. 255 del 1981 cosi come modificato dalla legge di conversione n. 391 del 1981.
3. - Sembra al giudice a quo che la normativa impugnata di
scrimini i dipendenti collocati a riposo prima e dopo la data del
1° aprile 1979: gli uni, in quanto ottengono un trattamento di
quiescenza sfavorevole perché rapportato al criterio del «matura
to economico» con valutazione convenzionale dell'anzianità di ser
vizio ex art. 51 1. 11 luglio 1980 n. 312 («nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»);
gli altri, in quanto beneficiano della piena valutazione della an
zianità in base all'impegno del legislatore ex art. 152 1. n. 312
del 1980. 4. - La questione è fondata.
Questa corte ha più volte statuito che «non può contrastare
con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento ap
plicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi
nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé
un elemento diversificatore» (sent. 57/73, Foro it., 1973, I, 1676;
92/75, id., 1975, I, 1619; 138/77, id., 1978, I, 25; 65/79, id., 1979, I, 2825; 138/79, id., 1980, I, 541; 122/80, ibid., 2371; 618/87, id., 1989, I, 297).
Tuttavia, nel caso di specie, emerge un profilo che esige una
diversa ratio decidendi.
Nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere all'or
dinamento delle qualifiche funzionali, l'art. 46, 1° comma, 1. n.
312 del 1980 ha disposto l'inquadramento del nuovo assetto del
personale in servizio alla data del 1° giugno 1977, ai fini giuridici dalla stessa data ed ai fini economici dal 1° aprile 1979.
I dipendenti, dunque, collocati a riposo anteriormente al 1°
aprile 1979 erano stati raggiunti dagli effetti del riordino delle
carriere nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali, il cui dies
a quo era appunto il 1° giugno 1977.
Nell'art. 152, 1° comma, 1. n. 312 del 1980 il legislatore pro
grammava un graduale riconoscimento della eventuale maggiore anzianità rispetto a quella convenzionale, stabilendo al 2° com
ma: «Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamen
to di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità».
Con l'art. 8 d.l. n. 255 del 1981, come modificato dalla legge di conversione n. 391 del 1981, viene disposta, per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la liquidazione della pensione «sulla base dell'intero beneficio de
rivante dal riconoscimento delle anzianità». La pensione viene
riliquidata sulla base dell'identico criterio anche per il personale della scuola cessato dal servizio nel triennio contrattuale 1979-81
decorrente dal 1° aprile 1979. Detto personale «si considera in
quadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento
di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio
alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità ma turata sino alla data di cessazione dal servizio».
5. - È evidente che il legislatore ha voluto circoscrivere il «be
neficio» del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio al
personale «cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81» avente inizio dalla data del 1° aprile 1979.
II criterio adottato è stato quello di estendere retroattivamente la disciplina predisposta per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 ai cessati dal servizio dal 1° aprile 1979. Tale
meccanismo retroattivo di limitazione ha la sola giustificazione nella soglia del triennio contrattuale, giustificazione che non ba
sta a rendere ragionevole la scelta legislativa per i seguenti motivi:
a) la portata ermeneutica della formulazione dell'art. 152 1. n.
312 del 1980 indica il triennio 1979-81 come quello in cui avrà
inizio una disciplina anche graduale, ma non necessariamente ir
retroattiva, dell'«eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in
applicazione della presente legge»;
b) la identificazione dei soggetti aventi diritto al «beneficio»
dell'integrale anzianità non può avere estensione minore di quella di tutto il personale ricompreso nel nuovo inquadramento per l'operazione di transizione dall'assetto gerarchico all'assetto delle
qualifiche funzionali, cioè del personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 ex art. 46 1. n. 312 del 1980;
c) la data della decorrenza degli effetti economici, stabilita dallo stesso art. 46 della legge suddetta al 1° aprile 1979, non impedi sce di risalire al 1° giugno 1977, data di decorrenza degli effetti
Il Foro Italiano — 1989.
giuridici, ai fini della valutazione dei nuovi inquadramenti per il computo del trattamento di quiescenza per il personale cessato
dal servizio medio tempore, tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile
1979, come disposto dall'art. 160, 2° comma, 1. n. 312 del 1980.
6. - Tutto ciò premesso, non appare razionale la discrimina
zione, all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadra to nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali ai fini della
riliquidazione delle pensioni sulla base del riconoscimento della
anzianità effettiva, di coloro che siano stati collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 da un canto e i cessati
dal servizio tra il 1° aprile 1979 e il 1° febbraio 1981.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi tà costituzionale dell'art. 8 d.l. 28 maggio 1981 n. 255, come
modificato dalla 1. 24 luglio 1981 n. 391 («conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 1981 n. 255, recante coper tura finanziaria dei decreti del presidente della repubblica concer
nenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università»), nella
parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola
collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il
1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal ser
vizio dopo quest'ultima data.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 aprile 1988, n. 420 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 20 aprile 1988, n. 16); Pres.
Saja, Est. Borzeiaino; Terranova c. Cassa nazionale previden za ed assistenza avvocati e procuratori (Avv. Marini); interv.
Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Trapani 5 luglio 1984 (G.U. n. 34 bis del 1985).
Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Esercizio pro fessionale svolto in situazione di incompatibilità — Perdita del
diritto a pensione — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 1, 3, 36, 38; r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ordi
namento della professione di avvocato e procuratore, art. 3; 1. 22 luglio 1975 n. 319, modifica delle norme riguardanti la
previdenza e l'assistenza forense, art. 2; 1. 20 settembre 1980
n. 576, riforma del sistema previdenziale forense, art. 29).
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferi mento agli art. 1, 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 2 l. 22 luglio 1975
n. 319, nella parte in cui preclude il conseguimento del tratta
mento privilegiato della pensione forense agli avvocati e procu ratori che, pur esercitando la professione, si siano trovati in
situazione di incompatibilità, anche se non accertata e per seguita. (1)
Diritto. — 1. - L'art. 2 1. 22 luglio 1975 n. 319 (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), ri
chiamato poi dalla successiva normazione contenuta nella 1. 20 settembre 1980 n. 576, al 3° comma preclude il conseguimento del trattamento privilegiato forense nei confronti di soggetti che
(1) La decisione riveste importanza al di là della norma sottoposta al
vaglio di costituzionalità in quanto essa, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 29 1. 576/80, si applica al sistema previdenziale forense tutt'ora
vigente. L'introduzione della 1. 319/75, occasionata dalla difficile situazione fi
nanziaria dell'ente di previdenza e preceduta da una vigorosa campagna di stampa, ha comportato il conferimento agli organi della cassa di ampi poteri, concernenti, fra l'altro, l'accertamento e la valutazione della in
compatibilità in cui versavano gli iscritti (potere che, in precedenza, era di esclusiva spettanza degli ordini professionali ai sensi del r.d.l. 1578/33): cfr. Cass. 19 aprile 1980, n. 2576, Foro it., Rep. 1980, voce Avvocato, n. 142.
Nel senso che la norma di cui all'art. 2, 3° comma, 1. 319/75 non
esplica alcuna influenza rispetto ai rapporti assicurativi che, al momento della sua entrata in vigore, si erano già compiutamente svolti sotto il
vigore delle disposizioni precedenti, v. Cass., sez. un., 20 luglio 1977, n. 3235, id., 1977, I, 2696, con nota di C. M. Barone; 28 gennaio 1978, n. 428, id., Rep. 1978, voce cit., n. 150.
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