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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 6 dicembre 1979, n. 141 (Gazzetta...

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sentenza 6 dicembre 1979, n. 141 (Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1979, n. 338); Pres. Amadei, Rel. O. Reale; Guglielmucci c. Università degli studi di Trieste; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 1978 (Gazz. uff. 20 giugno 1979, n. 168) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1980), pp. 7/8-9/10 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171810 . Accessed: 28/06/2014 09:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 09:00:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 6 dicembre 1979, n. 141 (Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1979, n. 338); Pres. Amadei, Rel. O. Reale; Guglielmucci c.

sentenza 6 dicembre 1979, n. 141 (Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1979, n. 338); Pres. Amadei,Rel. O. Reale; Guglielmucci c. Università degli studi di Trieste; interv. Pres. Cons. ministri(Avv. dello Stato Azzariti). Ord. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 1978 (Gazz. uff. 20giugno 1979, n. 168)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 7/8-9/10Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171810 .

Accessed: 28/06/2014 09:00

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PARTE PRIMA

è, appunto, individuato l'importo della somma da versare per il rilascio del tesserino, e sono altresì predeterminati i tipi dell'eser cizio venatorio nel sistema della caccia controllata, in conside razione dei quali vien fatto variare l'ammontare del versamento.

11 solo caso in cui l'entità del versamento non è fissata diretta mente dal legislatore, ma, annualmente, dalla giunta regionale, è previsto dalle leggi della Regione Emilia-Romagna (art. 14, 14°

comma, legge n. 31 del 1976; art. 16, 13° comma, della legge n. 34 del 1977). Anche qui, tuttavia, la riserva di legge non è vulne rata: le disposizioni censurate, insieme alle rimanenti altre de

gli atti legislativi che le contengono, pongono « i criteri idonei a delimitare », alla stregua dell'art. 23 Cost., e dell'interpreta zione datane da questa corte, la discrezionalità della giunta re

gionale nella determinazione della somma occorrente per il ri lascio del tesserino, e ad assicurare per questa via che l'eserci

zio del potere conferito all'organo amministrativo « non possa trasmodare in arbitrio» (sentenze n. 36 del 1959 e n. 51 del

1960, id., 1959, I, 1069; 1960, I, 1070). Un'altra considerazione giova, infine, a confermare l'infonda

tezza della questione. Una volta assunto che la riserva di legge ex art. 23 Cost, operi oltre la cerchia delle vere e proprie impo sizioni tributarie, ne discende una duplice conseguenza. Da un

canto, si allarga la sfera della garanzia, posta dal costituente a

favore del soggetto vincolato alla prestazione. Dall'altro, però, si viene nel nostro caso a riconoscere al legislatore regionale una

capacità impositiva, basata sulla potestà legislativa, della quale

egli è investito in virtù dell'art. 117 Cost.: e tale potestà si può

esplicare anche fuori dai vincoli afferenti ex art. 119 Cost, all'au

tonomia finanziaria della regione, seppure, occorre avvertire, ne

cessariamente nei limiti di una competenza, che deve concorrere

con la competenza legislativa dello Stato. Ora, un'imposizione

patrimoniale della regione, diversa dal tributo in senso proprio, non eccede i poteri di autonomia, né offende altrimenti la Co

stituzione, quando essa trae fondamento dalla stessa normazione dello Stato, e rimane nell'ambito da questa fissato. Cosi' accade nella specie. La previsione del tesserino, e della quota prescritta per ottenerlo, lungi dal confliggere, per le ragioni sopra esposte, con alcun principio scaturente dalla legislazione statale, trova un idoneo e specifico addentellato nell'art. 5 d. m. 18 giugno 1969, con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 12 bis t. u. 1939, il

regolamento-tipo della caccia controllata. Precisamente, a norma della citata disposizione, l'esercizio venatorio nelle zone sottopo ste al regime di caccia controllata « può essere subordinato al pa gamento di una quota, a titolo di partecipazione alle spese di

gestione », destinato alle spese di ripopolamento e vigilanza delle zone suindicate.

La prestazione personale del soggetto è stata dunque imposta in piena conformità dell'art. 23 Cost.: il versamento per il rila scio del tesserino è autorizzato dalla normazione statale; la legge regionale ne ha, dal canto suo, determinato l'importo e la desti

nazione, sempre nei limiti della discrezionalità garantita alla

regione. La riserva di legge risulta, così, soddisfatta mediante il concorso dell'una e dell'altra fonte normativa che governano la

materia, trattandosi nella specie di competenze legislative ripar tite tra Stato e regioni.

Per questi motivi, dichiara non fondata, in riferimento agli art. 23, 117 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, dell'art. 2 legge reg. Pie monte 13 agosto 1973 n. 21, degli art. 2 e 4 legge reg. Lombar dia 2 dicembre 1973 n. 56, dell'art. 1 legge reg. Veneto 8 set tembre 1974 n. 48, dell'art. 16 legge reg. Emilia-Romagna 13 lu

glio 1977 n. 34, sostitutivo dell'art. 14 legge reg. Emilia-Roma

gna 19 luglio 1976 n. 31, aventi ad oggetto l'istituzione di un tesserino da rilasciarsi, dietro pagamento, per l'esercizio della at tività venatoria nei rispettivi territori regionali.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 dicembre 1979, n. 141

(Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1979, n. 338); Pres. Amadei, Rei. O. Reale; Guglielmucci c. Università degli studi di Trie

ste; interv. Pres. Cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 1978 (Gazz. uff. 20

giugno 1979, n. 168).

Istruzione pubblica — Docenti universitari — Incaricati « in terni » — Assegno annuo pensionabile — Non cumulabilità con trattamenti economici onnicomprensivi — Questione in fondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 33, 36; d. 1. 1° otto bre 1973 n. 580, misure urgenti per l'università, art. 12; leg ge 30 novembre 1973 n. 766, conversione in legge con modi ficazioni del d.l. 1° ottobre 1973 n. 580, art. unico).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 12 d. I. 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui prevede, con ri

ferimento ai professori incaricati intemi, il divieto di cumu

lo dell'assegno annuo pensionabile di cui al primo comma del

la stessa disposizione con i trattamenti economici onnicom

prensivi spettanti allo stesso soggetto in virtù di diverso rap

porto di impiego, in riferimento agli art. 3, 33, T comma, e

36 Cost. (1)

La Corte, ecc. — 1. - Il giudice a quo dubita della costituzio

nalità del 3° comma dell'art. 12 d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580

(convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766). Il citato arti

colo al primo comma attribuisce al personale insegnante univer

sitario di ruolo, fuori ruolo e incaricato un assegno annuo pen sionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita e al terzo

comma stabilisce che il detto assegno « non è cumulabile con

altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti

economici onnicomprensivi ».

Un primo profilo di incostituzionalità (per violazione dell'art.

3 Cost.) che il giudice a quo sottopone alla corte è quello della

diversità di trattamento « nell'ambito delle categorie dei profes sori incaricati universitari interni, fra coloro che godano e co

loro che non godano, nel diverso rapporto di impiego che li vin

cola, di trattamento economico onnicomprensivo », i quali tutti « devono svolgere (nell'università) prestazioni e possedere re

quisiti del tutto identici ».

2. - La questione non è fondata. La denunciata e sopra riprodotta disposizione, infatti, esclude

il cumulo dell'assegno di cui trattasi non solo con i trattamenti economici « onnicomprensivi », ma anche « con altri assegni e indennità di analoga natura».

La generalità degli « interni », cioè degli incaricati con altro

rapporto di impiego pubblico, o appartengono a categorie il cui trattamento è onnicomprensivo (come i magistrati, fra i quali è il ricorrente), oppure godono dell'assegno perequativo pensio nabile introdotto per gli statali dall'art. 1 legge 15 novembre 1973 n. 734, o di altro trattamento equipollente. Il detto asse

gno perequativo fu appunto introdotto — come osserva l'avvo catura citando un parere del Consiglio di Stato — per restituire

l'equilibrio dei vari trattamenti dei dipendenti statali dopo l'in troduzione dei trattamenti differenziati per le categorie dirigen ziali. E infatti il 2° comma del citato art. 1 legge n. 734/1973 esclude dalla corresponsione dell'assegno disposto nel primo com ma i funzionari con qualifica di dirigenti e il personale di cui alla legge 24 maggio 1951 n. 392, cioè i magistrati.

Ora, quando il citato d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580 parla di « al tri assegni e indennità di analoga natura », è evidente che il rife rimento si estende all'assegno perequativo introdotto col dise

gno di legge presentato alla Camera quasi contemporaneamente dallo stesso Governo e approvato (legge n. 734/1973) prima del la conversione in legge del d. 1. n. 580.

Pertanto gli incaricati universitari « interni », sia che usufrui scano del trattamento onnicomprensivo, sia che godano dell'as

segno perequativo introdotto dalla legge n. 734/1973 o di altro

trattamento equipollente, sono esclusi, in virtù del 3° comma dell'art. 12 d. 1. n. 580/1973 convertito nella legge n. 766/1973, dal godimento dell'assegno annuo pensionabile concesso con il

(1) L'ordinanza 13 luglio 1978 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia è massimata in Foro it., 1979, MI, 572, con nota di richiami.

Sul trattamento economico dei professori incaricati cfr. Corte cost. 6 novembre 1970, n. 152, citata in motivazione, id., 1970, I, 2641, com mentata da Pototschnig, in Giur. costit., 1970, 1987, da R. Chiarel li, in Riv. giur. scuola, 1971, 90, e da Stipo, ibid., 833; 20 febbraio 1973, n. 10, Foro it., 1973, I, 1358, commentata da Salazar, in Riv. giur. scuola, 1973, 175; 20 febbraio 1973, n. 11, Foro it., 1973, I, 1354, commentata da Ledda, in Giur. costit., 1973, 54; 20 gennaio 1977, n. 41, Foro it., 1977, I, 273, commentata da Miscione e Catalano, in Giur. it., 1977, I, 1, 1627. Cfr. anche Corte cost. 17 luglio 1975, n. 219, Foro it., 1975, I, 1881, che ha ritenuto assorbiti i miglioramenti retributivi di cui all'art. 12, 1° e 3° comma, d. 1. n. 580/1973, dichia randone conseguentemente l'illegittimità costituzionale in parte qua.

Con l'ordinanza n. 150 del 14 dicembre 1979 la Corte costituzio nale ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, a seguito dello ius superveniens costituito dall'art, unico, 15° comma, d. 1. 23 dicembre 1978 n. 817 come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979 n. 54, in relazione alla questione di costituzionalità dell'art. 4, 1° e 3° comma, d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui limitava all'anno accademico 1974-75 la maturazione del triennio di incarico ai fini della «stabilizzazione», sollevata con le ordinanze 20 dicembre 1977 del T.A.R. Sicilia {id., 1978, IliI, 597) e 30 gennaio 1978 del T.A.R. Piemonte (id., Rep. 1978, voce Istruzione pubblica. n. 337).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1° comma del detto art. 12 al personale insegnante dell'univer

sità. Non esiste quindi la denunciata diversità di trattamento per le due categorie di « interni ».

3. - Del pari non fondata è la questione sotto il profilo della

pretesa violazione dell'art. 36 Cost., che si verificherebbe, se

condo il giudice a quo, per l'inadeguatezza della retribuzione pre vista per le prestazioni di un professore incaricato, quando essa

non sia integrata dall'assegno disposto dall'art. 12 d. 1. n. 580.

L'invocata norma costituzionale, infatti, nel proclamare il di

ritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata al suo la

voro e in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera

e dignitosa, non può essere riferita alle singole fonti della retri

buzione del lavoratore, ma alla sua globalità (cfr. sent. n. 88

del 1970, Foro it., 1970, I, 1861). Ora il professore incaricato in

terno insieme e oltre alla remunerazione per l'incarico, perce

pisce uno stipendio per il suo rapporto di impiego pubblico: nella specie, cui si riferisce la causa, lo stipendio di magistrato.

Non può quindi nemmeno ipotizzarsi una violazione dell'art.

36 Cost.

4. - Egualmente è privo di fondamento il riferimento che il giu dice a quo fa all'art. 33 Cost, assumendo che la « discriminazio

ne » per i dipendenti pubblici dotati di trattamento economico

onnicomprensivo (rispetto agli altri non dotati di tale trattamen

to) « assume inevitabilmente la funzione di un ostacolo obiettivo

all'accesso all'insegnamento universitario » distorcendo il proces so di selezione dei più meritevoli. Poiché, come si è visto, il

denunciato trattamento differenziale tra gli incaricati interni

(provvisti o no di trattamento onnicomprensivo) non sussiste, il richiamo all'art. 3 Cost, non ha ragion d'essere.

Per questi motivi, dichiara non fondate le questioni di legit timità costituzionale dell'art. 12, 3° comma, d. 1. 1° ottobre 1973

n. 580 (convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766), solle

vata dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia con ordinanza iscritta

al n. 277 del registro ordinanze 1979 in riferimento agli art. 3, 33 e 36 Cost.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 dicembre 1979, n. 140

(Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1979, n. 338); Pres. A made i, Rei. Bucciarelli Ducei; Maggiani ed altri c. I.n.p.s.; interv.

Pres. Cons, ministri (Avv. dello Stato Angelini Rota). Ord.

Pret. La Spezia 25 gennaio 1977 (Gazz. uff. 20 aprile 1977, n. 107); Pret. Brescia 7 febbraio 1978 (due; id. 21 giugno

1978, n. 172); Pret. Ascoli Piceno 23 febbraio 1978 (id. 2

agosto 1978, n. 215); Pret. Piacenza 14 novembre 1978 (id. 21 marzo 1979, n. 80); Pret. Grosseto 30 gennaio 1979 (id. 20 giugno 1979, n. 168).

Previdenza sociale — Invalidità e vecchiaia — Pensione di ri

versibilità alla figlia — Perdita per successivo matrimonio —

Incostituzionalità (Cost., art. 3; d. 1.1. 18 gennaio 1945 n. 39,

disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni del

l'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia, art. 3).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3, lett. a), d. 1.1. 18 gennaio 1945 n. 39, nella parte in cui dispone la

perdita della pensione di riversibilità da parte delle figlie dell'assicurato le quali contraggano matrimonio dopo l'ac

quisto del diritto a pensione. (1)

(1) L'ordinanza 25 gennaio 1977 della Pretura di La Spezia è mas

simata in Foro it., 1977, 1, 1846, con nota di richiami. Corte cost. 26 giugno 1975, n. 164, citata in motivazione, si legge

in Foro it., 1975, I, 1893, ed è commentata da F. P. Rossi, in Dir.

lav., 1976, II, 235.

(2) L'ordinanza 15 dicembre 1976 della Corte conti, Sez. Ili, è

massimata in Foro it., 1978, III, 595. Corte cost. 16 gennaio 1975, n. 3, citata in motivazione, si legge

in Foro it., 1975, I, 253. Sui riflessi del rapporto matrimoniale sulla legislazione pensioni

stica cfr. Rossi Carleo, in Giur. it., 1974, MI, 345. In argomento inoltre, in generale, cfr. Persiani, Lezioni di diritto

della previdenza sociale, 1977, II, 96; Minicone, Le prestazioni pen sionistiche del regime generale, 1976, 119; Pierini, in Trattato della

previdenza sociale, a cura di Bussi e Persiani, 1974, 429. Con l'ordinanza n. 143 in pari data, la Corte costituzionale ha or

dinato la restituzione degli atti al giudice a quo, in seguito allo ius

superveniens rappresentato dal d. pres. 29 dicembre 1973 n. 1092, in relazione alla questione di costituzionalità degli art. 11, 2° comma, e 19 legge 15 febbraio 1958 n. 46, come modificati dalla legge 14

maggio 1969 n. 252 e dalla legge 28 aprile 1967 n. 264, nella parte in cui escludono il diritto alla pensione di riversibilità della vedova

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 dicembre 1979, n. 139

(Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1979, n. 338); Pres. Amadei, Rei. Astuti; Graziadei (Avv. Vais). Orci. Corte conti, Sez. Ili, 15 dicembre 1976 (Gazz. uff. 26 luglio 1978, n. 208).

Impiegato dello Stato e pubblico — Pensione di riversibiiità del

coniuge separato — Requisito della durata minima del ma

trimonio — Applicabilità ai matrimoni successivi a divorzio —

Incostituzionalità (Cost., art. 3; legge 22 novembre 1962 n.

1646, modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza

presso il ministero del tesoro, art. 6; d. pres. 29 dicembre

1973 n. 1092, t. u. delle norme sul trattamento di quiescen za dei dipendenti civili e militari dello Stato, art. 81; legge 3 giugno 1975 n. 160, norme per il miglioramento dei tratta

menti pensionistici e per il collegamento alla dinamica sociale, art. 32).

Sono illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost.: a) l'art. 6, 2° comma, legge 22 novembre 1962 n. 1646, nella parte in cui,

per gli iscritti alla cassa di previdenza del ministero del te

soro, esclude il diritto delle vedove alla pensione di riversi

biiità qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, anche quando si tratti di matrimoni celebrati successivamen

te alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di

uno dei coniugi pronunciata a norma della legge 1" dicem

bre 1970 n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975; b) (ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87) l'art. 81, 3°

comma, t. u. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui

detta analoga disciplina con riferimento ai dipendenti civili

e militari dello Stato. (2)

1

La Corte, ecc. — 1. - Le sei ordinanze prospettano la medesima

questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con

unica sentenza.

2. - La corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con ii

principio costituzionale d'eguaglianza, l'art. 3, lett. a), d. 1.1. 18

gennaio 1945 n. 39, secondo cui il diritto a pensione di riversi

biiità dell'I .n.p.s., spettante, nel concorso dei requisiti di legge, alle figlie dell'assicurato o del pensionato defunto, cessa per ef

fetto di susseguente matrimonio. Si dubita infatti che ciò realizzi

un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei figli

maschi, i quali, perdurandone i presupposti, mantengono la pen sione di riversibiiità in caso di matrimonio.

3. - La questione è fondata.

Le ordinanze di rimessione richiamano, a sostegno della ille

gittimità della norma oggi impugnata, le argomentazioni svolte

dalla corte nella sentenza n. 164 del 1975 (Foro it., 1975, I, 1893), con la quale venne dichiarata l'illegittimità dell'art. 2, 2° comma, d. 1.1. 18 gennaio 1945 n. 39, che richiedeva, ai fini dell'acquisi zione della pensione di riversibiiità per la figlia maggiorenne, la

ulteriore qualità di nubile, oltre ai requisiti, comuni ai figli ma

schi, di inabilità al lavoro e di vivenza a carico del genitore al

momento del suo decesso. Tale illegittimità è stata dichiarata

dalla corte proprio per eliminare una condizione diversificatrice

tra orfane ed orfani, fondata esclusivamente sulla differenza di

sesso.

La disposizione oggi censurata egualmente distingue tra orfani

ed orfane giacché, una volta che sia stata riconosciuta la tito

larità della pensione di riversibiiità, commina la perdita di essa

per susseguente matrimonio a carico della figlia e non del figlio. La norma, cosi discriminando, presuppone in maniera evidente

che l'orfano, inabile al lavoro, titolare di pensione di riversibiiità,

deve conservare tale diritto ove si sposi per poter mantenere

la moglie e la famiglia che viene a costituire. Viceversa il legisla tore dell'epoca ritenne che l'orfana che fosse passata a nozze sa

rebbe stata mantenuta dal marito e quindi dovesse perdere la

precedente pensione. Tale differenziazione non trova più giusti ficazione nella attuale realtà giuridica e sociale. Dopo l'entrata

in vigore del nuovo diritto di famiglia e della legge 903 del 1977,

i rapporti patrimoniali tra coniugi sono radicalmente mutati, es

sendo improntati a criteri di parità.

Comunque, ai fini del decidere assume rilievo determinante la

circostanza che il figlio che si sposa mantiene la pensione di ri

versibiiità, qualunque siano le capacità patrimoniali e lavora

di pensionato statale con riguardo all'età del coniuge dante causa al

momento del matrimonio, in riferimento agli art. 3, 29, 31, 36 e 38

Cost., che era stata sollevata con l'ordinanza 10 aprile 1974 della Corte dei conti, Sez. III, pervenuta alla Corte costituzionale il 16

aprile 1976 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 9 giugno 1978, n. 151

(al ritmo di due anni ad adempimento!).

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