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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 6 luglio 1987, n. 243 (Gazzetta...

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 6 luglio 1987, n. 243 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 luglio 1987, n. 31); Pres. Andrioli, Rel. Greco; Regioni

sentenza 6 luglio 1987, n. 243 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 luglio 1987, n. 31); Pres.Andrioli, Rel. Greco; Regioni Friuli - Venezia Giulia (Avv. Pacia), Lombardia, Emilia Romagna(Avv. Onida), Toscana (Avv. Cheli) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3553/3554-3559/3560Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181587 .

Accessed: 28/06/2014 19:07

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — La Corte dei conti dubita della legittimità costitu

zionale dell'art. 34, 1° comma, lett. a, 1. 6 febbraio 1941 n. 176, nella parte in cui prevede la maggiorazione del servizio reso in

colonia, per i soli insegnanti elementari dipendenti dal ministero

degli affari esteri e dal ministero dell'Africa italiana escludendo

invece gli insegnanti elementari iscritti al monte pensioni i quali abbiano prestato servizio negli stessi luoghi alle dipendenze di

altri ministeri, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto discri

mina arbitrariamente fra le due categorie di insegnanti accordan

do il beneficio solo a coloro che possono vantare il suddetto

rapporto di dipendenza e non anche agli altri che pure abbiano

prestato servizio coloniale in condizioni di pari disagio ambientale.

2. - La questione non è fondata.

Il ricorrente, sebbene insegnante elementare iscritto al monte

pensioni per detta categoria, ha prestato servizio in colonia quale militare richiamato alle armi per esigenze di guerra.

Non vi è dubbio che, per effetto dell'art. 33 1. n. 176 del 1941, il servizio militare è computato, ai fini dell'imposizione dei con

tributi e della liquidazione degli assegni, come reso agli enti dai

quali i militari dipendevano alla data del richiamo alle armi o

dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi, e, ad

ogni effetto, si considerano goduti gli stipendi e gli altri assegni, dichiarati per legge utili a pensione, che ciascuno dei suddetti

avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso gli enti su

accennati per i periodi medesimi.

Sicché il ricorrente è stato considerato come in servizio presso l'ente da cui dipendeva prima del richiamo alle armi che certa

mente non era un ente sito in colonia.

Il servizio coloniale da lui prestato trova la sua ragione esclusi

vamente nelle esigenze militari e nella sua destinazione nel terri

torio di una colonia del tempo. Come ha esattemente osservato l'avvocatura dello Stato, la si

tuazione del ricorrente non è né simile né omogenea a quella de

gli insegnanti che hanno prestato servizio in colonia per i quali soltanto opera l'ulteriore beneficio della maggiorazione di servi

zio, nell'attuazione della ratio della norma ricorrente nella incen

tivazione della prestazione di un servizo in zona disagiata. Tale ratio non potrebbe ritenersi soddisfatta dalla circostanza

che il dipendente pubblico, appartenente alla categoria cui tale

forma di incentivo si rivolge, si sia trovato ad operare all'estero

non per prestare il servizo relativo al rapporto di impiego che

lo lega all'amministrazione pubblica ma altro servizio (quello mi

litare), anche se compatibile con la conservazione del precedente

rapporto di impiego, ma sempre considerato (art. 33 1. n. 176

del 1941) come reso all'ente alle cui dipendenze egli era prima del richiamo alle armi.

Trattandosi di due situazioni diverse, non sussiste la denuncia

ta disparità di trattamento e non sussiste violazione dell'art. 3 Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 1° comma, lett. a, 1. 6 febbraio 1941 n. 176 sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

nanza di rimessione si apprende che il ricorrente, nato nel 1897, aveva

proposto ricorso alla Corte dei conti in data 20 maggio 1963: la Corte dei conti, quindi, ha impiegato quattordici anni e nove mesi per rilevare che si poneva una questione di costituzionalità ed altri tre anni e due mesi semplicemente per trasmettere l'ordinanza alla Corte costituzionale, la quale, a sua volta, ha deciso per la infondatezza della questione dopo altri sei anni e tre mesi. A distanza di venticinque anni non si è ancora

pervenuti ad una decisione nel merito! C'è materia di che far sobbalzare i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo che già hanno più volte condannato il governo italiano per l'eccessiva durata di processi che si erano protratti intorno ai dieci anni (v., da ultimo, sent. 25 giugno 1987, sul caso Capuano, Foro it., 1987, IV, 385, con nota di A. Pizzorusso).

Sulla questione di merito nessun precedente da segnalare; per qualche riferimento di carattere generale, v. Corte cost. 25 maggio 1987, n. 197, id., 1988, I, 677, con nota di richiami (sulla natura del diritto a pensione e sul riscatto dei servizi); Corte conti, sez. Ili, 5 ottobre 1977, n. 39394, id., Rep. 1979, voce Pensione, n. 29 (sulla valutabilità senza necessità di riscatto del servizio non di ruolo prestato dagli insegnanti elementari

sucessivamente alla soppressione del monte pensioni stabilita con 1. 176/41). [G. Albenzio]

Il Foro Italiano — 1988.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 luglio 1987, n. 243 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 29 luglio 1987, n. 31); Pres.

Andrioli, Rei. Greco; Regioni Friuli - Venezia Giulia (Avv.

Pacia), Lombardia, Emilia Romagna (Aw. Onida), Toscana

(Aw. Cheli) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Azzariti).

Stupefacenti e sostanze psicotrope — Tossicodipendenze — Trat

tamento — Competenze delle regioni — Erogazione di contri

buti statali — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 77, 117, 118, 119; 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, statuto

speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5; 1. 5 giugno 1974 n. 412, ratifica ed esecuzione della convenzione unica su

gli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del

protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario

nazionale, art. 45; d.l. 22 aprile 1985 n. 144, norme per l'ero

gazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di pre venzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la

distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e

confiscate, art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2; 1. 21 giugno 1985

n. 297, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 aprile 1985 n. 144).

Sono infondate, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di

legittimità costituzionale degli art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2 d.l. 22 aprile 1985 n. 144, concernente l'erogazione di contri

buti finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinse

rimento dei tossicodipendenti e di distruzione delle sostanze

stupefacenti e psicotrope, nel testo risultante dalla legge di con

versione 21 giugno 1985 n. 297, in riferimento agli art. 77,

117, 118, 119 Cost, nonché all'art. 5, n. 16, I. cost. 31 gennaio 1963 n. 1. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 17 giugno 1987, n. 234

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres. Andrioli, Rei. Corasaniti; Donno; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. Pret. Lecce 22 gennaio 1982 (G.U. n. 234 del

1982).

Stupefacenti e sostanze psicotrope — Tossicodipendente — Prov

vedimenti di urgenza — Competenza del pretore — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità

(Cost., art. 3, 32, 101, 102; 1. 22 dicembre 1975 n. 685, disci

plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cu

ra e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art.

97, 99, 100, 101, 102).

È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da giudice

privo di poteri decisori in ordine al procedimento a quo, la

questione di legittimità costituzionale degli art. 97, 99, 100, 101, 102 l. 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui prevedono la competenza del pretore, e non quella del sindaco, ad emana

re i provvedimenti di cure coatte per i tossicodipendenti che

si rifiutano di sottoporvisi, in riferimento agli art. 3, 32, 101, 102 Cost. (2)

(1-2) L'ordinanza di rimessione Pret. Lecce 22 gennaio 1982 è massi

mata in Foro it., 1983, II, 50, con nota di richiami.

Nella specie il giudice rimettente aveva premesso nell'ordinanza che

«non si ravvisa la necessità di disporre trattamenti sanitari a livello pre ventivo e curativo nei riguardi delle persone segnalate».

In ordine al provvedimento di cui all'art. 99 1. 685/75 ed alla compe tenza ad emanare i provvedimenti coattivi d'urgenza nei confronti di tos

sicodipendenti, v., da ultimo, Cass. 29 novembre 1986, n. 7058, id., 1987,

I, 441, con nota di richiami, cui adde Pret. Napoli 25 febbraio 1985,

id., Rep. 1986, voce Stupefacenti e sostanze psicotrope, n. 134.

Sul trattamento delle tossicodipendenze e sulle implicazioni col diritto

alla salute — secondo gli art. 13 e 32 Cost. — della disciplina dettata

dalla 1. 685/75, v. anche Corte cost. 22 febbraio 1983, n. 31, id., Rep.

1983, voce Trentino - Alto Adige, n. 96, che, nel respingere alcune que stioni di costituzionalità della 1. 685/75 in relazione alle sfere di autono

mia delle regioni, ha fatto applicazione degli stessi principi ribaditi nella

sent. 243/87 in rassegna.

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3555 PARTE PRIMA 3556

I

Diritto. - 1. -1 giudizi possono essere riuniti e decisi con un'u

nica sentenza in quanto prospettano questioni identiche o con

nesse.

2. - La regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 1 d.l.

22 aprile 1985 n. 144 (reg. ric. n. 23 del 1985) assumendo che

esso, nella parte in cui prevede l'erogazione da parte del ministe

ro dell'interno di contributi statali a favore di soggetti, pubblici 0 privati, che svolgono, senza fini di lucro, attività di prevenzio ne dell'emarginazione nonché di reinserimento sociale dei tossico

dipendenti, violerebbe la sfera di competenza assegnatale dall'art.

5, n. 16, dello statuto speciale (1. cost. 31 gennaio 1963 n.l) e

dalle relative norme di attuazione (art. 1 d.p.r. 9 agosto 1966

n. 869 e 9 d.p.r. 25 novembre 1975 n. 902).

Ha, successivamente, impugnato (reg. ric. n. 30/85) gli art.

1 e 1 bis nel testo risutante dalla legge di conversione (1. 21 giu

gno 1985 n. 297) aggiungendo alle ragioni già esposte la circo

stanza che in materia sono state già emanate le leggi reg. 23 agosto 1982 n. 57 che disciplina minutamente la prevenzione, la cura

la riabilitazione delle tossicodipendenze e 6 novembre 1982 n. 74

che, tra l'altro, regola anche la collaborazione con enti ed asso

ciazioni di volontariato, per il recupero ed il reinserimento socia

le dei tossicodipendenti. Sostiene che la già denunciata illegittimità è aggravata dall'awenuto abbandono del connotato della provvi sorietà caratterizzante il decreto legge e dalla concezione dell'in

tervento del ministero dell'interno come un'attribuzione normale,

parallela a quella regionale e, quindi, riduttiva anche delle risorse

economiche di cui essa ricorrente potrebbe giovarsi. 2.1 - Le regioni Lombardia ed Emilia Romagna, con distinti

ricorsi (reg. ric. nn. 24 e 25 del 1985), dello stesso d.l. n. 144

del 1985 hanno censurato oltre che l'art. 1 anche l'art. 2 il quale

disciplina l'entità degli stanziamenti e la loro collocazione nello

stato di previsione, per violazione: a) degli art. 117, 118, 119

Cost, in relazione agli art. 22, 27 e 126, 3° comma, d.p.r. n.

616 del 1977, alla 1. 28 dicembre 1978 n. 833, agli art. 2, 90, 94 e 103 1. 22 dicembre 1975 n. 685, risultando invasa la sfera

della loro competenza in materia; b) dell'art. 77 Cost, per la in

sussistenza della necessità di provvedere con decretazione di ur

genza. 2.2. - Le stesse regioni hanno proposto (reg. ric. nn. 31 e 32

del 1985) la impugnazione contro la legge di conversione n. 297

del 1985 non solo degli stessi articoli ma anche degli art. 1 quater e 2 contenente la disciplina delle domande di contributi e gli stan

ziamenti in bilancio statale.

Assumono che le norme censurate attengono alle competenze

spettanti alle regioni in materia di sanità (art. 27 d.p.r. n. 616

del 1977 e 1. n. 833 del 1976) e di assistenza sociale (art. 22 d.p.r. n. 616 del 1977) come confermato dalla 1. 22 dicembre 1975 n. 685 che ha devoluto (art. 2) alle regioni l'esercizio delle funzioni

necessarie ad assicurare la cura, il reinserimento sociale e la riabi litazione dei tossicodipendenti (art. 90, 2° comma) ed ha precisa to anche le strutture relative (art. 90, 3° e 4° comma), la

utilizzazione della collaborazione di enti ed istituzioni pubbliche e private, agenti senza fine di lucro, per la realizzazione degli stessi fini, lo stanziamento di fondi a carico del bilancio del mini

stero della sanità e le modalità dell'utilizzo.

Sostengono che le predette norme escludono la competenza delle

regioni anche per quanto riguarda il rapporto con le organizza zioni del volontariato; creano nuovi organismi aggravando cosi

Sui rapporti fra le sfere di attribuzione dello Stato e delle regioni (e province autonome) nel campo sanitario, dopo la riforma, v. Corte cost. 7 aprile 1987, n. 107 e 5 marzo 1987, n. 74, id., 1988, I, 1477, con nota di richiami.

Sulla legittimità costituzionale dei poteri attribuiti al sindaco circa i

provvedimenti e trattamenti obbligatori per malati di mente nella regione Trentino-Alto Adige, v. Corte cost. 25 febbraio 1988, n. 211, Regioni, 1988, 764, con nota di Sica.

Per la manifesta inammissibilità di questioni di costituzionalità solleva te dal giudice ritenuto privo di poteri decisori, v., da ultimo, Corte cost., ord. 20 febbraio 1987, n. 60, Foro it., 1988, I, 1375, con nota di ri chiami.

Sulla disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori, alla luce dei princi pi costituzionali, v. Romboli, Persone fisiche, in Commentario Scialoja Branca, a cura di Galgano, 1988, 335 ss.

Il Foro Italiano — 1988.

la emarginazione di esse ricorrenti; stanziano somme notevolmente

superiori a quelle destinate nel bilancio del ministero della sanità

agli stessi fini, in contrasto con l'art. 126, 3° comma, d.p.r. n.

616 del 1977 che fa divieto di istituire nel bilancio statale capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.

Le ricorrenti assumono, poi, di avere già legiferato in materia:

la regione Lombardia con la 1. 30 marzo 1983 n. 21 (finanzia mento di interventi finalizzati alla lotta contro le tossicodipen

denze) e con altra legge regionale approvata il 20 marzo 1985

di completamento della disciplina precedente (rinviata dal gover no per motivi formali).

La regione Emilia Romagna con le 1. reg. nn. 6 e 15 del 1981

e n. 2 del 1985, contenenti programmi organici di interventi con

strutture e finanziamenti anche in materia.

Contestano, infine, la ricorrenza dei presupposti per la decre

tazione di urgenza sussistendo già le strutture regionali, la previ sione della collaborazione con associazioni di volontariato e con

organismi che, siccome operanti a livelli territoriali, limitati, da

vano garanzia di una migliore operatività anche perché sottoposti a controlli regionali; rilevano la insussistenza di una presunta tem

poraneità, essendo previsti finanziamenti triennali ed una plurali tà di termini annuali per la presentazione delle domande.

2.3 - Anche la regione Toscana ha impugnato le stesse norme

(reg. ric. n. 29 del 1985) nonché l'art. 1 ter 1. n. 297 del 1985

che demanda alle province di Trento e Bolzano l'attuazione, se

condo le modalità dei rispettivi ordinamenti, delle finalità della

legge in quanto lesive della sfera della sua competenza.

Ha, inoltre, specificato che essa ha già dato attuazione alla

1. n. 685 del 1975 in tutti i suoi profili e con 1. reg. 6 dicembre

1984 n. 70 ha approvato un intervento programmatico prioritario in materia di assistenza ai tossicodipendenti.

3. - Non è fondata la questione che concerne la violazione del

l'art. 77 Cost., sollevata dalle regioni Lombardia ed Emilia Ro

magna nel rilievo della mancanza dei presupposti della decretazione

di urgenza e dell'avvenuta regolamentazione della materia con

le leggi regionali da esse emanate.

Anzitutto l'avvenuta conversione in legge del decreto legge fa

ritenere superate le proposte censure.

Inoltre, come questa corte ha più volte affermato (sent. 55/77, Foro it., 1977, I, 1061; e 34/85, id., 1985, I, 975), la questione della sussistenza o meno delle condizioni per la decretazione di

urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali. 4. - Le altre censure non sono fondate per quanto si dirà.

Lo Stato, anche in adempimento degli obblighi internazionali

assunti (convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York

il 30 marzo 1961 e protocollo di emendamenti adottato a Ginevra

il 25 marzo 1971, ratificata con 1. 5 giugno 1974 n. 412), si è

assunto il compito di debellare il fenomeno della tossicodipen denza in tutti i suoi complessi aspetti ed in tutte le sue implicanze ed effetti dannosi.

Si ricorda che l'art. 38 della detta convenzione, modificato dal l'art. 15 del protocollo di emendamento, stabilisce che gli Stati

adotteranno le misure più idonee per assicurare la pronta diagno si, la cura, la post-cura, la riabilitazione ed il reinserimento socia le delle persone interessate.

Per una più completa e radicale disciplina della materia, a mo

difica della legislazione precedente, con la 1. n. 685 del 1975, lo

Stato ha trasferito alle regioni le funzioni per la prevenzione e

l'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefa centi e psicotrope per i suddetti fini (diagnosi, cura, riabilitazione

e reinserimento sociale degli interessati) riservandosi funzioni di

indirizzo e di coordinamento con poteri di autorizzazione, di con

trollo, di vigilanza e di sostituzione in caso di inerzia delle regio ni, non solo perché fosse assicurato l'adempimento degli obblighi internazionali assunti, ma anche perché l'azione da svolgere risul

tasse più organica ed uniforme per la tutela degli interessi unitari

nazionali e la garanzia dei valori riconosciuti dalla Costituzione

(art. 18 e 32 Cost.; sent. n. 31 del 1983, id., Rep. 1983, voce Trentino Alto-Adige, n. 96).

4. 1 - Tuttavia, il fenomeno della tossicodipendenza non risul

tava sconfitto anzi si diffondeva con gravi implicanze sul piano della criminalità che, anche per effetto di essa, risultava in forte

aumento.

Si constatavano deficienze e carenze sul piano operativo, per mancanza di servizi appositamente strutturati e finalizzati a rea

lizzare gli aspetti sociali della prevenzione, della cura e, soprat

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tutto, del recupero della personalità dei tossicodipendenti per il

loro reinserimento nella famiglia e nella società.

Le strutture sanitarie avevano svolto una funzione piuttosto di tipo medicalizzante, sostituendo, in molti casi, all'uso della

droga interventi farmacologici e terapie di solo mantenimento sic

ché il soggetto non raggiungeva il necessario equilibrio personale onde la sussistenza, in concreto, del pericolo di una ripresa del

l'uso della droga. Non era di per sé sufficiente la sola disintossicazione dell'orga

nismo, ma più utile e proficua era la impostazione di rapporti

interpersonali ed un più o meno lungo processo socio-pedagogico

per vincere la dipendenza psichica, il cui superamento era impor

tante quanto quello della dipendenza fisica.

Era risultata più utile e produttiva degli effetti separati la per

manenza dei tossicodipendenti in comunità terapeutiche organiz

zate da associazioni di volontariato o da privati con ben determinati

programmi di recupero sociale nei quali, accanto alle terapie me

diche e psico-mediche, si ponevano attività di lavoro e di studio.

Utile era la vita in comune, con lo svolgimento del lavoro libera

mente scelto e gradito, o la continuazione degli studi sospesi o

interrotti, senza costrizioni o vincoli di sorta, per riacquistare il

perduto equilibrio e le necessarie difese contro un possibile ritor

no all'uso della droga. Il volontariato aveva assunto anche un ruolo politico-sociale

perché realizzava la partecipazione popolare alla lotta contro il

grave flagello della droga.

Esso, quindi, era meritevole di considerazione, di affidamento

e di sostegno, per gli sforzi compiuti e da compiere, implicanti

la necessità di adeguati mezzi economici.

4.2 - Del resto il ricorso al volontariato era già stato previsto

nella 1. n. 697 del 1975 e dalla 1. n. 833 del 1978, istitutiva del

servizio sanitario nazionale.

La norma (art. 45), in quest'ultima contenuta, nella sua gene

ralità era riferibile ad ogni tipo di associazione: quelle animate

da spirito caritativo e filantropico, con propositi e finalità di tu

tela dell'interesse della collettività alla salute (associazioni di con

sumatori, sindacati, comitati di quartiere, ecc.) e persino le

occasionali aggregazioni che si formano allorché il diritto alla

salute è concretamente minacciato. Le dette associazioni agiscono

in collaborazione con le unità sanitarie locali nell'ambito della

programmazione e della legislazione sanitaria regionale. In via generale si nota che il volontariato è diffuso ormai lar

gamente nel campo del diritto pubblico e si pone come uno stru

mento utile per sopperire a carenze delle strutture pubbliche, come

nuovo modello di cura di interessi pubblici e di esercente attività

idonee a conseguire fini sociali senza avere scopi di lucro e, an

che per questa ragione, con ampia libertà di organizzazione.

In definitiva svolge un ruolo che la stessa Costituzione prevede

(art. 18 Cost.). 5. - La avvertita necessità della riforma si era evidenziata con

la presentazione in parlamento di numerose proposte legislative

ad iniziativa di vari gruppi parlamentari e di un organico disegno

di legge del governo (n. 2195 del 24 ottobre 1984). Ma la previ

sione di un lungo iter legislativo per la complessità della materia

e dei problemi da affrontare e l'urgenza e la indifferibilità della

disciplina di alcuni aspetti, risultanti anche dall'attenzione dell'o

pinione pubblica, hanno consigliato il ricorso a un decreto legge

poi convertito in legge. 5. 1. - Con il d.l. n. 144 del 1985 e la legge di conversione

n. 297 del 1985, che ha sostituito alcuni articoli del d.l. ne ha

aggiunti altri, sono stati disciplinati tre aspetti del fenomeno del

la tossicodipendenza. Con gli art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, è stata prevista l'erogazio

ne di contributi, tra gli altri, ad alcuni enti ed associazioni di

volontariato che operano nel campo del recupero e del reinseri

mento sociale dei tossicodipendenti con un apposito procedimen

to nonché la sistemazione della somma relativa nel bilancio dello

Stato (art. 2). E questa parte è oggetto dell'impugnazione delle

regioni ricorrenti.

Con gli art. 3, nuovo testo, a sostituzione dell'art. 80 bis 1.

n. 685 del 1975, e l'aggiunta degli art. 80 ter e quater, a sostitu

zione dell'art. 23 e l'abrogazione degli art. 24 e 25 della stessa

1. n. 685 del 1975, sono state emanate disposizioni per la distru

zione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confi

scate, per il quantitativo non necessario ai fini di giustizia, per

impedirne la possibile reimmissione nel mercato.

Dopo l'art. 4 d.l. cit., in aggiunta all'art. 47 1. n. 345 del 1975,

Il Foro Italiano — 1988.

sono stati inseriti gli art. 4 bis, ter, quater, quinquies e sexies

con i quali si sono conciliati la sanzione penale, il recupero ed

il reinserimento nella società dei tossicodipendenti. Per quelli già condannati si è previsto l'affidamento in prova

al servizio sociale e la possibilità per essi di continuare il pro

gramma di recupero, eventualmente in corso, anche presso le co

munità terapeutiche e le associazioni di volontariato; per quelli

colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale, i quali si trovassero nella fase di recupero, la possibilità di continuare

il relativo programma, impedendosi cosi una sua dannosa inter

ruzione.

Dal contesto dell'intera legge vanno desunte, anzitutto, le ra

gioni della nuova disciplina. Del complesso fenomeno della tossicodipendenza si sono voluti

disciplinare gli aspetti incidenti sulla criminalità, sulla sicurezza

pubblica e sull'ordine pubblico inteso in senso ampio, sia pure

con un ricorso privilegiato alla intensificazione della fase di recu

pero e di reinserimento dei soggetti nella famiglia e nella società.

Trova, quindi, giustificazione l'intervento del ministro dell'in

terno piuttosto che del ministro della sanità.

Ma, ai fini dell'esame delle questioni sollevate, va rilevato che

la materia disciplinata è di competenza dello Stato piuttosto che

delle regioni. Per quanto più specificatamente riguarda l'erogazione dei con

tributi si osserva che le norme relative hanno durata limitata e

temporanea.

È, infatti, testualmente statuito che l'erogazione dei contributi

avviene secondo le modalità previste fino a quando non sarà re

golata, con una nuova normativa legislativa, la disciplina dei rap

porti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio

nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei

tossicodipendenti (art. 1 e 2 1. n. 297 del 1985).

Inoltre, sono previsti stanziamenti di bilancio per un triennio

(1985-1987) ormai scaduto (art. 2 d.l. n. 144 del 1985).

Dall'esame delle norme che interessano risulta che destinatari

dell'erogazione dei contributi sono oltre i comuni e le unità sani

tarie locali, anche altri enti, nonché le associazioni di volontaria

to, le cooperative ed i privati che operano, senza scopo di lucro,

e che l'erogazione avviene tramite l'ente locale che certamente

può essere anche la regione. È previsto un coordinamento delle attività svolte a mezzo delle

apposite convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali (art.

1 e 1 bis stessa legge). Si esige la garanzia del diritto di autodeterminazione dei tossi

codipendenti e la esclusione di interventi violenti (art. 1 bis).

Si richiedono, poi, altre condizioni: a) la dimostrazione della

effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative corredata dal

parere dell'ente locale che non si esclude possa essere la regione;

b) la presentazione dei bilanci con l'indicazione dei risultati rag

giunti (art. 1 bis, nn. 2 e 3). La ripartizione dei contributi avviene in base ai dati forniti

dall'osservatorio permanente, che è presso il ministero dell'inter

no al quale le regioni possono certamente far pervenire elementi

riguardanti il loro territorio, e secondo criteri e requisiti determi

nati dalla commissione speciale, istituita presso la presidenza del

consiglio, composta, oltre che dai rappresentanti di vari ministe

ri, da quelli di tre regioni e comuni designati, rispettivamente,

dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'Anci.

La commissione, in base ai criteri ed ai requisiti, formula al

ministero dell'interno le proposte riguardanti la concessione dei

contributi riferiti alle domande presentate.

L'interpretazione delle norme, nel loro complesso, e la prevista

partecipazione nel procedimento degli enti locali, tra cui sono

da comprendersi certamente le regioni, porta a non escludere il

loro intervento e la loro partecipazione anche nella fase della for

mulazione dei pareri e delle proposte.

Non si può, quindi, escludere un'intesa ed una collaborazione

tra Stato e regioni in un campo che, in definitiva, interessa en

trambi sebbene la materia disciplinata dalle norme in esame ri

guardi più specificamente lo Stato che può utilizzare i comuni

come enti di decentramento in materia di competenza statale.

Inoltre, resta ferma la competenza delle regioni per gli aspetti

del fenomeno afferenti al campo dell'igiene, della sanità e del

l'assistenza.

E rimane integra la legislazione apprestata dalle stesse regioni

che concorre con quella statale che ad essa non si sovrappone.

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Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 6 luglio 1987, n. 243 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 luglio 1987, n. 31); Pres. Andrioli, Rel. Greco; Regioni

3559 PARTE PRIMA 3560

6. - Non è certamente lesa l'autonomia finanziaria delle regioni ed in particolare non risulta violato l'art. 126, 3° comma, d.p.r. n. 616 del 1977, che fa divieto di istituire, nel bilancio statale,

capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.

Anzitutto la materia finanziata con le norme impugnate (art. 2 d.l. n. 144 del 1985) non rientra tra quelle trasferite alle regio

ni, come si è detto innanzi.

Inoltre, non risulta intaccato il finanziamento delle regioni in

quanto il capitolo del ministero del tesoro, indicato (il n. 6856

del ministero del tesoro) per la materia disciplinata dalle norme

censurate, riguarda il fondo occorrente per fare fronte ad oneri

dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e l'accantonamento

delle somme relative alla voce del bilancio del ministero dell'in

terno per le misure urgenti in materia di lotta alla droga. Non hanno rilievo le critiche mosse dalle ricorrenti alla legge

in ordine alle modalità della sua attuazione (procedure complesse ed eventuali ritardi per la concessione dei contributi, ecc.) mentre

la riserva delle competenze delle province autonome di Trento

e Bolzano non incide direttamente nella sfera delle competenze delle ricorrenti.

Pertanto, tutte le questioni sollevate vanno dichiarate non fon

date ai sensi di cui in motivazione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

te, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costi

tuzionale degli art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2 d.l. 22 aprile 1985

n. 144 (norme per l'erogazione di contributi finalizzati al soste

gno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodi

pendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e

psicotrope sequestrate e confiscate), nel testo risultante dalla leg

ge di conversione 21 giugno 1985 n. 297, sollevate dalle regioni Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. nn. 23 e 30/1985), Lombardia (reg. ric. nn. 24 e 31/1985), Emilia Romagna (reg. ric. nn. 25 e 32/1985) e Toscana (reg. ric. n. 29/1985), in riferimento agli art. 77, 117, 118 e 119 Cost, nonché all'art. 5, n. 16, 1. cost. 31 gennaio 1963

n. 1.

II

Ritenuto che il Pretore di Lecce, al quale erano state segnalate alcune persone facenti uso personale non terapeutico di sostanze

stupefacenti, in sede di provvedimenti d'urgenza ex art. 99 1. 22

dicembre 1975 n. 685 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psi

cotrope — Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa

il 22 gennaio 1982, questione di legittimità costituzionale, in rife

rimento agli art. 3, 32, 101 e 102 Cost., degli art. 97, 99, 100, 101 e 102 della suindicata 1. n. 685;

che il giudice a quo, premesso che «non si ravvisa la necessità

di disporre trattamenti sanitari a livello preventivo e curativo»

nei riguardi delle persone segnalate, ha svolto diffuse osservazio

ni critiche sul sistema degli interventi preventivi, curativi e riabili

tativi come delineato dalla 1. 685/75, censurando l'attribuzione

all'autorità giudiziaria, non all'autorità sanitaria-amministrativa

(sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario ob

bligatorio, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., in rela

zione all'art. 32, per l'ingiustificata discriminazione del

tossicodipendente e rispetto a tutti gli altri malati (per i quali è invece competente il sindaco: art. 1 1. 13 maggio 1978 n. 180; art. 32 1. 23 dicembre 1978 n. 833), nonché degli art. 101 e 102

Cost., in ragione dell'affidamento all'autorità giudiziaria di com

piti estranei alla funzione giurisdizionale; che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap

presentato dall'avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibi

lità della questione, vuoi perché irrilevante, vuoi perché risolventesi

in una critica di scelte discrezionali riservate al legislatore ordinario; Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione

in punto di rilevanza e che, inoltre, è stata emessa quando il

pretore era ormai privo di poteri decisori, poteri limitati, nel pro cedimento di cui all'art. 99 1. 685/75, alla decisione di adozione

o (come è avvenuto nel caso) di non adozione di provvedimenti

d'urgenza, dovendosi dopo di ciò immediatamente trasmettere gli atti al tribunale competente;

che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa corte, la

questione va chiamata manifestamente inammissibile; Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

Il Foro Italiano — 1988.

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifesta

mente inammissibile la questione di legittimità costituzionale de

gli art. 97, 99, 100, 101 e 102 1. 22 dicembre 1975 n. 685 (disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope — Prevenzione, cura e

riabilitazione di relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in

riferimento agli art. 3, 32, 101 e 102 Cost., dal Pretore di Lecce

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 1987, n. 218

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 luglio 1987, n. 28); Pres. Andrioli, Rei. Spagnoli; Ciapotti; Andreani. Orci. Pret. Cai ro Montenotte 18 luglio 1978 (G.U. n. 338 del 1979); Pret.

La Spezia 22 dicembre 1980 (G.U. n. 130 del 1981).

Energia nucleare — Trasporto di materiale radioattivo senza au

torizzazione ministeriale — Sanzioni — Questione inammissibi

le di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 31 dicembre 1962

n. 1860, impiego pacifico dell'energia nucleare, art. 29; 1. 13

luglio 1965 n. 871, delega al governo ad emanare provvedimen ti nelle materie previste dai trattati comunitari; d.p.r. 30 di

cembre 1965 n. 1704, modificazioni ed integrazioni alla 1. 31

dicembre 1962 n. 1860, art. 4).

Energia nucleare — Trasporto di materiale radioattivo senza au

torizzazione ministeriale — Sanzioni — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 31 dicembre 1962 n.

1860, art. 29; 1. 13 luglio 1965 n. 871; d.p.r. 30 dicembre 1965

n. 1704, art. 4).

È inammissibile, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., la questio ne di legittimità costituzionale dell'art. 29, 2° comma, l. 31

dicembre 1962 n. 1860, che sanziona il trasporto di materiale

radioattivo senza autorizzazione ministeriale, dal momento che

la norma che viene impugnata è estranea ai rapporti tra legge

delegante e decreto legislativo delegato, cui, invece, si riferisco no i parametri costituzionali invocati. (1)

È infondata, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.p.r. 30 dicembre 1965

n. 1704, nella parte in cui, per il trasporto di materiale radioat

tivo senza la prescritta autorizzazione ministeriale, lascia inal

terato il trattamento sanzionatorio precedentemente previsto, in difformità dalle direttive contenute nella legge delega 13 lu

glio 1965 n. 871, in quanto la parziale inattuazione della delega

legislativa per omissione può viziare la normativa adottata dal

legislatore delegato solo quando questa, proprio in forza di quel l'omissione, si pone in contrasto con i principi ed i fini della

legge di delega; contrasto che va, nella specie, escluso dal mo

mento che la legge di delega intendeva dare attuazione ai prin cipi dell'ordinamento comunitario in materia di «protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli de

rivanti dalle radiazioni ionizzanti», e tale protezione è assicura

ta se le norme sostanziali che la garantiscono sono assistite da

sanzioni adeguate. (2)

(1-2) Nell'escludere la possibilità di considerare violato l'art. 76 Cost, ove la norma impugnata sia estranea ai rapporti tra legge delegante e

legge delegata, la corte ribadisce quanto precedentemente affermato nella sentenza n. 178 del 1986, Foro it., 1986, I, 2068, con osservazioni di Di Paola (nella specie si era tuttavia trattato di un giudizio di infonda tezza, e non, come invece nella sentenza su riprodotta, di una dichiara zione di inammissibilità).

Un diverso orientamento era stato invece adottato da Corte cost. n. 265 del 1974, id., 1975,1, 9, con nota di Pizzorusso, che aveva dichiara to incostituzionale l'art. 28 1. n. 1860/62, il quale prevedeva, in caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunciare materiale radioattivo al ministero dell'industria; un'ammenda superiore al limite massimo intro dotto dalla successiva legge di delegazione n. 871/65.

La tesi, secondo cui la parziale inosservanza della delega legislativa non può viziare la normativa adottata dal legislatore delegato ove l'omis

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