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sentenza 6 luglio 1987, n. 243 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 luglio 1987, n. 31); Pres.Andrioli, Rel. Greco; Regioni Friuli - Venezia Giulia (Avv. Pacia), Lombardia, Emilia Romagna(Avv. Onida), Toscana (Avv. Cheli) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3553/3554-3559/3560Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181587 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — La Corte dei conti dubita della legittimità costitu
zionale dell'art. 34, 1° comma, lett. a, 1. 6 febbraio 1941 n. 176, nella parte in cui prevede la maggiorazione del servizio reso in
colonia, per i soli insegnanti elementari dipendenti dal ministero
degli affari esteri e dal ministero dell'Africa italiana escludendo
invece gli insegnanti elementari iscritti al monte pensioni i quali abbiano prestato servizio negli stessi luoghi alle dipendenze di
altri ministeri, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto discri
mina arbitrariamente fra le due categorie di insegnanti accordan
do il beneficio solo a coloro che possono vantare il suddetto
rapporto di dipendenza e non anche agli altri che pure abbiano
prestato servizio coloniale in condizioni di pari disagio ambientale.
2. - La questione non è fondata.
Il ricorrente, sebbene insegnante elementare iscritto al monte
pensioni per detta categoria, ha prestato servizio in colonia quale militare richiamato alle armi per esigenze di guerra.
Non vi è dubbio che, per effetto dell'art. 33 1. n. 176 del 1941, il servizio militare è computato, ai fini dell'imposizione dei con
tributi e della liquidazione degli assegni, come reso agli enti dai
quali i militari dipendevano alla data del richiamo alle armi o
dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi, e, ad
ogni effetto, si considerano goduti gli stipendi e gli altri assegni, dichiarati per legge utili a pensione, che ciascuno dei suddetti
avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso gli enti su
accennati per i periodi medesimi.
Sicché il ricorrente è stato considerato come in servizio presso l'ente da cui dipendeva prima del richiamo alle armi che certa
mente non era un ente sito in colonia.
Il servizio coloniale da lui prestato trova la sua ragione esclusi
vamente nelle esigenze militari e nella sua destinazione nel terri
torio di una colonia del tempo. Come ha esattemente osservato l'avvocatura dello Stato, la si
tuazione del ricorrente non è né simile né omogenea a quella de
gli insegnanti che hanno prestato servizio in colonia per i quali soltanto opera l'ulteriore beneficio della maggiorazione di servi
zio, nell'attuazione della ratio della norma ricorrente nella incen
tivazione della prestazione di un servizo in zona disagiata. Tale ratio non potrebbe ritenersi soddisfatta dalla circostanza
che il dipendente pubblico, appartenente alla categoria cui tale
forma di incentivo si rivolge, si sia trovato ad operare all'estero
non per prestare il servizo relativo al rapporto di impiego che
lo lega all'amministrazione pubblica ma altro servizio (quello mi
litare), anche se compatibile con la conservazione del precedente
rapporto di impiego, ma sempre considerato (art. 33 1. n. 176
del 1941) come reso all'ente alle cui dipendenze egli era prima del richiamo alle armi.
Trattandosi di due situazioni diverse, non sussiste la denuncia
ta disparità di trattamento e non sussiste violazione dell'art. 3 Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 1° comma, lett. a, 1. 6 febbraio 1941 n. 176 sollevata, in riferimento all'art.
3 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
nanza di rimessione si apprende che il ricorrente, nato nel 1897, aveva
proposto ricorso alla Corte dei conti in data 20 maggio 1963: la Corte dei conti, quindi, ha impiegato quattordici anni e nove mesi per rilevare che si poneva una questione di costituzionalità ed altri tre anni e due mesi semplicemente per trasmettere l'ordinanza alla Corte costituzionale, la quale, a sua volta, ha deciso per la infondatezza della questione dopo altri sei anni e tre mesi. A distanza di venticinque anni non si è ancora
pervenuti ad una decisione nel merito! C'è materia di che far sobbalzare i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo che già hanno più volte condannato il governo italiano per l'eccessiva durata di processi che si erano protratti intorno ai dieci anni (v., da ultimo, sent. 25 giugno 1987, sul caso Capuano, Foro it., 1987, IV, 385, con nota di A. Pizzorusso).
Sulla questione di merito nessun precedente da segnalare; per qualche riferimento di carattere generale, v. Corte cost. 25 maggio 1987, n. 197, id., 1988, I, 677, con nota di richiami (sulla natura del diritto a pensione e sul riscatto dei servizi); Corte conti, sez. Ili, 5 ottobre 1977, n. 39394, id., Rep. 1979, voce Pensione, n. 29 (sulla valutabilità senza necessità di riscatto del servizio non di ruolo prestato dagli insegnanti elementari
sucessivamente alla soppressione del monte pensioni stabilita con 1. 176/41). [G. Albenzio]
Il Foro Italiano — 1988.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 luglio 1987, n. 243 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 29 luglio 1987, n. 31); Pres.
Andrioli, Rei. Greco; Regioni Friuli - Venezia Giulia (Avv.
Pacia), Lombardia, Emilia Romagna (Aw. Onida), Toscana
(Aw. Cheli) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Azzariti).
Stupefacenti e sostanze psicotrope — Tossicodipendenze — Trat
tamento — Competenze delle regioni — Erogazione di contri
buti statali — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 77, 117, 118, 119; 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5; 1. 5 giugno 1974 n. 412, ratifica ed esecuzione della convenzione unica su
gli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del
protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario
nazionale, art. 45; d.l. 22 aprile 1985 n. 144, norme per l'ero
gazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di pre venzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la
distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e
confiscate, art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2; 1. 21 giugno 1985
n. 297, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 aprile 1985 n. 144).
Sono infondate, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di
legittimità costituzionale degli art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2 d.l. 22 aprile 1985 n. 144, concernente l'erogazione di contri
buti finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinse
rimento dei tossicodipendenti e di distruzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, nel testo risultante dalla legge di con
versione 21 giugno 1985 n. 297, in riferimento agli art. 77,
117, 118, 119 Cost, nonché all'art. 5, n. 16, I. cost. 31 gennaio 1963 n. 1. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 17 giugno 1987, n. 234
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres. Andrioli, Rei. Corasaniti; Donno; interv. Pres. cons,
ministri. Ord. Pret. Lecce 22 gennaio 1982 (G.U. n. 234 del
1982).
Stupefacenti e sostanze psicotrope — Tossicodipendente — Prov
vedimenti di urgenza — Competenza del pretore — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità
(Cost., art. 3, 32, 101, 102; 1. 22 dicembre 1975 n. 685, disci
plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cu
ra e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art.
97, 99, 100, 101, 102).
È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da giudice
privo di poteri decisori in ordine al procedimento a quo, la
questione di legittimità costituzionale degli art. 97, 99, 100, 101, 102 l. 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui prevedono la competenza del pretore, e non quella del sindaco, ad emana
re i provvedimenti di cure coatte per i tossicodipendenti che
si rifiutano di sottoporvisi, in riferimento agli art. 3, 32, 101, 102 Cost. (2)
(1-2) L'ordinanza di rimessione Pret. Lecce 22 gennaio 1982 è massi
mata in Foro it., 1983, II, 50, con nota di richiami.
Nella specie il giudice rimettente aveva premesso nell'ordinanza che
«non si ravvisa la necessità di disporre trattamenti sanitari a livello pre ventivo e curativo nei riguardi delle persone segnalate».
In ordine al provvedimento di cui all'art. 99 1. 685/75 ed alla compe tenza ad emanare i provvedimenti coattivi d'urgenza nei confronti di tos
sicodipendenti, v., da ultimo, Cass. 29 novembre 1986, n. 7058, id., 1987,
I, 441, con nota di richiami, cui adde Pret. Napoli 25 febbraio 1985,
id., Rep. 1986, voce Stupefacenti e sostanze psicotrope, n. 134.
Sul trattamento delle tossicodipendenze e sulle implicazioni col diritto
alla salute — secondo gli art. 13 e 32 Cost. — della disciplina dettata
dalla 1. 685/75, v. anche Corte cost. 22 febbraio 1983, n. 31, id., Rep.
1983, voce Trentino - Alto Adige, n. 96, che, nel respingere alcune que stioni di costituzionalità della 1. 685/75 in relazione alle sfere di autono
mia delle regioni, ha fatto applicazione degli stessi principi ribaditi nella
sent. 243/87 in rassegna.
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3555 PARTE PRIMA 3556
I
Diritto. - 1. -1 giudizi possono essere riuniti e decisi con un'u
nica sentenza in quanto prospettano questioni identiche o con
nesse.
2. - La regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 1 d.l.
22 aprile 1985 n. 144 (reg. ric. n. 23 del 1985) assumendo che
esso, nella parte in cui prevede l'erogazione da parte del ministe
ro dell'interno di contributi statali a favore di soggetti, pubblici 0 privati, che svolgono, senza fini di lucro, attività di prevenzio ne dell'emarginazione nonché di reinserimento sociale dei tossico
dipendenti, violerebbe la sfera di competenza assegnatale dall'art.
5, n. 16, dello statuto speciale (1. cost. 31 gennaio 1963 n.l) e
dalle relative norme di attuazione (art. 1 d.p.r. 9 agosto 1966
n. 869 e 9 d.p.r. 25 novembre 1975 n. 902).
Ha, successivamente, impugnato (reg. ric. n. 30/85) gli art.
1 e 1 bis nel testo risutante dalla legge di conversione (1. 21 giu
gno 1985 n. 297) aggiungendo alle ragioni già esposte la circo
stanza che in materia sono state già emanate le leggi reg. 23 agosto 1982 n. 57 che disciplina minutamente la prevenzione, la cura
la riabilitazione delle tossicodipendenze e 6 novembre 1982 n. 74
che, tra l'altro, regola anche la collaborazione con enti ed asso
ciazioni di volontariato, per il recupero ed il reinserimento socia
le dei tossicodipendenti. Sostiene che la già denunciata illegittimità è aggravata dall'awenuto abbandono del connotato della provvi sorietà caratterizzante il decreto legge e dalla concezione dell'in
tervento del ministero dell'interno come un'attribuzione normale,
parallela a quella regionale e, quindi, riduttiva anche delle risorse
economiche di cui essa ricorrente potrebbe giovarsi. 2.1 - Le regioni Lombardia ed Emilia Romagna, con distinti
ricorsi (reg. ric. nn. 24 e 25 del 1985), dello stesso d.l. n. 144
del 1985 hanno censurato oltre che l'art. 1 anche l'art. 2 il quale
disciplina l'entità degli stanziamenti e la loro collocazione nello
stato di previsione, per violazione: a) degli art. 117, 118, 119
Cost, in relazione agli art. 22, 27 e 126, 3° comma, d.p.r. n.
616 del 1977, alla 1. 28 dicembre 1978 n. 833, agli art. 2, 90, 94 e 103 1. 22 dicembre 1975 n. 685, risultando invasa la sfera
della loro competenza in materia; b) dell'art. 77 Cost, per la in
sussistenza della necessità di provvedere con decretazione di ur
genza. 2.2. - Le stesse regioni hanno proposto (reg. ric. nn. 31 e 32
del 1985) la impugnazione contro la legge di conversione n. 297
del 1985 non solo degli stessi articoli ma anche degli art. 1 quater e 2 contenente la disciplina delle domande di contributi e gli stan
ziamenti in bilancio statale.
Assumono che le norme censurate attengono alle competenze
spettanti alle regioni in materia di sanità (art. 27 d.p.r. n. 616
del 1977 e 1. n. 833 del 1976) e di assistenza sociale (art. 22 d.p.r. n. 616 del 1977) come confermato dalla 1. 22 dicembre 1975 n. 685 che ha devoluto (art. 2) alle regioni l'esercizio delle funzioni
necessarie ad assicurare la cura, il reinserimento sociale e la riabi litazione dei tossicodipendenti (art. 90, 2° comma) ed ha precisa to anche le strutture relative (art. 90, 3° e 4° comma), la
utilizzazione della collaborazione di enti ed istituzioni pubbliche e private, agenti senza fine di lucro, per la realizzazione degli stessi fini, lo stanziamento di fondi a carico del bilancio del mini
stero della sanità e le modalità dell'utilizzo.
Sostengono che le predette norme escludono la competenza delle
regioni anche per quanto riguarda il rapporto con le organizza zioni del volontariato; creano nuovi organismi aggravando cosi
Sui rapporti fra le sfere di attribuzione dello Stato e delle regioni (e province autonome) nel campo sanitario, dopo la riforma, v. Corte cost. 7 aprile 1987, n. 107 e 5 marzo 1987, n. 74, id., 1988, I, 1477, con nota di richiami.
Sulla legittimità costituzionale dei poteri attribuiti al sindaco circa i
provvedimenti e trattamenti obbligatori per malati di mente nella regione Trentino-Alto Adige, v. Corte cost. 25 febbraio 1988, n. 211, Regioni, 1988, 764, con nota di Sica.
Per la manifesta inammissibilità di questioni di costituzionalità solleva te dal giudice ritenuto privo di poteri decisori, v., da ultimo, Corte cost., ord. 20 febbraio 1987, n. 60, Foro it., 1988, I, 1375, con nota di ri chiami.
Sulla disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori, alla luce dei princi pi costituzionali, v. Romboli, Persone fisiche, in Commentario Scialoja Branca, a cura di Galgano, 1988, 335 ss.
Il Foro Italiano — 1988.
la emarginazione di esse ricorrenti; stanziano somme notevolmente
superiori a quelle destinate nel bilancio del ministero della sanità
agli stessi fini, in contrasto con l'art. 126, 3° comma, d.p.r. n.
616 del 1977 che fa divieto di istituire nel bilancio statale capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.
Le ricorrenti assumono, poi, di avere già legiferato in materia:
la regione Lombardia con la 1. 30 marzo 1983 n. 21 (finanzia mento di interventi finalizzati alla lotta contro le tossicodipen
denze) e con altra legge regionale approvata il 20 marzo 1985
di completamento della disciplina precedente (rinviata dal gover no per motivi formali).
La regione Emilia Romagna con le 1. reg. nn. 6 e 15 del 1981
e n. 2 del 1985, contenenti programmi organici di interventi con
strutture e finanziamenti anche in materia.
Contestano, infine, la ricorrenza dei presupposti per la decre
tazione di urgenza sussistendo già le strutture regionali, la previ sione della collaborazione con associazioni di volontariato e con
organismi che, siccome operanti a livelli territoriali, limitati, da
vano garanzia di una migliore operatività anche perché sottoposti a controlli regionali; rilevano la insussistenza di una presunta tem
poraneità, essendo previsti finanziamenti triennali ed una plurali tà di termini annuali per la presentazione delle domande.
2.3 - Anche la regione Toscana ha impugnato le stesse norme
(reg. ric. n. 29 del 1985) nonché l'art. 1 ter 1. n. 297 del 1985
che demanda alle province di Trento e Bolzano l'attuazione, se
condo le modalità dei rispettivi ordinamenti, delle finalità della
legge in quanto lesive della sfera della sua competenza.
Ha, inoltre, specificato che essa ha già dato attuazione alla
1. n. 685 del 1975 in tutti i suoi profili e con 1. reg. 6 dicembre
1984 n. 70 ha approvato un intervento programmatico prioritario in materia di assistenza ai tossicodipendenti.
3. - Non è fondata la questione che concerne la violazione del
l'art. 77 Cost., sollevata dalle regioni Lombardia ed Emilia Ro
magna nel rilievo della mancanza dei presupposti della decretazione
di urgenza e dell'avvenuta regolamentazione della materia con
le leggi regionali da esse emanate.
Anzitutto l'avvenuta conversione in legge del decreto legge fa
ritenere superate le proposte censure.
Inoltre, come questa corte ha più volte affermato (sent. 55/77, Foro it., 1977, I, 1061; e 34/85, id., 1985, I, 975), la questione della sussistenza o meno delle condizioni per la decretazione di
urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali. 4. - Le altre censure non sono fondate per quanto si dirà.
Lo Stato, anche in adempimento degli obblighi internazionali
assunti (convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York
il 30 marzo 1961 e protocollo di emendamenti adottato a Ginevra
il 25 marzo 1971, ratificata con 1. 5 giugno 1974 n. 412), si è
assunto il compito di debellare il fenomeno della tossicodipen denza in tutti i suoi complessi aspetti ed in tutte le sue implicanze ed effetti dannosi.
Si ricorda che l'art. 38 della detta convenzione, modificato dal l'art. 15 del protocollo di emendamento, stabilisce che gli Stati
adotteranno le misure più idonee per assicurare la pronta diagno si, la cura, la post-cura, la riabilitazione ed il reinserimento socia le delle persone interessate.
Per una più completa e radicale disciplina della materia, a mo
difica della legislazione precedente, con la 1. n. 685 del 1975, lo
Stato ha trasferito alle regioni le funzioni per la prevenzione e
l'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefa centi e psicotrope per i suddetti fini (diagnosi, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale degli interessati) riservandosi funzioni di
indirizzo e di coordinamento con poteri di autorizzazione, di con
trollo, di vigilanza e di sostituzione in caso di inerzia delle regio ni, non solo perché fosse assicurato l'adempimento degli obblighi internazionali assunti, ma anche perché l'azione da svolgere risul
tasse più organica ed uniforme per la tutela degli interessi unitari
nazionali e la garanzia dei valori riconosciuti dalla Costituzione
(art. 18 e 32 Cost.; sent. n. 31 del 1983, id., Rep. 1983, voce Trentino Alto-Adige, n. 96).
4. 1 - Tuttavia, il fenomeno della tossicodipendenza non risul
tava sconfitto anzi si diffondeva con gravi implicanze sul piano della criminalità che, anche per effetto di essa, risultava in forte
aumento.
Si constatavano deficienze e carenze sul piano operativo, per mancanza di servizi appositamente strutturati e finalizzati a rea
lizzare gli aspetti sociali della prevenzione, della cura e, soprat
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tutto, del recupero della personalità dei tossicodipendenti per il
loro reinserimento nella famiglia e nella società.
Le strutture sanitarie avevano svolto una funzione piuttosto di tipo medicalizzante, sostituendo, in molti casi, all'uso della
droga interventi farmacologici e terapie di solo mantenimento sic
ché il soggetto non raggiungeva il necessario equilibrio personale onde la sussistenza, in concreto, del pericolo di una ripresa del
l'uso della droga. Non era di per sé sufficiente la sola disintossicazione dell'orga
nismo, ma più utile e proficua era la impostazione di rapporti
interpersonali ed un più o meno lungo processo socio-pedagogico
per vincere la dipendenza psichica, il cui superamento era impor
tante quanto quello della dipendenza fisica.
Era risultata più utile e produttiva degli effetti separati la per
manenza dei tossicodipendenti in comunità terapeutiche organiz
zate da associazioni di volontariato o da privati con ben determinati
programmi di recupero sociale nei quali, accanto alle terapie me
diche e psico-mediche, si ponevano attività di lavoro e di studio.
Utile era la vita in comune, con lo svolgimento del lavoro libera
mente scelto e gradito, o la continuazione degli studi sospesi o
interrotti, senza costrizioni o vincoli di sorta, per riacquistare il
perduto equilibrio e le necessarie difese contro un possibile ritor
no all'uso della droga. Il volontariato aveva assunto anche un ruolo politico-sociale
perché realizzava la partecipazione popolare alla lotta contro il
grave flagello della droga.
Esso, quindi, era meritevole di considerazione, di affidamento
e di sostegno, per gli sforzi compiuti e da compiere, implicanti
la necessità di adeguati mezzi economici.
4.2 - Del resto il ricorso al volontariato era già stato previsto
nella 1. n. 697 del 1975 e dalla 1. n. 833 del 1978, istitutiva del
servizio sanitario nazionale.
La norma (art. 45), in quest'ultima contenuta, nella sua gene
ralità era riferibile ad ogni tipo di associazione: quelle animate
da spirito caritativo e filantropico, con propositi e finalità di tu
tela dell'interesse della collettività alla salute (associazioni di con
sumatori, sindacati, comitati di quartiere, ecc.) e persino le
occasionali aggregazioni che si formano allorché il diritto alla
salute è concretamente minacciato. Le dette associazioni agiscono
in collaborazione con le unità sanitarie locali nell'ambito della
programmazione e della legislazione sanitaria regionale. In via generale si nota che il volontariato è diffuso ormai lar
gamente nel campo del diritto pubblico e si pone come uno stru
mento utile per sopperire a carenze delle strutture pubbliche, come
nuovo modello di cura di interessi pubblici e di esercente attività
idonee a conseguire fini sociali senza avere scopi di lucro e, an
che per questa ragione, con ampia libertà di organizzazione.
In definitiva svolge un ruolo che la stessa Costituzione prevede
(art. 18 Cost.). 5. - La avvertita necessità della riforma si era evidenziata con
la presentazione in parlamento di numerose proposte legislative
ad iniziativa di vari gruppi parlamentari e di un organico disegno
di legge del governo (n. 2195 del 24 ottobre 1984). Ma la previ
sione di un lungo iter legislativo per la complessità della materia
e dei problemi da affrontare e l'urgenza e la indifferibilità della
disciplina di alcuni aspetti, risultanti anche dall'attenzione dell'o
pinione pubblica, hanno consigliato il ricorso a un decreto legge
poi convertito in legge. 5. 1. - Con il d.l. n. 144 del 1985 e la legge di conversione
n. 297 del 1985, che ha sostituito alcuni articoli del d.l. ne ha
aggiunti altri, sono stati disciplinati tre aspetti del fenomeno del
la tossicodipendenza. Con gli art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, è stata prevista l'erogazio
ne di contributi, tra gli altri, ad alcuni enti ed associazioni di
volontariato che operano nel campo del recupero e del reinseri
mento sociale dei tossicodipendenti con un apposito procedimen
to nonché la sistemazione della somma relativa nel bilancio dello
Stato (art. 2). E questa parte è oggetto dell'impugnazione delle
regioni ricorrenti.
Con gli art. 3, nuovo testo, a sostituzione dell'art. 80 bis 1.
n. 685 del 1975, e l'aggiunta degli art. 80 ter e quater, a sostitu
zione dell'art. 23 e l'abrogazione degli art. 24 e 25 della stessa
1. n. 685 del 1975, sono state emanate disposizioni per la distru
zione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confi
scate, per il quantitativo non necessario ai fini di giustizia, per
impedirne la possibile reimmissione nel mercato.
Dopo l'art. 4 d.l. cit., in aggiunta all'art. 47 1. n. 345 del 1975,
Il Foro Italiano — 1988.
sono stati inseriti gli art. 4 bis, ter, quater, quinquies e sexies
con i quali si sono conciliati la sanzione penale, il recupero ed
il reinserimento nella società dei tossicodipendenti. Per quelli già condannati si è previsto l'affidamento in prova
al servizio sociale e la possibilità per essi di continuare il pro
gramma di recupero, eventualmente in corso, anche presso le co
munità terapeutiche e le associazioni di volontariato; per quelli
colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale, i quali si trovassero nella fase di recupero, la possibilità di continuare
il relativo programma, impedendosi cosi una sua dannosa inter
ruzione.
Dal contesto dell'intera legge vanno desunte, anzitutto, le ra
gioni della nuova disciplina. Del complesso fenomeno della tossicodipendenza si sono voluti
disciplinare gli aspetti incidenti sulla criminalità, sulla sicurezza
pubblica e sull'ordine pubblico inteso in senso ampio, sia pure
con un ricorso privilegiato alla intensificazione della fase di recu
pero e di reinserimento dei soggetti nella famiglia e nella società.
Trova, quindi, giustificazione l'intervento del ministro dell'in
terno piuttosto che del ministro della sanità.
Ma, ai fini dell'esame delle questioni sollevate, va rilevato che
la materia disciplinata è di competenza dello Stato piuttosto che
delle regioni. Per quanto più specificatamente riguarda l'erogazione dei con
tributi si osserva che le norme relative hanno durata limitata e
temporanea.
È, infatti, testualmente statuito che l'erogazione dei contributi
avviene secondo le modalità previste fino a quando non sarà re
golata, con una nuova normativa legislativa, la disciplina dei rap
porti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio
nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei
tossicodipendenti (art. 1 e 2 1. n. 297 del 1985).
Inoltre, sono previsti stanziamenti di bilancio per un triennio
(1985-1987) ormai scaduto (art. 2 d.l. n. 144 del 1985).
Dall'esame delle norme che interessano risulta che destinatari
dell'erogazione dei contributi sono oltre i comuni e le unità sani
tarie locali, anche altri enti, nonché le associazioni di volontaria
to, le cooperative ed i privati che operano, senza scopo di lucro,
e che l'erogazione avviene tramite l'ente locale che certamente
può essere anche la regione. È previsto un coordinamento delle attività svolte a mezzo delle
apposite convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali (art.
1 e 1 bis stessa legge). Si esige la garanzia del diritto di autodeterminazione dei tossi
codipendenti e la esclusione di interventi violenti (art. 1 bis).
Si richiedono, poi, altre condizioni: a) la dimostrazione della
effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative corredata dal
parere dell'ente locale che non si esclude possa essere la regione;
b) la presentazione dei bilanci con l'indicazione dei risultati rag
giunti (art. 1 bis, nn. 2 e 3). La ripartizione dei contributi avviene in base ai dati forniti
dall'osservatorio permanente, che è presso il ministero dell'inter
no al quale le regioni possono certamente far pervenire elementi
riguardanti il loro territorio, e secondo criteri e requisiti determi
nati dalla commissione speciale, istituita presso la presidenza del
consiglio, composta, oltre che dai rappresentanti di vari ministe
ri, da quelli di tre regioni e comuni designati, rispettivamente,
dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'Anci.
La commissione, in base ai criteri ed ai requisiti, formula al
ministero dell'interno le proposte riguardanti la concessione dei
contributi riferiti alle domande presentate.
L'interpretazione delle norme, nel loro complesso, e la prevista
partecipazione nel procedimento degli enti locali, tra cui sono
da comprendersi certamente le regioni, porta a non escludere il
loro intervento e la loro partecipazione anche nella fase della for
mulazione dei pareri e delle proposte.
Non si può, quindi, escludere un'intesa ed una collaborazione
tra Stato e regioni in un campo che, in definitiva, interessa en
trambi sebbene la materia disciplinata dalle norme in esame ri
guardi più specificamente lo Stato che può utilizzare i comuni
come enti di decentramento in materia di competenza statale.
Inoltre, resta ferma la competenza delle regioni per gli aspetti
del fenomeno afferenti al campo dell'igiene, della sanità e del
l'assistenza.
E rimane integra la legislazione apprestata dalle stesse regioni
che concorre con quella statale che ad essa non si sovrappone.
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3559 PARTE PRIMA 3560
6. - Non è certamente lesa l'autonomia finanziaria delle regioni ed in particolare non risulta violato l'art. 126, 3° comma, d.p.r. n. 616 del 1977, che fa divieto di istituire, nel bilancio statale,
capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.
Anzitutto la materia finanziata con le norme impugnate (art. 2 d.l. n. 144 del 1985) non rientra tra quelle trasferite alle regio
ni, come si è detto innanzi.
Inoltre, non risulta intaccato il finanziamento delle regioni in
quanto il capitolo del ministero del tesoro, indicato (il n. 6856
del ministero del tesoro) per la materia disciplinata dalle norme
censurate, riguarda il fondo occorrente per fare fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e l'accantonamento
delle somme relative alla voce del bilancio del ministero dell'in
terno per le misure urgenti in materia di lotta alla droga. Non hanno rilievo le critiche mosse dalle ricorrenti alla legge
in ordine alle modalità della sua attuazione (procedure complesse ed eventuali ritardi per la concessione dei contributi, ecc.) mentre
la riserva delle competenze delle province autonome di Trento
e Bolzano non incide direttamente nella sfera delle competenze delle ricorrenti.
Pertanto, tutte le questioni sollevate vanno dichiarate non fon
date ai sensi di cui in motivazione.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
te, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costi
tuzionale degli art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2 d.l. 22 aprile 1985
n. 144 (norme per l'erogazione di contributi finalizzati al soste
gno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodi
pendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope sequestrate e confiscate), nel testo risultante dalla leg
ge di conversione 21 giugno 1985 n. 297, sollevate dalle regioni Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. nn. 23 e 30/1985), Lombardia (reg. ric. nn. 24 e 31/1985), Emilia Romagna (reg. ric. nn. 25 e 32/1985) e Toscana (reg. ric. n. 29/1985), in riferimento agli art. 77, 117, 118 e 119 Cost, nonché all'art. 5, n. 16, 1. cost. 31 gennaio 1963
n. 1.
II
Ritenuto che il Pretore di Lecce, al quale erano state segnalate alcune persone facenti uso personale non terapeutico di sostanze
stupefacenti, in sede di provvedimenti d'urgenza ex art. 99 1. 22
dicembre 1975 n. 685 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psi
cotrope — Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa
il 22 gennaio 1982, questione di legittimità costituzionale, in rife
rimento agli art. 3, 32, 101 e 102 Cost., degli art. 97, 99, 100, 101 e 102 della suindicata 1. n. 685;
che il giudice a quo, premesso che «non si ravvisa la necessità
di disporre trattamenti sanitari a livello preventivo e curativo»
nei riguardi delle persone segnalate, ha svolto diffuse osservazio
ni critiche sul sistema degli interventi preventivi, curativi e riabili
tativi come delineato dalla 1. 685/75, censurando l'attribuzione
all'autorità giudiziaria, non all'autorità sanitaria-amministrativa
(sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario ob
bligatorio, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., in rela
zione all'art. 32, per l'ingiustificata discriminazione del
tossicodipendente e rispetto a tutti gli altri malati (per i quali è invece competente il sindaco: art. 1 1. 13 maggio 1978 n. 180; art. 32 1. 23 dicembre 1978 n. 833), nonché degli art. 101 e 102
Cost., in ragione dell'affidamento all'autorità giudiziaria di com
piti estranei alla funzione giurisdizionale; che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap
presentato dall'avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibi
lità della questione, vuoi perché irrilevante, vuoi perché risolventesi
in una critica di scelte discrezionali riservate al legislatore ordinario; Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione
in punto di rilevanza e che, inoltre, è stata emessa quando il
pretore era ormai privo di poteri decisori, poteri limitati, nel pro cedimento di cui all'art. 99 1. 685/75, alla decisione di adozione
o (come è avvenuto nel caso) di non adozione di provvedimenti
d'urgenza, dovendosi dopo di ciò immediatamente trasmettere gli atti al tribunale competente;
che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa corte, la
questione va chiamata manifestamente inammissibile; Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
Il Foro Italiano — 1988.
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifesta
mente inammissibile la questione di legittimità costituzionale de
gli art. 97, 99, 100, 101 e 102 1. 22 dicembre 1975 n. 685 (disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope — Prevenzione, cura e
riabilitazione di relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in
riferimento agli art. 3, 32, 101 e 102 Cost., dal Pretore di Lecce
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 1987, n. 218
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 luglio 1987, n. 28); Pres. Andrioli, Rei. Spagnoli; Ciapotti; Andreani. Orci. Pret. Cai ro Montenotte 18 luglio 1978 (G.U. n. 338 del 1979); Pret.
La Spezia 22 dicembre 1980 (G.U. n. 130 del 1981).
Energia nucleare — Trasporto di materiale radioattivo senza au
torizzazione ministeriale — Sanzioni — Questione inammissibi
le di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 31 dicembre 1962
n. 1860, impiego pacifico dell'energia nucleare, art. 29; 1. 13
luglio 1965 n. 871, delega al governo ad emanare provvedimen ti nelle materie previste dai trattati comunitari; d.p.r. 30 di
cembre 1965 n. 1704, modificazioni ed integrazioni alla 1. 31
dicembre 1962 n. 1860, art. 4).
Energia nucleare — Trasporto di materiale radioattivo senza au
torizzazione ministeriale — Sanzioni — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 31 dicembre 1962 n.
1860, art. 29; 1. 13 luglio 1965 n. 871; d.p.r. 30 dicembre 1965
n. 1704, art. 4).
È inammissibile, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., la questio ne di legittimità costituzionale dell'art. 29, 2° comma, l. 31
dicembre 1962 n. 1860, che sanziona il trasporto di materiale
radioattivo senza autorizzazione ministeriale, dal momento che
la norma che viene impugnata è estranea ai rapporti tra legge
delegante e decreto legislativo delegato, cui, invece, si riferisco no i parametri costituzionali invocati. (1)
È infondata, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.p.r. 30 dicembre 1965
n. 1704, nella parte in cui, per il trasporto di materiale radioat
tivo senza la prescritta autorizzazione ministeriale, lascia inal
terato il trattamento sanzionatorio precedentemente previsto, in difformità dalle direttive contenute nella legge delega 13 lu
glio 1965 n. 871, in quanto la parziale inattuazione della delega
legislativa per omissione può viziare la normativa adottata dal
legislatore delegato solo quando questa, proprio in forza di quel l'omissione, si pone in contrasto con i principi ed i fini della
legge di delega; contrasto che va, nella specie, escluso dal mo
mento che la legge di delega intendeva dare attuazione ai prin cipi dell'ordinamento comunitario in materia di «protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli de
rivanti dalle radiazioni ionizzanti», e tale protezione è assicura
ta se le norme sostanziali che la garantiscono sono assistite da
sanzioni adeguate. (2)
(1-2) Nell'escludere la possibilità di considerare violato l'art. 76 Cost, ove la norma impugnata sia estranea ai rapporti tra legge delegante e
legge delegata, la corte ribadisce quanto precedentemente affermato nella sentenza n. 178 del 1986, Foro it., 1986, I, 2068, con osservazioni di Di Paola (nella specie si era tuttavia trattato di un giudizio di infonda tezza, e non, come invece nella sentenza su riprodotta, di una dichiara zione di inammissibilità).
Un diverso orientamento era stato invece adottato da Corte cost. n. 265 del 1974, id., 1975,1, 9, con nota di Pizzorusso, che aveva dichiara to incostituzionale l'art. 28 1. n. 1860/62, il quale prevedeva, in caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunciare materiale radioattivo al ministero dell'industria; un'ammenda superiore al limite massimo intro dotto dalla successiva legge di delegazione n. 871/65.
La tesi, secondo cui la parziale inosservanza della delega legislativa non può viziare la normativa adottata dal legislatore delegato ove l'omis
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