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sentenza 7 aprile 1988, n. 410 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 aprile 1988, n. 16); Pres.Saja, Est. Caianiello; Pia Casa di ricovero e provvidenza Maruffi (Avv. Papi) e altra; interv. Pres.cons. ministri (Avv. dello Stato D'Amico). Ord. Comm. trib. I grado Piacenza 25 agosto 1986(G.U., 1 a s.s., n. 4 del 1987)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 43/44-45/46Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183716 .
Accessed: 25/06/2014 06:25
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PARTE PRIMA
chiarezza che, nel momento decisivo del deposito della comparsa
conclusionale, la difesa dell'attore ha parlato insistentemente di
«azione di nullità» e di «formulazione non corretta del bilancio», denunciando dettagliatamente omissioni ed errori a danno dell'e
spropriato. Questa corte non può, pertanto, esimersi dal conte
stare che, nella parte dedicata alla rilevanza, il giudice a quo ha
completamente trascurato un punto fondamentale ai fini non sol
tanto dell'eccezione difensiva, ma anche dell'impostazione data
dall'ordinanza di rimessione al giudizio sulla rilevanza.
Una volta messo in risalto che oggetto di controversia nel pro cedimento ordinario sono tanto «la congruità» quanto «la legitti mità» della determinazione dell'indennizzo corrisposto al privato
già azionista, il tribunale, per poter sollevare una questione di
costituzionalità nei confronti della norma concernente i criteri di
determinazione dell'indennizzo, avrebbe dovuto, prima di tutto,
respingere la domanda volta a contestare la regolare applicazione dei criteri indicati dalla legge. Nella irrisolta persistenza di tale
preliminare aspetto della controversia, la questione di legittimità costituzionale ciononostante proposta si presenta come meramen
te eventuale (v. sentenza n. 300 del 1983, Foro it., 1983, I, 2933; ordinanze n. 142 del 1985, id., 1986, I, 2820; n. 595 del 1987, n. 26 del 1988). Qualora, infatti, la domanda di nullità dovesse
risultare meritevole di accoglimento, con la conseguente necessità
di un ricalcolo dell'indennizzo e l'eventuale determinazione del
suo nuovo ammontare in termini non «simbolici», non vi sarebbe
motivo di porre in discussione la legittimità costituzionale della
norma che fissa i criteri per la determinazione dell'indennizzo
stesso.
La questione, cosi come motivata in ordine alla rilevanza, va,
dunque, dichiarata inammissibile.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissibi
le la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, 2° com
ma, 1. 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva), sollevata, in riferimento agli art. 3, 1°
comma, e 42, 3° comma, Cost, dal Tribunale di Roma con ordi
nanza del 3 dicembre 1980.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 aprile 1988, n. 410 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 20 aprile 1988, n. 16); Pres.
Saja, Est. Cammello; Pia Casa di ricovero e provvidenza Ma
ruffi (Avv. Papi) e altra; interv. Pres. cons, ministri (Avv. del
lo Stato D'Amico). Ord. Comm. trib. I grado Piacenza 25 agosto 1986 (G.U., la s.s., n. 4 del 1987).
Tributi locali — Invim — Applicabilità agli enti pubblici — Que stione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 77; 1. 9 ot
tobre 1971 n. 825, delega legislativa al governo della repubblica
per la riforma tributaria, art. 6; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore de
gli immobili, art. 3; 1. 22 dicembre 1975 n. 694, modifiche alla
disciplina della imposta comunale sull'incremento di valore de
gli immobili, art. 1). Tributi locali — Invim — Applicabilità alle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza — Questione infondata di costitu
zionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, art. 25; 1. 20 maggio 1985 n. 222, disposizioni sugli enti e beni ecclesia
sitici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servi
zio nelle diocesi, art. 45).
È inammissìbile, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1 l. 22
dicembre 1975 n. 694, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, 1° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, per ecces
so di delega rispetto all'art. 6 l. 9 ottobre 1971 n. 825, nella
parte in cui dispone l'applicazione dell'imposta comunale sul
l'incremento di valore degli immobili, per decorso decennio, anche agli immobili appartenenti a titolo di proprietà o enfi teusi agli enti pubblici, in riferimento all'art. 77 Cost. (1)
(1-2) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., Rep. 1987, voce Tributi locali, nn. 173, 180.
Il Foro Italiano — 1989.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,
2° comma, lett. a), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui non estende agli immobili appartenenti alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza l'esenzione dall'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, per decorso
decennio, prevista per gli immobili appartenenti allo Stato e
agli enti pubblici, in riferimento all'art. 3 Cost. (2)
Diritto. — 1. - Con dieci distinte ordinanze di identico conte
nuto si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
1° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui preve de l'applicazione dell'Invim per decorso decennio, anche agli im
mobili di proprietà di enti pubblici ed in particolare delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, in riferimento all'art. 77
Cost., in quanto la norma denunciata contrasterebbe con il crite
rio della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 (art. 6), che ne
prevede l'applicabilità solo agli immobili appartenenti a società.
In via subordinata si prospetta l'illegittimità costituzionale del
l'art. 25, 2° comma, lett. a) d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 —
nella parte in cui, prevedendo l'esenzione dell'Invim decennale
per lo Stato, le regioni, le province ed i comuni e i relativi con
sorzi ed associazioni dotate di personalità giuridica, non la preve de anche per le Ipab — in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto
porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento so
prattutto in considerazione dell'affinità degli scopi di queste ulti
me rispetto a quelli perseguiti dallo Stato e dagli enti beneficiari
dell'esenzione.
2. -1 giudizi vanno riuniti in quanto le ordinanze di rimessione
prospettano questioni identiche.
3. - La questione relativa all'art. 3, 1° comma, d.p.r. 26 otto
bre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost, per un
Non rilevano considerazioni di particolare interesse quanto alla prima delle prese di posizione della Corte costituzionale sui profili proposti, e cioè quello dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, 1° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 in riferimento all'art. 77 Cost., per un supposto eccesso della delega al governo per la riforma del sistema tributario di
cui alla 1. 9 ottobre 1971 n. 825 (art. 6). Nel caso di specie, infatti, la declaratoria di inammissibilità deriva dal
lo stesso testo attuale dell'art. 3, il quale, essendo stato modificato dalla 1. 22 dicembre 1975 n. 694, non consente di ipotizzare censure sotto il
profilo di eccesso della delega al governo.
Quanto alla declaratoria di infondatezza della questione di legittimità dell'art. 25, 2° comma, lett. a), d.p.r. 643/72 per mancanza di violazione
del principio costituzionale di uguaglianza, rileva in primo luogo quello che è stato l'iter logico della corte che ha portato alla pronuncia.
Il collegio è partito dalla considerazione che la situazione fiscale delle
Ipab in materia di imposta decennale sul valore degli immobili non costi
tuisce di per sé un momento di discrimine rispetto al resto del sistema, atteso che le norme sull'Invim, già prevedono esenzioni di diretta riferibi lità anche agli enti in oggetto: lett. c) ed e) dell'art. 25, 2° comma, d.p.r. 643/72, riguardanti rispettivamente immobili destinati all'esercizio delle attività istituzionali appartenenti ad enti pubblici che non svolgono prin cipalmente attività commerciale ed i beni totalmente destinati ad attività di assistenza, previdenza e sanità.
La disparità di trattamento per il caso di specie riveste quindi una va
lenza tutto sommato limitata, dal momento che involge beni appartenenti ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e non destinati al per seguimento dei fini istituzionali delle stesse.
Per tale ipotesi la corte ha deciso in termini con la sua più recente
giurisprudenza in merito, nel senso che esenzioni ed agevolazioni fiscali, dal momento che hanno una natura derogatoria rispetto la complessità del sistema considerato nella sua intierezza, devono essere espressamente valutate dal legislatore: Corte cost., ord. 27 giugno 1986, n. 160, ibid., n. 179 (per un commento, cfr. Giuffrè, Immobili di «enti ecclesiastici» ed Invim decennale, in Giur. costit., 1986, I, 1846); 27 marzo 1985, n.
86, Foro it., 1985, I, 1917, con nota di richiami e commento di Colaian
ni, L'esenzione dall'Invim decennale: un segno di contraddizione nel trat tamento tributario degli enti ecclesiastici.
È da segnalare, poi, con riferimento sempre al riparto delle Ipab ma con una fattispecie non in termini rispetto quella in oggetto, che recente mente la corte ha ritenuto costituzionalmente legittimo il (generale) as
soggettamento degli istituti de quo all'imposta decennale sugli immobili: sent. 30 settembre 1987, n. 301, id., Rep. 1987, voce cit., n. 178.
In generale, per una recente opera dedicata ai problemi ed ai profili dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, cfr. Aggio, L'In vim nella sua applicazione teorica e pratica, Firenze, 1987.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
asserito eccesso di delega (in relazione all'art. 6 1. n. 825 del 1971)
è manifestamente inammissibile.
Va difatti rilevato che il testo dell'art. 3 del citato d.p.r., quale
attualmente in vigore e della cui legittimità si dubita, è quello
risultante dalla modifica introdotta dalla 1. 22 dicembre 1975 n.
694 e, quindi, non può avere alcuna rilevanza il dedotto profilo
di eccesso di delega. 4.1. - Con la seconda questione, relativa all'art. 25, 2° comma,
lett. a), d.p.r. n. 643 del 1972, si deduce il contrasto con l'art.
3 Cost., a causa della mancata equiparazione — ai fini dell'esen
zione dell'imposta per decorso decennio — tra gli immobili ap
partenenti «allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e
ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica»
(come previsto dall'impugnata norma, art. 25, 2° comma, lett.
a) e quelli appartenenti agli istituti pubblici di assistenza e benefi
cenza, sostenendosi che questi perseguirebbero «finalità parallele
se non addirittura integrative rispetto a quelle dello Stato e degli
altri enti pubblici». 4.2. - La questione non è fondata.
Devesi al riguardo preliminarmente considerare che il legislato
re ha già previsto, per gli immobili di enti pubblici con sede nello
Stato, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali, l'esenzione dall'Invim decennale a condi
zione che essi siano «destinati all'esercizio delle attività istituzio
nali» (art. 25, 2° comma, lett. c) nonché, indipendentemente dalla
qualificazione del proprietario, quando gli immobili siano «total
mente destinati allo svolgimento... di attività assistenziali, previ
denziali, sanitarie...» (art. 25, 2° comma, lett. e) d.p.r. n. 643
del 1972). Pertanto, in presenza di tali disposizioni, la differenza del regi
me fiscale risulta in larga parte attenuata giacché anche gli immo
bili delle Ipab godono del beneficio in parola, in quanto siano
direttamente destinati al perseguimento di finalità che solo il legis
latore, nel suo discrezionale apprezzamento può assimilare a quelle
svolte dallo Stato, regioni ed enti locali, estendendo il medesimo
beneficio. 4.3. - Per quel che riguarda gli altri immobili non direttamente
utilizzati ma destinati a produrre un reddito, devesi ribadire il
principio già affermato da questa corte (sent. n. 134 del 1982,
Foro it., 1982, I, 2718; n. 108 del 1983, id., 1984, I, 1508; n. 86 del 1985, id., 1985, I, 1917), secondo cui le ipotesi di esenzio
ne e di agevolazione fiscali hanno carattere derogatorio e quindi
la loro previsione è esclusivamente rimessa alla valutazione del
legislatore. Da ciò la conseguenza che il profilo della disparità
di trattamento potrebbe essere considerato solo se la discrimina
zione dovesse risultare operata in ragione di quegli elementi esem
plificativamente elencati nell'art. 3 Cost., perché solo in presenza
di una circostanza del genere potrebbe parlarsi di arbitraria di
sparità. La situazione delle Ipab è invece obiettivamente non omogenea
rispetto a quella degli enti territoriali e simili cui sono concesse
le esenzioni, essendo le relative discipline, nel loro complesso,
totalmente differenti e quindi non comparabili.
Basterebbe al riguardo solo considerare che la maggior parte
degli enti cui sono concesse le esenzioni hanno carattere necessa
rio, essendo di rilevanza costituzionale, mentre gli altri enti previ
sti costituiscono loro derivazione.
Per quel che riguarda poi il riferimento alle esenzioni concesse
agli enti di natura ecclesiastica dall'art. 45 1. 20 maggio 1985 n.
222, è da rilevare che si è in presenza di una disciplina nella sua
genesi pattizia ancorché promulgata con legge ordinaria, e questa
sola peculiarità è di per sé sufficiente ad impedire ogni raffronto
comparativo. In presenza di situazioni cosi disomogenee non è perciò fonda
ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, 2° com
ma, d.p.r. n. 643 del 1972, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
È da rilevare infine che questa corte con la sentenza n. 301
del 1987 (id., Rep. 1987, voce Tributi locali, n. 178; sia pure affrontando il problema sotto un profilo in parte diverso), non
ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'assoggettamento all'In
vim degli immobili delle Ipab. In tale occasione si è ribadito il principio della libertà di scelta
del legislatore e quindi non irragionevole che questi, nel concede
re l'esenzione solo agli immobili direttamente strumentali, non
abbia ritenuto apprezzabile — al fine di concedere un medesimo
trattamento — che per gli altri immobili il loro reddito si «incor
II Foro Italiano — 1989.
pori» nel patrimonio dell'ente per essere destinato al persegui
mento delle sue finalità.
Tale affermazione, in linea con tutta la giurisprudenza di que
sta corte in tema di esenzioni fiscali, anche se affronta il proble
ma in termini diversi appare nelle sue conclusioni di tutta evidenza
pertinente anche ai fini della risoluzione della questione in esame,
per cui non può essere condiviso l'assunto, sostenuto dalla parte
privata, secondo cui essa sarebbe ininfluente ai fini del presente
giudizio. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'inammissi
bilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 1°
comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 («istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili»), nel testo mo
dificato dalla 1. 22 dicembre 1975 n. 694, sollevata in riferimento
all'art. 77 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,
2° comma, lett. a), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 («istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili»),
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate
in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 aprile 1988, n. 396 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 13 aprile 1988, n. 15); Pres.
Saja, Est. Calaniello; Opera pia ospizio S. Anna (Avv. Men
zani) c. Comune di Bologna e altra; interv. Pres. cons, ministri
(Aw. dello Stato D'Amico). Ord. App. Bologna 28 giugno 1985
(G.U., la s.s., n. 9 del 1986).
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Ipab regionali
e infraregionali — Istituzioni con personalità di diritto privato — Omessa previsione — Incostituzionalità (Cost., art. 38; cod.
civ., art. 12, 33; 1. 17 luglio 1890 n. 6972, norme sulle istituzio
ni pubbliche di assistenza e beneficenza, art. 1, 103; r.d. 30
dicembre 1923 n. 2841, riforma delle leggi sulle istituzioni pub
bliche di assistenza e beneficenza, art. 26; d.p.r. 24 luglio 1977
n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975
n. 382, art. 25, 113; d.p.r. 19 giugno 1979 n. 348, norme di
attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento
alla 1. 22 luglio 1975, n. 382 e al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,
art. 17; 1. reg. Sicilia 9 maggio 1986 n. 22, riordino dei servizi
e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, art. 30).
È illegittimo, per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 11. 17 luglio
1890 n. 6972, nella parte in cui non prevede che le Ipab regio
nali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo
la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tut
tora i requisiti di un'istituzione privata. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Bologna del 28
giugno 1985 è massimata in Foro it., 1987, I, 1949, con nota di richiami.
♦ * *
La Corte costituzionale e le istituzioni pubbliche di assistenza e benefi
cenza: verso la fine di un'odissea?
1. - La Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul problema della
sorte e (implicitamente) della natura giuridica delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza dopo la nota sentenza n. 173 del 1981 (1) che
ha dichiarato incostituzionali (per eccesso dalla delega di cui alla 1. 22
luglio 1975 n. 382) i commi 5 e 6 e parte dei commi 7 e 9 dell'art. 25
d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, e dopo avere già una volta eluso il problema,
senza una qualsiasi presa di posizione nel merito dello stesso (2).
(1) Corte cost., sentenza 30 luglio 1981, n. 173, Foro it., 1981, I, 2617,
con nota di Volpe, Beneficenza, Ipab, enti locali: le scorciatoie del legis
latore delegato e la via maestra della Corte costituzionale.
(2) Cfr. ord. 11 febbraio 1982, n. 34, Foro it., Rep. 1982, voce Istitu
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, n. 10.
In dottrina si è ritenuto che la prima sostanziale elusione sul punto
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