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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 8 giugno 1987, n. 218 (Gazzetta...

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sentenza 8 giugno 1987, n. 218 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 luglio 1987, n. 28); Pres. Andrioli, Rel. Spagnoli; Ciapotti; Andreani. Ord. Pret. Cairo Montenotte 18 luglio 1978 (G.U. n. 338 del 1979); Pret. La Spezia 22 dicembre 1980 (G.U. n. 130 del 1981) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 3559/3560-3561/3562 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181588 . Accessed: 25/06/2014 00:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.36 on Wed, 25 Jun 2014 00:54:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 8 giugno 1987, n. 218 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 8 luglio 1987, n. 28); Pres. Andrioli, Rel. Spagnoli; Ciapotti;

sentenza 8 giugno 1987, n. 218 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 luglio 1987, n. 28); Pres.Andrioli, Rel. Spagnoli; Ciapotti; Andreani. Ord. Pret. Cairo Montenotte 18 luglio 1978 (G.U. n.338 del 1979); Pret. La Spezia 22 dicembre 1980 (G.U. n. 130 del 1981)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3559/3560-3561/3562Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181588 .

Accessed: 25/06/2014 00:54

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3559 PARTE PRIMA 3560

6. - Non è certamente lesa l'autonomia finanziaria delle regioni ed in particolare non risulta violato l'art. 126, 3° comma, d.p.r. n. 616 del 1977, che fa divieto di istituire, nel bilancio statale,

capitoli di spesa con finalità inerenti alle funzioni trasferite.

Anzitutto la materia finanziata con le norme impugnate (art. 2 d.l. n. 144 del 1985) non rientra tra quelle trasferite alle regio

ni, come si è detto innanzi.

Inoltre, non risulta intaccato il finanziamento delle regioni in

quanto il capitolo del ministero del tesoro, indicato (il n. 6856

del ministero del tesoro) per la materia disciplinata dalle norme

censurate, riguarda il fondo occorrente per fare fronte ad oneri

dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e l'accantonamento

delle somme relative alla voce del bilancio del ministero dell'in

terno per le misure urgenti in materia di lotta alla droga. Non hanno rilievo le critiche mosse dalle ricorrenti alla legge

in ordine alle modalità della sua attuazione (procedure complesse ed eventuali ritardi per la concessione dei contributi, ecc.) mentre

la riserva delle competenze delle province autonome di Trento

e Bolzano non incide direttamente nella sfera delle competenze delle ricorrenti.

Pertanto, tutte le questioni sollevate vanno dichiarate non fon

date ai sensi di cui in motivazione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

te, ai sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costi

tuzionale degli art. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2 d.l. 22 aprile 1985

n. 144 (norme per l'erogazione di contributi finalizzati al soste

gno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodi

pendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e

psicotrope sequestrate e confiscate), nel testo risultante dalla leg

ge di conversione 21 giugno 1985 n. 297, sollevate dalle regioni Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. nn. 23 e 30/1985), Lombardia (reg. ric. nn. 24 e 31/1985), Emilia Romagna (reg. ric. nn. 25 e 32/1985) e Toscana (reg. ric. n. 29/1985), in riferimento agli art. 77, 117, 118 e 119 Cost, nonché all'art. 5, n. 16, 1. cost. 31 gennaio 1963

n. 1.

II

Ritenuto che il Pretore di Lecce, al quale erano state segnalate alcune persone facenti uso personale non terapeutico di sostanze

stupefacenti, in sede di provvedimenti d'urgenza ex art. 99 1. 22

dicembre 1975 n. 685 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psi

cotrope — Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa

il 22 gennaio 1982, questione di legittimità costituzionale, in rife

rimento agli art. 3, 32, 101 e 102 Cost., degli art. 97, 99, 100, 101 e 102 della suindicata 1. n. 685;

che il giudice a quo, premesso che «non si ravvisa la necessità

di disporre trattamenti sanitari a livello preventivo e curativo»

nei riguardi delle persone segnalate, ha svolto diffuse osservazio

ni critiche sul sistema degli interventi preventivi, curativi e riabili

tativi come delineato dalla 1. 685/75, censurando l'attribuzione

all'autorità giudiziaria, non all'autorità sanitaria-amministrativa

(sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario ob

bligatorio, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., in rela

zione all'art. 32, per l'ingiustificata discriminazione del

tossicodipendente e rispetto a tutti gli altri malati (per i quali è invece competente il sindaco: art. 1 1. 13 maggio 1978 n. 180; art. 32 1. 23 dicembre 1978 n. 833), nonché degli art. 101 e 102

Cost., in ragione dell'affidamento all'autorità giudiziaria di com

piti estranei alla funzione giurisdizionale; che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap

presentato dall'avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibi

lità della questione, vuoi perché irrilevante, vuoi perché risolventesi

in una critica di scelte discrezionali riservate al legislatore ordinario; Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione

in punto di rilevanza e che, inoltre, è stata emessa quando il

pretore era ormai privo di poteri decisori, poteri limitati, nel pro cedimento di cui all'art. 99 1. 685/75, alla decisione di adozione

o (come è avvenuto nel caso) di non adozione di provvedimenti

d'urgenza, dovendosi dopo di ciò immediatamente trasmettere gli atti al tribunale competente;

che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa corte, la

questione va chiamata manifestamente inammissibile; Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

Il Foro Italiano — 1988.

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifesta

mente inammissibile la questione di legittimità costituzionale de

gli art. 97, 99, 100, 101 e 102 1. 22 dicembre 1975 n. 685 (disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope — Prevenzione, cura e

riabilitazione di relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in

riferimento agli art. 3, 32, 101 e 102 Cost., dal Pretore di Lecce

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 1987, n. 218

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 luglio 1987, n. 28); Pres. Andrioli, Rei. Spagnoli; Ciapotti; Andreani. Orci. Pret. Cai ro Montenotte 18 luglio 1978 (G.U. n. 338 del 1979); Pret.

La Spezia 22 dicembre 1980 (G.U. n. 130 del 1981).

Energia nucleare — Trasporto di materiale radioattivo senza au

torizzazione ministeriale — Sanzioni — Questione inammissibi

le di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 31 dicembre 1962

n. 1860, impiego pacifico dell'energia nucleare, art. 29; 1. 13

luglio 1965 n. 871, delega al governo ad emanare provvedimen ti nelle materie previste dai trattati comunitari; d.p.r. 30 di

cembre 1965 n. 1704, modificazioni ed integrazioni alla 1. 31

dicembre 1962 n. 1860, art. 4).

Energia nucleare — Trasporto di materiale radioattivo senza au

torizzazione ministeriale — Sanzioni — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 31 dicembre 1962 n.

1860, art. 29; 1. 13 luglio 1965 n. 871; d.p.r. 30 dicembre 1965

n. 1704, art. 4).

È inammissibile, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., la questio ne di legittimità costituzionale dell'art. 29, 2° comma, l. 31

dicembre 1962 n. 1860, che sanziona il trasporto di materiale

radioattivo senza autorizzazione ministeriale, dal momento che

la norma che viene impugnata è estranea ai rapporti tra legge

delegante e decreto legislativo delegato, cui, invece, si riferisco no i parametri costituzionali invocati. (1)

È infondata, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.p.r. 30 dicembre 1965

n. 1704, nella parte in cui, per il trasporto di materiale radioat

tivo senza la prescritta autorizzazione ministeriale, lascia inal

terato il trattamento sanzionatorio precedentemente previsto, in difformità dalle direttive contenute nella legge delega 13 lu

glio 1965 n. 871, in quanto la parziale inattuazione della delega

legislativa per omissione può viziare la normativa adottata dal

legislatore delegato solo quando questa, proprio in forza di quel l'omissione, si pone in contrasto con i principi ed i fini della

legge di delega; contrasto che va, nella specie, escluso dal mo

mento che la legge di delega intendeva dare attuazione ai prin cipi dell'ordinamento comunitario in materia di «protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli de

rivanti dalle radiazioni ionizzanti», e tale protezione è assicura

ta se le norme sostanziali che la garantiscono sono assistite da

sanzioni adeguate. (2)

(1-2) Nell'escludere la possibilità di considerare violato l'art. 76 Cost, ove la norma impugnata sia estranea ai rapporti tra legge delegante e

legge delegata, la corte ribadisce quanto precedentemente affermato nella sentenza n. 178 del 1986, Foro it., 1986, I, 2068, con osservazioni di Di Paola (nella specie si era tuttavia trattato di un giudizio di infonda tezza, e non, come invece nella sentenza su riprodotta, di una dichiara zione di inammissibilità).

Un diverso orientamento era stato invece adottato da Corte cost. n. 265 del 1974, id., 1975,1, 9, con nota di Pizzorusso, che aveva dichiara to incostituzionale l'art. 28 1. n. 1860/62, il quale prevedeva, in caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunciare materiale radioattivo al ministero dell'industria; un'ammenda superiore al limite massimo intro dotto dalla successiva legge di delegazione n. 871/65.

La tesi, secondo cui la parziale inosservanza della delega legislativa non può viziare la normativa adottata dal legislatore delegato ove l'omis

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — Le due questioni in epigrafe, ancorché si appuntino su oggetti diversi, hanno non dissimile contenuto, e possono per tanto essere riunite e decise con unica sentenza.

Lamentano, in buona sostanza, entrambe le ordinanze, che il

trattamento penale del trasporto di materiale nucleare senza la

prescritta autorizzazione ministeriale sia tuttora quello preveduto dall'art. 29, 2° comma, 1. 31 dicembre 1962 n. 1860. Tanto, si

sostiene, in virtù di ciò che il legislatore delegato non avrebbe

rispettato, in occasione dell'emanazione del d.p.r. 30 dicembre

1965 n. 1704, i principi direttivi contenuti nella legge di delega 13 luglio 1965 n. 871, a tenore del cui art. 1, lett. c), la delega veniva conferita «per attuare le disposizioni degli art. 30 ss. del

trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed

in particolare le direttive del consiglio della stessa Comunità adot

tate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni ammini

strative e le penaltià per le infrazioni alle norme portettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente

la pena dell'ammenda fino a lire due milioni e dell'arresto fino

ad un anno».

Invero, l'art. 4 d.p.r. n. 1704 del 1965, pur modificando il

precetto di cui all'art. 29 1. n. 1860 del 1962, nulla direbbe sulla

connessa sanzione, che rimarrebbe dunque tuttavia quella previ sta dalla normativa del 1962, epperciò l'arresto da uno a due

anni con l'ammenda da due a dieci milioni di lire. Una sanzione, in definitiva, più grave di quella indicata dall'art. 1, lett. c), 1. n. 871 del 1965.

Entrambe le ordinanze in epigrafe assumono che, tale essendo

lo stato attuale della normativa, lesi siano rimasti gli art. 76 e

77 Cost., incisi in via mediata a seguito del mancato rispetto del

le indicazioni di cui alla legge di delega n. 871 del 1965. Si diffe

renziano, tuttavia, le predette ordinanze, per ciò che attiene alla

identificazione della scaturigine della lesione, cioè della norma

violativa dei parametri costituzionali, e suscettibile di essere sot

toposta all'esame di questa corte. Infatti, mentre il Pretore di

Cairo Montenotte ritiene che il vizio promani dall'art. 4 d.p.r. n. 1704 del 1965, il Pretore di La Spezia sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 29, 2° comma, 1. n. 1860 del 1962. Da ciò, la proposizione di due distinte, ma congiuntamente decidibili que stioni.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con ord.

n. 113 r.o. 1981 dal Pretore di La Spezia, è inammissibile.

Erroneamente, invero, il giudice rimettente impugna, per con

trasto con gli art. 76 e 77 Cost., l'art. 29 1. n. 1860 del 1962.

I parametri costituzionali invocati, infatti, reggono soltanto i rap

porti fra legge delegante e decreto legislativo delegato, come ha

affermato questa corte (cfr. sent. n. 178 del 1886, Foro it., 1986,

I, 2068), ed è pertanto fuor d'opera assumerli quale stregua del

giudizio di costituzionalità qualora — come nel caso di specie — sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a

quei rapporti. Non varrebbe, in avverso, evocare il precedente

rapprensentato dalla sent. n. 265 del 1974, (id., 1975, I, 9), per venuta ad opposte conclusioni in un caso analogo, riguardante

sione non dia luogo a un contrasto sostanziale con i principi direttivi della delega rispettati nelle rimanenti parti della normativa stessa, è già stata enunciata da Corte cost. 6 marzo 1975, n. 41, ibid., 789.

In tema di esercizio frazionato del potere legislativo delegato, cfr. Mar

ziale, Ancora sulla difficile attuazione delle direttive comunitarie, id.,

1983, IV, 125; Id., Materiali per l'adeguamento dell'ordinamento interno

agli atti normativi comunitari, id., 1984, IV, 377. Cfr. pure Paladin, in Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca, 1979, 1, sub art. 76-77; Cervati, Legge delega e legge delegata, voce dell' Enciclopedia del diritto, XXIII, 952.

Con più specifico riguardo alla questione oggetto di costituzionalità, e in particolare alle tecniche di incriminazione adottate nell'ambito della

normativa sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, cfr. Fiandaca e

Tessitore, Diritto penale e tutela dell'ambiente, in AA.VV., Materiali

per una riforma dei sistema penale, Milano, 1984, 28; sotto il profilo anche extrapenale, v. Musolino, Aspetti della responsabilità civile per l'esercizio di attività nucleari, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985, 476; Albano e Crocenzi, Problemi legali sorti in Italia in conseguenza della

ratifica della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari:

implicazioni in Europa, in Rass. giur. Enel, 1983, 265; Di Martino, La

responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari, Milano, 1979, 259;

D'Avanzo, Diritto minerario e delle fonti di energia, Roma, 1970; Can

sacchi, Sul progetto legislativo degli usi civili dell'energia nucleare, in

Dir. economia, 1960, 614.

Il Foro Italiano — 1988.

l'art. 28 1. n. 1860 del 1962. Tale precedente va infatti ritenuto

superato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa cor

te, ora menzionata.

3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con ord.

n. 699 r.o. 1979 dal Pretore di Cairo Montenotte è infondata.

Come ricordato, il giudice rimettente assume che l'art. 4 d.p.r. n. 1704 del 1965 violerebbe gli art. 76 e 77 Cost., avendo lasciato

inalterata la sanzione del trasporto senza autorizzazione di mate

riale radioattivo, nonostante le diverse indicazioni rinvenibili nel

la legge di delega n. 871 del 1965 (all'art. 1, lett. c). Tale parziale inattuazione della delega legislativa non può tut

tavia ritenersi causa di illegittimità costituzionale — per omissio

ne — della norma delegata impugnata. Come questa corte ha

già avuto modo di affermare in altra occasione (cfr. sent. n. 41

del 1975, id., 1975, I, 789), l'omissione può viziare la normativa

effettivamente adottata dal legislatore delegato solo quando que

sta, proprio in forza di quell'omissione, si pone in contrasto con

i principi ed i fini della legge di delega. Nel caso specifico, tale

contrasto non è ravvisabile. Come chiariva la relazione che ac

compagnava il disegno governativo di legge delega, questa inten

deva dare attuazione ai principi dell'ordinamento comunitario in

materia di «protezione sanitaria della popolazione e dei lavorato

ri contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti»: prote zione che, evidentemente, è assicurata se le norme sostanziali che

la garantiscono sono assistite da sanzioni adeguate. D'altro can

to, la successiva evoluzione del nostro ordinamento ha dimostra

to che il legislatore ha tenuto in particolare considerazione i rischi

del trasporto nucleare recependo, oltre — con 1. 12 febbraio 1974

n. 109 — alle convenzioni di Parigi e Bruxelles sulla responsabili tà civile in materia nucleare (epperciò anche di trasporto), anche — con 1. 28 aprile 1976 n. 381 — la convenzione di Bruxelles

del 17 dicembre 1971 sul trasporto marittimo, ed ancora — con

1. 7 agosto 1982 n. 704 — la convenzione di Vienna (aperta alla

firma a Vienna e New York il 3 marzo 1980) sulla protezione fisica dai materiali nucleari, che dedica al trasporto degli stessi

non poca attenzione. Un'adeguata sanzione della violazione delle

norme imperative che disciplinano il trasporto di materiale nu

cleare, pertanto, è in armonia con l'attenzione che il legislatore ha avuto in questa attività. Proprio la 1. n. 704 del 1982, del

resto, presume una peculiare insidiosità del danno da radiazioni

ionizzanti — almeno quando derivi dall'utilizzo di «materiale nu

cleare» nel senso di cui all'art. 1 della convenzione — che non

a caso espone colui che l'ha cagionato a conseguenze di partico lare gravità, come dispone l'art. 3 della legge, a tenore del quale «ciascuno Stato contraente assumerà i provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale e del diritto interna

zionale, affinché, nella misura possibile, il materiale nucleare che

si trova sul proprio territorio a bordo di una nave o di un aereo

soggetto alla propria giurisdizione, nella misura in cui la suddetta

nave o aereo sia impegnato nel trasporto a destinazione di, o

in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto durante un tras

porto nucleare internazionale, secondo i livelli specificati all'alle

gato I».

Il mantenimento, da parte del d.p.r. n. 1704 del 1965, del trat

tamento penale del trasporto di materiale radioattivo senza auto

rizzazione praticato dalla 1. n. 1860 del 1962, risulta dunque, sulla

base di queste considerazioni, del tutto giustificato, ed immune

da vizi di legittimità costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara: a) inammis

sibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, 2° com

ma, 1. 31 dicembre 1962 n. 1860 («impiego pacifico dell'energia

nucleare»), sollevata in riferimento agli art. 76 e 77, 1° comma, Cost, dal Pretore di La Spezia con ordinanza emessa il 22 dicem

bre 1980 ed iscritta al n. 113 r.o. 1981; b) non fondata la questio

ne di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.p.r. 30 dicembre 1965

n. 1704 («modifiche ed integrazioni alla 1. 31 dicembre 1962 n.

1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare»), sollevata in

riferimento agli art. 76 e 77 Cost, dal Pretore di Cairo Montenot

te con ordinanza emessa il 18 luglio 1978 ed iscritta al n. 699

r.o. 1979.

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