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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 8 marzo 1988; Pres. Passarelli, Est....

Date post: 30-Jan-2017
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sentenza 8 marzo 1988; Pres. Passarelli, Est. Iacoboni; Soc. Ritz Expansion (Avv. Franceschelli, Teodori di Fabriano) c. Soc. Douglas e Soc. calzaturificio Nuova Potenza (Avv. De Benedittis, Luzi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1615/1616-1617/1618 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183995 . Accessed: 24/06/2014 22:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 24 Jun 2014 22:57:23 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 8 marzo 1988; Pres. Passarelli, Est. Iacoboni; Soc. Ritz Expansion (Avv. Franceschelli, Teodori di Fabriano) c. Soc.

sentenza 8 marzo 1988; Pres. Passarelli, Est. Iacoboni; Soc. Ritz Expansion (Avv. Franceschelli,Teodori di Fabriano) c. Soc. Douglas e Soc. calzaturificio Nuova Potenza (Avv. De Benedittis,Luzi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1615/1616-1617/1618Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183995 .

Accessed: 24/06/2014 22:57

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1615 PARTE PRIMA 1616

In proposito, il primo giudice — come si è accennato — ha

ritenuto che il rifiuto opposto dall'invalido non poteva «reputarsi

illegittimo» dal momento che la normativa speciale sulle assun

zioni obbligatorie stabilirebbe tassativamente l'iter della procedu ra d'avviamento, senza spazio alcuno per accertamenti sanitari

di iniziativa datoriale che ne possano costituire «condizione so

spensiva», essendo soltanto consentito nell'interesse dell'invalido

di adire il collegio medico previsto dall'art. 20 1. 482/68.

Senonché, il collegio non può condividere tale assunto trattan

dosi nella specie di richiesta di accertamento medico non diretto — come quello disciplinato dalla citata normativa — ed acclarare

da un lato (su richiesta del datore di lavoro) se la natura e il

grado d'inabilità dell'interessato potesse pregiudicare la salute o

l'incolumità dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti

dell'impresa, o dall'altro (su richiesta di questo) se vi fosse com

patibilità fra lo stato fisico dell'avviato e le mansioni affidategli, bensì esclusivamente finalizzato all'individuazione delle attitudini

fisiche del lavoratore, proprio in vista dell'assegnazione del me

desimo ad attività e mansioni confacenti con il suo stato inva

lidante.

Ora, in questa prospettiva — come del resto emerge in maniera

chiara dagli atti e documenti di causa — si verte in una ipotesi di «accertamento medico preassuntivo» del tutto svincolato dalla

speciale ed esclusiva competenza del collegio medico ex lege 482

cit., indagine sanitaria che il privato datore di lavoro ha ordina

riamente facoltà di esperire (e ciò anche indipendentemente dalle

peculiari ragioni fatte valere dalla Icra in considerazione delle

lavorazioni insalubri praticate) nel rispetto e ai sensi di quanto

disposto dall'art. 5, 3° comma, 1. 300/70 — norma applicabile anche alla fase preliminare dell'inserimento lavorativo del dipen

dente, e cioè nel momento della selezione e valutazione delle atti

tudini degli aspiranti all'assunzione: v. Cass. 5 novembre 1985, n. 5387 (Foro it., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 1188) — rientrando tale facoltà nell'ambito degli adempimenti precon trattuali funzionali alla costituzione del rapporto individuale di

lavoro subordinato. Sicché, mentre non si attaglia al caso in esa

me il principio sulla competenza del collegio medico già enuncia

to da questo tribunale in fattispecie del tutto diversa (sent. n.

1270/85 prodotta dalla difesa appellante principale), deve ricono

scersi, sulla scorta della giurisprudenza della stessa corte di legit timità (Cass. 12 marzo 1981, n. 1421, id., 1981, I, 2373), che, benché non sia consentito al datore di lavoro di sindacare la ca

pacità o di esercitare la scelta degli invalidi, obbligatoriamente avviati dei quali ha il dovere dell'assunzione — fuori che nei casi

di richiesta nominativa ex art. 16, 6° comma, 1. 482/68 — tutta

via è del tutto lecito, qualora, come è avvenuto nel caso del Bo

nomelli, siano rispettate le garanzie sancite dallo statuto dei

lavoratori, l'invito rivolto all'aspirante assumendo di prestarsi ad

una visita medica che possa dare indicazioni circa la sua assegna zione a mansioni adatte e compatibili, fatto salvo in ogni caso, il ricorso all'organo collegiale per un successivo controllo di con

creta eseguibilità delle mansioni affidate. E che ciò valga proprio anche per il lavoratore invalido lo si

deduce da quanto si è ritenuto e si ritiene costantemente dalla

prevalente giurisprudenza, secondo la quale (cfr. Cass. 6 marzo

1986, n. 1496, id., Rep. 1986, voce Lavoro (collocamento), n.

178; 2 marzo 1979, n. 1322, id., 1979, I, 1462; 30 ottobre 1985, n. 5343, id., Rep. 1986, voce cit., n. 62; 24 maggio 1980, n.

3435, id., Rep. 1980, voce cit., n. 45) il rapporto di lavoro conse

guente all'avviamento da parte dell'Uplmo si perfeziona pur sem

pre a seguito dell'incontro delle volontà negoziali dei soggetti contraenti cui spetta di determinare il reale contenuto del rappor to instaurando.

Ne consegue — a giudizio di questo tribunale — che il diniego

opposto dal Bonomelli a sottoporsi alla visita richiesta dalla Icra — lungi dall'essere configurabile quale giusta reazione ad un atto

impositivo — configuri invece un comportamento precontrattua le illegittimo, idoneo e sufficiente a riversare all'agente medesimo

le conseguenze della sua mancata assunzione e ad escludere quin di la responsabilità dell'azienda in ordine al preteso risarcimento

del danno, avendo la stessa da un lato tenuto un comportamento consono all'esercizio dei suoi diritti, senza che la controparte —

di contro — manifestasse la sua disponibilità all'assunzione pre standosi ai leciti preliminari della stessa.

Assorbita ogni altra dibattuta questione, va riformata la sen

tenza di primo grado respingendosi la domanda proposta con il

ricorso introduttivo. (Omissis).

Il Foro Italiano — 1989.

TRIBUNALE DI CAMERINO; sentenza 8 marzo 1988; Pres. Pas

sarelli, Est. Iacoboni; Soc. Ritz Expansion (Avv. France

schelli, Teodori di Fabriano) c. Soc. Douglas e Soc.

calzaturificio Nuova Potenza (Aw. De Benedittis, Luzi).

TRIBUNALE DI CAMERINO;

Marchio — Convalida del sequestro — Termine — Decorrenza — Primo atto esecutivo (Cod. civ., art. 680; r.d. 21 giugno 1942 n. 929, testo delle disposizioni legislative in materia di

brevetti per marchi d'impresa, art. 62). Marchio — Sequestro — Inefficacia — Responsabilità — Insussi

stenza — Fattispecie (R.d. 21 giugno 1942 n. 929, art. 62).

I provvedimenti cautelari di sequestro o di descrizione concessi

ante causam ai sensi dell'art. 61 r.d. 929/42 perdono efficacia

qualora, entro il termine di otto giorni da quello in cui è stato

compiuto il primo atto di esecuzione, non sia notificata copia del ricorso e del decreto, non sia instaurato il giudizio di meri

to, ovvero non siano chiamati nel giudizio coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato (nel caso di specie, essendosi

svolta l'attività dell'ufficiale giudiziario in due momenti diver

si, il dies a quo viene fatto decorrere dal compimento del pri mo atto esecutivo, in applicazione dell'art. 680 c.p.c.). (1)

(1) Non si rinvengono precedenti in termini. V. però Trib. Roma 10

dicembre 1976 (Foro it., Rep. 1980, voce Brevetti, n. 134 e Giur. dir.

ind., 1977, 192) secondo cui il termine di otto giorni contemplato nel l'art. 82 1. invenzioni (r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, e successive modifi

che, revisionato con d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338) decorre dal momento in cui la descrizione sia stata eseguita e, nel caso in cui la descrizione sia stata affidata ad un perito, dalla comunicazione dell'avvenuto deposi to dell'elaborato peritale.

Ai sensi degli art. 62 1. marchi e 82 1. invenzioni i provvedimenti di descrizione e di sequestro perdono efficacia qualora entro otto giorni dal la loro esecuzione non sia notificata copia del ricorso e del decreto e non sia instaurato il giudizio di merito. Quando l'esecuzione del seque stro (o della descrizione) si svolga in momenti successivi, per individuare il momento dal quale decorre il termine per provvedere agli adempimenti di cui agli art. 62 e 82 cit. è necessario stabilire: a) se la disciplina di cui agli art. 62 e 82 debba essere integrata con quanto previsto dall'art. 680 c.p.c., e pertanto il dies a quo decorra dal compimento del primo atto esecutivo; b) nel caso non dovesse applicarsi l'art. 680 c.p.c., quan do il sequestro possa dirsi eseguito.

La sentenza in epigrafe, dopo aver risolto in senso affermativo il quesi to sub a), si è preoccupata a fortiori di precisare che nel caso di specie il sequestro poteva considerarsi eseguito fin dal primo intervento dell'uf ficiale giudiziario. La sentenza del Tribunale di Roma sopra citata, inve

ce, omette l'esame della questione pregiudiziale relativa alla applicabilità dell'art. 680 c.p.c.

Per quanto concerne il problema sub a), si può osservare che: — l'art. 76 del testo delle disposizioni regolamentari in materia di bre

vetti per invenzioni industriali (r.d. 5 febbraio 1940 n. 224) prevede che «alla procedura di sequestro si applicano le disposizioni, in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti articoli, e altresì quelle sul se

questro, stabilite dal codice di procedura civile, in quanto non contrasti no con le disposizioni degli articoli stessi». Nonostante la disciplina dei

provvedimenti cautelari di descrizione e di sequestro di cui agli art. 61 e 62 1. marchi e 81 e 82 1. invenzioni sia perfettamente identica, manca, nel regolamento di esecuzione della legge sui marchi (d.p.r. 8 maggio 1948 n. 795) una norma analoga all'art. 76 r.d. 224/40;

— in forza del richiamo contenuto nell'art. 76 cit., Cass. 23 luglio 1968, n. 2647 (Foro it., Rep. 1968, voce Privative industriali, n. 51) ha affermato che il provvedimento di sequestro concesso ex art. 81 r.d. 1127/39

perde efficacia se l'istanza di convalida non è proposta nei termini di cui agli art. 680 e 682 c.p.c. Cfr. altresì App. Milano 23 maggio 1958

(id., Rep. 1958, voce cit., n. 73 e Giusi, civ., 1958, I, 1350; Foro pad., 1958, I, 1035; Rass. propr. intell. e ind., 1958, 168; Mon. trib., 1958, 677), dove l'applicabilità dell'art. 680 c.p.c. viene desunta dalla natura di sequestro giudiziario del provvedimento ex art. 81;

— con riferimento specifico ai provvedimenti cautelari a tutela del tito lare del diritto di brevetto per marchio si è sostenuto che devono appli carsi «le regole generali vigenti in materia cautelare e in particolare in materia di sequestri, sempre che non si debba ravvisare una esplicita de

roga da parte della legge speciale sulle privative...» (Trib. Torino 7 di cembre 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Marchio, n. 107 e Riv. dir. ind., 1959, II, 320; Giust. civ., 1960, I, 1086);

— in dottrina ritiene applicabile per analogia l'art. 683 c.p.c. al seque stro previsto dagli art. 61 e 62 1. marchi e 81 e 82 1. invenzioni, M. S. Spolidoro, Le misure di prevenzione nel diritto industriale, Giuffrè, Milano, 1982, 250.

In sintonia con la giurisprudenza in materia di interpretazione dell'art. 680 c.p.c., Trib. Milano 23 novembre 1981 (Foro it., Rep. 1983, voce

Brevetti, n. 118 e Giur. dir. ind., 1981, 636) ha affermato che il termine

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

L'incertezza oggettiva circa la decorrenza del termine di cui al

l'art. 62 r.d. 929/42, dovuta alla segmentazione dell'attività del

l'ufficiale giudiziario, esclude che l'inefficacia del sequestro sia

dovuta a colpa del sequestrante, il quale, pertanto, non può essere condannato al risarcimento del danno. (2)

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 21 maggio 1987

la s.p.a. Ritz Expansion adiva il presidente di questo tribunale

chiedendo il sequestro, ai sensi dell'art. 61 r.d. 21 giugno 1942

n. 929, di tutti gli oggetti contrassegnati dal marchio «America»,

in disponibilità della s.r.l. Douglas, corrente in San Severino Mar

che, sull'affermato presupposto di violazione del marchio «Ame

rican» di cui la società ricorrente vantava la titolarità.

Assumeva, infatti, la medesima di essere importatrice esclusiva

per l'Italia della Ansewn, casa americana titolare dei marchi «Ame

rican» e produttrice di calzature di alta qualità. Si doleva la ricorrente del fatto che la detta s.r.l. Douglas pro

ducesse e ponesse in vendita calzature che non erano altro che

la palese e servile imitazione dei mocassini «American», con l'ap

posizione, all'interno, del marchio «America» accompagnato da

una stella.

Allegava, inoltre, la ricorrente che i soci della s.r.l. Douglas erano gli stessi della s.n.c. Calzaturificio Nuova Potenza, nei cui

confronti il tribunale, in controversia promossa dalla stessa ricor

rente, aveva reso sentenza che inibiva l'utilizzo del marchio

«America».

Ciò posto, la ricorrente svolgeva istanza di sequestro ai sensi

dell'art. 61 della legge sui marchi d'impresa al fine di acquisire

decisivi elementi di prova al fine dell'instaurando giudizio di me

rito per contraffazione del marchio e concorrenza sleale.

Con decreto del 25 maggio 1987 il presidente del tribunale au

torizzava il sequestro di tutti gli oggetti contrassegnati dal mar

chio «America» reperibili presso la s.r.l. Douglas o presso terzi.

Con lo stesso provvedimento veniva abilitato l'ufficiale giudi

ziario a farsi assistere da un perito. Con atto notificato il 19 giugno 1987 la s.p.a. Ritz Expansion

citava la s.r.l. Douglas per il giudizio di merito, comunicando

contestualmente, l'avvenuto sequestro. Si costituiva in giudizio la convenuta che resisteva alle doman

de svolte dall'attrice, eccependo, peraltro, l'inefficacia del seque stro a causa della tardiva instaurazione del giudizio di merito.

Interveniva, altresì, in giudizio la s.n.c. Calzaturificio Nuova

Potenza che assumeva di esser proprietaria delle calzature seque

strate, ed eccepiva, a sua volta, l'inefficacia del sequestro, conte

stando, comunque, nel merito la domanda dell'attrice.

Sulle preliminari eccezioni il g.i. invitava le parti a concludere,

(iOmissis) Motivi della decisione. — La preliminare eccezione sollevata

dalla convenuta e dall'intervenuta, circa l'efficacia del sequestro,

appare fondata e quindi meritevole di accoglimento. L'art. 62 r.d. 929/42 prescrive che i provvedimenti cautelari

di sequestro o di descrizione, concessi ante causam ai sensi del

l'art. 61, perdono efficacia qualora, entro otto giorni dalla loro

esecuzione, non sia notificata copia del ricorso e del decreto, non

previsto dall'art. 82 1. invenzioni è stabilito nell'interesse delle controparti di chi, ottenuto il provvedimento di urgenza, lo ha eseguito; quindi la

mancata osservanza di tale termine non può essere rilevata d'ufficio ma

deve essere eccepita dalla parte interessata.

Sui sequestri di cui agli art. 61 1. marchi e 81 1. invenzioni, cfr. Spoli

doro, op. cit., 241 ss.; G. Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli

industriali, in Trattato diretto da Cicu e Messineo e continuato da Men

goni, Giuffrè, Milano, 1984, 459 ss.; S. Bouter - L. Lodi, Brevetti indu

striali, marchio, ditta, insegna, in Giur. sist. civ. e comm. fondata da

W. Bigiavi, Utet, Torino, 1978, 285 ss. e 651 ss.; R. Corrado, Opere

dell'ingegno. Privative industriali, Vallardi, Milano, 1961, 169 ss.; P. Greco - P. Vercellone, Le invenzioni e i modelli industriali, Utet, Torino, 1968,

366 ss.; F. Bonelli, Privative industriali, voce del Novissimo digesto,

1966, XIII, 952 ss.

(2) Cfr. App. Firenze 14 novembre 1974, Giur. dir. ind., 1974, 695/3,

secondo cui «la mancata convalida del sequestro di cui all'art. 61 1. mar

chi, dovuta a motivi d'ordine processuale e non a difetto del diritto a

cui tutela era stato concesso, non consente la condanna del richiedente

al risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione della misura cautela

re». Tale decisione, che prescinde totalmente dalla consapevolezza o me

no del sequestrante, è stata criticata da M. S. Spolidoro, Le misure di

prevenzione nel diritto industriale, Giuffré, Milano, 1982, 252.

Il Foro Italiano — 1989.

sia instaurato il giudizio di merito, ovvero non siano chiamati

nel giudizio coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

La norma, benché speciale, nulla dice a maggior chiarimento

circa il termine a quo, e in particolare non offre elementi testuali

per affermare se tale termine decorra dal primo ovvero dall'ulti

mo atto di esecuzione allorquando, come nella specie, l'attività

dell'ufficiale giudiziario si consumi in due segmenti temporali. Il silenzio della legge, a giudizio del tribunale, non può che

essere interpretato nel senso di ritenere direttamente applicabile, alla fattispecie, la disciplina codicistica in tema di sequestro, non

essendo dubitabile che, laddove la norma speciale non provvede, debba trovar luogo la norma generale, e quindi, nel caso, l'art.

680 c.p.c., a mente del quale la notificazione del decreto e della

citazione per il merito va eseguita nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione,

dei successivi atti dovendo, il sequestrante, dare apposita notizia

nello stesso termine.

A fortiori devesi ritenere applicabile l'or detta disciplina alla

fattispecie se si considera, da un lato, che il vincolo d'indisponi bilità del bene sequestrato si attua con il primo intervento dell'uf

ficiale giudiziario e che, d'altro canto, non è dubbio che tal vincolo

siasi verificato, in concreto, all'atto del primo accesso dell'uffi

ciale giudiziario nella sede della convenuta, in tale occasione es

sendo state poste in essere tutte le attività proprie del sequestro, come chiaramente si evince dal verbale all'uopo redatto.

Le successive attività svolte in data 16 giugno 1987 a null'altro

erano finalizzate che a provvedere a un esatto conteggio dei beni

appresi, e neppure alla loro descrizione, di cui non vi è traccia

(quale autonomo istituto distinto dal sequestro) né in sede di istan

za, né nel provvedimento presidenziale, né nelle attività compiute dall'ufficiale giudiziario, indiscutibile essendo che l'atto del 16

giugno 1987, pur reiterando l'intimazione di stile al custode, al

tro non compendia se non un sommario conteggio, distinto per tre voci, di quanto già sottoposto a sequestro.

Desume, da ciò, il tribunale che, in applicazione della già ri

chiamata disposizione del codice di rito, il termine a quo andava

individuato alla data del 5 giugno 1983, da questa decorrendo

il termine di otto giorni per le prescritte attività.

Atteso, per contro, che la notificazione di copia del ricorso

e del decreto è avvenuta in data 20 giugno 1987, mediante conse

gna a mani dell'amministratore unico della società convenuta; e

che la domanda per la convalida e per il merito è stata notificata

in data 19 giungo 1987, ne consegue l'inefficacia ai sensi dell'art.

62 r.d. 919/42.

Reputa, peraltro, il collegio, che non vi siano elementi per ac

cogliere la domanda risarcitoria svolta dalla convenuta e dall'in

tervenuta, dovendosi senz'altro escludere che ricorrono, nella

specie, profili, di colpa in capo all'attrice, palesemente tratta in

inganno dalla segmentazione delle attività dell'ufficiale giudizia rio in due distinti atti, in ciò dovendosi ravvisare un'obiettiva

fonte di incertezza.

L'ulteriore domanda dell'intervenuta, intesa a sentir dichiarare

inefficace il sequestro perché indebitamente eseguito su calzature

di sua proprietà, oltre a non potersi ritenere fondata alla stregua

delle sole scarne e non decisive produzioni documentali offerte,

devesi, soprattutto, ritenere superata per cessata materia del con

tendere in conseguenza della declaratoria di inefficacia.

Le contrapposte domande di merito svolte dalle parti, di con

tro, non appaiono istruite, talché la causa va restituita alla fase

istruttoria, come da ordinanza separata.

TRIBUNALE DI UDINE; sentenza 24 dicembre 1987; Pres. Mil

lozza, Est. Cumin; Wasserman (Avv. Capeis) c. Carbone e

altri (Avv. Censabella).

TRIBUNALE DI UDINE;

Danni in materia civile — Danno subito da straniero residente

all'estero — Liquidazione in moneta straniera — Facoltà di

pagamento in moneta legale al corso del cambio del giorno

del saldo (Cod. civ., art. 1277, 2054).

Nel caso di danno subito da uno straniero estero-residente, l'in

dennizzo va liquidato nella moneta straniera, con facoltà di

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