sentenza 8 novembre 1988; Pres. Scati, Est. P. Pedroni; Soc. Locafit (Avv. Parimbelli) e Soc.Leasing Duomo (Avv. Berti) c. Fall. Vivai Antonelli (Avv. Panucci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1267/1268-1269/1270Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183938 .
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1267 PARTE PRIMA 1268
In sostanza si può dire che nel caso in esame tra le parti è intercorsa una vendita di alcuni beni strumentali in cui il prezzo costituiva l'erogazione di un finanziamento operato dall'acqui rente all'alienante, il quale, ricevendo contestualmente gli stessi
beni in locazione finanziaria, restituiva quanto ricevuto attraver
so i canoni di leasing e, adempiuta l'obbligazione di restituzione
del tantundem, poteva riacquistare la proprietà dei beni.
Questa alienazione in garanzia deve ritenersi illecita in quanto direttamente in contrasto con il divieto del patto commissorio.
Anche in questo caso, infatti, l'alienazione veniva a realizzare, come risultato finale dell'operazione, la definitiva attribuzione della
proprietà al creditore in conseguenza della mancata restituzione
del finanziamento ricevuto, senza alcuna garanzia sulla propor zionalità delle prestazioni e senza alcuna tutela per gli altri credi
tori, operando il trasferimento dei beni ad un valore predeterminato
indipendentemente dall'importo del debito. In proposito basta esa
minare la clausola contrattuale sugli effetti della risoluzione anti
cipata del contratto (art. 14); e cioè a seguito di risoluzione
anticipata del contratto per il mancato o ritardato adempimento nel pagamento del canone (ma anche, per esempio, per la viola
zione dell'obbligo di fare l'assicurazione) il conduttore doveva
immediatamente provvedere alla restituzione del macchinario e
corrispondere, in aggiunta a tutte le somme già versate «o che
comunque risultino già maturate a suo carico alla data della riso
luzione per mensilità di canone scadute o per altro titolo, un im
porto pari all'ammontare delle restanti mensilità di canone
maturande a completamento del corrispettivo complessivamente
pattuito per tutta la durata del contratto. Tali mensilità saranno
attualizzate razionalmente al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data di consegna», e «dovranno essere versati in un'unica solu
zione e per contanti e nel caso di ritardato pagamento il condut
tore sarà tenuto al pagamento degli interessi convenzionalmente
pattuiti . . . salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni su
biti . . .» ecc. Ossia la società di leasing, in caso di risoluzione
avrebbe avuto diritto a trattenere definitivamente la proprietà del
bene, a trattenere le rate già pagate, a pretendere l'intera esecu
zione del contratto con pagamento in contanti delle rate a scade re attualizzate «razionalmente» ed al risarcimento del maggior danno, sicché, mentre nel caso di regolare esecuzione del contrat
to il concedente avrebbe ottenuto la restituzione del finanziamen
to, sotto forma di canoni, ma avrebbe trasferito la proprietà del
bene se l'utilizzatore avesse esercitato l'opzione pagando l'irriso
rio corrispettivo previsto, in caso di risoluzione avrebbe percepito
più di quanto avrebbe ricevuto in caso di adempimento. Né si
può dire che l'equilibrio delle prestazioni è dato dalla natura stes sa del contratto di leasing che proporziona i canoni alla vita eco
nomica del bene perché bisogna tener conto, in primo luogo, che la vita tecnico-economica di un bene, cui è commisurata la dura
ta del contratto, non coincide necessariamente con quella funzio nale e di mercato, cosi come un cespite iscritto a bilancio e
completamente ammortizzato non è detto che valga necessaria mente zero e proprio nel lease back il rapporto tra vita economi ca del bene e durata del contratto è sicuramente meno rigido in
quanto il «prezzo» della vendita è fatto più in funzione del finan
ziamento di cui ha bisogno l'utilizzatore che del valore effettivo dei beni; inoltre bisogna tener conto del momento in cui intervie ne la risoluzione e cioè, nella fattispecie, se il debitore non avesse
pagato, ad esempio, la seconda rata, si sarebbe trovato dopo un mese di utilizzazione ad aver già sborsato la prima rata, pari a lire 16.000.000, ossia più di sei mensilità e perdere definitivamen
te la proprietà dei beni, oppure se non avesse pagato l'ultima
avrebbe perso la possibilità del riscatto e tutte le rate già versate, ecc.
È evidende, altresì', se il lease back fosse lecito, il pregiudizio per i creditori estranei al contratto, i quali vedrebbero diminuire il patrimonio del debitore dei beni concessi in garanzia e, nel
contempo, anche degli importi già pagati e delle altre rate che il concedente potrebbe pretendere alla luce delle condizioni con trattuali esposte e dell'indirizzo della Suprema corte che non ri tiene applicabile al leasing il principio equilibratore posto dall'art. 1526 c.c., con conseguente violazione del principio della par con
dicio, particolarmente rilevante nel caso di fallimento del venditore
utilizzatore, per la cui tutela è anche posto il divieto di cui all'art. 2744 c.c.
Accertata la nullità assoluta, per violazione del divieto del pat
ii, Foro Italiano — 1989.
to commissorio, della vendita conclusa tra la ditta fallita e l'op ponente, avente ad oggetto i beni contestualmente concessi in lo cazione finanziaria dall'acquirente all'alienante, in quanto avente esclusivo scopo di garanzia, ne deriva il ripristino della situazione
quo ante. (Omissis)
TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 8 novembre 1988; Pres. Sca
ti, Est. P. Pedroni; Soc. Locafit (Avv. Parimbelli) e Soc.
Leasing Duomo (Avv. Berti) c. Fall. Vivai Antonelli (Avv. Panucci).
TRIBUNALE DI PAVIA;
Contratto in genere — «Lease back» — Conflitto fra aventi cau sa — Possesso «nudo animo» — Irrilevanza — Prevalenza del
l'acquisto «a domino» (Cod. civ., art. 1153, 1155).
Nel conflitto tra più aventi diritto agli stessi beni mobili, oggetto di successive alienazioni in garanzia ad opera di un unico dante causa mediante lease back, prevale quello che abbia acquistato precedentemente a domino, qualora nessuno degli acquirenti abbia conseguito il possesso corpore et animo. (1)
(1) La decisione, per la novità della questione prospettata, merita par ticolare attenzione.
Il collegio, chiamato a dirimere il conflitto tra gli acquirenti di alcuni beni mobili (nel caso di specie, si trattava di macchine agricole) alienati successivamente da paté del medesimo dante causa mediante sale and lea se back, non ha inteso prendere posizione sul problema della liceità di tale pratica negoziale, che appariva come pregiudiziale rispetto alla que stione principale (sul punto v., in senso favorevole, Trib. Milano 13 giu gno 1985, Foro it., Rep. 1986, voce Contratto in genere, n. 189; Trib. Milano 19 giugno 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 103; contra, Trib. Verona 15 dicembre 1988 e Trib. Vicenza 12 luglio 1988, che precedono; Trib. Pavia 1° aprile 1988, Giust. civ., 1988, I, 2387; Trib. Milano 19 giugno 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 207, per esteso in Riv. it. leasing, 1986, 786).
La soluzione della questione non poteva prescindere dalle peculiarità strutturali e funzionali del contratto di sale and lease back, il cui mecca nismo ha indotto il tribunale ad escludere l'applicabilità dell'art. 1155 c.c. al caso portato al suo esame.
Infatti, il sale and lease back è un contratto a prestazioni corrispettive con cui un imprenditore vende, dietro corrispettivo, un suo bene, mobile o immobile (di norma, di natura strumentale in ordine all'attività eserci tata), ad un imprenditore finanziario, che lo concede contestualmente, mediante un contratto di leasing, verso pagamento di un canone periodi co, allo stesso venditore, spettando inoltre a quest'ultimo l'opzione per 11 riacquisto del bene alla scadenza del contratto (per un'ampia disamina sull'argomento, v. nota a Trib. Verona 15 dicembre 1988 e Trib. Vicenza 12 luglio 1988, cit.).
Posto di fronte al quesito di individuare un criterio preferenziale, il collegio ha preso le mosse dal contesto normativo formato dagli art. 1153 e 1155, al fine di individuare il concetto di possesso in esso rilevante. Considerando che nessuno dei due lessors aveva materialmente appreso il bene, il tribunale ha escluso che, ai fini dell'applicabilità degli art. 1153 e 1155, possa valere il solo possesso nudo animo del successivo acquiren te, non potendosi dar ricorso alla figura del costituto possessorio, ossia alla consegna consensuale del bene da parte dell'originario possessore, che ne conserva la detenzione.
Stante l'eccezionalità delle disposizioni contenute negli articoli surrife riti (per la deroga al principio nemo plus iuris, ecc.), che accordano pre minente tutela alla buona fede dell'acquirente, il solo possesso rilevante è quello corpore et animo; diversamente, prevale la posizione del titolare del bene mobile precedentemente acquistato a domino (sul punto, v., Trib. Milano 22 maggio 1978, Foro it., Rep. 1978, voce Diritti d'autore, n. 50; App. Torino 21 marzo 1955, id., Rep. 1955, voce Vendita, n. 63; Trib. Torino 17 giugno 1954, id., Rep. 1954, voce cit., n. 135; Cass. 17 marzo 1950, n. 720, id., 1950, I, 1177; 25 marzo 1946, n. 294, id., Rep. 1946, voce Possesso, n. 91).
Circa la nozione di consegna rilevante ai sensi dell'art. 1153 c.c., a favore di un'accezione ristretta, comprendente il solo caso dell'apprensio ne materiale, Mengoni, Gli acquisti va non domino», Milano, 1975, 128; Sacco, Il possesso, in Trattato diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, Milano, 1988, 383 ss. (l'autore ritiene che, «ai fini dell'art. 1153, il requi sito della consegna non si perfezioni quando l'inizio del possesso da parte dell'acquirente sia spiritualizzato — come avviene nel caso del costituto possessorio e della consegna delle chiavi: occorre una effettiva apprensio
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con distinti ricorsi ex art. 98 1.
fall, la Locafit spa e la Leasing Duomo spa proponevano oppo
zione allo stato passivo del fallimento «Antonelli Vivai», impu
gnando il provvedimento del giudice delegato che, in sede di
verifica delle rispettive istanze ex art. 103 legge sopra citata, men
tre da un lato accoglieva (con riserva di ulteriore produzione do
cumentale) quella di restituzione di alcune macchine agricole
proposta dalla prima società opponente, dall'altro respingeva l'i
dentica domanda formulata dalla seconda società.
Il provvedimento impugnato faceva leva, essenzialmente, sul
difetto del possesso — ex art. 1153 c.c.— in capo alla Leasing
Duomo, la quale aveva acquistato dall'imprenditore poi fallito,
contestualmente concedendogliele in locazione finanziaria (lease
back), le macchine summenzionate, successivamente però all'ac
quisto e alla collegata concessione c.d. di ritorno delle medesime
da parte della Locafit.
Nei giudizi riuniti si costituiva la curatela fallimentare, assu
mendo una posizione per cosi dire «neutrale» rispetto alle con
trapposte pretese azionate dalle altre parti.
Istruite documentalmente, le cause passano ora in decisione sulle
conclusioni specificate in epigrafe. Motivi della decisione. — Come si evince dalla parte espositi
va, la questione nodale dibattuta dai contendenti ruota attorno
all'individuazione del criterio, per cosi dire, preferenziale adotta
bile in ipotesi di successiva alienazione a più persone dello stesso
bene mobile ad opera di un unico dante causa.
L'ipotesi evoca subito la previsione normativa di cui all'art.
1155 c.c., che appunto disciplina, in via per cosi dire immediata,
la fattispecie del secondo acquisto a non domino del medesimo
bene mobile, privilegiando la posizione del terzo acquirente, se
possessore di buona fede.
Ma è evidente che non si coglierebbe l'intera portata giuridica
dell'ipotesi suenunciata ove non ci si ponesse in una prospettiva
normativa più ampia, nel senso cioè di una lettura della disposi
zione citata non avulsa da quella precedente di cui all'art. 1153
stesso codice, il quale costituisce per cosi dire il perno della disci
plina dell'acquisto a non domino.
Orbene, è proprio in questo combinato quadro di riferimento
codicistico — entro cui, del resto, si muovono, vuoi pure con
netta diversità di accenti, le rispettive tesi difensive dei litiganti — che viene in particolare rilievo la nozione di possesso utile
ai fini di dirimere il conflitto che vede divisi i litiganti stessi.
In proposito, facendo fondamentalmente perno sulla figura del
c.d. constituto possessorio (di remota origine, ma pur sempre ope
rante per giurisprudenza e dottrina pacifiche in materia di acqui
sto del possesso), la Leasing Duomo propugna la tesi secondo
cui già in forza di tale figura, perfettamente attagliabile alla pro
pria posizione giuridico-sostanziale dedotta nel presente giudizio,
questo dovrebbe essere deciso in senso a lei favorevole.
E ciò quand'anche si prescindesse dalla valenza per cosi dire
integrativa riconnettibile, ai fini in questione, all'ultimo documento
prodotto in giudizio, al verbale cioè di consegna delle macchine
dall'acquirente-concedente all'alienante-utilizzatore.
La tesi suesposta, però, benché limpidamente ed abilmente ar
gomentata, si rivela più suggestiva che persuasiva alla luce delle
seguenti considerazioni.
Al di là dei pur prospettabili aspetti (sotto il profilo della vio
lazione od elusione, ex art. 1344 c.c., del divieto del patto com
missorio) d'invalidità assoluta dei due negozi di lease back invocati
dalle società opponenti (ma in special modo con riguardo al se
ne fisica del bene da parte dell'acquirente, personalmente o a mezzo di
detentore che non sia l'alienante»); De Martino, in Commentario Scialoja
Branca, Bologna-Roma, sub art. 1153, n. 3, 50; Gentile, Il possesso,
in Giur. sist. civ. e comm. fondata da Bigiavi, 1977, 261; Masi, Possesso
e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Trattato diretto da
Rescigno, 1984, VIII, 491 ss.
Secondo altra dottrina, la consegna può aver luogo anche mediante
costituto possessorio e tradizione simbolica, Montel, Possesso (dir. civ.,),
voce del Novissimo digesto, 1965, XIII, 391. La soluzione divisata nella
sentenza in epigrafe trova tuttavia modo di conformarsi, per altro itine
rario, all'opinione dello stesso autore: a suo avviso, infatti, trova incon
dizionata applicazione il principio prior in tempore potior in iure, rispetto
all'art. 2704, c.c., non essendoci alcun limite di forma nei trasferimenti
mobiliari, per i quali basta il semplice consenso. Nello stesso senso Men
goni, cit., 130; Sacco, cit., 388.
Il Foro Italiano — 1989 — Parte 7-24.
condo contratto, giustappunto la «stranezza» o «singolarità» del
sopra citato formale verbale di consegna, si badi bene in pari
data alla fattura di compravendita delle macchine ma in data suc
cessiva a quella di stipulazione del leasing), sta di fatto che l'uti
lizzazione del constituto possessorio non sembra vincente nella
materia di cui trattasi.
Difatti il conseguimento del diritto di proprietà sui beni mobili
(rispetto ai quali non viga, come nel caso di specie, un vero e
proprio regime pubblicitario in senso tecnico-legale come quello
del pubblico registro automobilistico), ai fini e per gli effetti di cui agli art. 1153 e 1155 c.c., non si verifica, con conseguente
inammissibilità del sacrificio della posizione dominicale del pri mo acquirente, allorché si sia in presenza di un successivo acqui
sto del possesso solo animo, dal quale pertanto esuli l'insorgenza
di una relazione di fisica disponibilità con la cosa, nel senso di
una consegna materiale e trasferimento effettivi in capo al secon
do acquirente della cosa medesima.
In altre parole, il possesso rilevante nell'ambito normativo in
questione è soltanto quello che si realizza corpore et animo, tal
ché in caso di sussistenza soltanto del secondo non può non pre
valere — in un quadro di equilibrato contemperamento degli
opposti interessi in gioco — la posizione dell'effettivo titolare
o legittimo proprietario del bene mobile precedentemente acqui
stato a domino.
È appena il caso di rilevare, infatti, come è stato acutamente
osservato in dottrina, che la buona fede del possessore-acquirente
a non domino trova una giustificabile e plausibile ragione di tute
la se ed in quanto coesista con l'effettivo impossessamento del
bene mobile stesso.
La giurisprudenza edita in materia, del resto, ivi compresa quella
di legittimità (v. Cass. 17 marzo 1950, n. 720, Foro it., 1950,
I, 1177; 30 novembre 1948, n. 1851, id., Rep. 1948, voce Posses
so, n. 44; 25 marzo 1946, n. 294, id., Rep. 1946, voce cit., n.
91), risulta fermamente attestata sulla linea fatta propria da que
sto tribunale.
E benché in dottrina permanga un netto contrasto a riguardo,
sembra prevalere e, comunque, appare preferibile l'opinione di
chi privilegia l'interesse di colui che legittimamente invoca il man
tenimento e la conservazione del prioritario diritto di proprietà
trasferitogli a domino.
Il che si può ragionevolmente e plausibilmente spiegare, alla
stregua dei lineamenti essenziali del sistema, col rilievo che le di
sposizioni di cui agli art. 1153 e 1155 c.c. non possono non assu
mere una portata eccezionale, ossia di stretta interpretazione,
implicando le medesime una notevole deroga al basilare principio
nemo plus iuris transferre potest quam ipse haberet, che certa
mente la sola buona fede, ove non accompagnata da un effettivo
impossessamento, per la sua stessa rilevanza come semplice stato
psicologico dell'acquirente a non domino, non sembra proprio
idonea a travolgere.
Quindi, pur potendo essere incontestabile nel caso di specie
la connotazione soggettiva della buona fede — che, come noto,
si presume ed è rilevante soltanto quella facente capo all'acqui
rente, a prescindere cioè dallo stato psicologico dell'alienante —
non è meno incontestabile però che il rapporto o la situazione
che viene in rilievo si presenta sfornita del necessario requisito
attinente ad un'effettiva dismissione, da parte dell'alienante stes
so, del c.d. corpus possessionis congiuntamente all'animus pos
sidendi. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, la cui validità
non appare scalfita dal documento prodottto in giudizio dalla
Leasing Duomo spa (verbale di consegna delle macchine a titolo
di leasing di ritorno), attesine il carattere evidentemente simboli
co e le anomalie di natura temporale già evidenziate, non resta
che confermare l'impugnato provvedimento del giudice delegato,
e quindi respingere, da un lato, l'opposizione proposta dalla sud
detta società e, dall'altro, eliminare la riserva relativa all'accogli
mento della domanda di restituzione delle macchine oggetto di
disputa avanzata dalla soc. Locafit, avendo quest'ultima provve
duto a documentare fruttuosamente la domanda stessa.
Ma la Leasing Duomo ha formulato una domanda subordina
ta, avente ad oggetto la conferma del provvedimento ammissivo
in sede di verifica dello stato passivo, del proprio credito di lire
4.900.000 in via chirografaria e di lire 882.000 al privilegio per rimborso Iva.
In effetti dallo stato passivo non emerge l'ammissione del cre
dito di cui sopra, fatto valere proprio per la denegata ipotesi di
reiezione dell'istanza di rivendica. (Omissisj
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