Click here to load reader
Click here to load reader
Sezione I civile; sentenza 18 marzo 1957, n. 936; Pres. Oggioni P., Est. Bartolomei, P. M.Maccarone (concl. conf.); Finanze c. Società Industriale Carburo (Avv. D'Aste Stella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 81, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1958), pp. 1153/1154-1157/1158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23148536 .
Accessed: 28/06/2014 11:38
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 11:38:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sona, ove questa non compia gli atti obbligatori per legge) e la vigilanza (potestà di annullare gli atti della persona
giuridica che siano contrari alla legge) sono istituti che ca
ratterizzano il potere di controllo statuale sugli enti pub blici minori estranei all'organizzazione diretta dello Stato.
L'Opera Sila, è, inoltre, abilitata (art. 28 legge n. 230
del 1950) a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e
in gemere con tutti gli Istituti di credito, di assicurazione
e di previdenza,, soggetti a vigilanza governativa, e a scon
tare presso detti Istituti le annualità che le siano dovute
dai contadini cessionari dei terreni per il pagamento del
prezzo dei terreni stessi, nonché a concedere, a tutela degli Istituti predetti, ipoteca sugli immobili che abbia acqui stato ed espropriato. L'attribuzione di siffatta facoltà con
vince che l'Opera è dalla legge intesa come ente autarchico,
capace di autonomia patrimoniale e di comportamento economico propri di un qualunque soggetto capace di auto
governo. Invero, lo Stato può contrarre soltanto prestiti
pubblici, nei modi e nelle forme fissati dal t. u. delle leggi sul debito pubblico n. 536 del 17 luglio 1910 e dalle altre
leggi speciali che autorizzano le singole operazioni ; invece
gli enti pubblici minori a carattere autarchico possono con
trarre prestiti nella forma dei mutui con istituti di cre
dito determinati e soprattutto con la Cassa depositi e pre stiti (t. u. 2 gennaio 1913 n. 453) e, solo eccezionalmente, nella forma dei prestiti pubblici.
Non rileva che gli organi direttivi dell'Opera siano di
nomina governativa (ai sensi dell'art. 12 legge n. 230 del
1950 il presidente è nominato, su proposta del Ministero
dell'agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri, dal Capo dello Stato, ed il Consiglio è nominato, su proposta del Mi
nistro dell'agricoltura, dal Presidente del Consiglio dei mi
nistri), perchè tale circostanza è rilevante ai fini della qua lificazione pubblica dell'ente, ma non è sufficiente ad at
tribuire a questo la natura di organo dell'Amministra
zione diretta dello Stato. Invero, il potere, riconosciuto
al Governo dall'art. 14 legge del 1950, di sostituire il Pre
sidente dell'Opera e di sciogliere il Consiglio, quando ri
sultino irregolarità amministrative o violazione di legge o
di regolamento, è indice della sottoposizione dell'Ente al
controllo repressivo sugli organi. Tale forma di controllo,
come è noto, caratterizza, nel nostro ordinamento, il potere di supremazia del Governo centrale sugli autarchici. Di
fatti, il consiglio regionale può essere sciolto con decreto
motivato del Presidente della Repubblica, allorché com
pia atti contrari alla Costituzione, o gravi violazioni di
legge, o non corrisponda all'invito del Presidente del Con
siglio dei ministri di sostituire la giunta o il presidente re
sisi responsabili di atti e violazioni del genere, nonché
per ragioni di sicurezza nazionale, e quando, per dimissioni
o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in
grado di funzionare (art. 126 Cost, e 50-52 della legge 10
febbraio 1953 n. 62). Anche i consigli provinciali e comunali
possono venir disciolti, con decreto presidenziale motivato,
allorché ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o quando
persistano a violare obblighi loro imposti per legge, nono
stante il richiamo all'osservanza (art. 149 e 323 t. u. leggi com. e prov. del 1915).
La facoltà, riconosciuta all'Opera dall'art. 31 legge del
1950, di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvo
catura dello Stato dà ulteriore conferma del carattere au
tarchico dell'Ente. Invero, gli organi dell'Amministrazione
diretta dello Stato sono de iure assistiti e rappresentati dall'Avvocatura dello Stato e non già facoltizzati ad avva
lersi del patrocinio di questa. Non conferisce alla tesi della natura di organo dello
Stato la circostanza che il bilancio dell'Opera va alligato al bilancio del Ministero dell'agricoltura (art. 15, ultimo
comma, della legge citata), perchè tale circostanza è sol
tanto indice dell'intento del legislatore di sottoporre al
controllo del Parlamento l'attività economico-finanzia
ria dell'Ente, in considerazione dei fini pubblici che gli sono
affidati. Infine, agli atti giuridici posti in essere dall'Opera
non è riconosciuto il regime di esenzione dalle imposte di
registro ed ipotecarie, che è, invece, riconosciuto agli atti
giuridici posti in essere dalle Amministrazioni dirette dello
Stato. Invero, l'art. 29 della legge del 1950 assoggetta gli atti di trasferimento, fatti in favore dell'Opera, ivi com
prese le eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per
l'assegnazione a lavoratori della terra, all'imposta fissa
di registro ed a quella ipotecaria. Le esposte considerazioni portano ad escludere che l'Opera
per la valorizzazione della Sila sia un'articolazione dell'Am
ministrazione diretta dello Stato ed a ritenere, invece, che
essa sia un ente autarchico separato dallo Stato, ma ope rante con questo su un piano orizzontale di collaborazione.
Per questi motivi, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 18 marzo 1957, n. 936 ; Pres. Og
gioni P., Est. Bartolomei, P. M. Maccakone (conci,
conf.) ; Finanze c. Società Industriale Carburo (Avv. D'Aste Stella).
(Conferma App. Roma 6 luglio 1955)
Tassa sul patrimonio ordinaria — Capitale di società
commerciali — Mancata presentazione del certi
ficato relativo all'imposta di negoziazione — Ret
tifica — Termine — Fattispecie (R. d. 1. 12 ottobre
1939 n. 1529, istituzione di una imposta ordinaria sul
patrimonio, art. 22, 31, 42, 43 ; 1. 23 dicembre 1949
n. 926, proroga e modifica di alcuni termini di deca
denza e prescrizione in materia tributaria, art. 3).
In caso di tassazione del capitale di società commerciali ai
fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, il diritto di
rettifica va esercitato, da parte della Finanza, entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della denunzia, ancorché la società contribuente non abbia
potuto presentare, insieme con la denunzia, il certificato at
testante la valutazione del capitale sociale agli effetti del
l'imposta di negoziazione, non ancora liquidata (appli cazione di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 926 del 1949). (1)
La Corte, ecc. — Rilevò la Corte di merito clie la que stione controversa consisteva nello stabilire se fosse appli cabile alla fattispecie l'art. 42 della citata legge sull'imposta
patrimoniale, che riconosce il diritto della Finanza di retti
ficare le dichiarazioni sino al 31 dicembre dell'anno succes
sivo a quello in cui sono state presentate, ovvero l'art. 43, che assegna alla Finanza il termine di quattro anni per l'esercizio dell'azione di accertamento dei cespiti e dei va
lori non dichiarati dai contribuenti.
Ciò posto, la Corte opinò di dover senz'altro escludere
l'applicabilità dell'art. 43, essendo tale norma applicabile al caso, estraneo alla presente controversia, di evasione
fiscale, e non anche nell'ipotesi, di cui si discute, di rettifica
della denunzia del contribuente. Ritenuto invece applica bile l'art. 42, concernente il termine concesso alla Finanza
per l'esercizio dell'azione di rettifica della dichiarazione
presentata agli effetti dell'imposta patrimoniale, i Giudici
d'appello passarono ad esaminare la tesi dell'Amministra
zione che tale termine, nell'eventualità (verificatasi in con
creto) di presentazione della denunzia, non accompagnata da certificato attestante la valutazione del capitale sociale
agli effetti dell'imposta di negoziazione, resterebbe sospesa
(1) Non risultano precedenti specifici. Circa il carattere dell'imposta ordinaria sul patrimonio e
il potere di rettifica, vedi Comm. centrale 9 dicembre 1950, n.
18348, Foro it., Rep. 1952, voce Tassa sul patrimonio ordina
zia, n. 1 ; e 16 gennaio 1948, n. 94594, id., Rep. 1949, voce
cit., n. 3. La circolare del Ministero finanze 30 aprile 1940, n. 6000,
presa in considerazione dall'annoiata sentenza, leggesi in Oiv,st,
trib., 1941, 127,
This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 11:38:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1155 PAETE PEIMA 1156
fino a quando tale valutazione non sia documentata : eon
l'effetto che dovrebbe, nella specie, considerarsi tempestiva, ex art. 42, la tassazione eseguita dalla Finanza il 25 aprile 1944, cioè prima del 31 dicembre di quell'anno, successivo
alla certificazione del valore delle azioni sociali, avvenuta
il 6 aprile 1943. In proposito osservò la Corte di merito che
nessuna sospensione di termine fosse consentita dall'art. 42 per il caso, in concreto verificatosi, di mancata documen
tazione del valore delle azioni sociali al momento della pre sentazione della denunzia ai fini dell'imposta patrimoniale ; ne inferi che, andando a scadere il termine di rettifica, con
cesso alla Finanza dall'art. 42 precitato, il 31 dicembre del
1942, anno successivo alla presentazione della denunzia
della Società Industriale Carburo, avvenuta il 1941, fosse
illegittima, per verificata decadenza della Finanza, la tassa
zione compiuta il 1944.
Col primo mezzo deduce l'Amministrazione finanziaria
che base per la tassazione del capitale della società, ai fini
dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita dal r. de
creto legge 12 ottobre 1939 n. 1529, è, secondo l'art. 22 di
tale provvedimento legislativo, la valutazione eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione, onde la società contri
buente deve allegare, a mente del successivo art. 31, alla
denunzia presentata per la liquidazione dell'imposta patri moniale, una copia della liquidazione dell'imposta di ne
goziazione. Ne arguisce la Finanza che, non avendo la So
cietà Carburo presentato, insieme con la denunzia fatta
ai fini dell'imposta patrimoniale, la copia della liquidazione
dell'imposta di negoziazione (benché senza sua colpa, non
essendo stata, fino a quel momento, liquidata quest'ultima
imposta), essa si sia trovata nell'impossibilità di procedere alla rettifica della dichiarazione entro il termine stabilito
dall'art. 42 della legge, che scadeva il 31 dicembre 1942,
potendo, secondo tale norma, il diritto di rettifica essere
esercitato fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui fu presentata la dichiarazione (nella specie : 1941). Perciò, a dire della Finanza, il termine di rettifica della de
nunzia dovrebbe essere disciplinato o dall'art. 43 del ri
chiamato decreto legislativo, secondo cui l'azione della Fi
nanza, per l'accertamento dei cespiti e dei valori non di
chiarati dai contribuenti, può essere esercitata per l'anno in cui l'accertamento è notificato e per i quattro anni pre cedenti, o, quanto meno, dall'art. 42, sospendendosi però, in tal caso, il decorso del termine di rettifica fino alla cer
tificazione del valore delle azioni sociali, computato per
l'imposta di negoziazione, costituente il presupposto per l'accertamento definitivo dell'imposta patrimoniale. Co
sicché, essendo stato il certificato, attestante il valore delle azioni sociali per la liquidazione dell'imposta di negozia zione, presentato in data 6 settembre 1943, dovrebbe con
siderarsi tempestiva, ad avviso della ricorrente Ammini
strazione, la liquidazione dell'imposta patrimoniale ese
guita il 25 aprile 1944, rientrando essa non solo nel più
ampio termine dell'art. 43, ma anche in quello più ridotto dell'art. 42, ove quest'ultimo termine si consideri sospeso fino al 6 settembre 1943.
La doglianza non può essere accolta.
Avendo la Società resistente presentato la denunzia ai
fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio nel 1941, la Fi nanza avrebbe potuto procedere alla relativa rettifica, me
diante tassazione maggiorata, entro, e non oltre, il 31 di cembre 1942, giacché il menzionato art. 42 della legge isti
tutiva del tributo stabilisce che il diritto di rettifica può essere esercitato dall'Amministrazione fino al 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui la denunzia sia stata
presentata. La Finanza invece procedette alla rettifica sol tanto in data 25 aprile 1944, quando già da tempo era de corso il termine concesso dalla legge per l'esercizio del di ritto di rettifica, e tenta ora, con le cennate deduzioni, di
giustificare come tempestiva l'eseguita tassazione. Deve certo consentirsi che, non avendo potuto la So
cietà Carburo unire, alla dichiarazione dei propri cespiti patrimoniali, copia della liquidazione dell'imposta di nego ziazione, che non era stata ancora liquidata, venne a man care all'Amministrazione la possibilità di procedere alla
rettifica entro il termine stabilito dall'art. 42. Difatti, se
condo l'art. 22 della legge istituzionale dell'imposta ordi
naria sul patrimonio, per la tassazione del capitale delle
società commerciali, va presa come base la valutazione
eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione ; onde, a
norma del successivo art. 31, le società sono tenute ad unire,
alla dichiarazione resa ai fini dell'imposta patrimoniale,
copia della liquidazione dell'imposta di negoziazione. Non può, dunque, contestarsi l'inconveniente cui dà
luogo, nella specie, l'applicazione della legge istitutiva, in
quanto il termine per l'esercizio del diritto di rettifica de
correrebbe contro il Fisco, pur mancandogli il mezzo legale
per poterlo esercitare. Ma adducere inconveniens non est
solvere argumentum, mentre la ricorrente Amministrazione,
nell'intento di superare la disarmonia della legge del 1939,
prospetta tesi che non possono essere condivise da questa Corte.
Non vale anzitutto invocare l'applicazione dell'art. 43,
che concede agli organi fiscali l'ampio termine suindicato
per l'accertamento dei cespiti e dei valori non dichiarati,
giacché tale disposizione, come rileva il suo univoco det
tato, è applicabile quando il contribuente non abbia pre
sentato alcuna dichiarazione (onde la Finanza necessita di
un congruo margine di tempo per scoprire e colpire l'eva
sore) : non quindi nel caso in esame, in cui la resistente So
cietà ha reso al Fisco la dichiarazione dei suoi cespiti patri
moniali, e non può ovviamente esser considerata alla stre
gua di un contribuente evasore, riguardo al quale vi siano
da accertare entità economiche non dichiarate.
Nemmeno può correttamente sostenersi che, nella specie, il termine prescrizionale del diritto di rettifica della denun
zia resa dalla « Carburo » debba considerarsi sospeso fino
alla presentazione del certificato, attestante la valutazione
del capitale sociale ai fini dell'imposta di negoziazione, che
offrì agli organi tributari il mezzo necessario per procedere alla tassazione. Dovendo, infatti, le cause di sospensione della prescrizione essere tassativamente stabilite dal legis latore (Cass. n. 1083 del 1947, Foro it., Eep. 1947, voce Pre
scrizione eiv., n. 16), non è dato all'interprete aggiungerne altre senza esorbitare dai limiti del suo compito istituzio
nale, interpretativo, e non integrativo, della legge. Se, dun
que, la prescrizione del diritto di rettifica decorre ex art. 42
dal momento di presentazione della denunzia agli effetti del
l'imposta patrimoniale, non è consentito al giudice d'in
trodurre una causa di sospensione, non contemplata dalla
legge, per l'ipotesi che, insieme con la denunzia, non sia
stata presentata dal contribuente la copia di liquidazione
dell'imposta di negoziazione, pur occorrendo al Fisco tale
documento per poter compiere la tassazione rettificatrice.
Nè a diverso avviso può indurre la prodotta circolare
del Ministero delle finanze (n. 6000 del 30 aprile 1940), se
condo la quale i termini per l'esercizio della rettifica, da
parte degli uffici tributari, dovrebbero restare sospesi fino
a quando non intervenga la valutazione compiuta ai fini
dell'imposta di negoziazione. Infatti le circolari ministe
riali sono atti interni della pubblica Amministrazione, de
stinati ad esercitare una funzione direttiva verso gli uffici
dipendenti, ma non possono mai sovrapporsi alla legge e
non sono vincolative per il giudice (Cass. n. 825 e n. 662 del
1953, Foro it., Rep. 1953, voce Circolare, nn. 2, 4). E che, nel caso in esame, la richiamata circolare si sia sovrapposta alla legge, in guisa da non potersene tenere alcun conto nella
risoluzione della presente controversia, appare ovvio ove
si consideri ch'essa introdusse, a favore del Fisco, una
causa di sospensione della prescrizione dell'azione di ret
tifica, assolutamente estranea al testo legislativo. La verità è che il rilevato inconveniente, insito nella
legge istitutiva, non eliminabile attraverso l'opera dell'in
terprete, necessariamente contenuta entro i limiti fissati
dalle regole dell'ermeneutica, poteva esser riparato (e lo
fu) unicamente attraverso l'opera del legislatore, modifi
cativa delle norme anteriori. La norma innovativa è stata
appunto apportata dall'art. 3 legge 23 dicembre 1949 n.
926, con cui si è disposto che il termine per l'azione di ret
tifica della Finanza, ai fini dell'imposta ordinaria sul pa
trimonio, non possa decorrere se non « dalla data in cui è
divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di
This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 11:38:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GTOHISPEUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte pa trimoniali vanno comminate ».
Questa norma, ad avviso della Finanza, dovrebbe con
siderarsi posta anche dalla legge istitutiva del 1939, sotto
la cui egida cade il caso controverso, non avendo avuto la
successiva legge del 1949 che una mera finalità interpre tativa delle disposizioni originarie. Senonchè basta l'in
testazione della legge del 1949 («proroga e modifica di al
cuni termini di decadenza e prescrizione in materia tribu
taria ») a rivelare la portata chiaramente modificativa ed
innovativa delle nuove norme. Ciò conferma l'opinione che
non sia sostenibile, ex art. 42 della legge istitutiva, il diffe
rimento del decorso della prescrizione del diritto di rettifica
alla data di accertamento dell'imposta di negoziazione
(qualora, come nella specie, non sia esibita copia di liqui dazione di tale tributo insieme con la denunzia resa ai fini
dell'imposta patrimoniale), essendosi reso necessario, per
integrare in tali sensi l'art. 42, un nuovo intervento legisla tivo.
Non merita, dunque, censura la Corte di merito per aver ritenuto illegittima, in quanto eseguita oltre il termine
improrogabilmente fissato dall'art. 42, la controversa tas
sazione.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili ; sentenza 19 gennaio 1957, n. 126 ;
Pres. Eula P. P., Est. Favara, P. M. Roberto (conci,
conf.) ; C.i.s.s. (Avv. A. D. Giannini, Nonnis) c. Mini
stero lavori pubblici.
(Conferma Trib. sup. acque pubbliche 19 marzo 1955)
Atto amministrativo — Interpretazione — Criteri — Insindacabilità in Cassazione — Fattispecie.
Acque pubbliche e private — Aumento della quantità
d'acqua derivata — Istruttoria abbreviata — Na
tura — Provvedimento del genio civile in esecu
zione di deliberazione ministeriale — Impugna zione autonoma — Inammissibilità (E. d. 11 di
cembre 1933 n. 1775, t. u. sulle acque e gli impianti
elettrici, art. 7, 49).
Le norme dettate per l'interpretazione dei contratti in generale sono estensibili all'interpretazione degli atti amministra
tivi, che, se sorretta da motivazione adeguata ed immune
da vizi di logica e di diritto, è insindacabile in Cassa
zione (nella specie, è stato ritenuto insindacabile l'apprez zamento del Tribunale superiore delle acque pubbliche che l'impugnativa dovesse intendersi riferita ad un prov vedimento del Genio civile 1933 e non pure al provvedi mento ministeriale del quale il primo costituiva esecu
zione). (1) L'istruttoria abbreviata in tema di domande rivolte ad un
aumento della quantità d'acqua o di forza motrice derivata
ha natura diversa dall'istruttoria prescritta per nuove
concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e il prov vedimento del Oenio civile ohe, su deliberazione del Mini
stero dei lavori pubblici, disponga il deposito delle domande
medesime, ha carattere meramente esecutivo e come tale
esso, se non viziato in modo autonomo, è impugnabile unita
mente con la deliberazione ministeriale, anche se questa, non essendo stata adottata in modo formale, venga portata
(1) Sul principio della insindacabilità in Cassazione della
interpretazione degli atti amministrativi, Cass. 5 maggio 1956,
n. 1424, Foro it., Rep. 1956, voce Atto amm., n. 97 ; Oass. 22 feb
braio 1954, n. 490, id., Rep. 1954, voce cit., n. 26, con la spe cificazione che tale interpretazione soggiace alle stesse regole
sull'interpretazione dei contratti. In dottrina, v., da ultimo, la nota di M. S. Giannini, in
Giur. it., 1958, I, 1, 597.
a conoscenza dell'interessato soltanto con la notificazione dell'atto esecutivo ; in tal caso il termine per Vimpugna zione decorre dalla notificazione medesima. (2)
La Corte, ecc. — (Omissis). Altrettanto incensurabile
è, poi, l'altra valutazione degli atti, pure compiuta con
motivazione congrua e giuridicamente corretta dal Tribu
nale superiore delle acque pubbliche, relativa alla natura
prettamente esecutiva die il provvedimento del Genio ci
vile aveva, rispetto al precedente provvedimento delibe
rativo, adottato con nota 19 gennaio 1955 n. 5565 dal
Ministro dei 11. pp., in virtù dell'art. 49 del t. u. 11 dicem
bre 1933 n. 1775.
In sostanza, il Tribunale superiore delle acque, in base
a gli atti, si è persuaso che l'unico provvedimento impugnato
(e cioè quello del Ganio civile) fosse stato adottato da quel l'Ufficio non in via autonoma, ai sensi degli art. 7 ed 8
t. u. del 1933, ma in via del tutto esecutiva, su apposite istruzioni ricevute dal Ministro dei lavori pubblici con la
detta nota, al detto Ministro soltanto competendo, a norma
dell'art. 49 t. u. più volte richiamato, il potere di disporre
(previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
quella breve istruttoria che l'articolo anzidetto prevede, come preparatoria del provvedimento relativo alla conces
sione di varianti alla utenza di acque pubbliche.
Quando, perciò, il Consorzio ricorrente sostiene che una
detta interpretazione non sarebbe corretta, perchè il Genio
civile aveva inteso di adottare e notificare un autonomo
provvedimento di ammissione ad istruttoria di domanda
nuova, ai sensi dell'art. 7 t. u. n. 1775 del 1933, una tale
tesi è resistita dal contrario apprezzamento di fatto, com
piuto dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla
stregua degli atti esibiti, incensurabile in questa sede,
perchè immune da vizi di logica o di diritto in tutta la
esauriente motivazione che la sostiene.
D'altro canto, non può farsi a meno di osservare che
è normale che l'attività istruttoria dell'ufficio del Genio
civile sia in questi casi meramente esecutiva.
Infatti, allorquando il Ministro dei lavori pubblici, a norma dell'art. 49 t. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dispone istruttoria
abbreviata intorno ad una domanda a lui presentata da
un qualunque utente d'acqua pubblica, rivolta ad un au
mento della quantità di acqua, o di forza motrice derivata,
lasciando sostanzialmente invariate le opere esistenti per
(2) Per riferimenti, nel senso che il procedimento stabilito
dal t. u. citato dell'll dicembre 1933 per la istruttoria delle
domande di nuove concessioni di acque pubbliche si impone, nell'ambito dell'art. 49 del t. u. medesimo, soltanto quando il concessionario voglia variare sostanzialmente le opere di rac
colta, di regolazione di presa o di restituzione delle acque, non
ché l'ubicazione delle opere stesse : Cass. 12 gennaio 1942, Foro it., Rep. 1942, voce Acque pubbliche e private, nn. 50, 51, con la precisazione "che un ulteriore autonomo intervento da
parte dello Stato è nec ossario anche quando la variazione rifletta l'uso dell'acqua.
Da tener presente il principio che le deliberazioni ammini
strative sono, in genere, atti interni dell'ente pubblico, per cui, fino a quando il loro contenuto non sia tradotto in un atto de
stinato ad operare nei rapporti esterni, non hanno alcuna rile
vanza nei confronti dei terzi : Cass. 5 maggio 1956, n. 1424, citata nella nota prece dento.
Nel senso che la conoscenza del provvedimento impugnato, ai fini della decorrenza del termine del ricorso giurisdizionale, deve essere desunta da elementi di certezza, da ultimo, Cons.
Stato, Sez. V, 19 maggio 1956, n. 399, Foro it., 1956, III, 258.
Sulla inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto meramente esecutivo d'un precedente provvedi mento non impugnato : Sez. VI 9 giugno 1954, n. 406, id., Rep.
1954, voce Giustizia amm., n. 120 ; 3 marzo 1953, n. 100, id.,
Rep. 1953, voce cit., n. 78. Si mette in risalto che non può costituire ostacolo all'im
pugnativa di un atto amministrativo il fatto che non sia stato
impugnato un precedente provvedimento a] quale l'atto stesso
sia indissolubilmente legato, se nel frattempo il primo prov vedimento sia stato annullato : Sez. V* 13 giugno 1953, n. 357,
ibid., n. 79.
This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 11:38:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions