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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || Sezione I civile; sentenza 18 marzo 1957, n....

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || Sezione I civile; sentenza 18 marzo 1957, n. 936; Pres. Oggioni P., Est. Bartolomei, P. M. Maccarone (concl. conf.); Finanze

Sezione I civile; sentenza 18 marzo 1957, n. 936; Pres. Oggioni P., Est. Bartolomei, P. M.Maccarone (concl. conf.); Finanze c. Società Industriale Carburo (Avv. D'Aste Stella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 81, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1958), pp. 1153/1154-1157/1158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23148536 .

Accessed: 28/06/2014 11:38

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sona, ove questa non compia gli atti obbligatori per legge) e la vigilanza (potestà di annullare gli atti della persona

giuridica che siano contrari alla legge) sono istituti che ca

ratterizzano il potere di controllo statuale sugli enti pub blici minori estranei all'organizzazione diretta dello Stato.

L'Opera Sila, è, inoltre, abilitata (art. 28 legge n. 230

del 1950) a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e

in gemere con tutti gli Istituti di credito, di assicurazione

e di previdenza,, soggetti a vigilanza governativa, e a scon

tare presso detti Istituti le annualità che le siano dovute

dai contadini cessionari dei terreni per il pagamento del

prezzo dei terreni stessi, nonché a concedere, a tutela degli Istituti predetti, ipoteca sugli immobili che abbia acqui stato ed espropriato. L'attribuzione di siffatta facoltà con

vince che l'Opera è dalla legge intesa come ente autarchico,

capace di autonomia patrimoniale e di comportamento economico propri di un qualunque soggetto capace di auto

governo. Invero, lo Stato può contrarre soltanto prestiti

pubblici, nei modi e nelle forme fissati dal t. u. delle leggi sul debito pubblico n. 536 del 17 luglio 1910 e dalle altre

leggi speciali che autorizzano le singole operazioni ; invece

gli enti pubblici minori a carattere autarchico possono con

trarre prestiti nella forma dei mutui con istituti di cre

dito determinati e soprattutto con la Cassa depositi e pre stiti (t. u. 2 gennaio 1913 n. 453) e, solo eccezionalmente, nella forma dei prestiti pubblici.

Non rileva che gli organi direttivi dell'Opera siano di

nomina governativa (ai sensi dell'art. 12 legge n. 230 del

1950 il presidente è nominato, su proposta del Ministero

dell'agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri, dal Capo dello Stato, ed il Consiglio è nominato, su proposta del Mi

nistro dell'agricoltura, dal Presidente del Consiglio dei mi

nistri), perchè tale circostanza è rilevante ai fini della qua lificazione pubblica dell'ente, ma non è sufficiente ad at

tribuire a questo la natura di organo dell'Amministra

zione diretta dello Stato. Invero, il potere, riconosciuto

al Governo dall'art. 14 legge del 1950, di sostituire il Pre

sidente dell'Opera e di sciogliere il Consiglio, quando ri

sultino irregolarità amministrative o violazione di legge o

di regolamento, è indice della sottoposizione dell'Ente al

controllo repressivo sugli organi. Tale forma di controllo,

come è noto, caratterizza, nel nostro ordinamento, il potere di supremazia del Governo centrale sugli autarchici. Di

fatti, il consiglio regionale può essere sciolto con decreto

motivato del Presidente della Repubblica, allorché com

pia atti contrari alla Costituzione, o gravi violazioni di

legge, o non corrisponda all'invito del Presidente del Con

siglio dei ministri di sostituire la giunta o il presidente re

sisi responsabili di atti e violazioni del genere, nonché

per ragioni di sicurezza nazionale, e quando, per dimissioni

o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in

grado di funzionare (art. 126 Cost, e 50-52 della legge 10

febbraio 1953 n. 62). Anche i consigli provinciali e comunali

possono venir disciolti, con decreto presidenziale motivato,

allorché ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o quando

persistano a violare obblighi loro imposti per legge, nono

stante il richiamo all'osservanza (art. 149 e 323 t. u. leggi com. e prov. del 1915).

La facoltà, riconosciuta all'Opera dall'art. 31 legge del

1950, di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvo

catura dello Stato dà ulteriore conferma del carattere au

tarchico dell'Ente. Invero, gli organi dell'Amministrazione

diretta dello Stato sono de iure assistiti e rappresentati dall'Avvocatura dello Stato e non già facoltizzati ad avva

lersi del patrocinio di questa. Non conferisce alla tesi della natura di organo dello

Stato la circostanza che il bilancio dell'Opera va alligato al bilancio del Ministero dell'agricoltura (art. 15, ultimo

comma, della legge citata), perchè tale circostanza è sol

tanto indice dell'intento del legislatore di sottoporre al

controllo del Parlamento l'attività economico-finanzia

ria dell'Ente, in considerazione dei fini pubblici che gli sono

affidati. Infine, agli atti giuridici posti in essere dall'Opera

non è riconosciuto il regime di esenzione dalle imposte di

registro ed ipotecarie, che è, invece, riconosciuto agli atti

giuridici posti in essere dalle Amministrazioni dirette dello

Stato. Invero, l'art. 29 della legge del 1950 assoggetta gli atti di trasferimento, fatti in favore dell'Opera, ivi com

prese le eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per

l'assegnazione a lavoratori della terra, all'imposta fissa

di registro ed a quella ipotecaria. Le esposte considerazioni portano ad escludere che l'Opera

per la valorizzazione della Sila sia un'articolazione dell'Am

ministrazione diretta dello Stato ed a ritenere, invece, che

essa sia un ente autarchico separato dallo Stato, ma ope rante con questo su un piano orizzontale di collaborazione.

Per questi motivi, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 18 marzo 1957, n. 936 ; Pres. Og

gioni P., Est. Bartolomei, P. M. Maccakone (conci,

conf.) ; Finanze c. Società Industriale Carburo (Avv. D'Aste Stella).

(Conferma App. Roma 6 luglio 1955)

Tassa sul patrimonio ordinaria — Capitale di società

commerciali — Mancata presentazione del certi

ficato relativo all'imposta di negoziazione — Ret

tifica — Termine — Fattispecie (R. d. 1. 12 ottobre

1939 n. 1529, istituzione di una imposta ordinaria sul

patrimonio, art. 22, 31, 42, 43 ; 1. 23 dicembre 1949

n. 926, proroga e modifica di alcuni termini di deca

denza e prescrizione in materia tributaria, art. 3).

In caso di tassazione del capitale di società commerciali ai

fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, il diritto di

rettifica va esercitato, da parte della Finanza, entro il 31

dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della denunzia, ancorché la società contribuente non abbia

potuto presentare, insieme con la denunzia, il certificato at

testante la valutazione del capitale sociale agli effetti del

l'imposta di negoziazione, non ancora liquidata (appli cazione di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 926 del 1949). (1)

La Corte, ecc. — Rilevò la Corte di merito clie la que stione controversa consisteva nello stabilire se fosse appli cabile alla fattispecie l'art. 42 della citata legge sull'imposta

patrimoniale, che riconosce il diritto della Finanza di retti

ficare le dichiarazioni sino al 31 dicembre dell'anno succes

sivo a quello in cui sono state presentate, ovvero l'art. 43, che assegna alla Finanza il termine di quattro anni per l'esercizio dell'azione di accertamento dei cespiti e dei va

lori non dichiarati dai contribuenti.

Ciò posto, la Corte opinò di dover senz'altro escludere

l'applicabilità dell'art. 43, essendo tale norma applicabile al caso, estraneo alla presente controversia, di evasione

fiscale, e non anche nell'ipotesi, di cui si discute, di rettifica

della denunzia del contribuente. Ritenuto invece applica bile l'art. 42, concernente il termine concesso alla Finanza

per l'esercizio dell'azione di rettifica della dichiarazione

presentata agli effetti dell'imposta patrimoniale, i Giudici

d'appello passarono ad esaminare la tesi dell'Amministra

zione che tale termine, nell'eventualità (verificatasi in con

creto) di presentazione della denunzia, non accompagnata da certificato attestante la valutazione del capitale sociale

agli effetti dell'imposta di negoziazione, resterebbe sospesa

(1) Non risultano precedenti specifici. Circa il carattere dell'imposta ordinaria sul patrimonio e

il potere di rettifica, vedi Comm. centrale 9 dicembre 1950, n.

18348, Foro it., Rep. 1952, voce Tassa sul patrimonio ordina

zia, n. 1 ; e 16 gennaio 1948, n. 94594, id., Rep. 1949, voce

cit., n. 3. La circolare del Ministero finanze 30 aprile 1940, n. 6000,

presa in considerazione dall'annoiata sentenza, leggesi in Oiv,st,

trib., 1941, 127,

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1155 PAETE PEIMA 1156

fino a quando tale valutazione non sia documentata : eon

l'effetto che dovrebbe, nella specie, considerarsi tempestiva, ex art. 42, la tassazione eseguita dalla Finanza il 25 aprile 1944, cioè prima del 31 dicembre di quell'anno, successivo

alla certificazione del valore delle azioni sociali, avvenuta

il 6 aprile 1943. In proposito osservò la Corte di merito che

nessuna sospensione di termine fosse consentita dall'art. 42 per il caso, in concreto verificatosi, di mancata documen

tazione del valore delle azioni sociali al momento della pre sentazione della denunzia ai fini dell'imposta patrimoniale ; ne inferi che, andando a scadere il termine di rettifica, con

cesso alla Finanza dall'art. 42 precitato, il 31 dicembre del

1942, anno successivo alla presentazione della denunzia

della Società Industriale Carburo, avvenuta il 1941, fosse

illegittima, per verificata decadenza della Finanza, la tassa

zione compiuta il 1944.

Col primo mezzo deduce l'Amministrazione finanziaria

che base per la tassazione del capitale della società, ai fini

dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita dal r. de

creto legge 12 ottobre 1939 n. 1529, è, secondo l'art. 22 di

tale provvedimento legislativo, la valutazione eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione, onde la società contri

buente deve allegare, a mente del successivo art. 31, alla

denunzia presentata per la liquidazione dell'imposta patri moniale, una copia della liquidazione dell'imposta di ne

goziazione. Ne arguisce la Finanza che, non avendo la So

cietà Carburo presentato, insieme con la denunzia fatta

ai fini dell'imposta patrimoniale, la copia della liquidazione

dell'imposta di negoziazione (benché senza sua colpa, non

essendo stata, fino a quel momento, liquidata quest'ultima

imposta), essa si sia trovata nell'impossibilità di procedere alla rettifica della dichiarazione entro il termine stabilito

dall'art. 42 della legge, che scadeva il 31 dicembre 1942,

potendo, secondo tale norma, il diritto di rettifica essere

esercitato fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui fu presentata la dichiarazione (nella specie : 1941). Perciò, a dire della Finanza, il termine di rettifica della de

nunzia dovrebbe essere disciplinato o dall'art. 43 del ri

chiamato decreto legislativo, secondo cui l'azione della Fi

nanza, per l'accertamento dei cespiti e dei valori non di

chiarati dai contribuenti, può essere esercitata per l'anno in cui l'accertamento è notificato e per i quattro anni pre cedenti, o, quanto meno, dall'art. 42, sospendendosi però, in tal caso, il decorso del termine di rettifica fino alla cer

tificazione del valore delle azioni sociali, computato per

l'imposta di negoziazione, costituente il presupposto per l'accertamento definitivo dell'imposta patrimoniale. Co

sicché, essendo stato il certificato, attestante il valore delle azioni sociali per la liquidazione dell'imposta di negozia zione, presentato in data 6 settembre 1943, dovrebbe con

siderarsi tempestiva, ad avviso della ricorrente Ammini

strazione, la liquidazione dell'imposta patrimoniale ese

guita il 25 aprile 1944, rientrando essa non solo nel più

ampio termine dell'art. 43, ma anche in quello più ridotto dell'art. 42, ove quest'ultimo termine si consideri sospeso fino al 6 settembre 1943.

La doglianza non può essere accolta.

Avendo la Società resistente presentato la denunzia ai

fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio nel 1941, la Fi nanza avrebbe potuto procedere alla relativa rettifica, me

diante tassazione maggiorata, entro, e non oltre, il 31 di cembre 1942, giacché il menzionato art. 42 della legge isti

tutiva del tributo stabilisce che il diritto di rettifica può essere esercitato dall'Amministrazione fino al 31 dicembre

dell'anno successivo a quello in cui la denunzia sia stata

presentata. La Finanza invece procedette alla rettifica sol tanto in data 25 aprile 1944, quando già da tempo era de corso il termine concesso dalla legge per l'esercizio del di ritto di rettifica, e tenta ora, con le cennate deduzioni, di

giustificare come tempestiva l'eseguita tassazione. Deve certo consentirsi che, non avendo potuto la So

cietà Carburo unire, alla dichiarazione dei propri cespiti patrimoniali, copia della liquidazione dell'imposta di nego ziazione, che non era stata ancora liquidata, venne a man care all'Amministrazione la possibilità di procedere alla

rettifica entro il termine stabilito dall'art. 42. Difatti, se

condo l'art. 22 della legge istituzionale dell'imposta ordi

naria sul patrimonio, per la tassazione del capitale delle

società commerciali, va presa come base la valutazione

eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione ; onde, a

norma del successivo art. 31, le società sono tenute ad unire,

alla dichiarazione resa ai fini dell'imposta patrimoniale,

copia della liquidazione dell'imposta di negoziazione. Non può, dunque, contestarsi l'inconveniente cui dà

luogo, nella specie, l'applicazione della legge istitutiva, in

quanto il termine per l'esercizio del diritto di rettifica de

correrebbe contro il Fisco, pur mancandogli il mezzo legale

per poterlo esercitare. Ma adducere inconveniens non est

solvere argumentum, mentre la ricorrente Amministrazione,

nell'intento di superare la disarmonia della legge del 1939,

prospetta tesi che non possono essere condivise da questa Corte.

Non vale anzitutto invocare l'applicazione dell'art. 43,

che concede agli organi fiscali l'ampio termine suindicato

per l'accertamento dei cespiti e dei valori non dichiarati,

giacché tale disposizione, come rileva il suo univoco det

tato, è applicabile quando il contribuente non abbia pre

sentato alcuna dichiarazione (onde la Finanza necessita di

un congruo margine di tempo per scoprire e colpire l'eva

sore) : non quindi nel caso in esame, in cui la resistente So

cietà ha reso al Fisco la dichiarazione dei suoi cespiti patri

moniali, e non può ovviamente esser considerata alla stre

gua di un contribuente evasore, riguardo al quale vi siano

da accertare entità economiche non dichiarate.

Nemmeno può correttamente sostenersi che, nella specie, il termine prescrizionale del diritto di rettifica della denun

zia resa dalla « Carburo » debba considerarsi sospeso fino

alla presentazione del certificato, attestante la valutazione

del capitale sociale ai fini dell'imposta di negoziazione, che

offrì agli organi tributari il mezzo necessario per procedere alla tassazione. Dovendo, infatti, le cause di sospensione della prescrizione essere tassativamente stabilite dal legis latore (Cass. n. 1083 del 1947, Foro it., Eep. 1947, voce Pre

scrizione eiv., n. 16), non è dato all'interprete aggiungerne altre senza esorbitare dai limiti del suo compito istituzio

nale, interpretativo, e non integrativo, della legge. Se, dun

que, la prescrizione del diritto di rettifica decorre ex art. 42

dal momento di presentazione della denunzia agli effetti del

l'imposta patrimoniale, non è consentito al giudice d'in

trodurre una causa di sospensione, non contemplata dalla

legge, per l'ipotesi che, insieme con la denunzia, non sia

stata presentata dal contribuente la copia di liquidazione

dell'imposta di negoziazione, pur occorrendo al Fisco tale

documento per poter compiere la tassazione rettificatrice.

Nè a diverso avviso può indurre la prodotta circolare

del Ministero delle finanze (n. 6000 del 30 aprile 1940), se

condo la quale i termini per l'esercizio della rettifica, da

parte degli uffici tributari, dovrebbero restare sospesi fino

a quando non intervenga la valutazione compiuta ai fini

dell'imposta di negoziazione. Infatti le circolari ministe

riali sono atti interni della pubblica Amministrazione, de

stinati ad esercitare una funzione direttiva verso gli uffici

dipendenti, ma non possono mai sovrapporsi alla legge e

non sono vincolative per il giudice (Cass. n. 825 e n. 662 del

1953, Foro it., Rep. 1953, voce Circolare, nn. 2, 4). E che, nel caso in esame, la richiamata circolare si sia sovrapposta alla legge, in guisa da non potersene tenere alcun conto nella

risoluzione della presente controversia, appare ovvio ove

si consideri ch'essa introdusse, a favore del Fisco, una

causa di sospensione della prescrizione dell'azione di ret

tifica, assolutamente estranea al testo legislativo. La verità è che il rilevato inconveniente, insito nella

legge istitutiva, non eliminabile attraverso l'opera dell'in

terprete, necessariamente contenuta entro i limiti fissati

dalle regole dell'ermeneutica, poteva esser riparato (e lo

fu) unicamente attraverso l'opera del legislatore, modifi

cativa delle norme anteriori. La norma innovativa è stata

appunto apportata dall'art. 3 legge 23 dicembre 1949 n.

926, con cui si è disposto che il termine per l'azione di ret

tifica della Finanza, ai fini dell'imposta ordinaria sul pa

trimonio, non possa decorrere se non « dalla data in cui è

divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di

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GTOHISPEUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte pa trimoniali vanno comminate ».

Questa norma, ad avviso della Finanza, dovrebbe con

siderarsi posta anche dalla legge istitutiva del 1939, sotto

la cui egida cade il caso controverso, non avendo avuto la

successiva legge del 1949 che una mera finalità interpre tativa delle disposizioni originarie. Senonchè basta l'in

testazione della legge del 1949 («proroga e modifica di al

cuni termini di decadenza e prescrizione in materia tribu

taria ») a rivelare la portata chiaramente modificativa ed

innovativa delle nuove norme. Ciò conferma l'opinione che

non sia sostenibile, ex art. 42 della legge istitutiva, il diffe

rimento del decorso della prescrizione del diritto di rettifica

alla data di accertamento dell'imposta di negoziazione

(qualora, come nella specie, non sia esibita copia di liqui dazione di tale tributo insieme con la denunzia resa ai fini

dell'imposta patrimoniale), essendosi reso necessario, per

integrare in tali sensi l'art. 42, un nuovo intervento legisla tivo.

Non merita, dunque, censura la Corte di merito per aver ritenuto illegittima, in quanto eseguita oltre il termine

improrogabilmente fissato dall'art. 42, la controversa tas

sazione.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili ; sentenza 19 gennaio 1957, n. 126 ;

Pres. Eula P. P., Est. Favara, P. M. Roberto (conci,

conf.) ; C.i.s.s. (Avv. A. D. Giannini, Nonnis) c. Mini

stero lavori pubblici.

(Conferma Trib. sup. acque pubbliche 19 marzo 1955)

Atto amministrativo — Interpretazione — Criteri — Insindacabilità in Cassazione — Fattispecie.

Acque pubbliche e private — Aumento della quantità

d'acqua derivata — Istruttoria abbreviata — Na

tura — Provvedimento del genio civile in esecu

zione di deliberazione ministeriale — Impugna zione autonoma — Inammissibilità (E. d. 11 di

cembre 1933 n. 1775, t. u. sulle acque e gli impianti

elettrici, art. 7, 49).

Le norme dettate per l'interpretazione dei contratti in generale sono estensibili all'interpretazione degli atti amministra

tivi, che, se sorretta da motivazione adeguata ed immune

da vizi di logica e di diritto, è insindacabile in Cassa

zione (nella specie, è stato ritenuto insindacabile l'apprez zamento del Tribunale superiore delle acque pubbliche che l'impugnativa dovesse intendersi riferita ad un prov vedimento del Genio civile 1933 e non pure al provvedi mento ministeriale del quale il primo costituiva esecu

zione). (1) L'istruttoria abbreviata in tema di domande rivolte ad un

aumento della quantità d'acqua o di forza motrice derivata

ha natura diversa dall'istruttoria prescritta per nuove

concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e il prov vedimento del Oenio civile ohe, su deliberazione del Mini

stero dei lavori pubblici, disponga il deposito delle domande

medesime, ha carattere meramente esecutivo e come tale

esso, se non viziato in modo autonomo, è impugnabile unita

mente con la deliberazione ministeriale, anche se questa, non essendo stata adottata in modo formale, venga portata

(1) Sul principio della insindacabilità in Cassazione della

interpretazione degli atti amministrativi, Cass. 5 maggio 1956,

n. 1424, Foro it., Rep. 1956, voce Atto amm., n. 97 ; Oass. 22 feb

braio 1954, n. 490, id., Rep. 1954, voce cit., n. 26, con la spe cificazione che tale interpretazione soggiace alle stesse regole

sull'interpretazione dei contratti. In dottrina, v., da ultimo, la nota di M. S. Giannini, in

Giur. it., 1958, I, 1, 597.

a conoscenza dell'interessato soltanto con la notificazione dell'atto esecutivo ; in tal caso il termine per Vimpugna zione decorre dalla notificazione medesima. (2)

La Corte, ecc. — (Omissis). Altrettanto incensurabile

è, poi, l'altra valutazione degli atti, pure compiuta con

motivazione congrua e giuridicamente corretta dal Tribu

nale superiore delle acque pubbliche, relativa alla natura

prettamente esecutiva die il provvedimento del Genio ci

vile aveva, rispetto al precedente provvedimento delibe

rativo, adottato con nota 19 gennaio 1955 n. 5565 dal

Ministro dei 11. pp., in virtù dell'art. 49 del t. u. 11 dicem

bre 1933 n. 1775.

In sostanza, il Tribunale superiore delle acque, in base

a gli atti, si è persuaso che l'unico provvedimento impugnato

(e cioè quello del Ganio civile) fosse stato adottato da quel l'Ufficio non in via autonoma, ai sensi degli art. 7 ed 8

t. u. del 1933, ma in via del tutto esecutiva, su apposite istruzioni ricevute dal Ministro dei lavori pubblici con la

detta nota, al detto Ministro soltanto competendo, a norma

dell'art. 49 t. u. più volte richiamato, il potere di disporre

(previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

quella breve istruttoria che l'articolo anzidetto prevede, come preparatoria del provvedimento relativo alla conces

sione di varianti alla utenza di acque pubbliche.

Quando, perciò, il Consorzio ricorrente sostiene che una

detta interpretazione non sarebbe corretta, perchè il Genio

civile aveva inteso di adottare e notificare un autonomo

provvedimento di ammissione ad istruttoria di domanda

nuova, ai sensi dell'art. 7 t. u. n. 1775 del 1933, una tale

tesi è resistita dal contrario apprezzamento di fatto, com

piuto dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla

stregua degli atti esibiti, incensurabile in questa sede,

perchè immune da vizi di logica o di diritto in tutta la

esauriente motivazione che la sostiene.

D'altro canto, non può farsi a meno di osservare che

è normale che l'attività istruttoria dell'ufficio del Genio

civile sia in questi casi meramente esecutiva.

Infatti, allorquando il Ministro dei lavori pubblici, a norma dell'art. 49 t. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, sentito

il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dispone istruttoria

abbreviata intorno ad una domanda a lui presentata da

un qualunque utente d'acqua pubblica, rivolta ad un au

mento della quantità di acqua, o di forza motrice derivata,

lasciando sostanzialmente invariate le opere esistenti per

(2) Per riferimenti, nel senso che il procedimento stabilito

dal t. u. citato dell'll dicembre 1933 per la istruttoria delle

domande di nuove concessioni di acque pubbliche si impone, nell'ambito dell'art. 49 del t. u. medesimo, soltanto quando il concessionario voglia variare sostanzialmente le opere di rac

colta, di regolazione di presa o di restituzione delle acque, non

ché l'ubicazione delle opere stesse : Cass. 12 gennaio 1942, Foro it., Rep. 1942, voce Acque pubbliche e private, nn. 50, 51, con la precisazione "che un ulteriore autonomo intervento da

parte dello Stato è nec ossario anche quando la variazione rifletta l'uso dell'acqua.

Da tener presente il principio che le deliberazioni ammini

strative sono, in genere, atti interni dell'ente pubblico, per cui, fino a quando il loro contenuto non sia tradotto in un atto de

stinato ad operare nei rapporti esterni, non hanno alcuna rile

vanza nei confronti dei terzi : Cass. 5 maggio 1956, n. 1424, citata nella nota prece dento.

Nel senso che la conoscenza del provvedimento impugnato, ai fini della decorrenza del termine del ricorso giurisdizionale, deve essere desunta da elementi di certezza, da ultimo, Cons.

Stato, Sez. V, 19 maggio 1956, n. 399, Foro it., 1956, III, 258.

Sulla inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto meramente esecutivo d'un precedente provvedi mento non impugnato : Sez. VI 9 giugno 1954, n. 406, id., Rep.

1954, voce Giustizia amm., n. 120 ; 3 marzo 1953, n. 100, id.,

Rep. 1953, voce cit., n. 78. Si mette in risalto che non può costituire ostacolo all'im

pugnativa di un atto amministrativo il fatto che non sia stato

impugnato un precedente provvedimento a] quale l'atto stesso

sia indissolubilmente legato, se nel frattempo il primo prov vedimento sia stato annullato : Sez. V* 13 giugno 1953, n. 357,

ibid., n. 79.

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