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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 3 dicembre 1987,...

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sezione I civile; sentenza 3 dicembre 1987, n. 8978; Pres. Corda, Est. Cantillo, P.M. Lo Cascio (concl. diff.); Min. finanze c. Dallari ed altri (Avv. Bonfanti, Sperati). Cassa Comm. trib. centrale 18 ottobre 1980, n. 2199 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 2649/2650-2651/2652 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181441 . Accessed: 25/06/2014 01:13 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.25 on Wed, 25 Jun 2014 01:13:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 3 dicembre 1987, n. 8978; Pres. Corda, Est. Cantillo, P.M. Lo Cascio(concl. diff.); Min. finanze c. Dallari ed altri (Avv. Bonfanti, Sperati). Cassa Comm. trib.centrale 18 ottobre 1980, n. 2199Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2649/2650-2651/2652Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181441 .

Accessed: 25/06/2014 01:13

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dotto cosi marchiato, il trasferimento autonomo del marchio non

potrà dar luogo ad inconvenienti di sorta.

D'altronde è prevista ed è valida la registrazione di un marchio

il cui uso si prospetta solo come futuro ed eventuale.

Ex art. 22 legge sui marchi può infatti ottenere il brevetto chi

utilizza il marchio o si propone di utilizzarlo.

Né, certo, chi ottenga un brevetto per marchio è obbligato dav

vero ad utilizzarlo; l'uso entro un certo periodo di tempo (il trien

nio dalla concessione di cui all'art. 42 l.m.) è onere del titolare

se vuole evitare la decadenza dal marchio, non obbligo. Sembra dunque di potere concludere nel senso della piena licei

tà ed efficacia del trasferimento del marchio di cui si tratta, da

Rizzi a Wartal Etablissements.

Pur tuttavia, come si è accennato, risulta corretta la decisione

della corte d'appello che ha negato l'estromissione dal giudizio del cedente Rizzi ed ha dunque ritenuto questi e la Wartal come

legittimi contraddittori nel procedimento, condannandoli tra l'al

tro in solido al rimborso delle spese processuali. La Wartal doveva essere presente nel giudizio perché titolare

del marchio dal 5 dicembre 1980.

Ma presente poteva e doveva essere anche Rizzi in quanto la

Grunding in citazione non si era limitata a chiedere la dichiara

zione di nullità del marchio ma aveva chiesto anche la condanna

del convenuto (cioè Rizzi) al risarcimento del danno.

Domanda, quest'ultima, che poteva e doveva proporsi anche

nei confronti di Rizzi cui direttamente risaliva la responsabilità di avere chiesto ed ottenuto il rilascio di marchi in aperta viola

zione del diritto esclusivo della Grundig. Infondato risulta pure il terzo motivo di doglianza con il quale

i ricorrenti lamentano l'erroneità della decisione in punto nullità

dei marchi Grundig, sostenendo da un lato che, provata la preesi stenza di marchi altrui, essi avevano ormai adempiuto ad ogni onere loro incombente, spettando semmai alla Grundig dare la

prova che quei marchi antecedenti non erano più validi ed effica

ci quando il brevetto fu ottenuto; d'altro lato, che i prodotti cui

fanno riferimento questi marchi anteriori rientrano nella stessa

classe merceologica in cui sono compresi i prodotti marchiati dal

la Grundig col marchio Minerva.

Potrebbe in realtà dubitarsi della piena esattezza dell'afferma

zione dei giudici di merito circa l'ampiezza dell'onere posto a

chi impugna la validità di un marchio altrui ex art. 58 l.m.

La sentenza 4780/81 (id., Rep. 1981, voce cit., nn. 54, 61, 82)

riguarda una ipotesi parzialmente diversa: più logica, in linea ge

nerale, potrebbe sembrare la tesi che sposta a carico del titolare

del marchio la cui validità viene contestata l'onere di dare la pro va che quegli altri marchi la cui brevettazione precedente è stata

provata la controparte erano già decaduti quando il suo marchio

fu registrato. Ma non pare necessario affrontare funditus la questione in quan

to la decisione impugnata è sicuramente inattaccabile allorché af

ferma, con valutazione circa la reale confondibilità dei prodotti che è rimessa al giudice di merito, che i prodotti indicati nei bre

vetti antecedenti — validi o no che fossero ancora — erano di

genere diverso da quelli coperti da brevetto Minerva di cui è tito

lare ora la Grundig.

L'appartenenza o non dei prodotti confrontati ad una stessa

classe merceologica è infatti del tutto irrilevante, com'è giurispru

denza ormai costante ed opinione unanime della dottrina.

Ciò che conta, come si è detto, è la reale confondibilità dei

prodotti; ma questa è stata esclusa con giudizio non sindacabile

in questa sede di legittimità. Col quarto motivo, infine, si deduce violazione degli art. 15

e 42 l.m. nonché 2573 c.c.; secondo i ricorrenti, i giudici di meri

to avrebbero dovuto persuadersi dell'avvenuta decadenza per non

uso dalla prova documentale dell'avvenuta vendita a terzi, da parte

della Grundig, di tutte le attrezzature e degli stampi di pertinenza

della s.p.a Minerva, poi incorporata. Ma anche questo motivo è infondato perché la corte di merito

ha dato sostanzialmente per ammesso che la Grundig non abbia

proseguito la produzione dei beni fabbricati prima dalla s.p.a.

Minerva, ma ha respinto la tesi dell'avvenuta decadenza sulla prova

che negli anni in questione il marchio è stato ugualmente usato

continuandosi ad immettere sul mercato prodotti marchiati Mi

nerva rimasti in magazzino a seguito della incorporazione; prova

che la corte ha ritenuto raggiunta con una sua valutazione dei

fatti che è insindacabile in questa sede.

Risultando infondati tutti i motivi, il ricorso va rigettato.

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 3 dicembre

1987, n. 8978; Pres. Corda, Est. Cantillo, P.M. Lo Cascio

(conci, diff.); Min. finanze c. Dallari ed altri (Avv. Bonfanti,

Sperati). Cassa Comm. trib. centrale 18 ottobre 1980, n. 2199.

Tributi locali — Invim — Imponibile — Valore iniziale relativo

al precedente acquisto — Determinazione automatica in base

alle norme sulla definizione delle controversie tributarie — De

finizione avvenuta in relazione ad un valore determinato me

diante applicazione di coefficienti tabellari (L. 20 ottobre 1954

n. 1044, modificazioni al sistema di accertamento degli imponi bili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, art. 1;

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, istituzione dell'imposta comuna

le sull'incremento di valore degli immobili, art. 6; d.l. 5 no

vembre 1973 n. 660, norme per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria, art. 6; 1. 19 dicembre 1973 n.

823, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 novem

bre 1973 n. 660).

In tema di imponibile Invim, il principio secondo cui può essere

assunto come parametro iniziale relativo al precedente acquisto

anche il valore determinato in modo automatico in base alle

norme dettate per la definizione delle controversie tributarie

(d.l. 660/73, sul c.d. condono fiscale) si applica pure nei casi

in cui detta definizione sia avvenuta in relazione ad un valore

determinato mediante l'applicazione dei coefficienti tabellari pre visti dalla l. 1044/54. (1)

(1) La Cassazione, sulla scia della giurisprudenza prevalente, àncora

la propria decisione al principio in forza del quale, ai fini del calcolo

dell'incremento imponibile, per «valore iniziale» deve intendersi quello definitivamente accertato per il precedente acquisto (art. 6, 2° comma,

d.p.r. 643/72) anche a seguito dell'applicazione della normativa sul con

dono fiscale (art. 6 d.l. 660/73). Al riguardo, v. Cass. 8 luglio 1986, n. 4453, Foro it., Rep. 1986, voce

Tributi locati, n. 220; 15 marzo 1986, n. 1771, ibid., n. 201; Comm.

trib. centrale 10 aprile 1985, n. 3350, ibid., n. 209; 10 aprile 1985, n.

3360, id., Rep. 1985, voce cit., n. 214; Cass. 11 febbraio 1985, n. 1107,

ibid., n. 210; 15 gennaio 1985, n. 69, ibid., n. 209; Comm. trib. centrale

6 ottobre 1984, n. 8593, ibid., n. 212; 12 luglio 1984, n. 7359, id., Rep.

1984, voce cit., n. 284; Cass. 13 giugno 1984, n. 3531, ibid., n. 279; Comm. trib. centrale 30 novembre 1983, n. 4327, ibid., n. 281; 15 set

tembre 1983, n. 2377, ibid., n. 285; 12 luglio 1983, n. 1966, id., Rep.

1983, voce cit., n. 318; 21 novembre 1980, n. 3479, id., Rep. 1981, voce

cit., n. 254.

Peraltro, la conformità di tale scelta interpretativa al dettato costitu

zionale è verificata, con dichiarazione di manifesta infondatezza della re

lativa eccezione, da Comm. trib. I grado Biella 5 aprile 1978, id., Rep.

1979, voce cit., n. 216. In aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale richiamato,

v. Comm. trib. centrale 28 settembre 1984, id., Rep. 1985, vece cit., n.

221; 20 maggio 1983, n. 870, id., Rep. 1983, voce cit., n. 322; 10 feb

braio 1981, n. 547, id., Rep. 1981, voce cit., n. 249; 17 dicembre 1980, n. 3893, ibid., n. 251; 10 giugno 1980, n. 2059, ibid., n. 256; 11 gennaio

1980, n. 59, id., Rep. 1980, voce cit., n. 234; Comm. trib. I grado Ivrea

23 aprile 1977, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 250. La non necessarietà del riferimento al valore definito automaticamente

per condono, ove risulti congruo il diverso maggior valore denunciato

dal contribuente, viene sostenuta da Comm. trib. centrale 5 giugno 1985, n. 5518, id., Rep. 1985, voce cit., n. 215.

Più in particolare, per le ipotesi in cui la citata normativa sul condono

fiscale sia stata applicata con riferimento a valori determinati per mezzo

dei coefficienti tabellari di cui alla 1. 1044/54, v., nello stesso senso della

pronunzia in epigrafe, la isolata Comm. trib. centrale 28 maggio 1982, n. 2835, id., Rep. 1983, voce cit., n. 326.

Sul punto specifico prevalgono, quindi, le voci di segno contrario. Cfr.

Comm. trib. centrale 13 maggio 1984, n. 142, id., Rep. 1984, voce cit., n. 286; 7 luglio 1983, n. 1846, id., Rep. 1985, voce cit., n. 216; 11 dicem

bre 1981, n. 5287, id., Rep. 1982, voce cit., n. 202; Comm. trib. I grado Ivrea 23 marzo 1977, id., Rep. 1981, voce cit., n. 261.

Per i casi in cui occorre far riferimento al valore venale del bene al

momento del suo acquisto, in linea con quanto sostenuto nella sentenza

che si riporta ed in applicazione del 2° comma dell'art. 6 d.p.r. cit. (a tal proposito in motivazione è invece richiamato il 3° comma!), v. Comm.

trib. centrale 8 febbraio 1985, n. 1284, id., Rep. 1985, voce cit., n. 222.

In dottrina, i profili in discorso sono trattati da S. Capolupo, Invim:

il problema del valore iniziale definitivamente accertato, in Fisco, 1984,

2898; N. Rottino, Determinazione secondo legge ai fini dell'Invim sul

trasferimento successivo del valore iniziale di un immobile acquisito per

effetto di un titolo di provenienza in relazione al quale sia intervenuta

definizione del valore imponibile ai sensi del 1° comma dell'art. 6 d.l.

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2651 PARTE PRIMA 2652

Svolgimento del processo. — In relazione alla vendita della metà

di un fondo rustico loro pervenuto per successione da Giovanna

Dallari, deceduta nel febbraio 1972, Serafino Dallari e altri coe

redi dichiararono ai fini delPInvim un valore iniziale di lire

27.550.000, che venne ridotto dall'ufficio a lire 7.940.000 nel ri

lievo che questo era il valore definito dai contribuenti ai fini del

l'imposta di successione, avvalendosi delle disposizioni di cui al

l'art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella 1. 19 dicem

bre 1973 n. 823, cioè del c.d. condono tributario.

L'operato dell'ufficio, disatteso dalla commissione tributaria

di primo grado, venne condiviso da quella di secondo grado, men

tre la Commissione tributaria centrale, con la decisione denunzia

ta del 18 ottobre 1980, ha ritenuto illegittimo l'accertamento.

Premesso che il valore degli immobili ceduti in successione era

stato determinato con i coefficienti tabellari di cui alla 1. 20 otto

bre 1954 n.1044, e la definizione dell'imponibile in base alla nor

mativa del condono era avvenuta elevando del 20% detto valore,

la commissione ha osservato che l'art. 6 d.p.r. n. 643 del 1972,

istitutivo dell'imposta, nell'assumere quale valore iniziale quello

dichiarato o accertato per il precedente acquisto si riferisce ad

una definizione avvenuta in modo normale e muovendo da dati

reali. Nella specie, invece, non solo il valore era stato definito

per condono, ma questo era stato applicato su un valore determi

nato con criteri automatici tabellari la cui rilevanza ai fini del

PInvim risulta esclusa dalla stessa legge (art. 6 cit.). Pertanto,

ha concluso la commissione, il valore accertato sicuramente non

era aderente alla realtà, con la conseguenza che la decisione della

commissione di secondo grado andava annullata, con rinvio allo

stesso giudice per il nuovo giudizio di valutazione.

Avverso la decisione, l'amministrazione ha proposto ricorso in

base ad unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso, de

nunziando la violazione degli art. 6 e 19 d.p.r. 26 ottobre 1972

n. 643 (legge Invim), e dell'art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660,

convertito nella 1. 19 dicembre 1973 n. 823, l'amministrazione

sostiene che erroneamente la decisione impugnata ha fatto riferi

mento al 3° comma della prima di dette norme, riguardante l'i

potesi in cui il valore iniziale sia stato accertato con i criteri ta

bellari vigenti in passato, laddove, nella specie, da un lato questi

criteri erano stati prescelti dai contribuenti, i quali avrebbero do

vuto denunciare il valore venale dell'immobile ceduto in succes

sione; dall'altro, a quella valutazione di parte si era sovrapposta

la definizione per condono, dunque un valore «definitivamente

accertato» ottenuto con parametri diversi e perciò vincolante ai

fini dell'Invim. La censura è fondata. È vero che l'art. 6, 3° comma, d.p.r.

n. 643 del 1972, nell'ipotesi di alienazione di terreni che, in occa

sione della tassazione del precedente acquisto con l'imposta di

registro o di successione, siano stati valutati con i coefficienti

automatici previsti dalle 1. 20 ottobre 1954 n. 1044 e 27 maggio

1959 n. 355, espressamente esclude che tale valore possa essere

assunto come parametro iniziale di commisurazione della plusva

lenza colpita dall'Invim, il quale perciò deve essere determinato

ex novo.

Sennonché, come risulta dalla decisione impugnata, il valore

del terreno in questione — pervenuto per successione agli attuali

alienanti — fu bensì calcolato da costoro, in sede di denunzia

ai fini del tributo successorio, secondo i coefficienti tabellari sud

detti, ma poi, essendo ancora consentito l'accertamento da parte

dell'ufficio, il valore medesimo fu definito mediante condono,

con l'applicazione della maggiorazione del 20%.

Pertanto, si è fuori dall'ambito della disposizione di cui al 3°

comma dell'art. 6 cit., che, avendo carattere eccezionale, non è

suscettibile di applicazione in via analogica. Né è possibile ipotiz

zarne l'operatività nelle fattispecie in esame mediante interpreta

zione estensiva, trattandosi di situazioni affatto diverse da quella

prevista dalla norma, sia perché con la domanda di condono per

de rilievo l'automatismo della stima, la quale viene assunta dallo

stesso contribuente come fondamento per la definizione del valo

re, e sia perché, una volta che questo sia stato definito, il titolo

660, convertito nella I. n. 823 del 1973, in Riv. legisl. fise., 1984, 6; F. Maschio, Invim - Valore iniziale - Definizione dell'imposta sul prece dente trasferimento in base a condono fiscale - Determinazione in base

a quale valore: a quello accertato o a quello definito?, id., 1980, 2049; G. Stefani, Circa il valore iniziale «definitivamente accertato» per il cal

colo dell'Invim, in Bollettino trib., 1981, 1409.

Il Foro Italiano — 1988.

cui occorre far riferimento è la definizione per condono e non

più la stima iniziale, ormai caducata.

Non applicandosi la disposizione suddetta, l'unica questione

che residua nella presente controversia è se, agli effetti del para

metro iniziale della plusvalenza, possa intendersi come valore «de

finitivamente accertato», ex art. 6, 2° comma, d.p.r. 643 del 1972,

quello determinato mediante condono. E sul punto l'indirizzo di

questa corte si è ormai consolidato nel senso che la norma, nel

disporre che il valore iniziale dell'immobile, al fine dell'indivi

duazione dell'incremento imponibile, è quello dichiarato o accer

tato per il precedente acquisto, si riferisce al valore accertato in

modo definitivo in tale sede, indipendentemente dal modo del

l'accertamento e, quindi, per effetto sia di inutile scadenza dei

termini del ricorso contro l'avviso di accertamento di maggior

valore, sia di concordato, sia di decisione non più impugnabile

delle competenti commissioni tributarie, sia, infine, di determina

zione automatica conseguente all'applicazione di norme dettate

per agevolare la definizione delle controversie tributarie (v., fra

l'altre, sent. n. 1107 del 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Tributi

locali, n. 210; n. 3531 del 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 279). Pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio

alla stessa Commissione tributaria centrale, la quale procederà

a nuovo esame della controversia attenendosi al seguente princi

pio di diritto: «Il principio secondo cui, al fine dell'individuazio ne dell'incremento imponibile con l'Invim, deve essere assunto

come parametro iniziale relativo al precedente acquisto, agli ef

fetti dell'art. 6, 2° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, anche

il valore determinato in modo automatico in base a norme detta

te per la definizione delle controversie tributarie (condono fisca

le), si applica pure nelle ipotesi in cui tale definizione sia avvenu

ta in relazione ad un valore determinato con i coefficienti auto

matici di cui alla 1. 20 ottobre 1954 n. 1044, non essendo questa

fattispecie riconducibile nella previsione di cui al 3° comma dello

stesso art. 6 d.p.r. n. 643 del 1972».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 novem

bre 1987, n. 8512; Pres. Bologna, Est. Favara, P.M. Grossi

(conci, conf.); Soc. Saras (Avv. M. Nigro, Nicoletti) c. Min.

finanze (Avv. dello Stato D'Amato); Min. finanze e. Soc. Sa

ras e Soc. Agip (Avv. Dorè). Conferma App. Cagliari 10 apri

le 1984.

Dogana — Tassa portuale di sbarco e imbarco — Natura giuridi

ca — Riscossione — Ingiunzione di pagamento — Termine per

proporre opposizione — Normativa applicabile (L. 9 febbraio

1963 n. 82, revisione delle tasse e dei diritti marittimi, art. 33-42;

d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, approvazione del testo unico del

le disposizioni legislative in materia doganale, art. 82; d.l. 28

febbraio 1974 n. 47, istituzione di una tassa di sbarco e imbar

co sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima,

art. 2; 1. 16 aprile 1974 n. 117, conversione in legge, con modi

ficazioni, del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47; 1. 5 maggio 1976

n. 355, estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini

portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina

di alcuni benefici previsti per gli enti portuali, art. 1).

Dogana — Tassa portuale di sbarco e imbarco — Riscossione

— Ingiunzione di pagamento — Termine per proporre opposi-'

zione — Carattere perentorio (D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43,

art. 82). Tributi in genere — Dogana — Tassa portuale di sbarco e imbar

co — Azione preventiva di accertamento negativo — Opposi

zione all'ingiunzione di pagamento — Carenza d'interesse —

Improponibilità (Cod. proc. civ., art. 100; d.p.r. 23 gennaio

1973 n. 43, art. 82). Dogana

— Diritti doganali — Riscossione — Ingiunzione di pa

gamento — Opposizione — Termine — Questioni manifesta

mente infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 23, 24; d.p.r.

23 gennaio 1973 n. 43, art. 82).

Porti, spiagge, fari — Tassa portuale di sbarco e imbarco — Porti

in cui non opera un'azienda dei mezzi meccanici — Applicabi

lità — Esclusione (L. 9 ottobre 1967 n. 961, istituzione delle

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