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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 10 agosto 1988, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 10 agosto 1988, n. 4905; Pres. Falcone, Est. Senofonte, P. M. Martinelli (concl. conf.); Agenzia marittima Spadoni (Avv. Balestra) c. Soc. Weltra (Avv. Sorrentino). Cassa App. Genova 14 maggio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 3581/3582-3583/3584 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181593 . Accessed: 25/06/2014 10:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 10:24:19 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 10 agosto 1988, n. 4905; Pres. Falcone, Est. Senofonte, P. M. Martinelli(concl. conf.); Agenzia marittima Spadoni (Avv. Balestra) c. Soc. Weltra (Avv. Sorrentino). CassaApp. Genova 14 maggio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3581/3582-3583/3584Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181593 .

Accessed: 25/06/2014 10:24

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Nel citato arresto si è anche perspicuamente rilevato come l'art.

823 c.c., laddove stabilisce che i beni che fanno parte del dema

nio pubblico «non possono formare oggetto di diritti a favore

di terzi», comporta soltanto l'impossibilità di costituire sui beni

demaniali diritti reali a favore di terzi secondo la disciplina del

codice civile, ma non impedisce che l'ente pubblico, cui tali beni

appartengono, possa costituirli mediante lo strumento giuridico amministrativo della concessione.

Cosi si è ritenuto che la realità dei diritti che ne insorgono si può desumere, oltre che dalla legislazione più recente, fra cui

l'art. 1145 c.c, che accorda al concessionario la più ampia tutela

possessoria, da ciò che questi, quanto meno nei confronti dei

terzi, può difendere il proprio diritto sul bene con quella pienezza di mezzi che l'ordinamento giuridico normalmente appresta ogni

qualvolta il diritto soggettivo presenta i caratteri dell'assolutezza

e della esclusività.

Orbene, tale indirizzo va ribadito a conforto del conforme pen siero del giudice del merito, che esattamente ha individuato nella

posizione del Papotto, titolare della concessione del suolo dema

niale, quel diritto pieno ed incondizionato al godimento degli im

mobili costruiti in forza di quel titolo e cosi alla loro conservazione

nelle normali condizioni per poterne usare, nei confronti dell'am

ministrazione militare che, al di fuori del rapporto con la diversa

amministrazione (delle finanze) concedente e del correlativo inte

resse pubblico (che ben avrebbe potuto determinare il discrezio

nale affievolimento di quel diritto), e cosi come terzo estraneo

al rapporto di concessione, ma proprio in relazione ed in conse

guenza del distinto rapporto di requisizione di quegli immobili

del concessionario, aveva negativamente inciso con il proprio com

portamento sul diritto di questi. Né tale conclusione può trovare smentita in relazione alla ad

dotta «sdemanializzazione» del suolo oggetto della concessione

al Papotto ed alla conseguente pretesa pregressa estinzione di que

sta, dovendosi per contro tenere presente che anche nella ipotesi della cosiddetta sdemanializzazione come non può verificarsi la

automatica trasformazione della concessione del bene appartenente allo Stato in un rapporto di affitto con il conseguente mutamento

della regolamentazione anche pattizia di esso, essendo per ciò ne

cessario un atto di volontà della pubblica amministrazione conce

dente espresso nella prescritta forma scritta ab substantiam (v. Cass. 5 novembre 1985, n. 5348, id., Rep. 1986, voce Demanio, n. 6), identicamente — per il caso che ne occupa: al tempo

(1959-1966) della requisizione da parte dell'amministrazione mili

tare — in mancanza della revoca della concessione da parte del

l'amministrazione delle finanze (avvenuta solo successivamente) non si era determinato il venir meno del rapporto — pure in

relazione alla citata convenzione del 6 maggio 1947, che accedeva

alla concessione — e la sua sottrazione alla propria disciplina, né quindi il cessare dei diritti che ne derivavano per il concessio

nario, pena il risarcimento dei relativi danni (v. Cass. 8 novem

bre 1976, n. 4073, id., Rep. 1976, voce Concessioni amministrative, n. 27).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa, insuffi

ciente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della con troversia (art. 360 c.p.c.) sulla eccessiva liquidazione del danno

operata dal giudice del merito deducendo la mancata considera

zione da parte del consulente tecnico d'ufficio delle condizioni

dell'immobile all'atto della consegna dell'amministrazione milita

re e della sua riconsegna ed in ispecie dello stato anteriore con

addebito di opere non dovute e senza considerare l'uso normale

del bene (compreso nell'indennità di occupazione) e le relative

spese rientranti nell'ordinaria manutenzione ovvero imputabili al

degrado per il tempo trascorso al tempo del sopralluogo. Anche questo motivo non merita di essere accolto.

L'indicata conclusione, infatti, discende dalla debita considera

zione che il quantum del danno risarcibile è stato riconosciuto

e liquidato al Papotto dal giudice del merito con una motivata

adesione alle indicazioni al riguardo del consulente tecnico d'uf

ficio, senza che ne residui alcun utile spazio alle censure formula

te dalla ricorrente amministrazione, non risultando tale decisione

affetta da vizi logico-giuridici, né carente delle dovute indagini motivazionali.

In proposito, invero, va tenuto presente che il costante indiriz

zo di questa corte è nel senso che allorquando — come nella

specie — il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consu

lente tecnico d'ufficio facendole proprie, l'obbligo della motiva

zione è soddisfatto dal richiamo delle argomentazioni accolte senza

Il Foro Italiano — 1988.

la necessità di confutazione delle contrarie deduzioni di parte, da considerarsi implicitamente disattese, bensì con la conseguen za che la richiesta di riesame degli elementi risultanti dalla consu

lenza tecnica e posti a base della decisione si risolve in un sindacato

dell'apprezzamento del giudice del merito, che in sede di legitti mità può essere oggetto di censura solo se quelle argomentazioni siano insufficienti o contraddittorie (v., da ultimo, Cass. 14 no

vembre 1986, n. 6698, id., Rep. 1986, voce Consulente tecnico, n. 25; 13 aprile 1984, n. 2391, id., Rep. 1984, voce cit., n. 70; 16 marzo 1981, n. 1435, id., Rep. 1981, voce cit., n. 25).

Orbene, la richiamata decisione dei giudici d'appello nella sua

sostanziale adesione alle conclusioni del consulente tecnico non

ha fatto mancare il debito rilievo — nella valutazione economica

del ripristino dell'immobile occupato — delle indagini del detto

ausiliare, proprio con riguardo ai verbali di consegna e riconse

gna del bene occupato, circa la non contestata consistenza delle

opere da eseguire — per cui si è sottolineata una sostanziale con

cordanza — ed in tale prospettiva non è poi venuta meno, nel

relativo apprezzamento, alla sia pur sintetica considerazione delle

ulteriori indicazioni della consulenza tecnica in ordine ai lavori

occorrenti per il completo ripristino dei manufatti danneggiati con

espresso riferimento al computo dei costi vigenti all'epoca. Dai detti giudici si è completato in tal modo un esauriente ex

cursus motivazionale in relazione ai cennati elementi di fatto ri

sultanti dalla consulenza tecnica, e cosi' adeguatamente ancorché

implicitamente disatteso quelle contrarie deduzioni al loro propo sito, senza di conseguenza far emergere una censurabile insuffi

cienza della ratio decidendi, bensì dando congrua indicazione delle

fonti dell'apprezzamento derivatone al riguardo della conclusiva

valutazione economica del ripristino dell'immobile del Papotto e quindi del danno risarcibile dello stesso, il cui riesame sollecita

to dalla ricorrente non può che restare così precluso in questa sede di legittimità.

In conclusione delle esposte considerazioni il ricorso proposto dall'amministrazione della difesa-aeronautica deve essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 agosto 1988, n. 4905; Pres. Falcone, Est. Senofonte, P. M. Marti

nelli (conci, conf.); Agenzia marittima Spadoni (Aw. Bale

stra) c. Soc. Weltra (Avv. Sorrentino). Cassa App. Genova

14 maggio 1984.

Trasporto marittimo e aereo — Trasporto marittimo internazio

nale — Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico — Emis

sione di polizza in Stato non contraente — Applicazione della

convenzione — Esclusione (Cod. civ., art. 2936, 2937; cod. nav., art. 10, 438; r.d.l. 6 gennaio 1928 n. 1958, approvazione delle

convenzioni di diritto marittimo firmate a Bruxelles il 25 ago sto 1924 e il 10 agosto 1926: convenzione 25 agosto 1924, art.

10; 1. 12 giugno 1984 n. 243, ratifica ed esecuzione del proto collo di modifica della convenzione internazionale del 25 ago sto 1924, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968 ed

entrato in vigore il 23 novembre 1985).

In tema di trasporto marittimo internazionale, la convenzione di

Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico è applicabi le, ai sensi dell'art. 10 (nel testo anteriore al protocollo di mo

difica), solo nel caso di polizza emessa in uno degli Stati

contraenti o aderenti, e può costituire legge regolatrice del rap

porto in sostituzione della legge di bandiera solo se incorporata nell'ordinamento richiamato dalla volontà delle parti (nella c.d.

paramount clause), dovendosi altrimenti attribuire valore me

ramente contrattuale alle sue norme e, di conseguenza, esclu

derne l'operatività se in contrasto con norme legali cogenti,

quali quelle sulla prescrizione. (1)

(1) Il decisum della Cassazione — concernente una controversia ante riore al protocollo del 1985 — si uniforma all'orientamento giurispruden ziale costante in merito alla sfera di operatività della convenzione di Bruxelles. In termini, infatti, v. Cass. 24 luglio 1969, n. 2798, Foro it.,

Rep. 1969, voce Noleggio, n. 100; v. anche App. Napoli 31 ottobre 1975, id., Rep. 1976, voce Trasporto marittimo e aereo, nn. 63, 64; Trib. Napo

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3583 PARTE PRIMA 3584

Svolgimento del processo. — Con citazione del 27 maggio 1980, la s.p.a. Weltra convenne dinanzi al Tribunale di Genova l'agen zia marittima Aldo Spadoni di Livorno, nella qualità di racco

mandataria della nave Alexa e dei suoi vettori, chiedendone la

condanna al risarcimento dei danni dipendenti da avaria della

merce (estratto di mimosa) ad essa attrice destinata e caricata

nel porto sudafricano di Durban. Nella contumacia della conve

nuta, il tribunale accolse la domanda. Con la sentenza del 14

maggio 1984, ora impugnata, la corte d'appello di Genova ha

rigettato il gravame proposto dall'agenzia Spadoni, nella qualità,

condannandola, quindi, al risarcimento dei danni, determinati in

lire 4.654.134, con la rivalutazione del 10% annuo e gli interessi, a decorrere dal 18 marzo 1979, sulla base delle proposizioni che

seguono. Per effetto della paramount clause (clausola dominante), ripor

tata nel retro della polizza di carico emessa nel paese di partenza della nave, al trasporto de quo si applica la convenzione di Bru

xelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, approvata dall'I

talia con r.d.l. 6 gennaio 1928 n. 1958 (convento nella 1. 19 luglio 1929 n. 1638) ed entrata in vigore (a seguito del deposito, in data

26 ottobre 1938, dello strumento di ratifica) il 7 aprile 1939.

L'art. 3, n. 6, 4° comma, della convenzione prevede per l'azio

ne di danni la prescrizione di un anno dalla consegna della merce

o dalla data in cui avrebbe dovuto essere consegnata. Siffatto

termine, pattiziamente prorogabile, ai sensi del n. 8 della stessa

norma, è stato, nel caso di specie, prorogato di tre mesi (fino al 2 giugno 1980), con telex della vettrice Mediterranean Shipping

Company s.a. (Medite) di Ginevra: l'azione deve, perciò, ritener

si tempestiva ed è, di conseguenza, infondata l'eccezione di «de

cadenza e/o prescrizione» sollevata dall'appellante.

L'agenzia Spadoni ha proposto ricorso per cassazione affidato

a due motivi, illustrati da memoria e resistiti, con controricorso, dalla soc. Weltra.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo, denunciando

violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c. nav., degli art. 1649, 1649-A e 1650 del codice di commercio panamense, dell'art. 10

1. 19 luglio 1929 n. 1638 (introduttiva in Italia della convenzione

citata), degli art. 2936 e 2937, 1362-1371 c.c., e difetto di motiva

zione, la ricorrente sostiene, in sintesi, che ha errato la corte del

merito nel ritenere applicabile al caso la convenzione ridetta (quale

complesso normativo «incorporato» nella legislazione italiana, in

virtù della relativa legge di adattamento), non avendo considera

to che il suo art. 10 (nel testo originario, anteriore, cioè, alla

«novella» di cui all'art. 5 del protocollo di Bruxelles del 23 feb

braio 1968, introdotto nell'ordinamento interno con la 1. n. 243

del 12 giugno 1984 ed entrato in vigore il 23 novembre 1985) ne limita(va) l'applicabilità alle ipotesi di formazione della poliz za di carico in uno degli Stati contraenti (o aderenti), tra i quali non rientra, pacificamente, il Sudafrica.

Al trasporto di cui trattasi deve, pertanto, applicarsi ex art. 10 c. nav. la legge nazionale della nave (c.d. legge di bandiera)

e, quindi, la legislazione panamense (che qualifica fatal y impro

rogable, ossia sottratto al potere dispositivo delle parti, il termine

annuale di prescrizione dell'azione di responsabilità nella partico lare materia: art. 1649 cit.) ovvero, alternativamente, la legge or

dinaria (escluse, cioè, le norme — lex specialis — della

convenzione) del paese di sbarco (Italia) e, dunque, l'art. 438

c. nav., che prevede anch'esso, per i trasporti che hanno inizio

fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, il termine

prescrizionale di un anno, parimenti improrogabile, ex art. 2936

e 2937 c.c.

li 16 gennaio 1976, id., Rep. 1978, voce cit., n. 46; Cass. 11 gennaio 1978, n. 79 ibid., n. 49; infine, Trib. Genova 14 maggio 1984, id., Rep. 1986, voce cit., n. 38, dove chiaramente si afferma che la paramount clause è inidonea a realizzare la scelta della legge regolatrice del rapporto in base alla sola volontà delle parti.

Per la dottrina, sull'argomento, v. P. Ivaldi, La volontà delle parti nel contratto di trasporto marittimo: note sulla «paramount clause», in Riv. dir. internaz. privato e proc., 1985, 799, da segnalare per il raffron to tra la normativa convenzionale e il protocollo di Bruxelles che, modifi cando l'art. 10, fa assurgere a criterio di collegamento il volontario rinvio

operato dalle parti; S. M. Carbone, L'operatività nell'ordinamento ita liano dei protocolli di Visby e di Bruxelles sulla polizza di carico, id., 1986, 789, nonché L'ambito di applicazione della normativa uniforme nella nuova disciplina del trasporto marittimo internazionale, in Dir. ma

ritt., 1986, 530.

Il Foro Italiano — 1988.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione degli art. 1696 c.c., 516 c. nav. e 2697 c.c., imputando alla corte d'ap

pello di aver indebitamente maggiorato del 10% il «prezzo della

merce a destino».

Il primo motivo — ammissibile, perché, contrariamente a quanto la resistente afferma, sull'applicabilità della legge italiana e della

convenzione incorporata non si è formato affatto il giudicato, come agevolmente si rileva dalla narrativa che precede e dall'e

sposizione del mezzo — è fondato.

A norma dell'art. 10 c. nav. il contratto di trasporto marittimo

è regolato dalla legge nazionale della nave, salva la diversa volon

tà delle parti.

Legge della nave è, nel caso di specie, la legge panamense, la

cui applicabilità è stata, però, esclusa dalla volontà dei contraenti

con l'adozione della clausola «paramount», mediante la quale es

se hanno inteso assoggettare il trasporto alla disciplina della con

venzione di Bruxelles, come legge regolatrice del rapporto, per il tramite del rinvio alla legislazione dello Stato che l'abbia rece

pita (paese di spedizione o, subordinatamente, paese di destina

zione), non potendo la normativa della convenzione assurgere

direttamente, in ragione della sua natura, a legge regolatrice del

contratto ed essendo, perciò, necessaria, a questo fine, la media

zione del rinvio — ove consentito — all'ordinamento che la con

tenga, potendo, diversamente, fungere solo da fonte di integrazione

pattizia del rapporto, che attinge altrove la propria disciplina legale.

Ora, è pacifico che né il Panama (paese di bandiera) né il Su

dafrica (paese di partenza) hanno aderito alla convenzione, men

tre questa è stata ratificata dall'Italia (paese di sbarco). Il che,

però, non è sufficiente per ritenere effettivamente applicabile al

caso la legge (sostanziale) del nostro paese e, quindi, il diritto

speciale somministrato dalla convenzione che ne fa parte (da ulti

mo, Cass. 5357/87, Foro it., Rep. 1987, voce Trasporto maritti

mo e aereo, n. 62), poiché, da un lato, la surrogazione della legge nazionale della nave è consentita solo ove le parti abbiano indica

to come legge regolatrice del rapporto quella di un altro paese

(art. 10 c. nav.) e, dall'altro, la stessa clausola «paramount» con

diziona l'applicabilità della legge del paese di spedizione o di arri

vo al fatto che in essi la convenzione sia «obbligatoriamente

applicabile»; mentre, nel caso concreto, applicabile essa non è, in quanto il suo art. 10 ne limita(va) l'applicazione alle polizze emesse in uno degli Stati contraenti (o aderenti), tra i quali —

ripetesi — il Sudafrica non rientra.

Contrariamente a quanto statuito dalla corte del merito, la leg

ge di bandiera non può, dunque, ritenersi surrogata, per volontà

delle parti, da altra legge regolatrice e dalle norme della prima il rapporto de quo deve intendersi, quindi, disciplinato (ex art.

10 c. nav.), con la conseguenza che il residuo richiamo alla con

venzione contenuto nella clausola considerata, non potendo fun

gere da criterio di collegamento per la individuazione di una legge diversa da quella «materiale», è riferibile alla convenzione come tale (ossia come corpo di regole pattizie) e operante, perciò, nei

limiti in cui la legge regolatrice consente di essere pattiziamente

derogata (Cass. 2798/69, id., Rep. 1969, voce Noleggio, n. 100). In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sen

tenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con rinvio, anche

per le spese di questa fase, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, che si uniformerà al seguente principio di diritto: «in

tema di trasporto marittimo internazionale, la convenzione di Bru

xelles dal 25 agosto 1924 sulla polizza di carico è applicabile, in base al suo art. 10 (nel testo originario), solo nel caso di emis

sione della polizza in uno degli Stati contraenti o aderenti e può

assurgere a legge regolatrice del rapporto, ai sensi dell'art. 10

c. nav., in sostituzione della legge di bandiera, solo se incorpora ta nella legislazione dell'ordinamento richiamato e, quindi, solo

se la volontà delle parti si atteggi come criterio di collegamento

per la individuazione della legge regolatrice, dovendosi, diversa

mente, attribuire alle norme della convenzione valore meramente

contrattuale ed escluderne, perciò, a la valenza se in contrasto

con norme cogenti della disciplina legale».

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