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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 14 maggio 1987, n....

Date post: 31-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 14 maggio 1987, n. 4465; Pres. Granata, Est. Sensale, P. M. Fedeli (concl. conf.); Soc. Bavaria assicurazioni (Avv. Consolo, Larussa) c. Soc. Pedrocca allevamenti (Avv. Palandri). Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 25 ottobre 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 3619/3620-3621/3622 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181603 . Accessed: 25/06/2014 01:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 01:31:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 14 maggio 1987, n. 4465; Pres. Granata, Est. Sensale, P. M. Fedeli(concl. conf.); Soc. Bavaria assicurazioni (Avv. Consolo, Larussa) c. Soc. Pedrocca allevamenti(Avv. Palandri). Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 25 ottobre 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3619/3620-3621/3622Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181603 .

Accessed: 25/06/2014 01:31

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3619 PARTE PRIMA 3620

alla disciplina vigente in quel momento, disciplina entrata in vi

gore col 1° gennaio dello stesso anno.

Né varrebbe obiettare che in tal modo si forza il dettato delle

suddette norme, che concordemente fanno riferimento all'art. 1

d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, perché tale riferimento era reso inevi

tabile proprio dal sistema adottato dal legislatore nell'emanare

le nuove disposizioni in materia, sistema che, come abbiamo vi

sto, consisteva non nell'elencare le imprese beneficiarie della fi

scalizzazione degli oneri sociali, ma nell'indicarle indirettamente

col richiamo delle varie leggi che ad esse si riferivano. Per cui, mancando nella legge da interpretare il riferimento alle imprese manifatturiere ed estrattive, che venivano viceversa individuate

con le imprese di cui al d.l. del 1977, non poteva la norma inter

pretativa chiarire il significato dell'espressione suddetta, non con

tenuta nella legge, se non adottando lo stesso sistema indiretto

di riferimento al d.l. del 1977.

D'altronde, se all'argomento strettamente letterale dovesse

farsi esclusivamente riferimento, si dovrebbe ritenere che dunque

l'interpretazione autentica si riferirebbe solo alla legislazione vi

gente nel 1977, abrogata il 1° luglio 1978 e non avrebbe efficacia

alcuna in relazione alla legislazione vigente nel momento in cui

la norma interpretativa è stata adottata: il che è palesemente un'as

surdità logica prima che giuridica. Né avrebbe consistenza il rilievo che, comunque, entrambe le

norme suddette interpretano autenticamente un'espressione «im

prese manifatturiere ed estrattive» che è comune a tutte le disci

pline che si sono succedute in materia, perché il fatto che una

certa espressione, nel contesto di una determinata legge, viene

interpretata autenticamente, non significa certo che l'efficacia re

troattiva di detta norma si estende a tutte le leggi in vigore o

abrogate che abbiano utilizzato la stessa espressione. Altrettanto infondato sarebbe il rilievo che, cosi ridotta l'effi

cacia retroattiva della norma interpretativa in esame, essa sareb

be del tutto ridondante, dato che l'efficacia di essa coinciderebbe

con l'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dallo stesso

provvedimento legislativo. Un'obiezione del genere non terrebbe

conto del fatto che la nuova regolamentazione è stata adottata

dal d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 ed è entrata in vigore il 1° gen naio 1980 (il giorno successivo alla pubblicazione di esso sulla

Gazzetta ufficiale, avvenuta il 31 dicembre 1979), mentre la nor

ma in esame, che riguarda le imprese impiantistiche, è stata in

trodotta con la legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33. Se

invece di adottare una legge interpretativa del decreto legge già in vigore, il legislatore avesse adottato una norma dispositiva di

estensione della fiscalizzazione alle imprese impiantistiche, tale

estensione, costituendo un emendamento al decreto legge, avreb

be avuto efficacia non ex tunc, dal momento cioè dell'emanazio

ne del decreto legge, ma ex nunc, dal momento cioè dell'entrata

in vigore della legge di conversione. L'adozione della norma in

terpretativa era dunque necessaria, se si intendeva far decorrere

il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese

impiantistiche dal 1° gennaio 1980, come per tutte le altre impre se. E in questo senso la norma è stata applicata dall'Inps, che

ha provveduto nel caso in esame a rimborsare alla Cogem Sud

i contributi versati dal 1° gennaio 1980.

Le considerazioni che precedono sarebbero sufficienti per an

nullare quella parte della pronuncia impugnata che ha attribuito

efficacia retroattiva alla norma interpretativa in esame fino al

febbraio 1977 e solo in base a tale attribuzione ha accolto la

domanda della Cogem Sud.

Ma l'indagine di questa corte non può fermarsi a tale constata

zione, perché una volta esclusa l'interpretazione imposta dal legis

latore, il giudice, nell'esercizio del suo imprescindibile potere di

interpretare le norme da applicare, deve pur sempre valutare, in

base ai parametri fissati dall'art. 12 disp. prel. c.c., se fra le im

prese manifatturiere ed estrattive, beneficiarie in tutte le varie

discipline di fiscalizzazione degli oneri sociali, succedutesi dal 1977

al 1980, potessero essere ricomprese le imprese impiantistiche. Per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1979 ciò era

certamente impossibile, perché per tale periodo vigeva l'altra norma

d'interpretazione autentica dell'espressione «imprese manifattu

riere ed estrattive», introdotta dall'art. 5 1. 31 marzo 1979 n.

92, che limitava l'attribuzione di detta qualifica alle sole imprese come tali classificate dall'Istat e le imprese impiantistiche sono

classificate fra le imprese edili. Ma non è possibile nemmeno per il periodo anteriore, dal 1° febbraio 1977 al 30 giugno 1978, sia

per la completa diversità dell'attività economica delle imprese im

II Foro Italiano — 1988.

piantistiche rispetto a quelle delle imprese manifatturiere ed estrat

tive, sia perché costituiscono una caratteristica costante di tutte

le discipline in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali l'e

sclusione da tale beneficio delle imprese edili ed affini (vedi art.

1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 e art. 1 1. 31 marzo 1978 n. 92) e le imprese impiantistiche appartengono, come si è visto, al set

tore edilizio.

In conclusione deve essere accolto il secondo motivo del ricor

so, mentre deve essere respinto il primo. In relazione al motivo

accolto, la sentenza impugnata deve essere cessata e la causa rin

viata al Tribunale di Messina.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 maggio

1987, n. 4465; Pres. Granata, Est. Sensale, P. M. Fedeli

(conci, conf.); Soc. Bavaria assicurazioni (Aw. Consolo, La

russa) c. Soc. Pedrocca allevamenti (Avv. Palandri). Regola mento di competenza avverso Trib. Roma 25 ottobre 1985.

Competenza civile — Territorio — Polizza fideiussoria (Cod. civ.,

art. 1949; cod. proc. civ., art. 18, 20).

Qualora la compagnia assicuratrice, che abbia rilasciato polizza

fideiussoria per il pagamento dei diritti doganali, soddisfi l'am ministrazione finanziaria dell'obbligazione principale, e agisca in surrogazione nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1949

c.c., la competenza per territorio, con riguardo sia a! forum

contractus sia al forum destinatae solutionis, va determinata

con riferimento all'obbligazione doganale adempiuta dalla so

cietà assicuratrice. (1)

Svolgimento del processo. — La Bavaria assicurazioni s.p.a. chiedeva al presidente del Tribunale di Roma di ingiungere alla

s.r.l. Pedrocca il pagamento delle somme che assumeva di avere

anticipato per diritti doganali su merci importate dalla convenuta.

A sostegno del ricorso, deduceva che, con polizza fideiussoria

per il cauzionamento dei diritti doganali, aveva garantito all'am

ministrazione della dogana il pagamento dei diritti doganali gra vanti su merci importate dalla clientela della s.p.a. Lorenzo Bax

con sede in Ventimiglia; che, in seguito al mancato pagamento di tali diritti da parte della s.p.a. Bax, la dogana aveva fatto

valere la polizza fideiussoria, ottenendo da essa ricorrente il pa

gamento delle somme indicate nel ricorso, relative ad operazioni

d'importazione effettuate dalla s.r.l. Pedrocca; che, pertanto, aveva

diritto a surrogarsi nei diritti dell'amministrazione doganale. 11 presidente del tribunale ingiungeva all'intimata il pagamento

della somma richiesta.

Contro il decreto ingiuntivo la s.r.l. Pedrocca proponeva op

posizione dinanzi al Tribunale di Roma e deduceva, preliminar

mente, l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo

competente il Tribunale di Sanremo, secondo il criterio del luogo ove era sorta ed era stata adempiuta l'obbligazione dedotta in

giudizio ovvero il Tribunale di Brescia, quale foro del convenuto.

Nel merito chiedeva la revoca del decreto, non sussistendone i

presupposti. Con sentenza del 25 ottobre 1985, il Tribunale di Roma dichia

rava la propria incompetenza per territorio, indicando quali giu dici competenti, alternativamente il Tribunale di Brescia e quello di Sanremo. Osservava che la sede della convenuta era compresa

(1) V. in temini, oltre le sentenze 14 maggio 1987, nn. 4460 a 4466

(Foro it., Rep. 1987, voce Competenza civile, nn. 79-85), Cass. 3 ottobre

1986, n. 5859, id., Rep. 1986, voce cit., n. 64, la quale ha sottolineato

che la surrogazione configura una successione dal lato attivo nello stesso

rapporto obbligatorio, per cui il solvens subentra nell'identica posizione

giuridica del creditore soddisfatto. In generale, nel senso che ai fini della competenza territoriale il luogo

in cui l'obbligazione del fideiussore deve essere adempiuta si identifica

con quello in cui deve essere eseguita l'obbligazione originaria garantita, v. Cass. 22 gennaio 1982, n. 492, id., Rep. 1982, voce cit., n. 88; 19

novembre 1979, n. 6025, id., Rep. 1979, voce Giurisdizione civile, n. 33.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nel circondario del Tribunale di Brescia ed aggiungeva che il fo rum contractus e il forum executionis andavano ravvisati a Venti

miglia, in quanto l'obbligazione tributaria garantita era sorta ed

andava eseguita a Ventimiglia, compresa nel circondario del Tri

bunale di Sanremo.

Contro questa sentenza la Bavaria assicurazioni ha proposto istanza di regolamento di competenza, cui la soc. Pedrocca ha

resistito con memoria. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto della istanza.

Motivi della decisione. — A sostegno della istanza la società

ricorrente pur non negando di avere agito, in virtù di polizza

fideiussoria, in surrogazione del creditore nei confronti del debi

tore principale, sostiene che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto

qualificare, quella proposta, come azione di regresso, si che non

avrebbe potuto declinare la propria competenza sul rilievo che

l'azione proposta dal fieiussore è identica a quella che il creditore

originario avrebbe potuto proporre contro il debitore garantito. Ad avviso della ricorrente, invece, l'obbligazione garantita si

estingue in conseguenza del pagamento da parte del fideiussore, il quale diventa titolare di un diritto al rimborso nuovo e più

ampio rispetto a quello del creditore originario. E poiché il debitore deve adempiere la prestazione pecuniaria,

oggetto di tale diritto, nel luogo in cui il fideiussore ha il proprio

domicilio, quest'ultimo viene in rilievo come forum destinatae

solutionis ai fini dell'azione di regresso promossa dal fideiussore, con la conseguenza, che, in forza di questo criterio di collega

mento, correttamente, nel caso concreto, era stato adito il Tribu

nale di Roma.

In una ipotesi del tutto analoga a quella in esame, questa corte

ha già ritenuto infondata la tesi prospettata dalla ricorrente in

base alle seguenti considerazioni.

La ricorrente, considerando promiscuamente l'azione in surro

gazione e l'azione di regresso del fideiussore, sembra richiamarsi

ad un autorevole, ma minoritario, indirizzo dottrinale che unifica

le due azioni, ancorché esse siano distintamente previste (negli art. 1949 e 1950 c.c.) e in questo senso depongano anche il riferi

mento al più ampio contenuto del credito di regresso e la con

temporanea critica rivolta alla sentenza per avere escluso che la

vicenda surrogatoria implichi l'estinzione dell'originario rapporto

obbligatorio. Della questione — e dell'astratto problema sistematico circa

i rapporti tra diritto di regresso ed azione in surrogazione — non

è, tuttavia, necessario occuparsi in questa sede, poiché l'unifica

zione viene propugnata dalla dottrina suddetta con riguardo al

l'azione di surrogazione, la quale sarebbe l'unica effettivamente

concessa, mentre le norme relative al regresso disciplinerebbero soltanto il modo di avvalersi degli effetti surrogatori; e se, per

contro, si ritiene, con la dottrina prevalente, che le due azioni

sono distinte e che, pertanto, l'esercizio dell'una o dell'altra è

rimesso alla scelta del fideiussore, è risolutivo che, nel caso con

creto, la società assicuratrice ha agito, appunto, in surrogazione ai sensi dell'art. 1949 c.c., dichiarando di surrogarsi nei diritti

spettanti all'amministrazione finanziaria nei confronti del sogget to obbbligato al pagamento dei diritti doganali, come risulta dal

la domanda, viene affermato in sentenza e si riconosce, in

definitiva, dalla stessa ricorrente.

La questione di competenza va, dunque, risolta con riguardo alla surrogazione del fideiussore, la quale rientra nelle ipotesi pre viste dall'art. 1203, n. 3, c.c. e si estende anche ai privilegi stabi

liti a favore del creditore da leggi speciali (v. sent. n. 1846 del

1967, Foro it., 1967, I, 2539).

Ora, pur trovandosi sostenuta in dottrina la tesi secondo cui

la surrogazione per pagamento opera attraverso l'estinzione del

precedente diritto di credito e l'attribuzione al solvens di un nuo

vo diritto di contenuto identico al primo, la ricostruzione dell'i

stituto più aderente al dato normativo è quella, oggi dominante,

che — esclusa in via generale la necessaria coincidenza tra il sod

disfacimento dell'interesse del creditore e l'estinzione del rappor to obbligatorio — nega che quest'ultimo effetto si produca nelle

ipotesi di cui agli art. 1301 - 1303 c.c., in quanto il terzo effettua

il pagamento essendo consapevole della sua estraneità al debito

e senza Vanimus solvendi debiti alieni che contraddistingue l'a

dempimento nella fattispecie di cui all'art. 1180 c.c.

Tale premessa consente d'inquadrare la vicenda surrogatoria nello schema della successione nel lato attivo del medesimo rap

porto obbligatorio, in quanto il solvens, per effetto del pagamen to (che, per ciò, rileva quale presupposto della fattispecie), subentra

Il Foro Italiano — 1988.

nella stessa posizione giuridica del creditore soddisfatto, con tut

te le azioni e garanzie come con tutte le limitazioni ad essa ine

renti (su ciò, v. sent. n. 1796 del 1969, id., Rep. 1969, voce

Registro, n. 903). Ciò significa che, nella determinazione del giudice competente

a conoscere dell'azione in surrogazione, occorre avere riguardo al rapporto obbligatorio in cui è subentrato il solvens, alla stre

gua del quale vanno, quindi, individuati sia il forum contractus

che il forum destinatae solutionis.

Tale principio opera anche nel caso di surrogazione del fideius

sore (art. 1949 c.c.), non potendosi fare riferimento né alla poliz za fideiussoria né al pagamento da parte del fideiussore, che non

possono assurgere a criteri di collegamento in relazione a detta

azione, in quanto costituiscono soltanto i presupposti della fatti

specie surrogatoria.

Inoltre, le modalità di adempimento dell'obbligazione garanti ta si estendono, salva diversa prescrizione del titolo, anche al de

bito fideiussorio, che, come obbligazione accessoria di garanzia, si compenetra con l'obbligazione principale e ne mutua la qualifi ca sostanziale (v. sent. n. 422 del 1982, id., Rep. 1982, voce Com

petenza civile, n. 88, e n. 6025 del 1979, id., Rep. 1979, voce

Giurisdizione civile, n. 33). Alla stregua di tali considerazioni, tratte dalla richiamata sen

tenza 3 ottobre 1986, n. 5859 (id., Rep. 1986, voce Competenza

civile, n. 64) e qui condivise, deve ritenersi che il Tribunale di

Roma ha esattamente indicato la competenza del Tribunale di

Sanremo ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in alternativa a quella del

Tribunale di Brescia, nella cui circoscrizione la parte convenuta

ha residenza e domicilio (art. 18 c.p.c.). Nella specie, infatti, l'obbligazione originaria garantita, cui si

deve fare riferimento, è l'obbligazione doganale adempiuta dalla

società assicuratrice, sorta nella circoscrizione del Tribunale di

Sanremo al momento della introduzione delle merci in Italia e

da adempiersi nello stesso luogo.

CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza 18 luglio 1988; Pres.

Aiello, Est. Paolini; Min. giustizia e altri c. Ponti (Avv. Cau,

Barenghi), Soc. immob. Pielle (Aw. Scalera) ed altri.

CORTE D'APPELLO DI ROMA; A TFT T /\ Li n-4- D A T\TT • rttiin + i

Responsabilità civile — Atto colposo del magistrato — Respon

sabilità della pubblica amministrazione — Esclusione (Cod. proc.

civ., art. 55, 74).

L'esclusione, nel vigore degli art. 55 e 74 c.p.c., della responsabi lità diretta del magistrato, che si sia reso autore di comporta menti colposi, determina automaticamente t'esonero da qualsiasi

responsabilità della pubblica amministrazione (nella specie, il

ministero di grazia e giustiziaj alla quale il magistrato sia lega to da un rapporto di immedesimazione organica. (1)

(1) La pronuncia rappresenta probabilmente una delle ultimissime deci

sioni, vigente la disciplina codicistica sulla responsabilità dei magistrati, riformata dalla 1. 13 aprile 1988 n. 117 (Le leggi, 1988, 869). Nella fatti

specie in esame si configura un'ipotesi di «ignoranza di legge», da consi

derare come comportamento colposo e quindi non punibile ai sensi dell'art.

55 c.p.c. La corte ritiene, però, che la limitazione di responsabilità operi non solo per il magistrato, ma anche per la pubblica amministrazione, dato il rapporto organico sussistente tra questa e le autorità giurisdizio nali. In senso conforme, v. Cass. 3 aprile 1979, n. 1916, Foro it., 1979,

I, 1133, e 6 novembre 1975, n. 3719, id., 1976, I, 2867, entrambe con

nota di richiami. In senso contrario Trib. Roma 29 settembre 1982, id.,

Rep. 1982, voce Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice, n.

21, e in Giust. civ., 1982, I, 3138, con nota di Morelli, che ravvisa

nell'art. 2043 c.c. la norma in virtù della quale è possibile rendere respon sabile la pubblica amministrazione degli atti colposi del giudice; Cass.

24 marzo 1982, n. 1879, Foro it., Rep. 1982, voce Responsabilità civile, n. 91, e in Rass. avv. Stato, 1982, I, 297, con nota di Caramazza, secon

do cui nessuna delle particolari ragioni che giustificano la limitazione di

responsabilità del magistrato è utilizzabile per sostenere una eguale limi

tazione anche nei confronti della pubblica amministrazione; inoltre,

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