sezione I civile; sentenza 14 maggio 1987, n. 4465; Pres. Granata, Est. Sensale, P. M. Fedeli(concl. conf.); Soc. Bavaria assicurazioni (Avv. Consolo, Larussa) c. Soc. Pedrocca allevamenti(Avv. Palandri). Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 25 ottobre 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3619/3620-3621/3622Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181603 .
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3619 PARTE PRIMA 3620
alla disciplina vigente in quel momento, disciplina entrata in vi
gore col 1° gennaio dello stesso anno.
Né varrebbe obiettare che in tal modo si forza il dettato delle
suddette norme, che concordemente fanno riferimento all'art. 1
d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, perché tale riferimento era reso inevi
tabile proprio dal sistema adottato dal legislatore nell'emanare
le nuove disposizioni in materia, sistema che, come abbiamo vi
sto, consisteva non nell'elencare le imprese beneficiarie della fi
scalizzazione degli oneri sociali, ma nell'indicarle indirettamente
col richiamo delle varie leggi che ad esse si riferivano. Per cui, mancando nella legge da interpretare il riferimento alle imprese manifatturiere ed estrattive, che venivano viceversa individuate
con le imprese di cui al d.l. del 1977, non poteva la norma inter
pretativa chiarire il significato dell'espressione suddetta, non con
tenuta nella legge, se non adottando lo stesso sistema indiretto
di riferimento al d.l. del 1977.
D'altronde, se all'argomento strettamente letterale dovesse
farsi esclusivamente riferimento, si dovrebbe ritenere che dunque
l'interpretazione autentica si riferirebbe solo alla legislazione vi
gente nel 1977, abrogata il 1° luglio 1978 e non avrebbe efficacia
alcuna in relazione alla legislazione vigente nel momento in cui
la norma interpretativa è stata adottata: il che è palesemente un'as
surdità logica prima che giuridica. Né avrebbe consistenza il rilievo che, comunque, entrambe le
norme suddette interpretano autenticamente un'espressione «im
prese manifatturiere ed estrattive» che è comune a tutte le disci
pline che si sono succedute in materia, perché il fatto che una
certa espressione, nel contesto di una determinata legge, viene
interpretata autenticamente, non significa certo che l'efficacia re
troattiva di detta norma si estende a tutte le leggi in vigore o
abrogate che abbiano utilizzato la stessa espressione. Altrettanto infondato sarebbe il rilievo che, cosi ridotta l'effi
cacia retroattiva della norma interpretativa in esame, essa sareb
be del tutto ridondante, dato che l'efficacia di essa coinciderebbe
con l'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dallo stesso
provvedimento legislativo. Un'obiezione del genere non terrebbe
conto del fatto che la nuova regolamentazione è stata adottata
dal d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 ed è entrata in vigore il 1° gen naio 1980 (il giorno successivo alla pubblicazione di esso sulla
Gazzetta ufficiale, avvenuta il 31 dicembre 1979), mentre la nor
ma in esame, che riguarda le imprese impiantistiche, è stata in
trodotta con la legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33. Se
invece di adottare una legge interpretativa del decreto legge già in vigore, il legislatore avesse adottato una norma dispositiva di
estensione della fiscalizzazione alle imprese impiantistiche, tale
estensione, costituendo un emendamento al decreto legge, avreb
be avuto efficacia non ex tunc, dal momento cioè dell'emanazio
ne del decreto legge, ma ex nunc, dal momento cioè dell'entrata
in vigore della legge di conversione. L'adozione della norma in
terpretativa era dunque necessaria, se si intendeva far decorrere
il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese
impiantistiche dal 1° gennaio 1980, come per tutte le altre impre se. E in questo senso la norma è stata applicata dall'Inps, che
ha provveduto nel caso in esame a rimborsare alla Cogem Sud
i contributi versati dal 1° gennaio 1980.
Le considerazioni che precedono sarebbero sufficienti per an
nullare quella parte della pronuncia impugnata che ha attribuito
efficacia retroattiva alla norma interpretativa in esame fino al
febbraio 1977 e solo in base a tale attribuzione ha accolto la
domanda della Cogem Sud.
Ma l'indagine di questa corte non può fermarsi a tale constata
zione, perché una volta esclusa l'interpretazione imposta dal legis
latore, il giudice, nell'esercizio del suo imprescindibile potere di
interpretare le norme da applicare, deve pur sempre valutare, in
base ai parametri fissati dall'art. 12 disp. prel. c.c., se fra le im
prese manifatturiere ed estrattive, beneficiarie in tutte le varie
discipline di fiscalizzazione degli oneri sociali, succedutesi dal 1977
al 1980, potessero essere ricomprese le imprese impiantistiche. Per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1979 ciò era
certamente impossibile, perché per tale periodo vigeva l'altra norma
d'interpretazione autentica dell'espressione «imprese manifattu
riere ed estrattive», introdotta dall'art. 5 1. 31 marzo 1979 n.
92, che limitava l'attribuzione di detta qualifica alle sole imprese come tali classificate dall'Istat e le imprese impiantistiche sono
classificate fra le imprese edili. Ma non è possibile nemmeno per il periodo anteriore, dal 1° febbraio 1977 al 30 giugno 1978, sia
per la completa diversità dell'attività economica delle imprese im
II Foro Italiano — 1988.
piantistiche rispetto a quelle delle imprese manifatturiere ed estrat
tive, sia perché costituiscono una caratteristica costante di tutte
le discipline in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali l'e
sclusione da tale beneficio delle imprese edili ed affini (vedi art.
1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 e art. 1 1. 31 marzo 1978 n. 92) e le imprese impiantistiche appartengono, come si è visto, al set
tore edilizio.
In conclusione deve essere accolto il secondo motivo del ricor
so, mentre deve essere respinto il primo. In relazione al motivo
accolto, la sentenza impugnata deve essere cessata e la causa rin
viata al Tribunale di Messina.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 maggio
1987, n. 4465; Pres. Granata, Est. Sensale, P. M. Fedeli
(conci, conf.); Soc. Bavaria assicurazioni (Aw. Consolo, La
russa) c. Soc. Pedrocca allevamenti (Avv. Palandri). Regola mento di competenza avverso Trib. Roma 25 ottobre 1985.
Competenza civile — Territorio — Polizza fideiussoria (Cod. civ.,
art. 1949; cod. proc. civ., art. 18, 20).
Qualora la compagnia assicuratrice, che abbia rilasciato polizza
fideiussoria per il pagamento dei diritti doganali, soddisfi l'am ministrazione finanziaria dell'obbligazione principale, e agisca in surrogazione nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1949
c.c., la competenza per territorio, con riguardo sia a! forum
contractus sia al forum destinatae solutionis, va determinata
con riferimento all'obbligazione doganale adempiuta dalla so
cietà assicuratrice. (1)
Svolgimento del processo. — La Bavaria assicurazioni s.p.a. chiedeva al presidente del Tribunale di Roma di ingiungere alla
s.r.l. Pedrocca il pagamento delle somme che assumeva di avere
anticipato per diritti doganali su merci importate dalla convenuta.
A sostegno del ricorso, deduceva che, con polizza fideiussoria
per il cauzionamento dei diritti doganali, aveva garantito all'am
ministrazione della dogana il pagamento dei diritti doganali gra vanti su merci importate dalla clientela della s.p.a. Lorenzo Bax
con sede in Ventimiglia; che, in seguito al mancato pagamento di tali diritti da parte della s.p.a. Bax, la dogana aveva fatto
valere la polizza fideiussoria, ottenendo da essa ricorrente il pa
gamento delle somme indicate nel ricorso, relative ad operazioni
d'importazione effettuate dalla s.r.l. Pedrocca; che, pertanto, aveva
diritto a surrogarsi nei diritti dell'amministrazione doganale. 11 presidente del tribunale ingiungeva all'intimata il pagamento
della somma richiesta.
Contro il decreto ingiuntivo la s.r.l. Pedrocca proponeva op
posizione dinanzi al Tribunale di Roma e deduceva, preliminar
mente, l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo
competente il Tribunale di Sanremo, secondo il criterio del luogo ove era sorta ed era stata adempiuta l'obbligazione dedotta in
giudizio ovvero il Tribunale di Brescia, quale foro del convenuto.
Nel merito chiedeva la revoca del decreto, non sussistendone i
presupposti. Con sentenza del 25 ottobre 1985, il Tribunale di Roma dichia
rava la propria incompetenza per territorio, indicando quali giu dici competenti, alternativamente il Tribunale di Brescia e quello di Sanremo. Osservava che la sede della convenuta era compresa
(1) V. in temini, oltre le sentenze 14 maggio 1987, nn. 4460 a 4466
(Foro it., Rep. 1987, voce Competenza civile, nn. 79-85), Cass. 3 ottobre
1986, n. 5859, id., Rep. 1986, voce cit., n. 64, la quale ha sottolineato
che la surrogazione configura una successione dal lato attivo nello stesso
rapporto obbligatorio, per cui il solvens subentra nell'identica posizione
giuridica del creditore soddisfatto. In generale, nel senso che ai fini della competenza territoriale il luogo
in cui l'obbligazione del fideiussore deve essere adempiuta si identifica
con quello in cui deve essere eseguita l'obbligazione originaria garantita, v. Cass. 22 gennaio 1982, n. 492, id., Rep. 1982, voce cit., n. 88; 19
novembre 1979, n. 6025, id., Rep. 1979, voce Giurisdizione civile, n. 33.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nel circondario del Tribunale di Brescia ed aggiungeva che il fo rum contractus e il forum executionis andavano ravvisati a Venti
miglia, in quanto l'obbligazione tributaria garantita era sorta ed
andava eseguita a Ventimiglia, compresa nel circondario del Tri
bunale di Sanremo.
Contro questa sentenza la Bavaria assicurazioni ha proposto istanza di regolamento di competenza, cui la soc. Pedrocca ha
resistito con memoria. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto della istanza.
Motivi della decisione. — A sostegno della istanza la società
ricorrente pur non negando di avere agito, in virtù di polizza
fideiussoria, in surrogazione del creditore nei confronti del debi
tore principale, sostiene che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto
qualificare, quella proposta, come azione di regresso, si che non
avrebbe potuto declinare la propria competenza sul rilievo che
l'azione proposta dal fieiussore è identica a quella che il creditore
originario avrebbe potuto proporre contro il debitore garantito. Ad avviso della ricorrente, invece, l'obbligazione garantita si
estingue in conseguenza del pagamento da parte del fideiussore, il quale diventa titolare di un diritto al rimborso nuovo e più
ampio rispetto a quello del creditore originario. E poiché il debitore deve adempiere la prestazione pecuniaria,
oggetto di tale diritto, nel luogo in cui il fideiussore ha il proprio
domicilio, quest'ultimo viene in rilievo come forum destinatae
solutionis ai fini dell'azione di regresso promossa dal fideiussore, con la conseguenza, che, in forza di questo criterio di collega
mento, correttamente, nel caso concreto, era stato adito il Tribu
nale di Roma.
In una ipotesi del tutto analoga a quella in esame, questa corte
ha già ritenuto infondata la tesi prospettata dalla ricorrente in
base alle seguenti considerazioni.
La ricorrente, considerando promiscuamente l'azione in surro
gazione e l'azione di regresso del fideiussore, sembra richiamarsi
ad un autorevole, ma minoritario, indirizzo dottrinale che unifica
le due azioni, ancorché esse siano distintamente previste (negli art. 1949 e 1950 c.c.) e in questo senso depongano anche il riferi
mento al più ampio contenuto del credito di regresso e la con
temporanea critica rivolta alla sentenza per avere escluso che la
vicenda surrogatoria implichi l'estinzione dell'originario rapporto
obbligatorio. Della questione — e dell'astratto problema sistematico circa
i rapporti tra diritto di regresso ed azione in surrogazione — non
è, tuttavia, necessario occuparsi in questa sede, poiché l'unifica
zione viene propugnata dalla dottrina suddetta con riguardo al
l'azione di surrogazione, la quale sarebbe l'unica effettivamente
concessa, mentre le norme relative al regresso disciplinerebbero soltanto il modo di avvalersi degli effetti surrogatori; e se, per
contro, si ritiene, con la dottrina prevalente, che le due azioni
sono distinte e che, pertanto, l'esercizio dell'una o dell'altra è
rimesso alla scelta del fideiussore, è risolutivo che, nel caso con
creto, la società assicuratrice ha agito, appunto, in surrogazione ai sensi dell'art. 1949 c.c., dichiarando di surrogarsi nei diritti
spettanti all'amministrazione finanziaria nei confronti del sogget to obbbligato al pagamento dei diritti doganali, come risulta dal
la domanda, viene affermato in sentenza e si riconosce, in
definitiva, dalla stessa ricorrente.
La questione di competenza va, dunque, risolta con riguardo alla surrogazione del fideiussore, la quale rientra nelle ipotesi pre viste dall'art. 1203, n. 3, c.c. e si estende anche ai privilegi stabi
liti a favore del creditore da leggi speciali (v. sent. n. 1846 del
1967, Foro it., 1967, I, 2539).
Ora, pur trovandosi sostenuta in dottrina la tesi secondo cui
la surrogazione per pagamento opera attraverso l'estinzione del
precedente diritto di credito e l'attribuzione al solvens di un nuo
vo diritto di contenuto identico al primo, la ricostruzione dell'i
stituto più aderente al dato normativo è quella, oggi dominante,
che — esclusa in via generale la necessaria coincidenza tra il sod
disfacimento dell'interesse del creditore e l'estinzione del rappor to obbligatorio — nega che quest'ultimo effetto si produca nelle
ipotesi di cui agli art. 1301 - 1303 c.c., in quanto il terzo effettua
il pagamento essendo consapevole della sua estraneità al debito
e senza Vanimus solvendi debiti alieni che contraddistingue l'a
dempimento nella fattispecie di cui all'art. 1180 c.c.
Tale premessa consente d'inquadrare la vicenda surrogatoria nello schema della successione nel lato attivo del medesimo rap
porto obbligatorio, in quanto il solvens, per effetto del pagamen to (che, per ciò, rileva quale presupposto della fattispecie), subentra
Il Foro Italiano — 1988.
nella stessa posizione giuridica del creditore soddisfatto, con tut
te le azioni e garanzie come con tutte le limitazioni ad essa ine
renti (su ciò, v. sent. n. 1796 del 1969, id., Rep. 1969, voce
Registro, n. 903). Ciò significa che, nella determinazione del giudice competente
a conoscere dell'azione in surrogazione, occorre avere riguardo al rapporto obbligatorio in cui è subentrato il solvens, alla stre
gua del quale vanno, quindi, individuati sia il forum contractus
che il forum destinatae solutionis.
Tale principio opera anche nel caso di surrogazione del fideius
sore (art. 1949 c.c.), non potendosi fare riferimento né alla poliz za fideiussoria né al pagamento da parte del fideiussore, che non
possono assurgere a criteri di collegamento in relazione a detta
azione, in quanto costituiscono soltanto i presupposti della fatti
specie surrogatoria.
Inoltre, le modalità di adempimento dell'obbligazione garanti ta si estendono, salva diversa prescrizione del titolo, anche al de
bito fideiussorio, che, come obbligazione accessoria di garanzia, si compenetra con l'obbligazione principale e ne mutua la qualifi ca sostanziale (v. sent. n. 422 del 1982, id., Rep. 1982, voce Com
petenza civile, n. 88, e n. 6025 del 1979, id., Rep. 1979, voce
Giurisdizione civile, n. 33). Alla stregua di tali considerazioni, tratte dalla richiamata sen
tenza 3 ottobre 1986, n. 5859 (id., Rep. 1986, voce Competenza
civile, n. 64) e qui condivise, deve ritenersi che il Tribunale di
Roma ha esattamente indicato la competenza del Tribunale di
Sanremo ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in alternativa a quella del
Tribunale di Brescia, nella cui circoscrizione la parte convenuta
ha residenza e domicilio (art. 18 c.p.c.). Nella specie, infatti, l'obbligazione originaria garantita, cui si
deve fare riferimento, è l'obbligazione doganale adempiuta dalla
società assicuratrice, sorta nella circoscrizione del Tribunale di
Sanremo al momento della introduzione delle merci in Italia e
da adempiersi nello stesso luogo.
CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza 18 luglio 1988; Pres.
Aiello, Est. Paolini; Min. giustizia e altri c. Ponti (Avv. Cau,
Barenghi), Soc. immob. Pielle (Aw. Scalera) ed altri.
CORTE D'APPELLO DI ROMA; A TFT T /\ Li n-4- D A T\TT • rttiin + i
Responsabilità civile — Atto colposo del magistrato — Respon
sabilità della pubblica amministrazione — Esclusione (Cod. proc.
civ., art. 55, 74).
L'esclusione, nel vigore degli art. 55 e 74 c.p.c., della responsabi lità diretta del magistrato, che si sia reso autore di comporta menti colposi, determina automaticamente t'esonero da qualsiasi
responsabilità della pubblica amministrazione (nella specie, il
ministero di grazia e giustiziaj alla quale il magistrato sia lega to da un rapporto di immedesimazione organica. (1)
(1) La pronuncia rappresenta probabilmente una delle ultimissime deci
sioni, vigente la disciplina codicistica sulla responsabilità dei magistrati, riformata dalla 1. 13 aprile 1988 n. 117 (Le leggi, 1988, 869). Nella fatti
specie in esame si configura un'ipotesi di «ignoranza di legge», da consi
derare come comportamento colposo e quindi non punibile ai sensi dell'art.
55 c.p.c. La corte ritiene, però, che la limitazione di responsabilità operi non solo per il magistrato, ma anche per la pubblica amministrazione, dato il rapporto organico sussistente tra questa e le autorità giurisdizio nali. In senso conforme, v. Cass. 3 aprile 1979, n. 1916, Foro it., 1979,
I, 1133, e 6 novembre 1975, n. 3719, id., 1976, I, 2867, entrambe con
nota di richiami. In senso contrario Trib. Roma 29 settembre 1982, id.,
Rep. 1982, voce Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice, n.
21, e in Giust. civ., 1982, I, 3138, con nota di Morelli, che ravvisa
nell'art. 2043 c.c. la norma in virtù della quale è possibile rendere respon sabile la pubblica amministrazione degli atti colposi del giudice; Cass.
24 marzo 1982, n. 1879, Foro it., Rep. 1982, voce Responsabilità civile, n. 91, e in Rass. avv. Stato, 1982, I, 297, con nota di Caramazza, secon
do cui nessuna delle particolari ragioni che giustificano la limitazione di
responsabilità del magistrato è utilizzabile per sostenere una eguale limi
tazione anche nei confronti della pubblica amministrazione; inoltre,
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