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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 29 aprile 1988, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 29 aprile 1988, n. 3232; Pres. Bologna, Est. Borruso, P.M. Grossi (concl. conf.); Caramella, Cazzaniga e Turci (Avv. Lanata) c. Soc. calzaturificio di Varese (Avv. Lais, Colombo). Conferma Trib. Varese 11 maggio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 169/170-171/172 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183741 . Accessed: 28/06/2014 12:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 12:59:05 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 29 aprile 1988, n. 3232; Pres. Bologna, Est. Borruso, P.M. Grossi(concl. conf.); Caramella, Cazzaniga e Turci (Avv. Lanata) c. Soc. calzaturificio di Varese (Avv.Lais, Colombo). Conferma Trib. Varese 11 maggio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 169/170-171/172Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183741 .

Accessed: 28/06/2014 12:59

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

appunto, contenute nel menzionato testo unico, come è precisa mente nella fattispecie in esame.

Coerentemente all'originaria impostazione penalistica di tale testo

unico, esso rinvia (art. 141) tacitamente (1° e 2° comma), ed an

che espressamente (3° comma), riguardo alla notificazione delle

trasgressioni, alle «norme in vigore per la notificazione degli atti

giudiziari in materia penale». Per l'art. 169 c.p.c., nel testo vigente all'epoca del fatto, «...

la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'im

putato... o nel luogo in cui egli abitualmente esercita la sua atti

vità professionale, mediante consegna ad una persona che conviva

anche temporaneamente con lui o, in mancanza, al portiere o

a chi ne fa le veci (1° comma)». «Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo man

cano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'at

to destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del

comune...» (5° comma). Per il successivo art. 179 «la notificazione è nulla», tra l'altro,

«se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve

essere consegnata la copia».

Ora, siccome tra le persone legittimate a ricevere la copia del

l'atto notificato all'imputato non risulta il vicino di casa, è evi

dente che la notificazione effettuata nelle mani di esso, come è

avvenuto, appunto, nella fattispecie, è nulla.

Ciò, pur riaffermandosi il costante indirizzo giurisprudenziale,

secondo cui, essendo quelle in materia di infrazioni stradali delle

notificazioni di carattere essenzialmente amministrativo, non si

richiede per esse la puntuale osservanza delle norme che le disci

plinano, essendo sufficiente il dato sostanziale della loro idoneità

rispetto al proprio scopo funzionale, atteso che una siffatta lar

ghezza interpretativa non può che riferirsi alle forme della notifi

cazione, e non anche ai soggetti legittimati a riceverla.

La nullità sussisterebbe ugualmente, anche a ritenere applicabi

li alle notificazioni delle infrazioni stradali le norme previste dal

codice di procedura civile, posto che la giurisprudenza è costante

nell'affermare che la indicazione successiva delle persone alle quali,

a norma del 2° e 3° comma dell'art. 139 c.p.c., può essere conse

gnata, in caso di assenza del destinatario, la copia dell'atto da

notificare è tassativa; onde sussiste la nullità della notificazione,

se non è indicata la ragione per la quale l'atto non è stato notifi

cato al destinatario «a mani proprie» o ad alcuna delle persone

che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata co

me consegnataria nella relazione di notifica (Cass. 6956/83, Foro

it., Rep. 1983, voce Notificazione civile, n. 17; 5246/78, id., Rep.

1978, voce cit., n. 30; 3165/78, ibid., n. 25; 574/67, id., 1968, I, 526; 1989/56, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 17-19); laddove,

nella fattispecie, la relazione di notificazione afferma soltanto che

copia dell'atto è stata consegnata al «vicino di casa», senza la

minima indicazione delle ragioni per le quali non era stata fatta

consegna al destinatario, ovvero, in caso di mancato suo rinveni

mento, ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio

o all'azienda, ovvero al portiere dei relativi stabili.

Il rilievo del resistente, secondo cui la nullità sarebbe stata sa

nata dalla conseguita conoscenza dell'atto da parte dell'interessa

to, dato che questi provvide a proporre tempestiva opposizione

alla ordinanza-ingiunzione, è privo di qualsiasi fondamento, poi

ché la nullità in questione non investe la notificazione di tale at

to, bensì quella, precedente, del processo verbale di accertamento

della infrazione stradale.

Il secondo motivo di ricorso, è, pertanto, fondato e va, in con

seguenza accolto, restando assorbiti gli altri.

L'accertata nullità della notificazione del processo verbale di

accertamento si estende alla ordinanza-ingiunzione del prefetto,

stante il rigido rapporto di casualità logica e giuridica tra i due

atti (art. 189, 1° comma, c.p.p. e 159, 1° comma, c.p.c.).

Va, pertanto, cassata senza rinvio la sentenza impugnata.

Il Foro Italiano — 1989.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 aprile

1988, n. 3232; Pres. Bologna, Est. Borruso, P.M. Grossi

(conci, conf.); Caramella, Cazzaniga e Turci (Avv. Lanata) c. Soc. calzaturificio di Varese (Aw. Lais, Colombo). Confer ma Trib. Varese 11 maggio 1984.

Intervento in causa e litisconsorzio — Litisconsorzio necessario — Giudizio di opposizione a decreto di liquidazione di com

penso a consulente tecnico — Obbligazione solidale — Insussi

stenza (Cod. proc. civ., art. 102). Consulente tecnico — Compenso — Liquidazione — Fattispecie

(L. 8 luglio 1980 n. 319, compensi spettanti ai periti, ai consu

lenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite

a richiesta dell'autorità giudiziaria; d.p.r. 14 novembre 1983

n. 820, approvazione delle tabelle contenenti la misura degli

onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecni

ci, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudi

ziaria in materia civile e penale).

Nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza con cui il tribunale

decide sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei

compensi al consulente tecnico di ufficio non è necessario inte

grare il contraddittorio nei confronti degli altri condebitori in

solido. (1) Gli onorari al consulente tecnico d'ufficio debbono essere liqui

dati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazio

ne è stata condotta a termine (nella specie, i consulenti tecnici

d'ufficio avevano chiesto l'applicazione del d.p.r. 14 novembre

1983 n. 820, pubblicato dopo l'espletamento delle operazioni

peritali, assumendone l'efficacia retroattiva, che la Cassazione

ha escluso). (2)

(1) Non risultano precedenti sulla specifica questione. Peraltro, la giurisprudenza esclude costantemente la necessità della in

tegrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei giudizi aventi ad og

getto obbligazioni solidali; v., fra le tante, Cass. 9 marzo 1985, n. 1917, Foro it., Rep. 1985, voce Impugnazioni civili, n. 79; 18 gennaio 1984, n. 443, id., Rep. 1984, voce cit., n. 81; 22 novembre 1984, n. 6040,

ibid., voce Intervento in causa, n. 3; 16 febbraio 1982, n. 963, id., Rep.

1982, voce cit., n. 52; 20 novembre 1980, n. 6186, id., Rep. 1980, voce

cit., n. 40; 21 luglio 1979, n. 4358, ibid., n. 13; 21 giugno 1979, n. 3450,

id., Rep. 1979, voce cit., n. 11; 24 novembre 1979, n. 6157, ibid., voce

Impugnazioni civili, n. 115; 11 ottobre 1978, n. 4532, id., Rep. 1978,

voce Intervento in causa, n. 32; 24 maggio 1978, n. 2615, ibid., n. 33

a\ 2 aprile 1977, n. 1246, id., Rep. 1977, voce cit., n. 8; 16 maggio 1977, n. 1968, ibid., voce Impugnazioni civili, n. 124. In dottrina, v. negli stessi

termini G. Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessa

rio, Napoli, 1979, 364 ss.; Civinini, Note per uno studio sul litisconsor

zio «unitario» con particolare riferimento al giudizio di primo grado, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1983 , 480 ss.

(2) Non constano precedenti in termini sulla specifica questione. Tale principio è stato, peraltro, più volte affermato in giurisprudenza

con riguardo agli onorari di avvocato e alle competenze dei procuratori

legali: v. Cass. 29 aprile 1983, n. 2961, Foro it., Rep. 1983, voce Avvoca

to, n. 138 (e in Giur. it., 1984, I, 1, 134); 12 febbraio 1982, n. 865,

Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 119; 14 gennaio 1977, n. 180, id., Rep.

1977, voce cit., n. 204. In particolare, secondo la giurisprudenza mentre

la liquidazione degli onorari di avvocato deve essere effettuata in base

all'ultima tariffa sotto la quale si è esaurita l'opera del professionista, dal momento che l'attività difensiva costituisce un unicum per ogni grado e quindi diviene compensabile con la fine del mandato, la liquidazione dei diritti del procuratore va effettuata applicando le tariffe in vigore

al momento in cui ogni singola prestazione professionale è stata compiu

ta, atteso che ciascuna di esse ha una propria individualità, tale da esau

rirsi con la sua effettuazione.

Sulla impugnabilità per cassazione ex art. Ill Cost, dell'ordinanza emessa

ai sensi dell'art. 11 1. 8 luglio 1980 n. 319, con la quale il tribunale o

la corte d'appello decide sull'opposizione avverso il decreto di liquidazio

ne dei compensi al consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di provvedi

mento che risolve una controversia su diritti soggettivi, v. Cass. 18 dicembre

1987, n. 9438, id., Rep. 1987, voce Consulente tecnico, n. 35; 1° agosto

1986, nn. 4936-4937, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 45, 46; 17 novembre

1983, n. 6857, id., 1984, I, 3016.

In generale, sul compenso del consulente tecnico d'ufficio, v. Vellani,

La nuova legge sui compensi ai consulenti tecnici, periti, interpreti e tra

duttori per gli incarichi giudiziari, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1980,

1015; Id., Consulente tecnico, voce del Novissimo digesto, appendice,

II, 506; Consolo, Intorno ai compensi spettanti ai consulenti tecnici d'uf

ficio, in Giur. it., 1980, I, 2, 641; Ciaccia Cavallari, Legge 8 luglio

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PARTE PRIMA

Motivi della decisione. — Col primo motivo di ricorso i tre

consulenti denunziano la violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazio

ne all'art. 360, n. 3, in quanto, senza il contraddittorio delle con

troparti interessate, non si sarebbe potuto modificare la statuizione

del presidente del tribunale sui soggetti tenuti a sopportare le spe

se della consulenza.

Il motivo è infondato, in quanto il debitore (qual era il calza

turificio di Varese rispetto ai tre consulenti per effetto del prov

vedimento del presidente del tribunale del 25 gennaio 1984) può

benissimo convenire in giudizio i suoi creditori o impugnare il

provvedimento emesso a favore di quest'ultimi per sentire dichia

rare inesistente o ridotto il loro credito senza che vi sia alcuna

necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei condebi

tori in solido, come chiaramente evincesi dall'art. 1306 c.c., se

condo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori

in solido non ha effetto contro gli altri debitori anche se essi,

volendo, possono opporla al creditore (salvo che sia fondata so

pra ragioni personali al condebitore). Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.

11 preleggi, sostenendosi che, avendo il d.p.r. 14 novembre 1983

n. 820 (il quale consente la liquidazione dei compensi dovuti ai

consulenti secondo criteri variabili non legati necessariamente alle

vacazioni) carattere interpretativo della 1. 8 luglio 1980 n. 319,

esso, pur essendo entrato in vigore 11 12 febbraio 1984 per essere

stato pubblicato nella G.U. del 28 gennaio, aveva efficacia re

troattiva e, quindi, bene avrebbe dovuto essere applicato nella

specie. Anche questo secondo motivo di ricorso è infondato.

Invero l'art. 12 1. 8 luglio 1980 n. 319 espressamente stabilisce

che «Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2,

gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori

saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'art. 4».

Il testo di tale norma, letteralmente inteso, sembra incompati

bile con qualsiasi tentativo di applicazione retroattiva delle tabel

le contenute nei decreti medesimi che i ricorrenti reclamano. È

ben vero che la rubrica del citato art. 12 qualifica «provvisoria» la determinazione degli onorari in base alle vacazioni, ma — a

prescindere dalla considerazione che le parole della rubrica del

l'articolo di legge non sono vincolanti per l'interprete quando

appaiono in contrasto con il testo dell'articolo stesso — intendere

come «provvisoria» la determinazione degli onorari in base alle

vacazioni cosi come disposto dall'art. 12 non implica affatto la

necessità di ritenere — come sostengono i ricorrenti — che gli onorari debbano essere liquidati due volte per ogni prestazione: una prima volta in base alle vacazioni e una seconda volta dopo l'emanazione dei decreti preannunciati nell'art. 2 1. n. 319 dell'80

per il conguaglio della differenza rispetto alla somma risultante

dall'applicazione dei nuovi criteri che trovano attuazione nelle

tabelle approvate coi decreti medesimi.

Molto più semplicemente la formulazione della rubrica dell'art.

12 può spiegarsi, infatti, nel senso che, quantunque già con la

predetta legge dell'80 siano stati previsti nuovi criteri per la deter

minazione degli onorari diversi da quello tradizionale basato sul

le vacazioni, tuttavia «provvisoriamente» si è voluto mantenere

in vigore il vecchio sistema fino a quando i nuovi criteri non

fossero concretamente applicabili: il che è avvenuto, appunto, solo

con la emanazione del d.p.r. 14 novembre 1983 n. 820 recante

le tabelle determinanti la misura dei medesimi, con la conseguen za che gli onorari si liquidano — come è del tutto normale che

avvenga — una sola volta: in base al vecchio sistema delle vaca

zioni per le prestazioni condotte a termine prima dell'entrata in

vigore del predetto d.p.r. (come è pacifico, il 12 febbraio 1984, essendo stato pubblicato nella G.U. del 28 gennaio 1984) e, in

base al nuovo sistema, per le prestazioni condotte a termine dopo tale data.

Tale interpretazione sembra più consona, oltreché alla lettera

del testo dell'art. 12 sopracitato («Fino a che non siano emanati, i decreti... gli onorari saranno determinati in base alle vacazio

ni...»), anche ai seguenti principi o constatazioni di carattere ge nerale: a) gli onorari al consulente debbono essere liquidati in

1980 n. 319: compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, in Nuove leggi civ., 1981, 295; E. e M. T. Protetti', Spese dei consulen ti tecnici d'ufficio, in Nuovo dir., 1986, 515 ss.

Il Foro Italiano — 1989.

base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è stata

condotta a termine; b) una doppia liquidazione per ogni presta

zione (prima provvisoria e poi definitiva) è un fatto certamente

inovativo e fuori del comune, sicché è logico presumere che il

legislatore avrebbe dovuto prevederlo espressamente; c) la retroat

tività di una norma (quale nella specie il d.p.r. 14 novembre 1983)

è sempre un fatto eccezionale, sicché, nel dubbio, si deve sempre

propendere per l'irretroattività; d) il d.p.r. sopracitato non può ritenersi una norma interpretativa della 1. 319/80 per la semplice

ragione che detta legge prevedeva l'emanazione del decreto stesso

e, con la espressione contenuta nell'art. 12 qui più volte ricordata

(«Fino a che... ecc.»), ha previsto espressamente il criterio per stabilire quando sarebbe entrato in vigore.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 aprile

1988, n. 3174; Pres. Vela, Est. Favara, P.M. Amirante (conci,

conf.); Fantini (Aw. Palatta, Gentili), c. Min. finanze (Avv. dello Stato Palatiello). Conferma App. Bologna 20 marzo

1984.

Tributi in genere — Errori ed omissioni del contribuente — De

ducibilità — Termini di impugnazione (D.p.r. 26 ottobre 1972

n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributario, art.

16) Tributi in genere — Modifiche alla dichiarazione — Termine quin

quennale — Inapplicabilità (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, art.

16; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in ma

teria di accertamento delle imposte sui redditi, art. 43) Tributi in genere — Ripetizione di imposte pagate — Azione di

ripetizione di indebito ed azione di arricchimento — Impropo nibilità (Cod. civ., art. 2033, 2041, 2042; d.p.r. 26 ottobre 1972

n. 636, art. 16).

Gli errori ed omissioni del contribuente devono essere dedotti sem

pre con impugnazione, nei termini di decadenza, dell'atto im

positivo o del ruolo, anche quando quest'ultimo sia meramente

ripetitivo della dichiarazione del contribuente. (1) Il contribuente non ha il potere di apportare modifiche alla sua

dichiarazione nel periodo di cinque anni concesso dall'art. 43,

3° comma, d.p.r. 600/73 in via esclusiva all'ufficio finanzia rio, una volta che il rapporto tributario sia divenuto definitivo

per il decorso dei termini di impugnazione. (2) Non è proponibile nei confronti della amministrazione finanzia

ria l'azione ordinaria di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.

né quella generale di arricchimento senza causa ex art. 2041,

per la ripetizione di imposte che si assumono indebitamente

pagate in forza di accertamento o iscrizione a ruolo divenuto

incontestabile. (3)

(1-3) La pronunzia applica a diverse fattispecie i principi costantemente affermati in tema di definitività del rapporto tributario e di improponibi lità di qualunque altra azione che valga a superarne gli effetti, con riferi mento alla efficacia delle pronunzie di illegittimità costituzionale di norme

tributarie, ai fini del rimborso delle imposte pagate: per ogni riferimento, v. Cass. 21 giugno 1988, n. 4223, Foro it., 1988, I, 2184, con nota di

richiami, che ha individuato con estrema chiarezza i limiti di proponibili tà dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nel campo tribu tario in relazione ai principi che regolano questo processo ed agli oneri

imposti al contribuente dagli art. 16 d.p.r. 636/72 e 38 d.p.r. 602/73, nel senso che le decadenze maturate in forza di dette norme rendono definitivo ed incontestabile il rapporto e del tutto legittima la ritenzione

dell'imposta pagata da parte dell'amministrazione, cosi che non possa configurarsi alcun indebito, neppure sotto il profilo della azione residuale di arricchimento; il riferimento a quest'ultima azione non si rinviene espli citamente — a differenza di quel che accade nella sentenza in epigrafe — nelle altre pronunzie che hanno propugnato i principi in easme, tutta via non può esservi dubbio che le due azioni, ex art. 2033 e art. 2041

c.c., siano assoggettabili al medesimo regime nel campo dei rapporti tri butari e che, di più, per l'azione generale di arricchimento senza causa, la intervenuta definitività del rapporto per omessa attivazione nei termini delle azioni tipiche regolate dai cit. art. 16 d.p.r. 636/72 e 38 d.p.r.

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