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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 28 maggio 1988, n....

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sezione I civile; sentenza 28 maggio 1988, n. 3670; Pres. Vela, Est. Lupo, P.M. Paolucci (concl. conf.); Da Dalt e altro (Avv. Falchi) c. Provincia di Treviso (Avv. Verino, Tamborra). Conferma Pret. Oderzo 12 novembre 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1189/1190-1191/1192 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183926 . Accessed: 28/06/2014 07:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.156 on Sat, 28 Jun 2014 07:44:57 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 28 maggio 1988, n. 3670; Pres. Vela, Est. Lupo, P.M. Paolucci (concl.conf.); Da Dalt e altro (Avv. Falchi) c. Provincia di Treviso (Avv. Verino, Tamborra). ConfermaPret. Oderzo 12 novembre 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1189/1190-1191/1192Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183926 .

Accessed: 28/06/2014 07:44

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 maggio

1988, n. 3670; Pres. Vela, Est. Lupo, P.M. Paolucci (conci,

conf.); Da Dalt e altro (Avv. Falchi) c. Provincia di Treviso

(Avv. Verino, Tamborra). Conferma Pret. Oderzo 12 novem

bre 1983.

Caccia — Accertamento di infrazione a mezzo verbale di guardie

venatorie volontarie — Efficacia probatoria (Cod. civ., art. 2700;

cod. pen., art. 357; r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, approvazione

del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina

e per l'esercizio della caccia, art. 43; 1. 2 agosto 1967 n. 799,

modifiche al t.u. delle norme per la protezione della selvaggina

e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939

n. 1016; 1. 27 dicembre 1977 n. 968, principi generali e disposi zioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina

della caccia, art. 27, 28; 1. reg. Veneto 14 luglio 1978 n. 30,

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la

disciplina della caccia, art. 30, 40; 1. 24 novembre 1981 n. 689,

modifiche al sistema penale, art. 23).

Spese giudiziali in materia civile — Rappresentanza in giudizio

di ente territoriale a mezzo di proprio funzionario delegato —

Esercizio della professione forense — Diritto alla liquidazione

delle spese (Cod. proc. civ., art. 87, 91).

Il verbale di accertamento di infrazione redatto dalle guardie ve

natorie volontarie, cui deve essere riconosciuta la qualifica di

pubblico ufficiale, ha l'efficacia probatoria rinforzata dell'atto

pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. (1)

(1) La Cassazione torna a pronunciarsi su una controversa questione relativa all'efficacia probatoria del verbale di contravvenzione redatto da

guardie giurate private e reso esecutivo dal pretore con ordinanza

ingiunzione in applicazione di quanto disposto dalla 1. 689/81 di depena lizzazione.

Si vedano, in senso contrario: Pret. Roma 14 marzo 1987, Foro it.,

1988, 1, 2547, in cui, viceversa, il giudice di merito ha disposto che nel

procedimento di opposizione a sanzione amministrativa non possa rico

noscersi al verbale di contravvenzione l'efficacia probatoria di cui all'art.

2700 c.c., essendo il giudizio del pretore fondato sul diverso principio del libero apprezzamento del materiale probatorio. Sulla base di analoghe

considerazioni era stata in precedenza sollevata, in riferimento all'art.

24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 1. cit., ritenu

to lesivo del diritto alla difesa dell'interessato (ridotto alla sola querela di falso), risolta dalla Corte costituzionale nel senso della manifesta in

fondatezza, con ord. 10 dicembre 1987, n. 504, ibid., 2546, con nota

di richiami anche sulla attribuzione della qualifica di agenti di polizia

giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni venatorie (su cui si

veda altresì', in senso contrario alla pronuncia in rassegna, Cass. 18 aprile

1984, n. 2539, id., Rep. 1984, voce Caccia, n. 21). In particolare sulle

guardie giurate bancarie, v. Cass. 24 ottobre 1984, Berruti, id., Rep. 1986,

voce Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, n. 25; in merito

alla vigilanza esercitata dal questore sul servizio delle guardie particolari

giurate, v. Cass. 16 gennaio 1986, Colonna, id., Rep. 1987, voce Guardia

privata e istituti di vigilanza e di investigazione, n. 4.

Sulla nozione di caccia abusiva: Cass. 12 febbraio 1985, D'Onofrio,

ibid., voce Caccia, n. 23; App. Napoli 19 novembre 1982, id., Rep. 1984,

voce cit., n. 20, interessante anche sotto il diverso profilo dell'indicazione

dei rapporti tra illeciti penali e infrazioni amministrative in tema di cac

cia, su cui si vedano, altresì, i richiami della citata nota a Corte cost.

504/87, nonché, Pret. Montefalco 21 febbraio 1986, id., Rep. 1987, voce

cit., n. 19.

Sulla natura giuridica della riserva di caccia, intesa non come estrinse

cazione del diritto di proprietà, bensì come diretta derivazione da un prov vedimento amministrativo di concessione, v. Cass. 24 giugno 1985, n.

3791, id., Rep. 1985, voce cit., n. 9.

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in merito alle controversie in

cui i proprietari di terreni compresi in zona sottoposta al divieto assoluto

di caccia sostengono che gli agenti di controllo abbiano disposto di mezzi

impropri per far rispettare il divieto di caccia, v. Cass. 13 luglio 1981,

n. 4557, id., 1983, I, 2500.

Sui rapporti tra leggi statali e leggi regionali in materia di caccia: Cons.

Stato, sez. VI, 14 maggio 1987, n. 308, id., Rep. 1987, voce cit., n.

20; in particolare, per quanto concerne le regioni a statuto speciale, sez.

VI 7 luglio 1986, n. 491, ibid., n. 21.

Sulla competenza e sui limiti del potere cognitorio del pretore in merito

alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative, si veda, da

ultimo, la nota a Pret. Castelfranco Veneto 3 aprile 1987, id., 1988, I, 3480.

In dottrina, sulla caccia in generale: I. Gorlan, Caccia, voce del Dige

sto pubbl., 1987, 419; R. Caccin, L'esercizio della caccia con atti diretti

Il Foro Italiano — 1989.

Nel caso in cui l'ente territoriale abbia delegato alla rappresen

tanza in giudìzio un proprio funzionario iscritto nell'elenco spe

ciale annesso all'albo degli avvocati della provincia, questi

partecipa al giudizio non in veste di funzionario delegato, bensì

come difensore dell'ente, e, pertanto, spetta all'ente stesso la

liquidazione degli onorari di difesa, ex art. 91 c.p.c. (2)

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il pretore

ritenuto la loro responsabilità sulla base del solo verbale di accer

tamento redatto da guardie volontarie, senza avere assunto alcu

na prova nonostante che essi avessero contestato del tutto i fatti

loro addebitati. Tale verbale di accertamento, ad avviso dei ricor

renti, non ha la forza probatoria dell'atto pubblico e, nell'assen

za di altre prove, il pretore avrebbe dovuto ritenere non sufficiente

la prova della loro responsabilità, con conseguente accoglimento della opposizione a norma del penultimo comma dell'art. 23 1.

24 novembre 1981 n. 689.

Il motivo di ricorso è infondato. L'affermazione di diritto su

cui il motivo si fonda è che il processo verbale redatto dalle guar

die venatorie volontarie non ha natura di atto pubblico, in quan

to tali guardie non sono pubblici ufficiali. L'affermazione dei

ricorrenti è inesatta.

Secondo l'art. 27, 1° comma, 1. 27 dicembre 1977 n. 968, «la

vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti

venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni ed alle guar

die volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche na

zionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza» (nel 2° com

ma dell'art. 27 la vigilanza è affidata anche ad altri organi che

qui non rilevano). Come si desume sia dal 4° comma dello stesso

art. 27, sia dal successivo art. 28, le guardie volontarie, a diffe

renza degli agenti dipendenti dagli enti delegati dalle regioni, non

esercitano funzioni di polizia giudiziaria, onde non possono com

piere, in caso di contestazione delle infrazioni amministrative alle

leggi sulla caccia, le attività indicate dal 2° comma dell'art. 28

(tra cui il sequestro nei casi ivi previsti); alle guardie volontarie,

però, il 1° comma dell'art. 28 attribuisce diversi poteri, accomu

nandoli per questo aspetto agli agenti di polizia giudiziaria: essi,

«per l'esercizio di vigilanza possono chiedere la esibizione della

licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assi

curazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in pos

sesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine

di caccia»; inoltre, il 6° e 7° comma dello stesso art. 28 prevedo

all'abbattimento o alla cattura abusivi della selvaggina tra furto e illecito

amministrativo, in Nuovo dir., 1987, 979; F. Artemisio, Uccellagione, caccia e furto; concorso formale o concorso apparente di norme?, ibid.,

790; G. Ambrosin, Furto c.d. venatorio e principio di specialità, ibid.,

636; A. T. Correnti, Commento teorico pratico alla legge sulla caccia

27 dicembre 1977 n. 968, Padova, 1986; M. Monteforte, Ancora sull'e

sercizio venatorio e sulla rilevanza generale dell'impossessamento della

fauna, in Giur. agr. it., 1986, 39; M. Santoloci, Note sul problema giu rìdico del bracconaggio, in Riv. pen., 1985 , 999.

In particolare, sui rapporti tra normativa statale e normativa regionale: A. Ambrosi, Sanzioni amministrative e principio di specialità nei rapporti tra norme statali e norme regionali, in Dir. e società, 1987, 81.

Sui controlli privati: B. Ferraro, La vigilanza privata nell'attuale or

dinamento giuridico: problemi e prospettive, in Nuovo dir., 1987, 148.

(2) Nel caso l'ente sia rappresentato in giudizio da un proprio funzio

nario non iscritto all'elenco speciale è pacifico che non spettino all'ente

stesse le competenze di lite: cfr. Cass. 20 maggio 1987, n. 4610, Foro

it., Rep. 1987, voce Sanzioni amministrative, n. 82 (e in Giust. civ., 1987,

I, 2241, con nota di richiami); 15 dicembre 1983, n. 7409, Foro it., Rep.

1984, voce Amministrazione dello Stato (rappresentanza), n. 14; 1° di

cembre 1978, n. 5679, id., Rep. 1978, voce cit., n. 4; 9 agosto 1977,

n. 3644, id., Rep. 1977, voce cit., n. 4.

Sulla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione da parte dei pro

pri funzionari ai sensi dell'art. 3 r.d. 1611/33, v. Cass. 22 gennaio 1980,

n. 485, id., 1980, I, 3058, con nota di richiami. Sul diritto dei professio

nisti degli uffici legali degli enti locali alla divisione delle competenze

di lite, v. Corte cost. 10 giugno 1988, n. 624, in questo fascicolo, I,

1027, con nota di richiami.

Sui rimedi esperibili in caso di omessa pronuncia sulle spese del prov vedimento di rigetto del ricorso d'urgenza, v. Trib. Bari 6 febbraio 1986

e Pret. Sestri Levante 9 gennaio 1987, Foro it., 1987, I, 1615, con nota

di A. Proto Pisani.

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PARTE PRIMA

no che «gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, viola

zioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei

quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le

eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente

da cui dipendono ed all'autorità competente, ai sensi delle dispo sizioni vigenti. Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospet to che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione

vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorial

mente competente». Contenuto sostanzialmente uguale ha la 1. reg. Veneto 14 lu

glio 1978 n. 30 (come si è detto in narrativa, l'ordinanza

ingiunzione avverso la quale è stata proposta opposizione si rife

risce a violazioni sia della normativa statale sulla caccia, sia della

citata legge regionale). Ed invero le disposizioni dell'art. 40 della

legge regionale corrispondono all'art. 27 della legge statale, men

tre l'art. 42 attribuisce alle guardie volontarie gli stessi poteri pre visti dall'art. 28 della legge statale.

Il complesso delle trascritte disposizioni rende evidente che le

guardie volontarie svolgono la pubblica funzione amministrativa

di vigilare sull'applicazione della legge sulla caccia, anche a pro tezione della fauna selvatica, che «costituisce patrimonio indispo nibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità

nazionale» (art. 1 1. 968/77). A tali guardie va perciò riconosciu

ta la qualifica di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 c.p., onde i processi verbali da essi compiuti («i verbali di riferimen

to», li denomina, come si è detto, l'art. 28 1. 968/77) sono atti

pubblici ed hanno perciò il valore probatorio previsto dall'art.

2700 c.c.

Non è censurabile, pertanto, la sentenza impugnata che ha de

sunto dal contenuto del processo verbale di due guardie volonta

rie la prova della sussistenza delle tre violazioni per le quali è

stata emanata l'ordinanza-ingiunzione nei confronti dei due ri

correnti. Il pretore ha, infatti, rilevato che i fatti attestati da tale

processo verbale non avevano trovato alcuna smentita nel giudi zio, osservando in particolare che gli opponenti, che non avevano

formulato alcuna istanza probatoria, non avevano neanche forni

to una diversa spiegazione della loro presenza nella riserva di

caccia.

Né ha fondamento la tesi, esposta dai ricorrenti, che sarebbe

sufficiente al destinatario di una ordinanza-ingiunzione di paga mento ex lege 689/81 proporre opposizione per rendere applica bile la disposizione prevista dal penultimo comma di quest'ultima

legge, secondo cui «il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente». Que sta norma presuppone che non sia provata la responsabilità del

l'opponente ed intende evitare che le conseguenze della prova mancata siano fatte ricadere sull'opponente, che è il soggetto che

instaura il giudizio civile di opposizione. Nel caso di specie, però, il pretore ha ritenuto — con motiva

zione immune da vizi logici e giuridici — pienamente provata la responsabilità degli opponenti, onde la regola probatoria invo cata dai ricorrenti non può assumere alcuna rilevanza.

2. - Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 87 c.p.c., per avere il pretore liquidato diritti ed onorari a favore della provincia di Treviso, che non si era costituita a mezzo di un procuratore legale, ma si era fatta rappresentare da

un suo funzionario (dott. proc. Nicolò Tamborra). La provincia di Treviso, in merito a questo motivo, ha fatto

presente che l'avv. Nicolò Tamborra è contemporaneamente suo

dipendente ed avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'al bo degli avvocati di Treviso (art. 3, ultimo comma, r.d. 1. 27

novembre 1933 n. 1578). In qualità di avvocato egli è stato dele

gato non solo a rappresentare, ma anche a difendere la provincia davanti al Pretore di Oderzo (ed analoga procura egli ha ricevuto anche per la difesa davanti a questa corte).

In relazione alla illustrata situazione deve dirsi che l'avv. Tam borra ha partecipato al giudizio pretorile non come funzionario

delegato dalla provincia, a norma dell'art. 13, 4° comma, 1.

689/81, bensì' come difensore dell'ente, onde a quest'ultimo an davano liquidati gli onorari di difesa a norma dell'art. 91 c.p.c.

Anche il secondo motivo è perciò infondato. Il ricorso va quin di integralmente rigettato.

Il Foro Italiano — 1989.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 aprile 1988, n. 3176; Pres. Vercellone, Est. Senofonte, P.M. Vir

gilio (conci, conf.); Vecci (Avv. Sorrentino) c. Montalcini

(Avv. E. Romanelli, Speranza). Conferma App. Torino 16

marzo 1983.

Cassazione civile — Motivi di ricorso — Inosservanza degli ob

blighi fiscali — Inammissibilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 360; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3278, approvazione del testo

di legge delle tasse sui contratti di borsa, art. 19). Borsa (ordinamento, operazioni e contratti di) — Conto liquida

zioni — Conto corrente — Analogia — Onere di specifica e

tempestiva contestazione — Sussistenza (Cod. civ., art. 1832).

L'inosservanza da parte del giudice del divieto di pronunciarsi su domanda la cui proponibilità sia condizionata ad adempi menti fiscali (nella specie, previsti dall'art. 19 r.d. 30 dicembre

1923 n. 3278, sulle tasse sui contratti di borsa) non eseguiti, non costituisce valido motivo di ricorso per cassazione. (1)

Per analogia con la disciplina dell'estratto di conto corrente, il

cliente ha l'onere di contestare tempestivamente (nel termine

di decadenza di sei mesi dalla ricezione) e in modo specifico le risultanze del «conto liquidazioni» relativo ad operazioni com

piute nel suo interesse dall'agente di borsa. (2)

(1) In senso conforme, Cass. 23 marzo 1968, n. 927, Foro it., 1968, I, 1500, con nota di richiami. Corte cost. 28 aprile 1970, n. 61, id., 1970, I, 1554, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 19 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3278, in riferimento all'art. 24, 1° comma, Cost., in quanto il diritto di adire gli organi giurisdizionali, sancito nel l'art. 24, 1° comma, deve essere contemperato con l'interesse generale alla riscossione dei tributi, che pure è affermato nell'art. 53, 1° comma, Cost.

(2) In senso conforme: Cass. 4 aprile 1986, n. 2337, Foro it., Rep. 1986, voce Borsa, n. 19 e in Banca, borsa, ecc., 1987, II, 265, con nota di G. Olivieri, secondo cui il conferimento di un ordine di borsa è desu mibile dall'approvazione tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832

c.c., nel quale risulti annotato il credito derivante dall'esecuzione dell'or dine medesimo, in quanto, come il contratto di borsa, detto ordine può essere stipulato anche verbalmente, mentre la redazione del fissato bolla to è prevista soltanto agli effetti tributari; Trib. Milano 9 luglio 1984, Foro it., Rep. 1986, voce Contratti bancari, n. 12; Cass. 29 gennaio 1982, n. 575, id., 1983, I, 1990, con nota di richiami.

Nel senso che la contestazione dell'estratto conto, trasmesso da un cor rentista all'altro, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1832 c.c., richiede che una o più annotazioni siano oggetto di espressa dichiarazione di non ac cettazione, con specificazione dei motivi, e, pertanto, non è ravvisabile in un generico rifiuto del conto stesso, v. Cass. 12 novembre 1987, n. 8335, id., Rep. 1987, voce cit., n. 37, e 1° agosto 1987, n. 6656, id., 1988, I, 104, con note di Viale e Tucci (che in particolare ribadisce l'estensione di tale principio al fideiussore del correntista).

All'approvazione tacita della posta dell'estratto conto relativa all'ope razione controversa, la prevalente giurisprudenza attribuisce valore con fessorio: Cass. 4 aprile 1986, n. 2337, cit.; App. Cagliari 13 luglio 1984, id., Rep. 1986, voce cit., n. 10; Trib. Milano 6 giugno 1984, ibid., n. 11; Cass. 14 febbraio 1984, n. 1112, id., 1984, I, 1285 (in motivazione). Di questo avviso, in dottrina: Molle, 1 contratti bancari, in Trattato Cicu e Messineo, Milano, 1981, 557; Tonni, Natura giuridica dell'appro vazione dell'estratto di conto corrente bancario, in Banca, borsa, ecc., 1956, II, 108; Caltabiano, Brevi note in tema di approvazione del conto corrente, in Giur. it., 1960, I, 1, 92; Martorano, Il valore probatorio dell'estratto conto e dell'estratto di saldaconto, in Banca, borsa, ecc., 1982, I, 826; Inizitari, Gli effetti della approvazione del conto corrente bancario e impugnativa delle singole partite, in Giur. it., 1985, I, 1, 1091.

Per un diverso inquadramento sistematico dell'istituto in esame, Trib. Roma 24 marzo 1967, Foro it., Rep. 1968, voce Conto corrente, n. 3, che ha sostenuto la natura negoziale dell'approvazione del conto. In sen so conforme in dottrina, Tantulli, Sull'approvazione dell'estratto conto nel conto corrente bancario in, Banca, borsa, ecc., 1974, I, 412; Olivie ri, Ordine di borsa ed efficacia probatoria dell'estratto conto, cit.

È principio consolidato che l'incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dalla mancata impugnazione, si riferisce ai rispettivi accrediti ed addebiti nella loro realtà effettuale (ossia riguarda solo le iscrizioni delle singole partite) e non alla validità ed efficacia dei rapporti obbliga tori da cui essi derivano: Trib. Roma 27 giugno 1987, Foro it., Rep. 1987, voce Contratti bancari, n. 35; Cass. 24 luglio 1986, n. 4735, id., Rep. 1986, voce Conto corrente, n. 2; 7 settembre 1984, n. 4788, id., Rep. 1984, voce Contratti bancari n. 36; App. Cagliari 13 luglio 1984,

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