sezione I civile: sentenza 13 gennaio 1988, n. 186; Pres. Vela, Est. Senofonte, P.M. Zema (concl.conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Palatiello) c. Soc. Siam. Conferma Comm. trib. centrale13 luglio 1982, n. 1577Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1579/1580-1581/1582Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183988 .
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1579 PARTE PRIMA 1580
novembre 1978 del tribunale; né si verte —come diviene ovvio
aggiungere — nel caso di un'esecuzione forzata, la quale sia pro seguita o sia stata intesa proseguire sulla base della sentenza di
primo grado (intendendosi la sentenza pretorile 21 febbraio 1978), la quale non risulta sia stata mai messa in esecuzione e della qua le nessuna pronuncia, per quanto può interessare, rimase esclusa
dall'oggetto del giudizio di appello e dalla relativa sentenza con fermativa.
Si verte invece nel caso di un'opposizione a precetto intimativo
del pagamento di somme che sarebbero state dovute a titolo retri butivo dal 21 febbraio 1978 (data dell'accennata prima sentenza del pretore che ritenne illegittimo il licenziamento ed ordinò la
reintegrazione) al 31 luglio 1982.
Tuttavia il precetto opposto era stato notificato il 23 novembre
1983, in tempo ben successivo alla sentenza della Corte suprema 30 settembre 1982-30 marzo 1983 che aveva cassato la sentenza di appello 12 ottobre-21 novembre 1978, costituente il presuppo sto e l'antecedente necessario (sotto l'aspetto sostanziale e sotto
quello processuale) di ogni pretesa retributiva.
Correlativamente tale pretesa, essendo stata azionata con il pre cetto dopo la caducazione del titolo principale e fondamentale
(tenente luogo di pronuncia sull'art), oggetto di cassazione, ri
spetto al quale era da considerarsi «atto dipendente», non si pro fila giuridicamente fondata alla stregua di quanto dedotto nel
ricorso che ha invece fondamento e deve essere accolto: tanto
enunciasi non senza rilevare come in definitiva si verta in situa
zione del tutto analoga a quello su cui ha inciso Cass. 30 gennaio
1985, n. 600 (id., Rep. 1985, voce Impugnazioni civili, n. 128), in ordine alla quale «la cassazione della sentenza non definitiva
sull'art debeatur comporta, ai sensi dell'art. 336, 2° comma, c.p.c., la caducazione della sentenza definitiva contenente la pronuncia sul quantum, stante la dipendenza di questo dalla decisione im
pugnata»; che d'altronde, circa il 2° comma dell'art. 336 c.p.c., versandosi nell'ipotesi di «effetto espansivo esterno», devesi te ner conto del come questa Corte suprema abbia sancito che l'ef fetto espansivo stesso riguarda pure atti e provvedimenti dipendenti che abbiano luogo in altri giudizi (cfr. Cass. n. 678 del 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 135, in fattispecie di annullamento di lodo arbitrale, determinante la caducazione del conseguente decreto ingiuntivo).
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile: sentenza 13 gennaio 1988, n. 186; Pres. Vela, Est. Senofonte, P.M. Zema (conci,
conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Palatiello) c. Soc. Siam.
Conferma Comm. trib. centrale 13 luglio 1982, n. 1577.
Tributi locali — Invim — Imponibile — Spese incrementative — Convenzione urbanistica per la lottizzazione di terreni a sco
po edilizio — Cessione gratuita di parte dei terreni al comune
per la realizzazione di opere di urbanizzazione — Valore dell'a rea ceduta — Inclusione (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, istitu zione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, art. 13).
Nell'ipotesi di una convenzione urbanistica per la lottizzazione di terreni a scopo edilizio, con cessione gratuita al comune di una parte dei terreni medesimi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il valore dell'area ceduta gratuitamente al comune rientra tra le spese incrementative ai fini della determi
nazione della base imponibile dell'Invim attraverso un'applica zione per analogia dell'ultimo comma dell'art. 13 d.p.r, 643/72, atteso che tale cessione persegue finalità urbanizzative e rap presenta una posta passiva dell'incremento di valore fiscalmen te rilevante. (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe la Cassazione affronta per la prima volta il problema della riconoscibilità o meno, quale spesa incrementativa ai fini dell'Invim, del valore dell'area ceduta gratuitamente al comune nell'ambito di una convenzione di lottizzazione a scopo edilizio.
La conclusione cui previene la Cassazione (nel senso della riconoscibili
II Foro Italiano — 1989.
Svolgimento del processo. — Con atto notarile del 24 dicembre
1973, la sas società immobiliare agricola Melchiorre di Vincenzo
Melchiorre e C. - Siam alienò a Pasquale Scognamiglio un suolo
edificabilc di mq. 2570 in Valenza, facente parte di una lottizza
zione convenzionata, dichiarando, agli effetti dell'imposta Invim, il valore iniziale di lire 38.550.000 e spese per urbanizzazione di
lire 41.518.000, riconosciute dall'ufficio del registro di Alessan
dria limitatamente a lire 27.653.000.
Su ricorso della società, la commissione tributaria di primo grado ha ritenuto riconoscibile anche l'ulteriore somma di lire 13.650.000,
equivalente alla metà del valore di un suolo di mq. 1920 anch'es so compreso nel piano di lottizzazione e ceduto dalla Siam al
comune gratuitamente, ai sensi dell'art. 43 del locale regolamen to edilizio, senza pronunciarsi sulla riconoscibilità, richiesta dalla
contribuente con nota aggiunta, dell'importo corrispondente alla
metà del valore di altri mq. 7164 pure ceduti gratuitamente dalla
società al comune per scopi sociali. Su quest'ultimo punto non si è pronunciata neppure la commissione di secondo grado, la
quale ha, inoltre, escluso la detraibilità della somma di lire
13.650.000, non ritenendola assimilabile alle spese di urbaniz
zazione.
Con la decisione n. 1577 del 13 luglio 1982, denunciata in que sta sede, la Commissione tributaria centrale ha accolto il ricorso
della Siam, osservando che la cessione gratuita di suoli al comu
ne, nell'ambito di una lottizzazione convenzionata, rientra tra le
spese di urbanizzazione detraibili dall'incremento di valore del
l'immobile alienato, a norma dell'art. 13, ultimo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 (nel testo novellato dall'art. 1 d.p.r. 23
dicembre 1974 n. 688), perché il concetto di «spese incrementati
ve», latamente intese, comprende non solo le erogazioni di dena
ro, ma anche le cessioni (gratuite) di beni, da parte del pro
tà) è conforme a quella cui è finora giunta la giurisprudenza della Com missione tributaria centrale, specie dopo la pronuncia delle sezioni unite del 5 luglio 1985, n. 6590 (Foro it., Rep. 1985, voce Tributi locali, n.
245), che ha determinato un orientamento unanime del medesimo organo giudiziario. Occorre, peraltro, sottolineare come la Cassazione abbia in teso parzialmente correggere le argomentazioni sinora addotte della Com missione tributaria centrale, nel senso di includere il valore dell'area in questione tra le spese incrementative solo attraverso un'applicazione in via analogica dell'ultimo comma dell'art. 13 d.p.r. 643/72.
In senso conforme, oltra alla decisione citata sopra, cfr. Comm. trib. centrale 14 novembre 1987, n. 8281, id., Rep. 1987, voce cit., n. 224; 23 luglio 1987, n. 5825, ibid., n. 225; 26 gennaio 1987, n. 687, ibid., n. 226; 7 ottobre 1986, n. 7594, ibid., n. 227; Comm. trib. II grado Piacenza 18 settembre 1986, ibid., n. 228; Comm. trib. centrale 16 aprile 1986, n. 3265, id., Rep. 1986, voce cit., n. 222; 31 gennaio 1986, n. 912, ibid., n. 224; 26 settembre 1985, n. 7990, ibid., n. 226; 14 settembre
1985, n. 7562, ibid., n. 227; 5 giugno 1985, n. 5518, id., Rep. 1985, voce cit., n. 224; 23 marzo 1984, n. 2770, id., Rep. 1984, voce cit., n. 298; 24 marzo 1982, n. 1577, id., Rep. 1983, voce cit., n. 343; 29 ottobre 1981, n. 4365, id., Rep. 1982, voce cit., n. 225; Comm. trib. I grado Brindisi 4 febbraio 1981, ibid., n. 222; Comm. trib. II grado Pesaro 18 febbraio 1980, ibid., n. 221; Comm. trib. II grado Parma 2 febbraio 1980, ibid., n. 220; Comm. trib. centrale 17 maggio 1980, n. 1617, id., Rep. 1981, voce cit., n. 266; Comm. trib. I grado Brindisi 12 novembre 1980, ibid., n. 273; Comm. trib. I grado Salerno 17 aprile 1978, id., Rep. 1979, voce cit., n. 235.
Contra, Comm. trib. centrale 18 maggio 1982, n. 449, id., Rep. 1984, voce cit., n. 299; 18 giugno 1982, n. 3307, id., Rep. 1983, voce cit., n. 341; 23 aprile 1982, n. 2045, ibid., n. 342; 22 gennaio 1982, n. 451, id., Rep. 1982, voce cit., n. 216; 22 gennaio 1982, n. 449, ibid., n. 218; Comm. trib. I grado Pesaro 29 aprile 1978, ibid., n. 223.
In dottrina, cfr. S. Bianchi, Sull'imputazione quali spese incrementati ve ai fini Invim del valore delle aree gratuitamente cedute al comune, in Finanza loc., 1981, 905; Id., Ancora in tema di aree gratuitamente cedute come spese incrementative ai fini Invim, ibid., 1545; G. Cioppi, La cessione gratuita di aree ai comuni e l'art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, id., 1983, 570; A. Consonni, Invim - Spese incrementative ex art. 13 - Detraibilità del valore delle aree cedute gratuitamente al comune per l'urbanizzazione, in Riv. not., 1983, 427; T. Corrado, Sulla detraibi lità del valore delle aree cedute ai comuni agli effetti dell'Invim, in Bol lettino trib., 1977, 183; D'Angela, Cessione gratuita ai comuni e calcolo dell'incremento imponibile, in Corriere trib., 1982, 974; A. Di Pietro, L'imposta sull'incremento di valore degli immobili e le cessioni gratuite di aree ai comuni, in Riv. dir. fin., 1979, II, 61; Id., Regime fiscale della concessione e delle convenzioni edilizie ed urbanistiche, Rimini, 1985, 187 ss.; S. Dus, La cessione «gratuita» di aree al comune nella disciplina dell'Invim, in Rass. trib., 1986, II, 485.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
prietario a favore del comune col quale egli abbia stipulato una
convenzione di urbanizzazione e dirette alla realizzazione di que
st'ultima, in relazione alla richiesta di autorizzazione alla lottiz
zazione di un terreno a scopo edilizio, ex art. 28 della legge urbanistica (nel testo risultante dall'art. 8 1. n. 765 del 6 agosto
1967, c.d. legge-ponte). Anche codeste cessioni concorrono, infatti, secondo la Com
missione centrale, ad incrementare il valore dell'area alienata e
si traducono in un sacrificio patrimoniale del venditore.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso, con motivo uni
co, l'amministrazione finanziaria dello Stato, la quale, deducen
do violazione e falsa applicazione degli art. 11, 13 e 18 d.p.r.
643/72, testualmente lamenta che «La Commissione centrale sia
pervenuta a ritenere che la cessione gratuita in aree al comune
debba essere ricompresa tra le 'spese incrementati ve' del valore
del bene alienato ai sensi delle norme sopra citate sulla base di
una interpretazione delle medesime contrastante con la lettera e
la ratio delle medesime e fondata piuttosto su criteri di estensione
per presunti motivi metagiuridici del significato del dato legis lativo che su di una corretta analisi ermeneutica sotto il profilo
giuridico dei medesimi. Si deve, infatti, ritenere che il legislatore nella materia de qua
abbia in modo inequivoco inteso delimitare le 'spese' di cui trat
tasi nell'ambito delle sole erogazioni di denaro poste in essere
dal proprietario dell'immobile al fine di incrementare il valore
dell'immobile stesso.
Ciò risulta sia dallo stesso termine rinvenibile nella normativa
in questione ('spese' - erogazione di denaro per l'acquisto, la co
struzione o l'incremento del bene, v. art. 11 cit.); sia dal riferi
mento contenuto nell'ultimo comma dell'art. 13 cit., che dispone
particolari criteri per il computo delle 'spese' di urbanizzazione
primaria o secondaria, facendo riferimento all"importo' di tali
spese, ovverosia all'ammontare dell'onere finanziario che nella
convenzione o in altro atto di impegno stipulato con il comune
interessato, è posto a carico del proprietario delle aree per l'ese
cuzione delle relative opere; sia, infine, dal dettato di cui al 4°
comma dell'art. 18 cit., che richiede, nei casi in cui le spese deb
bano essere comprovate, che il contribuente deve produrre la re
lativa «documentazione», ossia la prova documentale (fattura,
quietanza, ecc.) dell"importo' preciso delle spese medesime, pro
va che, con ogni evidenza, può essere fornita solo per gli oneri
che si concretano in una erogazione di denaro e non per oneri
di altra natura, che, pur incidendo economicamente nella sfera
patrimoniale del soggetto, siano determinabili quantitativamente solo attraverso un procedimento accertativo autonomo fondato
su elementi presuntivi. È appena il caso di aggiungere per completezza espositiva che
sarebbe parimenti erroneo assumere la ricomprensione dell'onere
in questione anche a voler prescindere dalla sua non documenta
bilità sotto il profilo dell'ammontare monetario tra le 'spese ef
fettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli . .
di cui al 1° comma del citato art. 13.
Appare infatti palese che con i termini 'oneri e altri vincoli'
il legislatore nel contesto de quo ha inteso riferirsi a limiti di
natura reale gravanti sui beni e non già ad obblighi di natura
personale assunti attraverso convenzioni da parte dei soggetti alienanti».
La società intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione. — Il ricorso non è fondato.
Sulla questione specifica (che viene per la prima volta sottopo
sta all'esame di questa corte) si è ripetutamente pronunciata la
Commissione tributaria centrale in senso prevalentemente con
forme alla decisione qui denunziata (dee. 1577 del 1983, Foro
it., Rep. 1983, voce Tributi locali, n. 343; 4365/81, id., Rep.
1982, voce cit., n. 225), con argomentazioni analoghe.
Si deve, peraltro, convenire che queste ultime si prestano alle
critiche mosse dall'amministrazione ricorrente, ancorché il deci
sum sia corretto e richieda, quindi, solo di essere più appropria
tamente motivato (art. 384, cpv., c.p.c.). Il testo attualmente in vigore dell'art. 13, 2° comma, d.p.r.
643/72 (come riformulato dall'art. 1 d.p.r. 688/74) include fra
le spese incrementative anche quelle di urbanizzazione primaria
o secondaria, accollate al proprietario per l'«importo» risultante
da convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni
ovvero dalle delibere che essi abbiano al riguardo adottate.
Queste spese si riferiscono alle opere di urbanizzazione la cui
realizzazione sia stata assunta dal proprietario, come inequivoca
II Foro Italiano — 1989.
bilmente si desume dalla disposizione finale della norma, che gli
impone l'obbligo (provvisoriamente sospeso) di pagare l'importo
corrispondente alla maggiorazione del valore iniziale (per il titolo
considerato), qualora non provveda all'ultimazione di siffatta opera nei termini stabiliti.
Ritenere, quindi, estensivamente compreso nel contenuto della
norma in esame anche le cessioni gratuite (che sono, ovviamente,
tutt'altra cosa) è scopertamente arbitrario, posto che alla inter
pretazione estensiva può farsi correttamente ricorso solo per col
mare lo «scarto» (per difetto) tra il testo del precetto legislativo e la mens legis, identificabile, questa, con la «intenzione del legi
slatore», non adeguatamente tradotta, in thesi, nella proposizio ne linguistica destinata ad esprimerla. Nella materia, invece, la
volontà della legge è rispecchiata con chiarezza dalla formulazio
ne letterale della norma e non si configura, pertanto, divario al
cuno con il suo significato logico. Tanto più che nel tessuto dell'art. 8 1. 765/67 (che sostituito
il 1° e il 2° comma dell'art. 28 della legge urbanistica), al quale la norma citata rimanda, gli oneri di urbanizzazione sono consi
derati separatamente (finanche con numerazione distinta) dalle
cessioni gratuite. E non è davvero pensabile che gli autori del
decreto delegato abbiano ignorato la distinzione.
Per cui (lapalissianamente) delle due l'una: o essi hanno inteso
cancellarne la portata, agli effetti dell'Invim, assoggettando allo
stesso trattamento le due ipotesi; o hanno inteso escludere dalle
spese incrementative riconoscibili il valore dei beni ceduti gratui tamente ai comuni.
Ma il risultato interpretativo, nell'uno e nell'altro caso, non
cambia.
Ed è questo che, comunque, non essendo le cessioni contem
plate dalla voluntas legis obicttivata nella norma (che riguarda — ripetesi — solo le spese erogate dal proprietario per la realiz
zazione delle opere di urbanizzazione a suo carico) ed essendo,
quindi, estranee al suo ambito previsionale, non possono (per
quanto ne occupa) ritenersi disciplinate espressamente. Le ragioni di consenso con le critiche formulate dall'ammini
strazione ricorrente finiscono, tuttavia, qui, poiché il risultato rag
giunto non esime dall'indagare se all'applicazione, nella specie, della norma di cui trattasi possa pervenirsi per altra via. E se
neanche questa si rivelasse percorribile, il problema non sarebbe,
per ciò solo, definitivamente risolto, dovendosi, in tal caso, ri
flettere sull'eventualità di stimolare l'intervento della Corte costi
tuzionale (in realtà non necessario, come di qui a poco si vedrà)
per una sentenza di tipo additivo idonea a rimuovere sospette — e irragionevoli — disparità di trattamento tra situazioni fon
damentalmente non dissimili, nonché dubbi di adeguatezza del
tributo all'oggettiva capacità contributiva del soggetto passivo. È fuori discussione, infatti, che il fondamento del precetto di
sommare ai fini del calcolo dell'imponibile il valore iniziale del
bene con le spese incrementative è da ricercare nella natura stessa
della particolare imposta, che, essendo diretta a tassare l'incre
mento di valore e, quindi, il plus di cui si è arricchito il proprie
tario, rifiuta, in principio, di comprendere tra le componenti del
suo presupposto le spese di produzione della ricchezza imponibile.
Di qui l'espediente di sommarle col valore iniziale e di sottrarre
quest'ultimo, cosi maggiorato, dal valore finale, per modo che
il tributo risulti commisurato a grandezze economiche reali e al
l'oggettiva capacità contributiva dell'obbligato. Se tutto questo è vero e se, di conseguenza, in questa logica
si iscrive l'esplicitazione, nel testo riformulato dell'art. 13 cit.,
che anche le spese sostenute dal proprietario per l'esecuzione del
le opere di urbanizzazione a suo carico rientrano tra quelle incre
mentative, pianamente ne deriva che allo stesso trattamento, avuto
riguardo alla ratio della norma, debbono essere analogicamente
assoggettate, ex art. 12, cpv., disp. prel. (e senza bisogno, dun
que, di attivare il giudizio di costituzionalità; ma facendo solo
uso di uno strumento ermeneutico messo dall'ordinamento a di
sposizione dell'interprete), le cessioni di cui si discute, avendo
anch'esse finalità urbanizzative e rappresentando, del pari, poste
passive dell'incremento di valore fiscalmente rilevante, onde esi
biscono elementi di identità con la fattispecie espressamente rego
lata (non marginali, ma) coincidenti con quelli presi in
considerazione dal legislatore delegato nel dettarne la disciplina,
la quale si deve ritenere, quindi, applicabile (per analogia) anche
nel caso non previsto. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
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