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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 19 novembre 1987,...

Date post: 27-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 19 novembre 1987, n. 8504; Pres. Falcone, Est. Sensale, P.M. Lo Cascio (concl. conf.); Anella (Avv. Maieli) c. Bosio e altri. Conferma Trib. Roma 18 ottobre 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 3003/3004-3005/3006 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181498 . Accessed: 28/06/2014 09:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.234 on Sat, 28 Jun 2014 09:06:08 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 19 novembre 1987, n. 8504; Pres. Falcone, Est. Sensale, P.M. Lo Cascio(concl. conf.); Anella (Avv. Maieli) c. Bosio e altri. Conferma Trib. Roma 18 ottobre 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3003/3004-3005/3006Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181498 .

Accessed: 28/06/2014 09:06

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3003 PARTE PRIMA 3004

ta dall'art. 437, 2° comma, c.p.c. (che vieta di proporre in appel

lo domande od eccezioni nuove) integrando essa una mera argo

mentazione difensiva (cfr. sez. lav. 6 febbraio 1985, n. 870, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 432). Secondo l'ormai costante indirizzo interpretativo di questa cor

te il divieto di nuove eccezioni nel giudizio di appello, quale è

stabilito dall'art. 437, riguarda infatti esclusivamente le eccezioni

in senso proprio, quelle cioè concernenti questioni riservate al

potere dispositivo delle parti e non anche le deduzioni difensive

dirette soltanto a contestare la fondatezza della pretesa avversa

ria (cfr. fra le altre sentenze: sez. lav. 4 giugno 1985, n. 3345,

id., Rep. 1985, voce cit., n. 429; 9 maggio 1984, n. 2843, id.,

Rep. 1984, voce cit., n. 428). Nel sistema della 1. 2 aprile 1968 n. 482 il rapporto di lavoro

con gli appartenenti alle categorie protette si costituisce, non già

autoritativamente, per effetto dell'atto amministrativo di avvia

mento, bensì in forza di contratto, a seguito della richiesta di

avviamento da parte delle aziende obbligate all'assunzione (art.

16, 4° comma); richiesta che di regola non è assimilabile alla

prescritta denuncia semestrale del personale dipendente (art. 21),

né configura una proposta di contratto o un'offerta al pubblico,

essendo essa diretta all'Uplmo e non già al futuro contraente e

costituendo perciò il necessario atto di impulso del procedimento

amministrativo di assunzione obbligatoria. In difetto della richiesta di avviamento non si perfeziona per

tanto il diritto del soggetto protetto all'assunzione presso un de

terminato datore di lavoro, né il correlativo obbligo di quest'ultimo

di procedere all'assunzione, trovando applicazione nei confronti

del datore di lavoro soltanto i mezzi di coazione indiretta previsti

dall'art. 23 (diffida a regolarizzare e sanzione penale) (cfr. sez.

lav. 28 marzo 1985, n. 2199, id., Rep. 1985, voce Lavoro (collo

camento), n. 232; 21 giugno 1985, n. 3741, ibid., voce Lavoro

e previdenza (controversie), n. 444; 20 aprile 1985, n. 2642, ibid.,

voce Lavoro (collocamento), n. 230; 20 aprile 1984, n. 2602, id.,

1985, I, 214; 10 febbraio 1984, n. 1044, id., Rep. 1984, voce

cit., 179; 21 febbraio 1984, n. 1262, ibid., n. 71; 6 giugno 1984, n. 3414, ibid., n. 691).

D'altra parte, come è, del pari, ius receptum, il rifiuto di as

sunzione da parte del datore di lavoro dà diritto al solo risarci

mento dei danni subiti dal soggetto protetto e la prova del fatto

costitutivo del diritto stesso, secondo i principi generali (art. 2697

c.c.) è a carico dell'interessato, mentre compete al giudice il potere

dovere di accertare la corrispondenza della fattispecie concreta

con la fattispecie legale, verificando in particolare (anche ex offi

cio) la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione,

regola questa senza dubbio operante anche nel giudizio di appel

lo, salva l'ipotesi in cui su taluni presupposti e condizioni siasi

già formato il giudicato per effetto della mancata impugnazione

delle statuizioni con cui siano state risolte le questioni relative.

Devesi, pertanto, riconoscere al datore di lavoro soccombente

in tali controversie, nel giudizio di primo grado, e appellante av

verso la sentenza del primo giudice, la facoltà di opporre, me

diante allegazioni o deduzioni difensive (che sono eccezioni solo

in senso lato ed improprio), la (eventuale) illegittimità dell'atto

(amministrativo) di avviamento per qualsiasi causa, e che costi

tuiscono in definitiva contestazioni attinenti al «fatto costitutivo»

della domanda del lavoratore «protetto» (fondata appunto sul

l'atto di avviamento contestato) e che deve essere provato, secon

do principi generali, dal soggetto interessato o comunque verificato

(anche d'ufficio) dal giudice, nell'esercizio dei suoi poteri-doveri di accertamento delle condizioni, dei presupposti e dei fatti costi

tutivi occorrenti per riconoscere, come nel caso di specie, la fon

datezza dei diritti azionati. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 novem

bre 1987, n. 8504; Pres. Falcone, Est. Sensale, P.M. Lo Ca

scio (conci, conf.); Anella (Aw. Maieli) c. Bosio e altri.

Conferma Trib. Roma 18 ottobre 1983.

Edilizia popolare ed economica — Alloggio in locazione — Mor

te dell'assegnatario — Occupazione abusiva (D.p.r. 30 dicem

bre 1972 n. 1036 norme per la riorganizzazione dell'edilizia

residenziale pubblica art. 13).

Il Foro Italiano — 1988.

In materia di edilizia economica popolare, quando l'assegnatario

sia deceduto, facendo venir meno il rapporto, l'obbligo di re

stituzione fa carico all'erede quale successore a titolo universa

le; di qui il suo interesse a proseguire il giudizio promosso

dall'assegnatario, poi deceduto, nei confronti di chi detiene l'al

loggio senza titolo. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 27 febbraio 1981, Gemma Gasperini, vedova Bosio, conveniva

dinanzi al Pretore di Roma Liliana Anella e Carlo Dotto e, pre

messo di essere locataria dell'appartamento sito in Roma, piazza

Verbano n. 22, scala E, int. 3, di proprietà dell'istituto autono

mo case popolari per la provincia di Roma (ex Incis), esponeva:

che anni addietro aveva dato ospitalità, in detto appartamento,

al proprio figlio Virginio Bosio con la moglie Liliana Anella e

le figlie di primo letto di questa, Monica e Carla Dotto; che,

morto il figlio Virginio nell'agosto 1980, nell'appartamento era

no rimaste l'Anella e la figlia Carla, essendosi Monica trasferita

in altra città; che, essendosi deteriorati i rapporti tra l'esponente

e la nuora e le figlie di questa ed avendo la prima, per le sue

condizioni di salute e l'età avanzata, necessità di ospitare in casa

una persona che l'assistesse e l'accudisse, si che la coabitazione

con l'Anella e la Dotto non poteva più durare, chiedeva dichia

rarsi cessata l'ospitalità da lei a suo tempo concessa alle convenu

te e condannarsi costoro al rilascio dell'appartamento.

Le convenute eccepivano che, pur essendo il contratto di loca

zione formalmente intestato alla Gasperini, titolare effettivo del

rapporto doveva considerasi Virginio Bosio, il quale aveva sem

pre corrisposto il canone e gli oneri accessori, e che, morto que

sto, l'Anella aveva essa stessa provveduto a pagare quanto

necessario per la conduzione dell'appartamento.

Previa assunzione di prova testimoniale, il pretore accoglieva

la domanda.

Contro tale sentenza proponeva appello la sola Anella, notifi

cando l'atto a Mario, Emilio e Latina Bosio, quali eredi di Gem

ma Gasperini deceduta dopo la notificazione della sentenza, e

deducendo che aveva sempre convissuto, insieme al marito, con

la Gasperini, in quanto facente parte del nucleo familiare dei ge

nitori del marito fin dal 15 luglio 1975, data del suo matrimonio,

e che il rapporto di locazione derivava da una speciale concessio

ne dell'ente proprietario al marito della Gasperini ed al suo nu

cleo familiare, di cui essa appellante faceva parte, si che doveva

considerarsi, dopo la morte della Gasperini, unica titolare del rap

porto di locazione in base al disposto dell'art. 6 1. 392/78, in

quanto gli eredi di lei non convivevano con la stessa e disponeva

no di altro alloggio dell'Iacp. Gli appellati resistevano al gravame, che il Tribunale di Roma

ha rigettato, osservando: a) l'appartamento, originariamente di

proprietà dell'Incis, era goduto dalla Gasperini in virtù di conces

sione in locazione, rapporto nel quale era poi subentrato l'Iacp

(d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1036, art. 14); b) pur presupponendo

il contratto di locazione con l'Iacp un atto amministrativo di con

cessione che tiene conto delle necessità familiari e del numero

delle persone dell'assegnatario, solo a favore di quest'ultimo, per

effetto della successiva stipulazione del contratto, sorge il diritto

alla detenzione dell'immobile e non anche a favore del singolo

componente della famiglia; c) il diritto di godimento vantato dal

l'appellante non poteva trovare fondamento nel d.p.r. 30 dicem

bre 1972 n. 1035, il cui art. 12 prevede solo l'ipotesi del

subingresso, all'aspirante assegnatario deceduto, nell'ordine, del

coniuge superstite, dei figli legittimi naturali riconosciuti e adotti

vi, degli affiliati e degli ascendenti di primo grado e poteva ana

logicamente applicarsi al caso di decesso di chi abbia già ottenuto

la concessione in locazione di un alloggio economico e popolare;

d) inapplicabile era anche la 1. n. 392 del 1978 (il cui art. 6 sanci

sce la successione nel contratto del coniuge, degli eredi, dei pa

renti e degli affini conviventi con il conduttore poi deceduto),

trattandosi di norma generale e sussistendo in materia le norme

speciali contenute nel citato decreto 1035/72 e nelle altre disposi

(1) Negli esatti termini della sentenza su riportata, v. Cass. 8 ottobre

1985, n. 4855, Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia popolare, n. 130. Quan to all'incidenza della morte dell'assegnatario conduttore, che causa la ri

soluzione del contratto di locazione, anche se l'erede possiede i requisiti necessari per essere nuovo assegnatario dello stesso, v. Cass. 8 ottobre

1985, n. 4855, id., Rep. 1986, voce cit., n. 113.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

zioni relative all'assegnazione di alloggi economici e popolari, tutte

richiedenti l'esistenza di requisiti soggettivi estranei alla normati

va generale. Contro tale sentenza Liliana Anella ha proposto ricorso per

cassazione in base a due motivi illustrati con memoria. Mario,

Emilio e Latina Boscio non hanno svolto attività difensiva in questa

sede.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la ricorrente

denunzia violazione di legge ed omessa declaratoria di carenza

di legittimazione degli eredi Bosio, non desumibile dalla 1. 392/78,

che non disciplina i rapporti locatizi relativi ad alloggi costituiti

a totale carico dello Stato, dovendosi, se mai, applicare il d.p.r.

1036/72, secondo cui il contratto di locazione dell'alloggio di edi

lizia residenziale pubblica è sorretto geneticamente e funzional

mente dall'atto amministrativo di assegnazione che lo presuppone.

In conseguenza, venuto meno il soggetto cui l'alloggio risulta as

segnato, decade anche il rapporto locatizio e, nel caso concreto,

i figli ed eredi della deceduta Gemma Gasperini non avevano al

cun diritto all'alloggio né iure successionis né iure proprio. Il giu

dice d'appello, quindi, avrebbe dovuto dichiarare, cessata la

materia del contendere, senza assegnare agli eredi un titolo esecu

tivo che li abilitasse a pretendere la consegna dell'appartamento,

che solo l'Iacp avrebbe potuto chiedere in via di autotutela. Tale

principio — che avrebbe dovuto vanificare la portata esecutiva

della sentenza del pretore — trovava conferma anche nell'ambito

più specifico del c.d. diritto di riscatto, che sotto il vigore dell'a

brogato d.p.r. 2/59, escludeva la trasmissione del diritto iure he

reditatis.

Con il secondo motivo la ricorrente, censurando la sentenza

impugnata per omessa e contraddittoria motivazione e per errata

applicazione di legge, sostiene di avere in ogni caso diritto, quale

occupante di fatto dell'alloggio da epoca anteriore al 18 agosto

1976, alla regolarizzazione del rapporto locatizio ai sensi dell'art.

52 1. 457/78, previo accertamento del possesso da parte sua dei

requisiti prescritti dall'art. 2 d.p.r. 1036/72.

Il ricorso è infondato. Punti fermi delle controversie, perché

non investiti da apposita censura, sono la ritenuta qualità di eredi

di Gemma Gasperini rivestita dai figli Mario, Emilio e Latina

Bosio; l'affermata inapplicabilità della 1. 27 luglio 1978 n. 392,

il cui art. 6 sancisce la successione nel contratto del coniuge, de

gli eredi, dei parenti e degli affini abitualmente conviventi con

il conduttore poi deceduto; l'impostazione dei termini della con

troversia nell'ambito della disciplina dell'edilizia economica e po

polare. Secondo le norme in materia, la individuazione, in base al pos

sesso di determinati requisiti, del soggetto cui può essere assegna

to in locazione semplice un alloggio e la scelta fra più aspiranti,

secondo rigorosi criteri di graduatoria, avvengono mediante l'e

spletamento di un procedimento di natura pubblicistica preordi

nato alla tutela del superiore interesse, che la legge si prefigge,

di provvedere alle esigenze abitative di persone meno abbienti

che versino in determinate condizioni e siano in possesso di deter

minati requisiti. Ed è noto che, ultimata la fase pubblicistica con

il provvedimento di assegnazione, tra l'ente assegnante e l'asse

gnatario s'instaura un rapporto di natura privatistica disciplinato

dal diritto privato. Le accennate finalità della disciplina spiegano, tuttavia, come

la sopravvenienza della morte dell'assegnatario determini la ces

sazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'immobile nella

disponibilità dell'ente assegnante, senza che agli eredi, privi di

un diritto di subentrare nel suddetto rapporto, possa riconoscersi

più di una posizione d'interesse legittimo in relazione alla facoltà

di chiedere in loro favore una nuova assegnazione del medesimo

bene (v. sez. un. 8 ottobre 1985, n. 4855, Foro it., Rep, 1985,

voce Edilizia popolare, n. 130). Non è dubbio, quindi, che non si possa verificare una succes

sione a titolo particolare nel godimento dell'alloggio a favore de

gli eredi dell'assegnatario defunto o di altri soggetti; e che, per

effetto della morte dell'assegnatario, l'immobile debba ritornare

nella disponibilità dell'ente assegnante. Ma, posto che tali princi

pi non sono qui in contestazione né è in contestazione che l'Iacp

possa o emettere l'ordine di rilascio o esperire un'azione ordina

ria per conseguire il rilascio medesimo (com'era avvenuto nella

ipotesi considerata nella citata decisione delle sezioni unite), il

quesito cui occorre dare risposta è se la decisione del pretore di

condanna al rilascio dell'alloggio, pronunciata nei confronti del

l'attuale ricorrente e a favore dell'assegnataria, possa ritenersi an

II Foro Italiano — 1988.

cora giustificata in seguito alla morte di quest'ultima. E deve

risolversi — tale quesito — precisandosi che la pronuncia non

può attribuire agli eredi, in virtù di una fattispecie successoria

a titolo particolare, alcun diritto di subentrare nel rapporto loca

tizio (che la disciplina in materia esclude) né può incidere sull'e

sercizio, da parte dell'istituto, dei poteri pubblicistici che presiedono alla nuova assegnazione, attraverso l'accertamento dei presuppo

sti legali e il controllo del possesso dei requisiti richiesti, da parte

dell'aspirante. Occorre peraltro considerare che, se, per qualsiasi causa, il rap

porto locatizio viene meno o se, nel corso degli accertamenti pe

riodici che gli istituti sono tenuti a compiere anche ai fini della

applicazione dell'art. 14 d.p.r. dicembre 1972 n. 1035 (art. 23

1. 8 agosto 1977 n. 513), risulti essersi verificata taluna delle con

dizioni per la revoca dell'assegnazione o una ipotesi di decadenza

della stessa (art. 26 1. 513/77), l'assegnatario in locazione sempli

ce ha l'obbligo di restituire l'alloggio alla disponibilità dell'istitu

to. E quando l'assegnatario sia deceduto, tanto che è proprio

questo evento a determinare il venir meno del rapporto, l'obbligo

di restituzione non può far carico che all'erede quale successore

a titolo universale.

Trattasi, infatti, di una obbligazione che l'erede, succedendo

in tutte le situazioni giuridiche facenti capo al suo dante causa

che non siano venute meno con la morte del de cuius", di qui

il suo interesse a proseguire il giudizio promesso dall'assegnata

rio, poi deceduto, nei confronti di chi detiene l'alloggio senza

titolo (e gl'impedisce l'adempimento dell'obbliganione cui è tenu

to verso l'istituto). In conseguenza, proseguito il processo nei con

fronti dei successori a titolo universale della parte defunta (art.

110 c.p.c.) ed essendo costoro titolari di un interesse sostanziale

a vedere tenuta ferma la decisione di primo grado, correttamente

il tribunale non ha dichiarato cessata la materia del contendere

ed ha esaminato il gravame proposto contro la sentenza del pretore.

Tale essendo l'ambito della controversia, risulta poi evidente

che ne rimaneva fuori la pretesa della ricorrente, cui si riferisce

il secondo motivo, alla regolarizzazione del rapporto prevista del

l'art. 53 1. 5 agosto 1978 n. 457. A prescindere dallo stabilire

quale sia la natura della posizione soggettiva dell'occupante sen

za titolo nei confronti dell'istituto (il quale provvede alla regola

rizzazione «previo accertamento, ad opera della commissione di

cui all'art. 6 d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035, del possesso da

parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 di detto

d.p.r. e successive modificazioni» e subordinatamente al verifi

carsi delle condizioni indicate nel 2° comma dello stesso art. 53),

è sufficiente considerare che la pretesa della ricorrente attiene ad

un diverso rapporto, di cui è parte l'Iacp, e postula l'espletamen

to di un procedimento amministrativo di accertamento dei pre

supposti, si che non faceva parte, né poteva far parte, della materia

del contendere.

Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 ottobre

1987, n. 7957; Pres. Vela, Est. A. Finocchiaro, P.M. Zema

(conci, parz. diff.); Visalli (Avv. Lavitola) c. Pelone (Avv.

Storace). Cassa App. Roma 14 ottobre 1985.

Matrimonio — Divorzio — Assegno — «Ius superveniens» —

Applicabilità in Cassazione — Effetti (Disp. sulla legge in ge

nerale, art. 10, 11; 1. 1° dicembre 1970 n. 898, disciplina dei

casi di scioglimento del matrimonio, art. 5; 1. 6 marzo 1987

n. 74, nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio, art. 10, 23).

L'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui ha sostituito

l'art. 5, 4° comma, 1.1° dicembre 1970 n. 898, in tema di

assegno di divorzio, costituisce ius superveniens rispetto alla

precedente normativa ed è immediatamente applicabile, in sede

di legittimità, anche d'ufficio, ove sia entrato in vigore succes

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