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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 14 maggio 1987, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 14 maggio 1987, n. 4461; Pres. Granata, Est. Sensale, P.M. Fedeli (concl. conf.); Soc. Bavaria assicurazioni (Avv. Consolo, Larussa) c. Soc. coop. Stalla sociale Sabbadina (Avv. Antonelli). Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 24 ottobre 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 2357/2358-2359/2360 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181388 . Accessed: 28/06/2014 16:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 16:04:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 14 maggio 1987, n. 4461; Pres. Granata, Est. Sensale, P.M. Fedeli(concl. conf.); Soc. Bavaria assicurazioni (Avv. Consolo, Larussa) c. Soc. coop. Stalla socialeSabbadina (Avv. Antonelli). Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 24 ottobre 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2357/2358-2359/2360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181388 .

Accessed: 28/06/2014 16:04

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 maggio

1987, n. 4461; Pres. Granata, Est. Sensale, P.M. Fedeli

(conci, conf.); Soc. Bavaria assicurazioni (Avv. Consolo, La

russa) c. Soc. coop. Stalla sociale Sabbadina (Avv. Antonel

li). Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 24 otto

bre 1985.

Competenza civile — Polizza fideiussoria — Azione in surroga zione per pagamento contro il debitore principale — Compe tenza per territorio — Determinazione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1203, 1949; cod. proc. civ., art. 19, 20).

Qualora il fideiussore provveda al pagamento e, surrogatosi nelle

ragioni del creditore, agisca nei confronti del debitore principa

le, la competenza per territorio, con riguardo al forum con

tractus e al forum destinatae solutionis, va determinata in rife rimento al rapporto principale, posto che con la surrogazione il solvens subentra al creditore nel detto rapporto (nella specie, la compagnia di assicurazioni, in forza di polizza fideiussoria, aveva dovuto pagare le imposte doganali e si era surrogata nei

diritti dell'erario contro l'importatore). (1)

Svolgimento del processo. — La Bavaria assicurazioni s.p.a. chiedeva al presidente del Tribunale di Roma di ingiungere alla

soc. coop. r.l. Stalla sociale Sabbadina il pagamento delle somme

che assumeva di avere anticipato per diritti doganali su merci

importate dalla convenuta.

A sostegno del ricorso, deduceva che, con polizza fideiussoria

per il cauzionamento dei diritti doganali, aveva garantito all'am

ministrazione della dogana il pagamento dei diritti doganali gra vanti su merci importate dalla clientela della s.p.a. Lorenzo Bax

con sede in Ventimiglia; che, in seguito al mancato pagamento di tali diritti da parte della s.p.a. Bax, la dogana aveva fatto

valere la polizza fideiussoria, ottenendo da essa ricorrente il pa

gamento delle somme indicate nel ricorso, relative ad operazioni

d'importazione effettuate dalla Stalla sociale Sabbadina; che, per

tanto, aveva diritto a surrogarsi nei diritti dell'amministrazione

doganale. Il presidente del tribunale ingiungeva all'intimata il pagamento

della somma richiesta.

Contro il decreto ingiuntivo la Stalla sociale Sabbadina propo neva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma e deduceva, preli

minarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito, essen

do competente il Tribunale di Sanremo, secondo il criterio del

luogo ove era sorta ed era stata adempiuta l'obbligazione dedotta

in giudizio, ovvero il Tribunale di Padova, quale foro del con

venuto.

Nel merito chiedeva la revoca del decreto, non sussistendone

i presupposti. Con sentenza del 24 ottobre 1985, il Tribunale di Roma dichia

rava la propria incompetenza per territorio, indicando quali giu dici competenti, alternativamente il Tribunale di Padova, e quel lo di Sanremo.

Osservava che la sede della convenuta era a Barbona, compre sa nel circondario del Tribunale di Padova ed aggiungeva che

il forum contractus e il forum executionis andavano ravvisati a

Ventimiglia, in quanto l'obbligazione tributaria garantita era sor

ta ed andava eseguita a Ventimiglia compresa nel circondario del

Tribunale di Sanremo.

(1) In termini, v. Cass. 3 ottobre 1986, n. 5859, Foro it., Rep. 1986, voce Competenza civile, n. 64; nonché Cass. 22 gennaio 1982, n. 422, id., Rep. 1982, voce cit., n. 88, e 19 novembre 1979, n. 6025, id., Rep. 1980, voce Giurisdizione civile, n. 30 (citate in motivazione); v. inoltre Cass. 21 novembre 1986, n. 6858, id., Rep. 1986, voce Competenza civi

le, n. 93. Nel senso che la surrogazione per pagamento dia luogo ad un subin

gresso del solvens nella posizione del creditore soddisfatto, v., per alcuni

precedenti più recenti, Cass. 20 ottobre 1984, n. 4808, id., Rep. 1985, voce Assicurazione (contratto), n. Ili; 30 marzo 1981, n. 1818, id., Rep. 1981, voce Obbligazioni in genere, n. 22; 31 gennaio 1979, n. 704, id.,

Rep. 1979, voce cit., n. 24. Il dottrina Prosperetti, Il pagamento con surrogazione, in Trattato

diretto da Rescigno, 9, Torino, 1984, 123; Carpino, Surrogazione (paga mento con), voce del Novissimo digesto, XVIII, 964; Ravazzoni, Regres so, voce del Novissimo digesto, cit., XV, 356.

Sui rapporti fra società assicuratrice - spedizioniere doganale -

importatore, v., di recente, Trib. Milano 14 novembre 1985, Foro it., 1986, I, 1673, con nota di S. Di Paola.

Il Foro Italiano — 1988.

Contro tale sentenza la Bavaria assicurazioni ha proposto istanza

di regolamento di competenza, cui la Stalla sociale Sabbadina

ha resistito con memoria. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto dell'istanza.

Motivi della decisione. — A sostegno dell'istanza la società ri

corrente, pur non negando di avere agito, in virtù di polizza fi

deiussoria, in surrogazione del creditore nei confronti del debito

re principale, sostiene che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto

qualificare, quella proposta, come azione di regresso, sf che non

avrebbe potuto declinare la propria competenza sul rilievo che

l'azione proposta dal fideiussore è identica a quella che il credito

re originario avrebbe potuto proporre contro il debitore garantito. Ad avviso della ricorrente, invece, l'obbligazione garantita si

estingue in conseguenza del pagamento da parte del fideiussore, il quale diventa titolare di un diritto al rimborso nuovo e più

ampio rispetto a quello del creditore originario.

E, poiché il debitore deve adempiere la prestazione pecuniaria,

oggetto di tale diritto, nel luogo in cui il fideiussore ha il proprio

domicilio, quest'ultimo viene in rilievo come forum destinatae

solutionis ai fini dell'azione di regresso promossa dal fideiussore, con la conseguenza che, in forza di questo criterio di collegamen

to, correttamente, nel caso concreto, era stato adito il Tribunale

di Roma.

In una ipotesi del tutto analoga a quella in esame, questa corte

ha già ritenuto infondata la tesi prospettata dalla ricorrente in

base alle seguenti considerazioni.

La ricorrente, considerando promiscuamente l'azione in surro

gazione e l'azione di regresso del fideiussore, sembra richiamarsi

ad un autorevole, ma minoritario, indirizzo dottrinale che unifica

le due azioni, ancorché esse siano distintamente previste (negli art. 1949 e 1950 c.c.) e in questo senso depongano anche il riferi

mento al più ampio contenuto del credito di regresso e la con

temporanea critica rivolta alla sentenza per avere escluso che la

vicenda surrogatoria implichi l'estinzione dell'originario rapporto

obbligatorio. Della questione — e dell'astratto problema sistematico circa

i rapporti tra diritto di regresso ed azione in surrogazione — non

è, tuttavia, necessario occuparsi in questa sede, poiché l'unifica

zione viene propugnata dalla dottrina suddetta con riguardo al

l'azione di surrogazione, la quale sarebbe l'unica effettivamente

concessa, mentre le norme relative al regresso disciplinerebbero soltanto il modo di avvalersi degli effetti surrogatori; e, se, per

contro, si ritiene, con la dottrina prevalente, che le due azioni

sono distinte e che, pertanto, l'esercizio dell'una o dell'altra è

rimesso alla scelta del fideiussore; è risolutivo che, nel caso con

creto, la società assicuratrice ha agito, appunto, in surrogazione ai sensi dell'art. 1949 c.c., dichiarando di surrogarsi nei diritti

spettanti all'amministrazione finanziaria nei confronti del sogget to obbligato al pagamento dei diritti doganali, come risulta dalla

domanda, viene affermato in sentenza e si riconosce, in definiti

va, dalla stessa ricorrente.

La questione d'incompetenza va, dunque, risolta con riguardo alla surrogazione del fideiussore, la quale rientra nelle ipotesi pre viste dall'art. 1203, n. 3, c.c. e si estende anche ai privilegi stabi

liti a favore del creditore da leggi speciali (v. sent. n. 1846 del

1967, Foro it., 1967, I, 2539). Ora, pur trovandosi sostenuta in dottrina la tesi secondo cui

la surrogazione per pagamento opera attraverso l'estinzione del

precedente diritto di credito e l'attribuzione al solvens di un nuo

vo diritto di contenuto identico al primo, la ricostruzione dell'i

stituto più aderente al dato normativo è quella, oggi dominante, che — esclusa in via generale la necessaria coincidenza tra il sod

disfacimento dell'interesse del creditore e l'estinzione del rappor to obbligatorio — nega che quest'ultimo effetto si produca nelle

ipotesi di cui agli art. 1201-1203 c.c., in quanto il terzo effettua

il pagamento essendo consapevole della sua estraneità al debito

e senza l'animus solvendi debiti alieni che contraddistingue l'a

dempimento nella fattispecie di cui all'art. 1180 c.c.

Tale premessa consente d'inquadrare la vicenda surrogatoria nello schema della successione nel lato attivo del medesimo rap

porto obbligatorio, in quanto il solvens, per effetto del pagamen to (che, per ciò, rileva quale presupposto della fattispecie), su

bentra nella stessa posizione giuridica del creditore soddisfatto,

con tutte le azioni e garanzie come con tutte le limitazioni ad

essa inerenti (su ciò, v. sent. n. 1796 del 1969, id., Rep. 1969, voce Registro, n. 908).

Ciò significa che, nella determinazione del giudice competente

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a conoscere dell'azione in surrogazione, occorre avere riguardo al rapporto obbligatorio in cui è subentrato il solvens, alla stre

gua del quale vanno, quindi, individuati sia il forum contractus

che il forum destinatae solutionis.

Tale principio opera anche nel caso di surrogazione del fideius

sore (art. 2949 c.c.), non potendosi fare riferimento né alla poliz za fideiussoria né al pagamento da parte del fideiussore, che non

possono assurgere a criteri di collegamento in relazione a detta

azione, in quanto costituiscono soltanto i presupposti della fatti

specie surrogatoria.

Inoltre, le modalità di adempimento dell'obbligazione garanti ta si estendono, salva diversa previsione del titolo, anche al debi

to fideiussorio, che, come obbligazione accessoria di garanzia, si compenetra con l'obbligazione principale e ne mutua la qualifi ca sostanziale (v. sent. n. 422 del 1982, id., Rep. 1982, voce Com

petenza civile, n. 88, e n. 6025 del 1979, id., Rep. 1980, voce

Giurisdizione civile, n. 30). Alla stregua di tali considerazioni, tratte dalla richiamata sen

tenza 3 ottobre 1986, n. 5859, id., Rep. 1986, voce Competenza

civile, n. 64) e qui condivise, deve ritenersi che il Tribunale di

Roma ha esattamente indicato la competenza del Tribunale di

Sanremo ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in alternativa a quella del

Tribunale di Padova, nella cui circoscrizione la parte convenuta

ha residenza e domicilio (art. 18 c.p.c.). Nella specie, infatti, l'obbligazione originaria garantita, cui si

deve fare riferimento, è l'obbligazione doganale adempiuta dalla

società assicuratrice, sorta nella circoscrizione del Tribunale di

Sanremo al momento della introduzione delle merci in Italia e

da adempiersi nello stesso luogo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 1 ° aprile 1987, n. 3145; Pres. Antoci, Est. Baldassarre, P.M. Gazzara (conci,

conf.); Inps (Aw. Vario, Ausenda, Starnoni) c. Barsotti (Avv.

Paoletti). Conferma Trib. Pisa 25 gennaio 1985.

Previdenza sociale — Pensione di anzianità — Diritto conseguito con il cumulo di contribuzione estera — Equiparazione a tratta

mento autonomo di vecchiaia (L. 12 agosto 1962 n. 1338, dispo sizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assi

curazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, n. 2; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione degli ordinamenti pensio nistici e norme in materia di sicurezza sociale, art. 22).

Il compimento dell'età pensionabile, determinando l'avvalersi del

l'evento contemplato dall'art. 22, 6° comma, l. 153/69, ai fini

dell'equiparazione, a tutti gli effetti, di una pensione di anziani

tà conseguita con il cumulo dei periodi assicurativi esteri alla pen sione di vecchiaia, comporta l'attribuzione dell'integrazione al

trattamento minimo prevista per la pensione di vecchiaia all'art.

2 l. 12 agosto 1962 n. 1338 e successive modificazioni, in deroga

agli effetti connessi al principio della immutabilità del titolo del

la pensione. (1)

Motivi della decisione. — L'Inps, denunziando violazione degli art. 416 c.p.c., 22 1. 30 aprile 1969 n. 153, nonché dei principi

generali di diritto previdenziale, assume, in primo luogo, che l'ar

gomentazione fondata sul rilievo che il Barsotti aveva potuto ot

tenere un pensionamento tre anni prima del compimento del ses

santesimo anno soltanto in virtù del cumulo contributivo italiano

ed estero, non costituisce eccezione in senso stretto preclusa a

norma del cit. art. 416.

(1) La corte, riconoscendo con la sentenza in epigrafe (conf. a Cass. 4 aprile 1987, n. 2957, Assistenza soc., 1987, II, 208) al titolare di pensio ne di anzianità liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi esteri il trattamento minimo previsto per la pensione di vecchiaia, non sembra mettere in discussione il principio della immutabilità del titolo della pre stazione pensionistica in virtù del quale nel titolare di una pensione a carico dell'Inps si consolida una posizione di diritto soggettivo che rende

giuridicamente impossibile conseguire — ove la legge non disponga in senso contrario — una prestazione relativa ad un diverso evento, in sosti tuzione di quella in godimento (Cass. 7 luglio 1981, n. 4459, Foro it.,

Rep. 1981, voce Previdenza sociale, n. 464; 10 aprile 1980, n. 2303,

Il Foro Italiano — 1988.

Con riguardo alla controversa questione di merito, osserva poi che la norma desunta dai commi 2° e 3° dell'art. 8 cit. ha carat

tere eccezionale, in quanto, in deroga alla normativa sui minimi

di contribuzione (art. 9 1.4 aprile 1952 n. 218), è diretta a favori

re il lavoratore emigrato consentendogli di raggiungere il diritto

a pensione attraverso il cumulo delle contribuzioni versate in Ita

lia ed all'estero; che, in conseguenza, l'integrazione al minimo, riconosciuta al lavoratore emigrato in fase di prima liquidazione, è riassorbita in occasione di eventuali ulteriori pro rata di pensio ne ricevuti all'estero; che tanto impedisce, nella specie, il muta

mento di titolo della pensione di anzianità in pensione di vec

chiaia integrata al minimo, non essendo suscettibile di applicazio ne analogica la norma di carattere eccezionale di cui all'art. 22, 6° comma, cit. (il quale prevede l'equiparazione della pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia) con riguardo al caso in

cui il diritto a pensione di anzianità non sia stato conseguito au

tonomamente, ma attraverso la totalizzazione di contributi versa

ti in paesi diversi; che la pensione del Barsotti è composta, come

già rilevato con l'atto di appello, prevalentemente del pro rata

estero (lire 343.381 estero contro lire 96.850 italiano) e l'importo

complessivo dei due pro rata è già superiore ai minimi vigenti;

che, se dovesse operarsi l'equiparazione del pro rata italiano a

pensione di vecchiaia autonoma (come tale integrabile al mini

mo), ferma l'aggiunta del pro rata francese, si creerebbe un'in

giustificata disparità di trattamento tra lavoratore emigrato e la

voratore che avesse ragiunto i trentacinque anni di contribuzione, necessari per il diritto a pensione di anzianità, in territorio na

zionale.

Il ricorso non può essere accolto, essendo fondata la censura

riguardante le ragioni motive di ordine procedurale, ma non quelle

id., Rep. 1980, voce cit., n. 492). In proposito va posto in evidenza che, nel negare ogni rilevanza rispetto alla fattispecie in esame alle sentenze richiamate dalla difesa dell'Inps in tema di immutabilità del titolo della

pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità (Cass. 9 marzo 1983, n. 1751, id., Rep. 1983, voce cit., n. 347; 9 maggio 1981, n. 3084, id., Rep. 1981, voce cit., n. 596; 9 luglio 1973, n. 1982, id., Rep. 1973, voce cit., n. 510; 20 giugno 1972, n. 1971, ibid., n. 507, e in Riv. it. prev. soc., 1973, 445, con nota di Trevisi; Riv. giur. dir., 1973, II, 183, con nota di Agostini) proprio perché riguardanti tratta menti relativi ad eventi diversi (invalidità/vecchiaia) seppure protetti nel l'ambito di un medesimo rapporto assicurativo, i giudici del Supremo collegio hanno mostrato di voler distinguere nettamente la fattispecie re lativa alla immutabilità dei titolo della pensione da quella dedotta nel

presente giudizio riguardante, invece, l'applicabilità in via estensiva della normativa propria del trattamento di vecchiaia alla pensione di anzianità il cui titolare abbia compiuto il sessantesimo anno di età, disciplinata dall'art. 22 1. 153 del 1969.

La corte motiva in proposito nel senso che non possa parlarsi di muta mento del titolo della pensione se non nei casi in cui si tratti di sostituire tra loro pensioni rivolte alla tutela da eventi diversi e tale sostituzione sia stata espressamente prevista dal legislatore, com'è avvenuto ad opera dell'art. 1, n. 10, 1. 222/84 che prevede la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia allorché sussistano i requisiti di età e di contribuzione richiesti per quest'ultimo trattamento.

Nel caso in esame ritiene invece che si possano legittimamente equipa rare negli effetti due trattamenti similari quali sono quello di anzianità e di vecchiaia estendendo al titolare del primo (che appare una forma di godimento anticipato del secondo) i benefici propri di quest'ultimo, pur senza per questo operare alcuna sostituzione che incida sulla origina ria identità del titolo del pensionamento, (v. Cass. 20 novembre 1981, n. 6156, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 421; in senso contrario, Cass. 16 ottobre 1975, n. 3357, id., Rep. 1975, voce cit., n. 567, ammette che

l'Inps proceda alla riliquidazione). Da tale puntualizzazione della corte deriva in concreto che, allorquan

do si tratti di attribuire il trattamento di vecchiaia (o anzianità) al titolare di una pensione di invalidità che abbia compiuto l'età pensionabile, o sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti per quest'ultimo tratta

mento, l'Inps deve procedere al calcolo della nuova pensione (ricalcolan do quella preesistente) mentre nei casi come quello in esame l'istituto si limita ad attribuire al pensionato di anzianità che raggiunge l'età pen sionabile i benefici riconosciuti al titolare di pensione di vecchiaia senza

procedere ad alcun ricalcolo della prestazione di anzianità che, secondo

quanto opportunamente precisato nella motivazione della sentenza in epi grafe, è rivolta, al pari di quella di vecchiaia, a tutelare il lavoratore dal verificarsi del medesimo evento (la diminuzione delle energie lavorati ve dipendente dall'età).

È appena il caso di aggiungere, infine, che non influisce minimamente sulla validità degli argomenti svolti dalla corte la circostanza che la pen sione di anzianità sia stata riconosciuta in base al cumulo dei periodi esteri di contribuzione, risultando, invece, il diritto alla pensione di vec chiaia conseguito in base a sola contribuzione italiana. [F. Rocco]

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