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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || Sezione I civile; sentenza 25 gennaio 1979,...

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Sezione I civile; sentenza 25 gennaio 1979, n. 566; Pres. Mirabelli, Est. Carnevale, P. M. Raja (concl. conf.); Soc. A.l.a. (Avv. Moscarini, Massignani, Sorge) c. Associazione industrie siderurgiche italiane-Assider e Industrie associate-Isa (Avv. Biondolillo) e Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciai, metalli, ferramenta e affini - Assofermet (Avv. Fresa, Boneschi). Conferma App. Milano 24 giugno 1975 Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1980), pp. 211/212-215/216 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171850 . Accessed: 25/06/2014 06:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 06:30:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 25 gennaio 1979, n. 566; Pres. Mirabelli, Est. Carnevale, P. M. Raja(concl. conf.); Soc. A.l.a. (Avv. Moscarini, Massignani, Sorge) c. Associazione industriesiderurgiche italiane-Assider e Industrie associate-Isa (Avv. Biondolillo) e Associazione nazionaledei commercianti in ferro e acciai, metalli, ferramenta e affini - Assofermet (Avv. Fresa,Boneschi). Conferma App. Milano 24 giugno 1975Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 211/212-215/216Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171850 .

Accessed: 25/06/2014 06:30

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211 PARTE PRIMA 212

li resi esecutivi dall'intendente di finanza) e, infine, dalla recente

sentenza del 25 marzo 1978 n. 1448 (id., Rep. 1978, voce Ven

dita, n. 38), con la quale — previa riaffermazione del princi

pio secondo cui il contributo di bonifica ha natura di onere

reale gravante sul proprietario del fondo — è stata negata la

possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di vendita o la

riduzione del prezzo nel caso di fondo gravato da contributi di

bonifica, in considerazione appunto della natura dei contributi

stessi e delle modalità della loro esazione secondo le norme che

disciplinary le imposte dirette, e della conseguente esclusione

delle suddette prestazioni patrimoniali dalla categoria degli oneri

reali « non apparenti » prevista dall'art. 1489 cod. civ. ai fini

della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono deve dun

que ritenersi che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica,

imposti ai proprietari dei terreni ai sensi degli art. 59 r. d. 13

febbraio 1933 n. 215 e 864 cod. civ., rientrano nella categoria

generale dei tributi, agli effetti dell'esenzione dei servizi di ri

scossione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'art. 10,

n. 3, d. pres. 26 ottobre 1972 n. 633.

La causa va quindi rimessa in fase di appello perché il giu dice di rinvio proceda a nuovo esame, uniformandosi al princi

pio di diritto avanti enunciato.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 25 gen naio 1979, n. 566; Pres. Mirabella Est. Carnevale, P. M.

Raja (conci, conf.); Soc. A.l.a. -(Aw. Moscarini, Massi

gnani, Sorge) c. Associazione industrie siderurgiche italiane

Assider e Industrie associate-Isa (Aw. Biondolillo) e As

sociazione nazionale dei commercianti in ferro e acciai,

metalli, ferramenta e affini - Assofermet (Avv. Fresa, Bo

neschi). Conferma App. Milano 24 giugno 1975.

Rinvio civile (giudizio di) — Poteri del giudice — Fattispecie

(Cod. proc. civ., art. 394).

In ipotesi di cassazione disposta congiuntamente per violazio

ne o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi di mo

tivazione su punti decisivi della controversia, il giudice di

rinvio è vincolato ad uniformarsi al principio di diritto, ma,

rispetto ai punti ritenuti dalla Cassazione decisivi e non con

gruamente esaminati, se non può rimetterne in discussione la

decisorietà, ha il potere di procedere ad una nuova valuta

zione dei fatti già acquisiti, e di quegli altri fatti la cui ac

quisizione nel giudizio di rinvio si renda necessaria in rela

zione alle direttive impartite dalla corte (nella specie, la Cas

sazione dopo aver rilevato che la ratio decidendi della sen

tenza resa nel giudizio di rinvio si fondava su di un ac

certamento di fatto rimessogli dalla decisione della Cassazio

ne ed effettuato sulla base di elementi probatori acquisi ti prima della pronuncia della sentenza cassata, ha ritenu

to irrilevante che il giudice di rinvio nella motivazione in

diritto si sia discostato dalla sentenza della Cassazione dato

che l'accertamento di fatto legittimamente compiuto dal giu dice di rinvio avrebbe condotto alle medesime conclusioni an

che sulla base della prospettazione giurìdica indicata dalla

Cassazione). (1)

La Corte, eoe. — Svolgimento del processo. — In conformi

tà a disposizioni impartite dagli organi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e al fine di impedire il ve

rificarsi, nell'ambito del territorio della Comunità, di pratiche

discriminatorie, le ferriere pubblicano periodicamente listini nei

quali sono indicati i prezzi e le altre condizioni di vendita in

derogabili da esse praticati. Questi listini prevedono un particolare sconto sul prezzo in

favore delle aziende commerciali stockiste, cioè di quelle azien

de ohe hanno un proprio magazzino e vendono il prodotto nel

(1) La sentenza in epigrafe si segnala per l'individuazione dei diversi

poteri del giudice di rinvio a seconda del motivo per cui è accolto il ricorso per cassazione.

La precedente sentenza 23 agosto 1972, n. 2707, della Cassazione resa nel medesimo giudizio, leggesi in Foro it., 1972, I, 2775.

Sui poteri del giudice di rinvio v., da ultimo, Cass. 12 ottobre

1977, n. 4351, 23 novembre 1976, n. 4429 e 9 luglio 1975, n. 2695,

id., 1978, I, 1746; 1977, 1, 2752 e 1976, 1, 742, con ampie note di richiami di C. M. Barone e A. Proto Pisani.

In dottrina v., da ultimo, Andrioli, Diritto processuale civiTe, 1979, I, 912 ss., ed ivi anche attento esame della giurisprudenza.

10 stato in cui si trova, senza ulteriori trasformazioni che non

siano quelle indicate negli stessi listini.

Per poter fruire dello sconto le aziende commerciali deb

bono essere incluse in un elenco nominativo predisposto annu

almente dalle associazioni sindacali di categoria, le quali in

Italia sono l'Associazione industrie siderurgiche (Assider) e

le industrie siderurgiche associate (Isa) per le ferrovie e l'As

sociazione commercianti ferro e acciaio (Assofermet) per i com

mercianti.

Con citazione de'1'8 -marzo 1965 la società in accomandita per azioni azionaria laterizi Adriatica — A.l.a. (sorta dalla trasfor

mazione della società in accomandita semplice A.l.a.) conveni

va in giudizio davanti al Tribunale di Milano le predette Assi

dei', Isa e Assofermet, chiedendo ohe fosse dichiarata l'illegitti mità del loro rifiuto di includere nel detto elenco nominativo

■per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (in quanto l'accertamen

to della qualità di stockista del commerciante competeva non

già ad esse, ma al'e ferriere, per cui il medesimo rifiuto non

poteva ritenersi giustificato dall'assunto che essa trasformasse

11 ferro prima di rivenderlo); e che, conseguentemente, fosse

ro condannate al risarcimento dei danni.

Le associazioni convenute si costituivano e resistevano alla

domanda, che il tribunale rigettava con sentenza del 18 gennaio

1968, ritenendo che la compilazione degli elenchi da parte del

le associazioni di categorie integrasse una forma di perizia con

trattuale, contro la quale l'attrice non aveva proposto alcuna

impugnativa per dolo, violenza, errore o eccesso di mandato.

Su gravame della società A.l.a., la Corte d'appello di Mila

no, con sentenza non definitiva del 14 febbraio 1969, dichia

rava che le associazioni sindacali erano tenute ad include

re l'appellante negli elenchi nominativi, ritenendo che, ai fi

ni dell'inclusione negli stessi elenchi, fosse necessaria la pro va di avere acquistato ferro negli anni precedenti e che la qua lità di stockista dovesse essere accertata invece dalle ferriere

al momento della conclusione dei singoli contratti di vendita.

Disponeva la prosecuzione del giudizio per acquisire la prova, ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del dan

no, sulla ricorrenza o meno, nei confronti della stessa appellan

te, delle condizioni necessarie per essere qualificata stockista.

Contro la detta sentenza proponevano separati ricorsi imme

diati per cassazione le associazioni sindacali e questa Corte

suprema, a sezioni unite, con sentenza 23 agosto 1972, n. 2707

(Foro it., 1972, I, 2775), accogliendo alcuni dei motivi propo sti, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa ad al tra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.

La Corte di cassazione riteneva più adeguata alla realtà dei

rapporti intercorrenti tra le parti in causa e tra queste e le fer

riere l'ipotesi di un'obbligazione avente la sua fonte non già in una promessa al pubblic, come avevano opinato i giudici d'appello, ma in un negozio giuridico bilaterale, potendo ra

gionevolmente ritenersi che le aziende commerciali stockiste e le ferriere avessero congiuntamente affidato alle rispettive as sociazioni di categoria il compito di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la concessione dello sconto, con la

duplice conseguenza che, una volta precisati il contenuto e i

limiti di tale incarico, il rapporto tra le parti si sarebbe dovu to inquadrare nella figura del mandato in senso proprio o del la prestazione di opera intellettuale, e che allo stesso sarebbe

applicabile la norma dell'art. 1710 cod. civ., che impone al man

datario di eseguire il mandato secondo la normale diligenza, ov

vero quella dell'art. 1176 dello stesso codice. Per poter stabili

re l'esatta posizione delle associazioni ricorrenti — soggiungeva la Corte suprema — avevano certamente rilevanza sia l'accerta

mento dell'iscrizione o meno della società A.l.a. all'associazio

ne di categoria sia l'esame del comportamento della stessa so

cietà, quale risultava dall'abbondante documentazione acqui sita; accertamento ed esame che dovevano essere rimessi al

giudice di rinvio al pari della determinazione del contenuto e dei limiti dell'incarico affidato alle medesime associazioni, con particolare riferimento al punto se esso comprendesse an

che l'accertamento della qualità di stockista del singolo com

merciante ai fini della sua inclusione negli elenchi nominativi.

La Corte d'appello di Milano in sede di rinvio, con sentenza 29 aprile-24 giugno 1975, confermava la sentenza di primo

grado, sia pure con una diversa motivazione. La corte di rin

vio — dopo aver rilevato che, alla stregua delle risultanze dei

documenti acquisiti, doveva ritenersi che le associazioni di ca

tegoria avessero il compito di accertare la qualità di stockista

del commerciante che richiedeva la sua inclusione nell'elen

co nominativo e che le formazione di questo era la risultante di

un accordo tra categorie economiche a tutela degli interessi dei

rispettivi associati — ha osservato che il rapporto di rappresen tanza sindacale si era instaurato unicamente tra l'Assofermat

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

e la società A.l.a., essendosi la prima impegnata verso la se

conda, come emergeva dalla lettera del 18 aprile 1958, a cu

rarne gli interessi in ordine alla inclusione negli elenchi; e che,

conseguentemente, l'Assider e l'Isa, essendo 'a controparte del l'Assofermet nella negoziazione degli elenchi e non essendo

obbligate verso la società A.l.a. né in forza di legge né in for za di contratto né in forza di vincolo associativo sindacale, erano carenti di 'legittimazione passiva. La stessa corte ha poi escluso che nello svolgimento del rapporto intercorso tra la

società A.l.a. e l'Assofermet (e riconducibile nello schema del

mandato) potesse ravvisarsi alcun inadempimento della man

dataria Assofermet, soggiungendo che unica inadempiente era

stata invece la mandante società Ajl.a., avendo omesso di for

nire alla mandataria, benché da -questa più volte sollecitata, la documentazione idonea a dimostrare la sua qualità di stoc

kista, senza dar luogo a equivoci e sospetti suscitati dalle fat

ture da essa inviate all'Assofermet.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in sede

di rinvio la società AJ.a. ha proposto ricorso per cassazione

sulla base di tre motivi. L'Assofermet e l'Assider e l'Isa han

no resistito con separati controricorsi e hanno depositato me

morie. Il difensore della ricorrente ha presentato alla corte, ai

sensi dell'art. 378, ultimo, comma, ood. proc. civ., osservazioni

scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo — denun

ciando la violazione dei vincoli derivanti al giudice di rinvio

dalla sentenza di cassazione nonché la mancanza e la contrad

dittorietà. della motivazione circa punti decisivi della contro

versia — la società ricorrente si duole che la corte di rinvio, no

nostante che questa Corte suprema, con la sentenza di rinvio,

avesse considerato « incontroversa » l'obbligazione delle tre as

sociazioni di categoria relativa alla formazione degli elenchi

nominativi e le avesse commesso il compito di determinare la

natura o il contenuto della stessa obbligazione, abbia inquadra to l'attività svolta dalle dette associazioni in relazione alla for

mazione degli elenchi nello schema della rappresentanza sinda

cale, escludendo conseguentemente che fosse sorta a carico anche

delle associazioni degli industriali quell'obbligazione, per sua na

tura indivisibile, che la sentenza di rinvio aveva invece conside

rata « incontroversa » ; abbia omesso di qualificare giuridicamen te l'accertamento ohe, secondo quanto essa ha ritenuto, le as

sociazioni degli industriali e quella dei commercianti avrebbero

dovuto effettuare d'accordo sui requisiti necessari per l'inclu

sione dei singoli commercianti negli elenchi nominativi; ab

bia affermato che il detto accertamento sarebbe stato impugna bile da essa ricorrente solo per errore, violenza, dolo, o per fatto illecito delle associazioni degli industriali, laddove non

sarebbe agevole comprendere come, a qual titolo e nei confron ti di quali soggetti, essa avrebbe potuto impugnare un accerta

mento compiuto da soggetti con i quali non avrebbe avuto al

cun rapporto, quali sarebbero state le conseguenze di questa

impugnativa, come fosse ipotizzabile l'impugnativa di un ac certamento compiuto d'accordo fra tre soggetti per l'errore, il dolo o la violenza di due di essi e come in base a quali cri

teri il medesimo accertamento avrebbe potuto essere stato « ne

goziato » fra le tre associazioni, non senza aggiungere che lo

stesso accertamento sembra richiamare quella qualifica di ar bitratori attribuita alle associazioni di categoria dai giudici di

appello e considerata erronea dalla sentenza di rinvio; abbia

omesso di precisare da chi le associazioni di categoria avesse

ro avuto affidato il compito di compiere l'accertamento in que stione e di stabilire se non fosse stato configurabile un contratto

a favore di terzi in virtu del quale essa avrebbe acquistato, nei confronti delle promittenti associazioni di categoria, « il

diritto all'attività di formazione degli elenchi »; abbia affer

mato apoditticamente ohe le tre associazioni avrebbero avuto

affidato il compito di effettuare un accertamento che « non po tesse essere impugnato »; abbia negato ad essa ricorrente il

diritto di dolersi del cattivo esercizio, da parte delle associa

zioni medesime, del potere di controllare la sua qualità di stoc

kista; abbia affermato infine che accertare se essa avesse- ef

fettivamente rivestito tale qualità, come aveva chiesto di pro

vare, era irrilevante a fini della decisione della controversia.

Con il secondo motivo — denunciando l'omissione e la con

traddittorietà della motivazione su punti decisivi nonché la

violazione degli art. 1362 segg. cod. civ. — la società ricorren

te si duole che la corte di rinvio abbia affermato che l'attività

svolta dalle associazioni di categoria per la formazione degli elenchi nominativi sarebbe fondata su rapporti di rappresen tanza sindacale, omettendo di fornire al riguardo alcuna mo

tivazione e non considerando che sulla base della ricostruzio

ne del rapporto da essa prospettata lo sconto al commercio sa

rebbe riservato esclusivamente ai commercianti associati, in

contrasto con il principio della non discriminazione e con quel lo della libertà di associazione sanciti dal trattato della CECA, ed abbia ritenuto: a) che l'inclusione dei singoli commercian

ti negli elenchi nominativi fosse subordinata all'accertamento, da parte delle associazioni degli industriali e di quella dei com

mercianti, della loro qualità di stockisti, con un apprezzamento costituente un obiter dictum del tutto irrilevante nell'economia

della decisione, una volta esclusa l'esistenza di un rapporto ne

goziale tra essa ricorrente e le associazioni degli industriali e,

comunque, non sorretto da una motivazione adeguata e logi camente coerente e basato sull'interpretazione, per di più in

congrua, di due documenti (quali la lettera dell'Assofermet del

1954 e quella di essa ricorrente del 1966) prodotti soltanto nel

giudizio di rinvio, e omettendo per di più di spiegare in cosa

consistesse la qualità di stockista; b) che, ai fini dell'accerta

mento della responsabilità della mandataria Assofermet, fosse

rilevante stabilire non già se essa fosse stockista trasformatrice,

ma soltanto se avesse fornito alla mandataria idonea documen

tazione al riguardo. Con il terzo motivo, denunciando la violazione degli art. 394

cod. proc. civ. e 2702 cod. civ., la società ricorrente si duole

infine che la corte di rinvio abbia esaminato la lettera dell'As

sofermet del 1954 e il verbale della commissione paritetica del

28 gennaio 1966, prodotti dalle associazioni di categoria in sede

di rinvio senza che tale produzione fosse giustificata dalla sen

tenza di cassazione; ed abbia attribuito valore confessorio al

detto verbale, non sottoscritto da essa ricorrente e mai invia

tole dalle dette associazioni, i cui funzionari l'avevano redatto.

Le censure formulate con i tre motivi del ricorso vanno esa

minate congiuntamente; e, anche se alcune di esse pongono in

evidenza difetti di attività o di giudizio nei quali sono effettiva

mente incorsi i giudici di rinvio, non valgono, nel loro com

plesso, a scalfire l'accertamento di fatto compiuto dagli stessi

giudici, e nel quale può ravvisarsi la ratio decidendi della sen

tenza impugnata, che la società ricorrente aveva omesso di

fornire, nonostante fosse stata più volte sollecitata in tal senso

dalle tre associazioni di categoria, la documentazione idonea a

dimostrare la sua qualità di stockista: cioè di commerciante con

proprio magazzino il quale rivende il materiale ferroso acquista to dalle ferriere nello stato in cui si trova, necessaria ai fini del

la sua inclusione negli elenchi nominativi dei commercianti ai

quali le ferriere sono abilitate a praticare lo sconto al com

mercio.

È opportuno premettere che, allorché con il ricorso per cas

sazione proposto contro la sentenza pronunciata dal giudice di

rinvio si denunci il mancato assolvimento, da parte di questo, dei doveri impostigli con la sentenza di cassazione e si chieda

quindi, in sostanza, una verifica intesa ad accertare se egli si

sia fedelmente e compiutamente attenuto al compito affidatogli con la precedente pronuncia della Corte di cassazione, il sin

dacato devoluto alla Corte suprema si risolve nel controllo dei

poteri e dei limiti che al detto giudice furono attribuiti e po sti con la sentenza di cassazione con rinvio e ne postula per ciò una interpretazione svolta a stabilire la rispondenza o me

no della pronuncia emessa in sede di rinvio alla misura di com

petenza commessa a quel giudice con la stessa sentenza. In

relazione a tale accertamento, implicante la risoluzione d|i una questione di competenza, la Corte di cassazione ha gli stessi poteri di indagine del giudice del merito e può quindi

interpretare e vagliare, procedendo ad ogni opportuna inda

gine di fatto, la sua precedente sentenza di rinvio.

Ed è da aggiungere che, riguardo ai poteri che il giudice di rinvio può legittimamente esercitare ed ai limiti che egli incontra nell'esplicazione della potestas iudicandi, è necessario

distinguere a seconda che la cassazione della precedente sen tenza di merito sia stata pronunciata per violazione o falsa

applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione

su punti decisivi della controversia ovvero per l'uno e l'altro

tipo di vizio. Nella prima ipotesi, il giudice deve uniformarsi

al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, ferma restando la valutazione dei fatti cosi come accertati dal

giudice che pronunciò la sentenza cassata. Nella seconda ipo tesi, la cassazione travolge anche gli accertamenti e le valuta

zioni di fatto già compiute, che non possono essere effettuati

dalla Corte di cassazione, esulando dai limiti dei suoi poteri istituzionali di giudice di legittimità, e che rientrano invece nei

poteri del giudice di rinvio, il quale, essendo investito degli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata cassata, ha non solo il potere di valutare liberamente i fatti già accer

tati e di indagare su altri fatti nei limiti in cui nuove prove nel

giudizio di rinvio sono ammesse dall'art. 394 cod. proc. civ., ma anche di decidere la controversia in base a nuovi presuppo sti obiettivi, purché dipendenti dal contenuto della sentenza di

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PARTE PRIMA

cassazione. Nella terza ipotesi, infine, il giudice di rinvio è ben

sì vincolato ad uniformarsi al principio di diritto esplicitamen te o implicitamente enunciato nella sentenza che ha disposto il rinvio, ma, rispetto ai punti ritenuti dalla stessa sentenza de

cisivi e non congniamente valutati, se non può rimetterne in

discussione il carattere di decisorietà, ha il potere di procedere, senza incontrare alcun altro limite, ad una nuova valutazione

dei fatti già acquisiti e di quegli altri fatti la cui acquisizione nel giudizio di rinvio si renda necessaria in relazione alle di

rettive a lui impartite dalla Corte di cassazione con la sentenza

di rinvio. Come emerge dalla sentenza delle sezioni unite di questa

corte, con cui, cassandosi la precedente sentenza della Corte

d'appello di Milano, fu disposto il rinvio della causa ad altra

sezione della stessa corte d'appello, al giudice di rinvio fu affi

dato il compito di esaminare compiutamente, attraverso le va

rie clausole dei listini delle ferriere e gli elementi e documenti

acquisiti al giudizio, l'esatta posizione delle associazioni di ca

tegoria in relazione alla compilazione e alla revisione degli elen

chi delle aziende stockiste, al fine di stabilire, da un lato, la fon

te e la natura dell'obbligazione al riguardo assunta dalle dette

associazioni e, dall'altro, il contenuto e i limiti di essa, accer

tando poi, agli effetti della chiesta condanna di queste al risar

cimento dei danni, se le stesse associazioni fossero da conside

rarsi inadempienti nei confronti dell'odierna ricorrente.

Dalla stessa sentenza risulta poi che la cassazione della pre cedente sentenza della Corte d'appello di Milano fu pronunciata sia per violazione e falsa applicazione di principi di diritto, sia

per vizi di motivazione.

I poteri del giudice di rinvio erano quindi molto ampi, potendo

egli procedere ad un nuovo esame degli elementi di fatto della

controversia, anche se non poteva più rimettere in discussione

il carattere decisorio dei punti indicati come decisivi nella sen

tenza di cassazione.

Ora, anche se le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza

impugnata in ordine alla ricostruzione ed alla qualificazione

giuridica del rapporto intercorso tra la stessa ricorrente e le tre associazioni di categoria per quanto concerneva l'inclusio ne della prima, previo accertamento della tsua qualità di stocki

sta, nell'elenco nominativo delle aziende commerciali aventi di ritto allo sconto sul prezzo di listino dei materiali ferrosi, pos sono considerarsi non del tutto prive di fondamento, nondimeno

gli errori giuridici e i difetti di motivazione contenuti nella sentenza impugnata perdono ogni rilevanza, e non possono quin di giustificare la cassazione, dal momento che la corte di rin vio ha ritenuto, attraverso una valutazione degli elementi pro batori acquisiti prima della pronuncia della sentenza cassata, le cui risultanze, considerate sufficienti da sole ai fini della for mazione del convincimento, trovavano conferma nel contenuto

dei due documenti prodotti in sede di rinvio, che l'inclusione delle aziende commerciali nell'elenco nominativo delle stocki ste fosse compiuta dalle associazioni di categoria previo accer

tamento, sulla base della documentazione prodotta dalle azien de interessate, della loro qualità di stockiste e che la mancata inclusione della società A.l.a. nello stesso elenco negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, in relazione alla quale l'odierna ricorrente aveva chiesto l'affermazione della responsabilità delle associa zioni di categoria per i danni da essa derivatile, era stata deter minata dalla circostanza che la medesima società A.l.a., benché

piti volte sollecitata dalle predette associazioni, non aveva pro dotto la documentazione necessaria a dimostrare la sua qualità di stockista.

È evidente, infatti, che, una volta accertato, con un apprez zamento di fatto fondato principalmente sugli elementi proba tori acquisiti anteriormente alla pronuncia della sentenza cassa ta e sorretto da una motivazione congrua e logicamente condot

ta, che la mancata inclusione della società ricorrente nell'elenco nominativo degli stockisti per gli anni dal 1962 al 1965 aveva

avuto la sua causa nel mancato assolvimento, da parte della stes

sa società, dell'onere, su di essa gravante, di fornire la docu

mentazione idonea a dimostrare la sua qualità di stockista ed

escluso, conseguentemente, la ricorrenza di uno degli elementi

della fattispecie costitutiva della responsabilità per i danni de

rivati alla ricorrente dalla sua mancata inclusione nel detto

elenco, è del tutto irrilevante che la corte di rinvio abbia rite

nuto che l'obbligazione relativa alla inclusione delle aziende sto

ckiste nell'elenco nominativo gravasse esclusivamente sull'As

sofermet, e non anche sulle altre due associazioni rappresenta tive della categoria degli industriali, ed avesse la propria fonte

nel rapporto di rappresentanza sindacale instauratosi tra la so

cietà A.l.a. e l'associazione della sua categoria, giacché, anche

se la detta obbligazione fosse stata a carico anche delle altre

due associazioni e fosse stata ricollegabile a un rapporto o a

più rapporti di diversa natura, la responsabilità delle tre asso

ciazioni di categoria per i danni anzidetti avrebbe dovuto esse

re negata ugualmente per l'impossibilità di ravvisare un inadem

pimento colpevole delle associazioni sindacali che avesse pro dotto il danno del quale la società A.l.a. aveva chiesto il risar

cimento.

Contro l'anzidetto apprezzamento di fatto la società ricorrente

si è limitata ad addurre che esso costituirebbe un obiter dictum; non sarebbe comunque sorretto da una motivazione adeguata e

logicamente coerente; e sarebbe basato sull'interpretazione di

due documenti che non avrebbero potuto essere prodotti nel

giudizio di rinvio. La stessa ricorrente ha poi dedotto che la

corte di rinvio avrebbe omesso di spiegare in che cosa consistes

se la qualità di stockista e si è doluta che la stessa corte abbia

ritenuto rilevante, ai fini della esclusione della responsabilità

dell'Assofermet, la sola circostanza che essa ricorrente non aves

se fornito alla detta associazione la documentazione idonea a

dimostrare 'a sua qualità di stockista.

Nessuna di queste censure coglie nel segno. Non la prima, non potendosi considerare come obiter dictum

un accertamento attinente ad uno degli elementi essenziali della

fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno fatto

valere in giudizio dalla società ricorrente.

Non la seconda, non essendo stati specificati gli elementi di

fatto che sarebbero stati insufficientemente o illogicamente va

lutati, e non potendo, peraltro, 'la valutazione delle risultanze

probatorie in modo difforme da quello preteso dalla parte giu stificare, di per sé sola, la denuncia del vizio di difetto di mo tivazione.

Non la terza, in quanto, come si è già avuto occasione di ri

levare, la corte di rinvio ha fondato il proprio convincimento

principalmente sulle risultanze dei documenti già acquisiti prima della pronuncia della sentenza cassata, ed ha valutato i due documenti prodotti in sede di rinvio soltanto per trarne elemen ti di conferma dello stesso convincimento, già autonomamente formatosi in base alle dette risultanze. Anche ammesso che la

produzione di quei due documenti non fosse consentita per il divieto di nuove attività assertive e probatorie nel giudizio di

rinvio, posto dall'art. 394, 3° comma, cod. proc. civ., la valutazio ne che degli stessi documenti è stata compiuta dalla corte di rinvio non è quindi tale da dar luogo ad un error in procedendo che possa determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Riguardo all'assunto che la corte di rinvio non avrebbe pre cisato in che cosa consistesse la qualità di stockista è sufficiente rilevare che esso muove da un'incompleta lettura della senten za impugnata, nella quale le aziende commerciali « stockiste » sono invece esattamente definite come quelle aziende « aventi

proprio magazzino e che vendano il prodotto nello stato in cui si trovano, senza ulteriori trasformazioni che non siano

quelle indicate nei listini » delle ferriere.

In ordine all'ultima censura deve infine rilevarsi che la corte di rinvio ha spiegato in modo ampio ed esauriente come, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, per ottenere l'inclu sione nell'elenco nominativo degli stockisti, non fosse sufficiente che un'azienda commerciale fosse effettivamente stockista, ma fosse invece necessario che l'imprenditore commerciale interes sato fornisse alle associazioni di categoria preposte alla forma zione del detto elenco nominativo la documentazione idonea a dimostrare ia sua qualità di stockista.

Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato e la società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di cas sazione.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione i civile; sentenza 6 gen naio 1979, n. 58; Pres. A. M. Jannuzzi, Est. Caturani, P. M. Grossi (conci, conf.); Verna (Avv. Provinciali, Del Con

te, Pazzaglia) c. Fall. Maggioli (Avv. G. Romanelli, San

tini); Pollini (Avv. Mesiano, Poggeschi, Polazzi) c. Fall.

Maggioli. Conferma App. Bologna 24 aprile 1976.

Fallimento — Liquidazione dell'attivo — Beni immobili — Ven dita a trattative private — Nullità (R. d. 16 marzo 1942 n.

267, disciplina del fallimento, art. 108). Fallimento — Liquidazione dell'attivo — Vendita di beni im

mobili — Nullità — Terzi subacquirenti — Opponibilità (Cod. civ., art. 2652, 2929).

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