+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: trinhhanh
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n. 3497; Pres. Vercellone, Est. Saggio, P.M. De Tommaso (concl. conf.); Berra (Avv. Stella Richter) c. Min. finanze (Avv. dello Stato De Stefano). Conferma Comm. trib. centrale 23 febbraio 1987, n. 1583 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 131/132-135/136 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184450 . Accessed: 28/06/2014 12:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:08 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n. 3497; Pres. Vercellone, Est. Saggio, P.M. DeTommaso (concl. conf.); Berra (Avv. Stella Richter) c. Min. finanze (Avv. dello Stato DeStefano). Conferma Comm. trib. centrale 23 febbraio 1987, n. 1583Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 131/132-135/136Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184450 .

Accessed: 28/06/2014 12:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:08 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

zione della sentenza impugnata (art. 360, n. 5, c.p.c.). Egli dedu

ce che la domanda di risarcimento dei danni, da lui proposta nei confronti della banca, individuava il comportamento illecito, causativo del pregiudizio, nel rifiuto, espresso dalla banca, il 6

settembre 1973, al notaio che procedeva al protesto dell'assegno di lire 5.500.000 per cui è controversia, di pagare il detto assegno

per insufficienza di fondi, rifiuto che aveva determinato la levata

del protesto. Conseguentemente, afferma ancora il ricorrente, la

corte d'appello si sarebbe dovuta limitare a stabilire se un tale

rifiuto fosse stato giustificato e legittimo e, quindi, ad accertare, in punto di fatto, se, alla data del 6 settembre 1973, esistesse

presso la banca la «provvista» sufficiente per coprire l'assegno

presentato all'incasso. La corte di merito, invece, avrebbe tras

curato di esaminare questo profilo della lite, incorrendo cosi nel

denunciato vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea altresì

che la sentenza impugnata sarebbe anche contraddittoria, per il

fatto di affermare da un lato che il bonifico di lire 3.000.000

operato tramite il Credito romagnolo di Porretta Terme era per venuto all'agenzia di viale Liegi (Roma) della Bna il 4 settembre

1973 e che il detto importo era stato registrato a valuta presso

l'agenzia a decorrere dalla stessa data, e dall'altro che il 6 settem

bre successivo non vi erano, presso la medesima agenzia, suffi

cienti fondi a copertura dell'assegno di lire 5.500.000.

Col secondo mezzo, poi, il ricorrente denuncia la violazione

dell'art.. 28 c.p.p., lamentando che la sentenza impugnata non

avrebbe tenuto conto della circostanza che la sentenza, con la

quale il 29 ottobre 1974 il Pretore di Milano lo aveva assolto

con la formula perché il fatto non costituisce reato dall'imputa zione di emissione di assegno a vuoto, aveva accertato che il bo

nifico di lire 3.000.000 era stato registrato presso l'agenzia prima della levata del protesto e che tale accertamento aveva autorità

di cosa giudicata a norma dell'art. 28 c.p.p. 2. -1 due motivi, strettamente collegati, vanno esaminati unita

riamente. Il collegio giudica corretta la premessa dalla quale muove

il ricorrente nel formulare le sue doglianze, ritiene, cioè, che la

responsabilità (contrattuale) della banca debba essere accertata

avendo come momento di riferimento quello della presentazione

dell'assegno all'agenzia per il pagamento, presentazione che ebbe

luogo il 6 settembre 1973 e che fu seguita dal rifiuto della banca

e dal conseguente protesto. Poiché il fatto causativo del pregiudi zio è ravvisabile proprio nel rifiuto di pagamento opposto dalla

banca, il giudice del merito avrebbe dovuto stabilire se tale rifiu

to era giustificato ovvero se piuttosto esso era da attribuire a

negligenza della banca. Al riguardo la motivazione della sentenza

impugnata è assolutamente coerente.

La corte d'appello ha escluso la responsabilità della banca sul

rilievo che l'operazione di bonifico di tre milioni di lire, effettua

ta in Porretta Terme il 29 agosto 1973, si era completata soltanto

il 13 settembre successivo con la registrazione del detto importo sul conto corrente del Mattioli presso l'agenzia della Bna di viale

Liegi, Roma; con la conseguenza che, al momento della presenta zione dell'assegno per l'incasso alla Banca popolare di Novara il 30 agosto 1973 dell'assegno di lire 5.500.000, emesso nella stes

sa data, l'assegno stesso era privo di copertura. L'indagine della corte d'appello, dunque, è stata rivolta esclusivamente a verifica re se al 30 agosto l'assegno potesse considerarsi coperto, se cioè

a quella data già esistesse la necessaria provvista presso l'agenzia romana della Bna ove era acceso il conto corrente.

È certamente corretta l'affermazione secondo cui l'accredita

mento di una somma da parte del correntista si perfeziona al

momento dell'annotazione sul conto: in tal senso si argomenta dall'art. 1852 c.c., a norma del quale il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito dal

conto (v. Cass. n. 2545/72, Foro it., 1973, I, 2211). Ma nella

specie il tema della controversia è diverso e risiede nello stabilire se il comportamento della banca, che solo in data 13 settembre 1973 annotò l'accredito sul conto del Mattioli, sia stato conforme

al dovere di diligenza che incombe ai contraenti nell'adempimen to degli obblighi contrattuali o se invece vi sia stato un ritardo

imputabile a negligenza della banca. Cosi individuati i termini

della controversia, l'indagine compiuta dal giudice d'appello si

rivela parziale e lacunosa, perché trascura la circostanza che il

pregiudizio lamentato dal Mattioli era «collegato» al protesto e

che quindi occorreva accertare se, al momento del protesto, la

banca potesse legittimamente rifiutare il pagamento; e inoltre per ché non tiene conto del fatto che la banca non è libera di effet

II Foro Italiano — 1990.

tuare le registrazioni degli accrediti sul conto del cliente senza

limiti di tempo, ma che anzi a ciò deve provvedere con la massi

ma rapidità consentita dagli strumenti tecnici disponibili. Il giu dice del merito avrebbe in particolare dovuto tener conto della

circostanza che i funzionari dell'agenzia di viale Liegi erano stati

informati per via telefonica il 19 agosto 1973 del bonifico effet

tuato tramite il Credito romagnolo di Porretta Terme ed avreb

bero quindi dovuto essere particolarmente avvertiti nel fare con

la più grande celerità le necessarie annotazioni sul conto del Mat

tioli (al riguardo va sottolineato che la sentenza impugnata tiene

ferma l'attendibilità dei testi Stanzani e Pifferi sull'awenuta co

municazione telefonica del bonifico). Avrebbe dovuto considera

re che il bonifico era stato registrato a valuta presso la Bna sin

dal 4 settembre 1973 e verificare quindi se fosse giustificato, in

relazione all'ordinaria prassi bancaria ed alle peculiarità della fat

tispecie (preavviso telefonico da banca a banca dell'avvenuto bo

nifico sin dal 29 agosto 1973), il tempo impiegato per effettuare

l'annotazione del bonifico stesso sul conto del Mattioli. Avrebbe,

infine, dovuto quanto meno prendere in considerazione, ai fini

degli accertamenti ora indicati, la sentenza del Pretore di Milano

del 29 ottobre 1974, cui il ricorrente fa diretto riferimento con

il secondo mezzo, lamentando la violazione dell'art. 28 c.p.p. A quest'ultimo riguardo si osserva che l'accertamento della de

dotta violazione dell'art. 28 c.p.p. comporta indagini di fatto che

non possono essere compiute in questa sede. La corte di merito,

tuttavia, in sede di rinvio, valuterà ogni elemento, ivi compresa la sentenza penale del 29 ottobre 1974, che non è stata considera

ta nella sentenza impugnata. Sotto questo profilo, dunque, una

volta riconosciuta la fondatezza del motivo inerente alla motiva

zione, tale secondo motivo può considerarsi assorbito.

Il ricorso va, pertanto, accolto con riguardo alla rilevante ca

renza della motivazione su aspetti decisivi della controversia. Con

seguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata e la

causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte

d'appello di Roma.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n. 3497; Pres. Vercellone, Est. Saggio, P.M. De Tom

maso (conci, conf.); Berrà (Aw. Stella Richter) c. Min. fi

nanze (Avv. dello Stato De Stefano). Conferma Comm. trib.

centrale 23 febbraio 1987, n. 1583.

Tributi in genere — Contenzioso tributario — Ricorso — Omes so o tardivo inoltro di copia all'ufficio finanziario — Inammis

sibilità (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributario, art. 17; d.p.r. 3 novembre 1981 n.

739, norme integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 8).

Secondo la nuova formulazione dell'art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, l'inoltro di una copia del ricorso all'ufficio finanziario è collocato sullo stesso piano della presentazione dell'originale alla commissione tributaria e, pertanto, deve intendersi assog

gettato allo stesso termine di quest'ultima a pena di inammissi bilità. (1)

(1) La Cassazione sanziona con la sentenza in rassegna l'interpretazio ne dell'art. 17 d.p.r. 636/72, nella nuova formulazione ex art. 8 d.p.r. 739/81, desumibile dalle pronunzie della Corte costituzionale che hanno

disposto la rimessione degli atti ai giudici a quibus dopo l'emanazione del d.p.r. 739 ovvero hanno respinto le questioni di legittimità sollevate avverso l'art. 17 nella formulazione originaria: Corte cost. 22 ottobre 1987, n. 327, Foro it., Rep. 1988, voce Tributi in genere, n. 944; 6 dicem bre 1985, n. 318, id., Rep. 1986, voce cit., n. 948; 3 dicembre 1984, n. 265, id., Rep. 1985, voce cit., n. 792; 31 dicembre 1982, n. 264, id., 1983, I, 533, con nota di A. Proto Pisani sulle più rilevanti problemati che processuali sorte, in relazione ai precetti costituzionali, a seguito del la revisione del contenzioso tributario. La giurisprudenza delle

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:08 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso

il Berrà denuncia la violazione degli art. 6 e 8 d.p.r. 3 novembre

1981 n. 739 (modificativi degli art. 15 e 17 d.p.r. 26 ottobre 1972

n. 636), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Egli lamenta che

la Commissione tributaria centrale abbia ritenuto, con riferimen

to ai ricorsi da lui presentati alla commissione di primo grado

contro gli avvisi di rettifica degli imponibili Irpef e Ilor riguar

danti le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni dal 1976

al 1980, che la mancata consegna di una copia in carta semplice

di ciascun ricorso all'ufficio tributario abbia comportato l'inam

missibilità dell'impugnativa. La questione sollevata col gravame verte essenzialmente sull'in

terpretazione dell'art. 8 d.p.r. 739/81 (modificativo dell'art. 17

d.p.r. 636/72), che disciplina, nell'ambito del contenzioso tribu

tario, la presentazione del ricorso, stabilendo che «il ricorso è

proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta

raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segre

teria della commissione e di una copia in carta semplice all'uffi

cio tributario». La Commissione tributaria centrale, nella deci

sione impugnata, interpreta la disposizione testé riportata nel senso

che la proposizione del ricorso «non può considerarsi perfeziona

ta se non nel momento in cui siano state ritualmente adempiute

entrambe le previste formalità», cioè sia la consegna (o spedizio

ne) dell'originale che la consegna (o spedizione) del ricorso, con

l'implicazione che, ove a tali formalità «venga ottemperato in

momenti successivi, la proposizione del ricorso, agli effetti pro

cessuali, si verifica solo al momento del compimento della secon

da di esse». La Commissione centrale osservava anche che la pro

posta interpretazione dell'art. 8 non contrastava con l'art. 24 Cost,

in quanto la norma, nel significato ad essa riconosciuto, non re

cava nocumento al diritto di difesa, limitandosi a regolare le mo

dalità del suo esercizio in relazione alla particolare struttura del

giudizio tributario (v. Corte cost. 327/87, Foro it., Rep. 1988,

voce Tributi in genere, n. 944).

2. - Il ricorrente contesta l'interpretazione dell'art. 8 accolta

dalla commissione. Egli fa notare: a) che, nella sua originaria

formulazione, l'art. 17 d.p.r. 636/72 prevedeva che il ricorso do

vesse essere presentato alla segreteria della commissione insieme

ad una copia in carta semplice e che la mancata allegazione della

copia dava luogo all'inammissibilità del ricorso; b) che, essendo

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della detta

disposizione per (asserito) contrasto con gli art. 3 e 24 Cost.,

la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 318 del 6 dicembre

1985 (id., Rep. 1986, voce cit., n. 948), aveva restituito gli atti

al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza in quanto

commissioni tributarie era per lo più orientata, prima della pronunzia della Cassazione, per un'interpretazione che escludeva la sanzione del

l'improcedibilità qualora la copia del ricorso fosse comunque pervenuta nella disponibilità dell'amministrazione ed avesse consentito l'instaura

zione di regolare contraddittorio: in termini con Cass. 3497/89, v. Comm.

trib. I grado Salerno 16 giugno 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 841;

Comm. trib. I grado Milano 18 settembre 1986, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 934; Comm. trib. II grado Piacenza 1° giugno 1985, ibid., n.

933; Comm. trib. I grado Busto Arsizio 30 marzo 1985, ibid., n. 935;

Comm. trib. I grado Fermo 20 marzo 1985, id., Rep. 1985, voce cit.,

n. 805; Comm. trib. II grado Vercelli 20 novembre 1984, ibid., n. 798;

contra, Comm. trib. centrale 31 marzo 1989, n. 2372, Comm. trib. centr.,

1989, I, 287; 23 febbraio 1989, n. 1381, ibid., 169 (in motivazione); 28

marzo 1988, n. 3024, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 945 ; 22 febbraio

1986, n. 1496, id., Rep. 1986, voce cit., n. 931; 28 settembre 1983, n.

2468, id., Rep. 1984, voce cit., n. 758; Comm. trib. I grado Treviso

27 giugno 1988, Rass. trib., 1989, II, 510; Comm. trib. I grado Torino

24 ottobre 1986, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 950; Comm. trib. I

grado Milano 5 giugno 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 802; Comm.

trib. II grado Padova 18 gennaio 1984, ibid., n. 803.

In dottrina, v., da ultimo, M. Chiechi, Ancora sull'inammissibilità

o improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di copia all'ufficio

tributario, in Bollettino trib., 1988, 1246; C. Bendin, Brevi osservazioni

in tema di omessa presentazione all'ufficio della copia del ricorso, in

Dir. e pratica trib., 1987, II, 835; L. P. Comoglio, Proposizione del ri

corso tributario e rilevanza della copia da presentare all'ufficio contrad

dittore: un rebus insoluto, in Giur. it., 1987, III, 2, 17.

Sui problemi posti dal processo tributario in relazione ai principi costi

tuzionali, v., oltre alla cit. nota di A. Proto Pisani, Cass. 14 luglio 1988,

n. 4594, Foro it., 1989, I, 795 e Corte cost. 23 febbraio 1989, n. 76,

che sarà riportata in un prossimo fascicolo.

li Foro Italiano — 1990.

nelle more del giudizio era sopravvenuto il d.p.r. 739/81, il cui

art. 8 aveva sostituito l'originario art. 17, tra l'altro sopprimendo

proprio il comma che disponeva l'improcedibilità per la mancata

allegazione della copia. Ciò posto, il ricorrente osserva che la

nuova disciplina delle modalità di presentazione del ricorso dove

va essere interpretata tenendo conto del fatto che essa era stata

giudicata costituzionalmente legittima proprio per effetto della

soppressione della sanzione dell'improcedibilità per la mancata

allegazione della copia destinata all'ufficio (v. Corte cost., ord.

n. 265 del 3 dicembre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 792) e che, pertanto, si doveva ritenere che il nuovo regime innovava

rispetto al precedente soltanto per la mancata previsione della

sanzione dell'improcedibilità, soltanto, cioè, nel senso di una mag

giore semplificazione della formalità richiesta al ricorrente per

la proposizione dell'impugnazione. Sulla base di queste conside

razioni il ricorrente considera erronea la tesi secondo cui per la

presentazione del ricorso dovevano, alla stregua del nuovo testo

dell'art. 17, essere compiute, tempestivamente, sia la consegna

(o spedizione) alla commissione che la consegna (o spedizione)

all'ufficio. A conforto di questa proposizione il ricorrente fa va

lere anche il rilievo, d'ordine generale, secondo cui il processo

tributario è instaurato mediante ricorso, con l'implicazione che,

in conformità ai principi che regolano i procedimenti introdotti

in questa forma, la presentazione del ricorso presso l'ufficio del

giudice adito doveva essere considerata di per sé sufficiente per

realizzare una valida vocatio in ius.

3. - Le argomentazioni svolte dal ricorrente per sorreggere l'im

pugnazione non persuadono. Innanzi tutto sembra arbitrario trarre argomento contro l'in

terpretazione dell'art. 17 (nuovo testo), accolta dalla commissio

ne, dalle ordinanze della Corte costituzionale relative al testo ori

ginario della medesima disposizione. Da quelle ordinanze si rica

va che l'allegazione al ricorso di una copia per l'ufficio, prevista

nel testo originario a pena di improcedibilità, poteva essere so

spettata di illegittimità, ma niente di più. La sanzione dell'impro

cedibilità venne soppressa dal legislatore e in relazione a ciò la

corte giudicò manifestamente infondata la questione.

Le ragioni delle innovazioni vengono esposte con molta chia

rezza nella relazione ministeriale allo schema del d.p.r. 739/81.

Ivi si ricorda che il meccanismo previsto nel testo originario del

l'art. 17, che comportava l'onere per il ricorrente di presentare

con il ricorso anche una copia in carta semplice di esso (da inol

trare poi all'ufficio a cura della segreteria della commissione) e

al tempo stesso attribuiva al ricorrente la facoltà di sanare entro

un anno l'improcedibilità conseguente alla mancata presentazio

ne della predetta copia, aveva finito per dare ai contribuenti «più

callidi» la possibilità di dilazionare la trattazione del processo

per tre anni, tenuto conto che analoga facoltà è prevista non solo

per i procedimenti di primo grado, ma anche per quelli in secon

do grado e per quelli innanzi alla Commissione tributaria centra

le. L'art. 17 venne modificato proprio per modificare questo sta

to di cose e quindi non per semplificare, a vantaggio del contri

buente, le modalità di presentazione del ricorso, facendo cadere

la sanzione dell'improcedibilità, ma per la finalità opposta, e pre

cisamente per sottrarre al contribuente la possibilità di ritardare

in misura notevole la trattazione dei ricorsi. Per conseguire que

sto risultato la nuova norma prevede che il ricorso, «redatto in

due esemplari uguali ed aventi pari dignità» (cosi si esprime la

relazione), deve essere consegnato o spedito tanto alla segreteria

della commissione quanto all'ufficio tributario. Ovviamente —

chiarisce sempre la relazione — entrambe le consegne o spedizio

ni debbono avvenire entro il termine di sessanta giorni.

La storia della norma, cosi come è possibile trarla dalla rela

zione ministeriale, concorre a chiarirne il senso e dimostra che

le ragioni che stanno alla base della nuova formula non sono

collegate se non occasionalmente alle ordinanze della Corte costi

tuzionale. Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate da

diversi giudici circa la compatibilità fra il diritto di difesa e la sanzione di improcedibilità per la mancata allegazione al ricorso

della copia destinata all'ufficio, hanno cioè costituito l'occasione

per l'intervento normativo che poi si è mosso, nel modificare l'art.

17, secondo una linea autonoma e precisamente con la finalità

— come già sottolineato — di sottrarre ai ricorrenti la possibilità

di ritardare la trattazione del ricorso facendo un uso anomalo

della facoltà loro concessa di depositare con ritardo la copia per

l'ufficio.

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:08 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

4. - Contro questa interpretazione del testo attuale dell'art. 17

il ricorrente invoca il modello tipico del procedimento su ricorso, sottolinenado che in esso il giudizio si instaura col deposito del

ricorso presso il giudice adito, e rileva che la presentazione di

una copia del ricorso all'ufficio risponde ad una funzione diver

sa, e precisamente a quella di rendere edotto l'ufficio stesso della

controversia, e che conseguentemente l'omissione o la tardività

di tale ulteriore adempimento non può incidere sull'ammissibilità

dell 'impugnazione. Una simile tesi non può essere condivisa. Depone in senso con

trario la lettera della disposizione, che manifestamente colloca

sullo stesso piano la consegna (o spedizione) dell'originale alla

commissione tributaria e la consegna (o spedizione) della copia all'ufficio. Il fatto che la disposizione preveda la consegna dell'o

riginale alla commissione e della copia all'ufficio non può con

durre a diversa conclusione. È significativo che, nel descrivere

le modalità di presentazione del ricorso, si indichino in un unico

contesto entrambe le conseguenze. Si aggiunga poi che la relazio ne sul punto esplicitamente chiarisce che i due esemplari (origina le e copia) hanno «pari dignità». Né può tacersi che il legislatore è libero di disciplinare le formalità introduttive del giudizio e che non è quindi lecito alterare una previsione normativa assoluta

mente chiara adducendo che essa si discosta dal modello ordina

rio del giudizio introdotto con ricorso. La variante di tale model

lo, che è stata prevista per il giudizio tributario, risponde allo

scopo di tutelare l'ufficio e di evitare che i ricorrenti possano ritardare la trattazione dei ricorsi. Il legislatore, come si ricava

dalla relazione, ha inteso privilegiare questa formalità e l'inter

prete non può che prendere atto di questo dato, allontanarsi dal

quale significherebbe operare un'arbitraria manipolazione del te

sto legislativo. 5. - Una conferma dell'esattezza della tesi accolta dalla Com

missione centrale si trae dal 2° comma dell'art. 8 d.p.r. 739/81, ove si prevede che, se la copia consegnata all'ufficio tributario

è difforme rispetto all'originale consegnato alla commissione, il

ricorso, su richiesta dell'ufficio, è dichiarato inammissibile. Tale

disposizione non avrebbe senso se il termine per la consegna o

spedizione della copia all'ufficio non fosse perentorio. Se la pre sentazione della copia all'ufficio potesse compiersi senza limiti

di tempo anche l'avvenuta presentazione di copia sostanzialmente

difforme dell'originale dovrebbe essere suscettibile di sanatoria

senza bisogno di una norma ad hoc che tale sanatoria consenta. La previsione di una sanatoria per la copia difforme conferma

quindi che anche la stessa consegna o spedizione della copia al l'ufficio deve avvenire a pena di ammissibilità entro il termine

perentorio di sessanta giorni. 6. - Il ricorso deve dunque essere respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 20 luglio 1989, n. 3413; Pres. Farinaro, Est. O. Fanelli, P.M. Iannel li (conci, conf.); Inps (Aw. Giordano, Li Marzi, Gigante) c. Soc. coop. Sinco (Aw. Comandini De Luca, Petronio). Conferma Trib. Parma 29 novembre 1985.

Previdenza sociale — Cassa integrazione guadagni — Trattamen to di integrazione salariale — Controversia — Legittimazione del datore di lavoro (L. 20 maggio 1975 n. 164, provvedimenti

per la garanzia del salario, art. 7).

Il datore di lavoro è legittimato ad agire giudizialmente nei con

fronti dell'Inps per il riconoscimento del diritto all'integrazione salariale a favore dei dipendenti (nella specie, l'Inps pretendeva di corrispondere l'integrazione per un numero di ore inferiore rispetto a quello di cui all'istanza datoriale). (1)

(1) Per i precedenti, anche in via di obiter dicta, si rinvia ai richiami puntualmente contenuti in sentenza. Sulla diversa tematica della giuris dizione in materia di cassa integrazione guadagni solo accennata nella decisione in epigrafe per le ragioni (formazione del giudicato sul punto)

Il Foro Italiano — 1990.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo, deducendo vio

lazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che

la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il datore di lavo

ro sia legittimato ad agire giudizialmente per il riconoscimento

del diritto all'integrazione salariale.

La censura è infondata, alla stregua del nuovo corso giuris

prudenziale inaugurato dalle sezioni unite di questa corte con la

sent. 20 giugno 1987, n. 5454 (Foro it., 1988, I, 2201), e seguito da ulteriori decisioni (11 dicembre 1987, n. 9217, ibid., 715, e altre).

Va premesso che non si pone nella presente causa alcuna que stione di giurisdizione innanzittutto perché, come esattamente posto in rilievo dal resistente in memoria, essendo passato in giudicato, in quanto non formante oggetto di censura in questa sede, un

capo di merito della decisione (quello relativo all'applicabilità al

la Sinco del contratto collettivo per le cooperative edilizie del 25

ottobre 1979, e non di quello per le imprese edili), è venuto a

formarsi il giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice che

quella statuizione di merito ha pronunciato, con la conseguenza — secondo la costante giurisprudenza di questa corte — che non

può trovare più applicazione il principio della rilevabilità d'uffi

cio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo, tenendo tale principio a trovare limitazione e l'acquiescenza tacita.

Comunque, una questione di giurisdizione non si pone neppure secondo l'impostazione risultante da detta decisione delle sezioni

unite, in quanto non si discute di ammissione o meno alla cassa

integrazione (valutazione discrezionale rimessa a provvedimento

amministrativo, eventualmente sindacabile davanti al giudice am

ministrativo e che nella specie è stato emanato in senso positivo, cosicché essendo l'ammissione al beneficio avvenuta, non vi è

luogo a contestazione alcuna circa quella discrezionale valutazio

ne), ma solo della spettanza dell'integrazione salariale per trenta

cinque o per quaranta ore, questione di interpretazione della di

sciplina collettiva attinente a posizione inequivocabilmente di di

ritto soggettivo (cfr., in situazione analoga, la sentenza n. 6748

del 1988, id., Rep. 1988, voce Previdenza sociale, n. 698). Ciò posto, e venendo all'esame della censura, deve ritenersi

che la legittimazione a far valere in giudizio l'anzidetta posizione

soggettiva non può non spettare (anche) al datore di lavoro.

Tale soluzione è già contenuta, sia pure come obiter dictum, nelle stesse sentenze innanzi richiamate, ed espressamente adotta

ta già dalla sent. 4 maggio 1987, n. 4134 (id., Rep. 1987, voce

cit., n. 753), che ha ritenuto legittimato il datore di lavoro, peral tro, riconoscendogli in relazione all'ammissione o meno alla cig una posizione di diritto soggettivo, che invece le sezioni unite

hanno, in tal caso, escluso; ma che invece ricorre — e con essa

la legittimazione — in relazione ad ipotesi quale quella oggetto della presente controversia, cosi come è stato ritenuto, in situa

zione analoga, dalle stesse sezioni unite con la sent. 6748/88.

Orbene, sia che si ritenga assicurato (oltreché assicurante) an

che il datore di lavoro cosi come i lavoratori (questione lasciata

impregiudicata dalle sezioni unite nella citata sentenza, in quanto la sua soluzione non appariva necessaria ai fini del decidere; e

risolta invece positivamente della sezione lavoro con la cit. sent.

4134/87), sia che si ravvisi comunque (ad ammissione avvenuta) una posizione di diritto soggettivo, nascente dal provvedimento ammissivo, in ordine al rimborso delle integrazioni salariali ero

gate quale adiectus solutionis causa dell'istituto, in ogni caso è

evidente la sussistenza di un suo interesse giuridicamente tutelato

(e non di mero fatto, come ritenuto dalla giurisprudenza poi di

sattesa dalle decisioni delle sezioni unite), di volta in volta davan ti al giudice amministrativo o davanti a quello ordinario, alla

stregua del criterio di riparto della giurisdizione adottato dalle

sezioni unite, e perciò legittimante il datore di lavoro ad agire nell'una o nell'altra sede.

ivi enunciate, e sulle sottostanti elaborazioni teoriche, cfr., oltre ai riferi menti in sentenza, la rassegna ragionata di M. D'Antona-M.T. Salimbe ni, Glossario giurisprudenziale della cassa integrazione guadagni, nota a Cass. 15 giugno 1988, n. 4058, 20 giugno 1987, n. 5456, Trib. Milano 28 febbraio 1987, Trib. Napoli 14 novembre 1986, Pret. Milano, ord. 21 novembre 1987, Pret. Roma 26 maggio 1987, Pret. Torino, decr. 6 marzo 1987, Pret. Napoli - Barra 11 novembre 1986, Foro it., 1988, I, 2203. In materia di cassa integrazione guadagni, cfr. Pret. Verbania 9

luglio 1988, id., 1989, I, 2993, con nota di richiami; Trib. Napoli 6 otto bre 1988, ibid., 1961, con nota di P. Bellocchi.

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:08 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended