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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 17 luglio 1990, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 17 luglio 1990, n. 7333; Pres. Granata, Est. Vercellone, P.M. Lanni (concl. conf.); Soc. immob. Mariano ed altra (Avv. Jori) c. Comune di Rignano sull'Arno (Avv. E. Clarizia, Landolfi). Conferma Pret. Pontassieve 10 luglio 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 819/820-823/824 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185341 . Accessed: 25/06/2014 04:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.111 on Wed, 25 Jun 2014 04:39:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 17 luglio 1990, n. 7333; Pres. Granata, Est. Vercellone, P.M. Lanni(concl. conf.); Soc. immob. Mariano ed altra (Avv. Jori) c. Comune di Rignano sull'Arno (Avv.E. Clarizia, Landolfi). Conferma Pret. Pontassieve 10 luglio 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 819/820-823/824Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185341 .

Accessed: 25/06/2014 04:39

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PARTE PRIMA

La vendita eseguita nel giorno prefissato deve quindi conside

rarsi legittima tanto più che l'interessato non ha mai sostenuto

(e tanto meno provato) di aver dedotto, a sostegno dell'istanza

implicita di differimento della vendita, ragioni particolari che

avrebbero richiesto da parte del giudice dell'esecuzione un esa me analitico delle deduzioni ed un provvedimento specificamen te motivato.

Ne consegue il rigetto del primo motivo di ricorso e l'assorbi

mento del secondo in quanto diretto a stabilire l'opponibilità o meno agli aggiudicatari dell'asserita nullità della vendita non differita.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 17 luglio 1990, n. 7333; Pres. Granata, Est. Vercellone, P.M. Lan ni (conci, conf.); Soc. immob. Mariano ed altra (Avv. Jori) c. Comune di Rignano sull'Arno (Avv. E. Clarizia, Lan

dolfi). Conferma Pret. Pontassieve 10 luglio 1985.

Pubblica sicurezza — Cessione di immobile — Comunicazione

all'autorità di pubblica sicurezza — Modalità — Ammissibili tà di equipollenti — Esclusione (D.l. 21 marzo 1978 n. 59, norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, art. 12; 1. 18 maggio 1978 n. 191, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 marzo 1978 n. 59, art. unico).

Pubblica sicurezza — Locazione di immobile — Comunicazio ne all'autorità di pubblica sicurezza — Obbligo — Nuova lo cazione — Sussistenza — Fattispecie (D.l. 21 marzo 1978 n.

59, art. 12; 1. 18 maggio 1978 n. 191, art. unico).

L'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurez za la cessione in proprietà o in godimento di un fabbricato o di parte di esso, previsto dall'art. 12 d.l. 59/78, convertito, con modificazioni, nella l. 191/78, non può essere adempiuto né da persone diverse da quelle che dalla legge ne risultano

soggetti passivi, né con modalità diverse da quelle previste dalla stessa legge. (1)

L'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza

previsto dall'art. 12 d.l. 59/78, convertito, con modificazio ni, nella l. 191/78, riguarda ogni ipotesi di locazione di im

mobile, non rilevando che si tratti di un secondo rapporto intercorrente, in seguito ad un cambio di appartamento, tra le stesse parti di una precedente locazione, né che l'immobile

oggetto della nuova locazione si trovi nello stesso complesso immobiliare comprendente l'immobile precedentemente locato. (2)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 luglio 1990, n. 7228; Pres. Granata, Est. Vercellone, P.M. Lan ni (conci, conf.); Trinei (Avv. Ramaccioni) c. Comune di Valfabbrica (Avv. Canonico). Conferma Pret. Perugia 17 no vembre 1984.

Pubblica sicurezza — Cessione di immobile — Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza — Destinatario — Ammissi bilità di equipollenti — Esclusione — Fattispecie (D.l. 21 marzo 1978 n. 59, art. 12; 1. 18 maggio 1978 n. 191, art. unico).

La comunicazione della cessione della proprietà o del godimen to di un fabbricato prescritta dall'art. 12 d.l. 59/78, converti to nella l. 191/78, va fatta all'autorità locale di pubblica sicu

rezza, e cioè al sindaco quando nel comune dove è sito l'im mobile manchi l'ufficio di pubblica sicurezza, senza possibilità di equipollenti (nella specie, si è ritenuta inidonea la comuni cazione indirizzata al questore, anziché al sindaco). (3)

(1-3) I principi riassunti nelle massime, per la prima volta affermati dalla Cassazione con le pronunzie in epigrafe, si fondano sulla ratio

Il Foro Italiano — 1991.

I

Svolgimento del processo. — Tre ordinanze del sindaco di

Rignano hanno ingiunto il pagamento della complessiva somma di lire 2.500.000 come sanzione amministrativa per violazione

degli obblighi di cui all'art. 12 1. 18 maggio 1978 n. 191. Desti natari dell'ingiunzione la s.r.l. immob. Mariano e la sig. Maria

Emilia Jori, legale rappresentante della società. Fu fatta unica

opposizione: Maria Emilia Jori dichiarò che l'opposizione era

fatta sia per la società che per lei personalmente. Per quanto riguardava le ordinanze 10 e 12 assumeva l'oppo

nente la tempestività della denuncia rispetto all'effettiva presa di possesso degli immobili da parte degli acquirenti; e l'irrile

vanza dell'eventuale tardività in quanto il comune era stato co

munque informato dei mutamenti intervenuti nel possesso di

quegli immobili attraverso le pratiche di immigrazione da parte degli acquirenti di quegli immobili. Il pretore ha respinto l'una e l'altra eccezione affermando che, a seguito della deposizione testimoniale degli acquirenti, era risultata la tardività della de nuncia anche in funzione della reale immissione in possesso, e che l'adempimento dell'obbligo posto dalla legge non ammet te surrogati. Per l'ordinanza 20/82 si deduceva non essere ne cessaria la denuncia perché si trattava semplicemente di un cam bio di appartamento nell'ambito dello stesso fabbricato rurale da parte di un guardiacaccia della società. Anche codesta ecce

zione era ritenuta infondata dal pretore perché la fattispecie specifica non esulava da quella descritta nell'art. 12 1. 191/78.

Il pretore, infine, riteneva la congruità dell'importo della san zione in funzione del numero delle infrazioni accertate e della natura giuridica del soggetto contravventore (società operante nel settore immobiliare).

La sentenza (5-10 luglio 1985) «pronunciando sull'opposizio ne proposta dalla immobiliare Mariano s.r.l.» rigettava l'oppo sizione e condannava la società ricorrente alla rifusione delle

spese processuali. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazio

ne sia la società Mariano che la signora Maria Emilia Jori; il ricorso è affidato a sei motivi. Resiste il comune di Rignano con controricorso.

della disposizione dell'art. 12 d.l. 59/78, diretta a consentire in qualsia si momento all'autorità di pubblica sicurezza di verificare — in base a fonti di informazione uniformi — «dove esattamente è rintracciabile una determinata persona», al fine di prevenzione e repressione di gravi reati.

In caso di cessione del contratto di locazione dell'immobile unita mente all'azienda che vi è ubicata da parte del conduttore, Pret. Reggio Emilia 7 dicembre 1987, Foro it., Rep. 1988, voce Pubblica sicurezza, n. 24, ha ritenuto che l'obbligo della comunicazione ex art. 12 d.l. 59/78 incomba al conduttore cedente, e non al proprietario-locatore.

Pret. Castell'Arquato 11 novembre 1985, id., Rep. 1986, voce Loca zione, n. 115, ha escluso che sussista l'obbligo in questione qualora oggetto della cessione siano fabbricati comunali ed il sindaco, mancan do nel comune il commissariato di p.s., rivesta anche la carica di auto rità locale di pubblica sicurezza.

Nel senso che anche il cambio di alloggio determina mutamento di identità della locazione, v. Cass. 27 novembre 1984, n. 6143, id., Rep. 1985, voce cit., n. 714 (che ha esaminato il problema dell'individuazio ne della disciplina applicabile al nuovo contratto in punto di durata, in un caso di cambio d'alloggio avvenuto ai sensi del previgente art. 4, n. 2, 1. 253/50).

Per altri riferimenti sull'ambito di applicazione dell'obbligo ex art. 12 d.l. 59/78, nonché sulla decorrenza del termine utile per adempiervi, v. Cass. 7 maggio 1986, n. 3055, id., 1986, I, 1817, con nota di richia mi. V. anche Cass. 8 ottobre 1986, Antonelli, id., Rep. 1987, voce Stra niero, n. 27, circa il rapporto tra la comunicazione in questione e quella prevista per il caso di alloggio dato a stranieri.

In dottrina, v. M. Comporti, in Nuove leggi civ., 1978, 1749 (secon do il quale l'obbligo di comunicazione alla p.s. può essere assolto anche da un rappresentante del soggetto obbligato); P. Padoin, Prevenzione e repressione di gravi reati. Brevi notazioni sull'obbligo della denuncia di compravendita o locazione di immobili, in Nuova rass., 1979, 1998; M. Fa via Del Core, La denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del le nuove locazioni, sublocazioni e cessioni in godimento di immobili, in Locazioni urbane, 1980, 57; M. Annunziata, La «.denuncia» dei contratti (di locazione, ecc.) alla pubblica sicurezza, in Arch, locazioni, 1980, 333; M. Berlucchi, La comunicazione al sindaco dei nuovi in quilini (art. 12 d.l. 59/78): non occorre per il semplice rinnovo, in Co muni d'Italia, 1986, 1014.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Motivi della decisione. — Si denuncia col primo motivo vio lazione degli art. 132 (rectius 112) e 277 c.p.c.

L'opposizione è stata presentata da due soggetti distinti, i due debitori solidali: la sentenza ha pronunciato soltanto nei confronti della società. Il secondo motivo rileva una tadiva co stituzione del comune, oltre alla prima udienza: ex art. 23 1. 689/81 quei termini sono perentori e non ordinatori per il ca rattere di immediatezza e brevità di tale tipo di giudizio.

Si ribadisce col terzo motivo l'irrilevanza della mancata de nuncia in quanto il risultato voluto dalla norma era stato rag giunto per il solo fatto che il sindaco di Rignano era venuto a conoscenza di ogni indicazione utile a seguito dell'iscrizione

degli acquirenti nei registri dello stato civile del comune. Il quarto motivo ha per oggetto una valutazione della ratio della disposi zione in funzione dell'accoglimento del terzo motivo.

Il quinto motivo riguarda la sola decisione relativa all'ordi

nanza n. 20: non vi sarebbe stato, secondo i ricorrenti, la costi tuzione di un nuovo rapporto di godimento, ma un semplice spostamento dei luoghi, del tutto irrilevante ai fini della 1. 191/78.

Il sesto motivo, infine, investe il capo relativo all'ammontare

della sanzione. Si afferma da un lato che non si tratta di recidi va ma semmai di continuazione. Si sostiene, d'altra parte, che la società non opera come impresa nel settore immobiliare, ma

è una società familiare costituita tra due fratelli all'unico scopo di acquistare la fattoria Mariano.

Il primo motivo è infondato in quanto la mancata indicazio

ne del nome della signora Jori nell'intestazione della sentenza e nel dispositivo non dà luogo a nullità della sentenza nemmeno

per quanto riguarda la posizione della Jori stessa. Trattasi in

fatti di mero errore materiale da correggere con lo speciale pro cedimento di cui agli art. 287, 288 c.p.c. (cosi come è già stato

ritenuto in casi analoghi da questa corte con le sentenze 2754/56, Foro it., Rep. 1956, voce Sentenza civile, n. 25; 2296/52, id.,

Rep. 1952, voce cit., n. 56; 1215 e 5889/82, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 33, 34), trattandosi di decisione non appellabile.

È errore materiale quello imputabile ad una disattenzione o

dimenticanza del giudice, rese palesi dal semplice confronto tra

la parte del provvedimento che si ritiene errata e le considera

zioni in fatto e diritto contenute nella motivazione.

Ora, la pretesa nullità starebbe nel fatto che non si è espres samente menzionato il secondo ricorrente, appunto la Jori co me persona. Ma basta leggere sia i motivi dell'opposizione pro

posta da Jori e dalla società congiuntamente, sia quelli della

decisione ora impugnata per rilevare che non si è mai messo

in discussione un aspetto della controversia che potesse riguar dare la persona dell'amministratore, come tale.

Risulta pacificamente dalla lettura della decisione che il giu dice ha esaminato l'opposizione cosi come era stata proposta, su motivi obiettivi e non soggettivi, su motivi comuni alla socie

tà ed alla Jori: dunque solo per dimenticanza, errore materiale, non ha, nell'intestazione e nel dispositivo, menzionato il nome

della signora Jori.

Il secondo motivo, che involge un errore in procedendo e

dunque consente alla corte di legittimità l'esame delle circostan ze di fatto relative al denunciato errore, è infondato perché ri

sulta che già alla prima udienza si è presentato un delegato del

sindaco che ha presentato due documenti, dunque si è realizza

ta l'ipotesi prevista dall'art. 23, 4° comma. Il fatto che succes

sivamente il comune si sia poi costituito con avvocato non to

glie la rilevanza e la regolarità della presentazione della parte

personalmente (l'autorità tramite funzionario appositamente de

legato) alla prima udienza.

Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiunta mente. Occorre premettere che la legislazione in quastione (1.

191/78) riguarda la prevenzione di gravi reati: la sua attuazione

con la massima precisione è dunque richiesta col massimo rigo

re, anche dal punto di vista delle formalità che devono accom

pagnare l'adempimento, da parte del cittadino, degli obblighi a lui posti. Ne consegue che tali obblighi non possono essere

adempiuti né da persone diverse da quelle che dalla legge ne ri

sultano i soggetti passivi, né con modalità diverse da quelle ap

punto previste dalla stessa legge. Ora, la norma è chiarissima:

chiunque cede la proprietà, non chiunque in genere, è tenuto

a farne la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurez

za. La comunicazione deve essere fatta a quell'autorità, al sin

daco nella sua veste di esercente una funzione statuale se si trat

ta di comune dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza.

Il Foro Italiano — 1991.

Nel caso di specie, invece, si è trattato non di una denuncia con le forme previste dalla legge, sibbene di avviso per motivi ben diversi e con scopi ben diversi; codesto avviso è stato dato da persone non destinatarie dell'obbligo; infine, la notizia è sta ta data in genere all'amministrazione comunale, non già al sin daco quale autorità locale di pubblica sicurezza. Il terzo motivo è dunque infondato: non sono ammessi in genere equivalenti alla comunicazione ex art. 12 1. 191/78, men che mai dei pretesi equipollenti, tanto diversi dalla fattispecie legale, quali quelli di cui si è trattato in questa causa.

Ne risulta dunque l'infondatessa del terzo motivo. Quanto al quarto, pare profilarsi una ragione di illegittimità dell'ordi

nanza per preteso eccesso di potere. Ma è fin troppo evidente

che se la norma è stata violata il sindaco è obbligato a procede re all'applicazione della sanzione corrispondente alla violazio

ne. Infondato è pure il quinto motivo. La comunicazione obbli

gatoria riguarda ogni ipotesi di locazione-conduzione di immobile.

Una locazione che ha per oggetto un certo immobile deve

essere comunicata; la locazione che ha per oggetto un altro di

verso immobile deve essere comunicata. Non rileva che la se conda locazione intercorra tra le stesse parti che già erano parti della prima locazione: è comunque un contratto nuovo e diver so perché diverso è l'oggetto del godimento da parte del con duttore.

Né rileva che l'alloggio locato si trovi ad essere, come pare per il caso concreto, nello stesso più vasto immobile che com

prende più alloggi. Lo scopo della legislazione (si rammenta, dettata per prevenire gravi reati) è quello di consentire in ogni momento all'autorità preposta alla prevenzione e repressione della

criminalità più pericolosa di sapere «chi abita dove», cioè quali persone abitano in ogni determinata, specifica, unità abitativa

o, viceversa, dove esattamente è rintracciabile (e si pensi ad una

cattura od un sequestro da eseguire nei confronti di un sogget

to) una determinata persona.

Questo scopo non è realizzato quando un conduttore cambia

alloggio, pur non lontano da quello che prima abitava, ed il

locatore non dà tempestiva comunicazione del nuovo luogo do

ve costui ora abita.

Infine, l'ultimo motivo, anch'esso infondato. Il giudice non

ha affatto applicato né un aumento per recidiva, non previsto dall'art. 11 1. 689/81, né un aumento per continuazione. Ha

semplicemente tenuto conto della pluralità delle violazioni, co

me ben poteva fare in funzione della valutazione della persona lità dell'agente, appunto negativamente valutata per la reitera

zione dei comportamenti amministrativamente illeciti. Né rileva

il fatto che la società Mariano abbia o no per oggetto attività

d'impresa: ciò che è stato preso in considerazione dal pretore è la disponibilità economica dell'agente, desunta appunto dalla

esistenza di un patrimonio immobiliare.

Infondati tutti i motivi, il ricorso va rigettato.

II

Svolgimento del processo. — Ettore Trinei ha proposto op

posizione dinanzi al Pretore di Perugia contro l'ordinanza

ingiunzione con la quale il sindaco di Val Fabbrica gli aveva

inflitto la sanzione amministrativa di lire 2 milioni per aver omes

so di comunicare all'autorità locale di p.s., ai sensi dell'art.

12 1. 18 maggio 1978 n. 191, l'avvenuta locazione di un capan none di sua proprietà.

Col ricorso si deduceva l'illegittimità del provvedimento in

quanto era stata fatta una tempestiva denuncia indirizzata al

questore di Perugia e quindi all'autorità sovraordinata di pub blica sicurezza: in via subordinata chiedeva la riduzione della

sanzione.

Il pretore disattendeva il motivo principale perché la denun

cia al questore era inidonea a conseguire il fine previsto dalla

legge; riduceva comunque la sanzione a lire 600.000.

Ricorre per cassazione contro la sentenza Ettore Trinei: il ri

corso è affidato a tre motivi: resiste il comune di Val Fabbrica

con controricorso.

Motivi della decisione. — I primi due motivi del ricorso inve

stono la decisione impugnata per la parte relativa all'idoneità

o no della comunicazione del questore di Perugia (errata appli cazione dell'art. 12 1. 191/78; insufficiente e contraddittoria mo

tivazione).

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PARTE PRIMA

Secondo il ricorrente, la sua denuncia è stata idonea sia per ché il questore è superiore gerarchico e dunque a lui finiscono

col pervenire tutte le segnalazioni sia perché egli, coi suoi uffici, ha strumenti operativi ben più efficaci di quelli di cui dispone il sindaco di una piccola città.

I due motivi sono infondati. La norma è chiarissima, in quanto la denuncia va fatta all'autorità locale di p.s. e questa è il sin

daco quando non c'è un ufficio di p.s. nel comune dove è sito

l'immobile. Non sono previsti equipollenti, come non sono pre visti per la denuncia degli infortuni del lavoro (art. 54 e 56

d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124), cosi come già stato deciso da

questa corte con sentenza 2162/73 (Foro it., 1974, I, 786), ap

punto per una denuncia fatta al questore anziché al sindaco.

Il legislatore ha fatto una precisa scelta, fondata sulla necessità

dell'immediatezza di riscontri e soprattutto dell'uniformità del

le fonti di informazione, appunto tutti gli uffici di p.s., dove

sono siti ì vari immobili, uffici di p.s. in senso proprio e sindaci ex art. 1, ultimo comma, testo unico di p.s. L'autorità sovraor

dinata ha necessità di immediati controlli e di sapere dove e

a chi rivolgersi per tali immediati controlli. D'altronde, non c'è

dubbio che, trattandosi di comuni piccoli, il sindaco è l'autorità

meglio in grado di essere subito a conoscenza di quei dati infor

mativi atti a determinare ulteriori indagini (queste si da condur

re poi da funzionari della polizia di Stato).

Quanto al terzo motivo, relativo alla determinazione del quan tum da pagare, viene denunciata violazione dell'art. 11 1. 689/81

perché si sarebbe applicata una sanzione del tutto sproporzionata. Anche questo motivo è da rigettare. La legge stabilisce una

sanzione che va da un minimo di 200.000 ad un massimo di

tre milioni: non può dirsi certo sproporzionala una sanzionata

fissata dal pretore, nella sua discrezionalità, in una misura cosi

vicina al minimo. - D'altronde il ricorso non denuncia omessa motivazione su que

sto punto. II ricorso va, dunque^ respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 luglio

1990, n. 6758; Pres. Scanzano, Est. Baldassarre, P.M. Go

lia (conci, conf.);. Min. finanze (Avv. dello Stato Fiumara) c. Soc. Docks Savonesi ed.altro (Avv. Cassola). Cassa JPret.

Savona 13 novembre 1984. '

Tributi in genere — Infrazioni — Sanzioni pecuniarie — In

giunzione — Opposizione — Competenza (I.. 7 gennaio 1929

n. 4, norme generali per la repressione delle violazioni delle

leggi finanziarie; d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doga

nale; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema pena

le, art- 32, 39).

Ai sensi dell'art. 39 l. 24 novembre 1981rt. 689,l'opposizione avverso il pro v vedi men to irrogati vo di sanzione pecuniaria per

infrazioni delle leggi finanziarie, ivi incluse quelle doganali, si sottrae alle regale procedimentali ed. alla competenza del

pretore regolate dalla citata l. 689/81 e resta regolata dalle

disposizioni della l. 7 gennaio 1929 n. 4 e dalle altre norme

speciali dettate in relazione ai vari tributi. (1)

Svolgimento del processo. — L'intendente di finanza di Sa

vona con ordinanza del 9 giugno 1984, ritenuta sussistente l'in

ai) La sentenza, che conférma le precedenti statuizioni assunte in.ma teria di infrazioni alle leggi finanziarie e doganali anche sotto la previ dente normativa, si segnala per l'ampia panoramica delle ipotési nelle

quali non trova applicazione la procedura di opposizione al provvedi mento irrogatilo delle sanzioni dettata dalla 1. 689/81, con puntuale citazione delle relative pronunzie assunte.

Sulle infrazioni alle leggi doganali, v., in termini, Cass. 12 febbraio

1988, n. 1496, Foro it., 1988, I, 2980, con nota di richiami; Sulle infra zioni alle leggi valutarie (che, dopo la riforma, seguono la procedura ex I. 689/81), v. Cass. 10 luglio 1990, n. 7199, ed altre, id., 1990, I, 3423, con nota di ulteriori richiami.

Il Foro Italiano — 1991.

frazione di cui agli art. 303 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 e 70

d.p.r. 26 febbraio 1972 n. 633 per introduzione nei magazzini

doganali di una partita di ferro cromo di peso eccedente quello dichiarato di oltre il 5%, ordinava a Sergio Cabria, spedizionire

doganale in nome e per conto della s.p.a. Docks Savonesi, e

a quest'ultima di pagare, in solido, la somma di lire 9.000.500

a titolo di penale ed accessori.

Avverso l'ordinanza proponevano opposizione gli interessati,

convenendo l'amministrazione delle finanze innanzi al Pretore

di Savona, che con la sentenza ora gravata per cassazione, an

nullava la stessa ordinanza.

Considerava il pretore che le contravvenzioni in materia fi

nanziaria, già punite, come quella contestata agli opponenti, con la pena dell'ammenda, sono disciplinate dall'art. 39 1. 24

novembre 1981 n. 689 e soggette, pertanto, al procedimento di opposizione previsto da tale legge, mentre ricorreva, nel me

rito, la dedotta esimente dell'errore di fatto di cui all'art. 6

della legge medesima.

L'amministrazione soccombente affida il ricorso a tre mezzi

d'annullamento, ai quali resistono gli intimati con controricor

so e memoria.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo, che ha carat

tere principale ed efficacia assorbènte la ricorrente amministra

: zione, muòve alla sentenza impugnata la censura di violazione

e falsa applicazione degli art; 12, 22, 23, 32, 39, 42 1. 24 no vembre 1981 n. 689, 8, 10 e 11 1. 25 dicembre 1975 n. 706,

55 e 59 1. 7 gennaio 1929 n. 4, 303 d.p.r. 23 gennaio 1973 n.

43, 70 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, 163, 164, 165 e 168 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, per non avere considerato

il pretore che l'opposizione in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni finanziarie non è regolata dalla 1. 689/81, bensì dalla

L n. 4 del 1929, richiamata dall'art. 39 cit., e non avere dichia rato in conseguenza la nullità dell'opposizione e l'illegittimità del processo.

Il motivo e fondato. L'art. 32 1. 24 novembre 1981 n. 689,

che è il primo della sezione tèrza (depenalizzazione di delitti

e contravvenzioni) del capo primo (le sanzioni amministrative)

dispone, sotto la rubrica «Sostituzione della sanzione ammini strativa pecuniaria alla multa e all'ammenda», che non costitui

scono reato e sono soggètte alla sanzione amministrativa del

pagaménto di una somma di denaro tutte le violazioni per le

quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo

quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39.

Quest'ultimo, dedicato appunto alle «violazioni finanziarie»,

dopo avere previsto, nel -10 comma, la c.d. depenalizzazione,' in materia, soltanto per le violazioni punite con la sola ammen

da e, nel 2° comma, il conglobamento in unica sanzione del

l'importo dell'ammenda sommato all'ammontare dell'eventuale

pena pecuniaria prevista, in aggiunta, dalle leggi in materia fi- .

rianziaria, stabilisce, nel comma successivo, che alle violazioni

previste dal. 1° comma si applicano le disposizioni delia 1. 7

gennaio 1929 n. 4 e successive modificazioni, salvo che sia di

versamente disposto da leggi speciali.

Risulta, in tal modo, riprodotto il disposto coordinamento

degli art. 1, 10 € 11 1. 24 dicembre 1975 n. 706 (abrogata dal

l'art. 42 1. 689/81), con riguardo al quale questa corte (sez. un. 1456/88, Foro it., 1988, I, 2980) ha affermato il principio .

secondo cui l'opposizione avverso il provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria per infrazioni di legge finanziarie, ivi

incluse quelle doganali, si sottrae alle regole procedimentali ed

alla competenza dei pretore contemplate dalla detta legge

(706/75). A parte l'assenza di sostanziali variazioni nel nuovo testo le

gislativo, che induce a tener fermo l'indicato principio, l'inter

pretazione accolta dal menzionato, precedente si ritrova in altri

che, anche con riferimento alla 1. 689/81, hanno ritenuto che

esulano dalla materia delle opposizioni avverso sanzioni pecu niarie amministrative e dalla competenza esclusiva del pretore le controversie relative all'ingiunzione fiscale per il pagamento del canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive (conf. sent. 6837/864 id., Rep. 1986, voce Opere pubbliche, n. 30;

864/83, id., 1983, I, 303), oppure per il pagamento della tassa di circolazione e relativa soprattassa (conf- sent. 4408/83, id.,

1984, I, 3032), nonché della connessa pena pecuniaria (conf. sent, 3864/81, id., 1982, I, 774), in considerazione della natura

tributaria delle controversie medesime, mentre è stata accolta

l'opposta soluzione in materia di cosiddette «tasse postali», sul

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