sezione I civile; sentenza 15 marzo 1991, n. 2795; Pres. Maltese, Est. Graziadei, P.M. Iannelli(concl. conf.); Soc. Druggi (Avv. Guerren) c. Soc. Firs italiana di assicurazioni. Cassa App. Roma7 ottobre 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 1419/1420-1421/1422Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185445 .
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1419 PARTE PRIMA 1420
di valutazione) a dichiarare immediatamente «deserta la prima convocazione».
Ritenuto, a conclusione di tutto quanto osservato, che l'esi
stenza del quorum richiesto dal citato art. 3, 4° comma, va
accertata, mediante il computo degli iscritti che hanno esercita
to il diritto di voto, al momento della chiusura delle operazioni elettorali e che è incontroverso essere stato, nella specie, il nu
mero dei votanti superiore al quarto del totale degli iscritti, de
ve conseguentemente rigettarsi il ricorso.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 15 marzo
1991, n. 2795; Pres. Maltese, Est. Graziadei, P.M. Iannel
li (conci, conf.); Soc. Druggi (Avv. Guerren) c. Soc. Firs
italiana di assicurazioni. Cassa App. Roma 7 ottobre 1987.
Fideiussione e mandato di credito — Dogana — Operatore abi
tuale ammesso al pagamento periodico dei diritti doganali —
Polizza fideiussoria — Pagamento del garante — Surrogazio ne o regresso nei confronti dell'importatore-proprietario delle
merci — Esclusione (Cod. civ., art. 1936, 1949, 1951; d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, t.u. delle disposizioni in materia doga
nale, art. 38, 78, 79, 87).
L'istituto di assicurazione, che ha emesso polizza fideiussoria a garanzia dell'obbligazione tributaria assunta da un operato re abituale ammesso al pagamento periodico dei diritti doga nali (a norma degli art. 78 e 87 d.p.r. 23 gennaio 1973 n.
43), non può, ove abbia provveduto al pagamento in luogo del debitore garantito rimasto inadempiente, rivalersi in sur
rogazione o regresso nei confronti dell'importatore-proprietario delle merci. (1)
Svolgimento del processo. — Il presidente del Tribunale di
Roma, con decreto emesso il 25 febbraio 1983 su ricorso della
s.p.a. Firs italiana di assicurazioni, ingiungeva alla s.r.l. Druggi il pagamento di lire 9.550.000, quale recupero della somma che
l'istante sulla base di polizza cauzionale per il regolamento dif
ferito dei diritti doganali, stipulata con la società di spedizioni Lorenzo Bax, aveva dovuto versare alla dogana di Aosta, in relazione a merci importate dalla Druggi tramite detto spedi zioniere.
L'opposizione proposta dall'intimata veniva accolta dal Tri
bunale di Roma, ma disattesa dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 7 ottobre 1987, in adesione al gravame della Firs.
Il giudice d'appello considerava che la Firs aveva garantito il pagamento dei diritti doganali dovuti in relazione alle merci
importate dai clienti della Bax, e, quindi, anche l'obbligazione tributaria gravante su tali clienti, in qualità di proprietari
(1-3) La decisione in epigrafe della prima sezione (unitamente a Cass. 15 marzo 1991, n. 2793 e a Cass. 12 marzo 1991, n. 2580, entrambe inedite), ribadendo con elaborata motivazione standard il nuovo indi rizzo inaugurato da Cass. 16 giugno 1990, n. 6081 (Foro it., 1990, I, 2423, con nota di C. Rizzo, e, ivi, richiami di dottrina e di giurispru denza), si discosta nuovamente dal precedente orientamento della corte, ancor di recente, secondo i giudici di legittimità, «acriticamente recepi to dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 1990» (ibid., 2422); orientamento, d'altra parte, al quale era rimasta legata, nella sostanza, anche altra sezione della corte (Cass., sez. II, 27 aprile 1990, n. 3537, ibid., 2525, con nota di F. Caso, la quale, invero, era giunta ad una soluzione imperniata sull'ermeneutica delle clausole contrattuali concernenti l'ambito di operatività del negozio fideiussorio). Resta solo da vedere se la pervicace compattezza di pensiero (le motivazioni delle sentenze gemelle citate all'inizio sono state vergate da diversi estensori) con la quale la prima sezione, in dichiarata sintonia con i rilievi della dottrina, va reiterando la propria dissenting opinion sarà premiata dal Vimprimatur delle sezioni unite. Su un piano teorico più generale, in tema di fideiussione codificata, è da segnalare l'interessante cenno inci dentale alla tesi secondo la quale la surrogazione potrebbe essere consi derata degradabile a mera tecnica di attuazione del regresso (sul punto, in prospettiva comparatistica, v., di recente, A. Calderale, Fideiussio ne omnibus e contratto autonomo di garanzia, Bari, 1989, 64).
Il Foro Italiano — 1991.
importatori, di modo che aveva facoltà di agire contro i mede
simi in surrogazione e regresso, per effetto del soddisfacimento
dell'amministrazione finanziaria, in applicazione delle regole della
fideiussione.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la
società Druggi. La Firs, cui l'impugnazione è stata notificata il 26 settembre
1988, non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione. — La ricorrente, con unica censura, critica il riconoscimento alla Firs della qualità di fideiussore di
essa proprietaria-importatrice. La relativa affermazione, si as
sume, non tiene conto che la polizza in questione è atto dovuto
all'operatore doganale, in stretto collegamento con agevolazio ne che soltanto lui può chiedere ed ottenere in relazione alla
sua diretta responsabilità per il debito tributario, e, quindi, as
sicura e garantisce esclusivamente le sue personali esposizioni verso l'amministrazione; che, con la polizza medesima, in cui
il premio si correla alla sola valutazione della solvibilità dello
spedizioniere stipulante, l'assicuratore non può assumere anche
la veste di fideiussore del proprietario della merce, perché que sti non partecipa al contratto, non è noto e nemmeno identifi
cabile al momento della sua conclusione e verrebbe a ricevere
un ingiusto pregiudizio a causa dei patti fra altri intercorsi.
Il ricorso è fondato, alla stregua e nei limiti delle considera
zioni con le quali il collegio ha definito altri analoghi ricorsi
fissati per l'odierna udienza, e che di seguito si ripropongono. Si tratta di stabilire se l'assicuratore, che, per aver stipulato
con l'operatore abituale ammesso al pagamento periodico dei
diritti doganali un contratto di fideiussione a garanzia del ver
samento di questi ultimi, sia stato costretto a pagarli, abbia
o meno il diritto di rivalersi, in surrogazione o regresso, nei
confronti dei proprietari delle merci sdoganate a cura dell'altro
contraente.
Sul problema questa corte, sia pure con varietà di formula
zioni, si è pronunciata affermativamente (a partire, soprattutto, dal 1984, con le sentenze nn. 2356, Foro it., Rep. 1984, voce
Fideiussione e mandato di credito, n. 7; 3459, ibid., voce Doga na, n. 47; 4751, ibid., voce Fideiussione e mandato di credito, n. 39; e 6430, id., voce Dogana, n. 42; fino alle più recenti
sentenze nn. 1120, id., Rep. 1987, voce Fideiussione e mandato
di credito, n. 27; 2766, id., Rep. 1987, voce Spedizione, n. 6; 3181, ibid., voce Dogana, n. Ili; 4713, ibid., n. 110; 7790,
ibid., voce Spedizione, n. 3; e 8348 del 1987, ibid., voce Doga na, n. 109).
Questo indirizzo (ancorché, acriticamente, recepito anche dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 1990, id., 1990, I, 2422) esige una revisione, stimolata dai diffusi dissensi dottri
nali, dai contrasti emersi nella giurisprudenza di merito e dai
rilievi formulati dalla difesa della parte ricorrente.
È necessario premettere che soggetti passivi, e quindi obbliga ti al pagamento dell'imposta doganale, sono «il proprietario della
merce, a norma dell'art. 56 (del testo unico approvato con d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43), e, solidalmente, tutti coloro per conto
dei quali la merce è stata importata od esportata (art. 38 t.u. cit.). Di particolare rilievo è il richiamo dell'art. 56, che annovera
fra gli obbligati anche colui che è «considerato proprietario del la merce» per averla presentata in dogana o perché la detiene al momento dell'entrata nel (o dell'uscita dal) territorio doga nale, salvo, in ogni caso, il diritto della dogana di accertare, ad ogni effetto, chi sia il proprietario reale della merce stessa: vuol dire che soggetto passivo dell'imposta di cui si discute è anche il proprietario apparente, l'operatore, cioè, eventualmen te diverso dal proprietario vero e che, senza proporsi come tale a suo rappresentante, effettui in proprio, ancorché per conto
altrui, le operazioni doganali, assumendo a suo carico, nella
stessa veste, la corrispondente obbligazione tributaria, che, ove
egli sia stato ammesso, quale operatore abituale, al pagamento periodico dell'imposta (art. 78 t.u. cit.). non viene immediata mente soddisfatta, ma viene annotata nell'apposito conto-debito a lui intestato, rimanendo garantita, al pari di tutte le altre in esso comprese, dall'inerente fideiussione stipulata con l'assicu ratore.
Tale fideiussione, nel sistema disegnato dalle norme citate, si riferisce, dunque, al debito globale (nutrito dalle obbligazioni singole) insorto a carico dello stipulante per effetto delle opera zioni da lui compiute in nome proprio: non può essere riferita anche alla concorrente, ma distinta, obbligazione del proprietà
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
rio vero, latente o palese, perché a siffatte operazioni rimasto
estraneo e non rappresentato da chi le ha (in proprio) effettua te. Con la conseguenza che egli, benché obbligato, quale pro prietario, al pagamento dei diritti doganali dovuti sulle merci da lui importate, non è tenuto, nella situazione data, alla pre stazione di garanzia alcuna (che la legge, infatti, al proprietario in quanto tale non impone), perché non operatore (né abituale, né occasionale), e, quindi, privo, sotto ogni aspetto, della qua lità postulata dall'onere di prestare cauzione. Questa, pertanto, se prestata, non può riguardare che l'obbligazione di chi, in
ragione di tale qualità, fruisce dell'ammissione al beneficio del
pagamento periodico, solo in presenza di questo (o del paga mento differito eventualmente consentito, ex art. 79, all'opera tore occasionale, proprietario apparente o reale, che operi per sonalmente, o, ai sensi dell'art. 40, per il tramite dello spedizio niere «patentato» - persona fisica - che lo rappresenti)
profilandosi la necessità di opportune garanzie del debito d'im
posta, dovendo esso, in ogni altro caso, essere immediatamente soddisfatto all'esito delle operazioni di cui all'art. 59.
Ne deriva, in questo quadro normativo, che il fideiussore (sol
vens) non ha regresso, ai sensi dell'art. 1951 c.c. (interpretato a contrario), nei confronti del proprietario (debitore non garan
tito), né può intendersi surrogato, ex art. 1949 c.c., nei diritti
dell'amministrazione contro quest'ultimo, poiché, ammesso che la surrogazione non sia degradabile a mera tecnica di attuazio
ne del regresso (come, autorevolmente, è stato sostenuto), ma
con questa alternativamente concorra, essa gravita, in linea di
principio, pur sempre nell'orbita dello stesso rapporto cui si
riferisce la solutio, nel senso che il solvens subentra (solo) nei
diritti che il creditore originario aveva nei confronti del titolare
passivo di tale rapporto, non potendosi ragionevolmente am
mettere che gli garantisca persone a lui sconosciute e dare, quindi, cittadinanza nell'ordinamento a fideiussioni soggettivamente neu
tre, ossia riferibili ad obbligazioni oggettivate, come si vorrebbe.
Ne consegue che, nella particolare materia, la surrogazione dell'assicuratore all'amministrazione doganale si configura limi
tatamente ai diritti di cui questa era titolare nei confronti del
l'operatore abituale (debitore garantito). Allo stesso risultato si perverrebbe anche se di questa costru
zione non fosse condivisa la premessa, se si ritenesse, cioè, che
la surrogazione per pagamento, pattizia o legale (art. 1201-1203
c.c.), operi, in generale, illimitatamente, con subingresso al cre
ditore originario nei confronti di chiunque. Se cosi fosse, infatti, la discrasia, che si verrebbe a creare,
tra la disciplina generale dell'istituto e quella specifica in tema
di fideiussione, non potrebbe essere risolta che dando la prefe renza a quest'ultima, e, dunque, alla disposizione dell'art. 1949
c.c., la quale, per sé, e, comunque, per ragioni di ineludibile
raccordo sistematico con la norma limitativa del successivo art.
1951 (che altrimenti non avrebbe senso, come è stato da più
parti sottolineato), induce nuovamente a ritenere, senza apprez zabili perplessità, che la surrogazione del fideiussore deve inten
dersi circoscritta ai diritti che il creditore aveva nei confronti
del debitore garantito (conclusione pianamente estensibile e, dun
que, valida anche per la surrogazione generalizzata dall'art. 2
della legge n. 348 del 1982, che individua anch'essa nella «pre stazione garantita» — per come, quindi, soggettivamente con
formata — l'ambito di operatività della consecutiva surro
gazione).
Peraltro, la surrogazione del fideiussore anche contro il pro
prietario della merce non potrebbe essere rapportata al conte
nuto della polizza stipulata con l'operatore, sia nel caso di clau
sola che faccia espresso riferimento ai diritti doganali dovuti
dai proprietari delle merci sdoganate a cura di detto operatore, sia nel caso di clausola che preveda la surrogazione dell'assicu
ratore in tutti i diritti dell'amministrazione doganale verso «la
ditta stipulante, i suoi aventi caflsa o terzi, che, a qualunque
titolo, siano obbligati al pagamento». Dette clausole non possono ritenersi opponibili al proprieta
rio non contraente, né diretto, né rappresentato, non risultando
che egli abbia conferito all'operatore (supposto che questi aves
se la veste di spedizioniere «patentato», persona fisica, e fosse,
quindi, in grado di rappresentarlo) la necessaria procura scritta
(art. 40 t.u. cit.).
Quanto alla prima clausola, è obbligo premettere che, in for
za della normale relatività del contratto (codificata dall'art. 1372
c.c.), esso, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla leg
II Foro Italiano — 1991.
ge, non può, per un'elementare esigenza di rispetto della sfera
giuridica individuale, produrre effetti (diretti) rispetto ai terzi:
principio, questo, suscettibile di temperamenti, come è ampiamnte noto (e salva, in ogni caso, la facoltà di rifiuto del beneficia
rio), limitatamente agli effetti favorevoli «puri» (non accompa gnati, cioè, da oneri od obblighi), e, quindi, non derogabile (al di fuori — ripetesi — di eccezione espressa) nelle ipotesi di effetti misti, o, a più forte ragione, pregiudizievoli, da valu
tare, gli uni e gli altri, in concreto (non in base alla loro confor mazione astratta) e, perciò, non imputabili al destinatario, se
per lui, nel caso singolo, non favorevoli o svantaggiosi.
Ammesso, pertanto, senza concederlo, che, nella specie, i con
traenti (assicuratore ed operatore abituale) avessero davvero in teso garantire, con l'emissione della polizza, anche (o solo) l'ob
bligazione tributaria del proprietario, il contratto non potrebbe,
comunque, produrre, in parte qua, effetto alcuno rispetto al
preteso garantito (terzo), in quanto, nelle circostanze date, per lui dannoso, dal momento che, se a lui opponibile, lo costringe rebbe a pagare due volte (avendo egli già versato all'operatore l'importo dei diritti doganali dovuti per l'importazione delle merci di sua proprietà). Di qui l'irrilevanza nei suoi confronti, per la parte considerata, del contratto concluso tra l'assicuratore
e l'operatore, non potendosi ritenerlo sottratto alla richiamata
regola della relatività degli effetti contrattuali, perché questa, in tema di fideiussione risulta nel sistema derogata limitatamen
te ai normali effetti che la fideiussione determina nei confronti del debitore garantito, e non può essere, perciò, ulteriormente
derogata ad opera dell'interprete, che, al contrario, di questa limitazione specifica (e non arbitrariamente dilatabile, attesa la
sua eccezionalità) deve tenere conto anche nella lettura sistema tica dell'art. 1936, 2° comma, c.c., nel senso che la fideiussione
«dannosa» non è opponibile al debitore danneggiato, indipen dentemente dalla considerazione, dirimente sotto altro aspetto, che, essendo la norma fisiologicamente ambientata nella fideius
sione tipica (contratto fra fideiussore e creditore), prima di ogni discussione sulla sua applicabilità nella diversa ipotesi di con
tratto (atipico) stipulato dal terzo (rispetto al rapporto garanti
to) col fideiussore, occorrerebbe accertare — in un ordinamen
to come il nostro, pervaso dalla necessaria causalità delle attri
buzioni patrimoniai — se lo stipulante, escluso l'intento liberale, avesse interesse o no a depauperarsi in favore del creditore, e
concludere, nella negativa, per la nullità del contratto, con la
conseguenza ovvia che, in tale evenienza, il problema relativo
all'applicabilità della disposizione in esame non sorgerebbe
neppure. Relativamente alla seconda clausola è sufficiente sottolineare
che dall'inefficacia, rispetto al proprietario, della garanzia per lui asseritamente prestata, discende che la solutio non è a lui
riferibile, e, quindi, che, per le ragioni già esposte, neppure la
surrogazione convenzionale (ex art. 1201 c.c.) si configura nei
suoi confronti, non senza aggiungere, per completezza, che questa
esibisce, nella specie, anomalie tali (cumulo inspiegabile con la
pretesa surrogazione legale; non provata provenienza dal credi
tore, suo soggetto naturale; anteriorità rispetto alla data del pa gamento; non terzietà del solvens, dato che il fideiussore paga si per il debitore garantito, ma non adempie l'obbligazione di
quest'ultimo, bensì l'obbligazione assunta con la prestazione della
garanzia, e, dunque, un debito proprio) da rafforzare ulterior
mente, anziché scalfire, la valutazione di infondatezza della
pretesa. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, affiché in sede
di rinvio si riesamini il fondamento dell'appello della Firs in
conformità dei criteri di diritto sopra enunciati.
Al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Cor
te d'appello di Roma, si demanda anche la pronuncia sulle spe se del giudizio di legittimità.
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