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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 28 maggio 1991, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 28 maggio 1991, n. 6030; Pres. Scanzano, Est. Carbone, P.M. Golia (concl. conf.); Comune di Biella (Avv. Fornaro, Boggio) c. Magnaguagno e altro (Avv. Zema, De Pasquale). Conferma App. Torino 2 aprile 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 3085/3086-3087/3088 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185725 . Accessed: 28/06/2014 15:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.179 on Sat, 28 Jun 2014 15:27:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 28 maggio 1991, n. 6030; Pres. Scanzano, Est. Carbone, P.M. Golia(concl. conf.); Comune di Biella (Avv. Fornaro, Boggio) c. Magnaguagno e altro (Avv. Zema, DePasquale). Conferma App. Torino 2 aprile 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 3085/3086-3087/3088Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185725 .

Accessed: 28/06/2014 15:27

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

logico (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1982, n. 112, ibid., voce

Legge, n. 45). Nel caso di specie, il legislatore ha espressamente distinto le

ipotesi delle impugnazioni di merito da quella di legittimità, di

sciplinandole distintamente e modificando la normativa di que st'ultima esclusivamente per quanto riguarda il termine per pro

porre ricorso, sicché non sussistono i presupposti per far luogo

ad una interpretazione estensiva, ma solamente per una inter

pretazione analogica, da ritenersi inammissibile in presenza di

norme eccezionali.

Tale lettura della norma — che eslcude la possibilità di fare

decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione dalla

notificazione d'ufficio della sentenza d'appello emessa in sede

di impugnazione avverso la pronuncia che abbia rigettato l'op

posizione contro il decreto di adottabilità — manifestamente

non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto quelle

ragioni che militano per l'accelerazione del giudizio di merito

non sussistono nella stessa misura per il giudizio di legittimità, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario disci

plinare in modo diverso il regime delle impugnazioni, quando

tale disparità di trattamento sia razionalmente giustificabile.

Siffatta razionalità della scelta è da ravvisare ove si tenga

presente la necessità di giungere nel più breve tempo possibile

all'esecutività della pronuncia di merito, mentre le esigenze del

la definitività della sentenza possono ben essere raggiunte fa

cendo applicazione della normativa generale in tema di giudizio

di legittimità. Concludendo, si deve quindi ritenere, che il ricorso per cassa

zione avverso la sentenza d'appello in tema di adottabilità deve

essere proposto nel termine di un anno dalla pubblicazione del

la stessa, in difetto di notificazione della stessa ad istanza di

parte, non essendo idoneo a porre in essere il termine accelera

torio la notifica di tale sentenza effettuata d'ufficio.

Il ricorso per cassazione degli attuali ricorrenti è stato propo

sto nel rispetto di tali termini e, pertanto, non sussiste l'eccepita

inammissibilità. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 mag

gio 1991, n. 6030; Pres. Scanzano, Est. Carbone, P.M. Go

lia (conci, conf.); Comune di Biella (Avv. Fornaro, Boggio)

c. Magnaguagno e altro (Avv. Zema, De Pasquale). Confer

ma App. Torino 2 aprile 1986.

Espropriazione per pubblico interesse — Stima dell'indennità

— Opposizione — Termine — Decorrenza (L. 22 ottobre 1971

n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; mo

difiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18

aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazio

ne di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia

residenziale, agevolata e convenzionata, art. 15, 19).

Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'in

dennità espropriatila, ai sensi dell'art. 19 I. 865/71, decorre

dall'inserzione nel foglio degli annunci legali dell'avviso di

deposito della relazione dell'Ute solo se tale inserzione si con

figuri come l'atto finale del procedimento: in caso contrario

è la notificazione al proprietario espropriando che, determi

nando la conoscenza legale della stima, segna il dies a quo

dell'indicato termine. (1)

(1) La sentenza s'iscrive nel solco della problematica sollevata dalla

sopravvivenza dell'art. 19 1. 865/71 (cosi come modificato dall'art. 14

1. 10/77) alle dichiarazioni d'incostituzionalità contenute nella sentenza

30 gennaio 1980, n. 5, Foro it., 1980, I, 273, e della sua necessaria

interazione con l'art. 15 1. 865/71. In termini, v. Cass. 25 ottobre 1989,

n. 4385, id., Rep. 1989, voce Espropriazione per p.i., n. 207; App.

Palermo 20 luglio 1988, ibid., n. 208 e Cass. 11 gennaio 1988, n. 63,

id., Rep. 1988, voce cit., n. 172, secondo cui, qualora il decreto di

espropriazione intervenga successivamente all'inserzione nel Fai della

li Foro Italiano — 1991 — Parte I-56.

Svolgimento del processo. — Il comune di Biella con atti del

10 e 25 agosto 1982 convenne in giudizio innanzi la Corte d'ap

pello di Torino Amelia ed Ilario Magnaguagno, chiedendo l'il

legittimità dell'indennità di esproprio determinata dalla compe

tente commissione provinciale. Si costituirono i convenuti, chie

dendo in riconvenzionale la determinazione dell'indennità di

esproprio secondo il criterio del valore venale, trattandosi di

suolo edificatorio. L'adita corte territoriale con decisione del

2 aprile 1986 ha rigettato la domanda del comune ed in accogli

mento della riconvenzionale ha determinato in lire 30.000.000

l'indennità di esproprio spettante agli espropriati. Secondo la decisione, oggetto della presente impugnativa, l'ec

cezione di decadenza, per essere stata l'opposizione degli espro

priati proposta oltre il termine di giorni trenta dalla pubblica

zione della determinazione dell'indennità sul Fai, va nella specie

rigettata in quanto la pubblicazione non era stata preceduta dalla

prescritta notifica ai proprietari espropriandi. Nel merito, in dif

formità della tesi dell'amministrazione comunale ha ritenuto che

11 suolo possiede le oggettive caratteristiche di attitudine edifica

toria per cui ha condannato l'espropriante a depositare l'intera

indennità determinata dal consulente, accogliendo inoltre la do

manda accessoria degli interessi.

Avverso questa decisione ricorre il sindaco del comune di Biella

autorizzato dalla deliberazione della giunta comunale del 1 ° lu

glio 1986, n. 1108 sulla base di due motivi del ricorso. Resisto

no gli espropriati con controricorso. Il comune ha depositato

memoria.

Motivi della decisione. — Con i due motivi del proposto ri

corso che è opportuno esaminare congiuntamente in quanto con

nessi l'amministrazione comunale di Biella censura la decisione

impugnata per violazione dell'art. 19 1. 865/71 sotto un duplice

profilo per non aver ritenuto la decadenza degli espropriati alla

proposizione dell'opposizione alla stima con la domanda ricon

provincia dell'avviso di deposito della relazione dell'Ute, il termine per

l'opposizione giudiziale decorre dalla data di notificazione all'espropriato del decreto, sulla base della considerazione che solo da quel momento

la stima in sede amministrativa acquista giuridica efficacia ed insorge il diritto dell'espropriato al giusto indennizzo; v., inoltre, Cass. 28 giu

gno 1988, n. 4372, ibid., n. 174; 17 febbraio 1987, n. 1699, id., Rep.

1987, voce cit., n. 168; 6 ottobre 1987, n. 7437, ibid., n. 170; 10 dicem

bre 1987, n. 9123, ibid., n. 172; 6 ottobre 1987, n. 7438, ibid., n. 171;

15 marzo 1984, n. 1754, id., Rep. 1984, voce cit., n. 178; 2 giugno

1983, n. 3772, ibid., n. 179 (in extenso in Giur. it., 1984, I, 1, 997,

con nota di Sandulli); 20 dicembre 1982, n. 7055, Foro it., Rep. 1983,

voce cit., n. 193 (in extenso in Giusi, civ., 1983, I, 784); 13 maggio

1983, n. 3300, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 194.

Contra, Cass. 27 aprile 1984, n. 2642, id., Rep. 1984, voce cit., n.

177, a cui avviso il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima

decorre dall'inserzione nel Fai dell'avviso del deposito della relazione

dell'Ute sia per i proprietari sia per gli altri interessati all'indennizzo.

Inoltre, v. cass. 21 luglio 1981, n. 4679, id., 1982, I, 127 e 24 luglio

1981, n. 4786, id., Rep. 1981, voce cit., n. 223, secondo cui il termine

in questione ha come dies a quo il giorno dell'inserzione nel Fai dell'av

viso del deposito della relazione dell'Ute, si che, in difetto di tale for

malità, non può iniziare a decorrere ancorché sia stata data comunica

zione di detto deposito (è da rilevare, però, che nel caso di specie era

pacifico che il decreto di esproprio fosse anteriore alla relazione di stima). Nel senso della non manifesta infondatezza della questione di legitti

mità costituzionale dell'art. 19 1. 865/71, nella parte in cui fa decorrere

il termine di trenta giorni per opporsi alla determinazione dell'indennità

di esproprio dall'iscrizione dell'avviso di deposito della relazione del

l'Ute nel Fai, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., v. App. Bologna 21 gennaio 1983, id., 1984, I, 2048; tale questione è stata dichiarata

manifestamente infondata da Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 473,

id., Rep. 1988, voce cit., n. 171.

Nel senso che l'inosservanza delle regole procedimentali circa la noti

ficazione all'espropriato dell'indennità definitiva può implicare questio ni sull'ammissibilità e tempestività dell'opposizione proposta avverso

tale stima, v. Cass. 21 giugno 1989, n. 2960, id., Rep. 1989, voce cit.,

n. 171. Nel senso che la sospensione dei termini per il periodo feriale si ap

plica anche al termine per proporre opposizione alla stima dell'indenni

tà di espropriazione, v. Cass. 20 giugno 1990, n. 6217, id., Rep. 1990,

voce cit., n. 213.

In dottrina, assume una posizione analoga alla sentenza in epigrafe,

I. Cacciavillani, Notifica della determinazione dell'indennità di espro

priazione e termine per l'opposizione giudiziale, in Giur. merito, 1982,

1002. Per una disamina delle questioni di legittimità costituzionale connesse

all'art. 19 1. 865/71, cfr. V. Alcamo, in Nuova giur. civ., 1989, I, 813.

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3087 PARTE PRIMA 3088

venzionale spiegata dopo il trentesimo giorno dalla pubblicazio ne sul Fai, ritenendo invece necessaria la preventiva notifica dell'avvenuta determinazione dell'indennità dell'espropriato e po nendo, inoltre, a carico del comune il relativo onere probatorio.

La censura è infondata. È principio generale, contenuto nel l'ultimo articolo del codice civile del 1942, che la decadenza non possa essere rilevata d'ufficio cosi che la questione della

tempestività dell'azione può sorgere in quanto l'interessato sol levi la relativa eccezione che deve consistere nella menzione del fatto storico e nella dichiarata volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa che a quel fatto la legge ricollega (ex multis, Cass. 5 marzo 1987, n. 2330, Foro it., Rep. 1987, voce Prescrizione e decadenza, n. 134). Ma la stessa norma sotto la rubrica «rilievo d'ufficio» fa presente che ove si tratti di materie sottratte alla disponibilità delle parti, il giudice deb ba rilevare d'ufficio le cause di improponibilità dell'azione. In

questi sensi si è già espresso questo collegio (Cass. 6 ottobre

1987, n. 7437, ibid., voce Espropriazione per p.i., n. 170; 27

aprile 1984, n. 2642, id., Rep. 1984, voce cit., n. 177), affer mando che il decorso del termine di decadenza per l'opposizio ne alla stima dell'indennità di espropriazione dev'essere rileva

to, anche d'ufficio dal giudice, a prescindere da ogni eccezione dell'ente pubblico espropriante, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, posto che mentre il diritto del pri vato all'indennità è disponibile, per contro la posizione del sog getto passivo rispetto a tale diritto e cioè dell'ente pubblico che deve pagare l'indennità, non è invece disponibile, non potendo detto ente, soggetto alle norme sulla contabilità pubblica, ri nunciare alla decadenza, in considerazione degli interessi pub blici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pub blici bilanci.

La decisione impugnata pertanto si è attenuta all'indirizzo

giurisprudenziale consolidato di questa corte (Cass. 28 giugno 1988, n. 4372, id., Rep. 1988, voce cit., n. 174; 11 gennaio 1988, n. 63, ibid., n. 172; 10 dicembre 1987, n. 9123, id., Rep. 1987, voce cit., n. 172; 17 febbraio 1987, n. 1699, ibid., n.

168; 15 marzo 1984, n. 1754, id., Rep. 1984, voce cit., n. 178; 2 giugno 1983, n. 3772, ibid., n. 179; 13 maggio 1983, n. 3300, id., Rep. 1983, voce cit., n. 194; 20 dicembre 1982, n. 7055, ibid., n. 193). Ed il ricorso è infatti infondato perché non tien conto che l'art. 19 1. 865/71 — che disciplina la decorrenza del termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'in dennità espropriativa dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale nel foglio degli annunzi della provincia — deve interpretarsi in correlazione con il pre cedente art. 15, nel senso che il termine suindicato non decorre, ove sia mancato anche uno solo degli altri adempimenti pre scritti da tale ultima norma che impone la notifica all'espro priato da tale ultima norma che impone la notifica all'espro priato della determinazione dell'Ute sull'ammontare dell'inden

nità, notifica che adempie alla funzione tipica di portare a conoscenza legale dell'espropriato il predetto provvedimento, con l'ulteriore conseguenza che se tale notifica sia posteriore al de

posito solo da essa decorre il termine in questione. Può pertan to ribadirsi che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 1. 865/71, ai fini dell'opposizione avverso la stima dell'indenni tà di esproprio, decorre dall'inserzione nel Fai solo se tale inser zione rappresenti l'atto finale del procedimento espropriativo, sia stata cioè preceduta oltre che dal deposito nella segreteria del comune di quella relazione, dalla notifica della determina zione concreta dell'indennità ai proprietari espropriami, prescritta dall'art. 15 della stessa legge. Con la conseguenza che se l'inser zione nel Fai non è stata preceduta dalla predetta notifica la stessa è inidonea a determinare la decorrenza dei termini per l'opposizione alla stima. Infine, la Corte costituzionale, interve nuta sul tema (Corte cost. 17 ottobre 1985, n. 226, id., Rep. 1985, voce cit., n. 173) ha rigettato l'eccezione di incostituzio nalità dell'art. 19 in relazione al precedente profilo sul presup posto che l'espropriato è già partecipe del procedimento, aven do ricevuto la notifica della determinazione dell'indennità in base al precedente art. 15. Ma nella specie, come accertato dal giudi ce del merito, una tale notifica non v'è stata con conseguente tempestività della proposta opposizione. Inoltre, sul comune, ente espropriante che diede la determinazione secondo legge del l'indennità di esproprio, incombe la prova della regolarità del

procedimento espropriativo, avendo lo stesso comune, per pa ralizzare il diritto della controparte, eccepito la decadenza del

II Foro Italiano — 1991.

l'espropriato, decadenza che sarebbe divenuta inconfutabile ove il comune avesse esibito l'avvenuta notifica e cioè la prova di aver ottemperato a quanto nei suoi confronti è disposto dal l'art. 15 1. 865/71.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17 mag gio 1991, n. 5529; Pres. Brancaccio, Est. Nuovo, P.M. Ama tucci E. (conci, diff.); Missori e altri (Avv. D'Aloisio) c. Soc. Aeroporti Roma; Soc. Aeroporti Roma (Aw. Irace, Per

siani) c. Missori e altri. Cassa Trib. Roma 5 luglio 1988.

Procedimento civile — Procura speciale alle liti — Appello —

Validità — Condizioni (Cod. proc. civ., art. 83).

Deve ritenersi valida anche per il grado d'appello la procura speciale ad litem conferita in primo grado con riferimento al «presente giudizio», o «processo», o «procedimento», o

«causa», o «controversia», o «lite», perché il giudizio (o pro cesso o procedimento o causa o controversia o lite) si articola in più gradi. (1)

(1) Con due sentenze consecutive, n. 5528/91 e n. 5529/91 depositate lo stesso giorno, di cui la seconda è riportata in epigrafe, la Cassazione nella sua formazione più autorevole compone un contrasto di indirizzi che si era creato fra le sezioni semplici in questi ultimi vent'anni.

In base all'art. 83, 4° comma, c.p.c. la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo se non è espressa una volontà diversa.

Secondo un indirizzo minoritario, legato ad un'interpretazione lette rale della norma, il conferimento della procura non può ritenersi esteso a più gradi del processo con l'uso della sola espressione «giudizio», in quanto la presunzione da essa posta è vinta solo dall'esplicita dichia razione della parte, contenuta nella formulazione della procura di esten dere quest'ultima oltre il grado in corso del processo. Le argomentazio ni a sostegno di tale interpretazione sono soprattutto di natura «lessica le»: si distingue infatti la «causa» o «processo» sia dal «procedimento», che individua il fenomeno della possibile scomposizione del processo in momenti o fasi destinate a mettere capo ad un provvedimento deci sorio impugnabile, sia dal «giudizio», che si riferisce alla divisione del processo, avuto riguardo ai possibili sviluppi impugnativi e che, pertan to, individua i singoli gradi di giudizio. Secondo questo orientamento 10 stesso esame del codice di rito rivela come il termine giudizio, usato quale sinonimo di procedimento, sia usato per indicare tipicamente una fase o grado del processo di cognizione, a differenza dei termini causa, lite o processo che invece sono comprensivi di più fasi o gradi. La prassi giudiziaria, poi, utilizza la parola giudizio in modo equivoco e, pertanto, inidoneo ad esprimere la volontà di un mandato che valga per più gradi del processo. Cosi, Cass. 16 dicembre 1987, n. 9337, Foro it., 1988, I, 2989; 28 marzo 1985, n. 2191, id., Rep. 1986, voce Proce dimento civile, n. 49 e Giust. civ., 1986, I, 211; 7 maggio 1977, n. 1760, Foro it., Rep. 1977, voce cit., n. 66; 27 aprile 1973, n. 1163, id., Rep. 1973, voce cit., n. 23; 6 marzo 1970, n. 544, id., Rep. 1970, voce cit., n. 36.

Secondo l'indirizzo maggioritario — accolto dalla sentenza in epigra fe — la presunzione di cui all'art. 83, 4° comma, c.p.c. opera ogni qual volta vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcu n'altra indicazione. Il conferimento in primo grado della procura per 11 «presente giudizio» (o processo, o procedura, o causa), indica l'e spressa volontà della parte di rilasciarla anche per il secondo grado, dato che il giudizio (procedura o causa o processo) si articola in più gradi.

La Suprema corte individua l'oggetto del contrasto fra le sezioni sem plici: non l'interpretazione del principio fissato dalla legge, ma la sua applicazione in presenza di alcune formule utilizzate dalle parti per ma nifestare la loro volontà di estendere la procura anche al grado d'appello.

Accogliendo l'orientamento più diffuso, la corte rileva che la presun zione si fonda proprio sul presupposto che, non essendo prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali, per inter pretare la volontà della parte occorre fare riferimento al contenuto com

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