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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 14 settembre 1991,...

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sezione I civile; sentenza 14 settembre 1991, n. 9601; Pres. Vela, Est. Cicala, P.M. Amatucci E. (concl. conf.); De Nigris (Avv. Intorcia) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 25 luglio 1987, n. 5898 Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1992), pp. 757/758-759/760 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23186608 . Accessed: 28/06/2014 08:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.16 on Sat, 28 Jun 2014 08:51:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 14 settembre 1991, n. 9601; Pres. Vela, Est. Cicala, P.M. Amatucci E.(concl. conf.); De Nigris (Avv. Intorcia) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 25 luglio1987, n. 5898Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1992), pp. 757/758-759/760Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186608 .

Accessed: 28/06/2014 08:51

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 set

tembre 1991, n. 9601; Pres. Vela, Est. Cicala, P.M. Ama

tucci E. (conci, conf.); De Nigris (Avv. Intorcia) c. Min.

finanze. Cassa Comm. trib. centrale 25 luglio 1987, n. 5898.

Tributi in genere — Condono — Controversia per fatturazione

di operazioni inesistenti — Ammissibilità (D.p.r. 26 ottobre

1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto, art. 50; d.l. 10 luglio 1982 n. 429, norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e

sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pen denze in materia tributaria, art. 26; 1. 7 agosto 1982 n. 516, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982

n. 429, art. 1).

Il «condono» fiscale previsto dal d.l. 10 luglio 1982 n. 429,

convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1982 n. 516, è applicabile — ai sensi dell'art. 26 d.l. 429/82 — anche in

caso di fatturazione di operazioni inesistenti sempreché il «con

dono» comporti un versamento d'imposta da parte del con

tribuente. (1)

(1) La Suprema corte ritiene condizione necessaria e sufficiente, ai fini dell'applicabilità, alle ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 50, 4° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633), del «con dono» fiscale — previsto dal d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, nella 1. 7 agosto 1982 n. 516 — il «versamento, da parte del contribuente (. . .) di una certa parte della maggiore impo sta accertata».

Ritengono l'applicabilità del condono fiscale anche in caso di fattura zione di operazioni inesistenti: Comm. trib. Il grado Forlì 16 marzo 1990, n. 329, Corriere trib., 1990, 3271; Comm. trib. II grado Alessandria 11

agosto 1987, Foro it., Rep. 1987, voce Tributi in genere, n. 1333; Comm. trib. II grado Pisa 25 marzo 1987, ibid., n. 1334; Comm. trib. II grado Avellino 13 ottobre 1986, ibid., n. 1335; Comm. trib. I grado Ferrara 1°

marzo 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1488; Comm. trib. I grado Gori

zia 11 ottobre 1986, n. 808, Bollettino trib., 1987, 84; Comm. trib. I gra do Bergamo 1° ottobre 1986, n. 470, ibid.; Comm. trib. I grado Rovigo 11 novembre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 1352; Comm. trib.

I grado Ascoli Piceno 10 settembre 1985, ibid., n. 1345; Comm. trib. I

grado Milano 29 gennaio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 1229.

Contra, per l'inapplicabilità del «condono», anche con riferimento

all'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, v. Comm.

trib. centrale 25 luglio 1987, n. 5898, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1331; Comm. trib. II grado Belluno 4 marzo 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 3144; Comm. trib. I grado Salerno 16 dicembre 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 1350; Comm. trib. I grado Milano 26 giugno 1985, ibid., n. 1351.

Il ministero delle finanze, circ. 13 novembre 1984 n. 63/426647, Fi

sco, 1984, 5253, ha sostenuto la non applicabilità della disciplina sul

«condono» fiscale nei «confronti di soggetti che, pur essendo titolari

di imprese strutturalmente ed effettivamente operanti, abbiano utilizza

to fatture relative ad operazioni inesistenti» limitatamente all'ammon

tare dell'imposta relativa a tali operazioni. In dottrina, conformi alla decisione in rassegna e contra l'interpreta

zione data dal ministero delle finanze, v. A. E. Granelli, Come si di

samministra la giustizia tributaria in quel di Milano (nota a Comm.

trib. I grado Milano 26 giugno 1985, cit., che in motivazione esplicita mente ricollega i motivi della decisione alla circolare ministeriale cita

ta), in Bollettino trib., 1986, 595, dove si legge che il ministero è perve nuto a tali affermazioni «al termine di un'arrampicata sugli specchi

degna di miglior causa»; R. Campi, Dichiarazione integrativa con ri

chiesta di definizione automatica nei casi di applicazione fraudolenta dell'Iva, in Fisco, 1986, 1879; S. Fichera, Condono e dichiarazione Iva a rimborso, in Bollettino trib., 1985, 468, che rileva «ad un esame

più approfondito del d.l. 429/82 — visto in relazione al d.p.r. 525/82 — si evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di consentire, indi

stintamente, a tutti i contribuenti di avvalersi delle disposizioni del de

creto di condono; ivi compresi gli utilizzatori di fatture per operazioni inesistenti».

Nessun dubbio in ordine all'applicazione del «condono» fiscale di

cui alla 1. 30 dicembre 1991 n. 413, Le leggi, 1992, I, 83 (disposizioni

per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e poten ziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbli

gatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il con

tenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;

delega al presidente della repubblica per la concessione di amnistia

per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), alle ipotesi in esame vista la chiara formulazione del

l'art. 52 1. cit., che testualmente recita: «la definizione di cui agli art. 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate

fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione

è chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda

II Foro Italiano — 1992.

Svolgimento del processo. — Con tre avvisi di rettifica, emessi a seguito di ispezione della guardia di finanza, e notifi

cati il 7 giugno 1977, l'ufficio Iva di Benevento accertava

a carico del sig. Mario De Nigris, esercente l'attività di auto

trasportatore per conto terzi, un complesso di infrazioni rela

tive agli anni 1973, 1974, 1975.

Il contribuente presentava ricorso e la commissione tributa

ria di primo grado di Benevento, con tre decisioni in data

26 aprile 1978, accoglieva le deduzioni della parte privata. La commissione di secondo grado rigettava con sentenza

31 marzo 1979 gli appelli dell'ufficio, che quindi ricorreva

alla Commissione tributaria centrale.

per intero la relativa imposta; se la definizione è chiesta dall'acquiren te o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione».

Cosi come ricordato in motivazione dal Supremo collegio (anche se apparentemente «dimenticando» una precedente decisione delle se

zioni unite penali contraria, su cui infra), del problema relativo alla

possibilità di avvalersi del condono con riferimento alle ipotesi di reato previsto dall'art. 50, h° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633

(emissione ed annotazione nei registri contabili di fatture per opera zioni inesistenti o indicazione nelle stesse di corrispettivi in misura

superiore a quella reale) si è più volte occupata la giurisprudenza penale, relativamente all'amnistia concessa dal d.p.r. 9 agosto 1982

n. 525 e, successivamente, dal d.p.r. 22 febbraio 1983 n. 43 (per tale ultimo decreto, limitatamente ai reati commessi con riferimento a periodi di imposta già definiti e in caso di accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, non è più necessario adempiere alla condizione della presentazione dell'istanza e della dichiarazione).

Sulle modalità d'applicazione dell'amnistia in ordine al reato pre detto la giurisprudenza si è delineata su due principali, e contrastanti, orientamenti.

Un primo orientamento ritiene necessario, ai fini dell'operatività dell'amnistia, la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal provvedimento di «condono» e il conseguente pagamento del tri

buto evaso, salvo le ipotesi previste per i periodi d'imposta già defini

ti o con accertamenti divenuti definitivi alla data del 14 luglio 1982, entrata in vigore del d.l. 429/82 (Cass. 13 settembre 1989, A.P., Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 3163; 19 giugno 1989, Corriere

trib., 1989, 3092; 9 giugno 1989, Primavera, Foro it., Rep. 1990, voce Amnistia, n. 32; 21 aprile 1989, Mangalanti, ibid., n. 33; 20

marzo 1989, Nisticò, id., 1989, II, 501. Un secondo orientamento, fatto proprio dalle sezioni unite penali

(16 novembre 1989, Radaelli, id., 1990, II, 1), ritiene non necessaria, ai fini dell'applicabilità dell'amnistia, «la condizione della preventiva definizione della pendenza tributaria mediante il cosiddetto condono

fiscale, trattandosi di adempimento impossibile tenuto conto del di

sposto dell'art. 21, 7° comma, d.p.r. n. 633 del 1972, secondo il

quale l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per l'intero ammontare

indicato o corrispondente all'importo della fattura, e tenuto conto,

altresì', che trattasi di reati di natura formale del tutto svincolati

dalla sussistenza di un'effettiva evasione d'imposta» (conformi, Cass.

27 aprile 1990, Bollettino trib., 1991, 92; 21 marzo 1989, Agostani, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 31; 3 febbraio 1988, T., id.. Rep.

1989, voce Tributi in genere, n. 1480; 2 dicembre 1987, Bollettino

trib., 1988, 1067; 28 settembre 1987, Beconi, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 1493; Trib. Treviso 7 ottobre 1987, ibid., n. 1497; Trib.

Venezia 22 ottobre 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1346; 26 no vembre 1986, ibid., n. 1345; Trib. Treviso 27 gennaio 1983, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 1366). Giova ricordare che l'art. 50 cit. è stato abrogato dall'art. 13 1.

516/82, con effetto dal 1° gennaio 1983; da tale data si veda l'art.

4, n. 5, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, nella 1. 516/82, che prevede il reato di emissione di fatture od altri

documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti

l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in

misura superiore a quella reale. In dottrina, per l'applicazione incondizionata dell'amnistia, v. G.

Liccaxdo, Il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesi

stenti e applicabilità automatica dell'amnistia, in Dir. e pratica trib.,

1991, II, 667, per il quale «nessun dubbio, quindi, può sorgere sul

l'incondizionata applicazione del provvedimento di amnistia (d.p.r. n. 525 del 1982) in relazione al reato di emissione di fatture non

dovute per l'inesistenza di operazioni imponibili». Per l'applicazione dell'amnistia solo previa presentazione dell'istan

za di definizione: A. Toppan, La Corte di cassazione stabilisce in

via definitiva che per i reati di false fatturazioni l'amnistia non è

condizionata al condono fiscale, in Rass. trib., 1990, II, 629. Vedi

anche F. Brighenti, L'amnistia per il reato di false fatturazioni: arrivano le sezioni unite, in Bollettino trib., 1990, 153; S. Clampani, Condono e fatturazione per operazioni inesistenti, in Riv. legisl. fise.,

1984, 321.

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PARTE PRIMA

zione utilizzabile nell'ambito della presente controversia emer

ge, invece, nella sentenza della III sezione penale 19 giugno

1989, imp. M.). Deve dunque esser accolto il terzo motivo di ricorso, restan

do assorbito il primo. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato perché l'uffi

cio ha motivato il suo ricorso alla Commissione tributaria

centrale con adeguate deduzioni.

Quest'ultima, in un primo momento con ordinanza 25 mag

gio 1986 disponeva la sospensione del giudizio avendo il con

tribuente presentato denuncia integrativa ai sensi dell'art. 26

d.l. 10 luglio 1982 n. 429, quindi con decisione 25 luglio

1987, n. 5898, avendo ritenuto che il «condono tributario»

non trovasse applicazione ad alcuni rilievi sollevati contro il

De Nigris, accoglieva, per le residue questioni, il ricorso.

La decisione recepiva le considerazioni contenute nella nota

7 luglio 1986 dell'ufficio Iva di Benevento, emessa in base

alla circ. min. 13 novembre 1984, n. 63, e secondo cui il

condono tributario non aveva fatto venire, in ogni suo profi

lo, meno la controversia, e resterebbero in piedi i rilievi fon

dati sull'accertamento dell'inesistenza di talune operazioni, in

ordine alle quali la ditta aveva emesso autofatture (rilievo 3 dell'accertamento del 1973 e rilievo 2 dell'accertamento per il 1974), detraendo poi l'Iva corrispondente a tali operazioni dall'Iva versata in sede di conguaglio.

Ricorre per cassazione il contribuente deducendo tre motivi; resiste l'avvocatura dello Stato con controricorso.

Motivi della decisione. — Appare opportuno esaminare per

primo il terzo motivo dedotto dal contribuente che riguarda

l'interpretazione dell'art. 26 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conver

tito in 1. 7 agosto 1982 n. 516; tale norma prevede che la

dichiarazione integrativa del contribuente estingua la contro

versia purché l'imposta risultante da tale dichiarazione non

sia inferiore ad un certo ammontare.

Afferma, in proposito, la Commissione tributaria centrale

che l'applicazione del condono «risulta subordinata all'appli cazione non fraudolenta del tributo e ciò non soltanto per

l'equivalenza esistente fra soggetto fittizio» e soggetto che ri

porta operazioni fittizie, ma anche per l'ovvia considerazione

che la norma non può aver dato corpo ad una pretesa crediti

zia inesistente. E l'avvocatura dello Stato ha sottolineato, sia

nel controricorso sia nella discussione orale, come appaia in

concepibile che il cosiddetto «condono fiscale» possa dar luo

go ad una pretesa creditizia nei confronti dello Stato; pretesa che potrebbe insorgere ove si ammettesse che il condono stes

so sia applicabile anche nell'ipotesi in cui il contribuente ab

bia emesso fatture fittizie; ed a questo fine ha tratto argomen ti anche dal 4° comma dell'art. 28 d.l. 429/82, in cui si

subordina l'applicazione del condono, in riferimento all'Iva

dovuta per il 1981, all'espressa rinuncia «ad ogni residuo

credito».

Il collegio condivide la considerazione secondo cui l'applica zione del «condono fiscale» non è consentita ove dall'insieme

dell'operazione emerga un credito del contribuente, osserva

però che per raggiungere siffatto risultato non è necessario

escludere l'applicabilità dell'istituto in tutte le ipotesi di emis

sione di fatture per operazioni inesistenti, ma è sufficiente

osservare che dal tenore testuale dell'art. 26 d.l. n. 429 emer

ge con chiarezza che l'operazione deve comportare un versa

mento da parte del contribuente, il quale deve sborsare una

certa parte della «maggiore imposta accertata».

Ciò premesso, non sussiste alcun motivo per escludere dal

l'applicazione del beneficio le ipotesi in cui l'emissione di

fatture per operazioni inesistenti non abbia condotto alla con

figurazione di un credito a favore del contribuente ma sempli cemente, come nel caso in esame, all'enunciazione di un mi

nor debito del contribuente nei confronti del fisco; dal mo

mento che una cosi ampia limitazione non emerge affatto

dal testo della legge. Si deve inoltre tener presente che il d.p.r. 525/82, ha con

cesso amnistia, a condizione che si sia fatto ricorso al «condo

no fiscale», anche a coloro che abbiano commesso il reato

di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (punito

all'epoca dall'art. 50 d.p.r. n. 633/73); e da ciò è agevole trarre ulteriori argomenti per dedurre che il condono fiscale

è applicabile anche in caso di fatturazione di operazioni inesi

stenti (il ricorrente cita a sostegno delle sue tesi Cass., sez.

Ili, 21 gennaio 1987, M., Foro it., Rep. 1987, voce Tributi

in genere, n. 1343; 28 settembre 1987, Beconi, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1493, che non appaiono, peraltro, pertinenti in

quanto in esse la Cassazione afferma esclusivamente che il

reato di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 633 si perfeziona senza

che occorra alcuna concreta evasione all'Iva e perciò è suscet

tibile di amnistia senza che occorra la prova dell'avvenuta

presentazione della domanda di condono fiscale; una indica

li Foro Italiano — 1992.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 settem

bre 1991, n. 9563; Pres. Antoci, Est. Senese, P.M. Chirico

(conci, conf.); Consorzio di bonifica integrale delle paludi di

Scicli (Aw. Compagno) c. Ballera e altri (Aw. Salerni, Bar

rometi) e Inps (Avv. Bartoli, Romoli, Salafia). Conferma Trib. Modica 25 maggio 1988.

Previdenza sociale — Consorzi di bonifica — Inquadramento nel settore industriale — Lavoratori agricoli non di ruolo —

Inquadramento nel settore agricolo (Disp. sulla legge in gene

rale, art. 12, 14; 1. 31 marzo 1979 n. 92, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, concernen

te proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al con

tenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di

obblighi contributivi, art. 6).

Fermo restando l'inquadramento previdenziale del personale dei

consorzi di bonifica nel settore industriale, in applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 6, lett. b), I. 31 marzo

1979 n. 92, gli operai non di ruolo assunti da tali consorzi

a tempo determinato o indeterminato, per le attività di manu

tenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione

delle acque ad uso irriguo, vanno inquadrati nel settore

agricolo. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). Lamenta poi che, nel

l'interpretazione dell'art. 6, lett. ti), 1. 92/79, il tribunale si sa

rebbe attenuto ad un criterio puramente letterale, senza in al

cun modo darsi carico d'indagare l'intenzione del legislatore ed

in particolare le ragioni che, in ipotesi, avrebbero potuto giusti ficare un trattamento differenziato tra dipendenti a tempo inde

terminato e dipendenti di ruolo, e, ancor prima, l'effettiva esi

stenza di una situazione differenziata tra tali categorie di lavo

ratori.

Deduce al riguardo che, cosi operando, il tribunale avrebbe

postulato una categoria (i dipendenti di ruolo) distinta e con

trapposta a quella dei lavoratori a tempo indeterminato ed a

(1) Nel senso che, anteriormente all'entrata in vigore della norma di cui all'art. 6, lett. b), 1. 31 marzo 1979 n. 32, le attività intrinseca mente agricole svolte dai consorzi pubblici andavano inquadrate, ai fini

previdenziali, nel settore industria, v. Cass. 14 marzo 1975, n. 1000, Foro it., 1975, I, 2003, con nota di richiami.

Per l'esclusione della natura interpretativa dell'art. 6, lett. b), cit., e per l'affermazione del suo carattere innovativo, v. Cass. 23 maggio 1985, n. 3139, id., Rep. 1985, voce Infortuni sul lavoro, n. 179.

Sulla natura industriale, ai fini previdenziali, dell'attività svolta dai consorzi di bonifica, cfr. Cass. 17 marzo 1987, n. 2705, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 191. Mentre, sulla loro natura di enti pub blici, v. Cass. 3 aprile 1985, n. 2279, id., Rep. 1985, voce Lavoro (rap porto), n. 807; 10 maggio 1984, n. 2847, id., Rep. 1984, voce Impiega to dello Stato, n. 222; 10 maggio 1983, n. 3204, id., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 2149. Sulla stabilità di impiego dei dipendenti dei consorzi di bonifica, oltre alle sentenze citate in motivazione, Cass. 9 marzo 1982, n. 1492, id., Rep. 1982, voce Previdenza sociale, n. 716, e 9 gennaio 1984, n. 156, id., Rep. 1985, voce cit., n. 644, v. Trib. Cassino 4 febbraio 1991, in questo fascicolo, parte prima, con nota di richiami.

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