sezione I civile; sentenza 14 settembre 1991, n. 9601; Pres. Vela, Est. Cicala, P.M. Amatucci E.(concl. conf.); De Nigris (Avv. Intorcia) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 25 luglio1987, n. 5898Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1992), pp. 757/758-759/760Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186608 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 set
tembre 1991, n. 9601; Pres. Vela, Est. Cicala, P.M. Ama
tucci E. (conci, conf.); De Nigris (Avv. Intorcia) c. Min.
finanze. Cassa Comm. trib. centrale 25 luglio 1987, n. 5898.
Tributi in genere — Condono — Controversia per fatturazione
di operazioni inesistenti — Ammissibilità (D.p.r. 26 ottobre
1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, art. 50; d.l. 10 luglio 1982 n. 429, norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pen denze in materia tributaria, art. 26; 1. 7 agosto 1982 n. 516, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982
n. 429, art. 1).
Il «condono» fiscale previsto dal d.l. 10 luglio 1982 n. 429,
convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1982 n. 516, è applicabile — ai sensi dell'art. 26 d.l. 429/82 — anche in
caso di fatturazione di operazioni inesistenti sempreché il «con
dono» comporti un versamento d'imposta da parte del con
tribuente. (1)
(1) La Suprema corte ritiene condizione necessaria e sufficiente, ai fini dell'applicabilità, alle ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 50, 4° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633), del «con dono» fiscale — previsto dal d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, nella 1. 7 agosto 1982 n. 516 — il «versamento, da parte del contribuente (. . .) di una certa parte della maggiore impo sta accertata».
Ritengono l'applicabilità del condono fiscale anche in caso di fattura zione di operazioni inesistenti: Comm. trib. Il grado Forlì 16 marzo 1990, n. 329, Corriere trib., 1990, 3271; Comm. trib. II grado Alessandria 11
agosto 1987, Foro it., Rep. 1987, voce Tributi in genere, n. 1333; Comm. trib. II grado Pisa 25 marzo 1987, ibid., n. 1334; Comm. trib. II grado Avellino 13 ottobre 1986, ibid., n. 1335; Comm. trib. I grado Ferrara 1°
marzo 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1488; Comm. trib. I grado Gori
zia 11 ottobre 1986, n. 808, Bollettino trib., 1987, 84; Comm. trib. I gra do Bergamo 1° ottobre 1986, n. 470, ibid.; Comm. trib. I grado Rovigo 11 novembre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 1352; Comm. trib.
I grado Ascoli Piceno 10 settembre 1985, ibid., n. 1345; Comm. trib. I
grado Milano 29 gennaio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 1229.
Contra, per l'inapplicabilità del «condono», anche con riferimento
all'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, v. Comm.
trib. centrale 25 luglio 1987, n. 5898, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1331; Comm. trib. II grado Belluno 4 marzo 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 3144; Comm. trib. I grado Salerno 16 dicembre 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 1350; Comm. trib. I grado Milano 26 giugno 1985, ibid., n. 1351.
Il ministero delle finanze, circ. 13 novembre 1984 n. 63/426647, Fi
sco, 1984, 5253, ha sostenuto la non applicabilità della disciplina sul
«condono» fiscale nei «confronti di soggetti che, pur essendo titolari
di imprese strutturalmente ed effettivamente operanti, abbiano utilizza
to fatture relative ad operazioni inesistenti» limitatamente all'ammon
tare dell'imposta relativa a tali operazioni. In dottrina, conformi alla decisione in rassegna e contra l'interpreta
zione data dal ministero delle finanze, v. A. E. Granelli, Come si di
samministra la giustizia tributaria in quel di Milano (nota a Comm.
trib. I grado Milano 26 giugno 1985, cit., che in motivazione esplicita mente ricollega i motivi della decisione alla circolare ministeriale cita
ta), in Bollettino trib., 1986, 595, dove si legge che il ministero è perve nuto a tali affermazioni «al termine di un'arrampicata sugli specchi
degna di miglior causa»; R. Campi, Dichiarazione integrativa con ri
chiesta di definizione automatica nei casi di applicazione fraudolenta dell'Iva, in Fisco, 1986, 1879; S. Fichera, Condono e dichiarazione Iva a rimborso, in Bollettino trib., 1985, 468, che rileva «ad un esame
più approfondito del d.l. 429/82 — visto in relazione al d.p.r. 525/82 — si evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di consentire, indi
stintamente, a tutti i contribuenti di avvalersi delle disposizioni del de
creto di condono; ivi compresi gli utilizzatori di fatture per operazioni inesistenti».
Nessun dubbio in ordine all'applicazione del «condono» fiscale di
cui alla 1. 30 dicembre 1991 n. 413, Le leggi, 1992, I, 83 (disposizioni
per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e poten ziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbli
gatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il con
tenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al presidente della repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale), alle ipotesi in esame vista la chiara formulazione del
l'art. 52 1. cit., che testualmente recita: «la definizione di cui agli art. 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate
fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione
è chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda
II Foro Italiano — 1992.
Svolgimento del processo. — Con tre avvisi di rettifica, emessi a seguito di ispezione della guardia di finanza, e notifi
cati il 7 giugno 1977, l'ufficio Iva di Benevento accertava
a carico del sig. Mario De Nigris, esercente l'attività di auto
trasportatore per conto terzi, un complesso di infrazioni rela
tive agli anni 1973, 1974, 1975.
Il contribuente presentava ricorso e la commissione tributa
ria di primo grado di Benevento, con tre decisioni in data
26 aprile 1978, accoglieva le deduzioni della parte privata. La commissione di secondo grado rigettava con sentenza
31 marzo 1979 gli appelli dell'ufficio, che quindi ricorreva
alla Commissione tributaria centrale.
per intero la relativa imposta; se la definizione è chiesta dall'acquiren te o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione».
Cosi come ricordato in motivazione dal Supremo collegio (anche se apparentemente «dimenticando» una precedente decisione delle se
zioni unite penali contraria, su cui infra), del problema relativo alla
possibilità di avvalersi del condono con riferimento alle ipotesi di reato previsto dall'art. 50, h° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
(emissione ed annotazione nei registri contabili di fatture per opera zioni inesistenti o indicazione nelle stesse di corrispettivi in misura
superiore a quella reale) si è più volte occupata la giurisprudenza penale, relativamente all'amnistia concessa dal d.p.r. 9 agosto 1982
n. 525 e, successivamente, dal d.p.r. 22 febbraio 1983 n. 43 (per tale ultimo decreto, limitatamente ai reati commessi con riferimento a periodi di imposta già definiti e in caso di accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982, non è più necessario adempiere alla condizione della presentazione dell'istanza e della dichiarazione).
Sulle modalità d'applicazione dell'amnistia in ordine al reato pre detto la giurisprudenza si è delineata su due principali, e contrastanti, orientamenti.
Un primo orientamento ritiene necessario, ai fini dell'operatività dell'amnistia, la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal provvedimento di «condono» e il conseguente pagamento del tri
buto evaso, salvo le ipotesi previste per i periodi d'imposta già defini
ti o con accertamenti divenuti definitivi alla data del 14 luglio 1982, entrata in vigore del d.l. 429/82 (Cass. 13 settembre 1989, A.P., Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 3163; 19 giugno 1989, Corriere
trib., 1989, 3092; 9 giugno 1989, Primavera, Foro it., Rep. 1990, voce Amnistia, n. 32; 21 aprile 1989, Mangalanti, ibid., n. 33; 20
marzo 1989, Nisticò, id., 1989, II, 501. Un secondo orientamento, fatto proprio dalle sezioni unite penali
(16 novembre 1989, Radaelli, id., 1990, II, 1), ritiene non necessaria, ai fini dell'applicabilità dell'amnistia, «la condizione della preventiva definizione della pendenza tributaria mediante il cosiddetto condono
fiscale, trattandosi di adempimento impossibile tenuto conto del di
sposto dell'art. 21, 7° comma, d.p.r. n. 633 del 1972, secondo il
quale l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente all'importo della fattura, e tenuto conto,
altresì', che trattasi di reati di natura formale del tutto svincolati
dalla sussistenza di un'effettiva evasione d'imposta» (conformi, Cass.
27 aprile 1990, Bollettino trib., 1991, 92; 21 marzo 1989, Agostani, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 31; 3 febbraio 1988, T., id.. Rep.
1989, voce Tributi in genere, n. 1480; 2 dicembre 1987, Bollettino
trib., 1988, 1067; 28 settembre 1987, Beconi, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 1493; Trib. Treviso 7 ottobre 1987, ibid., n. 1497; Trib.
Venezia 22 ottobre 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1346; 26 no vembre 1986, ibid., n. 1345; Trib. Treviso 27 gennaio 1983, id.,
Rep. 1986, voce cit., n. 1366). Giova ricordare che l'art. 50 cit. è stato abrogato dall'art. 13 1.
516/82, con effetto dal 1° gennaio 1983; da tale data si veda l'art.
4, n. 5, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, nella 1. 516/82, che prevede il reato di emissione di fatture od altri
documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti
l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in
misura superiore a quella reale. In dottrina, per l'applicazione incondizionata dell'amnistia, v. G.
Liccaxdo, Il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesi
stenti e applicabilità automatica dell'amnistia, in Dir. e pratica trib.,
1991, II, 667, per il quale «nessun dubbio, quindi, può sorgere sul
l'incondizionata applicazione del provvedimento di amnistia (d.p.r. n. 525 del 1982) in relazione al reato di emissione di fatture non
dovute per l'inesistenza di operazioni imponibili». Per l'applicazione dell'amnistia solo previa presentazione dell'istan
za di definizione: A. Toppan, La Corte di cassazione stabilisce in
via definitiva che per i reati di false fatturazioni l'amnistia non è
condizionata al condono fiscale, in Rass. trib., 1990, II, 629. Vedi
anche F. Brighenti, L'amnistia per il reato di false fatturazioni: arrivano le sezioni unite, in Bollettino trib., 1990, 153; S. Clampani, Condono e fatturazione per operazioni inesistenti, in Riv. legisl. fise.,
1984, 321.
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PARTE PRIMA
zione utilizzabile nell'ambito della presente controversia emer
ge, invece, nella sentenza della III sezione penale 19 giugno
1989, imp. M.). Deve dunque esser accolto il terzo motivo di ricorso, restan
do assorbito il primo. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato perché l'uffi
cio ha motivato il suo ricorso alla Commissione tributaria
centrale con adeguate deduzioni.
Quest'ultima, in un primo momento con ordinanza 25 mag
gio 1986 disponeva la sospensione del giudizio avendo il con
tribuente presentato denuncia integrativa ai sensi dell'art. 26
d.l. 10 luglio 1982 n. 429, quindi con decisione 25 luglio
1987, n. 5898, avendo ritenuto che il «condono tributario»
non trovasse applicazione ad alcuni rilievi sollevati contro il
De Nigris, accoglieva, per le residue questioni, il ricorso.
La decisione recepiva le considerazioni contenute nella nota
7 luglio 1986 dell'ufficio Iva di Benevento, emessa in base
alla circ. min. 13 novembre 1984, n. 63, e secondo cui il
condono tributario non aveva fatto venire, in ogni suo profi
lo, meno la controversia, e resterebbero in piedi i rilievi fon
dati sull'accertamento dell'inesistenza di talune operazioni, in
ordine alle quali la ditta aveva emesso autofatture (rilievo 3 dell'accertamento del 1973 e rilievo 2 dell'accertamento per il 1974), detraendo poi l'Iva corrispondente a tali operazioni dall'Iva versata in sede di conguaglio.
Ricorre per cassazione il contribuente deducendo tre motivi; resiste l'avvocatura dello Stato con controricorso.
Motivi della decisione. — Appare opportuno esaminare per
primo il terzo motivo dedotto dal contribuente che riguarda
l'interpretazione dell'art. 26 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conver
tito in 1. 7 agosto 1982 n. 516; tale norma prevede che la
dichiarazione integrativa del contribuente estingua la contro
versia purché l'imposta risultante da tale dichiarazione non
sia inferiore ad un certo ammontare.
Afferma, in proposito, la Commissione tributaria centrale
che l'applicazione del condono «risulta subordinata all'appli cazione non fraudolenta del tributo e ciò non soltanto per
l'equivalenza esistente fra soggetto fittizio» e soggetto che ri
porta operazioni fittizie, ma anche per l'ovvia considerazione
che la norma non può aver dato corpo ad una pretesa crediti
zia inesistente. E l'avvocatura dello Stato ha sottolineato, sia
nel controricorso sia nella discussione orale, come appaia in
concepibile che il cosiddetto «condono fiscale» possa dar luo
go ad una pretesa creditizia nei confronti dello Stato; pretesa che potrebbe insorgere ove si ammettesse che il condono stes
so sia applicabile anche nell'ipotesi in cui il contribuente ab
bia emesso fatture fittizie; ed a questo fine ha tratto argomen ti anche dal 4° comma dell'art. 28 d.l. 429/82, in cui si
subordina l'applicazione del condono, in riferimento all'Iva
dovuta per il 1981, all'espressa rinuncia «ad ogni residuo
credito».
Il collegio condivide la considerazione secondo cui l'applica zione del «condono fiscale» non è consentita ove dall'insieme
dell'operazione emerga un credito del contribuente, osserva
però che per raggiungere siffatto risultato non è necessario
escludere l'applicabilità dell'istituto in tutte le ipotesi di emis
sione di fatture per operazioni inesistenti, ma è sufficiente
osservare che dal tenore testuale dell'art. 26 d.l. n. 429 emer
ge con chiarezza che l'operazione deve comportare un versa
mento da parte del contribuente, il quale deve sborsare una
certa parte della «maggiore imposta accertata».
Ciò premesso, non sussiste alcun motivo per escludere dal
l'applicazione del beneficio le ipotesi in cui l'emissione di
fatture per operazioni inesistenti non abbia condotto alla con
figurazione di un credito a favore del contribuente ma sempli cemente, come nel caso in esame, all'enunciazione di un mi
nor debito del contribuente nei confronti del fisco; dal mo
mento che una cosi ampia limitazione non emerge affatto
dal testo della legge. Si deve inoltre tener presente che il d.p.r. 525/82, ha con
cesso amnistia, a condizione che si sia fatto ricorso al «condo
no fiscale», anche a coloro che abbiano commesso il reato
di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (punito
all'epoca dall'art. 50 d.p.r. n. 633/73); e da ciò è agevole trarre ulteriori argomenti per dedurre che il condono fiscale
è applicabile anche in caso di fatturazione di operazioni inesi
stenti (il ricorrente cita a sostegno delle sue tesi Cass., sez.
Ili, 21 gennaio 1987, M., Foro it., Rep. 1987, voce Tributi
in genere, n. 1343; 28 settembre 1987, Beconi, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1493, che non appaiono, peraltro, pertinenti in
quanto in esse la Cassazione afferma esclusivamente che il
reato di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 633 si perfeziona senza
che occorra alcuna concreta evasione all'Iva e perciò è suscet
tibile di amnistia senza che occorra la prova dell'avvenuta
presentazione della domanda di condono fiscale; una indica
li Foro Italiano — 1992.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 settem
bre 1991, n. 9563; Pres. Antoci, Est. Senese, P.M. Chirico
(conci, conf.); Consorzio di bonifica integrale delle paludi di
Scicli (Aw. Compagno) c. Ballera e altri (Aw. Salerni, Bar
rometi) e Inps (Avv. Bartoli, Romoli, Salafia). Conferma Trib. Modica 25 maggio 1988.
Previdenza sociale — Consorzi di bonifica — Inquadramento nel settore industriale — Lavoratori agricoli non di ruolo —
Inquadramento nel settore agricolo (Disp. sulla legge in gene
rale, art. 12, 14; 1. 31 marzo 1979 n. 92, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, concernen
te proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al con
tenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di
obblighi contributivi, art. 6).
Fermo restando l'inquadramento previdenziale del personale dei
consorzi di bonifica nel settore industriale, in applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 6, lett. b), I. 31 marzo
1979 n. 92, gli operai non di ruolo assunti da tali consorzi
a tempo determinato o indeterminato, per le attività di manu
tenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione
delle acque ad uso irriguo, vanno inquadrati nel settore
agricolo. (1)
Motivi della decisione. — (Omissis). Lamenta poi che, nel
l'interpretazione dell'art. 6, lett. ti), 1. 92/79, il tribunale si sa
rebbe attenuto ad un criterio puramente letterale, senza in al
cun modo darsi carico d'indagare l'intenzione del legislatore ed
in particolare le ragioni che, in ipotesi, avrebbero potuto giusti ficare un trattamento differenziato tra dipendenti a tempo inde
terminato e dipendenti di ruolo, e, ancor prima, l'effettiva esi
stenza di una situazione differenziata tra tali categorie di lavo
ratori.
Deduce al riguardo che, cosi operando, il tribunale avrebbe
postulato una categoria (i dipendenti di ruolo) distinta e con
trapposta a quella dei lavoratori a tempo indeterminato ed a
(1) Nel senso che, anteriormente all'entrata in vigore della norma di cui all'art. 6, lett. b), 1. 31 marzo 1979 n. 32, le attività intrinseca mente agricole svolte dai consorzi pubblici andavano inquadrate, ai fini
previdenziali, nel settore industria, v. Cass. 14 marzo 1975, n. 1000, Foro it., 1975, I, 2003, con nota di richiami.
Per l'esclusione della natura interpretativa dell'art. 6, lett. b), cit., e per l'affermazione del suo carattere innovativo, v. Cass. 23 maggio 1985, n. 3139, id., Rep. 1985, voce Infortuni sul lavoro, n. 179.
Sulla natura industriale, ai fini previdenziali, dell'attività svolta dai consorzi di bonifica, cfr. Cass. 17 marzo 1987, n. 2705, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 191. Mentre, sulla loro natura di enti pub blici, v. Cass. 3 aprile 1985, n. 2279, id., Rep. 1985, voce Lavoro (rap porto), n. 807; 10 maggio 1984, n. 2847, id., Rep. 1984, voce Impiega to dello Stato, n. 222; 10 maggio 1983, n. 3204, id., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 2149. Sulla stabilità di impiego dei dipendenti dei consorzi di bonifica, oltre alle sentenze citate in motivazione, Cass. 9 marzo 1982, n. 1492, id., Rep. 1982, voce Previdenza sociale, n. 716, e 9 gennaio 1984, n. 156, id., Rep. 1985, voce cit., n. 644, v. Trib. Cassino 4 febbraio 1991, in questo fascicolo, parte prima, con nota di richiami.
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