sezione I civile; sentenza 20 luglio 1989, n. 3394; Pres. Falcone, Est. A. Finocchiaro, P.M. Fedeli(concl. conf.); Provincia di Catanzaro c. Di Francia e altri. Regolamento di competenzaSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 145/146-147/148Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184453 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
la quale ha comportato un periodo di oltre due mesi di tempo, ha violato il diritto dell'Anaao alla tempestiva conoscenza delle
deliberazioni richieste; conoscenza che non può essere sostituita
o surrogata dal fatto che gli effetti delle delibere fossero cono
sciuti o conoscibili, anche da parte del sindacato Anaao, indiret
tamente.
La violazione del diritto alla tempestiva informazione si ravvi
sa proprio nel fatto che la delibera è stata redatta — e poi comu
nicata — con un ritardo di oltre due mesi rispetto alla sua
eseguibilità: ritardo che è dipeso dal modo con il quale la direzio
ne della Usi ha coscientemente considerato le richieste dell'asso
ciazione richiedente.
5.6 - Agli effetti dell'applicazione dell'art. 28, trattandosi della
violazione di un diritto sindacale convenzionalmente pattuito, più esattamente dell'inadempimento di una obbligazione nei confron
ti dell'associazione sindacale, non si richiede alcun altro elemen
to, in aggiunta ai dati oggettivi esposti.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 luglio
1989, n. 3394; Pres. Falcone, Est. A. Finocchiaro, P.M. Fe
deli (conci, conf.); Provincia di Catanzaro c. Di Francia e al
tri. Regolamento di competenza.
Competenza civile — Conflitto reale negativo di competenza —
Regolamento d'ufficio — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art.
45).
È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza sollevata
d'ufficio dal giudice, che, dopo essersi pronunciato su una del
le domande di merito che gli erano state rimesse, attraverso
una serie di provvedimenti istruttori di riunione e separazione di cause abbia creato una situazione processuale diversa da quella in ordine alla quale era stata emessa declinatoria di competen
za ad opera del primo giudice. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 27 e il 28
dicembre 1968 l'amministrazione provinciale di Catanzaro conve
niva in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia: 1) l'azien
da di Stato per le foreste demaniali; 2) Tiani Maria in Caristo;
3) Di Franca Francesco; 4) Caristo Maria vedova Tiani in pro
prio e quale madre esercente la potestà sui figli minori Tiani Ersi
lia Lelia, Francesco e Giuseppe; 5) Tiani Luigi; 6) Tiani Teresa
(1) Nella specie il Tribunale di Catanzaro aveva deciso con sentenza
di merito una delle controversie, e con distinta ordinanza aveva disposto la separazione della causa decisa dalle altre, nonché, la separazione di
alcune delle domande declinategli per le quali si era ritenuto competente e che aveva riunito in un procedimento già pendente tra le stesse parti; con contestuale ordinanza aveva sollevato regolamento d'ufficio per le
rimanenti controversie.
Non si rinvengono precedenti specifici; tuttavia la Cassazione è costan
te nel ritenere inammissibile l'istanza di regolamento d'ufficio proposto dal giudice contestualmente con la sentenza con cui si dichiari incompe tente. Questo si verifica anche se il giudice si pronuncia su alcune delle
domande, perché con la sua sentenza il giudice dà luogo ad un c.d. con
flitto reale negativo di competenza per le domande non decise: cosi sent.
13 giugno 1969, n. 2119, Foro it., 1969, I, 3132, secondo cui è inammissi
bile il regolamento di competenza d'ufficio che il giudice, avanti al quale le parti sono rimesse in seguito a dichiarazione di incompetenza per mate
ria, sollevi dopo aver pronunciato con sentenza su alcune delle domande
di merito e declinato la propria competenza su altre; nello stesso senso
Cass. 7 dicembre 1962, n. 3306, id., Rep. 1963, voce Competenza civile, n. 481 e Giust. civ., 1963, I, 1344. In queste due ipotesi però, la Cassa
zione ha ritenuto inammissibile l'istanza perché, sussistendo i presupposti
per l'esercizio del potere-dovere di sollevare regolamento di competenza
d'ufficio, il giudice avrebbe dovuto chiederlo con ordinanza in via pre ventiva sull'intero processo. Diversa è la fattispecie della sentenza in epi
grafe: per la Cassazione il giudice non può chiedere il regolamento d'uffi
cio perché, mancando uno dei presupposti per chiedere il regolamento
(la diversità di giudizi sulla stessa controversia), è provvisto della compe tenza a decidere sulla propria competenza.
Il Foro Italiano — 1990.
in Caristo; 7) Tedeschi Maria; 8) Tedeschi Francesca; 9) Rotiroti
Salvatore-Francesco.
Con tale atto l'attrice si opponeva alla stima redatta dal perito nominato dal presidente del Tribunale di Vibo Valentia per la
determinazione dell'indennità di esproprio di beni occupati per la costruzione della strada provinciale Badolato-Brognaturo.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza 30 novembre 1973, dichiarava la propria incompetenza per territorio per essere com
petente il Tribunale di Catanzaro sede dell'ufficio dell'avvocatu
ra dello Stato che difende l'azienda forestale.
Riassunta tempestivamente la causa dall'amministrazione pro vinciale di Catanzaro innanzi al tribunale dichiarato competente, la stessa veniva riunita ad altra controversia introdotta con cita
zione del 6 febbraio 1964 da Tiani Luigi, Tiani Maria in Caristo, Tiani Teresa in Caristo, Tiani Emilia detta anche Caterina Elet
tra, Tiani Liliana Francesca e Tiani Francesco detto anche Lelio
Giuseppe contro l'amministrazione provinciale di Catanzaro con
la quale si chiedeva — in ordine all'occupazione dei terreni di
proprietà degli istanti per la costruzione della strada provinciale
Badolato-Brognaturo-Acqua del Sorcio — la condanna della con
venuta alla corresponsione del valore venale dei beni occupati, al pagamento dell'importo dei frutti non percepiti, dell'indennità
ed al risarcimento dei danni cagionati.
Dopo lunga istruttoria il Tribunale di Catanzaro, con sentenza
del 18 marzo 1987, decideva la sola controversia promossa dal
l'amministrazione provinciale di Catanzaro contro l'azienda di
Stato per le foreste demaniali dichiarando inammissibile la do
manda di opposizione alla stima dalla stessa proposta e con di
stinta ordinanza disponeva la separazione della causa decisa da
tutte le altre riunite, nonché la separazione tra il procedimento introdotto nel 1974 a seguito di riassunzione previo stralcio, da
quest'ultimo, delle cause promosse dall'amministrazione provin ciale di Catanzaro contro i signori Tiani e Caristo, attori nel pro cedimento del 1964 da mantenere riunite al procedimento riassu
no nel 1974.
Con contestuale ordinanza, depositata il 5 giugno 1987 nella
controversia vertente tra l'amministrazione provinciale di Catan
zaro contro Di Francia Francesco, Rotiroti Salvatore Francesco,
Tedeschi Azarita e Tedeschi Francesca, il Tribunale di Catanzaro
proponeva ex art. 45 c.p.c. regolamento di competenza di ufficio
ritenendo a sua volta di essere incompetente per essere competen te il Tribunale di Vibo Valentia.
Il procuratore generale presso questa corte ha concluso per l'i
nammissibilità della richiesta di regolamento di competenza di
ufficio. Motivi della decisione. — A fondamento della richiesta di re
golamento di competenza d'ufficio, il Tribunale di Catanzaro ha
osservato che, pendendo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia
identico giudizio fra l'amministrazione provinciale ed il Rotiroti,
doveva dichiararsi la litispendenza; aggiungendo che in ordine al
la domanda di «svincolo delle somme depositate», la competenza
per territorio (ex art. 28 c.p.c. inderogabile, trattandosi di rito
camerale), appartiene ex art. 1 1. n. 686 del 1926 al pretore o
al tribunale avente giurisdizione nel comune in cui trovasi il fon
do espropriato e, quindi, al Tribunale di Vibo Valentia.
Il procuratore generale ha sostenuto l'inammissibilità dell'istanza
rilevando che il tribunale, per quanto riguarda la controversia
fra l'amministrazione provinciale e il Rotiroti, ha dedotto una
pretesa litispendenza derivante dalla pendenza di eguale contro
versia precedentemente instaurata dinanzi al Tribunale di Vibo
Valentia e che in ordine a tale questione avrebbe dovuto dichiara
re con sentenza la litispendenza e disporre con ordinanza la can
cellazione della causa dal ruolo, mentre, in ordine alla domanda
di svincolo delle somme depositate, l'inammissibilità derivava dalla
mancanza di una precedente declinatoria di competenza per terri
torio inderogabile da parte di altro giudice. Rileva la corte che il regolamento è inammissibile, anche se
per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate dal procu
ratore generale. Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello
per il quale ogni giudice è fornito di Kompetenz-Kompetenz e
cioè della competenza a decidere della propria competenza.
Tale principio è derogato nel caso in cui in tema di competenza
inderogabile un giudice sia stato investito da altro giudice di me
rito della competenza a conoscere di una determinata controver
sia e tale causa sia stata tempestivamente riassunta innanzi
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PARTE PRIMA
a lui. In questa ipotesi, qualora il giudice dichiarato competente si ritenga a sua volta incompetente non può declinare a sua volta la competenza, ma — allo scopo di evitare alle parti il peregri nare da un giudice all'altro alla ricerca di quello che finalmente si ritenga competente — deve sollevare conflitto e richiedere, ai sensi dell'art. 45 c.p.c. alla Corte di cassazione l'individuazione del giudice competente.
Proprio per il carattere eccezionale del sorgere di questo potere di sollevare il conflitto — e del correlato dovere di questa corte di risolverlo — è necessario che il giudice investito della compe tenza si ritenga a sua volta incompetente in ordine a quella stessa controversia — ora parte di essa — per la quale è stata emessa la declinatoria di competenza ad opera del primo giudice.
Ciò per un duplice ordine di motivi: il primo costituito dal fatto che solo in ordine a quella controversia è venuta meno la
Kompetenz-Kompetenz del secondo giudice; il secondo da ravvi sarsi nella circostanza che il conflitto presuppone la diversità di
giudizio, in ordine alla competenza, su quella determinata com
petenza e, quindi, la possibilità di intervento di questa corte.
Qualora, invece, come nella specie, il giudice dichiarato com
petente decida parte della causa che gli è stata attribuita, ed anzi
proprio quella che aveva determinato la declinatoria di compe tenza del primo giudice e, attraverso una serie di provvedimenti istruttori di riunione o di separazione di cause, finisce per creare una situazione processuale diversa da quella sulla cui base è stata
individuata la sua competenza ad opera del primo giudice, viene meno l'eccezione al principio della Kompetenz-Kompetenz e lo
stesso, ove si ritenga a sua volta incompetente, non può sollevare il conflitto perché in realtà il conflitto più non sussiste, ma deve
egli stesso decidere sulla propria competenza, senza alcuna possi bilità di investire della questione la Corte di cassazione.
Pertanto, qualora, ciò malgrado, il secondo giudice faccia istanza ex art. 45 c.p.c., questa corte la deve dichiarare inammissibile, non sussistendo i presupposti per un suo intervento definitorio della questione di competenza.
Né a diverse conclusioni può giungersi per il fatto che la com
petenza del giudice che ha sollevato il conflitto sia derivata quale conseguenza di declinatoria di competenza di altro giudice, per ché ciò costituisce solo uno dei presupposti di competenza, lad dove l'altro — parimenti necessario, ma nella specie inesistente — è dato dalla diversità di giudizi sulla stessa controversia.
Quindi, poiché nella specie il Tribunale di Catanzaro ha solle vato il conflitto in ordine a una controversia che si presentava sostanzialmente diversa rispetto a quella in ordine alla quale era stata emessa la declinatoria di competenza ad opera del Tribuna le di Vibo Valentia, l'istanza va dichiarata inammissibile.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 giugno 1989, n. 3011; Pres. Chiavelli, Est. Nardino, P.M. Dettori
(conci, conf.); Usi 25 Val di Cornia (Avv. Contaldi, Batisto ni Ferrara) c. Inps (Aw. Palmieri, Romoli), Monciatti ed altri (Avv. De Martini), Iacoella ed altri, Cpdel, Min. tesoro. Cassa Trib. Firenze 24 aprile 1986.
Sanitario — Personale assunto «a convenzione» — Natura del
rapporto — Pubblico impiego — Assoggettamento a contribu zione presso la Cpdel (R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, ordinamen to della cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, art. 1, 5; d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, stato giu ridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 73).
Non spettano all'Inps i contributi relativi al rapporto di lavoro «a convenzione» posto in essere dalla Usi ai sensi dell'art. 73
d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, trattandosi di rapporto di pub blico impiego assoggettato all'iscrizione presso la Cpdel. (1)
(1) Il rapporto di lavoro «a convenzione» ex art. 73 d.p.r. 761/79 dei medici con le Usi è stato qualificato come «servizio libero professionale» non assimilabile a quelli ex art. 48 1. 833/78 da Tar Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 1927, Foro it., Rep. 1988, voce Sanitario, nn. 139-147;
Il Foro Italiano — 1990.
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 22 otto bre 1984 la Usi zona 25 - Val di Cornia conveniva in giudizio davanti al Pretore di Piombino l'Inps esponendo:
— che in data 11 giugno 1978 funzionari dell'ispettorato del
lavoro, dell'Inps, e dell'Inail avevano accertato che n. 41 lavora tori che prestavano attività lavorativa presso l'Usi (e in preceden za presso i disciolti consorzi socio-sanitari nn. 25 e 26), assunti «a convenzione», erano in realtà lavoratori subordinati, per i quali erano dovuti contributi per lire 220.632.033, oltre le sanzioni ci vili di pari importo, per il periodo dal 20 luglio 1980 al 30 aprile 1982;
— che, con successivi verbali del 30 settembre e del 1° ottobre
1982, gli stessi funzionari avevano accertato ulteriori omissioni contributive per lire 49.427.320 a carico del consorzio socio sanitario n. 26 di Piombino e per lire 77.913.336 a carico del consorzio socio-sanitario di Campiglia Marittima n. 25, oltre le sanzioni civili di pari importo, per il periodo dicembre 1976 -
luglio 1980; — che essa ricorrente, con delibera del comitato di gestione
al pagamento dei contributi di lire 220.632.033, e di presentare
all'Inps istanza di condono delle sanzioni, a norma dell'art. 2 1. 317/83;
— che complessivamente erano stati effettuati versamenti per lire 452.682.859;
— che la regione Toscana, con lettera circolare del 5 novembre
1983, aveva riconosciuto la fondatezza degli accertamenti ispetti vi ed aveva invitato le unità sanitarie locali ad aderire alla richie sta di pagamento dei contributi, «dando atto con formale delibe razione dell'avvenuta sistemazione del rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato e provvedendo alla conseguente regolarizzazione delle relative posizioni assicurative con richiesta di abbuono delle somme accessorie»;
— che il Coreco, nel presupposto che i lavoratori «a conven zione» fossero lavoratori autonomi ex art. 73 d.p.r. 761/79, non aveva approvato la deliberazione n. 1554 del 24 novembre 1983, con la quale essa unità sanitaria locale, adeguandosi alle istruzio ni della regione, aveva deciso di procedere al pagamento in favo re dell'Inps dell'ulteriore somma di lire 380.171.230.
Ciò premesso, la Usi n. 25, assumendo che i rapporti di lavoro in questione non erano di natura subordinata e che, ove pur lo
fossero, i contributi previdenziali non sarebbero spettati all'Inps ma alla Cpdel, chiedeva che il pretore dichiarasse non dovuti i
contributi richiesti dall'Inps, con la conseguente condanna dell'i stituto alla restituzione delle somme versate. (Omissis)
Istruita la causa, il giudice adito, con sentenza in data 4 novembre-20 dicembre 1985, dichiarava non assoggettabili a con tribuzione in dipendenza dei rapporti di lavoro controversi, esclu
e non identificabile col rapporto di pubblico impiego da Tar Campania, sez. II, 23 giugno 1987, n. 255, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 245, 246; Tar Lazio, sez. I, 30 dicembre 1985, n. 1668, id., Rep. 1986, voce Impie gato dello Stato, n. 154.
Per l'applicazione del medesimo principio affermato dalla sentenza in epigrafe, in ordine all'obbligo di iscrizione alla Cpdel, in riferimento ad insegnanti assunti da un comune per espletare il servizio di doposcuola, v. Cass. 6 maggio 1986, n. 3042, id., Rep. 1986, voce Impiegato degli enti locali, n. 188; in riferimento a dipendenti adibiti ad un servizio di carattere permanente, anche se con prestazioni non continuate ed esclusi ve, Corte conti, sez. Ill pens, civ., 7 maggio 1979, n. 41482, id., Rep. 1980, voce cit., n. 103; per l'affermazione dell'appartenenza alla giuris dizione amministrativa della cognizione della controversia concernente l'ac certamento dell'obbligo di iscrizione ad una od altra cassa pensioni am ministrate dal ministero del tesoro, v. Cass. 3 giugno 1986, n. 3704, id., Rep. 1988, voce cit., n. 245, e dell'appartenenza alla giurisdizione ordi naria della cognizione della controversia promossa da dipendente del sop presso Inam per contestare la legittimità della riliquidazione operata dal l'Inps - gestione speciale ad esaurimento, v. Cass. 4 agosto 1989, n. 3598, in questo fascicolo, I, 126, con nota di richiami cui si rimanda per ogni riferimento circa il riparto di giurisdizione in ordine alle controversie di natura previdenziale.
Sui criteri discretivi per la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo e sulla rilevanza del nomen iuris usato dalle parti, v. Cass. 13 luglio 1988, n. 4150 e 25 febbraio 1987, n. 1714, Foro it., 1989, I, 2908, con nota di M. De Luca, Autonomia e subordinazione nella giurisprudenza di legittimità: la risposta della giurisprudenza alla «sfida post-industriale», aspettando . . . Godot.
Sui presupposti per l'identificazione di un rapporto di lavoro pubblico, v. Cass. 10 maggio 1988, n. 3422, id., 1988, I, 3603, con nota di richiami.
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