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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 20 luglio 1989, n....

Date post: 31-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 20 luglio 1989, n. 3394; Pres. Falcone, Est. A. Finocchiaro, P.M. Fedeli (concl. conf.); Provincia di Catanzaro c. Di Francia e altri. Regolamento di competenza Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 145/146-147/148 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184453 . Accessed: 28/06/2014 17:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.102.147 on Sat, 28 Jun 2014 17:45:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 20 luglio 1989, n. 3394; Pres. Falcone, Est. A. Finocchiaro, P.M. Fedeli(concl. conf.); Provincia di Catanzaro c. Di Francia e altri. Regolamento di competenzaSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 145/146-147/148Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184453 .

Accessed: 28/06/2014 17:45

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

la quale ha comportato un periodo di oltre due mesi di tempo, ha violato il diritto dell'Anaao alla tempestiva conoscenza delle

deliberazioni richieste; conoscenza che non può essere sostituita

o surrogata dal fatto che gli effetti delle delibere fossero cono

sciuti o conoscibili, anche da parte del sindacato Anaao, indiret

tamente.

La violazione del diritto alla tempestiva informazione si ravvi

sa proprio nel fatto che la delibera è stata redatta — e poi comu

nicata — con un ritardo di oltre due mesi rispetto alla sua

eseguibilità: ritardo che è dipeso dal modo con il quale la direzio

ne della Usi ha coscientemente considerato le richieste dell'asso

ciazione richiedente.

5.6 - Agli effetti dell'applicazione dell'art. 28, trattandosi della

violazione di un diritto sindacale convenzionalmente pattuito, più esattamente dell'inadempimento di una obbligazione nei confron

ti dell'associazione sindacale, non si richiede alcun altro elemen

to, in aggiunta ai dati oggettivi esposti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 luglio

1989, n. 3394; Pres. Falcone, Est. A. Finocchiaro, P.M. Fe

deli (conci, conf.); Provincia di Catanzaro c. Di Francia e al

tri. Regolamento di competenza.

Competenza civile — Conflitto reale negativo di competenza —

Regolamento d'ufficio — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art.

45).

È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza sollevata

d'ufficio dal giudice, che, dopo essersi pronunciato su una del

le domande di merito che gli erano state rimesse, attraverso

una serie di provvedimenti istruttori di riunione e separazione di cause abbia creato una situazione processuale diversa da quella in ordine alla quale era stata emessa declinatoria di competen

za ad opera del primo giudice. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 27 e il 28

dicembre 1968 l'amministrazione provinciale di Catanzaro conve

niva in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia: 1) l'azien

da di Stato per le foreste demaniali; 2) Tiani Maria in Caristo;

3) Di Franca Francesco; 4) Caristo Maria vedova Tiani in pro

prio e quale madre esercente la potestà sui figli minori Tiani Ersi

lia Lelia, Francesco e Giuseppe; 5) Tiani Luigi; 6) Tiani Teresa

(1) Nella specie il Tribunale di Catanzaro aveva deciso con sentenza

di merito una delle controversie, e con distinta ordinanza aveva disposto la separazione della causa decisa dalle altre, nonché, la separazione di

alcune delle domande declinategli per le quali si era ritenuto competente e che aveva riunito in un procedimento già pendente tra le stesse parti; con contestuale ordinanza aveva sollevato regolamento d'ufficio per le

rimanenti controversie.

Non si rinvengono precedenti specifici; tuttavia la Cassazione è costan

te nel ritenere inammissibile l'istanza di regolamento d'ufficio proposto dal giudice contestualmente con la sentenza con cui si dichiari incompe tente. Questo si verifica anche se il giudice si pronuncia su alcune delle

domande, perché con la sua sentenza il giudice dà luogo ad un c.d. con

flitto reale negativo di competenza per le domande non decise: cosi sent.

13 giugno 1969, n. 2119, Foro it., 1969, I, 3132, secondo cui è inammissi

bile il regolamento di competenza d'ufficio che il giudice, avanti al quale le parti sono rimesse in seguito a dichiarazione di incompetenza per mate

ria, sollevi dopo aver pronunciato con sentenza su alcune delle domande

di merito e declinato la propria competenza su altre; nello stesso senso

Cass. 7 dicembre 1962, n. 3306, id., Rep. 1963, voce Competenza civile, n. 481 e Giust. civ., 1963, I, 1344. In queste due ipotesi però, la Cassa

zione ha ritenuto inammissibile l'istanza perché, sussistendo i presupposti

per l'esercizio del potere-dovere di sollevare regolamento di competenza

d'ufficio, il giudice avrebbe dovuto chiederlo con ordinanza in via pre ventiva sull'intero processo. Diversa è la fattispecie della sentenza in epi

grafe: per la Cassazione il giudice non può chiedere il regolamento d'uffi

cio perché, mancando uno dei presupposti per chiedere il regolamento

(la diversità di giudizi sulla stessa controversia), è provvisto della compe tenza a decidere sulla propria competenza.

Il Foro Italiano — 1990.

in Caristo; 7) Tedeschi Maria; 8) Tedeschi Francesca; 9) Rotiroti

Salvatore-Francesco.

Con tale atto l'attrice si opponeva alla stima redatta dal perito nominato dal presidente del Tribunale di Vibo Valentia per la

determinazione dell'indennità di esproprio di beni occupati per la costruzione della strada provinciale Badolato-Brognaturo.

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza 30 novembre 1973, dichiarava la propria incompetenza per territorio per essere com

petente il Tribunale di Catanzaro sede dell'ufficio dell'avvocatu

ra dello Stato che difende l'azienda forestale.

Riassunta tempestivamente la causa dall'amministrazione pro vinciale di Catanzaro innanzi al tribunale dichiarato competente, la stessa veniva riunita ad altra controversia introdotta con cita

zione del 6 febbraio 1964 da Tiani Luigi, Tiani Maria in Caristo, Tiani Teresa in Caristo, Tiani Emilia detta anche Caterina Elet

tra, Tiani Liliana Francesca e Tiani Francesco detto anche Lelio

Giuseppe contro l'amministrazione provinciale di Catanzaro con

la quale si chiedeva — in ordine all'occupazione dei terreni di

proprietà degli istanti per la costruzione della strada provinciale

Badolato-Brognaturo-Acqua del Sorcio — la condanna della con

venuta alla corresponsione del valore venale dei beni occupati, al pagamento dell'importo dei frutti non percepiti, dell'indennità

ed al risarcimento dei danni cagionati.

Dopo lunga istruttoria il Tribunale di Catanzaro, con sentenza

del 18 marzo 1987, decideva la sola controversia promossa dal

l'amministrazione provinciale di Catanzaro contro l'azienda di

Stato per le foreste demaniali dichiarando inammissibile la do

manda di opposizione alla stima dalla stessa proposta e con di

stinta ordinanza disponeva la separazione della causa decisa da

tutte le altre riunite, nonché la separazione tra il procedimento introdotto nel 1974 a seguito di riassunzione previo stralcio, da

quest'ultimo, delle cause promosse dall'amministrazione provin ciale di Catanzaro contro i signori Tiani e Caristo, attori nel pro cedimento del 1964 da mantenere riunite al procedimento riassu

no nel 1974.

Con contestuale ordinanza, depositata il 5 giugno 1987 nella

controversia vertente tra l'amministrazione provinciale di Catan

zaro contro Di Francia Francesco, Rotiroti Salvatore Francesco,

Tedeschi Azarita e Tedeschi Francesca, il Tribunale di Catanzaro

proponeva ex art. 45 c.p.c. regolamento di competenza di ufficio

ritenendo a sua volta di essere incompetente per essere competen te il Tribunale di Vibo Valentia.

Il procuratore generale presso questa corte ha concluso per l'i

nammissibilità della richiesta di regolamento di competenza di

ufficio. Motivi della decisione. — A fondamento della richiesta di re

golamento di competenza d'ufficio, il Tribunale di Catanzaro ha

osservato che, pendendo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia

identico giudizio fra l'amministrazione provinciale ed il Rotiroti,

doveva dichiararsi la litispendenza; aggiungendo che in ordine al

la domanda di «svincolo delle somme depositate», la competenza

per territorio (ex art. 28 c.p.c. inderogabile, trattandosi di rito

camerale), appartiene ex art. 1 1. n. 686 del 1926 al pretore o

al tribunale avente giurisdizione nel comune in cui trovasi il fon

do espropriato e, quindi, al Tribunale di Vibo Valentia.

Il procuratore generale ha sostenuto l'inammissibilità dell'istanza

rilevando che il tribunale, per quanto riguarda la controversia

fra l'amministrazione provinciale e il Rotiroti, ha dedotto una

pretesa litispendenza derivante dalla pendenza di eguale contro

versia precedentemente instaurata dinanzi al Tribunale di Vibo

Valentia e che in ordine a tale questione avrebbe dovuto dichiara

re con sentenza la litispendenza e disporre con ordinanza la can

cellazione della causa dal ruolo, mentre, in ordine alla domanda

di svincolo delle somme depositate, l'inammissibilità derivava dalla

mancanza di una precedente declinatoria di competenza per terri

torio inderogabile da parte di altro giudice. Rileva la corte che il regolamento è inammissibile, anche se

per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate dal procu

ratore generale. Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello

per il quale ogni giudice è fornito di Kompetenz-Kompetenz e

cioè della competenza a decidere della propria competenza.

Tale principio è derogato nel caso in cui in tema di competenza

inderogabile un giudice sia stato investito da altro giudice di me

rito della competenza a conoscere di una determinata controver

sia e tale causa sia stata tempestivamente riassunta innanzi

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PARTE PRIMA

a lui. In questa ipotesi, qualora il giudice dichiarato competente si ritenga a sua volta incompetente non può declinare a sua volta la competenza, ma — allo scopo di evitare alle parti il peregri nare da un giudice all'altro alla ricerca di quello che finalmente si ritenga competente — deve sollevare conflitto e richiedere, ai sensi dell'art. 45 c.p.c. alla Corte di cassazione l'individuazione del giudice competente.

Proprio per il carattere eccezionale del sorgere di questo potere di sollevare il conflitto — e del correlato dovere di questa corte di risolverlo — è necessario che il giudice investito della compe tenza si ritenga a sua volta incompetente in ordine a quella stessa controversia — ora parte di essa — per la quale è stata emessa la declinatoria di competenza ad opera del primo giudice.

Ciò per un duplice ordine di motivi: il primo costituito dal fatto che solo in ordine a quella controversia è venuta meno la

Kompetenz-Kompetenz del secondo giudice; il secondo da ravvi sarsi nella circostanza che il conflitto presuppone la diversità di

giudizio, in ordine alla competenza, su quella determinata com

petenza e, quindi, la possibilità di intervento di questa corte.

Qualora, invece, come nella specie, il giudice dichiarato com

petente decida parte della causa che gli è stata attribuita, ed anzi

proprio quella che aveva determinato la declinatoria di compe tenza del primo giudice e, attraverso una serie di provvedimenti istruttori di riunione o di separazione di cause, finisce per creare una situazione processuale diversa da quella sulla cui base è stata

individuata la sua competenza ad opera del primo giudice, viene meno l'eccezione al principio della Kompetenz-Kompetenz e lo

stesso, ove si ritenga a sua volta incompetente, non può sollevare il conflitto perché in realtà il conflitto più non sussiste, ma deve

egli stesso decidere sulla propria competenza, senza alcuna possi bilità di investire della questione la Corte di cassazione.

Pertanto, qualora, ciò malgrado, il secondo giudice faccia istanza ex art. 45 c.p.c., questa corte la deve dichiarare inammissibile, non sussistendo i presupposti per un suo intervento definitorio della questione di competenza.

Né a diverse conclusioni può giungersi per il fatto che la com

petenza del giudice che ha sollevato il conflitto sia derivata quale conseguenza di declinatoria di competenza di altro giudice, per ché ciò costituisce solo uno dei presupposti di competenza, lad dove l'altro — parimenti necessario, ma nella specie inesistente — è dato dalla diversità di giudizi sulla stessa controversia.

Quindi, poiché nella specie il Tribunale di Catanzaro ha solle vato il conflitto in ordine a una controversia che si presentava sostanzialmente diversa rispetto a quella in ordine alla quale era stata emessa la declinatoria di competenza ad opera del Tribuna le di Vibo Valentia, l'istanza va dichiarata inammissibile.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 giugno 1989, n. 3011; Pres. Chiavelli, Est. Nardino, P.M. Dettori

(conci, conf.); Usi 25 Val di Cornia (Avv. Contaldi, Batisto ni Ferrara) c. Inps (Aw. Palmieri, Romoli), Monciatti ed altri (Avv. De Martini), Iacoella ed altri, Cpdel, Min. tesoro. Cassa Trib. Firenze 24 aprile 1986.

Sanitario — Personale assunto «a convenzione» — Natura del

rapporto — Pubblico impiego — Assoggettamento a contribu zione presso la Cpdel (R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, ordinamen to della cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, art. 1, 5; d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, stato giu ridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 73).

Non spettano all'Inps i contributi relativi al rapporto di lavoro «a convenzione» posto in essere dalla Usi ai sensi dell'art. 73

d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, trattandosi di rapporto di pub blico impiego assoggettato all'iscrizione presso la Cpdel. (1)

(1) Il rapporto di lavoro «a convenzione» ex art. 73 d.p.r. 761/79 dei medici con le Usi è stato qualificato come «servizio libero professionale» non assimilabile a quelli ex art. 48 1. 833/78 da Tar Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 1927, Foro it., Rep. 1988, voce Sanitario, nn. 139-147;

Il Foro Italiano — 1990.

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 22 otto bre 1984 la Usi zona 25 - Val di Cornia conveniva in giudizio davanti al Pretore di Piombino l'Inps esponendo:

— che in data 11 giugno 1978 funzionari dell'ispettorato del

lavoro, dell'Inps, e dell'Inail avevano accertato che n. 41 lavora tori che prestavano attività lavorativa presso l'Usi (e in preceden za presso i disciolti consorzi socio-sanitari nn. 25 e 26), assunti «a convenzione», erano in realtà lavoratori subordinati, per i quali erano dovuti contributi per lire 220.632.033, oltre le sanzioni ci vili di pari importo, per il periodo dal 20 luglio 1980 al 30 aprile 1982;

— che, con successivi verbali del 30 settembre e del 1° ottobre

1982, gli stessi funzionari avevano accertato ulteriori omissioni contributive per lire 49.427.320 a carico del consorzio socio sanitario n. 26 di Piombino e per lire 77.913.336 a carico del consorzio socio-sanitario di Campiglia Marittima n. 25, oltre le sanzioni civili di pari importo, per il periodo dicembre 1976 -

luglio 1980; — che essa ricorrente, con delibera del comitato di gestione

al pagamento dei contributi di lire 220.632.033, e di presentare

all'Inps istanza di condono delle sanzioni, a norma dell'art. 2 1. 317/83;

— che complessivamente erano stati effettuati versamenti per lire 452.682.859;

— che la regione Toscana, con lettera circolare del 5 novembre

1983, aveva riconosciuto la fondatezza degli accertamenti ispetti vi ed aveva invitato le unità sanitarie locali ad aderire alla richie sta di pagamento dei contributi, «dando atto con formale delibe razione dell'avvenuta sistemazione del rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato e provvedendo alla conseguente regolarizzazione delle relative posizioni assicurative con richiesta di abbuono delle somme accessorie»;

— che il Coreco, nel presupposto che i lavoratori «a conven zione» fossero lavoratori autonomi ex art. 73 d.p.r. 761/79, non aveva approvato la deliberazione n. 1554 del 24 novembre 1983, con la quale essa unità sanitaria locale, adeguandosi alle istruzio ni della regione, aveva deciso di procedere al pagamento in favo re dell'Inps dell'ulteriore somma di lire 380.171.230.

Ciò premesso, la Usi n. 25, assumendo che i rapporti di lavoro in questione non erano di natura subordinata e che, ove pur lo

fossero, i contributi previdenziali non sarebbero spettati all'Inps ma alla Cpdel, chiedeva che il pretore dichiarasse non dovuti i

contributi richiesti dall'Inps, con la conseguente condanna dell'i stituto alla restituzione delle somme versate. (Omissis)

Istruita la causa, il giudice adito, con sentenza in data 4 novembre-20 dicembre 1985, dichiarava non assoggettabili a con tribuzione in dipendenza dei rapporti di lavoro controversi, esclu

e non identificabile col rapporto di pubblico impiego da Tar Campania, sez. II, 23 giugno 1987, n. 255, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 245, 246; Tar Lazio, sez. I, 30 dicembre 1985, n. 1668, id., Rep. 1986, voce Impie gato dello Stato, n. 154.

Per l'applicazione del medesimo principio affermato dalla sentenza in epigrafe, in ordine all'obbligo di iscrizione alla Cpdel, in riferimento ad insegnanti assunti da un comune per espletare il servizio di doposcuola, v. Cass. 6 maggio 1986, n. 3042, id., Rep. 1986, voce Impiegato degli enti locali, n. 188; in riferimento a dipendenti adibiti ad un servizio di carattere permanente, anche se con prestazioni non continuate ed esclusi ve, Corte conti, sez. Ill pens, civ., 7 maggio 1979, n. 41482, id., Rep. 1980, voce cit., n. 103; per l'affermazione dell'appartenenza alla giuris dizione amministrativa della cognizione della controversia concernente l'ac certamento dell'obbligo di iscrizione ad una od altra cassa pensioni am ministrate dal ministero del tesoro, v. Cass. 3 giugno 1986, n. 3704, id., Rep. 1988, voce cit., n. 245, e dell'appartenenza alla giurisdizione ordi naria della cognizione della controversia promossa da dipendente del sop presso Inam per contestare la legittimità della riliquidazione operata dal l'Inps - gestione speciale ad esaurimento, v. Cass. 4 agosto 1989, n. 3598, in questo fascicolo, I, 126, con nota di richiami cui si rimanda per ogni riferimento circa il riparto di giurisdizione in ordine alle controversie di natura previdenziale.

Sui criteri discretivi per la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo e sulla rilevanza del nomen iuris usato dalle parti, v. Cass. 13 luglio 1988, n. 4150 e 25 febbraio 1987, n. 1714, Foro it., 1989, I, 2908, con nota di M. De Luca, Autonomia e subordinazione nella giurisprudenza di legittimità: la risposta della giurisprudenza alla «sfida post-industriale», aspettando . . . Godot.

Sui presupposti per l'identificazione di un rapporto di lavoro pubblico, v. Cass. 10 maggio 1988, n. 3422, id., 1988, I, 3603, con nota di richiami.

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