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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 25 marzo 1994, n....

Date post: 31-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 25 marzo 1994, n. 2928; Pres. F. E. Rossi, Est. Lupo, P.M. Amirante (concl. parz. diff.); Tengattini (Avv. Tola, Cartaino) c. Credito Bergamasco (Avv. Lemme, Grassi) e Zambetti. Cassa App. Brescia 11 aprile 1990 Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1994), pp. 3065/3066-3069/3070 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23189862 . Accessed: 24/06/2014 21:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.90 on Tue, 24 Jun 2014 21:08:38 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 25 marzo 1994, n. 2928; Pres. F. E. Rossi, Est. Lupo, P.M. Amirante(concl. parz. diff.); Tengattini (Avv. Tola, Cartaino) c. Credito Bergamasco (Avv. Lemme,Grassi) e Zambetti. Cassa App. Brescia 11 aprile 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1994), pp. 3065/3066-3069/3070Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189862 .

Accessed: 24/06/2014 21:08

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

D'altronde, tale dichiarazione, come si è già accennato, ri

mette ad intese regionali solo l'adozione di norme per la corret

ta applicazione dei sistemi di controllo.

Queste ulteriori intese sono necessarie solo nei casi in cui l'e

stensione ai medici ambulatoriali dello stesso sistema in uso per

il personale dipendente comporti l'adozione di ulteriori partico

lari accorgimenti.

Nel caso, ad esempio, che il sistema in uso per il personale

dipendente comporti l'adozione di ulteriori particolari accor

gimenti. Nel caso, ad esempio, che il sistema in uso per il personale

dipendente consista nell'apposizione della firma di presenza, il

controllo della puntualità per gli impiegati avviene mediante il

ritiro del foglio delle presenze poco dopo l'inizio d'orario di

lavoro, costringendo gli eventuali ritardatari a recarsi dal capo

ufficio per giustificare il ritardo medesimo.

Tale sistema non può essere esteso automaticamente ai medi

ci ambulatoriali, che accedono nei locali della Usi in orari di

versi nel corso della giornata e in relazione ai quali il rilevamen

to dell'orario deve avvenire sia all'entrata che all'uscita, per

verificare che sia stata completamente impiegata l'intera ora di

durata delle prestazioni.

È evidente che in questo caso, se il controllo deve essere ese

guito con un minimo di serietà, occorre che le firme e le rileva

zioni orarie avvengono in presenza di qualche funzionario della

Usi. Di qui la necessità di intese locali dirette a concordare tali

procedure. Nulla di tutto questo è necessario nel caso che il sistema in

uso presso la Usi sia quello della timbratura del cartellino.

L'estensione di questo sistema ai medici ambulatoriali non

necessita di alcun accorgimento, dato che il medico, timbrando

il cartellino all'entrata e all'uscita dell'ambulatorio, è in grado

di documentare in modo automatico e inconfutabile l'adempi

mento del dovere, stabilito dall'art. 7 dell'accordo nazionale,

di «osservare l'orario indicato nella lettera dell'incarico».

Nel caso in esame si trattava appunto di estendere ai medici

ambulatoriali il sistema della timbratura del cartellino in uso

per il personale dipendente.

Nessun'altra procedura occorreva concordare coi sindacati per

assicurare la corretta applicazione del sistema, per cui era suffi

ciente il provvedimento adottato dalla Usi in esecuzione della

circolare regionale del 4 febbraio 1985, approvata per giunta

all'unanimità dal comitato regionale, nel quale i sindacati dei

medici hanno adeguata rappresentanza.

L'inutilità nella specie dell'intesa, di cui alla dichiarazione a

verbale, rende del tutto superflua la questione, tanto dibattuta

dai ricorrenti, di quali siano i poteri di detto comitato regionale e se l'approvazione da parte di esso della suddetta circolare (che,

come tale, costituisce solo una direttiva impartita alle Usi dalla

regione) possa sostituire o no l'intesa suddetta.

La sentenza impugnata, che sia pure con motivazione diver

sa, è giunta alla medesima conclusione circa la legittimità del

l'ordine impartito dalla Usi, non deve quindi essere annullata e il ricorso proposto dai medici deve essere respinto.

Il Foro Italiano — 1994 — Parte 7-58.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 25 marzo

1994, n. 2928; Pres. F. E. Rossi, Est. Lupo, P.M. Amirante

(conci, parz. diff.); Tengattini (Aw. Tola, Cartaino) c. Cre

dito Bergamasco (Avv. Lemme, Grassi) e Zambetti. Cassa

App. Brescia 11 aprile 1990.

Titoli di credito — Cambiale — Giratario per incasso — Azio

ne cambiaria — Legittimazione (Cod. civ., art. 2013; r.d. 14

dicembre 1933 n. 1669, modificazioni alle norme sulla cam

biale e sul vaglia cambiario, art. 22).

Esecuzione forzata in genere — Opposizione a precetto cambia

rio — Chiamata di un terzo in causa — Ammissibilità (Cod.

proc. civ., art. 106, 615).

Il conferimento di una procura per incasso legittima il giratario

di un vaglia cambiario ad esercitare l'azione cambiaria. (1)

Al giudizio di opposizione al precetto cambiario, che inserisce

nel processo esecutivo una vera e propria fase di cognizione,

è applicabile la disciplina generale sulla chiamata in causa

del terzo. (2)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 15 giugno 1985

Mario Tengattini proponeva opposizione, a norma dell'art. 615

c.p.c., avverso il precetto notificatogli dal Credito Bergamasco

per il pagamento di un vaglia cambiario di lire 5.000.000 emes

so dal Tengattini a favore di Angelo Manenti, poi girato alla

s.n.c. «Edilcarobbio» e quindi a Negrotti Giuseppe, il quale

ultimo lo aveva girato per l'incasso alla predetta banca. Soste

neva l'opponente che l'istituto di credito, quale mero giratario

per l'incasso, non era legittimato ad esercitare l'azione cambiaria.

Con il medesimo atto di citazione il Tengattini conveniva in

giudizio Ottavio Zambetti, in proprio e quale legale rappresen

tante della «Edilcarobbio», e premesso che detto convenuto con

delibera scritta aveva riconosciuto l'estinzione dell'obbligo cam

(1) La questione riguardante la legittimazione del giratario per pro

cura o per incasso ad esercitare in prima persona l'azione cambiaria,

è stata affrontata e risolta positivamente dalla Suprema corte, anterior

mente alla sentenza in epigrafe, solo in epoca risalente, sotto l'impero

del codice di commercio del 1882, art. 259, con sent. 3 maggio 1934,

n. 1424, Foro it., Rep. 1934, voce Effetto cambiario, n. 160, laddove

si legge che il giratario ha «facoltà di procurare l'incasso con tutti i

mezzi, compreso il giudizio di esecuzione».

Deve essere rilevato che mentre l'art. 2013 c.c. vigente e l'art. 22

r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 legittimano il giratario per procura o

per l'incasso ad esercitare «tutti i diritti» inerenti alla cambiale, tranne

la facoltà di girarla se non per procura, l'art. 259 c. comm. 1882, sosti

tuito dal citato art. 22, stabiliva, specificamente, che «la girata con

la clausola per procura, per incasso, per mandato, valuta in garanzia od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma au

torizza il giratario ad esigerla, o protestarla, a stare in giudizio ed an

che a girarla per procura». Con riferimento alla normativa vigente, nel

la giurisprudenza di merito le sentenze edite più recenti, in linea con

tale orientamento, sono App. Ancona 28 luglio 1965, id., Rep. 1966,

voce Titoli di credito, n. 65 (specificamente in tema di azione di regres

so); App. Cagliari 26 marzo 1964, ibid., n. 68. Altri precedenti, inerenti

al solo art. 22 r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, dalle massime conformi,

si rinvengono in App. Milano 26 febbraio 1937, id., Rep. 1937, voce

Effetto cambiario, n. 94; App. Napoli 6 luglio 1936, id., Rep. 1936,

voce cit., n. 89; Trib. Enna 25 maggio 1934, id., Rep. 1934, voce cit.,

n. 164, laddove in massima si precisa che il giratario «può compiere

tutti gli atti preservativi dei diritti cambiari ed agire in giudizio secondo

le indicazioni fornitegli dal girante ed in nome di questi»; Trib. Vigeva

no 10 luglio 1934, ibid., n. 163 (in tema di azione di regresso).

La Suprema corte, come osservato in motivazione, ha avuto modo

di occuparsi più di recente della particolare figura della girata per pro

cura o per incasso in relazione a fattispecie affatto diverse: sent. 16

novembre 1987, n. 8378, id., Rep. 1989, voce Titoli di credito, n. 41;

28 ottobre 1977, n. 4653, id., Rep. 1978, voce cit., n. 32, pubblicata

con una massima non corretta; 18 dicembre 1974, n. 4344, id., Rep.

1974, voce cit., n. 43. Le sentenze si riferiscono non alla legittimazione

del giratario per incasso bensì' alla legittimazione del detentore del titolo

in base alla esistenza di una serie continua di girate come richiesto dagli

art. 18 e 20 r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669. In particolare, poi, la sen

tenza 4344/74 precisa che sulla serie continua di girate non hanno effet

to interruttivo le c.d. girate anomale, tra cui, appunto, la girata per

incasso. In dottrina, ammette che il giratario per procura o per incasso possa

agire in prima persona in base al titolo, G. U. Tedeschi, Cambiale,

voce Digesto comm., Torino, 1987, II, 388, spec. 413. Conformi anche

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3067 PARTE PRIMA 3068

biario a seguito del pagamento del titolo e si era impegnato a ritirarlo presso il detentore, chiedeva che lo Zambetti, nell'i

potesi di riconosciuta validità del precetto opposto, venisse con

dannato a rimborsare all'istante tutto quanto egli avesse dovuto

versare al Credito Bergamasco per effetto dell'azione cambiaria.

Si costituiva in giudizio il solo Credito Bergamasco, resisten

do alla domanda.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 26 gennaio 1987,

rigettava l'opposizione al precetto e dichiarava improponibile la domanda di garanzia proposta nei confronti dello Zambetti.

Avverso detta decisione il Tengattini proponeva impugnazio ne. Nel giudizio di secondo grado si costituiva anche il conve

nuto Ottavio Zambetti chiedendo la conferma della dichiarazio

ne di improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti.

La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza qui impugna

ta, confermava la decisione del primo giudice, rilevando: — che sia l'art. 2013 c.c., sia l'art. 22 legge cambiaria con

sentono al giratario per l'incasso di esercitare tutti i diritti ine

renti al titolo, ivi compreso l'esperimento dell'azione cambiaria

per la riscossione del credito, con la sola esclusione della facol

tà di girare la cambiale a terzi; — che, pur in mancanza di una norma espressa ed in assenza

di conformi precedenti giurisprudenziali della Cassazione, do

veva concettualmente escludersi la possibilità che, a mera inizia

tiva della parte esecutata, il giudizio di opposizione a precetto

(inquadrato nel procedimento esecutivo, quest'ultimo finalizza

to all'attuazione di un titolo esecutivo già esistente) possa essere

ampliato fino a farvi rientrare la contesa tra il debitore ed un

terzo estraneo al rapporto processuale esecutivo, al fine di otte

nere l'accertamento di un obbligo di garanzia e la condanna

del convenuto al ristoro delle somme pagate dall'opponente. Avverso la predetta sentenza il Tengattini ha proposto ricor

v. Angeloni, La cambiale e il vaglia cambiario, Milano, 1964, 224; G. De Semo, Trattato di diritto cambiario, Padova, 1963, 439; F. Fer

rara, La girata della cambiale, Roma, 1935, 486 (l'autore precisa che

il giratario per procura può esercitare l'azione cambiaria sia in via di

retta che di regresso). Sul punto vedi anche: G. U. Tedeschi, Codice dei titoli di credito

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Torino, 1983, 154; A.

Fiorentino, Dei titoli di credito, in Commentario Scialoja-Branca,

Bologna-Roma, 1974, 177-178 (l'autore sottolinea che la leggittimazio ne del giratario per l'incasso all'esercizio del diritto cartolare è legitti mazione di secondo grado che presuppone una legittimazione di primo

grado da parte del girante); L. B. Gualandi, Girate speciali, in Riv.

dir. civ., 1968, II, 22; T. Ascarelli, E. Benasi-Benucci, Cambiale, voce del Novissimo digesto, Torino, 1958, II, 691, spec. 718.

Di diverso avviso, A. Pavone La Rosa, La cambiale, in Trattato

a cura di L. Mengoni, Milano, 1982, XXXIX, t. 1, 240, il quale affer ma che tra gli adempimenti cui è tenuto il giratario per procura non vi è l'obbligo, «ove gli accordi interni non lo prevedano espressamen te», di promuovere in via giudiziale la tutela dei diritti cambiari del

girante, al quale deve ritenersi riservata ogni iniziativa in proposito. (2) La Suprema corte conferma l'orientamento favorevole alla am

missibilità della chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a precetto cambiario (sent. 28 gennaio 1974, n. 221, Foro it., Rep. 1974, voce Esecuzione forzata in genere, n. 71).

Nella giurisprudenza di merito, conforme Trib. Napoli 20 settembre

1969, id., Rep. 1970, voce cit., n. 42 e Giur. merito, 1970, I, 361, con nota adesiva di G. Monteleone, Opposizione all'esecuzione e tito

lo esecutivo: la sentenza ammette la legittimazione dell'opponente a «pro muovere l'intervento in causa di altri soggetti, purché sussistano gli ele

menti di connessione richiesti in via generale». In dottrina sul punto, cfr. R. Vaccarella, Titolo esecutivo, precet

to, opposizioni, Torino, 1983, 205.

La giurisprudenza e la dottrina citate nonché la sentenza in epigrafe, ammettono l'intervento coatto del terzo su istanza di parte come corol lario della proponibilità di domande riconvenzionali e conseguente am

pliamento del thema decidendum in sede di opposizione all'esecuzione.

Equiparata, quest'ultima, quanto alla natura, all'ordinario processo di

cognizione. Sul punto, v. Cass. 7 giugno 1988, n. 3849, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 24.

Nella giurisprudenza di merito: Trib. Palermo 27 maggio 1989, id.,

Rep. 1990, voce cit., n. 49; Pret. Milano 18 luglio 1984, id., 1986,1, 1124. In dottrina, vedi R. Oriani, Opposizione all'esecuzione (dir. proc.

civ.), voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1984, V, 516; C. Mandrioli, Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, voce del

l'Enciclopedia del diritto, Milano, 1980, XXX, 431.

Il Foro Italiano — 1994.

so per cassazione deducendo due motivi di gravame. Ha resisti

to con controricorso il Credito Bergamasco, mentre Ottavio Zam

betti non ha svolto attività difensiva davanti a questa corte.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo del ricor

so il Tengattini deduce la violazione e falsa applicazione del

l'art. 22 legge cambiaria e dell'art. 2013 c.c., nonché l'omessa

e insufficiente motivazione su un punto decisivo della contro

versia. Il ricorrente sostiene che il giratario per l'incasso non

è legittimato ad esperire l'azione cambiaria, in quanto il man

dato ad esigere, insito in quel tipo di girata, non equivale a

cessione di credito ed il mandatario non assume alcun rischio

circa l'esistenza e la esigibilità del credito, mentre è il girante che rimane portatore del titolo ed unico titolare del diritto di

credito. Pertanto, la corte del merito avrebbe errato nel ritenere

il Credito Bergamasco munito di legittimazione ad agire per la

riscossione del credito cambiario.

Il motivo di ricorso è infondato. L'art. 22 legge cambiaria

e l'art. 2013 c.c. attribuiscono al giratario di una girata «per incasso» la possibilità di «esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale» (con la conclusione della sola facoltà di girarla se

non per procura). Egli, quindi, può non solo esigere il credito

e protestare la cambiale (come ritiene il ricorrente), ma anche

agire giudizialmente per ottenere l'incasso attraverso il processo di esecuzione. Di fronte all'ampia formula normativa («tutti i

diritti inerenti alla cambiale») non si giustifica la limitazione che il ricorrente individua nella ricezione del pagamento e nella

levata del protesto, con esclusione dell'azione esecutiva necessa

ria per ottenere l'incasso in via coattiva. Non vi è cioè ragione

per affermare che il «conferimento di una procura per incasso»

(art. 2013 c.c.) — insito nella particolare girata in discorso —

sia limitato agli atti di diritto sostanziale, e non si estenda an

che all'azione esecutiva intesa ad ottenere dal debitore il mede

simo incasso, sempre in rappresentanza del girante. D'altro canto, il rapporto di mandato che è implicito nella

girata per incasso (v. l'art. 22 legge cambiaria) comprende, se

condo la regola generale dell'art. 1708 c.c., non solo gli atti

per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari

per il loro compimento, e quindi gli atti esecutivi necessari per ottenere l'incasso.

A fondamento della propria contraria tesi il ricorrente invoca

la giurisprudenza di questa corte, ma il richiamo, che è effet

tuato sulla base di massime non sempre di chiaro significato, si rivela sicuramente errato alla luce del testo integrale delle

sentenze richiamate.

Ed invero Cass. 18 dicembre 1974, n. 4344 (Foro it., Rep.

1974, voce Titoli di credito, n. 43) — la cui massima è trascritta

nel ricorso — si riferisce alla fattispecie, differente da quella

qui giudicata, di un detentore della cambiale diverso da colui

che ne sia giratario per l'incasso. Ed in relazione alla «serie

continua di girate» che l'art. 20 legge cambiaria esige perché il detentore della cambiale sia considerato portatore legittimo

(e conseguentemente legittimato all'esercizio dell'azione cambia

ria), il citato precedente ritiene non idonea una girata per pro cura o per incasso, in chiara applicazione dell'art. 22 della leg

ge, che vieta a quest'ultimo tipo di giratario di girare ulterior

mente la cambiale (se non per procura). Identica fattispecie

(detentore di una cambiale diverso dal giratario per l'incasso) è quella a cui si riferiscono le altre sentenze di questa corte

n. 4653 del 28 ottobre 1977 (id., Rep. 1978, voce cit., n. 32) e n. 8378 del 16 novembre 1987 {id., Rep. 1989, voce cit., n.

41), onde da esse nessun elemento può trarsi a favore della tesi

sostenuta con il primo motivo del ricorso.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione

e falsa applicazione degli art. 103 ss. e 615 c.p.c., nonché la

insufficiente motivazione con riferimento all'art. 360, nn. 2 e

5, c.p.c. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello di Brescia

ha dichiarato improponibile la domanda da lui proposta nei

confronti di Ottavio Zambetti, in proprio e quale rappresentan te legale della s.n.c. Edilcenobbio. Il ricorrente osserva che tra

la domanda principale di opposizione al precetto cambiario e

quella subordinata di condanna della girataria della cambiale

(società Edilcenobbio) esiste connessione per l'oggetto e per il

titolo, ossia ipotesi di cumulo soggettivo determinato da con

nessione oggettiva propria, derivante dalla comunanza del peti tion e della causa petendi.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Va premesso che, come si è detto in narrativa, la corte di

appello ha ritenuto che nel giudizio di opposizione a precetto

non può essere proposta azione di chiamata di un terzo dal

quale l'opponente pretende di essere garantito. Siffatto assunto

non può essere condiviso.

Orientamento contrario è stato già espresso da questa corte

con la sentenza 28 gennaio 1974, n. 221 (id., Rep. 1974, voce

Esecuzione forzata in genere, n. 71), la quale ha affermato che

nel giudizio di opposizione a precetto cambiario è ammessa la

chiamata in causa di un terzo, con riferimento alla fattispecie

(analoga a quella prospettata dal ricorrente nel presente giudi

zio) del prenditore della cambiale che, dopo aver ricevuto il

pagamento dell'emittente, l'aveva girata ad un terzo anziché re

stituirla all'emittente stesso ed era stato chiamato in rivalsa da

quest'ultimo, cui il giratario aveva intimato il precetto opposto.

Le ragioni di questo orientamento interpretativo, che si ritie

ne di ribadire, si ravvisano nel fatto che l'opposizione al precet

to cambiario, e più in generale la opposizione all'esecuzione

(art. 615 c.p.c.), costituisce un vero e proprio giudizio di cogni

zione, per il quale non è prevista alcuna disciplina particolare

rispetto a quella dettata in generale nei primi tre titoli del libro

secondo del codice. Non vi è, quindi, alcuna ragione per negare

l'applicabilità, in tale giudizio di cognizione, dell'art. 269 c.p.c., che disciplina la chiamata di un terzo nel processo, qualora sus

sistano i presupposti previsti dall'art. 106 c.p.c. E, nel caso di

specie, il Tengattini si è avvalso del 1° comma del citato art.

269 per citare a giudizio (oltre al creditore precettante) il terzo

dal quale egli pretende di essere garantito.

Né può sostenersi — come si osserva nella sentenza impugna

ta — che la opposizione alla esecuzione abbia la funzione esclu

siva di contestare la legittimità del titolo esecutivo, onde non

sarebbe ammissibile, in linea generale, un ampliamento di tale

ristretto thema decidendum. La giurisprudenza di questa corte

è ormai pacifica (v., da ultimo, Cass. 7 giugno 1988, n. 3849,

id., Rep. 1988, voce cit., n. 24) nell'ammettere che il creditore

precettante (che nel giudizio di opposizione all'esecuzione assu

me la veste sostanziale e processuale di convenuto) può propor

re domanda riconvenzionale diretta a costituire un titolo esecu

tivo diverso da quello per cui egli aveva intimato precetto (e

da utilizzare quindi in un diverso procedimento esecutivo). E

tale orientamento non potrebbe essere affermato se si ritenesse

che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha come oggetto limitato

la verifica della legittimità sostanziale dell'azione esecutiva (prean

nunziata dal precetto).

In altri termini, anche nella opposizione alla esecuzione ex

art. 615 c.p.c., va riconosciuta la rilevanza delle ragioni di eco

nomia dei giudizi che rendono ammissibile la chiamata di un

terzo in causa (nei limiti posti in generale dalla disciplina codi

cistica). 3. - In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del

ricorso, va cassata la sentenza impugnata limitatamente alla parte

in cui ha confermato la pronunzia (del tribunale) di improponi bilità della domanda di garanzia proposta dal Tengattini contro

lo Zambetti (in proprio e nella qualità). La causa va rinviata

ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che si pronun

zierà su tale domanda di garanzia.

AI rigetto del primo motivo del ricorso consegue, invece, la

definitività del rigetto della opposizione proposta dal Tengattini

contro il Credito bergamasco, onde il giudizio di rinvio sarà

limitato all'azione di garanzia.

Il Foro Italiano — 1994.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 23 marzo

1994, n. 2782; Pres. F. E. Rossi, Est. Sensale, P.M. Lugaro

(conci, conf.); Marras ed altri (Aw. Crispellani) c. Banco

di Sardegna (Aw. Ciccotti, Manca). Conferma App. Ca

gliari 26 marzo 1991.

Titoli di credito — Cambiale — Avallo — Scadenza dell'obbli

gazione principale — Disciplina della fideiussione — Termine — Inosservanza — Effetti (Cod. civ., art. 1957; r.d. 14 di

cembre 1933 n. 1669, modificazioni alle norme sulla cambiale

e sul vaglia cambiario, art. 37).

La previsione normativa in tema di scadenza dell'obbligazione

principale nella fideiussione di cui all'art. 1957 c.c. è inappli cabile all'avallo cambiario per il principio dell'autonomia e

dell'astrattezza che regola l'obbligazione dell'avallante. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto del 25 settembre 1985,

Fiorenzo Obino, Luigi Marras, Francesco Desogus, Giuseppe

Onnis, Giovanni Usai, Amedeo Cau, Sergio Vacca e Franco

Dessi proposero opposizione al decreto con il quale era stato

ingiunto loro di pagare al Banco di Sardegna la somma di lire

39.167.301 in forza di garanzie, fideiussoria e cambiaria, dagli stessi prestate a favore della cooperativa Fluminese di cui erano

soci. Dedussero di avere assunto nei confronti del banco un'ob

bligazione fideiussoria, con avallo di cambiali emesse dalla coo

perativa e chiesero la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo

che il banco era decaduto dall'azione nei loro confronti, non

avendo proposto e coltivato le sue istanze nei confronti della

cooperativa, dichiarata fallita il 5 aprile 1982, e, in subordine,

che l'obbligazione cambiaria era in parte prescritta.

La causa fu decisa favorevolmente agli opponenti, avendo

ritenuto, il tribunale, che, nell'ipotesi in cui alla garanzia fi

(1) L'avallo è stato definito «obbligazione formalmente accessoria

ma materialmente autonoma» (v. L. Bianchi d'Espinosa, Avallo, voce

de\VEnciclopedìa del diritto, Milano, 1959, IV, 576, spec. 577) in quan to pur costituendo un'obbligazione di garanzia, come la fideiussione,

è caratterizzato dall'autonomia propria delle obbligazioni cambiarie (cfr., ad es., il 2° comma dell'art. 37 r.d. 1669/33 e l'art. 1939 c.c.). Pertan

to, si è ritenuto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, applicabile all'a

vallo la normativa dettata per la fideiussione solo nei limiti di compati bilità tra le norme stesse e le speciali caratteristiche dell'obbligazione cartolare.

Con riferimento all'art. 1957 c.c., le rare pronunce, soprattutto in

tempi recenti, della giurisprudenza sono orientate per la inapplicabilità. V. Cass. 10 febbraio 1977, n. 595, Foro it., Rep. 1977, voce Fideiussio

ne e mandato di credito, n. 18 (la sentenza, inedita, motiva l'inapplica bilità dell'art. 1957 c.c. all'avallo sottolineando, tra l'altro, l'inconcilia

bilità del termine semestrale di decadenza stabilito dalla citata norma

con quello di prescrizione cambiaria vigente anche nei confronti dell'a

vallante); 22 giugno 1966, n. 1599, id., Rep. 1968, voce Titoli di credi

to, n. 49 (in un obiter dictum, erroneamente massimato, il Supremo

collegio si esprime chiaramente per la inapplicabilità della norma in

oggetto, adombrando anche la totale incompatibilità con l'avallo delle

norme sulla fideiussione); 22 aprile 1963, n. 1031, id., 1963, I, 1718

(che, in tema di effetti nei confronti dell'avallato degli atti interruttivi

della prescrizione tra creditore ed avallante, ha affermato in motivazio

ne l'inapplicabilità della norma quale ulteriore esempio di differenzia

zione tra avallo e fideiussione); App. Napoli 3 dicembre 1962, id., Rep.

1963, voce cit., n. 36 0a sentenza esclude l'applicabilità della norma

in oggetto perché essa, in quanto fondata sul principio di accessorietà

sostanziale dell'obbligazione fideiussoria, risulta incompatibile con l'au

tonomia dell'obbligazione d'avallo, nonché in contrasto con la durata

dell'azione contro l'avallante, che la legge sulla cambiale parifica a quella dell'azione contro tutti gli altri obbligati cambiari); Cass. 24 agosto

1962, n. 2646, id., 1962, I, 2167 (nella sentenza è affermata, in modo

non del tutto congruo, l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. all'avallo, mentre

il problema ineriva all'interpretazione dell'articolo stesso, certamente

applicabile trattandosi di una fideiussione: la fattispecie riguardava, in

fatti, la diversa ipotesi di una fideiussione rilasciata a garanzia del pa

gamento di una cambiale, a sua volta avallata, e alla tempestiva azione

del creditore solo nei confronti dell'emittente e non anche dell'avallante).

La dottrina è sostanzialmente concorde con la giurisprudenza di le

gittimità. V. G. Vernarecci Di Fossombrone, in Riv. dir. comm., 1956,

II, 31 (nota a Cass. 21 settembre 1955, n. 2595, Foro it., 1956, I, 22)

che sottolinea l'estraneità dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. alla legge

cambiaria in quanto esso investe un apprezzamento che, come tale, è

inconcepibile per il carattere obiettivo e tassativo del procedimento cam

biario, nel quale il termine è fatale per definizione; G. U. Tedeschi,

Cambiale, voce del Digesto comm., Torino, 1987, II, 403; A. Pavone La

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