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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 22 maggio 1991, n....

Date post: 28-Jan-2017
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4
sezione I civile; sentenza 22 maggio 1991, n. 5785; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Tridico (concl. conf.); Soc. La Fiduciaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (Avv. Valletta, Cappullo)) c. Min. industria, commercio e artigianato. Cassa Pret. Bologna 2 giugno 1987 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 2773/2774-2777/2778 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185671 . Accessed: 28/06/2014 09:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.48 on Sat, 28 Jun 2014 09:50:07 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 22 maggio 1991, n. 5785; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Tridico (concl.conf.); Soc. La Fiduciaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (Avv. Valletta, Cappullo))c. Min. industria, commercio e artigianato. Cassa Pret. Bologna 2 giugno 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2773/2774-2777/2778Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185671 .

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2773 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2774

zioni le quali, come l'Afac, non risultano firmatarie di alcun

contratto collettivo che preveda le ritenute dei contributi in loro

favore e ciò a prescindere dall'adesione o meno ad una confe

derazione maggiormente rappresentativa, requisito che, come si

è detto, rileva al diverso fine dell'istituzione della r.s.a.

È il caso di precisare che l'esclusiva attribuzione ai singoli lavoratori del diritto di richiedere al datore di lavoro il versa

mento dei contributi in favore del sindacato da essi prescelto

e che intendono sostenere finanziariamente, non incide negati

vamente sul diritto di esso sindacato ad acquisirli — sia pure

con modalità diverse dall'azione diretta — il che ne garantisce la vita e l'azione al pari di quelli che hanno stipulato contratti

collettivi; sicché non viene ad essere lesa in modo apprezzabile

quella libertà sindacale che il procedimento di cui all'art. 28

statuto è diretto ad assicurare.

L'assunto che in questo caso l'omesso versamento dei contri

buti ridurrebbe invece l'attività e libertà sindacale non può esse

re condiviso proprio perché il finanziamento è comunque assi

curato attraverso l'iniziativa degli associati e l'esclusiva titolari

tà in capo a questi dell'azione verso il datore di lavoro non

costituisce concreta e apprezzabile compressione dell'interesse

del sindacato ad operare nell'azienda.

Poiché dunque ai soli lavoratori è data azione nei confronti

del datore di lavoro ex art. 26, 3° comma, appare ultronea la

questione relativa all'esistenza della delega da parte dei singoli

dipendenti a riscuotere le somme, delega in realtà diretta all'a

zienda per il pagamento al sindacto previa trattenuta sulla pa

ga, sicché in ogni caso correttamente il tribunale ha escluso l'e

sistenza di uno specifico mandato da parte dei lavoratori in fa

vore dell'associazione a riscuotere le quote. Anche il secondo mezzo è infondato, avendo ad oggetto il

preteso carattere di maggiore rappresentatività della Conferquadri — escluso dal tribunale che ha ritenuto di confutare sul punto

le affermazioni del pretore — posto che la decisione, peraltro

favorevole all'Afac, si è fondata sull'adesione di questa alla Ci

sal. (Omissis)

II

Motivi della decisione. — Secondo la ricorrente, il Pretore

di Milano, quale giudice del lavoro, avrebbe dovuto dichiarare

la propria competenza a conoscere della fattispecie poiché gli

organismi non locali di un sindacato nazionale, anche se non

possono far ricorso al procedimento speciale di cui all'art. 28

1. n. 300 del 1970, dopo l'entrata in vigore della 1. n. 847 del

1977 hanno diritto a far valere i diritti alla libertà ed all'attività

sindacale, lesi da comportamenti discriminatori, nelle forme del

rito speciale del lavoro, senza dover seguire le norme ordinarie

del processo civile. Per altro verso, anche a prescindere dalla

tendenza espansiva all'applicazione dell'art. 409 c.p.c., nel sen

so di leggere tale norma come se essa fosse composta da un

numero ulteriore che assoggetta al rito del lavoro anche tutte

le controversie proposte da o contro associazioni sindacali se

relative a situazioni suscettibili di costituire l'oggetto di un pro

cedimento ex art. 28 1. n. 300 del 1970 ovvero se relative ai

diritti propri del sindacato istituzione anche in quanto soggetto

alla contrattazione collettiva, il pretore adito non aveva consi

derato che la controversia riguardava il diritto dell'associazione

sindacale a percepire contributi, come disciplinato dall'art. 26

dello statuto, trovante quindi la sua fonte in una situazione giu

ridica riferibile al rapporto di lavoro.

L'istanza è meritevole di accoglimento. L'indicazione del tri

bunale, trattandosi di causa di valore indeterminato, si fonda,

come si evince dall'esame della sentenza censurata, sulle seguenti

argomentazioni: a seguito della novella apportata dalla 1. n. 847

del 1977, anche quando si agisce in via ordinaria, è necessario

che lo schema dell'azione rimanga quello ipotizzato dall'art. 28

dello statuto, e cioè che l'organizzazione ricorrente presenti i

requisiti richiesti dalla norma; che l'azione sia instaurata nei

confronti di un datore di lavoro e, infine, che il comportamen

to illecito dedotto sia stato posto in essere da un datore di lavo

ro, venendo in caso contrario ad essere dilatato impropriamente

il campo di applicazione dell'art. 409 c.p.c.; deve qualificarsi

controversia individuale di lavoro, ai sensi del n. 1 dell'art. 409

c.p.c., quella che riguardi non solo la costituzione, lo svolgi

mento, l'estinzione di un rapporto di lavoro subordinato priva

li. Foro Italiano — 1991.

to, ma anche situazioni che siano sorte in dipendenza del rap

porto stesso; la fattispecie in discussione è estranea ad ambedue

gli schemi ipotizzati, poiché non presenta alcuno dei requisiti

tipici dell'azione ex art. 28 statuto ed in quanto la posizione

giuridica soggettiva fatta valere non inerisce alla concreta attua

zione di un rapporto di lavoro subordinato.

La soluzione della questione di competenza presuppone la qua

lificazione giuridica del rapporto che costituisce indispensabile

premessa per verificare se esso sia o meno inquadrabile nella

categoria dei rapporti considerati dall'art. 409 c.p.c. Occorren

do far riferimento alla domanda, cioè alla sostanza della prete

sa e dei fatti posti a base della situazione affermata, va subito

chiarito che, nella specie, la controversia riguarda il diritto delle

associazioni sindacali a percepire i contributi dai lavoratori e

le situazioni lesive di tale posizione soggettiva. Siffatto diritto cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro

di riscuotere i contributi stessi mediante ritenute sul salario e

successivo versamento a dette associazioni, in conformità di quan

to affermato da questa Corte suprema in analoghe fattispecie,

non deriva da un rapporto negoziale fra queste e le aziende,

ma direttamente dall'art. 26 1. n. 300 del 1970 e si inquadra

nell'ampio riconoscimento accordato dalla legge medesima ad

interessi superindividuali e collettivi dei lavoratori, i quali costi

tuiscono una proiezione del rapporto di lavoro sul piano sinda

cale, sicché le controversie attinenti a tale diritto, sorgendo que

sto da una situazione giuridica riferibile al rapporto di lavoro,

rientrano nella generale previsione dell'art. 409, n. 1, c.p.c. e

sono conseguentemente soggette al rito speciale del lavoro (Cass.

612/86, Foro it., 1986, I, 2548; 3586/84, id., Rep. 1984, voce

Sindacati, n. 86; 4332/82, id., Rep. 1983, voce Lavoro e previ

denza (controversie), n. 46; 3255/79, id., 1979, I, 2360).

Poiché si condividono le ragioni poste a base di tale orienta

mento giurisprudenziale, deve dichiararsi la competenza del Pre

tore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del

l'art. 409, n. 1, c.p.c.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 mag

gio 1991, n. 5785; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Tridico

(conci, conf.); Soc. La Fiduciaria compagnia di assicurazioni

e riassicurazioni (Aw. Valletta, Cappullo)) c. Min. indu

stria, commercio e artigianato. Cassa Pret. Bologna 2 giugno

1987.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Termine per la

notifica della contestazione — «Dies a quo» — Accertamento

(L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale,

art. 14).

Nell'ambito del concetto di accertamento, indicato dall'art. 14

l. 689/81 quale dies a quo del termine per l'utile notifica del

la contestazione non avvenuta immediatamente, va ricompre

so il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione

per valutare i dati acquisiti e per redigere il relativo verbale,

da valutarsi dal giudice del merito in funzione della comples

sità dello specifico caso concreto e senza che possa assumere

rilevanza l'eventuale esistenza di pratiche arretrate. (1)

(1) In termini sostanzialmente analoghi, v. Pret. Trapani 7 marzo

1990, Foro it., Rep. 1990, voce Sanzioni amministrative e depenalizza

zione,, n. 34.

Sul tema, cfr., altresì, Pret. Milano 14 aprile 1988, id., Rep. 1988,

voce cit., n. 24 e, per esteso, in Arch, civ., 1988, 1339, secondo la

quale il dies a quo del termine per la contestazione va identificato nel

momento in cui la notizia dei fatti costitutivi della violazione (nella

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2775 PARTE PRIMA 2776

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 mag

gio 1991, n. 5233; Pres. Scanzano, Est. Pannella, P.M. Don

narumma (conci, conf.); Anelotti (Avv. Caffarelli, Chiari

ni) c. Provincia di Brescia. Cassa Pret. Verolanova 13 gen naio 1986.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Illeciti accertati

dalle guardie venatorie volontarie — Contestazione (L. reg. Lombardia 31 luglio 1978 n. 47, norme per la protezione del

la fauna e disciplina dell'esercizio venatorio, art. 5; 1. 24 no

vembre 1981 n. 689, art. 14). Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Contestazione del

l'illecito — Invalidità — Ordinanza-ingiunzione — Opposi zione — Sanatoria della contestazione — Esclusione (Cod.

proc. civ., art. 156; 1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 14).

Ai sensi dell'art. 5 l. reg. Lombardia 31 luglio 1978 n. 47, le

guardie venatorie volontarie (quelle, cioè, che non esercitano

la funzione di polizia giudiziaria) hanno il potere di provve dere alla contestazione immediata della violazione ex art. 14, 10 comma, l. 689/81, ma, in assenza di questa, non possono

procedere motu proprio alla notificazione del verbale di rife rimento al trasgressore che deve essere curata dall'ente da cui

dipendono. (2) L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione infliggente la sanzione

amministrativa non costituisce sanatoria ex art. 156, 30 com

ma, c.p.c. del vizio della contestazione, giacché la contesta

zione attiene al fatto sostanziale oggetto del giudizio e la sa

natoria ex art. 156, 3° comma, c.p.c. opera con esclusivo

riferimento ai vizi degli atti processuali. (3)

I

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo del ricor

so la società assicuratrice deduce la violazione e falsa applica zione dell'art. 14, 2° e 6° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, nonché dei principi generali di diritto in tema di efficacia e co

noscenza degli atti unilaterali ed in particolare degli art. 1334

e 1336 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; deduce altresì

l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine

ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.

La società ricorrente sostiene che gli estremi delle violazioni

sono stati ad essa notificati oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 1. 689/81, onde il pretore avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione delle obbligazioni a nor

globalità delle sue componenti) entra nella sfera dì obiettiva disponibili tà degli organi accertatori; Pret. Mantova 20 febbraio 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 39, secondo cui il termine previsto dall'art.

14, 2° comma, 1. 689/81 decorre non dal compimento del primo atto di accertamento, ma dalla data di completamento dell'/ter accertativo; nonché, in relazione a fattispecie regolate dal previgente art. 6 1. 24 dicembre 1975 n. 706, Cass. 8 giugno 1988, n. 3882, id., Rep. 1988, voce cit., n. 22, per la quale, ai fini considerati, ha valore la data di redazione del processo verbale e non quella dell'esecuzione del seque stro sul quale l'accertamento sia fondato, e Cass. 26 febbraio 1988, n. 2042, ibid., n. 23, per cui rileva non la generica e approssimata percezione della commissione della violazione, bensì l'esaurimento delle

indagini necessarie per la prima conoscenza del fatto e la determinazio ne della pena.

In dottrina, cfr. A. Ferraro, in AA.VV., Modifiche al sistema pena le, Giuffrè, Milano, 1982, 249, secondo cui il momento iniziale di de correnza del termine per la notifica della contestazione si identifica con il momento in cui risultino acquisiti gli estremi essenziali oggettivi e

soggettivi dell'intervenuta violazione, nonché F. Bartolini, Il codice della depenalizzazione, La Tribuna, Piacenza, 1988, 117, che puntualiz za ulteriormente come sia irrilevante la circostanza che gli organi accer tatori vi abbiano o no immediatamente riconosciuto gli estremi dell'il liceità.

(2-3) Nello stesso senso, per quanto riguarda i poteri di contestazio ne delle guardie venatorie volontarie, v. Cass. 17 gennaio 1985, n. 115, Foro it., Rep. 1985, voce Caccia, n. 9 e 18 aprile 1984, n. 2539, id., Rep. 1984, voce cit., n. 21, entrambe citate in motivazione.

Sulla contestazione dell'illecito amministrativo in genere e sul suo con tenuto, v. Cass. 13 luglio 1990, n. 7262, id., 1990, I, 3141, con nota di richiami. Sulla contestazione immediata e sui suoi rapporti con la contestazione a mezzo notificazione del verbale di accertamento, cfr. Cass. 27 aprile 1990, n. 3541, ibid.

Il Foro Italiano — 1991.

ma dell'ultimo comma di detto art. 14. Al riguardo la ricorren

te osserva che l'accertamento delle violazioni è stato compiuto dal ministero dell'industria sulla base di atti ad esso pervenuti alcuni mesi prima della redazione dei processi verbali notificati

alla società assicuratrice, onde tra il momento in cui il ministe

ro è stato in condizioni di verificare la sussistenza delle viola

zioni ed il giorno in cui sono avvenute le notifiche delle stesse

alla società assicuratrice è trascorso un periodo di tempo sem

pre superiore ai novanta giorni previsti dalla legge, a garanzia del soggetto al quale è addebitato l'illecito amministrativo. La

ricorrente ritiene, perciò, erronee le ragioni per le quali il preto re ha giudicato infondato il motivo delle opposizioni con cui

è stata dedotta la tardività delle notificazioni degli estremi delle

violazioni. 2. - All'esame del motivo del ricorso va premesso che la san

zione pecuniaria inflitta con i provvedimenti dell'Upica di Bolo

gna, avverso i quali sono state proposte opposizioni, è prevista dall'8° comma dell'art. 3 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (conver

tito, con modificazioni, nella 1. 26 febbraio 1977 n. 39), recante

modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della re

sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei

natanti. Il 10° comma dello stesso art. 3 prevede che per l'ap

plicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della 1. 24 dicembre 1975 n. 706, la quale, essendo stata espres samente abrogata dall'art. 42 1. 24 novembre 1981 n. 689, deve

ritenersi sostituita dal capo I di quest'ultima legge.

Consegue che nel procedimento amministrativo per l'irroga zione della sanzione pecuniaria in discorso va osservato l'art.

14 1. 689/81, che è stato invocato dalla società ricorrente.

Poiché le violazioni — consistenti nel mancato rispetto del

termine previsto per il pagamento della somma offerta nel caso

di sua accettazione da parte del danneggiato (art. 3, 3° comma, d.l. 857/76 e art. 12 delle norme regolamentari approvate con

d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45) — sono state denunziate dai dan

neggiati al ministero dell'industria ai sensi dell'ultimo comma

dell'art. 13 delle citate norme regolamentari, è rientrato nella

competenza del ministero l'accertamento delle violazioni denun

ciate e la notificazione delle stesse secondo le modalità ed i ter

mini previsti dall'art. 14 1. 689/81, mentre le successive ordinanze

ingiunzioni sono state emanate dall'ufficio provinciale (Upica),

competente al provvedimento sanzionatorio, a norma del 10°

comma del citato art. 3.

3. - L'art. 14, 2° comma, 1. 689/81 prevede che gli estremi

della violazione debbono essere notificati agli interessati resi

denti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta

giorni «dall'accertamento».

Il motivo di ricorso pone il problema dell'identificazione del

momento dell'accertamento, quando questo consiste in una at

tività interna agli uffici amministrativi, senza richiedere il con

tatto con persone o realtà estranee all'organo che procede al

l'accertamento.

Va tenuto presente che l'identificazione del momento in cui

è avvenuto l'accertamento della violazione costituisce un punto di fatto, richiedendo esso l'esame degli atti del procedimento amministrativo che si è concluso con il provvedimento di appli cazione della sanzione. La sentenza impugnata, pertanto, è su

questo punto censurabile solo sotto l'aspetto della correttezza

logica e giuridica della motivazione.

4. - Il pretore ha ritenuto che l'accertamento del ministero

si è compiuto al momento in cui è stato redatto il verbale che

è stato notificato alla società assicuratrice, sulla base di due

ordini di considerazioni, che è opportuno esporre e valutare se

paratamente.

a) Poiché la legge adopera l'espressione «accertamento» (e non «possibilità di accertamento»), il termine per la notifica

decorre non già dal momento in cui l'autorità competente è

stata messa in grado di esaminare tutta la pratica, bensì da quan do, avendo preso visione concreta di tutti gli atti, è in condizio

ne di accertare la sussistenza o meno della violazione; diversa

mente opinando, si giungerebbe, secondo il pretore, a conclu

sioni paralizzanti per l'autorità amministrativa.

b) Il ministero fu costretto a ricercare notizie sul fatto da

accertare a causa delle risposte elusive della società assicuratrice

che si limitò ad informare che «l'assegno a saldo ... è stato

da tempo trasmesso», senza fornire notizie precise sul paga mento e sulla data della sua effettuazione; non di risposte si

trattò, perciò, ma di omesse risposte, che determinarono il de

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

corso di «un considerevole lasso di tempo» prima della notifica

della violazione.

È opportuno valutare prioritariamente le considerazioni della

sentenza impugnata esposte sub b), che si riferiscono alla con

creta fattispecie decisa. In rapporto a tale fattispecie esse ap

paiono generiche e quindi insufficienti.

Se è esatto che il ministero può compiere atti di accertamen

to, tipici (art. 18 1. 689/81) ed anche atipici, occorre che siano

specificati quali atti compi in concreto il ministero dopo avere

ricevuto la risposta, sia pure elusiva, della società assicuratrice.

Se, come sostiene l'amministrazione controricorrente, vi fu «una

fase accertativa determinata dalla mancata comunicazione dei

dati richiesti», il giudice del merito è tenuto a specificare gli atti in cui questa fase si è concretizzata. La legge pone il preto re in condizione di pervenire a tale specificazione, perché impo ne all'amministrazione di depositare in cancelleria «gli atti rela

tivi all'accertamento» (art, 23, 2° comma, 1. 689/81); l'acquisi zione di tali atti consente al giudice del merito di individuare

con precisione il momento in cui si è completata l'attività di

accertamento della violazione. Il motivo di opposizione della

società assicuratrice imponeva, perciò, al pretore di indicare nella

motivazione della sentenza se e quali atti di indagine furono

effettuati dal ministero dopo la ricezione della risposta della

società assicuratrice.

Va, al riguardo, tenuto presente che, secondo l'assunto della

ricorrente, nessun atto fu compiuto dal ministero, che avrebbe

redatto il verbale di accertamento sulla base della denunzia del

danneggiato e della risposta della società assicuratrice (che non

ha fornito la prova delle tempestività del pagamento). Se la si

tuazione di fatto è quella esposta nel ricorso, e cioè se non

sono stati compiuti atti di accertamento dopo la risposta del

l'assicuratore, occorre individuare il criterio secondo cui valuta

re il tempo impiegato dal ministero per pervenire, sulla base

dei dati acquisiti, alla redazione del verbale di accertamento della

violazione (costituente il dies a quo del termine di novanta gior ni prescirtto per la notifica).

Vengono qui in rilievo le considerazioni della sentenza impu

gnata sopra riassunte sub à). Esse, ritenendo prive di rilievo

la «possibilità di accertamento» della violazione e dando rile

vanza esclusiva all'effettivo accertamento (in qualunque tempo

avvenuto), hanno l'effetto di lasciare ad libitum dell'ammini

strazione il verificarsi del dies a quo del termine per la notifica,

finendo con il vanificare la garanzia di tempi ristretti tra il veri

ficarsi dell'illecito e la sua contestazione all'interessato, che co

stituisce la ratio essenziale dell'art. 14 1. 689/81.

Neanche può, peraltro, essere seguita la tesi della ricorrente

che, invocando disposizioni del codice civile (art. 1334-1335) del

tutto estranee alla materia dell'illecito amministrativo, identifi

ca l'accertamento con la mera ricezione dell'ultimo documento

acquisito dal ministero (in ipotesi, la risposta dell'assicuratore). Ritiene il collegio che rientri necessariamente nell'attività di

accertamento, richiesta dall'art. 14, 2° comma, 1. 689/81, il tem

po ragionevolmente necessario all'amministrazione per valutre

i dati acquisiti in funzione delle determinazioni inerenti all'ac

certamento e per redigere successivamente il relativo verbale.

Questo tempo va valutato dal giudice del merito, che terrà con

to della complessità o della semplicità del caso concreto. Esso

sarà comunque riferito alla singola pratica, non potendo l'even

tuale esistenza di pratiche arretrate giustificare l'inosservanza

del termine per la notifica degli estremi della violazione.

5. - In conclusione, il primo motivo del ricorso è fondato.

Gli altri due motivi del ricorso — con cui si censura l'individua

zione di un atto interruttivo della prescrizione e si sostiene, al

tresì, che non sussistevano i presupposti per l'applicazione del

termine la cui inosservanza ha concretizzato la violazione —

rimangono assorbiti.

La sentenza impugnata va perciò cassata e la causa va rinvia

ta al Pretore di Modena, che, attraverso l'esame della docu

mentazione del ministero acquisita ex art. 23 1. 689/81:

a) accerterà se il ministero, dopo avere ricevuto le risposte

della società assicuratrice, compi attività di indagine, anche me

diante atti atipici ed informali, che comunque risultino, anche

mediante annotazione, dalla detta decumentazione;

b) determinerà il tempo tecnico per l'esame e la valutazione

dell'incartamento, considerato isolatamente, nonché per la re

dazione del verbale della violazione;

Il Foro Italiano — 1991.

c) individuerà, conseguentemente, il dies a quo di decorrenza

del termine previsto dall'art. 14, 2° comma, 1. 689/81 per la

notifica degli estremi della violazione.

II

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione degli art. 28 1. 27 dicembre 1977 n. 968, 5 1. reg. Lombardia 31 luglio 1978 n. 47, 14 1. 24 novembre

1981 n. 689, censura le diverse articolate proposizioni della sen

tenza impugnata e sostiene, contro l'assunto del pretore che:

1) la contestazione immediata personale era obbligatoria e nien

te affatto vietata dall'art. 5 della legge regionale suindicata; 2) il verbale di riferimento non poteva né doveva essergli comuni

cato dalle guardie venatorie volontarie mediante raccomandata

con avviso di ricevimento ma mediante «notificazione» secondo

le modalità previste dal codice di procedura civile ai sensi del

l'art. 14, 4° comma, 1. 689/81; 3) l'opposizione all'ingiunzione non poteva considerarsi «sanatoria» del vizio della contestazio

ne della violazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., giacché quest'ar ticolo riguarda i vizi dell'atto processuale: come ad esempio la

notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, e non pure quelli della

contestazione dell'infrazione, attenendo questa al «fatto sostan

ziale» oggetto della controversia.

La censura è condivisibile. Da un'attenta lettura ed esegesi dell'art. 5 1. reg. 47/78 ed in particolare del n. 5 di esso, si

evince che le guardie venatorie volontarie (cioè quelle che non

esercitano funzioni di polizia giudiziaria) quando redigono i ver

bali di riferimento sono tenute a raccogliere ed a specificare anche le eventuali osservazioni del trasgressore; la qual cosa

induce a riflettere che — presente il trasgressore e perciò verifi

candosi la possibilità — tali guardie devono anche provvede alla contestazione immediata, in ossequio al disposto del 1° com

ma dell'art. 14 1. 689/81.

Inoltre, esse non devono procedere, motu proprio, alla noti

ficazione del verbale di riferimento al trasgressore, quando è

mancata la contestazione immediata, ma devono trasmetterlo

all'ente, da cui dipendono, il quale procede alla «notificazione»

di esso giusta la disposizione del 4° comma dell'art. 14 1. 689/81:

cioè o con le modalità previste dal codice di procedura civile

o mediante quelle proprie di notifica degli atti amministrativi,

essendo necessaria l'intermediazione dell'organo notificatore com

petente.

L'obbligatorietà di siffatta intermediazione (che esclude ogni rilevanza alla conoscenza che il trasgressore possa avere aliunde

del verbale di contestazione della violazione) si desume evidente

dagli enunciati «notificati» e «notificazione» ripetuti nel 2° e

nel 4° comma dell'art. 14 predetto, ai quali non può attribuirsi

una concezione diversa da quella di «notificazione in senso giu

ridico», esclusa perciò una qualsiasi altra comunicazione anche

scritta come la raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. sent.

2539/84, Foro it., Rep. 1984, voce Caccia, n. 2, e 115/85, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 9). Per il concetto giuridico di notifica

zione, quale si desume dalle regole che disciplinano le attività

materiali in cui si realizza il pubblico servizio, basta richiamarsi

all'art. 137 c.p.c. ovvero all'art. 3 del regolamento 17 agosto 1907 n. 642 per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in

sede giurisdizionale. Da quanto esposto si evidenziano le erronee affermazioni

espresse nella motivazione della sentenza impugnata riportata in sunto nella parte narrativa della presente sentenza.

Ad esse va aggiunta l'ultima erronea enunciazione riflettente

la pretesa «sanatoria» del vizio di contestazione mercé il verifi

catosi contraddittorio processuale: erroneità derivante dall'equi

voco fra le attività sostanziali e le attività strettamente proces

suali della parte, alle quali ultime va correlata la disposizione

del 3° comma dell'art. 156 c.p.c. L'infrazione e la contestazione di essa sono anteriori alle atti

vità processuali vere e proprie e costituiscono — esse stesse —

il thema decidendi. Non può, peraltro, configurarsi «sanatoria»

di una notificazione inesistente.

Il ricorso va, pertanto, accolto; sicché, cassata la sentenza

impugnata, la causa va rinviata al Pretore di Brescia che si uni

formerà ai principi di diritto suenunciati.

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