sezione I civile; sentenza 22 maggio 1991, n. 5785; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Tridico (concl.conf.); Soc. La Fiduciaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (Avv. Valletta, Cappullo))c. Min. industria, commercio e artigianato. Cassa Pret. Bologna 2 giugno 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2773/2774-2777/2778Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185671 .
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2773 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2774
zioni le quali, come l'Afac, non risultano firmatarie di alcun
contratto collettivo che preveda le ritenute dei contributi in loro
favore e ciò a prescindere dall'adesione o meno ad una confe
derazione maggiormente rappresentativa, requisito che, come si
è detto, rileva al diverso fine dell'istituzione della r.s.a.
È il caso di precisare che l'esclusiva attribuzione ai singoli lavoratori del diritto di richiedere al datore di lavoro il versa
mento dei contributi in favore del sindacato da essi prescelto
e che intendono sostenere finanziariamente, non incide negati
vamente sul diritto di esso sindacato ad acquisirli — sia pure
con modalità diverse dall'azione diretta — il che ne garantisce la vita e l'azione al pari di quelli che hanno stipulato contratti
collettivi; sicché non viene ad essere lesa in modo apprezzabile
quella libertà sindacale che il procedimento di cui all'art. 28
statuto è diretto ad assicurare.
L'assunto che in questo caso l'omesso versamento dei contri
buti ridurrebbe invece l'attività e libertà sindacale non può esse
re condiviso proprio perché il finanziamento è comunque assi
curato attraverso l'iniziativa degli associati e l'esclusiva titolari
tà in capo a questi dell'azione verso il datore di lavoro non
costituisce concreta e apprezzabile compressione dell'interesse
del sindacato ad operare nell'azienda.
Poiché dunque ai soli lavoratori è data azione nei confronti
del datore di lavoro ex art. 26, 3° comma, appare ultronea la
questione relativa all'esistenza della delega da parte dei singoli
dipendenti a riscuotere le somme, delega in realtà diretta all'a
zienda per il pagamento al sindacto previa trattenuta sulla pa
ga, sicché in ogni caso correttamente il tribunale ha escluso l'e
sistenza di uno specifico mandato da parte dei lavoratori in fa
vore dell'associazione a riscuotere le quote. Anche il secondo mezzo è infondato, avendo ad oggetto il
preteso carattere di maggiore rappresentatività della Conferquadri — escluso dal tribunale che ha ritenuto di confutare sul punto
le affermazioni del pretore — posto che la decisione, peraltro
favorevole all'Afac, si è fondata sull'adesione di questa alla Ci
sal. (Omissis)
II
Motivi della decisione. — Secondo la ricorrente, il Pretore
di Milano, quale giudice del lavoro, avrebbe dovuto dichiarare
la propria competenza a conoscere della fattispecie poiché gli
organismi non locali di un sindacato nazionale, anche se non
possono far ricorso al procedimento speciale di cui all'art. 28
1. n. 300 del 1970, dopo l'entrata in vigore della 1. n. 847 del
1977 hanno diritto a far valere i diritti alla libertà ed all'attività
sindacale, lesi da comportamenti discriminatori, nelle forme del
rito speciale del lavoro, senza dover seguire le norme ordinarie
del processo civile. Per altro verso, anche a prescindere dalla
tendenza espansiva all'applicazione dell'art. 409 c.p.c., nel sen
so di leggere tale norma come se essa fosse composta da un
numero ulteriore che assoggetta al rito del lavoro anche tutte
le controversie proposte da o contro associazioni sindacali se
relative a situazioni suscettibili di costituire l'oggetto di un pro
cedimento ex art. 28 1. n. 300 del 1970 ovvero se relative ai
diritti propri del sindacato istituzione anche in quanto soggetto
alla contrattazione collettiva, il pretore adito non aveva consi
derato che la controversia riguardava il diritto dell'associazione
sindacale a percepire contributi, come disciplinato dall'art. 26
dello statuto, trovante quindi la sua fonte in una situazione giu
ridica riferibile al rapporto di lavoro.
L'istanza è meritevole di accoglimento. L'indicazione del tri
bunale, trattandosi di causa di valore indeterminato, si fonda,
come si evince dall'esame della sentenza censurata, sulle seguenti
argomentazioni: a seguito della novella apportata dalla 1. n. 847
del 1977, anche quando si agisce in via ordinaria, è necessario
che lo schema dell'azione rimanga quello ipotizzato dall'art. 28
dello statuto, e cioè che l'organizzazione ricorrente presenti i
requisiti richiesti dalla norma; che l'azione sia instaurata nei
confronti di un datore di lavoro e, infine, che il comportamen
to illecito dedotto sia stato posto in essere da un datore di lavo
ro, venendo in caso contrario ad essere dilatato impropriamente
il campo di applicazione dell'art. 409 c.p.c.; deve qualificarsi
controversia individuale di lavoro, ai sensi del n. 1 dell'art. 409
c.p.c., quella che riguardi non solo la costituzione, lo svolgi
mento, l'estinzione di un rapporto di lavoro subordinato priva
li. Foro Italiano — 1991.
to, ma anche situazioni che siano sorte in dipendenza del rap
porto stesso; la fattispecie in discussione è estranea ad ambedue
gli schemi ipotizzati, poiché non presenta alcuno dei requisiti
tipici dell'azione ex art. 28 statuto ed in quanto la posizione
giuridica soggettiva fatta valere non inerisce alla concreta attua
zione di un rapporto di lavoro subordinato.
La soluzione della questione di competenza presuppone la qua
lificazione giuridica del rapporto che costituisce indispensabile
premessa per verificare se esso sia o meno inquadrabile nella
categoria dei rapporti considerati dall'art. 409 c.p.c. Occorren
do far riferimento alla domanda, cioè alla sostanza della prete
sa e dei fatti posti a base della situazione affermata, va subito
chiarito che, nella specie, la controversia riguarda il diritto delle
associazioni sindacali a percepire i contributi dai lavoratori e
le situazioni lesive di tale posizione soggettiva. Siffatto diritto cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro
di riscuotere i contributi stessi mediante ritenute sul salario e
successivo versamento a dette associazioni, in conformità di quan
to affermato da questa Corte suprema in analoghe fattispecie,
non deriva da un rapporto negoziale fra queste e le aziende,
ma direttamente dall'art. 26 1. n. 300 del 1970 e si inquadra
nell'ampio riconoscimento accordato dalla legge medesima ad
interessi superindividuali e collettivi dei lavoratori, i quali costi
tuiscono una proiezione del rapporto di lavoro sul piano sinda
cale, sicché le controversie attinenti a tale diritto, sorgendo que
sto da una situazione giuridica riferibile al rapporto di lavoro,
rientrano nella generale previsione dell'art. 409, n. 1, c.p.c. e
sono conseguentemente soggette al rito speciale del lavoro (Cass.
612/86, Foro it., 1986, I, 2548; 3586/84, id., Rep. 1984, voce
Sindacati, n. 86; 4332/82, id., Rep. 1983, voce Lavoro e previ
denza (controversie), n. 46; 3255/79, id., 1979, I, 2360).
Poiché si condividono le ragioni poste a base di tale orienta
mento giurisprudenziale, deve dichiararsi la competenza del Pre
tore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del
l'art. 409, n. 1, c.p.c.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 mag
gio 1991, n. 5785; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Tridico
(conci, conf.); Soc. La Fiduciaria compagnia di assicurazioni
e riassicurazioni (Aw. Valletta, Cappullo)) c. Min. indu
stria, commercio e artigianato. Cassa Pret. Bologna 2 giugno
1987.
Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Termine per la
notifica della contestazione — «Dies a quo» — Accertamento
(L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale,
art. 14).
Nell'ambito del concetto di accertamento, indicato dall'art. 14
l. 689/81 quale dies a quo del termine per l'utile notifica del
la contestazione non avvenuta immediatamente, va ricompre
so il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione
per valutare i dati acquisiti e per redigere il relativo verbale,
da valutarsi dal giudice del merito in funzione della comples
sità dello specifico caso concreto e senza che possa assumere
rilevanza l'eventuale esistenza di pratiche arretrate. (1)
(1) In termini sostanzialmente analoghi, v. Pret. Trapani 7 marzo
1990, Foro it., Rep. 1990, voce Sanzioni amministrative e depenalizza
zione,, n. 34.
Sul tema, cfr., altresì, Pret. Milano 14 aprile 1988, id., Rep. 1988,
voce cit., n. 24 e, per esteso, in Arch, civ., 1988, 1339, secondo la
quale il dies a quo del termine per la contestazione va identificato nel
momento in cui la notizia dei fatti costitutivi della violazione (nella
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2775 PARTE PRIMA 2776
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 mag
gio 1991, n. 5233; Pres. Scanzano, Est. Pannella, P.M. Don
narumma (conci, conf.); Anelotti (Avv. Caffarelli, Chiari
ni) c. Provincia di Brescia. Cassa Pret. Verolanova 13 gen naio 1986.
Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Illeciti accertati
dalle guardie venatorie volontarie — Contestazione (L. reg. Lombardia 31 luglio 1978 n. 47, norme per la protezione del
la fauna e disciplina dell'esercizio venatorio, art. 5; 1. 24 no
vembre 1981 n. 689, art. 14). Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Contestazione del
l'illecito — Invalidità — Ordinanza-ingiunzione — Opposi zione — Sanatoria della contestazione — Esclusione (Cod.
proc. civ., art. 156; 1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 14).
Ai sensi dell'art. 5 l. reg. Lombardia 31 luglio 1978 n. 47, le
guardie venatorie volontarie (quelle, cioè, che non esercitano
la funzione di polizia giudiziaria) hanno il potere di provve dere alla contestazione immediata della violazione ex art. 14, 10 comma, l. 689/81, ma, in assenza di questa, non possono
procedere motu proprio alla notificazione del verbale di rife rimento al trasgressore che deve essere curata dall'ente da cui
dipendono. (2) L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione infliggente la sanzione
amministrativa non costituisce sanatoria ex art. 156, 30 com
ma, c.p.c. del vizio della contestazione, giacché la contesta
zione attiene al fatto sostanziale oggetto del giudizio e la sa
natoria ex art. 156, 3° comma, c.p.c. opera con esclusivo
riferimento ai vizi degli atti processuali. (3)
I
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo del ricor
so la società assicuratrice deduce la violazione e falsa applica zione dell'art. 14, 2° e 6° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, nonché dei principi generali di diritto in tema di efficacia e co
noscenza degli atti unilaterali ed in particolare degli art. 1334
e 1336 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; deduce altresì
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.
La società ricorrente sostiene che gli estremi delle violazioni
sono stati ad essa notificati oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 1. 689/81, onde il pretore avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione delle obbligazioni a nor
globalità delle sue componenti) entra nella sfera dì obiettiva disponibili tà degli organi accertatori; Pret. Mantova 20 febbraio 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 39, secondo cui il termine previsto dall'art.
14, 2° comma, 1. 689/81 decorre non dal compimento del primo atto di accertamento, ma dalla data di completamento dell'/ter accertativo; nonché, in relazione a fattispecie regolate dal previgente art. 6 1. 24 dicembre 1975 n. 706, Cass. 8 giugno 1988, n. 3882, id., Rep. 1988, voce cit., n. 22, per la quale, ai fini considerati, ha valore la data di redazione del processo verbale e non quella dell'esecuzione del seque stro sul quale l'accertamento sia fondato, e Cass. 26 febbraio 1988, n. 2042, ibid., n. 23, per cui rileva non la generica e approssimata percezione della commissione della violazione, bensì l'esaurimento delle
indagini necessarie per la prima conoscenza del fatto e la determinazio ne della pena.
In dottrina, cfr. A. Ferraro, in AA.VV., Modifiche al sistema pena le, Giuffrè, Milano, 1982, 249, secondo cui il momento iniziale di de correnza del termine per la notifica della contestazione si identifica con il momento in cui risultino acquisiti gli estremi essenziali oggettivi e
soggettivi dell'intervenuta violazione, nonché F. Bartolini, Il codice della depenalizzazione, La Tribuna, Piacenza, 1988, 117, che puntualiz za ulteriormente come sia irrilevante la circostanza che gli organi accer tatori vi abbiano o no immediatamente riconosciuto gli estremi dell'il liceità.
(2-3) Nello stesso senso, per quanto riguarda i poteri di contestazio ne delle guardie venatorie volontarie, v. Cass. 17 gennaio 1985, n. 115, Foro it., Rep. 1985, voce Caccia, n. 9 e 18 aprile 1984, n. 2539, id., Rep. 1984, voce cit., n. 21, entrambe citate in motivazione.
Sulla contestazione dell'illecito amministrativo in genere e sul suo con tenuto, v. Cass. 13 luglio 1990, n. 7262, id., 1990, I, 3141, con nota di richiami. Sulla contestazione immediata e sui suoi rapporti con la contestazione a mezzo notificazione del verbale di accertamento, cfr. Cass. 27 aprile 1990, n. 3541, ibid.
Il Foro Italiano — 1991.
ma dell'ultimo comma di detto art. 14. Al riguardo la ricorren
te osserva che l'accertamento delle violazioni è stato compiuto dal ministero dell'industria sulla base di atti ad esso pervenuti alcuni mesi prima della redazione dei processi verbali notificati
alla società assicuratrice, onde tra il momento in cui il ministe
ro è stato in condizioni di verificare la sussistenza delle viola
zioni ed il giorno in cui sono avvenute le notifiche delle stesse
alla società assicuratrice è trascorso un periodo di tempo sem
pre superiore ai novanta giorni previsti dalla legge, a garanzia del soggetto al quale è addebitato l'illecito amministrativo. La
ricorrente ritiene, perciò, erronee le ragioni per le quali il preto re ha giudicato infondato il motivo delle opposizioni con cui
è stata dedotta la tardività delle notificazioni degli estremi delle
violazioni. 2. - All'esame del motivo del ricorso va premesso che la san
zione pecuniaria inflitta con i provvedimenti dell'Upica di Bolo
gna, avverso i quali sono state proposte opposizioni, è prevista dall'8° comma dell'art. 3 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (conver
tito, con modificazioni, nella 1. 26 febbraio 1977 n. 39), recante
modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della re
sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti. Il 10° comma dello stesso art. 3 prevede che per l'ap
plicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della 1. 24 dicembre 1975 n. 706, la quale, essendo stata espres samente abrogata dall'art. 42 1. 24 novembre 1981 n. 689, deve
ritenersi sostituita dal capo I di quest'ultima legge.
Consegue che nel procedimento amministrativo per l'irroga zione della sanzione pecuniaria in discorso va osservato l'art.
14 1. 689/81, che è stato invocato dalla società ricorrente.
Poiché le violazioni — consistenti nel mancato rispetto del
termine previsto per il pagamento della somma offerta nel caso
di sua accettazione da parte del danneggiato (art. 3, 3° comma, d.l. 857/76 e art. 12 delle norme regolamentari approvate con
d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45) — sono state denunziate dai dan
neggiati al ministero dell'industria ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 13 delle citate norme regolamentari, è rientrato nella
competenza del ministero l'accertamento delle violazioni denun
ciate e la notificazione delle stesse secondo le modalità ed i ter
mini previsti dall'art. 14 1. 689/81, mentre le successive ordinanze
ingiunzioni sono state emanate dall'ufficio provinciale (Upica),
competente al provvedimento sanzionatorio, a norma del 10°
comma del citato art. 3.
3. - L'art. 14, 2° comma, 1. 689/81 prevede che gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati resi
denti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta
giorni «dall'accertamento».
Il motivo di ricorso pone il problema dell'identificazione del
momento dell'accertamento, quando questo consiste in una at
tività interna agli uffici amministrativi, senza richiedere il con
tatto con persone o realtà estranee all'organo che procede al
l'accertamento.
Va tenuto presente che l'identificazione del momento in cui
è avvenuto l'accertamento della violazione costituisce un punto di fatto, richiedendo esso l'esame degli atti del procedimento amministrativo che si è concluso con il provvedimento di appli cazione della sanzione. La sentenza impugnata, pertanto, è su
questo punto censurabile solo sotto l'aspetto della correttezza
logica e giuridica della motivazione.
4. - Il pretore ha ritenuto che l'accertamento del ministero
si è compiuto al momento in cui è stato redatto il verbale che
è stato notificato alla società assicuratrice, sulla base di due
ordini di considerazioni, che è opportuno esporre e valutare se
paratamente.
a) Poiché la legge adopera l'espressione «accertamento» (e non «possibilità di accertamento»), il termine per la notifica
decorre non già dal momento in cui l'autorità competente è
stata messa in grado di esaminare tutta la pratica, bensì da quan do, avendo preso visione concreta di tutti gli atti, è in condizio
ne di accertare la sussistenza o meno della violazione; diversa
mente opinando, si giungerebbe, secondo il pretore, a conclu
sioni paralizzanti per l'autorità amministrativa.
b) Il ministero fu costretto a ricercare notizie sul fatto da
accertare a causa delle risposte elusive della società assicuratrice
che si limitò ad informare che «l'assegno a saldo ... è stato
da tempo trasmesso», senza fornire notizie precise sul paga mento e sulla data della sua effettuazione; non di risposte si
trattò, perciò, ma di omesse risposte, che determinarono il de
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
corso di «un considerevole lasso di tempo» prima della notifica
della violazione.
È opportuno valutare prioritariamente le considerazioni della
sentenza impugnata esposte sub b), che si riferiscono alla con
creta fattispecie decisa. In rapporto a tale fattispecie esse ap
paiono generiche e quindi insufficienti.
Se è esatto che il ministero può compiere atti di accertamen
to, tipici (art. 18 1. 689/81) ed anche atipici, occorre che siano
specificati quali atti compi in concreto il ministero dopo avere
ricevuto la risposta, sia pure elusiva, della società assicuratrice.
Se, come sostiene l'amministrazione controricorrente, vi fu «una
fase accertativa determinata dalla mancata comunicazione dei
dati richiesti», il giudice del merito è tenuto a specificare gli atti in cui questa fase si è concretizzata. La legge pone il preto re in condizione di pervenire a tale specificazione, perché impo ne all'amministrazione di depositare in cancelleria «gli atti rela
tivi all'accertamento» (art, 23, 2° comma, 1. 689/81); l'acquisi zione di tali atti consente al giudice del merito di individuare
con precisione il momento in cui si è completata l'attività di
accertamento della violazione. Il motivo di opposizione della
società assicuratrice imponeva, perciò, al pretore di indicare nella
motivazione della sentenza se e quali atti di indagine furono
effettuati dal ministero dopo la ricezione della risposta della
società assicuratrice.
Va, al riguardo, tenuto presente che, secondo l'assunto della
ricorrente, nessun atto fu compiuto dal ministero, che avrebbe
redatto il verbale di accertamento sulla base della denunzia del
danneggiato e della risposta della società assicuratrice (che non
ha fornito la prova delle tempestività del pagamento). Se la si
tuazione di fatto è quella esposta nel ricorso, e cioè se non
sono stati compiuti atti di accertamento dopo la risposta del
l'assicuratore, occorre individuare il criterio secondo cui valuta
re il tempo impiegato dal ministero per pervenire, sulla base
dei dati acquisiti, alla redazione del verbale di accertamento della
violazione (costituente il dies a quo del termine di novanta gior ni prescirtto per la notifica).
Vengono qui in rilievo le considerazioni della sentenza impu
gnata sopra riassunte sub à). Esse, ritenendo prive di rilievo
la «possibilità di accertamento» della violazione e dando rile
vanza esclusiva all'effettivo accertamento (in qualunque tempo
avvenuto), hanno l'effetto di lasciare ad libitum dell'ammini
strazione il verificarsi del dies a quo del termine per la notifica,
finendo con il vanificare la garanzia di tempi ristretti tra il veri
ficarsi dell'illecito e la sua contestazione all'interessato, che co
stituisce la ratio essenziale dell'art. 14 1. 689/81.
Neanche può, peraltro, essere seguita la tesi della ricorrente
che, invocando disposizioni del codice civile (art. 1334-1335) del
tutto estranee alla materia dell'illecito amministrativo, identifi
ca l'accertamento con la mera ricezione dell'ultimo documento
acquisito dal ministero (in ipotesi, la risposta dell'assicuratore). Ritiene il collegio che rientri necessariamente nell'attività di
accertamento, richiesta dall'art. 14, 2° comma, 1. 689/81, il tem
po ragionevolmente necessario all'amministrazione per valutre
i dati acquisiti in funzione delle determinazioni inerenti all'ac
certamento e per redigere successivamente il relativo verbale.
Questo tempo va valutato dal giudice del merito, che terrà con
to della complessità o della semplicità del caso concreto. Esso
sarà comunque riferito alla singola pratica, non potendo l'even
tuale esistenza di pratiche arretrate giustificare l'inosservanza
del termine per la notifica degli estremi della violazione.
5. - In conclusione, il primo motivo del ricorso è fondato.
Gli altri due motivi del ricorso — con cui si censura l'individua
zione di un atto interruttivo della prescrizione e si sostiene, al
tresì, che non sussistevano i presupposti per l'applicazione del
termine la cui inosservanza ha concretizzato la violazione —
rimangono assorbiti.
La sentenza impugnata va perciò cassata e la causa va rinvia
ta al Pretore di Modena, che, attraverso l'esame della docu
mentazione del ministero acquisita ex art. 23 1. 689/81:
a) accerterà se il ministero, dopo avere ricevuto le risposte
della società assicuratrice, compi attività di indagine, anche me
diante atti atipici ed informali, che comunque risultino, anche
mediante annotazione, dalla detta decumentazione;
b) determinerà il tempo tecnico per l'esame e la valutazione
dell'incartamento, considerato isolatamente, nonché per la re
dazione del verbale della violazione;
Il Foro Italiano — 1991.
c) individuerà, conseguentemente, il dies a quo di decorrenza
del termine previsto dall'art. 14, 2° comma, 1. 689/81 per la
notifica degli estremi della violazione.
II
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione degli art. 28 1. 27 dicembre 1977 n. 968, 5 1. reg. Lombardia 31 luglio 1978 n. 47, 14 1. 24 novembre
1981 n. 689, censura le diverse articolate proposizioni della sen
tenza impugnata e sostiene, contro l'assunto del pretore che:
1) la contestazione immediata personale era obbligatoria e nien
te affatto vietata dall'art. 5 della legge regionale suindicata; 2) il verbale di riferimento non poteva né doveva essergli comuni
cato dalle guardie venatorie volontarie mediante raccomandata
con avviso di ricevimento ma mediante «notificazione» secondo
le modalità previste dal codice di procedura civile ai sensi del
l'art. 14, 4° comma, 1. 689/81; 3) l'opposizione all'ingiunzione non poteva considerarsi «sanatoria» del vizio della contestazio
ne della violazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., giacché quest'ar ticolo riguarda i vizi dell'atto processuale: come ad esempio la
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, e non pure quelli della
contestazione dell'infrazione, attenendo questa al «fatto sostan
ziale» oggetto della controversia.
La censura è condivisibile. Da un'attenta lettura ed esegesi dell'art. 5 1. reg. 47/78 ed in particolare del n. 5 di esso, si
evince che le guardie venatorie volontarie (cioè quelle che non
esercitano funzioni di polizia giudiziaria) quando redigono i ver
bali di riferimento sono tenute a raccogliere ed a specificare anche le eventuali osservazioni del trasgressore; la qual cosa
induce a riflettere che — presente il trasgressore e perciò verifi
candosi la possibilità — tali guardie devono anche provvede alla contestazione immediata, in ossequio al disposto del 1° com
ma dell'art. 14 1. 689/81.
Inoltre, esse non devono procedere, motu proprio, alla noti
ficazione del verbale di riferimento al trasgressore, quando è
mancata la contestazione immediata, ma devono trasmetterlo
all'ente, da cui dipendono, il quale procede alla «notificazione»
di esso giusta la disposizione del 4° comma dell'art. 14 1. 689/81:
cioè o con le modalità previste dal codice di procedura civile
o mediante quelle proprie di notifica degli atti amministrativi,
essendo necessaria l'intermediazione dell'organo notificatore com
petente.
L'obbligatorietà di siffatta intermediazione (che esclude ogni rilevanza alla conoscenza che il trasgressore possa avere aliunde
del verbale di contestazione della violazione) si desume evidente
dagli enunciati «notificati» e «notificazione» ripetuti nel 2° e
nel 4° comma dell'art. 14 predetto, ai quali non può attribuirsi
una concezione diversa da quella di «notificazione in senso giu
ridico», esclusa perciò una qualsiasi altra comunicazione anche
scritta come la raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. sent.
2539/84, Foro it., Rep. 1984, voce Caccia, n. 2, e 115/85, id.,
Rep. 1985, voce cit., n. 9). Per il concetto giuridico di notifica
zione, quale si desume dalle regole che disciplinano le attività
materiali in cui si realizza il pubblico servizio, basta richiamarsi
all'art. 137 c.p.c. ovvero all'art. 3 del regolamento 17 agosto 1907 n. 642 per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale. Da quanto esposto si evidenziano le erronee affermazioni
espresse nella motivazione della sentenza impugnata riportata in sunto nella parte narrativa della presente sentenza.
Ad esse va aggiunta l'ultima erronea enunciazione riflettente
la pretesa «sanatoria» del vizio di contestazione mercé il verifi
catosi contraddittorio processuale: erroneità derivante dall'equi
voco fra le attività sostanziali e le attività strettamente proces
suali della parte, alle quali ultime va correlata la disposizione
del 3° comma dell'art. 156 c.p.c. L'infrazione e la contestazione di essa sono anteriori alle atti
vità processuali vere e proprie e costituiscono — esse stesse —
il thema decidendi. Non può, peraltro, configurarsi «sanatoria»
di una notificazione inesistente.
Il ricorso va, pertanto, accolto; sicché, cassata la sentenza
impugnata, la causa va rinviata al Pretore di Brescia che si uni
formerà ai principi di diritto suenunciati.
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