sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1989, n. 3958; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Lanni (concl.conf.); Prefetto di Forlì (Avv. dello Stato Polizzi) c. Palmigiano. Cassa Pret. Rimini 2 marzo1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1909/1910-1915/1916Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184738 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
erroneità giuridica è stata in precedenza dimostrata) che la posi zione dell'esercente l'emittente televisiva, privo di autorizzazione, fosse tutelabile solo in via possessoria, rigettò la domanda, in
quanto petitoria.
Pertanto, accolto il ricorso principale nei sensi sopra precisati, la sentenza va cassata nella parte concernente il rigetto della do
manda del Ferrara, con rinvio ad altra sezione della corte
d'appello. Il giudice di rinvio provvederà al riesame delle risultanze pro
cessuali ed attenendosi ai principi di diritto in precedenza enun
ciati in ordine alla spettanza dell'azione negatoria al proprietario di un impianto emittente televisivo ed alla spettanza allo stesso, se imprenditore, anche dell'azione ex art. 2598, n. 3, e 2599 c.c.,
valuterà il merito della domanda proposta, provvedendo anche
sulle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 ottobre
1989, n. 3958; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Lanni (conci,
conf.); Prefetto di Forlì (Aw. dello Stato Polizzi) c. Palmigia no. Cassa Pret. Rimini 2 marzo 1984.
Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Prassi tollerante
della polizia — Errore incolpevole — Esclusione (L. 24 novem
bre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 3).
L'allegazione, da parte del responsabile di violazione amministra
tiva, di una prassi delle forze di polizia della zona tollerante
del comportamento sanzionato non è idonea a costituire un
errore incolpevole esclusivo della responsabilità secondo l'art.
3, 2° comma, l. 24 novembre 1989 n. 689, perché non ricondu
cibile al principio di «buona fede» né inevitabile. (1)
II
PRETURA DI FORLÌ'; sentenza 23 novembre 1989; Giud. Leo
ni; Soc. mobili Sisi (Avv. Fusconi) c. Prefetto di Forlì.
Circolazione stradale — Veicolo importato e non immatricolato — Confisca — Errore di diritto — Ignoranza inevitabile —
Configurabilità (D.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, t.u. delle norme
sulla circolazione stradale, art. 58, 95, 97; 1. 24 novembre 1981
n. 689, art. 21).
Deve essere annullato il provvedimento di confisca di autoveicolo
immatricolato all'estero e definitivamente importato in Italia
da residente che lo abbia fatto circolare privo della carta di
circolazione e dell'immatricolazione in Italia, nella convinzio
ne, determinata da errore scusabile per la non agevole intellig
gibilità della norma, che l'art. 95 codice stradale consentisse
in ogni caso la circolazione in Italia per il periodo di un anno
in forza del certificato d'immatricolazione dello Stato d'o
rigine. (2)
(1-2) La corte applica in termini restrittivi al campo delle sanzioni am
ministrative i principi affermati da Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364
(.Foro it., 1988, I, 1385, con nota di G. Fiandaca e 1990, I, 415, con
nota di E. Grande) e 13 dicembre 1988, n. 1085 (id., 1989, I, 1378, con nota di A. Ingroia, cui adde, per ulteriori riferimenti, Trib. mil.
Padova 20 giugno 1989, ibid., II, 634 e Trib. min. Firenze 27 settembre
1989, id., 1990, II, 192), ritenendo che non possa costituire un motivo
sufficiente ad escludere la colpa la conoscenza di una non dimostrata
né facilmente dimostrabile «prassi» dell'amministrazione che consentireb
be la circolazione di autoveicoli di provenienza sanmarinese con targa
provvisoria e prima del rilascio del documento definitivo di circolazione.
Per riferimenti in materia di rilevanza dell'errore nel campo degli illeci
ti amministrativi, v. Cass. 5 maggio 1988, n. 3321, id., 1988, I, 1863, con nota di richiami, che (non tenendo conto della sent. 364/88 della
Corte costituzionale) ha deciso nel senso che l'errore di diritto concretan
II Foro Italiano — 1990.
I
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 14 otto
bre 1983 Antonio Palmigiano proponeva davanti al Pretore di
Rimini opposizione avverso l'ordinanza del 6 agosto 1983 con
la quale il prefetto di Forlì aveva disposto la confisca dell'auto
vettura «Porsche 911/T» che, il precedente 10 luglio, era stata
sequestrata dalla polizia stradale, in quanto mai immatricolata
in Italia e circolante con targa di cartone «RSM-12793», ma ra
diata dal pubblico registro automobilistico della repubblica di S.
Marino. A fondamento dell'opposizione il Palmigiano deduceva
che aveva acquistato l'autovettura confiscata da Alberto Cermi
di Rimini ed aveva incaricato un'agenzia automobilistica di Torre
del Greco di provvedere all'immatricolazione della stessa; l'agen zia gli aveva rilasciato una dichiarazione attestante che la pratica era in corso e gli aveva assicurato che poteva viaggiare regolar
mente; egli, agli inizi di giugno, era stato chiamato dall'ufficio
motorizzazione di Napoli per il collaudo, ma questo era stato
rinviato per consentire la regolarizzazione della marmitta di scarico.
Il pretore disponeva la sospensione dell'esecuzione e, costitui
tasi la prefettura di Forlì, escuteva un testimone indicato dall'op
ponente. Indi, con sentenza del 2 marzo 1984, accoglieva l'oppo
sizione, osservando che, nella specie, non sussistevano gli estremi
della coscienza e volontarietà dell'azione, prescritti dall'art. 3 1.
689/81. A tal proposito il pretore rilevava che era prassi costante
delle forze di polizia della zona consentire che i veicoli di prove nienza sanmarinese circolassero liberamente, anche in attesa di
collaudo, con targa provvisoria e prima del rilascio del documen
to definitivo di immtricolazione. Riteneva, quindi, che l'errore
del Palmigiano era determinato in parte dal comportamento del
1 ' amministrazione.
Avverso la sentenza del Pretore di Rimini la prefettura di Forlì'
ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico com
plesso motivo.
Motivi della decisione. — Con il motivo di ricorso la prefettu ra deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 1. 24 novem
bre 1981 n. 689, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione
e falsa interpretazione dell'art. 2697 c.c. e, infine, vizio di moti
vazione. Con l'unico motivo la parte ricorrente prospetta diverse
censure, e precisamente: 1) l'erroneità della nozione recepita dal
pretore di «coscienza e volontarietà dell'azione», la quale, secon
do il ricorrente, sta ad indicare soltanto la riferibilità dell'azione
alla volontà cosciente dell'individuo e cioè il nesso psichico tra
l'agire ed il soggetto; cosi intesa, la coscienza e volontà dell'azio
tesi in errore sul fatto ha efficacia esimente ove incolpevole, con l'obbli
go per l'agente di dimostrare di aver commesso il fatto senza colpa; sulla stessa linea di Cass. 3958/89 in epigrafe, v. Pret. Taranto 15 dicembre
1987, id., Rep. 1988, voce Circolazione stradale, n. 123, in tema di ine scusabilità dell'ignoranza della reale cilindrata di ciclomotore maggiorato.
Sulla legittimità della consuetudine secundum legem, nel campo ammi
nistrativo, v. Trib. Napoli 15 febbraio 1988, id., 1989, I, 625, con nota
di richiami; sull'illegittimità della prassi amministrativa contrastante con
norme di legge, v. App. Bologna 18 giugno 1988, ibid., 2598.
Sulla rilevanza della prassi amministrativa illegittima ai fini della confi
gurabilità della buona fede nel campo penale, v. Pret. Pizzo Calabro
19 novembre 1986, id., 1987, 11, 628; Pret. Taranto 21 dicembre 1984, id., 1985, II, 415, con nota di Ingroia (con riferimento alla prassi diffusa nella categoria professionale) e Pret. Torino 21 maggio 1983, id., 1984,
II, 599. Per riferimenti sulla confisca dei veicoli circolanti senza carta di circo
lazione, v., da ultimo, Cass. 26 ottobre 1989, n. 4500, ed altre, id., 1990,
I, 517, con nota di richiami. In relazione all'oggetto della sentenza del Pretore di Forlì' in epigrafe
si veda, in termini, Cass. 2 ottobre 1989, n. 3960, id., Mass., 584 (che
esplicitamente ritiene applicabile l'art. 95 cod. strad. ed esclusa l'infrazio
ne ex art. 58 anche ai residenti in Italia, riservando la validità della limi
tazione soggettiva ai non residenti ed agli stranieri solo per la diversa
ipotesi dell'importazione temporanea di veicoli disciplinata dall'art. 97);
contra, stando a quello che si desume implicitamente dall'ultima parte della motivazione, Pret. Catania 30 marzo 1988, Giur. merito, 1989, 1246, con nota di S. Monteforte, nonché Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 1982, n. 218, Foro it., 1982, III, 510 (che ha ritenuto legittima la prassi ammi
nistrativa adottata in materia di rilascio della carta di circolazione nel
contrasto tra il 2° ed il 7° comma dell'art. 58 cod. strad.), con nota
di richiami, cui adde, dello stesso estensore della sentenza 23 novembre
1989, in rassegna, M. Leoni, Circolazione sul territorio italiano di veicoli
d'esportazione e d'importazione; art. 95 e 97 cod. strad., in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1988, 590.
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PARTE PRIMA 1912
ne non poteva ritenersi mancante nel Palmigiano, essendo indi
scusso che l'autovettura priva della carta di circolazione era stata
fatta da lui circolare nel pieno possesso delle sue facoltà mentali;
2) erronea affermazione dell'assenza di colpa nel Palmigiano sul
la base di una prassi affermata dal pretore, ma che la prefettura
ricorrente ritiene: a) non provata nella sua esistenza, b) inidonea
comunque ad escludere la colpa. IL motivo di ricorso, in tutte le censure prospettate, è fondato.
Erronea è, innanzitutto, l'affermazione fatta dal pretore sul
l'insussistenza nel Palmigiano della «coscienza e volontarietà del
l'azione», fatta derivare dall'asserita prassi delle forze di polizia
della zona di consentire che i veicoli di provenienza sanmarinese
circolassero liberamente anche in attesa di collaudo con targa prov
visoria e prima del rilascio del documento definitivo di circolazione.
L'identità della formula che si rinviene nell'art. 3, 1° comma,
1. 24 novembre 1981 n. 689 con quella dell'art. 42, ultimo com
ma, c.p. consente di recepire integralmente le elaborazioni del
l'interpretazione penalistica in ordine al concetto di «coscienza
e volontà» (dell'azione o dell'omissione). Con tale requisito si
intende la riferibilità della condotta alla volontà cosciente dell'in
dividuo, la quale è eclusa solo in presenza di comportamenti «non
dominabili» dalla sfera psichica del soggetto. Poiché, nella spe
cie, il pretore ha attribuito rilevanza all'osservanza, da parte del
l'agente, di una prassi delle forze di polizia della zona, senza
nulla osservare in ordine al nesso psichico tra il soggetto e la
circolazione del veicolo, deve ritenersi che la sentenza impugnata
abbia indicato, come assenza di coscienza e volontà dell'azione,
l'assenza di colpa dell'agente, requisito pur esso richiesto dal
l'art, 3 1. 689/81.
Ma anche l'affermazione dell'insussistenza di colpa nel Palmi
giano deve ritenersi erronea, posto che essa viene fondata, dalla
sentenza impugnata, esclusivamente sulla prassi sopra menzionata.
Innanzitutto, l'esistenza di questa prassi non è sufficientemente
motivata dal pretore, che al riguardo fa un'affermazione del tut
to apodittica e priva di ogni elemento probatorio. Ma l'asserita prassi, anche se fosse sussistente, non sarebbe
idonea a costituire un errore incolpevole esclusivo della responsa
bilità secondo il principio espresso dal cpv. dell'art. 3 1. 689/81.
Si tratterebbe infatti di errore (di diritto) sull'esistenza del divieto
legislativo; e tale errore, in quanto determinato dalla mera tolle
ranza dell'amministrazione e non da specifiche assicurazioni da
parte della stessa, non sarebbe scusabile, né per il principio della
c.d. buona fede, elaborato dalla giurisprudenza penalistica, né
per la sua inevitabilità (che, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 364/88, Foro it., 1988, I, 1385, rende scusabile
l'ignoranza della legge penale e quindi — deve ritenersi — anche
della legge che prevede sanzioni amministrative punitive). Di ciò
si è reso conto, d'altronde, lo stesso pretore, quando ha osserva
to che l'errore del Palmigiano è stato determinato dal comporta
mento dell'amministrazione soltanto «in parte», onde esso non
può dirsi del tutto incolpevole, come è richiesto dall'art. 3, cpv.,
1. 689/81 per l'errore sul fatto (e, quindi, a maggior ragione,
per l'errore sul precetto normativo). Poiché la sentenza impugnata che ha accolto l'opposizione del
Palmigiano per assenza di colpa è motivata in modo erroneo per
vizi logici e giuridici, essa va cassata. La causa va rinviata al
Pretore di Forlì'.
II
Svolgimento del processo. — Con ricorso ex art. 22 1. 689/81
depositato in cancelleria il 22 febbraio 1988 la società mobili Sisi
Augusto e C. s.a.s., corrente in Città di Castello, in persona del
legale rappresentante, esponeva che in data 3 febbraio 1989 le
era stata notificata ordinanza del prefetto della provincia di For
lì, con cui si disponeva la confisca dell'autovettura BMW 524
TD munita di targa doganale E557 Z3341, che il giorno 14 gen
naio 1989 era stata sorpresa a circolare senza carta di circolazio
ne in quanto importata dalla Germania e non ancora immatrico
lata in Italia. Contestava la motivazione del provvedimento lad
dove si leggeva che non v'era prova di misure adottate e idonee
ad impedire l'uso del mezzo da parte di terzi. Asseriva in partico
lare che l'autovettura era stata usata da Sisi Roberto, figlio del
legale rappresentante della società Sisi Augusto, senza che costui,
per obiettiva impossibilità dovuta ad impegno di lavoro, avesse
potuto vigilare dovutamente al riguardo. Eccepiva inoltre che la
Il Foro Italiano — 1990.
targa doganale, rilasciata il 28 dicembre 1988, abilitava alla cir
colazione per un periodo di trenta giorni dalla data di introduzio
ne del veicolo in Italia, e che, in ogni caso, i veicoli già immatri
colati all'estero potevano circolare in Italia per la durata massi
ma di un anno in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine, ai sensi dell'art. 95 cod. strad. Alla luce di ciò
doveva, peraltro, essere considerata la buona fede del conducente
di versare in condotta lecita, e, quanto meno, gli si doveva rico
noscere la scusabilità dell'errore.
Chiedeva, pertanto, declaratoria di nullità dell'ordinanza di con
fisca. (Omissis) Motivi della decisione. — Va riconosciuta la scusabilità dell'er
rore interpretativo, in relazione ai contenuti dell'art. 95 cod. strad.,
per come accennato da parte opponente. Per l'ordinamento sus
siste l'ovvia necessità di una disciplina che contempli il flusso
dei beni mobili registrati all'estero e di adeguati strumenti di evi
denziazione e controllo al riguardo, in particolare autoveicoli, mo
toveicoli e rimorchi importati e provenienti da Stati stranieri, o
in procinto di esportazione, circolanti sul territorio della nostra
repubblica. Le norme del codice stradale che concernono queste ipotesi so
no gli art. 95 e 97, rispettivamente intitolati alla «circolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati ne
gli Stati esteri» e alla «circolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri».
L'art. 95 stabilisce che «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimor
chi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiu
to alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per
la durata massima di un anno, in base al certificato di immatri
colazione dello Stato di origine». L'art. 97 recita: «agli autoveicoli ed ai motoveicoli importati
temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazio
ne, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali ed appar
tengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che
sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della
durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una spe
ciale targa di riconoscimento».
Si tratta di disposizioni che, purtroppo, non si prestano ad un'in
terpretazione immediata, ma richiedono un vaglio analitico ed
un'esatta lettura, anche in considerazione delle pesanti sanzioni
comminabili per la circolazione abusiva dovuta alla loro disatten
zione. Le rubriche delle due norme (art. 95: «circolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati
esteri»; art. 97: circolazione di autoveicoli e motoveicoli apparte
nenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri») paiono
ricondurre le relative fattispecie a diversi fattori, e cioè la pre
gressa immatricolazione in uno Stato estero, e l'appartenenza a
persona residente all'estero (gli stranieri sono «di passaggio»).
Peraltro, poiché in Italia è possibile immatricolare soltanto vei
coli appartenenti a residenti nel territorio dello Stato (art. 58,
2° comma, cod. strad.: «l'ispettorato della motorizzazione civile
nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di cir
colazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo,
e provvede all'immatricolazione»), e quindi i veicoli appartenenti a residenti all'estero possono essere stati immatricolati sempre e
solo all'estero, a ben vedere tali circostanze non integrano il solo
dato differenziante. La distinzione va pure fatta con attenzione
alla lettera dell'art. 97, che accomuna due categorie, i veicoli mai
immatricolati all'estero («nuovi di fabbrica per l'esportazione») e quelli già immatricolati all'estero, ma «importati temporanea
mente». Proprio quest'ultima previsione, per il suo innegabile si
gnificato di specialità, permette, in via di esclusione, di identifi
care nei veicoli immatricolati all'estero, ma importati definitiva
mente in Italia, la tipologia di cui all'art. 95. Non solo, ma poiché
l'importazione definitiva è ovviamente finalizzata ad una nuova
immatricolazione nel nostro Stato, ne consegue che il bene im
portato definitivamente può essere solo di proprietà di individui
residenti in Italia. Proprio sulla base di tali distinti profili, queste due norme,
oltre a stabilire due separati trattamenti amministrativi (ammis
sione a circolare in Italia per la durata massima di un anno in
base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ex
art. 95, e rilascio di una carta di circolazione della durata massi
ma di un anno, e speciale targa di riconoscimento, ex art. 97),
introducono ipotesi, la cui diversità riverbera variamente sulle con
seguenze sanzionatorie in caso di cessata abilitazione alla circo
lazione.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Estranea al presente contesto una rilettura dell'art. 97 cod.
strad., non ricadendo nelle sue previsioni il caso di specie, peral tro, sull'art. 95 si focalizzano pesanti dubbi interpretativi.
La norma ha un ambito circoscritto ai casi, quale la presente fattispecie, di importazione definitiva di veicolo già immatricola to all'estero e appartenente a persona residente in Italia, la quale, avendolo acquistato in altro Stato, intenda poi servirsene nel no stro paese.
Essa, però, legittima un pesante rilievo critico, stante l'ineludi bile contraddizione fra l'ultravalidità che sembra conferita, nella durata massima di un anno, al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ed il carattere definitivo dell'importazione, per il quale, una volta espletate le formalità doganali, la regola mentazione amministrativa estera cessa con automatico e sostitu tivo ingresso di quella italiana. In altri termini, il veicolo, proprio perché importato definitivamente, è immediatamente soggetto al la disciplina del nostro Stato e, pertanto, deve essere subito im
matricolato in Italia, ai sensi dell'art. 58, 1° comma, cod. strad. Occorre qindi interpretare la lettera dell'art. 95 con un'avvedu
ta restrizione della sua valenza applicativa e considerare che sono
comunque possibili ipotesi di circolazione stradale sul territorio italiano del veicolo d'importazione definitiva.
Anzitutto, ciò accade quando sulla linea doganale (confini o lidi del mare) non esiste un posto doganale, per cui le operazioni devono essere compiute in altro ufficio sito all'interno del territo rio doganale, al quale si deve arrivare secondo un percorso al
l'uopo prescritto ai sensi dell'art. 16 t.u. 23 gennaio 1973 n. 43.
Inoltre, vi è un altro itinerario che, oltre al precedente, va se
guito sempre, ed è quello compreso fra il luogo in cui sono state
eseguite le formalità doganali e la località di residenza del pro prietario, nella cui provincia il bene deve essere immatricolato, presso l'ispettorato competente.
Solo e limitatamente a tali adempimenti il veicolo importato, munito di targa Z (zollant, dogana), può viaggiare sul territorio del nostro Stato.
Si deve allora arguire che l'art. 95 non pone un periodo di ultrattività dell'immatricolazione avvenuta nello Stato d'origine (o di validità assoluta della carta di circolazione internazionale ivi rilasciata), ma stabilisce un vero e proprio termine di decaden
za, comunque nella misura massima di un anno, per l'esaurimen to del tragitto dalla dogana alla residenza (ed eventualmente dal confine alla dogana, per una logica propedeuticità).
Il ministero dell'interno, con circolare n. 300/44598/101/20/21/5 del 31 gennaio 1984, avente ad oggetto «Cittadini italiani condu centi autovetture munite di targhe doganali (Z)», richiamata dal
prefetto nella sua comparsa, ha inteso chiarire che il veicolo im
portato definitivamente deve per ciò sottostare completamente al la legislazione italiana, ivi compreso l'obbligo di immatricolazio ne. Ne risulta il divieto di circolare prima che siano stati soddi sfatti tali adempimenti. Questa circolare, peraltro, esclude la
fattispecie del veicolo importato definitivamente dall'ambito nor
mativo dell'art. 95, cui riferisce, invece, il caso di persona resi dente all'estero che si rechi in Italia per un soggiorno temporaneo a scopo turistico o lavorativo. Questo pretore dissente da tale visuale per le ragioni già esposte. Si aggiunge inoltre che, anche alla luce delle diverse disposizioni vigenti, la fattispecie dell'im
portazione temporanea non è rapportabile ai contenuti dell'art. 95: infatti, in base all'art. 216 t.u. 23 gennaio 1973 n. 43, per i veicoli importati temporaneamente è possibile prescindere dalle
formalità doganali, e tale previsione non è contemperabile con
quella dell'art. 95, che contempla solo veicoli che «abbiano già
adempiuto alle formalità doganali». Nel senso che la targa Z le
gittima la circolazione unicamente dalla frontiera al più vicino
posto di dogana, si veda anche Cass. pen. 28 aprile 1984, in Cod.
rep. delle leggi penali speciali, 1986, 411 (a cura di P. Dubolino
e M. Abate). Si devono cosi individuare le illiceità nascenti in caso di disat
tenzione della disciplina ora descritta, e cioè qualora si segua un
percorso diverso da quello strettamente ad hoc, o ci si ponga in viaggio oltre il limite del tempo disponibile.
Esula innanzitutto ogni ipotesi di contrabbando, in quanto il
bene, importato definitivamente, è di nazionalità italiana a tutti
gli effetti. Si verificano invece, concorsualmente, gli illeciti già indicati
sub 2), ossia il reato di cui all'art. 66, 8° comma, cod. strad.
(circolazione senza targa) e le infrazioni amministrative di cui agli art. 58, 9° comma, cod. strad. (circolazione senza che sia stata
Il Foro Italiano — 1990.
rilasciata la carta di circolazione) e 32, 1° comma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990 (circolazione in assenza di copertura assicurativa), con le dovute implicazioni di natura cautelare (sequestro ex art.
13, 3° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689) e sanzionatoria ac cessoria (confisca ex art. 21, 3° comma, stessa legge). Ciò in quan to, come già spiegato, non vi è alcuna ultravalidità dei documenti rilasciati nello Stato di origine, come purtroppo una comprensio ne atecnica del testo dell'art. 95 lascerebbe intuire.
Cadono quindi le obiezioni adombrabili, afferenti una presun ta prorogatio dell'immatricolazione estera. In particolare, si può
puntualizzare che, in caso di importazione temporanea di veicolo
appartenente a persona residente all'estero, al decorso del perio do accordato per il soggiorno in Italia, anche se prematuro ri
spetto all'eventuale scadenza della carta di circolazione data dal
paese d'origine, conseguono sempre e solo gli effetti connessi al
regime di importazione temporanea, e cioè l'applicabilità delle
pene previste per il reato di contrabbando. Non subentra invece
un'efficacia succedanea e temporanea dell'originaria immatrico lazione straniera, né tantomeno si consumano gli illeciti di cui
agli art. 66, 6° comma, 58, 9° comma, cod. strad., e 32, 1° com
ma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990, trattandosi, come già visto, di
merce estera, perciò aliena dalla disciplina di pubblicità e regi strazione propria dei veicoli di nazionalità italiana.
A questo punto occorre porre un correttivo dell'interpretazione finora svolta in via di stretto diritto.
La norma dell'art. 95 cod. strad. risulta formulata in modo assai infelice, richiedendo all'utente della strada un'osservanza
che, per i termini puramente e semplicemente desumibili dalla sua lettera, è difficilmente pretendibile.
Non si può negare, infatti, che il testo, per i contenuti che
esprime ed i significati che se ne traggono sul piano logico e lin
guistico, sia ben recepibile sic et simpliciter, nel senso della paci fica ammissione a circolare in Italia per la durata massima di
un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato
d'origine. Si è invece visto che un'esatta recezione della disposizione in
esame è possibile solo dopo un attento e complesso filtro erme
neutico, dilatato ai meccanismi ed agli adempimenti doganali, di
ligente ai lineamenti interpretativi offerti al riguardo dalle pub bliche amministrazioni competenti e, soprattutto, intessuto sulla
considerazione di varie fattispecie e delle relative, reciprocamente intersecanti, applicazioni dei dati normativi disponibili.
Ci si deve allora chiedere se un tale approccio tecnico-giuridico, di portata non trascurabile, sia ragionevolmente gravabile in ca
po al cittadino privo di cognizioni specialistiche in materia, a fronte di un dettato legislativo che plausibilmente ingenera la convinzio
ne della liceità di una condotta diversa da quella voluta dall'ordi
namento. Questo pretore ritiene di propendere per una risposta negativa, in primis essendo iniquo addebitare oggettivamente ed
aprioristicamente al privato anche le conseguenze ricollegabili ad una normazione non appropriata, ed inoltre costituendo la confi sca una sanzione eccessiva in relazione all'effettiva colpevolezza ascrivibile all'interessato. È allora opportuno ricercare correttivi idonei ad eludere la drasticità degli effetti ricorribili in caso di circolazione abusiva.
Un primo rimedio è offerto dalla teoria della «buona fede», cui si richiama un largo indirizzo giurisprudenziale in diritto pe nale e per il quale, ferma restando l'operatività assoluta della norma per l'irrilevanza dell'ignoranza della legge penale posta dal l'art. 5 c.p., ove, tuttavia, la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi da un elemento positivo, e cioè da una circostanza che induca nella convinzione della sua liceità, non si ravvisa reato
per mancanza di elemento psicologico.
Questo orientamento, ripetutamente affermato dalla Corte di
cassazione, è applicabile alle violazioni amministrative, come già si è riscontrato in alcune decisioni pretorili. L'art. 3, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, infatti, conferendo attitudine esi
mente al solo errore di fatto non determinato da colpa, esclude
qualsiasi rilevanza dell'errore di diritto, per cui rivive l'esigenza
equitativa di reperire espedienti lenitivi di una via normativa tan
to cogente e totalizzante.
Il criterio della buona fede, ad avviso di chi scrive, è ben assu
mibile anche in questo settore in quanto la Costituzione, ponen do all'art. 25, 2° comma, il principio di legalità nulla poena sine
lege, accomuna e compendia tutto il diritto punitivo stabilendo
che nessuno può essere «punito» se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Non solo,
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1915 PARTE PRIMA 1916
ma poiché la stessa legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 ha
introdotto un sistema di diritto amministrativo punitivo ispirato ai dettami propri del diritto penale, non si vede come possano restarne emarginati principi generalissimi peculiari ai concetti di
colpevolezza e punibilità, quale quello della buona fede esimente
dell'elemento soggettivo dell'illecito.
Si deve tuttavia tenere presente che non sempre può ricorrere
il dato positivo della buona fede, per cui sarebbe piuttosto auspi cabile identificare un'ottica che investa radicalmente l'art. 95 cod.
strad., si da addivenire ad una sistematica essenzialmente uniforme.
Occorre allora riflettere che, giusto in tema di inescusabilità
dell'ignoranza della legge penale, si è pronunciata la Corte costi
tuzionale dichiarando l'illegittimità dell'art. 5 c.p. nella parte in
cui non esclude dall'inescusabilità l'ignoranza inevitabile.
La corte ha cosi profondamente inciso sull'ordinamento rimo
dellando questa norma di «sbarramento» in termini di retta ar
monia con la subiettività intrinseca ed imprescindibile della col
pevolezza. La Consulta ha puntualizzato che la colpa non può mai essere data per presunta poiché la responsabilità penale, do
vendo essere personale, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 Cost.,
sorge con l'effettiva presenza dell'elemento soggettivo, il quale
implica una relazione dell'agente con il fatto, non riduttivamente
inteso quale insieme di elementi oggettivi e materiali, ma conside
rato nel suo «integrale» disvalore antigiuridico. La relazione va
quindi giustamente posta fra agente e legge, per cui l'impossibili tà di conoscenza del precetto, dunque dell'illiceità, non attribui
bile alla volontà del soggetto esclude la punibilità. Per il cittadino, ha poi chiarito la corte, vi è l'obbligo di osser
vare la legge, non una soggezione alla stessa: pertanto, egli va
messo in condizione di non trasgredirla, ed è lo Stato che deve
assicurare la riconoscibilità delle norme previa giusta conformità
dell'apparenza al contenuto.
Premessi questi rilievi, la richiamata sentenza ha poi spiegato che il passaggio fra l'oggettiva conoscibilità garantita dallo Stato
e l'effettiva conoscenza avviene tramite la mediazione dell'attivi
tà conoscitiva del singolo soggetto, il quale ha strumentali e spe cifici doveri d'informazione e ragguaglio. Però, insegna la corte, deve essere vagliata la sua reale possibilità di conoscenza anche
assolvendo a tali doveri.
L'apprezzamento d'inevitabilità dell'ignoranza, quindi, va con
dotto in base a parametri oggettivi puri, se la conoscenza del
precetto del divieto è impossibile per ogni consociato, ad esempio
per assoluta oscurità del testo o caotico atteggiamento interpreta tivo da parte della giurisprudenza, oppure attraverso criteri misti, con l'analisi delle particolari cognizioni e abilità del singolo, si
da fondare la scusa anche su un fattore di soggettività, per la
tutela costituzionalmente dovuta a chi versa in condizioni di infe
riorità. Ne deriva che, in determinati campi, solo dalle persone fornite di specifica preparazione tecnica sono esigibili doveri di
approfondita diligenza, considerata soprattutto la rilevanza pena le oggi conferita a tanti fatti privi di disvalore sociale.
Le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale in tema di
ignoranza scusabile non possono restare estranee ad una conside razione all'art. 95 cod. strad., i cui significati non trovano espres sione chiara nella lettera della norma, ma presuppongono uno
sforzo interpretativo richiedibile solo a chi ha una spiccata attitu dine professionale negli ambiti che ne vengono contemplati. Es
sendo quindi plausibile un'errata ricezione del testo, il giudizio
d'ignoranza inevitabile, dunque scusabile, è decisamente sostenibile.
Per le considerazioni dianzi fatte sull'unicità concettuale del
diritto punitivo (penale amministrativo), la statuizione della corte
è legittimamente estensibile alle infrazioni amministrative, tanto
più che la stessa Consulta, proprio nella citata sentenza, ha espli citamente rilevato che il dovere di osservare le norme penali non
è che una specificazione dell'obbligo generale di osservare le leggi della repubblica sancito dal 1° comma dell'art. 54 Cost. È quindi ovvio che le delucidazioni stese sull'oggettiva conoscibilità di pre cetti legislativi hanno un respiro totalizzante ed abbracciano tutto il diritto positivo.
Nel caso in questione, poiché non vi sono motivi per escludere
Sisi Roberto dal novero dei cittadini avulsi da particolari cogni zioni tecnico-giuridiche, tali da generargli il preciso dovere ogget tivo di attenersi al vaglio interpretativo legittimo della norma giu ridica anche quando quest'ultima è oscura e non intelligibile, la
sua condotta, per l'intrinseca scusabilità dell'errore, è scevra da fattori di censura.
Non sussistendo la responsabilità contestata, l'illecito va nega to e l'opposizione è da accogliere, con annullamento dell'ordi
nanza impugnata.
Il Foro Italiano — 1990.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 22 ago sto 1989, n. 3736; Pres. Falcone, Est. Beneforti, P.M. Di
Renzo (conci, diff.); Di Grecchio (Aw. Manigro) c. Proc. gen. Cass. ed altri. Conferma Cons. sup. magistratura, sez. discipli
nare, 12 febbraio 1988.
Ordinamento giudiziario — Provvedimenti disciplinari contro ma
gistrati — Ricorso in Cassazione — Ordine della discussione — Rinvio alla disciplina del codice di procedura civile — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 24; cod. proc. civ., art. 379; cod. proc. pen. del 1930, art.
468; 1. 24 marzo 1958 n. 195, norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, art.
17; d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, disposizioni di attuazione
e di coordinamento della 1. 24 marzo 1958 n. 195, art. 60). Ordinamento giudiziario — Procedimenti disciplinari contro ma
gistrati — Ricorso in Cassazione — Omesso deposito della co
pia autentica del provvedimento impugnato — Utilizzabilità della
copia presente nel fascicolo del Consiglio superiore della magi stratura — Improcedibilità — Esclusione (Cod. proc. civ., art.
369). Ordinamento giudiziario — Procedimenti disciplinari contro ma
gistrati — Magistrato sottoposto a procedimento penale — So
spensione preventiva dalle funzioni e dallo stipendio — Com
petenza della sezione disciplinare — Fattispecie (R.d.leg. 31 mag
gio 1946 n. 511, guarentigie della magistratura, art. 31; 1. 24
marzo 1958 n. 195, art. 17; d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, art. 58).
Ordinamento giudiziario — Procedimenti disciplinari contro ma
gistrati — Sospensione preventiva di magistrato sottoposto a
procedimento penale — Decisione sull'istanza di revoca — Ne
cessità di sentire il ministro di grazia e giustizia richiedente il
provvedimento — Esclusione (Cost., art. 97; r.d.leg. 31 mag
gio 1946 n. 511, art. 31; d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, art. 58). Ordinamento giudiziario — Procedimenti disciplinari contro ma
gistrati — Sospensione preventiva di magistrato sottoposto a
procedimento penale — Termine minimo per la difesa e audi
zione preventiva — Necessità — Esclusione (Cost., art. 24; cod.
proc. pen. del 1930, art. 407, 409, 630; r.d.leg. 31 maggio 1946
n. 511, art. 30, 31, 33).
Il procedimento di impugnazione delle decisioni emesse dalla se
zione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura da
vanti alle sezioni unite della Cassazione è regolato esclusiva
mente dalle disposizioni del codice di procedura civile sul pro cedimento per cassazione; è, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo com
ma, l. 24 marzo 1958 n. 195, nella parte in cui, attraverso il
richiamo all'art. 379 c.p.c., stabilisce un ordine nella discussio
ne in cui la trattazione orale delle conclusioni del p.m. segue la difesa degli avvocati e non concede quindi, ai sensi dell'art.
468 c.p.p. del 1930, al difensore il diritto di parlare per ultimo, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)
Non dà luogo ad una pronuncia di improcedibilità, ai sensi del
l'art. 369, 2° comma, c.p.c., l'omesso deposito da parte del
ricorrente avverso una decisione della sezione disciplinare del
Consìglio superiore della magistratura di copia autentica del
provvedimento impugnato, quando a ciò può validamente sop
perirsi utilizzando la copia autentica esistente nel fascicolo del
Consiglio superiore della magistratura. (2)
(1) Per l'esplicita affermazione secondo cui nel procedimento avanti la Corte di cassazione avente ad oggetto il ricorso contro le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura deb bono necessariamente operare le disposizioni del codice di procedura civi
le, sia per quanto riguarda l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugna zione, sia i motivi deducibili e l'iter del giudizio di legittimità, v. Cass. 15 novembre 1982, n. 6085, Foro it., 1983, I, 680, con nota di richiami.
In tema di difesa davanti alla sezione disciplinare del Consiglio supe riore della magistratura, v. Cass. 12 aprile 1985, n. 2412, id., 1985, I, 2941, con nota di richiami, circa l'obbligo, per il magistrato incolpato, di essere difeso da altro magistrato.
(2) Nel senso che il ricorso per cassazione non è improcedibile per man cato deposito di copia autentica della sentenza impugnata, quando sia certa la conformità all'originale della copia (non autentica) prodotta, la
quale può essere anche contenuta nel fascicolo d'ufficio o essere prodotta dal resistente, v. Cass. 26 marzo 1977, n. 1193, Foro it., Rep. 1977, voce Cassazione civile, n. 252. In senso analogo, v. pure Cass. 5 dicembre
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