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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1989, n....

Date post: 27-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1989, n. 3958; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Lanni (concl. conf.); Prefetto di Forlì (Avv. dello Stato Polizzi) c. Palmigiano. Cassa Pret. Rimini 2 marzo 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 1909/1910-1915/1916 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184738 . Accessed: 28/06/2014 08:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.29 on Sat, 28 Jun 2014 08:05:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1989, n. 3958; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Lanni (concl. conf.); Prefetto di Forlì (Avv.

sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1989, n. 3958; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Lanni (concl.conf.); Prefetto di Forlì (Avv. dello Stato Polizzi) c. Palmigiano. Cassa Pret. Rimini 2 marzo1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1909/1910-1915/1916Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184738 .

Accessed: 28/06/2014 08:05

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

erroneità giuridica è stata in precedenza dimostrata) che la posi zione dell'esercente l'emittente televisiva, privo di autorizzazione, fosse tutelabile solo in via possessoria, rigettò la domanda, in

quanto petitoria.

Pertanto, accolto il ricorso principale nei sensi sopra precisati, la sentenza va cassata nella parte concernente il rigetto della do

manda del Ferrara, con rinvio ad altra sezione della corte

d'appello. Il giudice di rinvio provvederà al riesame delle risultanze pro

cessuali ed attenendosi ai principi di diritto in precedenza enun

ciati in ordine alla spettanza dell'azione negatoria al proprietario di un impianto emittente televisivo ed alla spettanza allo stesso, se imprenditore, anche dell'azione ex art. 2598, n. 3, e 2599 c.c.,

valuterà il merito della domanda proposta, provvedendo anche

sulle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 ottobre

1989, n. 3958; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Lanni (conci,

conf.); Prefetto di Forlì (Aw. dello Stato Polizzi) c. Palmigia no. Cassa Pret. Rimini 2 marzo 1984.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Prassi tollerante

della polizia — Errore incolpevole — Esclusione (L. 24 novem

bre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 3).

L'allegazione, da parte del responsabile di violazione amministra

tiva, di una prassi delle forze di polizia della zona tollerante

del comportamento sanzionato non è idonea a costituire un

errore incolpevole esclusivo della responsabilità secondo l'art.

3, 2° comma, l. 24 novembre 1989 n. 689, perché non ricondu

cibile al principio di «buona fede» né inevitabile. (1)

II

PRETURA DI FORLÌ'; sentenza 23 novembre 1989; Giud. Leo

ni; Soc. mobili Sisi (Avv. Fusconi) c. Prefetto di Forlì.

Circolazione stradale — Veicolo importato e non immatricolato — Confisca — Errore di diritto — Ignoranza inevitabile —

Configurabilità (D.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, t.u. delle norme

sulla circolazione stradale, art. 58, 95, 97; 1. 24 novembre 1981

n. 689, art. 21).

Deve essere annullato il provvedimento di confisca di autoveicolo

immatricolato all'estero e definitivamente importato in Italia

da residente che lo abbia fatto circolare privo della carta di

circolazione e dell'immatricolazione in Italia, nella convinzio

ne, determinata da errore scusabile per la non agevole intellig

gibilità della norma, che l'art. 95 codice stradale consentisse

in ogni caso la circolazione in Italia per il periodo di un anno

in forza del certificato d'immatricolazione dello Stato d'o

rigine. (2)

(1-2) La corte applica in termini restrittivi al campo delle sanzioni am

ministrative i principi affermati da Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364

(.Foro it., 1988, I, 1385, con nota di G. Fiandaca e 1990, I, 415, con

nota di E. Grande) e 13 dicembre 1988, n. 1085 (id., 1989, I, 1378, con nota di A. Ingroia, cui adde, per ulteriori riferimenti, Trib. mil.

Padova 20 giugno 1989, ibid., II, 634 e Trib. min. Firenze 27 settembre

1989, id., 1990, II, 192), ritenendo che non possa costituire un motivo

sufficiente ad escludere la colpa la conoscenza di una non dimostrata

né facilmente dimostrabile «prassi» dell'amministrazione che consentireb

be la circolazione di autoveicoli di provenienza sanmarinese con targa

provvisoria e prima del rilascio del documento definitivo di circolazione.

Per riferimenti in materia di rilevanza dell'errore nel campo degli illeci

ti amministrativi, v. Cass. 5 maggio 1988, n. 3321, id., 1988, I, 1863, con nota di richiami, che (non tenendo conto della sent. 364/88 della

Corte costituzionale) ha deciso nel senso che l'errore di diritto concretan

II Foro Italiano — 1990.

I

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 14 otto

bre 1983 Antonio Palmigiano proponeva davanti al Pretore di

Rimini opposizione avverso l'ordinanza del 6 agosto 1983 con

la quale il prefetto di Forlì aveva disposto la confisca dell'auto

vettura «Porsche 911/T» che, il precedente 10 luglio, era stata

sequestrata dalla polizia stradale, in quanto mai immatricolata

in Italia e circolante con targa di cartone «RSM-12793», ma ra

diata dal pubblico registro automobilistico della repubblica di S.

Marino. A fondamento dell'opposizione il Palmigiano deduceva

che aveva acquistato l'autovettura confiscata da Alberto Cermi

di Rimini ed aveva incaricato un'agenzia automobilistica di Torre

del Greco di provvedere all'immatricolazione della stessa; l'agen zia gli aveva rilasciato una dichiarazione attestante che la pratica era in corso e gli aveva assicurato che poteva viaggiare regolar

mente; egli, agli inizi di giugno, era stato chiamato dall'ufficio

motorizzazione di Napoli per il collaudo, ma questo era stato

rinviato per consentire la regolarizzazione della marmitta di scarico.

Il pretore disponeva la sospensione dell'esecuzione e, costitui

tasi la prefettura di Forlì, escuteva un testimone indicato dall'op

ponente. Indi, con sentenza del 2 marzo 1984, accoglieva l'oppo

sizione, osservando che, nella specie, non sussistevano gli estremi

della coscienza e volontarietà dell'azione, prescritti dall'art. 3 1.

689/81. A tal proposito il pretore rilevava che era prassi costante

delle forze di polizia della zona consentire che i veicoli di prove nienza sanmarinese circolassero liberamente, anche in attesa di

collaudo, con targa provvisoria e prima del rilascio del documen

to definitivo di immtricolazione. Riteneva, quindi, che l'errore

del Palmigiano era determinato in parte dal comportamento del

1 ' amministrazione.

Avverso la sentenza del Pretore di Rimini la prefettura di Forlì'

ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico com

plesso motivo.

Motivi della decisione. — Con il motivo di ricorso la prefettu ra deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 1. 24 novem

bre 1981 n. 689, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione

e falsa interpretazione dell'art. 2697 c.c. e, infine, vizio di moti

vazione. Con l'unico motivo la parte ricorrente prospetta diverse

censure, e precisamente: 1) l'erroneità della nozione recepita dal

pretore di «coscienza e volontarietà dell'azione», la quale, secon

do il ricorrente, sta ad indicare soltanto la riferibilità dell'azione

alla volontà cosciente dell'individuo e cioè il nesso psichico tra

l'agire ed il soggetto; cosi intesa, la coscienza e volontà dell'azio

tesi in errore sul fatto ha efficacia esimente ove incolpevole, con l'obbli

go per l'agente di dimostrare di aver commesso il fatto senza colpa; sulla stessa linea di Cass. 3958/89 in epigrafe, v. Pret. Taranto 15 dicembre

1987, id., Rep. 1988, voce Circolazione stradale, n. 123, in tema di ine scusabilità dell'ignoranza della reale cilindrata di ciclomotore maggiorato.

Sulla legittimità della consuetudine secundum legem, nel campo ammi

nistrativo, v. Trib. Napoli 15 febbraio 1988, id., 1989, I, 625, con nota

di richiami; sull'illegittimità della prassi amministrativa contrastante con

norme di legge, v. App. Bologna 18 giugno 1988, ibid., 2598.

Sulla rilevanza della prassi amministrativa illegittima ai fini della confi

gurabilità della buona fede nel campo penale, v. Pret. Pizzo Calabro

19 novembre 1986, id., 1987, 11, 628; Pret. Taranto 21 dicembre 1984, id., 1985, II, 415, con nota di Ingroia (con riferimento alla prassi diffusa nella categoria professionale) e Pret. Torino 21 maggio 1983, id., 1984,

II, 599. Per riferimenti sulla confisca dei veicoli circolanti senza carta di circo

lazione, v., da ultimo, Cass. 26 ottobre 1989, n. 4500, ed altre, id., 1990,

I, 517, con nota di richiami. In relazione all'oggetto della sentenza del Pretore di Forlì' in epigrafe

si veda, in termini, Cass. 2 ottobre 1989, n. 3960, id., Mass., 584 (che

esplicitamente ritiene applicabile l'art. 95 cod. strad. ed esclusa l'infrazio

ne ex art. 58 anche ai residenti in Italia, riservando la validità della limi

tazione soggettiva ai non residenti ed agli stranieri solo per la diversa

ipotesi dell'importazione temporanea di veicoli disciplinata dall'art. 97);

contra, stando a quello che si desume implicitamente dall'ultima parte della motivazione, Pret. Catania 30 marzo 1988, Giur. merito, 1989, 1246, con nota di S. Monteforte, nonché Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 1982, n. 218, Foro it., 1982, III, 510 (che ha ritenuto legittima la prassi ammi

nistrativa adottata in materia di rilascio della carta di circolazione nel

contrasto tra il 2° ed il 7° comma dell'art. 58 cod. strad.), con nota

di richiami, cui adde, dello stesso estensore della sentenza 23 novembre

1989, in rassegna, M. Leoni, Circolazione sul territorio italiano di veicoli

d'esportazione e d'importazione; art. 95 e 97 cod. strad., in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1988, 590.

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PARTE PRIMA 1912

ne non poteva ritenersi mancante nel Palmigiano, essendo indi

scusso che l'autovettura priva della carta di circolazione era stata

fatta da lui circolare nel pieno possesso delle sue facoltà mentali;

2) erronea affermazione dell'assenza di colpa nel Palmigiano sul

la base di una prassi affermata dal pretore, ma che la prefettura

ricorrente ritiene: a) non provata nella sua esistenza, b) inidonea

comunque ad escludere la colpa. IL motivo di ricorso, in tutte le censure prospettate, è fondato.

Erronea è, innanzitutto, l'affermazione fatta dal pretore sul

l'insussistenza nel Palmigiano della «coscienza e volontarietà del

l'azione», fatta derivare dall'asserita prassi delle forze di polizia

della zona di consentire che i veicoli di provenienza sanmarinese

circolassero liberamente anche in attesa di collaudo con targa prov

visoria e prima del rilascio del documento definitivo di circolazione.

L'identità della formula che si rinviene nell'art. 3, 1° comma,

1. 24 novembre 1981 n. 689 con quella dell'art. 42, ultimo com

ma, c.p. consente di recepire integralmente le elaborazioni del

l'interpretazione penalistica in ordine al concetto di «coscienza

e volontà» (dell'azione o dell'omissione). Con tale requisito si

intende la riferibilità della condotta alla volontà cosciente dell'in

dividuo, la quale è eclusa solo in presenza di comportamenti «non

dominabili» dalla sfera psichica del soggetto. Poiché, nella spe

cie, il pretore ha attribuito rilevanza all'osservanza, da parte del

l'agente, di una prassi delle forze di polizia della zona, senza

nulla osservare in ordine al nesso psichico tra il soggetto e la

circolazione del veicolo, deve ritenersi che la sentenza impugnata

abbia indicato, come assenza di coscienza e volontà dell'azione,

l'assenza di colpa dell'agente, requisito pur esso richiesto dal

l'art, 3 1. 689/81.

Ma anche l'affermazione dell'insussistenza di colpa nel Palmi

giano deve ritenersi erronea, posto che essa viene fondata, dalla

sentenza impugnata, esclusivamente sulla prassi sopra menzionata.

Innanzitutto, l'esistenza di questa prassi non è sufficientemente

motivata dal pretore, che al riguardo fa un'affermazione del tut

to apodittica e priva di ogni elemento probatorio. Ma l'asserita prassi, anche se fosse sussistente, non sarebbe

idonea a costituire un errore incolpevole esclusivo della responsa

bilità secondo il principio espresso dal cpv. dell'art. 3 1. 689/81.

Si tratterebbe infatti di errore (di diritto) sull'esistenza del divieto

legislativo; e tale errore, in quanto determinato dalla mera tolle

ranza dell'amministrazione e non da specifiche assicurazioni da

parte della stessa, non sarebbe scusabile, né per il principio della

c.d. buona fede, elaborato dalla giurisprudenza penalistica, né

per la sua inevitabilità (che, a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 364/88, Foro it., 1988, I, 1385, rende scusabile

l'ignoranza della legge penale e quindi — deve ritenersi — anche

della legge che prevede sanzioni amministrative punitive). Di ciò

si è reso conto, d'altronde, lo stesso pretore, quando ha osserva

to che l'errore del Palmigiano è stato determinato dal comporta

mento dell'amministrazione soltanto «in parte», onde esso non

può dirsi del tutto incolpevole, come è richiesto dall'art. 3, cpv.,

1. 689/81 per l'errore sul fatto (e, quindi, a maggior ragione,

per l'errore sul precetto normativo). Poiché la sentenza impugnata che ha accolto l'opposizione del

Palmigiano per assenza di colpa è motivata in modo erroneo per

vizi logici e giuridici, essa va cassata. La causa va rinviata al

Pretore di Forlì'.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso ex art. 22 1. 689/81

depositato in cancelleria il 22 febbraio 1988 la società mobili Sisi

Augusto e C. s.a.s., corrente in Città di Castello, in persona del

legale rappresentante, esponeva che in data 3 febbraio 1989 le

era stata notificata ordinanza del prefetto della provincia di For

lì, con cui si disponeva la confisca dell'autovettura BMW 524

TD munita di targa doganale E557 Z3341, che il giorno 14 gen

naio 1989 era stata sorpresa a circolare senza carta di circolazio

ne in quanto importata dalla Germania e non ancora immatrico

lata in Italia. Contestava la motivazione del provvedimento lad

dove si leggeva che non v'era prova di misure adottate e idonee

ad impedire l'uso del mezzo da parte di terzi. Asseriva in partico

lare che l'autovettura era stata usata da Sisi Roberto, figlio del

legale rappresentante della società Sisi Augusto, senza che costui,

per obiettiva impossibilità dovuta ad impegno di lavoro, avesse

potuto vigilare dovutamente al riguardo. Eccepiva inoltre che la

Il Foro Italiano — 1990.

targa doganale, rilasciata il 28 dicembre 1988, abilitava alla cir

colazione per un periodo di trenta giorni dalla data di introduzio

ne del veicolo in Italia, e che, in ogni caso, i veicoli già immatri

colati all'estero potevano circolare in Italia per la durata massi

ma di un anno in base al certificato di immatricolazione dello

Stato di origine, ai sensi dell'art. 95 cod. strad. Alla luce di ciò

doveva, peraltro, essere considerata la buona fede del conducente

di versare in condotta lecita, e, quanto meno, gli si doveva rico

noscere la scusabilità dell'errore.

Chiedeva, pertanto, declaratoria di nullità dell'ordinanza di con

fisca. (Omissis) Motivi della decisione. — Va riconosciuta la scusabilità dell'er

rore interpretativo, in relazione ai contenuti dell'art. 95 cod. strad.,

per come accennato da parte opponente. Per l'ordinamento sus

siste l'ovvia necessità di una disciplina che contempli il flusso

dei beni mobili registrati all'estero e di adeguati strumenti di evi

denziazione e controllo al riguardo, in particolare autoveicoli, mo

toveicoli e rimorchi importati e provenienti da Stati stranieri, o

in procinto di esportazione, circolanti sul territorio della nostra

repubblica. Le norme del codice stradale che concernono queste ipotesi so

no gli art. 95 e 97, rispettivamente intitolati alla «circolazione

degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati ne

gli Stati esteri» e alla «circolazione di autoveicoli e motoveicoli

appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri».

L'art. 95 stabilisce che «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimor

chi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiu

to alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per

la durata massima di un anno, in base al certificato di immatri

colazione dello Stato di origine». L'art. 97 recita: «agli autoveicoli ed ai motoveicoli importati

temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazio

ne, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali ed appar

tengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che

sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della

durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una spe

ciale targa di riconoscimento».

Si tratta di disposizioni che, purtroppo, non si prestano ad un'in

terpretazione immediata, ma richiedono un vaglio analitico ed

un'esatta lettura, anche in considerazione delle pesanti sanzioni

comminabili per la circolazione abusiva dovuta alla loro disatten

zione. Le rubriche delle due norme (art. 95: «circolazione degli

autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati

esteri»; art. 97: circolazione di autoveicoli e motoveicoli apparte

nenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri») paiono

ricondurre le relative fattispecie a diversi fattori, e cioè la pre

gressa immatricolazione in uno Stato estero, e l'appartenenza a

persona residente all'estero (gli stranieri sono «di passaggio»).

Peraltro, poiché in Italia è possibile immatricolare soltanto vei

coli appartenenti a residenti nel territorio dello Stato (art. 58,

2° comma, cod. strad.: «l'ispettorato della motorizzazione civile

nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di cir

colazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo,

e provvede all'immatricolazione»), e quindi i veicoli appartenenti a residenti all'estero possono essere stati immatricolati sempre e

solo all'estero, a ben vedere tali circostanze non integrano il solo

dato differenziante. La distinzione va pure fatta con attenzione

alla lettera dell'art. 97, che accomuna due categorie, i veicoli mai

immatricolati all'estero («nuovi di fabbrica per l'esportazione») e quelli già immatricolati all'estero, ma «importati temporanea

mente». Proprio quest'ultima previsione, per il suo innegabile si

gnificato di specialità, permette, in via di esclusione, di identifi

care nei veicoli immatricolati all'estero, ma importati definitiva

mente in Italia, la tipologia di cui all'art. 95. Non solo, ma poiché

l'importazione definitiva è ovviamente finalizzata ad una nuova

immatricolazione nel nostro Stato, ne consegue che il bene im

portato definitivamente può essere solo di proprietà di individui

residenti in Italia. Proprio sulla base di tali distinti profili, queste due norme,

oltre a stabilire due separati trattamenti amministrativi (ammis

sione a circolare in Italia per la durata massima di un anno in

base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ex

art. 95, e rilascio di una carta di circolazione della durata massi

ma di un anno, e speciale targa di riconoscimento, ex art. 97),

introducono ipotesi, la cui diversità riverbera variamente sulle con

seguenze sanzionatorie in caso di cessata abilitazione alla circo

lazione.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Estranea al presente contesto una rilettura dell'art. 97 cod.

strad., non ricadendo nelle sue previsioni il caso di specie, peral tro, sull'art. 95 si focalizzano pesanti dubbi interpretativi.

La norma ha un ambito circoscritto ai casi, quale la presente fattispecie, di importazione definitiva di veicolo già immatricola to all'estero e appartenente a persona residente in Italia, la quale, avendolo acquistato in altro Stato, intenda poi servirsene nel no stro paese.

Essa, però, legittima un pesante rilievo critico, stante l'ineludi bile contraddizione fra l'ultravalidità che sembra conferita, nella durata massima di un anno, al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ed il carattere definitivo dell'importazione, per il quale, una volta espletate le formalità doganali, la regola mentazione amministrativa estera cessa con automatico e sostitu tivo ingresso di quella italiana. In altri termini, il veicolo, proprio perché importato definitivamente, è immediatamente soggetto al la disciplina del nostro Stato e, pertanto, deve essere subito im

matricolato in Italia, ai sensi dell'art. 58, 1° comma, cod. strad. Occorre qindi interpretare la lettera dell'art. 95 con un'avvedu

ta restrizione della sua valenza applicativa e considerare che sono

comunque possibili ipotesi di circolazione stradale sul territorio italiano del veicolo d'importazione definitiva.

Anzitutto, ciò accade quando sulla linea doganale (confini o lidi del mare) non esiste un posto doganale, per cui le operazioni devono essere compiute in altro ufficio sito all'interno del territo rio doganale, al quale si deve arrivare secondo un percorso al

l'uopo prescritto ai sensi dell'art. 16 t.u. 23 gennaio 1973 n. 43.

Inoltre, vi è un altro itinerario che, oltre al precedente, va se

guito sempre, ed è quello compreso fra il luogo in cui sono state

eseguite le formalità doganali e la località di residenza del pro prietario, nella cui provincia il bene deve essere immatricolato, presso l'ispettorato competente.

Solo e limitatamente a tali adempimenti il veicolo importato, munito di targa Z (zollant, dogana), può viaggiare sul territorio del nostro Stato.

Si deve allora arguire che l'art. 95 non pone un periodo di ultrattività dell'immatricolazione avvenuta nello Stato d'origine (o di validità assoluta della carta di circolazione internazionale ivi rilasciata), ma stabilisce un vero e proprio termine di decaden

za, comunque nella misura massima di un anno, per l'esaurimen to del tragitto dalla dogana alla residenza (ed eventualmente dal confine alla dogana, per una logica propedeuticità).

Il ministero dell'interno, con circolare n. 300/44598/101/20/21/5 del 31 gennaio 1984, avente ad oggetto «Cittadini italiani condu centi autovetture munite di targhe doganali (Z)», richiamata dal

prefetto nella sua comparsa, ha inteso chiarire che il veicolo im

portato definitivamente deve per ciò sottostare completamente al la legislazione italiana, ivi compreso l'obbligo di immatricolazio ne. Ne risulta il divieto di circolare prima che siano stati soddi sfatti tali adempimenti. Questa circolare, peraltro, esclude la

fattispecie del veicolo importato definitivamente dall'ambito nor

mativo dell'art. 95, cui riferisce, invece, il caso di persona resi dente all'estero che si rechi in Italia per un soggiorno temporaneo a scopo turistico o lavorativo. Questo pretore dissente da tale visuale per le ragioni già esposte. Si aggiunge inoltre che, anche alla luce delle diverse disposizioni vigenti, la fattispecie dell'im

portazione temporanea non è rapportabile ai contenuti dell'art. 95: infatti, in base all'art. 216 t.u. 23 gennaio 1973 n. 43, per i veicoli importati temporaneamente è possibile prescindere dalle

formalità doganali, e tale previsione non è contemperabile con

quella dell'art. 95, che contempla solo veicoli che «abbiano già

adempiuto alle formalità doganali». Nel senso che la targa Z le

gittima la circolazione unicamente dalla frontiera al più vicino

posto di dogana, si veda anche Cass. pen. 28 aprile 1984, in Cod.

rep. delle leggi penali speciali, 1986, 411 (a cura di P. Dubolino

e M. Abate). Si devono cosi individuare le illiceità nascenti in caso di disat

tenzione della disciplina ora descritta, e cioè qualora si segua un

percorso diverso da quello strettamente ad hoc, o ci si ponga in viaggio oltre il limite del tempo disponibile.

Esula innanzitutto ogni ipotesi di contrabbando, in quanto il

bene, importato definitivamente, è di nazionalità italiana a tutti

gli effetti. Si verificano invece, concorsualmente, gli illeciti già indicati

sub 2), ossia il reato di cui all'art. 66, 8° comma, cod. strad.

(circolazione senza targa) e le infrazioni amministrative di cui agli art. 58, 9° comma, cod. strad. (circolazione senza che sia stata

Il Foro Italiano — 1990.

rilasciata la carta di circolazione) e 32, 1° comma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990 (circolazione in assenza di copertura assicurativa), con le dovute implicazioni di natura cautelare (sequestro ex art.

13, 3° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689) e sanzionatoria ac cessoria (confisca ex art. 21, 3° comma, stessa legge). Ciò in quan to, come già spiegato, non vi è alcuna ultravalidità dei documenti rilasciati nello Stato di origine, come purtroppo una comprensio ne atecnica del testo dell'art. 95 lascerebbe intuire.

Cadono quindi le obiezioni adombrabili, afferenti una presun ta prorogatio dell'immatricolazione estera. In particolare, si può

puntualizzare che, in caso di importazione temporanea di veicolo

appartenente a persona residente all'estero, al decorso del perio do accordato per il soggiorno in Italia, anche se prematuro ri

spetto all'eventuale scadenza della carta di circolazione data dal

paese d'origine, conseguono sempre e solo gli effetti connessi al

regime di importazione temporanea, e cioè l'applicabilità delle

pene previste per il reato di contrabbando. Non subentra invece

un'efficacia succedanea e temporanea dell'originaria immatrico lazione straniera, né tantomeno si consumano gli illeciti di cui

agli art. 66, 6° comma, 58, 9° comma, cod. strad., e 32, 1° com

ma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990, trattandosi, come già visto, di

merce estera, perciò aliena dalla disciplina di pubblicità e regi strazione propria dei veicoli di nazionalità italiana.

A questo punto occorre porre un correttivo dell'interpretazione finora svolta in via di stretto diritto.

La norma dell'art. 95 cod. strad. risulta formulata in modo assai infelice, richiedendo all'utente della strada un'osservanza

che, per i termini puramente e semplicemente desumibili dalla sua lettera, è difficilmente pretendibile.

Non si può negare, infatti, che il testo, per i contenuti che

esprime ed i significati che se ne traggono sul piano logico e lin

guistico, sia ben recepibile sic et simpliciter, nel senso della paci fica ammissione a circolare in Italia per la durata massima di

un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato

d'origine. Si è invece visto che un'esatta recezione della disposizione in

esame è possibile solo dopo un attento e complesso filtro erme

neutico, dilatato ai meccanismi ed agli adempimenti doganali, di

ligente ai lineamenti interpretativi offerti al riguardo dalle pub bliche amministrazioni competenti e, soprattutto, intessuto sulla

considerazione di varie fattispecie e delle relative, reciprocamente intersecanti, applicazioni dei dati normativi disponibili.

Ci si deve allora chiedere se un tale approccio tecnico-giuridico, di portata non trascurabile, sia ragionevolmente gravabile in ca

po al cittadino privo di cognizioni specialistiche in materia, a fronte di un dettato legislativo che plausibilmente ingenera la convinzio

ne della liceità di una condotta diversa da quella voluta dall'ordi

namento. Questo pretore ritiene di propendere per una risposta negativa, in primis essendo iniquo addebitare oggettivamente ed

aprioristicamente al privato anche le conseguenze ricollegabili ad una normazione non appropriata, ed inoltre costituendo la confi sca una sanzione eccessiva in relazione all'effettiva colpevolezza ascrivibile all'interessato. È allora opportuno ricercare correttivi idonei ad eludere la drasticità degli effetti ricorribili in caso di circolazione abusiva.

Un primo rimedio è offerto dalla teoria della «buona fede», cui si richiama un largo indirizzo giurisprudenziale in diritto pe nale e per il quale, ferma restando l'operatività assoluta della norma per l'irrilevanza dell'ignoranza della legge penale posta dal l'art. 5 c.p., ove, tuttavia, la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi da un elemento positivo, e cioè da una circostanza che induca nella convinzione della sua liceità, non si ravvisa reato

per mancanza di elemento psicologico.

Questo orientamento, ripetutamente affermato dalla Corte di

cassazione, è applicabile alle violazioni amministrative, come già si è riscontrato in alcune decisioni pretorili. L'art. 3, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, infatti, conferendo attitudine esi

mente al solo errore di fatto non determinato da colpa, esclude

qualsiasi rilevanza dell'errore di diritto, per cui rivive l'esigenza

equitativa di reperire espedienti lenitivi di una via normativa tan

to cogente e totalizzante.

Il criterio della buona fede, ad avviso di chi scrive, è ben assu

mibile anche in questo settore in quanto la Costituzione, ponen do all'art. 25, 2° comma, il principio di legalità nulla poena sine

lege, accomuna e compendia tutto il diritto punitivo stabilendo

che nessuno può essere «punito» se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Non solo,

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Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1989, n. 3958; Pres. Granata, Est. Lupo, P.M. Lanni (concl. conf.); Prefetto di Forlì (Avv.

1915 PARTE PRIMA 1916

ma poiché la stessa legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 ha

introdotto un sistema di diritto amministrativo punitivo ispirato ai dettami propri del diritto penale, non si vede come possano restarne emarginati principi generalissimi peculiari ai concetti di

colpevolezza e punibilità, quale quello della buona fede esimente

dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Si deve tuttavia tenere presente che non sempre può ricorrere

il dato positivo della buona fede, per cui sarebbe piuttosto auspi cabile identificare un'ottica che investa radicalmente l'art. 95 cod.

strad., si da addivenire ad una sistematica essenzialmente uniforme.

Occorre allora riflettere che, giusto in tema di inescusabilità

dell'ignoranza della legge penale, si è pronunciata la Corte costi

tuzionale dichiarando l'illegittimità dell'art. 5 c.p. nella parte in

cui non esclude dall'inescusabilità l'ignoranza inevitabile.

La corte ha cosi profondamente inciso sull'ordinamento rimo

dellando questa norma di «sbarramento» in termini di retta ar

monia con la subiettività intrinseca ed imprescindibile della col

pevolezza. La Consulta ha puntualizzato che la colpa non può mai essere data per presunta poiché la responsabilità penale, do

vendo essere personale, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 Cost.,

sorge con l'effettiva presenza dell'elemento soggettivo, il quale

implica una relazione dell'agente con il fatto, non riduttivamente

inteso quale insieme di elementi oggettivi e materiali, ma conside

rato nel suo «integrale» disvalore antigiuridico. La relazione va

quindi giustamente posta fra agente e legge, per cui l'impossibili tà di conoscenza del precetto, dunque dell'illiceità, non attribui

bile alla volontà del soggetto esclude la punibilità. Per il cittadino, ha poi chiarito la corte, vi è l'obbligo di osser

vare la legge, non una soggezione alla stessa: pertanto, egli va

messo in condizione di non trasgredirla, ed è lo Stato che deve

assicurare la riconoscibilità delle norme previa giusta conformità

dell'apparenza al contenuto.

Premessi questi rilievi, la richiamata sentenza ha poi spiegato che il passaggio fra l'oggettiva conoscibilità garantita dallo Stato

e l'effettiva conoscenza avviene tramite la mediazione dell'attivi

tà conoscitiva del singolo soggetto, il quale ha strumentali e spe cifici doveri d'informazione e ragguaglio. Però, insegna la corte, deve essere vagliata la sua reale possibilità di conoscenza anche

assolvendo a tali doveri.

L'apprezzamento d'inevitabilità dell'ignoranza, quindi, va con

dotto in base a parametri oggettivi puri, se la conoscenza del

precetto del divieto è impossibile per ogni consociato, ad esempio

per assoluta oscurità del testo o caotico atteggiamento interpreta tivo da parte della giurisprudenza, oppure attraverso criteri misti, con l'analisi delle particolari cognizioni e abilità del singolo, si

da fondare la scusa anche su un fattore di soggettività, per la

tutela costituzionalmente dovuta a chi versa in condizioni di infe

riorità. Ne deriva che, in determinati campi, solo dalle persone fornite di specifica preparazione tecnica sono esigibili doveri di

approfondita diligenza, considerata soprattutto la rilevanza pena le oggi conferita a tanti fatti privi di disvalore sociale.

Le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale in tema di

ignoranza scusabile non possono restare estranee ad una conside razione all'art. 95 cod. strad., i cui significati non trovano espres sione chiara nella lettera della norma, ma presuppongono uno

sforzo interpretativo richiedibile solo a chi ha una spiccata attitu dine professionale negli ambiti che ne vengono contemplati. Es

sendo quindi plausibile un'errata ricezione del testo, il giudizio

d'ignoranza inevitabile, dunque scusabile, è decisamente sostenibile.

Per le considerazioni dianzi fatte sull'unicità concettuale del

diritto punitivo (penale amministrativo), la statuizione della corte

è legittimamente estensibile alle infrazioni amministrative, tanto

più che la stessa Consulta, proprio nella citata sentenza, ha espli citamente rilevato che il dovere di osservare le norme penali non

è che una specificazione dell'obbligo generale di osservare le leggi della repubblica sancito dal 1° comma dell'art. 54 Cost. È quindi ovvio che le delucidazioni stese sull'oggettiva conoscibilità di pre cetti legislativi hanno un respiro totalizzante ed abbracciano tutto il diritto positivo.

Nel caso in questione, poiché non vi sono motivi per escludere

Sisi Roberto dal novero dei cittadini avulsi da particolari cogni zioni tecnico-giuridiche, tali da generargli il preciso dovere ogget tivo di attenersi al vaglio interpretativo legittimo della norma giu ridica anche quando quest'ultima è oscura e non intelligibile, la

sua condotta, per l'intrinseca scusabilità dell'errore, è scevra da fattori di censura.

Non sussistendo la responsabilità contestata, l'illecito va nega to e l'opposizione è da accogliere, con annullamento dell'ordi

nanza impugnata.

Il Foro Italiano — 1990.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 22 ago sto 1989, n. 3736; Pres. Falcone, Est. Beneforti, P.M. Di

Renzo (conci, diff.); Di Grecchio (Aw. Manigro) c. Proc. gen. Cass. ed altri. Conferma Cons. sup. magistratura, sez. discipli

nare, 12 febbraio 1988.

Ordinamento giudiziario — Provvedimenti disciplinari contro ma

gistrati — Ricorso in Cassazione — Ordine della discussione — Rinvio alla disciplina del codice di procedura civile — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 24; cod. proc. civ., art. 379; cod. proc. pen. del 1930, art.

468; 1. 24 marzo 1958 n. 195, norme sulla costituzione e sul

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, art.

17; d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, disposizioni di attuazione

e di coordinamento della 1. 24 marzo 1958 n. 195, art. 60). Ordinamento giudiziario — Procedimenti disciplinari contro ma

gistrati — Ricorso in Cassazione — Omesso deposito della co

pia autentica del provvedimento impugnato — Utilizzabilità della

copia presente nel fascicolo del Consiglio superiore della magi stratura — Improcedibilità — Esclusione (Cod. proc. civ., art.

369). Ordinamento giudiziario — Procedimenti disciplinari contro ma

gistrati — Magistrato sottoposto a procedimento penale — So

spensione preventiva dalle funzioni e dallo stipendio — Com

petenza della sezione disciplinare — Fattispecie (R.d.leg. 31 mag

gio 1946 n. 511, guarentigie della magistratura, art. 31; 1. 24

marzo 1958 n. 195, art. 17; d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, art. 58).

Ordinamento giudiziario — Procedimenti disciplinari contro ma

gistrati — Sospensione preventiva di magistrato sottoposto a

procedimento penale — Decisione sull'istanza di revoca — Ne

cessità di sentire il ministro di grazia e giustizia richiedente il

provvedimento — Esclusione (Cost., art. 97; r.d.leg. 31 mag

gio 1946 n. 511, art. 31; d.p.r. 16 settembre 1958 n. 916, art. 58). Ordinamento giudiziario — Procedimenti disciplinari contro ma

gistrati — Sospensione preventiva di magistrato sottoposto a

procedimento penale — Termine minimo per la difesa e audi

zione preventiva — Necessità — Esclusione (Cost., art. 24; cod.

proc. pen. del 1930, art. 407, 409, 630; r.d.leg. 31 maggio 1946

n. 511, art. 30, 31, 33).

Il procedimento di impugnazione delle decisioni emesse dalla se

zione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura da

vanti alle sezioni unite della Cassazione è regolato esclusiva

mente dalle disposizioni del codice di procedura civile sul pro cedimento per cassazione; è, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo com

ma, l. 24 marzo 1958 n. 195, nella parte in cui, attraverso il

richiamo all'art. 379 c.p.c., stabilisce un ordine nella discussio

ne in cui la trattazione orale delle conclusioni del p.m. segue la difesa degli avvocati e non concede quindi, ai sensi dell'art.

468 c.p.p. del 1930, al difensore il diritto di parlare per ultimo, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

Non dà luogo ad una pronuncia di improcedibilità, ai sensi del

l'art. 369, 2° comma, c.p.c., l'omesso deposito da parte del

ricorrente avverso una decisione della sezione disciplinare del

Consìglio superiore della magistratura di copia autentica del

provvedimento impugnato, quando a ciò può validamente sop

perirsi utilizzando la copia autentica esistente nel fascicolo del

Consiglio superiore della magistratura. (2)

(1) Per l'esplicita affermazione secondo cui nel procedimento avanti la Corte di cassazione avente ad oggetto il ricorso contro le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura deb bono necessariamente operare le disposizioni del codice di procedura civi

le, sia per quanto riguarda l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugna zione, sia i motivi deducibili e l'iter del giudizio di legittimità, v. Cass. 15 novembre 1982, n. 6085, Foro it., 1983, I, 680, con nota di richiami.

In tema di difesa davanti alla sezione disciplinare del Consiglio supe riore della magistratura, v. Cass. 12 aprile 1985, n. 2412, id., 1985, I, 2941, con nota di richiami, circa l'obbligo, per il magistrato incolpato, di essere difeso da altro magistrato.

(2) Nel senso che il ricorso per cassazione non è improcedibile per man cato deposito di copia autentica della sentenza impugnata, quando sia certa la conformità all'originale della copia (non autentica) prodotta, la

quale può essere anche contenuta nel fascicolo d'ufficio o essere prodotta dal resistente, v. Cass. 26 marzo 1977, n. 1193, Foro it., Rep. 1977, voce Cassazione civile, n. 252. In senso analogo, v. pure Cass. 5 dicembre

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