sezione I civile: sentenza 4 aprile 1990, n. 2799; Pres. Bologna, Est. A. Finocchiaro, P.M. Leo(concl. conf.); Scrofani (Avv. Lesti, Nicolosi) c. Battaglia (Avv. Piccialuti, Battaglia). Cassa App.Catania 19 maggio 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2533/2534-2537/2538Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184850 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile: sentenza 4 aprile 1990, n. 2799; Pres. Bologna, Est. A. Finocchiaro, P.M. Leo
(conci, conf.); Scrofani (Aw. Lesti, Nicolosi) c. Battaglia (Aw. Piccialuti, Battaglia). Cassa App. Catania 19 maggio 1987.
giudizio — nel cui corso era stato emesso il provvedimento di
autorizzazione a vivere separatamente — si fosse estinto. Circa la proposizione della domanda di assegno, la corte osser
vava che la stessa era implicitamente ricompresa in quella con cui la Battaglia aveva richiesto l'adeguamento dell'assegno prov visoriamente determinato dal presidente del tribunale, che su tale domanda lo Scrofani aveva accettato il contraddittorio difenden dosi nel merito, per tacere poi del fatto che il tribunale, una volta
pronunciato il divorzio, era obbligato a fissare l'assegno. In ordine, poi, al concreto ammontare di tale assegno e per
giustificare la pronuncia del primo giudice la corte rilevava: che
l'assegno era stato determinato valorizzando l'aspetto latamente indennitario ed assistenziale dello stesso, tenendo presente la si tuazione del coniuge che, per effetto della cessazione del vincolo, veda indebolita la propria sfera economica rispetto a quella go duta in costanza di matrimonio; che era irrilevante ogni riferi mento al regime patrimoniale concordato in sede di separazione consensuale omologata; che lo Scrofani era un funzionario di ban
ca, proprietario di fondi e fabbricati; che la Battaglia era in una condizione di possidenza «palese e di apprezzabile entità»; che non si poteva far luogo ad un incremento dell'assegno a fronte del consistente patrimonio della donna; che non si poteva far
luogo ad una sua riduzione, tenendo conto del diminuito potere d'acquisto della moneta, considerato il tempo intercorso rispetto alla pronuncia di primo grado, e della circostanza che lo Scrofani non era più onerato del mantenimento del figlio più grande, or mai sitemato.
Con riferimento, infine, alla contribuzione circa il mantenimento dei figli ormai maggiorenni, la corte osservava che «il genitore rimane pur sempre obbligato sino a che il figlio maggiorenne non abbia acquistato propria autonomia patrimoniale», aggiungendo che lo Scrofani non aveva appellato il capo della decisione atti nente al contributo di mantenimento dei figli deducendo, anzi, di non avere nulla da obiettare per l'attribuzione di lire 150.000
per ciascuno dei due figli. Avverso questa sentenza lo Scrofani ha proposto ricorso per
cassazione articolato su tre motivi, cui resiste con controricorso e con ricorso incidentale, basato su due motivi, la Battaglia. Lo Scrofani ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione. — Va, preliminarmente, disposta la riu
nione dei due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza (art. 335
c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione
e falsa applicazione dell'art. 5, 6° comma, 1. n. 898 del 1970, nel testo aggiornato dalla 1. n. 74 del 1987, corrispondente al
l'art. 5, 4° comma, 1. precitata nel testo non aggiornato; falsa
applicazione dell'art. 8 della stessa legge nei due testi, in relazio
ne all'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la corte da una parte ritenu to la sussistenza dell'obbligo del giudice del merito di disporre la corresponsione dell'assegno di divorzio per il solo fatto della
pronuncia di scioglimento del vincolo e ciò sulla base dell'art.
8 1. n. 898 del 1970, che prevede garanzie e modalità di esecuzio ne dell'assegno liquidato ai sensi degli art. 5 e 6 della stessa leg
ge, e, dall'altra, per avere riconosciuto alla Battaglia un assegno, malgrado la stessa non l'avesse richiesto e fosse molto più ricca
del marito e ciò in spregio dell'art. 5 1. n. 898 del 1970, come modificato della 1. n. 74 del 1987, che prevede l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un
assegno, soltanto se quest'ultimo non ha mezzi adeguati o co
munque non può procurarseli per ragioni oggettive. Con il secondo motivo — proposto subordinatamente qualora
si dovesse ritenere non applicabile alla fattispecie la 1. n. 74 del 1987 — si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1.
n. 898 del 1970; omessa, insufficiente e contraddittoria motiva zione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dal
le parti e rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c. per avere la corte, pur escludendo il criterio risarcitorio
e compensativo, riconosciuto alla Battaglia l'assegno di divorzio,
malgrado la riconosciuta ed affermata possidenza della Battaglia senza alcuna motivazione e senza tenere presente che, non aven
do quest'ultima preteso alcun assegno in sede di separazione con
sensuale, la stessa non subiva alcuna diminuzione patrimoniale in conseguenza del divorzio.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce violazione
dell'art. 2 c.c. nel testo sostituito dall'art. 1 1. n. 39 del 1975; nonché contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per avere la corte riconosciuto il diritto della
Matrimonio — Divorzio — Assegno — Attribuzione e determi nazione — Criteri (L. 1° dicembre 1980 n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 5; 1. 6 marzo 1987 n. 74, nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio, art. 10).
Nel giudizio per l'attribuzione e determinazione dell'assegno di
divorzio, la mancanza di mezzi adeguati del coniuge preteso beneficiario sussiste quando quest'ultimo non abbia redditi pro pri che gli consentano il mantenimento di un tenore di vita
analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio (nella specie, è stata cassata la sentenza d'appello che, senza applica re la nuova normativa della l. 74/87, aveva ritenuto che il co
niuge richiedente fosse in una condizione di possidenza apalese e di apprezzabile entità» e, pertanto, aveva confermato la de
terminazione dell'assegno mensile di lire 500.000 fatta dal tri
bunale). (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso del 7 novembre 1974 Franco Maria Gaetano Scrofani chiedeva al presidente del Tribu nale di Caltagirone la separazione giudiziale per colpa della mo
glie Maria Delizia Battaglia. Il presidente del tribunale adito, con ordinanza 28 novembre
1974, autorizzava i coniugi a vivere separatamente. Il relativo procedimento, tardivamente riassunto a seguito di
declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito, ve niva dichiarato estinto.
Con successivo ricorso al Tribunale di Catania del 18 dicembre
1979, la Battaglia chiedeva la separazione giudiziale.
Comparsi i coniugi innanzi al presidente del tribunale il 16 feb braio 1980, tale procedimento si concludeva con decreto del 28 ottobre 1981, di omologazione della separazione consensuale fra i coniugi, con la quale lo Scrofani si impegnava a contribuire al mantenimento dei figli, mentre nessun assegno era previsto a
favore della Battaglia. Il giudice adito, con sentenza 29 marzo 1985, disattesa l'ecce
zione di quest'ultima circa l'insussistenza dei presupposti per la
pronuncia di divorzio, dichiarava cessati gli effetti civili del ma
trimonio, affidava i figli Daniele Gaetano (nato il 27 febbraio
1964) e Maria Giovanna (nata il 26 maggio 1967) alla madre, facendo carico allo Scrofani di corrispondere alla Battaglia l'as
segno di mantenimento di lire 500.000 e di lire 150.000 per cia
scuno dei due figli. Tale pronuncia era sostanzialmente confermata dalla Corte d'ap
pello di Catania con sentenza 19 maggio 1987 che si limitava a
stabilire che non bisognava provvedersi all'affidamento dei figli in quanto maggiorenni.
A sostegno della decisione, il giudice del gravame rilevava che, ai fini della proponibilità della domanda e del decorso del quin
quennio di ininterrotta separazione, occorreva fare riferimento alla data in cui le parti erano comparse innanzi al presidente del Tribunale di Caltagirone (28 novembre 1974), e non alla data
della successiva comparizione innanzi al presidente del Tribunale
di Catania (16 febbraio 1980) non essendo rilevante che il primo
(1) La prima sezione ribadisce il suo precedente 17 marzo 1989, n.
1322, Foro it., 1989, I, 2512 (con ulteriori riferimenti e nota di Quadri, La natura dell'assegno di divorzio dopo la riforma) che reca la firma dello stesso estensore della decisione in epigrafe e si pone, in tal modo, in contrasto con la sentenza, di appena un mese precedente, 2 marzo
1990, n. 1652, id., 1990, I, 1165 (con osservazioni di Macario, Assegno di divorzio e «mezzi adeguati» e nota di Quadri, La Cassazione «rimedi ta» il problema dell'assegno di divorzio), in cui si stabilisce che la valuta zione dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale.
Rimane aperta, pertanto, la questione interpretativa dell'espressione «mezzi adeguati», cui si riferisce l'art. 10 della nuova disciplina del di
vorzio, da sottoporre all'esame delle sezioni unite al fine di dirimere l'at tuale conflitto ermeneutico ed offrire un parametro unitario all'incerta
giurisprudenza di merito.
Il Foro Italiano — 1990.
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2535 PARTE PRIMA 2536
Battaglia a percepire il contributo dell'assegno di mantenimento
per i figli ormai maggiorenni. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Battaglia deduce
violazione e falsa applicazione dell'art. 3, n. 2, lett. b), 1. n. 898
del 1970 per avere la corte fatto decorrere il quinquennio di inin
terrotta separazione dalla comparizione innanzi al presidente del
Tribunale di Caltagirone anziché dal momento della comparizio ne innanzi al presidente del Tribunale di Catania.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce viola
zione e falsa applicazione dell'art. 5, 4° comma, 1. n. 898 del
1970 in tema di determinazione dell'assegno. Tutto ciò premesso, rileva il collegio che, per motivi di ordine
logico, va esaminato in via preliminare il primo motivo del ricor
so incidentale dal momento che il suo eventuale accoglimento com
porterebbe la definizione della controversia e l'assorbimento de
gli altri motivi. Il motivo è infondato ed ai fini della sua reiezione è sufficiente
richiamare il principio affermato da questa corte con una recente
pronuncia — e per il cui superamento la controricorrente non
ha addotto motivi nuovi o diversi da quelli già esaminati e disat
tesi — secondo il quale «al fine della proponibilità della doman
da di divorzio, che venga fondata su sentenza di separazione giu diziale ovvero su omologazione di separazione consensuale, e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estintosi, la comparizione dei coniugi davanti
al presidente del tribunale, in detta pregressa procedura, è idonea
a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione, tenuto conto che tale comparizione
personale comporta la formale constatazione della volontà dei
coniugi di cessare la convivenza, e che gli effetti della stessa non
restano travolti dall'estinzione del relativo processo (art. 189 disp. att. c.p.c.)» (Cass. 4 novembre 1987, n. 8088, Foro it., Rep. 1987, voce Matrimonio n. 158).
A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata calcolando
il termine per la proponibilità della domanda di divorzio dal gior no della comparizione delle parti innanzi al presidente del proce dimento di separazione poi estintosi e la relativa pronuncia non
merita quindi censura.
Vanno ora congiuntamente esaminati — in quanto logicamente connessi — il primo motivo del ricorso principale ed il secondo
motivo del ricorso incidentale prospettando entrambi censure in
ordine all'attribuzione ed alla quantificazione dell'assegno di di
vorzio.
Il primo motivo del ricorso principale va accolto per quanto di ragione, mentre va accolto il secondo motivo del ricorso inci
dentale sulla base delle considerazioni che seguono. È indubbiamente errata l'affermazione contenuta nella decisio
ne impugnata secondo cui il tribunale, una volta pronunciato il
divorzio era obbligato a fissare l'assegno. È costante infatti nella giurisprudenza di questa corte l'affer
mazione del principio secondo cui, in tema di pronuncia di cessa
zione degli effetti civili del matrimonio, perché il giudice possa esaminare, ai sensi dell'art. 5 1. n. 898 del 1970, se ricorrano
gli estremi per l'attribuzione di un assegno a favore dell'uno o
dell'altro coniuge, e possa emettere la relativa statuizione, è indi
spensabile la domanda della parte interessata, non potendo ravvi
sarsi nella richiamata disposizione una deroga al principio dispo sitivo dell'art. 112 c.p.c. per cui il giudice possa ritenersi autoriz
zato ad esaminare ex officio la questione (cfr., fra le tante in
argomento, Cass. 12 marzo 1974, n. 662, id., 1974, I, 1028; 12
luglio 1976, n. 265, id., Rep. 1976, voce cit., n. 180; 23 febbraio
1977, n. 797, id., Rep. 1977, voce cit., n. 273). Ciò però non è sufficiente per l'accoglimento del profilo di
censura contenuto nel primo motivo in quanto la corte ha ritenu
to — e la relativa pronuncia non impugnata dal ricorrente è suf
ficiente da sola a sorreggere decisione in ordine alla legittimità dell'esame da parte del giudice della domanda di assegno — che
tale domanda era implicitamente ricompresa in quella con la qua le la Battaglia aveva richiesto l'adeguamento dell'assegno provvi soriamente determinato dal presidente del tribunale e che su sif
fatta domanda lo Scrofani aveva accettato il contraddittorio di
fendendosi nel merito.
È invece fondato l'altro profilo di censura contenuto nel primo motivo di ricorso principale che denuncia la mancata applicazio ne della nuova normativa in tema di assegno di divorzio contenu
ta nell'art. 10 1. n. 74 del 1987, apDlicabile, per costante giuris Drudenza di Questa corte, anche ai giudizi in corso al momento
Il Foro Italiano — 1990.
dell'entrata in vigore della stessa alla stregua dei principi generali sullo ius superveniens ed alla luce della disposizione transitoria
dell'art. 23 1. n. 74 del 1987, che prevede l'ultrattività, pei detti
giudizi pendenti, delle sole regole processuali anteriormente vi
genti (Cass. 28 ottobre 1987, n. 7957, id., Rep. 1987, voce cit., n. 173; 20 febbraio 1988, n. 1773, id., Rep. 1988, voce cit., n.
178; 11 giugno 1988, n. 3987, id., 1988, I, 2575). Il nuovo 6° comma dell'art. 5 1. 1° dicembre 1970 n. 898, cosi
come sostituito dall'art. 10 1. 6 marzo 1987 n. 74 dispone testual
mente: «Con la sentenza che pronuncia lo svolgimento o la cessa
zione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del con
tributo personale ed economico dato da ciascuno o di quello co
mune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo
per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'al
tro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o co
munque non può procurarseli per ragioni obiettive».
Con tale formulazione il legislatore del 1987 — come si legge anche nella relazione parlamentare al disegno di legge poi defini
tivamente approvato — ha abbandonato la tesi della natura com
posita dell'assegno di divorzio — quale si era venuta formando
sulla base del testo originario — per affermare, invece, la natura
eminentemente assistenziale dello stesso.
Mentre infatti per il passato la giurisprudenza era pacifica nel
ritenere che i criteri assistenziali, risarcitorio e compensativo ope ravano ciascuno sia come criterio di attribuzione, sia come para metro per la determinazione dell'assegno (Cass. 26 aprile 1974, n. 1194, id., 1974, 1, 1335; 9 luglio 1974, n. 2008, id., Rep. 1974, voce cit., n. 272; 12 luglio 1984, n. 4107, id., Rep. 1984, voce
cit., n. 131), sicché era possibile l'affermazione del diritto all'as
segno sulla base del solo criterio risarcitorio o di quello compen
sativo, anche in mancanza di quello assistenziale, attesa l'assenza
di differenti condizioni economiche dei coniugi, sulla base del
nuovo dato normativo, l'obbligo di un coniuge, di somministrare
periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, in tanto
sorge in quanto il coniuge preteso beneficiario sia privo di mezzi
adeguati oppure non possa procurarseli per ragioni oggettive. È bensì vero che la nuova disposizione impone al giudice di
tener conto di tutti gli altri elementi già presenti nel testo origina
rio, ai quali è stato aggiunto quello della durata del matrimonio, ma l'obbligo di tale valutazione, rilevante ai fini della concreta
determinazione dell'assegno, presuppone l'inadeguatezza dei mezzi
del coniuge richiedente o l'impossibilità di procurarseli per ragio ni obiettive, con la logica conseguenza che il giudice del merito
può legittimamente prescindere dall'esame di tutti gli altri ele
menti indicati nella norma ove accerti la sussistenza di mezzi ade
guati o la possibilità di procurarseli da parte dell'istante.
La legge non fornisce la nozione di «mezzi adeguati». Ritiene il collegio che la parola «mezzi» deve intendersi come
comprensiva sia dei redditi che delle sostanze, cioè dei cespiti pa trimoniali che non producono redditi (Cass. 22 gennaio 1957, n.
191, id., Rep. 1957, voce Separazione di coniugi, n. 90- 9 luglio 1959, n. 2201, id., Rep. 1959, voce cit., n. 62; 15 luglio 1965, n. 153, id., Rep. 1965, voce cit., n. 104), ma che attraverso la
loro alienazione possono soddisfare i bisogni del loro proprieta rio mentre per quanto riguarda l'aggettivo «adeguato» occorre
far capo alla dottrina ed alla giurisprudenza che, nell'interpretare
l'espressione mancanza di «adeguati redditi propri», usata in te
ma di separazione personale (art. 156, 1° comma, c.c.) — che
può ritenersi equivalente a quella contenuta nella disposizione in
esame — hanno ritenuto che il difetto dei redditi adeguati sussi
ste quando il coniuge preteso beneficiario dell'assegno non abbia
redditi propri che gli consentano il mantenimento di un tenore
di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio.
Analoga conclusione può seguirsi in relazione alla formula usata
nel novellato 6° comma dell'art. 5 1. n. 898 del 1970, non essen
dovi argomenti per attribuire all'aggettivo «adeguati» un'accezio
ne diversa da quella riconosciuta in sede di separazione personale. Tale conclusione è del resto conforme alla costante giurispru
denza di questa corte per la quale, ai fini dell'attribuzione e della
determinazione dell'assegno di divorzio, in base al criterio assi
stenziale, non rileva lo stato di bisogno dell'avente diritto, che
può essere economicamente autosufficiente, ma l'apprezzabile de
terioramento, in dipendenza dello scioglimento o delia cessazione
degli effetti civili del matrimonio, delle condizioni economiche
del suddetto rispetto a quelle su cus, con riferimento ai reddito
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ed alle sostanze dell'altro, egli poteva contare in costanza di rap
porto e che, in via di massima, devono essere ripristinate, in mo
do da ristabilire un certo equilibrio (cfr. fra le tante, Cass. 13
novembre 1974, n. 3603, id., Rep. 1974, voce Matrimonio, n.
279; 14 giugno 1977, n. 2474, id., Rep. 1977, voce cit., n. 257; 22 gennaio 1980, n. 496, id., Rep. 1980, voce cit., n. 156; 14
luglio 1983, n. 4834, id., Rep. 1983, voce cit., n. 249; 10 gennaio
1986, n. 72, id., Rep. 1986, voce cit., n. 205; 18 giugno 1987, n. 5372, id., Rep. 1987, voce cit., n. 180).
Il riconoscimento della funzione assistenziale dell'assegno da
parte del legislatore del 1987 non può infatti comportare — in
mancanza di oggettivi dati normativi contrari — l'abbandono di
quei criteri che, per il passato, avevano qualificato l'assegno rico
nosciuto in questa funzione.
Ai fini di tale accertamento il giudice del merito deve tener
conto delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi con
riferimento al momento in cui viene pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio che è quello che determina il sorgere del nuovo status dei coniugi ed è quello che occorre tener presente per stabilire l'adeguatezza o meno dei
redditi del coniuge beneficiario o l'impossibilità di procurarseli
per ragioni obiettive.
A tali principi non si è attenuta la corte d'appello con la sen
tenza impugnata limitandosi a confermare la pronuncia di primo
grado, senza fare applicazione della nuova normativa.
La decisione va, pertanto, cassata sul punto relativo alla attri
buzione ed alla quantificazione dell'assegno divorzile in accogli
mento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso prin
cipale, nonché del secondo motivo del ricorso incidentale con il
quale si contesta l'ammontare dell'assegno riconosciuto ed il giu dice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Messina,
provvederà ad un nuovo esame delle condizioni dei coniugi, fa
cendo applicazione dei principi di diritto in precedenza enunciati.
Il secondo motivo del ricorso principale, proposto subordina
tamente al mancato accoglimento del primo, va dichiarato as
sorbito.
Il terzo motivo dello stesso ricorso principale va, infine, di
chiarato inammissibile prospettando una questione nuova non de
dotta nel corso del giudizio di appello.
Conclusivamente, quindi, va rigettato il primo motivo del ri
corso incidentale, vanno accolti il primo motivo del ricorso prin
cipale, per quanto di ragione, nonché il secondo motivo del ricor
so incidentale, va dichiarato assorbito il secondo motivo del ri
corso principale e va dichiarato inammissibile il terzo motivo del
ricorso principale.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 marzo
1990, n. 2575; Pres. Bologna, Est. Borruso, P.M. Lo Cascio
(conci, conf.); Min. finanze (Àvv. dello Stato La Porta) c.
De Angelis. Conferma Comm. trib. centrale 11 ottobre 1984, n. 8741.
Tributi locali — Invim — Accertamento di valore — Minor valo
re definito ai fini dell'imposta di registro da altro obbligato — Estensione del giudicato favorevole all'obbligato non impu
gnante — Ammissibilità (Cod. civ., art. 1306; d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 634, disciplina dell'imposta di registro, art. 49; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della disciplina del contenzio
so tributario, art. 16; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobi
li, cut. 4, 6/.
Il debitore di imposta Invim su contratto di compravendita, nei
cui confronti sia divenuto definitivo: per mancata impugnazio ne l'accertamento di maggior valore notificato dall'ammini
strazione finanziaria, può beneficiare, ai sensi dell'art. 1306 c.c.,
del giudicato riduttivo di auel valore ottenuto dall'altro con
traente ai fini dell'imposta di registro. O)
(;) La orima sezione della Cassazione muta nuovamente posizione in
ordine aila controversa e <itj iratissima (.per « conseguenze sui sistema
a tob.o italiano — tyyo
Svolgimento del processo. — Nel 1975 Dante De Angelis ven
deva a Guido e Francesco Manetti un appartamento, per il prez zo dichiarato di lire 15.000.000.
L'ufficio del registro di Ravenna, con avviso di accertamento
notificato al venditore ed agli acquirenti, assegnava al bene il
valore di lire 24.000.000.
Il De Angelis non proponeva ricorso.
Su ricorso proposto dagli acquirenti, la commissione tributaria
di secondo grado riteneva che il prezzo dichiarato, di lire
15.000.000, fosse conforme al valore del bene.
Avendo l'ufficio notificato al venditore De Angelis l'avviso di
liquidazione dell'Invilii, assumendo come valore finale quello di
lire 24.000.000, da lui non contestato, le commissioni tributarie
su ricorso del contribuente, e, in terzo grado, la Commissione
centrale, decidevano nel senso che gli effetti della decisione otte
nuta dagli acquirenti, perché favorevoli al venditore, fossero tali
che questi potesse valersene pure essendo rimasto estraneo al giu
dizio; ciò in base alla regola dettata dal codice civile in materia
di obbligazioni solidali, applicabile anche nel caso in cui la soli
darietà concerna un'obbligazione tributaria.
La decisione (11 ottobre 1984, n. 8741 sezione XII) della Com
missione tributaria centrale è stata impugnata dall'amministra
zione delle finanze, con ricorso notificato il 4 marzo 1985 e depo sitato il 19 successivo. L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso l'am
ministrazione delle finanze denunzia violazione degli art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, 4 e 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, 49 e 55 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, 1306 c.c. e dei principi
generali in tema di obbligazioni solidali; omessa o insufficiente
motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Il ricorrente sostiene: A) che la norma, per cui il condebitore
estraneo al giudizio può valersi degli effetti favorevoli della sen
tenza resa in confronto d'altro condebitore solidale, non può tro
vare applicazione in favore del venditore (obbligato con l'acqui rente al pagamento dell'imposta di registro), che non abbia im
pugnato l'avviso di accertamento del valore del bene pur
notificatogli perché in tal caso nei suoi confronti tale accertamen
to — a causa della mancata impugnazione — ha assunto già, nei suoi confronti, il carattere della definitività e della irretratta
bilità; B) che, inoltre, sebbene ai fini del calcolo dell'imponibile Invim debba assumersi come valore finale il valore del bene ac
certato ai fini dell'imposta di registro, i due rapporti sono distinti
e, perciò, suscettibili di autonome vicende, con la conseguenza che ben possa, in confronto del venditore, aversi una determina
zione del valore finale, ai fini dell'Invim, diversa da quella del
valore del bene, in confronto dell'acquirente, ai fini del registro. La ricorrente adombra anche la violazione dell'art. 112 c.p.c.
in quanto la Commissione centrale avrebbe omesso di pronun ciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuen
te contro l'avviso di liquidazione dell'Invim per non essersi egli
preventivamente opposto all'avviso di accertamento di valore.
Quest'ultima censura è chiaramente infondata essendo del tut
to evidente che la Commissione centrale, decidendo come in pre messa si è riportato, ha inteso ritenere viziato l'avviso di liquida
zione dell'Invim notificato al De Angelis in quanto il valore su
cui calcolare l'imposta avrebbe dovuto essere considerato non in
lire 24.000.000 (come in effetti fu) bensì' in lire 15.000.000: e ciò
di riscossione delle imposte) questione delle condizioni di operatività nel
l'ambito tributario dei principi generali dettati dal codice civile per le
obbligazioni solidali. La decisione in epigrafe, pur ignorando la contraria
sentenza della medesima sezione n. 1725 dell'11 aprile 1989 (Foro it.,
1990, I, 216, con nota di richiami) e richiamando soltanto le precedenti
pronunzie in termini della Corte costituzionale e della sezione, si dà cari
co, nell'ampia e puntuale motivazione, di confutare le argomentazioni
poste a Base della sent. 1/25/89 e riproposte dall'avvocatura delio Stato, in ordine aii'inappiicaoniià aei principio ex art. i3uó, 2° comma, c.c.
di fronte ad un atto amministrativo divenuto definitivo per mancata im
pugnazione, implidtamnt: limitando l'operatività dei detto principio so
lo nel caso il diverso (rraggior) valore scaturisca da decisione passata
La sentenza si chiude con un richiamo ai precetti costituzionali che
devono informare l'azione della pubblica amministrazione anche nel set
tore tributario e che sconfessano la posizione assunta dal ministero delle
finanze nella circolare n. 35/89 riportata in calce alla citata nota a Cass.
1725/89.
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