sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n. 3496; Pres. Vela, Est. Vignale, P.M. Romagnoli(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Banca nazionale del lavoro (Avv. Gallo).Cassa Comm. trib. centrale 31 gennaio 1985, n. 877Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1625/1626-1627/1628Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184690 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ad una somma in denaro ragguagliata al valore della quota idea
le; segno evidente che il vincolo di destinazione ha reso il patri monio sociale un'unità indivisibile nella sua materialità, cui non si attagliano i principi della comunione dei beni.
Qualora, poi, la società sia stata costituita per un periodo di
tempo determinato, la facoltà di recesso è addirittura preclusa, ed è preclusa qualsiasi forma di liquidazione dovuta alla sola vo lontà del socio, per cui non solo è da escludere la sussistenza di una comunione tipica del nostro ordinamento, ma anche una comunione in mano comune o di diritto germanico, la quale è
pur sempre caratterizzata dall'illimitata e solidale responsabilità dei comunisti per le obbligazioni contratte nell'interesse della co munione stessa o dal diritto dei comunisti, o dei loro creditori, di chiedere la divisione.
Conseguentemente, il regime del patrimonio sociale non con sente di attribuirne la titolarità ai soci in comunione e, d'altra
parte, non essendo ipotizzabile un patrimonio senza soggetto, non si può non attribuirne la titolarità alla stessa società, come auto nomo soggetto di diritto.
Da una parte, quindi, la società è capace di essere titolare di diritto di natura reale; d'altra parte, in virtù dell'autonoma re
sponsabilità per le obbligazioni sociali, ad essa deve anche rico noscersi la capacità di natura negoziale, oltre a quella processuale già indicata sub a).
c) Altra manifestazione non trascurabile della distinzione sog
gettiva tra soci e società, è l'inammissibilità della compensazione tra un debito che un terzo abbia verso la società ed il credito
che lo stesso abbia verso il socio (art. 2271 c.c.); segno evidente della carenza dell'unità soggettiva che della compensazione è pre
supposto.
d) Infine, non può non rilevarsi che nelle società di persone l'ordinamento ha introdotto, sia pure entro limiti determinati, il principio di maggioranza, che è indice di autonomia nella strut
tura organizzativa dell'impresa collettiva, in base all'art. 2257 c.c., che distacca l'operatività sociale dal principio meramente con
trattualistico richiedente il consenso di tutti i contraenti.
In conclusione, una volta accolto il principio, di carattere ge nerale, che tra soggettività e personalità giuridica non vi è esatta
coincidenza, ben potendo sussistere secondo il nostro ordinamen to soggetti giuridici non personificati (ogni persona è soggetto, non ogni soggetto è persona), si deve dedurre, da una parte, che non è sufficiente negare la personalità giuridica della società di
persone per negare che l'impresa collettiva possa essere titolare
di situazioni giuridiche soggettive, di natura patrimoniale, anche
nei confronti dei soci; si deve, inoltre, dedurre, d'altra parte, che
l'ordinamento positivo consente di individuare nella società di per sone, ed in particolare nella collettiva regolare, un soggetto di
stinto dalla personalità dei soci, quale centro autonomo di situa
zioni giuridiche a lei facenti direttamente capo, o in virtù dei
conferimenti, o in virtù della capacità negoziale e processuale che
la disciplina positiva consente di individuare.
Su tale base, la pronuncia della corte di merito, che si è limita
ta ad escludere che la società avrebbe potuto portare ad una qua lificazione diversa della natura giuridica del contratto sociale.
La corte di merito, pur avendo motivato la decisione, nella
parte preponderante, con riferimento all'asserita mancanza di per sonalità e di soggettività giuridica in relazione alla posizione ne
goziale e processuale della società in nome collettivo, ha pur tut
tavia fatto alcune asserzioni sull'oggetto della domanda, qualifi cata «peraltro, destituita di qualsiasi fondamento in fatto e diritto»,
precisando inoltre che l'affermazione dell'allora appellante di avere
adempiuto tutti gli obblighi derivantigli dalla scrittura 22 luglio 1975 nella sua qualità di socio era sfornita di qualsiasi prova al
riguardo.
Queste affermazioni della sentenza, ancorché introdotte come
osservazioni incidentali in un iter logico di più ampia portata,
attengono ad un punto della controversia diverso rispetto a quel lo già esaminato nella valutazione del primo motivo di ricorso
e sono suscettibili, in una pronuncia, di assumere un'autonoma
valenza in una sorta di duplice motivazione, su base paritetica, su due punti diversi della controversia.
Sotto tale profilo, non può non rilevarsi che le osservazioni
incidentali e di merito, sopra indicate, costituiscono pure affer
mazioni prive di qualsivoglia autonoma argomentazione o riferi
mento alle situazioni giuridiche o probatorie prese in considera
zione, che consentano all'esame del provvedimento, la ricostru
zione di un qualsiasi iter logico attraverso il quale la pronuncia sia giunta alle predette conclusioni.
li Foro Italiano — 1990 — Parte 1-29.
Anche sotto questo subordinato e limitato profilo, quindi, il
ricorso deve essere oggetto di accoglimento. Il mezzo sub 3 con cui la ricorrente, deducendo la violazione
dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si duole del fatto che la corte di merito, una volta negata la personalità giuridica della società e risolti i rapporti sociali nei rapporti dei soci, non abbia dichia rato che i beni erano divenuti in comproprietà di tutti i soci, nonché il mezzo sub 4 inerente, sotto il profilo dell'art. 360, n.
5, c.p.c., alle spese di causa, sono assorbiti dall'accoglimento del
motivo sub 1.
L'accogliemento dei primi due motivi comporta la cassazione della sentenza e la remissione degli atti ad altra sezione della Cor te d'appello di Lecce.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n. 3496; Pres. Vela, Est. Vignale, P.M. Romagnoli
(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Banca
nazionale del lavoro (Avv. Gallo). Cassa Comm. trib. centrale
31 gennaio 1985, n. 877.
Registro (imposta di) — Atti di consenso alla cancellazione di
ipoteche — Agevolazione fiscale — Tassazione in misura fissa — Esclusione — Fattispecie (L. 27 dicembre 1953 n. 968, con
cessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, art. 67).
L'agevolazione fiscale dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria,
prevista dall'art. 67 l. 27 dicembre 1953 n. 968, non si applica
agli atti di consenso alla cancellazione di ipoteche iscritte a ga ranzia di mutui concessi per la ricostruzione e riparazione degli
edifici. (1)
Svolgimento del processo. — Nel 1972, per ciascuno di sette
atti di consenso prestati dall'Istituto nazionale per il finanziamen
(1) In senso conforme (oltre le sentenze 'gemelle', dalla n. 3491 alla n. 3495, Foro it., Mass., 514-515) v. Cass. 31 gennaio 1981, n. 726, id., Rep. 1981, voce Ipotecaria (imposta), n. 14, nonché Comm. trib. centrale 12 gennaio 1987, n. 209, id., Rep. 1987, voce Registro (imposta), n. 280; contra, Comm. centrale 30 gennaio 1971, n. 1501/2634, id., Rep. 1971, voce cit., n. 766 e 25 aprile 1969, n. 2773/12063, id., Rep. 1970, voce
cit., n. 751. La decisione in epigrafe fonda il proprio convincimento sul nesso, per
cosi dire, funzionale che deve ricorrere tra gli atti ammessi al beneficio della tassazione in misura fissa e la finalità del provvedimento che recava tale beneficio fiscale («il potenziamento edilizio» del periodo post-bellico, mediante incentivi diretti a favorire la ricostruzione); sicché gli atti consi derati nel caso di specie, essendo «destinati a realizzarsi in tempi lontani dal finanziamento e dalla ricostruzione», risultano «estranei alla finalità immediata del potenziamento edilizio nazionale» e non possono, pertan to, usufruire dell'agevolazione dettata dalla 1. 968/53. Tale logica è stata
già espressa in relazione ad analoghi settori di intervento agevolativo: cfr. Comm. trib. centrale 14 marzo 1986, n. 2244, id., Rep. 1986, voce
cit., n. 236 («le cambiali ipotecarie rilasciate a totale o parziale pagamen to per l'acquisto di immobili non possono fruire delle agevolazioni fiscali
previste dall'art. 18 1. 2 luglio 1949 n. 408 in quanto le cambiali, a tergo delle quali l'ipoteca è annotata, possono circolare ed essere quindi utiliz zate a garanzia di obbligazioni diverse da quelle che il legislatore ha inte so favorire»; nello stesso senso, v. Comm. trib. centrale 2 settembre 1985, n. 7313, ibid., n. 238; 13 febbraio 1984, n. 1436, id., Rep. 1984, voce
Ipotecaria (imposta), n. 6; Cass. 8 febbraio 1982, n. 725, id., Rep. 1983, voce cit., n. 3; nonché, a contrario, Cass. 10 febbraio 1982, n. 813, id.,
1982, I, 1309, con nota di richiami, ove è affermata l'ammissibilità del beneficio nell'ipotesi in cui non sia stata operata l'annotazione dell'ipote ca sulle cambiali); Cass. 10 dicembre 1970, n. 2626, id., 1971, I, 661
(«le agevolazioni tributarie previste per le nuove costruzioni edilizie dal l'art. 7 1. reg. sic. 28 aprile 1954 n. 11 si applicano alle registrazioni dei contratti di mutuo ed alle iscrizioni di ipoteca a garanzia di mutui
e finanziamenti, ma non anche alla registrazione delle quietanze di paga mento dei debiti relativi ed alle cancellazioni delle ipoteche iscritte»); Cass.
28 ottobre 1969, n. 3542, id., 1970, I, 1987, con nota di richiami («la riduzione ad un quarto delle imposte di registro ed ipotecaria, prevista dalla 1. 2 luglio 1949 n. 408 per i contratti di mutuo, non si estende all'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del
mutuo medesimo»).
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1627 PARTE PRIMA 1628
to della ricostruzione, a favore di Giuseppe Giannattasio, Clara,
Vanda, Fiorella Davese, Augusto Ciaffoni e Maria Esposti, Egle
Vitali, Giacomo Riggio, Luigi Cataldo, Anna e Luisa Del Prete,
per la cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di mutui con
cessi per la ricostruzione di immobili distrutti dagli eventi bellici, l'ufficio del registro liquidò l'imposta proporzionale di cui al
l'art. 60 della tariffa ali. A alla legge di registro del 1923, ritenen
do inestensibile a tali atti il beneficio fiscale dell'imposta fissa
chiesto dall'istituto a norma dell'art. 67 1. 27 dicembre 1953 n. 968.
Insorta controversia sul punto, l'operato dell'ufficio venne ri
tenuto legittimo nel giudizio di primo grado. Su appello dell'isti
tuto, la commissione tributaria di secondo grado accolse la tesi
secondo la quale anche agli atti di cancellazione dell'ipoteca era
applicabile il beneficio fiscale previsto per la concessione del mu
tuo e per l'iscrizione dell'ipoteca. La tesi fu confermata dalla
Commissione tributaria centrale, con decisione del 31 gennaio 1985.
Contro questa decisione l'amministrazione finanziaria ha pro
posto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo. Resi
ste con controricorso illustrato da memoria la Banca nazionale
del lavoro, succeduta all'Istituto nazionale per il finanziamento
della ricostruzione, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Motivi della decisione. — L'amministrazione delle finanze so
stiene che l'applicazione dell'imposta fissa anche agli atti di can
cellazione dell'ipoteca, i quali (a differenza di quelli di concessio
ne del mutuo e di iscrizione dell'ipoteca) non sono espressamente
previsti, dall'art. 67 1. 27 dicembre 1953 n. 968, tra gli atti cui
è attribuito il beneficio fiscale e neppure possono essere ricom
presi tra quelli necessari per l'attuazione della legge, viola la nor
ma predetta, nonché il principio di stretta interpretazione delle
disposizioni che stabiliscono esenzioni ed agevolazioni tributarie.
Il ricorso è fondato. Questa corte ha già avuto modo di esami
nare il problema affermando che le agevolazioni fiscali previste dal predetto art. 67 non si applicano agli atti di consenso alla
cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo conces
so in applicazione della legge stessa (Cass. 31 gennaio 1981, n.
726, Foro it., Rep. 1981, voce Ipotecaria (imposta), n. 14) e le
argomentazioni a sostegno della tesi contraria, contenute nella
decisione impugnata e nelle difese della resistente, non appaiono
adeguate a giustificare una modica di tale orientamento giuris
prudenziale. L'art. 67 dispone che «la denuncia dei danni, i do
cumenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonché i
mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a fa
vore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo . . .»
e « . . . scontano le sole imposte fisse di registro ed ipoteca rie . . .». È certo, quindi, che la norma, pur elencando molti de
gli atti ammessi all'agevolazione dell'imposta fissa, non vi ricom
prende espressamente quelli di consenso alla cancellazione dell'i
poteca. Né appare fondato l'argomento secondo il quale tali atti
andrebbero inseriti, comunque, tra quelli (cui la stessa disposizio ne estende il beneficio) necessari di'attuazione della legge, in quan to la composizione sintattica del precetto normativo dimostra che la locuzione «atti e contratti per l'attuazione della presente leg
ge» è strettamente collegata — e, quindi, riferita — soltanto al
l'elencazione antecedente contenuta nella norma stessa e, pertan
to, se non si contrappone a quella successiva (quella ricompren dente i mutui), ne è nettamente separata dalla preposizione «nonché».
L'interpretazione letterale della norma, pertanto, porta ad esclu
dere che gli atti di consenso alla cancellazione di ipoteca (collega ti alla concessione del mutuo ed all'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso e non certamente alla denuncia dei danni ed agli atti
della procedura di liquidazione) siano stati previsti tra quelli ne
cessari per l'attuazione della legge.
Invero, neppure dal fatto, che l'art. 67 1. 968/53 abbia adope rato l'espressione «imposte ipotecarie» (ossia il plurale e non il
singolare) può trarsi argomento per sostenere che l'agevolazione deve necessariamente riguardare oltre all'atto iniziale di iscrizione
dell'ipoteca, anche gli altri atti connessi all'iscrizione e tra questi
quello di cancellazione, giacché l'adozione del plurale è circo
stanza di scarso rilievo ermeneutico ed è frequente nella formula
zione delle norme (in particolare di quell in questione, nella quale il plurale è adoperato anche a proposito dei «mutui» e degi «atti
di cessione»), rispondendo a fini meramente rafforzativi dell'e
spressione. D'altro canto, l'esclusione dell'agevolazione fiscale per gli atti
di consenso alla cancellazione dell'ipoteca si spiega anche logica
li. Foro Italiano — 1990.
mente. La legge in esame s'inserisce, infatti, in un filone di testi
normativi del periodo postbellico, volti al potenziamento edilizio
(ad es., d. leg. lgt. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n.
221; 1. 2 luglio 1949 n. 408) e si diversifica da alcune delle altre
leggi del medesimo filone soltanto per essere finalizzata anche
al risarcimento dei danni di guerra; ma, in relazione agli scopi comuni e, in particolare, a quello di favorire la ricostruzione,
non v'è motivo di ipotizzare per essa una disciplina fiscale diffe
renziata. Per cui deve ritenersi che, come le altre leggi (cfr., al
riguardo, Cass. 28 ottobre 1969, n. 3542, id., 1970, I, 1987; 10
dicembre 1970, n. 2626, id., 1971, I, 661), cosi neppure quella n. 968 del 1953 ha ammesso all'agevolazione atti che, come la
cancellazione dell'ipoteca, erano destinati a realizzarsi in tempi lontani dal finanziamento e dalla ricostruzione e, pertanto, so
stanzialmente estranei alla finalità immediata del potenziamento edilizio nazionale.
L'estensione del beneficio dell'imposta fissa anche a questi atti
è, quindi, scorretta, in quanto si traduce in un'applicazione ana
logica della norma, inammissibile quando si tratti di disposizione fiscale agevolatrice e, come tale di stretta interpretazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la decisione impugna ta deve essere cessata, con rinvio alla Commissione tributaria cen
trale la quale, nel riesaminare la controversia, dovrà attenersi al
seguente principio di diritto:
«L'agevolazione fiscale dell'imposta fissa di registro e ipoteca ria prevista dall'art. 67 della legge sui danni di guerra 27 dicem
bre 1953 n. 968, non si applica, in mancanza di espressa previsio
ne, agli atti di consenso alla cancellazione di ipoteche iscritte a
garanzie dei mutui concessi per la ricostruzione e riparazione de
gli edifici».
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 19 lu
glio 1989, n. 3382; Pres. Sandulu, Est. Taddeucci, P.M. Gros
si (conci, conf.); Monte dei Paschi di Siena (Avv. M. Nigro,
Cogo) c. Pres. Corte conti. Regolamento di giurisdizione.
Responsabilità contabile e amministrativa — Enti locali e unità
sanitarie locali — Aziende di credito con funzioni di tesoriere — Giudizio necessario di conto (Cost., art. 103; r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, art. 44).
I conti delle aziende di credito che esercitano le funzioni di teso
riere degli enti locali e delle unità sanitarie locali sono soggetti a giudizio necessario davanti alla Corte dei conti. (1)
(1) La sentenza afferma la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto nei confronti delle aziende di credito esercitanti le funzioni di tesoriere degli enti locali e delle unità sanitarie
locali; la motivazione si articola su tre differenti livelli argomentativi: a) l'applicabilità del giudizio necessario di conto nei confronti di ammini stratori e dipendenti di enti pubblici territoriali e di enti pubblici in gene re, i quali abbiano maneggio di denaro pubblico; b) l'applicabilità del medesimo istituto nei confronti dei dipendenti delle unità sanitarie locali, i quali abbiano maneggio di denaro pubblico; c) l'applicabilità del mede simo istituto nei confronti delle aziende di credito, cui le unità sanitarie locali abbiano affidato il servizio di tesoreria. Il decisum è lo sbocco naturale dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ampiamente ed adeguatamente citata, che ac
compagnano l'espansione della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 103, 2° comma, Cost.
Il precedente conforme della giurisprudenza della Corte dei conti è da to da sez. riun. 12 ottobre 1987, n. 553/A, Foro it., 1988, III, 298, con nota di richiami, circa la sussistenza di giurisdizione della Corte dei conti sul giudizio sui conti consuntivi delle unità sanitarie locali, nei confronti dei loro tesorieri; esso costituisce il risultato di una fitta elaborazione
giurisprudenziale, le cui tappe principali possono essere cosi riproposte: a) le Usi sono tenute alla resa del conto della loro gestione, in quanto gestiscono somme del fondo sanitario nazionale e destinate al soddisfaci mento dei pubblici bisogni e non possono essere sottratte al controllo della correttezza della loro gestione, che si estrinseca con lo strumento del rendiconto giudiziale, sottoposto al giudizio necessario di conto: cfr. Corte conti, sez. II, 24 febbraio 1988, n. 29, id., Rep. 1988, voce Re
sponsabilità contabile, n. 590; b) oggetto del giudizio di conto è non solo
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