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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n. 3496; Pres. Vela, Est. Vignale, P.M. Romagnoli (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Banca nazionale del lavoro (Avv. Gallo). Cassa Comm. trib. centrale 31 gennaio 1985, n. 877 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 1625/1626-1627/1628 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184690 . Accessed: 28/06/2014 09:25 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.21 on Sat, 28 Jun 2014 09:25:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n. 3496; Pres. Vela, Est. Vignale, P.M. Romagnoli(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Banca nazionale del lavoro (Avv. Gallo).Cassa Comm. trib. centrale 31 gennaio 1985, n. 877Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1625/1626-1627/1628Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184690 .

Accessed: 28/06/2014 09:25

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ad una somma in denaro ragguagliata al valore della quota idea

le; segno evidente che il vincolo di destinazione ha reso il patri monio sociale un'unità indivisibile nella sua materialità, cui non si attagliano i principi della comunione dei beni.

Qualora, poi, la società sia stata costituita per un periodo di

tempo determinato, la facoltà di recesso è addirittura preclusa, ed è preclusa qualsiasi forma di liquidazione dovuta alla sola vo lontà del socio, per cui non solo è da escludere la sussistenza di una comunione tipica del nostro ordinamento, ma anche una comunione in mano comune o di diritto germanico, la quale è

pur sempre caratterizzata dall'illimitata e solidale responsabilità dei comunisti per le obbligazioni contratte nell'interesse della co munione stessa o dal diritto dei comunisti, o dei loro creditori, di chiedere la divisione.

Conseguentemente, il regime del patrimonio sociale non con sente di attribuirne la titolarità ai soci in comunione e, d'altra

parte, non essendo ipotizzabile un patrimonio senza soggetto, non si può non attribuirne la titolarità alla stessa società, come auto nomo soggetto di diritto.

Da una parte, quindi, la società è capace di essere titolare di diritto di natura reale; d'altra parte, in virtù dell'autonoma re

sponsabilità per le obbligazioni sociali, ad essa deve anche rico noscersi la capacità di natura negoziale, oltre a quella processuale già indicata sub a).

c) Altra manifestazione non trascurabile della distinzione sog

gettiva tra soci e società, è l'inammissibilità della compensazione tra un debito che un terzo abbia verso la società ed il credito

che lo stesso abbia verso il socio (art. 2271 c.c.); segno evidente della carenza dell'unità soggettiva che della compensazione è pre

supposto.

d) Infine, non può non rilevarsi che nelle società di persone l'ordinamento ha introdotto, sia pure entro limiti determinati, il principio di maggioranza, che è indice di autonomia nella strut

tura organizzativa dell'impresa collettiva, in base all'art. 2257 c.c., che distacca l'operatività sociale dal principio meramente con

trattualistico richiedente il consenso di tutti i contraenti.

In conclusione, una volta accolto il principio, di carattere ge nerale, che tra soggettività e personalità giuridica non vi è esatta

coincidenza, ben potendo sussistere secondo il nostro ordinamen to soggetti giuridici non personificati (ogni persona è soggetto, non ogni soggetto è persona), si deve dedurre, da una parte, che non è sufficiente negare la personalità giuridica della società di

persone per negare che l'impresa collettiva possa essere titolare

di situazioni giuridiche soggettive, di natura patrimoniale, anche

nei confronti dei soci; si deve, inoltre, dedurre, d'altra parte, che

l'ordinamento positivo consente di individuare nella società di per sone, ed in particolare nella collettiva regolare, un soggetto di

stinto dalla personalità dei soci, quale centro autonomo di situa

zioni giuridiche a lei facenti direttamente capo, o in virtù dei

conferimenti, o in virtù della capacità negoziale e processuale che

la disciplina positiva consente di individuare.

Su tale base, la pronuncia della corte di merito, che si è limita

ta ad escludere che la società avrebbe potuto portare ad una qua lificazione diversa della natura giuridica del contratto sociale.

La corte di merito, pur avendo motivato la decisione, nella

parte preponderante, con riferimento all'asserita mancanza di per sonalità e di soggettività giuridica in relazione alla posizione ne

goziale e processuale della società in nome collettivo, ha pur tut

tavia fatto alcune asserzioni sull'oggetto della domanda, qualifi cata «peraltro, destituita di qualsiasi fondamento in fatto e diritto»,

precisando inoltre che l'affermazione dell'allora appellante di avere

adempiuto tutti gli obblighi derivantigli dalla scrittura 22 luglio 1975 nella sua qualità di socio era sfornita di qualsiasi prova al

riguardo.

Queste affermazioni della sentenza, ancorché introdotte come

osservazioni incidentali in un iter logico di più ampia portata,

attengono ad un punto della controversia diverso rispetto a quel lo già esaminato nella valutazione del primo motivo di ricorso

e sono suscettibili, in una pronuncia, di assumere un'autonoma

valenza in una sorta di duplice motivazione, su base paritetica, su due punti diversi della controversia.

Sotto tale profilo, non può non rilevarsi che le osservazioni

incidentali e di merito, sopra indicate, costituiscono pure affer

mazioni prive di qualsivoglia autonoma argomentazione o riferi

mento alle situazioni giuridiche o probatorie prese in considera

zione, che consentano all'esame del provvedimento, la ricostru

zione di un qualsiasi iter logico attraverso il quale la pronuncia sia giunta alle predette conclusioni.

li Foro Italiano — 1990 — Parte 1-29.

Anche sotto questo subordinato e limitato profilo, quindi, il

ricorso deve essere oggetto di accoglimento. Il mezzo sub 3 con cui la ricorrente, deducendo la violazione

dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si duole del fatto che la corte di merito, una volta negata la personalità giuridica della società e risolti i rapporti sociali nei rapporti dei soci, non abbia dichia rato che i beni erano divenuti in comproprietà di tutti i soci, nonché il mezzo sub 4 inerente, sotto il profilo dell'art. 360, n.

5, c.p.c., alle spese di causa, sono assorbiti dall'accoglimento del

motivo sub 1.

L'accogliemento dei primi due motivi comporta la cassazione della sentenza e la remissione degli atti ad altra sezione della Cor te d'appello di Lecce.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 24 luglio 1989, n. 3496; Pres. Vela, Est. Vignale, P.M. Romagnoli

(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Banca

nazionale del lavoro (Avv. Gallo). Cassa Comm. trib. centrale

31 gennaio 1985, n. 877.

Registro (imposta di) — Atti di consenso alla cancellazione di

ipoteche — Agevolazione fiscale — Tassazione in misura fissa — Esclusione — Fattispecie (L. 27 dicembre 1953 n. 968, con

cessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, art. 67).

L'agevolazione fiscale dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria,

prevista dall'art. 67 l. 27 dicembre 1953 n. 968, non si applica

agli atti di consenso alla cancellazione di ipoteche iscritte a ga ranzia di mutui concessi per la ricostruzione e riparazione degli

edifici. (1)

Svolgimento del processo. — Nel 1972, per ciascuno di sette

atti di consenso prestati dall'Istituto nazionale per il finanziamen

(1) In senso conforme (oltre le sentenze 'gemelle', dalla n. 3491 alla n. 3495, Foro it., Mass., 514-515) v. Cass. 31 gennaio 1981, n. 726, id., Rep. 1981, voce Ipotecaria (imposta), n. 14, nonché Comm. trib. centrale 12 gennaio 1987, n. 209, id., Rep. 1987, voce Registro (imposta), n. 280; contra, Comm. centrale 30 gennaio 1971, n. 1501/2634, id., Rep. 1971, voce cit., n. 766 e 25 aprile 1969, n. 2773/12063, id., Rep. 1970, voce

cit., n. 751. La decisione in epigrafe fonda il proprio convincimento sul nesso, per

cosi dire, funzionale che deve ricorrere tra gli atti ammessi al beneficio della tassazione in misura fissa e la finalità del provvedimento che recava tale beneficio fiscale («il potenziamento edilizio» del periodo post-bellico, mediante incentivi diretti a favorire la ricostruzione); sicché gli atti consi derati nel caso di specie, essendo «destinati a realizzarsi in tempi lontani dal finanziamento e dalla ricostruzione», risultano «estranei alla finalità immediata del potenziamento edilizio nazionale» e non possono, pertan to, usufruire dell'agevolazione dettata dalla 1. 968/53. Tale logica è stata

già espressa in relazione ad analoghi settori di intervento agevolativo: cfr. Comm. trib. centrale 14 marzo 1986, n. 2244, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 236 («le cambiali ipotecarie rilasciate a totale o parziale pagamen to per l'acquisto di immobili non possono fruire delle agevolazioni fiscali

previste dall'art. 18 1. 2 luglio 1949 n. 408 in quanto le cambiali, a tergo delle quali l'ipoteca è annotata, possono circolare ed essere quindi utiliz zate a garanzia di obbligazioni diverse da quelle che il legislatore ha inte so favorire»; nello stesso senso, v. Comm. trib. centrale 2 settembre 1985, n. 7313, ibid., n. 238; 13 febbraio 1984, n. 1436, id., Rep. 1984, voce

Ipotecaria (imposta), n. 6; Cass. 8 febbraio 1982, n. 725, id., Rep. 1983, voce cit., n. 3; nonché, a contrario, Cass. 10 febbraio 1982, n. 813, id.,

1982, I, 1309, con nota di richiami, ove è affermata l'ammissibilità del beneficio nell'ipotesi in cui non sia stata operata l'annotazione dell'ipote ca sulle cambiali); Cass. 10 dicembre 1970, n. 2626, id., 1971, I, 661

(«le agevolazioni tributarie previste per le nuove costruzioni edilizie dal l'art. 7 1. reg. sic. 28 aprile 1954 n. 11 si applicano alle registrazioni dei contratti di mutuo ed alle iscrizioni di ipoteca a garanzia di mutui

e finanziamenti, ma non anche alla registrazione delle quietanze di paga mento dei debiti relativi ed alle cancellazioni delle ipoteche iscritte»); Cass.

28 ottobre 1969, n. 3542, id., 1970, I, 1987, con nota di richiami («la riduzione ad un quarto delle imposte di registro ed ipotecaria, prevista dalla 1. 2 luglio 1949 n. 408 per i contratti di mutuo, non si estende all'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del

mutuo medesimo»).

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1627 PARTE PRIMA 1628

to della ricostruzione, a favore di Giuseppe Giannattasio, Clara,

Vanda, Fiorella Davese, Augusto Ciaffoni e Maria Esposti, Egle

Vitali, Giacomo Riggio, Luigi Cataldo, Anna e Luisa Del Prete,

per la cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di mutui con

cessi per la ricostruzione di immobili distrutti dagli eventi bellici, l'ufficio del registro liquidò l'imposta proporzionale di cui al

l'art. 60 della tariffa ali. A alla legge di registro del 1923, ritenen

do inestensibile a tali atti il beneficio fiscale dell'imposta fissa

chiesto dall'istituto a norma dell'art. 67 1. 27 dicembre 1953 n. 968.

Insorta controversia sul punto, l'operato dell'ufficio venne ri

tenuto legittimo nel giudizio di primo grado. Su appello dell'isti

tuto, la commissione tributaria di secondo grado accolse la tesi

secondo la quale anche agli atti di cancellazione dell'ipoteca era

applicabile il beneficio fiscale previsto per la concessione del mu

tuo e per l'iscrizione dell'ipoteca. La tesi fu confermata dalla

Commissione tributaria centrale, con decisione del 31 gennaio 1985.

Contro questa decisione l'amministrazione finanziaria ha pro

posto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo. Resi

ste con controricorso illustrato da memoria la Banca nazionale

del lavoro, succeduta all'Istituto nazionale per il finanziamento

della ricostruzione, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Motivi della decisione. — L'amministrazione delle finanze so

stiene che l'applicazione dell'imposta fissa anche agli atti di can

cellazione dell'ipoteca, i quali (a differenza di quelli di concessio

ne del mutuo e di iscrizione dell'ipoteca) non sono espressamente

previsti, dall'art. 67 1. 27 dicembre 1953 n. 968, tra gli atti cui

è attribuito il beneficio fiscale e neppure possono essere ricom

presi tra quelli necessari per l'attuazione della legge, viola la nor

ma predetta, nonché il principio di stretta interpretazione delle

disposizioni che stabiliscono esenzioni ed agevolazioni tributarie.

Il ricorso è fondato. Questa corte ha già avuto modo di esami

nare il problema affermando che le agevolazioni fiscali previste dal predetto art. 67 non si applicano agli atti di consenso alla

cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo conces

so in applicazione della legge stessa (Cass. 31 gennaio 1981, n.

726, Foro it., Rep. 1981, voce Ipotecaria (imposta), n. 14) e le

argomentazioni a sostegno della tesi contraria, contenute nella

decisione impugnata e nelle difese della resistente, non appaiono

adeguate a giustificare una modica di tale orientamento giuris

prudenziale. L'art. 67 dispone che «la denuncia dei danni, i do

cumenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonché i

mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a fa

vore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo . . .»

e « . . . scontano le sole imposte fisse di registro ed ipoteca rie . . .». È certo, quindi, che la norma, pur elencando molti de

gli atti ammessi all'agevolazione dell'imposta fissa, non vi ricom

prende espressamente quelli di consenso alla cancellazione dell'i

poteca. Né appare fondato l'argomento secondo il quale tali atti

andrebbero inseriti, comunque, tra quelli (cui la stessa disposizio ne estende il beneficio) necessari di'attuazione della legge, in quan to la composizione sintattica del precetto normativo dimostra che la locuzione «atti e contratti per l'attuazione della presente leg

ge» è strettamente collegata — e, quindi, riferita — soltanto al

l'elencazione antecedente contenuta nella norma stessa e, pertan

to, se non si contrappone a quella successiva (quella ricompren dente i mutui), ne è nettamente separata dalla preposizione «nonché».

L'interpretazione letterale della norma, pertanto, porta ad esclu

dere che gli atti di consenso alla cancellazione di ipoteca (collega ti alla concessione del mutuo ed all'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso e non certamente alla denuncia dei danni ed agli atti

della procedura di liquidazione) siano stati previsti tra quelli ne

cessari per l'attuazione della legge.

Invero, neppure dal fatto, che l'art. 67 1. 968/53 abbia adope rato l'espressione «imposte ipotecarie» (ossia il plurale e non il

singolare) può trarsi argomento per sostenere che l'agevolazione deve necessariamente riguardare oltre all'atto iniziale di iscrizione

dell'ipoteca, anche gli altri atti connessi all'iscrizione e tra questi

quello di cancellazione, giacché l'adozione del plurale è circo

stanza di scarso rilievo ermeneutico ed è frequente nella formula

zione delle norme (in particolare di quell in questione, nella quale il plurale è adoperato anche a proposito dei «mutui» e degi «atti

di cessione»), rispondendo a fini meramente rafforzativi dell'e

spressione. D'altro canto, l'esclusione dell'agevolazione fiscale per gli atti

di consenso alla cancellazione dell'ipoteca si spiega anche logica

li. Foro Italiano — 1990.

mente. La legge in esame s'inserisce, infatti, in un filone di testi

normativi del periodo postbellico, volti al potenziamento edilizio

(ad es., d. leg. lgt. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n.

221; 1. 2 luglio 1949 n. 408) e si diversifica da alcune delle altre

leggi del medesimo filone soltanto per essere finalizzata anche

al risarcimento dei danni di guerra; ma, in relazione agli scopi comuni e, in particolare, a quello di favorire la ricostruzione,

non v'è motivo di ipotizzare per essa una disciplina fiscale diffe

renziata. Per cui deve ritenersi che, come le altre leggi (cfr., al

riguardo, Cass. 28 ottobre 1969, n. 3542, id., 1970, I, 1987; 10

dicembre 1970, n. 2626, id., 1971, I, 661), cosi neppure quella n. 968 del 1953 ha ammesso all'agevolazione atti che, come la

cancellazione dell'ipoteca, erano destinati a realizzarsi in tempi lontani dal finanziamento e dalla ricostruzione e, pertanto, so

stanzialmente estranei alla finalità immediata del potenziamento edilizio nazionale.

L'estensione del beneficio dell'imposta fissa anche a questi atti

è, quindi, scorretta, in quanto si traduce in un'applicazione ana

logica della norma, inammissibile quando si tratti di disposizione fiscale agevolatrice e, come tale di stretta interpretazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la decisione impugna ta deve essere cessata, con rinvio alla Commissione tributaria cen

trale la quale, nel riesaminare la controversia, dovrà attenersi al

seguente principio di diritto:

«L'agevolazione fiscale dell'imposta fissa di registro e ipoteca ria prevista dall'art. 67 della legge sui danni di guerra 27 dicem

bre 1953 n. 968, non si applica, in mancanza di espressa previsio

ne, agli atti di consenso alla cancellazione di ipoteche iscritte a

garanzie dei mutui concessi per la ricostruzione e riparazione de

gli edifici».

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 19 lu

glio 1989, n. 3382; Pres. Sandulu, Est. Taddeucci, P.M. Gros

si (conci, conf.); Monte dei Paschi di Siena (Avv. M. Nigro,

Cogo) c. Pres. Corte conti. Regolamento di giurisdizione.

Responsabilità contabile e amministrativa — Enti locali e unità

sanitarie locali — Aziende di credito con funzioni di tesoriere — Giudizio necessario di conto (Cost., art. 103; r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei

conti, art. 44).

I conti delle aziende di credito che esercitano le funzioni di teso

riere degli enti locali e delle unità sanitarie locali sono soggetti a giudizio necessario davanti alla Corte dei conti. (1)

(1) La sentenza afferma la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto nei confronti delle aziende di credito esercitanti le funzioni di tesoriere degli enti locali e delle unità sanitarie

locali; la motivazione si articola su tre differenti livelli argomentativi: a) l'applicabilità del giudizio necessario di conto nei confronti di ammini stratori e dipendenti di enti pubblici territoriali e di enti pubblici in gene re, i quali abbiano maneggio di denaro pubblico; b) l'applicabilità del medesimo istituto nei confronti dei dipendenti delle unità sanitarie locali, i quali abbiano maneggio di denaro pubblico; c) l'applicabilità del mede simo istituto nei confronti delle aziende di credito, cui le unità sanitarie locali abbiano affidato il servizio di tesoreria. Il decisum è lo sbocco naturale dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ampiamente ed adeguatamente citata, che ac

compagnano l'espansione della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 103, 2° comma, Cost.

Il precedente conforme della giurisprudenza della Corte dei conti è da to da sez. riun. 12 ottobre 1987, n. 553/A, Foro it., 1988, III, 298, con nota di richiami, circa la sussistenza di giurisdizione della Corte dei conti sul giudizio sui conti consuntivi delle unità sanitarie locali, nei confronti dei loro tesorieri; esso costituisce il risultato di una fitta elaborazione

giurisprudenziale, le cui tappe principali possono essere cosi riproposte: a) le Usi sono tenute alla resa del conto della loro gestione, in quanto gestiscono somme del fondo sanitario nazionale e destinate al soddisfaci mento dei pubblici bisogni e non possono essere sottratte al controllo della correttezza della loro gestione, che si estrinseca con lo strumento del rendiconto giudiziale, sottoposto al giudizio necessario di conto: cfr. Corte conti, sez. II, 24 febbraio 1988, n. 29, id., Rep. 1988, voce Re

sponsabilità contabile, n. 590; b) oggetto del giudizio di conto è non solo

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