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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 7 settembre 1990,...

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sezione I civile; sentenza 7 settembre 1990, n. 9239; Pres. Scanzano, Est. Luccioli, P.M. Donnarumma (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Cocco) c. Bertolini. Cassa Comm. trib. centrale 14 febbraio 1985, n. 1441 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 3177/3178-3179/3180 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185742 . Accessed: 28/06/2014 10:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 10:18:15 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 7 settembre 1990, n. 9239; Pres. Scanzano, Est. Luccioli, P.M.Donnarumma (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Cocco) c. Bertolini. Cassa Comm.trib. centrale 14 febbraio 1985, n. 1441Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 3177/3178-3179/3180Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185742 .

Accessed: 28/06/2014 10:18

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della socie

tà, sono considerati redditi d'impresa. I successivi art. 49 e 51 danno poi la definizione rispettiva

mente di reddito di lavoro autonomo (che comprende anche

l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c del 3° comma dell'art. 5) e di reddito d'impresa (derivante dall'esercizio d'im

prese commerciali). V'è stata, quindi, violazione e falsa applicazione delle norme

di legge richiamate.

Aggiunge il ricorrente che, con interpretazione autentica delle

norme in questione, il d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, all'art.

6, 21° comma, recepito nella legge finanziaria per il 1988, stabi

lisce che per reddito d'impresa di cui all'art. 1 d.p.r. 8 luglio 1980 n. 538 e successive modificazioni ed integrazioni, e del

l'art. 2 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito, con modifica

zioni, in 1. 26 febbraio 1982 n. 54, si intende il reddito d'impre sa relativo alle sole attività per le quali si ha titolo all'iscrizione

nei rispettivi elenchi.

Sono quindi esclusi dal contributo aggiuntivo non solo i red

diti non derivanti da esercizio d'impresa, ma anche quelli d'im

presa purché diversa da quella per cui si è ottenuta l'iscrizione

negli elenchi.

II ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiun tamente perché strettamente connessi, è fondato.

La sentenza, con motivazione non adeguata, si è basata su un elemento inconferente ai fini della decisione, quale il reddito

complessivo ai fini Irpef ovvero l'imponibile Irpef. Giova osservare che l'art. 1, 2° comma, d.p.r. 8 luglio 1980

n. 538 e l'art. 2, 2° comma, d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, con

vertito, con modificazioni, in 1. 26 febbraio 1982 n. 54, oltre

a non operare alcuna distinzione tra reddito complessivo e red

dito d'impresa, si limitano a stabilire, per artigiani e commer

cianti, un contributo aggiuntivo aziendale, pari all' 1,50% per il d.p.r. n. 538 del 1980, e del 4-4,20% per il d.l. n. 791 del

1981, del reddito d'impresa imponibile ai fini Irpef, relativo

all'anno precedente. Il caso di specie non rientra certamente in tale previsione. Infatti, l'art. 49, 1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597

(istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) definisce «reddito di lavoro autonomo quello derivante

dall'esercizio di arti e professioni, compreso l'esercizio in forme

associate di cui alla lett. c) del 3° comma dell'art. 5».

L'art. 5 (che si riferisce ai redditi prodotti in forma associa

ta), al 1 ° comma, stabilisce, in via generale, che «i redditi delle

società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministra

tiva o l'oggetto principale dell'attività, sono imputati a ciascun

socio indipendentemente dall'effettiva percezione, proporziona tamente alla sua quota di partecipazione agli utili», e al 3° com

ma precisa, ai fini delle imposte sul reddito, alla lettera c), che

«le società o associazioni costituite fra artisti e professionisti

per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso da quelli indicati nel 1 ° comma e prive di perso nalità giuridica, sono equiparate alle società semplici».

Ciò significa che l'esercizio in forma associata di arti e pro fessioni è considerato, ai fini Irpef, lavoro autonomo e che le

società o associazione nelle quali si svolge tale esercizio sono

equiparate alle società semplici, ossia a società non commerciali

o, in altri termini, a società che si reputa non abbiano per og

getto l'esercizio di attività commerciali ai sensi nell'art. 51 dello

stesso d.p.r. n. 597 del 1973; esercizio che, ai sensi del 1° com

ma di quest'ultima norma, costituisce il presupposto imprescin dibile per aversi reddito d'impresa (imponibile ai fini Irpef).

Si aggiunga che il 2° comma dell'art. 6 d.p.r. n. 597 del 1973, ai fini della «classificazione dei redditi, considera indiscrimina

tamente redditi d'impresa quelli prodotti dalle società in nome

collettivo e in accomandita semplice, e non anche quelli prodot ti dalle società semplici.

Quando, allora, il d.p.r. n. 538 del 1980 e il d.l. n. 791 del

1981 stabiliscono, a carico degli artigiani e degli esercenti attivi

tà commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale commisura

to in misura percentuale del reddito d'impresa imponibile ai

fini dell'Irpef, evidentemente recepiscono, ai rilevati fini contri

butivi, i concetti di «esercente attività commerciale» e di «red

dito d'impresa», di cui alla normativa fiscale del d.p.r. n. 597

del 1973, concetti ai quali rimane del tutto estraneo il lavoro

autonomo (con il relativo reddito), in esso compreso quello co

Il Foro Italiano — 1991.

stituito dall'esercizio in forma associata di arti e professioni (com binato disposto dagli art. 49, 1° comma, e 5, 3° comma, lett.

e, d.p.r. n. 597). Ne deriva che l'esercizio in forma associata di arti e profes

sioni (caso di specie) non dà luogo ad imposizione del contribu to aggiuntivo aziendale in misura percentuale del reddito d'im

presa imponibile ai fini dell'Irpef, poiché non sussiste il presup posto del reddito d'impresa.

Deve aggiungersi — conformemente a quanto rilevato dal ri corrente — che, con interpretazione autentica dell'art. 1, 2° com

ma, d.p.r. n. 538 del 1980 e dell'art. 2, 2° comma, d.l. n. 791 del 1981, convertito in 1. n. 54 del 1982, l'art. 6, 27° comma, d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, recepito nella legge finanziaria

per il 1988, stabilisce che «per reddito d'impresa di cui all'art. 1 d.p.r. 8 luglio 1980 n. 538 e successive modificazioni ed inte

grazioni, e all'art. 2 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito, con modificazioni, dalla 1. 26 febbraio 1982 n. 54, si intende il reddito d'impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi».

Sono quindi esclusi dal contributo aggiuntivo non solo i red

diti non derivanti da esercizio d'impresa (come nella specie), ma anche quelli d'impresa purché diversa da quella per cui si è ottenuta l'iscrizione negli elenchi. Per cui ogni eventuale resi duo dubbio sulla non debenza, nella fattispecie, del contributo

aggiuntivo rimarrebbe, comunque, fugato dalla suddetta norma di interpretazione autentica.

L'impugnata sentenza si è discostata dai suesposti principi, onde il ricorso dev'essere accolto e l'impugnata sentenza cassa ta con il rinvio della causa ad altro giudice d'appello, che si

designa nel Tribunale di Padova, il quale, nel procedere a nuo vo esame, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 settem

bre 1990, n. 9239; Pres. Scanzano, Est. Luccioli, P.M. Don

narumma (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Coc

co) c. Bertolini. Cassa Comm. trib. centrale 14 febbraio 1985, n. 1441.

Tributi in genere — Imprese operanti in territori depressi —

Esenzione decennale — Imprese artigiane produttrici di servi

zi — Esclusione (L. 29 luglio 1957 n. 635, disposizioni inte

grative della 1. 10 agosto 1950 n. 847, per l'esecuzione di ope re straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, art. 8; 1. 22 luglio 1966 n. 614, interventi straordi nari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e

centrale, art. 8).

Il beneficio dell'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul

reddito, previsto a favore delle imprese artigiane aventi ad

oggetto la produzione di beni che operano nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, non è applicabile alle im

prese artigiane che nelle stesse zone esercitino attività di pro duzione di servizi. (1).

(1) In senso conforme, v. Cass. 24 maggio 1988, n. 3608, Foro it., Rep. 1989, voce Tributi in genere, n. 680; Comm. trib. I grado Treviso 19 settembre 1988, ibid., n. 685; Cass. 3 dicembre 1987, n. 8973, id., Rep. 1987, voce cit., n. 642. Una questione di costituzionalità relativa all'art. 8 1. 614/66, sollevata in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., è stata dichiarata manifestamente inammissibile da Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 319, ibid., n. 641.

In materia di benefici sui costi delle imprese operanti in zone depres se, mentre l'art. 8 1. 614/66 limitava il beneficio delle esenzioni fiscali alle sole «nuove imprese artigiane» ed alle «nuove piccole e medie im

prese industriali aventi per oggetto produzione di beni», sul fronte degli oneri sociali non si registrava la stessa tendenza restrittiva, tanto che l'art. 18 d.l. 918/68 e le disposizioni ad esso successive hanno ricono sciuto lo sgravio contributivo alle «aziende industriali» ovvero alle im

prese industriali ed artigiane operanti nel settore manifatturiero (per riferimenti alla successione normativa in materia, v. Fornero, Fiscaliz zazione degli oneri sociali, voce del Novissimo digesto, appendice, To

rino, 1982, III, 789, nota 18). L'interpretazione di tale nozione ha dato

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3179 PARTE PRIMA 3180

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo, denunziando

violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 1° comma, 1. 22 lu

glio 1966 n. 614 in relazione all'art. 8 1. 29 luglio 1957 n. 635,

nonché motivazione incongruente, la ricorrente deduce che il

requisito oggettivo della produzione di beni richiesto dall'indi

cata norma del 1966 per la fruizione delle agevolazioni fiscali

riguarda sia le imprese industriali che quelle artigiane, sicché

anche queste ultime, ove producano solo servizi — come nella

specie —, sono escluse dalle agevolazioni stesse.

Il motivo è fondato. Ed invero la giurisprudenza di questa

Suprema corte è ormai consolidata nel ritenere che l'art. 8 1.

614/66, nel prevedere l'esenzione decennale da ogni tributo di

retto sul reddito in favore delle nuove imprese artigiane e delle

nuove piccole e medie imprese industriali aventi ad oggetto la

produzione di beni, abbia inteso riferire il requisito oggettivo della produzione di beni sia all'una che all'altra categoria di

imprese, e che, pertanto, anche le imprese artigiane, ove produ cano servizi, non godano di tale esenzione (v. Cass. 24 maggio

1988, n. 3608, Foro it., 1989, voce Tributi in genere, n. 680;

3 dicembre 1987, n. 8973, id., Rep. 1987, voce cit., n. 642;

17 febbraio 1981, n. 958, id., Rep. 1981, voce Ricchezza mobi

le, n. 163; 25 luglio 1978, n. 3715, id., Rep. 1978, voce cit.,

origine ad un contenzioso particolarmente consistente (cfr. la nota di

richiami a Corte cost. 27 luglio 1989, n. 457 ed altre, Foro it., 1990,

1, 1823). Successivamente ad essa occorre ricordare come la spettanza del be

neficio (in conseguenza al riconoscimento di impresa avente natura in

dustriale) è stata affermata con riferimento alle case di cura da Cass.

23 maggio 1989, n. 2469, 2 febbraio 1989, n. 626, 10 gennaio 1989, n. 54, id., Rep. 1989, voce Previdenza sociale, nn. 421-423; agli istituti

di imprese di vigilanza da Cass. 1° marzo 1989, n. 1159, ibid., n. 425

(in senso contrario, Pret. Isemia 9 novembre 1988, ibid., n. 449); alle

imprese esercenti la pesca con natanti armati in un porto del Mezzo

giorno da Cass. 2 febbraio 1989, nn. 632 e 633, ibid., nn. 430, 431; 23 gennaio 1989, n. 386, ibid., n. 432; 20 dicembre 1988, n. 6928, id.,

Rep. 1988, voce cit., n. 473; alle scuole di vela che, senza fini di lucro, concentrano gli allievi in un complesso recettizio dislocato e organizza to in maniera tale da rendere indispensabile la loro permanenza conti nuativa in modo da favorire la vita in comunità da Pret. Milano 9

gennaio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 448. Detta natura è stata

invece esclusa con riferimento alle cosiddette case-albergo da Cass. 18

marzo 1989, n. 1374, ibid., n. 464.

Secondo Cass. 14 novembre 1989, n. 4818, id., 1990, I, 1825 e Riv.

it. dir. lav., 1990, II, 736, con nota di Nogler, Fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e criteri di individuazione delle imprese mani

fatturiere, non possono farsi rientrare tra le imprese manifatturiere quelle

imprese che, senza produrre beni, svolgono solo un'attività diretta a

favorire la commerciabilità di quelli di altre imprese. Secondo Cass.

8 agosto 1990, n. 8014, Foro it., 1991, I, 2759, vanno fatte rientrare tra le imprese industriali anche quegli istituti aventi ad oggetto l'educa

zione, il ricovero, la refezione ed il trattenimento post-scolastico dei minori. Su un'ipotesi analoga, v. Cass. 9 marzo 1989, n. 1246, Foro

it., Rep. 1989, voce cit., n. 424, che ha dichiarato viceversa non rien tranti tra le aziende industriali ai fini in questione le scuole e gli istituti di istruzione privati: ma, sembra di intendersi, svolgenti attività di sola istruzione e non anche, come invece nel caso di cui alla decisione in

oggetto, un servizio di assistenza più generale. Secondo Trib. Palermo 28 febbraio 1989, ibid., n. 442, sono ammessi invece al beneficio degli sgravi contributivi anche gli istituti che esplicano mera attività didatti

ca, purché questa si risolva nella produzione di un servizio attraverso

l'organizzazione di capitale e lavoro.

L'applicabilità del beneficio delle esenzioni fiscali, invece previsto dal l'art. 8 1. 635/57 anche a favore delle imprese edili che abbiano impian tato i propri cantieri nelle zone economicamente depresse, dell'Italia settentrionale e centrale, pur avendo conservato la loro sede ed il loro centro di interessi in località non depresse, è stata affermata da Comm. trib. centrale 17 marzo 1989, n. 2160, ibid., voce Tributi in genere, n. 681.

L'impossibilità di tener conto delle esenzioni spettanti al contribuente in virtù della medesima disposizione sopra richiamata, ai fini della pre sentazione della domanda di definizione agevolata di cui al d.l. 660/73, convertito in 1. 823/73, è stata affermata da Cass. 2 febbraio 1989, n. 643, id., 1989, I, 3160.

Relativamente all'efficacia dell'iscrizione dell'impresa artigiana in ap positi albi istituiti presso le regioni a statuto speciale, v. Corte cost. 15 giugno 1989, n. 334, id., 1991, I, 336, con nota di richiami.

In materia di assicurazione per gli apprendisti artigiani, e relativa

possibilità per le regioni di stipulare apposite convenzioni, v., da ulti

mo, Corte cost. 5 luglio 1990, n. 314, ibid., 1051, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1991.

n. 308; 23 novembre 1976, n. 4425, id., Rep. 1977, voce cit., n. 186).

A tale interpretazione inducono, come i richiamati precedenti hanno costantemente posto in evidenza, considerazioni fondate

sul dato letterale e su quello logico, cui la decisione impugnata si è discostata senza convincenti ragioni.

Sotto il profilo letterale si osserva che la disposizione in esa

me, sostituendo all'espressione «le nuove imprese artigiane e

le nuove piccole industrie», contenuta nell'art. 8 della preceden te 1. 29 luglio 1957 n. 635, l'altra «le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto

produzione di beni», ha da un lato ampliato l'ambito dei sog

getti titolari dell'esenzione alle medie imprese industriali, prima non previste, e dall'altro lato ha circoscritto l'area di operativi tà del beneficio, con riferimento all'elemento oggettivo, alle so

le imprese rivolte alla produzione di beni.

Né appare possibile, in mancanza di qualsiasi segno letterale

che valga a tenere distinte le due categorie di imperse nell'ambi

to della stessa espressione testuale in cui sono considerate, scin

dere l'inciso «aventi per oggetto produzione di beni» cosi da

riferirlo alle sole imprese industriali.

Altrettanto univoco è l'argomento logico posto a sostegno dell'indicata interpretazione.

Ed invero, come si desume chiaramente dalla relazione al di

segno legge poi divenuto 1. 614/66, con la disposizione in esame

si intese segnare con chiarezza la sfera di incidenza delle agevo lazioni tributarie — che nel vigore della precedente normativa, in mancanza di qualsiasi specificazione o limitazione, erano sta

te estese dalla giurisprudenza anche alle imprese produttrici di

soli servizi — in modo da precludere l'applicazione del benefi

cio a queste ultime, anche al fine di evitare situazioni territo

rialmente confuse nel settore della prestazione di servizi, in quan to le zone depresse possono e sono sempre circondate e confi

nanti con zone alle quali i benefici non sono accordati».

Né può indurre a diverse conclusioni l'argomento prospettato nella decisione impugnata, secondo il quale la disposizione tran

sitoria di cui all'art. 17 della legge in esame, utilizzando il ter

mine «impianti», ha inteso riferirsi alle sole imprese industriali:

ciò che induce la Commissione tributaria centrale a ritenere che, se una disciplina transitoria è stata dettata soltanto per le nuove

iniziative industriali, ciò significa che l'innovazione limitativa

dell'oggetto è stata prevista esclusivamente per tali nuove inizia

tive, e non anche per quelle artigianali. Ed invero la norma in esame appare chiaramente diretta a

regolare in via transitoria quelle iniziative imprenditoriali che, avviate in previsione di un certo trattamento fiscale agevolato, erano destinate a divenire operanti solo dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, mediante la proroga triennale dell'appli cazione dei benefici nello stesso ambito oggettivo previsto nel

precedente regime: non appare, pertanto, consentito attribuire

al termine «impianti» — peraltro di per sé non univoco nel

senso indicato dalla decisione impugnata — un rilievo tale da

condizionare il contenuto della nuova normativa di esenzione.

L'interpretazione cosi adottata appare peraltro recepita nella

recente ordinanza n. 319 del 1987 della Corte costituzionale (id.,

Rep. 1987, voce Tributi in genere, n. 641), la quale, nel ritenere

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 8 1. 614/66 in relazione agli art. 3 e 53 Cost., e pur ai limitati fini che la natura della pronuncia adottata com

portava, ha mostrato di equiparare totalmente, quali soggetti esclusi dal beneficio tributario, le imprese artigiane e quelle in

dustriali produttrici di servizi. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la decisione impu

gnata cassata con rinvio alla stessa commissione, che si unifor

merà al principio di diritto sopra espresso.

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