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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione I civile; sentenza 4 aprile 1991, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione I civile; sentenza 4 aprile 1991, n. 3505; Pres. Corda, Est. R. Sgroi, P.M. Lo Cascio (concl. conf.); Soc. Csa (Avv. Cintio) c. Fall. Tenuta di Fosini (Avv. Zanuzzi), Ferrazza ed altri. Regolamento di competenza avverso Trib. Siena 21 aprile 1989 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 2793/2794-2795/2796 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185676 . Accessed: 28/06/2014 15:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 15:41:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 4 aprile 1991, n. 3505; Pres. Corda, Est. R. Sgroi, P.M. Lo Cascio (concl.conf.); Soc. Csa (Avv. Cintio) c. Fall. Tenuta di Fosini (Avv. Zanuzzi), Ferrazza ed altri.Regolamento di competenza avverso Trib. Siena 21 aprile 1989Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2793/2794-2795/2796Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185676 .

Accessed: 28/06/2014 15:41

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tamente nel ricorso (con esclusione di qualsiasi rinvio per rela

tionem a scritti, memorie o comparse delle pregresse fasi del

giudizio) i fatti e le circostanze da provare nonché i singoli pun ti trascurati o valutati in modo illogico o insufficiente, al fine

di consentire la verifica della sussistenza della decisività dei fatti

e dei punti e dell'inadeguatezza della motivazione riguardo ad

essi.

È conseguenziale, pertanto, che la censura vada respinta, pre sentandosi come semplice revisione delle valutazioni e del con

vincimento del giudice del merito, inammissibile in questa sede

(sent. 4 gennaio 1983, n. 4469, Foro it., Rep. 1983, voce Cassa

zione civile, n. 73; 8 settembre 1983, n. 5530, ibid., n. 70; 1°

luglio 1981, n. 4276, id., Rep. 1981, voce Lavoro (rapporto), n. 1732).

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione

degli stessi articoli di cui al secondo motivo, censura l'afferma

zione (contenuta nella sentenza impugnata), secondo cui il Rus

so avrebbe potuto conoscere con la dovuta diligenza la qualità di socio della società collettiva dei germani Pietro e Felice Ric

ci, risalendo dalla «ragione sociale» alla qualità di socio illimi

tatamente e solidalmente responsabile, sostenendo che tale af

fermazione è conseguenza di confusione tra conoscibilità e co

noscenza, attesa la condizione del Russo, operaio senza lettere

e senza alcuna esperienza degli affari e del commercio.

La doglianza non va condivisa, essendo sufficiente rilevare

che l'accertamento per presunzione, cui è pervenuto il giudice del merito risponde alla regola, desumibile dalle disposizioni degli art. 2727 e 2729 c.c., dell 'id quod plerumque accidit una volta

appurato un fatto noto, che consenta di risalire a quello da

accertare.

Nella specie, il fatto noto è che il Russo conosceva l'esistenza

della società in nome collettivo fra i germani Ricci, sicché il

fatto della loro responsabilità illimitata e solidale con la società

commerciale, da essi gestita, costituiva un'evidente conseguen

za, conoscibile con l'ordinaria diligenza, che si traduce, in di

fetto di rigorosa prova contraria, in concreta conoscenza nel

momento processuale della valutazione del giudice. Né l'illette

rata condizione del Russo costituiva prova (contraria) dirimente

il nesso di causalità logica, se si considera che, a maggior ragio

ne, tale condizione imponeva il ricorso all'ausilio di attività tec

nica altrui in un atto di compravendita di immobili, per il quale

occorreva l'atto scritto ad substantiam.

È superfluo aggiungere che, nella specie, difetta l'assunto che

tale assistenza tecnica sia mancata.

Il ricorso va rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 aprile

1991, n. 3505; Pres. Corda, Est. R. Sgroi, P.M. Lo Cascio

(conci, conf.); Soc. Csa (Avv. Cintio) c. Fall. Tenuta di Fo

sini (Avv. Zanuzzi), Ferrazza ed altri. Regolamento di com

petenza avverso Trib. Siena 21 aprile 1989.

Fallimento — Curatore — Fatto illecito — Credito per risarci

mento danni — Cognizione ordinaria — Esclusione — Com

petenza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento,

art. 24, 52, 111).

L'azione promossa da colui che assume di vantare un credito

di natura risarcitoria derivante da fatto illecito commesso dal

curatore nell'espletamento del suo incarico, va radicata da

vanti al tribunale fallimentare, in quanto anche il debito della

massa va verificato nel procedimento di accertamento del

passivo. (1)

(1) La corte ribadisce che l'accertamento dell'esistenza di un credito

vantato nei confronti della massa deve avvenire davanti al tribunale

fallimentare, cosi riproponendo le conclusioni di un tracciato iniziato

da Cass. 13 giugno 1962, n. 1473, Foro it., 1962, I, 2023, e proseguito con le decisioni delle sez. un. 22 marzo 1972, n. 879, id., 1972, I, 3209,

sino alla più recente 12 settembre 1984, n. 4791, id., Rep. 1985, voce

Fallimento, n. 294.

Il Foro Italiano — 1991.

Svolgimento del processo. — In data 7 marzo 1988 la soc.

a r.l. Csa chiedeva che il presidente del Tribunale di Siena auto

rizzasse il sequestro conservativo in danno del fallimento della

società a r.l. Tenuta di Fosini fino a concorrenza della somma

di lire 1.000.000.000, esponendo che il 23 settembre 1987 era

rimasta aggiudicataria, nella procedura esecutiva immobiliare

pendente dinanzi al Tribunale di Siena a carico della suddetta

società, dell'intero complesso immobiliare di proprietà della fallita

e che, nelle more della procedura, il curatore del fallimento aveva

stipulato dei contratti con alcune ditte, relative a tagli del bo

sco, effettivamente eseguiti per un'estensione complessiva di et

tari 450.83.55; la società Csa lamentava che i contratti stipulati fra il curatore e le ditte che avevano eseguito i tagli dovevano

considerarsi inefficaci o nulli, a causa della mancata autorizza

zione del giudice dell'esecuzione; che, in ogni caso, il fallimento

doveva essere considerato responsabile dei danni causati dai ta

gli; di talché la Csa si era vista aggiudicare un immobile in

condizioni diverse e peggiori rispetto a quelle risultanti dagli atti ufficiali.

Il presidente del tribunale autorizzava il sequestro fino a con

correnza di lire 500.000.000.

La soc. Csa iniziava il giudizio di convalida' e di merito, ci

tando a comparire davanti al Tribunale di Siena il fallimento

della soc. Tenuta di Fosini, Pietro Ferrazza, Settimio Fabbrini

ed Italo Fedeli.

Si costituiva la curatela fallimentare, chiedendo il rigetto del

la domanda e, in via subordinata, dichiararsi gli altri convenuti

gli unici responsabili della produzione del danno e conseguente mente affermarsi il loro obbligo a garantire e manlevare il falli

mento dall'eventuale accoglimento in tutto o in parte della do

manda attrice.

Si costituiva il Fedeli, chiedendo il rigetto della domanda e,

in via riconvenzionale, condannarsi la curatela fallimentare a

Per vero nella sentenza si ripete in più occasioni che la ragione del

l'attrazione della competenza dàvanti al tribunale fallimentare si ritrova

nel fatto che l'art. 24 1. fall, abbraccia tutte le controversie in cui il

fallimento esplica un'influenza sull'azione proposta, trascurandosi, co

si, il rilievo assorbente dell'inammissibilità di una domanda svolta al

di fuori del procedimento di verifica dei crediti.

Nella succinta motivazione sembra si possano trarre spunti per rite

nere che la corte abbia optato per la prospettazione della questione come questione di competenza e non di rito, con la conseguenza che, ancora una volta, non si è fatta chiarezza sui rapporti fra rito e compe tenza nell'ambito dei procedimenti concorsuali (più in generale, sul te

ma delle interferenze fra regole di rito e regole di competenza, Arieta, La sentenza sulla competenza, Padova, 1990, 248). Un'emblematica rap

presentazione dell'andamento diacronico della giurisprudenza sull'argo

mento, è fornita dal confronto fra Cass. 6 dicembre 1989, n. 5401, Foro it., Rep. 1989, voce Competenza civile, n. 112 e 8 agosto 1989, n. 3634, ibid., n. 117 e voce Fallimento, n. 283, rispetto alla decisione

10 agosto 1988, n. 4909, ibid., n. 284.

Nelle prime due sentenze i ricorsi per regolamento di competenza vennero dichiarati inammissibili, mentre nel terzo caso il regolamento venne esaminato nel merito.

In senso favorevole alla soluzione del problema in termini di rito, Fabiani, L'esclusività del rito dell'accertamento del passivo, in Falli

mento, 1990, 900.

Orbene, se la soluzione adottata da Cass. 3505/91 implicitamente ri

conosce che i debiti della massa vanno verificati con il procedimento di cui agli art. 93 ss. 1. fall., va segnalato che tale scelta trova consen

ziente solo una parte minoritaria della dottrina: Fabiani, op. cit., 915;

Russo, L'accertamento del passivo, Milano, 1988, 202; Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1962, 1389. La prevalenza de

gli autori, infatti, sostiene che le ragioni di credito vantate nei confronti

della massa debbano essere accertate secondo il rito a cognizione ordi

naria: Ferrara, Il fallimento, Milano, 1989, 558; Inzitari, Effetti del

fallimento per i creditori, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna

Roma, 1988, 62; Alessi, I debiti della massa nelle procedure concorsua

li, Milano, 1987, 79; Bonsignori, Il fallimento, in Trattato diretto da

F. Galgano, Padova, 1986, 580; Pajardi, Manuale di diritto fallimen

tare, Milano, 1986, 550; Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1974, 234;

Ragusa-Maggiore, Diritto fallimentare, Napoli, 1974, 557.

Pur facendone cenno nello svolgimento del fatto, la sentenza non

prende posizione sulla questione relativa all'ammissibilità di misure cau

telari nei confronti del fallimento a tutela di crediti contro la massa.

Sull'argomento si segnalano recentemente i contributi di Fabiani, Tute

la esecutiva e cautelare dei crediti di massa nel fallimento, in Fallimen

to, 1991, 406 e Bel viso, Sequestro conservativo e procedure concorsua

li, in Riv. dir. proc., 1991, 115, entrambi favorevoli alla tesi dell'inam

missibilità; contra, Tommaseo, Tutela cautelare d'urgenza nelle procedure

concorsuali, ibid., 147.

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2795 PARTE PRIMA 2796

rilevare indenne il comparente da ogni pretesa fatta valere da

parte attrice, nonché condannarsi la curatela al risarcimento dei

danni; analoga domanda proponeva il Fabbrini; il Ferrazza chie

deva il rigetto delle domande attrici, e proponeva domanda ri

convenzionale contro la Csa.

La Csa proponeva un'altra citazione, avente oggetto analogo

a quella precedente, nei confronti del fallimento Tenuta di Fo

sini, di Fabbrini Settimio, Fedeli Italo, Ferrazza Pietro, Cerbo

ni Pietro, ditta Carli Vasco e Pietro, ditta Tribulini Alvaro e

Figlio, Lai Costantino, Alberante Luigi, Pannocchieschi D'Elei

Vieri, Cigni Oris e Carli Vasco. Il giudice istruttore riuniva le due cause, stralciando però quelle

relative alle domande contro Luigi Alberante e Cerboni Pietro,

ai quali la citazione non era stata notificata.

Gli altri convenuti si costituivano ad eccezione della ditta Tri

bulini, la ditta Carli Vasco e Pietro chiedeva, nei confronti del

fallimento, di essere rilevata indenne da ogni pagamento e dan

no; uguali conclusioni assumevano Cigni Oris e Carli Vasco.

Il Tribunale di Siena, con sentenza 21 aprile 1989, dichiarava

la propria incompetenza, essendo funzionalmente competente

il Tribunale fallimentare di Roma e condannava la soc. r.l. Csa

a rimborsare ai convenuti costituiti le spese di lite. Avverso la

suddetta sentenza la Csa ha proposto istanza di regolamento

di competenza. Soltanto il fallimento della soc. Tenuta di Fosi

ni ha depositato memoria difensiva.

Il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la com

petenza del Tribunale di Roma, in ordine al giudizio promosso

dalla soc. r.l. Csa nei confronti del fallimento della soc. Tenuta

di Fosini, nonché in ordine alle domande proposte dagli altri

soggetti convenuti nei confronti del fallimento predetto; che sia

dichiarata la competenza del Tribunale di Arezzo, in ordine alla

domanda proposta dalla Csa nei confronti del fallimento di Fab

brini Settimio ed in ordine ad ogni altra domanda creditoria

fatta valere da altri verso il fallimento medesimo; la competen

za del Tribunale di Siena, in ordine alla domanda proposta dal

la Csa e da altri soggetti nei confronti degli altri convenuti in

bonis.

Motivi della decisione. — La ricorrente sostiene che l'azione

fatta valere, nei confronti non del solo fallimento, ma anche

delle altre persone che, insieme ad esso, hanno causato i danni

di cui si chiede il risarcimento, non può essere definita «ragione di credito», perché essa, pur tenendo ad una pronuncia di con

danna risarcitoria, presuppone l'accertamento e la declaratoria

di illegittimità dei contratti di disponibilità dei beni sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, sottoscritti dal custode

curatore, senza la preventiva autorizzazione del giudice dell'ese

cuzione, e dell'illegittimità del comportamento omissivo di cu

stodia da parte del custode-curatore, per effetto del quale sono

stati compiuti atti che hanno danneggiato il patrimonio immo

biliare sottoposto a procedura esecutiva; pertanto, non si tratta

di crediti che si assumono sorti in conseguenza dell'attività de

gli organi fallimentari, ma di un'azione che deriva da fatti ille

citi o illegittimi derivanti da rapporti posti in essere dal curatore

per l'amministrazione delle attività fallimentari, per cui non si

applica l'art. Ill, n. 1, 1. fall., non trattandosi di un debito

della massa (pur essendo il pagamento a carico della c.d. mas

sa) e si richiede un giudizio non sulla violazione di norme di

diritto fallimentare, ma di norme di diritto comune procedurale e sostanziale; d'altra parte, la sede idonea a far valere un credi

to verso la massa è sempre quella del giudizio ordinario.

Inoltre (osserva la ricorrente) per la parte della domanda re

lativa ai convenuti in bonis la pronuncia di incompetenza è ille

gittima essendo inammissibile nei loro confronti la speciale pro cedura fallimentare di accertamento e di liquidazione del debito.

Secondo la ricorrente, non trattandosi di competenza funzio

nale, la pronuncia è illegittima, perché il fallimento della Tenu

ta di Fosini aveva rinunciato all'eccezione di incompetenza e

le altre parti non avevano interesse a proporla. La sentenza è, infine, illegittima, ove la si consideri alla luce

della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di uno dei con

venuti (Fabbrini Settimio), per cui è competente il Tribunale

di Arezzo.

Osserva il collegio che l'istanza è solo parzialmente fondata,

e cioè per quanto riguarda la seconda e la quarta censura.

La terza censura è di carattere pregiudiziale, ma è infondata,

nei limiti in cui il problema da risolvere attiene alla competenza

Il Foro Italiano — 1991.

di cui all'art. 24 1. fall., e cioè ad un tipo di competenza funzio

nale e rilevabile d'ufficio. Nell'interpretare l'art. 24 1. fall, occorre seguire un criterio

direttivo rigoroso, che è quello secondo cui sono attratte nel

foro fallimentare non già le cause che hanno influenza sul falli

mento, ma quelle in cui il fallimento esplica un'influenza sull'a

zione proposta, sia per il particolare atteggiarsi dell'azione stes

sa, sia per le forme in cui essa deve essere esercitata (per es.:

insinuazione al passivo fallimentare). Ciò premesso, occorre sottolineare che la Csa, aggiudicataria

dell'immobile nella procedura esecutiva che il curatore ha pro

seguito dinanzi al Tribunale di Siena sull'immobile della fallita,

ai sensi dell'art. 107 1. fall., lamenta che il curatore stesso (non

in proprio, ma quale organo della procedura, tanto è vero che

è stato convenuto «il fallimento») abbia stipulato dei contratti

di utilizzazione dell'immobile senza l'osservanza delle autoriz

zazioni di legge e non abbia adeguatamente custodito l'immobi

le stesso, contravvenendo ai suoi doveri di amministrazione (art.

31 1. fall.) e di custodia (art. 88 1. fall.). Sembra evidente che

sull'azione proposta influisca la particolare procedura di custo

dia, amministrazione e liquidazione dei beni del fallimento (massa

attiva), per cui la cognizione sulla validità ed efficacia degli atti

compiuti dal curatore, nella qualità, appartiene al tribunale di

cui all'art. 24 1. fall.

D'altra parte, la cognizione di tale domanda costituisce la

premessa ed il mezzo attraverso cui l'aggiudicataria Csa intende

ottenere il riconoscimento dell'obbligazione di risarcimento dei

danni, vantata nei confronti del fallimento, nel passivo falli

mentare, e tale diritto di credito va accertato all'interno della

procedura fallimentare (cfr. Cass. 1729/90, Foro it., Rep. 1980,

voce Fallimento, n. 261). Non rileva, in contrario, che si tratti di debito della massa,

perché anche il corrispondente credito (riconducibile alla gestio ne fallimentare) va verificato ed ammesso al passivo, in caso

di contestazione, quale è quella riguardante la specie, esclusiva

mente davanti al tribunale fallimentare (Cass. 592/82, id., Rep.

1982, voce cit., n. 468; 2268/84, id., Rep. 1984, voce cit., n.

367, fra le altre conformi).

Concludendo, sulle domande proposte dalla Csa nei confron

ti del fallimento Tenuta di Fosini è competente il Tribunale di

Roma, che ne ha dichiarato il fallimento.

Sulle domande proposte dalla Csa contro tutti gli altri conve

nuti, in bonis, sarebbe applicabile l'art. 33 c.p.c., sul cumulo

soggettivo, che però attribuisce una semplice facoltà, non un

obbligo per l'attore, sicché bene lo stesso li ha convenuti dinan

zi al Tribunale di Siena, luogo di commissione dei pretesi fatti

dannosi. La riconvenzionale del Ferrazza contro la Csa appar

tiene allo stesso Tribunale di Siena.

Sulle domande proposte dai predetti convenuti contro il falli

mento, è competente il Tribunale di Roma, per le ragioni già

esposte. Sulle domande proposte dal fallimento contro i soggetti in

bonis è competente il Tribunale di Siena, non essendovi le ra

gioni della competenza esclusiva del foro fallimentare, sopra individuate.

Sulla domanda proposta dalla Csa e dal fallimento Tenuta

di Fosini contro il fallimento di Fabbrini Settimio, dichiarato

dal Tribunale di Arezzo, è competente questo tribunale medesi

mo, perché si tratta di domanda da far valere col rito dell'am

missione al passivo (il credito sarebbe sorto nei confronti del

fallito).

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