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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || Sezione I civile; sentenza 31 gennaio 1958,...

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || Sezione I civile; sentenza 31 gennaio 1958, n. 272; Pres. Siciliani, Est. Viviani, P. M. Trotta (concl. conf.); Merello (Avv.

Sezione I civile; sentenza 31 gennaio 1958, n. 272; Pres. Siciliani, Est. Viviani, P. M. Trotta(concl. conf.); Merello (Avv. Di Tullio, Merla) c. Finanze (Avv. dello Stato Salerni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 81, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1958), pp. 367/368-369/370Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23148329 .

Accessed: 28/06/2014 18:03

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per l'impianto di una stazione di servizio o di un distri butore di carburante ne determina necessariamente la desti nazione a servizio del pubblico. E l'utente è ragionevol mente indotto a ritenere quel luogo annesso alla via pubblica.

Ha fatto, pertanto, mal governo della legge la Corte di merito allorquando ha considerato il Biella uscente da una via privata e tenuto, come tale, a cedere il passo al veicolo

proveniente alla sua sinistra. Su questo punto, il cui diverso apprezzamento giuridico

potrà avere influenza sulla determinazione del grado di

colpa e sulla entità delle conseguenze derivate dall'inci

dente, la causa dev'essere riesaminata. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 31 gennaio 1958, n. 272 ; Pres.

Siciliani, Est. Vivian r, P. M. Trotta (conci, conf.) ; Merello (Avv. Di Tullio, Merla) c. Finanze (Avv. dello Stato Salerni).

(Conferma App. Genova 20 agosto 1956)

Amministrazione dello Slato e degli enti publiliei — Diritti doganali — Controversie — Legittima zione passiva — Intendente di iinanza (R. d. 25

giugno 1865 n. 2361, regolamento per l'esecuzione della

legge sul contenzioso amministrativo, art. 11 ; r. d. 26 settembre 1869 n. 5286, istituzione delle intendenze di finanza, art. 1, 3).

Il giudizio di opposizione alla ingiunzione fiscale emessa dalla dogana per il pagamento dei diritti doganali va

proposto, a pena di nullità, nei confronti dell'intendente di finanza della provincia in cui ha sede l'ufficio doganale interessato. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Con l'unico motivo del ri

corso il Merello denuncia la violazione o falsa applicazione degli art. 163, 164 cod. proc. civ., 11 e 52 r. decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, in relazione alla tabella annessa al r. decreto 25 giugno 1865 n. 2361, assumendo che, nella

specie, diversamente da quanto ha ritenuto la Corte d'ap pello, egli ha effettivamente, e correttamente secondo il suo assunto, convenuto in giudizio l'Amministrazione delle

finanze, Direzione dogana di Genova, in persona del suo Direttore superiore, perchè questo è l'organo che egli so stiene di aver in concreto avocato in giudizio con l'atto di citazione notificato al « Ministro delle finanze, Direzione

dogana di Genova, in persona del Ministro pro tempore o di chi altri cui spetti » ; nè sarebbe stata, l'espressione « o di chi altri cui spetti », tale da far ritenere la esistenza di una incertezza che impedisse l'esatta individuazione

dell'organo rappresentativo designato dalla legge, evi dente essendo, secondo il ricorrente, che, nell'ambito della Amministrazione dello Stato, colui cui spettava la rappre sentanza della direzione della dogana di Genova, in luogo

(1) In senso conforme Cass. 18 dicembre 1957, n. 4742, Foro it., Mass., 959 e Trib. Milano 20 febbraio 1956, id., 1956, I, 1227, con annotazione di A. Scialoja. Contra, App. Torino 9 novembre 1955, id., Rep. 1956, voce Ammin. Stato, n. 108 e Trib. Milano 16 gennaio 1956, id., 1956, I, 1227.

Vedi, per una singolare fattispecie, Cass., Sez. un., 3 marzo 1958, n. 709, infra, 497, con nota di richiami.

La ripartizione delle competenze tra i vari organi dello Stato impone soltanto ai terzi l'onere della precisa individuazione del ramo dell'Amministrazione clic' dev'essere chiamato in giu dizio, ma non si ritorce nell'onere dello Stato, che sia attore o proponga gravami, d'instaurare il rapporto processuale con una piuttosto che con un'altra delle sue Amministrazioni : Cass. 8 novembre 1957, n. 4301, Foro it., Mass., 867 ; 8 gennaio 1957, n. 29, ibid., 8.

In dottrina, da ultimo, Amohth, id., 1957, IV, 81 ; An prioli, ibid., 217.

del Ministro pro tempore, altri non poteva essere clie il direttore della dogana stessa.

L'assunto, peraltro infondato per le ragioni che ora si

esporranno, non può nemmeno essere preso in considera zione, perchè lo stesso ricorso per cassazione risulta inam

missibile, per essere stato rivolto e notificato a un organo della Amministrazione interessata diverso da quello desi

gnato dalla legge a riceverlo, cui è conferito il potere di stare in giudizio per l'Amministrazione stessa.

Il ricorso, infatti, è stato diretto al Ministro delle fi

nanze, Amministrazione delle finanze, Direzione della do

gana di Genova, in persona del Direttore superiore della

dogana di Genova, mentre avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'Intendente di finanza, che è l'unico

organo designato dalla legge a rappresentare in giudizio l'Amministrazione delle dogane.

Per risolvere, invero, il quesito riguardante la indivi duazione dell'organo dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato, che è legittimato a stare in giudizio per l'Amministra zione delle dogane, nel processo di opposizione alla ingiun zione emessa dalla dogana per il pagamento di diritti

doganali, occorre fare riferimento, anzitutto, al regola mento per l'esecuzione della legge sul contenzioso ammi

nistrativo, approvato con r. decreto 25 giugno 1865 n. 2361, che, in apposita tabella annessa, ha designato gli organi e i funzionari che possono rappresentare in giudizio le rispet tive Amministrazioni dello Stato e sono autorizzati a rice vere le citazioni e le notificazioni. In detta tabella l'organo legittimato a rappresentare l'« Amministrazione delle ga belle » (ora dogane) è designato nella persona del « diret tore compartimentale », al quale è stato, poi, sostituito l'intendente di finanza : ciò con r. decreto 26 settembre 1869 n. 5286, con cui si è istituita (art. 1) nel capoluogo di ogni provincia l'intendenza di finanza, nella quale sono state concentrate le attribuzioni fino a quel momento

spettanti a diversi uffici e, tra l'altro quelle fino ad allora

spettanti alle direzioni compartimentali delle gabelle, salve le eccezioni indicate negli articoli successivi dello stesso de creto. Fra queste eccezioni non ve n'è alcuna che possa es sere interepretata come attribuzione ad un organo diverso dall'intendente di finanza del potere di rappresentare in

giudizio l'Amministrazione. Infatti con l'art. 3, che prevede le eccezioni di maggior rilievo, si riafferma, anzitutto, che il servizio doganale resta alle dipendenze dell'intendenza di finanza, e si dispone, poi, che « i direttori di dogana do vranno provvedere all'andamento del servizio doganale in tutta la provincia nella quale hanno sede : essi avranno le facoltà che per le vigenti disposizioni sono riservate al direttore delle gabelle, per ciò che riguarda il regolamento e la tariffa doganale » ; ed appare manifesto dal testo stesso della disposizione che i compiti e le facoltà attribuiti al direttore delle gabelle, cui corrisponde oggi il direttore

superiore delle dogane, non includono, nè espressamente nò

implicitamente, il potere di rappresentare l'Amministra zione in giudizio, il quale, nulla disponendosi in contrario, è rimasto pertanto attribuito al direttore compartimentale delle gabelle, sostituito, con lo stesso decreto, dall'inten dente di finanza.

Una abrogazione o modificazione della originaria dispo sizione non si può ravvisare nemmeno nelle norme legisla tive che intervennero successivamente a regolare l'ordina mento e le attribuzioni degli uffici finanziari in generale e doganali in particolare.

Giova ricordare il r. decreto 2 gennaio 1922 n. 200, che reca disposizioni sul decentramento di attribuzioni alle intendenze di finanza e agli uffici esecutivi finanziari e che, nell'art. 8, stabilisce quali sono le attribuzioni delle intendenze di finanza per quanto riguarda i servizi delle

dogane e, nell'art. 11, determina la competenza al riguardo dei direttori superiori di dogana, ma nulla dispone sulla

rappresentanza in giudizio della Amministrazione doganale. Merita altresì una particolare menzione il r. decreto

23 marzo 1933 n. 185, con cui fu approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, il quale, nell'art. 1, stabilisce che gli uffici finanziari sono

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

direttivi ed esecutivi, e che sono uffici direttivi il Mini

stero e le intendenze di finanze, esecutivi tutti gli altri.

Questa disposizione conferma che nell'Amministrazione

finanziaria, oltre all'organo centrale, costituito dal Ministro, a un solo organo, periferico, è attribuita la qualifica e la

funzione di organo « direttivo », e il senso di questa qualifica è precisato nel successivo art. 77, con il quale si dispone che l'intendente di finanza esercita sul territorio della

rispettiva provincia le attribuzioni demandategli dalle

leggi e dai regolamenti in vigore, la vigilanza su tutti gli uffici finanziari che vi hanno sede e la suprema direzione

di tutti gli uffici esecutivi, posti alla sua dipendenza. L'intendente di finanza, è dunque, nell'Amministrazione

finanziaria, oltre il Ministro, l'unico organo direttivo, quindi l'unico organo « esterno », cui possa competere la rappre sentanza dell'Amministrazione nelle controversie giudi

ziarie, nelle quali l'Amministrazione dello Stato non può

intervenire, in difesa e per far valere i diritti dello Stato,

se non mediante un organo investito di poteri direttivi

e dispositivi. E un tale potere non si potrebbe riconoscere

a un organo semplicemente « esecutivo », come sono espres samente qualificati « tutti » gli altri organi finanziari,

quindi, fra essi, anche il direttore superiore delle dogane.

Ciò, naturalmente, sempre che una particolare disposizione di legge, in vista di speciali esigenze, non disponga diver

samente : ma, ove questa norma particolare manchi, non

può non farsi luogo all'applicazione della regola sopra

indicata. Non deroga alla norma, ed anzi la conferma, il r. de

creto 22 maggio 1941 n. 1132, con cui è stato approvato il regolamento di servizio del personale delle dogane. Si

dispone, bensì, nell'art. 14 di detto decreto che il direttore

superiore, posto a capo di una circoscrizione doganale, è

anche capo della dogana nella quale ha la propria sede,

ma si precisa, nell'art. 38, 1° comma, che esso dipende dall'intendente di finanza della provincia in cui ha sede, e,

nell'art. 45, 3° comma, che il direttore superiore corrisponde con le intendenze di finanza delle provincie cui apparten

gono le dogane della sua circoscrizione, per tutto ciò che

riguarda la disciplina del personale e gli altri affari deferiti

alla competenza delle intendenze : quindi, evidentemente,

anche per quanto riguarda la difesa dell'Amministrazione

nei giudizi che riguardano rapporti che interessano la

dogana, la cui rappresentanza nei giudizi medesimi è

« deferita », dalle disposizioni di legge che già si sono consi

derate, all'intendente. Nessuna disposizione, infine, è conte

nuta in questo regolamento che possa interpretarsi come

deroga alle norme anzidette.

Tutte le disposizioni legislative emanate nella materia

sono, in realtà, chiaramente indicative della volontà della

legge di conservare agli intendenti di finanza di ogni pro vincia quelle facoltà di direzione e di controllo che già

erano loro esclusivamente riservate per effetto del con

centramento di attribuzioni operato con il r. decreto 2G

settembre 1869 n. 5286 ; e fra le attribuzioni già spettanti al direttore compartimentale delle gabelle e concentrate

nell'intendente di finanza deve comprendersi, indubbia

mente, anche quella, espressamente prevista dalla tabella

allegata al r. decreto 25 giugno 1865 n. 2361, relativa alla

rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle ga

belle, ora Amministrazione delle dogane. L'anzidetta tabella, come sopra modificata, è tuttora

in vigore, ed è stata espressamente richiamata dal t. u.

delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Av

vocatura dello Stato, approvato con r. decreto 30 ottobre

1933 n. 1611, nel quale, infatti, dopo essersi disposto,

nell'art. 11, che le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di

opposizione giudiziale devono essere notificati alle Am

ministrazione dello Stato, nel cui distretto ha sede l'autorità

giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella per sona che le rappresenta secondo le norme organiche, si è

stabilito, nell'art. 52, che, fino a quando non sarà approvata

una nuova tabella in sostituzione di quella annessa al ri

cordato decreto n. 2361 del 1865, le notificazioni alle Am

ministrazioni dello Stato degli atti sopra menzionati de

vono essere fatte, ferme le norme di competenza espressa mente stabilite per le cause in cui è parte una Ammini

strazione dello Stato, alla persona che le rappresenta nel

luogo ove risiede l'autorità giudiziaria che sarebbe compe

tente secondo le norme ordinarie della procedura civile.

Non è dubbio, pertanto, che, a norma delle disposizioni tuttora vigenti, nelle controversie in materia doganale,

anche in sede di opposizione ad ingiunzione, la rappre

sentanza dell'Amministrazione finanziaria spetta esclusi

vamente all'intendente di finanza della provincia in cui

ha sede l'ufficio doganale interessato, osservate le norme

che regolano il foro dello Stato e la notificazione degli atti

relativi alle cause in cui è parte una Amministrazione dello

Stato. E in tale senso si è già pronunciata questa Corte

suprema a Sezioni unite, con la sentenza 18 dicembre

1957, n. 4742 (Foro it., Mass., 959). Nella specie il ricorso per cassazione è stato proposto

nei confronti del Ministro delle finanze, Amministrazione

delle finanze, Direzione della dogana di Genova, in persona, anziché dell'Intendente di finanza, del Direttore superiore

della dogana di Genova, quindi di un organo non legitti mato a stare in giudizio per l'Amministrazione delle do

gane interessate, come non lo era il Ministro, in persona del quale è stato instaurato, il giudizio davanti al Tribu

nale. In conseguenza, il rapporto processuale nei confronti

della pubblica Amministrazione interessata non si è vali

damente costituito ed il ricorso è inammissibile, essendo

principio, cui si è uniformato il costante orientamento di

questa Corte suprema che, ai fini di una valida costituzione

del rapporto processuale con la pubblica Amministrazione,

è necessario che il giudizio sia istituito nei confronti della

Amministrazione interessata, citandola in persona dell'or

gano designato dalla legge a rappresentarla, il quale, nell'atto

di citazione o nel ricorso, deve essere esattamente indicato

unitamente all'Amministrazione per cui agisce. La indicazione di un organo diverso, non importa se

gerarchicamente inferiore o superiore, produce la nullità

della vocatio in iws, e questa nullità ha carattere assoluto

e non può essere sanata nemmeno dalla costituzione in

giudizio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha la rap

presentanza soltanto processuale, non quella sostanziale,

della pubblica Amministrazione.

Nel caso in esame il ricorso è stato proposto nei con

fronti di un organo diverso da quello funzionalmente legit

timato a contraddire per l'Amministrazione doganale in

teressata, e ciò ha prodotto la nullità assoluta ed insanabile

del ricorso, quindi la inammissibilità della impugnazione,

che, omesso ogni ulteriore esame, deve essere dichiarata. Il

ricorrente deve essere condannato alla perdita del deposito. Avuto riguardo alla natura della questione dibattuta in

causa, si ravvisano sussistere giusti motivi per compensare le spese di questa fase del giudizio.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 14 gennaio 1958, n. 76 ; Pres.

Fkagali P., Est. (xi an n att as io, P. M. Mazza (conci,

conf.) ; Paterno (Avv. Randazzo) c. Collura (Avv. Ga

rofalo, Meijcastro).

(Gassa App. Catania 22 marzo 1957)

Elezioni — Elezioni amministrative — Ineleggil>i lità a consigliere comunale — Lite pendente

Nozione (D. pres. 5 aprile 1951 n. 203, t. u. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle am

ministrazioni comunali, art. 15, n. 6). Elezioni — Diritto elettorale — Poteri della Corte

di cassazione.

Elezioni — Elezioni amministrative — Ineleggibilità a consigliere •— Lite pendente —- Transazione —

Effetti (D. pres. 5 aprile 1951 n. 203, art. 15, n. 6).

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