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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione II civile; sentenza 22 febbraio 1988,...

Date post: 31-Jan-2017
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sezione II civile; sentenza 22 febbraio 1988, n. 1858; Pres. Carotenuto, Est. Volpe, P.M. Marinelli (concl. conf.); Patanella (Avv. Antoniuccio) c. Calandra. Regolamento di competenza Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1889/1890-1891/1892 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181318 . Accessed: 25/06/2014 05:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.13 on Wed, 25 Jun 2014 05:29:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 22 febbraio 1988, n. 1858; Pres. Carotenuto, Est. Volpe, P.M.Marinelli (concl. conf.); Patanella (Avv. Antoniuccio) c. Calandra. Regolamento di competenzaSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1889/1890-1891/1892Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181318 .

Accessed: 25/06/2014 05:29

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

affermare che il carattere della stagionalità non deriva da qualche

particolarità strutturale del rapporto locativo, ma dal tipo del

l'attività svolta nell'immobile o del godimento per il quale viene

utilizzato; in altri termini, la natura dell'attività-godimento ridonda

sulla natura del rapporto, ancorché, ad esempio sia stabilita una

durata convenzionale superiore al periodo stagionale (cfr., in te

ma di locazione abitativa di natura transitoria: Cass. n. 4712/81, Foro it., 1982, I, 2004).

Ma, soprattutto, la lettera della disposizione rende arduo co

struire il rapporto come unitario, che si perfeziona cioè al mo

mento dell'originaria stipulazione — di durata identica agli altri

tipi di contratto concernenti immobili non abitativi previsti dallo

stesso art. 27 — ancorché cadenzato in una serie di fasi nelle

quali si attua compiutamente lo scambio godimento del bene

prezzo, pur venendo ognuna di esse attuata attraverso un parti colare meccanismo e restando subordinata alla volontà del con

duttore di continuare nel godimento.

Questo inquadramento, accolto nell'unica pronuncia nella qua le la corte ha affrontato sul piano teorico il problema (Cass. n.

6266/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 131), sembra incontrare

un ostacolo insormontabile nel fatto che è previsto, per il locato

re, l'obbligo di locare l'immobile per la stessa stagione negli anni

successivi, con un limite massimo e su richiesta del conduttore

prima delle singole scadenze annuali.

Obbligo di locare tale, evidentemente, da escludere in radice

l'ipotizzabili!à di un rapporto unitario, che altrimenti sarebbe sot

toposto alla condizione risolutiva della mancata richiesta, ma che

realizza una serie di rapporti, distinti anche se collegati, avendo

il legislatore assunto come presupposto la normale scadenza del

contratto al termine della stagione e la sua annuale rinnovabilità, ad nutum, del conduttore, per un arco di tempo prestabilito nella

misura massima.

Certo il legislatore ordinario ha anche presupposto un'altra con

dizione, sovente non riscontrabile nella pratica: che cioè il con

duttore non rimanga nella detenzione dell'immobile alle scadenze

contrattuali, restituendo la res locata nella disponibilità del lo

catore.

Ma, ove tale situazione non si verifici, delle due l'una: se man

ca l'adesione del locatore, trattandosi di rapporto a tempo deter

minato (art. 1596 c.c.), la detenzione del conduttore si trasforma

in un'occupazione abusiva e, quindi, illegittima; se, invece, c'è

acquiescenza, la locazione si rinnova tacitamente ai sensi dell'art.

1597 c.c. (con possibilità di ulteriori tacite rinnovazioni, finché non interviene l'opposizione del locatore, ma con la necessità che

il conduttore faccia espressa richiesta, prima della scadenza, se

vuole usufruire della disciplina prevista dall'art. 27 cit.). Giova aggiungere che la costruzione articolata della locazione

stagionale non è incompatibile con l'applicabilità, in regime tran

sitorio, dell'istituto del recesso per i motivi di cui all'art. 29 1.

n. 392 del 1978, atteso che anche la citata pronuncia — che tale

applicabilità ha per prima affermato — ha peraltro precisato che

siffatto istituto tende ad atteggiarsi in maniera diversa dall'ipote si normale «concretandosi, alternativamente, nel rilascio dell'im

mobile ovvero, qualora i tempi procedimentali del recesso

travalichino quelli di una delle fasi in cui il rapporto si cadenza,

nel venir meno dell'obbligo del locatore a contrarre per la stagio ne successiva».

Parimenti non appare decisivo, in senso contrario alla costru

zione sopradelineata, la disposizione dell'art. 33 1. cit., per cui

«il canone delle locazioni stagionali può essere aggiornato con

le modalità dell'art. 32», il quale, a sua volta, stabiliva al 2°

comma (nel testo originario anteriore alla modificazione appresso

indicata) che «le parti possono convenire che dall'inizio del quar to anno il canone sia aggiornato con riferimento alle variazioni

verificatesi nel biennio precedente»; si è affermato, infatti, che,

avendo il legislatore adoperato il termine aggiornamento nel suo

significato tecnico giuridico, esso deve riferirsi ad un rapporto in corso e non invece a contratti che prendono vita di volta in

volta ed in maniera autonoma (Cass. n. 6266/84, cit.). Ma sembra agevole replicare che anche l'aggiornamento deve

adeguarsi alle caratteristiche peculiari del rapporto stagionale, o,

meglio, della pluralità successiva dei rapporti, nel senso che «le

modalità» a cui si riferisce l'art. 33 comportavano che, nelle lo

cazioni stagionali, solo a partire dalla quarta stagione il canone,

rimasto invariato nelle prime tre, poteva essere convenzionalmen

te aumentato in misura non superiore al 75% dell'indice Istat.

Analogo ragionamento vale anche dopo le modificazioni del

II Foro Italiano — 1988.

l'art. 32 introdotte dall'art. 1, comma 9 sexies, 1. n. 118 del 1985

(sfuggito alla censura di illegittimità pronunciata dalla Corte co

stituzionale con la sentenza n. 108 del 1986, id., 1986, I, 1145), secondo cui «le parti possono convenire che il canone di locazio

ne sia aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, per even

tuali variazioni del potere di acquisto della lira» (sempre con il

massimale vigente in precedenza), non riscontrandosi alcuna pre clusione al fatto che le parti di una locazione stagionale conven

gano, instaurando il rapporto relativo alla prima stagione, che

l'obbligo a contrarre gravante sul locatore per le stagioni succes

sive sia in qualche misura mitigato dalla possibilità di aggiorna menti del canone iniziale per le singole stagioni successive.

Resta da aggiungere, per completare il quadro della disciplina delle locazioni stagionali, che ad esse non si applica il rinnovo

ai sensi dell'art. 28 1. cit. (il quale infatti richiama le locazioni

di cui al 1° e 2° comma dell'art. 27), essendo prevista una durata

«massima» di sei anni per l'obbligo del locatore di concedere il

bene in locazione per la medesima stagione, con conseguente esclu

sione anche del diritto di prelazione ex art. 40.

Concluso il discorso teorico e venendo specificamente all'esa

me del ricorso, è agevole rilevare che il giudice dell'appello, a

conferma della pronuncia di primo grado, ha fatto esatta ed ar

gomentata applicazione della norma censurata dalla ricorrente:

si trattava, infatti, di locazione stagionale, secondo il pacifico riconoscimento delle parti (atteso che, per motivi climatici e turi

stici, l'utilizzazione dell'impianto tennistico scoperto non è effet

tuabile nella stagione invernale ed autunnale) la quale, a tutto

concedere, si era eventualmente rinnovata per un anno, cessando

nel 1980 per l'opposizione del locatore e per il mancato adempi

mento, da parte della conduttrice, delle formalità previste dal 6°

comma dell'art. 27 più volte citato.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 22 feb

braio 1988, n. 1858; Pres. Carotenuto, Est. Volpe, P.M. Ma

rinelli (conci, conf.); Patanella (Avv. Antoniuccio) c.

Calandra. Regolamento di competenza.

Competenza civile — Causa relativa a beni immobili — Compe tenza per valore — Reddito dominicale e rendita catastale (Cod.

proc. civ., art. 15).

Il reddito dominicale e la rendita catastale cui si deve fare riferi mento ai fini della determinazione della competenza per valore

sono quelli che si ottengono applicando alla tariffa d'estimo

il coefficiente di aggiornamento stabilito con decrreto ministe

riale al tempo della domanda. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 31 mag

gio 1985 Francesca Patanella, nella qualità di procuratrice del

proprio marito Giuseppe Calandra, premesso che i germani Giu

seppe e Giovanni Calandra con scrittura privata del 20 luglio 1980

avevano concordato di sciogliere la comunione ereditaria dei beni

immobili pervenuti dalla successione materna, in possesso di Gio

vanni Calandra, e che questi, nonostante i vari solleciti, non ave

va ancora dato esecuzione alla predetta scrittura, conveniva in

giudizio davanti al Pretore di Lercara Friddi Giovanni Calandra,

chiedendo che venisse accertato che tra le parti era stato valida

mente concluso un contratto di divisione e, in via subordinata,

che venisse disposta la divisione secondo legge, con la condanna

(1) Non constano precedenti in termini. L'art. 15 c.p.c., nel testo modificato dalla 1. 399/84 ha posto un dub

bio interpretativo circa il significato di reddito dominicale e rendita cata

stale che la dottrina ha risolto in modo contrastato: in senso conforme

alla sentenza in epigrafe, v. Tarzia, in Nuove leggi civ., 1984, 1145 ss.,

spec. 1160 ss.; contra Levoni, Prime note alla l. 30 luglio 1984 n. 399, sulle modificazioni di competenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984,

1192, ss., spec. 1206, secondo il quale non si deve tener conto dei coeffi

cienti di rivalutazione.

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1891 PARTE PRIMA 1892

del convenuto al rendiconto dei frutti dei beni immobili da asse

gnarsi a Giuseppe Calandra e al pagamento della relativa somma.

Il convenuto, costituitosi, eccepiva preliminarmente l'incompe tenza per valore del giudice adito, essendo competente per valore

e per territorio il Tribunale di Termini Imerese.

Il pretore, in accoglimento di tale eccezione, declinava la pro

pria competenza, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Ter

mini Imerese.

Ha proposto istanza per regolamento di competenza la Pata

nella nell'anzidetta qualità. Non si è costituito Giovanni Calan

dra, cui è stato regolarmente notificato il ricorso.

Motivi della decisione. — La ricorrente, denunciando violazio

ne e falsa applicazione dell'art. 15 c.p.c., sostiene che erronea

mente il pretore ha aggiornato il reddito dominicale dei terreni

e la rendita catastale del fabbricato ricadenti nell'asse ereditario,

applicando i coefficienti di moltiplicazione stabiliti dal ministero delle finanze ai soli fini fiscali.

L'istanza della Patanella non può trovare accoglimento. Ritie

ne, invero, la corte di poter far proprie le argomentazioni e con

clusioni della requisitoria scritta del procuratore generale, che ha

chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Termini imerese.

Va premesso che i criteri indicati nel codice di rito per la deter

minazione del valore delle cause per divisione sono dati, come

è noto, dall'ultimo comma dell'art. 12, il quale stabilisce che il

valore si determina da quello della massa attiva da dividersi, e

dagli art. 14 e 15, a seconda che l'oggetto della divisione sia co

stituito da somme di danaro, beni mobili o beni immobili. Nella specie, trattandosi di beni immobili e di causa introdotta

successivamente all'entrata in vigore della 1. 30 luglio 1984 n.

399, occorre applicare l'art. 15 c.p.c. nel testo sostituito dall'art.

7 della predetta legge che, per la determinazione del valore delle

cause relative a beni immobili fa riferimento al reddito dominica

le del terreno e alla rendita catastale del fabbricato alla data della

proposizione della domanda, reddito e rendita1 da moltiplicarsi

per duecento per le cause relative alla proprietà (come appunto nel caso in esame).

Fondatamente osserva il procuratore generale che per la deter

minazione del reddito dominicale, anche ai fini della regola di

competenza ex art. 15 c.p.c., nuovo testo, occorre far capo al

l'art. 24 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597: tale norma precisa che

il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddi

to medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle

attività agricole di cui al successivo art. 28, ed è determinato me

diante l'applicazione della tariffa d'estimo e delle deduzioni nella

norma stessa specificate, suscettibili di revisione disposta con de

creto del ministro per le finanze, su parere conforme della com

missione censuaria centrale. Il predetto articolo stabilisce, inoltre,

che le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dal

l'anno sucessivo a quello di pubblicazione del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni nella Gazzetta ufficiale.

Analoghe previsioni sono contenute nell'art. 34 del citato de

creto 597/73 per quanto riguarda la determinazione del reddito

dei fabbricati.

Ora, il riferimento «alla data della proposizione della doman

da» fatto dal nuovo testo dell'art. 15 c.p.c. per la determinazione

del valore delle cause relative a beni immobili sulla base del red

dito dominicale del terreno e della rendita catastale del fabbrica

to, non è un pleonasmo per ribadire quanto già disposto dall'art.

5 a proposito del momento determinante della giurisdizione e del

la competenza, ma significa appunto che il reddito dominicale

e la rendita catastale, che costituiscono la base del calcolo per la determinazione del valore, devono essere aggiornati con riferi

mento alla data anzidetta.

Necessariamente, pertanto, si deve tener conto del reddito do

minicale e della rendita catastale quali risultano dall'applicazione dei coefficienti di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto

dei terreni e nel catasto dei fabbricati stabiliti con decreto del

ministero delle finanze.

Il criterio del riferimento agli estimi catastali adottato dalla

«novella» del 1984 comporta il logico riferimento ai coefficienti

di aggiornamento, da applicare ai fini della determinazione del

reddito dominicale del terreno e della rendita catastale del fabbri

cato «alla data della proposizione della domanda». Poiché la do

manda è stata proposta nel maggio 1985, correttamente il pretore ha tenuto conto dei coefficienti di aggiornamento stabiliti con

decreti ministeriali 6 novembre 1984, ricavando il reddito aggior

II Foro Italiano — 1988.

nato da moltiplicare per duecento (trattandosi di causa relativa

alla proprietà dei beni). In base ai predetti calcoli, è risultato un valore eccedente la

competenza del pretore. Osserva a tale riguardo il procuratore generale che, in applica

zione dell'art. 15, nuovo testo, e secondo l'interpretazione testé

delineata, è agevole rilevare che il valore della causa eccede il

limite di lire 5.000.000: dai certificati catastali risulta, infatti, un

reddito di lire 1.508,77 per i terreni e di lire 172 per il fabbricato, da ciò evincendosi che è sufficiente il solo reddito dominicale

dei terreni, moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione relati

vo all'anno cui il reddito si riferisce, per dar luogo al superamen to del predetto limite della competenza pretorile.

L'indicato reddito dominicale, in base all'interpretazione qui

accolta, va, invero, moltiplicato per duecento (coefficiente di ag

giornamento, confermato anche dal d.m. 7 dicembre 1985 per i redditi iscritti nel catasto dei terreni per l'anno 1985) e l'impor

to cosi ricavato va poi ulteriormente moltiplicato per duecento,

trattandosi di causa relativa alla proprietà.

Dunque, già solo in relazione ai terreni da dividersi il valore

della causa supera ampiamente la competenza pretorile.

Va, perciò, dichiarata la competenza del Tribunale di Termini

Imerese.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 16 febbraio

1988, n. 1656; Pres. Cassata, Est. De Rosa, P.M. Leo (conci,

conf.); Moretto (Avv. Marino) c. Inadel (Avv. Capobianco) Cassa Trib. Genova 18 aprile 1984.

Impiegato degli enti locali — Dipendente della soppressa Onmi — Iscrizione alla cassa di previdenza enti locali — Indennità

di buonuscita — Criteri di computo — Rivalutazione (L. 20

marzo 1975 n. 70, disposizioni sul riordinamento degli enti pub blici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, art.

1, 2, 13; 1. 23 dicembre 1975 n. 698, scioglimento e trasferi

mento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della

maternità e dell'infanzia, art. 1, 3, 6, 9; 1. 1° agosto 1977 n.

563, modifiche e integrazioni alla 1. 23 dicembre 1975 n. 698,

art. 3, 5).

Il dipendente ex Onmi trasferito ad ente locale, che abbia optato

per la iscrizione alla Cpdel, non ha diritto, stante l'unicità del

rapporto, ad una liquidazione anticipata delle previdenze ma

turate nel corso del periodo di servizio presso l'ente disciolto,

anche se derivanti da forme integrative aziendali, mentre le som

me maturate vanno accantonate presso l'ente locale ricevente

per essere corrisposte, in unica erogazione ed a titolo di inden

nità di buonuscita, al termine del rapporto, con rivalutazione

delle somme accantonate. (1)

(1) Giurisprudenza prevalente; in termini, Corte cost. 5 febbraio 1987, n. 31, Foro it., 1987, I, 1359 e 12 dicembre 1984, n. 280, id., 1985,

I, 359, con note di richiami; Cass. 20 ottobre 1984, n. 5321 ed altre, ibid., 494, con nota di richiami (cui acide, Cass. 15 gennaio 1987, n.

250, id., Mass., 46; 9 dicembre 1986, n. 7290, id., Rep. 1986, voce Im

piegato degli enti locali, n. 170; 18 luglio 1986, n. 4637, ibid., n. 175; ecc.). Sulla spettanza di interessi e rivalutazione al pubblico dipendente per

crediti di natura retributiva verso la p.a., v. T.A.R. Liguria 14 marzo

1987, n. 140, id., 1987, III, 466, con nota di richiami, cui acide, per riferimenti di ordine generale, Trib. Genova 7 ottobre 1986, ibid., I, 1301, con nota di D. Caruso; per i dipendenti Onmi transitati ad enti locali, v. la contraria (rispetto alla Cassazione in epigrafe) posizione di Cons.

Stato, sez, VI, 15 settembre 1986, n. 713, id., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 849 (ove si esclude sia l'obbligo dell'Inadel al pagamento di interessi e rivalutazione sulla indennità di anzianità spettante al lavora

tore per il periodo di lavoro presso l'Onmi, sia la configurabilità di un

fenomeno successorio fra enti pubblici in seguito alla soppressione del detto ente). Da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 1988, n.

141, 5 novembre 1987, n. 881, 31 luglio 1987, n. 502, Corte conti, sez.

riun., 27 gennaio 1987, n. 525/A, T.A.R. Lazio, sez. II, 3 marzo 1987, n. 302, id., 1988, III, 325, con nota di richiami.

In dottrina, v. G. Ciocca, La previdenza integrativa dei disciolti enti

mutualistici, in Riv. it. dir. lav., 1985, II, 883.

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