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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione II civile; sentenza 27 aprile 1990,...

Date post: 27-Jan-2017
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sezione II civile; sentenza 27 aprile 1990, n. 3537; Pres. Maltese, Est Grieco, P.M. Dettori (concl. parz. diff.); Soc. Italia assicurazioni (Avv. Iannotta, Scofone) c. Soc. Colorama; Soc. Colorama (Avv. Pazzaglia, Banditi) c. Soc. Italia assicurazioni. Cassa App. Milano 8 aprile 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 2525/2526-2531/2532 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184849 . Accessed: 24/06/2014 22:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Tue, 24 Jun 2014 22:45:25 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 27 aprile 1990, n. 3537; Pres. Maltese, Est Grieco, P.M. Dettori (concl.parz. diff.); Soc. Italia assicurazioni (Avv. Iannotta, Scofone) c. Soc. Colorama; Soc. Colorama(Avv. Pazzaglia, Banditi) c. Soc. Italia assicurazioni. Cassa App. Milano 8 aprile 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2525/2526-2531/2532Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184849 .

Accessed: 24/06/2014 22:45

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tivi di cui all'art. 7, n. 5, d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. nella 1. 11 marzo 1970 n. 83, che non pone distinzione alcuna tra i lavoratori in agricoltura a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. Ne deriva che, applicando le regole di ermeneuti ca legislativa dettate dall'art. 12 disp. prel., neanche all'interpre te è concesso fare tale distinzione secondo il noto brocardo ubi lex non distinguit neque nos distìnguere debemus.

Anzi deve rilevarsi che il silenzio del legislatore a tale riguardo indica la sua volontà di non distinguere tra i suddetti due tipi di lavoratori.

Infatti, essendo stata dettata per quelli a tempo indeterminato la diversa disciplina contenuta nell'art. 14 d.l. n. 791 del 1981, il legislatore del 1983 certamente avrebbe attribuito un diverso rilievo alla precedente iscrizione del lavoratore agricolo tra quelli a tempo indeterminato se avesse inteso regolare in altro modo

l'ipotesi del cambio di qualifica tra l'anno di malattia e quello precedente.

Né può ritenersi che, come l'Inps sostiene, al lavoratore agri colo a tempo determinato che nell'anno precedente sia stato iscritto nell'elenco di quelli a tempo indeterminato debba applicarsi la

disciplina del succitato art. 14, in quanto vi osterebbe la qualifica di lavoratore a tempo determinato rivestita al momento del veri ficarsi dell'evento morboso. Infatti, ragionando in tal modo, nel caso di cambio di qualifica, come verificatosi nella specie, il lavo ratore resterebbe privo del diritto all'assistenza, nonostante la re

golarità della sua posizione assicurativa dal punto di vista contri butivo.

Questo importante rilievo non resta scalfito dall'argomentazio ne dell'Inps secondo la quale, con l'interpretazione data dal tri

bunale, il lavoratore che cambia qualifica si giova di un tratta mento più favorevole di quello riservato al lavoratore agricolo a tempo indeterminato. Il raffronto non è pertinente perché l'i

potesi dell'istituto si riferisce al caso della sospensione del rap porto lavorativo in occasione della quale al lavoratore agricolo a tempo indeterminato compete il trattamento di malattia fino a due mesi dopo la data della sospensione stessa, caso che è del tutto diverso da quello in esame, nel quale non si verifica alcuna

sospensione di rapporto lavorativo, ma un semplice mutamento di qualifica del lavoratore.

Il ricorso deve, pertanto, respingersi.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 27 aprile 1990, n. 3537; Pres. Maltese, Est Grieco, P.M. Dettori (conci,

parz. diff.); Soc. Italia assicurazioni (Aw. Iannotta, Scofo

ne) c. Soc. Colorama; Soc. Colorama (Avv. Pazzaglia, Ban

diti) c. Soc. Italia assicurazioni. Cassa App. Milano 8 aprile 1986.

Fideiussione e mandato di credito — Dogana — Spedizioniere ammesso al pagamento periodico e/o differito dei diritti doga nali — Polizza fideiussoria —

Surrogazione della società assi

curatrice all'amministrazione doganale — Azione nei confronti del proprietario delle merci — Eccezione di adempimento —

Inopponibilità (Cod. civ., art. 1949; d.p.r. 23 gennaio 1973 n.

43, t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale, art.

78, 79).

Posto che la polizza fideiussoria prestata a garanzia del paga mento dei diritti doganali è valida anche nei confronti del

proprietario-importatore della merce, oltre che nei confronti dello

spedizioniere ammesso al pagamento differito e/o rateale dei

tributi doganali, allorquando la volontà delle parti del negozio

fideiussorio è diretta a garantire il credito doganale concernen

te l'uno e l'altro soggetto, l'istituto di assicurazione, che abbia

soddisfatto l'amministrazione a fronte dell'inadempimento del

garantito, ha facoltà di agire in via di surrogazione contro il

proprietario della merce importata, debitore principale del rap

porto tributario, il quale non può opporre che lo spedizioniere sia rimasto inadempiente pur avendo ricevuto da lui il danaro

occorrente. (1)

(1) I. - Solo ad una considerazione superficiale la sentenza in epigrafe potrebbe essere ritenuta perfettamente in linea con l'orientamento prece

II Foro Italiano — 1990.

Svolgimento del processo. — La Lloyd italico e l'Ancora s.p.a., incorporata — successivamente alla data d'origine di questa con troversia — nella Italia assicurazioni s.p.a., chiese ed ottenne de creto ingiuntivo di lire 1.037.870, oltre interessi e spese, nei con fronti della Colorama s.p.a., a titolo di rimborso di diritti doga nali assumendo di aver prestato fideiussione per l'adempimento dell'obbligazione contratta dalla Colorama s.p.a. verso l'ammini

strazione doganale per alcune operazioni di importazioni di merci

delegate — quanto allo sdoganamento — alla Moraglia Sped s.a.s., ammessa al beneficio di cui agli art. 78 e 79 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 e di avere soddisfatto, nell'inerzia della debitrice, la richiesta dell'amministrazione.

dentemente espresso dalla Cassazione e recentissimamente smentito dal revirement di altra sezione della Cassazione (v. sent. 16 giugno 1990, n. 6081, in questo fascicolo, I, 2423, in tandem con Corte cost. 16 marzo 1990, n. 128, ibid., rimasta invece fedele all'indirizzo precedente, con nota di Rizzo e, ivi, richiami di dottrina e di giurisprudenza, ai quali adde, nel senso dell'ammissibilità del regresso o della surrogazione della società assicuratrice nei confronti dell'importatore, alcune decisioni più risalenti nel tempo: Cass. 9 maggio 1985, n. 2886, Foro it., Rep. 1986, voce Fideiussione e mandato di credito, n. 24 e Giur. it., 1986, I, 1, 90; 6 dicembre 1984, n. 6430, Foro it., Rep. 1984, voce Dogana, n. 42; 4 settembre 1984, n. 4751, id., Rep. 1985, voce Fideiussione e mandato di credito, n. 49 e Giur. it., 1985, I, 1, 951, con nota di Fusaro, Rappor ti tra debitore e garante nelle cosiddette assicurazioni fideiussorie; 9 giu gno 1984, n. 3459, Foro it., Rep. 1984, voce Dogana, n. 47; 18 aprile 1984, n. 2549, ibid., voce Fideiussione e mandato di credito, n. 40; per la giurisprudenza di merito, in senso conforme, v. Trib. Brescia 22 otto bre 1986, id., Rep. 1988, voce cit., n. 18 e Giur. comm., 1987, II, 833, con nota di Denozza, Sui rapporti tra importatore e garante del paga mento dell'imposta doganale-, Trib. Roma 12 dicembre 1984, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 28 e Temi romana, 1985, 743, con commento di Storace; App. Milano 12 ottobre 1982, Foro it., Rep. 1984, voce

cit., n. 38 e Giur. comm., 1983, II, 958, con nota di Prette; contra, tra le altre, anche Pret. Torino 6 giugno 1987, Foro it., Rep. 1988, voce

Dogana, n. 59 e Giur. piemontese, 1988, 434). Prescindendo, comunque, dall'inversione di rotta ora segnalata, già le

consapevoli ribellioni di una parte consistente della giurisprudenza di me

rito, pur se basate su percorsi motivazionali non sempre sovrapponibili, come pure le critiche e le perplessità della dottrina, avevano messo in chiaro come l'orientamento seguito finora dalla Cassazione in materia, oltre ad andare incontro a difficoltà di vario genere, pretermetta un'ap profondita valutazione degli interessi in gioco. È stato infatti evidenziato che avallare la normale preferenza dell'istituto assicuratore, per motivi

più o meno contingenti (per Io più, assoggettamento dell'impresa dello

spedizioniere a procedura concorsuale), ad esperire il regresso o la surro

ga nei confronti del proprietario-importatore altera ingiustificatamente in peius la posizione di quest'ultimo, esponendolo al rischio di un doppio pagamento dei tributi doganali e privandolo della possibilità di opporre all'assicuratore di aver già messo a disposizione dello spedizioniere la «prov vista» necessaria per il pagamento dei diritti doganali. Si è osservato che in tal modo — all'opposto di quanto avviene nella fideiussione ordinaria — si legittima un'operazione in danno di terzi (in tal senso Valente, Debito doganale dell'importatore e limiti di efficacia della fideiussione dello spedizioniere, in Giust. civ., 1987, I, 950), cioè degli importatori, oltre tutto spesso non tempestivamente edotti del mancato pagamento dei diritti da parte degli spedizionieri, dato che, in conseguenza della tran

quillità indotta dalla presenza di un sicuro garante, l'amministrazione do

ganale ritarda il recupero del credito nei confronti degli spedizionieri, già ammessi al pagamento differito e/o rateale, senza che abbia suonato

per gli importatori il «campanello d'allarme» costituito nella procedura normale dal mancato sdoganamento della merce senza il pagamento (evi denzia tale profilo Denozza nella nota cit., sulla scorta di Pret. Milano 10 aprile 1986, Foro it., Rep. 1988, voce Dogana, n. 57). È stato pure sottolineato che, quando il garante stabilisce il compenso che intende ri

chiedere, valuta normalmente la solvibilità dello spedizioniere garantito, non già degli importatori, a lui ignoti al momento della stipula della po lizza, per cui l'eventuale responsabilità dell'importatore rappresenterebbe per l'assicuratore un vantaggio non giustificato, una risorsa non calcolata al momento della determinazione del premio (in tal senso sempre Denoz

za, cit., e analogamente Trib. Roma 22 dicembre 1984, Foro it., Rep. 1986, voce Fideiussione e mandato di credito, n. 27).

II. - La pronunzia in rassegna risulta piuttosto ambigua, anche perché le censure rivolte alla sentenza impugnata sono state sempre accolte con

l'enigmatica formula «per quanto di ragione», né il testo della decisione consente sempre di discernere fino a che punto i motivi di ricorso abbia no incontrato il favore del giudice di legittimità. Conseguentemente, non è dato sapere se le conclusioni cui è pervenuta questa volta la Cassazione siano il risultato di un vero confronto con dottrina e giurisprudenza. Co

munque, la sentenza giunge ad un'alternativa, imperniata sull'ermeneuti ca delle clausole concernenti l'ambito di operatività del negozio fideiusso

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2527 PARTE PRIMA 2528

Il tribunale accolse — con sentenza 8 marzo 1982 — l'opposi zione proposta dalla Colorama e revocò il decreto ingiuntivo.

Sull'impugnazione, la corte milanese con sentenza dell'8 aprile

1986, rigettò l'appello e condannò la Lloyd italico e l'Ancora

al pagamento delle spese del giudizio. Osservò la corte di merito che malgrado l'amministrazione do

ganale avesse concesso alla Moraglia Sped il beneficio di cui agli art. 78 e 79 della legge doganale permaneva, comunque, a carico

della Colorama l'obbligo di pagamento dei diritti doganali; esclu

se, tuttavia, che la Italia assicurazioni s.p.a. potesse surrogarsi all'amministrazione doganale nei confronti della Colorama s.p.a. non ricorrendo i presupposti di cui agli art. 1201-1202.

Ed invero, secondo la corte di merito, la fattispecie era estra

nea alla previsione dell'art. 1202 c.c. mentre la mancata parteci

pazione dell'amministrazione doganale alla stipulazione del de

dotto contratto rendeva inapplicabile la norma di cui all'art. 1201

c.c.

Non poteva, cosi, fondatamente asserirsi la surrogazione per volontà del debitore o la surrogazione per volontà del creditore.

Al riguardo, la sentenza affermò che verso i debitori non ga rantiti non esiste surrogazione, ma solo la possibilità di esperire la stessa azione che verso di loro spetterebbe al debitore per il

quale è stata prestata la garanzia nell'ambito della quale possono farsi valere tutte le eccezioni opponibili a costui: sicché la Colo rama s.p.a. avrebbe potuto eccepire di avere già versato il dovu

rio: 1) o il proprietario-importatore deve essere considerato terzo rispetto al rapporto fideiussorio, in quanto condebitore non garantito, ed allora si potrà configurare la clausola come negozio autonomo di surrogazione concernente l'importatore per volontà del creditore (id est, l'amministra zione doganale); 2) oppure il proprietario-importatore della merce è con debitore garantito, come soggetto dell'obbligazione potenzialmente col lettiva, ed allora il fideiussore, agendo contro il proprietario-importatore o contro lo spedizioniere a sua scelta, si surroga, ex art. 1949 c.c., nei diritti dell'amministrazione doganale o può chiedere, in via di regresso ex art. 1951 c.c., sia al proprietario che allo spedizioniere il rimborso di quanto pagato. In ogni caso il proprietario delle merci non potrebbe opporre al fideiussore l'eccezione di adempimento.

In generale, si può dire che l'alternativa cosi posta dalla corte è più apparente che reale. Infatti, di fronte alle clausole delle polizze fideiusso rie prevalentemente standardizzate (lo dimostra anche il fatto che è quasi sempre in discussione la clausola designata con il n. 8) non dovrebbe essere proponibile una simile alternativa di opzioni interpretative.

Quanto al secondo corno dell'alternativa, nel richiedere, ai fini del re gresso o della surrogazione, che il proprietario della merce sia condebito re garantito, esso finisce col recepire uno dei principali argomenti della

giurisprudenza e della dottrina contrarie all'orientamento finora preva lente: nei casi del tipo in esame, la surrogazione di cui si discute non è quella nei confronti di un debitore per il quale la fideiussione sia stata prestata a sua insaputa (art. 1936, 2° comma, c.c.), bensì' per il quale la fideiussione non è stata affatto prestata (si esprime in tal senso Preite nella nota cit.). Dunque, l'operatività della polizza fideiussoria, anche rispetto al proprietario delle merci, è subordinata all'accertamento che quest'ultimo sia condebitore garantito. Tuttavia, quella parte della giuris prudenza di merito, che aveva negato la surroga dell'assicuratore, era giunta a tale conclusione proprio sulla base, tra l'altro, di un'interpreta zione della clausola tesa ad escludere che la polizza fideiussoria fosse stata prestata anche a favore dell'importatore. Né può dirsi che l'altra opzione interpretativa proposta dalla sentenza (eventuale enucleazione di un autonomo negozio di surrogazione rispetto all'assicurazione fideiusso ria) abbia avuto miglior sorte presso le corti di merito. Infatti — prescin dendo dalla tesi estrema che considera nulla la pattuizione contrattuale con cui l'assicuratore si riserva il diritto di surrogarsi nel credito d'impo sta per contrarietà al principio fondamentale del nostro ordinamento che vuole solo lo Stato soggetto attivo del rapporto tributario (cosi Pret. To rino 6 giugno 1987, cit.) —, anche in tale ipotesi è stato escluso, sul

piano ermeneutico, che le clausole contrattuali possano essere intese nel senso di una surroga volontaria ai sensi dell'art. 1201 c.c. (cfr. Trib. Roma 22 dicembre 1984, cit.), che, tra l'altro, deve essere autorizzata

espressamente e contemporaneamente al pagamento (cfr. Trib. Treviso 26 febbraio 1986, Foro it., Rep. 1986, voce Dogana, n. 41 e Foro pad., 1986, I, 190; ed altri argomenti contro tale prospettazione ha aggiunto, da ultimo, Cass. 16 giugno 1990, n. 6081, cit.).

In conclusione, non sembra che la decisione in rassegna contenga con siderazioni veramente risolutive dell'intricata querelle. D'altra parte es sendo tale decisione in contrasto con Cass. 6081/90 la previsione (di Riz

zo, cit.) di un probabile intervento delle sezioni unite ha dalla sua parte una ragione in più. Si può azzardare (a mo' di ulteriore vaticinio) che

proprio la soluzione adottata da Cass. 6081/90 ha più chances di ricevere il suggello delle sezioni unite. [F. Caso]

Il Foro Italiano — 1990.

to. In ogni caso, nell'individuazione del rapporto, doveva consi derarsi che la fideiussione per obbligazione futura è valida a con

dizione che sia conosciuto il soggetto che potrà divenire debitore

e nel cui favore la garanzia è data; che tra costui ed il creditore

esista un rapporto idoneo ad essere la fonte del debito futuro.

Tutto ciò secondo la sentenza era da escludere.

Ricorre per cassazione la Italia assicurazioni s.p.a. sulla base

di quattro motivi. Resiste con controricorso la Colorama s.p.a. che propone ricorso incidentale condizionato fondato su un uni

co mezzo.

Motivi della decisione. — I ricorsi, principale ed incidentale

condizionato, in quanto proposti contro la stessa sentenza, van no riuniti ai termini dell'art. 335 c.p.c.

La Italia assicurazioni s.p.a., con il primo mezzo, sottolinea la violazione, erronea e falsa applicazione degli art. 1935 ss. c.c. — in particolare 1938-1949, 1950 — in relazione all'art. 360, n.

3, c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n.

5, c.p.c. Afferma la ricorrente che la corte di merito, dopo aver ricono

sciuto che l'obbligazione di imposta in ordine al pagamento dei

diritti doganali grava unicamente sul proprietario delle merci im

portate e che tale obbligazione non viene meno per effetto della concessione del beneficio del pagamento periodico o differito, ha

erroneamente escluso il diritto della Italia assicurazioni s.p.a. a

surrogarsi all'amministrazione doganale, nei confronti della pro

prietaria delle merci importate (Colorama s.p.a.). Sul punto, la ricorrente sottolinea che non può essere condivisa

la tesi della invalidità della fideiussione per indeterminatezza del le parti del rapporto principale da garantire atteso che nella fase di esecuzione possono rilevarsi tutti gli elementi utili per l'esatta

determinabilità. D'altra parte, sarebbe errato considerare quella in esame una fideiussione prestata in incertam personam atteso che trattasi di negozio contratto dal fideiussore nei confronti del creditore garantito rispetto al quale il debitore principale (debito re della obbligazione garantita) può essere ignaro o, addirittura, contrario. Né può trascurarsi — afferma la ricorrente — che il

titolare passivo della obbligazione principale garantita è determi

nabile sulla base sia della polizza fideiussoria che della previsione stessa della legge che individua nei proprietari delle merci sdoga nate i soggetti obbligati al pagamento dei relativi diritti.

Sicché non sussiste, per la ricorrente, né l'indeterminazione del

rapporto principale né la conseguente invalidità della fideiussione

relativa essendo agevole individuare tutti gli elementi necessari,

oggettivi e soggettivi. La controricorrente contesta le affermazioni e le conclusioni

contenute nel ricorso ponendo in evidenza alcune caratteristiche

fondamentali della controversia: che la surrogazione esiste solo verso il debitore in favore del quale è stata prestata la garanzia; che la fideiussione per obbligazione futura esige sempre l'indivi

duazione del debitore in favore del quale la garanzia è prestata; che siano ben chiare le premesse, almeno fattuali, per il verificar si delle obbligazioni future.

Al riguardo, secondo la controricorrente, non può tacersi che la polizza apprestava la fideiussione solo per la Moraglia Sped sicché la costruzione e le conclusioni prospettate dalla Italia assi curazioni s.p.a. stravolgono — ad avviso della Colorama s.p.a. — l'istituto ed i principi informatori della fideiussione.

Rileva, infine, la controricorrente che l'Italia assicurazioni s.p.a. aveva l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti necessari alla validità di una fideiussione prestata per gli importatori e che

l'accoglimento delle censure indurrebbe a constatare (in ogni ca

so), il silenzio della decisione impugnata sullo specifico punto dell'individuazione dei soggetti per i quali la polizza apprestava la garanzia.

Sicché — secondo la Colorama s.p.a. — la sentenza impugnata potrebbe essere cassata solo se la motivazione fosse carente o

logicamente viziata atteso che la concreta conclusione della deci sione «esula dai limiti di legittimità».

E poiché la sentenza della corte di merito ha dato atto che

gli importatori erano del tutto sconosciuti, non identificati, non

identificabili, era impossibile l'individuazione di un qualsiasi rap porto fra soggetti «non conoscibili e l'amministrazione dogana le», idoneo ad essere considerato come fonte del debito e del

credito garantito. La censura è fondata per quanto di ragione e consente di evi

denziare gli errori di diritto posti a base della decisione.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Bisogna premettere che non v'è «motivo di nullità» nel presta re fideiussione anche per il proprietario-importatore, soggetto ini

zialmente indeterminato, trattandosi di obbligazione potenzialmente

collettiva, con futuri e distinti vincoli giuridici facenti capo a sog

getti diversi, per ciascuno dei quali è possibile, disgiuntamente, l'accesso alla garanzia. La irrilevanza dell'assenza iniziale di uno

dei soggetti garantiti si «giustifica» con la sua «potenziale» parte

cipazione a tale obbligazione. Per la determinazione ed identificazione dei soggetti garantiti,

deve farsi riferimento alla documentazione del negozio fideiusso

rio nella sua interezza.

A ciò consegue che la fideiussione prestata a garanzia del paga mento di diritti doganali è valida «anche» nei confronti del pro

prietario — importatore della merce — oltre che nei confronti

dello spedizioniere — anch'egli direttamente obbligato al paga mento del tributo doganale — allorquando la volontà delle parti del negozio fideiussorio è diretta a garantire il credito doganale concernente l'uno e l'altro soggetto.

L'indagine volta ad accertare se l'effettiva volontà delle parti — e, in particolare, se la clausola n. 8 o la polizza nelle altre

sue disposizioni — ha determinato garanzia fideiussoria anche

per il condebitore appartiene al giudice del merito. Nell'ipotesi

positiva si renderà operante la surrogazione ex art. 1949 c.c., nel

l'altra, la clausola n. 8 potrà configurarsi come negozio autono

mo di surrogazione (per volontà del creditore) del terzo; come

deve definirsi il fideiussore rispetto al condebitore non garantito. Il giudice del merito, in tal caso, enucleerà, rispetto al negozio

fideiussorio (i cui effetti saranno allora limitati allo spedizionie

re) un autonomo negozio di surrogazione (concernente I ' importatore-proprietario). Con la seconda censura, si denunzia violazione, erronea e falsa

applicazione degli art. 38, 56, 41, 78, 79, 87 d.p.r. 24 gennaio

1973 n. 43 nonché delle altre norme del t.u. dogana applicabili

e della normativa di cui alla circolare min. fin. 24 marzo 1970,

n. 11714, con istruzioni per l'applicazione del d.p.r. 2 febbraio

1970 n. 624, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; omessa, insuf

ficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in rela

zione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Rileva la ricorrente Italia assicurazioni che, nella vigente disci

plina doganale, lo spedizioniere non ha responsabilità per «diritti

doganali» gravanti sulle merci dichiarate per conto dei terzi, re

sponsabilità che neppure sussiste allorché lo spedizioniere chiede

ed ottiene il pagamento periodico o differito di quanto dovuto.

Dopo un ampio esame della legislazione in materia e delle fina

lità perseguite dal legislatore, la ricorrente — anche alla stregua

delle esigenze considerate in occasione di particolari procedure

(fideiussioni bancarie ed assicurative) — perviene alla afferma

zione che la polizza è destinata a garantire all'amministrazione

il pagamento dei diritti afferenti «a quelle merci della cui deten

zione l'amministrazione stessa si sia previamente spogliata, aven

do acconsentito ad un pagamento periodico o differito dei diritti

originati dall'importazione delle merci stesse». E, conseguente

mente, alla ulteriore affermazione che la polizza fideiussoria rap

presenta il sostituto obbligatario dell'originaria garanzia reale.

Traendo conforto dalla citata circolare ministeriale, la ricor

rente Italia assicurazioni sottolinea che la qualità di «operatore

abituale» attribuita allo spedizioniere soddisfa solo il requisito

di carattere soggettivo richiesto dalla legge per l'ammissione al

pagamento periodico o differito dei diritti doganali, ma non at

tribuisce allo spedizioniere alcuna responsablità a titolo di impo

sta. Tanto che per effetto dell'iscrizione nel conto a lui intestato

delle partite di debito di competenza degli importatori, non sor

gono nel patrimonio dello spedizioniere debiti di pari importo.

Le obbligazioni sorgono — afferma la ricorrente — a carico degli

importatori per effetto del contratto di mandato corrente tra spe

dizioniere ed importatori. Conclusivamente — sostiene la Italia assicurazioni — lo spedi

zioniere non è soggetto passivo del rapporto tributario doganale

neppure ove egli chieda ed ottenga il beneficio del pagamento

periodico o differito; che non determina modifiche soggettive nella

obbligazione doganale. Con il terzo motivo, si denunzia violazione, erronea e falsa

applicazione degli art. 1362 ss. c.c., nonché dell'art. 1951 c.c.,

in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; omessa, insufficiente e con

traddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art.

360, n. 5, c.p.c.

II Foro Italiano — 1990.

Afferma la ricorrente che l'oggetto della fideiussione prestata dalla compagnia si risolve «in una obbligazione accessoria riferi

ta all'obbligo principale costituito dal pagamento, in via sostitu

tiva, dei diritti doganali che, "a norma delle leggi doganali",

gravano sui proprietari delle merci» ove siano applicabili gli art.

77 e 78 del t.u. dogana. La garanzia prestata dallo spedizioniere, dunque, si aggiunge

ma non si sostituisce a quella offerta per i proprietari delle merci

sdoganate per il suo tramite.

E se la polizza garantisce l'obbligazione dell'importatore, si rende

applicable — secondo la ricorrente — l'art. 1951 c.c. mentre re

sta irrilevante ogni indagine su certe modalità dell'obbligazione ed il pagamento effettuato dall'importatore allo spedizioniere, pa

gamento che non estingue il debito di imposta verso l'ammini

strazione cui l'assicuratore si surroga. Le censure — strettamente connesse e, perciò, da esaminare

congiuntamente — ripropongono alla corte di legittimità l'esame

della normativa che regola il rapporto tra operatore doganale,

proprietario delle merci importate, spedizioniere ammesso al pa

gamento periodico e/o differito in forza di polizza fideiussoria,

fideiussore, nonché delle conseguenze che derivano dalla natura

giuridica e dalle caratteristiche del rapporto in esame.

Le censure sono fondate per quanto di ragione.

Questa corte (con le sentenze 3459/84, Foro it., Rep. 1984,

voce Dogana, n. 47; 4751/84, ibid., voce Fideiussione e mandato

di credito, n. 39; 6430/84, ibid., voce Dogana, n. 42; 2886/85,

id., Rep. 1985, voce cit., n. 34; 4713/87, id., Rep. 1987, voce

cit., n. 110) ha ripetutamente affermato che il proprietario im

portatore delle merci mantiene — nonostante il ricorso all'opera dello spedizioniere — la qualifica di soggetto passivo del rappor to tributario ed è tenuto, conseguentemente, al pagamento del

l'imposta ed al rimborso di quanto pagato dal fideiussore per

consentire allo «spedizioniere» il differimento del pagamento dei

diritti doganali; che al fideiussore deve essere riconosciuto il di

ritto di surrogarsi nel credito dell'amministrazione finanziaria verso

il «proprietario-importatore» proprio in forza della sua immutata

posizione di soggetto passivo del rapporto tributario.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa corte, non

ha alcuna rilevanza che l'importatore abbia «provvisto» lo spedi

zioniere della somma di danaro occorrente e che lo spedizioniere

non l'abbia utilizzata per lo scopo previsto, atteso che i rapporti

«proprietario-importatore» e spedizioniere restano di carattere me

ramente interno.

In particolare, con la decisione n. 2886/85 questa corte ha sot

tolineato che il regresso va riconosciuto in applicazione dei prin

cipi generali che regolano la garanzia fideiussoria indipendente

mente dalla circostanza che questa sia stata costituita con il con

senso preventivo o con l'accettazione successiva del debitore

garantito o che il debitore garantito ne abbia o meno tratto van

taggio. Che al «regresso», inoltre, non è di ostacolo il comporta

mento illecito dello spedizioniere per avere omesso di versare alla

dogana il danaro ricevuto dall'importatore, atteso che siffatta con

dotta ha effetto sui rapporti inter partes ma non certo in riferi

mento al pagamento del debito di imposta. Da siffatte conclusioni, questa corte — tenuto conto dei princi

pi e delle considerazioni formulate nell'accogliere il primo moti

vo — non intende discostarsi.

Ribadisce, cosi, che l'importatore-proprietario delle merci è pur

sempre il soggetto passivo del rapporto tributario, a nulla rile

vando che la nozione di «proprietario» agli effetti della normati

va doganale prescinda da quella di diritto civile, atteso che è con

siderato tale il detentore della merce nel momento dell'entrata

nel «territorio doganale» e che il fideiussore ha pagato allo Stato

ciò che il proprietario delle merci avrebbe dovuto versare all'am

ministrazione finanziaria; che tutte le obbligazioni assunte dallo

spedizioniere, ivi comprese quelle concernenti le modalità di pa

gamento del tributo, strettamente connesse alla obbligazione ori

ginaria, ben possono essere valutate nell'ambito del rapporto fi

deiussorio e, in tal caso, fanno carico al debitore originario se

condo la disciplina del libro IV, titolo III, capo XXII del codice

civile. Ma tale conclusione presuppone, quindi, che «l'obbligazione

altrui» menzionata nell'art. 1936 c.c. sia l'obbligazione del

«proprietario-importatore» e che le obbligazioni contratte dallo

spedizioniere che ha fatto ricorso alle speciali modalità di paga

mento previste dall'art. 78 d.p.r. 43/73 si concretino in «accesso

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2531 PARTE PRIMA 2532

ri» del debito principale come tali garantiti dal fideiussore ai ter

mini dell'art. 1942 c.c. (cfr. Cass. 4713/87, cit.)- Tutto ciò per

ché sia nei confronti dell'amministrazione finanziaria (dogane)

sia nei confronti del fideiussore che — con il pagamento del debi

to — si è surrogato al creditore ex art. 1949 c.c., il «proprietario

importatore» è il debitore principale nel cui interesse lo spedizio

niere ha agito e perché, tra l'altro, alle speciali modalità di paga

mento ben si può esservi ricorsi nell'interesse dello stesso debito

re principale. Gli effettivi rapporti tra spedizioniere e «proprietario

importatore», comunque, sono e restano momenti interni del vin

colo che lega i due soggetti e come non sono opponibili al credi

tore cosi non lo sono al fideiussore.

D'altronde, l'amministrazione finanziaria ed il fideiussore (che

garantisce il tributo doganale) non devono conoscere le particola

ri convenzioni e le modalità stabilite dall'importatore e dallo spe

dizioniere e si limitano a prendere atto dell'esistenza di un debito

principale che è dell'importatore; della richiesta di pagamento di

lazionato fatta dallo spedizioniere, che agisce — sostanzialmente

— per conto del proprietario; dell'esistenza di una fideiussione

per il pagamento del tributo richiesta a garanzia dell'amministra

zione che, consegnando la merce al proprietario-importatore, può,

di fatto, vanificare il privilegio sui beni; della circostanza che

la fideiussione è efficace anche se il debitore principale non ne

ha conoscenza.

Né ha rilevanza che lo «spedizioniere» ha chiesto fideiussione

per una «propria obbligazione» e che egli ha assunto la veste

di «nuovo obbligato»; o che il proprietario-importatore può igno

rare l'operato dello spedizioniere ex art. 78 d.p.r. 43/73.

È agevole rilevare che le conclusioni cui questa corte è perve

nuta nelle sentenze citate — e che intende confermare, tenuto

conto, peraltro, dei principi e delle precisazioni appena espresse — sono fondate, in gran parte, sulla disciplina del rapporto fi

deiussorio; che l'apertura di un «conto di debito» al nome dello

spedizioniere — allorché questi ha fatto la richiesta di cui all'art.

78 d.p.r. 43/73 — non impedisce affatto di affermare, legittima

mente, che la fideiussione può garantire, in concreto, sia il debito

principale sin dall'origine dell'importatore, sia le obbligazioni ac

cessorie, contratte dallo spedizioniere a suo nome, ma anche nel

l'interesse del proprietario, di cui svolge, per legge, le funzioni

di rappresentante in dogana; e che il fideiussore, dopo aver indi

viduato il debitore originario, può fondatamente — se la rico

struzione della volontà delle parti dell'accordo fideiussorio lo con

sentirà — ex art. 1949 c.c. chiedere anche al «proprietario

importatore», soggetto nel cui interesse lo spedizioniere ha agito,

il rimborso di quanto ha pagato.

L'obbligazione propria dell'importatore e quella formalmente

assunta «anche in nome proprio» dallo spedizioniere, lungi dal

l'essere indipendenti, sono strettamente connesse per l'oggetto e

per la comune finalità individuabile nell'intento di svincolare la

merce importata mentre i possibili interessi specifici restano nel

l'ambito esclusivamente interno, indifferente per l'amministrazione

finanziaria e per il fideiussore che o ex art. 1949 c.c. o ex art.

1951 c.c., in forza della solidarietà, può rivolgersi ad entrambi

i soggetti che le obbligazioni hanno assunto.

Né sarebbe fondato sostenere che l'obbligazione dello spedizio

niere è «esclusivamente sua» per la considerazione che la conces

sione del pagamento differito precede le singole obbligazioni do

ganali ed il sorgere delle obbligazioni a carico dei proprietari.

L'obbligazione dello spedizioniere si concretizza e si determina

nella sua precisa essenza in occasione di ogni singola operazione

doganale che impegna anche il proprietario delle merci in quanto

soggetto passivo del rapporto tributario tenuto al pagamento sia

dell'imposta principale sia delle obbligazioni accessorie che si in

tendono contratte, anche nel suo interesse, dallo spedizioniere,

senza che l'indagine del concreto interesse alle speciali modalità

di realizzazione del rapporto sia rilevante per ciò che attiene al

rapporto con il fideiussore che ha agito in surroga o in via di

regresso contro uno qualsiasi degli obbligati.

Ed è — a tal fine — indifferente che lo spedizioniere che ha

ricevuto la «provvista» dall'importatore, in un'unica soluzione,

abbia utilizzato la somma per fini propri. Con il quarto motivo, infine, si denunzia violazione, erronea

e falsa applicazione degli art. 1203-1949-1950-1951 c.c. in relazio

ne all'art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione, erronea e falsa applicazio

ne degli art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.;

Il Foro Italiano — 1990.

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto de

cisivo.

Sostiene la Italia assicurazioni che, con il pagamento, l'ammi

nistrazione doganale trasferisce al fideiussore la propria posizio

ne giuridica sostanziale nel rapporto, posizione riferita non solo

al debitore principale garantito ma a tutti i soggetti debitori di

imposta (nello specifico rapporto). E dunque, secondo la ricorrente, al fideiussore compete il dirit

to di surroga anche verso l'importatore-proprietario delle merci

nei limiti in cui la stessa azione competeva alla dogana.

E la surroga convenzionale troverebbe corrispondenza nella sur

roga legale ex lege 348/82.

Le contrarie statuizioni della corte di merito, anche su tale punto,

sono, perciò, denunziate dalla Italia assicurazioni s.p.a. che con

clude — diversamente dalla sentenza impugnata — nel senso che

l'amministrazione doganale è parte del contratto fideiussorio do

cumentato dalla polizza, accettata nella sua interezza dall'ente

beneficiario. La censura — che, in base alle premesse svolte, è, per quanto

di ragione, sostanzialmente fondata — pone come necessarie al

cune precisazioni. In realtà, la previsione dell'art. 1203, n. 3, c.c. è estranea alla

fattispecie atteso che o si ritiene — secondo quanto già sottoli

neato — che la clausola n. 8 della polizza comporta l'estensione

della garanzia fideiussoria anche al condebitore (proprietario

importatore) ed allora opererà la surrogazione di cui all'art. 1949

c.c.; o si esclude questo effetto ed allora non potrà richiamarsi

la surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. dove, per definizione, non

ha efficacia quella ex art. 1949 c.c. (che ne rappresenta una spe

cificazione). Quanto alla surrogazione convenzionale — esclusa, per incon

ferenza, la surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 c.c. — in relazione a quella per volontà del creditore ex art. 1201

c.c., deve sottolinearsi che o il giudice di merito ritiene la clauso

la n. 8 (o l'intera polizza) fonte convenzionale di garanzia fi

deiussoria anche per il condebitore, ed allora sarà operativa la

surrogazione ex art. 1949 c.c.; o il giudice del merito escluderà

l'ipotesi ed allora la clausola 8 — o l'intera polizza — secondo

i rilievi già fatti potrà da quel giudice essere configurata come

negozio autonomo di surrogazione (per volontà del creditore) del

terzo, quale è il fideiussore rispetto al condebitore non garantito.

E sarà, quindi, proprio del giudice del merito la ricostruzione

della volontà delle parti e l'eventuale enucleazione rispetto al ne

gozio fideiussorio (cfr. quanto già osservato al riguardo), con

effetti limitati allo spedizioniere, di un autonomo negozio di sur

rogazione concernente l'importatore. In definitiva, secondo l'interpretazione della volontà delle parti:

a) il proprietario-importatore della merce può essere terzo ri

spetto al rapporto fideiussorio perché condebitore non garantito,

ed allora si potrà configurare la clausola n. 8 come negozio auto

nomo di surrogazione;

b) il proprietario importatore della merce è condebitore garan

tito, come soggetto dell'obbligazione potenzialmente collettiva,

ed allora il fideiussore, agendo contro il proprietario importatore o contro lo spedizioniere, a sua scelta, si surroga, ex art. 1949

c.c., nei diritti dell'amministrazione finanziaria o può chiedere

in via di regresso, ex art. 1151 c.c., sia al proprietario-importatore

che allo spedizioniere il rimborso di quanto pagato.

In ogni caso — e per quanto premesso — il proprietario delle

merci non può opporre al fideiussore l'eccezione di adempimento

(in favore dello spedizioniere). La limitazione del regresso «al solo debitore garantito» (art.

1951 c.c.) riguarda anche la surrogazione (art. 1949 c.c.) che,

rispetto al regresso, comprende le garanzie del credito estinto.

Ribadite le affermazioni appena enunciate, deve rilevarsi — tut

tavia — che il punto indicato dal controricorrente incidentale non

è stato espressamente preso in esame dalla sentenza impugnata.

E, di conseguenza, il ricorso incidentale condizionato va accolto.

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