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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 7 aprile 1988,...

Date post: 27-Jan-2017
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sezione III civile; sentenza 7 aprile 1988, n. 2747; Pres. Laudato, Est. Rebuffat, P.M. Dettori (concl. conf.); Amorosi e Silvestri (Avv. Carello) c. Lautieri (Avv. D'Orsi) e Cortellessa. Cassa App. Roma 24 luglio 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 3325/3326-3327/3328 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181544 . Accessed: 25/06/2014 08:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 08:08:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 7 aprile 1988, n. 2747; Pres. Laudato, Est. Rebuffat, P.M. Dettori(concl. conf.); Amorosi e Silvestri (Avv. Carello) c. Lautieri (Avv. D'Orsi) e Cortellessa. CassaApp. Roma 24 luglio 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3325/3326-3327/3328Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181544 .

Accessed: 25/06/2014 08:08

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

norma presuppone l'utilizzazione di parametri (quali l'incidenza

del contributo di concessione, il costo dell'area, gli oneri di urba

nizzazione) che postulano manifestamente l'ipotesi di una nuova

costruzione, con la conseguenza che nelle ipotesi sopracitate, re

stando applicabile solo il disposto dell'art. 20, con riguardo al

calcolo del coefficiente di vetustà, l'anno di costruzione coincide

con quello di ultimazione dei lavori (Cass. 3926/84, Foro it., 1984,

I, 2758). Il principio appare meritevole di approvazione, anche

alla luce di una ulteriore riflessione critica e dopo che la grande

maggioranza della dottrina e della giurisprudenza di merito lo

hanno condiviso; tuttavia la sintetica motivazione della citata pro

nuncia, che pure ha evidenziato un argomento fondamentale, sem

bra suscettibile di essere corroborata e completata da ulteriori

e più ampie considerazioni.

Al riguardo giova premettere che il citato art. 20, ispirandosi

al criterio che il trascorrere del tempo determina una usura del

l'immobile ed una conseguente menomazione della sua abitabili

tà, ha previsto un coefficiente di diminuzione del costo base «per

vetustà» a partire dal sesto anno successivo a quello di costruzio

ne (1° comma) nonché, per l'ipotesi di radicali interventi di ri

strutturazione o di restauro — se pur limitati all'unità immobiliare

locata — ritenendoli generalmente idonei ad eliminare il degrado

connesso alla «vetustà», che quest'ultima venga convenzionalmente

azzerata, in modo che il conteggio riprenda (naturalmente con

le modalità di cui al comma precedente ed operando sempre sullo

stesso costo base originario) con riferimento all'anno di ultima

zione delle opere di ristrutturazione o restauro. Ora l'equipara

zione fra queste ultime e le costruzioni ex novo effettuata dalla

norma che disciplina il coefficiente di «vetustà», assume palese

mente rilievo al solo fine del calcolo di detto specifico correttivo

del costo base, ancorché interventi edilizi cosi incisivi possano

avere effetti riflessi su altri coefficienti, ove comportino anche

un mutamento di categoria catastale (art. 16), od eliminino il de

grado (art. 18, ultimo comma), o modifichino lo stato di conser

vazione dell'immobile (art. 21), ovvero consentano l'integrazione

del canone (art. 23). Una maggiore estensione della richiamata

equiparazione, tale da incidere sulla stessa determinazione del co

sto base — cioè con l'attribuzione di quello stabilito ai sensi del

l'art. 22 per l'anno coincidente con l'ultimazione dei lavori —

non può trarsi né dall'art. 20 già esaminato, né dalla stessa lette

ra dell'art. 22, assumendosi che nell'espressione «immobili ulti

mati» adottata nella rubrica nonché nel 1 ° ed ultimo comma della

disposizione, possano comprendersi anche gli interventi edilizi di

integrale ristrutturazione o di completo restauro, ostandovi, oltre

al pertinente e perspicuo rilievo di cui alla citata sentenza 3926/84

sui parametri inconciliabili con ipotesi diverse dalla nuova co

struzione, due ulteriori considerazioni: che la modifica del costo

base dell'immobile locato non è mai contemplata dalla 1. n. 392

del 1978, tant'è che l'art. 25 prevede l'adeguamento del canone

solo in relazione all'eventuale mutamento della superfice conven

zionale (art. 13) e dei coefficienti correttivi (art. 15); che, soprat

tutto, l'interpretazione estensiva propugnata dalla ricorrente

comporterebbe la totale inapplicabilità del 2° comma dell'art. 20,

la cui previsione sarebbe comunque assorbita dall'attribuzione,

all'immobile ristrutturato o restaurato, di un nuovo costo base,

sul quale applicare i vari coefficienti correttivi. Quest'ultima ar

gomentazione — evidenziata acutamente dalla dottrina — appare

l'argomento decisivo ed assorbente per ribadire l'orientamento

di questa corte e contrastare la tesi contraria, non essendo con

sentito attribuire ad una non espressa volontà legislativa una por

tata abrogativa rispetto ad una volontà esplicitamente affermata.

Il ricorso va quindi rigettato.

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 7 aprile

1988, n. 2747; Pres. Laudato, Est. Rebuffat, P.M. Dettori

(conci, conf.); Amorosi e Silvestri (Avv. Carello) c. Lautieri

(Avv. D'Orsi) e Cortellessa. Cassa App. Roma 24 luglio 1986.

Opposizione di terzo — Avente causa — Legittimazione — Fatti

specie (Cod. proc. civ., art. 404).

L'acquirente di bene immobile che abbia effettuato l'acquisto pri

ma dell'inizio del processo in cui è stata disconosciuta la pro

prietà del suo dante causa, è legittimato a proporre opposizione

di terzo ordinaria. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 9 aprile

1984, Amoroso Michele e Silvestri Rosa, coniugi, convennero in

giudizio davanti alla sezione specializzata per le controversie agrarie

del Tribunale di Cassino Lautieri Gerardo — quale procuratore

di Cortellessa Tommaso, di Cortellessa Domenico, di Cortellessa

Giuseppina e di Franceschella Margherita vedova Cortellessa —

nonché Golluccio Domenico e Cortellessa Lavinia. Essi esposero,

fra l'altro: che erano stati dal 1973 al 1980 conduttori, nei con

fronti di Cortellessa Lavinia, del fondo sito in Presenzano, esteso

ha 1.22.02, distinto in catasto alle partite 121 fol. 15 n. 44 e

127 per are 74.37, n. 128 per are 43.80 e n. 129 per are 3.85;

che con atto notarile del 12 marzo 1980 avevano acquistato il

fondo dalla concedente; che avevano, ininterrottamente, prima

detenuto e poi posseduto l'immobile, lavorandolo e facendone

propri i prodotti; che erano venuti a conoscenza che quella sezio

ne specializzata del Tribunale di Cassino, con sentenza del 10

gennaio 1983 passata in giudicato, aveva accolto la domanda pro

posta dal Lautieri, nell'anzidetta qualità, nei confronti del Gai

luccio, per ottenere dichiarazione di cessazione della proroga legale

dell'affitto di quel medesimo predio e il rilascio dello stesso (giu

(1) La sentenza riconosce la legittimazione a proporre opposizione di

terzo ordinaria, all'acquirente di un bene immobile che abbia effettuato

l'acquisto prima dell'instaurazione del giudizio in cui è stata disconosciu

ta la proprietà del suo dante causa (la sentenza non dice espressamente che l'acquisto è avvenuto prima dell'inizio del giudizio, ma la sua ante

riorità può essere agevolmente dedotta confrontando la data di acquisto con la data della prima sentenza).

Questioni analoghe sono state decise, sempe riconoscendo la legittima zione dell'avente causa, da Trib. Roma 16 febbraio 1959, Foro it., 1959,

I, 1052; Cass. 15 marzo 1957, n. 902, id., 1958, I, 1943; Trib. Matera

23 aprile 1953, id., Rep. 1953, voce Opposizione di terzo, n. 5, e in

Corti Bari, Lecce e Potenza, 1953, 575; App. Palermo 29 maggio 1953, Foro it., 1954, I, 643: tali pronunce, a differenza della sentenza in rasse

gna, danno espresso rilievo al momento della trascrizione del titolo d'ac

quisto e legittimano l'acquirente a proporre opposizione ordinaria solo

nel caso di priorità della trascrizione del titolo rispetto a quella della

domanda giudiziale. Però, esse considerano l'avente causa, ai fini della

legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria, non come tale, ma come

titolare di un diritto autonomo ed incompatibile. Si legge nella sentenza

riportata: «l'avente causa è legittimato all'opposizione ordinaria di terzo

(art. 404, 1° comma, c.p.c.), quando faccia valere un proprio diritto, non discendente dalla situazione o dal rapporto su cui abbia pronunciato la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa».

Sulla legittimazione all'opposizione ordinaria dei terzi titolari di un di

ritto autonomo ed incompatibile, v. Cass. 22 ottobre 1986, n. 6191, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 4; 10 febbraio 1984, n. 1026, id., Rep. 1984, voce cit., n. 4; 1° luglio 1976, n. 2486, id., Rep. 1976, voce cit., n.

1; 18 febbraio 1974, n. 150, id., Rep. 1974, voce cit., n. 3; 22 maggio

1973, n. 1499, id., 1973, I, 3049, con nota di richiami di A. Proto Pisani.

Sulla legittimazione del litisconsorte pretermesso, v. Cass. 10 maggio

1985, n. 2918, id., Rep. 1985, voce cit., n. 4; 16 luglio 1983, n. 4896,

id., Rep. 1983, voce cit., n. 1; 9 giugno 1969, n. 2033, id., 1969, I,

1683, con ampia nota di richiami. V. anche Cass. 3 maggio 1969, n.

1489, ibid., 1437, con nota di richiami, che ha negato la legittimazione del falso rappresentato; 25 marzo 1980, n. 1995, id., 1981, I, 212, con

nota di G. Costantino, e 22 marzo 1979, n. 1650, id., 1979, I, 1796,

con nota di A. Proto Pisani, sul problema della legittimazione all'oppo sizione ordinaria del terzo detentore di un immobile di cui sia stato ordi

nato il rilascio con un provvedimento inter alios.

In dottrina, a favore della legittimazione all'opposizione ordinaria del

l'avente causa, v. Andrioli, Commento, Jovene, Napoli, 1956, II3, 658,

il quale peraltro l'ammette in via di eccezione alla regola generale secon

do la quale l'avente causa di una delle parti non può esperire che l'oppo sizione revocatoria.

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3327 PARTE PRIMA 3328

dizio nel quale era intervenuta Cortellessa Lavinia chiedendo il

rigetto della domanda e il riconoscimento del suo esclusivo dirit

to di proprietà dell'immobile); che detta sentenza era inopponibi le e inefficace nei loro confronti, sotto il duplice profilo del

rapporto contrattuale agrario e del rapporto di natura reale. Tan

to esposto, i coniugi Amoroso-Silvestri chiesero, per ciò che qui

interessa, che fosse dichiarato che l'indicata sentenza non era lo

ro opponibile. Resistette il solo Lautieri.

Con sentenza depositata il 30 gennaio 1985 l'adita sezione di

chiarò l'inammissibilità dell'opposizione di terzo cosi come intro

dotta dall'Amoroso e dalla Silvestri. Costoro proposero appello ma la corte di Roma, sezione specializzata per le controversie

agrarie, lo respinse, con sentenza depositata il 24 luglio 1986.

Osservò il giudice di seconde cure che gli Amoroso-Silvestri, nella loro qualità di successori a titolo particolare della interve

nuta, Cortellessa Lavinia, avrebbero potuto proporre avverso la

sentenza 26 gennaio 1983 del Tribunale di Cassino soltanto l'op

posizione di cui all'art. 404, 2° comma, c.p.c., provando che la

sentenza stessa fosse effetto di dolo o collusione a loro danno.

L'opposizione, invece, da essi proposta ai sensi del 1° comma

dello stesso articolo era inammissibile, e tale vizio precludeva l'e

same dei motivi posti a base dell'impugnazione medesima.

Avverso la pronuncia della corte di Roma, Amoroso Michele

e Silvestri Rosa hanno proposto ricorso per cassazione basato

su due motivi di censura. Ha presentato controricorso Lautieri

Gerardo, nella qualità sopra precisata. I ricorrenti hanno deposi tato memoria. Cortellessa Lavinia e gli eredi di Golluccio Dome

nico, anch'essi intimati, non hanno spiegato attività innanzi a

questa corte.

Motivi della decisione. — Nel primo motivo del ricorso per

cassazione, i coniugi Amoroso-Silvestri censurano la sentenza di

appello perché dichiara inammissibile l'opposizione di terzo da

loro proposta, contro la sentenza 10 gennaio 1983 del Tribunale

di Cassino, quali titolari di un valido e autonomo rapporto di

affitto con Cortellessa Lavinia.

Il motivo, che investe questa corte della disamina dell'ammissi

bilità dell'opposizione di terzo sperimentata in causa, eccitando

cosi gli ampi poteri conoscitivi e decisori della corte stessa sul

processo intero, è fondato anche se non possono essere piena mente condivise le argomentazioni.

La legittimazione all'opposizione di terzo, perché requisito sog

gettivo permanente dell'azione, deve derivare da situazione esi

stente al tempo (e nel tempo) dell'esercizio dell'impugnazione, anche se quella soltanto contemporanea alla sentenza opposta possa

integrare motivo rescissorio. Cosi, nella specie, non la pregressa titolarità dell'affitto (rapporto estintosi per confusione preceden temente alla proposizione della opposizione e, prima ancora, nel

le more del processo onde scaturì la sentenza eventualmente

revocanda), ma la proprietà del fondo già condotto in affitto

è la posizione giuridica sostanziale di riferimento, dalla quale evin

cere la legittimazione, atteso che, nel caso concreto, ad essa si

coordina l'esperito potere di azione.

Non è dubbio che, nel cennato profilo, i coniugi Amoroso

Silvestri abbiano dedotto di avere ricevuto la proprietà del fondo

da Cortellessa Lavinia e che costei fosse parte, come intervenuta, nel processo conclusosi con la sentenza oggetto dell'opposizione. Gli Amoroso-Silvestri sono, in tale guisa, opponenti nella qualità di aventi causa ma ciò non vale ad escluderne la legittimazione

all'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, 1° comma, c.p.c.)

espressamente e categoricamente da essi prescelta. Infatti, si deve

smentire l'opinione, implicita nel ragionamento decisorio svolto

dalla Corte d'appello di Roma, secondo cui l'avente causa da

una delle parti non sia mai legittimato a quella specifica impu

gnazione. Il 2° comma dell'art. 404 c.p.c. («Gli aventi causa e i creditori

di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno») non è stato intro

dotto in sfavore degli aventi causa, per restringere l'ambito di

operatività del primo («Un terzo può fare opposizione contro la

sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti»). Esso, invece,

ampliando la legittimazione rispetto all'unica previsione dell'art.

510 dell'abrogato codice di rito civile («Un terzo può fare oppo sizione a sentenza pronunciata tra altre persone, quando pregiu dichi i suoi diritti») opera in fattispecie diversa, in spazio lasciato

Il Foro Italiano — 1988.

scoperto dal primo, cioè quando manchi, in senso proprio, il pre

giudizio di un diritto dell'avente causa, essendo tale diritto sorto, o acquistato, già nella condizione di minorazione discendente dalla

sentenza, passata in giudicato o comunque esecutiva, pronuncia ta nei confronti del dante causa. Autorevole dottrina ha, in pro

posito, da tempo avvertito che talvolta l'avente causa assume una

posizione autonoma rispetto alla parte dante causa, posizione che

gli consente di proporre l'opposizione anche contro sentenze che

non siano frutto di dolo o collusione. Al riguardo, si sono indi

cate come ipotesi di legittimazione dell'avente causa all'opposi zione ordinaria la qualificazione derivante dall'acquisto del diritto

in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizio

ne delle domande menzionate nell'art. 2652, n. 1, c.c. e quella all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, quando ricorra

la priorità della trascrizione della domanda (art. 2652, n. 2, c.c.).

Ora, generalizzando, può dirsi che l'avente causa è legittimato

all'opposizione ordinaria di terzo (art. 404, 1° comma c.p.c.),

quando faccia valere un proprio diritto non discendente dalla si

tuazione o dal rapporto su cui abbia pronunziato la sentenza emes

sa nei confronti del dante causa. In tale ipotesi, la relazione di

derivazione dal dante causa, parte nel processo in cui è stata emessa

la sentenza revocanda, non attiene al bene giuridico conformato

dalla sentenza medesima, sicché il diritto corrispondente è perve nuto all'avente causa senza le stimmate inferte da quella pronun

zia, atta a pregiudicarlo dall'esterno, nel momento funzionale ma

non in quello genetico. Orbene, il proprietario, già affittuario, del fondo fa certamente valere una posizione giuridica autonoma

opponendosi alla sentenza che, con l'intervento del suo dante cau

sa, si sia limitata a dichiarare cessata la proroga legale dell'affitto

del fondo stesso (e a ordinare il rilascio dell'immobile) fra parti

estranee, dato che l'affitto oggetto di tale sentenza non è, né di

rettamente né indirettamente, matrice del diritto cui è coordinata

l'azione esercitata con l'opposizione. Nella ipotesi, dunque, l'au

tonomia del diritto azionato dall'avente causa è requisito di qua lificazione che attrae l'opposizione nella previsione, e perciò nel

regime del 1° comma dell'art. 404 c.p.c. Erra, di conseguenza, la corte d'appello nel ravvisare che gli Amoroso-Silvestri, sempli cemente perché successori a titolo particolare dell'intervenuta Cor

tellessa Lavinia, avrebbero potuto proporre (soltanto) l'opposizione revocatoria allegando cioè necessariamente che la sentenza oppo sta fosse effetto di dolo o collusione a loro danno. Tale opinio

ne, obliterando l'autonomia — nei sensi sopra delineati — del

diritto fatto valere dagli opponenti, pone costoro in una condi

zione di minorata tutela, rispetto ai terzi in genere, la quale esula

dal sistema di diritto positivo. Per questo profilo di illegittimità la sentenza impugnata merita cassazione con rinvio, affinché la

causa sia decisa nel merito. Questa doverosa conclusione assorbe

la disamina del secondo motivo del ricorso — denunziante l'o

messa decisione su istanze istruttorie — e la relativa tematica po trà essere liberamente proposta al giudice di rinvio, da designarsi nella stessa sezione specializzata per le controversie agrarie che

ha emesso la sentenza di appello, perché funzionalmente compe tente anche nei riguardi territoriali.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 25 mar

zo 1988, n. 2579; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Sensale, P.M. Virgilio (conci, conf.); Cassa conti e sovvenzioni (Avv.

Genazzini, Belmonte) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Ferri) e Banca d'Italia (Avv. Guarino, Sangiorgio, Romano, Irti).

Conferma App. Roma 1 ° febbraio 1982.

Responsabilità civile — Impresa bancaria non autorizzata — Prov

vedimento di liquidazione — Annullamento — Posizione sog

gettiva dell'impresa — Domanda di risarcimento danni —

Improponibilità (Cod. civ., art. 2043; 1. 7 marzo 1938 n. 141, conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 12 marzo

1936 n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, art. 1, 2, 67).

Posto che la situazione di un'impresa priva di autorizzazione del

la Banca d'Italia all'esercizio del credito va qualificata ab

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