sezione III civile; sentenza 7 aprile 1988, n. 2747; Pres. Laudato, Est. Rebuffat, P.M. Dettori(concl. conf.); Amorosi e Silvestri (Avv. Carello) c. Lautieri (Avv. D'Orsi) e Cortellessa. CassaApp. Roma 24 luglio 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3325/3326-3327/3328Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181544 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
norma presuppone l'utilizzazione di parametri (quali l'incidenza
del contributo di concessione, il costo dell'area, gli oneri di urba
nizzazione) che postulano manifestamente l'ipotesi di una nuova
costruzione, con la conseguenza che nelle ipotesi sopracitate, re
stando applicabile solo il disposto dell'art. 20, con riguardo al
calcolo del coefficiente di vetustà, l'anno di costruzione coincide
con quello di ultimazione dei lavori (Cass. 3926/84, Foro it., 1984,
I, 2758). Il principio appare meritevole di approvazione, anche
alla luce di una ulteriore riflessione critica e dopo che la grande
maggioranza della dottrina e della giurisprudenza di merito lo
hanno condiviso; tuttavia la sintetica motivazione della citata pro
nuncia, che pure ha evidenziato un argomento fondamentale, sem
bra suscettibile di essere corroborata e completata da ulteriori
e più ampie considerazioni.
Al riguardo giova premettere che il citato art. 20, ispirandosi
al criterio che il trascorrere del tempo determina una usura del
l'immobile ed una conseguente menomazione della sua abitabili
tà, ha previsto un coefficiente di diminuzione del costo base «per
vetustà» a partire dal sesto anno successivo a quello di costruzio
ne (1° comma) nonché, per l'ipotesi di radicali interventi di ri
strutturazione o di restauro — se pur limitati all'unità immobiliare
locata — ritenendoli generalmente idonei ad eliminare il degrado
connesso alla «vetustà», che quest'ultima venga convenzionalmente
azzerata, in modo che il conteggio riprenda (naturalmente con
le modalità di cui al comma precedente ed operando sempre sullo
stesso costo base originario) con riferimento all'anno di ultima
zione delle opere di ristrutturazione o restauro. Ora l'equipara
zione fra queste ultime e le costruzioni ex novo effettuata dalla
norma che disciplina il coefficiente di «vetustà», assume palese
mente rilievo al solo fine del calcolo di detto specifico correttivo
del costo base, ancorché interventi edilizi cosi incisivi possano
avere effetti riflessi su altri coefficienti, ove comportino anche
un mutamento di categoria catastale (art. 16), od eliminino il de
grado (art. 18, ultimo comma), o modifichino lo stato di conser
vazione dell'immobile (art. 21), ovvero consentano l'integrazione
del canone (art. 23). Una maggiore estensione della richiamata
equiparazione, tale da incidere sulla stessa determinazione del co
sto base — cioè con l'attribuzione di quello stabilito ai sensi del
l'art. 22 per l'anno coincidente con l'ultimazione dei lavori —
non può trarsi né dall'art. 20 già esaminato, né dalla stessa lette
ra dell'art. 22, assumendosi che nell'espressione «immobili ulti
mati» adottata nella rubrica nonché nel 1 ° ed ultimo comma della
disposizione, possano comprendersi anche gli interventi edilizi di
integrale ristrutturazione o di completo restauro, ostandovi, oltre
al pertinente e perspicuo rilievo di cui alla citata sentenza 3926/84
sui parametri inconciliabili con ipotesi diverse dalla nuova co
struzione, due ulteriori considerazioni: che la modifica del costo
base dell'immobile locato non è mai contemplata dalla 1. n. 392
del 1978, tant'è che l'art. 25 prevede l'adeguamento del canone
solo in relazione all'eventuale mutamento della superfice conven
zionale (art. 13) e dei coefficienti correttivi (art. 15); che, soprat
tutto, l'interpretazione estensiva propugnata dalla ricorrente
comporterebbe la totale inapplicabilità del 2° comma dell'art. 20,
la cui previsione sarebbe comunque assorbita dall'attribuzione,
all'immobile ristrutturato o restaurato, di un nuovo costo base,
sul quale applicare i vari coefficienti correttivi. Quest'ultima ar
gomentazione — evidenziata acutamente dalla dottrina — appare
l'argomento decisivo ed assorbente per ribadire l'orientamento
di questa corte e contrastare la tesi contraria, non essendo con
sentito attribuire ad una non espressa volontà legislativa una por
tata abrogativa rispetto ad una volontà esplicitamente affermata.
Il ricorso va quindi rigettato.
Il Foro Italiano — 1988.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 7 aprile
1988, n. 2747; Pres. Laudato, Est. Rebuffat, P.M. Dettori
(conci, conf.); Amorosi e Silvestri (Avv. Carello) c. Lautieri
(Avv. D'Orsi) e Cortellessa. Cassa App. Roma 24 luglio 1986.
Opposizione di terzo — Avente causa — Legittimazione — Fatti
specie (Cod. proc. civ., art. 404).
L'acquirente di bene immobile che abbia effettuato l'acquisto pri
ma dell'inizio del processo in cui è stata disconosciuta la pro
prietà del suo dante causa, è legittimato a proporre opposizione
di terzo ordinaria. (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 9 aprile
1984, Amoroso Michele e Silvestri Rosa, coniugi, convennero in
giudizio davanti alla sezione specializzata per le controversie agrarie
del Tribunale di Cassino Lautieri Gerardo — quale procuratore
di Cortellessa Tommaso, di Cortellessa Domenico, di Cortellessa
Giuseppina e di Franceschella Margherita vedova Cortellessa —
nonché Golluccio Domenico e Cortellessa Lavinia. Essi esposero,
fra l'altro: che erano stati dal 1973 al 1980 conduttori, nei con
fronti di Cortellessa Lavinia, del fondo sito in Presenzano, esteso
ha 1.22.02, distinto in catasto alle partite 121 fol. 15 n. 44 e
127 per are 74.37, n. 128 per are 43.80 e n. 129 per are 3.85;
che con atto notarile del 12 marzo 1980 avevano acquistato il
fondo dalla concedente; che avevano, ininterrottamente, prima
detenuto e poi posseduto l'immobile, lavorandolo e facendone
propri i prodotti; che erano venuti a conoscenza che quella sezio
ne specializzata del Tribunale di Cassino, con sentenza del 10
gennaio 1983 passata in giudicato, aveva accolto la domanda pro
posta dal Lautieri, nell'anzidetta qualità, nei confronti del Gai
luccio, per ottenere dichiarazione di cessazione della proroga legale
dell'affitto di quel medesimo predio e il rilascio dello stesso (giu
(1) La sentenza riconosce la legittimazione a proporre opposizione di
terzo ordinaria, all'acquirente di un bene immobile che abbia effettuato
l'acquisto prima dell'instaurazione del giudizio in cui è stata disconosciu
ta la proprietà del suo dante causa (la sentenza non dice espressamente che l'acquisto è avvenuto prima dell'inizio del giudizio, ma la sua ante
riorità può essere agevolmente dedotta confrontando la data di acquisto con la data della prima sentenza).
Questioni analoghe sono state decise, sempe riconoscendo la legittima zione dell'avente causa, da Trib. Roma 16 febbraio 1959, Foro it., 1959,
I, 1052; Cass. 15 marzo 1957, n. 902, id., 1958, I, 1943; Trib. Matera
23 aprile 1953, id., Rep. 1953, voce Opposizione di terzo, n. 5, e in
Corti Bari, Lecce e Potenza, 1953, 575; App. Palermo 29 maggio 1953, Foro it., 1954, I, 643: tali pronunce, a differenza della sentenza in rasse
gna, danno espresso rilievo al momento della trascrizione del titolo d'ac
quisto e legittimano l'acquirente a proporre opposizione ordinaria solo
nel caso di priorità della trascrizione del titolo rispetto a quella della
domanda giudiziale. Però, esse considerano l'avente causa, ai fini della
legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria, non come tale, ma come
titolare di un diritto autonomo ed incompatibile. Si legge nella sentenza
riportata: «l'avente causa è legittimato all'opposizione ordinaria di terzo
(art. 404, 1° comma, c.p.c.), quando faccia valere un proprio diritto, non discendente dalla situazione o dal rapporto su cui abbia pronunciato la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa».
Sulla legittimazione all'opposizione ordinaria dei terzi titolari di un di
ritto autonomo ed incompatibile, v. Cass. 22 ottobre 1986, n. 6191, id.,
Rep. 1986, voce cit., n. 4; 10 febbraio 1984, n. 1026, id., Rep. 1984, voce cit., n. 4; 1° luglio 1976, n. 2486, id., Rep. 1976, voce cit., n.
1; 18 febbraio 1974, n. 150, id., Rep. 1974, voce cit., n. 3; 22 maggio
1973, n. 1499, id., 1973, I, 3049, con nota di richiami di A. Proto Pisani.
Sulla legittimazione del litisconsorte pretermesso, v. Cass. 10 maggio
1985, n. 2918, id., Rep. 1985, voce cit., n. 4; 16 luglio 1983, n. 4896,
id., Rep. 1983, voce cit., n. 1; 9 giugno 1969, n. 2033, id., 1969, I,
1683, con ampia nota di richiami. V. anche Cass. 3 maggio 1969, n.
1489, ibid., 1437, con nota di richiami, che ha negato la legittimazione del falso rappresentato; 25 marzo 1980, n. 1995, id., 1981, I, 212, con
nota di G. Costantino, e 22 marzo 1979, n. 1650, id., 1979, I, 1796,
con nota di A. Proto Pisani, sul problema della legittimazione all'oppo sizione ordinaria del terzo detentore di un immobile di cui sia stato ordi
nato il rilascio con un provvedimento inter alios.
In dottrina, a favore della legittimazione all'opposizione ordinaria del
l'avente causa, v. Andrioli, Commento, Jovene, Napoli, 1956, II3, 658,
il quale peraltro l'ammette in via di eccezione alla regola generale secon
do la quale l'avente causa di una delle parti non può esperire che l'oppo sizione revocatoria.
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3327 PARTE PRIMA 3328
dizio nel quale era intervenuta Cortellessa Lavinia chiedendo il
rigetto della domanda e il riconoscimento del suo esclusivo dirit
to di proprietà dell'immobile); che detta sentenza era inopponibi le e inefficace nei loro confronti, sotto il duplice profilo del
rapporto contrattuale agrario e del rapporto di natura reale. Tan
to esposto, i coniugi Amoroso-Silvestri chiesero, per ciò che qui
interessa, che fosse dichiarato che l'indicata sentenza non era lo
ro opponibile. Resistette il solo Lautieri.
Con sentenza depositata il 30 gennaio 1985 l'adita sezione di
chiarò l'inammissibilità dell'opposizione di terzo cosi come intro
dotta dall'Amoroso e dalla Silvestri. Costoro proposero appello ma la corte di Roma, sezione specializzata per le controversie
agrarie, lo respinse, con sentenza depositata il 24 luglio 1986.
Osservò il giudice di seconde cure che gli Amoroso-Silvestri, nella loro qualità di successori a titolo particolare della interve
nuta, Cortellessa Lavinia, avrebbero potuto proporre avverso la
sentenza 26 gennaio 1983 del Tribunale di Cassino soltanto l'op
posizione di cui all'art. 404, 2° comma, c.p.c., provando che la
sentenza stessa fosse effetto di dolo o collusione a loro danno.
L'opposizione, invece, da essi proposta ai sensi del 1° comma
dello stesso articolo era inammissibile, e tale vizio precludeva l'e
same dei motivi posti a base dell'impugnazione medesima.
Avverso la pronuncia della corte di Roma, Amoroso Michele
e Silvestri Rosa hanno proposto ricorso per cassazione basato
su due motivi di censura. Ha presentato controricorso Lautieri
Gerardo, nella qualità sopra precisata. I ricorrenti hanno deposi tato memoria. Cortellessa Lavinia e gli eredi di Golluccio Dome
nico, anch'essi intimati, non hanno spiegato attività innanzi a
questa corte.
Motivi della decisione. — Nel primo motivo del ricorso per
cassazione, i coniugi Amoroso-Silvestri censurano la sentenza di
appello perché dichiara inammissibile l'opposizione di terzo da
loro proposta, contro la sentenza 10 gennaio 1983 del Tribunale
di Cassino, quali titolari di un valido e autonomo rapporto di
affitto con Cortellessa Lavinia.
Il motivo, che investe questa corte della disamina dell'ammissi
bilità dell'opposizione di terzo sperimentata in causa, eccitando
cosi gli ampi poteri conoscitivi e decisori della corte stessa sul
processo intero, è fondato anche se non possono essere piena mente condivise le argomentazioni.
La legittimazione all'opposizione di terzo, perché requisito sog
gettivo permanente dell'azione, deve derivare da situazione esi
stente al tempo (e nel tempo) dell'esercizio dell'impugnazione, anche se quella soltanto contemporanea alla sentenza opposta possa
integrare motivo rescissorio. Cosi, nella specie, non la pregressa titolarità dell'affitto (rapporto estintosi per confusione preceden temente alla proposizione della opposizione e, prima ancora, nel
le more del processo onde scaturì la sentenza eventualmente
revocanda), ma la proprietà del fondo già condotto in affitto
è la posizione giuridica sostanziale di riferimento, dalla quale evin
cere la legittimazione, atteso che, nel caso concreto, ad essa si
coordina l'esperito potere di azione.
Non è dubbio che, nel cennato profilo, i coniugi Amoroso
Silvestri abbiano dedotto di avere ricevuto la proprietà del fondo
da Cortellessa Lavinia e che costei fosse parte, come intervenuta, nel processo conclusosi con la sentenza oggetto dell'opposizione. Gli Amoroso-Silvestri sono, in tale guisa, opponenti nella qualità di aventi causa ma ciò non vale ad escluderne la legittimazione
all'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, 1° comma, c.p.c.)
espressamente e categoricamente da essi prescelta. Infatti, si deve
smentire l'opinione, implicita nel ragionamento decisorio svolto
dalla Corte d'appello di Roma, secondo cui l'avente causa da
una delle parti non sia mai legittimato a quella specifica impu
gnazione. Il 2° comma dell'art. 404 c.p.c. («Gli aventi causa e i creditori
di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno») non è stato intro
dotto in sfavore degli aventi causa, per restringere l'ambito di
operatività del primo («Un terzo può fare opposizione contro la
sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti»). Esso, invece,
ampliando la legittimazione rispetto all'unica previsione dell'art.
510 dell'abrogato codice di rito civile («Un terzo può fare oppo sizione a sentenza pronunciata tra altre persone, quando pregiu dichi i suoi diritti») opera in fattispecie diversa, in spazio lasciato
Il Foro Italiano — 1988.
scoperto dal primo, cioè quando manchi, in senso proprio, il pre
giudizio di un diritto dell'avente causa, essendo tale diritto sorto, o acquistato, già nella condizione di minorazione discendente dalla
sentenza, passata in giudicato o comunque esecutiva, pronuncia ta nei confronti del dante causa. Autorevole dottrina ha, in pro
posito, da tempo avvertito che talvolta l'avente causa assume una
posizione autonoma rispetto alla parte dante causa, posizione che
gli consente di proporre l'opposizione anche contro sentenze che
non siano frutto di dolo o collusione. Al riguardo, si sono indi
cate come ipotesi di legittimazione dell'avente causa all'opposi zione ordinaria la qualificazione derivante dall'acquisto del diritto
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizio
ne delle domande menzionate nell'art. 2652, n. 1, c.c. e quella all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, quando ricorra
la priorità della trascrizione della domanda (art. 2652, n. 2, c.c.).
Ora, generalizzando, può dirsi che l'avente causa è legittimato
all'opposizione ordinaria di terzo (art. 404, 1° comma c.p.c.),
quando faccia valere un proprio diritto non discendente dalla si
tuazione o dal rapporto su cui abbia pronunziato la sentenza emes
sa nei confronti del dante causa. In tale ipotesi, la relazione di
derivazione dal dante causa, parte nel processo in cui è stata emessa
la sentenza revocanda, non attiene al bene giuridico conformato
dalla sentenza medesima, sicché il diritto corrispondente è perve nuto all'avente causa senza le stimmate inferte da quella pronun
zia, atta a pregiudicarlo dall'esterno, nel momento funzionale ma
non in quello genetico. Orbene, il proprietario, già affittuario, del fondo fa certamente valere una posizione giuridica autonoma
opponendosi alla sentenza che, con l'intervento del suo dante cau
sa, si sia limitata a dichiarare cessata la proroga legale dell'affitto
del fondo stesso (e a ordinare il rilascio dell'immobile) fra parti
estranee, dato che l'affitto oggetto di tale sentenza non è, né di
rettamente né indirettamente, matrice del diritto cui è coordinata
l'azione esercitata con l'opposizione. Nella ipotesi, dunque, l'au
tonomia del diritto azionato dall'avente causa è requisito di qua lificazione che attrae l'opposizione nella previsione, e perciò nel
regime del 1° comma dell'art. 404 c.p.c. Erra, di conseguenza, la corte d'appello nel ravvisare che gli Amoroso-Silvestri, sempli cemente perché successori a titolo particolare dell'intervenuta Cor
tellessa Lavinia, avrebbero potuto proporre (soltanto) l'opposizione revocatoria allegando cioè necessariamente che la sentenza oppo sta fosse effetto di dolo o collusione a loro danno. Tale opinio
ne, obliterando l'autonomia — nei sensi sopra delineati — del
diritto fatto valere dagli opponenti, pone costoro in una condi
zione di minorata tutela, rispetto ai terzi in genere, la quale esula
dal sistema di diritto positivo. Per questo profilo di illegittimità la sentenza impugnata merita cassazione con rinvio, affinché la
causa sia decisa nel merito. Questa doverosa conclusione assorbe
la disamina del secondo motivo del ricorso — denunziante l'o
messa decisione su istanze istruttorie — e la relativa tematica po trà essere liberamente proposta al giudice di rinvio, da designarsi nella stessa sezione specializzata per le controversie agrarie che
ha emesso la sentenza di appello, perché funzionalmente compe tente anche nei riguardi territoriali.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 25 mar
zo 1988, n. 2579; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Sensale, P.M. Virgilio (conci, conf.); Cassa conti e sovvenzioni (Avv.
Genazzini, Belmonte) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Ferri) e Banca d'Italia (Avv. Guarino, Sangiorgio, Romano, Irti).
Conferma App. Roma 1 ° febbraio 1982.
Responsabilità civile — Impresa bancaria non autorizzata — Prov
vedimento di liquidazione — Annullamento — Posizione sog
gettiva dell'impresa — Domanda di risarcimento danni —
Improponibilità (Cod. civ., art. 2043; 1. 7 marzo 1938 n. 141, conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 12 marzo
1936 n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, art. 1, 2, 67).
Posto che la situazione di un'impresa priva di autorizzazione del
la Banca d'Italia all'esercizio del credito va qualificata ab
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