sezione III civile; sentenza 1° marzo 1988, n. 2150; Pres. Lo Surdo, Est. Fiduccia, P. M. Martone(concl. conf.); Soc. Ideal Container (Avv. Contaldi, Piccini, Mazzucchi) c. Soc. Investement andTrading Co. (Avv. Nuzzo, Vettori). Regolamento di competenza avverso Trib. Genova 15 maggio1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3609/3610-3611/3612Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181601 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 1° marzo
1988, n. 2150; Pres. Lo Surdo, Est. Fiduccia, P. M. Marto
ne (conci, conf.); Soc. Ideal Container (Avv. Contaldi, Picci
ni, Mazzucchi) c. Soc. Investement and Trading Co. (Avv.
Nuzzo, Vettori). Regolamento di competenza avverso Trib.
Genova 15 maggio 1986.
Competenza civile — Continenza — Fattispecie in tema di «lea
sing» (Cod. proc. civ., art. 39).
Competenza civile — Continenza — Giudice competente — Cri
terio di individuazione — Prevenienza (Cod. proc. civ., art. 39).
Sono in rapporto di continenza la causa avente ad oggetto il pa
gamento di alcune rate di leasing e la causa, relativa allo stesso
rapporto, nella quale si chieda la dichiarazione di simulazione
relativa del contratto di leasing e la nullità del contratto dissi
mulato. (1) La continenza va dichiarata a favore del giudice preventivamente
adito, ancorché per la sola causa contenuta, ove sia competen te a conoscere anche della causa contenente. (2)
Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 19 febbraio
1985 la s.p.a. Ideal Container citava davanti al Tribunale di Ge
nova la s.p.a. Cofu chiedendo la convalida di un sequestro con
servativo, autorizzato dal presidente del detto tribunale e nei
confronti della società convenuta, e la dichiarazione della simula
zione relativa dei contratti di locazione e di leasing di containers
stipulati dalle parti e della nullità dei dissimulati contratti di pre stito su pegno per vizio del consenso o perché integranti un patto
commissorio; in via subordinata chiedeva la risoluzione di detti
contratti per eccessiva onerosità, la dichiarazione di nullità delle
pattuizioni relative agli interessi perché usurari, la condanna, in
(1) La massima si inserisce nel cospicuo filone giurisprudenziale che
ravvisa un rapporto di continenza anche tra domande con causae petendi diverse (Cass. 24 novembre 1987, n. 8690, Foro it., Rep. 1987, voce Com
petenza civile, n. 132; 30 ottobre 1987, n. 8069, ibid., n. 131; 13 giugno 1986, n. 3936, id., Rep. 1986, voce cit., n. 113; 19 marzo 1986, n. 1908,
ibid., n. 112; 5 giugno 1984, n. 3397, id., Rep. 1984, voce cit., n. 118, e in Giust. civ., 1984, I, 3331; 22 novembre 1984, n. 6019, Foro it.,
1985, I, 748; 22 ottobre 1984, n. 5341, e App. Catania 10 dicembre 1983,
ibid., 797, con ampia nota di richiami; v. inoltre Cass. 3 luglio 1984, n. 3915, ibid., 1156, con osservazioni di G. Scarselli).
Le decisioni citate, che intervengono su fattispecie della più varia natu
ra, ravvisano tra le causae petendi delle due domande tutta una serie di interferenze che giustificherebbero la loro riunione per continenza. È
evidente che, in quest'ottica, la materia della continenza viene ad essere
fortemente influenzata dai riferimenti alle varie teorie di limiti oggettivi di giudicato; in questo senso, v. Scarselli, Note in materia di continenza di cause nel processo ordinario di cognizione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 1370. In materia di limiti oggettivi di giudicato è da segnalare il recente, ampio studio di Menc.hini, I limiti oggettivi del giudicato civi
le, Giuffrè, Milano, 1987; e dello stesso autore, Il giudicato civile, Utet,
Torino, 1988. Per la più autorevole dottrina la continenza ricorre soltanto quando,
di due cause, l'una presenti un petitum solo quantitativamente diverso
dall'altra, con identità di parti e causae petendi (v. per tutti Andrioli, Diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1979, 210, che fa propria la
suggestiva immagine, usata da Cass. 3 ottobre 1953, n. 3168, Foro it.,
1954, I, 1580, di due cerchi di diverso diametro, il minore interamente
ricompreso nel maggiore; Franchi, Difetto di giurisdizione, incompeten za, litispendenza, in Commentario di procedura civile diretto da E. Allo
rio, Utet, Torino, 1973, I, 413). La continenza viene cosi ad essere
concettualmente assorbita dalla litispendenza (Liebman, Manuale di dirit
to processuale civile, Giuffrè, Milano, 1980, I, 65, parla di litispendenza
parziale). (2) La massima viene sostanzialmente a ripetere la lettera dell'art. 39
c.p.c. ed è in linea con la precedente giurisprudenza: Trib. sup. acque 25 maggio 1987, n. 24, Foro it., Rep. 1987, voce Competenza civile, n. 130, e in Cons. Stato 1987, II, 1044; Cass. 8 agosto 1986, n. 4984, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 116; 9 settembre 1986, n. 5504, ibid., n. 118; 20 dicembre 1985, n. 6558, id., 1987, I, 565, con nota di richiami; 22 novembre 1984, n. 6019, id., 1985, I, 748, che viene definitivamente
a chiarire come nell'ambito di un rapporto già sub iudice non possa esse
re emesso, da parte di altro giudice successivamente adito, decreto in
giuntivo; 20 dicembre 1985, n. 6558, id., Rep. 1985, voce cit., n. 128; 4 dicembre 1980, n. 6324, id., Rep. 1981, voce cit., n. 181; 8 gennaio
1980, n. 121, ibid., n. 180; 2 febbraio 1979, n. 720, id., 1979, I, 626.
Sul punto anche la dottrina è pacifica: Andrioli, cit., 210; Franchi,
cit., 414.
Il Foro Italiano — 1988.
riferimento alle rate scadute, alla restituzione delle somme pagate e la determinazione delle minori somme dovute per le rate suc
cessive.
Costituitasi in giudizio, la soc. Cofu eccepiva la continenza della
causa con altra pendente avanti il Tribunale di Firenze preventi vamente instaurata il 2 novembre 1984 con opposizione a decreto
ingiuntivo (notificato il 17 ottobre 1984) ed avente ad oggetto il pagamento delle rate di leasing relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 1984, in quanto in tale giudizio la soc. Ideal Container
aveva sollevato le medesime questioni in ordine alla validità dei
contratti; chiedeva, inoltre, la dichiarazione di inefficacia del se
questro e, nel merito, il rigetto della domanda e, in via riconven
zionale, la condanna della Ideal Container al pagamento delle
rate di leasing venute a scadenza.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 15 maggio 1986, di
chiarava la continenza della causa con quella pendente avanti al
Tribunale di Firenze, fissando il termine per la riassunzione avanti
quest'ultimo giudice. Avverso tale decisione la Ideal Container s.p.a. ha proposto
istanza di regolamento di competenza. La s.p.a. Investment and
Trading Company, che ha incorporato la Cofu s.p.a., ha deposi tato memoria difensiva.
Motivi della decisione. — Con un unico motivo di ricorso la
Soc. Ideal Container lamenta la violazione dell'art. 39 c.p.c., as
sumendo che: a) l'oggetto del giudizio pendente avanti al Tribu
nale di Genova era più ampio in quanto la Ideal Container in
questa sede aveva proposto anche domanda di dichiarazione di
nullità dei contratti per vizio del consenso, mentre la Cofu aveva
chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del pagamento di
rate scadute successivamente a quelle di cui si verteva avanti il
Tribunale di Firenze; b) la causa pendente avanti il giudice pre ventivamente adito doveva, quindi, ritenersi «contenuta» in quel la successivamente instaurata; c) conseguentemente, ai sensi del
citato art. 39 esattamente interpretato, non poteva trovare appli
cazione il principio della prevenzione ma quello dell'assorbimen
to in base al quale «è la causa contenuta che deve essere inserita
in quella contenente» indipendentemente dal momento di instau
razione del giudizio; d) e poiché la causa pendente avanti al Tri
bunale di Firenze, avente ad oggetto l'opposizione a decreto
ingiuntivo, rientrava nella competenza funzionale di questo giu
dice, anche il detto principio non poteva operare e il relativo giu dizio doveva essere sospeso in attesa della decisione nel merito
della causa pendente avanti il Tribunale di Genova.
Il motivo non è fondato. Invero, deve convenirsi con il procu ratore generale che esattamente il Tribunale di Genova ha appli cato l'art. 39 c.p.c. nel dichiarare la continenza per la causa,
per cui era stato adito, e nel disporre la translatio iudicii avanti
al Tribunale di Firenze, preventivamente adito dalle stesse parti,
ma egualmente competente a conoscerne ancorché di più ampio
oggetto di quella per prima instaurata.
Infatti, ribadito che ricorre, la continenza di causa, agli effetti
dell'art. 39 c.p.c., quando due cause pendenti contemporanea
mente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetto e di
titoli con una diversità solo quantitativa di petitum ovvero quan do una di esse investa un rapporto giuridico che non sia mera
mente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in
senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo
nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza
delle causae petendi, nel senso che l'una comprenda in sé l'altra,
o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte, che
si collegano ad un medesimo rapporto negoziale (v., da ultimo,
Cass. 13 giugno 1986, n. 3936, Foro it., Rep. 1986, voce Compe
tenza civile, n. 113); non può sfuggire che le due controversie,
quella instaurata per prima davanti al Tribunale di Firenze con
la procedura monitoria, e quella successivamente instaurata da
vanti al Tribunale di Genova con la citazione per la convalida
del sequestro conservativo (v. Cass. 9 marzo 1976, n. 788, id.,
Rep. 1976, voce cit., nn. 124, 149), si collegano al medesimo
rapporto negoziale: contratti di locazione di leasing di container,
ed hanno ad oggetto domande contrapposte, afferendo la prima
al pagamento del relativo corrispettivo ed attinendo la seconda
alla declaratoria di simulazione o di nullità — od in subordine
alla risoluzione — di quei contratti, che di già appartenevano
alla prima causa quale eccezione, nonché alla restituzione delle
somme indebitamente già corrisposte oltre alla convalida del mezzo
cautelare all'uopo ottenuto.
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3611 PARTE PRIMA 3612
Cosi individuato tra le specificate controversie un rapporto di
continenza — come del resto non è contestato da alcuna delle
parti — non può trovare ostacolo l'applicazione del disposto del
l'art. 39 citato con la translatio del giudizio disposta dal Tribuna
le di Genova al Tribunale di Firenze, preventivamente adito, non
ostandovi una competenza funzionale o per materia di quel giu dice che si è cosi spogliato della causa davanti a lui successiva
mente instaurata (v. Cass. 8 gennaio 1979, n. 88, id., Rep. 1979, voce cit., n. 165), afferendo la competenza per la convalida del
sequestro conservativo alla cognizione del giudice della causa del
merito e cosi a quello che per regole determinative o modificative
alla competenza — come la stessa continenza — ne sarà indivi
duato; né configurandosi verun limite alla cennata regola del
l'art. 39 in considerazione dell'atteggiarsi la causa successivamente
proposta al Tribunale di Genova a «contenente» di quella di cui
è stato investito il detto primo giudice. A tal riguardo, deve osservarsi che seppure in alcuni arresti
di questa corte si è data rilevanza al maggior valore della causa
per l'individuazione del giudice competente per continenza, indi
pendentemente dal criterio della prevenzione (v. Cass. 20 ottobre
1972, n. 3169, id., Rep. 1972, voce cit., n. 260; 21 gennaio 1971, n. 121, id., Rep. 1971, voce cit., n. 297), tale indirizzo non può essere condiviso per la insuperabile considerazione che il dato del
maggiore valore della causa e quindi del suo carattere di «conte
nente» rispetto ad altra causa non è assunto dall'art. 39 c.p.c. ad elemento determinativo del giudice competente nel caso di con
tinenza di cause, restando questo testualmente affidato al criterio
della prevenzione con il solo limite dalla sussistenza della compe tenza del giudice adito per primo anche per la causa successiva
proposta davanti ad altro giudice. In tal senso, infatti, si è affer
mato nella giurisprudenza di questa corte che, per individuare
il giudice che deve giudicare in caso di continenza di cause, il
criterio della prevenzione vale soltanto se il giudice preventiva mente adito sia competente anche per la causa successivamente
proposta, la quale, altrimenti, va devoluta alla cognizione del giu dice adito per secondo, davanti al quale le parti devono riassu
merla (v. Cass. 27 febbraio 1978, n. 1005, id., Rep. 1978, voce
cit., n. 163). Con la conseguenza che solo la insussistenza della
competenza del primo giudice anche per la causa successivamente
proposta — per eccederne dal limite di valore ovvero appartenere essa alla competenza per materia o funzionale del giudice per secondo adito (v. Cass. 8 gennaio 1979, n. 88, cit.; 7 marzo 1977, n. 916, id., Rep. 1977, voce cit., n. 146) — può essere di ostacolo
all'attribuzione a quel primo giudice delle cause in rapporto di
continenza indipendentemente dal loro rapporto di contenente a
contenuto; ed in particolare che qualora il giudice preventiva mente adito abbia (come, nella specie che ne occupa, in ordine
all'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice che ha emesso
tale provvedimento) competenza funzionale sulla causa davanti
a lui proposta, quella successivamente instaurata davanti ad altro
giudice, — anche se più ampia (contenente) rispetto alla prece dente (contenuta) — resta attribuita al detto giudice adito per
primo, sempreché questi — come nel presente caso — sia compe tente per valore anche in ordine alla causa contenente (v. Cass.
9 settembre 1986, n. 5504, id., Rep. 1986, voce cit., n. 118). In conclusione, deve convenirsi con il procuratore generale che
anche quando, come nella specie, sia preveniente la causa «conte
nuta» l'assorbimento si verifica a favore del giudice cosi preven tivamente adito salvo che quest'ultimo non sia competente a
conoscere dell'intera causa «contenente» proposta successivamente
per la competenza funzionale (o per materia) del relativo giudice: limite questo pacificamente non sussistente nei confronti del Tri
bunale di Firenze.
In conclusione delle esposte considerazioni il ricorso per rego lamento di competenza proposto dalla soc. Ideal Container va
rigettato con la declaratoria della competenza del Tribunale di
Firenze per ragioni di continenza al riguardo della controversia
instaurata dalla detta società nei confronti della soc. Cofu davan
ti al Tribunale di Genova.
Il Foro Italiano — 1988.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 10 febbraio
1988, n. 1435; Pres. Valente, Est. Nuovo, P. M. Leo (conci,
diff.); Min. tesoro (Aw. dello Stato Fienga) c. Soc. Cogem sud (Avv. Ingo). Cassa Trib. Catania 22 ottobre 1985.
Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Ente sop
presso — Procedura amministrativa di liquidazione — Azione
giudiziaria individuale del creditore — Ammissibilità (L. 4 di
cembre 1956 n. 1404, soppressione e messa in liquidazione di
enti di diritto pubblico; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 77).
Previdenza sociale — Imprese impiantistiche metalmeccaniche —
Sgravi contributivi — Limiti (D.l. 7 febbraio 1977 n. 15, conte
nimento del costo del lavoro e dell'inflazione nonché modifica
zione al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento
di aliquote Iva, art. 1; d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, finanzia
mento del servizo sanitario nazionale nonché proroga dei con
tratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla 1.
1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, art. 22; 1.
29 febbraio 1980 n. 33, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, art. 1).
Il procedimento di liquidazione degli enti pubblici di cui alla l. 4 dicembre 1956 n. 1404 e all'art. 77 l. 23 dicembre 1978 n.
833 è previsto in tempi e forme abbreviati nell'interesse dei cre
ditori e non impedisce il ricorso ad azioni giudiziarie anche
in mancanza della precisa richiesta di pagamento diretto al mi
nistero del tesoro. (1) La disposizione contenuta nell'art. 22, 2° comma, d.l. 30 dicem
bre 1979 n. 663, come modificato dall'art. 1 l. 29 febbraio 1980 n. 33, nella parte in cui estende anche alle imprese im
piantistiche metalmeccaniche il beneficio della fiscalizzazione
degli oneri sociali in precedenza concesso alle imprese manifat turiere ed estrattive, ha valore di norma interpretativa dell'art.
1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito in I. 6 aprite 1977 n.
102, ma dispiega i propri effetti retroattivi soltanto in relazione
alla disciplina vigente al momento della sua emanazione e per ciò dal 1° gennaio 1980. (2)
(1-2) In senso conforme alla prima massima, v. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 1987, n. 770, Foro it., Rep. 1987, voce Amministrazione dello Stato, n. 263; Cass. 16 giugno 1986, n. 4010, id., Rep. 1986, voce
cit., n. 184; 12 giugno 1986, n. 3918, ibid., n. 186; Pret. Livorno 13
luglio 1985, id., Rep. 1987, voce cit., n. 269; Cass., sez. un., 11 luglio 1984, n. 4070, id., 1984, I, 2388, con nota di richiami.
Con riguardo alla normativa in oggetto, ed in particolare agli art. 8 e 9 1. 1404/56, v. le questioni di costituzionalità sollevate con ordinanze Trib. Genova 29 settembre 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 212, e Pret. Pisa 30 marzo 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 161, che ritengono in contrasto con l'art. 3 Cost, (la prima ordinanza richiamata) e con l'art. 24 Cost, (la seconda) le disposizioni citate nella parte in cui prevedono il termine perentorio di sessanta giorni dal decreto di liquidazione per presentare domanda per la soddisfazione dei diritti di credito nei con fronti di enti pubblici soppressi. Tali questioni sono state dichiarate in fondate da Corte cost. 23 giugno 1988, n. 693, Gazzetta ufficiale, V
s.s., 29 giugno 1988, n. 26.
Quanto ad altro profilo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la messa in liquidazione di un ente pubblico non sospende il corso degli interessi con riguardo ai crediti pecuniari nei confronti dell'ente medesi mo: v. in tal senso Cass. 7 luglio 1986, n. 4439, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 262; 30 gennaio 1986, n. 597, id., Rep. 1986, voce cit., n. 190; 5 gennaio 1985, n. 7, id., Rep. 1985, voce cit., n. 166.
Quanto alla seconda massima, la giurisprudenza costante è nel senso
opposto alla decisione in epigrafe, essendo consolidato l'orientamento a ritenere di natura non interpretativa ma innovativa la disposizione conte nuta nell'art. 22, 2° comma, d.l. 663/79 convertito in I. 33/80: v. in tal senso, da ultimo, Cass. 19 gennaio 1988, n. 383, id., Mass., 66; 19
gennaio 1988, n. 373, ibid., 64; 26 novembre 1987, n. 8750, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 437; 11 maggio 1987, n. 4332, id., 1987, I, 2748, con nota di richiami.
La soluzione adottata con la sentenza in rassegna, la cui pur ampia ed articolata motivazione non riesce a fugare del tutto i motivi di perples sità in ordine alla soluzione adottata, sembra tuttavia destinata a non mutare l'orientamento della giurisprudenza, come è dimostrato dal fatto che in una decisione di poco successiva alla presente, la stessa Cassazione ha di nuovo affermato la natura innovativa e non interpretativa dell'art. 22 d.l. 663/79: v. in tal senso Cass. 17 giugno 1988, n. 4157, id., Mass., 608, in cui si afferma, tra l'altro, che qualora si riconoscesse alla norma in esame natura interpretativa essa apparirebbe «fortemente sospetta di
irrazionale disparità di trattamento». A parere di quest'ultima decisione,
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