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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 1° marzo 1988,...

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sezione III civile; sentenza 1° marzo 1988, n. 2150; Pres. Lo Surdo, Est. Fiduccia, P. M. Martone (concl. conf.); Soc. Ideal Container (Avv. Contaldi, Piccini, Mazzucchi) c. Soc. Investement and Trading Co. (Avv. Nuzzo, Vettori). Regolamento di competenza avverso Trib. Genova 15 maggio 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 3609/3610-3611/3612 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181601 . Accessed: 28/06/2014 13:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.79 on Sat, 28 Jun 2014 13:49:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 1° marzo 1988, n. 2150; Pres. Lo Surdo, Est. Fiduccia, P. M. Martone(concl. conf.); Soc. Ideal Container (Avv. Contaldi, Piccini, Mazzucchi) c. Soc. Investement andTrading Co. (Avv. Nuzzo, Vettori). Regolamento di competenza avverso Trib. Genova 15 maggio1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3609/3610-3611/3612Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181601 .

Accessed: 28/06/2014 13:49

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 1° marzo

1988, n. 2150; Pres. Lo Surdo, Est. Fiduccia, P. M. Marto

ne (conci, conf.); Soc. Ideal Container (Avv. Contaldi, Picci

ni, Mazzucchi) c. Soc. Investement and Trading Co. (Avv.

Nuzzo, Vettori). Regolamento di competenza avverso Trib.

Genova 15 maggio 1986.

Competenza civile — Continenza — Fattispecie in tema di «lea

sing» (Cod. proc. civ., art. 39).

Competenza civile — Continenza — Giudice competente — Cri

terio di individuazione — Prevenienza (Cod. proc. civ., art. 39).

Sono in rapporto di continenza la causa avente ad oggetto il pa

gamento di alcune rate di leasing e la causa, relativa allo stesso

rapporto, nella quale si chieda la dichiarazione di simulazione

relativa del contratto di leasing e la nullità del contratto dissi

mulato. (1) La continenza va dichiarata a favore del giudice preventivamente

adito, ancorché per la sola causa contenuta, ove sia competen te a conoscere anche della causa contenente. (2)

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 19 febbraio

1985 la s.p.a. Ideal Container citava davanti al Tribunale di Ge

nova la s.p.a. Cofu chiedendo la convalida di un sequestro con

servativo, autorizzato dal presidente del detto tribunale e nei

confronti della società convenuta, e la dichiarazione della simula

zione relativa dei contratti di locazione e di leasing di containers

stipulati dalle parti e della nullità dei dissimulati contratti di pre stito su pegno per vizio del consenso o perché integranti un patto

commissorio; in via subordinata chiedeva la risoluzione di detti

contratti per eccessiva onerosità, la dichiarazione di nullità delle

pattuizioni relative agli interessi perché usurari, la condanna, in

(1) La massima si inserisce nel cospicuo filone giurisprudenziale che

ravvisa un rapporto di continenza anche tra domande con causae petendi diverse (Cass. 24 novembre 1987, n. 8690, Foro it., Rep. 1987, voce Com

petenza civile, n. 132; 30 ottobre 1987, n. 8069, ibid., n. 131; 13 giugno 1986, n. 3936, id., Rep. 1986, voce cit., n. 113; 19 marzo 1986, n. 1908,

ibid., n. 112; 5 giugno 1984, n. 3397, id., Rep. 1984, voce cit., n. 118, e in Giust. civ., 1984, I, 3331; 22 novembre 1984, n. 6019, Foro it.,

1985, I, 748; 22 ottobre 1984, n. 5341, e App. Catania 10 dicembre 1983,

ibid., 797, con ampia nota di richiami; v. inoltre Cass. 3 luglio 1984, n. 3915, ibid., 1156, con osservazioni di G. Scarselli).

Le decisioni citate, che intervengono su fattispecie della più varia natu

ra, ravvisano tra le causae petendi delle due domande tutta una serie di interferenze che giustificherebbero la loro riunione per continenza. È

evidente che, in quest'ottica, la materia della continenza viene ad essere

fortemente influenzata dai riferimenti alle varie teorie di limiti oggettivi di giudicato; in questo senso, v. Scarselli, Note in materia di continenza di cause nel processo ordinario di cognizione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 1370. In materia di limiti oggettivi di giudicato è da segnalare il recente, ampio studio di Menc.hini, I limiti oggettivi del giudicato civi

le, Giuffrè, Milano, 1987; e dello stesso autore, Il giudicato civile, Utet,

Torino, 1988. Per la più autorevole dottrina la continenza ricorre soltanto quando,

di due cause, l'una presenti un petitum solo quantitativamente diverso

dall'altra, con identità di parti e causae petendi (v. per tutti Andrioli, Diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1979, 210, che fa propria la

suggestiva immagine, usata da Cass. 3 ottobre 1953, n. 3168, Foro it.,

1954, I, 1580, di due cerchi di diverso diametro, il minore interamente

ricompreso nel maggiore; Franchi, Difetto di giurisdizione, incompeten za, litispendenza, in Commentario di procedura civile diretto da E. Allo

rio, Utet, Torino, 1973, I, 413). La continenza viene cosi ad essere

concettualmente assorbita dalla litispendenza (Liebman, Manuale di dirit

to processuale civile, Giuffrè, Milano, 1980, I, 65, parla di litispendenza

parziale). (2) La massima viene sostanzialmente a ripetere la lettera dell'art. 39

c.p.c. ed è in linea con la precedente giurisprudenza: Trib. sup. acque 25 maggio 1987, n. 24, Foro it., Rep. 1987, voce Competenza civile, n. 130, e in Cons. Stato 1987, II, 1044; Cass. 8 agosto 1986, n. 4984, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 116; 9 settembre 1986, n. 5504, ibid., n. 118; 20 dicembre 1985, n. 6558, id., 1987, I, 565, con nota di richiami; 22 novembre 1984, n. 6019, id., 1985, I, 748, che viene definitivamente

a chiarire come nell'ambito di un rapporto già sub iudice non possa esse

re emesso, da parte di altro giudice successivamente adito, decreto in

giuntivo; 20 dicembre 1985, n. 6558, id., Rep. 1985, voce cit., n. 128; 4 dicembre 1980, n. 6324, id., Rep. 1981, voce cit., n. 181; 8 gennaio

1980, n. 121, ibid., n. 180; 2 febbraio 1979, n. 720, id., 1979, I, 626.

Sul punto anche la dottrina è pacifica: Andrioli, cit., 210; Franchi,

cit., 414.

Il Foro Italiano — 1988.

riferimento alle rate scadute, alla restituzione delle somme pagate e la determinazione delle minori somme dovute per le rate suc

cessive.

Costituitasi in giudizio, la soc. Cofu eccepiva la continenza della

causa con altra pendente avanti il Tribunale di Firenze preventi vamente instaurata il 2 novembre 1984 con opposizione a decreto

ingiuntivo (notificato il 17 ottobre 1984) ed avente ad oggetto il pagamento delle rate di leasing relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 1984, in quanto in tale giudizio la soc. Ideal Container

aveva sollevato le medesime questioni in ordine alla validità dei

contratti; chiedeva, inoltre, la dichiarazione di inefficacia del se

questro e, nel merito, il rigetto della domanda e, in via riconven

zionale, la condanna della Ideal Container al pagamento delle

rate di leasing venute a scadenza.

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 15 maggio 1986, di

chiarava la continenza della causa con quella pendente avanti al

Tribunale di Firenze, fissando il termine per la riassunzione avanti

quest'ultimo giudice. Avverso tale decisione la Ideal Container s.p.a. ha proposto

istanza di regolamento di competenza. La s.p.a. Investment and

Trading Company, che ha incorporato la Cofu s.p.a., ha deposi tato memoria difensiva.

Motivi della decisione. — Con un unico motivo di ricorso la

Soc. Ideal Container lamenta la violazione dell'art. 39 c.p.c., as

sumendo che: a) l'oggetto del giudizio pendente avanti al Tribu

nale di Genova era più ampio in quanto la Ideal Container in

questa sede aveva proposto anche domanda di dichiarazione di

nullità dei contratti per vizio del consenso, mentre la Cofu aveva

chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del pagamento di

rate scadute successivamente a quelle di cui si verteva avanti il

Tribunale di Firenze; b) la causa pendente avanti il giudice pre ventivamente adito doveva, quindi, ritenersi «contenuta» in quel la successivamente instaurata; c) conseguentemente, ai sensi del

citato art. 39 esattamente interpretato, non poteva trovare appli

cazione il principio della prevenzione ma quello dell'assorbimen

to in base al quale «è la causa contenuta che deve essere inserita

in quella contenente» indipendentemente dal momento di instau

razione del giudizio; d) e poiché la causa pendente avanti al Tri

bunale di Firenze, avente ad oggetto l'opposizione a decreto

ingiuntivo, rientrava nella competenza funzionale di questo giu

dice, anche il detto principio non poteva operare e il relativo giu dizio doveva essere sospeso in attesa della decisione nel merito

della causa pendente avanti il Tribunale di Genova.

Il motivo non è fondato. Invero, deve convenirsi con il procu ratore generale che esattamente il Tribunale di Genova ha appli cato l'art. 39 c.p.c. nel dichiarare la continenza per la causa,

per cui era stato adito, e nel disporre la translatio iudicii avanti

al Tribunale di Firenze, preventivamente adito dalle stesse parti,

ma egualmente competente a conoscerne ancorché di più ampio

oggetto di quella per prima instaurata.

Infatti, ribadito che ricorre, la continenza di causa, agli effetti

dell'art. 39 c.p.c., quando due cause pendenti contemporanea

mente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetto e di

titoli con una diversità solo quantitativa di petitum ovvero quan do una di esse investa un rapporto giuridico che non sia mera

mente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in

senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo

nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza

delle causae petendi, nel senso che l'una comprenda in sé l'altra,

o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte, che

si collegano ad un medesimo rapporto negoziale (v., da ultimo,

Cass. 13 giugno 1986, n. 3936, Foro it., Rep. 1986, voce Compe

tenza civile, n. 113); non può sfuggire che le due controversie,

quella instaurata per prima davanti al Tribunale di Firenze con

la procedura monitoria, e quella successivamente instaurata da

vanti al Tribunale di Genova con la citazione per la convalida

del sequestro conservativo (v. Cass. 9 marzo 1976, n. 788, id.,

Rep. 1976, voce cit., nn. 124, 149), si collegano al medesimo

rapporto negoziale: contratti di locazione di leasing di container,

ed hanno ad oggetto domande contrapposte, afferendo la prima

al pagamento del relativo corrispettivo ed attinendo la seconda

alla declaratoria di simulazione o di nullità — od in subordine

alla risoluzione — di quei contratti, che di già appartenevano

alla prima causa quale eccezione, nonché alla restituzione delle

somme indebitamente già corrisposte oltre alla convalida del mezzo

cautelare all'uopo ottenuto.

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3611 PARTE PRIMA 3612

Cosi individuato tra le specificate controversie un rapporto di

continenza — come del resto non è contestato da alcuna delle

parti — non può trovare ostacolo l'applicazione del disposto del

l'art. 39 citato con la translatio del giudizio disposta dal Tribuna

le di Genova al Tribunale di Firenze, preventivamente adito, non

ostandovi una competenza funzionale o per materia di quel giu dice che si è cosi spogliato della causa davanti a lui successiva

mente instaurata (v. Cass. 8 gennaio 1979, n. 88, id., Rep. 1979, voce cit., n. 165), afferendo la competenza per la convalida del

sequestro conservativo alla cognizione del giudice della causa del

merito e cosi a quello che per regole determinative o modificative

alla competenza — come la stessa continenza — ne sarà indivi

duato; né configurandosi verun limite alla cennata regola del

l'art. 39 in considerazione dell'atteggiarsi la causa successivamente

proposta al Tribunale di Genova a «contenente» di quella di cui

è stato investito il detto primo giudice. A tal riguardo, deve osservarsi che seppure in alcuni arresti

di questa corte si è data rilevanza al maggior valore della causa

per l'individuazione del giudice competente per continenza, indi

pendentemente dal criterio della prevenzione (v. Cass. 20 ottobre

1972, n. 3169, id., Rep. 1972, voce cit., n. 260; 21 gennaio 1971, n. 121, id., Rep. 1971, voce cit., n. 297), tale indirizzo non può essere condiviso per la insuperabile considerazione che il dato del

maggiore valore della causa e quindi del suo carattere di «conte

nente» rispetto ad altra causa non è assunto dall'art. 39 c.p.c. ad elemento determinativo del giudice competente nel caso di con

tinenza di cause, restando questo testualmente affidato al criterio

della prevenzione con il solo limite dalla sussistenza della compe tenza del giudice adito per primo anche per la causa successiva

proposta davanti ad altro giudice. In tal senso, infatti, si è affer

mato nella giurisprudenza di questa corte che, per individuare

il giudice che deve giudicare in caso di continenza di cause, il

criterio della prevenzione vale soltanto se il giudice preventiva mente adito sia competente anche per la causa successivamente

proposta, la quale, altrimenti, va devoluta alla cognizione del giu dice adito per secondo, davanti al quale le parti devono riassu

merla (v. Cass. 27 febbraio 1978, n. 1005, id., Rep. 1978, voce

cit., n. 163). Con la conseguenza che solo la insussistenza della

competenza del primo giudice anche per la causa successivamente

proposta — per eccederne dal limite di valore ovvero appartenere essa alla competenza per materia o funzionale del giudice per secondo adito (v. Cass. 8 gennaio 1979, n. 88, cit.; 7 marzo 1977, n. 916, id., Rep. 1977, voce cit., n. 146) — può essere di ostacolo

all'attribuzione a quel primo giudice delle cause in rapporto di

continenza indipendentemente dal loro rapporto di contenente a

contenuto; ed in particolare che qualora il giudice preventiva mente adito abbia (come, nella specie che ne occupa, in ordine

all'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice che ha emesso

tale provvedimento) competenza funzionale sulla causa davanti

a lui proposta, quella successivamente instaurata davanti ad altro

giudice, — anche se più ampia (contenente) rispetto alla prece dente (contenuta) — resta attribuita al detto giudice adito per

primo, sempreché questi — come nel presente caso — sia compe tente per valore anche in ordine alla causa contenente (v. Cass.

9 settembre 1986, n. 5504, id., Rep. 1986, voce cit., n. 118). In conclusione, deve convenirsi con il procuratore generale che

anche quando, come nella specie, sia preveniente la causa «conte

nuta» l'assorbimento si verifica a favore del giudice cosi preven tivamente adito salvo che quest'ultimo non sia competente a

conoscere dell'intera causa «contenente» proposta successivamente

per la competenza funzionale (o per materia) del relativo giudice: limite questo pacificamente non sussistente nei confronti del Tri

bunale di Firenze.

In conclusione delle esposte considerazioni il ricorso per rego lamento di competenza proposto dalla soc. Ideal Container va

rigettato con la declaratoria della competenza del Tribunale di

Firenze per ragioni di continenza al riguardo della controversia

instaurata dalla detta società nei confronti della soc. Cofu davan

ti al Tribunale di Genova.

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 10 febbraio

1988, n. 1435; Pres. Valente, Est. Nuovo, P. M. Leo (conci,

diff.); Min. tesoro (Aw. dello Stato Fienga) c. Soc. Cogem sud (Avv. Ingo). Cassa Trib. Catania 22 ottobre 1985.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici — Ente sop

presso — Procedura amministrativa di liquidazione — Azione

giudiziaria individuale del creditore — Ammissibilità (L. 4 di

cembre 1956 n. 1404, soppressione e messa in liquidazione di

enti di diritto pubblico; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 77).

Previdenza sociale — Imprese impiantistiche metalmeccaniche —

Sgravi contributivi — Limiti (D.l. 7 febbraio 1977 n. 15, conte

nimento del costo del lavoro e dell'inflazione nonché modifica

zione al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento

di aliquote Iva, art. 1; d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, finanzia

mento del servizo sanitario nazionale nonché proroga dei con

tratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla 1.

1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, art. 22; 1.

29 febbraio 1980 n. 33, conversione in legge, con modificazio

ni, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, art. 1).

Il procedimento di liquidazione degli enti pubblici di cui alla l. 4 dicembre 1956 n. 1404 e all'art. 77 l. 23 dicembre 1978 n.

833 è previsto in tempi e forme abbreviati nell'interesse dei cre

ditori e non impedisce il ricorso ad azioni giudiziarie anche

in mancanza della precisa richiesta di pagamento diretto al mi

nistero del tesoro. (1) La disposizione contenuta nell'art. 22, 2° comma, d.l. 30 dicem

bre 1979 n. 663, come modificato dall'art. 1 l. 29 febbraio 1980 n. 33, nella parte in cui estende anche alle imprese im

piantistiche metalmeccaniche il beneficio della fiscalizzazione

degli oneri sociali in precedenza concesso alle imprese manifat turiere ed estrattive, ha valore di norma interpretativa dell'art.

1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito in I. 6 aprite 1977 n.

102, ma dispiega i propri effetti retroattivi soltanto in relazione

alla disciplina vigente al momento della sua emanazione e per ciò dal 1° gennaio 1980. (2)

(1-2) In senso conforme alla prima massima, v. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 1987, n. 770, Foro it., Rep. 1987, voce Amministrazione dello Stato, n. 263; Cass. 16 giugno 1986, n. 4010, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 184; 12 giugno 1986, n. 3918, ibid., n. 186; Pret. Livorno 13

luglio 1985, id., Rep. 1987, voce cit., n. 269; Cass., sez. un., 11 luglio 1984, n. 4070, id., 1984, I, 2388, con nota di richiami.

Con riguardo alla normativa in oggetto, ed in particolare agli art. 8 e 9 1. 1404/56, v. le questioni di costituzionalità sollevate con ordinanze Trib. Genova 29 settembre 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 212, e Pret. Pisa 30 marzo 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 161, che ritengono in contrasto con l'art. 3 Cost, (la prima ordinanza richiamata) e con l'art. 24 Cost, (la seconda) le disposizioni citate nella parte in cui prevedono il termine perentorio di sessanta giorni dal decreto di liquidazione per presentare domanda per la soddisfazione dei diritti di credito nei con fronti di enti pubblici soppressi. Tali questioni sono state dichiarate in fondate da Corte cost. 23 giugno 1988, n. 693, Gazzetta ufficiale, V

s.s., 29 giugno 1988, n. 26.

Quanto ad altro profilo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la messa in liquidazione di un ente pubblico non sospende il corso degli interessi con riguardo ai crediti pecuniari nei confronti dell'ente medesi mo: v. in tal senso Cass. 7 luglio 1986, n. 4439, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 262; 30 gennaio 1986, n. 597, id., Rep. 1986, voce cit., n. 190; 5 gennaio 1985, n. 7, id., Rep. 1985, voce cit., n. 166.

Quanto alla seconda massima, la giurisprudenza costante è nel senso

opposto alla decisione in epigrafe, essendo consolidato l'orientamento a ritenere di natura non interpretativa ma innovativa la disposizione conte nuta nell'art. 22, 2° comma, d.l. 663/79 convertito in I. 33/80: v. in tal senso, da ultimo, Cass. 19 gennaio 1988, n. 383, id., Mass., 66; 19

gennaio 1988, n. 373, ibid., 64; 26 novembre 1987, n. 8750, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 437; 11 maggio 1987, n. 4332, id., 1987, I, 2748, con nota di richiami.

La soluzione adottata con la sentenza in rassegna, la cui pur ampia ed articolata motivazione non riesce a fugare del tutto i motivi di perples sità in ordine alla soluzione adottata, sembra tuttavia destinata a non mutare l'orientamento della giurisprudenza, come è dimostrato dal fatto che in una decisione di poco successiva alla presente, la stessa Cassazione ha di nuovo affermato la natura innovativa e non interpretativa dell'art. 22 d.l. 663/79: v. in tal senso Cass. 17 giugno 1988, n. 4157, id., Mass., 608, in cui si afferma, tra l'altro, che qualora si riconoscesse alla norma in esame natura interpretativa essa apparirebbe «fortemente sospetta di

irrazionale disparità di trattamento». A parere di quest'ultima decisione,

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