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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 5 marzo 1988, n....

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sezione III civile; sentenza 5 marzo 1988, n. 2308; Pres. Santosuosso, Est. Schermi, P.M. Grossi (concl. conf.); Usl Chieti (Avv. Moscarini, Rocchetti) c. Di Luzio (Avv. Flauti). Cassa App. L'Aquila 23 giugno 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 483/484-487/488 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183802 . Accessed: 24/06/2014 20:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.163 on Tue, 24 Jun 2014 20:45:24 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 5 marzo 1988, n. 2308; Pres. Santosuosso, Est. Schermi, P.M. Grossi(concl. conf.); Usl Chieti (Avv. Moscarini, Rocchetti) c. Di Luzio (Avv. Flauti). Cassa App.L'Aquila 23 giugno 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 483/484-487/488Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183802 .

Accessed: 24/06/2014 20:45

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PARTE PRIMA

sede rileva solo il fatto che, per quanto sopra detto, il contratto

di locazione Tadini/Quiriconi, alla data di entrata in vigore della

1. 392/78, era in corso non già per proroga di legge ma per vo

lontà delle parti, con ultimo rinnovo al 29 settembre 1986.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 71 legge suddetta, la sca

denza del contratto va indicata al 29 settembre 1981, data in cui

il contratto usci dal regime tansitorio, con nuova scadenza al 29

settembre 1987.

Non risultano essere intervenuti rinnovi contrattuali tra tali due

date: a) non nel 1980, allorché le parti, senza sostanziali modifi

cazioni del canone, si limitarono a differire la scadenza del 29

settembre al 31 dicembre con un contratto annuale al 31 dicem

bre 1980 senza alcun rilevante contenuto di novità, e per di più inefficace nei confronti del conduttore quanto all'anticipata sca

denza; b) non nel 1985 e 1986 allorché le locatrici, non già con

intento novativo ma in ossequio alle disposizioni della 1. 118/85 — poi dichiarata incostituzionale in punto rinnovazione forzata — richiesero al Quiriconi se intendeva o meno optare per la pro

roga esennale ivi prevista, senza che poi si addivenisse ad una

effettiva stipulazione. Prima conseguenza del riconosciuto rinnovo del contratto al

29 settembre 1987 è che sola legittima contraddittrice delle sorelle

Tadini è la Poon Sau Kam, la quale nel marzo 1986 subentrò

ai Quiriconi nel contratto stesso in forza di cessione di azienda

regolarmente comunicata alle locatrici; mentre il cedente Quirico ni deve ritenersi ormai estraneo alla vicenda — e va dunque as

solto in limine alla domanda — posto che la solidarietà tra

cessionario e cedente sancita dall'art. 36 1. 392/78 non può esten

dersi per i cedenti ad una obbligazione quale quella di rilascio

per lui ineseguibile non avendo più alcun rapporto di detenzione, in fatto o in diritto, con la cosa.

Ancora: alla scadenza del 29 settembre 1987 le locatrici non

hanno agito ai sensi degli art. 29 e 30 1. 392/78: va dunque di

chiarato l'avvenuto rinnovo ulteriore del contratto sino al 29 set

tembre 1993.

Al proposito le Tadini assumono che la procedura di diniego di cui agli art. 29 e 30 citati sarebbe applicabile solo ai contratti

stipulati ex novo dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo canone. Tale limitazione, peraltro, non è dato ravvisare nel testo

legislativo.

Invero, l'art. 28, 2° comma, 1. 392/78 parla di azione di dinie

go esercitabile alla prima scadenza contrattuale, ed è innegabile

che, esaurito il regime transitorio con lo spirare del termine di

proroga legale, la scadenza esennale successiva sia appunto la prima scadenza contrattuale.

Il contratto, in altri termini, entra in regime ordinario per vo

lontà esplicita o implicita del conduttore e del lavoratore il quale non abbia ritenuto di avvalersi della cessazione ex lege, e ad esso

non può che applicarsi la normativa ordinaria nella sua interiez

za, senza ingiustificate eccezioni che farebbero, nel caso, dei con

tratti di provenienza antica una sorta di tertium genus che non

risulta previsto dal legislatore.

Concludendo, e viste le conclusioni delle attrici le quali hanno

chiesto che si accerti «comunque» la scadenza del contratto e

che segua l'ordine di rilascio: a) il Quiriconi sarà dichiarato ca

rente di legittimazione passiva; b) la Poon Sau Kan sarà dichiara

ta legittima conduttrice; c) si darà atto che il contratto di locazione

di cui è causa verrà a scadenza il 29 settembre 1993; d) la conve

nuta, che sarà asssolta da ogni altra domanda, verrà conseguen temente condannata al rilascio in relazione a tale data, con termine

per l'esecuzione a sei mesi dalla data di eseguibilità della presente

sentenza, e comunque non prima del 29 settembre 1993.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 marzo

1988, n. 2308; Pres. Santosuosso, Est. Schermi, P.M. Grossi

(conci, conf.); Usi Chieti (Avv. Moscerini, Rocchetti) c. Di

Luzio (Avv. Flauti). Cassa App. L'Aquila 23 giugno 1983.

Sanità pubblica — Servizio sanitario nazionale — Enti mutuali

stici — Soppressione — Locazioni di immobili stipulate per lo svolgimento dell'attività sanitaria — Successione (L. 27 lu

II Foro Italiano — 1989.

glio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 36, 37, 42, 70; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del

servizo sanitario nazionale, art. 65).

A seguito della istituzione del servizio sanitario nazionale di

sposta dalla l. 833/78, nelle locazioni stipulate in qualità di conduttori da enti mutualistici e aventi ad oggetto immo

bili urbani destinati alla loro attività di assistenza sanitaria,

dopo la liquidazione e l'estinzione di detti enti, sono suben

trate ope legis le unità sanitarie locali, ai sensi dell'art.

65, 3° comma, l. cit. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 20 ottobre 1981 Gaetano Di Luzio conveniva davanti al Tribu

nale di Chieti la unità sanitaria locale della stessa città. Espone va: che con contratto in data 20 marzo 1973 egli aveva concesso

in locazione all'Ente nazionale previdenza dipendenti enti diritto

pubblico (Enpdep) i locali di sua proprietà siti in Chieti, via Mar tiri Lancinesi n. 1, piano terzo; che tali locali, lasciati liberi dal

l'Enpdep, erano stati occupati dalla Usi di Chieti F8 ottobre 1981

senza il consenso ed anzi con l'esplicito dissenso di esso attore.

Concludeva chiedendo che la Usi di Chieti, quale occupante abu

siva, fosse condannata al rilascio dei locali ed al risarcimento

dei danni.

La Usi di Chieti, costituitasi, contestava la fondatezza della

domanda, di cui chiedeva il rigetto, assumendo che, a seguito della istituzione del servizio sanitario nazionale, essa aveva assor

bito tutti gli enti ed istituzioni assistenziali, compreso l'Enpdep, ed era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi in corso, e,

quindi nel rapporto di locazione in corso tra il Di Luzio e l'Enpdep. L'adito tribunale con sentenza 25 maggio 1982 condannava la

Usi di Chieti a rilasciare detti locali in favore del Di Luzio ed a rimborsare a questi le spese del giudizio.

Proposto appello dalla Usi di Chieti, la Corte d'appello de L'A

quila, con sentenza 23 giugno 1983, confermava l'impugnata pro nuncia e condannava l'appellante a rimborsare all'appellato le

spese del giudizio di secondo grado. La Corte d'appello de L'Aquila considerava che le Usi — le

quali non sono succedute né a titolo universale né a titolo parti colare agli enti mutualistici soppressi — costituiscono strutture

operative dei comuni, singoli od associati, e delle comunità mon

tane (art. 15 1. 23 dicembre 1978 n. 833), nelle quali si ramifica

l'organizzazione territoriale del servizo sanitario nazionale, e de

rivano il loro patrimonio dal comune, al quale sono stati trasferi

ti a titolo particolare, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie

locali, solo i beni e le attrezzature appartenenti agli enti soppressi

(art. 65 1. cit.) e agli enti locali (art. 66), nonché i rapporti giuri dici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità

sanitarie locali, identificabili con riferimento alle attività cui prov vedono tali unità sanitarie elencate nell'art. 14 della legge, tra

i quali non possono rientrare i rapporti di locazione degli immo bili ove quelle attività vengono svolte. In conseguenza, riteneva

che la Usi di Chieti non potesse vantare, né per successione diret

ta né per successione del comune, la titolarità del rapporto di

locazione del soppresso Enpdep relativo all'immobile di proprietà Di Luzio e, quindi, il diritto di godere detto immobile. Rilevava,

poi, che era privo di pregio il riferimento alla 1. 27 luglio 1978

n. 392 con riguardo all'attività svolta nell'immobile ed in partico

(1) Non constano precedenti negli esatti termini; per riferimenti sulla

questione dei rapporti di credito e debito degli enti mutualistici soppressi, cfr. Cass. 25 marzo 1988, n. 2573, in questo fascicolo, I, 475, con nota di richiami.

V,. peraltro, nel senso che le Usi sono divenute titolari di tutti i rap porti giuridici sorti in capo ai disciolti enti mutualistici e non esauritisi né in regime di commissariamento né in regime di gestione liquidatoria affidata allo speciale ufficio del ministero del tesoro, Cass. 5 settembre

1987, n. 7220, Foro it., Rep. 1987, voce Sanità pubblica, n. 153. In tema di successione nei rapporti degli enti ospedalieri e mutualistici soppressi con la riforma sanitaria, v. altresì' i richiami nella nota a Cass. 2573/88, cit.

Sulla capacità negoziale e processuale delle Usi, oltre a Cass. 6057/86, richiamata nella motivazione, v. Cass. 4 luglio 1987, n. 5857, id., Rep. 1987, voce cit., n. 158; App. Perugia 16 dicembre 1986, ibid., n. 118; Pret. Lecco 19 settembre 1986, id., 1987, I, 375; Pret. Scandiano 30 lu

glio 1985, id., 1986, I, 1111, con nota di richiami. In dottrina, v., da ultimo, R. Iannotta, Unità sanitarie locali, voce

del Novissimo digesto, appendice, 1987, VII, 998.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

lare agli art. 36 e 37, per la considerazione assorbente che l'art.

42 non estende agli immobli destinati ad attività «assistenziali»

le norme di cui agli art. 36 e 37, e perché, in ogni caso, mancava

una successione nel contratto od una sublocazione od una cessio

ne del contratto dall'Enpdep al comune od all'Usi.

Avverso questa sentenza la Usi di Chieti ha proposto ricorso

per cassazione deducendo due motivi. Il Di Luzi resiste con con

troricorso.

Motivi della decisione. — Con i due motivi la ricorrente, de

nunciando violazione degli art. 65 e 66 1. 23 dicembre 1978 n.

833, degli art. 36, 37, 41 e 42 1. 27 luglio 1978 n. 392 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., nonché difetto di motivazione su elementi de

cisivi della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.,

sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte de L'A

puila, l'intervenuto trasferimento ai comuni ed alle Usi dei rap

porti giuridici e delle funzioni già attribuite agli enti mutualistici ha anche determinato, come effetto particolare inscrivibile nel no

vero delle conseguenze necessarie del trasferimento, la successio

ne ex lege delle Usi e dei comuni, ciascuno per la propria

competenza, nella titolarità dei rapporti di locazione dagli immo

bili detenuti dagli enti mutualistici per l'assolvimento dei compiti

da essi in precedenza svolti.

I due motivi sono fondati. Con il d.l. 8 luglio 1974 n. 264,

convertito con modificazioni nella 1. 17 agosto 1974 n. 386, furo

no emanate norme — oltre che per l'estinzione dei debiti degli

enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri ed il finanzia

mento della spesa ospedaliera — per l'avvio della riforma sanita

ria. In funzione preparatoria di tale riforma — che è poi consistita

nella istituzione del servizio sanitario nazionale — l'art. 12 d.l.

dispose, nel 1 ° comma, il trasferimento alle regioni a statuto or

dinario e speciale nonché alle province autonome di Trento e di

Bolzano dei compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti

anche previdenziali che gestivano forme di assistenza contro le

malattie, nonché delle casse mutue anche aziendali, comunque

denominati e strutturati; e nel 2° comma demandò al ministro

per la sanità, di concerto con i ministri per il tesoro per il lavoro

e la previdenza sociale, la fissazione della data dalla quale sareb

be divenuto operativo il detto trasferimento. La legge di conver

sione con modificazioni aggiunse l'art. 12 bis il quale dispose:

che con decreto del presidente della repubblica sarebbero stati

sciolti determinati enti di assistenza e previdenza, tra cui l'Enp

dep, e sarebbero stati nominati i commissari straordinari per la

temporanea gestione di quegli enti (1° comma); che con altro

decreto del presidente della repubblica sarebbero stati individuati

gli altri enti, nonché le gestioni di assistenza malattia, da soppri

mere, nominandosi i commissari straordinari per la gestione tem

poranea (3° comma). La 1. 29 giugno 1977 n. 349, recante norme transitorie per il

trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti

mutualistici (nonché per la stipulazione delle convenzioni per il

personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria), stabili con

l'art. 1 la data in cui si sarebbe operato il detto trasferimento

e dispose con l'art. 3 che dalla medesima data i commissari straor

dinari di cui all'art. 12 bis 1. 17 agosto 1974 n. 368 avrebbero

assunto la funzione di commissari liquidatori.

L'art. 4, istituito, nel 1° comma, il comitato centrale per la

liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazio

ne dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, stabilendo nel

4° comma che tale comitato avrebbe provveduto fra l'altro ad

emanare direttive per programmare, coordinare e unificare le at

tività volte alla liquidazione degli enti, istituti e gestioni autono

me preposti all'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in attesa

della riforma sanitaria, nel 5° comma dispose che i commissari

degli enti mutualistici e quelli nominati ai sensi del 3° comma

dell'art. 12 bis 1. 17 agosto 1974 n. 386 avrebbero predisposto

«un progetto di riparto tra le regioni dei beni, del personale e

di qualsiasi altro rapporto, sulla base delle direttive del comita

to» (per le province autonome di Trento e di Bolzano il progetto

di riparto sarebbe stato predisposto d'intesa con le rispettive pro

vince autonome). La riforma sanitaria è stata auttuata con la 1. 23 dicembre 1978

n. 833, la quale ha istituito il servizio sanitario nazionale, orga

nizzato territorialmente in una rete completa di unità sanitarie

locali (art. 10), le quali sono strutture operative dei comuni, sin

goli od associati, e delle comunità montane (art. 15).

L'art. 65 provvede, secondo la formulazione della rubrica, alla

«attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni

Il Foro Italiano — 1989.

già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie

soppressi». Dispone il 1° comma che, in applicazione del proget

to di riparto previsto nel 5° comma dell'art. 4 1. 29 giugno 1977

n. 349, con decreto del ministro del tesoro (di concerto con i

ministri del lavoro e della previdenza sociale della finanza e d'in

tesa con le regioni interessate) «i beni mobili ed immobili e le

attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appàrte

nenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti

al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo

di destinazione alle unità sanitarie locali. Il 3° comma, dispone

che alle operazioni di tale trasferimento provvedano i commissari

liquidatori di cui alla 1. 29 giugno 1977 n. 349 — aggiunge —

«provvederanno altresì' al trasferimento di tutti i rapporti giuridi

ci relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità

sanitarie locali».

L'art. 67 contiene, come si legge nella rubrica, «norme per il

trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni

sanitarie soppresse». Il trasferimento viene operato — secondo i contigenti numeri

ci, distinti per amministrazione od ente e qualifica, stabiliti, in

applicazione del piano di riparto previsto nel 5° comma dell'art.

4 1. 29 giugno 1977 n. 349 dal ministro della sanità di concerto

con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro

sentiti il consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali

confederali rappresentate nel Cnel — con iscrizione nei ruoli re

gionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali

e con assegnazione di personale all'Inps, all'Inail e ad altri enti

e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le se

guenti esigenze: a) per il fabbisogno di personale relativo ai servi

zi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli art. 74,

75 e 76 della legge; b) per la copertura dei posti degli enti pubbli

ci anzidetti, riservati ai sensi dell'art. 43 1. 20 marzo 1975 n. 70,

cosi come risultano dai provvedimenti attuativi dell'art. 25 della

medesima legge. Dal quadro normativo cosi esposto risulta che gli enti mutuali

stici, destinati ad estinguersi, sono stati posti in liquidazione. Ed

appunto per questo, perché previsto un procedimento di liquida

zione del patrimonio degli enti mutualistici, l'estinzione di tali

enti, avvenuta all'esaurimento di detto procedimento, non ha com

portato una successione a titolo universale, quale concepibile an

che per l'estinzione di enti (pubblici o privati), cioè il trasferimento

delle situazioni giuridiche in ordine a beni e delle relazioni giuri

diche intersoggettive facenti capo all'ente estinto, unitariamente,

nel loro complesso, ad altro od altri enti. La liquidazione ha com

portato l'analisi delle situazioni giuridiche e delle relazioni giuri

diche intersoggettive; ed effettuata tale analisi, sono stati operati

più separati trasferimenti per ciascuno dei detti elementi o per

gruppi di elementi omogenei. Si sono verificate, quindi, più successioni a titolo particolare

dall'ente mutualistico estinto ad altro od altri enti.

In ordine ai diritti reali sui beni mobili ed immobili e sulle attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari che rien

trano nei compiti dell'ente provvede — come si è visto — il 1°

comma dell'art. 65: tali diritti sono trasferiti ai comuni compe

tenti per territorio con vincolo di destinazione di quei beni alle

unità sanitarie locali. E quanto ai rapporti giuridici tra l'ente mu tualistico ed il personale provvede — come pure si è visto —

l'art. 67: vi subentrano, in sostituzione dell'ente mutualistico estinto

le regioni, per il personale addetto dalle unità sanitarie locali,

e l'Inps e l'Inail, nonché altri enti e pubbliche amministrazioni

diverse da quelle statali, anzitutto per il fabbisogno di personale

relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e poi per la copertura

dei posti in organico degli enti pubblici suddetti. In definitiva,

in questo aspetto di trasferimento a titolo particolare, i beni mo

bili ed immobili e le attrezzature prevalentemente destinate ai ser

vizi sanitari dell'ente mutualistico soppresso hanno, sempre,

destinazione strumentale in relazione alle funzioni delle unità sa

nitarie locali, e la stessa destinazione strumentale ha, anzitutto

e finché possibile, il personale dell'ente mutualistico: destinazio

ne ed elementi strutturali dell'organizzazione, in via di formazio

ne, delle unità sanitarie locali, predisposto in funzione dello

svolgimento, da iniziarsi immediatamente, dei compiti ad esse as

segnati. Il 3° comma dell'art. 65 — si è visto — provvede per il trasfe

rimento di «tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assi stenza sanitaria atribuite alle unità sanitarie locali»; trasferimento

che deve essere operato dai commissari liquidatori. La quale nor

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PARTE PRIMA

ma è in relazione con, ed attuativa di, quella di cui al 5° comma

dell'art. 4 n. 349 del 1977, la quale — come si è visto — dispone va che i commissari liquidatori avrebbero predisposto un proget to di riparto tra le regioni, oltre che dei beni e del personale, «di qualsiasi altro rapporto» facente capo agli enti mutualistici.

Il trasferimento previsto riguarda, dunque, «tutti i rapporti giu

ridiòi», dei quali erano titolari gli enti mutualistici, ad esclusione

di quelli concernenti il personale, regolati dall'art. 67, nonché

ad esclusione dei diritti reali, già spettanti agli enti mutualistici, sui beni mobili ed immobili e sullle attrezzature prevalentemente destinate ai servizi sanitari, regolati dal 1° comma dell'art. 65:

«tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanita

ria attribuite alle unità sanitarie locali». Dizione questa, dalla quale risulta che si tratta di tutti quei rapporti giuridici, già costituiti

tra l'ente mutualistico ed altri soggetti, che erano strumentali in

relazione all'attività sanitaria svolta dall'ente e che, estinto que

sto, sono strumentali in relazione alla funzione, di assistenza sa

nitaria, attribuita dalla legge all'unità sanitaria locale. Anche tali

rapporti — allo stesso modo che i beni mobili ed immobili, le attrez

zature per l'esercizio dell'attività sanitaria ed il personale — sono

destinati, dalla legge, ad elementi strutturali dell'organizzazione, in via di formazione, delle unità sanitarie locali, predisposta in

funzione dello svolgimento, da iniziarsi immediatamente, dei com

piti ad esse assegnati; ed appunto per questa esigenza, di inizio

immediato dello svolgimento dei compiti assegnati alle unità sa

nitarie locali, è disposto, e si verifica ope legis, il trasferimento

di quei rapporti giuridici. Nella categoria dei rapproti giuridici previsti nel 3° comma del

l'art. 65 rientrano i rapporti locatizi, tra gli enti mutualistici quali conduttori ed i soggetti locatori, aventi ad oggetto immobili ur

bani destinati allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria

da parte degli enti mutualistici con l'organizzazione di personale e di attrezzature ivi predisposta: rapporti locatizi che, al pari dei

rapporti con il personale e delle attrezzature, erano strumentali

in relazione alla funzione di attività sanitaria svolta dagli enti

mutualistici.

Pertanto, soppressi tali enti, anche quei rapporti locatizi sono

destinati, dalla legge, ad elementi strutturali dell'organizzazione, in via di formazione, delle unità sanitarie locali, verificandosene

il trasferimento ope legis. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impu

gnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro

giudice, il quale procederà a suo nuovo esame facendo applica zione del principio di diritto che nei contratti di locazione di im

mobili urbani stipulati quali conduttori da enti mutualistici, con

destinazione allo svolgimento dei loro compiti di assistenza sani

taria, dopo la liquidazione e l'estinzione di detti enti, sono suben

trate le unità sanitarie locali (nei limiti in cui, pur mancando di

personalità giuridica, va ad esse riconosciuta una soggettività giu ridica: Cass. 15 ottobre 1986, n. 6057, Foro it., Rep. 1986, voce

Sanitario, n. 285).

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 1° mar

zo 1988, n. 2157; Pres. Brancaccio, Est. R. Sgroi, P.M. Ca

risto (conci, conf.); Soc. Mediterranea raffineria siciliana petroli

(Avv. Guarino, Restivo, Panunzio) c. Azienda mezzi mecca

nici e magazzini del porto di Messina (Avv. Saitta) e Min.

finanze (Avv. dello Stato D'Amato). Conferma Cons, giust. amm. sic. 2 giugno 1983, n. 69.

Dogana — Trasporto marittimo — Tassa di sbarco e imbarco

di merci — Provvedimento applicativo — Impugnazione — Giu

risdizione ordinaria (L. 9 febbraio 1963 n. 82, revisione delle

tasse e dei diriti marittimi, art. 33-42; 1. 9 ottobre 1967 n. 961, istituzione delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e

Savona, art. 2; d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, art. 82; d.l. 28 febbraio 1974 n. 47, istituzione di una tassa

di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, art. 2; 1. 16 aprile 1974 n. 117, conversione in

Il Foro Italiano — 1989.

legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47; 1.

10 ottobre 1974 n. 494, modifiche ed integrazioni alla 1. 9 otto

bre 1967 n. 961, riguardante la istituzione in alcuni porti delle

aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini, art. 2; 1. 5 maggio 1976 n. 355, estensione alle aziende dei mezzi meccanici e ma

gazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Mes

sina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali, art. 1).

Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia aven

te ad oggetto la applicazione delle tasse portuali, istituite dalla

l. 5 maggio 1976 n. 355 sulle merci sbarcate e imbarcate nei

porti indicati dalla l. 9 ottobre 1967 n. 961 ed a favore delle

aziende con detta ultima legge istituite, anche nel caso di suc

cessiva estensione dell'originario ambito di operatività con prov vedimento regolamentare (d.p.r. 12 maggio 1977), atteso che

trattasi di posizioni di diritto soggettivo di contribuenti già as

soggettati all'obbligo contributivo in forza dei predetti atti di

natura generale e di quelli impositivi successivamente emanati

(nella specie, la Cassazione ha precisato che tutti questi atti

devono essere portati unitariamente all'esame del giudice or

dinario). (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Tar della regione

siciliana, sez. di Catania, notificato il 10/12 settembre 1979, la

società Mediterranea - raffineria siciliana petroli s.p.a. esponeva che con 1. 5 maggio 1976 n. 355 era stato stabilito che sulle merci

sbarcate ed imbarcate nei porti nei quali operano le aziende dei

mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari,

Livorno, la Spezia, Messina e Savona erano dovute le tasse por tuali di cui al capo III, titolo II della 1. 9 febbraio 1963 n. 82; che la misura delle anzidette tasse non poteva eccedere il limite

massimo di cui al 1° comma dell'art. 2 d.l. 28 febbraio 1974

n. 47, conv. in 1. 16 aprile 1974 n. 117; ed infine che detta misura

doveva essere determinata per ciascuno dei porti interessati con

le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al 3° comma

dell'art. 2 del predetto d.l. n. 47 del 1974.

Con d.p.r. 12 maggio 1977, entrato in vigore il 4 ottobre 1977, era stata determinata la misura della predetta tassa. La soc. Me

diterranea petroli (che gestiva una raffineria in Milazzo, carican

do e scaricando le merci al di fuori del perimetro del porto di

Milazzo, avvalendosi di pontili e tubazioni di sua proprietà) in

data 20 luglio 1979 aveva ricevuto la nota del capo della circo

scrizione doganale di Messina - dogana di Milazzo n. 5206 che, nel comunicare la circolare del 7 luglio 1979 del ministero delle

finanze - direzione generale dogane n. 5549 / div. IX, aveva

(1) La configurazione della natura giuridica della tassa di imbarco e sbarco come di diritto doganale ed il suo assoggettamento alla normativa di cui al t.u. 43/73 è stata affermata da Cass. 19 novembre 1987, n.

8512, Foro it., 1988, I, 2652, con nota di richiami anche sul regime impu gnatorio delle ingiunzioni di pagamento notificate dall'amministrazione; circa la individuazione dei margini di sussistenza della giurisdizione am ministrativa a giudicare delle posizioni di interesse legittimo rilevabili nel la materia de qua, v. le citazioni in motivazione fra cui Cass. 11 settembre

1981, n. 5077, id., 1982, I, 2926, con nota di richiami. Sul presupposto di applicazione delle tasse portuali ex 1. 355/76, v.

Cass. 8512/87, cit., che lo collega alla presenza nel porto, per il relativo

servizio, di un'azienda dei mezzi meccanici; nonché Cass. 9 luglio 1987, n. 5991, id., Rep. 1987, voce Comunità europee, n. 166, e, per esteso, in Riv. legist, fise., 1988, 181, che ha negato la ricorrenza di contrasto fra le tasse stabilite a favore degli enti portuali dalla 1. 82/63 (e, poi, estese a favore delle aziende dei mezzi meccanici dalla 1. 355/76) ed i

principi comunitari in tema di dazi doganali e diritti equivalenti; e Corte cost. 2 fabbraio 1988, n. 127, Foro it., 1988, I, 2528, che ha negato la sussistenza di contrasto con i principi costituzionali dei diritti di appro do di cui alla 1. 46/74.

Per riferimenti, sulle attività portuali di imbarco e sbarco, sugli atti amministrativi di determinazione dei diritti e delle tariffe connesse a tali

operazioni e relativo potere discrezionale della pubblica amministrazione ed interesse a ricorrere dei soggetti interessati, v., oltre ai richiami in nota a Corte cost. 127/88, cit., Tar Toscana 21 dicembre 1988, n. 2013, in questo fascicolo, III, con nota di richiami, sul procedimento di opposi zione ad ingiunzione doganale, v. Corte cost. 2 febbraio 1988, n. 133, Foro it., 1989, I, 295 (che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità del d.p.r. 43/73 nella parte in cui non prevede una so

spensione e graduazione della esecuzione in caso di opposizione), e Cass. 12 febbraio 1988, n. 1496, id., 1988, I, 2980 (che ha ritenuto inapplicabi le alla opposizione ad ingiunzione per infrazioni alle leggi doganali la

disciplina della depenalizzazione).

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