sezione III civile; sentenza 5 marzo 1988, n. 2308; Pres. Santosuosso, Est. Schermi, P.M. Grossi(concl. conf.); Usl Chieti (Avv. Moscarini, Rocchetti) c. Di Luzio (Avv. Flauti). Cassa App.L'Aquila 23 giugno 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 483/484-487/488Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183802 .
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PARTE PRIMA
sede rileva solo il fatto che, per quanto sopra detto, il contratto
di locazione Tadini/Quiriconi, alla data di entrata in vigore della
1. 392/78, era in corso non già per proroga di legge ma per vo
lontà delle parti, con ultimo rinnovo al 29 settembre 1986.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 71 legge suddetta, la sca
denza del contratto va indicata al 29 settembre 1981, data in cui
il contratto usci dal regime tansitorio, con nuova scadenza al 29
settembre 1987.
Non risultano essere intervenuti rinnovi contrattuali tra tali due
date: a) non nel 1980, allorché le parti, senza sostanziali modifi
cazioni del canone, si limitarono a differire la scadenza del 29
settembre al 31 dicembre con un contratto annuale al 31 dicem
bre 1980 senza alcun rilevante contenuto di novità, e per di più inefficace nei confronti del conduttore quanto all'anticipata sca
denza; b) non nel 1985 e 1986 allorché le locatrici, non già con
intento novativo ma in ossequio alle disposizioni della 1. 118/85 — poi dichiarata incostituzionale in punto rinnovazione forzata — richiesero al Quiriconi se intendeva o meno optare per la pro
roga esennale ivi prevista, senza che poi si addivenisse ad una
effettiva stipulazione. Prima conseguenza del riconosciuto rinnovo del contratto al
29 settembre 1987 è che sola legittima contraddittrice delle sorelle
Tadini è la Poon Sau Kam, la quale nel marzo 1986 subentrò
ai Quiriconi nel contratto stesso in forza di cessione di azienda
regolarmente comunicata alle locatrici; mentre il cedente Quirico ni deve ritenersi ormai estraneo alla vicenda — e va dunque as
solto in limine alla domanda — posto che la solidarietà tra
cessionario e cedente sancita dall'art. 36 1. 392/78 non può esten
dersi per i cedenti ad una obbligazione quale quella di rilascio
per lui ineseguibile non avendo più alcun rapporto di detenzione, in fatto o in diritto, con la cosa.
Ancora: alla scadenza del 29 settembre 1987 le locatrici non
hanno agito ai sensi degli art. 29 e 30 1. 392/78: va dunque di
chiarato l'avvenuto rinnovo ulteriore del contratto sino al 29 set
tembre 1993.
Al proposito le Tadini assumono che la procedura di diniego di cui agli art. 29 e 30 citati sarebbe applicabile solo ai contratti
stipulati ex novo dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo canone. Tale limitazione, peraltro, non è dato ravvisare nel testo
legislativo.
Invero, l'art. 28, 2° comma, 1. 392/78 parla di azione di dinie
go esercitabile alla prima scadenza contrattuale, ed è innegabile
che, esaurito il regime transitorio con lo spirare del termine di
proroga legale, la scadenza esennale successiva sia appunto la prima scadenza contrattuale.
Il contratto, in altri termini, entra in regime ordinario per vo
lontà esplicita o implicita del conduttore e del lavoratore il quale non abbia ritenuto di avvalersi della cessazione ex lege, e ad esso
non può che applicarsi la normativa ordinaria nella sua interiez
za, senza ingiustificate eccezioni che farebbero, nel caso, dei con
tratti di provenienza antica una sorta di tertium genus che non
risulta previsto dal legislatore.
Concludendo, e viste le conclusioni delle attrici le quali hanno
chiesto che si accerti «comunque» la scadenza del contratto e
che segua l'ordine di rilascio: a) il Quiriconi sarà dichiarato ca
rente di legittimazione passiva; b) la Poon Sau Kan sarà dichiara
ta legittima conduttrice; c) si darà atto che il contratto di locazione
di cui è causa verrà a scadenza il 29 settembre 1993; d) la conve
nuta, che sarà asssolta da ogni altra domanda, verrà conseguen temente condannata al rilascio in relazione a tale data, con termine
per l'esecuzione a sei mesi dalla data di eseguibilità della presente
sentenza, e comunque non prima del 29 settembre 1993.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 marzo
1988, n. 2308; Pres. Santosuosso, Est. Schermi, P.M. Grossi
(conci, conf.); Usi Chieti (Avv. Moscerini, Rocchetti) c. Di
Luzio (Avv. Flauti). Cassa App. L'Aquila 23 giugno 1983.
Sanità pubblica — Servizio sanitario nazionale — Enti mutuali
stici — Soppressione — Locazioni di immobili stipulate per lo svolgimento dell'attività sanitaria — Successione (L. 27 lu
II Foro Italiano — 1989.
glio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 36, 37, 42, 70; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del
servizo sanitario nazionale, art. 65).
A seguito della istituzione del servizio sanitario nazionale di
sposta dalla l. 833/78, nelle locazioni stipulate in qualità di conduttori da enti mutualistici e aventi ad oggetto immo
bili urbani destinati alla loro attività di assistenza sanitaria,
dopo la liquidazione e l'estinzione di detti enti, sono suben
trate ope legis le unità sanitarie locali, ai sensi dell'art.
65, 3° comma, l. cit. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 20 ottobre 1981 Gaetano Di Luzio conveniva davanti al Tribu
nale di Chieti la unità sanitaria locale della stessa città. Espone va: che con contratto in data 20 marzo 1973 egli aveva concesso
in locazione all'Ente nazionale previdenza dipendenti enti diritto
pubblico (Enpdep) i locali di sua proprietà siti in Chieti, via Mar tiri Lancinesi n. 1, piano terzo; che tali locali, lasciati liberi dal
l'Enpdep, erano stati occupati dalla Usi di Chieti F8 ottobre 1981
senza il consenso ed anzi con l'esplicito dissenso di esso attore.
Concludeva chiedendo che la Usi di Chieti, quale occupante abu
siva, fosse condannata al rilascio dei locali ed al risarcimento
dei danni.
La Usi di Chieti, costituitasi, contestava la fondatezza della
domanda, di cui chiedeva il rigetto, assumendo che, a seguito della istituzione del servizio sanitario nazionale, essa aveva assor
bito tutti gli enti ed istituzioni assistenziali, compreso l'Enpdep, ed era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi in corso, e,
quindi nel rapporto di locazione in corso tra il Di Luzio e l'Enpdep. L'adito tribunale con sentenza 25 maggio 1982 condannava la
Usi di Chieti a rilasciare detti locali in favore del Di Luzio ed a rimborsare a questi le spese del giudizio.
Proposto appello dalla Usi di Chieti, la Corte d'appello de L'A
quila, con sentenza 23 giugno 1983, confermava l'impugnata pro nuncia e condannava l'appellante a rimborsare all'appellato le
spese del giudizio di secondo grado. La Corte d'appello de L'Aquila considerava che le Usi — le
quali non sono succedute né a titolo universale né a titolo parti colare agli enti mutualistici soppressi — costituiscono strutture
operative dei comuni, singoli od associati, e delle comunità mon
tane (art. 15 1. 23 dicembre 1978 n. 833), nelle quali si ramifica
l'organizzazione territoriale del servizo sanitario nazionale, e de
rivano il loro patrimonio dal comune, al quale sono stati trasferi
ti a titolo particolare, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie
locali, solo i beni e le attrezzature appartenenti agli enti soppressi
(art. 65 1. cit.) e agli enti locali (art. 66), nonché i rapporti giuri dici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità
sanitarie locali, identificabili con riferimento alle attività cui prov vedono tali unità sanitarie elencate nell'art. 14 della legge, tra
i quali non possono rientrare i rapporti di locazione degli immo bili ove quelle attività vengono svolte. In conseguenza, riteneva
che la Usi di Chieti non potesse vantare, né per successione diret
ta né per successione del comune, la titolarità del rapporto di
locazione del soppresso Enpdep relativo all'immobile di proprietà Di Luzio e, quindi, il diritto di godere detto immobile. Rilevava,
poi, che era privo di pregio il riferimento alla 1. 27 luglio 1978
n. 392 con riguardo all'attività svolta nell'immobile ed in partico
(1) Non constano precedenti negli esatti termini; per riferimenti sulla
questione dei rapporti di credito e debito degli enti mutualistici soppressi, cfr. Cass. 25 marzo 1988, n. 2573, in questo fascicolo, I, 475, con nota di richiami.
V,. peraltro, nel senso che le Usi sono divenute titolari di tutti i rap porti giuridici sorti in capo ai disciolti enti mutualistici e non esauritisi né in regime di commissariamento né in regime di gestione liquidatoria affidata allo speciale ufficio del ministero del tesoro, Cass. 5 settembre
1987, n. 7220, Foro it., Rep. 1987, voce Sanità pubblica, n. 153. In tema di successione nei rapporti degli enti ospedalieri e mutualistici soppressi con la riforma sanitaria, v. altresì' i richiami nella nota a Cass. 2573/88, cit.
Sulla capacità negoziale e processuale delle Usi, oltre a Cass. 6057/86, richiamata nella motivazione, v. Cass. 4 luglio 1987, n. 5857, id., Rep. 1987, voce cit., n. 158; App. Perugia 16 dicembre 1986, ibid., n. 118; Pret. Lecco 19 settembre 1986, id., 1987, I, 375; Pret. Scandiano 30 lu
glio 1985, id., 1986, I, 1111, con nota di richiami. In dottrina, v., da ultimo, R. Iannotta, Unità sanitarie locali, voce
del Novissimo digesto, appendice, 1987, VII, 998.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
lare agli art. 36 e 37, per la considerazione assorbente che l'art.
42 non estende agli immobli destinati ad attività «assistenziali»
le norme di cui agli art. 36 e 37, e perché, in ogni caso, mancava
una successione nel contratto od una sublocazione od una cessio
ne del contratto dall'Enpdep al comune od all'Usi.
Avverso questa sentenza la Usi di Chieti ha proposto ricorso
per cassazione deducendo due motivi. Il Di Luzi resiste con con
troricorso.
Motivi della decisione. — Con i due motivi la ricorrente, de
nunciando violazione degli art. 65 e 66 1. 23 dicembre 1978 n.
833, degli art. 36, 37, 41 e 42 1. 27 luglio 1978 n. 392 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., nonché difetto di motivazione su elementi de
cisivi della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.,
sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte de L'A
puila, l'intervenuto trasferimento ai comuni ed alle Usi dei rap
porti giuridici e delle funzioni già attribuite agli enti mutualistici ha anche determinato, come effetto particolare inscrivibile nel no
vero delle conseguenze necessarie del trasferimento, la successio
ne ex lege delle Usi e dei comuni, ciascuno per la propria
competenza, nella titolarità dei rapporti di locazione dagli immo
bili detenuti dagli enti mutualistici per l'assolvimento dei compiti
da essi in precedenza svolti.
I due motivi sono fondati. Con il d.l. 8 luglio 1974 n. 264,
convertito con modificazioni nella 1. 17 agosto 1974 n. 386, furo
no emanate norme — oltre che per l'estinzione dei debiti degli
enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri ed il finanzia
mento della spesa ospedaliera — per l'avvio della riforma sanita
ria. In funzione preparatoria di tale riforma — che è poi consistita
nella istituzione del servizio sanitario nazionale — l'art. 12 d.l.
dispose, nel 1 ° comma, il trasferimento alle regioni a statuto or
dinario e speciale nonché alle province autonome di Trento e di
Bolzano dei compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti
anche previdenziali che gestivano forme di assistenza contro le
malattie, nonché delle casse mutue anche aziendali, comunque
denominati e strutturati; e nel 2° comma demandò al ministro
per la sanità, di concerto con i ministri per il tesoro per il lavoro
e la previdenza sociale, la fissazione della data dalla quale sareb
be divenuto operativo il detto trasferimento. La legge di conver
sione con modificazioni aggiunse l'art. 12 bis il quale dispose:
che con decreto del presidente della repubblica sarebbero stati
sciolti determinati enti di assistenza e previdenza, tra cui l'Enp
dep, e sarebbero stati nominati i commissari straordinari per la
temporanea gestione di quegli enti (1° comma); che con altro
decreto del presidente della repubblica sarebbero stati individuati
gli altri enti, nonché le gestioni di assistenza malattia, da soppri
mere, nominandosi i commissari straordinari per la gestione tem
poranea (3° comma). La 1. 29 giugno 1977 n. 349, recante norme transitorie per il
trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti
mutualistici (nonché per la stipulazione delle convenzioni per il
personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria), stabili con
l'art. 1 la data in cui si sarebbe operato il detto trasferimento
e dispose con l'art. 3 che dalla medesima data i commissari straor
dinari di cui all'art. 12 bis 1. 17 agosto 1974 n. 368 avrebbero
assunto la funzione di commissari liquidatori.
L'art. 4, istituito, nel 1° comma, il comitato centrale per la
liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazio
ne dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, stabilendo nel
4° comma che tale comitato avrebbe provveduto fra l'altro ad
emanare direttive per programmare, coordinare e unificare le at
tività volte alla liquidazione degli enti, istituti e gestioni autono
me preposti all'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in attesa
della riforma sanitaria, nel 5° comma dispose che i commissari
degli enti mutualistici e quelli nominati ai sensi del 3° comma
dell'art. 12 bis 1. 17 agosto 1974 n. 386 avrebbero predisposto
«un progetto di riparto tra le regioni dei beni, del personale e
di qualsiasi altro rapporto, sulla base delle direttive del comita
to» (per le province autonome di Trento e di Bolzano il progetto
di riparto sarebbe stato predisposto d'intesa con le rispettive pro
vince autonome). La riforma sanitaria è stata auttuata con la 1. 23 dicembre 1978
n. 833, la quale ha istituito il servizio sanitario nazionale, orga
nizzato territorialmente in una rete completa di unità sanitarie
locali (art. 10), le quali sono strutture operative dei comuni, sin
goli od associati, e delle comunità montane (art. 15).
L'art. 65 provvede, secondo la formulazione della rubrica, alla
«attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni
Il Foro Italiano — 1989.
già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie
soppressi». Dispone il 1° comma che, in applicazione del proget
to di riparto previsto nel 5° comma dell'art. 4 1. 29 giugno 1977
n. 349, con decreto del ministro del tesoro (di concerto con i
ministri del lavoro e della previdenza sociale della finanza e d'in
tesa con le regioni interessate) «i beni mobili ed immobili e le
attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appàrte
nenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti
al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo
di destinazione alle unità sanitarie locali. Il 3° comma, dispone
che alle operazioni di tale trasferimento provvedano i commissari
liquidatori di cui alla 1. 29 giugno 1977 n. 349 — aggiunge —
«provvederanno altresì' al trasferimento di tutti i rapporti giuridi
ci relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità
sanitarie locali».
L'art. 67 contiene, come si legge nella rubrica, «norme per il
trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni
sanitarie soppresse». Il trasferimento viene operato — secondo i contigenti numeri
ci, distinti per amministrazione od ente e qualifica, stabiliti, in
applicazione del piano di riparto previsto nel 5° comma dell'art.
4 1. 29 giugno 1977 n. 349 dal ministro della sanità di concerto
con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro
sentiti il consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali
confederali rappresentate nel Cnel — con iscrizione nei ruoli re
gionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali
e con assegnazione di personale all'Inps, all'Inail e ad altri enti
e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le se
guenti esigenze: a) per il fabbisogno di personale relativo ai servi
zi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli art. 74,
75 e 76 della legge; b) per la copertura dei posti degli enti pubbli
ci anzidetti, riservati ai sensi dell'art. 43 1. 20 marzo 1975 n. 70,
cosi come risultano dai provvedimenti attuativi dell'art. 25 della
medesima legge. Dal quadro normativo cosi esposto risulta che gli enti mutuali
stici, destinati ad estinguersi, sono stati posti in liquidazione. Ed
appunto per questo, perché previsto un procedimento di liquida
zione del patrimonio degli enti mutualistici, l'estinzione di tali
enti, avvenuta all'esaurimento di detto procedimento, non ha com
portato una successione a titolo universale, quale concepibile an
che per l'estinzione di enti (pubblici o privati), cioè il trasferimento
delle situazioni giuridiche in ordine a beni e delle relazioni giuri
diche intersoggettive facenti capo all'ente estinto, unitariamente,
nel loro complesso, ad altro od altri enti. La liquidazione ha com
portato l'analisi delle situazioni giuridiche e delle relazioni giuri
diche intersoggettive; ed effettuata tale analisi, sono stati operati
più separati trasferimenti per ciascuno dei detti elementi o per
gruppi di elementi omogenei. Si sono verificate, quindi, più successioni a titolo particolare
dall'ente mutualistico estinto ad altro od altri enti.
In ordine ai diritti reali sui beni mobili ed immobili e sulle attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari che rien
trano nei compiti dell'ente provvede — come si è visto — il 1°
comma dell'art. 65: tali diritti sono trasferiti ai comuni compe
tenti per territorio con vincolo di destinazione di quei beni alle
unità sanitarie locali. E quanto ai rapporti giuridici tra l'ente mu tualistico ed il personale provvede — come pure si è visto —
l'art. 67: vi subentrano, in sostituzione dell'ente mutualistico estinto
le regioni, per il personale addetto dalle unità sanitarie locali,
e l'Inps e l'Inail, nonché altri enti e pubbliche amministrazioni
diverse da quelle statali, anzitutto per il fabbisogno di personale
relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e poi per la copertura
dei posti in organico degli enti pubblici suddetti. In definitiva,
in questo aspetto di trasferimento a titolo particolare, i beni mo
bili ed immobili e le attrezzature prevalentemente destinate ai ser
vizi sanitari dell'ente mutualistico soppresso hanno, sempre,
destinazione strumentale in relazione alle funzioni delle unità sa
nitarie locali, e la stessa destinazione strumentale ha, anzitutto
e finché possibile, il personale dell'ente mutualistico: destinazio
ne ed elementi strutturali dell'organizzazione, in via di formazio
ne, delle unità sanitarie locali, predisposto in funzione dello
svolgimento, da iniziarsi immediatamente, dei compiti ad esse as
segnati. Il 3° comma dell'art. 65 — si è visto — provvede per il trasfe
rimento di «tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assi stenza sanitaria atribuite alle unità sanitarie locali»; trasferimento
che deve essere operato dai commissari liquidatori. La quale nor
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PARTE PRIMA
ma è in relazione con, ed attuativa di, quella di cui al 5° comma
dell'art. 4 n. 349 del 1977, la quale — come si è visto — dispone va che i commissari liquidatori avrebbero predisposto un proget to di riparto tra le regioni, oltre che dei beni e del personale, «di qualsiasi altro rapporto» facente capo agli enti mutualistici.
Il trasferimento previsto riguarda, dunque, «tutti i rapporti giu
ridiòi», dei quali erano titolari gli enti mutualistici, ad esclusione
di quelli concernenti il personale, regolati dall'art. 67, nonché
ad esclusione dei diritti reali, già spettanti agli enti mutualistici, sui beni mobili ed immobili e sullle attrezzature prevalentemente destinate ai servizi sanitari, regolati dal 1° comma dell'art. 65:
«tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanita
ria attribuite alle unità sanitarie locali». Dizione questa, dalla quale risulta che si tratta di tutti quei rapporti giuridici, già costituiti
tra l'ente mutualistico ed altri soggetti, che erano strumentali in
relazione all'attività sanitaria svolta dall'ente e che, estinto que
sto, sono strumentali in relazione alla funzione, di assistenza sa
nitaria, attribuita dalla legge all'unità sanitaria locale. Anche tali
rapporti — allo stesso modo che i beni mobili ed immobili, le attrez
zature per l'esercizio dell'attività sanitaria ed il personale — sono
destinati, dalla legge, ad elementi strutturali dell'organizzazione, in via di formazione, delle unità sanitarie locali, predisposta in
funzione dello svolgimento, da iniziarsi immediatamente, dei com
piti ad esse assegnati; ed appunto per questa esigenza, di inizio
immediato dello svolgimento dei compiti assegnati alle unità sa
nitarie locali, è disposto, e si verifica ope legis, il trasferimento
di quei rapporti giuridici. Nella categoria dei rapproti giuridici previsti nel 3° comma del
l'art. 65 rientrano i rapporti locatizi, tra gli enti mutualistici quali conduttori ed i soggetti locatori, aventi ad oggetto immobili ur
bani destinati allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria
da parte degli enti mutualistici con l'organizzazione di personale e di attrezzature ivi predisposta: rapporti locatizi che, al pari dei
rapporti con il personale e delle attrezzature, erano strumentali
in relazione alla funzione di attività sanitaria svolta dagli enti
mutualistici.
Pertanto, soppressi tali enti, anche quei rapporti locatizi sono
destinati, dalla legge, ad elementi strutturali dell'organizzazione, in via di formazione, delle unità sanitarie locali, verificandosene
il trasferimento ope legis. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impu
gnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro
giudice, il quale procederà a suo nuovo esame facendo applica zione del principio di diritto che nei contratti di locazione di im
mobili urbani stipulati quali conduttori da enti mutualistici, con
destinazione allo svolgimento dei loro compiti di assistenza sani
taria, dopo la liquidazione e l'estinzione di detti enti, sono suben
trate le unità sanitarie locali (nei limiti in cui, pur mancando di
personalità giuridica, va ad esse riconosciuta una soggettività giu ridica: Cass. 15 ottobre 1986, n. 6057, Foro it., Rep. 1986, voce
Sanitario, n. 285).
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 1° mar
zo 1988, n. 2157; Pres. Brancaccio, Est. R. Sgroi, P.M. Ca
risto (conci, conf.); Soc. Mediterranea raffineria siciliana petroli
(Avv. Guarino, Restivo, Panunzio) c. Azienda mezzi mecca
nici e magazzini del porto di Messina (Avv. Saitta) e Min.
finanze (Avv. dello Stato D'Amato). Conferma Cons, giust. amm. sic. 2 giugno 1983, n. 69.
Dogana — Trasporto marittimo — Tassa di sbarco e imbarco
di merci — Provvedimento applicativo — Impugnazione — Giu
risdizione ordinaria (L. 9 febbraio 1963 n. 82, revisione delle
tasse e dei diriti marittimi, art. 33-42; 1. 9 ottobre 1967 n. 961, istituzione delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e
Savona, art. 2; d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, art. 82; d.l. 28 febbraio 1974 n. 47, istituzione di una tassa
di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, art. 2; 1. 16 aprile 1974 n. 117, conversione in
Il Foro Italiano — 1989.
legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47; 1.
10 ottobre 1974 n. 494, modifiche ed integrazioni alla 1. 9 otto
bre 1967 n. 961, riguardante la istituzione in alcuni porti delle
aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini, art. 2; 1. 5 maggio 1976 n. 355, estensione alle aziende dei mezzi meccanici e ma
gazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Mes
sina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali, art. 1).
Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia aven
te ad oggetto la applicazione delle tasse portuali, istituite dalla
l. 5 maggio 1976 n. 355 sulle merci sbarcate e imbarcate nei
porti indicati dalla l. 9 ottobre 1967 n. 961 ed a favore delle
aziende con detta ultima legge istituite, anche nel caso di suc
cessiva estensione dell'originario ambito di operatività con prov vedimento regolamentare (d.p.r. 12 maggio 1977), atteso che
trattasi di posizioni di diritto soggettivo di contribuenti già as
soggettati all'obbligo contributivo in forza dei predetti atti di
natura generale e di quelli impositivi successivamente emanati
(nella specie, la Cassazione ha precisato che tutti questi atti
devono essere portati unitariamente all'esame del giudice or
dinario). (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Tar della regione
siciliana, sez. di Catania, notificato il 10/12 settembre 1979, la
società Mediterranea - raffineria siciliana petroli s.p.a. esponeva che con 1. 5 maggio 1976 n. 355 era stato stabilito che sulle merci
sbarcate ed imbarcate nei porti nei quali operano le aziende dei
mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari,
Livorno, la Spezia, Messina e Savona erano dovute le tasse por tuali di cui al capo III, titolo II della 1. 9 febbraio 1963 n. 82; che la misura delle anzidette tasse non poteva eccedere il limite
massimo di cui al 1° comma dell'art. 2 d.l. 28 febbraio 1974
n. 47, conv. in 1. 16 aprile 1974 n. 117; ed infine che detta misura
doveva essere determinata per ciascuno dei porti interessati con
le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al 3° comma
dell'art. 2 del predetto d.l. n. 47 del 1974.
Con d.p.r. 12 maggio 1977, entrato in vigore il 4 ottobre 1977, era stata determinata la misura della predetta tassa. La soc. Me
diterranea petroli (che gestiva una raffineria in Milazzo, carican
do e scaricando le merci al di fuori del perimetro del porto di
Milazzo, avvalendosi di pontili e tubazioni di sua proprietà) in
data 20 luglio 1979 aveva ricevuto la nota del capo della circo
scrizione doganale di Messina - dogana di Milazzo n. 5206 che, nel comunicare la circolare del 7 luglio 1979 del ministero delle
finanze - direzione generale dogane n. 5549 / div. IX, aveva
(1) La configurazione della natura giuridica della tassa di imbarco e sbarco come di diritto doganale ed il suo assoggettamento alla normativa di cui al t.u. 43/73 è stata affermata da Cass. 19 novembre 1987, n.
8512, Foro it., 1988, I, 2652, con nota di richiami anche sul regime impu gnatorio delle ingiunzioni di pagamento notificate dall'amministrazione; circa la individuazione dei margini di sussistenza della giurisdizione am ministrativa a giudicare delle posizioni di interesse legittimo rilevabili nel la materia de qua, v. le citazioni in motivazione fra cui Cass. 11 settembre
1981, n. 5077, id., 1982, I, 2926, con nota di richiami. Sul presupposto di applicazione delle tasse portuali ex 1. 355/76, v.
Cass. 8512/87, cit., che lo collega alla presenza nel porto, per il relativo
servizio, di un'azienda dei mezzi meccanici; nonché Cass. 9 luglio 1987, n. 5991, id., Rep. 1987, voce Comunità europee, n. 166, e, per esteso, in Riv. legist, fise., 1988, 181, che ha negato la ricorrenza di contrasto fra le tasse stabilite a favore degli enti portuali dalla 1. 82/63 (e, poi, estese a favore delle aziende dei mezzi meccanici dalla 1. 355/76) ed i
principi comunitari in tema di dazi doganali e diritti equivalenti; e Corte cost. 2 fabbraio 1988, n. 127, Foro it., 1988, I, 2528, che ha negato la sussistenza di contrasto con i principi costituzionali dei diritti di appro do di cui alla 1. 46/74.
Per riferimenti, sulle attività portuali di imbarco e sbarco, sugli atti amministrativi di determinazione dei diritti e delle tariffe connesse a tali
operazioni e relativo potere discrezionale della pubblica amministrazione ed interesse a ricorrere dei soggetti interessati, v., oltre ai richiami in nota a Corte cost. 127/88, cit., Tar Toscana 21 dicembre 1988, n. 2013, in questo fascicolo, III, con nota di richiami, sul procedimento di opposi zione ad ingiunzione doganale, v. Corte cost. 2 febbraio 1988, n. 133, Foro it., 1989, I, 295 (che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità del d.p.r. 43/73 nella parte in cui non prevede una so
spensione e graduazione della esecuzione in caso di opposizione), e Cass. 12 febbraio 1988, n. 1496, id., 1988, I, 2980 (che ha ritenuto inapplicabi le alla opposizione ad ingiunzione per infrazioni alle leggi doganali la
disciplina della depenalizzazione).
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