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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 27 ottobre 1987,...

Date post: 31-Jan-2017
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sezione III civile; sentenza 27 ottobre 1987, n. 7925; Pres. Scribano, Est. Rebuffat, P. M. Fedeli (concl. parz. diff.); Ditta Edilprocos (Avv. Cevolotto, Ronfini) c. Impresa Malisani (Avv. Berghinz, Temperini). Cassa App. Venezia 31 gennaio 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 2671/2672-2673/2674 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181445 . Accessed: 24/06/2014 20:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.86 on Tue, 24 Jun 2014 20:40:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 27 ottobre 1987, n. 7925; Pres. Scribano, Est. Rebuffat, P. M. Fedeli (concl. parz. diff.); Ditta

sezione III civile; sentenza 27 ottobre 1987, n. 7925; Pres. Scribano, Est. Rebuffat, P. M. Fedeli(concl. parz. diff.); Ditta Edilprocos (Avv. Cevolotto, Ronfini) c. Impresa Malisani (Avv.Berghinz, Temperini). Cassa App. Venezia 31 gennaio 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2671/2672-2673/2674Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181445 .

Accessed: 24/06/2014 20:40

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2671 PARTE PRIMA 2672

stata fornita, si sarebbe dovuto ravvisare l'inadempimento della

venditrice, essendosi quest'ultima limitata a consegnare soltanto

alcuni dei motori alienati, e si sarebbe dovuta conseguentemente

accogliere l'istanza della società Sveva di accertamento incidenta

le dell'avvenuta risoluzione dei contratti, ovvero l'eccezione di

inadempimento che in tale istanza era contenuta. Infine, si sostie

ne che, se effettivamente vi fosse stato un inscindibile collega mento tra l'accordo di concessione e i due contratti di vendita, si sarebbe dovuto riconoscere il diritto della società Sveva al rim

borso della parte di prezzo già pagata verso la restituzione dei

motori consegnati. La censura è infondata. Come è noto, l'accertamento della vo

lontà delle parti contraenti in relazione al contenuto del negozio o di una sua clausola, impone un'indagine di fatto affidata alla

valutazione del giudice del merito, sindacabile in sede di legitti mità solo nel caso di violazione delle norme ermeneutiche o di

illogicità e inadeguatezza della motivazione.

Nella specie, la corte d'appello ha ritenuto che la risoluzione

della convenzione conclusa tra la Chrysler e la Elikon aveva cau

sato lo scioglimento non solo dell'accordo di concessione tra que st'ultima e la Sveva, ma anche dei due contratti di compravendita dei motori, in base al rilievo che la clausola n. 9 dell'accordo

di concessione doveva essere interpretato nel senso che il venire

meno della concessione tra la Chrysler e la Elikon, comportava la risoluzione immediata di tale accordo e dei rapporti che, in

base ad esso, fossero intervenuti tra le parti.

Ora, cosi decidendo, la corte non è incorsa nei denunciati vizi,

perché ha dato esauriente e logica giustificazione del suo convin

cimento osservando che la Elikon, mediante l'inserimento della

menzionata clausola nell'accordo di concessione, aveva voluto cau

telarsi per il caso di recesso ad nutum della Chrysler, anche con

riguardo alle prestazioni dei singoli contratti di vendita che, pur essendo già sottoscritti, non fosse in grado di eseguire per man

canza di disponibilità dei motori, dei quali era la fornitrice e non

la costruttrice; e che, comunque, ricorreva l'ipotesi della risolu

zione dei contratti di vendita per impossibilità sopravvenuta delle

prestazioni la cui prova era in re ipsa e si desumeva dalla consi

derazione che «la Elikon avrebbe avuto tutto l'interesse a evadere

l'ordine se avesse avuto la disponibilità dei motori non ancora

consegnati al momento in cui era venuto meno il rapporto con

la società produttrice». Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art.

1322, 1362 ss., 1372 e 2697 c.c. e il vizio di omessa, insufficiente

e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e

5, c.p.c., si censura la sentenza impugnata per avere la corte d'ap

pello erroneamente escluso che l'inadempimento della società Eli

kon, consistente nella mancata consegna alla società Sveva dei

tagliandi di garanzia insieme con i motori venduti, abbia determi

nato l'incommerciabilità dei motori, benché la convenzione ri

chiamata nell'accordo di concessione prevedesse che la garanzia non sarebbe stata riconosciuta, qualora la concessionaria non aves

se inviato alla Elikon detti tagliandi firmati e timbrati entro il

termine di cinque giorni dalla data della vendita.

Anche questa censura è infondata. Infatti, la corte d'appello, pur affermando che, in base all'indicata convenzione, la società Elikon era obbligata a consegnare i tagliandi di garanzia alla so cietà Sveva, in quanto questa, all'atto della vendita dei motori

ai propri clienti, doveva timbrare, datare e firmare ciascun ta

gliando e spedirlo nel termine di cinque giorni alla concedente

per consentire agli acquirenti di beneficiare della garanzia, me

diante il possesso dei relativi certificati, che tuttavia, negato che, nel caso concreto, la mancata consegna dei tagliandi abbia con

cretato un inadempimento della Elikon, da cui sia derivata l'in

commerciabilità dei motori, avendo correttamente osservato, con

argomentazione di carattere decisivo, che le finalità perseguite con il rilascio dei tagliandi erano state comunque raggiunte, perché la concedente, su richiesta dela società Ciemme, nuova distribu trice in Italia della Chrysler, aveva ammesso che i motori privi dei tagliandi erano stati venduti, e di essi aveva altresì trasmesso l'elenco e i dati distintivi.

Infine, infondato è anche il terzo motivo, in quanto con esso si denunzia un vizio (omessa condanna della società Frezza al

pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno

ai sensi dell'art. 96 c.p.c.) della sentenza impugnata che, per am

missione della stessa ricorrente, avrebbbe presupposto l'accogli mento della sua opposizione al decreto ingiuntivo, la quale, inve

ce, come è pacifico, è stata respinta.

Consegue che si deve rigettare il ricorso

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 27 otto

bre 1987, n. 7925; Pres. Scribano, Est. Rebuffat, P. M. Fe

deli (conci, parz. diff.); Ditta Edilprocos (Avv. Cevolotto,

Ronfini) c. Impresa Malisani (Avv. Berghinz, Temperini). Cas

sa App. Venezia 31 gennaio 1983.

Contratto in genere — Clausole vessatorie — Ratifica — Ineffi

cacia (Cod. civ., art. 1341, 1399).

La ratifica delle clausole vessatorie deve avvenire con l'osservan

za delle forme prescritte per la validità delle clausole stesse. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 15 lu

glio 1978, Giuseppe Pieretto, titolare della ditta Edilprocos, con

veniva in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso Ennio Malisani

perché fosse condannato a risarcirgli i danni cagionatigli col ri

tardo frapposto nella esecuzione del contratto del 1° dicembre

1976, per la fornitura e la posa in opera di serramenti, e perché venisse operata la compensazione del relativo credito con quanto contabilmente da lui ancora dovuto al Malisani medesimo. Costi

tuitosi in giudizio, il convenuto contestava il fondamento della

domanda, deducendo che, in base agli art. 3, 4 e 16 delle condi

zioni generali del contratto, nessun risarcimento per il ritardo era

dovuto alla controparte, e chiedeva in via riconvenzionale la con

danna del Pieretto al pagamento della somma di lire 2.800.000

a saldo del prezzo nonché per risarcimento del danno.

Il tribunale, con sentenza del 12 maggio 1981, condannava il

Pieretto a pagare al Malisani la somma di lire 2.800.000 con gli interessi dal 1° giugno 1978. Il Pieretto appellava deducendo a

motivi: 1) che il tribunale aveva errato nel reputare valide clauso

le onerose contenute nel contratto de quo-. 2) che la forma scritta

richiesta ad substantiam per l'approvazione delle clausole vessa

torie è richiesta altresì per la ratifica, come nella specie, di con

tratto concluso da rappresentante senza potere. Il Malisani instava per la conferma della sentenza impugnata. La Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, con senten

za del 31 gennaio 1983, rigettava il gravame osservando, fra l'al

tro, quanto segue. Si legge nella raccomandata 19 luglio 1977, indirizzata da Giuseppe Pieretto al Malisani: «La presente per informarla che in data 1° dicembre 1976 abbiamo sottoscritto

un contratto di fornitura e posa serramenti a Preganziol via Ison

zo». Nel documento stesso, lo scrivente ritiene responsabile la

ditta Malisani della mancata consegna dei materiali nei termini

contrattuali e nelle successive missive del 14 settembre, 28 settem

bre e 17 ottobre 1977 egli fa espresso richiamo al contratto per evidenziare il ritardo della consegna, fino a ritenere, nella lettera

dell'11 novembre 1977, chiuso il rapporto commerciale. Le scrit

ture prodotte dimostrano non solo che Giuseppe Pieretto era a

conoscenza del contenuto del contratto stipulato dal figlio Giam

paolo, ma altresì che egli, facendo propria la sottoscrizione del

figlio per l'intero contratto, ha implicitamente convalidato anche

la firma che figura per l'approvazione di quelle clausole partico lari di cui invoca l'inefficacia.

Avverso la sentenza della corte veneta hanno proposto ricorso

per cassazione Giuseppe Pieretto, titolare della ditta Edilprocos, in via principale e in base a un solo motivo, ed Ennio Malisani, in via incidentale subordinata e in relazione a due motivi. Il Pie

retto e il Malisani hanno esperito controricorso nei confronti del

le avverse impugnazioni.

(1) Non constano precedenti negli esatti termini. Sulla inesistenza della ratifica del contratto, concluso dal falsus procu

rator, quand'essa non sia avvenuta nel rispetto delle forme prescritte per la conclusione del contratto, v. Cass. 11 gennaio 1973, n. 91, Foro it., Rep. 1973, voce Rappresentanza nei contratti, n. 19. V. anche, in moti

vazione, Cass. 17 gennaio 1983, n. 375, id., 1983, I, 2186, la quale affer ma che il conferimento della procura e la ratifica dell'atto compiuto sen za rappresentanza debbono rivestire la forma scritta anche nel caso in cui detta forma sia richiesta soltanto ad probationem, invece che ad sub

stantiam-, e Cass. 19 novembre 1984, n. 5890, id., Rep. 1984, voce cit., n. 8, dove si sostiene che, in mancanza di specifica autorizzazione del

rappresentato, il rappresentante incaricato della stipulazione di un con tratto non ha il potere di approvare specificamente per iscritto la clausola

derogativa della competenza territoriale che sia stata inserita tra le condi zioni generali predisposte dall'altro contraente.

In dottrina v., riassuntivamente, C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il

contratto, Giuffré, Milano, 1987, 114 ss.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Motivi della decisione. — È preliminare la riunione dei ricorsi, nella specie principale e incidentale subordinato, proposti contro

la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). La sentenza impugnata reputa che una ratifica globale, in for

ma scritta di un contratto, delle clausole vessatorie predisposte dall'altro contraente, stipulato dal rappresentante senza potere,

operi anche in relazione all'approvazione delle clausole stesse sot

toscritte specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dal falsuspro

curator, qualora risulti la volontà del dominus di far proprio nel

suo complesso quel contratto. Nell'unico motivo del ricorso prin

cipale si oppone a tale opinione che perché la ratifica estenda

la sua efficacia anche alle clausole onerose è necessario che essa

contenga un esplicito riferimento, scritto e specificamente sotto

scritto, alle clausole medesime. L'antitesi fa implicito richiamo

alle norme combinate degli art. 1341, 2° comma, e 1399, 2° com

ma, c.c. Si pone, inoltre, in rilievo che il tenore del documento

del 1° dicembre 1976, a cui si riferisce espressamente la sentenza

impugnata, non contiene alcun riferimento alle clausole vessatorie.

Il motivo è fondato. L'art. 1341 c.c., dopo avere, al 1° com

ma, subordinato l'efficacia delle condizioni generali di contratto,

predisposte da uno dei contraenti, alla loro conoscenza o possibi lità di conoscenza da parte dell'altro, stabilisce, nel 2° comma, che «in ogni caso» le clausole c.d. vessatorie non hanno effetto

se non sono specificamente approvate per iscritto.

La comparizione fra le due discipline — quella delle condizioni

generali e quella delle clausole in disamina — evidenzia che men

tre la prima opera sul piano sostanziale della scientia del con

traente più debole e dell'affidamento secondo l'ordinaria diligen za — con riferimento alla contrattazione standardizzata — po nendo problemi di verifica dell'idoneità concreta di strumenti di

comunicazione, la seconda — più rigorosa — trasferisce la prote zione di quel contraente sul piano della legalità formale, stabilen

do un requisito di forma costitutiva che, per la sua categoricità,

supera e relega nell'irrilevanza ogni considerazione contenutistica

dell'effettivo stato soggettivo di conoscenza del contraente mede

simo. Nonostante il generico riferimento alla inefficacia, nel te

sto legislativo, il difetto del requisito formale in discorso produce la nullità della clausola perché, nella fattispecie astratta, esso in

terferisce nel momento genetico del patto, impedendo che all'ac

cordo delle parti segue l'effetto tipico fisiologico. Nel paradigma

normativo, infatti, quel difetto comporta innanzitutto l'inattitu

dine del consenso all'esplicazione dell'autonomia negoziale e non

è senza significato esegetico la collocazione della norma nella se

zione del codice destinata alla disciplina della conclusione del con

tratto. La logica del codice stesso, dunque, quale espressa negli art. 1325, n. 4, e 1350, attrae nell'orbita della nullità il difetto

del requisito essenziale dell'approvazione specifica per iscritto delle

clausole vessatorie. È per questo che, in tema di tali clausole, è assolutamente inconferente una mera loro consapevolezza da

parte «dell'altro contraente», la quale non sia tratta da un'ap

provazione specifica per iscritto, non potendo lo stato soggettivo di quella parte surrogare l'assenza del requisito imposto imperati vamente dal legislatore per il realizzarsi del corrispondente patto

negoziale. In altri termini, dappoiché la carenza di forma costitutiva ren

de la clausola giuridicamente nulla, l'efficacia che da questa sa

rebbe discesa non può derivare da una pura e semplice condizio

ne soggettiva a cui l'ordinamento, proprio nel quadro dell'impe ratività del requisito formale introdotto, non riconosce rilevanza

negoziale. Acclarato che la specifica approvazione per iscritto, richiesta

nel 2° comma dell'art. 1341 c.c., è una forma ad substantiam

(negli stessi sensi, Cass., sez. un., 11 novembre 1974, n. 3508, Foro it., Rep. 1974, voce Contratto in genere, n. 119; 13 ottobre

1960, n. 2721, id., Rep. 1960, voce Assicurazione (contratto), n. 62; 3 maggio 1954, n. 1362, id., Rep. 1954, voce Obbligazioni e contratti, n. 125), è, infine, consequenziale — a norma dell'art.

1399 c.c. — che lo stesso rigore formale sia richiesto per la vali

dità della ratifica di dette clausole, atteso che quest'ultima deve

avvenire con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusio

ne del contratto e, a fortiori, delle singole pattuizioni di cui esso

consta.

Nella specie, nota esattamente il ricorrente principale, la sen

tenza impugnata ammette l'assenza della specifica approvazione

per iscritto, da parte del dominus negotii, della clausola di esone

ro del Malisani dalla responsabilità per ritardo dell'adempimen

to, sottoscritta specificamente dal rappresentante senza potere.

Il Foro Italiano — 1988.

Essa incorre, peraltro, in illegittimità nel riconoscere tuttavia ef

fetto monogenetico alla clausola stessa, sulla base di una inter

pretazione della globalità della ratifica, la quale si traduce in so

stanziale elusione dell'insopprimibile requisito formale imposto dal legislatore.

Nel secondo motivo del ricorso incidentale subordinato — mo

tivo che, prospettando una questione preliminare, deve essere an

teposto nella disamina all'altro dell'impugnazione medesima —

si contesta alla sentenza di appello di non motivare circa l'am

missibilità del «rilievo», mosso da Giuseppe Pieretto, di carenza

nel figlio Giampaolo, del potere di rappresentarlo. All'uopo, si

sostiene essersi invano dedotto che quel «rilievo» era inammissi

bile perché costituiva una domanda tardivamente proposta solo

con la comparsa conclusionale nel primo grado del giudizio. Il motivo è inconsistente. Innanzitutto, nel profilo dedotto con

riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura non ha rilevanza

giuridica perché in tema di legittimità o non delle vicende proces suali interne la motivazione della sentenza impugnata non ha al

cuna incidenza, potendo e dovendo questa corte conoscere quei fatti direttamente dalla disamina degli atti relativi. In secondo

luogo, nel profilo propriamente processuale, la implicita denun

cia, d'inammissibilità è infondata, dato che la carenza del confe

rimento dei poteri rappresentativi a Giampaolo Pieretto è stata

sempre dedotta dal titolare della ditta Edilprocos nel quadro del

l'originaria domanda di risarcimento dei danni, come difesa o

contro-eccezione paralizzante l'avversa adduzione della vincolati

vità della clausola di esonero sottoscritta dallo stesso Giampaolo Pieretto e non come domanda ulteriore di autonomo accertamen

to negativo del difetto di rappresentanza. Nel primo motivo del ricorso incidentale subordinato — de

nunciandosi la violazione dell'art. 1398 c.c. e il difetto di motiva

zione — si lamenta che la sentenza impugnata non prenda in

considerazione che, come sostenuto dal Malisani in entrambi i

gradi del giudizio di merito, Giampaolo Pieretto, anziché essere

un falsus procurator del padre, era rappresentante di lui, abilita

to, con procura scritta, a sottoscrivere anche la clausola vessato

ria de qua. Il motivo, pur teoricamente preliminare, nel merito, alle do

glianze mosse nell'impugnazione principale, in concreto non le

assorbe perché è formulato subordinatamente all'accoglimento del

ricorso principale. In tal guisa, esso non elimina a priori l'eventuale rilevanza de

cisoria dei principi enunciati da questa corte nella disamina del

ricorso principale ma, semplicemente, tende a provocarne la con

creta inapplicabilità in conseguenza dello sperato accertamento

positivo di una situazione (esistenza di procura scritta, estesa al

l'approvazione della clausola vessatoria) escludente, nel fatto, l'i

potesi inizialmente accertata dal giudice del merito e sulla quale necessariamente poggia detta enunciazione.

Il motivo è fondato. La sentenza d'appello non si occupa della

questione ricordata nel motivo di ricorso, in esame, né è negato dal ricorrente principale, nella memoria depositata avverso il ri

corso incidentale, che il Malisani abbia tempestivamente sostenu

to l'esistenza della procura scritta specifica suddetta. Giuseppe Pieretto si limita ad argomentare che quella difesa dell'avversario

sarebbe infondata. Orbene, questa corte non può sostituirsi al

giudice del merito nell'accertamento e nel vaglio del fatto dedot

to dalla parte, né può esentare il giudice stesso da quel compito, che il fatto possa rivestire rilievo decisorio. Essenziale, perciò,

per l'accoglimento del motivo del ricorso incidentale, è che l'ipo tesi non controllata né valutata nella sentenza impugnata potreb be effettivamente integrare una ratio decidendi della lite. Per questo verso è persino ovvio, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'esistenza

accertata di una procura scritta contenente specifica attribuzione

del potere di approvare la clausola vessatoria de qua inciderebbe

decisivamente sulla definizione della lite, superando ogni proble ma di necessità di una valida ratifica.

In conclusione, riuniti i ricorsi, si deve accogliere il ricorso prin

cipale e il primo motivo di quello incidentale subordinato; riget tare il secondo motivo di quest'ultimo ricorso; cassare la senten

za impugnata, nei punti interessati dai motivi accolti; e rinviare

la causa a giudice pari-ordinato a quello di appello — giudice che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Venezia — perché l'esamini e la decida tenendo conto dei motivi di cassa

zione e uniformandosi, secondo l'alternativa sopra precisata, al

pertinente principio di diritto enunciato da questa corte.

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