sezione III civile; sentenza 19 gennaio 1988, n. 356; Pres. Lo Surdo, Est. Rebuffat, P. M. DiRenzo (concl. conf.); Zaccaria (Avv. G. Guerra, Pennisi) c. Soc. Fiba (Avv. Zaffarani, Fava). CassaTrib. Genova 23 settembre 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1147/1148-1165/1166Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181192 .
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PARTE PRIMA
A tali principi si è attenuta l'impugnata sentenza la quale non
merita le censure che sono state formulate nel primo motivo del
ricorso. Le suesposte considerazioni sono esaustive senza che pos sano aver rilievo, al fine di escludere la legittimazione passiva del comune di Civita Castellana, le particolari disposizioni ammi
nistrative (circolari regionali e provvedimenti ministeriali), con
cernenti limiti e modalità di erogazione di fondi per la gestione della contabilità «stralcio» di cui si è parlato.
Non rileva, infine, quanto alla questione della legittimazione
passiva, l'art. 23 ter d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito,
con modificazioni, in 1. 29 febbraio 1980 n. 33, norma che si
assume trascurata dal tribunale e che, per quel che qui interessa,
si limitava a prevedere un accertamento dell'effettiva consistenza
dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979 degli enti
ospedalieri cessati, da effettuarsi dalle regioni, con la collabora
zione delle Usi, entro il 31 ottobre 1980, e prevedeva, inoltre,
che, con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello della sanità e udito il consiglio sanitario nazionale, fossero stabi
lite le modalità per l'erogazione, attraverso le regioni, delle som
me necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse come sopra accertate.
Proprio, infatti, alla stregua di detta disposizione legislativa, la circolare n. 50 del 27 settembre 1980 dell'assessorato sanità
igiene-ambiente della regione Lazio (nel fascicolo del resistente
Nelli) stabiliva testualmente: «Saranno quindi attribuite ai comu
ni competenti le somme che il ministero del tesoro deve trasferire
alla regione in applicazione dell'art. 23 ter d.l. 30 dicembre 1979
n. 663, convertito, con modificazioni, nella 1. 29 febbraio 1980
n. 33, che prevede un apposito meccanismo per la definitiva estin
zione delle pregresse passività degli enti ospedalieri». Dal che si desume, ancora una volta, la legittimazione passiva
del comune di Civita Castellana, al quale erano destinate, nel
l'ambito della titolarità della gestione-stralcio, le somme occor
renti per la definitiva estinzione delle pregresse passività degli enti
ospedalieri risultate all'accertamento da effettuarsi dalle regioni, con la collaborazione delle Usi, entro il 31 ottobre 1980.
Va disatteso anche il secondo motivo del ricorso poiché non
rileva che la statuizione di condanna del comune di Civita Castel
lana non risulti espressamente rivolta al detto comune in quanto titolare della contabilità «stralcio»; a parte il rilievo che la legitti mazione passiva del comune in tale qualità risulta affermata nella
motivazione della sentenza impugnata, di cui si deve tener conto
ai fini dell'interpretazione dei limiti della decisione, proprio in
considerazione della sua titolarità della contabilità «stralcio».
Il terzo ed ultimo motivo va disatteso in quanto, una volta
affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della
domanda principale (pagamento di differenza retributiva), ne de
rivava la giurisdizione anche in ordine alle richieste accessorie
relative alla rivalutazione monetaria del credito di lavoro aziona
to in giudizio e agli interessi (art. 429, 3° comma, c.p.c.). Ad ogni buon conto, poiché il ricorrente sembra formulare,
oltre che una questione di giurisdizione, anche di competenza fun
zionale, in ordine alla domanda relativa alla rivalutazione mone
taria e agli interessi da liquidarsi ai sensi del citato art. 429, va
rilevato che, nella controversia promossa davanti al giudice ordi
nario dal pubblico dipendente, per conseguire, con riguardo a
crediti di lavoro, la rivalutazione monetaria, la formazione del
giudicato interno, oltre che sulla giurisdizione, anche sull'appli cabilità del rito delle cause di lavoro (implicita su questo secondo
aspetto nella fattispecie), rende incontestabile l'applicabilità degli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. in tema di riconoscimento
e determinazione della svalutazione medesima (Cass. 25 gennaio
1985, n. 359, id., Rep. 1985, voce Contabilità dello Stato, n. 58).
Il Foro Italiano — 1988.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 19 gen naio 1988, n. 356; Pres. Lo Surdo, Est. Rebotfat, P. M. Di
Renzo (conci, conf.); Zaccaria (Avv. G. Guerra, Pennisi) c.
Soc. Fiba (Avv. Zaffarani, Fava). Cassa Trìb. Genova 23 set
tembre 1982.
Locazione — Legge 392/78 — Regime vincolistico — Somme in
debitamente corrisposte dal conduttore — Azione di ripetizione — Termine per la proposizione — Trasferimento della proprie tà dell'immobile al conduttore — Decorrenza (L. 26 novembre
1969 n. 833, norme relative alle locazioni degli immobili urba
ni, art. 8; d.l. 19 giugno 1974 n. 236, provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, art. 2 sexies; d.l. 25 giugno 1975 n. 255, prov vedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sub
locazione degli immobili urbani, art. 1 septies; 1. 27 luglio 1978
n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 79). Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Trasferimento a titolo oneroso dell'immobile — Prelazione del conduttore — Esercizio — Effetti (L. 27 lu
glio 1978 n. 392, art. 38).
Nei casi in cui il conduttore si renda acquirente dell'immobile
locato, il termine perentorio di sei mesi dalla riconsegna, stabi
lito negli art. 8, 2° comma, I. 833/69, 2 sexies d.l. 236/74,
1 septies d.l. 255/75 e 79 I. 392/78 per la proposizione, da
parte del conduttore medesimo, dell'azione di ripetizione nei
confronti del locatore delle somme sotto qualsiasi forma corri
sposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti negli indicati testi normativi, decorre dalla data del mutamento del titolo di
godimento da detenzione qualificata per locazione a esercizio
del diritto di proprietà. (1)
(1) In senso conforme, v., con riferimento al termine di cui all'art.
79, cpv., 1. 392/78, Pret. Taranto 2 giugno 1987, Arch, locazioni, 1987,
544, e Pret. Molfetta 3 aprile 1987, ibid., 561. Sulla scorta dell'interpre tazione in senso logico del termine «riconsegna» adoperato dalla disposi zione ora citata, la giurisprudenza di merito ritiene anche che qualora la proprietà dell'immobile locato venga trasferita ad un terzo, che suben
tri nel rapporto locativo, il termine per proporre l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del locatore alienante decorre dal giorno in
cui il trasferimento stesso è comunicato al conduttore; v. Trib. Roma
12 novembre 1986, Rass, equo canone, 1987, 150; Pret. Napoli 22 marzo
1985, Foro it., Rep. 1985, voce Locazione, n. 499; Pret. Taranto 15 mar
zo 1983, id., Rep. 1983, voce cit., n. 549. D'altra parte, si puntualizza che il termine semestrale in questione de
corre comunque dal giorno dell'effettivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore, indipendentemente dalla scadenza della locazione; v. Pret.
Torino 10 ottobre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 502 (e in Locazioni
urbane, 1985, 121); e, in relazione all'art. 8 1. 833/69, Cass. 28 maggio 1986, n. 3588, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 320.
Circa la natura «decadenziale» del termine ex art. 79 cit. (la cui inos
servanza è rilevabile d'ufficio e rende improponibile la domanda), oltre alla giurisprudenza fin qui citata, v. Pret. Bologna 7 febbraio 1984, id.,
Rep. 1984, voce cit., n. 458; Pret. Taranto 4 marzo 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 937; Conc. Molfetta 24 novembre 1984, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 503; e, da ultimo, Pret. Torino 3 giugno 1985, Giur. it., 1987, I, 2, 131, con nota di richiami di F. Trifone.
Sul problema (variamente risolto) del rapporto tra il termine di deca
denza in argomento e la prescrizione dei crediti per i quali si agisce, cfr.
i richiami nella nota di D. Piombo a Corte cost. 23 giugno 1987, n. 236, Foro it., 1987, I, 2282.
Nel senso che la presentazione della domanda di conciliazione ex art.
44 1. 392/78 (il cui esperimento è obbligatorio ove si tratti di determinare il canone legale della locazione) non ha alcuna incidenza sul decorso del
termine di decadenza previsto dal successivo art. 79, 2° comma, v. le
citate Pret. Torino 3 giugno 1985 e 10 ottobre 1984, e Pret. Bologna 7 febbraio 1984; nonché Pret. Roma 7 marzo 1985, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 504. Tale indirizzo (criticato, in dottrina, da G. Saivadori del
Prato, Termine di proposizione dell'azione per ripetizione di somme cor
risposte in violazione della legge 392/78, in Locazioni urbane, 1984, 506) sembra, peraltro, in contrasto con l'opinione ripetutamente espressa dalla
Cassazione, secondo cui il ricorso per il tentativo di conciliazione ex art.
44 cit. costituisce, con la domanda di determinazione del canone di cui
all'art. 45, componente di un'unica domanda giudiziale; v. sent. 20 feb
braio 1987, n. 1841, Foro it., 1987, I, 2787, con nota di richiami; ed
inoltre sent. 4 febbraio 1985, n. 765, id., Rep. 1985, voce cit., n. 840; 20 febbraio 1987, n. 1836, Riv. giur. edilizia, 1987, I, 401.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Qualora il trasferimento a titolo oneroso dell'immobile urbano
locato per uso diverso dall'abitazione si compia, a norma del
l'art. 38 l. 392/78, nei confronti del conduttore che all'uopo abbia esercitato il diritto di prelazione, l'effetto traslativo del
diritto di proprietà e il mutamento del titolo del godimento dell'immobile si verificano con la stipulazione del contratto di
compravendita previsto dal 4° comma del citato art. 38, conse
guendo all'esercizio del diritto di prelazione semplicemente l'ob
bligo del locatore di stipulare con il conduttore il contratto
corrispondente alla denuntiatio (o comunicazione) da lui ese
guita ai sensi dell'art. 38, 1° comma. (2)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 7 novem
bre 1987, n. 8247; Pres. Colesanti, Est. Taddeucci, P. M.
Amirante (conci, diff.); Sinceri (Avv. Caminiti) c. Piperno e
altri (Avv. Scatozza). Cassa App. Roma 8 ottobre 1984.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Trasferimento a titolo oneroso dell'immobile — Prelazione del conduttore — «Denuntiatio» del locatore —
Natura (Cod. civ., art. 1326; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 38). Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Trasferimento a titolo oneroso dell'immobile — Prelazione del conduttore — Esercizio — Pagamento del
prezzo — Termine — Omessa indicazione nella «denuntiatio»
del locatore — Ritardo nel pagamento del prezzo — Responsa
bilità del conduttore — Condizioni (Cod. civ., art. 1175, 1184,
1206; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 38).
La denuntiatio prevista dall'art. 38 l. 392/78 a carico del locatore
che intende trasferire a titolo oneroso l'immobile non costitui
sce una proposta di vendita rivolta al conduttore, ma è espres sione di osservanza di un obbligo legale di infomativa diretto
a mettere in grado il conduttore di esercitare, ove ne ricorrano
i presupposti, il diritto potestativo di prelazione, il cui esercizio
nelle forme e nei tempi dovuti (sempre che ne sussistano i pre
supposti) produce automaticamente l'effetto traslativo dell'im
mobile. (3)
(2-4, 6-7) I. - Le riprodotte sentenze 356/88 e 8247/87 evidenziano
il profondo, ulteriore contrasto verificatosi all'interno della terza sezione
civile della Cassazione in ordine alla definizione del meccanismo di acqui sto della proprietà da parte del conduttore che eserciti la prelazione ex
art. 38 1. 392/78. Il contrasto non verte sulla natura della denuntiatio che il locatore in
tenzionato ad alienare l'immobile è tenuto ad effettuare ai sensi del 1°
comma dell'articolo citato, poiché la corte di legittimità, dopo una inizia
le adesione alla tesi della natura di «proposta contrattuale» di vendita
dell'atto in questione (tesi ancora seguita, tra i giudici di merito, da Trib.
Rieti 17 aprile 1987, Giust. civ., 1987, I, 1543), operata nella motivazione
di alcune sentenze, s non addirittura in obiter (v. Cass. 24 ottobre 1983, n. 6256, Foro it., 1983, I, 3005, con osservazioni di D. Piombo, e Cass.
27 marzo 1984, n. 2023, id., 1984, I, 2477), ha decisamente e ripetuta mente affermato che la comunicazione o denuntiatio del locatore non
ha natura contrattuale, ma costituisce «espressione di osservanza di un
obbligo legale» di informativa o di «interpello». V., in questo senso, anteriormente alle pronunzie che si riportano: Cass. 26 ottobre 1985, n.
5283, e 9 maggio 1985, n. 2897, id., 1985, I, 3105; 17 aprile 1986, n.
2726, e 10 aprile 1986, n. 2521, id., 1986, I, 2161, tutte con note di
richiami ed osservazioni di D. Piombo; nonché Cass. 23 luglio 1986, n.
4729, id., Rep. 1986, voce Locazione, nn. 233, 238, in motivazione (che
può leggersi in Nuova giur. civ., 1987, I, 93, con nota di S. Giove), e 29 luglio 1987, n. 6576, Arch, locazioni, 1987, 644.
Le divergenze sulla intepretazione dell'art. 38 1. 392/78 emerse nell'am
bito della Cassazione riguardano, invece, gli effetti dell'esercizio della
prelazione da parte del conduttore (che ne abbia il diritto): mentre, inve
ro, nelle menzionate sentenze del 1985 (o almeno nella 5283/85) la Supre ma corte aveva mostrato di propendere per il carattere di per sé non
vincolante per il locatore della adesione del conduttore alle condizioni
di vendita comunicategli, le successive sentenze 2726e 2521/86 avevano
segnato una netta inversione di rotta, ricollegando automaticamente all'e
sercizio del diritto (potestativo) di prelazione nei modi e termini di legge
l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte del conduttore, ed attri
buendo alla stipulazione del contratto di cui al 4° comma dell'art. 38 una
funzione di mero accertamento. Quest'ultimo indirizzo, riproposto nelle
successive sentenze 4729/86 e 6576/87, entrambe citate, nonché dalla qui
riportata Cass. 8247/87, viene invece consapevolmente abbandona
li Foro Italiano — 1988.
Qualora nella comunicazione del locatore prevista dal 2° comma
dell'art. 38 I. 392/78 non sia contenuta alcuna indicazione cir
ca il termine per il pagamento del corrispettivo (da quantificare in ogni caso in denaro) della alienazione dell'immobile, ed il
locatore medesimo, benché sollecitato tempestivamente dal con
duttore che eserciti il diritto di prelazione, si sia rifiutato di
fornire chiarimenti al riguardo (contravvenendo cosi ai doveri
di collaborazione e di correttezza conseguenti all'avvenuto per
fezionamento della vicenda traslativa dell'immobile in favore del conduttore), al conduttore acquirente non può essere impu tato alcun ritardo nel pagamento del prezzo ove abbia invitato
il locatore a comparire avanti al notaio, per la stipulazione del
contratto di vendita ed il contestuale versamento del prezzo,
fissando una data compresa nel termine legale di novanta gior ni dalla denuntiatio; nel caso, invece, in cui abbia fissato per dette incombenze una data successiva al predetto termine di
novanta giorni, il conduttore può essere ritenuto responsabile del ritardo nel pagamento del prezzo, in base ad una valutazio
ne comparativa della sua condotta e di quella del locatore, solo
se quest'ultimo abbia provato l'operatività per il pagamento del termine legale di novanta giorni, piuttosto che del termine
più ampio eventualmente pattuito con il terzo aspirante acqui
rente, ed abbia inoltre allegato e dimostrato di avere interesse
alla esatta e tempestiva prestazione di pagamento, tale da giu
stificare il rigetto dell'offerta di versamento del prezzo (con
contestuale stipulazione del contratto) in data successiva alla
scadenza del termine indicato da! 4° comma del citato art. 38. (4)
to dalla più recente pronunzia del gennaio 1988, la quale esclude che l'esercizio della prelazione di cui al 3° comma dell'art. 38 cit. produca effetti reali, e vi ricollega per il locatore solo l'obbligo di stipulare il
contratto (preliminare o definitivo) secondo le condizioni da lui stesso
comunicate al conduttore. Cass. 356/88 critica apertamente l'assunto della citata Cass. 2726/86
(così come, del resto, questa aveva fatto a sua volta, in relazione alla
tesi propugnata dalle precedenti decisioni del 1985), osservando che «l'i
dentificare un negozio di accertamento nel contratto di compravendita
previsto dall'art. 38 cit. non può discendere dall'interpretazione della norma, anzi concretizza una escogitazione, una operazione di plastica legislativa, che, per quanto elegante e coerente con la presupposta accezione della
prelazione del conduttore come diritto potestativo a effetto reale, non
è consentita al giudice»; e perviene, quindi, ad affermare il principio rias
sunto nella seconda massima argomentando dalla formulazione dell'art.
38 1. 392/78 e dal collegamento posto dal 4° comma di esso tra la stipula zione del contratto ed il pagamento del prezzo da parte del conduttore, e tenendop d'altra parte presenti la tradizionale costruzione del fenomeno
della prelazione in ipotesi analoghe e l'esigenza (altrimenti di difficile se
non impossibile soddisfazione) di garantire alle parti, anche nel caso di
esercizio della prelazione ex art. 38, gli ordinari mezzi di tutela spettanti a qualsiasi contraente, data la «non significativa» differenziazione tra
la situazione esaminata e quella che si verifica nel caso della stipulazione del contratto di compravendita.
La tesi da ultimo seguita dalla Cassazione trova concorde Trib. Milano
21 febbraio 1985, Foro it., 1985, I, 3106, con nota di richiami e osserva
zioni di D. Piombo. Nello stesso senso, in dottrina, v. inoltre: G. Fur
giuele, Contributo allo studio della struttura delle prelazioni legali, Milano,
1984, 123; R. Triola, L'esercizio della prelazione urbana (nota a Cass.
2726 e 2521/86), in Giust. civ., 1986, I, 2843; E. Caputo, Esercizoi della
prelazione e stipula del contratto (nota a Trib. Como 25 febbraio 1986),
id., 1987, 1, 1557; Id., Il diritto di prelazione nella nuova disciplina delle
locazioni urbane, Padova, 1987, 91 ss., 128 ss.
Circa la esperibilità dell'azione costitutiva ex art. 2932 c.c. da parte del conduttore che abbia esercitato la prelazione, nel caso di rifiuto del
locatore di stipulare il contratto di vendita, v., anche in senso affermati
vo, Trib. Como 25 febbraio 1986, Giust. civ., 1987, 1555. Di diverso
avviso è al riguardo A. Zimatore (Bozzi-Confortini-Del Grosso), Lo
cazioni di immobili urbani, voce del Novissimo digesto, appendice, Tori
no, 1983, IV, 1040 ss., secondo il quale il conduttore potrebbe agire solo
ai sensi dell'art. 1337 c.c. In dottrina, ripropongono la tesi della natura di «proposta contrattua
le» di vendita della denuntiatio di cui all'art. 38, 1° comma, 1. 392/78:
F. Sarchi, La «denuntiatio» nella prelazione urbana (nota a Trib. Geno
va 13 dicembre 1983), in Giur. merito, 1985, 870; C. Scongnamiglio,
Osservazioni sulla natura della comunicazione del locatore ex art. 38 I.
n. 392 del 1978 (nota a Cass. 2897 e 5283/85), in Giur. it., 1986, I,
1, 1377; L. Pierallini, Considerazioni sulla natura giuridica della «de
nuntiatio» nella prelazione legale e volontaria, in Rass. dir. civ., 1987, 134. Secondo M. Eroli, La natura della «denuntiatio» nella prelazione urbana: quali incertezze? (nota a Cass. 2726/86), in Giur. it., 1987, I,
1, 895, invece, la formulazione dell'art. 38 in questione, e in particolare del 4° comma, costituisce «segno evidente. . . della libertà lasciata al lo
catore di decidere fino all'ultimo se contrattare o meno».
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1151 PARTE PRIMA
Ill
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 18 marzo
1987, n. 2721; Pres. Novelli, Est. Rebuffat, P. M. Fedeli
(conci, conf.); Morel (Avv. Ventura, Pazienza) c. Invernizzi
e altri (Avv. D'Astice). Cassa App. Milano 7 dicembre 1982.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Trasferimento a titolo oneroso dell'immobile — Riscatto del conduttore — Giudizio di riscatto — Litiscon
sorzio necessario dell'alienante — Insussistenza (Cod. proc. civ.,
art. 102; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 39). Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Trasferimento a titolo oneroso dell'immobile — Prelazione del conduttore — «Denuntiatio» del locatore —
Modalità — Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario —
Equipollenti — Ammissibilità — Limiti (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 38).
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Trasferimento a titolo oneroso dell'immobile — Prelazione del conduttore — «Denuntiatio» del locatore —
Modalità — Inosservanza — Rinunzia del conduttore alla pre lazione — Nullità (Cod. civ., art. 1418; 1. 27 luglio 1978 n.
392, art. 38).
L'azione di riscatto proposta, ai sensi dell'art. 39 l. 392/78, dal
conduttore di immobile urbano che assuma violato il suo dirit
to di prelazione, è diretta nei soli confronti dell'acquirente, e
l'alienante non è, quindi, litisconsorte necessario nel relativo
giudizio. (5) L'obbligo della denuntiatio previsto dal 1° comma dell'art. 38
l. 392/78 può essere assolto anche con modalità diverse da quella — prescritta dalla norma — della notificazione a mezzo di uf
ficiale giudiziario, a condizione però che la comunicazione al
conduttore sia eseguita con modalità realmente equipollenti a
quella anzidetta per struttura e per effetto, e cioè caratterizzate
dalla consegna ufficiale (dotata cioè dell'attributo della pubbli ca fede) al conduttore di un atto scritto del locatore contenente
con certezza le indicazioni e l'invito (ad esercitare la prelazio
ne) prescritti dalla legge. (6) In assenza di una denuntiatio eseguita con la notificazione a mez
zo di ufficiale giudiziario o con altre modalità realmente equi
pollenti per struttura ed effetto, è nulla, per mancanza
dell'oggetto, la rinunzia del conduttore al diritto di prelazione di cui all'art. 38 I. 392/78. (7)
II. - La sentenza 8247/87 della Cassazione, prendendo in considerazio
ne il dovere di collaborazione e di correttezza che deriva — per le parti della locazione — dall'esercizio della prelazione ex art. 38 1. 392/78, in relazione alla stipulazione del contratto di cui al 4° comma e al conte stuale pagamento del prezzo esamina, in particolare il problema del mo do in cui è tenuto a comportarsi il conduttore, qualora il locatore non
gli abbia fornito né nella denuntiatio né successivamente alcuna indica zione circa il termine per il pagamento. In proposito, v. anche, nella
motivazione, Trib. Como 25 febbraio 1986, cit., e, in dottrina, E. Capu
to, op. cit., 127 ss. La sentenza in rassegna sottolinea che il termine di novanta giorni dal
la denuntiatio, fissato dall'art. 38 per il pagamento del prezzo contestual mente alla stipula del contratto, opera nei confronti del conduttore solo se il locatore-proprietario non abbia pattuito un termine più ampio con eventuali terzi che aspirano ad acquistare l'immobile, e comunque che nella denuntiatio il locatore medesimo può indicare, circa il tempo del
pagamento, una condizione «diversa (e per il conduttore più favorevole)»
rispetto a quella stabilita dalla legge. A quest'ultimo riguardo, per la non abbreviabilità del termine di novanta giorni fissato dal 4° comma dell'art. 38, v. Eroli, La natura della «denuntiatio», cit., e Caputo, op. loc. cit.\ di opinione contraria è, invece, Scognamiglio, Osservazioni sul la natura della comunicazione del locatore, cit.
Per la esperibilità dell'azione di riscatto ex art. 39 1. n. 392/78 nel caso che l'immobile sia stato venduto a terzi a condizioni di pagamento più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, v. Trib. Vercelli 28 ottobre 1985, Giur. merito, 1987, 83, nonché, per una fattispecie partico lare, Trib. Milano 4 luglio 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 255
(per esteso in Arch, locazioni, 1986, 305). III. - Con la sentenza 2721/87 la Corte di cassazione puntualizza le
modalità validamente utilizzabili, oltre quella della notifica a mezzo di ufficiale giudiziario prevista dall'art. 38 1. 392/78, ai fini della denuntiatio.
La giurisprudenza di merito si è finora pronunziata in senso meno ri
goroso rispetto alla corte di legittimità, considerando anche la lettera rac comandata equipollente idoneo per la comunicazione del latore; v. App.
Il Foro Italiano — 1988.
IV
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 6 feb
braio 1987, n. 1212; Pres. Scribano, Est. Laudato, P. M. De
Martini (conci, conf.); Innocenti e altra (Avv. Bianco) c. Dit
ta carrozzeria Saw; Ditta carrozzeria Saw (Avv. Guarducci) c. Innocenti e altra. Conferma App. Firenze 9 settembre 1982.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Trasferimento a titolo oneroso dell'immobile — Riscatto del conduttore — Pagamento del prezzo — Termi
ne — Decorrenza — Opposizione del retrattato — Nozione —
Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 39).
In tema di riscatto ex art. 39 I. 392/78, l'opposizione dell'acqui rente retrattato, che determina la decorrenza del termine per il pagamento del prezzo dal passaggio in giudicato della senten
za che definisce il giudizio, non è soltanto quella che investe
la sussistenza delle condizioni soggettive o oggettive ai fini di
un utile esercizio del riscatto, ma anche quella che in qualsiasi modo operi perché il diritto potestativo del retraente di suben
trare nella qualità di acquirente del bene con effetti ex tunc,
mediante la dichiarazione unilaterale rivolta al retrattato, non
trovi immediata e diretta soddisfazione (nella specie, la corte
ha ritenuto corretta la pronunzia del giudice dell'appello che
aveva ravvisato una opposizione nella dichiarazione dell'acqui rente retrattato che, pur affermando di non opporsi al riscatto,
aveva aggiunto che il prezzo risultante dall'atto di vendita do
veva intendersi maggiorato di tutti gli esborsi accessori, come
sarebbe stato provato in giudizio). (8)
Lecce 10 giugno 1983, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 358; Trib. Taran
to 13 giugno 1984, ibid., n. 359. Analogamente, per l'esercizio della pre lazione da parte del conduttore (per il quale, ugualmente, il 3° comma dell'art. 38 prevede la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario), v. Trib. Genova 25 novembre 1986, Arch, locazioni, 1987, 123. Per Trib. Genova 13 dicembre 1983, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 360 (riportata in Giur. merito, 1985, 870, con nota adesiva di F. Sarchi), per la denuntia tio del locatore è comunque necessaria ad substantiam la forma scritta.
Per ulteriori ragguagli sulle modalità di comunicazione prescritte dal l'art. 38 cit., v. Cass. 16 giugno 1984, n. 3605, Foro it., 1984, I, 2477, con nota di richiami. Adde, in dottrina Caputo, op. cit., 97 ss., secondo il quale la mancata osservanza di dette modalità «è destinata a rimanere senza conseguenze quando risulti provata la conoscenza effettiva dell'atto da parte del suo destinatario».
IV. - Nella fattispecie Cass. 2721/87, una volta esclusa la validità ed
efficacia della denuntiatio, ha ritenuto nulla la rinunzia del conduttore al diritto di prelazione, in quanto riguardante un diritto non ancora sor to. L'affermazione ha carattere di novità in tema di prelazione urbana, ma trova precedenti conformi in materia di prelazione agraria, come si ricorda nella motivazione; al riguardo v., da ultimo, Cass. 3 settembre
1985, n. 4590, Foro it., Rep. 1985, \oc.e Agricoltura, n. 131 (per esteso in Vita not., 1986, 176, con nota di R. Triola), che ha ritenuto nulla la rinunzia del diritto di prelazione anteriormente alla denuntiatio.
Sulla validità della rinunzia manifestata dal conduttore al momento in cui può esercitare il diritto di prelazione ex art. 38 1. 392/78, v., inve
ce, Trib. Milano 15 dicembre 1980, Foro it., Rep. 1981, voce Locazione, n. 279 (e in Giust. civ., 1981, I, 1446, con nota di E. Caputo).
Sull'analogo problema della rinunziabilità del diritto del conduttore di immobile non abitativo alla indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 (e 69) 1. 392/78, v. Cass. 12 novembre 1986, n. 6634, Foro it., 1987, I, 2825, con osservazioni di A. Cappabianca.
(5, 8) Con le sentenze 1212 e 2721/87 la Cassazione interviene per la
prima volta su alcuni aspetti della problematica relativa al riscatto del conduttore previsto dall'art. 39 1. 392/78.
I. — Circa il principio, affermato dalla più recente di tali pronunzie, che l'azione di riscatto debba essere proposta solo nei confronti di chi abbia acquistato l'immobile locato in violazione della prelazione, e che
quindi il locatore-alienante non è litisconsorte necessario, la giurispruden za di merito è concorde; v. Trib. Termini Imerese 19 novembre 1982, Foro it., Rep. 1983, voce Locazione, n. 342; Trib. Foggia 7 maggio 1981, id., Rep. 1981, voce cit., n. 290; e Trib. Venezia 30 aprile 1981, ibid., n. 292. In tema di prelazione agraria, oltre ai precedenti citati in motiva zione dalla sentenza che si riporta, v. Cass. 2 aprile 1984, n. 2159, id., Rep. 1984, voce Agricoltura, n. 157 (per esteso in Nuova giur. civ., 1985, I, 248, con nota di E. Gabrielli) (che ritiene tuttavia ammissibile la chia mata in causa del proprietario alienante da parte del retrattato, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.); nonché Cass. 22 novembre 1985, n. 5785, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 178, nel senso della irrilevanza della dichiarazio ne di riscatto indirizzata al solo proprietario-venditore.
In dottrina, v. per tutti R. Aloisio, in Equo canone, Padova, 19802, 466 ss., il quale rileva che per «opinione dominante. . . la domanda
giudiziale di riscatto debba proporsi rispetto al terzo acquirente owe
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Geno
va, depositato I'll giugno 1980, Mario Benedetto Zaccaria, pre messo di avere condotto in locazione dal 1° dicembre 1947 gli immobili siti in Genova, corso Buenos Aires, costituiti da un ne
gozio con cantina e da un appartemento, di proprietà della socie
tà immobiliare Concordia, successivamente fusasi con la s.p.a.
Fiba; premesso, altresì, che il canone di lire 2.250, inizialmente
pattuito per detti locali, era stato sottoposto a numerosi e conti
nui aumenti nel corso degli anni; tanto premesso, chiedeva che
il giudice adito condannasse la società convenuta a restituirgli le somme illegittimamente versate per aumenti extra-legali del cor
rispettivo della locazione.
ro, se vi sono stati (oltre al primo) ulteriori atti di trasferimento — sia
pure a titolo gratuito inter vivos o mortis causa — nei confronti dell'ulti
mo avente causa»; e ciò, del resto, in base alla espressa disposizione del
l'art. 39, 1° comma, cit.
II. - In ordine all'ampiezza del concetto di «opposizione» del retratta
to, in contrasto con l'opinione espressa da Cass. 1212/87 appare Trib.
Roma 16 aprile 1984, Foro it., Rep. 1985, voce Locazione, n. 366, secon
do cui, qualora la controversia tra retraente e retrattato riguardi unica
mente l'obbligo del primo di rimborsare le spese di acquisto dell'immobile, solo per il pagamento di queste il termine di tre mesi ex art. 39 cit. decor
re dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sul riscatto.
Sul concetto di «non opposizione» dell'acquirente retrattato cui la pre detta disposizione fa riferimento, v., d'altra parte, Cass. 13 dicembre
1986, n. 7463, id., 1987, I, 795, con nota di richiami (riportata anche
in Giust. civ., 1987, I, 542, con osservazioni di R. Triola; in Rass. equo canone, 1987, 74, con nota di F. Tritone; nonché, unitamente a Cass.
1212/87, in Nuova giur. civ., 1987, I, 607, con nota di S. Giove). Adde
Caputo, op. cit., 198 ss. III. - Entrambe le sentenze in rassegna accennano, sia pure incidental
mente, al modo di operare del riscatto ex art. 39 1. 392/78: l'una (Cass.
1212/87), nel rilevare che devono considerarsi opposizione al riscatto tut
te quelle che comunque impediscono la immediata e diretta soddisfazione
del «diritto potestativo del retraente di subentrare nella qualità di acqui rente del bene, con effetti ex tunc, mediante la dichiarazione unilaterale
recettizia rivolta al retrattato»; l'altra (Cass. 2721/87), nel rimarcare —
in motivazione — la natura «di mero accertamento» del «giudizio volto
a sancire l'effetto» della «dichiarazione unilaterale di riscatto».
Nel senso della efficacia ex tunc del riscatto ex art. 39, v. già, nella
motivazione, Cass. 9 maggio 1985, n. 2898, Foro it., 1986, I, 1408, con
nota di richiami (che ha conseguentemente ritenuto il giudizio di riscatto
pregiudiziale rispetto a quello di rilascio promosso quale locatore dall'ac
quirente retrattato). In senso contrario, v., peraltro, Trib. Milano 29 aprile-7
luglio 1986, Giust. civ., 1987, I, 429; Giur. it., 1987, I, 2, 398, e Arch,
locazioni, 1987, 138, secondo cui il trasferimento della proprietà in capo al retraente avviene ex nunc per effetto della sentenza (costitutiva) che
definisce il giudizio di riscatto; ciò sul presupposto che l'esercizio del
diritto di riscatto, come strutturato dall'art. 39 1. 392/78, possa avvenire
solo in via giudiziale, ed escludendo (soprattutto per la prevista possibili tà di esercitare il riscatto nei confronti di acquirenti successivi al primo) la configurabilità nella fattispecie di una «surrogazione retroattiva del
conduttore retraente all'acquirente retrattato».
In dottrina, è prevalente l'opinione che attribuisce efficacia ex tunc
al riscatto e natura meramente dichiarativa alla sentenza che definisce
il relativo giudizio; v., in tal senso, G. G. Casarotto, I nuovi problemi della prelazione urbana, in Riv. dir. civ., 1978, II, 633; G. Mancini, Il riscatto dell'immobile da parte del conduttore ai sensi dell'art. 39 I.
27 luglio 1978 n. 392, in Giur. merito, 1981, 642; F. Trifone, La locazio ne: disposizioni generali e locazioni di fondi urbani, in Trattato diretto
da Rescigno, III, 11, Torino 1984, 636 ss.; P. Cosentino-P. Vitucci, Le locazioni dopo le riforme del 1978-1985, Torino, 1986, 486 ss.; Capu
to, op. cit., 179 ss.
Altri autori, invece, fondandosi sulla formulazione del 2° e del 3° comma
dell'art. 39 1. 392/78, ritengono che il riscatto urbano sia un diritto pote stativo il cui esercizio deve necessariamente avvenire con la mediazione
del giudice (tesi — questa — condivisa anche da Potenza-Chirico
Annunziata, L'equo canone, Milano, 1978, 361; A. Finocchiaro, Eser
cizio del diritto di riscatto ex art. 39 l. 27 luglio 1978 n. 392 e «dies
a quo» del termine per il versamento del prezzo, in Giust. civ., 1981,
I, 2086; Cosentino-Vitucci, op. loc. cit.), ed attribuiscono natura costi
tutiva alla relativa sentenza; v. Aloisio, op. cit., 467; G. Terzago, Dirit
to di prelazione e riscatto, Milano, 1980, 133 ss. Sul problema, cfr., altresì, Zimatore (Bozzi-Confortini-Del Grosso), op. cit.; L. V. Moscarini,
Prelazione, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1985, XXXIV, 981 ss.
La Cassazione e la prevalente dottrina innanzi citata non fanno, peral
tro, che riproporre l'opinione consolidatasi in relazione al riscatto in ma
teria agraria; v. per tutte, Cass. 2 aprile 1984, n. 2159, cit.; 21 giugno
Il Foro Italiano — 1988.
La società Fiba, costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda
sostenendo, fra l'altro, che la controparte non potesse ripetere alcuna somma, essendo decaduta dalla relativa azione, a norma
dell'art. 79, 2° comma, 1. 27 luglio 1978 n. 392.
Il pretore, con sentenza non definitiva del 25 gennaio 1982, indicava in lire 2.250 il canone iniziale e dichiarava parzialmente
legittimi gli aumenti e gli aggiornamenti praticati. Per la riforma
di tale decisione, proponeva appello la società Fiba, insistendo
nella tesi già svolta in prime cure. A sua volta, l'appellato Zacca
ria chiedeva il rigetto del gravame e, con appello incidentale, in
stava per la modifica dell'impugnata sentenza, in ordine ai punti in cui aveva riconosciuto la legittimità degli aumenti e aggiorna menti del canone.
Il Tribunale di Genova, sezione III civile, con sentenza dei 23
settembre 1982, dichiarava improponibile l'azione esercitata dallo
Zaccaria. Osservava, relativamente a quanto ancora rileva: a) che
la domanda di ripetizione era stata proposta oltre il termine di
sei mesi dalla riconsegna degli immobili, momento da identificar
si in quello in cui il conduttore è libero di agire, essendosi affran
cato da ogni soggezione nei confronti del locatore, con la
conseguenza di non paventare più possibili atteggiamenti di ritor
sione da parte di quello; b) che tale situazione di soggezione, nel caso di specie, era venuto meno nel momento (29 settembre
1979) in cui lo Zaccaria, interpellato dalla controparte, le aveva
comunicato di esercitare il diritto di prelazione spettantegli come
conduttore d'immobili adibiti a uso diverso dall'abitazione, in
quanto con tale dichiarazione di volontà egli aveva concluso un
vero e proprio contratto d'acquisto di quei beni; c) che la do
manda non era accoglibile sotto il profilo dell'indebito arricchi
mento, e quindi della restituzione delle somme nell'ambito non
coperto dalla prescrizione decennale, in quanto l'azione esercitata
è sostitutiva rispetto a quella di ripetizione di indebito.
Avverso la sentenza della corte di Genova, Mario Benedetto
Zaccaria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un arti
colato mezzo di censura. La s.p.a. Fiba ha presentato ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione. — Nel ricorso per cassazione si ascrivo
no alla sentenza impugnata «violazione e falsa applicazione della
norma di cui all'art. 79, 2° comma, 1. 392/78 e, comunque, vio
lazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., ed erroneo richia
mo alla norma di cui all'art. 2041 c.c., con riferimento all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c.». All'uopo, vi si illustrano due argomenta zioni critiche. In linea principale, si sostiene che il solo intendi
mento di esercitare il diritto di prelazione, comunicato dal
conduttore al locatore che gli aveva partecipato la relativa denun
tiatio, non aveva avuto conseguenze traslative del diritto di pro
prietà degli immobili locati e perciò non aveva fatto cessare il
rapporto di locazione; conseguentemente, si conclude che quella comunicazione fatta dal conduttore era inidonea a provocare la
decorrenza del termine semestrale di decadenza per l'esercizio del
l'azione di ripetizione, ultimamente fissato nell'art. 79, 2° com
ma, 1. 392/78, e quel termine aveva preso a decorrere soltanto
dalla data (13 dicembre 1979) di stipulazione degli atti di trasferi
mento. In linea gradata, si afferma che la decorrenza del termine
medesimo avrebbe comportato semplicemente l'eccepibilità, da par te del convenuto, della prescrizione decennale, l'azione esercitata
avendo natura e contenuto aggiuntivi — e non sostitutivi — a
quella disciplinata nell'art. 2033 c.c.
La riassunta argomentazione principale è fondata e ciò com
porta l'assorbimento di quella subordinata perché questa viene
1984, n. 3654, Foro it., 1984, I, 2763, con nota di A. Jannarelli; non
ché successivamente (tutte riguardanti il caso della morte del retraente
dopo l'esercizio del riscatto, ovvero la individuazione del momento in
relazione al quale va accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi necessari per il riscatto): Cass. 17 maggio 1985, n. 3016, id.,
Rep. 1985, voce Agricoltura, n. 209; 5 settembre 1985, n. 4618, ibid., n. 137; 23 giugno 1986, n. 4166, id., Rep. 1986, voce cit., n. 177; 18
novembre 1986, n. 6775, ibid., n. 176. In dottrina, per la critica della
tesi che configura il riscatto come «surrogazione retroattiva» nella posi zione del primo acquirente, v. B. Carpino, L'acquisto coattivo dei diritti
reali, Napoli, 1977; Id., Prelazione agraria, voce del Novissimo digesto,
appendice, Torino, 1984, V, 1144 ss. In riferimento al problema del mo
do (giudiziale o extragiudiziale) dell'esercizio del retratto ed alle sue con
seguenze, v., invece, R. Oriani, Estinzione del processo di riscatto ex
art. 8 l. 590/65 e impedimento della decadenza (osservazioni a Cass. 3
luglio 1980, n. 4214), in Foro it., 1981, I, 129. [D. Piombo]
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1155 PARTE PRIMA 1156
privata di portata decisoria nella soluzione della concreta contro
versia e, quindi, dell'attitudine a integrare una questione della
cui fondatezza questa corte debba giudicare. Merita di essere condivisa l'opinione, espressa nella sentenza
impugnata, a proposito della ratio del termine fissato negli art.
8, 2° comma, 1. 26 novembre 1969 n. 833, 2 sexies d.l. 19 giugno 1974 n. 236, convertito con modificazioni in 1. 12 agosto 1974
n. 351, 1 septies d.l. 25 giugno 1975 n. 255, convertito con modi
ficazioni in 1. 31 luglio 1975 n. 363, e 79 1. 27 luglio 1978 n.
392 («. . . fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile loca
to») per la proponibilità, da parte del conduttore, dell'azione per
ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte al locatore
in violazione dei limiti e dei divieti previsti nelle leggi medesime. Per inciso, non nuoce ricordare che quei limiti e divieti riguarda
vano, nelle disposizioni anteriori alla 1. 392/78, i canoni sia delle
locazioni e sublocazioni di immobili urbani adibiti a uso abitazio
ne sia — a particolari condizioni — quelli delle locazioni e sublo
cazioni di immobili urbani nei quali si esercitasse dal conduttore
o subconduttore un'attività professionale o commerciale, e sol
tanto con la 1. 392 citata sono stati limitati ai primi. La ratio
di dette disposizioni è quella di evitare al conduttore ritorsioni
in dipendenza della situazione di debolezza in cui versa, nei con
fronti del locatore, per mantenere il godimento dell'immobile lo
cato. Le norme ricordate riecheggiano analoga cautela relativa
al lavoratore subordinato, in relazione all'impugnazione di rinun
zie e transazioni aventi a oggetto suoi diritti inderogabili (art. 2113 c.c.) e, per un aspetto, la sospensione del termine di prescri zione breve del diritto alla retribuzione, durante il rapporto di
lavoro non caratterizzato da garanzia di stabilità (Corte cost. 10
giugno 1966, n. 63, Foro it., 1966, I, 985). La riconsegna dell'immobile locato, segnando in pari tempo
l'estinzione sia dell'obbligazione primaria del locatore di far go dere quel bene al conduttore (art. 1571 e 1575, n. 1, c.c.), sia
della obbligazione residuale di restituzione gravante sul condutto
re (art. 1590 e 1591 c.c.), è certamente collegata alla cessazione
del rapporto locativo da una relazione di dipendenza la quale si manifesta anche nel profilo cronologico di posteriorità o con
temporaneità e mai di anteriorità rispetto allo spirare della loca
zione. Comunque, essa implica così l'eliminazione sia del vincolo
negoziale sia della relazione di fatto (godimento) che dal primo traeva titolo (detenzione qualificata del conduttore). Quando, dun
que, il conduttore si renda acquirente della cosa locata, la ricon
segna di cui si tratta, ovviamente mancante (o fatta a titolo diverso, ad esempio di locazione invertita), è sostituita da una nuova si
tuazione giuridica, caratterizzata dall'acquisto della proprietà del
l'immobile da parte del conduttore — con conseguente, automatica
risoluzione del rapporto di locazione per sopravvenuta carenza
di causa ed estinzione per confusione dell'obbligazione residuale
di restituzione — e del mutamento del titolo del godimento del
bene da parte dell'ex locatario, da detenzione qualificata per lo
cazione a esercizio del diritto di proprietà. Orbene — ed è questo il punto focale dell'indagine in diritto, necessaria nella specie —
qualora l'acquisto del conduttore avvenga per esercizio del diritto
di prelazione, l'identificazione del momento dell'insorgenza della descritta situazione sostitutiva della «riconsegna», fattispecie ge netica del termine perentorio per l'esercizio del diritto di ripeti zione contemplato nelle summenzionate disposizioni in tema di
locazione, comporta l'analisi del meccanismo acquisitivo specifi
co, onde acclarare con precisione in che momento si compia l'ef
fetto traslativo del diritto di proprietà, dal locatore al conduttore, e si generi quel mutamento di titolo del godimento nel secondo.
Nel caso concreto, si tratta di esaminare il paradigma dell'art.
38 1. 392/78, dal 1° al 4° comma, che giova riportare: «Nel caso
in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile
locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notifi
cato a mezzo ufficiale giudiziario» (1° comma). «Nella comuni cazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in
ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendi ta dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare il diritto di
prelazione» (2° comma). «Il conduttore deve esercitare il diritto
di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione
della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo
di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comu
nicategli» (3° comma). «Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salva diversa condizione in
dicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione
Il Foro Italiano — 1988.
da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare» (4°
comma). La sentenza impugnata è dell'opinione che la dichiarazione del
conduttore, di esercitare il diritto di prelazione, realizzi «una ve
ra e propria conclusione del contratto» nel momento stesso in
cui viene comunicata al locatore che ha fatto la denuntiatio. Que sto convincimento non può essere condiviso. Esso implica erro
neamente che quella dichiarazione — come la tipica accettazione
(art. 1326 c.c.) — si combini giuridicamente con la denuntiatio, sicché questa abbia valore giuridico di proposta di contratto. La
combinazione, in realtà, avviene soltanto sul terreno procedimen
tale, nel paradigma dell'art. 38 citato, non su quello negoziale
perché la denuntiatio non è una proposta di contratto rivolta al
conduttore (stando all'ipotesi tipica) e, conseguentemente, non
è un'accettazione l'esercizio del diritto di prelazione da parte del
conduttore «offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli». La proposta (art. 1326 c.c.) è una dichiarazione di volontà ne
goziale, indirizzata ad altri in funzione dell'estrinsecazione del
l'autonomia privata mediante la combinazione con l'accettazione.
Invece, la denuntiatio che è elemento della fattispecie di cui al
l'art. 38 1. 392/78, a differenza di quelle delle ipotesi tradizionali
di prelazione, ha natura diversa. Essa è un atto (dovuto) d'infor
mazione, propriamente una comunicazione d'intento cioè avente
a oggetto una dichiarazione non negoziale di volontà, partecipan te una propensione (la disponibilità ad alienare a titolo oneroso
e a determinate condizioni) verso destinatario ancora indefinito
o anche diverso dal locatario e spiegante, in ogni caso, nei con
fronti di quest'ultimo la duplice funzione di una provocazione a proporre («offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli») nella forma prescritta nonché di attivare la decorrenza del termi
ne all'uopo previsto dalla legge. Nel meccanismo descritto nel
l'art. 38 citato, la proposta negoziale in senso proprio è quella
proveniente dal conduttore (tale, in fondo, è l'essenza di «offrire
condizioni») ed essa, come tale, non può automaticamente pro durre ex se l'effetto traslativo del diritto di proprietà dal locatore
al conduttore e, così, realizzare quella situazione sostitutiva della
«riconsegna» contemplata nell'art. 79 sopraricordato. Secondo Cass. 17 aprile 1986, n. 2726 (id., 1986, I, 2161), l'e
sercizio del diritto di prelazione nelle modalità stabilite nel 3°
comma dell'art. 38 1. 392/78 conclude la vicenda acquisitiva del
bene, la quale è di stampo legale e non contrattuale, sicché il
«contratto di compravendita», poi stipulato ai sensi del 4° com
ma dell'articolo medesimo, ha la natura di negozio di mero ac
certamento, realizzando «la consacrazione documentale di una
vicenda traslativa già perfetta» e «la creazione di un nuovo titolo
di acquisto, questa volta di tipo contrattuale». Rimeditato il pa
radigma segnato dall'articolo citato, questa corte è convinta, in
vece, che l'esercizio del diritto di prelazione avvenga con una
proposta («offrendo condizioni») corrispondente al contenuto della
denuntiatio («comunicazione»), la quale generi semplicemente l'ob
bligo del locatore di stipulare col conduttore il contratto corri
spondente alla «comunicazione» sicché soltanto dalla conclusione
di una compravendita (o contratto analogo nell'efficacia) segua l'effetto traslativo della proprietà dal locatore al conduttore. Ne
convincono:
1) La lettera della legge, elemento fondamentale di interpreta zione (art. 12 disp. prel. c.c.): il significato «proprio» delle paro le «contratto di compravendita», che descrivono la fattispecie del
4° comma dell'art. 38 designa un contratto traslativo tipico, che
è per sua natura autosufficiente a realizzare, sia quanto a struttu
ra che quanto a contenuto, l'esclusiva fonte del regolamento ne
goziale. Invece, un mero negozio di accertamento non costituisce
mai l'esclusiva fonte del regolamento, originandosi questo dalla
situazione preesistente talché il nuovo negozio, dalla struttura co
stitutiva ma dalla funzione dichiarativa, si limita a porre fuori
discussione un contenuto eteronomo. Perciò, l'identificare un ne
gozio di accertamento nel «contratto di compravendita» previsto nell'art. 38 cit. non può discendere dall'interpretazione della nor
ma, anzi concretizza una escogitazione, una operazione di plasti ca legislativa che, per quanto elegante e coerente con la presupposta accezione della prelazione del conduttore come diritto potestativo a effetto reale, non è consentita al giudice. L'autonoma, perfetta e completa natura regolamentare-dispositiva del contratto trasla
tivo previsto dal legislatore, dimostra, al contrario, che quell'ac
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
cezione non ha reale fondamento normativo e che, piuttosto, an
che nell'ipotesi considerata, come generalmente nel sistema posi
tivo, il diritto di prelazione ha efficacia obbligatoria, strumentale
alla stipulazione del contratto, che qui può essere sia finale sia
preliminare.
2) 11 sistema complessivo dei contratti previsti nel 4° comma
dell'art. 38 1. 392/78, ivi l'espressa previsione di un «contratto
preliminare», stipulabile in conseguenza dell'esercizio del diritto
di prelazione del locatario, dimostra che non soltanto in tale ipo
tesi quell'esercizio non ha efficacia traslativa reale ma che, per
coerenza sistematica, anche in quella del «contratto di compra
vendita» la vicenda acquisitiva ha propriamente fonte contrattua
le esclusiva.
3) L'osservazione delle situazioni profilabili alla stregua dei primi
quattro commi dell'art. 38 citato: l'obbligazione corrispettiva del
conduttore, quale compratore o promissario compratore, è ivi in
timamente collegata alle determinazioni del locatore, comunicate
con la denuntiatio e fatte proprie nella «offerta» (rectius «propo
sta») del conduttore. La circostanza che, in quest'ultima, debba
essere essa adempiuta «contestualmente alla stipulazione», salva
diversa condizione indicata dal locatore, e non già contempora
neamente alla proposta del conduttore di acquistare in prelazio
ne, dimostra che il collegamento non è semplicemente cronologico
bensì soprattutto genetico. Si ha, cosi, un ulteriore elemento di
convincimento per reputare che, nelle ipotesi considerate, anche
l'effetto omologo, corrispettivo all'obbligazione del pagamento
del prezzo, ossia il trasferimento della proprietà dell'immobile,
abbia fonte esclusivamente contrattuale.
4) La tradizione: nelle prelazioni regolate dal codice civile (art.
230 bis, 732, e, in passato, 966 ora abrogato) nonché dalle leggi
speciali (es. art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590, art. 7 1. 14 agosto
1971 n. 817) il diritto corrispondente è preordinato alla conclu
sione del negozio attributivo (vedi Cass. 12 marzo 1981, n. 1407,
id., Rep. 1981, voce Contratto in genere, n. 103; 25 gennaio 1979,
n. 586, id., Rep. 1979, voce cit., n. 147; 11 novembre 1974, n.
3537, id., Rep. 1974, voce cit., n. 99; per i contratti in genere,
la più antica sentenza delle quali precisa che nel caso in cui venga
stipulata una promessa di prelazione, l'obbligo di preferire il pro
missario non si esaurisce nella semplice denuntiatio ma si adem
pie prestandosi alla stipulazione del contratto di vendita con il
promissario, nella ipotesi in cui egli si dichiari disposto ad accet
tare le condizioni offerte; vedi Cass. 4 novembre 1982, n. 5802,
id., 1983, I, 683, per la prelazione del coerede; vedi Cass. 14
maggio 1983, n. 3325, id., Rep. 1984, voce Agricoltura, n. 119;
19 aprile 1982, n. 2440, id., Rep. 1982, voce cit., n. 190; 11 feb
braio 1981, n. 848, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 280; 18 giugno
1980, n. 3858, id., Rep. 1980, voce cit., n. 158; 6 novembre 1975,
n. 3753, id., 1976, I, 1817, per la prelazione agraria). Si noti
in particolare il 10° comma dell'art. 8 1. 590/65, dove i prelazio
nari possono esercitare il riscatto (e non già potestivamente rea
lizzare il trasferimento mediante una semplice dichiarazione di
esercizio del diritto di prelazione) nei casi in cui il familiare che abbia cessato di far parte della famiglia colonica non venda la
quota del fondo di sua spettanza.
5) L'interpretazione orientata alla parità di trattamento in si
tuazioni non significativamente differenziate fra loro (arg. ex art.
3 Cost.): è ragionevole e prudente eliminare a priori ogni occasio
ne di dubbio circa il potere del conduttore, che si renda acquiren
te col meccanismo predisposto dall'art. 38 citato, di avvalersi —
occorrendo — di tutti gli strumenti di tutela attribuiti al compra
tore (es. art. 1478, 1480, 1481, 1483, 1484, 1489, 1496 c.c.) e
su quello di entrambe le parti di esperire — ricorrendone le con
dizioni — tutte le ordinarie protezioni spettanti a qualsiasi con
traente (azioni di nullità, o di annullabilità, o di rescissione, o di risoluzione, ecc.). L'esperibilità integrale dei cennati rimedi,
speciali e generali, potrebbe essere quanto meno problematica qua
lora si reputasse discendente l'effetto traslativo non già da un
contratto di compravendita ma immediatamente da una dichiara
zione unilaterale (quella di esercizio del diritto di prelazione), at
teso che «solo in quanto compatibili» le norme che regolano i
contratti si osservano per gli atti unilaterali tra vivi ed aventi con
tenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.) e che, persino, secondo accre
ditata dottrina, quelle norme sono generalmente inapplicabili agli
atti giuridici in senso stretto, il cui effetto deriva dalla legge e
che hanno nella manifestazione di volontà semplicemente una con
dizione di fatto.
Le osservazioni espresse dimostrano che il ricorso merita acco
II Foro Italiano — 1988.
glimento. Si deve, dunque, cassare la sentenza impugnata e rin
viare la cassa a giudice pari ordinato a quello che ha pronunciato
in grado di appello, giudice che si designa in altra sezione dello
stesso Tribunale di Genova, perché decida nel merito uniforman
dosi ai seguenti principi di diritto: «Nei casi in cui il conduttore
si renda acquirente dell'immobile locato, il termine perentorio di
sei mesi dalla riconsegna, stabilito negli art. 8, 2° comma, 1.
833/69, 2 sexies d.l. 236/74, 1 septies d.l. 255/75 e 79 1. 392/78
per la proposizione, da parte del conduttore medesimo, dell'azio
ne di ripetizione, nei confronti del locatore, delle somme sotto
qualsiasi forma corrisposta in violazione dei divieti e dei limiti
previsti negli indicati testi normativi, decorre dalla data del muta
mento del titolo di godimento, da detenzione qualificata per lo
cazione a esercizio del diritto di proprietà».
«Qualora il trasferimento a titolo oneroso dell'immobile urba
no locato per uso diverso dall'abitazione si compia, a norma del
l'art. 38 1. 392/78, nei confronti del conduttore che all'uopo abbia
esercitato il diritto di prelazione, l'effetto traslativo del diritto
di proprietà e il mutamento del titolo del godimento dell'immobi
le si verificano con la stipulazione del contratto di compravendita
previsto nel 4° comma dell'articolo stesso».
II
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 9 maggio 1980 Edda Sinceri conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma i coniugi Leone Piperno e Silvia DelPAriccia
e la loro figlia Gabriella Piperno, nonché i coniugi Mario Estivi e Fiorella Ippoliti esponendo i fatti seguenti.
Con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 21
dicembre 1979 i tre Piperno avevano comunicato, ai sensi del
l'art. 38 1. 392/78, di avere stipulato un compromesso per la per
muta del locale di loro proprietà, concesso in locazione ad uso
negozio a Beniamino Caruso, e, questi defunto, gestito dalla di
lui vedova ed erede Edda Sinceri, con altro locale di proprietà
dei coniugi Estivi-Ippoliti; ed avevano invitato la conduttrice a
dichiarare se intendesse o meno esercitare il diritto di prelazione — a tal fine indicando per l'alienazione un corrispettivo di lire
70.000.000 — nonostante il dubbio circa la spettanza di quel di
ritto in presenza di un progetto di trasferimento immobiliare a
titolo di permuta. Con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario in data 12
febbraio 1980 la Sinceri aveva risposto ai Piperno di volere eser
citare il diritto di prelazione alle condizioni esposte e desiderate
ed aveva invitato le controparti a depositare presso il notaio Ma
rio Fazio il testo della promessa di permuta (che non le era stato
comunicato) e la documentazione di rito, onde stipulare l'atto
di compravendita alle condizioni che essi venditori avrebbero in
dicato.
Con atto notificato il 25 febbraio 1980 i Piperno replicavano
che era loro interesse non quello di realizzare il corrispettivo del
valore dell'immobile locato, bensì quello di ottenere in permuta
di esso altro individuato immobile; che essi non erano comunque
tenuti a fornire ulteriori chiarimenti di dati né a depositare do
cumenti.
Con atto notificato il 13 e 14 marzo 1980 la Sinceri aveva riba
dito la già espressa volontà di acquistare la proprietà dell'immo
bile per via di prelazione legale mediante il pagamento della somma
fissata dagli alienanti (che si dichiarava pronta a mettere sin da
allora a loro disposizione) ed aveva invitato i Piperno a compari
re, per il giorno 31 marzo 1980 ore 16 davanti al notaio Mario
Fazio, per la stipulazione dell'atto pubblico di compravendita.
Anziché aderire all'invito i Piperno, con atto notificato il 27
marzo 1980, avevano fatto presente alla Sinceri di considerarla
in ogni caso decaduta dall'esercizio del preteso e contestato dirit
to di prelazione in quanto in data 20 marzo 1980 era scaduto
il termine di novanta giorni previsto dal 4° comma dell'art. 38
1. 392/78, per effettuare il versamento del prezzo di acquisto;
e di ritenersi pertanto liberi di disporre della proprietà dell'immo
bile locato in relazione alla progettata permuta (trasferimento,
questo, poi realizzato con rogito per notar Capasso in data 21
aprile 1980). Sulla base delle soprariassunte premesse la Sinceri chiedeva che
l'adito tribunale dichiarasse che ella aveva legittimamente esercì
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PARTE PRIMA
tato il diritto di prelazione; stabilisse le modalità per il pagamen to del prezzo ancora a disposizione degli alienanti; ed in subordi
ne, per il caso di intervenuta permuta, dichiarasse la nullità di
quell'atto emettendo sentenza che tenesse luogo dell'atto pubbli co ai fini del trasferimento in suo favore del bene.
Costituitesi tutte le parti convenute (che sollevavano varie ecce
zioni), le domande della Sinceri venivano respinte dal tribunale, e poi — in esito al gravame inteposto dalla soccombente — dalla
Corte d'appello di Roma con sentenza in data 8 ottobre 1984.
Premesso che la disciplina prevista dall'art. 38 1. 392/78 è ap
plicabile anche nell'ipotesi in cui il locatore intenda trasferire l'im
mobile locato mediante contratto di permuta, la corte territoriale
osservava che ai sensi di detta norma il conduttore deve effettua
re il versamento del prezzo nel termine perentorio — non suscet
tivo di abbreviazione o di allungamento e fissato a pena di
decadenza — di novanta giorni dalla notifica della denuntiatio; che il mancato rispetto del termine non poteva essere imputato ai Piperno, ma alla stessa Sinceri la quale — anziché provvedere alla loro convocazione davanti al notaio, onde procedere alla do
cumentazione dell'accordo mediante atto pubblico ed al conte
stuale versamento del prezzo, entro i novanta giorni suindicati, — aveva stabilito per tali incombenti una data (31 marzo) succes
siva a quella (14 marzo; recte: 20 marzo) della scadenza del ter
mine; che detta convocazione non poteva equivalere ad una
tempestiva rituale offerta della prestazione dovuta; offerta la quale, in caso di rifiuto, avrebbe dovuto essere effettuata o mediante
deposito della somma (art. 1212 c.c.) od in altra forma idonea
ad escludere la mora debendi; che infine all'attingimento di tali
conclusioni non ostava il rifiuto espresso dai Piperno (con l'atto
del 25 febbraio 1980) a fornire alla Sinceri ulteriori chiarimenti
circa le condizioni del progettato trasferimento dell'immobile.
Per la cassazione di tale sentenza Edda Sinceri ha proposto
ricorso, sulla base di tre motivi di censura. Alla impugnazione hanno resistito, con controricorso, Graziella Silvia e Angelo Pi
perno, e con altro controricorso i coniugi Mario Estivi e Fiorella
Ippoliti. Questi ultimi e la Sinceri hanno depositato memorie.
Motivi della decisione. — Con tre separate censure — che per la loro logica interconnessione possono essere congiuntamente esa
minate — la ricorrente si duole che la corte territoriale sia addi
venuta al disconoscimento del proprio diritto di prelazione sulla
base di una motivazione inficiata dalla violazione e falsa applica zione dell'art. 38 1. 392/78 oltre che dal difetto di motivazione
su punti decisivi della controversia e dall'omesso esame di docu
menti decisivi. Partendo dalla premessa che la vicenda acquisitiva della pro
prietà per via di prelazione si perfeziona con la stipulazione del
contratto, definitivo e preliminare, di compravendita e non per mero effetto dell'accettazione della «proposta contrattuale» con
tenuta nella denuntiatio; che il pagamento del prezzo non attiene
al momento perfezionativo di un contratto traslativo di diritti
reali su beni immobili, la ricorrente nella sostanza sostiene che in tanto il locatore potrebbe essere dichiarato decaduto dall'eser
citato diritto di prelazione per mancato tempestivo versamento
del prezzo entro il termine indicato nel 4° comma dell'art. 38, in quanto alla sua scadenza il proprietario locatore si sia dichia
rato pronto e disponibile alla stipulazione del contratto definitivo
(dovendosi altrimenti indagare, anche in base al principio ina
dempienti non est adimplendum, quale parte sia responsabile del
mancato perfezionamento dell'accordo); che nella fattispecie i lo
catori, posti di fronte l'offerta di pronto pagamento comunicata
loro il 12 febbraio 1980 dalla conduttrice, avevano manifestato
di non essere consenzienti al trasferimento dell'immobile in favo
re della Sinceri e che tale atteggiamento di chiusura giustificava l'intendimento di quest'ultima di non assolvere l'obbligo di ver
samento del prezzo prima della stipulazione del rogito notarile
di compravendita.
Sebbene, in linea di diritto, molte delle premesse da cui muo
vono le soprariassunte censure non siano meritevoli di adesione, deve peraltro riconoscersi che la impugnata sentenza non si pre senta immune da carenze e da errori logico-giuridici, sia di impo stazione che di svolgimento argomentativo.
Secondo il più recente indirizzo di questa corte regolatrice (cfr. sent. 2521 e 2726 del 1986, Foro it., 1986, I, 2161 ss.), la denun
tiatio del locatore, prevista dall'art. 38 1. 392/78 non costituisce
una proposta di vendita rivolta la conduttore — suscettibile come
tale di produrre l'automatica conclusione di un contratto di ven
dita in esito all'accettazione del conduttore — ma è espressione di osservanza di un obbligo legale di informativa diretto a mette
II Foro Italiano — 1988.
re in grado il conduttore di esercitare — ove ne ricorrano i pre
supposti — il diritto potestativo di prelazione; a sua volta l'esercizio
nelle forme e nei tempi dovuti di questo diritto — sempreché ne sussistano i presupposti — produce automaticamente l'effetto
traslativo dell'immobile, in virtù della sovrapposizione del mec
canismo di acquisto, di stampo legale, rispetto a quello, di stam
po contrattuale, che il locatore intendeva concludere con il terzo.
Ma, così conclusa la vicenda acquisitiva, rimangono a carico
delle parti, secondo il paradigma normativo di cui al 4° comma
del citato art. 38 — una serie di adempimenti rivolti essenzial
mente, in un quadro unitario, a far conseguire all'alienante il
pagamento del prezzo di vendita ed a consacrare documental
mente l'avvenuto trasferimento mediante la creazione di un nuo
vo titolo, di tipo contrattuale idoneo a sottrarre a contestazioni
i contrapposti diritti, anche da e nei confronti dei terzi, e passibi le di trascrizione.
Le parti sono cioè chiamate a prendere atto del perfezionamen to della vicenda traslativa e ad assolvere alle obbligazioni che
ne derivano, sia per quanto concerne il pagamento del prezzo e la consegna del bene, sia per quanto riguarda la stipulazione di un contratto dotato di una funzione essenzialmente accertativa
analoga a quella che, in caso di disaccordo circa il funzionamen
to del meccanismo legale di acquisto, verrebbe ad assolvere la
sentenza del giudice chiamato a dirimere il contrasto.
L'adempimento di tali obbligazioni, ex lege stabilite, impone alle parti un dovere di collaborazione e di comportamento secon
do correttezza (art. 1175 c.c.) tanto più pregnante in quanto: a) in tema di prelazione urbana non vige il principio secondo cui
il pagamento del prezzo condiziona sospensivamente l'efficacia
del rapporto instaurato dall'esercizio del diritto potestativo del
prelazionante (a differenza di quanto dispone l'art. 8, 8° comma, 1. 590/65 per la prelazione agraria); b) il termine di trenta giorni, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello della avve
nuta denuntiatio, è stabilito per il versamento del prezzo di ac
quisto sempreché una diversa (e per il conduttore più favorevole) condizione relativa al tempo di pagamento non sia indicata nella
denuntiatio medesima.
Ora, tale condizione temporale rientra nel novero di quello che
il locatore, ai sensi del 1° comma dello stesso art. 38, è in dovere
di comunicare al conduttore e che attengono al divisato trasferi
mento ad un terzo dell'immobile locato, in quanto il meccanismo
dell'acquisto preferenziale esclude, per sua natura, che al titolare
del diritto di prelazione possano essere proposte condizioni più
onerose, anche in ordine ai termini di pagamento, di quelle even
tualmente risultanti dal compromesso stipulate dal locatore con
un terzo aspirante acquirente; ed ancor prima esclude che diffor
mi da queste ultime e più gravose per il conduttore possano esse
re quelle indicate nella denuntiatio.
Si pone, a questo punto, il problema della imputabilità del ri
tardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento (per co
me offerto dal conduttore prelazionante) nel caso — concretato
dalla fattispecie in esame — in cui nella comunicazione del loca tore ex 2° comma dell'art. 38 non sia contenuta indicazione alcu
na circa il termine per il conseguimento del corrispettivo (da
quantificare in ogni caso in denaro) ed il locatore medesimo, seb
bene sollecitato tempestivamente dal conduttore che eserciti il di
ritto di prelazione, si sia rifiutato — contravvenendo ai doveri
di collaborazione e di correttezza sopra richiamati — di fornire
chiarimenti a riguardo. Sembra indubitabile che, se ciò nonostante, il conduttore ac
quirente per via di prelazione abbia invitato il locatore davanti
a notaio per la stipulazione del contratto ed il contestuale versa
mento del prezzo, fissando una data compresa entro il termine
di novanta giorni dalla denuntiatio, nessun ritardo nel pagamen to potrà essergli imputato per essersi il locatore ingiustificata mente sottratto all'onere della stipula.
Quando invece — nonostante il comportamento renitente o re
ticente del locatore — sia stata fissata dal conduttore per la com
parizione davanti al notaio ai fini della stipula e del pagamento, una data successiva alla scadenza del termine di novanta giorni, ed il locatore non abbia aderito all'invito, è indispensabile valu
tare comparativamente il comportamento di entrambe le parti, anche sotto il profilo del dovere di cooperazione che incombe
sul creditore (art. 1206 c.c.) e dei suoi limiti.
Ma poiché, prima di fare questione di imputabilità del ritardo
del pagamento, per come offerto, occorre preliminarmente accer
tare se un ritardo sia concretamente configurabile, il locatore che
in forza di esso intenda giustificare la mancata adesione all'invito
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di stipulare il contratto, dovrà anzitutto comprovare che il termi
ne per il versamento del prezzo dovutogli, operante nella fattispe
cie, è quello di novanta giorni stabilito dalla legge, in quanto nel compromesso concluso con il terzo aspirante acquirente non
era previsto alcun termine entro cui questi doveva fargli conse
guire il corrispettivo dell'alienazione, oppure era indicato un ter
mine con scadenza anteriore rispetto a quella fissata dal 4° comma
dell'art. 38.
Nel caso, infatti, che sia stato pattuito con il terzo un termine
di più ampio respiro, questo deve presumersi (art. 1184 c.c.) co
me stabilito anche in favore del conduttore prelante, quale dila
zione alla esigibilità del credito, salva la facoltà per quest'ultimo di rinunziarvi quando abbia interesse alla sollecita stipulazione del contratto.
Una volta accertata la vigenza del termine legale di novanta
giorni dalla denuntiatio, sarà poi onere del locatore, secondo i
comuni principi, di alligare e di dimostrare l'interesse che aveva
all'esatta e tempestiva prestazione di pagamento e che a suo avvi
so giustificava — di fronte all'inadempimento altrui — il rigetto
dell'offerta di versamento del prezzo (con contestuale stipulazio ne del contratto) in data successiva alla scadenza del termine di
legge. Giustificazione che, come si è detto, impone la valutazione
comparativa del comportamento delle parti, anche in relazione
ai pregressi rapporti tra di loro, ai rispettivi intendimenti volitivi
realmente perseguiti attraverso le rispettive condotte e — non ul
tima — alla entità oggettiva del ritardo rispetto alla scadenza del
termine.
Risulta ora evidente che dai surrichiamati principi di diritto
si è discostata, e dalle indagini da essi postulati si è sottratta
immotivatamente la corte territoriale allorché, con la impugnata
sentenza, ha ipotizzato una sorta di collegamento automatico tra
il mancato versamento del prezzo entro il termine indicato dal
4° comma dell'art. 38 1. 372/78 e la decadenza dell'effetto acqui
sitivo dell'immobile scaturito dall'esercizio del diritto potestativo
di prelazione. In accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso si impone
pertanto la cassazione della sentenza predetta e la remissione del
la causa, per un nuovo esame, ad altro giudice.
Ili
Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 19 marzo
1979, Marcella Morel conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale
di Milano, Carlo Invernizzi, Lina Lovati e Giancarlo Gionchi per
il riscatto di un immobile, sito al piano terreno di uno stabile
alla via Piacenza n. 10, Milano, da lei condotto in locazione per
uso negozio.
Esponeva che i proprietàri-locatori, Camilla Calcaterra e Clau
dio Bellora con scrittura privata del 12 ottobre 1978 lo avevano
venduto ai tre convenuti senza darle previa comunicazione a mez
zo di ufficiale giudiziario, come prescritto dall'art. 38 1. 27 luglio
1978 n. 392.
Costituitisi in giudizio, i convenuti resistevano alla domanda,
eccependo che la Morel era stata posta in condizioni di esercitare
il diritto di prelazione ma aveva rinunciato al diritto medesimo,
per iscritto, in data 31 agosto 1978.
Il tribunale con sentenza 15 dicembre 1980, respingeva la
domanda.
La Corte d'appello di Milano, poi, adita dalla Morel, con sen
tenza 7 dicembre 1982 (resa dalla seconda sezione civile) confer
mava la decisione di prime cure, osservando, fra l'altro: a) che
la Morel, prima di sottoscrivere la rinuncia alla prelazione, aveva
letto il compromesso di vendita stipulato tra i locatori e i suddetti
compratori, prendendo così conoscenza sia del prezzo che delle
altre clausole contrattuali, e ancora prima aveva ricevuto notizia
delle intenzioni dei proprietari e dell'ammontare del prezzo, at
traverso persona incaricata della trattativa; b) che alla notifica
zione a mezzo di ufficiale giudiziario deve reputarsi equipollente,
come in tema di prelazione agraria, ogni comunicazione idonea
a porre il titolare del diritto di prelazione in condizione di optare
consapevolmente per l'acquisto o la rinuncia.
Avverso la sentenza della corte di Milano, Marcella Morel è
ricorsa per cassazione deducendo due motivi di censura. Carlo
Invernizzi, Lina Lovati e Giancarlo Gionchi hanno presentato con
troricorso. Le parti hanno depositato memoria.
Il Foro Italiano — 1988.
Motivi della decisione. — Nel primo motivo del ricorso è ascritta
alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 102 c.p.c., soste
nendosi che nel giudizio di merito il contraddittorio sia stato in
completo, non essendo stato radicato anche nei confronti dei
proprietari-venditori dell'immobile condotto in locazione, litiscon
sorzi necessari.
Si assume che, data la denunciata incompletezza del rapporto
processuale, la corte d'appello avrebbe dovuto annullare la pro nuncia gravata e rimettere la causa al primo giudice.
Il motivo non è fondato. L'alienante non è coinvolto nell'azio
ne di riscatto ai sensi dell'art. 39 1. 392/78.
Invero, con l'alienazione trasgressiva della prelazione attribuita
da quella disposizione si verifica la sostituzione dell'acquirente
all'alienante, nel rapporto di soggezione al diritto potestativo di
acquisto del conduttore.
La dichiarazione unilaterale di riscatto si dirige, quindi, nei
soli confronti dell'acquirente (Cass., sez. un., 21 giugno 1984,
n. 3654, Foro it., 1984, I, 2763, con riferimento al riscatto nell'a
lienazione di fondo rustico) e il giudizio volto a sancirne l'effet
to, di mero accertamento, non coinvolge necessariamente interessi
giuridici dell'alienante.
Conseguentemente, l'alienante non è litisconsorte necessario nel
giudizio medesimo.
In tali sensi, sia pure con motivazione diversa, è orientata co
stantemente la giurisprudenza di questa corte sulle effettive esi
genze di contraddittorio nel processo in tema dell'analogo riscatto
agrario (Cass., sez. un., 3654/84, cit.; 1° febbraio 1985, n. 658,
id., Rep. 1985, voce Agricoltura, n. 212; 17 novembre 1984, n.
5863, ibid., n. 211; 9 novembre 1984, n. 5660, ibid., n. 210, fra
le più recenti). Nel secondo motivo del ricorso è denunciata la violazione del
l'art. 38 1. 27 luglio 1978 n. 392, in quanto la sentenza impugnata — sul presupposto dell'equipollenza, alla comunicazione prescrit
ta dalla richiamata disposizione, della conoscenza del contratto
preliminare di vendita stipulato dai proprietari-locatori, acquisita
mediante lettura del documento e notizie delle relative trattative,
fornite da un terzo — reputa valida la rinunzia al diritto di prela
zione, poi fatta dalla conduttrice.
Il motivo è fondato. La sentenza denunciata dichiara che «è
rimasto provato che la Morel, prima di sottoscrivere i due atti
di rinuncia alla prelazione e riscatto, lesse il compromesso di ven
dita intercorso tra i venditori Calcaterra/Bellora e i compratori Invernizzi/Locati e Gionchi, prendendo così conoscenza sia del
prezzo che delle altre clausole contrattuali».
Aggiunge che un testimone ha asseverato che, quand'egli aveva
lasciato di curare le trattative, aveva già parlato con la Morel
del prezzo d'acquisto della tintoria, e lei era perplessa.
Queste notizie, secondo la corte d'appello, consentirono alla
conduttrice una «decisione ponderata e presa in precedenza» sul
la rinuncia alla prelazione, cosicché si realizzò, nella specie, lo
scopo prefisso dalla modalità tipica della denuntiatio, atteso che
«la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario prescritta nel
l'art. 38, 1° comma, non sembra essere l'unica modalità consen
tita», come lascerebbe intendere anche la giurisprudenza di questa
Corte di cassazione, che ammette equipollenti alla comunicazione
prevista in tema di prelazione agraria.
Orbene, il convincimento della corte d'appello implica una im
precisa nozione dell'essenza della modalità vincolata di comuni
cazione stabilita nell'art. 38 citato, imprecisione che conduce a
erronei parametri di equipollenza giuridica, quanto a requisiti for
mali e a effetti conseguibili mediante comunicazioni atipiche.
Com'è noto, l'art. 38, 1° e 2° comma, 1. n. 392/78 stabi
lisce:
1) «Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo onero
so l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore
con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario».
2) «Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo,
da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle
quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad eser
citare o meno il diritto di prelazione». Le riportate disposizioni differiscono, circa le modalità della
«comunicazione», dai precedenti normativi in tema di prelazione
agraria, nei quali si richiedeva genericamente la notificazione (for
mulazione originaria dell'art. 8, 4° comma, 1. 26 maggio 1965
n. 590) e si richiede la notificazione con lettera raccomandata
e la trasmissione del preliminare (formulazione attuale del citato
comma, come sostituito dall'art. 8 1. 14 agosto 1971 n. 817).
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PARTE PRIMA
Pertanto, non è trasponibile alla questione in disamina la giuris
prudenza di questa corte circa gli atti equipollenti alla comunica
zione in materia di prelazione agraria, pur avvertendo che in quella
giurisprudenza talvolta è stato escluso il ricorso all'equipollenza
(Cass. 3 novembre 1982, n. 5778, id., Rep. 1983, voce cit., n.
220) e comunque costantemente si è segnalata l'irrilevanza di una
comunicazione verbale (Cass. 8 maggio 1981, n. 3022, id., Rep.
1981, voce cit., n. 181; 3 aprile 1981, n. 1900, id., Rep. 1982, voce cit., n. 194; 13 gennaio 1979, n. 283, id., Rep. 1979, voce
cit., n. 145). Quanto all'art. 38 citato, mette conto sottolineare l'attribuzio
ne espressa del compito di notifica all'ufficiale giudiziario, la quale
comporta tre concorrenti esigenze: quella dell'officialità dell'atto
di notifica, quella della corrispondenza dell'atto stesso alla strut
tura «nominata» della notificazione e quella della tipicità del
l'effetto.
Tali esigenze costituiscono, poi, congiunti parametri per l'iden
tificazione, nel concreto, di ventuali modalità equipollenti della
comunicazione in discorso.
La fattispecie tipica della denuntiatio ex art. 38 cit. deriva dal
la combinazione delle disposizioni surriportate dell'articolo stesso
con quelle disciplinanti la notificazione nel processo civile — se
gnatamente con l'art. 137 c.p.c. — le quali hanno una valenza
generalizzata, «quando non è disposto altrimenti», per la notifi
cazione degli atti in materia civile (tant'è vero che per le notifiche
a mezzo posta si devono seguire le norme stabilite per quelle de
gli atti giudiziari: art. 107, ultimo comma, d.p.r. 15 dicembre
1959 n. 1229, art. 1 1. 20 novembre 1982 n. 890). Tale fattispecie consta dunque della consegna al conduttore (o
altra persona legittimata per lui, ai sensi del codice di procedura
civile), eseguita dall'ufficiale giudiziario, su richiesta del locatore
(o di suo rappresentante), di copia conforme dell'atto (ovviamen te scritto) di comunicazione e di invito proveniente dal locatore
(o da suo rappresentante) e contenente le indicazioni prescritte. Il vincolo delle modalità della comunicazione de qua posto dal
legislatore con il prescrivere un «atto notificato a mezzo di uffi
ciale giudiziario» comporta così, per la denuntiatio, una sorta
di formalizzazione dell'ordinario regime di produzione degli ef
fetti degli atti sostanziali unilaterali recettizi (art. 1334 e 1335
c.c.), con l'ulteriore conseguenza che lo scopo della conoscenza
da parte del conduttore, destinatario dell'atto, resta relegato a
situazione psicologica irrilevante per il diritto, qualora non si evinca
dall'avvenuto compimento del procedimento della tipica notifica
zione o dall'esperimento di una modalità equipollente a tale pro cedimento per struttura e per effetto.
Vale a quest'ultimo riguardo sottolineare che la struttura e l'ef
fetto della notificazione sono caratterizzati dalla ufficiale messa
a disposizione del destinatario di un atto scritto (originale o copia ai sensi dell'art. Ili d.p.r. n. 1229 del 1952, citato), ossia dalla
consegna dell'atto medesimo dotata dell'attributo della pubblica fede quanto ai soggetti e quanto all'oggetto (vedi pure Cass. 16
maggio 1984, n. 3605, id., 1984, I, 2477). Soltanto la concorrenza di tali requisiti evita che nella pratica
del diritto vivente, — attraverso un confuso concetto di equipol lenza che faccia perno su un dato (il mero fenomeno percettivo) che trascende gli elementi propriamente giuridici della fattispecie — si pervenga a obliterare il precetto legislativo, funzionalmente
rigoroso e garantista. Nell'art. 38 1. 392/78, il vincolo formale della modalità della
denuntiatio e dell'esercizio della prelazione è preordinato alla cer
tezza obiettiva delle posizioni giuridiche sostanziali inerenti alla
vicenda contemplata e degli effetti conseguitine, cautela primaria dell'eliminazione di una delle più ricorrenti cause di litigiosità.
Nel profilo propriamente della denuntiatio, poi, la modalità
prescritta e il collegato, ampio tempus deliberandi («sessanta giorni dalla ricezione della notificazione», cioè dall'acquisizione della
disponibilità dell'atto notificato: art. 38, 3° comma, cit.) proteg
gono l'interesse del conduttore a un'autodeterminazione bene in
formata e ponderata. Nella specie, come risulta dai passaggi riportati della sentenza
di appello, omessa la notificazione a mezzo di ufficiale giudizia
rio, mancano altresì elementi essenziali di una comunicazione ve
ramente equipollente, compendiabile nella consegna ufficiale, alla
conduttrice, di un atto scritto dei locatori contenente con certez
za le indicazioni e l'invito prescritti dalla legge. Ciò dimostra che, per l'assenza dei suoi presupposti genetici
Il Foro Italiano — 1988.
legali, un diritto di prelazione della conduttrice non era ancora
sorto quanto ella vi rinunziò.
La rinunzia riguardò un diritto semplicemente deferito dall'i
potesi normativa astratta ma non àncora soggettivazzato della Mo
rel a causa dell'inesistenza dell'atto costitutivo consistente nella
deuntiatio dei locatori secondo la modalità stabilita dalla legge ovvero altra equipollente nella struttura e nell'effetto.
L'assenza del diritto di prelazione nel patrimonio della condut
trice comportò dunque la nullità della rinunzia per mancanza del
l'oggetto. Tale invalidità è stata già molte altre volte evidenziata da que
sta corte nei casi analoghi di rinunzia al diritto di prelazione agra ria, quando la previa denuntiatio non era legalmente avvenuta
(Cass. 8 maggio 1981, n. 3022, cit.; 3 aprile 1981, n. 1900, cit.; 13 gennaio 1979, n. 283, cit.; 6 luglio 1978, n. 3355, id., Rep.
1979, voce cit., n. 144). In conclusione, le osservazioni esposte convincono che si deve
accogliere il secondo motivo del ricorso e rigettare il primo, cas
sare la sentenza impugnata, in relazione all'accoglimento, e rin
viare la causa a giudice pari ordinato a quello di appello — giudice che si designa in altra sezione della corte di Milano — perché la decida uniformandosi ai principi di diritto enunciati nella pre sente motivazione.
IV
Motivi della decisione. — Va preliminarmente disposta la riu
nione del ricorso principale e di quello incidentale in quanto pro
posti contro la stessa sentenza.
Con il primo mezzo di annullamento, le ricorrenti principali denunziata violazione dell'art. 39 1. 392/78, lamentando che la
corte di Firenze ha ritenuto opposizione al riscatto la eccezione
relativa alla quantificazione del prezzo dovuto.
La censura è infondata, e va, pertanto, rigettata.
Dispone l'art. 39 1. 392/78 che «ove sia stato esercitato il dirit
to di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato en
tro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia
opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudi zio. . .». «Se per qualsiasi motivo l'acquirente. . . faccia opposi zione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio». Certamente si ha opposizione al riscatto qualora l'acquirente
retrattato contesti il titolo in base al quale il retraente esercita
il riscatto, ovvero contesti l'applicabilità alla fattispecie della nor
mativa sul riscatto, oppure contesti la ritualità o tempestività del
l'esercizio del diritto di riscatto. Senonché il legislatore non si
è limitato a prevedere l'opposizione al riscatto può far capo a
«qualsiasi motivo». L'ampia formulazione legislativa, che, per avere una sua ratio, sicuramente non può riguardare soltanto gli stretti motivi che investono la sussistenza di tutte le condizioni soggetti ve o oggettive necessarie ai fini di un utile esercizio di riscatto, ma necessariamente deve considerare tutte quelle opposizioni che in qualsiasi modo operano perché il diritto potestativo del re traente di subentrare nella qualità di acquirente del bene, con effetti ex tunc, mediante la dichiarazione unilaterale recettizia ri
volta, al retrattato, non trovi immediata e diretta soddisfazione. Nella specie, orbene, quando alla dichiarazione unilaterale ri
volta alla carrozzeria Saw alla Innocenti ed alla Leonardi di vole re subentrare nella stessa posizione dagli stessi assunta nel negozio di vendita a suo tempo conclusa, dichiarandosi pronta a versare nei termini di legge il prezzo di vendita dell'immobile, quale ri
sultante del predetto negozio, l'Innocenti non si oppone al diritto di riscatto fatto valere dalla predetta carrozzeria, ma aggiunge che il prezzo risultante dall'atto di vendita doveva essere maggio rato di «tutti gli esborsi accessori, preliminari, inerenti e conse
guenti alla compravendita» e che «il tutto sarebbe stato provato in causa», non può di certo affermarsi che non vi sia stata op posizione al riscatto, perché il diritto potestativo del ricorrente non poteva trovare immediatamente attuazione, ma doveva co
noscere una fase contenziosa diretta all'accertamento della som ma che la retraente avrebbe dovuto versare oltre a quella di lire 35 milioni, risultante dal predetto negozio di vendita. Se infatti, il versamento del prezzo condiziona l'efficacia del rapporto in staurato con la manifestazione della volontà di esercitare il riscat
to; la questione sollevata dal retrattato, in ordine al contenuto
dell'obbligo a carico del retraente in relazione al maggiore prezzo da versare rispetto a quello risultante dall'atto di trasferimento
a titolo oneroso dell'immobile, si configura certamente come oppo
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sizione al riscatto, sotto il profilo innanzi considerato, in quanto l'effetto condizionante di esso versamento è ormai legato alla pro nuncia giudiziale che indichi il prezzo da versare.
Con il secondo mezzo di annullamento, poi, i ricorrenti, de nunziata ancora violazione e falsa applicazione del predetto art.
39, nonché vizio di motivazione, lamentano che la corte territo riale non ha considerato che la mancata costituzione di essa ri
corrente Leonardi, comproprietaria del bene riscattato, alla prima udienza di comparizione non poteva che intendersi come «una
totale remissività al riscatto esercitato ex adverso».
Anche tale doglianza va rigettata. La contumacia, infatti, della
Leonardi all'udienza di comparizione è contegno processuale nel
quale più che mancata opposizione al riscatto ben può ravvisarsi
quella tacita adesione all'opposizione quale proposta dal compro
prietario Innocenti. Il che trova conferma nella circostanza che, all'atto della costituzione essa Leonardi, all'udienza delle precisa zioni della conclusione, fece proprie le domande proposte dal
l'Innocenti.
Con l'ultimo mezzo di annullamento, infine, i ricorrenti la
mentano che la sentenza impugnata ha omesso di considerare la
posizione processuale di essa ricorrente Leonardi, titolare «di au
tonomi interessi ed autonome facoltà di decisione, ma prima di
tutto di autonome situazioni giuridiche». Anche tale doglianza va rigettata, dovendosi ritenere implicita,
nella valutazione fatta dalla corte di merito della posizione difen
siva assunta dall'Innocenti, la valutazione della posizione proces suale della Leonardi, e quanto sopra per le considerazioni svolte
nell'esame del precedente motivo.
Il ricorso va, pertanto, respinto, dichiarandosi assorbito l'esa
me del ricorso indidentale condizionato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 gennaio
1988, n. 315; Pres. Vela, Est. Caturani, P.M. Di Renzo (conci,
conf.); Zanniboni (Avv. Lombardo) c. Istituto autonomo case
popolari di Forlì (Avv. Cavasola, Maggiori). Conferma App.
Bologna 30 luglio 1985.
Edilizia popolare ed economica — Alloggi — Assegnazione —
Requisiti — Fattispecie (D.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035, nor
me per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione
e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, art. 2).
In tema di assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pub
blica, nella disciplina introdotta dal d.p.r. 30 dicembre 1972
n. 1035, la non disponibilità da parte dell'aspirante assegnata rio di altro alloggio idoneo nello stesso comune deve sussistere
per tutto il corso del procedimento di assegnazione in proprietà
dell'alloggio, e cioè fino a quando non sia stato stipulato, tra
Iacp e assegnatario, il contratto di compravendita (nella specie, è stato ritenuto che la carenza del requisito suindicato determi
na la risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato
fra l'istituto e l'assegnatario per errore essenziale circa la quali tà di quest'ultimo). (1)
Svolgimento del processo. — Con citazione del 12 aprile 1982,
Giorgio Zanniboni conveniva innanzi al Tribunale di Forlì l'isti
tuto autonomo per le case popolari, gestione Ina-casa di quella
città, esponendo quanto segue.
Quale assegnatario in locazione di un appartamento di proprie tà dell'Iacp sito in Forlì, frazione Cava via Tevere 56, essendo
(1) Non risultano precedenti in termini. V., comunque, i toni ambigui di Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1985, n. 33, Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia popolare ed economica, n. 96, ove si afferma che il possesso dei requisiti per ottenere l'assegnazione deve sussistere alla data di pub blicazione del relativo bando o a quella dell'effettiva assegnazione; e di Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 1983, n. 470, id., Rep. 1983, voce cit., n. 102, secondo la quale, invece, i requisiti devono sussistere sino al mo mento della consegna dell'alloggio.
In dottrina, sui profili attinenti alla procedura di assegnazione, v. G.
Mineo, Assegnazione in proprietà - Contratti stipulati in base a provvedi mento di individuazione illegittimo, in Nuova giur. civ., 1986, I, 284; A. Cremonini, In tema di revoca delle assegnazioni in locazione, in Giur.
merito, 1984, 947.
Il Foro Italiano — 1988.
stata accolta la sua domanda di cessione in proprietà dell'allog
gio previa stipulazione di contratto preliminare, aveva dichiarato, a richiesta dell'istituto, di essere nudo proprietario di un apparta mento acquistato nel 1968 e abitato da sua madre Elena Ravaioli
in Forlì viale Salinatore 61 e che sua moglie nel 1975 aveva acqui stato in proprietà con la sorella una vecchia casa nel comune
di Portico, dove attualmente abitava la madre di lei.
Con lettera 14 novembre 1981 l'istituto aveva notificato il va
lore dell'alloggio in lire 11.866.700 e l'istante a sua volta aveva
comunicato la propria accettazione.
Infine, con lettera 4 dicembre 1981, l'istituto aveva invitato
l'assegnatario a presentarsi presso la sua sede in Forlì I'll dicem
bre 1981 per la stipula del preliminare ed egli aveva versato la
quota del 15 per cento del prezzo e del'Iva il 9 successivo; mentre
il giorno 11 aveva sottoscritto il contratto presso la sede dell'i
stituto.
Tuttavia, richiestagli altra dichiarazione, attestante che la sua
situazione patrimoniale non era mutata dal 31 dicembre 1980, data della precedente dichiarazione — che la impiegata addetta
all'ufficio riscatti dell'istituto aveva detto di avere dimenticato
di chiedergli precedentemente — l'istante aveva risposto che ciò
non era possibile, poiché in data 6 marzo 1981 egli aveva acqui stato altro appartamento allo scopo di potervi abitare con la ma
dre rimasta sola.
Poiché a sua richiesta gli era stato comunicato che gli atti rela
tivi alla cessione dell'alloggio in proprietà compreso il prelimina re di vendita, dovevano intendersi caducati e comunque revocati
e gli era stata restituita anche la somma versata il 9 dicembre
1981, chiedeva che il tribunale dichiarasse che il 14 novembre
1981 (con la comunicazione del prezzo provvisorio) si era conclu
so il contratto di compravendita dell'alloggio ai sensi dell'art.
27, 2° comma, 1. 8 agosto 1977 n. 513 come integrato dall'art.
52 1. 5 agosto 1978 n. 457. In subordine chiedeva dichiararsi sti
pulata una cessione definitiva della proprietà dell'alloggio. In ul
teriore subordine, previa pronunzia di validità del preliminare, chiedeva la condanna dell'istituto al risarcimento dei danni da
liquidarsi in separata sede.
Nella resistenza dell'Iacp che eccepiva tra l'altro la nullità del
preliminare perché viziato da errore ai sensi dell'art. 1427 c.c., il tribunale, con sentenza del 20 ottobre 1983, dichiarava che l'at
tore aveva diritto, come assegnatario, alla cessione dell'alloggio, onde il contratto preliminare 11 dicembre 1981 era valido ed effi
cace e l'istituto andava condannato al risarcimento dei danni da
liquidarsi in separata sede.
Il primo giudice osservava che l'attore aveva la qualifica di
assegnatario richiesta per la cessione in proprietà dell'alloggio, mentre gli altri requisiti previsti dagli art. 22-23 1. 8 agosto 1977
n. 513 inerivano all'assegnazione che non era stata revocata.
Con l'accettazione della domanda di riscatto e la comunicazio
ne del prezzo il diritto alla cessione si era oramai perfezionato, onde appariva irrilevante la prospettata annullabilità del contrat
to in base agli art. 1427 e 1428 c.c.
Andava quindi riconosciuta la validità del contratto prelimina
re, con la condanna dell'istituto al riconoscimento dei danni.
La Corte d'appello di Bologna, adita dall'Iacp, con sentenza
del 30 luglio 1985, in riforma della decisione di primo grado,
rigettava invece la domanda.
Riteneva la corte che il rappresentante dell'ente prestò il con
senso alla stipula del contratto preliminare sull'erroneo convinci
mento della ricorrenza, nell'altro contraente di una situazione
soggettiva che l'istituto riteneva indispensabile (che cioè le perso ne conviventi nell'alloggio, oltre all'assegnatario, non fossero ti
tolari nel territorio nazionale del diritto di proprietà di uso o
di abitazione su beni immobili ex art. 2 d.p.r. 30 dicembre 1972
n. 1035) e che l'errore era riconoscibile da una persona di norma
le diligenza. Contro la sentenza d'appello ricorre Giorgio Zanniboni, in ba
se a tre motivi; resiste con controricorso l'Iacp di Forlì. Entram
be le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo del ricorso il
ricorrente sostiene: a) che, se dopo l'emanazione della 1. 8 agosto 1977 n. 513 non è più possibile effettuare la cessione in proprietà
dell'alloggio economico e popolare, salvo che per i casi nei quali la domanda sia stata precedentemente proposta, ne discende che
i requisiti richiesti dalla legge per la cessione non possono essere
riferiti ad un tempo posteriore alla entrata in vigore della legge
(nel quale la cessione stessa non è più consentita), ma vanno rife
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