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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 24 ottobre 1987,...

Date post: 31-Jan-2017
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sezione III civile; sentenza 24 ottobre 1987, n. 7833; Pres. Lo Surdo, Est. De Rosa, P. M. Iannelli (concl. conf.); Ina (Avv. De Vita, Punzi) c. Sliwka. Cassa App. Genova 9 maggio 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 87/88-95/96 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181020 . Accessed: 25/06/2014 05:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 25 Jun 2014 05:35:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 24 ottobre 1987, n. 7833; Pres. Lo Surdo, Est. De Rosa, P. M. Iannelli(concl. conf.); Ina (Avv. De Vita, Punzi) c. Sliwka. Cassa App. Genova 9 maggio 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 87/88-95/96Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181020 .

Accessed: 25/06/2014 05:35

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PARTE PRIMA

a questa autorità giudiziaria la Banca commerciale italiana s.p.a.

esponendo quanto segue. In data 19 novembre 1985 essa istante aveva subito lo smarri

mento, immediatamente denunciato alla stazione dei carabinieri

di viale Libia, Roma, del blocchetto di assegni di c/c n. 774967/01,

aperto presso l'agenzia n. 20 della Comit in Roma. Nel medesi

mo giorno la Comit pagava a tale Stefani Anna Maria, identifi

cata mediante patente auto B n. 17703 del 18 maggio 1980, la

somma di lire 450.000 a fronte dell'assegno bancario n.

0794/484769, facente parte del citato blocchetto smarrito e tratto sul c/c dell'attrice. La sig. Di Bastiano, che non aveva mai emes

so l'assegno in discorso, riteneva che la banca avesse eseguito un incauto pagamento in quanto, mentre la firma apposta sul

l'assegno de quo risultava essere «Di Bastiano Luciana», quella

regolarmente depositata era «Luciana Di Bastiano»; la patente, inoltre, era visibilmente falsa essendo errata la numerazione. Non

avendo avuto seguito la richiesta di rimborso, la sig. Di Bastiano

agiva quindi in via giudiziaria per ottenere quanto dovutole.

(Omissis) Motivi della decisione. — (Omissis) In ordine all'autenticità delle

possibili firme contenute in un assegno non vi è dubbio che, sulla base della specifica previsione dell'art. 38 legge sull'assegno, il

banchiere trattario non è tenuto a verificare gli autografi dei gi ranti del titolo, restando liberato da responsabilità se paga al le

gittimo portatore a seguito di una serie continua e non interrotta

di girate. Nell'assenza di un'apposita norma legislativa, non sono

invece pacifiche le conseguenze che possono scaturire dal paga mento di un assegno in cui sia stata falsificata la firma del traen te ed in particolare se in tal caso possa concorrere od escludersi

la responsabilità della banca. È stato ritenuto (cfr. Cass. 29 giu

gno 1981, n. 4209, Foro it., 1982, I, 472) che la responsabilità dell'istituto di credito si dovesse addirittura presumere, finché lo

stesso, mediante la produzione degli assegni a firma apocrifa e dello specimen del traente ovvero con altro idoneo mezzo di pro va, potesse dimostrare di non essere stato in grado di riscontrare la falsità nonostante l'uso della diligenza dell'accorto banchiere.

Occorre al riguardo precisare che la diligenza della banca non

può equipararsi a quella di un esperto calligrafo, nel caso di un'a bile e raffinata contraffazione dell'autografo, ma che senz'altro

deve essere conformata a prudenza e tale da individuare macro

scopiche o grossolane falsità emergenti in maniera chiara ed ine

quivocabile dalla comparazione con lo specimen. L'accertamento

della responsabilità della banca consegue, pertanto, ad una valu

tazione di fatto al livello di diligenza usato nell'esame dell'auto

grafo. Calando detta panoramica nella realtà di cui in causa, il

dato che emerge chiaramente è l'inversione del nome e cognome della firma apposta sull'assegno rispetto a quella depositata; det

to elemento, di per sé sufficiente a diversificare la due firme, avrebbe dovuto indurre l'impiegato addetto al riscontro ad effet tuare una comparazione più attenta e minuziosa. Se ciò fosse

avvenuto, sarebbe senz'altro emersa la falsificazione dell'autografo. Questo stesso magistrato, che, sebbene per tradizione giuridica

sia considerato peritus peritorum, non si vanta certamente di es sere un perito calligrafo, dopo un più attento esame delle firme in discorso, non ha avuto difficoltà a riscontrare elementi di dif formità tra le stesse, quale ad esempio la lettera «B», scritta sem

pre con un tratto interrotto dalla sig. Di Bastiano, e con un tratto continuato dal falsario.

La verità, come è emerso nella fase istruttoria dalle testimo nianze rese dai vari dipendenti della Comit, è che, trattandosi di un assegno di modesto valore (inferiore al milione di lire), fu effettuato un controllo estremamente superficiale; secondo la

prassi dell'agenzia 20, infatti, controlli maggiormente accurati ven

gono riservati solo ad assegni di maggior importo. Detta proce dura, se da un lato consente di snellire il disbrigo delle operazioni di minor rilievo, dall'altro riduce i margini di sicurezza. Se tale

comportamento può essere comprensibile sotto il profilo dell'eco nomicità gestionale, non può essere altrettanto giustificabile sotto

l'aspetto della responsabilità verso i correntisti. Da tutto ciò ne

consegue che la Comit effettuò il pagamento in parola senza por re in essere tutta la necessaria e potenziale diligenza professiona le. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1988.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 24 otto

bre 1987, n. 7833; Pres. Lo Surdo, Est. De Rosa, P. M. Ian

nelli (conci, conf.); Ina (Avv. De Vita, Punzi) c. Sliwka. Cassa

App. Genova 9 maggio 1983.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida zione coatta amministrativa — Fondo di garanzia — Pagamen to tardivo — Interessi di mora (D.l. 23 dicembre 1976 n. 857, modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della re

sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a mo

tore e dei natanti, art. 8, 9; 1. 26 febbraio 1977 n. 39, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, art. unico; d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45, modificazioni al rego lamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità ci vile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 17, 18).

Posto che, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'im

presa assicuratrice della r.c.a., l'obbligo dell'ente gestore del

fondo di garanzia di provvedere al pagamento della somma dovuta al danneggiato sorge automaticamente a seguito dell'ac cordo intervenuto con il commissario liquidatore, senza alcun

controllo di merito ma con semplice verifica formale sulla re

golarità dell'atto, spetta al giudice stabilire se il ritardo nell'a

dempimento superi i limiti di tempo necessari per lo svolgimento di quest'operazione e per la materiale erogazione della somma

(nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che, con

riguardo ad un atto di liquidazione delle conseguenze di un

sinistro sottoscritto il 27 marzo 1979 e al relativo pagamento in data 20 febbraio 1980, aveva riconosciuto la spettanza degli interessi moratori a far tempo dal sollecito del danneggiato in

data 7 giugno 1979). (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 30 luglio 1987, n. 6587; Pres. Bile, Est. Taddeucci, P. M. Simeone

(conci, diff.); Ina (Avv. De Vita, Punzi) c. Lupo (Avv. Li

guori, Donaver). Conferma Trib. Genova 13 settembre 1982.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida zione coatta amministrativa — Fondo di garanzia — Corre

sponsione del risarcimento concordato dal danneggiato con

l'impresa cessionaria — Pagamento tardivo — Interessi mora tori — Necessità di atto formale di costituzione in mora —

Insussistenza — Fattispecie (Cod. civ., art. 1219, 1224; d.l. 26 settembre 1978 n. 576, agevolazioni al trasferimento del porta foglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in

liquidazione coatta amministrativa, art. 4; 1. 24 novembre 1978 n. 738, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 set tembre 1978 n. 576, art. unico; d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45, art. 22).

Posta in liquidazione coatta amministrativa una società assicura

trice, il fondo di garanzia ha l'obbligo di corrispondere il risar cimento al danneggiato fin dal momento in cui l'impresa cessionaria e lo stesso danneggiato perfezionano l'accordo sulla somma da liquidarsi ed è tenuto a corrispondere gli interessi

moratori, anche in mancanza di un atto formale di costituzione in mora, se non effettua il pagamento entro un congruo lasso di tempo (nella specie, la sentenza confermata aveva ritenuto

ingiustificato il ritardo del fondo, che non aveva ancora prov veduto al pagamento dopo circa due settimane dalla sottoscri

zione dell'accordo di liquidazione tra il danneggiato e l'impresa cessionaria). (2)

(1-2) In giurisprudenza v., da ultimo, Cass. 23 maggio 1986, n. 3460, Foro it., 1986, I, 2142, in cui il fondo di garanzia ha proposto l'identica linea difensiva sostenuta nelle sentenze in epigrafe, evidenziando come il creditore danneggiato non possa «pretendere di esigere la somma con cordata non appena perfezionato il negozio di liquidazione, perché la complessa procedura imposta dal legislatore. . . ed i principi che regola no l'adempimento dell'obbligazione da parte di un organismo pubblico — tenuto, quanto meno, al controllo della regolarità formale della liqui dazione già operata — fanno si che l'obbligazione in senso tecnico nasca

quando la pratica sia arrivata al fondo di garanzia e quando quest'ultimo abbia effettuato i controlli di legge». Ma, può ben obiettarsi, se il proble

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

Svolgimento de! processo. — Con sentenza 8 dicembre 1981-11

febbraio 1982 il Tribunale di Genova, pronunciando nella causa

proposta da Sliwka Edith contro l'Ina, fondo garanzia vittime

della strada, dopo aver dato atto che nel corso del giudizio l'Ina

aveva pagato all'attrice la somma capitale dovutale a titolo di

danni, e cioè lire 2.900.000, condannava il convenuto a pagare

gli interessi su detta somma nonché la rivalutazione monetaria

(indici Istat) dal 7 giugno 1979 al saldo. Spese processuali a cari

co dell'Ina.

Appellava quest'ultimo, con atto notificato il 22 marzo 1982,

e svolgeva i seguenti motivi di gravame: 1) il tribunale aveva con

fuso l'impresa cessionaria di cui al d.l. 576/78 con il commissario

liquidatore di cui al d.l. 23 dicembre 1976 conv. in legge 26 feb

braio 1977 n. 39; 2) il tribunale aveva inquadrato l'attività del

soggetto che quantifica il danno nello schema del mandato con

rappresentanza, contro il sistema vigente. Il commissario liquida

tore, invece, si limita a determinare il danno risarcibile, con netta

separazione dell'organo delegato al pagamento; 3) secondo il tri

bunale l'obbligo del fondo (di pagare la somma liquidata) decor

rerebbe dal momento dell'accordo sul quantum, mentre il termine

non coincide, perché l'atto di liquidazione deve essere trasmesso

al fondo, che successivamente pagherà; 4) il fondo può essere

considerato in mora ex art. 1183 c.c., quando non abbia rispetta

to il termine fissato dal giudice, ovvero abbia tardato il pagamen

to oltre un ragionevole termine di tolleranza; 5) in ogni caso la

somma dovuta è debito di valuta non suscettibile di rivalutazione.

Resisteva la Sliwka, la quale chiedeva la conferma della senten

za, vinte le spese. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Ge

nova ha respinto l'appello dell'Ina con condanna dello stesso alle

spese di giudizio. Avverso tale sentenza propone ricorso l'Ina formulando cinque

motivi di annullamento. La Sliwka non si è costituita.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente

denunzia violazione e falsa applicazione del d.l. 23 dicembre 1976

conv. in 1. 26 febbraio 1977 n. 39, del d.l. 26 settembre 1978

n. 576, nonché omessa ed insufficiente motivazione della senten

za impugnata per avere la corte di merito apoditticamente affer

ma verte sul ritardo dell'impresa cessionaria nel trasmettere al fondo di

garanzia i documenti attestanti l'intervenuto accordo di liquidazione, es

so va risolto non a scapito del danneggiato, bensì chiamando in giudizio il vero responsabile. Se, invece, il problema verte sui giusti tempi necessa

ri ad effettuare i controlli del caso (che, comunque, vertono sulla sola

regolarità formale degli atti trasmessi dall'impresa cessionaria ovvero dal

commissario liquidatore) la soluzione non può che essere quella contenu

ta nelle decisioni in epigrafe, a cui tenore gli interessi moratori sulla som

ma liquidata decorrono solo a partire da un congruo termine concesso

al fondo di garanzia per espletare le formalità di pagamento. In tema

v. altresì', in senso conforme, Trib. Genova 28 agosto 1982, id., Rep.

1983, voce Assicurazione (contratto), n. 276, a cui parere in caso di costi

tuzione in mora del fondo di garanzia occorre indicare un termine con

gruo per l'adempimento, termine che, «atteso il rilevante numero delle

pratiche all'esame del fondo, non può essere, in ogni caso, inferiore a

quarantacinque giorni». Per quanto concerne la configurazione dell'impresa cessionaria quale

rappresentante ex lege del fondo di garanzia, v., tra le tante decisioni

in tal senso, Cass. 11 febbraio 1985, n. 1127, id., Rep. 1985, voce cit.,

n. 196; 10 dicembre 1984, n. 6489, ibid., n. 199; App. Milano 18 novem

bre 1983, ibid., n. 205; App. Cagliari 10 luglio 1981, id., Rep. 1982,

voce cit., n. 326; Trib. Genova 28 agosto 1982, cit. In dottrina, sulla

disciplina dell'attività dell'impresa cessionaria e del commissario liquida

tore, v. da ultimo M. Franzoni, Il terzo danneggiato nell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile, Padova, 1986, 82 ss. Sull'affer

mazione del principio per cui il creditore può esigere la prestazione e

gli interessi moratori indipendentemente dalla fissazione di un termine

da parte del giudice e dalla costituzione in mora dell'obbligato, quando

quest'ultimo «lasci trascorrere un lasso di tempo che, secondo la valuta

zione insindacabile del giudice di merito, sia ritenuto congruo rispetto

ad una determinata obbligazione inadempiuta», v., oltre alle decisioni

citate in motivazioni, Cass. 5 novembre 1985, n. 5360, id., Rep. 1986,

voce Obbligazioni in genere, n. 14 (dalla cui massima è tratto il passo

citato supra). Sulla natura di debito di valuta dell'obbligazione del fondo di garan

zia, v., per i primi riferimenti, la nota di richiami ad App. Milano 29

novembre 1985, id., 1986, I, 1990, ove è segnalata l'esistenza di un orien

tamento ormai consolidato (salvi incidenti di percorso: Cass. 30 marzo

1987, n. 3050, id., Mass., 520).

Il Foro Italiano — 1988.

mato che la sentenza del tribunale, che aveva confuso l'impresa

cessionaria di cui al d.l. n. 576 con il commissario liquidatore

di cui alla 1. n. 39 del 1977, è sostanzialmente corretta, e che

la soluzione non muterebbe anche a voler giudicare sulla scorta

dei principi enunciati dall'appellante. Con i successivi tre mezzi il medesimo ricorrente denunzia vio

lazione delle stesse leggi, nonché degli art. 17 ss. d.p.r. 16 gen

naio 1981 n. 45 e dell'art. 1704 c.c., e, inoltre, omessa e

insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in

relazione a specifiche censure concernenti l'erronea qualificazio

ne di mandataria con rappresentanza dell'impresa cessionaria, nella

specie inesistente, fatta dal tribunale senza considerare che l'ac

cordo liquidatorio era stato concluso dalla Sliwka con il commis

sario liquidatore che è un mandatario ex lege senza rappresentanza,

si che l'Ina, quale ente gestore del fondo per le vittime della stra

da, non poteva considerarsi obbligato al pagamento della somma

determinata nella liquidazione prima della ricezione del relativo

atto sottoscritto dal creditore, che, come documentato, era avve

nuta il 24 gennaio 1980, dopo la notifica dell'atto introduttivo

del giudizio di primo grado. Pertanto il ricorrente chiede l'annul

lamento della sentenza impugnata in ordine alla condanna al pa

gamento degli interessi moratori sulla somma liquidata a favore

della danneggiata. Tali censure non sono fondate. L'art. 19 1. 24 dicembre 1969

n. 990, che istituisce il fondo di garanzia per le vittime della stra

da per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di vei

coli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione, dispone,

in linea generale, che la liquidazione dei danni, nei limiti indicati

dal 2° comma, sia effettuata dall'impresa designata, a norma del

successivo art. 20, dal ministero per l'industria commercio e arti

gianato per ogni regione o gruppi di regione del territorio na

zionale.

Con i d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. in 1. 26 febbraio

1977 n. 39) e 26 settembre 1978 n. 576 (conv. in 1. 24 novembre

1978 n. 738) è stata introdotta una parziale deroga a tale norma,

per l'ipotesi in cui l'impresa di assicurazione sia stata posta in

liquidazione coatta amministrativa, essendo stato demandato al

commissario liquidatore e all'impresa cessionaria del portafoglio

il predetto compito di liquidazione, con il solo limite, per il pri

mo, della preventiva autorizzazione degli organi preposti alla li

quidazione coatta, e dell'esclusione dei suoi poteri nel caso di

trasferimento ad altra impresa del portafoglio dell'impresa assi

curatrice in stato di liquidazione coatta (art. 7 d.l. n. 576 del 1978).

Nello svolgimento di tale compito sia l'impresa cessionaria che

il commissario liquidatore agiscono per conto dell'Ina, gestione

autonoma del fondo di garanzia (v. art. 9 d.l. n. 857 del 1976

e art. 4 d.l. n. 576 del 1978) e, qualora essi raggiungano un ac

cordo con il creditore-danneggiato sulla somma da liquidare per

il risarcimento del danno, debbono trasmettere l'atto di liquida

zione all'Ina, nella predetta qualità, affinché provveda diretta

mente al pagamento della somma stessa (v. cpv. art. 4 d.l. n.

576 e, per quanto riguarda il commissario, art. 8 stesso decreto).

Con il d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45, che ha regolato organica

mente tutta la materia, il predetto meccanismo legislativo, pur

restando immutato nella sostanza, è stato meglio chiarito con la

precisazione che il commissario liquidatore, nell'assolvimento dei

compiti di cui al cit. art. 9 d.l. del 1976, accerta l'esistenza e

la risarcibilità dei danni, ne determina l'ammontare e trasmette

l'atto di liquidazione all'ente gestore del fondo che provvede al

pagamento della somma ivi indicata inviando al creditore vaglia

postale o assegno di pari importo, ovvero accreditando la somma

dovuta sul conto corrente postale o bancario dello stesso (v. art.

17 e 18). Con l'art. 22, poi, lo stesso decreto presidenziale stabili

sce identiche modalità per il pagamento da parte dell'Ina, gestio

ne autonoma del fondo di garanzia, del danno in caso di accordo

raggiunto tra il creditore e l'impresa cessionaria del portafoglio

a norma del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, conv. in 1. 24 novem

bre 1976 n. 738: la somma determinata nella liquidazione, se ac

cettata dal creditore, è corrisposta, nei limiti di legge, direttamente

dall'istituto inviando al creditore vaglia od assegno postale o ac

creditando la somma sul conto corrente postale o bancario del

creditore stesso.

Dal complesso di tali norme si desume che, tanto nel caso di

liquidazione del danno concordata con il commissario liquidato

re, quanto nel caso di liquidazione del danno concordata con

l'impresa cessionaria, sorge automaticamente l'obbligo da parte

dell'ente gestore del fondo di provvedere al pagamento della rela

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PARTE PRIMA

tiva somma, senza alcun controllo di merito sull'operato dei pre detti soggetti, ma con il semplice controllo formale della regolari tà dell'atto di liquidazione.

Si verifica, cioè, come questa corte ha già ritenuto con riferi

mento alla impresa cessionaria (v. sent. Ina - Lupo Marco del

10 ottobre 1986 — 30 luglio 1987, n. 6587, Foro it., 1988, I,

88) un trasferimento della legittimazione a perseguire l'accordo

liquidatorio dall'ente gestore del fondo ai soggetti medesimi, con

l'inevitabile conseguenza che gli effetti della loro attività si riper cuotono immediatamente nella sfera patrimoniale del primo, dando

luogo ad un rapporto di rappresentanza necessaria ex lege. Come già messo in luce nella sentenza citata, la diversa opinio

ne del ricorrente, che qualifica tale rapporto come semplice man

dato senza rappresentanza, incontra ostacoli dommatici

insuperabili. In un primo luogo, se si accettasse quella tesi, si dovrebbe rite

nere, in conformità degli schemi tipici del mandato senza rappre sentanza (art. 1705 c.c.), che gli effetti dell'accordo liquidatorio si producono esclusivamente nella sfera patrimoniale del manda

tario, si che sarebbe necessaria un'ulteriore manifestazione di vo

lontà del mandante (ente gestore del fondo) per rendere operativi

gli obblighi nascenti da quell'accordo. Invece le citate norme dell'art. 9 d.l. del 1976, dell'art. 4 d.l.

del 1978 e degli art. 17 e 22 d.p.r. n. 45 del 1981 stabiliscono

che, raggiunto l'accordo tra il commissario liquidatore (o l'im

presa cessionaria) ed il creditore, l'istituto gestore del fondo prov veda direttamente al pagamento della somma, essendo ormai

vincolato all'adempimento dell'accordo stesso.

Inoltre, se si ritenesse necessaria una adesione, sia pure forma

le, dell'ente medesimo all'accordo consacrato nell'atto di liquida

zione, non si comprenderebbe perché la richiesta di risarcimento

dovrebbe essere rivolta, a norma dell'art. 8 1. 738 del 1978, con

le modalità indicate nell'art. 22 1. n. 990 del 1969, all'impresa cessionaria o al commissario liquidatore e perché non sia stata

prevista dalla stessa norma la concessione di un autonomo spa tium deliberandi, anche a favore dell'ente gestore del fondo pri ma dell'inizio dell'azione risarcitoria (v. sent, cit.).

Né, infine, può ravvisarsi un ostacolo all'accoglimento della

tesi qui sostenuta in quella clausola inserita nell'atto di liquida zione cui fa riferimento il ricorrente («l'atto sottoscritto dalle parti sarà trasmesso al fondo di garanzia che provvederà al pagamen

to») non potendosi ravvisare nella stessa la previsione di un ter

mine per l'adempimento, che deve essere espressamente stabilito, e trattandosi invece di una clausola del tutto formale che ripete la formula prevista dalla legge (v. art. 17 e 22 d.p.r. del 1981) e non costituisce altro che «una conferma della prontezza del

soggetto obbligato a procedere alla sollecita ed incondizionata estin

zione del debito» (v. sent. cit.).

Deve, quindi, conclusivamente, ritenersi che, perfezionatosi con

l'adesione del creditore l'accordo liquidatorio, il debito dell'ente

gestore del fondo diventa liquido, certo ed esigibile, e la relativa

prestazione deve essere eseguita entro il più breve tempo, compa tibilmente con il particolare meccanismo di pagamento previsto della legge.

Da ciò deriva la duplice conseguenza che gli eventuali ritardi

o intralci nei rapporti tra il commissario liquidatore e l'Ina -gestore del fondo non possono farsi ricadere sul creditore, e, dall'altro,

che, stante la necessità da parte dell'ente di un controllo, sia pure

formale, della regolarità dell'accordo anzidetto, spetta al giudice stabilire in concreto se il ritardo nell'adempimento superi i limiti

di tempo necessari per lo svolgimento di tali compiti e per la

materiale erogazione della somma (cfr. Cass. n. 2980 del 1977,

id., Rep. 1977, voce Obbligazioni in genere, n. 19, e n. 3089

del 1973, id., Rep. 1973, voce cit., n. 8). Nella specie, i giudici del merito, dopo aver rilevato che l'atto

di liquidazione del danno subito dalla Sliwka era stato sottoscrit

to il 27 marzo 1979, che la creditrice aveva inviato all'Ina-fondo

di garanzia sollecito di pagamento in data 7 giugno 1979, e che

la somma era stata pagata il 20 febbraio 1980 (circostanze pacifi

che), hanno ritenuto che l'ente gestore del fondo dovesse corri

spondere gli interessi legali sulla somma dovuta con decorrenza

dalla data del predetto sollecito.

Tale decisione, nonostante una certa superficialità di motiva

zione, non appare censurabile alla luce dei principi suesposti nel

punto in cui, avallando le statuizioni del tribunale, ha ritenuto

che il ritardo nell'adempimento superasse i limiti di tempo neces

sari per l'esecuzione dell'accordo liquidatorio.

11 Foro Italiano — 1988.

Con il quinto motivo il ricorrente censura, infine, la sentenza

impugnata, denunziando violazione degli art. 1124 c.c., 19 e 20

1. n. 990 del 1969, 2043 c.c. per avere la corte del merito dichia

rato che il debito dell'istituto-fondo di garanzia nei confronti del

la Sliwka è un debito di valore, perché discendente da fatto illecito,

applicando, quindi, sulla somma liquidata il coefficiente di svalu

tazione monetaria.

La censura è fondata. Come ripetutamente affermato da que sta corte (sez. un. n. 5218 del 1983, id., 1983, I, 2389; sez. Ili

n. 2064 del 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 238) nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivan

te dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore e l'im

presa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo

di garanzia a norma degli art. 19 e 20 1. n. 990 del 1969, a fronte

della richiesta del danneggiato ex art. 18 1. cit. sono direttamente

obbligati ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo

il debito scaturente dal contratto assicurativo che, quindi, ha na

tura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore (come quel lo del danneggiato verso l'assicurato) per il solo effetto di

un'iniziativa di detto terzo.

Qualora, poi, come nella specie, sia intervenuto accordo tra

il danneggiato e l'organo delegato dall'Ina-fondo di garanzia per la liquidazione del danno da risarcire, l'obbligazione che ne deri

va ha natura contrattuale, e non può essere, quindi, assimilata, a quella extracontrattuale originariamente esistente a carico del

danneggiante, si che il debito che ne deriva è un debito pecunia

rio, per la cui estinzione vale il principio nominalistico di cui

all'art. 1277 c.c.

Su tale punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassa

ta in parte qua con rinvio ad altra sezione della stessa corte d'ap

pello per nuovo esame.

II

Svolgimento del processo. — Marco Lupo — proprietario di

un veicolo rimasto danneggiato, in data 5 novembre 1978, da

un'auto di proprietà di Antonietta Bruzzone e da quest'ultima assicurata per i danni da responsabilità civile presso la società

per azioni Lloyd Centauro italiana, società successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del suo

portafoglio alla società italiana Assicurazioni danni s.p.a. — evo

cava in giudizio davanti al Pretore di Genova Voltri, con atto

di citazione notificato il 5 settembre 1979, l'Ina quale gestore del fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendone

la condanna al pagamento della somma di lire 153.000, oltre agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria.

Esponeva: che rivolta la richiesta risarcitoria alla impresa ces

sionaria, aveva con questa avviato trattative sfociate in un accor

do transattivo, comportante l'impegno per il fondo di garanzia del pagamento della somma di lire 153.000, come da atto di li

quidazione da lui firmato ed inviato alla Siad con lettera racco

mandata del 27 giugno 1979, unitamente ad una sollecitazione

di pagamento entro I'll luglio successivo; che a tanto non era

seguito il pagamento del debito.

L'ente gestore del fondo, costituitosi, provvedeva alla rimessa

al Lupo della somma-capitale sopra specificata in data 14 dicem

bre 1979 e la controversia proseguiva limitatamente alle pretese accessorie.

Queste venivano riconosciute fondate dal pretore, ma il Tribu

nale di Genova, con sentenza del 13 settembre 1982, in parziale

accoglimento del gravame interposto dall'Ina, ne limitava la con

danna al pagamento degli interessi moratori ed al ristoro del mag

gior danno ex art. 1224, ultimo comma, c.c., globalmente e

forfettariamente liquidati nella misura del 15% della somma ca

pitale, con decorrenza dall'11 luglio 1979.

Per la cassazione di tale sentenza l'Ina ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi di censura. Marco Lupo ha resistito con

controricorso.

Motivi della decisione. — 1) Con il primo mezzo di annulla

mento il ricorrente — deducendo la violazione falsa applicazione

degli art. 1703, 1704 c.c., art. 1 e 4 1. 24 novembre 1978 n. 738, art. 16, 17, 18, 21 e 22 d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45, in relazione

all'art. 360, n. 3, c.p.c. — sostiene che il tribunale sarebbe incor

so in errore di diritto con l'affermare che per il fondo di garanzia

l'obbligo del pagamento sorgerebbe con immediatezza sin dal mo

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mento dell'accordo, raggiunto tra l'impresa cessionaria ed il dan

neggiato, per la quantificazione del danno. E l'errore consiste

rebbe nel non avere considerato che — mancando un incarico

diretto, da parte del fondo, perché l'impresa cessionaria provve da alla quantificazione dei danni e sussistendo autonomia opera tiva tra l'attività di liquidazione (demandata all'impresa predetta) e l'attività di erogazione della spesa (demandata al fondo) — non

potrebbe ravvisarsi tra i due enti un rapporto di mandato con

rappresentanza, bensì' e contrariamente a quanto ritenuto dai giu dici del merito, un rapporto sui generis regolato dalla legge nel

senso che l'obbligazione di pagamento in capo al fondo, nasce

rebbe dopo la trasmissione dell'atto di liquidazione predisposto dalla impresa cessionaria con l'accettazione del creditore e solo

dopo che il fondo medesimo abbia riscontrato la regolarità for

male di quell'atto e richiesto i documenti eventualmente occor

renti per la erogazione del dovuto.

L'assunto che sostanzia la censura non può essere condiviso.

Una volta avvenuto il fenomeno del trasferimento del portafo

glio relativo alle assicurazioni contro i danni da un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa ad altra impresa, definita

«cessionaria», è quest'ultima che provvede — ai sensi dell'art.

4 1. n. 738 del 1978 — alla liquidazione «per conto» dell'Ina,

gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della stra

da, dei danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, che dovranno essere risarciti

dal predetto ente a norma dell'art. 19 1. n. 990 del 1969.

La somma determinata nella liquidazione, se accettata dal cre

ditore, è corrisposta, nei limiti di cui al 2° comma e 21, 3° com

ma, della legge per ultima citata, dall'ente medesimo.

A tale effetto l'art. 22 d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45 precisa che l'impresa cessionaria, provveduto alla liquidazione dei danni, trasmette all'Ina-fondo di garanzia l'atto di liquidazione sotto

scritto anche dal creditore e l'istituto provvede al pagamento del

la somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione.

Qualora, invece, non sia intervenuto accordo sulla somma li

quidata — sempre ai sensi dell'art. 4 1. n. 738 del 1978 — il

creditore ha azione nei confronti dell'istituto gestore del fondo,

per conseguire quanto da quest'ultimo dovuto; e l'azione si eser

cita convenendo in giudizio l'impresa cessionaria «in nome» del

l'istituto predetto. Precisa ancora l'art. 8 della legge ora citata che gli aventi dirit

to al risarcimento per sinistri che debbono essere liquidati dal

l'impresa cessionaria a norma del precedente art. 4, devono inviare

alla impresa stessa richiesta di risarcimento con le modalità indi

cate all'art. 22 1. n. 990 del 1969, anche se sia stata precedente mente presentata all'impresa posta in liquidazione coatta, e che

nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che

siano decorsi sei mesi dall'invio della richiesta.

L'assetto normativo della materia mostra all'evidenza come —

di fronte alla vischiosità data dalla pluralità di soggetti interessati

alla vicenda risarcitoria, impresa in liquidazione coatta, impresa

cessionaria, ente gestore del fondo di garanzia — si sia posto

riparo, per fini di prontezza di tutela del danneggiato, attraverso

una semplificazione di rapporti ed una separazione della fase più

delicata, dell'accertamento, stragiudiziale, del debito, da quella successiva e meramente esecutiva del suo soddisfacimento.

L'assetto normativo della materia palesa cioè, già anteriormen

te al momento in cui si renda necessario adire le vie giudiziarie, il fenomeno della sostituzione della impresa cessionaria all'istitu

to gestore del fondo, in virtù di un'investitura conferita per leg

ge, nella titolarità del potere gestore e dispositivo, nei confronti

del danneggiato, per la definizione in linea negoziale di ogni con

trasto circa Van ed il quantum del risarcimento.

Sostituzione caratterizzata dal trasferimento della legittimazio ne a perseguire l'accordo liquidatorio «per conto», e cioè nell'in

teresse altrui, del soggetto gravato dal debito risarcitorio; dalla

esternazione del vincolo funzionale di gestione che lega l'impresa cessionaria al soggetto debitore; dalla immediata produzione de

gli effetti dell'attività svolta dal primo nella sfera patrimoniale del secondo.

Sussistono pertanto, gli estremi tutti per ravvisare tra questi

due soggetti durante la fase di accertamento del debito risarcito

rio un rapporto di rappresentanza necessaria ex lege, destinato

eventualmente a propagarsi dal terreno negoziale a quello proces

suale; mentre la contraria tesi sostenuta dal ricorrente, secondo

cui quel rapporto dovrebbe essere sussunto nello schema del man

II Foro Italiano — 1988.

dato (ex lege) senza rappresentanza, incontra ostacoli logico sistematici insuperabili.

Se cosi fosse, anzitutto gli effetti dell'accordo sulla somma li

quidata si produrrebbero esclusivamente nella sfera patrimoniale della mandataria impresa «cessionaria», e per la loro finale inci

sione nella sfera patrimoniale dell'istituto gestore del fondo di

garanzia occorrerebbe un'ulteriore manifestazione di volontà a

carattere dispositivo da parte di quest'ultimo; laddove le citate

norme dell'art. 4 1. n. 738 del 1978 e dell'art. 22 d.p.r. n. 45

del 1981 prevedono (oltre alla devoluzione esclusiva di quel pote re all'impresa cessionaria) l'unicità infrazionabile dell'accordo sul

1 'an e sul quantum del debito risarcitorio, e la vincolatività assoluta

e diretta dell'accordo stesso per l'Ina.

E se una adesione, sia pure formale, da parte di questo istituto

all'accordo consacrato nell'atto di liquidazione fosse necessario, non si comprenderebbe in secondo luogo perché la richiesta di

risarcimento — di cui all'art. 8 1. n. 738 del 1978 — dovrebbe

essere rivolta esclusivamente alla impresa cessionaria e perché con

seguenzialmente non sia stata prevista dalla citata norma la con

cessione di un autonomo spatium deliberandi anche a favore

dell'ente gestore del fondo, prima che sia consentito intraprende re l'azione risarcitoria.

Ed infine il riconoscimento (pacifico, secondo la giurispruden za di questa corte: cfr. sent n. 5315 del 1983, Foro it., 1983,

I, 2753; n. 6489 del 1984, id., Rep. 1984, voce Assicurazione

(contratto), n. 195; n. 1127 del 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 196) della legittimazione passiva dell'impresa cessionaria all'a

zione risarcitoria di cognizione, nella specifica qualità di rappre sentante ex lege del fondo di garanzia, avrebbe ben scarso

fondamento logico-giuridico se si dovesse negare che tale posizio ne rappresentativa costituisce la proiezione ed il prolungamento sul piano processuale (quando la soluzione amichevole della con

troversia non sia andata a buon fine) di una omologa posizione rivestita dall'impresa cessionaria sul piano negoziale (quando l'ac

cordo stragiudiziale sia stato raggiunto). Ritiene quindi questa corte di non potere avallare l'affermazio

ne — in altra sua pronuncia (sent. n. 3460 del 1986, id., 1986,

I, 2142) accolta incidentalmente e non essenziale nell'economia

di quella decisione — secondo cui l'affidamento all'impresa ces

sionaria di specifici compiti relativi all'acclaramento dell'esisten

za ed alla risarcibilità del danno con determinazione del relativo

ammontare a carico del fondo non darebbe luogo ad un fenome

no di rappresentanza; ritiene invece di ribadire l'opposto princi

pio già espresso — sempre in ipotesi di sinistro anteriore alla

liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa — con

le sentenze n. 1127 del 1985 e n. 5315 del 1983.

Orbene, una volta ravvisati nel rapporto tra l'Ina fondo di ga ranzia ed impresa cessionaria anche durante la fase della liquida zione dei danni per via negoziale, gli estremi della rappresentanza ex lege nei confronti del danneggiato, l'accordo liquidatorio deve

tenersi per come proposto in nome e per conto del fondo di ga ranzia e per come accettato dal creditore nei suoi immediati con

fronti; e poiché l'atto di accettazione della proposta, ricevuto dal

rappresentante, nei limiti delle facoltà conferitegli, è produttivo di effetti diretti nella sfera del rappresentato ex art. 1388 (ed ex

art. 1326 c.c.), neppure in astratto è proponibile un problema di graduata produzione di quegli effetti medesimi, secondo la di

stinta conoscenza che dell'accettazione àbbia prima il rappresen tante e poi il rappresentato.

Tanto meno può essere condiviso quanto dal ricorrente soste

nuto, che le obbligazioni assunte mediante l'accordo concluso tra

il danneggiato e l'impresa cessionaria, prendano data ed inizino

a gravare sull'ente gestore del fondo di garanzia, non solo dopo che questi ne abbia avuto conoscenza tramite la ricezione dell'at

to di liquidazione trasmessogli dall'impresa, ma sinanche in esito

al riscontro che della regolarità formale di quell'atto e della suffi

cienza dei documenti occorrenti per la erogazione della somma

concordata il fondo debitore si riserva — senza limiti di tempo — di effettuare.

Con l'adesione del creditore all'accordo liquidatorio (normal mente di natura transattiva) proposto dall'impresa cessionaria,

la fase di accertamento del debito è ormai conclusa, ed il debito

medesimo si presenta come certo, liquido ed esigibile; né a que st'ultimo effetto sarebbe lecito ipotizzare una appendicolare, se

conda fase di accertamento da parte del fondo debitore.

Ad esso competono invero, secondo la chiara indicazione degli

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PARTE PRIMA

art. 4 1. n. 738 del 1978 e 22 d.p.r. n. 45 del 1981 — compiti meramente esecutivi di erogazione di spesa in adempimento di

una prestazione già nei suoi confronti definitivamente ed indefet

tibilmente esigibile. Con la conseguenza che ogni disguido od intralcio nello svolgi

mento dei rapporti (interni) tra impresa cessionaria e fondo di

garanzia, oppure nello svolgimento della procedura di pagamento del debito, nessuna menomazione o condizionamento di diritti

può arrecare in pregiudizio del creditore, trattandosi di rapporti e di procedura che non implicano, per il creditore stesso, alcun

onere di collaborazione.

2) Nelle considerazioni sinora esposte sono implicite le ragioni che ostano all'accoglimento delle restanti censure del ricorrente.

Questi — impostando il secondo motivo sulla violazione e fal

sa applicazione degli art. 1183 e 1362 c.c., dell'art. 4 1. n. 738

del 1978 e dell'art. 22 d.p.r. n. 45 del 1981 nonché sull'omesso

esame delle clausole contrattuali, in relazione all'art. 360, nn.

3 e 5, c.p.c. — addebita ad errore del tribunale l'aver ritenuto

che il credito risarcitorio diviene esigibile sin dal momento della

conclusione dell'accordo liquidatorio, senza cosi avvedersi: a) che

il fondo debitore ha posizione di terzo rispetto all'atto di liquida

zione; b) che una clausola di quest'ultimo prevedeva come eventi

futuri la trasmissione del documento al fondo ed il pagamento. Già si è detto della infondatezza della prima proposizione (sub

a), e quanto alla seconda è sufficiente notare come la clausola

contrattuale cui si allude sia meramente confermativa e descritti

va delle conseguenze esecutive indefettibilmente ricollegate dal ci

tato art. 22 alla conclusione dell'accordo di liquidazione. Di modo che nella locuzione adoperata («l'atto sottoscritto dalle

parti sarà trasmesso al fondo di garanzia che provvederà al paga

mento») null'altro poteva ravvisarsi se non la espressa conferma

della prontezza del soggetto obbligato a procedere alla sollecita

ed incondizionata estinzione del debito.

Sarebbe invero ben strano che un sistema normativo come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di termini volti a favorire

la definizione negoziale della pretesa risarcitoria del danneggiato

prima che il giudice possa essere adito (cfr. in particolare l'art.

8 1. n. 738 del 1978) postulasse poi proprio l'intervento del giudi ce ex art. 1183 c.c. per la fissazione del termine entro cui l'accor

do risarcitorio debba ricevere concreto soddisfacimento.

Vero è, invece, che secondo generali principi il debitore ed il

creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza

(art. 1175 c.c.) e che anche l'atto di liquidazione (ed in particola re la clausola cui il ricorrente allude) devono essere interpreti se

condo nuova fede (art. 1366 c.c.). In questa ottica, le peculiarità del rapporto sono date, da un

lato, dal rilievo che l'accordo liquidatorio consacra la nascita di

un'obbligazione di pagamento certo, liquida ed esigibile senza pre determinazione di un termine, e per altro verso dalla circostanza

che il meccanismo esecutivo dell'obbligazione, delineato dalla legge, non consente la contemporaneità tra sottoscrizione dell'accordo

ed erogazione della somma dovuta.

In siffatta situazione occorre fare richiamo ai criteri altre volte

elaborati e costantemente seguiti da questa corte regolatrice, se

condo cui in caso di mancata indicazione del preciso termine cro

nologico per la esecuzione di un obbligo assunto da una parte, detto termine può essere dedotto per implicito dalla natura stessa

del rapporto con riferimento alle normali finalità di esso; con

la conseguenza che sussiste inadempimento colpevole — genera tore dell'obbligazione dei danni ex art. 1224 c.c. — allorché sia

trascorso, senza che la prestazione venga eseguita, un lasso di

tempo che il giudice del merito consideri, con riferimento alle

circostanze concrete, congruo e comunque non eccedente la nor

male tollerabilità (cfr. Cass. n. 5173 e n. 1647 del 1981, id., Rep.

1981, voce Obbligazioni in genere, nn. 30, 28; n. 1765 del 1975,

id., Rep. 1975, voce cit., n. 28; n. 962 del 1972, id., Rep. 1972, voce cit., n. 64).

Pertanto, anche quando la prestazione satisfattoria, postuli per le sue modalità un certo tempo per poter essere eseguita (di modo

che l'obbligazione non possa essere adempiuta immediatamente) e le parti non abbiano determinato un termine, non è sempre necessario che il creditore costituisca in mora la controparte fa

cendo previamente ricorso al giudice per la fissazione del termine

stesso ex art. 1183 c.c., ma è sufficiente affinché possa ravvisarsi

responsabilità da inesatto adempimento che, tenuto conto delle

caratteristiche del rapporto e delle finalità del contratto, il rifar

li. Foro Italiano — 1988.

do del debitore nell'adempiere ecceda i limiti segnati dalla nor

male eseguibilità della prestazione (in questo senso, cfr. Cass.

n. 2980 del 1977, id., Rep. 1977, voce cit., n. 19, e n. 3089 del

1973, id., Rep. 1973, voce cit., n. 8).

Ritardo, dunque, la cui consapevolezza richiede certo una va

lutazione rigorosa, dato il distacco cronologico dei compiti in au

tomatica successione affidati all'impresa cessionaria (trasmissione dell'atto di liquidazione) ed assolvendi direttamente dal fondo de

bitore (erogazione della somma dovuta); ma che, una volta ravvi

sato dal giudice del merito (mediante apprezzamento di fatto,

non censurabile in sede di legittimità: cfr. Cass. n. 5173 del 1981,

id., Rep. 1981, voce cit., n. 30), concreta un illecito contrattuale.

È quanto, in definitiva, ha riscontrato il tribunale con la sen

tenza impugnata: laddove ha riconosciuto ingiustificato il ritardo

dell'ente gestore del fondo di garanzia, con conseguente sua re

sponsabilità per il pagamento degli interessi legali ed il ristoro

dei danni maggiori, con decorrenza dall'11 luglio 1979, dopo cioè

che erano trascorse circa due settimane dalla sottoscrizione del

l'atto di liquidazione, senza che il debitore avesse provveduto al

pagamento. Né ai fini della imputabilità del ritardo (oltre I'll luglio 1979)

occorreva uno specifico atto di costituzione in mora del non so

lerte debitore: atto non richiesto, ai sensi dell'art. 1219, 2° com

ma, n. 3, c.c. quando, scaduto il termine (espresso od implicito), resti insoddisfatta la prestazione che deve essere eseguita al domi

cilio del creditore.

Nel caso in esame è infatti del tutto incontrovertibile che l'ob

bligazione, avente ad oggetto una somma di denaro, dovesse es

sere adempiuta presso il domicilio del creditore (art. 1182, 3°

comma, c.c.); e che fosse operante la mora ex re in quanto la

collaborazione del creditore all'adempimento era limitato al com

pimento meramente passivo di ricevere la somma dovuta (cfr. Cass. n. 4664 del 1976, id., Rep. 1976, voce cit., n. 46a; n. 1992

del 1973, id., Rep. 1973, voce cit., n. 29). La superfluità di un atto di costituzione in mora mediante inti

mazione o richiesta fatta per iscritto, ai fini del riconoscimento

del debito, per interessi e danni maggiori ex art. 1224 c.c., da

ritardato adempimento, rende in radice sterile l'ultima censura

del ricorrente (di cui al terzo motivo) secondo cui la richiesta

ex art. 1219 c.c. avrebbe dovuto essere rivolta direttamente all'I

na ed inutilmente sarebbe stata nella specie ricevuta dall'impresa cessionaria quale soggetto diverso dal debitore e privo di poteri di rappresentanza ex lege.

3) In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 ottobre

1987, n. 7819; Pres. Afeltra, Est. Alibrandi, P. M. Marto

ne (conci, diff.); Sindacato autonomo personale viaggiante en

te Ferrorie dello Stato (Avv. Li Gotti) c. Ente Ferrovie dello

Stato. Regolamento di competenza avverso Pret. Reggio Cala

bria 26 febbraio 1986.

Sindacati — Repressione di condotta antisindacale — Ente Fer

rovie dello Stato — Competenza del pretore — Foro erariale — Esclusione (R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, t.u. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordi

namento dell'avvocatura dello Stato, art. 7; 1. 20 maggio 1970

n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di la

voro e norme sul collocamento, art. 28; 1. 17 maggio 1985 n.

210, istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato», art. 23, 24).

Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale

previsto dall'art. 28 I. 300/70 non rientra nell'ambito di appli

cazione dell'art. 23 l. 210/85, trattandosi di controversia collet

tiva, ma in quello dell'art. 24, 3° comma, e, pertanto, la

competenza del pretore va determinata secondo il principio ge nerale di cui all'art. 7 t.u. 1611/33, richiamato dal cit. art.

24, che esclude l'applicazione del c.d. foro erariale nelle cause

avanti al pretore. (1)

(1) La corte si pronunzia per la prima volta sull'argomento della disci

plina della procedura ex art. 28 1. 300/70 nei confronti del nuovo ente

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