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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 14 aprile 1989,...

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sezione III civile; sentenza 14 aprile 1989, n. 1802; Pres. Novelli, Est. Morsillo, P.M. De Martini (concl. conf.); Carlino (Avv. Zampone) c. Zagaria (Avv. Croce) e Orsini. Conferma App. Napoli 23 maggio 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), p. 3443/3444 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184314 . Accessed: 28/06/2014 08:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.97 on Sat, 28 Jun 2014 08:50:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 14 aprile 1989, n. 1802; Pres. Novelli, Est. Morsillo, P.M. De Martini (concl. conf.); Carlino (Avv.

sezione III civile; sentenza 14 aprile 1989, n. 1802; Pres. Novelli, Est. Morsillo, P.M. De Martini(concl. conf.); Carlino (Avv. Zampone) c. Zagaria (Avv. Croce) e Orsini. Conferma App. Napoli23 maggio 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), p. 3443/3444Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184314 .

Accessed: 28/06/2014 08:50

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3443 PARTE PRIMA 3444

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 14 aprile

1989, n. 1802; Pres. Novelli, Est. Morsillo, P.M. De Marti

ni (conci, conf.); Carlino (Avv. Zampone) c. Zagaria (Avv.

Croce) e Orsini. Conferma App. Napoli 23 maggio 1985.

Agricoltura — Vendita con riserva di proprietà — Diritto di pre

lazione dell'acquirente — Insussistenza (Cod. civ., art. 1523;

1. 14 agosto 1971 n. 817, disposizioni per il rifìnanziamento

delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice,

art. 7).

Il coltivatore diretto che abbia acquistato un fondo con patto

di riservato dominio non può esercitare il diritto di prelazione su un fondo confinante prima del pagamento dell'ultima rata

del prezzo, dato che solo in quel momento si verifica l'effetto traslativo della proprietà. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 30 maggio 1974, Zagaria Autilia conveniva innanzi al Tribuna

le di Santa Maria Capua Vetere Orsini Antonio, chiedendo che

fosse data esecuzione specifica al preliminare inter partes 18 otto

bre 1970 con cui aveva acquistato, contro un prezzo già in parte

pagato, un fondo rustico ubicato in Grazzanise e Cancello Arno

ne, già quasi interamente da lei posseduto ad eccezione di un

residuo detenuto da Carlino Martino, contro cui pendeva azione

di rilascio; subordinatamente, essa chiedeva che il fondo le fosse

attribuito, quale affittuaria coltivatrice diretta, ai sensi delle leggi 26 maggio 1965 n. 590 e 14 ottobre 1971 n. 817. Nel giudizio instauratosi interveniva il Carlino, il quale assumendo di avere

esercitato la prelazione sul fondo, come coltivatore diretto pro

prietario confinante, otteneva il sequestro giudiziario del fondo

di sua pertinenza. Con sentenza 20 maggio 1975 l'adito tribunale

dichiarava la propria incompetenza, per cui il Carlino, con cita

zione 23 giugno 1976 conveniva la Zagaria e l'Orsini innanzi alla

sezione specializzata agraria dello stesso tribunale chiedendo che

per l'esercitato diritto di prelazione fosse dichiarata la di lui pro

prietà dell'immobile, ordinandone il rilascio alla Zagaria. Anche

(1) Ancora una volta la Suprema corte conferma il proprio orienta

mento in materia di vendita con riserva di proprietà, ribadendo che il

trasferimento del diritto si verifica solo al momento dell'integrale paga mento del prezzo. Nella specie si fa discendere da questa affermazione

l'esclusione, in capo al coltivatore diretto che abbia acquistato un fondo con patto di riservato dominio, del diritto di prelazione sul fondo confi nante. Negli stessi termini, Cass. 14 giugno 1982, n. 3680, Foro it., Rep. 1982, voce Agricoltura, n. 107 e 1° agosto 1987, n. 6652, id., 1988, I, 1640, con nota di D. Bellantuono e in Nuova giur. civ., 1988, I, 13, con nota di Jesu.

In dottrina, ammette in questo caso l'esercizio della prelazione Casa

rotto, La prelazione nell'accesso alla proprietà agraria, Padova, 1988, 256. Accolgono invece la posizione della Cassazione, Carpino, Prelazio ne agraria, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1984, V, 1158, e Triola, in nota alla pronuncia riportata, in Giur. agr. it., 1989, 421, secondo cui una diversa soluzione non permetterebbe, qualora il mancato

perfezionamento della vendita determini il riacquisto della proprietà del fondo confinante da parte dell'alienante, la realizzazione della finalità di accorpamento perseguita con la prelazione. Si potrebbe però obiettare, partendo dal presupposto del trasferimento della proprietà già al momen to della conclusione del contratto (in questo senso, v. Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato diretto da Vassalli, Torino, 1972, 520 ss.), che l'eventuale inadempimento dell'acquirente con riservato dominio com

porta semplicemente il venir meno di uno dei requisiti per l'esercizio della

prelazione (la proprietà del fondo confinante), e che, del resto, tale circo stanza non ha rilievo ove intervenga dopo l'acquisto della proprietà del fondo oggetto della prelazione da parte del prelazionante (v. Casarotto, cit., 272; si consideri inoltre l'orientamento giurisprudenziale in materia di riscatto secondo cui l'accertamento delle condizioni soggettive e ogget tive per il riscatto va fatto con riferimento alla data della compravendita e della ricezione da parte del terzo della dichiarazione del retraente, senza che abbiano rilevanza le circostanze intervenute in seguito. V. Cass. 12

gennaio 1988, n. 114, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 179; 17 aprile 1987, n. 3787, id., Rep. 1987, voce cit., n. 204; 15 gennaio 1987, n.

267, ibid., n. 224; 21 giugno 1984, n. 3654, id., 1984, I, 2763, con nota di Jannarelli; v. inoltre Trib. Forlì 17 febbraio 1984, id., Rep. 1986, voce cit., n. 119 e in Foro romagnolo, 1985, 133, che esclude la rilevanza delle sopravvenienze che si verificano dopo il perfezionamento del con tratto di vendita, e Cass. 5 settembre 1985, n. 4618, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 137, che ritiene ininfluente la perdita delle condizioni sogget tive necessarie per esercitare l'azione di prelazione o riscatto quando so

pravvenga dopo il concreto esercizio del diritto).

Il Foro Italiano — 1989.

la Zagaria, con citazione 15 ottobre 1976 aveva adito la stessa

sezione ribadendo le proprie tesi, ma questa, riunite le cause, con

sentenza 16 febbraio 1978, aveva dichiarato la propria incompe tenza per materia. Con atto di riassunzione 9/10 maggio 1978

il Carlino conveniva avanti al tribunale indicato la Zagaria e l'Or

sini, chiedendo l'accoglimento della domanda in precedenza avanzata.

Costituitasi, la Zagaria resisteva eccependo che il contratto 18

ottobre 1970 era stato consensualmente risolto e sostituito con

altri due contratti preliminari, attinenti alle porzioni di fondo in

contestazione e, tra l'altro, chiedeva che l'immobile fosse a lei

trasferito cone richiesto il 15 ottobre 1976, impugnando il vanta

to diritto di prelazione. Con sentenza 13 gennaio/9 febbraio 1983

il tribunale respingeva la domanda del Carlino ed in accoglimen to di quella della Zagaria, trasferiva, tra l'altro, ad essa la pro

prietà dell'intero fondo contestato. Avverso tale decisione propo neva gravame il Carlino, ma la Corte d'appello di Napoli, con

sentenza 28 maggio 1985, confermava la prima pronuncia. Osser

vava, tra l'altro, che il Carlino, all'atto dell'esercizio della prela zione e della proposizione della domanda era solo acquirente del

fondo de quo, in virtù di rogito 21 aprile 1961, trascritto il 9

maggio 1961, contenente una riserva di proprietà della parte ven

ditrice, fino alla data del pagamento integrale, avvenuto il 4 lu

glio 1978. Poiché il diritto alla prelazione sorge nel momento in

cui il venditore stipuli il contratto (preliminare) di vendita e non

è consentita applicazione analogica della 1. 817/71 al coltivatore

non proprietario essendo, peraltro, tale norma di natura eccezio

nale, non sussisteva il diritto vantato dal Carlino. Ne derivava

l'invalidità del contratto stipulato e, comunque, la Zagaria van

tava un diritto poziore, avendo trascritto la propria domanda il

25 gennaio 1976. Essa, infine, aveva diritto ad essere risarcita, in separato giudizio, per l'indebita occupazione dell'immobile.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il

Carlino, deducendo tre mezzi di gravame. Resiste con controri

corso Zagaria Autilia. Non si è costituito in questa sede di legitti mità l'Orsini.

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il secondo mezzo di

gravame il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del

l'art. 7 1. 14 agosto 1971 n. 817 e dell'art. 8 1. 26 maggio 1965

n. 590, nonché insufficiente e carente motivazione su punto deci

sivo della controversia, sotto il profilo che l'assunto relativo all'i

nesistenza del diritto di prelazione, stante la riserva di proprietà sul fondo posseduto dal Carlino, violerebbe i principi di giustizia sostanziale che imporrebbero l'applicazione analogica della legge.

La tesi è del tutto infondata. Invero, questa Suprema corte

con la decisione 14 giugno 1982, n. 3630 (Foro it., Rep. 1982, voce Agricoltura, n. 107) ha ritenuto che l'acquirente con patto di riservato dominio diviene proprietario del bene soltanto quan do il prezzo sia stato interamente versato (Cass. 2167/80, id.,

Rep. 1980, voce Vendita, n. 110). Ne deriva che non è seriamente

sostenibile che il venditore, finché il prezzo non sia stato intera

mente pagato, conservi sul bene un semplice diritto di garanzia, laddove la proprietà dovrebbe considerarsi interamente già passa ta in capo al compratore fin dal momento della conclusione del

contratto. È, peraltro, da escludersi l'interpretazione analogica della norma di cui all'art. 7 1. 817/71, nel senso che la locuzione

«coltivatore diretto proprieiario di terreno confinante» dovrebbe

includere anche i coltivatori che abbiano acquistato con patto di riservato dominio. Le due situazioni, infatti, quella diretta

mente disciplinata dalla norma e quella non disciplinata non so

no omogenee né analoghe, non rivestendo lo stesso fondamento

razionale, e, peraltro, l'analogia non sarebbe applicabile comun

que al caso in esame, trattandosi di norma eccezionale in quanto limitativa dell'autonomia privata del soggetto che intende aliena

re il fondo. Del pari inesistente è la censura di omessa motivazio

ne., essendo tale vizio configurabile in relazione all'accertamento

o alla valutazione di questioni di fatto e non quando, come nella

specie, trattasi di questioni di diritto (Cass. 27 gennaio 1976, n.

199, id., Rep. 1976, voce Cassazione civile, n. 81) e comunque la corte del merito ha ampiamente motivato il proprio convinci

mento sull'interpretazione da darsi all'art. 7 1. 817/71. (Omissis)

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