sezione III civile; sentenza 20 ottobre 1989, n. 4224; Pres. Meo, Est. Iannotta, P.M. Lanni (concl.conf.); Di Brita (Avv. De Leonardis) c. Marino (Avv. Bonghi, Aquilino). Conferma Trib. Lucera25 maggio 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1309/1310-1311/1312Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184635 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
stata l'azione proposta oltre il termine di sei mesi dalla riconse
gna dell'immobile locato, previsto dall'art. 79, cpv., 1. 392/78.
3. - Il pretore con sentenza in data 3 marzo 1986 condannava
la Morosini a pagare al Teresi le somme versate oltre la misura
legale del canone per un totale di lire 7.606.875, oltre gli interes
si, nonché a restituire al medesimo Teresi il deposito cauzionale
di lire 640.000, con gli interessi legali; il pretore rigettava la do
manda del Teresi diretta ad ottenere la rivalutazione monetaria
dei detti crediti. (Omissis) 7. - Il Tribunale di Roma con sentenza 17 novembre 1986, in
riforma della decisione del pretore, dichiarava inamissibile il ri
corso proposto in primo grado dal Teresi e respingeva l'appello incidentale del medesimo; affermava il tribunale che la domanda
di conciliazione non è domanda giudiziale e non poteva nella spe cie sanare la tardività della domanda di ripetizione delle somme
versate oltre la misura legale del canone, che andava proposta nel termine di sei mesi dalla restituzione dell'immobile locato,
come previsto a pena di decadenza dell'art. 79 1. 392/78. (Omissis) Motivi della decisione. — (Omissis). Con il secondo motivo
il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver dichiarato inam
missibile il suo ricorso di primo grado sul presupposto che esso
sarebbe stato proposto oltre il termine, previsto a pena di deca
denza dall'art. 79 1. 392/78, di sei mesi dalla riconsegna dell'im
mobile locato.
La censura è fondata. La domanda di conciliazione, prevista dall'art. 44 1. 392/78, e la domanda di determinazione del canone
legale e di ripetizione delle somme illegalmente versate in più,
la cui procedibilità è subordinata alla presentazione della prima
domanda, costituiscono le componenti di un'unica domanda giu
diziale, introduttiva di un unitario processo di cognizione, con
la conseguenza che, dovendosi il processo unitario considerare
iniziato con la domanda di conciliazione, ove questa, come nella
specie, sia stata proposta nel termine di sei mesi dal rilascio del
l'immobile locato, non sussiste la decadenza di cui all'art. 79 del
la citata legge, anche se le domande di determinazione del canone
legale e di ripetizione delle somme non dovute siano state propo
ste oltre il detto termine.
Va, pertanto, cassata in relazione l'impugnata sentenza,
(iOmissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 otto
bre 1989, n. 4224; Pres. Meo, Est. iannotta, P.M. Lanni
(conci, conf.); Di Brita (Avv. De Leonardis) c. Marino (Aw.
Bonghi, Aquilino). Conferma Trib. Lucerà 25 maggio 1987.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Disciplina transitoria — Indennità per la per
dita dell'avviamento — «Ius superveniens» — Ambito di appli
cazione (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di
immobili urbani, art. 69, 73; d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, mi
sure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, art. 1; 1. 6 feb
braio 1987 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, art. 1).
Lo ius superveniens dell'art. 1 d.l. 832/86 (convertito nella l. 15/87)
in tema di indennità per la perdita dell'avviamento, in difetto
di esplicita diversa previsione, non si applica ai rapporti di lo
cazione cessati de iure in epoca antecedente alla data di entrata
in vigore della nuova normativa, i quali restano soggetti all'art.
69 l. 392/78 nella sua originaria formulazione. (1)
(1) Con la presente sentenza la Cassazione conferma l'orientamento
già seguito da sent. 6 giugno 1988, n. 3808, Foro it., 1988, I, 2929 (e Giust. civ., 1988, I, 1909, con nota di N. Izzo), contrastato in precedenza da Cass. 28 novembre 1987, n. 8876, Foro it., 1988, I, 3045, con nota
di richiami di D. Piombo. Nello stesso senso si è espressa la Corte costitu
zionale, con le ordinanze 28 luglio 1988, n. 937, ibid., 2781, con ulteriore
nota di richiami di D. Piombo, (nonché in Giust. civ., 1988, I, 1909, con nota di N. Izzo; Nuove leggi civ., 1988, 741, con nota di S. Giove),
Il Foro Italiano — 1990.
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Troia
del 4 ottobre 1985 Fernando Marino esponeva di essere proprie tario in detta cittadina di due locali terranei siti alla via Regina
Margherita nn. 106 e 110, il primo dei quali locato a Carmela
Di Brita e destinato ad oreficeria ed il secondo utilizzato per la
propria attività commerciale di vendita di oggetti casalinghi ed
articoli da regalo. Aggiungeva l'istante di gestire altro negozio sito sulla stessa via al n. 117 per la vendita di oggetti ed arnesi
di ferro e che aveva la necessità di trasferire quest'ultimo eserci
zio nell'immobile locato alla Di Brita per unificare i due esercizi,
rendendoli intercomunicanti e ridurre cosi le spese di gestione e
gli altri inconvenienti connessi alla particolare dislocazione dei
predetti esercizi.
Chiedeva, pertanto, il Marino che la conduttrice Di Brita ve
nisse condannata al rilascio dell'immobile locato e che venisse
determinata l'indennità per la perdita dell'avviamento commer
ciale alla stessa spettante. La convenuta resisteva alla domanda chiedendo in via ricon
venzionale il rimborso dei miglioramenti che assumeva di avere
apportato al locale.
Il pretore adito, con sentenza 3 luglio 1986, condannava la Di
Brita al rilascio, determinava l'indennità di avviamento commer
ciale in diciotto mensilità del canone corrente di mercato, indica
to in lire 150.000 mensili, e rigettava la domanda riconvenzionale
della conduttrice.
Quest'ultima interponeva appello adducendo che la necessità
dedotta in causa non era stata provata, che l'intercomunicazione
tra i due locali del Marino contrastava con la normativa antisi
smica e che l'indennità per la perdita dell'avviamento commer
ciale era stata erroneamente determinata. A quest'ultimo riguar do deduceva che, a seguito della modifica dell'art. 69 1. 392/78,
apportata prima dal d.l. 24 settembre 1986 n. 579, non converti
to, e poi dal d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito nella 1. 6
febbraio 1987 n. 15, aveva offerto al locatore, con lettera del
3 gennaio 1987, il canone di lire 300 mila mensili che era stato
rifiutato dal Marino e che, pertanto, ai sensi della nuova discipli na normativa, l'idennità in parola doveva essere fissata in venti
quattro mensilità del canone offerto.
Il Tribunale di Lucerà, con sentenza 25 maggio 1987, confer
mava la decisione del pretore sulla domanda di rilascio ed in par
e 29 dicembre 1988, n. 1153, Rass. equo canone, 1989, 17. Adde, tra
i giudici di merito: a) per la tesi dell'applicabilità dello ius superveniens dell'art. 1 d.l. 832/86 alle sole locazioni ex art. 67 e 71 1. 392/78 ancora
in corso de iure: Trib. Brescia 12 gennaio 1988, Foro it., Rep. 1988, voce Locazione, n. 542; Pret. Bisceglie 25 luglio 1988, ibid., n. 543; Pret.
Bologna 4 febbraio 1988, ibid., n. 545; Pret. Cremona 19 gennaio 1988,
ibid., n. 546; Pret. Venezia 30 marzo 1988, ibid., n. 551; Pret. Napoli 9 dicembre 1987, ibid., n. 553; Pret. Bologna 30 novembre 1987, ibid., n. 558; Pret. Manfredonia 29 dicembre 1987, ibid., n. 566; Pret. Milano
15 ottobre 1987, ibid., n. 568; Pret. Siracusa 18 luglio 1988, Giur. meri
to, 1989, 3, con nota di M. Vitale, e Arch, locazioni, 1989, 388, con
nota di G. Accordino; Pret. Bologna 30 giugno 1988, ibid., 390; Pret.
Taranto 7 marzo 1989, ibid., 564; Trib. Chiavari 26 ottobre 1989, Trib.
Novara 24 febbraio 1989 e Pret. Novara 8 marzo 1988, ibid., 710; b)
per la tesi — opposta — dell'applicabilità della nuova normativa anche
ai contratti in corso solo de facto: Trib. Napoli 11 marzo 1988, Foro
it., Rep. 1988, voce cit., n. 531; Pret. Pordenone 23 aprile 1988, ibid., n. 535; Pret. Roma 26 gennaio e 11 gennaio 1988, ibid., nn. 536, 537
(e Nuovo dir., 1988, 345, con nota di Barbieri); Pret. Pavia 12 dicembre
1987, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 538; Pret. Padova 26 gennaio
1988, Giust. civ., 1989, I, 735, con nota di G. Grasselli; Pret. Firenze
21 settembre 1988, Arch, locazioni, 1989, 130; Pret. Firenze 12 gennaio
1989, ibid., 364; Trib. Piacenza 7 agosto 1989, ibid., 710.
La motivazione della pronunzia qui riprodotta ricalca quella di Cass.
6 giugno 1987, n. 4965, Foro it., 1987, I, 3045, pervenuta a conclusioni
identiche sui limiti di applicabilità dell'art. 1 d.l. 579/86 (non convertito
in legge, ma sostituito dall'art. 1 d.l. 832/86). Circa l'affermazione che
l'indennità di avviamento va determinata con riferimento al momento
della cessazione del rapporto di locazione (e non già a quello della defini
zione del giudizio concernente il rilascio dell'immobile locato e l'indenni
tà stessa), v., da ultimo, Cass. 14 ottobre 1988, n. 5579, id., 1989, I,
1874; Pret. Taranto 12 gennaio e 7 marzo 1989, Arch, locazioni, 1989, 365 e 564.
Mette conto osservare, inoltre, che qualora — come nel caso esaminato
da Cass. 4224/89 — la locazione (soggetta alla disciplina transitoria della
1. 392/78) sia venuta meno per effetto di recesso esercitato dal locatore
ai sensi dell'art. 73 1. 392/78, Cass. 10 luglio 1989, n. 3260, Foro it.,
1990, I, 785, ha ritenuto comunque esclusa l'applicabilità dell'art. 69 1.
392/78 nel testo novellato dal d.l. 382/86.
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1311 PARTE PRIMA 1312
ziale accoglimento del gravame elevava l'importo dell'indennità
di avviamento commerciale a lire 3.600.000, pari a ventiquattro mensilità dello stesso canone di mercato calcolato dal primo
giudice. Osservava in particolare il tribunale: a) che la prova della ne
cessità dedotta dal Marino era sostanzialmente in re ipsa, essendo
intuitivo che la dispersione dell'attività commerciale provoca mag
giori spese; b) che non v'era prova del fatto che il passaggio tra i due locali del Marino fosse frutto di un taglio praticato nel
muro maestro; che i consulenti d'ufficio avevano comunque, sen
za riserva alcuna, ritenuto possibile l'apertura della comunicazio
ne fra i due locali mediante l'abbattimento di un muretto diviso
rio spesso tredici cm.; che, in ogni caso, la quasi contiguità dei
due terranei avrebbe permesso al Marino di controllare continua
mente le due attività anche per via esterna; c) che la nuova nor
mativa in tema di indennità per la perdita dell'avviamento com
merciale, introdotta con il d.l. 832/86, convertito in 1. 15/87, non poteva trovare applicazione ai fini del computo del maggior canone offerto dal conduttore (nel caso lire 300.000 mila mensili) in quanto lo ius supervenines spiega efficacia nel giudizio di ap pello solo se non importa modifica degli elementi di fatto posti a base della domanda, mentre nella specie la richiesta della Di
Brita si risolveva in una domanda nuova ed inammissibile perché fondata su un elemento di fatto del tutto nuovo, costituito dal
l'offerta del maggior canone fatto al locatore dopo la pubblica zione della sentenza di primo grado; d) che, in relazione allo stes
so principio, poteva essere applicato lo ius superveniens per la
parte relativa al numero delle mensilità del canone di mercato e precisamente il 10° comma dell'art. 1 d.l. 832/86. Ciò sul rilie vo dell'affinità fra l'attività svolta dalla Di Brita e quella che
il Marino avrebbe svolto nello stesso locale, a seguito dell'unifi
cazione dei due negozi. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, affidato
a due motivi, Carmela Di Brita. Ha resistito il Marino con con
troricorso successivamente illustrato con memoria.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo la ricorrente
censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la necessità
dedotta in causa a fondamento dell'azione di rilascio.
Assume che, alla stregua della normativa antisismica, non era
possibile creare l'apertura di comunicazione fra i due negozi del
Marino — mediante taglio di un muro maestro — e soddisfare
cosi l'esigenza fatta valere dal locatore.
La doglianza non ha pregio. Dalla narrativa che precede risulta in modo sufficientemente chiaro come il Tribunale di Lucerà ab bia considerato sussistente la necessità giustificativa della doman
da avanzata dal Marino all'esito di un'accurata disamina dei vari
profili della fattispecie ed abbia sorretto il convincimento espres so con motivazione corretta, articolata e logica. Detto tribunale
ha, in particolare, ritenuto possibile la realizzazione del varco di comunicazione fra i due locali del Marino in base alla valuta
zione senza riserve dei consulenti d'ufficio, secondo cui l'abbatti
mento riguardava un semplice muretto divisorio dello spessore di soli tredici centimetri. Ha ulteriormente osservato che, anche in difetto di diretta comunicazione interna fra i due locali, la
quasi contiguità degli stessi avrebbe reso agevole la direzione ed il controllo per via esterna e consentito al locatore di realizzare la necessaria concentrazione della sua attività commerciale.
Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione e falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 1 d.l. 9 dicembre 1986
n. 832, convertito in 1. 6 febbraio 1987 n. 15, la ricorrente lamen ta che il tribunale suindicato abbia ritenuto nuova ed inammissi
bile la domanda di determinazione dell'indennità di avviamento
commerciale sulla base del canone mensile di lire 300.000, da lei '
offerto dopo l'entrata in vigore della nuova legge del febbraio
1987, e che abbia applicato la nuova legge unicamente ai fini
del numero delle mensilità, lasciando fermo il canone di mercato di lire 150 mila mensili calcolato dal pretore. La legge sopravve nuta — prosegue la ricorrente — rende proponibile una domanda
nuova in appello, in deroga al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.,
allorquando trattasi di regolamentazione giuridica di una situa
zione di fatto già dedotta in primo grado. Anche tale censura non merita accoglimento. A prescindere da ogni approfondimento circa la portata ed i
limiti dell'art. 345 c.p.c., è determinante il rilievo dell'inapplica bilità alla fattispecie della nuova normativa che non ha efficacia
retroattiva e non è dichiarata applicabile ai giudizi in corso. Il
diritto all'indennità per l'avviamento commerciale sorge nel mo
li Foro Italiano — 1990.
mento ed a causa della cessazione del rapporto locativo e, pertan to, in caso di recesso del locatore, l'indennità va determinata con
riferimento al momento in cui tale recesso ha operato i suoi ef
fetti e non a quello della decisione sulla domanda di rilascio e
di pagamento dell'indennità (cfr., Cass. 29 novembre 1984, n.
6267, Foro it., 1985, I, 1761; 6 giugno 1987, n. 4965, id., 1987, I, 3045).
La legge del febbraio 1987, quale ius superveniens, non si ap
plica quindi, in difetto di esplicita diversa previsione, ai rapporti cessati de iure, in epoca antecedente, rapporti che restano sogget ti all'art. 69 1. 392/78 nella sua originaria formulazione. Mette
conto precisare che nella specie il termine di preavviso di sei mesi
era scaduto in data notevolmente anteriore alla nuova legge, an
che se calcolato con riferimento alla data del ricorso introduttivo
del 4 ottobre 1985.
È il caso di aggiungere che la decisione del tribunale resta fer
ma anche per la parte relativa al numero delle mensilità — ben
ché calcolato alla stregua della nuova normativa — non essendo
stato proposto su tale punto ricorso incidentale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 agosto 1989, n. 3618; Pres. Scanzano, Est. Maltese, P.M. Lo Ca
scio (conci, conf.); Fall. soc. ceramica Del Lippo (Avv. D'A
lessandro, Castellano, Maffei) c. Soc. ceramica del Lippo e altri; Schiavi (Avv. Punzi, Bonsignori) c. Fall. soc. ceramica
Del Lippo; Soc. ceramica Del Lippo (Avv. Picardi, Calori) c. Fall. soc. ceramica Del Lippo e altri. Cassa App. Bologna 24 marzo 1987.
Concordato preventivo — Approvazione — Voto contrario —
Revoca — Ammissibilità (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, discipli na del fallimento, art. 178).
Concordato preventivo — Omologazione — Rigetto — Sentenza — Appello — Poteri del giudice (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 181, 182).
Il creditore, che abbia espresso voto contrario alla proposta di
concordato preventivo, può revocare la propria dichiarazione di volontà, ai soli fini della maggioranza di somma, facendo
pervenire la sua adesione nei venti giorni successivi alla chiusu
ra del verbale di adunanza. (1)
(1) Non esiste alcun precedente del giudice di legittimità e pochissime sono le pronunce di merito conformi a questo indirizzo; cosi App. Bolo gna 24 marzo 1987, Foro it., Rep. 1987, voce Concordato preventivo, n. 52, parzialmente confermata dalla sentenza in epigrafe; Trib. Catania, decr. 1° luglio 1986, ibid., nn. 53-57; Trib. Catania 16 gennaio 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 52, come obiter dicta in motivazione; Trib. Pescara 21 maggio 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 10; inoltre, favore voli alla revocabilità, ma in materia di concordato fallimentare, v. Trib. Lecce 22 gennaio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 444 e Trib. Milano 11 settembre 1954, id., Rep. 1954, voce cit., n. 441.
Più consistente risulta la dottrina che ammette la revocabilità del voto contrario: v. Frascaroli Santi, L'adunanza dei creditori e la votazione nei procedimenti concorsuali, 1989, 88 ss., ove l'argomento viene ampia mente esaminato; Id., Il voto nel concordato preventivo, in II concordato
preventivo, atti del convegno di Fabriano (18/19 marzo 1988), 1988, 76 ss.; Perrotta, Riesame delle maggioranze nel concordato preventivo, in Giur. merito, 1987, I, 111 ss.; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, 1986, 740; Sacchi, Il principio della maggioranza nel concordato e nel l'amministrazione controllata, 1984, 422 ss.; Id., Il voto dei creditori nel concordato preventivo e nell'amministrazione controllata: problemi, in Giur. comm., 1977, I, 788 ss.; Bonsignori, Il concordato preventivo, in Commentario Scialoja-Branca, 1979, 356 ss.; G.M. Ubertazzi, Revo cabilità del voto contrario del creditore nel concordato preventivo, in Dir. fallim., 1976, II, 421; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, 1974, 2303, il quale critica la scelta del legislatore di lasciare che il risultato delle maggioranze rimanga sospeso oltre l'adunanza e che poi, tuttavia, ammette l'esercizio dello ius poenitendi; infine Gaixesio Piuma, Le ade sioni alla proposta di concordato preventivo, in Dir. fallim., 1970, lì, 113.
Un nutrito gruppo di sentenze è favorevole, viceversa, all'irrevocabilità del voto contrario: cosi Trib. Reggio Emilia 20 giugno 1988, Fallimento, 1989, 418; Trib. Ascoli Piceno 15 luglio 1988, ibid., 545 e 21 luglio 1988,
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